DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235
Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria.
(GU
n. 293 del 18-12-2007)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del
testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21,
commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio
1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105
e 106 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13,
14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36
della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
e successive modificazioni;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Visto l'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'Adunanza del
25 luglio 2007;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
ottobre 2007;
Sulla proposta
del Ministro della pubblica istruzione;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
1. L'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è sostituito
dal seguente:
"Art. 4
(Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comporta-menti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei
rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di
ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e
il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari
hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica,
nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La
responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a
sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie
ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire
sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso
può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione
di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni
sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate
al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della
riparazione del
danno. Esse
tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre
offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica.
6. Le sanzioni e
i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono
adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento
superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio
finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo
allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non
superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di
allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici
giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi
sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero
educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro,
ove possibile, nella comunità scolastica.
9.
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto
della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale
caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento
è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con
riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti
di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da
ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per
un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla
comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal
solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le
sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai
quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa
da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in
cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva
rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro
nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di
iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".
Art. 2.
Modifiche
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249
1. L'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
è sostituito dal seguente:
"Art. 5
(Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da
parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito
e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale
fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria
superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci
giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio
di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto
dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola
secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è
presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di
garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento.
3. Il Direttore
dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in
via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore
o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto
per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un
genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e
presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo
delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due
genitori.
4. L'organo di
garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e
dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base
dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte
prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di
cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che
l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il
direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico
regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione
delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello
stesso.
7. L'organo di
garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.".
Art. 3.
Patto educativo di
corresponsabilità e giornata della scuola
1. Dopo l'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
è inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Patto educativo
di corresponsabilità). - 1. Contestualmente all'iscrizione alla singola
istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e
degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli
regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito
delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna
istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune
attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la
condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano
dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di
corresponsabilità.".
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
21 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Fioroni, Ministro
della pubblica istruzione
Visto, il
Guardasigilli: Mastella
Registrato alla
Corte dei conti il 7 dicembre 2007