Gazzetta
Ufficiale N. 154 del 03 Luglio 2002
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 2002, n.128
Regolamento recante norme di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 9 maggio
1989, n. 168;
Visto l'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477,
concernente regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 21
dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di
belle arti, dell'Accademia musicale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347,
concernente regolamento recante organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto il decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2001, n. 317, recante modificazioni al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in data 28 gennaio 2002;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13
dicembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 10 gennaio 2002;
Acquisito il parere della
Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati espresso nella
seduta del 20 febbraio 2002;
Considerato che in data 3 marzo
2002 è scaduto il termine per l'espressione del parere da parte della
Commissione istruzione del Senato della Repubblica, cui lo schema di
regolamento era stato assegnato in data 31 gennaio 2002, e che, a norma dell'articolo 13,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Governo può
adottare egualmente il regolamento;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2002;
Sulla proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
E
m a n a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
1. In attesa del
riordino degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
si applica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui
all'articolo 49
dello stesso decreto legislativo, l'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477,
con le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) al comma 2
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Può avvalersi di uno o più
vice capi di gabinetto, in numero, comunque, non superiore a tre.";
b) al comma 3 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il capo dell'ufficio legislativo
può avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio.";
c) al comma 5
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Esso è costituito a norma
dell'articolo 9 della legge 7 giugno
2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla
prima applicazione della citata legge n. 150 del 2000, il disposto di cui all'articolo 6,
comma 2, della medesima legge. Il Ministro può essere inoltre coadiuvato da un
portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della
legge n. 150 del 2000";
d) il comma 6 è
sostituito dal seguente:
"6. Il servizio
di controllo interno è costituito ed opera in posizione di autonomia presso il
gabinetto a norma dell'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.";
e) al comma 7 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di attribuzione del
titolo di vice Ministro, la relativa segreteria può essere composta da un
numero di dipendenti pubblici non superiore a 24 unità.";
f) al comma 8,
primo periodo, le parole da: "Agli uffici di cui al comma 1" fino
alle parole: "75 unità", sono sostituite dalle seguenti:
"Agli uffici
di cui al presente articolo è assegnato personale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di altre amministrazioni
pubbliche, ivi compreso il personale della scuola, anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 295 unità," e le
parole: "non superiore a 12" sono sostituite dalle seguenti:
"non superiore a 30";
g) al comma 8, terzo periodo, le
parole: "nel numero massimo di 12" sono sostituite dalle seguenti:
"nel numero massimo di 30".
2. All'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477,
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Al
fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della
spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione, ai sensi del
terzo periodo del comma 8 dell'articolo 2, di trattamenti economici commisurati
a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19,
commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la
stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche
di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
26 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini,
Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 18 giugno 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri
dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 170
Avvertenza:
Il testo delle
note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle
premesse:
- L'art. 87, comma
quinto, della Costituzione conferisce al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il
testo dell'art. 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri):
"4-bis. -
L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate,
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli
uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo
di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione
degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e
loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità
eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di
strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e
revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di
decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti
delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
- Si riporta il
testo dell'art. 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa):
"Art. 11 –
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri,
anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché
di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli
enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e
previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche
all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo
nazionale;
c) riordinare e
potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e
razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della
ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore
stesso.
2. I decreti
legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale
termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni
correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel
rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure,
entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
4. Anche al fine
di conformare le disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti
principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del
presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A
tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai
principi contenuti negli articoli 97 e 98
della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal
principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica
e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad
integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) completare
l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro
privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del
codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa;
estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai
dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo
ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4
e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) prevedere per
i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo
unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e
rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e
potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle
amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti
collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra
amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che
i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina
relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario
di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per
gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a
tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva
le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o
rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che,
prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la
quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente
alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e
di bilancio di cui all'art. 1-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e
di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei
conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la
certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il
testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni
dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo
dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale
produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso,
tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione
definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla
data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere,
entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto
dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via
incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione,
prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte
a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure
stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione
della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad
oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici,
prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti
pendenti;
h) prevedere
procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali
firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione
degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;
i) prevedere la
definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina
contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di
comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e
consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli
organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti
legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Il termine di
cui all'art. 2, comma
48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
è riaperto fino al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate
tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti
modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1,
della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla
lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono
soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui
alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono
sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione,
le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in
coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) è abrogata; alla
lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale"
sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
7. Sono abrogati
gli articoli 38 e 39
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già
pubblicato il bando di concorso.".
- Il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, è pubblicato in Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario.".
- La legge 9 maggio
1989, n. 168 reca: "Istituzione del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
- Si riporta il
testo dell'art. 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo):
"14. - Nel
caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione
presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione
di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad
adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni
dalla richiesta.".
- Il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante:
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario.
Note all'art. 1:
- Si riporta il
testo degli articoli 7
e 49 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
"Art. 7
(Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). –
1. La
costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3
e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali
uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti
di cui al suddetto art. 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione
dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace
e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa
attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del
principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei
compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi
uffici, nonché del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici
preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro,
secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti
e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo
da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati
dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
organizzativi e personali;
d) organizzazione
del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente
con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del
Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del
linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e
la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi
costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione
dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.
Art. 49
(Istituzione del Ministero e attribuzioni). –
1. E' istituito
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Al Ministero sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca
scientifica e tecnologica.
3. Al Ministero
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di
personale, le funzioni dei Ministeri della pubblica istruzione e della
università e ricerca scientifica e tecnologica, eccettuate quelle attribuite,
anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni
caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti
locali. E' fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e
l'autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca, nel quadro
di cui all'art. 1,
comma 6, e dell'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero della pubblica
istruzione, a norma dell'art. 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione
professionale.
- Si riporta il
testo dell'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477,
come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 2 (Ministro ed uffici
di diretta collaborazione). –
1. Il Ministro è l'organo di
direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del
gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria, del segretario
particolare e dell'ufficio stampa.
2. Il capo di gabinetto coordina
le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il
raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione
del Ministero. Può avvalersi di uno o più vice capi di gabinetto, in numero,
comunque, non superiore a tre.
3. L'ufficio
legislativo provvede alle attività di definizione degli interventi normativi
nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti
istruttori e strumentali, dei competenti uffici; esamina i provvedimenti
sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura
le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il
Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza
giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali. Il capo
dell'ufficio legislativo può avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio.
4. La segreteria del Ministro
svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo.
5. L'ufficio
stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionale e
internazionale, nonché la rassegna stampa con riferimento ai profili di
competenza del Ministero; promuove e gestisce iniziative editoriali di
informazione istituzionale. Esso è costituito a norma dell'art. 9 della
legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per
quanto attiene alla prima applicazione della citata legge n. 150 del
2000, il disposto di cui all'art. 6, comma 2,
della medesima legge. Il Ministro può essere inoltre coadiuvato da un portavoce
secondo quanto previsto dall'art. 7 della
legge n. 150 del 2000.
6. Il servizio di
controllo interno è costituito ed opera in posizione di autonomia presso il
gabinetto a norma dell'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
7. Le segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle
funzioni dei medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e
dal capo della segreteria, nominati anche tra estranei all'amministrazione,
nonché da un numero non superiore ad otto unità di dipendenti pubblici. In caso
di attribuzione del titolo di vice Ministro, la relativa segreteria può essere
composta da un numero di dipendenti pubblici non superiore a 24 unità.
8. Agli uffici di
cui al precedente articolo è assegnato personale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e di altre amministrazioni pubbliche, ivi
compreso il personale della scuola, anche in posizione di aspettativa, fuori
ruolo o comando, nel numero massimo di 295 unità, nonché estranei
all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non
superiore a 30. Tale personale è ripartito tra i suddetti uffici con decreto di
natura non regolamentare del Ministro. Possono essere chiamati a collaborare
con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalità
e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, nel numero massimo di 30. Il trattamento economico accessorio è
determinato con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 14, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni. Del gabinetto fa parte un
consigliere diplomatico.
9. I titolari
degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche
tra esperti dotati di elevata professionalità, estranei
all'amministrazione.".
- Si riporta il
testo degli articoli 6,
comma 2, 7 e 9 della legge 7
giugno 2000, n. 150:
"2. -
Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli
uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i
servizi finalizzati alle attività di informazione e comunicazione e al loro
coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge,
le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che già le svolge.
Art. 7. –
1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche
esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei
rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del
relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo,
della stampa e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce è
attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle
risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalità.
Art. 9. –
1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui
attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici
stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei
giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da
personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli
individuati dal regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalità di
cui all'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di
ciascuna amministrazione per le medesime finalità
3. L'ufficio
stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio
stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione,
assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle
comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori
e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata
dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del
giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe
possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa
l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di
contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della
categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
- Si riporta il
testo dell'art. 6, comma 3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
"3. - Nelle
amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad
apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma
2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo
interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può
essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la
possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei
alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma
2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno
operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi
redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi
effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su
politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire
indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.".
- Si riporta il
testo dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 477,
come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 6
(Disposizione finale). –
Sono abrogati il
decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, e gli articoli 19 e 20
del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419.
Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'art. 7, comma 6,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dall'attuazione del presente
regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2-bis. Al fine di
assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa,
l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione, ai sensi del terzo
periodo del comma 8 dell'art. 2, di trattamenti economici commisurati a quelli
spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'art. 19, comma
da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la
stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche
di livello generale, equivalente sul piano finanziario.". - Si riporta il
testo dell'art. 19, commi
da 3 a 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
3. Gli incarichi
di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture
articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente,
a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23
o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico
ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi
di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente
dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo
ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).".