Decreto del Presidente della
Repubblica n.156
Roma,
9 aprile 1999
Oggetto:
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
concernente la disciplina delle iniziative complementari e le attivita'
integrative delle istituzioni scolastiche.
Visto
l'articolo 87
della Costituzione;
Visto
l'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto
l'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425;
Visto
il decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;
Ritenuta
la necessita' di arrecare modificazioni ed integrazioni al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 567 del 1996,
in particolare per quanto concerne una piu' comprensiva definizione delle
attivita' scolastiche, l'utilizzazione nelle medesime di docenti in esubero, la
costituzione formale delle associazioni studentesche, il completamento della
disciplina della consulta provinciale e l'indicazione delle risorse finanziarie
destinate al suo funzionamento;
Visto
il decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31
marzo 1999;
Sulla proposta
del Ministro della pubblica istruzione;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche
e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n.
567
1. Al decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567,
concernente regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e
delle attivita' integrative nelle istituzioni scolastiche, sono apportate le
modificazioni ed integrazioni di cui al presente decreto.
Avvertenza: Il
testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2
e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle
premesse:
- Si riporta il
testo dell'art. 87 della
Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente
della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo'
inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa
la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando
delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il
Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le
pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il
testo dell'art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri":
"Art. 17 (Regolamenti). - 1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
l'esecuzione
delle leggi e dei decreti legislativi;
l'attuazione e
l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio
esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
le materie in cui
manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre
che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
l'organizzazione
ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni
dettate dalla legge;
l'organizzazione
del lavoro ed i raprorti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali".
- Il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".
- Si riporta il
testo dell'art. 3, comma 5 -bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323
(Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica):
"5-bis. Con
regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e' disciplinata la materia prevista dalla direttiva del
Ministro della pubblica istruzione 3 aprile 1996, n. 133.
Il finanziamento di cui al comma 5 e' finalizzato all'attuazione del predetto
regolamento".
- Il D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 567, reca: "Regolamento recante la
disciplina delle iniziative complementari e delle attivita' integrative nelle
istituzioni scolastiche".
- Il D.P.R. 24 giugno
1998, n. 249, reca: "Regolamento recante lo
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".
Nota all'art. 1:
- Per il titolo del
D.P.R. 10
ottobre 1996, n. 567, si veda nelle note alle premesse.
Art. 2.
Definizione
delle attivita' scolastiche
1. All'articolo 1, dopo il comma
1, e' inserito il seguente:
"1 -bis. Tutte
le attivita' organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti
educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del
territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare
attivita' scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria
copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla
tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi postdiploma, attivita' extra
curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e,
comunque, tutte le attivita' svolte in base al presente regolamento.".
Art. 3.
Utilizzazione
dei docenti in esubero
1. All'articolo 4, dopo il comma
9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Nei
limiti consentiti dalla disponibilita' di personale in esubero e secondo i
criteri e le modalita' concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno
essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado,
senza oneri per lo Stato, per finalita' di sostegno delle iniziative previste
dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento,
educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico,
nonche' per il recupero delle scolarita'.".
Art. 4.
Associazioni
studentesche
1. All'articolo
5, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Alle
associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle
associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca puo' costituirsi
mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli
accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza
dell'associazione e' conferita ad uno studente maggiorenne.".
Nota all'art. 4:
- Si riporta il
testo dell'art. 36 del codice civile:
"Art. 36
(Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute). -
L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute
come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.
Le dette
associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali,
secondo questi accordi, e' conferita la presidenza o la direzione".
Art. 5.
Consulta
provinciale
1. L'articolo 6 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6. -
1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di
istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una
sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal provveditorato agli
studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza
tecnicoscientifica. L' elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31
ottobre di ogni anno con le stesse modalita' della elezione dei rappresentanti
degli studenti nel consiglio di istituto. La consulta e' convocata dal
provveditore agli studi entro quindici giorni dal completamento delle
operazioni elettorali.
2. La consulta
provinciale degli studenti ha il compito di:
assicurare il piu' ampio
confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria
superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le
iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento
che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi
quadro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione,
le associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del
volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione;
formulare
proposte ed esprimere pareri al provveditorato, agli enti locali competenti e
agli organi collegiali territoriali;
istituire, in
collaborazione con il provveditorato agli studi, uno sportello informativo per
gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente
regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attivita'
di orientamento;
promuovere
iniziative di carattere trasnazionale;
designare i
rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'articolo 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. La consulta si
dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un
consiglio di presidenza.
4. Al fine di assicurare
continuita' di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo
eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno
terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio
istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta
consulenti per non piu' di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad
essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.
5. Le consulte
appartenenti ad una stessa regione possono dare vita a momenti di coordinamento
e di rappresentanza a livello regionale, stabilendone la composizione e le
modalita' organizzative.
6. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione e' individuata una sede di coordinamento
e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale.".
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell art. 5, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249
(Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria): "4. Il dirigente dell'amministrazione scolastica periferica
decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del
presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La
decisione e' assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia
composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dalla
consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio
scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualita' morali
e civili nominata dal dirigente dell'amministrazione scolastica periferica. Per
la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due
genitori".
Art. 6.
Disposizioni
finanziarie
1. Dopo l' articolo 6, cosi' come
sostituito dall'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 6 -bis. - 1. Con le
risorse finanziarie destinate alle attivita' previste dal presente regolamento
sono, altresi', coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di
iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti
organi, nonche' il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura
prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto
Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati
per la partecipazione alle predette iniziative.
2. Sui fondi di cui sopra, in
ciascuna provincia, e' accantonata una quota non inferiore al 7 per cento,
utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria
organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative
deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle
disponibilita' sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di
soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono
essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle
disponibilita' finanziarie degli istituti destinati alle omologhe
finalita'.".
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
SCALFARO
D'Alema
Presidente del
Consiglio dei Ministri
Berlinguer
Ministro della
Pubblica Istruzione
Visto, il
Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla
Corte dei conti il 26 maggio 1999
Atti di Governo,
registro n. 116, foglio n. 21