DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122
Regolamento recante
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori
modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169.
(GU n. 191 del
19-8-2009 )
testo in vigore dal: 20-8-2009
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 33,
87
e 117 della
Costituzione;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni;
Visto il
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in
materia di acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative a
«Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del comportamento e degli
apprendimenti degli alunni;
Visto in
particolare l'articolo 3, comma 5, del predetto decreto, che ha previsto
l'emanazione di un regolamento per il coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli studenti, prevedendo eventuali ulteriori modalità applicative
delle norme stesse, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento
e della disabilità degli alunni;
Visto il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni;
Vista la legge 10
dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, come modificata dalla legge 11 gennaio
2007, n. 1;
Visto il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola
dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione, e successive modificazioni, ed in
particolare gli articoli 4,
8 e
11;
Visto il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo alle
norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;
Visto il decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, ed in particolare gli articoli 3,
comma 3, e 6,
concernenti la certificazione dei crediti nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro;
Visto il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ed in particolare gli articoli 1,
13;
Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo
1, comma 622, che detta norme in materia di
obbligo d'istruzione;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, e in particolare l'articolo 1,
comma 4, concernente il giudizio di ammissione e la prova nazionale per l'esame
di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 64,
concernente le disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
come modificato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235,
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
concernente regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ed in particolare gli articoli 4,
6,
8
e 10;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139,
concernente regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di
istruzione;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 3 ottobre 2007,
concernente attività finalizzate al recupero dei debiti formativi, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
Visto il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5,
concernente criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
Considerata la raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa alle competenze
chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
Considerata la raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro
europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF);
Considerata la decisione n. 2241/2004/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa ad un
quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze
(Europass);
Considerato l'articolo 24
della Convenzione universale sui diritti delle persone con disabilità;
Sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione nella adunanza plenaria del 17 dicembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009;
Udito il parere
del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 6 aprile 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 2009;
Sulla proposta del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente
regolamento:
Art.
1.
Oggetto del
regolamento - finalità e caratteri della valutazione
1. Il presente regolamento provvede al
coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni,
tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità
degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la
materia secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 1°
settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2008, n. 169, di seguito indicato:
«decreto-legge».
2. La valutazione è espressione
dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua
dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica
delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione
trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2,
comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, e successive modificazioni.
3. La valutazione ha per oggetto il
processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico
complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche
formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di
ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in
coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia
di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», adottata dal
Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.
4. Le verifiche intermedie e le valutazioni
periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli
obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito
dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3
e 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
5. Il collegio dei docenti definisce
modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della
valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti
criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.
6. Al termine dell'anno conclusivo della
scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento
dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo
dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da
ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire
l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali
passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo
del lavoro.
7. Le istituzioni
scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il
processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi
momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle
moderne tecnologie.
8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione
è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8
e 11 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e
successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle
disposizioni del presente regolamento.
9. I minori con cittadinanza non italiana
presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione
ai sensi dell'articolo 45 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
Art.
2.
Valutazione degli
alunni nel primo ciclo di istruzione
1. La valutazione,
periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal
docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella
scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal
dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove
necessario, a maggioranza.
2. I voti numerici attribuiti, ai sensi
degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale,
sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni,
adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4,
comma 4, e 14, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Nella scuola secondaria di primo grado
la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche
l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai
sensi dell'articolo 11,
comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.
4. La valutazione dell'insegnamento della
religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del
testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è
comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali
modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo
1985, n. 121.
5. I docenti di sostegno, contitolari della
classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto
del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma
dell'articolo 314,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi
si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di
cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento
e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati
delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica,
forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi
sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
6. L'ammissione o la non ammissione alla
classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico,
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo
le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.
7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe
successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire
una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui
al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.
8. La valutazione del comportamento degli
alunni, ai sensi degli articoli 8,
comma 1, e 11, comma 2, del
decreto legislativo n. 59 del 2004, e
successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, è espressa:
a) nella scuola primaria dal docente,
ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un
giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti,
riportato nel documento di valutazione;
b) nella scuola secondaria di primo grado,
con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato
anche in lettere nel documento di valutazione.
9. La valutazione finale degli apprendimenti
e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
10. Nella scuola secondaria di primo grado,
ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004,
e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per
la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti
dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che
le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla
valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la
non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali
circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di
classe e debitamente verbalizzate.
Art.
3.
Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo dell'istruzione
1. L'ammissione
all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano
disciplinati dall'articolo 11,
commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
ottobre 2007, n. 176.
2. L'ammissione all'esame di Stato, ai
sensi dell'articolo 11,
comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta
frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti
dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un
unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11,
comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004,
e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi,
considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola
secondaria di primo grado.
3. L'ammissione dei candidati privatisti è
disciplinata dall'articolo 11,
comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004,
e successive modificazioni.
4. Alla valutazione conclusiva dell'esame
concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11,
comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004,
e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra
quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.
5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo
del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185,
comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.
6. All'esito dell'esame di Stato concorrono
gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4,
e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla
media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di
idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
7. Per i candidati di cui al comma 3,
all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono
solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al
comma 4.
8. Ai candidati che conseguono il punteggio
di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione
esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.
9. Gli esiti finali degli esami sono resi
pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art.
4.
Valutazione degli
alunni nella scuola secondaria di secondo grado
1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti
è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo
delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti
di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti
gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni
disabili, i criteri a norma dell'articolo 314,
comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi
si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di
cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento
e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati
delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica,
forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi
sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.
2. La valutazione periodica e finale del
comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di
valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei
crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in
materia di diritto allo studio.
3. La valutazione dell'insegnamento della
religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve
eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale
alla legge 25 marzo
1985, n. 121.
4. I periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi
personalizzati ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente
ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto
legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del
medesimo decreto legislativo.
5. Sono ammessi alla classe successiva gli
alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193,
comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297
del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un
unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli
apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno
scolastico.
6. Nello scrutinio
finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno
conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare
immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio,
l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A
conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle
carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello
scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da
effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la
data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla
verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio
finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza
della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.
Art.
5.
Assolvimento
dell'obbligo di istruzione
1. L'obbligo di
istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139,
nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e al decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Art.
6.
Ammissione
all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione
1. Gli alunni che,
nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un
unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi sono ammessi all'esame di Stato.
2. Sono ammessi, a domanda, direttamente
agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello
scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento,
che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di
secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel
comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo,
senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette
non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica.
3. In sede di scrutinio finale il consiglio
di classe, cui partecipano tutti i docenti della classe, compresi gli
insegnanti di educazione fisica, gli insegnanti tecnico-pratici nelle modalità
previste dall'articolo 5,
commi 1-bis e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, i docenti di
sostegno, nonché gli insegnanti di religione cattolica limitatamente agli
alunni che si avvalgono di quest'ultimo insegnamento, attribuisce il punteggio
per il credito scolastico di cui all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323,
e successive modificazioni.
4. Gli esiti finali degli esami sono resi
pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96,
comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art.
7.
Valutazione del
comportamento
1. La valutazione del comportamento degli
alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo
2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza
civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei
propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole
si ispirano ai principi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
e successive modificazioni.
2. La valutazione del comportamento con
voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa
dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente
irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità
nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei
comportamenti:
a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
e successive modificazioni;
b) che violino i doveri di cui ai commi 1,
2 e 5 dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
e successive modificazioni.
3. La valutazione
del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con
riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede
di scrutinio intermedio e finale.
4. Ciascuna istituzione scolastica può
autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa,
iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti
positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo
dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento
di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,
e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità
scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono
essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto
dall'articolo 21
della Costituzione della Repubblica italiana.
Art.
8.
Certificazione
delle competenze
1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le
competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della
scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo
grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3,
commi 1 e 2, del decreto-legge.
2. Per quanto riguarda il secondo ciclo di
istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del
rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139,
le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo
decreto.
3. La certificazione finale ed intermedia,
già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004 sancito in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai
percorsi di istruzione e formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
4. La certificazione relativa agli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
è disciplinata dall'articolo 6 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive
modificazioni.
5. Le
certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione
sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle
principali rilevazioni internazionali.
6. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze
acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede
ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3
del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.
Art.
9.
Valutazione degli
alunni con disabilità
1. La valutazione degli alunni con
disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle
attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314,
comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994,
ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei
precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo
sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere
nazionale di cui all'articolo 11,
comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004
e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee
a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai
livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in
relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la
commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie
ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo
ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi
didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario,
previsti dall'articolo 315,
comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del
1994. Sui diplomi di licenza è riportato il
voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di
differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con
disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito
formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle
classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi
anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilità sostengono le
prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo
le modalità previste dall'articolo 318 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
6. All'alunno con disabilità che ha svolto
un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante
il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato
un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla
durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel
piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a
ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite
e dei crediti formativi documentati in sede di esame.
Art.
10.
Valutazione degli
alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di
apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica
degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei
cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali
alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di
esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e
dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine
degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della
differenziazione delle prove.
Art.
11.
Valutazione degli
alunni in ospedale
1. Per gli alunni
che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione
funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i
relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di
conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai
predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.
2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di
cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di
appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi
effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale
fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della
classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di
svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o
alcune di esse.
Art.
12.
Province di Trento
e di Bolzano
1. Sono fatte
salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione.
Art.
13.
Scuole italiane
all'estero
1. Per gli alunni
delle scuole italiane all'estero le norme del presente regolamento, ivi
comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del
primo ciclo, sono applicate a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.
Art.
14.
Norme
transitorie, finali e abrogazioni
1. Per l'anno scolastico 2008/2009 sono confermate, per
l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, le materie e le prove previste
dalle disposizioni ministeriali vigenti.
2. Per l'anno scolastico 2008/2009 lo
scrutinio finale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo è effettuato secondo le modalità indicate nell'ordinanza
ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009.
3. Per gli alunni
di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni relative al concorso della
valutazione del comportamento alla valutazione complessiva si applicano, a
regime, dall'anno scolastico 2010/2011. Per l'anno scolastico 2008/2009 il voto
di comportamento viene valutato con riferimento esclusivo al penultimo anno di
corso; per l'anno scolastico 2009/2010 tale voto viene considerato anche con
riferimento alla classe precedente il penultimo anno di corso.
4. I riferimenti alla valutazione del
comportamento contenuti nel decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 maggio 2007, n. 42,
sono abrogati.
5. È abrogato l'articolo 304 del
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
relativo alla valutazione dell'educazione fisica. Il voto di educazione fisica
concorre, al pari delle altre discipline, alla valutazione complessiva
dell'alunno.
6. È abrogato il decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 gennaio 2009, n. 5.
7. A decorrere
dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria
di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello
relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di
ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere
alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta
l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva
o all'esame finale di ciclo.
8. Modifiche e integrazioni al presente
regolamento possono essere adottate in relazione alla ridefinizione degli
assetti ordinamentali, organizzativi e didattici del sistema di istruzione
derivanti dalla completa attuazione dell'articolo 64 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
Art.
15.
Clausola di
invarianza della spesa
1. Dall'attuazione
del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art.
16.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano