D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202
Esecuzione
dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana
per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che
modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.
aggiornata al 5.08.2002
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985,
n. 121, recante ratifica ed esecuzione
dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra
la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, recante disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751,
concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la
Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 1990;
Sulla proposta del Ministro della pubblica
istruzione;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il
Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale
italiana, firmata il 13 giugno 1990, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.
INTESA TRA AUTORITÀ SCOLASTICA E CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE
PUBBLICHE IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
quale autorità statale che sovraintende
all'istruzione pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 gennaio
1990 a norma della legge 23 agosto
1988, n. 400, e
IL
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
che debitamente autorizzato, agisce a norme
della Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par. 1, del codice di
diritto canonico,
Visti l'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la
Santa Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta
modificazioni al Concordato lateranense e il punto 5, lettera b), del
protocollo addizionale relativo al medesimo accordo;
Determinano le seguenti modificazioni alla
precedente intesa del 14 dicembre 1985, ai sensi della clausola finale di cui
al terz'ultimo capoverso dell'intesa stessa.
Nell'addivenire alla presente intesa le
Parti convengono che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o
modificazioni, procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla
reciproca collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della
presente intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero
difficoltà di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca
comunicazione, rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta
promulgazione dell'intesa nei propri ordinamenti.