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28-02-2003 n° 132 - Decreti Presidente Repubblica

D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132
Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003, n

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003, n.132

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

 

(Pubblicato in G.U.- Serie Generale -  il 13 giugno 2003 n. 135)

 

Capo I

Principi e disposizioni generali

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di  belle  arti,  dell'Accademia  nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie  artistiche,  dei  Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508  del 1999, il quale demanda ad uno o piu' regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata  la  preliminare  esigenza  di  determinare  i  criteri generali  per  consentire  alle  predette  istituzioni  di esercitare l'autonomia   statutaria   e   regolamentare,  ai  sensi  del  citato articolo 2, comma 7, lettera f), della legge n. 508 del 1999;

Acquisiti i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002;

Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato, espressi dalla sezione consultiva  degli  atti  normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e del 6 maggio 2002;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;

Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti;

Ritenuto  di  conformarsi  alle indicazioni del Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto binario previsto dalla legge;

Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Finalita' e definizioni

1.  Il  presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione  degli  statuti  di  autonomia,  nonche'  per  l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per  le  industrie  artistiche,  nonche' da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.

2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «Ministro» e per «Ministero», rispettivamente, il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

b) per  «istituzioni», le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche,  nonche'  i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;

c) per  «organi di gestione», i consigli di amministrazione delle Istituzioni;

d) per  «CNAM»,  il  Consiglio  nazionale  per  l'alta formazione artistica e musicale;

e) per «legge», la legge 21 dicembre 1999, n. 508.

 

Art. 2.

Autonomia statutaria

1.  Le  istituzioni  di  cui  all'articolo 1,  attraverso  i propri statuti  di  autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:

a) l'istituzione,  l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi  organi, in correlazione alle specifiche attivita' formative e  scientifiche,  nonche'  alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;

b) lo  svolgimento dell'attivita' didattica e di ricerca, nonche' della correlata attivita' di produzione;

c) modalita'  e  criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonche' dell'attivita' complessiva dell'istituzione;

d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformita' all'articolo 6 della legge;

e) modalita'  e  procedure  per  le  intese  programmatiche, e le convenzioni  finalizzate  ad  incentivare  sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;

g) l'organo competente  per i  procedimenti  disciplinari  in conformita' alla normativa vigente;

h) per  l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilita' di una   sua  articolazione  sul  territorio, in conformita'  al regolamento  di cui all'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati,  nonche'  di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;

i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilita' di una sua articolazione  sul  territorio,  in conformita' al regolamento di cui all'articolo 2,  comma  7, lettera g), della legge, anche mediante la stipula  di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonche' le  forme  di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria   e   secondaria,   anche  attraverso  apposite  convenzioni finalizzate   a   realizzare   lo  sviluppo  integrato  del  processo formativo.

 

Art. 3.

Autonomia regolamentare

1.  Le  istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformita' alla  vigente  normativa  e  allo  statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:

a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione,  i  relativi  obiettivi  e  l'articolazione  di  tutte le attivita'  formative,  in conformita' ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), della legge;

b) i  regolamenti  di  amministrazione,  finanza  e  contabilita' disciplinano le modalita' di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria  e  contabile,  in  conformita'  all'articolo 2, comma 4, della legge.

 

Capo II

Organizzazione

 

Art. 4.

O r g a n i

1. Sono organi necessari delle istituzioni:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il consiglio accademico;

e) il collegio del revisori;

f) il nucleo di valutazione;

g) il collegio dei professori;

h) la consulta degli studenti.

2.  Gli  organi  di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Con decreto del  Ministro, di  concerto con il  Ministro dell'economia e  delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

 

Art. 5.

Presidente

1.  Il  presidente e' rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto  previsto  dall'articolo 6,  comma  1.  Convoca  e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

2.  Il  presidente  e'  nominato  dal  Ministro  sulla  base di una designazione  effettuata  dal consiglio accademico entro una terna di soggetti  di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.

3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2  entro  il  termine  di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

 

Art. 6.

Direttore

1. Il direttore e' responsabile  dell'andamento didattico, scientifico  ed  artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attivita' per conto terzi che riguardano  la didattica,  la  ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.

2.  Il  direttore e' eletto dai docenti dell'istituzione, nonche' dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni,  in possesso  di  particolari  requisiti  di  comprovata professionalita' stabiliti  con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a),  della  legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del  predetto  regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto,con  riferimento  all'esperienza  professionale  e  di  direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli  articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5,  del  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.

4.  Il direttore e' titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

5.  Il  direttore, qualora lo richieda, e' esonerato dagli obblighi didattici.

6.  Al  direttore e' attribuita un'indennita' di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

7.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2 si applicano anche agli attuali  docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle  in  cui  abbiano  la  sede  di  titolarita'  e che optino per l'elezione nella sede di servizio.

 

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1.  Il  consiglio  di  amministrazione e' composto  da  cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;

d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;

e) un  esperto  di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra  personalita'  del  mondo  dell'arte e della cultura, del sistema produttivo  e  sociale,  delle  professioni  e  degli enti pubblici e privati.

3.  Il  consiglio di amministrazione e'  integrato  di ulteriori componenti,  fino  ad  in  massimo di  due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali,  artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti  soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione,  per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4.  I consiglieri  di  cui  al  comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati  successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5.  Al consiglio di amministrazione  partecipa  il  direttore amministrativo con voto consultivo.

6.  Il  consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo  della  didattica,  della  ricerca  e  della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce  gli obiettivi  ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a  potenziare  le dotazioni  finanziarie dell'istituzione. In particolare:

a) delibera,  sentito  il  consiglio  accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

b) definisce,  in  attuazione del  piano  di  indirizzo di  cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;

c) approva  il  bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei  limiti della disponibilita' di bilancio, e su proposta  del  consiglio accademico, l'organico del personale docente per  le  attivita' didattiche e di ricerca, nonche' del personale non docente;

e) vigila  sulla  conservazione  e  valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di  ricerca  derivanti  dal  piano  di indirizzo determinato dal consiglio accademico.

7.  La definizione  dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera d),  e'  approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca, di concerto con  il Ministero dell'economia e delle  finanze e con  il Ministro per la funzione pubblica.

8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parita' di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

 

Art. 8.

Consiglio accademico

1.  Il consiglio accademico e' composto da un numero dispari di componenti, fino ad  un massimo di tredici, in rapporto  alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.

2.  Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:

a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalita' stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;

b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.

3. Il consiglio accademico:

a) determina  il  piano  di  indirizzo  e la programmazione delle attivita'  didattiche,  scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilita'  di  bilancio  relative all'esercizio finanziario di riferimento;

b) assicura  il  monitoraggio  ed il controllo delle attivita' di cui alla lettera a);

c) definisce  le linee  di  intervento  e  di  sviluppo  della didattica, della ricerca e della produzione;

d) delibera,  in  conformita'  ai  criteri  generali  fissati dal regolamento  di  cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;

e) esercita  le  competenze  relative al reclutamento dei docenti previste  dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge;

f)  esercita  ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.

 

Art. 9.

Collegio dei revisori

1.  Il  collegio  dei  revisori,  costituito  con provvedimento del presidente, e' composto da  tre membri, di cui uno designato dal Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, che lo  presiede, e due designati  dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al  decreto legislativo 27 gennaio  1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla  legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa;  espleta i controlli  di  regolarita' amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 286;  ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

 

Art. 10.

Nucleo di valutazione

1.  Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di  amministrazione, sentito il consiglio accademico, e' formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti  esterni,  anche  stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2.  Il  nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati  dell'attivita' didattica e  scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige  una  relazione annuale sulle attivita' e sul funzionamento dell'istituzione sulla  base di criteri generali determinati dal Comitato per la  valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione e' trasmessa  al Ministero  entro  il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attivita' didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).

3.  Le  istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa,  il  diritto  di  accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonche' la  pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

 

Art. 11.

Collegio dei professori

1.  Il  collegio  dei  professori e' composto dal direttore, che lo presiede,  da  tutti  i  docenti  in  servizio  presso l'istituzione, nonche' dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori  e  dagli accompagnatori  al  pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attivita'  del consiglio accademico, secondo modalita' definite dallo statuto dell'istituzione.

 

Art. 12.

La Consulta degli studenti

1.  La  consulta  degli  studenti e' composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a  mille,  di sette per gli istituti fino a millecinquecento,  di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere  i  pareri  previsti  dallo  statuto  e dai regolamenti, la consulta puo' indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolareriferimento  all'organizzazione  didattica  e  dei  servizi  per  gli studenti.

2.  Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

3.  In  sede di  prima  applicazione  e,  ove  necessario,  per le finalita'  di  cui  all'articolo 14,  comma 2, lettere a), b) e c) il direttore  provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

 

Art. 13.

Uffici e organizzazione amministrativa

1.  Con apposito regolamento e' disciplinata l'organizzazione degli uffici  cui  e'  attribuita  la  gestione  amministrativa e contabile dell'istituzione.

2.  Alle  strutture amministrative di cui al comma 1 e' preposto in direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa,  finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.

3.  L'incarico di  direttore amministrativo e' attribuito,  con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre  pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e gia' appartenente all'area direttiva.

4.  L'incarico di cui al comma 3 puo' essere altresi' attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Capo III

Procedure e norme finali

 

Art. 14.

Statuto e regolamenti

1.  Per  l'elaborazione  dello statuto, del regolamento didattico e del  regolamento  di  amministrazione,  finanza  e  contabilita',  le istituzioni  possono  costituire,  con  deliberazione  degli  attuali organi   di  gestione,  sentito  il  collegio  dei  professori  e  la rappresentanza  degli  studenti appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

2. In sede di prima applicazione:

a) lo  statuto e' deliberato  dagli attuali organi di gestione, integrati  con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;

b) il  regolamento didattico e' deliberato dal  collegio  dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;

c) il  regolamento  di amministrazione, finanza e contabilita' e' deliberato  dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli  studenti,  secondo  uno  schema  tipo  elaborato dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3.  Lo  statuto  ed  il  regolamento  di amministrazione, finanza e contabilita', nonche' il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono  deliberati  e  trasmessi,  entro  novanta  giorni dalla data di pubblicazione del  presente  regolamento, al   Ministero  per l'approvazione  nei  successivi  sessanta  giorni, di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e con la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento  didattico  e' trasmesso, entro novanta giorni dalla data di  pubblicazione  del  regolamento  di  cui all'articolo 2, comma 7, lettera  h),  della  legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

4.  I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa  delibera  degli  organi  competenti e sentito il consiglio accademico.

5.  Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.

 

Art. 15.

Disposizioni  per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si applicano alla regione  Valle  d'Aosta  e  alle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano,  nel  rispetto  degli  statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 16.

Norme transitorie

1.  I  direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di  danza  in  carica  alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per  effetto  del  verificarsi  di  cause  previste  dalla  normativa vigente.

 

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate  le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212, comma  1,  comma  2,  comma  4  e  comma  5, articoli 213,  216,  220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6,  articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5  e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367, comma 1  e  comma  2,  articoli  368,  369,  370, 371 del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2003

 

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri

Moratti,    Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2003

Ufficio  di  controllo  preventivo sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 281

Scadenze di: ottobre 2024
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