DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 MAGGIO 1976,
n. 268
(GU n. 131 del 19/05/1976)
DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI
DEI MINISTERI.
URN: urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1976-05-11;268
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO L'ART. 87,COMMA QUINTO, DELLA
COSTITUZIONE
;
VISTO
L'ART.9
DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1975,N.382;
VISTI
GLI ARTICOLI 4 E 6 DELLA LEGGE 28 APRILE 1976, N.155;
VISTO
L'ACCORDO INTERVENUTO IL 26 GENNAIO 1976,E CONFERMATO IL
15-16 MARZO 1976 TRA IL GOVERNO ED I RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE UNITARIA
CGIL-CISL-UIL E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CATEGORIA ADERENTI ALLA
MEDESIMA,SULLA SOMMA DA CORRISPONDERE A COMPLETAMENTO E CHIUSURA DEL CONTRATTO
TRIENNALE 1973-75 DI CUI ALL'ACCORDO DEL 17 MARZO 1973;
SENTITO
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA
PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,DI
CONCERTO CON I MINISTRI PER IL TESORO E PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA;
DECRETA:
ART.1.
CON
DECORRENZA DALL'1 LUGLIO 1975,AGLI IMPIEGATI CIVILI DI
RUOLO NON DIRIGENTI,AL PERSONALE NON DI RUOLO ED AGLI OPERAI DELLO STATO
PROVVISTI DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO PENSIONABILE DI CUI ALLA LEGGE
15 NOVEMBRE 1973,N.734 ,ESCLUSO IL PERSONALE DI CUI ALLA LEGGE 7
GIUGNO 1975,N.259 E SALVO QUANTO IN PARTICOLARE
DISPOSTO CON I SUCCESSIVI ARTICOLI 2 E 3,È CORRISPOSTA UNA SOMMA DI L.20.000 MENSILI,DA ASSOGGETTARE ALLE SOLE RITENUTE
ERARIALI,A CONCLUSIONE DELL'ACCORDO DEL 17 MARZO 1973 E DA VALERE NELL'AMBITO
DELLA DEFINIZIONE DEL CONTRATTO TRIENNALE 1976-78.
IL
BENEFICIO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE È ATTRIBUITO NELLA MISURA DI L.10.000 MENSILI,CON LE STESSE
DECORRENZE E MODALITÀ INDICATE NEL COMMA MEDESIMO,AL PERSONALE PROVENIENTE
DALLE CESSATE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DI NOMINA COMUNALE NONCHÉ A
QUELLO DI NOMINA PRIVATA REGOLATO DAL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
STIPULATO IL 21 APRILE 1940,CHE ABBIANO DIRITTO ALL'ISCRIZIONE NEL QUADRO
SPECIALE AD ESAURIMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26
OTTOBRE 1972,N.649 .
LE
SOMME DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI CORRISPONDONO IN QUANTO COMPETA LO
STIPENDIO E SONO RIDOTTE,NELLA STESSA PROPORZIONE,IN
OGNI POSIZIONE,IN OGNI POSIZIONE DI STATO CHE COMPORTI LA RIDUZIONE DELLO
STIPENDIO MEDESIMO.SONO CORRISPOSTE AD UN SOLO TITOLO
NEI CASI DI CONSENTITO CUMULO DI IMPIEGHI.
ART.2.
PER
GLI UFFICIALI GIUDIZIARI,AIUTANTI UFFICIALI GIUDIZIARI
E COADIUTORI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 DICEMBRE
1959,N.1229 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,LA SOMMA DI L.20.000 MENSILI PREVISTA AL PRIMO COMMA DEL PRECEDENTE ART.1 È CONSIDERATA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA
INDENNITÀ INTEGRATIVA SPETTANTE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 148, 169 E 178 DELLO
STESSO DECRETO.
LO
STESSO IMPORTO DI L.20.000 È CONSIDERATO INOLTRE AI
FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA VERSARE ALL'ERARIO AI SENSI DEGLI
ARTICOLI 155 E 171 DEL DECRETO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.
ART.3.
PER
I GESTORI DELLE RICEVITORIE DEL LOTTO,LA SOMMA DI L.20.000 DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRECEDENTE ART.1 , RAPPORTATA AD ANNO,È CONSIDERATA AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DELL'AGGIO LORDO GARANTITO AI SENSI DELL' ART.91,PRIMO
COMMA DEL REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1938,N.1933
, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 GIUGNO 1939,N.973,E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.DETTA SOMMA DI L.20.000 NON È UTILE A PENSIONE.
PER
IL RESTANTE PERSONALE DEL LOTTO,LA STESSA SOMMA DI L.20.000 MENSILI È RIDOTTA A DUE TERZI ED A METÀ,CON
ARROTONDAMENTO PER ECCESSO A L.100,NEI CASI IN CUI LA
PRESTAZIONE È LIMITATA, RISPETTIVAMENTE,A QUATTRO O A TRE GIORNI LA SETTIMANA.
ART.4.
ALLA
COPERTURA DELLA MAGGIORE SPESA DERIVANTE DALLA APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO
SI PROVVEDE AI SENSI DELLA LEGGE 28 APRILE 1976,N.155 .
IL
PRESENTE DECRETO,MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO,SARÀ
INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E
DI FARLO OSSERVARE.
DATO
A ROMA,ADDÌ 11 MAGGIO 1976
LEONE
MORO
- COLOMBO
-
ANDREOTTI
VISTO,IL GUARDASIGILLI:BONIFACIO
REGISTRATO
ALLA CORTE DEI CONTI,ADDÌ 19 MAGGIO 1976
ATTI
DI GOVERNO,REGISTRO N.6,FOGLIO
N.18