Decreto Presidente della Repubblica
27 gennaio 1998, n. 25
Regolamento
recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla
programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di
coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997, n. 59.
(in
GU 17 febbraio 1998, n. 39)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’articolo 87,
quinto comma della Costituzione;
VISTA la legge 15 marzo
1997, n. 59, e in particolare l’articolo 20,
comma 8, lettera a), nonchè i criteri di cui al medesimo articolo, comma 5;
VISTO l’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATO che
occorre dare attuazione alla predetta legge
15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare all’articolo 20,
comma 8, lettera a), con l’emanazione di apposito regolamento che disponga in
materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario e dei comitati
regionali di coordinamento, al fine di semplificare e razionalizzare le
procedure e di aggiornare ed integrare la composizione e le competenze dei
predetti comitati;
VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 29 agosto 1997;
VISTO il parere
del Consiglio universitario nazionale, espresso il 12 settembre 1997, ai sensi
dall’articolo 17,
comma 102, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n.127;
VISTI i pareri
resi dalla settima commissione della Camera dei deputati il 2 ottobre 1997 e
della settima commissione del Senato della Repubblica il 16 ottobre 1997;
UDITO il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 6 ottobre 1997;
VISTO il rilievo
della Corte dei conti in data 15 gennaio 1998;
VISTE le
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28
novembre 1997 e del 23 gennaio 1998;
SULLA PROPOSTA
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica;
EMANA
il
seguente regolamento:
Art. 1
(Definizioni)
1. Ai sensi del
presente regolamento si intendono:
a) per Ministro,
il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero,
il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e Tecnologica;
c) per Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU), l’organo così nominato e
istituito ai sensi dell’ articolo 20,
comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n.59;
d) per
Osservatorio, l’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di
cui all’articolo 5,
comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n.537;
e) per comitato
regionale di coordinamento, il comitato di cui all’articolo 3;
f) per studenti,
gli iscritti ai corsi di cui alla lettera g;
g) per corsi, i
corsi attivati dalle università per il rilascio dei titoli di cui agli articoli 1
e 7 della legge 19
novembre 1990, n. 341;
h) per università
o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali,
nonchè le università e gli istituti di istruzione universitaria non statali
legalmente riconosciuti.
Art. 2
(Programmazione
del sistema universitario)
1. La
programmazione di cui al presente regolamento, mediante la razionalizzazione
dell’offerta formativa degli atenei e il potenziamento della ricerca in essi
realizzata, persegue la finalità della qualificazione del sistema
universitario, corrispondendo alle esigenze di sviluppo culturale, sociale,
civile ed economico ed alla connessa evoluzione del mercato del lavoro, nonchè
contribuendo alla riduzione degli squilibri territoriali, in particolare tra
Centro-Nord e Sud.
2. Sono strumenti
e modalità della programmazione l’istituzione, la soppressione o la
trasformazione di corsi, facoltà o atenei, l’adeguamento delle risorse delle
università, ivi comprese quelle per strutture e personale universitario, gli
accordi di programma tra Ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati,
la partecipazione e il sostegno ad iniziative cofinanziate dall’Unione europea
o da soggetti terzi.
3. La
programmazione si attua mediante:
a) la
determinazione per ciascun triennio degli obiettivi del sistema universitario e
la finalizzazione delle relative risorse finanziarie. A tal fine il Ministro
predispone un apposito schema di decreto, sul quale esprimono parere il
Consiglio universitario nazionale (CUN), la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI), il CNSU. In sede di prima applicazione del presente
regolamento, si prescinde dal parere del CNSU, qual'ora non istituito. Il
predetto schema è quindi trasmesso alle commissioni competenti per materia
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono parere a
norma dei rispettivi regolamenti. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione al
CUN, alla CRUI, al CNSU lo schema del decreto è comunque trasmesso alle commissioni
parlamentari. Il decreto è emanato dal Ministro e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale;
b)la formulazione
da parte delle università o di altri soggetti pubblici e privati di apposite
proposte, coerenti con gli obiettivi di cui alla lettera a), indicando le
risorse necessarie, disponibili e da acquisire. Le proposte sono corredate da
una relazione tecnica, prediposta dal nucleo di valutazione dell'Ateneo, con
riguardo ai parametri di cui alla lettera d) e sono trasmesse ai comitati
regionali di coordinamento. Le proposte di istituzione o di soppressione di
facoltà di medicina e chirurgia sono trasmesse al Ministero della sanità per
l'espressione di un parere;
c) l’espressione
di pareri motivati da parte dei comitati regionali di coordinamento sulle
proposte di cui alla lettera b). Le proposte e i pareri di cui alla presente
lettera sono trasmessi da parte dei predetti comitati al Ministero. Qualora le
proposte riguardino più regioni, i pareri sono espressi dai comitati
interessati, riuniti in seduta comune;
d) la
predisposizione di apposita relazione tecnica dell’Osservatorio sulle proposte
trasmesse ai sensi della lettera c), con riguardo alla congruità tra proposte,
obiettivi dichiarati e mezzi indicati, nonché con riferimento agli obiettivi di
cui alla lettera a). La relazione è trasmessa al Ministro;
e) l’emanazione
di un successivo decreto ministeriale che, tenendo conto degli obiettivi
determinati con il decreto di cui alla lettera a), individua, sulla base delle
proposte, dei pareri e della relazione di cui rispettivamente alle lettere b),
c) e d), le iniziative da realizzare nel triennio, gli strumenti e le modalità
di cui al comma 2 da attivare, nonchè i criteri di ripartizione delle relative
risorse finanziarie. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui alla lettera a), il decreto di cui alla presente lettera è
comunque emanato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. In deroga alle
disposizioni di cui al comma 3 le università, sulla base di una relazione
tecnica del nucleo di valutazione interno e acquisito il parere favorevole del
comitato regionale di coordinamento, possono autonomamente istituire nuove
facoltà e corsi nel territorio sede dell’ateneo, con risorse a carico dei
propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema
universitario. L’istituzione delle facoltà e l’attivazione dei corsi di cui al
presente comma sono comunicate al Ministero.
5. L’istituzione
e la soppressione di università previste dal decreto di cui al comma 3, lettera
e), sono disposte con appositi decreti del Ministro, che disciplinano le
modalità attuative ed i tempi, sulla base dei seguenti principi:
a) nuove
università o istituti di istruzione universitaria statali si costituiscono
mediante:
1) l’istituzione
contestuale in una medesima sede di più facoltà e la determinazione delle
procedure per la costituzione degli organi accademici;
2) il
trasferimento da altre università di strutture già esistenti, subentrando la
nuova università in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle
strutture trasferite;
b) nel caso di istituzione di
nuove facoltà di cui alla lettera a), punto 1), anche decentrate, le
attribuzioni del consiglio di facoltà sono esercitate temporaneamente da un
apposito comitato costituito da cinque professori di ruolo, tre di prima fascia
e due di seconda. I predetti componenti il comitato sono eletti dai professori
di ruolo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari afferenti alle
predette facoltà. Le elezioni sono indette ed espletate dagli atenei. I membri
del comitato durano in carica fino all’assegnazione alla facoltà di almeno
cinque professori di ruolo, di cui tre di prima fascia e due di seconda e
comunque non oltre tre anni. Decorso tale termine senza che si sia verificata
la predetta assegnazione il comitato decade, i suoi membri non possono essere
rieletti e si procede ad una nuova elezione. Non si fa luogo all’elezione del
comitato qualora abbiano optato per la nuova facoltà almeno tre professori di
prima fascia e due di seconda;
c) l’istituzione
di nuove università o istituti di istruzione universitaria non statali,
legalmente riconosciuti, nonchè l’autorizzazione al rilascio di titoli aventi
valore legale avviene contestualmente all’approvazione dello statuto e del regolamento
didattico di ateneo, di cui all’articolo 11,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
A tali università o istituti si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 luglio
1991, n. 243;
d) nel caso di soppressione di
ateneo è garantito agli studenti il completamento degli studi, al personale
tecnico-amministrativo e al personale docente e ricercatore il mantenimento del
posto, anche in altra sede universitaria;
6. Nel caso di
istituzione di nuove facoltà, nella stessa o in altra sede di università
esistenti, non finalizzate all’obiettivo di cui al comma 5, lettera a), i
predetti atenei disciplinano la procedura per la costituzione dei relativi
organi accademici e per l’avvio delle attività.
7. Per
l’attuazione della programmazione del sistema universitario sono
prioritariamente utilizzate le quote annue determinate per la predetta finalità
dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468
e successive modificazioni e integrazioni.
8. L’Osservatorio predispone ogni
anno un rapporto sullo stato di attuazione della programmazione nonchè, alla
fine di ogni triennio, un rapporto sui risultati della medesima. I predetti
rapporti sono trasmessi al Ministro e al Parlamento.
Art. 3
(Comitati
regionali di coordinamento)
1. I comitati
regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi
sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo
delegato, nonchè da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno
sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre
atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti
dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di
amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella
regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di
coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia
autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e
dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del
presente comma.
2. I comitati
eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede
universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.
3. I comitati, oltre alle
funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), provvedono al
coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi
all’istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta
formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di
utilizzazione delle strutture universitarie, nonchè al coordinamento con il
sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze
economiche e sociali del territorio.
Art. 4
(Abrogazione
di norme)
1. Sono abrogati
gli articoli da 1 a
3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, nonchè
gli articoli da 1 a
6 e l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 245.
2. Restano ferme
le disposizioni di cui alla legge 23
dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 90,
91 e 92.
Art. 5
(Entrata
in vigore)
1. Il presente
regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 119, secondo periodo, della legge 15 maggio
1997, n. 127, entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla
Corte dei conti l'12 febbraio 1998, atti del Governo, registro n. 112, foglio
n. 14