DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003,
n.132
Regolamento recante criteri per
l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni
artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
(Pubblicato in G.U.- Serie Generale - il 13 giugno 2003 n. 135)
Capo
I
Principi
e disposizioni generali
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 21
dicembre 1999, n. 508, di riforma
delle Accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
Visto, in
particolare l'articolo 2,
comma 7, della citata legge n. 508 del
1999, il quale demanda ad uno o piu'
regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la
disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di
cui trattasi;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la
preliminare esigenza di
determinare i criteri generali per consentire alle
predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai
sensi del citato articolo 2,
comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999;
Acquisiti i
pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi
nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002;
Vista la
preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;
Uditi i
pareri del Consiglio
di Stato, espressi dalla sezione
consultiva degli atti
normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e del 6 maggio 2002;
Acquisiti i
pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto
2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;
Considerato che i
pareri predetti sono tra loro discordanti;
Ritenuto di
conformarsi alle indicazioni del
Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione
l'assetto binario previsto dalla legge;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14
febbraio 2003;
Sulla proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
Emana
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita'
e definizioni
1. Il
presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli
statuti di autonomia,
nonche' per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da
parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche,
nonche' da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali
pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.
2. Il presente
regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute.
3. Ai fini del
presente regolamento si intendono:
a) per «Ministro»
e per «Ministero», rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per «istituzioni», le Accademie di belle arti,
l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le
industrie artistiche, nonche' i conservatori di musica, l'Accademia
nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per «organi di gestione», i consigli di
amministrazione delle Istituzioni;
d) per «CNAM»,
il Consiglio nazionale
per l'alta formazione artistica
e musicale;
e) per «legge»,
la legge 21
dicembre 1999, n. 508.
Art. 2.
Autonomia
statutaria
1. Le
istituzioni di cui
all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel
rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:
a)
l'istituzione, l'organizzazione, il
funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di
servizio e dei relativi organi, in correlazione
alle specifiche attivita' formative e
scientifiche, nonche' alla conservazione, all'incremento ed alla
utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e
musicale;
b) lo svolgimento dell'attivita' didattica e di
ricerca, nonche' della correlata attivita' di produzione;
c) modalita' e
criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonche'
dell'attivita' complessiva dell'istituzione;
d) la
realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo
studio, in conformita' all'articolo 6 della legge;
e) modalita' e
procedure per le
intese programmatiche, e le
convenzioni finalizzate ad
incentivare sinergie con altri
enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;
f) la rappresentanza
degli studenti negli organi di governo;
g) l'organo
competente per i procedimenti disciplinari in
conformita' alla normativa vigente;
h) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la
possibilita' di una sua articolazione sul territorio, in
conformita' al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g),
della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti
pubblici e privati, nonche' di opportune intese con gli istituti di
istruzione secondaria;
i) per l'Accademia
nazionale di danza, la possibilita' di una sua articolazione sul
territorio, in conformita' al
regolamento di cui all'articolo 2,
comma 7, lettera g), della
legge, anche mediante la stipula di
apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' le forme
di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e
secondaria, anche attraverso
apposite convenzioni
finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato
del processo formativo.
Art. 3.
Autonomia
regolamentare
1. Le
istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformita' alla vigente
normativa e allo
statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in
particolare:
a) il regolamento
didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i
relativi obiettivi e
l'articolazione di tutte le attivita' formative, in conformita'
ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7,
lettera h), della legge;
b) i regolamenti
di amministrazione, finanza
e contabilita' disciplinano le
modalita' di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e
contabile, in conformita'
all'articolo 2, comma 4, della legge.
Capo II
Organizzazione
Art. 4.
O
r g a n i
1. Sono organi
necessari delle istituzioni:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) il consiglio
di amministrazione;
d) il consiglio
accademico;
e) il collegio
del revisori;
f) il nucleo di
valutazione;
g) il collegio
dei professori;
h) la consulta
degli studenti.
2. Gli
organi di cui al comma 1, fatta
eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono
essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto
del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai
componenti degli organi di cui al comma 1.
Art. 5.
Presidente
1. Il
presidente e' rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto
dall'articolo 6, comma 1.
Convoca e presiede il consiglio
di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.
2. Il
presidente e' nominato
dal Ministro sulla
base di una designazione
effettuata dal consiglio
accademico entro una terna di soggetti
di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso
Ministro.
3. Il consiglio
accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine
di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla
nomina prescindendo dalla designazione.
Art. 6.
Direttore
1. Il direttore
e' responsabile dell'andamento
didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la
rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attivita' per conto
terzi che riguardano la didattica, la
ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il
consiglio accademico.
2. Il
direttore e' eletto dai docenti dell'istituzione, nonche' dagli
assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori,
tra i docenti, anche di altre istituzioni,
in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalita' stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2,
comma 7, lettera a), della legge. In sede di prima applicazione e fino
all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti
dallo statuto,con riferimento all'esperienza professionale e di
direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed
internazionali.
3. Nell'ipotesi
di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212, comma
3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma
5, del
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, il
Ministro, acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.
4. Il direttore e' titolare dell'azione
disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.
5. Il
direttore, qualora lo richieda, e' esonerato dagli obblighi didattici.
6. Al
direttore e' attribuita un'indennita' di direzione a carico del bilancio
dell'istituzione.
7. Le
disposizioni di cui
al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di
istituzioni diverse da quelle in cui
abbiano la sede
di titolarita' e che optino per l'elezione nella sede di
servizio.
Art. 7.
Consiglio
di amministrazione
1. Il
consiglio di amministrazione e' composto da
cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Fanno parte
del consiglio di amministrazione:
a) il presidente;
b) il direttore;
c) un docente
dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;
d) uno studente
designato dalla consulta degli studenti;
e) un esperto
di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalita' del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e
sociale, delle professioni
e degli enti pubblici e privati.
3. Il
consiglio di amministrazione e'
integrato di ulteriori
componenti, fino ad
in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione
di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o
private, qualora i predetti soggetti
contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella
stabilita con decreto del Ministro.
4. I consiglieri di cui al
comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in
carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al consiglio di amministrazione partecipa
il direttore amministrativo con
voto consultivo.
6. Il
consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e
sviluppo della didattica,
della ricerca e
della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le
iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:
a) delibera, sentito
il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di
gestione ed organizzazione;
b)
definisce, in attuazione del piano di
indirizzo di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica
dell'istituzione;
c) approva il
bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto
consuntivo;
d) definisce,
nei limiti della disponibilita' di
bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del
personale docente per le attivita' didattiche e di ricerca, nonche'
del personale non docente;
e) vigila sulla
conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e
mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche,
scientifiche e di ricerca derivanti
dal piano di indirizzo determinato dal consiglio
accademico.
7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d), e'
approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
8. Nelle
deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parita' di voti,
prevale il voto espresso dal presidente.
Art. 8.
Consiglio
accademico
1. Il consiglio accademico e' composto da un numero dispari di
componenti, fino ad un massimo di
tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative
e finanziarie dell'ente.
2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre
al direttore che lo presiede:
a) docenti
dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalita'
stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;
b) due studenti
designati dalla consulta degli studenti.
3. Il consiglio
accademico:
a) determina il
piano di indirizzo
e la programmazione delle attivita'
didattiche, scientifiche,
artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilita' di
bilancio relative all'esercizio
finanziario di riferimento;
b) assicura il
monitoraggio ed il controllo
delle attivita' di cui alla lettera a);
c) definisce le linee
di intervento e di sviluppo
della didattica, della ricerca e della produzione;
d) delibera, in
conformita' ai criteri
generali fissati dal
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h)
della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito
la consulta degli studenti;
e) esercita le
competenze relative al
reclutamento dei docenti previste dal
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;
f) esercita
ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento
al consiglio di amministrazione.
Art. 9.
Collegio
dei revisori
1. Il
collegio dei revisori,
costituito con provvedimento del
presidente, e' composto da tre membri,
di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle
finanze, che lo presiede, e due
designati dal Ministro
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; i componenti devono essere in possesso
dei requisiti di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il
collegio dei revisori vigila sulla
legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di
regolarita' amministrativa e contabile di
cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 luglio1999, n. 286; ad esso si
applicano le disposizioni del codice civile in
quanto compatibili.
Art. 10.
Nucleo
di valutazione
1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio
di amministrazione, sentito il
consiglio accademico, e' formato da tre componenti aventi competenze
differenziate, di cui due scelti fra esperti
esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel
campo della valutazione.
2. Il
nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli
obiettivi. In particolare:
a) ha compiti di
valutazione dei risultati
dell'attivita' didattica e
scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione,
verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti,
l'utilizzo ottimale delle risorse;
b) redige una
relazione annuale sulle attivita' e sul funzionamento dell'istituzione
sulla base di criteri generali
determinati dal Comitato per la
valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione e'
trasmessa al Ministero entro
il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per
l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
c) acquisisce
periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle
attivita' didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera
b).
3. Le
istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia
operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni
necessarie, nonche' la pubblicita' e la
diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 11.
Collegio
dei professori
1. Il
collegio dei professori e' composto dal direttore, che lo
presiede, da tutti i docenti
in servizio presso l'istituzione, nonche' dagli
assistenti, dai pianisti accompagnatori
e dagli accompagnatori al
pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attivita' del consiglio accademico, secondo modalita'
definite dallo statuto dell'istituzione.
Art. 12.
La
Consulta degli studenti
1. La
consulta degli studenti e' composta da studenti eletti in
numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli
istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di
undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della
consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i
pareri previsti dallo
statuto e dai regolamenti, la
consulta puo' indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio
accademico ed al consiglio di amministrazione con particolareriferimento all'organizzazione didattica e dei
servizi per gli studenti.
2. Il consiglio di amministrazione assicura i
mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.
3. In
sede di prima applicazione e, ove necessario,
per le finalita' di cui
all'articolo 14, comma 2,
lettere a), b) e c) il direttore
provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1,
di una rappresentanza degli studenti.
Art. 13.
Uffici
e organizzazione amministrativa
1. Con apposito regolamento e' disciplinata
l'organizzazione degli uffici cui e'
attribuita la gestione
amministrativa e contabile dell'istituzione.
2. Alle
strutture amministrative di cui al comma 1 e' preposto in direttore
amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile
dell'istituzione.
3. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del
Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di
comando, in possesso di laurea e gia' appartenente all'area direttiva.
4. L'incarico di cui al comma 3 puo' essere
altresi' attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente,
a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Capo III
Procedure
e norme finali
Art. 14.
Statuto
e regolamenti
1. Per
l'elaborazione dello statuto,
del regolamento didattico e del
regolamento di amministrazione, finanza e contabilita', le istituzioni
possono costituire, con
deliberazione degli attuali organi di gestione, sentito
il collegio dei
professori e la rappresentanza degli studenti appositi
organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti
esterni.
2. In sede di
prima applicazione:
a) lo statuto e' deliberato dagli attuali organi di gestione,
integrati con due rappresentanti degli
studenti, sentito il collegio dei professori;
b) il regolamento didattico e' deliberato dal collegio
dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito
l'organo di gestione;
c) il regolamento
di amministrazione, finanza e contabilita' e' deliberato dall'organo di gestione, integrato con due
rappresentanti degli studenti, secondo
uno schema tipo
elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Lo
statuto ed il
regolamento di amministrazione,
finanza e contabilita', nonche' il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1,
sono deliberati e
trasmessi, entro novanta
giorni dalla data di pubblicazione del
presente regolamento, al Ministero
per l'approvazione nei successivi
sessanta giorni, di concerto con
il Ministero dell'economia e
delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il
regolamento didattico e' trasmesso, entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione del
regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h),
della legge, al Ministero che,
acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.
4. I regolamenti interni sono adottati con
decreto del presidente, previa
delibera degli organi
competenti e sentito il consiglio accademico.
5. Le spese di costituzione e funzionamento
degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.
Art. 15.
Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. Le
disposizioni del presente
regolamento si applicano alla
regione Valle d'Aosta e alle
province autonome di
Trento e di Bolzano, nel rispetto
degli statuti di autonomia e
delle relative norme di attuazione.
Art. 16.
Norme
transitorie
1. I
direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza
in carica alla
data di entrata in vigore del presente regolamento,
mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto
del verificarsi di
cause previste dalla
normativa vigente.
Art. 17.
Abrogazione
di norme
1. Alla data
di entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate le
disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212,
comma 1, comma 2, comma
4 e comma 5, articoli
213, 216, 220, comma 1,
comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6,
articoli 221, 222, 228, comma 1,
comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e
comma 6, articoli 229, 230, 231, 241, comma 1,
comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256,
257, 367, comma
1 e
comma 2, articoli
368, 369, 370, 371 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma,
addi' 28 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 26 maggio 2003
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 3, foglio n. 281