Decreto del presidente della repubblica 5 gennaio 1950, n.
180
approvazione del
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni.
(pubblicato
nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n. 99 del 29 aprile 1950)
Preambolo
Il
presidente della repubblica visto l'art. 4 del decreto legislativo
luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103;
Visto il
testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1941, n. 874;
Visto il
decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 584;
Visti gli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n.
103;
Visto il
decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 1/a settembre 1947, n.
884;
Visto il
decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 3 ottobre 1947, n. 1366;
Visto il
decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70;
Vista la
legge 29 luglio 1949, n. 493;
Visto l'art. 87 della costituzione;
Udito il
parere del consiglio di stato;
Sentito
il consiglio dei ministri;
Sulla
proposta del ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato
l'unito testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche
amministrazioni, composto di 77 articoli e firmato dal ministro per il
tesoro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato,
sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 5 gennaio 1950
Testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi,
salari e
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Titolo I del sequestro, del pignoramento e della cessione degli
stipendi, salari
e
pensioni
Art. 1.
(Insequestrabilità,
Impignorabilità E Incedibilità Di Stipendi, Salari, Pensioni Ed Altri
Emolumenti).
Non possono
essere sequestrati, pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei
seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge (introdotto dalla Legge 80/2005), gli stipendi, i salari, le
paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità,
i sussidi ed i compensi di qualsiasi specie che lo stato, le province, i
comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi
altro ente od istituto pubblico sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza
dell'amministrazione pubblica (comprese le aziende autonome per i servizi
pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un servizio pubblico
di comunicazioni o di trasporto, nonché le Aziende private (aggiunta Legge
Finanziaria 2005) corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati ed
a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata
nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale
dipendente dallo stato si comprende anche il personale dipendente dal segretariato
generale della presidenza della repubblica e dalle camere del parlamento.
Art. 2.
(Eccezioni
alla insequestrabilità e all'impignorabilità).
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni equivalenti,
nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti dallo stato e dagli altri enti, aziende ed
imprese indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento
nei seguenti limiti:
1) fino alla
concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti
dovuti per legge;
2) fino alla
concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo
stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende,
derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro;
3) fino alla
concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti
allo stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro
origine, all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed
il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2,
3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato, e,
quando concorrano anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una
quota maggiore della metà, valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni
del titolo v nel caso di concorso anche di vincoli per cessioni e
delegazioni.
Art. 3.
(Esecuzioni
di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti statali).
Per gli impiegati e salariati delle amministrazioni
dello stato anche ad ordinamento autonomo, il sequestro ed il pignoramento di
stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, pensioni, indennità che tengono
luogo di pensione, ed altri assegni di quiescenza si eseguono presso il
ministero del tesoro, ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
stato, in persona dell'ispettore generale capo dell'ufficio.
Per il
personale dipendente dall'amministrazione delle ferrovie dello stato il
sequestro ed il pignoramento si eseguono presso la direzione generale delle
ferrovie dello stato in persona del direttore generale.
Art. 4.
(Esecuzione
di sequestri e pignoramenti a carico di dipendenti da altre pubbliche
amministrazioni).
Per
gl'impiegati e salariati degli enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1,
diversi dalle amministrazioni dello stato, il sequestro ed il pignoramento di
stipendi, salari e retribuzioni equivalenti si eseguono presso
l'amministrazione dalla quale gl'impiegati e salariati dipendono, in persona
di chi ne ha la legale rappresentanza.
Per il
personale medesimo, il sequestro ed il pignoramento delle pensioni, delle
indennità che tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza
di eseguono presso l'amministrazione che conferisce tali assegni, in persona
del legale rappresentante.
Art. 5.
(Facoltà
e limiti di cessione di quote di stipendio e salario).
Gli impiegati e salariati dipendenti dello stato e
dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. 1 possono contrarre
prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario
fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di
ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni
stabilite dai titoli II e III del presente testo unico.
Gli
appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti
commerciali all'estero non hanno tale facoltà.
Per il
personale dipendente dalle camere del parlamento si osservano le norme
speciali stabilite dalle camere stesse.
I pensionati
pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di
cui all’art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione
fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per
periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere
cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennità che tengono
luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni
equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli
assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall’Istituto Nazionale della
previdenza sociale , gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e
fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. I prestiti devono avere la
garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del
residuo credito in caso di decesso del mutuatario. Apportato dalla (Legge 80/2005)
Titolo II
della cessione degli stipendi e dei salari degli impiegati e salariati dello
stato.
Art. 6.
(Requisiti
necessari per l'esercizio della facoltà di cessione).
Gli impiegati
civili e militari e i salariati delle amministrazioni dello stato anche ad
ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5,
qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di
impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e
continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di
quiescenza.
I prestiti
possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva
l'applicazione degli articoli 13 e 23.
Art. 7.
(Periodo
minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione).
La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente
articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di
servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido al fini del
trattamento di quiescenza.
Il limite di
quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex
combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato
riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché
per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della
guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento
della qualifica di partigiano ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
Il limite di
quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che
risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor
militare.
Art. 8.
(Ufficiali
e sottufficiali che sono considerati impiegati militari).
Si considerano
impiegati militari ai sensi dell'art. 6:
a) gli
ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie forze armate e dei
corpi organizzati militarmente a servizio dello stato.
Sono parificati agli ufficiali in servizio permanente
effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio sedentario,
ed inoltre, quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di
servizio permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento
economico ragguagliato allo stipendio e con diritto a computare anche il
periodo di durata di tali posizioni nel servizio utile per il futuro assegno
di riposo;
b) i
sottufficiali in servizio continuativo delle forze armate e dei corpi
organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a
maresciallo ordinario o parificato.
Art. 9.
(Personali
speciali che godono della facoltà di cessione).
Le disposizioni
del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal
segretariato generale della presidenza della repubblica, al personale
speciale del consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'accademia
nazionale dei Lincei, a quello dell'istituto centrale di statistica e degli
archivi notarili e ai segretari comunali e provinciali che sono equiparati a
tutti gli effetti agli impiegati dello stato .
Art. 10.
(Personale
dipendente da istituti di istruzione Costituiti in enti autonomi).
Le disposizioni del presente titolo si applicano,
altresì, al personale retribuito sui bilanci propri degli istituti
governativi di istruzione superiore e di istruzione classica, scientifica,
magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove nei loro
statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale
dipendente di contribuire al fondo per il credito ai dipendenti dello stato a
norma dell'art. 17 e tali enti effettuino regolarmente i versamenti.
Art. 11.
(Regolazione
della facoltà di cessione Per il personale delle ferrovie dello stato).
Per il personale dipendente dalla amministrazione delle
ferrovie dello stato, la facoltà di contrarre prestiti verso cessione di
quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.
Per quanto non
è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente
titolo.
Art. 12.
(del
salario degli operai dello stato ai fini della cessione).
Il salario
degli operai dello stato è considerato, ai fini dell'art. 6, fisso e
continuativo anche se corrisposto per le sole giornate lavorative o di
effettiva prestazione di opera.
La somma
cedibile sui salari degli operai dipendenti dallo stato è ragguagliata al
prodotto del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del
prestito, moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.
Art. 13.
(Personale
assunto con contratto a tempo determinato).
Sono ammessi a contrarre prestiti da estinguersi con
cessione di quote dello stipendio o salario anche gli impiegati e salariati
assunti o confermati in servizio con contratto a tempo determinato, che
abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio, o due anni nei casi
contemplati dal secondo o terzo comma dell'art. 7, ed abbiano un contratto di
durata non inferiore a tre anni, che assicuri ad essi il diritto a un
trattamento di quiescenza od altro equivalente.
La cessione non
può eccedere il periodo di tempo che, a contare dal momento dell'operazione,
deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in corso.
Art. 14.
(Trattamenti
di quiescenza considerati ai fini della facoltà di cessione).
Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini
dell'art. 6, le pensioni o indennità che tengono luogo di pensione
corrisposte dallo stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o
salariati dipendono, agli assegni equivalenti a carico di speciali casse di
previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti
dall'istituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i
capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano
iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.
Art. 15.
(Istituti
ammessi a concedere prestiti).
Sono ammessi a
concedere prestiti agli impiegati e salariati dello stato ed ai personali di
cui agli articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario,
soltanto gli istituti di credito e di previdenza costituiti fra impiegati e
salariati delle pubbliche amministrazioni, l'istituto nazionale delle
assicurazioni, le società di assicurazioni legalmente esercenti gli istituti
e le società esercenti il credito, escluse quelle costituite in nome
collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti di
credito su pegno.
Art. 16.
(Fondo
per il credito ai dipendenti dello stato e sue funzioni).
È costituito presso il ministero del tesoro il fondo
per il credito ai dipendenti dello stato amministrato, con gestione speciale,
dall'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato.
L'ispettore
generale preposto all'ispettorato ha la rappresentanza legale del fondo.
Presso il detto
ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.
Il fondo è
destinato:
1) a garantire
gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui
accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali
l'amministrazione del fondo abbia prestato garanzia;
2) a concedere
prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli
impiegati e ai salariati dello stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e
10, nei casi di accertate necessità familiari, entro i limiti delle
disponibilità liquide di ciascun esercizio.
I rischi delle
operazioni di prestito diretto fanno carico al fondo.
Art. 17.
(Contributi
a favore del fondo).
Salvo quanto è
disposto per i segretari comunali nell'articolo seguente, agli impiegati
civili e militari e ai salariati dello stato e ai personali di cui agli
articoli 9 e 10 è ritenuto ogni mese, a favore del fondo per il credito ai
dipendenti dello stato, un contributo di centesimi dieci per ogni cento lire
dello stipendio o del salario lordo mensile.
I contributi
sono rimborsabili soltanto nel caso di errata liquidazione.
L'azione per il
rimborso si prescrive in due anni a decorrere dal primo del mese successivo a
quello in cui fu eseguita la indebita ritenuta.
La restituzione
avviene interessi.
Art. 18.
(Contributo
dovuto per i segretari comunali a favore del fondo).
Per i segretari comunali i contributi al fondo per il
credito ai dipendenti dello stato sono stabiliti nella misura di centesimi
dodici per ogni cento lire dello stipendio lordo.
Il contributo è
dovuto da ciascun comune sulla base dello stipendio iniziale del grado di
segretario previsto dalla legge comunale e provinciale in rapporto al numero
degli abitanti, anche quando il segretario abbia grado diverso da quello
previsto in rapporto alla popolazione, ovvero il comune sia unito in
consorzio con altri o si avvalga dell'opera del segretario di altro comune.
Il contributo è
dovuto per l'intero anno ed è indipendente dalla persona del titolare, nonché
dalle circostanze che il titolare si trovi in posizione di aspettativa o
disponibilità, senza stipendio o con stipendio ridotto, ovvero il posto sia
vacante, od occupato da un reggente o supplente con stipendio ridotto. Il
comune ha diritto di rivalsa verso il segretario comunale; ma rimane a carico
del comune il contributo o la parte del contributo sullo stipendio o parte
dello stipendio non corrisposti per vacanza del posto, disponibilità,
aspettativa o qualsiasi altro motivo.
Valgono per i
contributi del presente articolo le disposizioni contenute negli ultimi due
commi dell'articolo precedente.
Art. 19.
(Versamento
dei contributi al fondo).
I contributi a carico degli impiegati civili e militari
retribuiti sul bilancio dello stato sono versati dalle singole
amministrazioni centrali al fondo per il credito ai dipendenti dello stato,
all'inizio dell'esercizio finanziario, in ragione dei quattro quinti del loro
importo globale calcolato sugli stanziamenti di bilancio per stipendi.
La residua
parte è calcolata e versata in base agli stipendi effettivamente pagati,
secondo le risultanze del bilancio consuntivo della spesa.
Per i salariati
dello stato e per i personali di cui agli articoli 9 e 10, eccettuati i
segretari comunali, i contributi debbono essere versati a semestri
posticipati nei primi cinque giorni di gennaio e luglio.
Art. 20.
(Riscossione
dei contributi concernenti i segretari comunali).
Per la riscossione dei contributi concernenti i
segretari comunali l'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello
stato emette, entro l'aprile di ogni anno, un ruolo generale collettivo per
l'anno solare in corso, a carico dei comuni di ogni provincia. Il ruolo è
reso esecutivo dal prefetto e trasmesso all'ufficio provinciale del tesoro
per la riscossione presso la sezione di tesoreria provinciale.
Contemporaneamente
è trasmesso a ciascun comune un estratto del ruolo, con l'indicazione del
contributo a suo carico; il comune deve versarne l'importo in unica soluzione
nel mese di giugno.
Per la
riscossione dei contributi non iscritti nei ruoli generali possono essere
emessi, in ogni tempo, ruoli suppletivi il cui importo deve essere versato
dai comuni debitori entro il mese successivo a quello della notificazione
dell'estratto del ruolo.
Art. 21.
(dei
contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del
fondo).
I prestiti verso cessione di quote di stipendio o
salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti
per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati
con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento, i contratti si
perfezionano col provvedimento dell'ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello stato che approva il contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha
effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del
mutuo, purchè tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla
prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma
dell'articolo seguente.
Art. 22.
(Comitato
amministrativo e suoi compiti - somministrazione dei prestiti diretti).
La concessione dei prestiti sul fondo per il credito ai
dipendenti dello stato è deliberata da un comitato amministrativo presieduto
dal sottosegretario di stato per il tesoro e costituito dal capo
dell'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato, vice
presidente, e da sette membri effettivi e sette supplenti nominati, per ogni
biennio, con decreto del ministro per il tesoro, e cioè:
1) due membri
effettivi e due supplenti in rappresentanza dei dipendenti statali, da
designarsi dalla presidenza del consiglio dei ministri sino a quando non
potranno essere designati da associazioni regolarmente riconosciute:
2) uno
effettivo ed uno supplente in rappresentanza e su designazione dell'ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;
3) quattro
membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza, rispettivamente,
della direzione generale degli affari generali e personale del ministero del
tesoro, della ragioneria generale dello stato, dell'ispettorato generale per
il credito ai dipendenti dello stato e della direzione generale della cassa
depositi e prestiti. Dopo la estinzione del debito di cui al primo comma
dell'art. 75, il membro in rappresentanza della cassa depositi e prestiti
cesserà di far parte del comitato.
L'ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello stato designa, per ogni biennio,
un segretario effettivo e uno supplente di grado non inferiore al 9/a di
gruppo a.
Spetta inoltre
al comitato:
A) proporre le somme da stanziarsi per ogni esercizio
finanziario nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro;
B) approvare il rendiconto generale alla fine di ogni
esercizio finanziario;
C) proporre le eventuali modificazioni del tasso di interesse
di cui all'art. 26, nonché della misura del premio compensativo dei rischi e
del concorso nelle spese di amministrazione di cui all'art. 27;
D) determinare per ogni esercizio finanziario le somme
destinate alle spese amministrative impreviste, erogabili con ordinativi sul
c/c infruttifero di cui all'articolo 50;
E) deliberare sui fitti dei locali disponibili dell'edificio
di proprietà del fondo per il credito ai dipendenti dello stato, sentito
l'ufficio tecnico erariale;
F) deliberare sulle forme di investimento, a breve termine, di
fondi disponibili.
Il comitato
delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del
presidente.
Le deliberazioni
del comitato, in materia di concessione di prestiti, sono insindacabili nel
merito.
La
somministrazione del prestito deve essere fatta personalmente al mutuatario o
a chi ne abbia la rappresentanza per legge.
In caso di
morte del mutuatario prima che la somministrazione sia eseguita, la
concessione si ha come non avvenuta.
Art. 23.
(Casi di
limitazione della durata dei prestiti).
L'impiegato o
il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a
riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può
contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti
siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a
riposo.
Gli ufficiali
invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono
contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote
mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale
limite di età per il loro collocamento a riposo.
Per gli
ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8 , i prestiti non
possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i
mesi che mancano per la fine della posizione speciale.
Art. 24.
(Indicazioni
di coloro che non possono contrarre prestiti).
Non possono
ottenere prestiti:
A) coloro che non comprovino, nei modi stabili dal
regolamento, di avere sana costituzione fisica;
B) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo
anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il
prestito dovrebbe concedersi, e i salariati che abbiano compiuto, o compiano
nello anzidetto termine, sessanta anni di età, se uomini e cinquantacinque,
se donne;
C) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
D) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione
per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle
posizioni speciali indicate nell'art. 8.
Art. 25.
(Casi di
revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia).
Fino a che non sia avvenuta la somministrazione del
mutuo, l'amministrazione del fondo per il credito ai dipendenti dello stato,
venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è sopravvenuto alcuno
dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli 23 e 24,
la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della
garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.
Art. 26.
(Interessi
e inizio dell'ammortamento dei prestiti).
Gli interessi
sono liquidati con il metodo a scalare al tasso del 4,50 per cento,
modificabile, in seguito a conforme richiesta del comitato amministrativo, di
cui all'art. 22, con decreto del presidente della repubblica, da emanare su
proposta del ministro del tesoro e sentito il consiglio dei ministri. Gli
interessi sono trattenuti in anticipo all'atto della somministrazione del
prestito.
L'estinzione di
ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del
calcolo degli interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo
mese.
Art. 27.
(Ritenute
per spese di amministrazione e premio rischi).
Sull'importo
lordo complessivo di ciascun prestito, concesso o garantito, si trattengono
in anticipo a favore del fondo:
A) una somma calcolata in ragione di l.0,50 per cento per
spese di amministrazione, modificabile,
nei modi e con
le forme di cui all'articolo precedente, con decreto del presidente della
repubblica;
B) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2
per cento per i prestiti estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento
per i prestiti estinguibili oltre il quinquennio, salva nuova determinazione
da adottarsi con decreto del presidente della repubblica, nei modi e con le
forme di cui alla lettera a).
Art. 28.
(Modificazione
dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti).
L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti
dello stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle
amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi
con cessione di quote di stipendio o salario, concessi dal fondo per il
credito ai dipendenti dello stato o dagli altri istituti.
Le cessioni di
quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette amministrazioni,
a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la
comunicazione.
Tale
comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai
sensi del codice civile.
Art. 29.
(Versamento
delle quote trattenute per cessione).
Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione
debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a
quello cui si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese
fisse sul bilancio dello stato e cessionario sia il fondo per il credito ai
dipendenti dello stato, dette quote sono versate in una sola volta per
ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo rimborso da parte
del fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non
dovute.
Art. 30.
(Ritenute
e versamenti delle quote cedute dai segretari comunali - azioni per mancato
versamento).
I comuni hanno l'obbligo di trattenere mensilmente la
quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente
cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce.
Qualora il
versamento non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio,
l'ente cessionario può richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti
di cui gli articoli 242 e 243 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Qualora il
versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti necessari
alla esecuzione della cessione l'ente cessionario può esperire azioni tanto
contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco,
responsabili in proprio e solidalmente.
Art. 31.
(Procedimento
coattivo a carico dei comuni per somme dovute al fondo).
Se il comune
non esegue il pagamento delle somme dovute al fondo per il credito ai
dipendenti dello stato nei termini di cui ai precedenti articoli 20 e 30,
l'esattore delle imposte dirette, dietro ordine dell'intendenza di finanza,
deve ritenere l'ammontare sulla prima rata bimestrale della sovrimposta
comunale o, quando questa non sia disponibile per deleghe od impegni legali
preesistenti e prevalenti, sulla prima rata degli altri proventi comunali dei
quali sia affidata la riscossione all'esattore. Le somme ritenute devono
essere versate immediatamente al fondo creditore.
In mancanza di
fondi in cassa, l'esattore deve anticipare le somme necessarie percependone,
a carico del comune, l'interesse in misura uguale al tasso ufficiale di
sconto.
Se l'esattore
non esegue l'ordine di ritenuta o ritarda il versamento, si procede contro di
lui a termini delle disposizioni relative alla riscossione delle imposte
dirette, per mezzo della intendenza di finanza.
Le indennità di
mora a carico dell'esattore vanno a beneficio del fondo.
Se l'esattoria
delle imposte dirette è sprovvista di titolare, oppure l'esattore non ha in
riscossione rendite o proventi del comune liberi da vincoli e in misura
sufficiente, l'intendenza di finanza dispone che sulle somme dovute dal
comune sia liquidato l'interesse di mora al saggio legale dal giorno della
scadenza a quello del pagamento.
Art. 32.
(Rischi
che assume il fondo con la garanzia - conseguenti obblighi e diritti).
Con la prestazione della garanzia di cui al n. 1
dell'art. 16 il fondo per il credito ai dipendenti dello stato assume i
seguenti rischi:
A) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
B) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa,
senza diritto a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure
con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
C) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto
della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.
Il fondo ha
facoltà di adempiere l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la
quota o parte di quota di stipendio o salario ceduta, per la quale sia venuta
a mancare la possibilità di trattenuta ovvero riscattando la cessione con
l'abbuono degli interessi in più percetti dal cessionario.
Il fondo, nel
rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a
proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio
originario del contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al
saggio legale civile dopo tale scadenza.
Nel caso di cui
alla lettera c) il fondo ricupera le somme pagate per conto del cedente,
cogli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta
mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art. 45.
Art. 33.
(Limiti
per gli obblighi delle garanzie prestate dal fondo).
Gli obblighi della garanzie prestate dal fondo per il
credito ai dipendenti dello stato sono contenuti nei limiti del patrimonio
del fondo stesso.
Art. 34.
(Esclusione
di ogni garanzia diversa da quella del fondo). ABROGATO dalla Legge
Finanziaria n. 311/2005
Le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate
nel presente titolo non possono avere altra garanzia che quella del fondo per
il credito ai dipendenti dello stato. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi
forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni
dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti
contraenti.
Art. 35.
(Riduzioni
di stipendi o di salari gravati da cessione).
Qualora lo
stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore
al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.
Ove la
riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto
dello stipendio o salario. In tal caso la differenza con i relativi interessi
è ricuperata dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato, mediante
corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui
all'art. 45.
Art. 36.
(Trattamento
ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate).
Ogni quota o parte di quota mensile di stipendio o
salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla
data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo
stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Il fondo per il
credito ai dipendenti dello stato non corrisponde interessi sulle quote o
parti di quote cedute che, per effetto della prestata garanzia, debba versare
all'istituto cessionario.
Il fondo,
qualora riscatti la cessione, corrisponde al cessionario gli interessi al
saggio indicato nel primo comma, a decorrere dal giorno successivo alla data
in cui si è verificato il fatto che ha determinato il riscatto, sempre che il
cessionario faccia pervenire all'amministrazione del fondo la denuncia del
mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli interessi
sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento
della denuncia.
Art. 37.
(Rivalsa
da parte del fondo per errori od omissioni).
Il fondo per il
credito ai dipendenti dello stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute
sullo stipendio o salario, anche oltre il limite del quinto e fino al massimo
di un terzo, di ogni suo credito derivante da errori od omissioni
verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei
relativi ammortamenti.
In ogni caso,
la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla quota ceduta, non può
eccedere la metà dello stipendio o salario.
Art. 38.
(Estinzione
anticipata di cessione).
Quando siano
trascorsi almeno due anni dall'inizio di una cessione stipulata per un
quinquennio od almeno quattro anni dall'inizio di una cessione stipulata per
un decennio, il cedente ha facoltà di estinguerla mediante versamento
dell'intero debito residuo.
In tal caso, sull'importo di ciascuna quota mensile di
stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto a scontare
l'interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando
lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo.
Nello stesso
caso il fondo per il credito ai dipendenti dello stato è tenuto a restituire
una quota del premio di garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art.
27, in relazione all'entità della somma pagata in anticipo e al periodo di
abbreviazione della garanzia.
Agli effetti
dello sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo
si considera in ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene
effettuato.
Art. 39.
(Rinnovo
di cessione).
È vietato
di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni
dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni
dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata
consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso
può esserne contratta una nuova purchè sia trascorso almeno un anno
dall'anticipata estinzione.
Qualora la
precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la
scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro
istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23,
ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a
concorrente quantità, all'estinzione della cessione in corso.
Anche prima che
siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere
contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta,
fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.
Art. 40.
(Effetti
di una nuova cessione in rapporto alla precedente).
In caso di nuova cessione, al primo cessionario è
dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli
interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la
restituzione, nonostante qualunque patto in contrario.
Il fondo per il
credito ai dipendenti dello stato restituisce la quota del premio di garanzia
a norma del terzo comma dell'art. 38.
Il mutuante
deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al
pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.
L'obbligo della
garanzia da parte del fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le
quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che
l'istituto mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.
Art. 41.
(Obblighi
degli istituti mutuanti verso il fondo)
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti, alla
fine di ogni mese e, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dalla data della
concessione della garanzia devono versare al fondo per il credito ai
dipendenti dello stato le ritenute eseguite a norma dell'art. 27 sull'importo
dei mutui da essi concessi e garantiti dal fondo. In caso d'inadempimento,
l'obbligo della garanzia da parte del fondo e l'obbligo dell'amministrazione
di versare le quote di ammortamento del prestito rimangono sospesi.
Art. 42.
(Nullità
di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti inefficacia di atti
riguardanti quote cedute).
Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti
e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante
corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendi o
salario.
Sono nulle del
pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate
dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo.
Sono inefficaci, rispetto allo stato ed agli altri enti
dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni
delle quote di stipendio o di salario cedute.
Art. 43.
(Estensibilità
dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza).
Nel caso di
cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di
questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo
equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione
stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di
previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto
di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali,
di regolamenti organici o di contratto.
La quota da
trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.
Qualora la
cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo
equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o
di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di
previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza
dell'intero residuo debito per cessione.
Ove la ritenuta
di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al
debitore gli sconti contemplati nell'art. 38.
Art. 44.
(Perseguibilità
di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di quiescenza).
Quando l'impiegato o salariato all'atto della
cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo
equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una
volta tanto dall'amministrazione dalla quale dipende, l'ispettorato generale
per il credito ai dipendenti dello stato può stabilire che tale somma sia
ritenuta, in tutto o in parte, a scomputo del debito per cessione.
Art. 45.
(Procedimenti
coattivi - casi di eccezione).
Quando, per cessazione o interruzione del servizio o
per qualsiasi altra causa, l'ammortamento di un prestito non può essere
eseguito nelle condizioni prestabilite, il fondo per il credito ai dipendenti
dello stato che abbia concesso il prestito direttamente o lo abbia riscattato
da altri istituti, può ricuperare il suo credito, ove non possa provvedervi
con i mezzi di cui agli articoli 43 e 44 o con il prolungamento delle
ritenute ai sensi dell'art. 35, con privilegio sugli emolumenti comunque spettanti
al debitore, anche se dichiarati insequestrabili, impignorabili od incedibili
da leggi speciali, salva la facoltà di procedere sugli altri beni del
debitore.
Il fondo si
avvale della procedura coattiva, stabilita per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello stato e degli enti pubblici.
Non si possono
perseguire in nessun caso le indennità di buona uscita conferite dall'ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nonché i
concorsi e sussidi per assistenza sanitaria ad impiegati e salariati dello
stato.
Art. 46.
(Estinzione
di obbligazione verso il fondo per decesso del debitore).
La morte dell'impiegato o salariato debitore estingue
ogni obbligazione verso il fondo per il credito ai dipendenti dello stato.
Art. 47.
(Agevolazioni
fiscali).
I documenti che
si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di
salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di
bollo.
Le concessioni
di mutui fatte dal fondo per il credito ai dipendenti dello stato sono esenti
dalla tassa di bollo e dalla formalità della registrazione. I redditi del
fondo mutuante sono esenti da ogni imposta.
I contratti di
mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono esenti dalla
tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con l'aliquota
speciale stabilita dall'art. 42, tabella allegato b), regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.
Le quietanze
estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 15 sono
soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi
limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.
Art. 48.
(Patrimonio
del fondo - rendiconto - controllo della corte dei conti).
Il patrimonio
del fondo per il credito ai dipendenti dello stato è costituito:
A) dai crediti per le somme investite nella concessione di
prestiti diretti o nei rimborsi e riscatti di cui all'art. 32;
B) dal valore dell'immobile adibito a sede dei servizi del
fondo e da quello dei beni mobili che ne costituiscono l'arredamento;
C) da titoli di stato o garantiti dallo stato;
D) dal fondo di cassa risultante dalle disponibilità dei conti
correnti di cui all'art. 50.
I risultati
della gestione patrimoniale sono riassunti in apposito rendiconto, da
allegarsi al bilancio consuntivo del ministero del tesoro.
Il controllo
della corte dei conti sui provvedimenti concernenti le entrate in favore e i
pagamenti a carico del fondo ha luogo in sede di consuntivo.
Art. 49.
(Contributi
e rimborsi dovuti dal fondo al tesoro).
Il fondo per il
credito ai dipendenti dello stato versa al tesoro dello stato, a titolo di
contributi,
distinte somme
da determinarsi annualmente con la legge di bilancio per:
A) stipendi al personale di ruolo;
B) spese di stampati e di cancelleria;
C) spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento,
pulizia, provvista d'acqua e di energia elettrica ai locali sede della
gestione del fondo.
Lo stesso fondo
deve rimborsare integralmente al tesoro le somme erogate per spese di liti,
per il funzionamento del comitato di cui all'art. 22 e di eventuali
commissioni, per indennità di viaggio e di soggiorno, o per missioni inerenti
all'accertamento e alla riscossione di somme dovute al fondo, per premio giornaliero
di presenza, per compensi di lavoro straordinario e per compensi speciali
relativi a particolari esigenze di servizio a favore del personale, per
retribuzione al personale avventizio e per altre spese di amministrazione.
Nel bilancio della spesa del ministero del tesoro sono iscritti appositi
capitoli, sui quali vengono eseguiti i pagamenti per le suddette spese.
Nel bilancio
dell'entrata dello stato è iscritto uno speciale capitolo con stanziamento
corrispondente al complesso di detti capitoli del bilancio della spesa, al
quale il fondo deve versare il complesso dei contributi e rimborsi suddetti.
Art. 50.
(Conti
correnti del fondo con il tesoro).
È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria
centrale, intestato al fondo per il credito ai dipendenti dello stato, al
quale affluiscono i versamenti dovuti al fondo per contributi, premi
compensativi dei rischi, quote di ammortamento di prestiti e per qualsiasi
altro titolo. Dallo stesso conto corrente sono prelevate le somme occorrenti
per somministrazioni di prestiti concessi, riscatti di prestiti garantiti,
concorsi e rimborsi e per ogni altro titolo.
È istituito
presso il tesoro un conto corrente fruttifero intestato al fondo per il credito
ai dipendenti dello stato, al quale sono versate le somme eccedenti le
necessità correnti. Detto conto corrente frutta interesse pari alla media del
saggio dei buoni ordinari del tesoro.
Titolo
III della cessione degli stipendi e salari dei dipendenti
dello Stato non garantiti dal fondo, degli impiegati e dei salariati non
dipendenti dello stato e dei dipendenti di soggetti privati
(Rubrica
così sostituita dalla Legge Finanziaria del 2005 n. 311)
Art. 51.
(Facoltà
dei non dipendenti dello stato di contrarre prestiti).
Gli impiegati e salariati delle amministrazioni
indicate nell'art. 1 e non contemplati nel titolo II, possono contrarre
prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.
Art. 52.
(Impiegati
e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro).
Gli impiegati e
salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in
servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego
privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessioni di
quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per il periodo di
cinque o di dieci anni per un periodo non superiore ai dieci anni (modifica
introdotta dalla L. 89/2005), quando siano addetti a servizi di carattere
permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo. ed
abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e,
nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per
l'indennità di anzianità. (Soppresso dalla Legge 80/2005).
Nei confronti
dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato,
la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il
periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per
la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine
rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica
il limite del quinto..
I titolari dei
rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3) del codice di procedura
civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 1, primo comma, del
presente Testo Unico, di durata non inferiore ai dodici mesi, possono cedere
un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché
questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può ecceder il
periodo di tempo che, al momento dell’operazione,deve ancora trascorrer per
la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti
sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 del codice di
procedura civile. (Commi introdotti dalla L. 80/2005)
Art. 53.
(Istituti
autorizzati a concedere prestiti).
Sono
autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al
presente titolo soltanto
gli istituti
indicati nell'art. 15.
Art. 54.
(Garanzia
dell'assicurazione o altre malleverie).
Le cessioni di
quote di stipendio o di salario consentite a norma del TITOLO II e del
presente titolo (Legge finanziaria 311/2005) devono avere la garanzia
dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre
malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o
riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di
quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento
o il ricupero del residuo credito.
Non è
consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da
parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una
quota del proprio stipendio o salario.
Gli istituti
autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono
assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione
dell'istituto nazionale della assicurazioni e delle società di assicurazione.
Art. 55.
(Applicabilità
di disposizioni del titolo II - estensione degli effetti della cessione nei
casi di cessazione dal servizio - eccezioni).
Per le
operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario
contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal
titolo stesso, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme contenute
negli articoli 7, 13 (Soppresso dalla legge 80/2005), 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 38 primo e
secondo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e
quarto, sostituendosi all'amministrazione dello stato quella alle cui
dipendenze l' impiegato o salariato cedente presta servizio.
Alla cessazione
dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di
estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art.
43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati
indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o
ai contratti di impiego di lavoro.
Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed
aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio
1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del
_fondo per le indennità agli impiegati previsti dagli articoli 1 e seguenti
di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli istituti
autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso.
Non (soppresso dalla L. 80/2005)
si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri
iscritti dall'istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti
locali Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione
pubblica (Sostituito dalla L. 80/2005).
Lo stesso divieto vale per Non si possono perseguire (sostituito dalla L. 80/2005) i concorsi e sussidi per assistenza
sanitaria con feriti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.
Art. 56.
(Applicabilità
di disposizioni a personali di istituti di istruzione).
Le disposizioni del presente titolo si applicano al
personale degli istituti di istruzione contemplati nell'articolo 10, quando
detti istituti non abbiano assunta la obbligazione di far contribuire tutto
il personale al fondo per il credito ai dipendenti dello stato.
Art. 57.
(Disposizioni
estensibili ai ferrovieri e agli operai dello stato non aventi assegni fissi
e continuativi).
Le norme di cui
agli articoli 51, 52, 54 e 55 sono estese, in quanto applicabili, ai
ferrovieri dipendenti dallo stato ed agli operai dello stato che non godono
di un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia fatta a società
mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva
categoria.
Titolo IV
della delega a pagare, sopra stipendi, salari e pensioni, le pigioni e le quote di prezzo di alloggi popolari ed economici, nonché
le quote per sottoscrizione a prestiti nazionali.
Art. 58.
(Facoltà
e limiti delle deleghe).
Gli impiegati e salariati e i pensionati delle
pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 1 hanno facoltà di rilasciare
delega, fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il
pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi
popolari od economici costruiti dagli enti o dalle società di cui agli
articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia popolare
ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
La delegazione
sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del
debito.
La delegazione
può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti o società
mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento dei premi
quando con la polizza si sia ottenuto un mutuo destinato al pagamento del
prezzo dell'alloggio.
Art. 59.
(Notificazione
delle deleghe).
Le deleghe di cui al precedente articolo rilasciate da
impiegati e salariati o pensionati delle amministrazioni dello stato anche ad
ordinamento autonomo sono notificate all'ispettorato generale per il credito
ai dipendenti dello stato, in persona dell'ispettore generale capo
dell'ufficio, che ne dà comunicazione alle amministrazioni interessate, con
le occorrenti istruzioni per la osservanza della legge.
Le deleghe
rilasciate dai dipendenti dell'amministrazione delle ferrovie dello stato
sono notificate all'amministrazione medesima, nella persona del direttore
generale.
Le deleghe
rilasciate da dipendenti di altre amministrazioni od imprese pubbliche sono
notificate ai capi delle amministrazioni od imprese medesime.
Art. 60.
(Ritenute
per delega su stipendi, salari e pensioni - notificazione ).
Il ministero
dei lavori pubblici per le case economiche costruite dal ministero stesso o
dalla cessata unione edilizia nazionale nei paesi colpiti da terremoti e non
cedute ai comuni, le amministrazioni dello stato civili e militari per le
case concesse ad uso di alloggio ai propri dipendenti, l'amministrazione
delle ferrovie dello stato e l'amministrazione delle poste e dei telegrafi
per le case di loro proprietà, l'istituto nazionale per le case degli
impiegati dello stato per la gestione propria e per quella del cessato
istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello stato in Roma,
quando gli alloggi sono ceduti in proprietà, dati in affitto, concessi in uso
ad impiegati, salariati o pensionati, riscuotono le quote del prezzo, le
pigioni ed i canoni d'uso mediante ritenuta sugli stipendi, salari o
pensioni, fino alla metà di tali emolumenti.
L'amministrazione
creditrice delle quote del prezzo o pigioni o canoni d'uso notifica l'importo
delle ritenute da eseguirsi mensilmente sugli stipendi, salari o pensioni,
agli uffici ai quali compete ordinare il pagamento di tali assegni statali e
qualora si tratti di impiegati, salariati o pensionati statali, ne dà notizia
anche all'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello stato.
Art. 61.
(Autorizzazione
alla cassa depositi e prestiti a promuovere, per morosità, ritenute
d'ufficio).
Quando i soci di società cooperative per la costruzione
e l'acquisto di case popolari od economiche finanziate dalla cassa depositi e
prestiti si rendono morosi nel versamento delle mensilità di ammortamento dei
mutui, delle quote di manutenzione dei fabbricati e dell'importo dovuto per
spese generali, la cassa è autorizzata a promuovere, con semplice richiesta
alle singole amministrazioni, la ritenuta di ufficio sugli stipendi, salari,
pensioni, assegni nonché sugli eventuali compensi o indennità straordinarie
di qualunque specie.
La ritenuta
concorre con eventuali precedenti vincoli e può superare la metà degli
emolumenti suindicati.
Qualora
l'assegnatario si sia reso moroso per due o più volte nel pagamento di quote
di ammortamento e relativi accessori, la ritenuta può essere praticata in
modo continuativo.
Quando si
tratta d'impiegati, salariati o pensionati dello stato, la cassa depositi e
prestiti dà comunicazione all'ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello stato, della richiesta di ritenute rivolta alle singole
amministrazioni.
Art. 62.
(Facoltà
delle amministrazioni di cui all'art. 60 a promuovere ritenute per morosità).
Le
amministrazioni indicate nell'art. 60 possono procedere a carico dei debitori
a norma dell'art. 61 quando, per qualsiasi ragione, non sia possibile
effettuare le ritenute o lo sia in modo insufficiente ed in tutti i casi di
morosità.
Le stesse norme
si applicano anche alle cooperative mutuatarie dell'amministrazione delle
ferrovie dello stato e alle cooperative di ferrovieri che, già finanziate da
istituti di credito, ottengano in aggiunta altri mutui dall'amministrazione
delle ferrovie dello stato.
Questa, in caso
di morosità degli assegnatari degli alloggi, è autorizzata ad avvalersi delle
disposizioni predette anche per il ricupero delle somme, non escluse le quote
arretrate, spettanti agli istituti mutuanti.
Art. 63.
(Effetti
della riduzione dell'emolumento sulle ritenute per delega).
La quota di stipendio, salario, o pensione delegata per
pigione o prezzo di case popolari od economiche continua ad essere trattenuta
nella misura stabilita anche nel caso di riduzione dell'emolumento, sempre
che questa non ecceda il terzo dell'emolumento stesso.
In caso diverso la quota delegata è trattenuta fino al
limite della metà dello stipendio, salario o pensione ridotti, salva all'ente
creditore ogni azione su altri beni del debitore, per il ricupero delle parti
di quote non percette.
Nei casi
contemplati dagli articoli 61 e 62 la trattenuta continua ad essere operata
nella misura stabilita, qualunque riduzione abbia subito l'emolumento.
Art. 64.
(Inefficacia
di atti su quote delegate o soggette a ritenute).
Sono
inefficaci, rispetto allo stato e agli altri enti debitori degli stipendi o
salari e delle pensioni, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle
quote di detti assegni delegate o soggette a ritenuta per pagamento di
prezzo, pigione o canone d'uso degli alloggi di cui al presente titolo.
Art. 65.
(Deleghe
per sottoscrizione rateale a prestiti nazionali).
Gli impiegati
civili e militari delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, ed i pensionati dello stato hanno facoltà di rilasciare, a favore
degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche d'interesse
nazionale, per il pagamento delle somme dovute in dipendenza di
sottoscrizione rateale ai prestiti nazionali promossa dagli enti suddetti,
delega per quote mensili uguali di stipendio o di pensione, entro il limite
del quinto, valutato al netto delle ritenute, per un periodo non eccedente un
anno.
Art. 66.
(Agevolazioni
fiscali e modalità per le deleghe di cui al precedente articolo).
La delegazione rilasciata dall'impiegato o dal
pensionato è esente da tassa di bollo e dalla registrazione e deve essere
trasmessa in duplice esemplare ed in copia all'ufficio ordinatore del
pagamento dello stipendio o della pensione, il quale provvede alla trattenuta
e al pagamento, a favore dell'istituto di credito, della rata delegata o
della parte che non eccede il quinto, valutata al netto delle ritenute, dello
stipendio o della pensione.
Accettata la
delegazione per la quota intera o ridotta, l'ufficio ordinatore trasmette un
esemplare della medesima all'istituto interessato, e altro esemplare
all'amministrazione centrale competente per la emissione del prescritto ruolo
di variazione.
Titolo V
del concorso di vincoli sugli stipendi, salari e
pensioni
Art. 67.
(Singolo
atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto).
In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione
di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in
favore di un solo istituto cessionario.
Art. 68.
(Limiti
nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni).
Quando
preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite
di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente
alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto
delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
Qualora i
sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e
debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la
differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di
ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.
Art. 69.
(Limiti
nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni).
Quando
preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario
o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta a norma dell'art. 60 sono
consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o
pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate.
La limitazione
di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma
degli articoli 61 e 62.
Quando
preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono
colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o
pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o
ritenuta.
Art. 70.
(Limiti
nel caso di concorso di cessione e delegazione.)
Nel caso di
concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà
dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale
l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo
assenso.
Per i
pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la
pensione.
Disposizioni
generali e transitorie
Art. 71.
(Crediti
dello stato per responsabilità amministrative e contabili).
Nulla è rinnovato alle disposizioni vigenti relative al
ricupero dei crediti dello stato derivanti da responsabilità amministrative o
contabili dei suoi dipendenti ovvero da indebita corresponsione di assegni ai
dipendenti stessi.
Art. 72.
(Personale
daziario di cessate gestioni statali).
Le disposizioni del titolo II si applicano anche al
personale daziario passato dalle cessate gestioni statali di Roma, Napoli,
Palermo e Venezia ai comuni suindicati, fino a che detto personale rimanga
alle dipendenze degli enti medesimi, addetto al servizio delle imposte di
consumo.
Art. 73.
(Personale
dell'amministrazione dell'ex casa reale).
Le disposizioni del titolo II e dei titoli IV e V del
presente testo unico si applicano al personale dell'ex casa reale amministrato
dal segretariato generale della presidenza della repubblica.
Art. 74.
(Rimborsabilità
di contributi rilasciati a favore del fondo).
Gli impiegati e salariati che, alla data di entrata in vigore
del regio decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1556, avevano raggiunto i 65
anni di età se impiegati, 60 se salariati e 55 anni se salariate, hanno
diritto di ottenere, all'atto della cessazione dal servizio, il rimborso
senza interessi dei contributi rilasciati a favore del fondo per il credito
ai dipendenti dello stato, sempre che durante la loro carriera non abbiano
contratto alcuna cessione di quote di stipendio o salario.
Nel caso che
l'impiegato o salariato cessi dal servizio per causa di morte il diritto al
rimborso spetta agli eredi.
L'azione per il
rimborso si prescrive in due anni dalla data di cessazione dal servizio.
Art. 75.
(Debito
del fondo verso la cassa depositi e prestiti).
Per la graduale
estinzione del residuo debito del fondo per il credito ai dipendenti dello
stato verso la cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 7, terzo e
quarto comma, del regio decreto-legge 30 maggio 1920, n. 1934 e degli
articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2133, è aperto presso
la cassa medesima un conto corrente fruttifero al saggio del tre per cento,
al quale il fondo versa, entro il primo semestre di ogni anno solare, una
annualità di dieci milioni di lire fino ad estinzione del debito.
Il conteggio
degli interessi attivi e passivi e la determinazione del debito residuo hanno
luogo alla fine di ogni anno solare.
Art. 76.
(Anticipazioni
del tesoro a favore del fondo).
Il tesoro dello stato è autorizzato a fare
anticipazioni al fondo per il credito ai dipendenti dello stato per la
concessione di prestiti quinquennali ai sensi delle disposizioni del titolo
ii del presente testo unico, entro il limite massimo di lire cinquecento
milioni per anno solare all'interesse corrispondente a quello dei buoni
ordinari del tesoro ad anno, vigente al momento dell'anticipazione. Le
eventuali variazioni del saggio avranno effetto per le anticipazioni
successive.
La concessione
delle anticipazioni avrà termine il 31 dicembre 1956.
Ai prestiti
quinquennali concedibili con le anticipazioni di cui al primo comma si
applica lo stesso saggio d'interesse dei prestiti concedibili dal fondo per
il credito ai dipendenti dello stato con le proprie disponibilità.
Le somme che
alla fine di ogni anno solare risulteranno somministrate per le anticipazioni
di cui al primo comma, saranno ammortizzate in cinque annualità costanti,
comprensive di capitale e interesse, con imputazione a due appositi capitoli
del bilancio dell'entrata, rispettivamente per la quota capitale e per la
quota interesse. L'ammortamento avrà inizio dal 1/a gennaio dell'anno
successivo ed il versamento di ogni annualità dovrà essere eseguito entro il
mese di gennaio.
Le
anticipazioni di cui al primo comma sono stanziate in apposito capitolo della
categoria movimento di capitali dello stato di previsione della spesa del
ministero del tesoro, per essere versate, a richiesta dell'ispettorato
generale per il credito ai dipendenti dello stato, al conto corrente
fruttifero che il fondo per il credito ai dipendenti dello stato tiene con il
tesoro, giusta il disposto dell'art. 50 del presente testo unico.
Art. 77.
(Anticipazioni
dell'e.n.p.a.s. A favore del fondo).
L'ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è
autorizzato, à termini dell'articolo 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22,
modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio
1946, n. 103, ad investire i fondi di riserva per le gestioni ad esso
affidate, le entrate eccedenti le sue normali necessità ed in genere, ogni sua
attività patrimoniale, anche in anticipazioni al fondo per il credito ai
dipendenti dello stato.
Le
anticipazioni suddette sono regolate da apposita convenzione, mediante la
quale il fondo per il credito ai dipendenti dello stato assicurerà all'ente
un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai
dipendenti dello stato.
Visto, il
Ministro per il Tesoro
Pella
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