Decreto Presidente Repubblica 6 marzo 2001, n. 190
(in
GU 23 maggio 2001, n. 118)
Regolamento
concernente l'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa, a
norma dell'articolo 76 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
comma 5°, della Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 21,
comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 76 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Sentite, in data
12 ottobre 2000, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 1° dicembre 2000;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 18 dicembre 2000;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, espressi nelle sedute del 31 gennaio 2001, 1° febbraio 2001 e
7 febbraio 2001;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23
febbraio 2001;
Sulla proposta
del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per
gli affari regionali;
Emana
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Funzioni
degli Istituti regionali di ricerca educativa
1. Gli Istituti
regionali di ricerca educativa, di seguito denominati: "I.R.R.E.",
sono enti strumentali dell'amministrazione della pubblica istruzione, dotati di
personalità giuridica e autonomia amministrativa e contabile, a norma dell'articolo 76 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Gli I.R.R.E.,
nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito
regionale e delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici,
tenendo anche conto delle esigenze delle comunità e degli enti locali e delle
regioni, svolgono funzioni di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro
reti e consorzi, nonché agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub
regionale. Tali funzioni si esplicano in attività di ricerca nell'ambito
didattico-pedagogico e nell'ambito della formazione del personale della scuola,
per lo svolgimento delle quali gli I.R.R.E. si coordinano con l'Istituto
nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le
università e le altre agenzie formative.
3. Gli I.R.R.E.
supportano l'autonomia delle istituzioni scolastiche in modo particolare
mediante:
a) collaborazioni
e partecipazione attiva alla progettazione e attuazione di programmi di ricerca
educativa e della relativa sperimentazione in tutti gli ambiti di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
anche con riguardo alle problematiche concernenti le minoranze linguistiche,
l'immigrazione, l'integrazione dei soggetti svantaggiati, l'integrazione
europea, l'educazione degli adulti e la prevenzione dell'abbandono e della
dispersione scolastica;
b) collaborazioni
alla costruzione di percorsi formativi per il personale della scuola coerenti
con le scelte di programmazione dell'offerta formativa;
c) selezione,
individuazione e comunicazione alle scuole di particolari progetti formativi
cui le stesse possono partecipare in Italia e all'estero;
d) partecipazione
e collaborazione per l'attivazione di un sistema di scambio di documentazione
tra le istituzioni scolastiche;
e) collaborazione
all'elaborazione di proposte per l'innovazione degli ordinamenti didattici a
norma dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
f)
approfondimento degli obiettivi formativi e delle competenze connesse con i
diversi curricoli ai fini dell'innovazione metodologica e disciplinare.
4. Gli I.R.R.E.
si coordinano e collaborano con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema
dell'istruzione, al fine di favorire la diffusione delle metodologie e delle
pratiche di valutazione e di autovalutazione.
5. Gli I.R.R.E.,
per il raggiungimento dei fini istituzionali, possono avvalersi anche delle
competenze degli ispettori tecnici.
Art. 2.
Organi
1. Gli I.R.R.E.
sono dotati dei seguenti organi:
a) presidente;
b) consiglio di
amministrazione;
c) comitato
tecnico-scientifico;
d) collegio dei
revisori.
Art. 3.
Presidente
1. Il presidente
è eletto dal consiglio di amministrazione nella prima seduta nell'ambito dei
propri membri.
2. Il presidente
rappresenta l'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
3. Il presidente,
nel quadro degli interventi programmati dagli uffici scolastici regionali e
delle iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, formula le
proposte al consiglio di amministrazione ai fini dell'approvazione del
programma annuale dell'I.R.R.E. e della determinazione degli indirizzi generali
della gestione.
4. Il presidente,
inoltre, formula al consiglio di amministrazione la proposta per il
conferimento dell'incarico di direttore a persona in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 5.
Art. 4.
Consiglio
di amministrazione
1. Il consiglio
di amministrazione dura in carica tre anni e ciascuno dei suoi componenti può
essere confermato, una sola volta, per un altro triennio. Esso è composto da
cinque membri, nominati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, di cui uno su designazione
del medesimo dirigente, uno su designazione delle università aventi sede presso
la regione, due del consiglio scolastico regionale ed uno della regione.
Ciascuna nomina è corredata da un curriculum diffuso sulle esperienze
gestionali, pedagogiche e scientifiche dell'interessato. Il consiglio di
amministrazione elegge nel proprio seno il presidente.
2. Il consiglio
di amministrazione, per l'attuazione delle finalità dell'I.R.R.E.:
a) approva
annualmente il programma di ricerca;
b) determina gli
indirizzi generali della gestione;
c) delibera il
bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Istituto e le eventuali
variazioni;
d) conferisce
l'incarico di direttore sulla base di criteri preventivamente deliberati;
e) valuta l'attività
amministrativa del direttore, sulla base di criteri preventivamente deliberati,
anche avvalendosi dei risultati dei controlli di gestione;
f) valuta
annualmente, sentito il comitato tecnico-scientifico, l'attuazione del
programma di ricerca, nonché i risultati di essa, attraverso indicatori
predeterminati;
g) nomina i
componenti del comitato tecnico-scientifico e degli altri organismi di
consulenza scientifica di cui all'articolo 6.
3. Ai fini di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
il consiglio stabilisce le modalità operative del controllo strategico. Sulla
base delle risultanze del controllo strategico il consiglio:
a) individua le
cause dell'eventuale mancata rispondenza dei risultati agli obiettivi;
b) delibera i
necessari interventi correttivi;
c) valuta le
eventuali responsabilità del direttore, adottando le conseguenti
determinazioni.
4. Il consiglio
si riunisce per l'approvazione del programma annuale e per deliberare il
bilancio di previsione, e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente ed ogni volta che ne sia
richiesto da tre componenti.
Art. 5.
Direttore
1. L'incarico di
direttore è conferito con contratto a tempo determinato di durata triennale,
rinnovabile, a persona in possesso di competenze amministrative e di
organizzazione del lavoro pertinenti con le finalità specifiche dell'istituto,
nonché di una sperimentata conoscenza del sistema scolastico. Esso può essere
conferito ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
ovvero a estranei alla pubblica amministrazione. Il conferimento dell'incarico
a personale in servizio presso le predette amministrazioni comporta il
collocamento fuori ruolo.
2. Il direttore,
nel rispetto degli indirizzi generali della gestione determinati dal consiglio
di amministrazione, è responsabile del funzionamento complessivo dell'I.R.R.E.,
dell'attuazione del programma, dell'esecuzione delle deliberazioni del
consiglio di amministrazione e della gestione del personale. A tal fine adotta
gli atti di gestione, compresi quelli che impegnano l'Istituto verso l'esterno.
Il direttore, tra l'altro, nell'esercizio dei suoi compiti:
a) predispone, in
attuazione del programma dell'Istituto, il bilancio di previsione; predispone
altresì il conto consuntivo;
b) assicura le
condizioni per la più efficace attuazione dei progetti e delle attività
previste nel programma;
c) adotta gli
atti di organizzazione degli uffici previsti dal regolamento interno ed assegna
il relativo personale;
d) stipula i
contratti di prestazione d'opera necessari per la realizzazione dei progetti
previsti dal programma sulla base dei criteri fissati nel regolamento interno;
e) cura
l'applicazione del regolamento interno;
f) predispone una
relazione sull'attuazione del programma annuale e sui risultati raggiunti.
3. Il direttore
partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.
La sua partecipazione è esclusa quando il consiglio ne valuta l'attività.
4. Il trattamento
economico spettante al direttore è stabilito nel contratto individuale di
lavoro, previa delibera del consiglio di amministrazione, sulla base di quello
previsto per i dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni pubbliche.
5. L'incarico è
revocato dal consiglio di amministrazione nei casi di grave inosservanza degli
indirizzi generali della gestione e di risultati negativi dell'attività
amministrativa e della gestione.
Art. 6.
Consulenza
tecnico-scientifica
1. Il comitato
tecnico-scientifico ha funzioni di collaborazione per la predisposizione del
programma e per la valutazione delle attività scientifiche. Il comitato
fornisce, inoltre, i pareri richiesti dal consiglio di amministrazione e dal
direttore; esso dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un altro triennio.
2. Il comitato è
composto da cinque membri, scelti tra professori universitari ed esperti del
settore, di elevata qualificazione; esso designa, al suo interno, un
coordinatore scegliendolo tra i professori universitari.
3. Il consiglio
di amministrazione, sentito il comitato tecnico-scientifico, può istituire
altri organismi di consulenza tecnico-scientifica, individuali o collegiali,
composti da non più di tre membri, in relazione a motivate esigenze connesse
allo sviluppo di singoli progetti e ad attività o gruppi di progetti ed
attività. Essi restano in carica per la durata stabilita dal consiglio di
amministrazione. Tale durata non può comunque superare quella del consiglio di
amministrazione che li ha istituiti.
Art. 7.
Verifiche
di regolarità amministrativa e contabile
1. Le verifiche
di regolarità amministrativa e contabile da effettuarsi a norma del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono affidate
ad un collegio di tre revisori iscritti al registro dei revisori contabili, dei
quali due designati dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e uno dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di
presidente. Le predette amministrazioni designano, altresì, ciascuna un
supplente per l'eventuale sostituzione, in caso di assenza, dei componenti
effettivi del collegio, da esse designati. Il collegio dura in carica tre anni
ed è rinnovabile per un altro triennio.
Art. 8.
Regolamento
interno
1. Il consiglio
di amministrazione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, adotta, su
proposta del direttore, il regolamento interno dell'I.R.R.E., che deve essere
approvato dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e dal Dipartimento della funzione
pubblica. Il regolamento si intende approvato ove i predetti Ministeri non
formulino rilievi entro sessanta giorni dal suo ricevimento.
2. Il regolamento
interno definisce tra l'altro:
a)
l'organizzazione dell'attività dell'istituto, le competenze degli uffici e dei
servizi e i criteri per l'assegnazione del relativo personale;
b) l'eventuale
articolazione organizzativa a livello sub regionale in relazione alle esigenze
connesse con l'attività di supporto alle istituzioni scolastiche e alle loro
reti e consorzi;
c) i criteri per
la scelta dei destinatari dei contratti di prestazione d'opera;
d) i criteri
della gestione e le relative procedure amministrativo-contabili e finanziarie
in modo da assicurare la rapidità, l'efficienza e la regolarità nell'erogazione
della spesa e l'equilibrio finanziario del bilancio, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento contabile degli enti pubblici di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
Art. 9.
Conferenza nazionale dei
presidenti
1. Al fine di assicurare strategie unitarie di intervento
a livello nazionale è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione,
la Conferenza nazionale dei presidenti degli I.R.R.E. presieduta dal Ministro o
da un suo delegato. Alla Conferenza possono partecipare i direttori degli
I.R.R.E ed i presidenti e i direttori dell'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell'istruzione e dell'Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, nonché rappresentanti
delle regioni quando si trattino argomenti di interesse comune.
Art. 10.
Personale
1. A ciascun
I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di
appartenenza, è assegnato un contingente di personale docente e dirigente della
scuola, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro per la funzione pubblica, su proposta del dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, da collocare in posizione di
comando. I comandi hanno, di norma, durata coincidente con quella delle
attività cui sono riferiti; non possono comunque protrarsi oltre un triennio.
Essi vengono disposti con atto del dirigente preposto all'ufficio scolastico
della regione in cui ha sede la scuola di titolarità, previe apposite selezioni
per titoli, integrate da un colloquio, attivate presso ciascun I.R.R.E., sulla
base di uno schema tipo di bando adottato dal Ministero della pubblica
istruzione. Sono valutati titoli ed esperienze professionali strettamente
attinenti ai compiti degli I.R.R.E. con particolare riferimento alle
metodologie ed alle tecniche della ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e
in quello della formazione del personale della scuola. Sono comunque valutate
le esperienze maturate presso gli Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamento educativi.
2. Ciascun
I.R.R.E., in rapporto anche alla consistenza della popolazione scolastica di
appartenenza, inoltre, è dotato di un contingente stabile di personale, con
compiti organizzativi e di supporto scientifico e amministrativi, determinato
con il decreto di cui al comma 1. Tale personale è reclutato tra il personale
dirigente, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola previe
apposite selezioni, indette presso ciascun I.R.R.E. secondo le modalità di cui
al comma 1.
3. L'assegnazione
all'I.R.R.E. del personale di cui al comma 2, per la durata di cinque anni,
rinnovabile, comporta il collocamento in posizione di fuori ruolo. Nelle
dotazioni organiche del predetto personale sono indisponibili, ai fini delle
assunzioni con rapporto a tempo indeterminato, un numero di posti
corrispondente a quello dei collocamenti fuori ruolo di cui al presente comma.
Il personale collocato fuori ruolo può essere restituito nel ruolo di
provenienza, prima della scadenza del termine, a domanda ovvero d'ufficio, per
gravi e documentate ragioni, con deliberazione del consiglio di amministrazione
da adottarsi su proposta del direttore. Al momento del rientro il personale può
scegliere tra le sedi disponibili.
4. Il servizio
prestato presso gli I.R.R.E. è valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto nella scuola.
5. Gli I.R.R.E.,
per la realizzazione di specifici progetti cui non possono fare fronte con
personale in servizio, possono stipulare con esperti contratti di prestazione
d'opera. Gli oneri per tali contratti sono a carico delle risorse destinate ai
progetti medesimi.
Art. 11.
Risorse
finanziarie
1. Le risorse
finanziarie sono costituite da:
a) il contributo
assegnato dall'amministrazione della pubblica istruzione, determinato
annualmente, comprensivo di un contributo generale e di contributi finalizzati
al finanziamento di specifici progetti;
b) eventuali
erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) eventuali
proventi derivanti dalla gestione delle attività.
Art. 12.
Vigilanza
1. I bilanci
preventivi e le relative variazioni e i conti consuntivi, insieme alle
relazioni del collegio dei revisori dei conti e a una relazione annuale sull'attività
svolta dall'I.R.R.E., sono trasmessi al dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale per l'approvazione, nonché al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 2,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
2. I suddetti
documenti contabili si intendono approvati ove il dirigente di cui al comma 1
non formuli rilievi entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi.
Art.
13.
I.R.R.E.
del Friuli-Venezia Giulia
1. Nell'ambito
dell'I.R.R.E. del Friuli-Venezia Giulia, con il regolamento di cui all'articolo
8, è istituito, senza ulteriori oneri, un apposito ufficio con competenza per
le scuole con lingua di insegnamento slovena.
Art. 14.
Norme
transitorie e finali
1. In sede di
prima applicazione del presente regolamento, qualora all'atto della
designazione dei membri del consiglio di amministrazione, il consiglio
scolastico regionale non sia ancora costituito, le designazioni di competenza
di quest'ultimo organo sono effettuate, rispettivamente, dal dirigente
dell'Ufficio scolastico Regionale e dalla Regione.
2. Tutto il
personale comandato presso il corrispondente Istituto regionale di ricerca
sperimentazione e aggiornamento educativo, di seguito denominato I.R.R.S.A.E.,
alla data di entrata in vigore del presente regolamento è confermato fino
all'espletamento della prima selezione da indire, ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, entro centottanta giorni dalla data di insediamento del consiglio di
amministrazione dell'I.R.R.E. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, può
partecipare alla prima selezione anche il personale amministrativo non
appartenente al comparto scuola comandato in servizio presso l'I.R.R.S.A.E.
alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Fino alla data
di adozione del regolamento di cui all'articolo 8, continuano ad applicarsi le
procedure amministrative, contabili e di controllo previste dal vigente
ordinamento. Sono consentite le variazioni di bilancio necessarie a fare fronte
al periodo transitorio.
4. Il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori di
ciascun I.R.R.S.A.E. restano in carica fino all'insediamento rispettivamente
del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei ciascun
I.R.R.E., che deve intervenire nei quarantacinque giorni successivi alla data
di entrata in vigore del presente regolamento. Il segretario di ciascun
I.R.R.S.A.E. resta in carica fino all'assunzione dell'incarico da parte del
direttore dell'I.R.R.E., che deve avvenire entro trenta giorni
dall'approvazione della deliberazione del consiglio di amministrazione con cui
sono individuati i criteri per il conferimento del relativo incarico. Tale
deliberazione deve essere approvata dal consiglio di amministrazione entro
sessanta giorni dal suo insediamento.
5. Il compenso da
corrispondere ai componenti degli organi degli I.R.R.E. è determinato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Resta fermo
per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
il disposto di cui all'articolo 21,
comma 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
7. L'attuazione
del presente regolamento non può comportare in ogni caso nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
Art. 15.
Abrogazioni
1. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le
disposizioni relative agli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi contenute negli articoli da 287
a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla
Corte dei conti il 4 maggio 2001
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 1, foglio n. 333
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note al
preambolo:
- L'art. 87, comma
quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 2. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina
delle materie non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". - Si riporta
il testo dell'art. 21, comma
10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa): "10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme
consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione
scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie
anche in orari extra-scolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro,
iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e,
nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome
hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del
proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro
europeo dell'educazione, la biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole
ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, sono riformati come enti finalizzati al
supporto delle istituzioni scolastiche autonome.".
- Si riporta il
testo dell'art. 76 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 76
(Riordino degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi). - 1. Gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi (IRRSAE) sono trasformati in Istituti regionali di
ricerca educativa (IRRE). Tali istituti sono enti strumentali, con personalità
giuridica, dell'amministrazione della pubblica istruzione che, nel quadro degli
interventi programmati dagli uffici scolastici di ambito regionale e delle
iniziative di innovazione degli ordinamenti scolastici, svolgono funzioni di
supporto agli uffici dell'amministrazione, anche di livello sub-regionale, alle
istituzioni scolastiche, alle loro reti e consorzi, ai sensi dell'art. 21, com-ma
10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Gli IRRE
operano in coordinamento e collaborazione con l'Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa, l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema dell'istruzione, le università e con le altre agenzie
educative. 2. Gli istituti di cui al comma 1 per l'espletamento delle loro
funzioni sono dotati di autonomia amministrativa e contabile. Essi svolgono
attività di ricerca nell'ambito didattico-pedagogico e nell'ambito della
formazione del personale della scuola, e si coordinano con l'Istituto nazionale
di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa, con le università e
con le altre agenzie formative. 3. L'organizzazione amministrativa,
organizzativa e finanziaria degli IRRE è definita dall'apposito regolamento di
cui all'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, che ne individua
gli organi di direzione, scientifici e di controllo e i relativi poteri, le
risorse di personale e finanziarie e definisce i raccordi con l'amministrazione
regionale. Si applica l'art. 19 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.". - Il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
reca: "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.". Note
all'art. 1: - Per il testo dell'art. 76 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
si vedano le note al preambolo. - Si riporta il testo dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 6
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo). - 1. Le istituzioni
scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di
ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro: a)
la progettazione formativa e la ricerca valutativa; b) la formazione e
l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; c) l'innovazione
metodologica e disciplinare; d) la ricerca didattica sulle diverse valenze
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro
integrazione nei processi formativi; e) la documentazione educativa e la sua
diffusione all'interno della scuola; f) gli scambi di informazioni, esperienze
e materiali didattici; g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del
sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra
diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale. 2. Se il
progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno
oltre la flessibilità curricolare prevista dall'art. 8, le istituzioni
scolastiche propongono iniziative finalizzate alle innovazioni con le modalità
di cui all'art. 11. 3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni
scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di
informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Centro europeo
dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi; tali
collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti pubblici e
privati che svolgono attività di ricerca.".
- Si riporta il
testo dell'art. 11 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275:
"Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1. Il Ministro della
pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, del Servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, di una o più
istituzioni scolastiche, di uno o più Istituti regionali di ricerca,
sperimentazione e aggiornamenti educativi, di una o più regioni o enti locali,
promuove, eventualmente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili
negli ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale,
regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti
degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi
formativi, i processi di continuità e orientamento. Riconosce altresì progetti
di iniziative innovative delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli
ordinamenti degli studi quali disciplinati ai sensi dell'art. 8. Sui progetti
esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 2.
I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza
gli obiettivi; quelli attuati devono essere sottoposti a valutazione dei
risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove
scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'art. 8.
Possono anche essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano
per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione. 3. Le iniziative di
cui al comma 1 possono essere elaborate e attuate anche nel quadro di accordi
adottati a norma dell'art. 2, commi
203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. è riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito
delle iniziative di cui al comma 1, secondo criteri di corrispondenza fissati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove o riconosce le
iniziative stesse. 5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei
relativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle scuole
riconosciute ai sensi dell'art. 278, comma
5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il
testo dell'art. 1, comma 1, lettera d), e dell'art. 6 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
(Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59): "Art. 1
(Principi generali del controllo interno). - 1. Le pubbliche amministrazioni,
nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:
Omissis; d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi
predefiniti (valutazione e controllo strategico).". "Art. 6 (La
valutazione e il controllo strategico). -1. L'attività di valutazione e
controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri
di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle
scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.
L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della
congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le
risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione
degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata
o parziale attuazione, dei possibili rimedi. 2. Gli uffici ed i soggetti
preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma
3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo
di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono
direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo
assegnatigli. 3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1
e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di
cui all'art. 14, comma
2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo
interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può
essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la
possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei
alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma
2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno
operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi
redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi
effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su
politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire
indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.".
Nota all'art. 5:
- Si riporta il
testo dell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
(Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione). - Omissis. 2. Per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.".
Nota all'art. 7:
- Per il titolo
del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, si veda
nella nota all'art. 4.
Nota all'art. 8:
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696,
reca: "Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle
entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti
pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70".
Nota all'art. 12:
- Si riporta il
testo dell'art. 2, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439
(Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione
e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle
delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in
materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi
disponibili, a norma dell'art. 20, comma
8, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
"Art. 2 (Delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto
consuntivo). - 1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle
relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici,
qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi
della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle
delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.".
Nota all'art. 14:
- Si riporta il
testo dell'art. 21, comma
20, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa): "20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui il
presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative
norme di attuazione.".
Nota all'art. 15:
- Si riporta il
testo degli articoli da 287
a 295 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado): "Art. 287
(Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi). - 1. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, istituiti a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,
hanno personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa.
Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. 2.
Gli istituti hanno il compito di: a) raccogliere, elaborare e diffondere la
documentazione pedagogico-didattica; b) condurre studi e ricerche in campo
educativo; c) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione
a cui collaborino più istituzioni scolastiche; d) organizzare ed attuare
iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola;
e) nel fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui
programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale
dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a
livello locale.". 3. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 2 gli
istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e
istituti universitari della stessa o di altra regione. Art. 288 (Articolazione
interna degli istituti regionali). - 1. Gli istituti regionali si articolano in
sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola media,
per la scuola secondaria superiore e per l'istruzione artistica, per le
attività di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di
informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di
organizzazione delle attività di aggiornamento. La sezione dell'istruzione
artistica e competente anche per i licei artistici e gli istituti d'arte. 2. Le
sezioni operano unitariamente per materie e attività di interesse
comune.". Art. 289 (Organi degli istituti regionali). - 1. Ciascun istituto
è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, nominato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali: a)
cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del
proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte
dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione
territoriale dell'istituto regionale; b) tre rappresentanti designati dall'ente
regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale; c) tre
scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; d)
quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto nominativi
proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare
un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione. 2.
Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della
pubblica istruzione. 3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di
voto, il segretario di cui al successivo art. 294. 4. I componenti del
consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per
un altro quinquennio. 5. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei
propri membri i responsabili delle sezioni di cui all'art. 288. 6. Il consiglio
direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera
annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la stipula
di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed
esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento
dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno. 7. Il presidente ha
la legale rappresentanza dell'istituto. 8. L'esercizio finanziario coincide con
l'anno solare. 9. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori
tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione. Art. 290
(Centro europeo dell'educazione). - 1. Il Centro europeo dell'educazione,
istituito a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,
con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalità giuridica di diritto
pubblico e autonomia amministrativa. 2. Esso è sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione. 3. Il Centro europeo ha il compito di
curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione
pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli
ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della
Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni
internazionali. 4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a
studi e ricerche: a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi; b)
sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai
rapporti tra formazione e occupazione; c) sui problemi dell'apprendimento e della
relativa valutazione; d) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del
personale ispettivo, direttivo e docente; e) sull'impiego delle tecnologie
educative. Art. 291 (Organi del Centro europeo dell'educazione). - 1. Il Centro
europeo dell'educazione è retto da un consiglio direttivo formato da esperti,
che è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da
undici membri, dei quali: a) cinque rappresentanti del personale direttivo o
docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle
corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione; b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su sei
nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche; c) tre scelti dal
Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio
universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di
competenti nel campo delle scienze dell'educazione. 2. Il presidente viene
eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica
istruzione. 3. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il
segretario di cui all'art. 294. 4. I componenti del consiglio direttivo durano
in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 5. Il
consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
delibera annualmente il programma di attività e le relative spese; autorizza la
stipula di contratti e di convenzioni con università e con enti, istituzioni ed
esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del
Centro e delibera circa il suo ordinamento interno. 6. Il presidente ha la
legale rappresentanza del Centro. 7. L'esercizio finanziario coincide con
l'anno solare. 8. Il consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori
tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione. Art. 292
(Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica). - 1. La
biblioteca di documentazione pedagogica, istituita a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,
con sede in Firenze, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia
amministrativa. 2. La biblioteca svolge le seguenti attività: a) raccolta,
conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione
didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il
Centro europeo dell'educazione; b) sviluppo e funzionamento della biblioteca
pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che
del personale della scuola. 3. La biblioteca è retta da un consiglio direttivo
formato da esperti, che è nominato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione e composto da undici membri, dei quali: a) cinque eletti dai
presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo
dell'educazione; b) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei
nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di
fuori dei propri membri; c) uno scelto dal Ministro della pubblica istruzione
su due nominativi proposti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali; d) due docenti universitari ordinari o associati, scelti dal
Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio
universitario nazionale al di fuori dei propri membri. 4. Il presidente viene
eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica
istruzione. 5. Il direttore della biblioteca di documentazione pedagogica di
cui all'art. 294 oltre a svolgere le funzioni proprie del segretario,
sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui
si articola la biblioteca e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del
consiglio direttivo. 6. I componenti del consiglio direttivo durano in carica
per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. 7. Il consiglio
direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, il programma
di attività e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di
convenzioni con università e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni
altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera
circa il suo ordinamento interno. 8. Il presidente ha la legale rappresentanza
della biblioteca. 9. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 10. Il
consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone
richiesta al Ministero della pubblica istruzione. Art. 293 (Conferenza dei
presidenti). - 1. I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo
dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono
in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta
ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune
interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei
diversi settori degli istituti. 2. Alle riunioni partecipa anche un membro
eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni.
3. La conferenza è presieduta dal Ministro della pubblica istruzione o da un
suo delegato. 4. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati
delle attività di comune interesse svolte dagli istituti. Art. 294 (Personale
degli istituti). - 1. Il Ministro della pubblica istruzione nomina il
segretario degli istituti regionali, del Centro europeo della educazione e il direttore
della Biblioteca di documentazione pedagogica scegliendolo tra gli ispettori
tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il
personale dell'amministrazione scolastica, anche a riposo. 2. A ciascun
istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla Biblioteca di
documentazione pedagogica il Ministro della pubblica istruzione dispone
l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale della
scuola, anche universitario, e a quelli del personale amministrativo, in numero
adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di
esso, sentito il consiglio direttivo competente. 3. L'assegnazione è disposta
sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalità
da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti i
consigli direttivi delle istituzioni interessate. 4. Il comando del personale
presso le istituzioni di cui al comma 2 ha la durata di un quinquennio ed è
rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. In
attesa dell'organica riforma delle predette istituzioni il comando può essere
ulteriormente rinnovato di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa
motivata richiesta del consiglio direttivo. 5. Il servizio prestato in
posizione di comando presso dette istituzioni è valido, a tutti gli effetti,
come servizio d'istituto, nella scuola. 6. Il numero complessivo dei comandi,
il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso
gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del tesoro. 7. Per lo svolgimento di particolari
mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo
dell'educazione e la Biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare
incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese
a carico dei propri bilanci. 8. Tali incarichi sono conferiti sulla base di
apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Art. 295 (Finanziamenti). -
1. Gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la Biblioteca di
documentazione pedagogica provvedono al finanziamento della loro attività: a)
con contributi da parte del Ministero della pubblica istruzione; b) con le
erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone; c) con i proventi
di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle vendite di pubblicazioni da essi curate. 2. L'ammontare
degli stanziamenti per i contributi di cui alla lettera a) è determinato
annualmente.".