Decreto del Presidente
della Repubblica del 24 febbraio 1994
Atto
di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle Unità sanitarie locali
in materia di alunni portatori di handicap (Rif. G.U. Serie Generale n.87
del 15/04/94)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista
la legge 5 febbraio 1992, n. 104,
legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visti
gli articoli
12 e 13 della citata legge n. 104 del 1992,
ed in particolare il comma 7 dell'art. 12 che autorizza il Ministro della
Sanità ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento per determinare le
modalità con le quali le Unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali attuano i
compiti demandati dai commi 5 e 6 del citato art. 12;
Visto
l'art. 5,
primo comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833;
Sentito
il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993 (parere n.
4/93);
Visto
il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta
del 20 gennaio 1994;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17
febbraio 1994, su proposta del Ministro della Sanità, di concerto con il
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari
regionali;
DECRETA
E'
approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle
regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, per disciplinare i compiti delle unità sanitarie e/o socio-sanitarie
locali in relazione alla predisposizione della diagnosi funzionale, del profilo
dinamico funzionale di cui ai commi 5-6 dell'art. 12
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 1 - Attività delle regioni e delle province autonome
1.
Le regioni a statuto ordinario e speciale per le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono a che le Unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali,
nell'ambito dei servizi istituiti ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14,
primo comma, lettera e), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, resi anche
tramite strutture universitarie con le quali le regioni o le province stesse
abbiano stipulato specifici protocolli d'intesa ai sensi dell'art. 6,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
ovvero avvalendosi delle strutture di cui all'art. 26
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, operanti
secondo le modalità richiamate nell'art. 38
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assicurino
l'intervento medico cognitivo sull'alunno in situazione di handicap, necessario
per le finalità di cui agli articoli
12 e 13 della legge n. 104 del 1992, da
articolarsi nella compilazione:
a)
di una diagnosi funzionale del soggetto;
b)
di un profilo dinamico funzionale dello stesso;
c)
per quanto di competenza, di un piano educativo individualizzato, destinato
allo stesso alunno in situazione di handicap.
1.
All'individuazione dell'alunno come persona handicappata, al fine di assicurare
l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione
scolastica, di cui agli articoli
12 e 13 della legge n. 104 del 1992, provvede
lo specialista, su segnalazione ai servizi di base, anche da parte del
competente capo d'istituto, ovvero lo psicologo esperto dell'età evolutiva, in
servizio presso le UU.SS.LL. o in regime di convenzione con le medesime, che
riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per i successivi
adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.
1.
Per diagnosi funzionale si intende la descrizione analitica della
compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in situazione di
handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli
interventi previsti dagli articoli
12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
2.
Alla diagnosi funzionale provvede l'unità multidisciplinare composta: dal
medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in
neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori
sociali in servizio presso l'Unità sanitaria locale o in regime di convenzione
con la medesima. La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi
clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita
medica diretta dell'alunno e l'acquisizione dell'eventuale documentazione
medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso
specifica relazione in cui siano ricompresi:
a)
i dati anagrafici del soggetto;
b)
i dati relativi alle caratteristiche del nucleo familiare (composizione, stato
di salute dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).
3.
La diagnosi funzionale, di cui al comma 2, si articola necessariamente nei
seguenti accertamenti:
a)
l'anamnesi fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto, con
particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa, ecc.), nonché alle
fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero a sedici anni ed inoltre alle
vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali periodi di
ospedalizzazione, agli eventuali programmi terapeutici in atto, agli eventuali
interventi chirurgici, alle eventuali precedenti esperienze riabilitative;
b)
diagnosi clinica, redatta dal medico specialista nella patologia segnalata
(rispettivamente neuropsichiatria infantile, otorinolaringoiatra, oculista,
ecc.), come indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa riferimento
all'eziologia ed esprime le conseguenze funzionali dell'infermità indicando la
previsione dell'evoluzione naturale.
4.
La diagnosi funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto portatore
di handicap, deve tenere particolarmente conto delle potenzialità registrabili
in ordine ai seguenti aspetti:
a)
cognitivo, esaminato nelle componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità
di integrazione delle competenze;
b)
affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e
rapporto con gli altri;
c)
linguistico, esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e linguaggi
alternativi;
d)
sensoriale, esaminato nella componente: tipo e grado di deficit con particolare
riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
e)
motorio-prassico, esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità
fine;
f)
neuropsicologico, esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e organizzazione
spazio-temporale;
g)
autonomia personale e sociale.
5.
Degli accertamenti sopra indicati viene redatta una documentazione nella forma
della scheda riepilogativa del tipo che, in via indicativa, si riporta
nell'allegato "A" al presente atto di indirizzo e coordinamento (si
omette nella pubblicazione, n.d.R.). Nella predetta scheda riepilogativa viene,
inoltre, riportata la diagnosi funzionale redatta in forma conclusiva, da
utilizzare per i successivi adempimenti.
1.
Ai sensi dell'art. 12,
comma 5, della legge n. 104 del 1992,
il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica
in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il
prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra
di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). Il profilo
dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art.
3, dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che
riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza
maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari
dell'alunno.
2.
Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi
funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in modo analitico i
possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti
alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
3.
Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:
a)
la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che l'alunno
dimostra di incontrare in settori di attività;
b)
l'analisi dello sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine,
desunto dall'esame dei seguenti parametri;
b.1)
cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di
sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia
medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie
utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile
cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse;
b.2)
affettivo-relazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto
all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e
dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi
interlocutori;
b.3)
comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle
modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
b.4)
linguistico, esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla
comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso
comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di
linguaggi alternativi o integrativi;
b.5)
sensoriale, esaminato soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili
alla funzionalità visiva, uditiva e fattile;
b.6)
motorio-prassico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in
ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e
complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;
b.7)
neuropsicologico, esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili
riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e
all'organizzazione spazio-temporale;
b.8)
autonomia, esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione
all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;
b.9)
apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in
relazione all'età pre-scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di
messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).
4.
In via orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta
elementare, alla fine della seconda media, alla fine del biennio superiore e
del quarto anno della scuola superiore, il personale di cui agli articoli
precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare
la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso
delineate e alla coerenza tra le successive valutazioni, fermo restando che il
profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12
della legge n. 104 del 1992, a conclusione
della scuola materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il
corso di istruzione secondaria superiore.
5.
Degli accertamenti sopra indicati, viene redatta dall'unità multidisciplinare
dell'Unità sanitaria locale, in collaborazione con il personale insegnante e i
familiari o gli esercenti la potestà parentale una documentazione nella forma
della scheda riepilogativa, del tipo che, in via indicativa, si riporta
nell'allegato "B" al presente atto di indirizzo e coordinamento (si
omette nella pubblica, n.d.R.). Nella predetta scheda, sarà, inoltre, riportato
il profilo dinamico funzionale redatto in forma conclusiva, da utilizzare per i
successivi adempimenti e relativo alle caratteristiche fisiche, psichiche,
sociali ed affettive dell'alunno.
1.
Il Piano Educativo Individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I),
è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed
equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in
un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione
e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12
della legge n. 104 del 1992.
2.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente
dagli operatori sanitari individuati dalla Usl o Ussl e dal personale
insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la
partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione
con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
3.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività
scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13
della legge n. 104 del 1992.
4.
Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2,
propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica,
medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi
funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e
4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto
all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in
situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente,
integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un
piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue
conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
1.
Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico
o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro
febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12
della legge n. 104 del 1992, verificano gli
effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico sull'alunno in situazione di handicap.
2.
Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento
destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive
potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di
apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua
salute mentale.
3.
Qualora vengono rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o
situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o
di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o
da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate
verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1.
Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tramite i propri servizi, esercitano la vigilanza sulle Unità
sanitarie e/o socio-sanitarie locali, perché diano la piena e qualificata
collaborazione agli operatori della scuola e alle famiglie, al fine di dare
attuazione al diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione
scolastica dell'alunno in situazione di handicap, previsti dagli articoli
12 e 13 della legge n. 104 del 1992.