DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n.212
Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999,
n. 508.
(Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18-10-2005)
testo in vigore dal: 2-11-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87
della Costituzione;
Vista la legge 21
dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in particolare gli ordinamenti
didattici, ed il comma 8;
Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio
nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del
14 aprile 2003;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze
dell'8 marzo 2004 e del 17 maggio 2004;
Visto il parere della VII Commissione della
Camera dei deputati, espresso in data 29 settembre 2004;
Visto il parere della 7ª Commissione del
Senato, espresso in data 29 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si
intende:
a) per Ministro o Ministero: il Ministro o
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
b) per istituzioni: le Accademie di belle
arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte
drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i
Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per CNAM: il Consiglio nazionale per l'Alta
formazione artistica e musicale;
d) per Comitato: il Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario;
e) per sistema: il sistema dell'Alta
formazione e specializzazione artistica e musicale;
f) per legge: la legge 21
dicembre 1999, n. 508, modificata dal
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22
novembre 2002, n. 268;
g) per regolamenti didattici: i regolamenti
adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi
di studio;
h) per corsi: i corsi di diploma accademico
di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di
specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di
perfezionamento o master;
i) per titoli: il diploma accademico di
primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma
accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla
ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed
il diploma di perfezionamento o master;
l) per scuola: l'insieme dei corsi di
studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
m) per dipartimento: la struttura di
coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica
delle scuole ad esso afferenti;
n) per credito formativo accademico: la
misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale,
richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per
l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste
dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
o) per obiettivi formativi: l'insieme di
conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale,
al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
p) per attività formativa: ogni attività
organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione
culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai
corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio,
alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai
tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di
autoapprendimento;
q) per curriculum: l'insieme delle attività
formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di
riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
r) per ordinamento didattico di un corso di
studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.
Capo II
ORDINAMENTI DIDATTICI
Art. 2.
Finalità
1. Le disposizioni
del presente capo determinano i criteri generali per l'ordinamento degli
studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni.
2. Ai fini della
realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano con i
regolamenti di cui all'articolo 10, gli ordinamenti dei corsi di studio in
conformità alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei
conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.
Art. 3.
Titoli e corsi
1. Le istituzioni
rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma
accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma
accademico di primo livello;
b) diploma
accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma
accademico di secondo livello;
c) diploma
accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di
specializzazione;
d) diploma
accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di
formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
e) diploma di
perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.
2. I titoli
conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della
stessa scuola, hanno identico valore legale.
3. Il corso di
diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata
padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonchè l'acquisizione di
specifiche competenze disciplinari e professionali.
4. Il corso di
diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente
una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e
tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
5. Il corso di
specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze
professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del
Ministro di cui all'articolo 6.
6. Il corso di
formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie
per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta
qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca
universitario.
7. Il corso di
perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in
determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di
riqualificazione professionale e di educazione permanente.
8. Sulla base di
apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al
presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e
straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio
riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto
comunitario ed internazionale.
9. Agli esami
previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono
ammessi candidati privatisti.
Art. 4.
Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata
1. Le istituzioni
svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in
particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design,
al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di
perseguire livelli artistici e professionali elevati. A tale fine, le
istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni
possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei
propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e
ricorrente, alla educazione degli adulti, nonchè attività formative esterne
attraverso contratti e convenzioni.
3. I criteri e le
modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel
regolamento didattico.
4. Le istituzioni
che abbiano già attivato al loro interno scuole con peculiari finalità
connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi
secondo criteri e modalità definite con il regolamento didattico. Al termine
dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti
didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.
Art. 5.
Ordinamento didattico generale e scuole
1. L'offerta formativa delle istituzioni è
articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima
applicazione le scuole sono individuate nella allegata tabella A. Con successivo
regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche ed
integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche
connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e di
sviluppo del sistema.
2. I dipartimenti coordinano l'attività
didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta
formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno la
responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati.
All'interno di
ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in
relazione a specifici contenuti.
3. In prima applicazione, i corsi di primo
livello, salvo quanto previsto al comma 5, sono istituiti nelle scuole
individuate nella tabella A, in conformità ai criteri determinati nel decreto
di cui all'articolo 9, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in
via sperimentale e nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal
contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti
pubblici o privati. Tale trasformazione è disposta, su proposta delle
istituzioni, con decreto del Ministro che verifica la corrispondenza ai
criteri di cui all'articolo 9 e l'adeguatezza delle risorse umane finanziarie
e strumentali, sentito il CNAM.
4. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'articolo 2, comma 7, lettera h), che disciplina i criteri generali per
l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i corsi di secondo livello, i corsi
di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati
esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con
decreto del Ministro che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza
delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM. I corsi
sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli ambiti
professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico,
metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della
valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
5. I corsi di didattica finalizzati alla
formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge 28 marzo
2003, n. 53, e dai relativi decreti attuativi
della delega.
Art. 6.
Crediti formativi accademici
1. Al credito formativo accademico, di
seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente;
con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o
in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20
per cento.
2. La quantità media di impegno di
apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è
convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano,
altresì, per ciascuna scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che
deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o
ad altre attività formative di tipo individuale. Gli stessi decreti
assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito,
alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attività teorico-pratiche il 50
per cento ed alle attività di laboratorio il 100 per cento.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna
attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento
dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento
didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le
modalità di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei
crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in
altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta
formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica
superiore di cui all'articolo 69
della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla
istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati
stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.
6. Nei regolamenti didattici possono essere
previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di
valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo
di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati,
diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o
contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le istituzioni possono riconoscere come
crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le
conoscenze e abilità
professionali
maturate nella specifica disciplina.
8. In prima applicazione del presente
regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le
corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti
previsti nei nuovi corsi.
Art. 7.
Ammissione ai corsi
1. Per essere
ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di
un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. I regolamenti
didattici, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai
sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), richiedono altresì il possesso o
l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi
regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne
determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività
formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti
di istruzione secondaria superiore.
3. I Conservatori di
musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza
ammettono altresì ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti
con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione
secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma
accademico.
4. Per essere
ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere
in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di
altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre,
altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di
secondo livello.
5. Per essere
ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di
diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere
ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di
diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro
titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
7. Per essere
ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso
di diploma accademico di primo livello o di laurea. Le istituzioni
definiscono le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del diploma
accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
8. Il riconoscimento
dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini
dell'ammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel
rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi
internazionali vigenti.
9. Il numero massimo
degli studenti ammessi ai corsi è programmato dalla singola istituzione in
relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonchè alla dotazione di
strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel
rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.
Art. 8.
Conseguimento dei titoli e durata dei corsi
1. Per conseguire il diploma accademico di
primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.
2. Per conseguire il diploma accademico di
secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Tale
misura può essere modificata con il decreto del Ministro di cui all'articolo
10, comma 1, in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie
artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineamento
ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.
3. Per conseguire il diploma di
perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
4. Per ogni corso è definita una durata in
anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai
precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60
crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Art. 9.
Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi
1. Con decreto del
Ministro, sentito il CNAM, è individuato il 60 per cento dei crediti
formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative
raggruppate nelle seguenti tipologie:
a) attività
formative relative alla formazione di base;
b) attività
formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.
2. Oltre alle
attività di cui al comma 1, i corsi prevedono:
a) attività
formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento
del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della
conoscenza della lingua straniera;
b) attività
formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonchè
abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per
l'inserimento nel mondo del lavoro, nonchè attività formative volte ad
agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore
lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare,
i tirocini formativi e di orientamento;
c) attività
formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di
base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla
formazione interdisciplinare.
3. Le attività
formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di
produzione artistica.
4. Con il medesimo
decreto è, altresì, determinato il numero dei crediti riservati ad attività
autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e
non superiore al 15 per cento.
Art. 10.
Regolamenti didattici
1. Le istituzioni
disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici
che sono redatti nel rispetto, per ogni corso, delle disposizioni del
presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati
dal Ministero.
2. I regolamenti didattici
e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore
dell'istituzione e resi pubblici anche per via telematica.
3. Ogni regolamento
didattico determina:
a) le denominazioni
e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di
appartenenza;
b) il quadro
generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti
assegnati a ciascuna attività formativa;
d) le
caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) l'elenco degli
insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonchè delle
altre attività formative;
f) gli obiettivi
formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni
insegnamento e di ogni altra attività formativa;
g) i curricula
offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani
di studio individuali;
h) la tipologia
delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto
degli studenti;
i) le disposizioni
sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore all'80 per
cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio
individuale.
4. I regolamenti
didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di
organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con
particolare riferimento:
a) agli obiettivi,
ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla
programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività
formative;
b) alle procedure di
attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività
didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure
per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonchè
della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalità con
cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che
deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli
esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione
della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma
accademico;
f) ai criteri di
ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7,
comma 2;
g)
all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della
preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonchè
di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7,
comma 2;
h) alle istituzioni
di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di
orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione
secondaria superiore, nonchè in ogni corso di studio, di un servizio di
tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale
introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per
studenti non impegnati a tempo pieno;
l) alle modalità di
individuazione per ogni attività, della struttura o della singola persona che
ne assume la responsabilità;
m) alla valutazione
della qualità della didattica;
o) alle forme di
pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
p) alle modalità per
il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8.
5. Le istituzioni
rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che
riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le
principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo
studente per conseguire il titolo.
6. Le istituzioni,
con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure
amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le
disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e
dei regolamenti didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee
sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i
dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle
carriere degli studenti di tutte le istituzioni.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art.. 11.
Istituzioni non statali
1. Fino all'entrata in vigore del
regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai
sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a
rilasciare i titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica può
essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già
esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le
istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla
documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato
alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonchè la disponibilità
di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione è concessa, su parere
del CNAM, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del
Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla
tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con
esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del
Ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni
ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio,
come previsto dall'articolo 1,
comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio
attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti
vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono
garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli
studenti iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il
previgente ordinamento didattico.
Art. 12.
Norme transitorie
1. Le istituzioni
adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni del
presente regolamento.
2. Le istituzioni
assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli,
secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla
data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano
altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei
nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in
termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli
studenti già iscritti.
3. I Conservatori di
musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza
predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attività
didattiche in conformità alle norme del presente regolamento.
4. Fino
all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito
dell'istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti
musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei
relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli
alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale
fine, il Ministro, sentito il CNAM, definisce linee guida per la stipula di
eventuali convenzioni.
5. Gli studi
compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti
ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle
istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel
rispetto di quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 6. Tale
disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via
sperimentale.
Art. 13.
Clausola finanziaria
1. Dall'attuazione
del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 14.
Abrogazione di norme
1. Per ciascuna istituzione, con
l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10,
cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari
incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme:
articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8
luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 6 ottobre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5,
foglio n. 232
Tabella A
(prevista all'art.
5, comma 1)
CONSERVATORI DI MUSICA
DIPARTIMENTI
|
SCUOLE
|
Canto e teatro musicale
|
Canto
|
Musica vocale da camera
|
Nuove tecnologie e linguaggi musicali
|
Jazz
|
Musica elettronica
|
Strumenti a fiato
|
Clarinetto
|
Corno
|
Fagotto
|
Flauto
|
Oboe
|
Tromba
|
Trombone
|
Saxofono
|
Basso Tuba
|
Flauto dolce
|
Strumenti a tastiera e a percussione
|
Clavicembalo
|
Organo e Composizione organistica
|
Pianoforte
|
Strumenti a percussione
|
Fisarmonica
|
Strumenti ad arco e a corda
|
Arpa
|
Chitarra
|
Contrabbasso
|
Viola
|
Violino
|
Violoncello
|
Liuto
|
Mandolino
|
Viola da gamba
|
Teoria e analisi, composizione e direzione
|
Composizione
|
Composizione Polifonica Vocale
|
Direzione d'orchestra
|
Musica Corale e Direzione di Coro
|
Strumentazione per banda
|
Prepolifonia
|
Didattica
|
Didattica della musica e dello strumento
|
ACCADEMIE DI BELLE ARTI
DIPARTIMENTI
|
SCUOLE
|
Arti visive
|
Pittura
|
Scultura
|
Grafica
|
Decorazione
|
Progettazione e arti applicate
|
Scenografia
|
Restauro
|
Progettazione artistica per l’impresa
|
Nuove tecnologie dell’arte
|
Comunicazione e didattica dell' arte
|
Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo
|
Didattica dell'arte
|
ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (ISIA)
DIPARTIMENTO
|
SCUOLE
|
Disegno industriale
|
Design
|
Ceramica
|
Progettazione grafica ed editoriale
|
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