Decreto Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199
Semplificazione
dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi
(in
GU 17 gennaio 1972, n. 13)
Premessa
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della
legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente
delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il
decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle
retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito dall'art. 6 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante
proroga, modifiche e integrazioni alla predetta delega;
Ritenuto
opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra indicata, alla
semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi;
Sentito il
Consiglio di Stato che ha predisposto a tale fine uno schema di provvedimento
in esito ad apposito incarico conferitogli ai sensi dell'art. 14 del
testo unico approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;
Udito il parere
della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della
legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il
Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il
tesoro;
Capo I - Ricorso gerarchico
Art. 1.- Ricorso.
Contro gli atti
amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo
sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia
interesse.
Contro gli atti
amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è ammesso
ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le
modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.
La comunicazione degli atti
soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del
termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
Art. 2.- Termine - Presentazione.
Il ricorso deve
essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o
della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il ricorso è
presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato
l'atto impugnato direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta.
Quando il ricorso
è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di
presentazione.
I ricorsi
rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente, ma
appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a dichiarazione
di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo
competente.
Art. 3.- Sospensione dell'esecuzione.
D'ufficio o su domanda del
ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi
nei modi previsti dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente può sospendere
per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 4.- Istruttoria.
L'organo
decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il
ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla
base dell'atto impugnato.
Entro venti
giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare
all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.
L'organo decidente può disporre
gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del ricorso.
Art. 5.- Decisione.
L'organo
decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara
inammissibile.
Se ravvisa una
irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione
e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce
infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla
l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri
motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo,
ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.
La decisione deve essere motivata
e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto
impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato
comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6.- Silenzio.
Decorso il termine di novanta
giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia
comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e
contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità
giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente della
Repubblica.
Capo
II - Ricorso in opposizione
Art. 7.- Procedimento.
Nei casi previsti
dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo che ha emanato
l'atto impugnato.
Per quanto non espressamente
previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel
capo I del presente decreto.
Capo
III - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Art. 8.- Ricorso.
Contro gli atti
amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse.
Quando l'atto sia
stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso
straordinario da parte dello stesso interessato.
Art. 9.- Termine - Presentazione.
Il ricorso deve
essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione
o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia
avuto piena conoscenza.
Nel detto
termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti per
i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con
la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al
Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia
ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale
quale data di presentazione.
L'organo, che ha
ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero competente, al
quale riferisce.
Ai controinteressati è assegnato
un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al
Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per
proporre ricorso incidentale.
Quando il ricorso sia stato
notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina
l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso
deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente
deve provvedere all'integrazione.
Art. 10.- Opposizione dei
controinteressati.
I
controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del
ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che
ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.
In tal caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve
depositare nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di
costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione all'organo che
ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e il giudizio segue in sede
giurisdizionale secondo le norme del titolo III del testo unico delle leggi sul
Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno
1924, n. 1054, e del regolamento di procedura,
approvato con R.D. 17 agosto
1907, n. 642 (1) .
Il collegio
giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede
giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la
rimessione degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare.
Il mancato
esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente
articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il
ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale della decisione di accoglimento del Presidente della
Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo.
Art. 11.- Istruttoria del ricorso -
Richiesta di parere.
Entro centoventi
giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto comma, il
ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti e
i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
Trascorso il
detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al Ministero
competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di
risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso
ricorrente può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di
Stato.
I ricorsi con i quali si
impugnano atti di enti pubblici in materie per le quali manchi uno specifico
collegamento con le competenze di un determinato Ministero devono essere
presentati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa
istruttoria.
Art. 12.- Organo competente ad esprimere il
parere sul ricorso straordinario.
Il parere sul
ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione speciale,
alla quale il ricorso è assegnato.
La sezione o la
commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro
esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può
rimettere il ricorso all'Adunanza generale.
Prima
dell'espressione del parere il presidente del Consiglio di Stato può deferire
alla Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di
questioni di massima di particolare importanza.
Nei casi previsti
nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso
della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
Art. 13.- Parere su ricorso straordinario.
L'organo al quale
è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è incompleta o che i
fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, può
richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero
ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le
parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato
notificati ad alcuni soltanto dei controinteressati, mando allo stesso
Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli
altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma. Se l'istruttoria
è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:
a) per la
dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva essere
proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per presentare
all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile,
contro atti non definitivi;
b) per
l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa
una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione
di improcedibilità del ricorso;
c) per la
reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d) per
accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce
fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
e) per l'accoglimento, salvo gli
ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso
per altri motivi di legittimità.
Art. 14.- Decisione del ricorso
straordinario.
La decisione del
ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministero competente. Questi, ove intenda proporre una decisione
difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Qualora il Ministro competente
per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri
una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del
ricorso deve essere conforme al parere predetto.
Qualora il
decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci l'annullamento di atti
amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto stesso deve essere
data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni
dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti
annullati.
Nel caso di
omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata,
ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa.
Art. 15.- Revocazione.
I decreti del
Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere
impugnati per revocazione nei casi previsti dall'art. 395 del codice di
procedura civile.
Nei casi previsti
nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile il ricorso per
revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della
pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti
particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di
sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo
o della falsità o del recupero dei documenti.
Al ricorso per
revocazione sono applicabili, le norme contenute nel presente capo.
Capo IV - Disposizioni finali e transitorie
Art. 16.- Norme transitorie.
I ricorsi
previsti dall'art. 1, primo comma, già esperibili in più gradi, continuano ad essere
ammessi secondo le norme anteriori, qualora siano stati proposti o il relativo
termine di proposizione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
I termini per la
proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II, in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, continuano a decorrere fino alla
scadenza originariamente prevista, se superiori ai trenta giorni sono prorogati
fino ai trenta giorni se inferiori.
La norma
dell'art. 12, primo comma, si applica ai ricorsi straordinari trasmessi al
Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza generale non abbia ancora espresso il
parere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 17.- Norma finale.
Sono abrogate
tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili.