DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 20 gennaio 2009, n. 17
Regolamento
recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
(GU n. 60
del 13-3-2009)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87
della Costituzione;
Vista la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2006, n. 233;
Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;
Vista la legge 24
dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 16 maggio
2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio
2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264,
concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del
Ministero dell'università e della ricerca;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, recante
il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2008, recante ricognizione in via
amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8
novembre 2008;
Sentite le organizzazioni
sindacali in data 31 luglio 2008 e in data 20 novembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del
28 agosto 2008;
Acquisiti i pareri delle
competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di non doversi uniformare
al parere del Consiglio di Stato in merito alla necessità di creare un ruolo ad
esaurimento dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso gli uffici
scolastici provinciali in quanto tali dirigenti non appartengono ad un ruolo a
se stante, ma al ruolo nazionale del Ministero, indipendentemente dall'incarico
ricoperto;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per le riforme per il federalismo;
E m a n a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Organizzazione
1. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero», si
articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.
Art. 2.
Articolazione
del Ministero
1. Il Ministero è articolato a
livello centrale nei seguenti tre dipartimenti:
a) Dipartimento per l'istruzione;
b) Dipartimento per l'università,
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;
c) Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. Nell'ambito dei dipartimenti di
cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di
cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il Ministero è articolato, a
livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni.
Art. 3.
Attribuzioni
dei capi dei dipartimenti
1. I capi dei dipartimenti di cui
all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed
integrato delle funzioni del Ministero.
2. I capi dei dipartimenti
svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a
norma dell'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, e dell'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in
attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e
provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi
nel Dipartimento.
3. Dal capo del dipartimento
dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi
nel dipartimento stesso. Il capo del dipartimento può promuovere progetti che
coinvolgono le competenze di più uffici dirigenziali generali compresi nel
dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali
uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono
funzionalmente dai capi dipartimento in relazione alle specifiche materie da
trattare.
4. I capi dei dipartimenti possono
promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle
rispettive strutture.
Art. 4.
Conferenza
permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali
1. I capi dei dipartimenti e i
dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei
dipartimenti e agli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per
trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi
uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e
direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo
svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza è presieduta, in
ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla
periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni sei mesi.
2. Il capo dipartimento, o i capi
dipartimento, in relazione alla specificità dei temi da trattare, possono
indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.
3. L'ordine del giorno delle
adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e
al capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare
alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria
necessario per i lavori della conferenza è assicurato dalla direzione generale
di cui all'articolo 7, comma 4.
Art. 5.
Dipartimento
per l'istruzione
1. Il dipartimento svolge le
funzioni nelle seguenti aree:
definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e
tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica,
ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del personale
della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel
territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il
territorio nazionale;
valutazione dell'efficienza
dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri
per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi
a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità
del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle
innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di
studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione
di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto
complessivo dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e
degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di
formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attività delle
istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole
paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attività
relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; promozione dello
status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze in
materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio
1996, n. 23;
competenze riservate
all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le
materie di propria competenza; attività di comunicazione istituzionale nonchè
attività e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; campagne di
sensibilizzazione e promozione di eventi; coordinamento del sito web del
Ministero.
2. Al dipartimento sono assegnati,
per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non
generali, n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e
consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 10, e n. 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione
tecnico-ispettiva.
3. Il dipartimento si articola nei
seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica;
b) direzione generale per
l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi
formativi delle regioni;
c) direzione generale per il
personale scolastico;
d) direzione generale per lo
studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione.
4. La direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, che si articola in n. 10
uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
del Ministero nei seguenti ambiti:
a) ordinamenti, curricula e
programmi scolastici;
b) definizione delle classi di
concorso e di abilitazione, nonchè dei programmi delle prove concorsuali del
personale docente della scuola;
c) sistema delle scuole paritarie
e non paritarie;
d) ricerca e innovazione nei
diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tale fine della
collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia
scolastica;
e) determinazione del calendario
scolastico per la parte di competenza statale;
f) indirizzi in materia di libri
di testo;
g) esami di Stato della scuola
secondaria di I e di II grado con riferimento anche alle problematiche
attinenti alla predisposizione e alla somministrazione delle prove degli esami
stessi;
h) certificazioni e riconoscimento
dei titoli di studio stranieri;
i) adempimenti ministeriali per il
conseguimento delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di
agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
l) attività preliminari alla
adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 2
del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258;
m) vigilanza sull'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
e sull'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica;
n) vigilanza sulla Fondazione
Museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci» di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e
vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri
enti ivi previsti;
5. La direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica svolge le funzioni di
segreteria del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. La direzione generale per
l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi
formativi delle regioni, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non
generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti
ambiti:
a) sostegno allo sviluppo
dell'area dell'istruzione tecnico-professionale, ivi compresi gli aspetti
riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio degli istituti tecnici e
degli istituti professionali;
b) ordinamento dell'istruzione
degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente;
c) predisposizione delle linee
guida in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro ed alle
professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in
materia;
d) cura delle attività istruttorie
per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza
unificata in materia di istruzione e formazione professionale, di istruzione e
formazione tecnica superiore, nel quadro dell'alta formazione professionale e
del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria, con
particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e ai poli
tecnico-professionali;
e) cura delle attività istruttorie
riguardanti il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo
di istruzione.
7. La direzione generale per il personale della scuola,
che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 uffici
dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e
i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) definizione degli indirizzi
generali della organizzazione del lavoro;
b) disciplina giuridica ed
economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione;
c) indirizzo e coordinamento con
altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza;
d) indirizzi in materia di
reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e
relativa contrattazione;
e) definizione delle dotazioni
organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la
ripartizione a livello regionale;
f) definizione delle linee di
indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della
scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche
formative a livello nazionale;
g) indirizzi in materia di
riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo;
h) cura delle attività connesse
alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica con particolare riguardo
alla gestione degli adempimenti di cui alla legge 11 gennaio
1996, n. 23, ed alla normativa collegata in raccordo con le
competenze delle regioni e degli enti locali in materia;
i) gestione del contenzioso per
provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo
per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
8. La direzione generale per lo
studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, che si articola
in n. 9 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non
generale di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di
spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) disciplina ed indirizzo in
materia di status dello studente;
b) cura dei servizi per
l'integrazione degli studenti in situazione di handicap, in situazioni di
ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove
tecnologie;
c) cura dei servizi di accoglienza
e integrazione degli studenti immigrati;
d) elaborazione degli indirizzi e
delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport;
e) elaborazione delle strategie
sulle attività e sull'associazionismo degli studenti;
f) cura delle politiche sociali a
favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto
del disagio giovanile nelle scuole, anche attraverso la promozione di
manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti;
g) attività di orientamento e
raccordo con il sistema universitario;
h) interventi di orientamento e
promozione del successo formativo e relativo monitoraggio;
i) supporto delle attività della
conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
l) cura dei rapporti con le
associazioni dei genitori e al supporto della loro attività;
m) cura dei rapporti con altri
enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli
studenti;
n) cura delle azioni di contrasto
della dispersione scolastica rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni
altra competenza in materia attribuita ad altri uffici dell'Amministrazione;
o) cura delle attività di
educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalità;
p) cura dei rapporti con il
Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e con gli altri enti ed organi di informazione;
q) coordinamento della
comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e
alla rete intranet;
r) elaborazione e gestione del
piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti del Ministero;
s) coordinamento del sito Web
dell'amministrazione;
t) promozione di attività e
convenzioni editoriali e di campagne di comunicazione;
u) analisi delle domande di
servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione;
v) promozione di monitoraggi e
indagini demoscopiche, nonchè campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di
competenza del Ministero.
10. La direzione generale per lo
studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione è responsabile
dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attività
degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
Art. 6.
Dipartimento
per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la
ricerca
1. Il dipartimento per l'università, l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti
aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema
universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento
delle università; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico
organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e
coreutica; status dello studente universitario e dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
attuazione delle norme comunitarie
e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea
e integrazione internazionale del sistema universitario; razionalizzazione
delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle
attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al
raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione
professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università;
competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, di cui alla legge 21
dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e coordinamento della
ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; cura dei rapporti
tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca;
programmazione degli interventi
degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione
generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo
monitoraggio delle attività; valorizzazione e sostegno della ricerca libera
negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra
sistema delle università e sistema produttivo;
integrazione tra ricerca applicata
e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi
nazionali ed internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca
spaziale e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale,
comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese
ivi compresa la gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 1,
comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cura
altresì l'attività di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva
competenza ai sensi dell'articolo 6 della
legge 7 giugno 2000, n. 150. Nell'ambito del dipartimento
opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 2,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Al dipartimento sono assegnati,
per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non
generali e n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e
consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 10.
3. Il dipartimento per
l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la
ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per
l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario;
b) direzione generale per l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
c) direzione generale per il
coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
d) direzione generale per
l'internazionalizzazione della ricerca.
4. La direzione generale per
l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario che si
articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i
compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione degli interventi
relativi al sistema universitario;
b) definizione delle modalità di
finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo
all'edilizia universitaria;
c) attuazione delle norme
internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in
particolare curando la promozione, l'armonizzazione e l'integrazione del
sistema universitario a livello europeo e internazionale;
d) esame degli statuti e dei
regolamenti di ateneo adottati dalle università e delle modifiche agli stessi,
proponendo al Ministro le determinazioni finali;
e) attività inerenti agli
ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori
universitari;
f) valorizzazione e sostegno della
ricerca libera nelle università, in coordinamento con la direzione generale per
il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
g) raccordo con la direzione
generale per il personale della scuola in materia di formazione continua,
permanente e ricorrente degli insegnanti;
h) attività inerenti
all'ammissione agli ordini professionali;
i) attività statale volta
all'attuazione del diritto allo studio universitario, tenuto conto delle
diverse tipologie di studenti;
l) coordinamento, promozione e
sostegno dell'attività di formazione continua, permanente e ricorrente nelle
università;
m) cura della banca dati
sull'offerta formativa delle università;
n) programmazione e
razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto
1999, n. 264, e disposizioni relative alle immatricolazioni degli
studenti stranieri;
o) svolgimento dei compiti,
attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze
universitarie;
p) cura di attività di
orientamento allo studio e di tutoraggio, sia durante la frequenza degli anni
di corso universitari che volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle
professioni;
q) predisposizione di indirizzi e
di strategie nazionali in materia di rapporti delle università con lo sport;
r) supporto allo svolgimento
dell'attività del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale
degli studenti universitari, anche attraverso appositi servizi di segreteria.
5. La direzione generale per
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica che si articola in n. 5
uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza
del Ministero nei seguenti ambiti:
a) finanziamento, programmazione e
sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) promozione e sviluppo
dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
c) vigilanza sulle relative
istituzioni;
d) sviluppo dell'offerta formativa
e della produzione artistica;
e) raccordo con il sistema scolastico
e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e
delle professioni e con le pubbliche amministrazioni;
f) attività statale volta
all'attuazione del diritto allo studio nelle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica;
g) rapporto con il Consiglio
nazionale per l'alta formazione per gli atti di competenza.
6. La direzione generale per il
coordinamento e lo sviluppo della ricerca, che si articola in n.7 uffici
dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione, programmazione e
coordinamento della ricerca in ambito nazionale;
b) indirizzo e coordinamento,
normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali;
c) sviluppo dell'autonomia e
razionalizzazione della rete degli enti di ricerca;
d) supporto alla redazione del
Programma nazionale per la ricerca;
e) vigilanza e controllo sulle
attività degli enti di ricerca;
f) promozione della ricerca
finanziata con fondi nazionali;
g) predisposizione e attuazione
dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione
cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate;
h) cooperazione scientifica
nazionale in materia di ricerca;
i) cura dei rapporti con gli altri
Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il
coordinamento;
l) valorizzazione e sostegno della
ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata;
m) promozione della cultura
scientifica;
n) esami degli Statuti degli enti
vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le
determinazioni finali;
o) sostegno alla ricerca privata
nell'ambito della competenza del Ministero;
p) cura e gestione del Fondo unico
per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1,
comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel
rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonchè della gestione dei
fondi strutturali dell'Unione europea;
q) incentivazione e agevolazione
della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e
gestione dei relativi fondi;
r) monitoraggio e sostegno del
grado di interazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo;
s) cura dell'anagrafe nazionale
delle ricerche nazionali;
t) supporto allo svolgimento delle
funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca.
7. La direzione generale per
l'internazionalizzazione della ricerca che si articola in n. 6 uffici
dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) attività di promozione,
programmazione e coordinamento della ricerca in ambito internazionale ed
europeo;
b) elaborazione dell'indirizzo
unitario e coordinamento della politica della ricerca nei comitati di gestione
delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia
di ricerca nell'ambito dell'Unione europea, dell'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Agenzia spaziale europea, delle
Nazioni unite e di organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e
finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana;
c) indirizzo e sostegno alla
ricerca spaziale e aerospaziale;
d) promozione della cooperazione
internazionale in materia di ricerca;
e) promozione della partecipazione
italiana ai programmi comunitari di ricerca;
f) partecipazione a commissioni
dell'Unione europea e ad organismi comunitari operanti in tema di ricerca;
g) supporto alla redazione del
Programma nazionale per la ricerca;
h) agevolazione della ricerca
nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi
internazionali di cooperazione, nonchè programmi comunitari;
i) attività preliminari per la
definizione della posizione nazionale nel programma quadro sulla ricerca;
l) analisi e diffusione della
normativa comunitaria e delle modalità di interazione con gli organismi
comunitari;
m) individuazione di opportunità
di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo
utilizzo;
n) assistenza alle imprese che
decidono di accedere a fondi comunitari.
Art. 7.
Dipartimento
per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
1. Il dipartimento per la
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per
la comunicazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione
ministeriale;
politica finanziaria, bilancio e
monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli
indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di
disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di
reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti
e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e
connessione con i sistemi informativi delle università, degli enti di ricerca e
dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; affari e relazioni
internazionali dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione
artistica e musicale, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli
organismi internazionali.
2. Al dipartimento sono assegnati,
per l'espletamento dei compiti di supporto, 4 uffici dirigenziali non generali
e 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui
compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10.
3. Il dipartimento per la
programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle
risorse umane e dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello
dirigenziale generale:
a) direzione generale per le
risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;
b) direzione generale per la
politica finanziaria e per il bilancio;
c) direzione generale per gli
studi, la statistica e i sistemi informativi;
d) direzione generale per gli
affari internazionali.
4. La direzione generale per le
risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, che si articola in 7
uffici dirigenziali non generali e in 4 uffici dirigenziali non generali di
studio, ricerca e consulenza svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle direttive del
Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico,
dirigente e non, del Ministero;
b) reclutamento, formazione
generale e amministrazione del personale;
c) relazioni sindacali e
contrattazione;
d) emanazione di indirizzi alle
direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di
accordi decentrati;
e) mobilità e trattamento di
quiescenza e previdenza;
f) pianificazione e allocazione
delle risorse umane;
g) cura della gestione
amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e
convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione
centrale;
h) consulenza all'amministrazione
periferica in materia contrattuale;
i) servizi, strutture e compiti
strumentali dell'amministrazione centrale;
l) consulenza alle strutture
dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione
di capitolati;
m) cura dell'adozione di misure
finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del
Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo
svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di
competenza;
n) gestione del contenzioso per
provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo
per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;
o) gestione del contenzioso del
lavoro del personale ai sensi dell'articolo 12 del
decreto legislativo n. 165 del 2001;
p) responsabilità e sanzioni
disciplinari del personale;
q) elaborazione del piano acquisti
annuale.
5. La direzione generale per la
politica finanziaria e per il bilancio, che si articola in 9 uffici
dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) rilevazione del fabbisogno
finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli
uffici scolastici regionali;
b) cura della predisposizione
dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di
variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge
finanziaria e per la legge di bilancio, dell'attività di rendicontazione al
Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro,
e in coordinamento con gli altri dipartimenti;
c) predisposizione dei programmi
di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e
provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste;
d) predisposizione degli atti
connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di
responsabilità e ai centri di costo;
e) coordinamento dei programmi di
acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse
fonti di finanziamento;
f) analisi e monitoraggio dei
flussi finanziari;
g) assegnazione alle istituzioni
scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione,
delle risorse finanziarie;
h) elaborazione delle istruzioni
generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;
i) attività di assistenza tecnica
sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e
periferici;
l) cura della redazione delle
proposte per il documento di programmazione economica e finanziaria;
m) supporto all'istruttoria nella
predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero
sottopone al CIPE, nonchè nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi ai
settori di competenza del Ministero;
n) predisposizione delle relazioni tecniche sui
provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici
competenti.
6. La direzione generale per gli
studi, la statistica e i sistemi informativi che si articola in 10 uffici
dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del
Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione e svolgimento delle
attività di indagine, studio e documentazione per le materie di competenza del
Ministero;
b) pianificazione, gestione e
sviluppo del sistema informativo del Ministero;
c) elaborazione di studi ed
analisi funzionali all'attività dei dipartimenti e delle direzioni generali
relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza e valutazione
dei dati raccolti;
d) concorso, in collaborazione con
l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e
di formazione ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica, alla valutazione del sistema
dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche
ed educative;
e) svolgimento dei compiti di cui
all'articolo 17 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
concernente il codice dell'amministrazione digitale;
f) cura dei rapporti con i soggetti che forniscono i
servizi concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli adempimenti
contrattuali relativi;
g) cura dei rapporti con il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
h) garanzia della coerenza con gli
standard tecnici e organizzativi comuni e consulenza alle scuole in materia di
strutture informatiche e tecnologiche destinate alla didattica;
i) creazione di servizi in rete
per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le
regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati;
l) attuazione di convenzioni con
soggetti pubblici e privati e partecipazione ad iniziative comuni con altri
ministeri ed organismi anche internazionali;
m) cura dell'anagrafe degli
studenti e dei laureati in collaborazione con la direzione generale per
l'università, lo studente e il diritto allo studio;
n) cura dell'anagrafe della
ricerca.
7. Nell'ambito della direzione
generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi opera il servizio
di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come
struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e
periferiche, del Ministero.
8. La direzione generale per gli
affari internazionali, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e
in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge
le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, ferme restando le
competenze della direzione generale di cui all'articolo 6, comma 7, nei
seguenti ambiti:
a) cura delle relazioni
internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione
scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale;
b) collaborazione alla definizione
dei protocolli culturali bilaterali;
c) organizzazione e cura degli
scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana
all'estero;
d) cura dei rapporti con le
organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione scolastica,
universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale;
e) coordinamento delle attività di
promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria;
f) cura dei rapporti con le
agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi
comunitari in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta
formazione artistica e musicale;
g) promozione, in collaborazione
con le altre direzioni generali, di elaborazioni e di analisi comparative
rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali;
h) promozione di intese con gli
enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere
internazionale;
i) coordinamento e monitoraggio
degli obiettivi europei;
l) individuazione delle
opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari ivi
compresa la partecipazione ad avvisi europei e progetti pilota;
m) predisposizione della
programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati
allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al
settore dell'istruzione;
n) controllo, monitoraggio e
certificazione finanziaria sulla base dei regolamenti europei;
o) cura della pianificazione e
gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche unitarie per la
coesione nel settore dell'istruzione.
Art. 8.
Uffici
scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione
ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che
costituisce un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono
assegnate le funzioni individuate nei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli
uffici scolastici regionali è di 18.
2. L'Ufficio scolastico regionale
vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui
livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard
programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza,
delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria
del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il
dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di
seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di
lavoro. Formula al dipartimento di cui all'articolo 7 proposte per le proprie
necessità di risorse finanziarie, strumentali e di personale. Provvede alla gestione
amministrativa e contabile delle attività strumentali, contrattuali e
convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione
regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m) della Costituzione ed al fine
di assicurare la continuità istituzionale del servizio scolastico a
salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica
scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilità organizzativa,
didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con
quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle
competenze loro attribuite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle
esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in
collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con
l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza
statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonchè
l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita
la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonchè sulle
scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito
dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie;
svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza
dell'attività delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di
realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni
scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le
competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle
istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura
la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo
legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del
personale della scuola, nonchè del personale amministrativo in servizio presso
gli uffici scolastici periferici.
3. L'Ufficio scolastico regionale
è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per
articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole,
amministrativi e di monitoraggio. Tali uffici svolgono, in particolare, le
funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti
scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili;
alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore
regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti
scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per
la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con
gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al
monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo
stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle
scuole dei fondi europei; al raccordo ed interazione con le autonomie locali
per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente
abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al
raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico;
alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali
territoriali.
4. Presso ciascun ufficio
scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5,
comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei
confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate
dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del Dipartimento per
l'istruzione.
6. Nella regione Valle d'Aosta e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per
quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le
disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o
in base ad essi adottate. Nella Regione Siciliana continua ad applicarsi
l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica
istruzione adottate con decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli Uffici scolastici regionali
sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per
ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma
8:
a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si
articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali
non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l'Ufficio scolastico regionale
per la Basilicata si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n.
7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
c) l'Ufficio scolastico regionale
per la Calabria si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n.
14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
d) l'Ufficio scolastico regionale
per la Campania si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n.
28 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
e) l'Ufficio scolastico regionale
per l'Emilia-Romagna si articola in n. 17 uffici dirigenziali non generali e in
n. 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
f) l'Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia si articola in n. 8 uffici dirigenziali non
generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento
delle funzioni tecnico-ispettive;
g) l'Ufficio scolastico regionale
per il Lazio si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 27
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
h) l'Ufficio scolastico regionale
per la Liguria si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 11
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
i) l'Ufficio scolastico regionale
per la Lombardia si articola in n. 21 uffici dirigenziali non generali e in n.
29 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
l) l'Ufficio scolastico regionale
per le Marche si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 11
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
m) l'Ufficio scolastico regionale
per il Molise si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 7
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
n) l'Ufficio scolastico regionale
per il Piemonte si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n.
20 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
o) l'Ufficio scolastico regionale
per la Puglia si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 16
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
p) l'Ufficio scolastico regionale
per la Sardegna si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 11
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
q) l'Ufficio scolastico regionale
per la Sicilia si articola in n. 18 uffici dirigenziali non generali e in n. 23
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
r) l'Ufficio scolastico regionale
per la Toscana si articola in n. 18 uffici dirigenziali non generali e in n. 23
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
s) l'Ufficio scolastico regionale
per l'Umbria si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 7
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive;
t) l'Ufficio scolastico regionale
per il Veneto si articola in n. 13 uffici dirigenziali non generali e in n. 19
posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni
tecnico-ispettive.
8. Su proposta avanzata dal
dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa
informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla
contrattazione, adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per
la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale
non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.
Art. 9.
Corpo
ispettivo
1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono
la funzione ispettiva tecnica, è collocato, a livello di amministrazione
centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per
l'istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale
dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalità di
esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto
di indirizzo del Ministro.
Art. 10.
Uffici di
livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici
di livello dirigenziale non generale, nonchè alla definizione dei relativi
compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento su proposta dei capi dipartimento interessati, sentite le
organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare,
ai sensi dell'articolo 17,
comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e dell'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni.
Art. 11.
Posti di funzione
dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale
1. I posti di funzione
dirigenziale del Ministero e la dotazione organica del personale non
dirigenziale del Ministero sono individuati nella tabella A, allegata al presente decreto, di cui costituisce
parte integrante.
2. È istituito il ruolo unico del
personale non dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca nel quale confluisce il personale già in servizio presso il
Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della
ricerca, fatto comunque salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione
già indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. È istituito, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo
del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, nel quale confluiscono i dirigenti già in servizio presso il
Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della
ricerca.
Art. 12.
Disposizioni
sull'organizzazione
1. Ogni due anni, l'organizzazione
del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4,
comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e tenuto
conto di quanto disposto dall'articolo 75, comma 3,
del medesimo decreto legislativo, al fine di accertarne funzionalità ed
efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell'articolo 117
della Costituzione.
2. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca non procede all'apertura di nuovi uffici
scolastici provinciali.
3. In relazione a quanto disposto
dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, si procede entro il termine dell'anno scolastico
2008 - 2009 all'avvio dell'elaborazione di un piano operativo che, fermo
restando il mantenimento dei servizi assicurati a livello provinciale,
definisca, con apposito regolamento da adottarsi, sentite le organizzazioni
sindacali, entro due anni dall'emanazione del presente decreto, un modello
organizzativo su base regionale.
4. In sede di predisposizione del
piano di cui al comma 3, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) bacino di utenza dei servizi
resi in relazione alle funzioni svolte;
b) popolazione residente;
c) grado di raccordo e di
interazione con le autonomie locali;
d) distanza tra le sedi,
conformazione geografica del territorio e sistema dei trasporti;
e) consistenza del personale;
f) evoluzione del sistema di
istruzione in particolare per quanto concerne il personale della scuola.
Art. 13.
Organismi
operanti nell'ambito del Ministero
1. Nell'ambito del Ministero
operano gli organismi collegiali individuati per il Ministero della pubblica
istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
Art. 14.
Disposizioni
finali e abrogazioni
1. Quando leggi, regolamenti,
decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri
della pubblica istruzione o dell'università e della ricerca, il riferimento si
intende rispettivamente al Ministro e al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260;
b) decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per
il federalismo
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il
26 febbraio 2009
Ufficio di controllo preventivo
sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali,
registro n. 1, foglio n. 105
Allegato -
Tabella A
(prevista dall'articolo 11, comma
1)
Personale dirigenziale:
Dirigente di prima fascia 34*
Dirigenti di seconda fascia,
amministrativi 337**
Dirigenti di seconda fascia,
tecnici 335
Totale 706
* compreso un posto dirigenziale
di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
** compresi 15 posti dirigenziali
di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro.
Dotazione organica complessiva del
personale non dirigenziale:
AREA III n.
3638
AREA II n.
4593
AREA I n. 538
Totale aree n.
8769
Totale complessivo
9475