Decreto
del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209
Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987
relativo al personale del comparto scuola.
(GU n. 125 suppl.ord. del 01/06/1987)
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87 della
Costituzione;
Vista la legge 11 luglio
1980, n. 312;
Vista la legge 29 marzo
1983, n. 93;
Visto il Decreto del Presidente
della Repubblica in data 4 agosto 1986 (registrato alla corte dei conti il 6
agosto 1986 - atti di governo, registro n. 61, foglio n. 39) con il quale
all'on. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico
per la funzione pubblica;
Visto il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1986 (registrato alla corte dei
conti il 28 agosto 1986, registro n. 8 presidenza, foglio n. 326) con il quale
il ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al
medesimo presidente ai sensi della legge 29 marzo
1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego
rimessi da disposizioni legislative al presidente del consiglio dei ministri;
Visto il Decreto del
Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68,
concernente determinazione e composizione dei comparti di contrattazione
collettiva di cui all'art. 5 della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il Decreto del
Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13,
concernente norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo
intercompartimentale, di cui all'art. 12 della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo
al triennio 1985-1987;
Vista la legge 22
dicembre 1986, n. 910, concernente disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 1987);
Vista la deliberazione del
consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1987, con la quale
(respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle
organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non
partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità
finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio
1985-1987 riguardante il personale del comparto scuola di cui all'art. 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunto
in data 9 febbraio 1987 fra la delegazione di parte pubblica composta come
previsto dal citato art. 8 e le confederazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil,
Confsal, Cida, Cisnal, Cisal, Cisas, Usppi e le organizzazioni sindacali di
categoria ad esse aderenti (Cgil-Scuola, Cisl-Scuola, Cisl-Sism, Cisl-Sinascel,
Uil-Scuola, Confsal-Snals, Cisnal-Scuola, Cisal-Scuola, Cisas-Scuola,
Usppi-Scuola), e le organizzazioni sindacali Snia ed Unams; accordo cui hanno aderito
successivamente le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle
trattative: la Confill in data 26 febbraio 1987 e la Cildi in data 5 marzo
1987;
Vista la deliberazione del
consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 marzo 1987, ai sensi
dell'art. 6 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente l'approvazione della
nuova ipotesi di accordo sottoscritto in data 20 marzo 1987 dalle stesse
confederazioni ed organizzazioni sindacali trattanti in precedenza indicate ed
il recepimento e l'emanazione delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo sindacale riguardante il personale del comparto scuola, di cui
all'art. 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il
triennio 1985-1987;
Sulla proposta del presidente del
consiglio dei ministri e del ministro per la funzione pubblica, di concerto con
i ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
Il seguente
decreto:
Capo I Disposizioni generali
Art. 1.
Campo di applicazione e durata
1 . Le disposizioni contenute nel
presente decreto si applicano al personale di cui all'art. 8 del
Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e si
riferiscono al periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1987.
2 . Gli effetti giuridici
decorrono dal 1° gennaio 1985 e quelli economici dal 1° gennaio 1986 e si
protraggono fino al 30 giugno 1988.
Capo II Trattamento retributivo
Art. 2.
Stipendi
1 . Gli aumenti annui lordi
derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31
dicembre 1985, sono così determinati:
qualifica
|
Dal
1° gennaio 1986
|
Da
1° gennaio 1987
|
Dal
1° gennaio 1988
|
3
|
345.000
|
747.500
|
1.150.000
|
4
|
390.000
|
845.000
|
1.300.000
|
5
|
513.000
|
1.111.500
|
1.710.000
|
6
|
510.000
|
1.105.000
|
1.700.000
|
7
|
675.000
|
1.462.500
|
2.250.000
|
8
|
780.000
|
1.690.000
|
2.600.000
|
9
|
1.410.000
|
3.055.000
|
4.700.000
|
2 . Pertanto, a decorrere dal 1°
gennaio 1988 gli stipendi annui lordi di cui agli articoli 2 e 3 delle norme
allegate al Decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, sono così
modificati:
qualifica
|
stipendio
|
3
|
4.800.000
|
4
|
5.800.000
|
5
|
7.450.000
|
6
|
7.500.000
|
7
|
8.900.000
|
8
|
10.400.000
|
9
|
12.500.000
|
3 . Lo stipendio annuo del nono
livello compete al personale direttivo.
4 . A decorrere dal 1° gennaio
1988, agli ispettori tecnici periferici compete lo stipendio annuo lordo
iniziale di lire tredicimilionicentomila; il maggiore importo annuo lordo di
lire quattromilionisettecentomila rispetto al precedente stipendio di lire
ottomilioniquattrocentomila, è attribuito nella misura di lire
unmilionequattrocentodiecimila annue dal 1° gennaio 1986, di lire
unmilioneseicentoquarantacinquemila annue dal 1° gennaio 1987 e di ulteriori
lire unmilioneseicentoquarantacinquemila annue dal 1° gennaio 1988.
5 . Ai docenti confermati in ruolo
dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, appartenenti all'ottava qualifica, è
attribuito dalla data del 1° gennaio 1988 lo stipendio annuo lordo di l.
12.000.000. Il maggiore importo di l. 4.200.000, rispetto al precedente
stipendio di l. 7.800.000, è attribuito nelle misure di l. 1.260.000 annue dal
1° gennaio 1986, di l. 1.470.000 dal 1° gennaio 1987 e di ulteriori l.
1.470.000 dal 1° gennaio 1988.
6 . L'indennità di cui all'art. 54 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, come rideterminata dall'art. 5 del
Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, è
ulteriormente rideterminata nelle misure di lire duemilionitrecentomila annue
lorde per il personale direttivo, e di lire duemilionicinquecentomila, per il
personale ispettivo tecnico periferico. Le differenze annue rispettivamente di
lire trecentomila e di lire cinquecentomila sono corrisposte in ragione di l.
90.000 dal 1° gennaio 1986, di l. 105.000 dal 1° gennaio 1987 e di ulteriori l.
105.000 dal 1° gennaio 1988 al personale direttivo ed in ragione di l. 150.000
dal 1° gennaio 1986, di l. 175.000 dal 1° gennaio 1987 e di ulteriori l.
175.000 dal 1° gennaio 1988 al personale ispettivo tecnico periferico. Detta
indennità, salvi gli altri casi previsti dal predetto art. 54, è corrisposta
pro-quota, nel periodo in cui il capo di istituto, di ruolo o incaricato,
fruisce del congedo ordinario, anche in favore del docente vicario che, a norma
dell'art. 3 del
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, lo
sostituisce.
7 . La stessa indennità prevista
per il personale direttivo è integrata per il personale docente preposto alla
direzione delle accademie di belle arti, limitatamente e proporzionalmente ai
periodi di effettiva preposizione alla predetta direzione della differenza tra
l'importo dello stipendio iniziale spettante ai direttori dei conservatori di
musica e quello in godimento.
8 . Il personale docente di cui
all'ultimo comma dell'art. 53 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni
previste dal comma stesso, ha titolo ad un trattamento economico
corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello
spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti
della scuola materna o elementare.
9 . Ai fini dell'applicazione del
comma 8, ferma restando l'obbligatorietà dell'orario complessivo di servizio
previsto dall'art. 88 del
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e
successive modificazioni, il posto orario d'insegnamento con trattamento
economico intero è costituito con un numero di 30, 24 e 18 ore settimanali,
rispettivamente, nelle scuole materne, elementari e secondarie.
10 . Ai fini dell'applicazione
dell'art. 3, nei confronti del personale di cui al comma 9 i periodi computati
ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di
stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale di ruolo per la
determinazione del valore per classi e scatti e relativi ratei che
costituiscono la retribuzione individuale di anzianità degli insegnanti di cui
all'art. 3.
11 . Il valore per classi e scatti
è determinato secondo il sistema e sulla base degli stipendi tabellari previsti
dal Decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.
Art. 3.
Retribuzione individuale di anzianità
1 . Il valore per classi e scatti
in godimento al 31 dicembre 1986, compreso quello relativo all'indennità di
funzione di cui all'art. 5 del
Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345,
maggiorato degli importi risultanti dall'allegato a del presente decreto, con
l'aggiunta dei ratei di classi e scatti maturati alla medesima data,
costituisce la retribuzione individuale di anzianità. Tale retribuzione è
corrisposta in dodicesimi dal 1° gennaio 1987 nella misura intera per la parte
costituita dalle classi e scatti e relativi ratei individuali maturati al 31
dicembre 1986. I valori annui risultanti dalla tabella allegato a, sono
corrisposti con le modalità indicate nella medesima.
2 . I ratei di anzianità ricadenti
in classi triennali si valutano con riferimento a 36 mesi; ove nelle medesime
classi sia stato corrisposto lo scatto biennale del 2,5%, il corrispondente
valore sarà posto in detrazione.
3 . Tale ultima valutazione si
effettua con riferimento al trattamento stipendiale di cui all'art. 2 del
Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, ed ai
valori percentuali delle classi e scatti nello stesso articolo previsti.
(il comma 4 non è stato ammesso al
"visto" della corte dei conti).
5 . Le classi o gli scatti di
stipendio maturati nel 1987 ed eventualmente corrisposti prima della data di
entrata in vigore del presente decreto costituiscono retribuzione individuale
di anzianità per la parte maturata fino al 31 dicembre 1986; la restante parte
viene posta in detrazione degli aumenti contrattuali relativi al 1986.
6 . L'anzianità complessiva
conseguente ai riconoscimenti di servizi e benefici che, ai sensi della
normativa vigente, vengano disposti con decorrenza successiva al 31 dicembre
1986, è valutata ai fini della determinazione della retribuzione individuale di
anzianità, dedotto il periodo compreso tra il 1° gennaio 1987 e la data di
decorrenza del provvedimento di riconoscimento.
7 . Anche ai fini
dell'applicazione dell'art. 3, sesto
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271, il settimo
comma dello stesso articolo va interpretato nel senso che l'anzianità
riconosciuta ai soli fini economici è considerata utile per l'attribuzione
degli aumenti biennali di stipendio nella classe di primo inquadramento e nelle
classi successive.
8 . Le nuove misure degli stipendi
risultanti dalla applicazione dei precedenti commi compresi gli aumenti
decorrenti dal 1° gennaio 1986 e dal 1° gennaio 1987, hanno effetto sulla
tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno
alimentare previsto dall'art. 82 del
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da
disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed
assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate del
tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione
degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
9 . Le presenti norme, in quanto
compatibili, si applicano anche al personale non di ruolo.
Art. 4.
Passaggi di qualifica o di livello retributivo
1 . Nei passaggi a qualifica o
livello retributivo superiori conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986,
oltre allo stipendio base del livello di nuovo inquadramento, compete la
retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del passaggio.
2 . I benefici di cui al comma 1,
non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi
previsti agli effetti della carriera dalle vigenti norme.
Art. 5.
Lavoro straordinario
1 . Il lavoro straordinario non
può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è
consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.
2 . Per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario, le ore di lavoro straordinario, a
richiesta del dipendente, possono essere compensate con ore libere da fruire
entro il mese successivo con modalità che tengano conto dell'organizzazione e
delle esigenze dell'amministrazione.
3 . Le autorizzazioni
all'attuazione di prestazioni straordinarie sono disciplinate sulla base della
normativa vigente.
4 . Dal 31 dicembre 1987 la misura
oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando quella
di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti
elementi retributivi:
Stipendio tabellare base iniziale
di livello mensile;
Indennità integrativa speciale
(i.i.s.) In godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente;
Rateo di tredicesima delle due
precedenti voci.
5 . La maggiorazione di cui al
comma 4 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario
prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del
giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. In
concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il
numero di prestazioni straordinarie autorizzabili.
6 . Per le prestazioni di lavoro
straordinario effettuate dal personale docente in attività non di insegnamento
in eccedenza al normale orario di servizio, si applicano i commi 3, 4, e 5.
Art. 6.
Prestazioni eccedenti l'orario obbligatorio di insegnamento
1 . Negli istituti e scuole di
istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti
di ruolo e non di ruolo che, sulla base di dichiarata disponibilità,
suppliscono i docenti che si assentino per non più di 6 giorni, nonché, nei
tempi strettamente tecnici per la nomina del supplente temporaneo, i docenti
che si assentino per un periodo più lungo, hanno diritto, per l'effettiva
prestazione, ad una retribuzione commisurata, per ogni ora eccedente l'orario
settimanale obbligatorio di insegnamento di 18 ore, ad 1/78 della retribuzione
mensile iniziale di livello, ivi compresa la quota di indennità integrativa
speciale.
2 . Al personale docente che
presta servizio su cattedre con orario settimanale superiore a 18 ore, ogni ora
eccedente le 18 settimanali è compensata, ai sensi dell'art. 88, quarto
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per
l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina.
Art. 7.
Indennità di istituto
1 . Al personale direttivo spetta,
a decorrere dal 1° settembre 1987, oltre all'indennità di funzione di cui all'art. 5 delle
norme allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
345, nella misura rideterminata dal comma 6 dell'art. 2, anche
una indennità di istituto, non utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di
quiescenza, da commisurare ai carichi di lavoro connessi con la dimensione e la
complessità dell'istituzione scolastica cui esso è preposto.
2 . Detta indennità di istituto è
volta a compensare tutte le prestazioni rese dal predetto personale direttivo
al di fuori del normale orario di servizio, in connessione con il funzionamento
dell'istituzione scolastica cui esso è preposto; essa assorbe, pertanto, i
compensi per lavoro straordinario.
3 . Con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione, sulla base di apposito accordo in sede di negoziazione
decentrata nazionale, saranno stabiliti i parametri di riferimento per la
determinazione della misura dell'indennità medesima che tengano conto dei
criteri indicati nel comma 1.
4 . L'indennità di istituto è
corrisposta su un fondo costituito dagli stanziamenti relativi ai compensi per
lavoro straordinario del personale direttivo, incrementati, per ciascuno degli
anni a partire dall'anno scolastico 1987-1988, compresi nel periodo di vigenza del
presente decreto, di una somma pari a l. 200.000 annue per il numero di unità
di personale interessato.
Art. 8.
(il presente articolo non è stato ammesso al "Visto"
della Corte dei conti).
Art. 9.
Fondo di incentivazione
1 . Il fondo di incentivazione,
previsto dall'art. 14 del
Decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, sarà
destinato alla realizzazione di programmi finalizzati a migliorare l'efficienza
e la qualità dei servizi scolastici. L'accesso al fondo è aperto a tutto il
personale della scuola sulla base della dichiarata disponibilità a partecipare
a programmi relativi in particolare ad attività di tipo didattico, di
collaborazione con gli organi direttivi e collegiali, di orientamento e di
innovazione didattica anche in rapporto con il mondo produttivo, di documentata
partecipazione ad iniziative di aggiornamento, di miglioramento della gestione
amministrativa delle scuole, con specifico riferimento al processo di autonomia
delle stesse e dell'informatizzazione dei servizi.
2 . Il fondo sarà pertanto
utilizzato per corrispondere, a decorrere dall'anno scolastico 1987-1988, un
compenso al personale della scuola materna, elementare, secondaria, degli
istituti e dei licei artistici, e delle istituzioni educative che - essendosi
preventivamente dichiarato disponibile alle attività di cui sopra,ivi comprese
le supplenze brevi da retribuire ai sensi dell'art. 6 abbia partecipato con
maggior impegno di lavoro ai programmi di cui sopra. Per i coordinatori
amministrativi si terrà conto degli specifici carichi di lavoro.
3 . Il Ministro della Pubblica
Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
indica, per ciascun ordine e grado di scuola, gli obiettivi prioritari con
riferimento alle attività di cui al comma 1.
4 . Le modalità ed i criteri per
la ripartizione del fondo di cui al presente articolo e per la erogazione dei
compensi vengono definiti, con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
sede di negoziazione decentrata nazionale.
5 . Sulla base dei criteri di cui
al comma 4, analoghi compensi possono essere corrisposti a carico del fondo al
personale comandato presso gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, la biblioteca di documentazione pedagogica ed il
centro europeo dell'educazione a seguito delle apposite procedure concorsuali.
6 . Al personale collocato
permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della
legge 2 dicembre 1967, n. 1213, a quello di cui al comma decimo
dell'art. 14 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché al personale mantenuto ad
esaurimento ai sensi del quarto comma dell'art. 63 della
medesima legge, e a quello in servizio presso il ministero degli affari esteri
ai sensi delle vigenti disposizioni, il compenso è corrisposto a carico del
fondo.
Capo III aggiornamento, formazione
e mobilità del personale organizzazione del lavoro
Art. 10.
Aggiornamento e formazione in servizio del personale
1 . Il Ministro della Pubblica
Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
recepito dal presente decreto, definisce un programma pluriennale delle
attività di aggiornamento e di formazione in servizio, comprese anche
iniziative di formazione a distanza. In relazione a detto programma, saranno,
con la stessa procedura, definiti i criteri e le modalità di utilizzazione
delle risorse finanziarie, tenendo conto sia delle esigenze per le attività di
aggiornamento programmate dalle unità scolastiche, che costituiscono il
riferimento primario per lo sviluppo delle attività di aggiornamento, sia di
quelle relative all'attività degli I.R.R.S.A.E. E dell'amministrazione.
2 . Gli obiettivi da perseguire
come prioritari sono i seguenti:
A) personale ispettivo tecnico.
Problematiche attinenti ai
processi innovativi nella scuola ed ai compiti di promozione e verifica propri
della funzione ispettiva.
B) personale direttivo.
Problematiche organizzative e
didattiche attinenti ai processi innovativi nella scuola.
Problematiche relative ai compiti
di coordinamento e di gestione conseguenti alla prospettata più ampia autonomia
delle istituzioni scolastiche.
C) personale docente delle scuole
di ogni ordine e grado.
Problematiche culturali e
didattiche relative agli specifici insegnamenti, anche in relazione all'uso
delle nuove tecnologie educative.
Riconversione dei docenti
interessati a processi di mobilità professionale.
Problematiche attinenti
all'educazione plurilingue nelle zone di minoranza linguistica.
Problematiche attinenti
all'integrazione degli alunni portatori di handicaps.
Problemi attinenti all'educazione
all'ambiente.
D) personale docente della scuola
materna.
Problemi relativi alla
programmazione educativa.
Problemi connessi alla continuità
pedagogica - curriculare ed organizzativa tra scuola materna ed elementare, a
partire dal personale delle sezioni del III anno, impegnati in specifici
progetti di sperimentazione finalizzati agli obiettivi di cui sopra.
E) personale docente della scuola
elementare.
Problemi connessi all'attuazione
dei nuovi ordinamenti e dei nuovi programmi con riferimento alle fasce di
personale progressivamente interessato.
Problemi connessi al raccordo con
la scuola materna e con la scuola media.
Preparazione dei docenti per
l'attivazione dell'insegnamento della lingua straniera, nel quadro dei nuovi
ordinamenti per la scuola elementare avendo riguardo alle esigenze derivanti
dalla tutela delle minoranze linguistiche, ove presenti.
F) personale docente della scuola
media.
Problemi connessi alla
programmazione interdisciplinare ai fini di una più completa applicazione dei
programmi di insegnamento vigenti.
Problemi dell'orientamento
scolastico.
Problemi relativi alla valutazione
degli alunni.
Problemi connessi ai fenomeni di
abbandono e ripetenza con particolare riferimento alle aree di crisi ed ai
transiti dalla scuola dell'obbligo alla scuola secondaria superiore.
Problemi connessi all'educazione
alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze.
G) personale docente della scuola
dell'obbligo.
Problemi relativi alle attività di
istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento dei titoli di studio.
Formazione polivalente degli
insegnanti di sostegno a partire dalla riconversione del titolo monovalente per
il personale in servizio, compresi gli insegnanti di scuola materna.
H) personale docente della scuola
secondaria superiore.
Problemi connessi alla
programmazione ed alla valutazione nella scuola secondaria superiore.
Problemi connessi ai nuovi
programmi ed a nuovi ordinamenti della scuola secondaria superiore.
Problemi connessi alla diffusione
delle metodologie e dei linguaggi informatici, anche in collegamento con il
piano nazionale per l'informatica già in atto.
Problemi relativi all'orientamento
ed al passaggio dalla scuola alla vita attiva, con particolare riferimento alle
esperienze di alternanza scuola-lavoro.
Problemi dell'educazione alla
salute e della prevenzione delle tossicodipendenze.
I) personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario.
Problemi connessi alla nuova
organizzazione del lavoro derivante dall'introduzione dei profili
professionali.
Problemi conseguenti alla
rafforzata autonomia delle istituzioni scolastiche.
Problemi connessi con
l'introduzione delle tecnologie informatiche per la gestione amministrativa
delle scuole.
L) personale delle istituzioni
educative.
Problematiche relative alle
esigenze specifiche delle istituzioni educative.
3 . La quota parte dei fondi da
riservare in bilancio secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, è
ripartita sentite le organizzazioni sindacali, in relazione alle categorie di
personale cui si riferiscono le attività finanziate, tenendo particolarmente
conto delle iniziative di aggiornamento finalizzate ai processi di innovazione
in atto.
4 . I fondi sono ripartiti
annualmente, di norma, entro il 1° settembre tra le province secondo un
parametro definito in proporzione al numero dei circoli didattici, delle scuole
medie, degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica
e delle altre istituzioni scolastiche ed educative funzionanti in ciascuna
provincia e del numero delle unità di personale direttivo, docente, educativo
ed amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio. Tale parametro sarà
integrato mediante la maggiorazione fino ad 1/3 degli indici sopra indicati per
le province che, sentite le organizzazioni sindacali, saranno individuate dal
Ministro della Pubblica Istruzione come aree richiedenti interventi
particolari.
5 . I criteri di ripartizione
sopra definiti possono essere modificati, con la stessa procedura di cui al
comma 1, qualora vengano ad emergere nuove esigenze.
6 . Il Ministro della Pubblica
Istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
stabilisce i criteri e le modalità per la partecipazione del personale
interessato alle iniziative di aggiornamento di carattere nazionale.
7 . Per le iniziative di aggiornamento e formazione in
servizio, programmate per ambiti di utenza più ampi di quelli della singola
unità scolastica, i provveditori agli studi dispongono l'affissione di apposito
avviso all'albo dell'ufficio scolastico provinciale. Si osserva la stessa
procedura per le iniziative di aggiornamento e formazione in servizio,
organizzata a livello nazionale o regionale, delle quali deve essere data
comunicazione ai singoli provveditori.
8 . Delle iniziative medesime è
data altresì comunicazione a tutte le scuole della provincia. I capi di
istituto dispongono conseguentemente l'affissione di apposito avviso all'albo
della scuola. Le iniziative di aggiornamento e formazione in attuazione del
programma nazionale dovranno essere decise ogni anno, di norma, entro il mese
di aprile a livello regionale ed entro il mese di giugno a livello provinciale
e delle singole scuole.
9 . Alle attività di aggiornamento
o di formazione in servizio da realizzare nell'ambito di ciascuna unità
scolastica, sarà destinato almeno un quinto dell'orario di servizio riguardante
le attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola di
cui all'art. 88 del
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
10 . Il Ministro della Pubblica
Istruzione, di intesa con le organizzazioni sindacali, definisce i criteri con
cui procedere all'elaborazione graduale di un'anagrafe dei formatori per
l'aggiornamento del personale docente, direttivo educativo, ATA, che costituirà
la base per la compilazione di albi provinciali. A tal fine sarà definita,
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una
apposita scheda di rilevazione, la cui impostazione sarà concordata con le
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
11 . L'elaborazione di tale
anagrafe avrà come fase preliminare la ricognizione di coloro che sono stati
chiamati ad operare, quali formatori, nelle attività documentate di
aggiornamento sinora svolte dall'amministrazione direttamente o in regime di
convenzione con enti o associazioni professionali o da IRRSAE, Cede, BDP,
registrandone, mediante la scheda di cui al comma 10, i requisiti culturali e
professionali, nonché le esperienze da essi compiute nelle attività specifiche
di cui trattasi.
12 . Saranno, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, definiti i requisiti e titoli
di accesso agli albi provinciali. A ciò si provvede con decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione da emanarsi sulla base di intese raggiunte in sede di
accordo decentrato a livello nazionale con le organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto.
13 . Nel definire i requisiti per
l'iscrizione all'albo, si tiene conto dei titoli universitari, dei titoli di
specializzazione post-laurea e delle esperienze documentate di formazione,
siano esse quelle compiute in qualità di docente siano esse quelle compiute in
qualità di discente, nonché delle esperienze documentate in attività di innovazione
e sperimentazione didattica delle esperienze, sempre documentate, compiute nei
gruppi di lavoro presso i provveditorati agli studi.
14 . In sede di prima applicazione
del presente decreto potranno accedere, a domanda, agli albi provinciali dei formatori
coloro che risulteranno inclusi nell'anagrafe in base alla ricognizione
preliminare di cui al comma 11 che risultino in possesso dei requisiti
stabiliti dall'apposito decreto del Ministro della Pubblica Istruzione e che
dichiarino disponibilità a frequentare i corsi di formazione di cui al comma
15.
15 . Contestualmente alla
progressiva formazione dell'anagrafe e degli albi provinciali sarà data
attuazione ad un piano pluriennale di formazione dei formatori, i cui criteri
saranno definiti previa consultazione delle organizzazioni sindacali sopra
indicate. Per le attività di formazione svolte dopo la costituzione degli albi
provinciali, in caso di mancanza in questo ambito delle competenze necessarie,
queste saranno ricercate all'interno dell'anagrafe periodicamente aggiornata.
16 . Con la stessa procedura di
cui al comma 10 saranno definite le modalità di verifica dell'attuazione dei
criteri previsti per l'aggiornamento e la formazione in servizio, modalità che
dovranno prevedere anche la sistematica utilizzazione del servizio ispettivo
tecnico e nell'ambito delle rispettive funzioni specifiche, del personale
direttivo.
17 . Per il personale direttivo e
ATA l'aggiornamento può svolgersi durante l'orario di servizio ordinario e, in
via prioritaria, durante i periodi di sospensione delle lezioni.
18 . Fermo restando il diritto al
rimborso delle spese viaggio ed al trattamento di missione previsto dalla
vigente normativa, per le attività di aggiornamento fuori sede, senza esonero
dal servizio, rientranti in programmi specificamente approvati
dall'amministrazione le ore eccedenti il normale obbligo di servizio verranno
retribuite secondo il regime dello straordinario per tutto il personale della
scuola, sempre che l'attività non risulti compensata con il fondo di
incentivazione.
19 . Le spese conseguenti alle attività di cui ai
precedenti commi, a qualunque titolo dovute, ivi compresi i compensi e i
rimborsi previsti dal comma 18, devono far carico sugli stanziamenti iscritti
negli appositi capitoli di bilancio per l'aggiornamento.
Art. 11.
Criteri di attuazione della mobilità
1 . I passaggi di ruolo previsti
dall'art. 77 del
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e, dall'art. 57 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, sono disposti annualmente dopo i
trasferimenti ed i passaggi di cattedra per una percentuale delle cattedre e
dei posti disponibili non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per
cento. La percentuale da applicare annualmente è concordata con le
organizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo recepito dal presente
decreto, sulla base delle esigenze connesse alle situazioni di organico di
volta in volta accertate con riferimento ai vari tipi di scuola, tenuto conto
anche della necessità di assorbimento di eventuali soprannumero. Nella tabella
di valutazione di titoli sarà prevista, ai fini dei passaggi di ruolo dalla
scuola media a quella secondaria superiore, l'attribuzione di un particolare
punteggio a favore del personale docente di ruolo della scuola media comandato,
per l'attuazione di sperimentazioni, presso istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte.
2 . Restano fermi i requisiti
stabiliti dalle norme di legge vigenti ai fini dell'accesso ai passaggi di cui
al presente articolo.
3 . La verifica dell'attualità e
gli eventuali adeguamenti delle vigenti ordinanze di carattere permanente,
relative alla mobilità od all'utilizzazione del personale della scuola, hanno
luogo in sede di negoziazione decentrata nazionale.
4 . Le disposizioni conseguenti
avranno effetto a partire dall'inizio del secondo anno scolastico successivo a
quello in cui sono state definite in sede di negoziazione decentrata, in modo
da poter consentire all'amministrazione di programmare i necessari interventi
operativi. Le stesse disposizioni potranno avere effetto a decorrere da data
anteriore, sempre che, a giudizio dell'amministrazione, siano compatibili con
le esigenze della programmazione operativa.
5 . Sono, comunque, fatti salvi i
principi e le garanzie di stato giuridico stabiliti dalla legge, nonché le competenze
proprie degli organi di governo della scuola.
6 . Nel definire gli eventuali
adeguamenti si terrà conto dei seguenti principi e criteri generali:
A) i trasferimenti si attuano
annualmente;
B) tutto il personale direttivo e
docente di ruolo ha titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento
definitivo ed annuale; il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ha
titolo a partecipare alle operazioni di trasferimento definitivo;
C) saranno individuate le
categorie di personale aventi diritto alla precedenza assoluta, fermo restando
che, in ogni caso, il personale trasferito d'ufficio per soppressione di posto
conserva per un triennio, a domanda, la titolarità nella scuola o plesso di
provenienza;
D) l'ordine delle operazioni di
trasferimento deve essere determinato, per quanto possibile, con criteri di
omogeneità tra i vari settori;
E) le situazioni di soprannumero
relative ai posti di sostegno vanno individuate con riferimento alle singole
tipologie; per i trasferimenti d'ufficio si terrà conto delle tabelle di
viciniorità definite sulla base delle distanze reali determinate, a livello
provinciale, con riferimento a ciascun comune.
7 . I passaggi di cattedra
previsti dall'art. 75 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974, sono
effettuati con i criteri stabiliti per i trasferimenti e successivamente ad
essi nel limite massimo del 30 per cento dei posti disponibili.
8 . Le assegnazioni provvisorie
vengono disposte annualmente dopo i trasferimenti, i passaggi e le
utilizzazioni sui posti vacanti e disponibili dell'organico di fatto ad
eccezione di quelli richiesti dal personale trasferito d'ufficio il quale
ritrovi nell'organico di fatto una disponibilità di posto nella scuola di
precedente titolarità.
9 . I provvedimenti di
utilizzazione riguardano il personale di ruolo che si trovi in posizione di
soprannumerarietà ed il personale docente dei posti DOA che non richieda ed
ottenga la conferma su posti di effettivo insegnamento o su posti comunque
vacanti e disponibili nell'organico di fatto della scuola.
10 . Nell'ordine delle operazioni
relative ai provvedimenti di cui al presente articolo, deve essere prevista la
precedenza assoluta per la utilizzazione del docente trasferito quale
soprannumerario nella scuola o plesso da cui è stato disposto il trasferimento;
ciò qualora l'interessato ne faccia richiesta e semprechè per lo stesso anno
scolastico si determini, dopo i trasferimenti ed i passaggi per qualunque
causa, una disponibilità di cattedra, di posto orario ovvero di posto della
medesima tipologia.
11 . Per la copertura dei posti
delle attività di sostegno, per i quali non vi sia personale di ruolo o non di
ruolo in possesso dei titoli di specializzazione, viene data precedenza
all'utilizzazione del personale di ruolo che ne faccia domanda, dando priorità
a quello che abbia già maturato esperienze didattiche sul sostegno.
12 . I docenti rientranti nel
contingente dei posti DOA sono utilizzati su cattedra o posto corrispondente
alla classe di concorso di titolarità. Qualora ciò non sia possibile,
l'utilizzazione potrà essere effettuata, a domanda, anche per classi di
concorso dichiarato affine.
13 . Sono consentiti per i docenti
delle accademie e dei conservatori di musica a domanda ed in presenza di
disponibilità di posto, utilizzazioni annuali e assegnazioni provvisorie per
insegnamenti diversi da quelli di titolarità, secondo nuove apposite tabelle
stabilite dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il CNPI, per tutto il
personale docente dei corsi ordinari e dei corsi speciali.
14 . Tali norme sono applicate
anche al personale assistente.
15 . Sono altresì consentite per
detto personale, oltre che su corsi corrispondenti o affini, anche
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che tengano conto delle competenze e
dei titoli artistico-culturali e professionali dei richiedenti medesimi.
Art. 12.
Orario di lavoro
1 . Per il personale insegnante
che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante il servizio di
mensa il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti
nell'orario di attività didattica.
2 . Le funzioni dell'insegnante di
scuola materna sono quelle di cui all'art. 2 del
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nonché
quelle previste dall'art. 8, comma ottavo,
della legge 9 agosto 1978, n. 463, il cui espletamento sia limitato
esclusivamente all'ambito dell'istituzione scolastica.
3 . La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore a
decorrere dall'anno scolastico 1987-88.
4 . Al fine di disciplinare il
completamento di orario dei docenti che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 88, terzo
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il
collegio dei docenti formula le proposte per l'utilizzazione del personale
tenuto al completamento, individuando la collocazione degli impegni entro il
quadro orario settimanale secondo i criteri di certezza e di professionalità.
5 . Il collegio dei docenti
programma annualmente le attività, non di insegnamento connesse con il
funzionamento della scuola di cui all'art. 88 del
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, tenendo
conto anche di eventuali deliberazioni adottate dai consigli di circolo o di
istituto ai sensi dell'art. 6, lettere
d), e) ed f), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
416.
6 . Il programma di cui al comma 5
comprende, oltre alla partecipazione alle sedute dei consigli di interclasse o
di classe e dei collegi dei docenti, i rapporti con le famiglie e con gli
studenti, l'aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente.
7 . Le attività programmate sono
svolte sulla base di un monte ore annuo di 210 ore.
8 . Nella programmazione delle
varie attività il collegio dei docenti terrà conto degli adempimenti connessi con
l'attività specifica di ciascun docente, in modo da realizzare la massima
omogeneità possibile nella ripartizione degli impegni.
9 . La convocazione ordinaria per
le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni.
10 . L'orario di servizio del
personale direttivo ed ispettivo può essere articolato secondo i criteri di
flessibilità in relazione ad una programmazione che consenta l'espletamento
delle funzioni nell'ambito territoriale di competenza.
11 . La partecipazione alle
commissioni di esame nelle scuole di ogni ordine e grado non dà diritto a
compensi ad esclusione di quella relativa alle commissioni degli esami di
maturità.
12 . Restano fermi comunque i
compensi spettanti ai presidenti ed ai componenti che siano di provenienza
esterna alla scuola.
Capo IV
Art. 13.
Accordi
1 . La negoziazione decentrata di
cui all'art. 14 della
legge 19 marzo 1983, n. 93, è da riferire, per il comparto
scuola a livello provinciale, alle seguenti materie:
A) criteri generali
dell'organizzazione del lavoro del personale ATA e del personale educativo nel
rispetto delle competenze che la normativa vigente riserva agli organi della
scuola;
B) determinazione del fabbisogno e
utilizzazione del lavoro straordinario del personale ATA;
C) proposte per la sicurezza, la
salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro, nonché per l'utilizzazione delle
strutture dei locali, delle attrezzature, ferme restando le competenze degli
organi collegiali secondo gli articoli 5 e 6
del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e l'art. 12 della
legge 4 agosto 1977, n. 517;
D) criteri e modalità per
l'utilizzazione dei servizi sociali da mettere a disposizione del personale;
E) criteri e modalità per
l'attuazione delle iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio del
personale ATA, docente, direttivo;
F) individuazione di priorità e
distribuzione delle risorse relative al fondo di incentivazione;
G) misure rivolte all'attuazione
delle garanzie del personale e allo sviluppo delle relazioni sindacali.
Art. 14.
Titolari del potere di negoziazione decentrata
1 . I titolari del potere di
negoziazione decentrata sono:
A) per la parte pubblica, una
delegazione composta dal ministro competente, che la presiede, o da un suo
delegato ovvero dal commissario di governo, nei casi previsti dal secondo comma
dell'art. 14 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei
titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della
trattativa;
B) per la parte sindacale, una
delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbiano adottato
codici di autoregolamentazione dello esercizio del diritto di sciopero uguali a
quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito
dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su
base nazionale;
2 . Per le strutture di rilievo
territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o
servizi di particolare rilevanza non riconducibile alla circoscrizione
provinciale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte
del ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati
all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.
3 . Allo scopo di assicurare il
pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui
è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di
delega potrà essere esercitata dal ministro con un provvedimento anche a
carattere permanente in riferimento a particolari materie; con tale
provvedimento, nel rispetto dei principi indicati dalla legge-quadro e dai criteri
stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a
conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici
dell'amministrazione.
4 . Per quanto riguarda gli
accordi relativi ad una pluralità di uffici dipendenti da amministrazioni
diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte
pubblica è presieduta dal commissario di governo o dal corrispondente organo
nelle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.
Art. 15.
Livelli di negoziazione decentrata
1 . La negoziazione decentrata può
articolarsi a livello nazionale e, per aree territorialmente delimitate, per
uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza purché diretti da
funzionari con qualifica dirigenziale, in relazione alle materie di
negoziazione individuate nell'accordo recepito dal presente decreto.
Art. 16.
Tempi di inizio e termine della negoziazione decentrata
1 . Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il ministro, salvi i casi in cui
ritenga di dover presiedere la delegazione di parte pubblica, delega con atto
formale il funzionario da preporre alla presidenza delle predette delegazioni.
2 . Le trattative per la stipula
degli accordi decentrati devono, in ogni caso, avviarsi entro tre giorni dalla
richiesta di apertura ovvero dall'insorgenza di conflitto e devono comunque
essere concluse entro il quindicesimo giorno dal loro inizio.
3 . Qualora, entro il predetto
termine, non fosse concluso l'accordo, il ministro, di propria iniziativa o su
richiesta della delegazione sindacale, può disporre con l'osservanza dei
termini di cui al comma 2, che, per la negoziazione decentrata su materie
attribuite dal presente decreto a livello territoriale inferiore a quello
nazionale, la delegazione di parte pubblica sia integrata e presieduta da un
funzionario con qualifica dirigenziale dell'amministrazione centrale o da un
sottosegretario di stato se non intende presiederla personalmente.
(i commi 4 e 5 non sono stati ammessi
al "Visto" della Corte dei conti).
Art. 17.
Procedure
1 . L'accordo va redatto per
iscritto e deve essere sottoscritto dalla parte sindacale.
2 . Le organizzazioni sindacali
dissenzienti, o che non abbiano partecipato alla trattativa, possono esprimere
le proprie osservazioni nel merito prima che l'accordo venga tradotto in
provvedimento amministrativo e comunque entro il termine di quindici giorni
dalla sua conclusione.
3 . L'accordo è recepito con
decreto del ministro, oppure con altri atti a firma del competente dirigente,
entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4 . Il decreto del ministro è
comunque necessario:
A) quando l'accordo ha efficacia
in tutto il territorio nazionale, o comunque investe tutti gli uffici dell'amministrazione
interessata;
B) quando l'accordo ha efficacia
per gli uffici periferici, non ricompresi nell'ambito di competenza
territoriale di un unico organo amministrativo periferico;
C) se le norme, introdotte
dall'accordo, innovano altre norme previste da un precedente decreto
ministeriale, a meno che il ministro non abbia previsto esplicitamente tale
possibilità nel provvedimento di delega relativo a quell'accordo decentrato.
5 . Gli accordi decentrati,
riguardanti una pluralità di uffici locali dello stato aventi sede nella
medesima regione, sono recepiti, con decreto del commissario di governo e, ove
necessario, con decreto del presidente del consiglio dei ministri.
Capo V
Art. 18.
Permessi e ritardi - Recuperi
1 . Compatibilmente con le
esigenze di servizio, al dipendente di ruolo e non di ruolo possono essere
concessi, per particolari esigenze personali, ed, a domanda, brevi permessi di
durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero. Per il personale
docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie.
2 . Eventuali impreviste
protrazioni della durata del permesso concesso vanno calcolate nel monte ore
complessivo.
3 . I permessi complessivamente
concessi non possono accedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale
ATA. Per il personale docente il limite è rapportato all'orario settimanale di
insegnamento.
4 . Entro il mese successivo a
quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore
non lavorate in una o più soluzione in relazione alle esigenze di servizio,
dando priorità, per il personale docente, alle supplenze.
5 . Nei casi in cui per
eccezionali motivi non sia possibile il recupero, per cause dipendenti dal
lavoratore, l'amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
6 . Per il personale docente la
concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con
personale in servizio.
Art. 19.
Visite mediche di controllo
1 . Le visite mediche di controllo
sulle assenze dal servizio per malattia del personale sono espletate dalle
unità sanitarie locali alle quali spetta la competenza esclusiva di tale
accertamento. Al fine di garantire la riservatezza della diagnosi, la
certificazione sarà portata a conoscenza dell'amministrazione di appartenenza
nella parte in cui è contenuta la sola prognosi.
Art. 20.
Informazione
1 . L'amministrazione della
pubblica istruzione assicura una preventiva, costante e tempestiva informazione
ai sindacati più rappresentativi, che organizzano su scala nazionale le
categorie del personale ispettivo tecnico periferico direttivo, docente,
educativo e non docente delle istituzioni scolastiche ed educative, con
particolare riferimento alle materie che riguardano il personale,
l'organizzazione del lavoro, la politica degli organici, il funzionamento dei
servizi e le innovazioni tecnologiche inerenti all'organizzazione del lavoro.
2 . A livello centrale
l'informazione è assicurata attraverso incontri periodici, in cui potrà essere
effettuata anche la verifica delle modalità e dei tempi di applicazione delle
intese contrattuali.
3 . A livello regionale e
provinciale l'informazione è assicurata attraverso le commissioni sindacali
previste, rispettivamente, dall'art. 6 della
legge 20 maggio 1982, n. 270, e dall'art. 24 della
legge 9 agosto 1978, n. 463. Si osservano le norme
procedurali di cui al citato art. 24 della
legge n. 463 del 1978.
4 . In occasione di interventi di
progettazione di nuovi sistemi informativi a base informatica o di modifica dei
sistemi preesistenti, concernenti i servizi amministrativi della scuola, le
organizzazioni sindacali saranno informate sulle loro caratteristiche generali.
Potranno essere altresì costituiti gruppi misti con funzioni consultive.
5 . L'informazione sarà fornita
secondo modalità tali da assicurare, in ogni caso, la continuità dell'azione
amministrativa.
Art. 21.
Verifica
1 . Con decorrenza annuale, di
regola entro il mese di settembre, le delegazioni stipulanti l'accordo recepito
dal presente decreto, effettueranno una verifica sullo stato di attuazione
dell'accordo stesso in ogni sua parte con particolare riferimento alla
programmazione del lavoro e degli orari, ai piani di produttività, ai criteri
di incentivazione, al funzionamento ed all'efficacia dei servizi in favore
dell'utenza.
2 . Sulla base dei risultati delle
predette verifiche le parti potranno formulare osservazioni e proposte da
allegare alla relazione indicata dall'art. 16 della
legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, o da
porre a base di iniziative dirette a rimuovere eventuali ostacoli alla compiuta
e tempestiva attuazione delle intese.
Art. 22.
(il presente articolo non è stato ammesso al "Visto"
della Corte dei conti).
Art. 23.
Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
1 . Nei confronti del personale
ATA riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle
mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potrà
procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di aver
esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative
dei vari settori e con le disponibilità organiche dell'amministrazione stessa,
per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, ma affini a quelle
proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale o,
ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.
2 . Dal momento del nuovo
inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova
qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in
godimento.
Capo VI Relazioni sindacali
Art. 24.
Locali per le rappresentanze sindacali
1 . Salvo quanto disposto dalla legge 18 marzo
1968, n. 249, in ciascuna unità scolastica con almeno 200
dipendenti è consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo
locale, se disponibile all'interno della struttura.
2 . Nelle unità scolastiche con un
numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un
locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della
struttura.
Art. 25.
Diritto di affissione
1 . Le organizzazioni sindacali
dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che
l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il
personale all'interno dell'unità scolastica, pubblicazioni, testi e comunicati
inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26.
Garanzie nelle procedure disciplinari
1 . Nei procedimenti dinanzi alle
commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del
diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale
o di un rappresentante sindacale.
Art. 27.
(il presente articolo non è stato ammesso al "Visto"
della Corte dei conti).
Art. 28.
Referendum
1 . L'amministrazione deve
consentire lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di
"referendum", sia generale che di categoria, su materie inerenti
all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i lavoratori,
con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti appartenenti all'unità
scolastica e alla categoria particolarmente interessata.
Art. 29.
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
1 . Il trasferimento d'ufficio per
incompatibilità dei dirigenti sindacali, componenti di organi statuari delle
organizzazioni sindacali, può essere disposto previo nulla osta delle
organizzazioni sindacali di competenza.
2 . Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di
cessazione dell'incarico.
Art. 30.
Assemblea
1 . Il personale ha diritto di
partecipare alle assemblee sindacali per dieci ore annue pro-capite senza
decurtazione della retribuzione. Sono fatte salve le procedure previste dalle
norme vigenti.
Capo VII Trattamento di missione e
quiescenza
Art. 31.
Trattamento di missione
1 . Al personale inviato in
missione fuori sede l'amministrazione deve anticipare, a richiesta
dell'interessato, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo
previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
2 . Al medesimo personale è data
facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolari fatture o di ricevute
fiscali integrate con nominativo del cliente, l'anticipo del rimborso, nel
limite complessivo del 75 per cento, delle spese di albergo sostenute.
Art. 32.
Trattamento di quiescenza
1 . Al personale destinatario del
presente decreto che cessa dal servizio per raggiunti limiti di età o di
servizio ovvero per decesso o per inabilità permanente assoluta, i nuovi
stipendi hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, negli importi effettivamente corrisposti alla data di cessazione
dal servizio e nelle misure in vigore alla data del 1° gennaio 1987 e del 1°
gennaio 1988, con decorrenza dalle date gennaio 1987 e del 1° gennaio 1988, con
decorrenza dalle date medesime.
Art. 33.
(il presente articolo non è stato ammesso al "Visto"
della Corte dei conti).
Capo VIII Norme particolari per il
personale amministrativo tecnico ed ausiliario
Art. 34.
Organici
1 . Entro un mese dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sarà costituita una commissione mista,
composta da rappresentanti dei ministeri della pubblica istruzione, del tesoro,
del dipartimento della funzione pubblica e delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, presso il ministero della
pubblica istruzione, che dovrà formulare, entro la vigenza del presente
decreto, proposte per la modifica dei criteri di determinazione delle dotazioni
organiche delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado compresi i
conservatori e le accademie, a modifica ed integrazione delle tabelle annesse
al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Tali
proposte saranno assunte a base per le eventuali iniziative in sede
legislativa.
Art. 35.
Orario di lavoro
1 . L'orario di lavoro giornaliero
si articola, ordinariamente, in 6 ore continuative.
2 . Qualora, però, particolari
esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche ovvero l'esigenza di
migliorare efficienza e produttività dei servizi lo richiedano, è possibile articolare
diversamente il monte ore settimanale di servizio che può essere distribuito
anche su 5 giornate lavorative.
3 . L'articolazione dell'orario di
lavoro può essere perseguita sia attraverso l'istituto della flessibilità
dell'orario che la turnazione. Tali istituti possono anche coesistere al fine
di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dall'organizzazione dei
servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro.
4 . Ove necessario, qualora con le
predette modalità di articolazione dell'orario non siano perseguibili le
finalità connesse alla garanzia di funzionamento di tutte le attività
scolastiche e della più proficua efficienza dei servizi amministrativi, tecnici
ed ausiliari, è consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di
lavoro, in coincidenza con i periodi di particolare intensità del servizio
scolastico.
5 . Il rispetto dell'orario di
lavoro deve poter essere accertato anche mediante saltuari controlli di tipo
automatico ed obiettivo.
Art. 36.
Orario flessibile
1 . In sede di accordo decentrato
saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito
provinciale, per l'assunzione dell'orario flessibile quale nuovo modello di
organizzazione del lavoro.
2 . L'orario flessibile, ordinariamente,
consiste nel posticipare l'orario di inizio del lavoro ovvero nell'anticipare
l'orario di uscita o nell'avvalersi di entrambe le facoltà.
3 . Durante i periodi di
interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste
attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della
scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario
settimanale d'obbligo del personale.
4 . L'adozione della flessibilità
dell'orario di lavoro presuppone una analisi delle caratteristiche
dell'attività svolta dalle istituzioni scolastiche interessate, dei conseguenti
servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, dei riflessi che una modifica
dell'orario di servizio provoca o può provocare nei confronti dell'utenza, dei
rapporti con altri uffici ed amministrazioni collegate alle stesse istituzioni
scolastiche, nonché delle caratteristiche del territorio in cui la scuola è
collegata.
5 . All'adozione dell'orario di
lavoro si giunge salvaguardando il ruolo e la competenza prevista dalla
normativa vigente per gli organi collegiali delle scuole previo confronto con
le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella istituzione
scolastica.
6 . Le ore di servizio pomeridiane
prestate a completamento dell'orario dell'obbligo devono, di norma, essere
programmate per almeno tre ore consecutive.
7 . L'orario flessibile, in alcuni
casi specifici, può riguardare tutto il personale di un medesimo profilo
professionale; in altri, quando sia necessario intervenire soltanto su alcuni
aspetti dell'organizzazione del lavoro, può essere attuato anche secondo
criteri di avvicendamento all'interno del personale dello stesso profilo
professionale.
Art. 37.
Turnazione
1 . Qualora nelle istituzioni
scolastiche l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare
l'effettuazione di determinati servizi legati ad attività didattiche,
pomeridiane o serali, l'organizzazione del lavoro può essere articolata
ordinariamente su turni.
2 . L'adozione di una organizzazione
del lavoro su turni può essere altresì attuata quando la collocazione fuori
dell'orario antimeridiano di alcune mansioni o funzioni previste dai profili
professionali concorre oggettivamente a realizzare migliori livelli di
efficienza ed efficacia dei servizi, rispondendo anche alle complesse e
diversificate domande di attività di supporto all'iniziativa didattica, di
aggiornamento e di sperimentazione.
3 . In sede di accordo decentrato
saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito
provinciale, per il ricorso alle turnazioni quale diverso modello di
organizzazione del lavoro, salvaguardando il ruolo e la competenza degli organi
collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente
presenti nella scuola. Potranno essere tenute presenti le possibilità di
adesione volontaria da parte dei singoli ai diversi turni per l'intero anno
scolastico in considerazione della mobilità territoriale e della funzionalità
della scuola.
4 . Gli accordi decentrati,
comunque, non potranno prescindere dai seguenti criteri:
A) prima di ricorrere
all'organizzazione per turni del lavoro occorre valutare se non si possa
conseguire lo stesso risultato adottando altri modelli di organizzazione del
lavoro (orario flessibile);
B) l'adozione del lavoro su turni
deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili.
Art. 38.
Mobilità professionale
1 . Annualmente, dopo
l'effettuazione dei movimenti provinciali, nei limiti del 20% della
disponibilità di posti nell'organico provinciale, è disposto, a domanda, il
passaggio ad altri profili della stessa qualifica, su deliberazione del
consiglio di amministrazione provinciale nei riguardi del personale che sia in
possesso dei prescritti requisiti.
Art. 39.
Mobilità per incompatibilità
1 . Il trasferimento d'ufficio per
incompatibilità, ferma restando la normativa vigente, può essere disposto solo
dopo la contestazione dei fatti determinativi delle incompatibilità da parte
dell'organo competente a predisporre il trasferimento stesso.
2 . Il dipendente che è proposto
per il trasferimento d'ufficio ha diritto di prendere visione di tutti gli atti
sui quali si basa il procedimento e di controdedurre e avanzare richieste
suppletive di accertamento.
3 . Le disposizioni che precedono
si applicano a tutto il personale della scuola.
Capo IX Varie
Art. 40.
Commissione mista per gli inquadramenti
1 . Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sarà istituita una commissione mista
che dovrà definire, entro il 30 giugno 1988, nuove modalità e criteri di
inquadramento, di progressione professionale e di mobilità nell'ambito
dell'unicità della funzione docente.
2 . La medesima commissione
procederà analogamente per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
Art. 41.
Diritto alla salute
1 . Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, saranno attivate le procedure per la
rilevazione delle malattie professionali sulla base delle proposte avanzate
dall'apposita commissione ministeriale.
Art. 42.
Acconti
1 . Ai fini della corresponsione
dei benefici economici derivanti dall'applicazione del presente decreto, si
applica l'art. 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 43.
Copertura finanziaria
1 . All'onere di lire 2.178
miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al
netto delle somme dovute a titolo di anzianità e ivi compreso l'onere relativo
all'anno 1986, si provvede quanto a lire 700 miliardi con utilizzo di lire 350
miliardi e lire 350 miliardi, rispettivamente, delle disponibilità in conto
residui dei capitoli 6858 e 6868 dello stato di previsione del ministero del
tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 1.349 miliardi e lire 129 miliardi,
mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, dei capitoli 6868 e 6869
dello stato di previsione del ministero del tesoro per il medesimo anno
finanziario.
2 . All'onere di lire 2.306
miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli
anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si
provvede quanto a lire 2.152 miliardi e lire 154 miliardi con utilizzo,
rispettivamente, di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del
ministero del tesoro per l'anno 1987.
3 . Il Ministro del Tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui.
Art. 44.
Entrata in vigore
1 . Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta
ufficiale.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 aprile 1987
Cossiga
Craxi, presidente del consiglio
dei ministri
Gaspari, Ministro per la Funzione
Pubblica
Falcucci, Ministro della Pubblica
Istruzione
Goria, Ministro del Tesoro
Romita, Ministro del Bilancio e
della Programmazione Economica
De Michelis, Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale
Visto, il guardasigilli: Rognoni
Registrato alla Corte dei conti,
addì 30 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65,
foglio n. 32, con esclusione di: art. 3, comma 4; art. 8; art. 16, commi 4 e 5;
art. 22; art. 27 e art. 33, ai sensi della delibera n. 1773 della sezione del
controllo stato in data 26 maggio 1987.
Annesso A
Allegato a importi annui
aggiuntivi, per livello e classi di anzianità, validi per la costituzione della
retribuzione di anzianità, spettanti dal 1° gennaio 1988
Annesso A
Allegato a importi annui
aggiuntivi, per livello e classi di anzianità, validi per la costituzione della
retribuzione di anzianità, spettanti dal 1° gennaio 1988
Omissis
Annesso B
Allegato b codice di
autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Preambolo
Confederazioni sindacali: Cgil -
Cisl - Uil - Confsal - Cida - Cisal - Cisas-Usppi.
Organizzazioni sindacali: Cgil
Scuola, Cisl Scuola, Cisl Sism, Cisl Sinascel, Uil Scuola, Confsal - Snals,
Cisal Scuola, Cisas Scuola, Usppi Scuola, Snia, Unams.
Premessa
Le sottoscritte organizzazioni
sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione
dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e
per garantire i diritti degli alunni.
L'efficacia del presente codice di
comportamento sarà pienamente realizzata con l'assunzione e il rispetto di
corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della
pubblica amministrazione.
Art. 1. Diritto di sciopero
Il diritto di sciopero costituisce
un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure
previste dall'art. 11 della
legge n. 93/1983 ed in conformità ai principi fissati dal presente
codice di autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza preventiva
comunicazione individuale.
L'esercizio del diritto di
sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta
della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero.
In ogni caso, indipendentemente
dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il
capo di istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire
la vigilanza dei minori.
Il capo di istituto che aderisce
ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'amministrazione di non
essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonché la
conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'istituto.
Il personale ausiliario tenuto
alla chiusura e all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero
deve dare preventiva comunicazione al capo di istituto.
Le organizzazioni sindacali si
riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il patrimonio
deperibile.
Art. 2. Ambito di applicazione
Le organizzazioni sindacali
sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni
sindacali di tutto il personale del comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere
generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di
comparto saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli
confederali.
Il presente codice si applica
nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e
contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei casi in cui fossero in gioco
i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e
della pace.
Art. 3. Titolarità
Gli organismi competenti a
proclamare lo sciopero, a definire le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono
le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo
le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.
Art. 4. Modalità di effettuazione
dello sciopero
4.1. - pubblicità.
All'atto della programmazione
dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle
famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza,
delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalità dell'azione
sindacale.
4.2. - preavviso.
in conformità all'art. 11 della
legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non
sarà inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie
contrattuali.
La proclamazione dello sciopero
con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio.
4.3. - Durata.
L'azione di sciopero all'inizio di
qualsiasi vertenza non può superare la durata di un'intera giornata; ciascuna
azione successiva relativa alla stessa vertenza non può superare le due
giornate consecutive. Resta ferma la possibilità di indire scioperi brevi, con
modalità e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non
insegnamento, nonché delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di
servizio.
4.4. - comunicazioni alle
controparti.
La proclamazione degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla presidenza
del consiglio dipartimento per la funzione pubblica e al ministero della
pubblica istruzione così pure per la proclamazione di scioperi relativi a
vertenze decentrate nazionali.
La proclamazione di scioperi
relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di
lavoro sarà comunicata alle suddette controparti e in ogni caso al provveditore
agli studi o al sovrintendente scolastico competente per territorio, con le
modalità di cui al precedente punto 4.2.
Per gli scioperi sul posto di
lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di
conciliazione con le strutture competenti per territorio.
4.5.Quando lo sciopero è
proclamato per le attività non di insegnamento, la durata di esso è stabilita
con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione cui
dovranno attenersi le relative convocazioni; conseguentemente le trattenute
dovranno essere riferite all'orario predeterminato relativamente alle attività,
cui si riferisce lo sciopero.
Art. 5. Garanzie per l'utenza
Con riferimento alla particolare
funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte organizzazioni
sindacali nella proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei
termini di preavviso, a realizzare la più ampia informazione verso la categoria
e l'utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative
e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.
Art. 6. Sospensione ed esclusione
degli scioperi
Gli scioperi di qualsiasi genere,
dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso
di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni
sindacali, rivestano carattere di particolare gravità.
Per gli stessi motivi e con le
stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad
escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o
conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad
esperire nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e
persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni
forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare
riferimento ai periodi degli esami di stato e alla relativa certificazione che
rivestono una peculiare rilevanza sociale.
Art. 7. Sanzioni
Il presente codice vincola le
strutture sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria.
Ogni comportamento difforme
costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed è, come
tale, soggetto alle relative sanzioni.
Art. 8. Termini di validità
Il presente codice di
autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza contrattuale.
Annesso C
Allegato C
Codice Di Autoregolamentazione
Dell'esercizio Del Diritto Di Sciopero
Preambolo
Confederazione sindacale: Cisnal.
Organizzazione sindacale:
Cisnal-Scuola.
Premessa
Le sottoscritte organizzazioni
sindacali decidono autonomamente il presente codice di autoregolamentazione
dello sciopero per allargare il consenso sociale alle iniziative sindacali, e
per garantire i diritti degli alunni.
L'efficacia del presente codice di
comportamento sarà pienamente realizzata con l'assunzione e il rispetto di
corrispondenti norme di corretto comportamento sindacale da parte della
pubblica amministrazione.
Art. 1. Diritto di sciopero
Il diritto di sciopero costituisce
un diritto costituzionalmente garantito. Esso si attua secondo le procedure
previste dall'art. 11 della
legge n. 93/1983 ed in conformità ai principi fissati dal presente
codice di autoregolamentazione; si esercita in piena libertà e senza preventiva
comunicazione individuale.
L'esercizio del diritto di
sciopero non costituisce assenza dal servizio e comporta solo la trattenuta
della retribuzione corrispondente alla durata dello sciopero.
In ogni caso, indipendentemente
dall'adesione o meno alle iniziative di sciopero, resta fermo l'obbligo per il
capo di istituto di preavvertire l'utenza di non essere in grado di garantire
la vigilanza dei minori.
Il capo di istituto che aderisce
ad azioni di sciopero ha l'obbligo di preavvertire l'amministrazione di non
essere in grado di garantire l'apertura e la chiusura degli edifici, nonché la
conservazione dei beni patrimoniali di pertinenza dell'istituto.
Il personale ausiliario tenuto
alla chiusura e all'apertura della scuola in caso di adesione allo sciopero
deve dare preventiva comunicazione al capo di istituto.
Le organizzazioni sindacali si
riservano di indicare le modalità atte a salvaguardare il patrimonio
deperibile.
Art. 2. Ambito di applicazione
Le organizzazioni sindacali
sottoscritte si impegnano ad osservare il presente codice nelle azioni
sindacali di tutto il personale del comparto scuola.
Nelle vertenze di carattere
generale, fermo restando in merito l'autonomia decisionale dei sindacati di
comparto saranno applicate le modalità di sciopero stabilite dai livelli
confederali.
Il presente codice si applica
nelle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e
contrattuali a tutti i livelli; non si applica nei casi in cui fossero in gioco
i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e
della pace.
Art. 3. Titolarità
Gli organismi competenti a
proclamare lo sciopero, a definire le modalità, a sospenderlo o revocarlo sono
le strutture sindacali nazionali, regionali o territoriali e comunque secondo
le norme statutarie delle singole organizzazioni sindacali.
Art. 4. Modalità di effettuazione
dello sciopero
4.1. - Pubblicità.
All'atto della programmazione
dello sciopero sarà data ampia informazione ai lavoratori della scuola, alle
famiglie, agli studenti, all'opinione pubblica dei contenuti della vertenza,
delle motivazioni che l'hanno determinata e delle modalità dell'azione
sindacale.
4.2. - Preavviso.
In conformità all'art. 11 della
legge n. 93/1983 il preavviso della proclamazione dello sciopero non
sarà inferiore ai quindici giorni per gli scioperi concernenti le materie
contrattuali.
La proclamazione dello sciopero
con il preavviso dovuto esonera i partecipanti da ogni obbligo di servizio.
4.3. - Durata.
L'azione di sciopero all'inizio di
qualsiasi vertenza non può superare la durata di un'intera giornata; ciascuna
azione successiva relativa alla stessa vertenza non può superare le due
giornate consecutive. Resta ferma la possibilità di indire scioperi brevi, con
modalità e durate diverse, sia delle ore di insegnamento che di quelle di non
insegnamento, nonché delle prestazioni eccedenti i normali obblighi di
servizio.
4.4. - Comunicazioni alle
controparti.
La proclamazione degli scioperi
relativi alle vertenze nazionali di comparto sarà comunicata alla presidenza
del consiglio dipartimento per la funzione pubblica e al ministero della
pubblica istruzione così pure per la proclamazione di scioperi relativi a
vertenze decentrate nazionali.
La proclamazione di scioperi
relativi a vertenze di contrattazione di livello territoriale o di posto di
lavoro sarà comunicata alle suddette controparti e in ogni caso al provveditore
agli studi o al sovrintendente scolastico competente per territorio, con le
modalità di cui al precedente punto 4.2.
Per gli scioperi sul posto di
lavoro nel periodo di preavviso saranno esperiti obbligatori tentativi di
conciliazione con le strutture competenti per territorio.
4.5.
quando lo sciopero è proclamato per le attività non di
insegnamento, la durata di esso è stabilita con riferimento all'orario
predeterminato in sede di programmazione cui dovranno attenersi le relative
convocazioni; conseguentemente le trattenute dovranno essere riferite
all'orario predeterminato relativamente alle attività, cui si riferisce lo
sciopero.
Art. 5. Garanzie per l'utenza
Con riferimento alla particolare
funzione sociale del servizio scolastico le sottoscritte organizzazioni
sindacali nella proclamazione dello sciopero si impegnano al rispetto dei
termini di preavviso, a realizzare la più ampia informazione verso la categoria
e l'utenza, ad assicurare i servizi indispensabili nelle istituzioni educative
e nelle aziende annesse agli istituti scolastici.
Art. 6. Sospensione ed esclusione
degli scioperi
Gli scioperi di qualsiasi genere,
dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso
di avvenimenti eccezionali che, a giudizio delle singole organizzazioni
sindacali, rivestano carattere di particolare gravità.
Per gli stessi motivi e con le
stesse modalità di valutazione, le organizzazioni sindacali si impegnano ad
escludere il ricorso a qualsiasi iniziativa di lotta.
In caso di controversie o
conflitti sindacali in atto, le organizzazioni sindacali si impegnano ad
esperire nella competente sede negoziale, ogni tentativo per dare adeguate e
persuasive soluzioni ai problemi aperti al fine di evitare il ricorso ad ogni
forma di lotta nella fase finale dell'anno scolastico, con particolare
riferimento ai periodi degli esami di stato e alla relativa certificazione che
rivestono una peculiare rilevanza sociale.
Art. 7. Sanzioni
Il presente codice vincola le strutture
sindacali a tutti i livelli di ciascuna organizzazione firmataria.
Ogni comportamento difforme
costituisce violazione dei rispettivi statuti di organizzazione ed è, come
tale, soggetto alle relative sanzioni.
Art. 8. Termini di validità
Il presente codice di
autoregolamentazione ha validità fino al termine della vigenza contrattuale.