D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432
Riordinamento
della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi (1).
pubblicato
nella Gazz. Uff. 22 maggio 1972, n. 131
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma
quinto, Cost.;
Visto l'art. 35, lettera
b), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che
delega il governo ad emanare norme per il riordinamento delle disposizioni
concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi;
Udito il parere
della commissione parlamentare di cui all'art. 35, L. 30
aprile 1969, n. 153;
Sentito il
Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri
per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e telecomunicazioni;
Decreta:
Art. 1
L'assicurato,
qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo
all'obbligo delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
e per la tubercolosi, ai sensi dell'art. 37 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive
modificazioni e integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti
derivanti dalle assicurazioni predette o raggiungere i requisiti per il diritto
alla pensione mediante il versamento di contributi volontari base e a
percentuale nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e
nell'assicurazione contro la tubercolosi.
A tal fine
l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale
della previdenza sociale.
L'autorizzazione
viene concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far
valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti
volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione:
12 contributi
mensili;
52 contributi
settimanali;
93 contributi
giornalieri agricoli, per gli uomini;
62 contributi
giornalieri agricoli, per le donne e i giovani.
Nel caso di
assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si
tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i
requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria delle assicurazioni
predette sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a
contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333, per i contributi
mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli
uomini; 0,84, per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle
donne e dei giovani.
I requisiti di
contribuzione di cui sopra si intendono verificati anche quando i contributi
non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della
prescrizione di cui all'art. 55 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato
dall'art. 41, L. 30
aprile 1969, n. 153 (2).
Art. 2
[In difetto dei requisiti di cui
al precedente articolo, sono ammessi alla prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
coloro i quali possano far valere nell'assicurazione stessa almeno cinque anni
di contribuzione effettivamente versata, in qualsiasi epoca, o dovuta nei
limiti della prescrizione di cui all'art. 55 del
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato dall'art. 41, L. 30
aprile 1969, n. 153] (3).
Art. 3
Sono esclusi dal
computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti
dal precedente art. 1 ai fini dell'autorizzazione al versamento dei contributi
volontari:
i periodi di
servizio militare e quelli equiparati di cui all'art. 49 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 ;
i periodi di
malattia, di cui all'art. 56, lettera
a), n. 2 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
, riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti, nonché quelli eccedenti i limiti stabiliti dal predetto
articolo, purché risultanti da certificazione rilasciata da un ente
previdenziale o da una pubblica amministrazione ospedaliera;
i periodi di
interruzione obbligatoria e facoltativa del lavoro durante lo stato di
gravidanza e puerperio di cui alla legge sulla tutela delle lavoratrici madri,
riconosciuti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti ai sensi dell'art. 56, lettera
a), n. 3, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
;
i periodi
considerati dall'art. 4 della
legge 4 aprile 1952, n. 218 , e ogni altro
periodo di contribuzione figurativa prevista da disposizioni di legge;
i periodi di
lavoro subordinato autonomo - che avrebbero comportato in Italia l'obbligo assicurativo
ai sensi, rispettivamente, del R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827 , della L. 26 ottobre 1957, n. 1047
, della L. 4 luglio 1959, n. 463 , della L. 22 luglio
1966, n. 613 , e successive modificazioni ed
integrazioni - compiuti all'estero e non protetti, per qualsiasi motivo, agli
effetti delle assicurazioni interessate in base ad accordi o convenzioni
internazionali;
i periodi
intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
da un fondo di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa, o che ne
comporti l'esclusione o l'esonero, in applicazione della legge 2 aprile
1958, n. 322 , e dell'art. 52 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 , o in altre
disposizioni legislative, e la data di notifica all'interessato dell'effettivo
trasferimento dei contributi stessi all'assicurazione predetta;
i periodi
intercorrenti tra la data cui si riferisce l'ultimo dei contributi trasferiti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
da una assicurazione estera in applicazione di trattati, convenzioni o accordi
internazionali e la data dell'effettivo trasferimento dei contributi stessi
all'assicurazione predetta;
i periodi occorsi per il recupero
dei contributi obbligatori omessi che risultino determinati ai fini del
perfezionamento dei requisiti previsti per l'autorizzazione ai versamenti
volontari;
i periodi durante
i quali sono rimasti pendenti procedimenti giudiziari attinenti il rapporto
assicurativo;
i periodi durante i quali il
richiedente ha goduto di pensione di invalidità poi revocata per cessazione
dello stato invalidante;
i periodi
intercorrenti tra la data dell'ultimo contributo di riscatto versato a norma
degli artt. 50 e 51,
primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153
e la data di entrata in vigore della legge stessa.
Art. 4
I lavoratori agricoli che non
raggiungono nell'anno il numero minimo di 104 contributi obbligatori
giornalieri, se uomini e di 70, se donne, possono effettuare versamenti
integrativi sino alla concorrenza dei contributi predetti.
La domanda per
ottenere l'autorizzazione ai versamenti di cui al comma precedente deve essere
presentata all'istituto nazionale della previdenza sociale entro i 12 mesi
successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco nominativo che
riporta la iscrizione relativa all'anno al quale si riferiscono i versamenti
stessi.
I contributi di
cui al presente articolo sono di importo pari a quello dei contributi
obbligatori vigenti nell'anno al quale essi si riferiscono e vengono
corrisposti, mediante appositi bollettini di versamento in conto corrente
postale rilasciati dall'istituto nazionale della previdenza sociale, entro il
termine di 150 giorni dalla data della relativa autorizzazione.
Agli effetti previsti dall'art. 15 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 , nonché ai fini della
determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della
pensione, i contributi integrativi della contribuzione obbligatoria in
qualsiasi epoca versati dai lavoratori agricoli sono equiparati ai contributi
giornalieri.
Art. 5
L'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere
proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia
iscritto a forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo alla
esclusione o all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero alle gestioni
speciali dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi (4).
Parimenti, non
possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data
di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti oppure a carico
delle forme di previdenza o delle gestioni sopra indicate.
Non è consentito
il versamento di contributi volontari nelle gestioni speciali
dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi - disciplinate,
rispettivamente, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio
1959, n. 463 , dalla legge 22 luglio
1966, n. 613 , e successive modificazioni ed
integrazioni - in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento a
carico di una delle gestioni stesse o dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle
forme di previdenza esonerative o sostitutive dell'assicurazione predetta.
Resta salva per
gli assicurati e i pensionati di cui sopra la facoltà di contribuire
volontariamente nella assicurazione contro la tubercolosi, purché essi possano
far valere in tale assicurazione i requisiti previsti dall'art. 1, comma terzo
e quarto, del presente decreto.
Art. 6
La contribuzione
volontaria si effettua, per i lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi,
mediante versamento dei contributi settimanali base e a percentuale dovuti,
rispettivamente, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti e alla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi nelle
misure previste per gli assicurati in costanza di rapporto di lavoro.
[L'aliquota dei
contributi a percentuale è applicata alle retribuzioni medie settimanali delle
singole classi di contribuzione obbligatoria vigenti] (5).
Gli aumenti e le
diminuzioni che intervengano nella misura dei contributi obbligatori
determinano corrispondenti variazioni di contributi volontari con la stessa
decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.
Art. 7
La facoltà di
contribuire volontariamente nelle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi può essere esercitata a
decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda
di autorizzazione.
I contributi
volontari sono versati per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente
a quello dei sabati compresi nei periodi stessi, mediante appositi bollettini
di conto corrente postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale.
I contributi
relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e
l'inizio del trimestre in corso alla data di rilascio della autorizzazione sono
corrisposti con il primo versamento.
Qualora si
verifichino eventi che comportino, in base alle vigenti disposizioni,
l'accreditamento di contributi figurativi, l'assicurato deve sospendere i
versamenti volontari in corrispondenza dei periodi coperti dai contributi
predetti.
I versamenti
devono essere, inoltre, sospesi durante i periodi di rioccupazione alle
dipendenze di terzi e possono essere ripresi dal sabato della settimana
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
La contribuzione
volontaria si intende regolarmente eseguita qualora l'importo dei contributi
dovuti per ciascun trimestre o per il maggior periodo di cui al precedente
terzo comma sia versato durante il trimestre successivo.
Art. 8
L'impegno del
contributo volontario settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione
settimanale media percepita dall'assicurato nelle ultime 156 settimane di
contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la domanda di
autorizzazione.
L'assicurato il
quale, ai sensi del quinto comma del precedente art. 7, riprenda i versamenti
volontari dopo un periodo di rioccupazione alle dipendenze di terzi, può
ottenere, a domanda, la rideterminazione dell'importo del contributo volontario
da lui dovuto. Tale importo è calcolato sulla base delle 156 settimane di
contribuzione effettiva in costanza di lavoro precedenti la ripresa dei
versamenti predetti. La domanda di cui sopra deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (6).
Nel caso in cui
l'assicurato non possa far valere nel corso di tutta la vita assicurativa un
numero di contributi settimanali o ragguagliati a tali, almeno pari a 156,
l'importo del contributo settimanale è stabilito in relazione alla retribuzione
media delle settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro
esistenti.
Per i periodi rispetto ai quali
le retribuzioni da prendere in considerazione ai fini previsti dai comma
precedenti non siano direttamente rilevabili in base al sistema di versamento
dei contributi stabilito dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969 , l'importo
del contributo settimanale che l'assicurato deve versare è stabilito in
relazione al valore medio, arrotondato per eccesso, degli ultimi 156 contributi
obbligatori effettivi versati o accreditati in costanza di lavoro, ovvero dei
contributi obbligatori effettivi in costanza di lavoro esistenti, qualora
questi siano inferiori a 156.
Per i lavoratori
agricoli con qualifica di salariati fissi e di giornalieri di campagna ed
assimilati, la misura delle retribuzioni da prendere in considerazione ai fini
della determinazione della retribuzione media di cui ai comma precedenti, per
periodi di attività in qualunque tempo prestata anteriormente all'emanazione
dei decreti previsti dall'art. 28 del
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 , è quella
stabilita nel terzo comma dell'articolo medesimo.
Per la
determinazione delle 156 settimane di contribuzione di cui al primo e al
secondo comma, ovvero del numero delle settimane di contribuzione di cui al
terzo comma, i contributi agricoli giornalieri obbligatori, accreditati per ciascun
anno si ripartiscono in modo uniforme nelle settimane che costituiscono l'anno
stesso e si considera quale settimana di contribuzione il numero dei contributi
risultanti dalla ripartizione.
Nel caso in cui
nel corso dell'anno il lavoratore possa far valere anche settimane di
contribuzione effettiva in costanza di lavoro non agricolo, la retribuzione da
prendere in considerazione è costituita, per tali settimane, dalla somma delle
retribuzioni afferenti l'attività agricola e non agricola.
Ove il numero dei
contributi giornalieri obbligatori accreditati nell'anno, risulti inferiore a
156, per gli uomini, o a 104 per le donne e i giovani, deve essere computata
per ciascuna settimana la retribuzione corrispondente, rispettivamente a 3 o a
2 giornate.
La disposizione
di cui al precedente comma non si applica in relazione alle settimane per le
quali risulti accreditata contribuzione obbligatoria diversa da quella agricola
giornaliera.
Agli effetti
delle disposizioni previste dal precedente art. 6 per la determinazione della
misura della contribuzione volontaria, gli assicurati nei confronti dei quali
risulti accreditata contribuzione mista, si considerano appartenenti alla
categoria nella quale hanno contribuito prevalentemente nelle ultime 156
settimane di contribuzione effettiva in costanza di lavoro antecedenti la
domanda di autorizzazione, ovvero nelle settimane di contribuzione esistenti
qualora queste siano inferiori a 156.
Per ciascun
trimestre solare l'assicurato deve versare un importo pari a quello del
contributo settimanale stabilito con le modalità di cui ai comma precedenti,
moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso.
Qualora
l'assicurato, per il trimestre considerato, abbia versato una somma inferiore a
quella determinata secondo le modalità di cui al comma precedente, la somma
corrisposta viene ripartita in tanti contributi quanti se ne ottengono dalla
divisione della somma versata per l'importo del contributo assegnato (7).
I contributi
determinati ai sensi del precedente comma da considerare ai fini sia del
diritto che della misura delle prestazioni, sono accreditati a decorrere dal
primo sabato compreso nel periodo di versamento (7).
Nei casi in cui la ripartizione
eseguita in base ai criteri di cui ai comma precedenti comporti l'attribuzione
di contributi a settimane del trimestre per le quali non è consentito il
versamento della contribuzione volontaria, la somma versata deve essere
accreditata a copertura delle residue settimane del trimestre stesso mediante
contributi non eccedenti la classe dovuta.
Art. 9
I contributi
volontari sono parificati ai contributi obbligatori ai fini del diritto alle
prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della
retribuzione annua pensionabile secondo le norme di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ,
ed all'art. 14 della
legge 30 aprile 1969, n. 153 .
I contributi volontari versati in
misura ridotta rispetto a quella dovuta in base alle disposizioni del
precedente art. 8 comportano, nel calcolo della pensione con formula
retributiva, la riduzione proporzionale del periodo di assicurazione volontaria
utile ai fini dell'anzianità contributiva.
A tal fine, deve
essere osservata la seguente procedura:
1) si divide la
somma complessivamente versata in misura ridotta per l'importo del contributo
settimanale che il prosecutore volontario avrebbe dovuto versare;
2) si considera
coperto da contribuzione volontaria un numero di settimane pari al quoziente
ricavato dalla divisione di cui al punto 1);
3) si
determinano, sulla base di tale presupposto i cinque gruppi di 52 settimane di
contribuzione utili per il calcolo della retribuzione pensionabile;
4) si calcola la retribuzione
pensionabile secondo le norme comuni, considerando versato, in corrispondenza
di ciascuna delle settimane di cui al punto 2) un contributo pari a quello che
il prosecutore avrebbe dovuto versare.
La norma di cui
al secondo comma non si applica ai versamenti volontari, eseguiti in misura
ridotta, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto né tali
contributi vengono presi in considerazione ai fini della determinazione della
retribuzione pensionabile (8).
Art. 10
I contributi
volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni
del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse o per periodi
comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e
vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa, all'atto
dell'accertamento dell'indebito versamento.
Le disposizioni
di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento
dei contributi è determinato da cause di forza maggiore.
Art. 11
Le disposizioni
di cui ai primi tre commi del precedente art. 5 non si applicano agli
assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano
autorizzati al versamento dei contributi volontari, ferma restando, in ogni
caso, l'incompatibilità della prosecuzione volontaria dell'assicurazione
obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con qualsiasi
forma di pensionamento diretto a carico dell'assicurazione stessa.
Art. 12
Gli assicurati che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano autorizzati al versamento dei
contributi volontari devono riconsegnare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale le tessere in loro possesso entro i termini di scadenza.
Ferma restando l'applicazione del
disposto di cui al secondo comma dell'art. 9 sono validi i contributi volontari
versati mediante marche assicurative per il periodo compreso fra la data di
entrata in vigore del presente decreto e la data di riconsegna delle tessere,
fatta eccezione per quelli da considerare indebiti a norma del precedente art.
10.
Il rinnovo
dell'autorizzazione ai versamenti volontari nei confronti degli aventi diritto
ha decorrenza dal primo sabato successivo alla data di riconsegna della
tessera, con l'osservanza delle modalità stabilite dal precedente art. 7.
Nei confronti di
coloro che risultano assegnati alla tredicesima classe di contribuzione
volontaria unicamente in dipendenza della limitazione posta dal secondo comma
dell'art. 11 della
legge 20 febbraio 1958, n. 55 , abrogato dall'art. 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
, viene disposta, d'ufficio, all'atto del rinnovo dell'autorizzazione,
l'attribuzione della nuova classe secondo i criteri di cui al precedente art.
8.
E' data,
peraltro, facoltà agli assicurati di cui sopra di richiedere, entro un anno dal
rinnovo dell'autorizzazione, l'assegnazione definitiva e vincolante di una
classe intermedia tra la tredicesima classe e la nuova attribuibile in base ai
criteri di cui al precedente art. 8.
Gli assicurati
indicati nel precedente comma hanno titolo, a richiesta, ad integrare fino a
concorrenza del nuovo importo i contributi volontari versati in misura
corrispondente alla tredicesima classe tra il 1° maggio 1968 e la data di riconsegna
della tessera.
Art. 13
Gli assicurati ai
quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, è stata
revocata l'autorizzazione ai versamenti volontari per difetto, alla data di
riconsegna delle tessere, del requisito previsto dall'art. 12, ultimo
comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338
, possono ottenere, a richiesta, la riammissione alla prosecuzione volontaria
delle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la
tubercolosi.
La riammissione
di cui al comma precedente ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del
presente decreto qualora la domanda sia presentata entro il termine di un anno
dalla data predetta.
Nel caso in cui
la richiesta venga avanzata dopo la scadenza del termine fissato nel precedente
comma, la prevista riammissione ai versamenti volontari ha effetto dal primo
sabato successivo alla data di presentazione della domanda.
Art. 14
I titolari di
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, i quali hanno
fruito, in base ai contributi volontari versati, dell'integrazione prevista
dall'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
, possono ottenere, ove ne facciano richiesta entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la riliquidazione della
pensione secondo le norme del precedente art. 9.
La riliquidazione
prevista dal comma precedente è operata sulla base degli stessi contributi già
utilizzati per il calcolo della pensione integrata a norma dell'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
ed ha effetto dal 1° luglio 1972.
Qualora la
richiesta venga presentata dopo la scadenza del termine fissato dal primo
comma, la riliquidazione della pensione ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda.
Ove la pensione
calcolata secondo i criteri di cui al precedente art. 9 risulti di importo
inferiore a quello già in pagamento, viene mantenuto in favore dell'assicurato
il trattamento pensionistico in atto (9).
Art. 15
Fino al 30 giugno
1976 i titolari di posizione assicurativa costituita con il concorso di
contributi volontari hanno la facoltà di liquidare, a domanda, la pensione a
carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti nella misura risultante dal calcolo effettuato secondo le
disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto qualora il trattamento così determinato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale risulti superiore a quello derivante dall'applicazione dei
criteri contenuti nel precedente art. 9.
Art. 16
Sono abrogati gli
articoli 5 e 6
della legge 4 aprile 1952, n. 218 ; l'ultimo
comma dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957. n. 818
; l'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818
; l'art. 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, numero 818
, per le parti concernenti la prosecuzione volontaria; l'art. 15 della legge 26
ottobre 1957, n. 1047 ; l'art. 11 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 ; l'art. 12 della
legge 12 agosto 1962, n. 1338 ; il decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1962 , concernente la determinazione
dei contributi in misura fissa per la prosecuzione volontaria
dell'assicurazione obbligatoria; l'art. 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488
, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente
decreto.
Art. 17
Il presente
decreto entra in vigore il 1° luglio 1972.
_____________________
(1) Si ritiene
opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
(2) L'art. 1, L.
18 febbraio 1983, n. 47, ha abrogato l'art. 1 del presente D.P.R. a partire dal
giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge stessa.
(3) Abrogato
dall'art. 1, L. 18 febbraio 1983, n. 47.
(4) La Corte
costituzionale, con sentenza 9-20 dicembre 1976, n. 243 (Gazz. Uff. 29 dicembre
1976, numero 346), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma
dell'art. 5, nella parte in cui esclude che l'assicurazione obbligatoria dei
lavoratori dipendenti possa essere volontariamente proseguita nei periodi
durante i quali l'assicurato si è iscritto a gestioni speciali
dell'assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi.
(5) Comma
abrogato dall'art. 2, D.L. 29 luglio 1981, n. 402.
(6) Comma così
sostituito dall'art. 2, L. 18 febbraio 1983, n. 47.
(7) Comma così
sostituito, per le contribuzioni volontarie relative a periodi successivi al 1°
gennaio 1979, dall'art. 21, L. 21 dicembre 1978, n. 843.
(8) La Corte
Costituzionale, con sentenze 22 gennaio- 16 febbraio 1982, n. 37 (Gazz. Uff. 24
febbraio 1982, n. 54) ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 9 e 14 del
presente D.P.R., nella parte in cui non consentono la riliquidazione della
pensione in forma retributiva a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, sulla base dei nuovi criteri dalle stesse norme dettati per la
valutazione dei contributi volontari, anche ai titolari di pensioni liquidate
in forma contributiva, con decorrenza successiva al 30 aprile 1968 ed anteriore
all'entrata in vigore delle norme medesime.
(9) Vedi la nota all'art.
9.