Decreto del presidente della repubblica 19 aprile
1986, n. 138
(Gu n. 101 del
03/05/1986)
Parziale
attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma
dell' art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 , in materia di
semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, con il quale il governo della repubblica è delegato all'emanazione
di norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione,
integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili
attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di
stipendi, pensioni ed altri assegni;
Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38 ;
Visto il decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 423 ;
Visto il decreto del presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ;
Visto il decreto del presidente della repubblica 10 febbraio 1984, n. 21 ;
Vista la legge 28
febbraio 1986, n. 41 ;
Ritenuta l'opportunità di provvedere all'attuazione della delega di
cui alla legge 7 agosto
1985, n. 428 , per quanto concerne la
semplificazione di talune procedure relative all'ordinazione e al pagamento
di stipendi e pensioni nonché all'accreditamento in conto corrente bancario
delle pensioni;
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 18 aprile 1986;
Sulla proposta del ministro del tesoro;
Emana
Il seguente
decreto:
Art. 1. Corresponsione del trattamento economico ai
dipendenti statali
1. Le nomine e le
promozioni del personale statale e l'attribuzione del trattamento economico
relativo alla qualifica sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con
unico provvedimento. Copia di tale provvedimento è trasmesso al competente
ufficio centrale o periferico ovvero alla direzione provinciale del tesoro
per i successivi adempimenti.
2. La direzione
provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di nomina, procede
all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il
pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto dal
provvedimento stesso.
Art. 2. Controllo di legittimità della corte dei
conti e riscontro dei pagamenti
1. I titoli di
spesa emessi dalle amministrazioni centrali dello stato, per la
corresponsione al personale da esse amministrato dello stipendio e degli
altri assegni fissi continuativi nonché delle pensioni provvisorie, sono
trasmessi, a cura delle rispettive ragionerie centrali, direttamente alle
competenti tesorerie dello stato o ad altro ufficio designato dal ministro
del tesoro. Copia dell'elenco di trasmissione è inviato alla direzione
generale del tesoro.
2. I dati relativi
ai medesimi titoli di spesa sono, dalle ragionerie centrali, resi disponibili
per la corte dei conti, attraverso il sistema informativo della ragioneria
generale dello stato.
3. Il controllo di
legittimità della corte dei conti sui titoli di spesa di cui al comma primo,
è esercitato in via successiva. Nel caso in cui, a seguito di un rilievo
della stessa corte dei conti, i pagamenti disposti in base a tali titoli
risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
4. I dati
occorrenti per il riscontro della corte dei conti sui pagamenti eseguiti in
base a disposizioni delle direzioni provinciali del tesoro sono resi disponibili
per la corte medesima attraverso il sistema informativo della direzione
generale dei servizi periferici del tesoro.
Art. 3. Pagamento delle pensioni con accreditamento
in conto corrente bancario
1. I titolari di
pensioni provvisorie e definitive nonché di assegni congeneri a carico delle
amministrazioni dello stato, anche con ordinamento autonomo, possono
richiedere ai competenti uffici ordinatori della spesa che il pagamento
avvenga mediante accreditamento al proprio conto corrente bancario.
2. Con decreto del
ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite la data da cui diviene operativo
il sistema di accreditamento e le procedure di attuazione della modalità di
pagamento di cui al comma primo, anche in deroga alle disposizioni di cui
alla legge 3 febbraio 1951, n. 38 , in relazione alla possibilità di
utilizzazione dei flussi informativi.
Art. 4. Attribuzione dell'aggiunta di famiglia al
personale statale in attività di servizio e in quiescenza
1. Le quote di
aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli e le altre persone a carico
nonché le maggiorazioni delle quote stesse per i figli minorenni sono
attribuite al personale statale in servizio e in quiescenza ed agli altri pensionati
amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro senza adozione di formale
provvedimento, anche in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n. 423 .
2. Per
l'attribuzione agli aventi diritto del trattamento di cui al comma primo, la
documentazione di rito va integrata dalla dichiarazione attestante il reddito
familiare, prevista dal comma primo dello art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 .
3. Analoga dichiarazione deve essere prodotta, entro il
30 giugno 1986, dai soggetti di cui al comma primo del presente articolo già
in godimento dell'aggiunta di famiglia o delle maggiorazioni, ai fini del
mantenimento del beneficio dopo tale data. Successivamente, la dichiarazione
va rinnovata con le modalità di cui al comma secondo del presente articolo
ogni qualvolta si verificano cambiamenti nelle condizioni familiari e di
reddito che comportano comunque modifiche del trattamento di famiglia.
Art. 5. Cessazione dal servizio per limiti di età e
liquidazione del trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dello stato.
1. L'art. 155 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello stato, approvato con decreto del presidente
della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal
seguente:
"art. 155.
(cessazione dal servizio per limiti di età). - la cessazione dal servizio per
raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di
quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico
decreto.
Nello stesso
decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della reversibilità della
pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni.
Il provvedimento è
trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del
raggiungimento del limite di età.
Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente
ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione
provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il
numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.
La medesima
ragioneria trasmette altresì alla corte dei conti, per il controllo di
competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla
relativa documentazione.
La direzione
provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della
pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla
quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto
previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in
base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a
debito.
All'atto della
cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è consegnata dal
capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.
Qualora non sia
possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento
nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, è autorizzata la
corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al
successivo art. 162."
2. Al secondo
comma dell'art. 156 del testo unico approvato con decreto del presidente della
repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la parola "quinto" è
sostituita con l'altra "ottavo".
3. Al primo comma
dell'art. 193 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 33 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la parola
"quarto" è sostituita con l'altra "settimo".
Art. 6. Liquidazione della pensione di reversibilità
a favore del coniuge e degli orfani minorenni del
pensionato statale
1. Il secondo
comma dell'art. 160 del testo unico approvato con decreto del presidente della
repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal
seguente:
"senza provvedimento formale si procede anche in
favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del
coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità, nonché in favore
del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui
il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il
sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche
se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo
accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette".
Art. 7. Liquidazione della pensione provvisoria
1. L'art. 162 del testo unico approvato con decreto del presidente della
repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:
"art. 162.
(liquidazione provvisoria). - dalla data di cessazione dal servizio e sino
all'inizio del pagamento della pensione diretta, la competente direzione
provinciale del tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio,
determinato in relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta
ovvero in possesso dell'amministrazione, purchè sussistano i presupposti per
il loro riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di
liquidazione della pensione definitiva.
Il trattamento di
cui al precedente comma spetta anche al coniuge ed agli orfani minorenni del
dipendente deceduto in attività di servizio o del pensionato deceduto durante
il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio.
La concessione del
trattamento provvisorio di cui al primo comma è disposta mediante apposita
comunicazione, a cura dell'amministrazione centrale o periferica competente a
liquidare il trattamento definitivo a norma delle disposizioni vigenti,
contenente anche l'indicazione del numero di iscrizione da assegnare alla
relativa partita. Lo stesso numero sarà attribuito alla pensione definitiva
che verrà successivamente liquidata.
Detta comunicazione,
unitamente a un documento sottoscritto dallo interessato contenente le
indicazioni ritenute necessarie e le dichiarazioni previste dalle norme
vigenti, è trasmessa, almeno tre mesi prima della data della cessazione dal
servizio, alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente,
la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa. Nei casi
di cessazione dal servizio per causa diversa dal compimento del limite di età
o per morte del dante causa, la comunicazione riguardante l'attribuzione
della pensione provvisoria deve essere trasmessa con il documento suddetto
alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione
dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone, con
precedenza assoluta sugli affari correnti, l'immediato pagamento della
pensione spettante.
La comunicazione
di cui al terzo comma è estesa alla corte dei conti per il riscontro
successivo sui pagamenti. A tal fine gli occorrenti dati sono resi
disponibili per la corte medesima attraverso il sistema informativo della
direzione generale dei servizi periferici del tesoro.
In caso di decesso
del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la
relativa partita, qualora non trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede,
in attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via
provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi
compete ai sensi del presente testo unico.
Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o
di reversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla corte
dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione
provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al
conguaglio a credito o a debito.
I dirigenti e il
personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente
articolo nonché quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono
responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art.
78 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello stato, approvato con decreto del
presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Le disposizioni di
cui al precedente comma si applicano anche ai dirigenti degli uffici tenuti
all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il
pagamento del trattamento di pensione."
2. Il ministro del
tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore
del presente decreto, stabilisce la attuazione, anche graduale, di quanto
disposto dal primo e terzo comma dell'art. 162 del sopracitato testo unico nei confronti del
personale non amministrato dalle direzioni provinciali del tesoro.
Art. 8. Liquidazione del trattamento speciale e della
pensione privilegiata di reversibilità a favore del
coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata di
prima categoria.
1. All'art. 188 del testo unico approvato con decreto del presidente della
repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta modificato dall'art. 32 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
" la
liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di
reversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di
pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria,
nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato
compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal matrimonio sia nata
prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli
naturali, è effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza
l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di
una delle condizioni suddette".
Art. 9. Periodicità del pagamento di pensioni e
assegni a carico del bilancio statale
1. L'art. 197 del testo unico approvato con decreto del presidente della
repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal
seguente:
"art. 197.
(pagamento delle pensioni e degli assegni). - le pensioni e gli assegni
rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti,
rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilità
viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei
pagamenti è stabilita con decreto del ministro del tesoro.
I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del
mese o del bimestre alle date stabilite dal ministro del tesoro con proprio
decreto.
Tutte le ritenute
non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e
versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per il
pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi
degli interessati.
In caso di decesso
del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno
non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa
al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza
della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima
mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota.
Le pensioni e gli
assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato,
alla data che sarà stabilita dal ministro del tesoro con il decreto di cui al
secondo comma.
Nel caso di
cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di
reversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini
del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la
cessazione del diritto stesso."
2. L'ultima comma
dell' art. 5 del decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1972, n.
423 , è sostituito dal seguente:
"si applica
il disposto di cui al secondo e quarto comma dell'art. 1 del presente
decreto".
Art. 10. Periodicità dei pagamenti delle pensioni di
guerra, di quelle non a carico del bilancio statale, nonché di altri assegni
1. Le disposizioni
dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del presidente della
repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo di cui
all' art. 9 del presente decreto, si applicano anche ai trattamenti
pensionistici erogati dalle direzioni provinciali del tesoro diversi da
quelli contemplati nel citato testo unico, compresi quelli di guerra e quelli
a carico delle casse pensioni della direzione generale degli istituti di
previdenza del ministero del tesoro, delle amministrazioni e aziende autonome
di stato e di altri enti pubblici.
2. Il pagamento
degli assegni vitalizi di importo non superiore a l. 120.000 annue e quello
degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare e
civile viene effettuato con periodicità annuale alla data stabilita con
decreto del ministro del tesoro, fatta eccezione per il pagamento degli
assegni annessi alle medaglie d'oro, che avviene con la stessa periodicità ed
alle date stabilite per le pensioni di guerra.
3. Restano ferme
le disposizioni di cui all' art. 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263 , come modificato
dall'art. 2 della legge 4 novembre 1979, n. 563.
Art. 11. Arrotondamento dell'importo annuo della
pensione
1. L'importo annuo
della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato per eccesso a lire
cento, a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore
del presente decreto. Dalla stessa data è abrogato l' art. 35 della legge 29 aprile 1976, n. 177 .
Art. 12. Comunicazioni agli organi di controllo
1. Nel caso in
cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, i trattamenti di attività o
pensionistici vengono concessi o modificati senza provvedimento formale,
dell'avvenuta concessione o modifica viene data comunicazione entro tre mesi
alla corte dei conti e alla competente ragioneria.
Art. 13. Modificazioni e integrazioni
1. Le disposizioni
contenute nel presente decreto riguardanti le procedure di ordinazione e
pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni possono essere modificate o
integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nell' art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 .
Il presente
decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
19 aprile 1986
Cossiga
Craxi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Goria, Ministro
del Tesoro
Visto, il
guardasigilli: Martinazzoli
Registrato alla
Corte dei Conti, addì 29 aprile 1986
Atti di Governo,
registro n. 60, foglio n. 21
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