DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 luglio 2008, n. 140
Regolamento
recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi
dell'articolo 1, comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(GU
n. 211 del 9-9-2008)
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87
della Costituzione;
Visto l'articolo 21
della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa»;
Visto l'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione» e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1,
comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
«Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri»;
Visto l'articolo 1, comma 6-sexies
del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26
febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.»;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze
del 17 dicembre 2007 e del 31 marzo 2008;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2008;
Sulla proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
E m a n a
il seguente
regolamento:
Art. 1.
Ambito di
applicazione
1. Il presente regolamento è
emanato in attuazione dell'articolo 1,
comma 618, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
definisce le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei
dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
Programmazione
1. In attuazione di quanto
previsto dall'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i posti di dirigente
scolastico destinati alla procedura concorsuale di cui all'articolo 3, si
determinano in sede di programmazione del fabbisogno di personale.
Art. 3.
Reclutamento
1. Il reclutamento dei dirigenti
scolastici, con l'unificazione dei tre settori formativi della dirigenza
scolastica, si realizza mediante un unico concorso per esami e titoli che si
svolge in sede regionale. Il concorso è indetto con cadenza triennale con
decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli
uffici scolastici regionali curano l'organizzazione e lo svolgimento del
concorso.
2. Il numero dei posti messi a
concorso si calcola sommando i posti vacanti e disponibili degli istituti di
istruzione di ogni ordine e grado al 1° settembre dell'anno scolastico in cui
si indice il concorso e i posti che presumibilmente si rendono disponibili nel
triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età eventualmente
residuati dopo la nomina dei vincitori dei precedenti concorsi, maggiorati
della percentuale media triennale di cessazione dal servizio per altri motivi.
Nel bando di concorso il numero dei posti si ripartisce a livello regionale
sulla base dei criteri indicati nel presente comma.
Art. 4.
Requisiti
di accesso e procedura concorsuale
1. Partecipa al concorso di cui
all'articolo 3, comma 1, il personale docente ed educativo in servizio nelle
istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti
requisiti:
a) servizio effettivamente
prestato, dopo la nomina in ruolo, di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di
scuola;
b) laurea magistrale o titolo
equiparato ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento.
2. La domanda di partecipazione al
concorso si presenta in una sola regione.
3. Alle prove concorsuali si
accede mediante preselezione. Il concorso si articola in due prove scritte ed
una prova orale seguite dalla valutazione dei titoli e si conclude con la
formulazione della graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo
obbligatorio di formazione e tirocinio.
Art. 5.
Procedura
di preselezione
1. La procedura di preselezione
prevede il superamento di una prova oggettiva a carattere culturale e
professionale. La prova consiste in un congruo numero di quesiti diretti
all'accertamento delle conoscenze di base per l'espletamento della funzione
dirigenziale in relazione alle tematiche di cui all'articolo 6, comma 1, ivi
comprese quelle sull'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse a livello avanzato, nonchè sull'uso di una lingua
straniera, a livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, prescelta dal
candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo.
2. La prova oggettiva si valuta in
centesimi e si intende superata se il candidato consegue un punteggio non
inferiore a 80/100.
3. L'esito della prova oggettiva
di preselezione non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria
di merito.
4. Il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca può affidare all'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione la predisposizione
della prova oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo
esito anche mediante l'uso di strumenti info-telematici. A tale fine possono,
altresì, essere promosse specifiche collaborazioni con università, altri enti
di ricerca e associazioni professionali, mediante la stipula di apposite
convenzioni definite nell'ambito delle risorse ordinarie assegnate per il
reclutamento dei dirigenti scolastici. La prova è unica su tutto il territorio
nazionale, si svolge nella stessa data e nelle sedi individuate dagli uffici
scolastici regionali.
Art. 6.
Procedura
di selezione
1. Le due prove scritte accertano
la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello
operativo, in relazione alla funzione di dirigente scolastico. La prima prova
scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai
sistemi formativi e agli ordinamenti degli studi in Italia e nei paesi
dell'Unione europea, alle modalità di conduzione delle organizzazioni
complesse, oltre che alle specifiche aree giuridico-amministrativo-finanziaria,
socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa. La seconda
prova scritta consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione
dell'istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di
direzione anche in rapporto alle esigenze formative del territorio. Sono
ammessi alla prova orale coloro che ottengono un punteggio non inferiore a
21/30 in ciascuna prova scritta.
2. La prova orale consiste in un
colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel bando di concorso in
relazione alle tematiche di cui al comma 1 e accerta la preparazione
professionale del candidato.
La prova orale accerta, altresì,
la capacità di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera
prescelta dal candidato. Superano la prova orale coloro che ottengono un
punteggio non inferiore a 21/30.
3. La valutazione dei titoli si
effettua soltanto nei confronti dei candidati che superano le prove scritte e
la prova orale. Ai titoli, indicati nella tabella allegata al bando, si
attribuisce un punteggio complessivo non superiore a 30. La tabella indica i
titoli professionali e culturali relativi alla funzione dirigenziale e il
punteggio massimo attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si attribuisce
una specifica e prevalente valutazione ai master di secondo livello o titoli
equivalenti su materie inerenti il profilo professionale del dirigente
scolastico e rilasciati da università statali o equiparate.
4. Il punteggio finale dei candidati
si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle due prove
scritte, dal voto della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione
dei titoli.
5. La graduatoria si formula in
base al punteggio complessivo conseguito dal candidato. A parità di merito si
applicano le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza per
l'ammissione all'impiego nelle amministrazioni statali.
6. L'ufficio scolastico regionale
pubblica la graduatoria all'albo e sulla rete Intranet e sul sito Internet del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Art. 7.
Vincitori del concorso
1. I candidati utilmente
collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso,
sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione
e tirocinio di cui all'articolo 8.
2. I vincitori che effettuano il
periodo di formazione e tirocinio sono assunti con contratto a tempo
indeterminato, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, secondo
l'ordine di graduatoria. Coloro che rifiutano la nomina sono depennati dalla
graduatoria. Le nomine sono subordinate al regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le graduatorie hanno validità
triennale a decorrere dalla data della pubblicazione.
4. L'assegnazione della sede,
disposta sulla base dei principi di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche
esperienze professionali acquisite nel settore formativo di provenienza.
Art. 8.
Durata e
struttura del periodo di formazione e tirocinio
1. Il periodo di formazione e
tirocinio per i vincitori del concorso ha durata non superiore a quattro mesi
e, comunque, non inferiore a tre.
2. L'attività di formazione si
svolge parte in presenza e parte con strumenti info-telematici. È finalizzata
all'arricchimento delle competenze relative all'analisi del contesto esterno
alla scuola, alla progettualità formativa, ai rapporti con i soggetti interni
ed esterni alla scuola, alla gestione dell'organizzazione scolastica ivi
compresi gli aspetti giuridici, finanziari ed informatici.
3. I contenuti delle attività
formative sono indicati nel bando.
4. Il periodo di tirocinio è
finalizzato al consolidamento delle competenze connesse alla funzione
dirigenziale e si svolge presso scuole anche in collegamento con università,
amministrazioni pubbliche, imprese.
5. Il periodo di formazione e
tirocinio è valido se le assenze, debitamente giustificate e documentate, non
superano un sesto delle ore complessive svolte in presenza. In caso di assenze
giustificate e documentate superiori al limite di ore stabilite, il corsista
partecipa al corso di formazione e tirocinio del successivo concorso indetto
per il reclutamento dei dirigenti scolastici. In caso di assenze ingiustificate
e/o non documentate, il corsista decade dalla graduatoria dei vincitori del
concorso di cui all'articolo 7.
6. Il periodo di formazione e
tirocinio si conclude con una relazione nella quale il corsista illustra
sinteticamente il percorso formativo e le tematiche affrontate in sede di
tirocinio.
7. Gli uffici scolastici
regionali, per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività di formazione e
tirocinio, si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell'autonomia scolastica.
Art. 9.
Termine
della procedura concorsuale
1. La durata della procedura di
reclutamento non può eccedere i dodici mesi dalla prima prova scritta di cui
all'articolo 6.
Art. 10.
Commissioni
1. Le commissioni esaminatrici
sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli uffici
scolastici regionali.
2. Le commissioni sono composte da
un presidente e due componenti, devono garantire le pari opportunità tra uomini
e donne nella configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale
e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non più di tre
anni.
3. Il presidente è scelto tra:
professori di prima fascia di università statali o equiparate, magistrati
amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni
pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici
dirigenziali generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la
funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o
scolastici con una anzianità di servizio di almeno dieci anni.
4. Gli altri due componenti sono
scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni
pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale,
dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici,
amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze nella
organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e un'anzianità nel
ruolo di almeno cinque anni.
5. Gli aspiranti alla nomina in
commissioni di concorso sono inclusi, a domanda, in un apposito elenco
costituito sulla base di un decreto del direttore generale regionale. Con
decreto interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si definiscono i compensi per i componenti delle commissioni di
concorso.
6. Le funzioni di segretario sono
svolte da personale appartenente all'area professionale C o, in carenza, da
personale appartenente all'area professionale B3.
7. Le commissioni esaminatrici
sono integrate da esperti nella lingua straniera prescelta dai candidati.
8. Ferma restando, ai sensi dell'articolo 2,
comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001,
n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001, l'unicità del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivise in
sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove scritte per
i posti messi a concorso, superino le cinquecento unità.
Per ogni gruppo di cinquecento
candidati o frazione di cinquecento le commissioni sono integrate da un numero
di componenti pari a quello delle commissioni originarie e un segretario
aggiunto, secondo le medesime modalità di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A
ciascuna delle sottocommissioni si assegna un numero di candidati non inferiore
a cento.
9. Il presidente della commissione
nominata all'inizio della procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni,
svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri
generali per lo svolgimento delle attività concorsuali.
10. I provvedimenti di nomina
delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun
componente.
Art. 11.
Risorse
finanziarie
1. Le disposizioni contenute nel
presente regolamento non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 12.
Abrogazioni
e disapplicazioni
1. Con effetto dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni dell'articolo 29 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai
fini del reclutamento e della mobilità professionale, la distinzione in settori
formativi dei dirigenti scolastici, nonchè ogni altra disposizione dello stesso
articolo incompatibile con il presente regolamento. È, altresì, abrogato il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341,
recante regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti
scolastici.
2. Sono disapplicate le
disposizioni contrattuali vigenti in contrasto con le norme dettate dal
presente regolamento.
3. Restano in vigore, in quanto
compatibili, le norme amministrative e legislative, non esplicitamente abrogate
dal presente regolamento.
Art. 13.
Entrata in
vigore
1. Il presente regolamento entra
in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 luglio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano