Decreto del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162
Riordinamento delle scuole
dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di
perfezionamento.
(GU n. 105
suppl.ord. Del 17/04/1982)
Preambolo
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
Visto l'art. 12, ultimo
comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ;
Sentite le competenti commissioni
permanenti delle due camere;
Vista la deliberazione del
consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro della
Pubblica Istruzione, di concerto con i ministri del tesoro e della Funzione
Pubblica;
Emana
Il seguente
decreto:
CAPO I
Principi sull'assetto
nell'ordinamento universitario delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.
Art. 1. Finalità
Le scuole dirette a fini speciali,
le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dello
ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle
università.
Presso le università possono
essere costituite:
A) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi
post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia
necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione
culturale e professionale nell'ambito universitario;
B) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente
alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale
l'assunzione della qualifica di specialista;
C) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di
approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento
o riqualificazione professionale e di educazione permanente.
Art. 2. Determinazione dei posti
Il numero complessivo degli
studenti da ammettere alle scuole dirette a fini speciali e di specializzazione
è determinato nello statuto delle università in relazione alla disponibilità,
acquisita anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità
dell'ordinamento universitario, di idonee strutture ed attrezzature e di
personale docente e non docente necessari all'efficace svolgimento dei corsi.
Tale numero può essere modificato
con decreto del ministro della pubblica istruzione su richiesta del rettore,
previa motivata proposta del consiglio della scuola, da presentare non oltre il
30 novembre dell'anno accademico cui è limitata la modifica.
Per esigenze di programmazione
connesse allo sviluppo economico e sociale del paese, con decreto del
presidente della repubblica, su deliberazione del consiglio dei ministri, può
essere determinato, per ciascun anno accademico, il numero globale sul piano
nazionale delle iscrizioni degli studenti alle scuole dirette a fini speciali e
di specializzazione inerenti al settore cui si riferisce la programmazione.
Il Ministro della Pubblica
Istruzione, in relazione alle previsioni del piano di sviluppo delle università
di cui all' art. 2 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e per il
settore sanitario, tenuto conto anche delle indicazioni del piano sanitario
nazionale, provvede a determinare, per ciascuna scuola, i posti relativi,
sentito il ministro interessato.
Le università nel caso di
convenzione con enti pubblici per l'utilizzazione di strutture extra
universitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative,
nonché di quelle previste dall' art. 39 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 , possono prevedere un numero di
posti, in aggiunta a quelli ordinari, comunque non superiore al 30% degli
stessi, riservati al personale appartenente ai predetti enti pubblici che già
operi nel settore cui afferisce la scuola diretta a fini speciali o di
specializzazione, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione.
Nel caso di determinazione del numero programmato ai sensi del precedente terzo
comma si terrà conto anche dei predetti posti riservati.
Art. 3.
Uniformità
di ordinamento delle scuole appartenenti alla stessa tipologia
Il Ministro della Pubblica
Istruzione, sentito il parere del consiglio universitario nazionale, provvede,
con propri decreti, a stabilire per i singoli tipi di diploma la denominazione,
i requisiti di ammissione, la durata e la frequenza dei corsi, l'indicazione
del numero complessivo degli esami di profitto e delle discipline obbligatorie
con le connesse attività pratiche da ricomprendere nell'ordinamento degli
studi, le modalità di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico nonché le
attività valutabili ai sensi del quarto comma del successivo art. 12 , nei
seguenti casi:
A) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole
di specializzazione allorchè sia necessario adeguare il nostro ordinamento alle
direttive C.E.E. in materia;
B) per i diplomi delle scuole dirette a fini speciali che ai sensi
del successivo art. 9 hanno valore abilitante per l'esercizio professionale.
Per le scuole di
specializzazione e per le scuole dirette a fini speciali in settori riguardanti
il Servizio Sanitario Nazionale, il Decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione sarà adottato di concerto con quello della Sanità, sentito anche il
Consiglio Superiore di Sanità.
Con Decreto del Presidente della
Repubblica, adottato su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di
concerto con i ministri interessati, possono essere previsti corsi di diploma
di scuole dirette a fini speciali o di specializzazione, la cui attività emerga
in relazione all'attuazione di piani di sviluppo economico e sociale approvati
con legge e per la cui realizzazione nell'ordinamento universitario non siano
previste le corrispondenti qualificazioni professionali.
Sarà agevolata l'istituzione
presso le università dei predetti corsi.
Art. 4. Organizzazione didattica
Fino a quando non interverrà la
legge prevista dall'ultimo comma dell' art. 93 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
, in ordine al definitivo assetto delle strutture universitarie a seguito della
sperimentazione dipartimentale, per l'attuazione delle attività didattiche
programmate dai consigli delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di
specializzazione, provvede ciascuna facoltà per la parte di propria competenza,
in relazione a quanto previsto dallo statuto, ai sensi degli articoli 7,
9 e
32, comma terzo,
del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
L'attività didattica dei
professori straordinari, ordinari ed associati nei corsi delle scuole dirette a
fini speciali e nelle scuole di specializzazione costituisce adempimento dei
propri doveri didattici.
L'impegno didattico dei professori
ordinari e straordinari nei corsi di laurea e nelle scuole di specializzazione
non può comunque essere inferiore ai due terzi del loro complessivo impegno
orario.
La ripartizione di tali attività e
compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra il
Consiglio di facoltà e il Consiglio della scuola, ai sensi dell' art. 10, comma
terzo, del citato Decreto 11 luglio 1980, n. 382 .
L'attività didattica dei
ricercatori nelle scuole dirette a fini speciali costituisce adempimento dei
propri doveri didattici nell'ambito dell'impegno orario previsto dal quarto
comma dell' art. 32 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e
secondo le modalità di cui al terzo comma dello stesso art. 32.
Alle scuole dirette a fini
speciali ed alle scuole di specializzazione si applica il disposto dell' art. 25 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , oltre
quanto previsto dall' art. 39 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Nelle predette scuole, eventuali
attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici
insegnamenti professionali sono conferite con contratto di diritto privato a
tempo determinato secondo le modalità di cui all'art. 25 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. La durata
e la misura potranno superare il limite ivi previsto in caso di comprovata
necessità e previo nulla osta del rettore che ne dà comunicazione al Ministero
della Pubblica Istruzione.
CAPO II
Scuole
dirette a fini speciali
Art. 5. Ordinamento degli studi
I corsi di studio delle scuole
dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata
biennale e triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo
superamento di un esame di stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria.
L'ordinamento degli studi
comprende attività didattica e scientifica e un tirocinio obbligatorio,
necessario per il completamento della formazione professionale.
I corsi possono essere costituiti
sia con insegnamenti ad essi particolari sia con opportuni raggruppamenti e
coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di diploma o di laurea.
L'Attività scientifica connessa ai
corsi della scuola fa capo ai dipartimenti o, in mancanza di questi, agli
istituti delle università e si svolge nelle strutture proprie o in quelle convenzionate.
Il tirocinio si svolge, sotto la
guida di un docente, presso strutture dell'università o con esse convenzionate,
anche ai sensi dello art. 92 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , previa
proposta del Consiglio della scuola, e deve essere sottoposto a verifiche e
valutazioni.
Art. 6. Ammissione
Per i requisiti relativi
all'ammissione ai corsi di diploma delle scuole dirette a fini speciali si
applicano le disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea.
Per particolari tipi di diploma lo
statuto dell'università può richiedere, quale ulteriore requisito di
ammissione, il possesso della qualifica professionale di base, fatto salvo
quanto previsto nel precedente art. 3 .
Qualora il numero degli aspiranti
sia superiore a quello determinato per le iscrizioni, è richiesto il
superamento di un esame consistente in una prova scritta, che potrà svolgersi
mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e
dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a
disposizione della commissione, del titolo di studio posseduto dagli aspiranti.
Sono ammessi ai corsi i candidati
che, in relazione al numero delle iscrizioni disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio
complessivo riportato.
Art. 7. Istituzione delle scuole dirette a fini speciali
La istituzione delle scuole dirette
a fini speciali è disposta nello statuto dell'università.
Le università possono istituire
scuole dirette a fini speciali nei limiti delle disponibilità di personale
docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite
anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell'ordinamento
universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.
Gli statuti delle università
stabiliscono l'ordinamento degli studi, i requisiti di ammissione e le modalità
di svolgimento degli esami e del tirocinio pratico, nel rispetto di quanto
previsto nel precedente art. 3 .
Art. 8. Consiglio della scuola
Per ciascuna scuola diretta a fini
speciali, anche se comprendente più corsi o indirizzi di diploma, è costituito
un unico consiglio presieduto dal direttore.
Per la composizione e le
attribuzioni del consiglio, l'elezione e i compiti del direttore si applicano
le disposizioni di cui all' art. 94 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , relativo
ai consigli di corso di laurea ed al presidente, nonché i commi secondo e terzo
dell' art. 16 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Art. 9. Diplomi aventi valore abilitante all'esercizio di
professioni o di titolo per l'accesso ai pubblici impieghi
Con decreti del presidente della
repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro di Grazia e
Giustizia ed i ministri interessati, possono essere determinati i diplomi delle
scuole dirette a fini speciali che, in relazione a specifici profili professionali,
hanno valore abilitante per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero
di titolo per l'accesso a determinati livelli funzionali del pubblico impiego
per i quali non sia previsto il diploma di laurea.
I decreti di cui al precedente comma,
attinenti al settore sanitario, sono adottati sentito il Consiglio Sanitario
Nazionale.
Art. 10. Studenti
Agli studenti dei corsi delle
scuole contemplate nel presente capo si applicano le disposizioni di legge e di
regolamento riguardanti gli studenti universitari comprese quelle relative alle
tasse e contributi, alla partecipazione e alla elezione degli organi
universitari, alle norme disciplinari vigenti per gli iscritti ai corsi di
laurea e, ove competa, alla fruizione dell'assegno di studio e degli altri
servizi, ad esclusione di quelle che disciplinano il passaggio da un corso di
laurea ad un altro.
Ai diplomati delle scuole dirette
a fini speciali che si iscrivono a corsi di laurea si applicano le disposizioni
che disciplinano le iscrizioni ai corsi di laurea di coloro che sono già
forniti di una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso, di
abbreviazione del corso non superiore ad un anno.
CAPO III
Scuole
di specializzazione
Art. 11. Ordinamento degli studi
I corsi di studio delle scuole di
specializzazione sono corsi ufficiali universitari.
La frequenza ai corsi è
obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve
sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso
successivo. La commissione di esame, di cui fanno parte il direttore della
scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un
giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole
discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro
che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.
Superato l'esame teorico-pratico
dell'ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si
conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione
scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato
l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
Art. 12. Istituzione delle scuole di specializzazione
La istituzione delle scuole di
specializzazione è disposta nello statuto dell'università.
Le università e gli istituti
universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad
esigenze di specificità professionale, nei limiti delle disponibilità di
personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature,
acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità
dell'ordinamento universitario, necessari all'efficace svolgimento dei corsi.
Gli statuti delle università
stabiliscono, nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 3 per
ciascuna scuola di specializzazione, la durata del corso di studio, l'elenco
delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la
propedeuticità nei diversi anni del corso, l'eventuale indicazione delle
materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza
delle attività didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per
sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea
richiesto per l'ammissione, le modalità di svolgimento degli esami.
Ai fini della frequenza e delle
attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione,
l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario
attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto
previsto dalla legge 9 febbraio
1979, n. 38 , in materia di cooperazione dell'Italia con i paesi
in via di sviluppo.
Fermo restando quanto previsto
dalle vigenti disposizioni per le tasse erariali, i contributi a carico degli
specializzandi sono stabiliti con deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'università.
Art. 13. Ammissione
Per l'ammissione alle scuole di
specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in una
prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple,
integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non
superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione,
dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo.
Possono partecipare allo esame di
ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo
statuto dell'università e, qualora prescritto, anche del diploma di
abilitazione all'esercizio professionale.
Sono ammessi alla scuola di
specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si
siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del
punteggio complessivo riportato.
Sono titoli valutabili la tesi
nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto
riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti
la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.
La ripartizione del punteggio tra
i titoli indicati nel precedente comma sarà determinata con decreto del
ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio universitario
nazionale.
Art. 14. Consiglio della scuola
Per ciascuna scuola di
specializzazione anche se comprendente più indirizzi è costituito un unico
consiglio presieduto da un direttore.
Il consiglio è composto dai
professori di ruolo e dai professori a contratto, previsti nel precedente art.
4 , ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola nonché da una
rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all' art. 99 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Il consiglio esercita le
competenze spettanti, ai sensi dello art. 94 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , al consiglio
di corso di laurea in materia di coordinamento degli insegnamenti.
Si applicano le disposizioni di
cui al secondo e terzo comma dell' art. 16 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Art. 15. Scuole di specializzazione e dottorato di ricerca
Fermo restando nella prima
attuazione del presente decreto, per coloro che alla data della sua entrata in
vigore siano già iscritti ad una scuola di specializzazione, il disposto del
quinto comma dell' art. 74 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
, non è consentita la contemporanea iscrizione ai corsi delle scuole di
specializzazione ed a quelli per il conseguimento del dottorato di ricerca.
Il consiglio delle scuole di
specializzazione, in relazione ad eventuali domande di ammissione di candidati
che abbiano conseguito il titolo di dottorato di ricerca, delibera
specificatamente, considerato il processo formativo e la produzione scientifica
dell'aspirante, un apposito piano di studi e di attività professionalizzanti,
rispettando le eventuali direttive CEE in materia.
CAPO IV
Corsi di
perfezionamento
Art. 16. Istituzione
Le università, per le finalità
indicate nel precedente art. 1 , lettera c), possono attivare corsi di
perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di
convenzioni, ivi comprese quelle previste dall' art. 92, secondo
e terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 , oltre che con lo stato, la regione e gli altri enti
territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente
strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi.
Ai predetti corsi possono
iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello
universitario.
Il corso è attivato con decreto
del rettore, su conforme parere o su proposta delle facoltà interessate e
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
Il decreto del rettore determina i
requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso e la sua durata,
anche in relazione alle esigenze di coloro che già operano nel mondo della
produzione e dei servizi sociali, lo ammontare degli eventuali contributi di
iscrizione e ogni altra utile prescrizione.
Art. 17. Organizzazione dei corsi
Le facoltà interessate, nello ambito
dei compiti di programmazione didattica di cui allo art. 7 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , e di
utilizzazione dei professori e dei ricercatori rispettivamente ai sensi
dell'art. 9 e dell'art. 32, terzo comma, dello stesso Decreto del Presidente
della Repubblica, designano i professori ed i ricercatori addetti al corso.
Al coordinamento delle attività
didattiche e pratiche provvede il consiglio di corso, composto da tutti i
docenti interessati al corso stesso. Il consiglio elegge il direttore tenuto
conto del disposto di cui al secondo e terzo comma dell' art. 16 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
A conclusione dei corsi di
perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le
attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso
un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle
professioni o nell'ambito della ricerca scientifica.
L'attività svolta dai professori e
dai ricercatori nei corsi di perfezionamento costituisce adempimento dei propri
doveri didattici nell'ambito e comunque nel limite massimo di un terzo
dell'impegno orario previsto rispettivamente negli articoli 10 e 32, quarto
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
CAPO V
Norme
transitorie e finali
Art. 18. Adeguamento al nuovo ordinamento
Entro un triennio accademico
dalla data di entrata in vigore del presente decreto i corsi delle scuole
dirette a fini speciali o di specializzazione o di perfezionamento previsti nel
precedente ordinamento, a conclusione dei quali si conseguono diplomi
universitari, quale ne sia la denominazione, ove possano rientrare in una delle
tipologie del Capo II e III del presente decreto devono essere adeguati alle
disposizioni dello stesso. Decorso detto termine tutte le scuole e i corsi, che
non risultino corrispondenti alle previste tipologie, sono soppressi con
Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, adottato sentita l'università
interessata.
Restano fermi gli ordinamenti di
scuole o istituti disciplinati da particolari disposizioni legislative, ivi
comprese quelle relative alle scuole di ostetricia e per infermieri, la cui
disciplina sarà riconsiderata nell'ambito della riforma degli studi di
medicina.
Restano altresì ferme le
disposizioni degli statuti delle università e degli istituti universitari che
prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole
che, nella loro unitaria costituzione, sono articolate in più corsi anche
autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli
finali; restano altresì ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori
ad ordinamento speciale.
Art. 19. Convalida dei titoli conseguiti nel precedente
ordinamento
I decreti presidenziali di cui
al precedente art. 9 devono contenere disposizioni transitorie per disciplinare
il passaggio dal precedente nuovo ordinamento e le condizioni e le modalità per
ammettere all'esercizio delle corrispondenti attività professionali coloro che
hanno conseguito il titolo in base al precedente ordinamento.
Art. 20. Borse di studio
Le borse di studio, fermo
restando quanto previsto per il dottorato di ricerca, anche in relazione a
quanto disposto nell'art. 74,
nonché nell'ultimo comma dello articolo 75 del
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
sono attribuite agli iscritti alle scuole di specializzazione con le modalità e
alle condizioni previste nell'art. 75 e
seguenti del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 382.
Per gli iscritti alle scuole di
specializzazione di medicina, la disciplina delle borse di studio di cui al
precedente comma, sarà riconsiderata nel contesto della riforma degli studi
medici anche al fine del completo adeguamento alle direttive CEE in materia di
tempo pieno.
Art. 21. Norme di abrogazione
Sono abrogate tutte le
precedenti disposizioni di legge e di regolamento relative alle scuole dirette
a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento che siano in
contrasto con il presente decreto.
Per quanto non previsto dal
presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le norme sull'istruzione
universitaria.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
Decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
Fanfani
Spadolini - Bodrato - Andreatta -
Schietroma
Visto, il guardasigilli: Darida
Registrato alla Corte dei Conti,
addì 9 aprile 1982