DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2002,
n.123
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalita' di pagamento
delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 147 del 25 Giugno
2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 7 agosto 1985, n. 428;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, ed in
particolare l'articolo 45;
Visto l'articolo 14, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
Udito il parere della Corte dei conti,
espresso a sezioni riunite il 20 settembre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10
gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'erogazione delle pensioni e degli
assegni congeneri, nonche' degli assegni vitalizi, a carico del bilancio
dello Stato e' disposta dal Centro nazionale di elaborazione e servizi del
sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze con ordini
collettivi di pagamento tratti sui competenti capitoli di spesa, da
estinguersi mediante:
a) commutazione in "bonifici
domiciliati" per il pagamento in contanti presso gli istituti di credito
e gli uffici postali;
b) accreditamento ai conti correnti
bancario o postale ovvero nel libretto di risparmio postale intestati ai
beneficiari, mediante bonifici. Con la modalita' di cui alla lettera b) viene
effettuato anche il versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli
emolumenti anzidetti.
2. Gli ordini collettivi di pagamento
sono inviati mensilmente alla Banca d'Italia corredati di supporti
informatici recanti i seguenti elementi: le generalita', codice fiscale dei
titolari di rate di pensioni e di assegni, il numero di iscrizione delle
relative partite di spesa, le somme spettanti e il mese di esigibilita', il
codice del-l'ufficio pagatore, ovvero i dati identificativi dei conti
correnti bancario o postale o del libretto di risparmio postale. Per il
pagamento mediante bonifici domiciliati, qualora al beneficiario sia stato
nominato un rappresentante legale ovvero lo stesso abbia nominato un
procuratore, oltre al nominativo dell'intestatario e' indicato anche quello
del rappresentante legale o del procuratore, preceduto rispettivamente dalla
locuzione "rappresentato da" o "procuratore".
3. Gli ordini collettivi, di cui al comma
2, possono essere anche messi in forma dematerializzata e trasmessi alla
Banca d'Italia per via telematica.
4. La Banca d'Italia, verificata la
congruita' degli ordini collettivi con le risultanze dei supporti informatici
a corredo, da' corso alle operazioni di estinzione degli ordini stessi e di
invio dei bonifici ai sistemi bancario e postale.
5. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze le modalita' di estinzione dei titoli di spesa
previste dal comma 1, lettera a), possono essere estese anche al pagamento
degli stipendi e altri assegni fissi e continuativi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti. - Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni
dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle
leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli
relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina
da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento
delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (lettera soppressa)".
- Il testo della lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428 (Semplificazione e snellimento delle procedure in materia
di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni
provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi
periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale
dell'amministrazione centrale e del Ministero del tesoro e del personale
amministrativo della Corte dei conti), e' il seguente:
"2. Il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di
legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento
delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in
materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed
altri assegni. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) adeguare la normativa vigente sulla
contabilita' pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle
esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei
dati;".
- Il testo dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429 (Adeguamento della normativa sui servizi
espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni
e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di
utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;
semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche
responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni
provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo), e' il
seguente:
"Art. 45. - 1. A norma del comma 2, lettera e), dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute negli articoli che precedono
possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto
dei criteri indicati nello stesso art. 1.". - Il testo dei commi 1 e 5 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367 (Regolamento recante
semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili) e',
rispettivamente, il seguente:
"1. Il pagamento degli stipendi,
delle pensioni e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del
bilancio dello Stato, avviene mediante accreditamento sul conto corrente
bancario o postale indicato dal creditore, ovvero mediante gli altri mezzi di
pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale, secondo la scelta
operata dal creditore medesimo. 2.-4. (Omissis).
5. Ai fini del pagamento delle spese
previste dai commi 1 e 4, possono essere adottate procedure telematiche
disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento relative al mandato
informatico.".
Art. 2.
1. Le rate di pensione e di assegni
pagabili in contanti, compresi nei supporti informatici di cui al comma 2
dell'art. 1, possono essere riscossi entro il secondo mese successivo a
quello di esigibilita'.
2. Per le rate non riscosse entro il
termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono alla
Banca d'Italia i relativi importi mediante singoli "storni di bonifico".
Tali importi saranno quindi versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368
dello stato di previsione dell'entrata a cura della stessa Banca d'Italia, la
quale trasmettera' la relativa quietanza al Centro di elaborazione del
sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando
per via telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici
originari. Il sistema informativo ne dara' comunicazione alle competenti
direzioni provinciali dei servizi vari per i conseguenti adempimenti.
Art. 3.
1. La Banca d'Italia invia alla Corte dei
conti e al Ministero dell'economia e delle finanze, per via telematica, la
rendicontazione mensile dei titoli di spesa estinti.
Art. 4.
1. Il pagamento per contanti ovvero l'accreditamento
nei circuiti bancario o postale delle rate, anche arretrate, di pensioni e di
assegni viene effettuato, per qualsiasi importo, a partire dal giorno 5 di
ogni mese.
2. Qualora la data prefissata cada in
giorno non lavorativo, il pagamento e' anticipato al giorno lavorativo
immediatamente precedente.
Art. 5.
1. Il pagamento in contanti delle rate di
pensione e degli assegni viene effettuato dagli uffici pagatori, previo
accertamento della identita' personale dei titolari, mediante esibizione del
certificato di iscrizione (libretto) ovvero, in mancanza, della credenziale
rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari.
2. Il rappresentante legale o il
procuratore, le cui generalita' risultino nel flusso informatico di cui al
comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto, debbono esibire, oltre al
proprio documento personale di riconoscimento, anche i documenti intestati al
rappresentato di cui al comma 1.
3. Nei casi di erogazione in via
continuativa a favore dei soggetti creditori di ritenute gravanti sui
trattamenti pensionistici, il pagamento viene effettuato previa
identificazione personale e contestuale esibizione di apposita certificazione
rilasciata dalla competente direzione provinciale dei servizi vari attestante
il diritto degli esibitori alle somme in riscossione.
4. Nel caso di pagamento a piu' eredi del
rateo rimasto insoluto a seguito del decesso del titolare di pensione o di
assegno, nel flusso informatico vanno riportati gli estremi della
comunicazione della direzione provinciale dei servizi vari recante le
generalita' complete di tutti gli aventi diritto. Detta comunicazione va
esibita all'atto della riscossione all'ufficio pagatore che la alleghera'
alla quietanza di cui all'articolo 6 del presente decreto. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 1986, n. 429.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429 (per l'oggetto, si veda in nota alle
premesse), e' il seguente:
"1. Gli assegni di conto corrente
postale di serie speciale sono esigibili presso l'ufficio postale sito nel
comune di residenza anagrafica del pensionato. Nelle localita' aventi piu'
uffici postali gli assegni sono esigibili presso l'ufficio prescelto dal pensionato
stesso o dal suo rappresentante legale.
2. E' consentito il cambio di
localizzazione del pagamento di un assegno, sempreche' cio' avvenga
nell'ambito della stessa provincia e abbia luogo con l'osservanza delle
modalita' stabilite dal comma 4, dell'art. 7.
3. Il pagamento degli assegni puo' essere
localizzato presso un ufficio postale sito in un comune, nella stessa
provincia, confinante con quello di residenza anagrafica, quando il
pensionante possa piu' agevolmente raggiungere quest'ultima localita', previa
attestazione del comune di residenza anagrafica.
4. Gli assegni di serie speciale per il
pagamento dei ratei successivi nonche' quelli per il versamento delle somme
trattenute per alimenti a favore di terzi possono, a richiesta degli aventi diritto,
essere localizzati presso un ufficio postale sito in una provincia diversa da
quella in cui e' iscritta la relativa partita di pensione. Le modalita' per
l'inoltro degli assegni in parola e delle corrispondenti distinte di conferma
previste dall'art. 9 sono stabilite in base ad intese tra l'amministrazione
postale e il Ministero del tesoro.
5. Gli intestatari di un assegno emesso
per il pagamento di un rateo successorio che non possono presentarsi
personalmente all'ufficio postale pagatore per quietanzare l'assegno stesso
contestualmente agli altri beneficiari, hanno facolta' di nominare un proprio
rappresentante, mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via
amministrativa, da prodursi all'ufficio pagatore medesimo per essere allegato
al titolo di pagamento.".
Art. 6.
1. Il pagamento in contanti e'
documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici
pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e
delle finanze. Il modulo andra' sottoscritto per quietanza dal titolare della
pensione o dell'assegno, ovvero dal suo rappresentante legale o volontario.
2. I moduli quietanzati comprovanti i
pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di
cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a
disposizione per i controlli di legge.
Art. 7.
1. Il titolare di pensione o di assegno,
impossibilitato a recarsi all'ufficio pagatore, puo' delegare altra persona a
riscuotere la rata mensile, mediante apposita scrittura privata a firma
autenticata in via amministrativa, da presentare direttamente all'ufficio
stesso.
2. Qualora il predetto titolare rilasci
mandato in via continuativa ai sensi dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, la competente direzione
provinciale dei servizi vari puo' rilasciarne una o piu' copie autentiche per
la riscossione delle rate mensili venute a scadenza prima dell'acquisizione
in banca dati delle generalita' del mandatario, mediante diretta esibizione
all'ufficio pagatore da parte del mandatario stesso.
3. La delega e le copie autentiche di cui
ai precedenti commi, da esibire unitamente al documento del mandante, saranno
acquisite dall'ufficio pagatore e allegate al modulo quietanzato di cui
all'articolo 6.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 199 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092 (Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato), e' il seguente:
"Art. 199. - I titolari di pensione
o di assegno rinnovabile possono nominare mediante mandato speciale con firma
autenticata anche in via amministrativa, da prodursi alla competente
direzione provinciale del tesoro, un proprio rappresentante per la
riscossione continuativa del trattamento loro spettante.".
Art. 8.
1. E' soppressa la modalita' di pagamento
delle pensioni e degli assegni a carico del bilancio dello Stato, mediante
gli assegni di c/c postale di serie speciale previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio
1986, n. 429.
2. I titoli della specie non riscossi
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono pagabili presso gli
uffici postali di localizzazione entro la data di scadenza di validita' sugli
stessi riportata. Trascorso tale termine, dovranno essere restituiti alle
direzioni provinciali dei servizi vari emittenti, per la riammissione a pagamento delle somme rappresentate, con
le modalita' di cui all'articolo 1 del presente decreto. Si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 429
del 1986.
3. I conti correnti postali infruttiferi
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 429
del 1986 verranno chiusi dopo la resa e la
regolarizzazione dell'ultima contabilita' di cui all'articolo 26 dello stesso
decreto presidenziale.
4. In sostituzione dei tagliandi annessi
agli assegni di c/c postale, ai titolari
di pensioni e degli assegni di cui all'articolo 1, nel mese di gennaio di
ciascun anno, ovvero nel mese in cui verra' attribuito l'aumento per
perequazione automatica, verra' inviato un prospetto analitico delle
competenze spettanti, da valere fino al mese di dicembre dello stesso anno .
L'invio del prospetto sara' ripetuto nel corso dell'anno, qualora
intervengano variazioni di carattere generale o individuale e comunque nei
casi di pagamenti una tantum.
Note all'art. 8:
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 429/1986 e', rispettivamente, il seguente: "Art. 1 (Pagamento
delle pensioni e degli assegni congeneri). - 1. Il pagamento delle pensioni e
degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, delle
amministrazioni e aziende autonome di Stato nonche' degli enti pubblici che
abbiano stipulato apposita convenzione con l'amministrazione periferica del
tesoro per l'affidamento a quest'ultima della gestione delle pensioni
spettanti ai propri dipendenti, e' disposto mediante gli assegni di conto
corrente postale di serie speciale di cui al comma 4, salvo quanto previsto
dal comma 2 dell'art. 13 per il versamento delle ritenute erariali.
2. A cura della Direzione generale dei
servizi periferici del tesoro e' disposta l'apertura di distinti speciali
conti correnti postali infruttiferi, intestati ai centri interregionali di
elaborazione per i servizi periferici del Tesoro istituiti con il decreto del
Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 7 agosto 1985, n. 428.
3. Mediante appositi ordini collettivi di
pagamento, emessi dai centri interregionali di elaborazione distintamente per
capitolo di spesa o per amministrazione o azienda autonoma di Stato ovvero
mediante le procedure previste dagli ordinamenti contabili degli enti
pubblici convenzionati di cui al comma 1, vengono accreditate
all'Amministrazione postale, sui conti correnti speciali aperti a norma del
comma 2, le somme occorrenti per la traenza dei titoli relativi al pagamento
delle pensioni alle scadenze prestabilite.
4. A debito dei predetti conti correnti
postali speciali i centri interregionali di elaborazione, nella loro veste di
ordinatori di pagamenti, emettono, a favore dei titolari di pensioni o di
trattamenti congeneri, assegni postali localizzati formanti una serie
speciale con propria numerazione e contraddistinti da particolari segni
caratteristici stabiliti con le modalita' indicate nell'art. 2. Detti assegni
speciali possono anche superare il limite massimo di importo fissato per il
servizio ordinario dei conti correnti postali, non sono soggetti a
vidimazione e sono validi per tre mesi oltre quello di emissione. Essi non
sono girabili, ma possono essere riscossi per delega dell'assegnatario, con
le cautele e modalita' previste dagli articoli 16 e 17.
5. Gli assegni di conto corrente postale
di serie speciale e gli eventuali titoli di differente natura di cui al comma
2 dell'art. 13 nonche' i relativi elaborati sono compilati e firmati per emissione
con sistema automatizzato.".
"Art. 2 (Moduli per gli assegni di
conto corrente postale di serie speciale). - 1. Il tracciato, con la
precisazione dei dati da indicare, le dimensioni, il tipo di carta da usare e
i segni caratteristici dei moduli per gli assegni di conto corrente postale
di serie speciale sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni.
2. L'allestimento dei moduli stessi e' a
carico del Ministero del tesoro.".
- Il testo degli articoli 25 e 26 del gia' citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 429/1986 e',
rispettivamente, il seguente: "Art. 25 (Rinnovazione degli assegni
danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento). - 1.
L'assegno danneggiato in modo da non potere essere individuato, ovvero
smarrito, sottratto o distrutto presso gli uffici dell'Amministrazione
postale dopo il pagamento, ma prima di essere prodotto in versamento al
competente centro del servizio informativo del tesoro, puo' essere
sostituito, previa autorizzazione della competente Direzione provinciale del
tesoro, da una dichiarazione con la quale il funzionario responsabile si
assume l'obbligo di indennizzare l'erario per gli eventuali danni derivanti
dal danneggiamento, dallo smarrimento, dalla sottrazione o dalla distruzione.
La dichiarazione deve contenere gli estremi dell'assegno che non viene
prodotto, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, seguita dalla quietanza
del beneficiario e vidimata dal direttore provinciale delle poste.
2. L'assegno pagato, prodotto al
competente centro del servizio informativo per i servizi periferici del
tesoro e successivamente smarrito, sottratto, distrutto o gravemente
danneggiato e' sostituito da una dichiarazione, a firma del direttore del
centro, recante gli estremi necessari per l'identificazione dell'assegno
stesso.".
"Art. 26 (Contabilizzazione degli assegni
pagati). - 1. Gli assegni di serie speciale pagati vengono trasmessi
mensilmente dagli uffici postali alla propria direzione provinciale che li
produce, con appositi elenchi descrittivi e con distinta riepiogativa in
duplice copia, al Centro nazionale di calcolo e contabilita'.
2. Quest'ultimo fornisce i dati riepiogativi
ai centri interregionali di elaborazione, i quali, dopo avere eseguite le
conseguenti scritture nei propri registri, autorizzano le competenti
direzioni provinciali delle poste ad addebitare i corrispondenti importi ai
conti correnti postali di serie speciale di cui all'art. 1.
3. Gli assegni in funzione di postagiro
sono invece addebitati di volta in volta, senza preventiva autorizzazione, e
restituiti direttamente dal competente ufficio dell'Amministrazione postale
al centro traente, per le scritturazioni del caso e per il successivo inoltro
al Centro nazionale di calcolo e contabilita'.
4. Il Centro nazionale di calcolo e
contabilita', dopo avere acquisito nei propri archivi magnetici, con
procedimento automatizzato, gli elementi identificativi essenziali degli
assegni e dei postagiro versati nel mese precedente dalla posta, il cui
importo e' addebitato ai conti correnti postali di serie speciale nel modo
previsto dai commi 2 e 3, esegue, avvalendosi dei mezzi tecnici a
disposizione, di cui al comma 1 dell'art. 4, una comparazione con i
corrispondenti dati riguardanti i titoli emessi dai centri interregionali di
elaborazione e non ancora estinti. Allestisce quindi, distintamente per
provincia nonche' per capitolo o per amministrazione o azienda autonoma di
Stato o per ente convenzionato, elenchi analitici in duplice copia dei titoli
pagati ed in unico esemplare di quelli inestinti scaduti di validita' per
decorrenza del termine previsto dal comma 4 dell'art. 1.
5. Il Centro nazionale di calcolo e contabilita'
trasmette una copia degli elenchi degli assegni pagati, unitamente ai titoli
stessi, ai competenti organi di controllo. Una seconda copia viene invece
rimessa alla direzione provinciale del tesoro interessata, alla quale e'
anche destinato l'elenco degli assegni scaduti di validita'.
6. Le modalita' degli addebiti e le
procedure di regolarizzazione degli assegni stralciati in sede di
contabiizzazione, perche' non regolarmente pagati, sono concordate tra
l'Amministrazione postale e il Ministero del tesoro.
7. In sede di contabilizzazione, ai
postagiro collettivi emessi in applicazione delle disposizioni contenute
negli articoli 14, 21 e 22 vanno rispettivamente unite:
a) le copie degli elenchi nominativi dei
pensionati soggetti a ritenute extra-erariali;
b) le copie degli elenchi nominativi dei
pensionati che riscuotono con accreditamento in conto corrente bancario;
c) le copie degli elenchi nominativi dei
pensionati che riscuotono in valuta estera. 8. Ad avvenuta contabilizzazione
degli assegni emessi per il pagamento agli aventi diritto dei ratei
successori, le direzioni provinciali del tesoro trasmettono ai competenti
organi di controllo i documenti occorsi per la liquidazione dei ratei stessi,
facendo riferimento alle contabilita' in cui sono stati compresi i relativi
assegni.".
Art. 9.
1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429: 1; 2; 3; 4, comma 6; 7; 8, commi 1, 2, 3 e 4; 9; 10; 12; 15; 16; 17; 18;
19; 20, ad eccezione dei commi 4 e 8; 21, ad
eccezione dei commi 1 e 6; 24. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 29 aprile 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28
maggio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri economico-finanziari,
registro n. 3 Economia e finanze, foglio
n. 164
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