DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009 , n. 119
Regolamento
recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la
determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale
amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
successive modificazioni;
Visto l'articolo
64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che, ai commi 2, 3 e 4, lettera e), prevede la
predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati
ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e
ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico, nonchè, nel
quadro dei predetti obiettivi, la revisione dei criteri e dei parametri per
la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche, in modo da
conseguire, nel triennio 2009-2011, la riduzione complessiva del 17 per cento
della consistenza numerica delle dotazioni organiche determinate per l'anno
scolastico 2007/2008, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto
l'articolo 64, comma 4, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, che prevede, per l'attuazione del piano
programmatico, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, con i quali procedere, anche modificando le
disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico;
Visto il
piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi del citato articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008;
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, con il quale
è stata disciplinata l'attribuzione della autonomia didattica e
amministrativa alle istituzioni scolastiche;
Visto il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ed in
particolare l'articolo 2, commi 411 e 412, per
effetto dei quali la consistenza numerica complessiva delle dotazioni
organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) delle
istituzioni scolastiche ed educative deve essere ridotta, rispetto a quella
determinata per l'anno scolastico 2007/2008 con il decreto interministeriale 8 gennaio 2008, n. 3, in
attuazione della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in
ragione di 1000 posti per ciascuno degli anni scolastici 2008-2009, 2009-2010
e 2010-2011;
Visto l'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possano
deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali
scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione
della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la
compensazione dei costi contrattuali;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201, recante
disposizioni concernenti i criteri e i parametri di determinazione degli
organici del personale A.T.A. delle istituzioni scolastiche ed educative e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto interministeriale 8 gennaio 2008 relativo
ai criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale ATA
delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2007-2008;
Visto il decreto interministeriale 21 novembre 2008, n. 97 relativo
alla determinazione degli organici del personale ATA del comparto scuola e la
consistenza della dotazione organica per l'anno scolastico 2008-2009;
Visti il contratto collettivo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 29
novembre 2007 e la sequenza contrattuale siglata il 25 luglio 2008;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 febbraio 2009;
Sentita
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta dell'8 aprile 2009;
Udito il
parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 7 maggio 2009;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
maggio 2009;
Sulla
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le
regioni;
E m a n a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
del regolamento e consistenza complessiva delle dotazioni organiche
1. Il
presente regolamento disciplina la revisione dei criteri e dei parametri per
la definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (A.T.A.) delle istituzioni scolastiche ed educative, ed è
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione stabiliti
dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto
2008, n. 133 e dal piano programmatico di interventi adottato
ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo.
2. La
consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale di
cui al comma 1 è definita a livello nazionale in base ai criteri previsti dal
presente regolamento e secondo i parametri di calcolo previsti dalle annesse
tabelle 1, 2, 3/A, 3/B e 3/C.
3.
Per ciascuno degli anni scolastici 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 le
dotazioni regionali sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in modo da realizzare complessivamente le riduzioni di cui
all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria 2008) e dell'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
Art. 2.
Dotazioni
organiche regionali, provinciali e organici di istituto
1. La
consistenza numerica complessiva dei posti definita a livello nazionale è
ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 23 agosto 1997, n. 281, con
riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, con
riferimento alle peculiarità strutturali, organizzative e operative delle
istituzioni scolastiche, alle diversità conseguenti alle situazioni
ambientali e socio-economiche, alle funzioni ed ai compiti previsti per i
profili professionali del personale. Nella ripartizione si tiene conto
altresì, in relazione ai diversi contesti territoriali interessati, dei fenomeni
migratori da paesi extracomunitari, dei piani di dimensionamento delle
istituzioni scolastiche, nonchè delle condizioni logistico-strutturali, delle
distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche situate nei comuni
montani e nelle piccole isole.
2. Ai
fini del presente regolamento si intende per «dirigente regionale» e per
«dirigente scolastico», rispettivamente, il dirigente con incarico di livello
dirigenziale generale preposto all'ufficio scolastico regionale e il
dirigente preposto ad una istituzione scolastica o educativa.
3.
Il dirigente regionale provvede alla ripartizione della dotazione organica
regionale in dotazioni organiche provinciali, avendo cura di promuovere
interlocuzioni e confronti con le regioni e con gli enti locali, con
riferimento alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni
di funzionamento delle istituzioni scolastiche, accantonando una quota di
posti pari al 3 per cento della dotazione organica regionale per le finalità
di cui al comma 5. Nella determinazione delle dotazioni organiche provinciali
si tiene conto, altresì, delle situazioni di disagio legate a specifiche
situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da
fenomeni di abbandono e dispersione scolastica.
4.
Nel limite della dotazione organica regionale, il dirigente regionale
determina le dotazioni organiche di istituto previa applicazione dei criteri
e dei parametri di calcolo individuati con il presente regolamento e relative
tabelle annesse. I dirigenti scolastici formulano al riguardo motivate
proposte, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle esigenze
risultanti dal piano dell'offerta formativa, ispirandosi a criteri di
razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili
nell'istituzione scolastica.
5. Il
dirigente regionale assicura comunque il rispetto del limite della dotazione
organica regionale, anche, ove necessario, mediante deroga ai criteri ed ai
parametri di calcolo stabiliti per la determinazione degli organici di
istituto. Il medesimo dirigente assegna le risorse di personale alle province
di competenza in modo da assicurare altresì, nel rispetto delle esigenze di
contenimento della spesa, il funzionamento delle istituzioni scolastiche in
condizioni di sicurezza per gli alunni e di efficacia ed efficienza del
servizio erogato. La quota di posti accantonati di cui al comma 3 è assegnata
in sede di determinazione dell'organico di diritto delle istituzioni
scolastiche ed è utilizzata, essenzialmente per far fronte ad esigenze di particolare
rilevanza e complessità.
6. Le
disposizioni del presente articolo, al fine di garantire la continuità del
servizio, restano efficaci fino all'adozione da parte della regione
interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè
di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni
assegnate.
Art. 3.
Efficacia
ed efficienza dei servizi
1.
Le istituzioni scolastiche ed educative possono collegarsi in rete per
l'espletamento di compiti ed attività di interesse comune.
Le
relative modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite e
indicate in appositi accordi tra le istituzioni scolastiche interessate, nel
rispetto dei principi stabiliti in materia dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, e delle norme di cui ai contratti collettivi in vigore.
I dirigenti preposti alle istituzioni scolastiche interessate sottoscrivono
gli accordi sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le
rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni.
2.
L'impiego delle risorse di personale disponibili, ai sensi del comma 1, può
riferirsi a tutti i profili professionali del personale medesimo.
3. Nei
casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico,
dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente
tecnico, può disporsi con apposita delibera della giunta esecutiva, la non
attivazione del posto di assistente tecnico o in sostituzione dello stesso
l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non
coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta
determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di
soprannumerarietà rispetto all'organico di istituto.
4. Nei
periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici possono
essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del
materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine,
reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività
di manutenzione straordinaria del predetto materiale e in attività di
supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno
scolastico.
Art. 4.
Servizi
terziarizzati
1. Nelle
istituzioni scolastiche in cui i compiti del profilo di collaboratore
scolastico sono assicurati, in tutto o in parte, da personale esterno
all'amministrazione, è indisponibile, a qualsiasi titolo, il 25 per cento dei
posti del corrispondente profilo professionale.
2.
Qualora i compiti di cui al comma 1 siano prestati da personale già addetto
ai lavori socialmente utili, stabilizzato ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
dirigente regionale promuove, con i rappresentanti delle categorie
interessate, opportune intese finalizzate alla ottimale utilizzazione di tale
personale nelle istituzioni scolastiche comprese nell'ambito territoriale di
competenza. Resta comunque confermata, nell'arco del triennio 2009-2011,
l'attuale consistenza numerica dei posti di organico accantonati.
3.
Le intese di cui al comma 2 tengono conto dei livelli retributivi ed
occupazionali garantiti, del numero del personale già addetto ai lavori
socialmente utili, della quantità e qualità dei servizi richiesti, del monte
ore necessario e delle esigenze delle singole istituzioni scolastiche, che
comportino modifiche od integrazioni nella quantità, qualità e distribuzione
dei servizi come attualmente definiti.
4. Ai
fini di cui ai commi da 1 a 3 può essere disposta la compensazione, tra le
istituzioni scolastiche, della percentuale dei corrispondenti posti di
organico da rendere indisponibile.
5. Il
dirigente regionale può promuovere analoghe intese finalizzate al più efficace
ed efficiente utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili,
attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere
amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, con conseguente accantonamento di un numero di posti della
dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50 per
cento degli stessi soggetti.
Art. 5.
Stabilità
dell' organico di diritto
1.
La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla
determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti
scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale,
incrementi di posti del medesimo organico. Ove necessario, il dirigente
regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai
dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente
per compensazione, a livello provinciale, revocando l'autorizzazione al
funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto,
per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni
che ne avevano legittimato l'istituzione. In tale caso il funzionamento del
posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e
parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato
provvedimento del dirigente regionale.
Art. 6.
Attribuzione
temporanea di compiti e funzioni
1. In
presenza delle condizioni previste dalle norme in vigore per il conferimento
delle supplenze temporanee, nel piano delle attività di cui all'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e
biennio economico 2006-2007 può essere previsto, in
alternativa al conferimento delle predette supplenze, l'attribuzione
temporanea di compiti o funzioni al personale in servizio, previa
acquisizione di disponibilità al riguardo da parte dello stesso.
2.
L'importo corrispondente al 50 per cento delle economie realizzate
dall'istituzione scolastica, per effetto del mancato conferimento delle
supplenze, è assegnato, in misura proporzionale all'effettivo servizio
prestato, al personale che ha svolto i compiti di cui al comma 1, secondo
modalità da definire nell'ambito della contrattazione di istituto.
Art. 7.
Norme
finali e abrogazioni
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati l'articolo 548 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed il decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201.
2. È altresì
abrogata ogni altra disposizione non legislativa comunque incompatibile con
quelle del presente regolamento.
Art. 8.
Entrata
in vigore
1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a
Roma, addì 22 giugno 2009
NAPOLITANO
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Gelmini,
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tremonti,
Ministro dell'economia e delle finanze
Fitto,
Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
Registrato
alla Corte dei conti il 4 agosto 2009
Ufficio
di controllo preventivo sui Ministeri
dei
servizi alla persona e dei beni culturali,
registro
n. 5, foglio n. 279
Tabella
“1”
(prevista
dall’articolo 1, comma 2)
Organico
di istituto:
Circoli
didattici, scuole secondarie di I grado
e
istituti comprensivi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado
|
numero
alunni
|
assistenti
amministrativi
|
fino a
|
300
|
1
|
|
500
|
2
|
|
700
|
3
|
|
900
|
4
|
|
1100
|
5
|
|
1300
|
6
|
|
1500
|
7
|
|
1700
|
8
|
|
1900
|
9
|
|
Numero
alunni
|
collaboratori
scolastici
|
fino a
|
200
|
3
|
|
300
|
4
|
|
400
|
5
|
|
500
|
6
|
|
600
|
7
|
|
700
|
8
|
|
800
|
9
|
|
900
|
10
|
|
1000
|
11
|
|
1100
|
12
|
|
1200
|
13
|
oltre
|
1200
|
13
|
Note:
a) La
dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è
determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica
autonoma.
b) Gli
alunni della scuola statale dell’infanzia concorrono alla determinazione
dell’organico del circolo didattico e dell’istituto comprensivo.
c) Per
ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di
scuola dell’infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola
primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I
grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è
attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli
istituti comprensivi.
d) Nei
circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi
funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un’unità
per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2
unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità
con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso
tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
e) Ai
Centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta
(1) è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni
scolastiche autonome e cioè: un’unità appartenente al profilo professionale
di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori
scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche
di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore
scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di
educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
f) Alle
istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado
annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore
posto di assistente amministrativo.
g)
Per le scuole dell’istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti
d’arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un’unica figura
di direttore dei servizi generali e amministrativi.
(1) che
saranno sostituiti dai Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti
(CPIA)
Tabella
“2”
(prevista
dall’articolo 1, comma 2)
Organico
di istituto:
Istituzioni
scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado
|
numero
alunni
|
assistenti
amministrativi
|
collaboratori
scolastici
|
fino a
|
300
|
3
|
5
|
|
400
|
3
|
6
|
|
500
|
4
|
7
|
|
600
|
4
|
8
|
|
700
|
5
|
9
|
|
800
|
5
|
10
|
|
900
|
6
|
11
|
|
1000
|
6
|
11
|
Note:
a) La
dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è
determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica
autonoma.
b) Gli
studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell’organico di
istituto.
c) Nei
licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti
amministrativi viene incrementato di un’unità ogni 200 alunni a partire dal
primo di ogni gruppo oltre 1.000. L’organico dei collaboratori scolastici
viene incrementato di un’unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni
gruppo oltre 1.000.
d) Per
ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei
collaboratori scolastici aumenta di un’unità per le istituzioni con un plesso
e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con
numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra
5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con
numero di sedi superiore a 11.
e) Negli
istituti tecnici, professionali e negli istituti d’arte e licei artistici il
numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta
di un’unità rispetto alla presente tabella.
f) La
dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata secondo modalità da
definire con il decreto interministeriale relativo agli organici del
personale ATA per l’anno scolastico 2009/2010 e comunque nel limite del
contingente provinciale assegnato.
g) Nei
licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi
e dei collaboratori scolastici è ridotto di un’unità per ciascun profilo
professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti
note.
h) Alle
istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria
di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un
ulteriore posto di assistente amministrativo.
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Fermi
restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria
superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle
corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero
degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni
dell'istituto unificato.
Tabella
“3/A”
(prevista
dall’articolo 1, comma 2)
Organico
di istituto:
Convitti
nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e
istituti annessi alle istituzioni educative
In
presenza di soli convittori
|
numero
convittori
|
assistenti
amministrativi
|
collaboratori
scolastici
|
guardarobieri
|
cuochi
|
infermieri
|
|
|
(a)
|
(b)
|
|
|
|
|
fino a
|
30
|
2
|
1
|
11
|
2
|
3
|
1
|
|
50
|
2
|
1
|
14
|
2
|
3
|
1
|
|
75
|
2
|
1
|
16
|
2
|
3
|
1
|
|
100
|
3
|
1
|
18
|
3
|
3
|
1
|
|
125
|
3
|
2
|
21
|
3
|
4
|
1
|
|
150
|
3
|
2
|
23
|
3
|
4
|
1
|
|
175
|
4
|
2
|
25
|
3
|
4
|
1
|
|
200
|
4
|
2
|
27
|
3
|
4
|
1
|
Note:
Nei
convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei
guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100
convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di
un’unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.
Il numero
dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25
convittori.
Nei
convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.
Negli
istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di
una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni
contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione
alle specifiche esigenze.
(a) Solo
nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli
istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori
superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal
cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una
unità.
(b) Solo
nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei
convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti
amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori
fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.
Tabella
“3/B”
(prevista
dall’articolo 1, comma 2)
Organico
di istituto:
Convitti
nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e
istituti annessi alle istituzioni educative
In
presenza di soli semiconvittori
|
numero
semiconvittori
|
assistenti
amministrativi
(a)
|
collaboratori
scolastici
|
guardarobieri
|
cuochi
|
infermieri
|
fino a
|
30
|
1
|
7
|
1
|
2
|
0
|
|
50
|
1
|
7
|
1
|
2
|
0
|
|
75
|
1
|
8
|
1
|
2
|
0
|
|
100
|
1
|
9
|
1
|
2
|
0
|
|
125
|
2
|
10
|
1
|
2
|
0
|
|
150
|
2
|
11
|
1
|
2
|
0
|
|
175
|
2
|
12
|
1
|
3
|
0
|
|
200
|
2
|
13
|
1
|
3
|
0
|
Note:
Nei
convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore
gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo,
il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una
unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni
ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.
Negli
istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore
tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun
istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.
(a) Solo
nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli
istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di
istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi
è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una
ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.
Tabella
“3/C”
(prevista
dall’articolo 1, comma 2)
Organico
di istituto:
Convitti
nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti
annessi alle istituzioni educative
In
presenza di convittori e semiconvittori
Per i
convittori si applica la tabella 3/A
Per i
semiconvittori si applicano i parametri seguenti:
|
numero
semiconvittori
|
assistenti
amministrativi
(a)
|
collaboratori
scolastici
|
guardarobieri
|
cuochi
|
infermieri
|
fino a
|
30
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
|
50
|
0
|
4
|
0
|
0
|
0
|
|
75
|
0
|
5
|
0
|
0
|
0
|
|
100
|
1
|
6
|
0
|
0
|
0
|
|
125
|
1
|
7
|
1
|
1
|
0
|
|
150
|
1
|
8
|
1
|
1
|
1
|
|
175
|
1
|
9
|
1
|
1
|
0
|
|
200
|
2
|
10
|
1
|
1
|
0
|
Note:
Valgono
le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i
convittori e per i semiconvittori.
a) Solo
nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli
istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione
tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è
determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal
centocinquantunesimo.
|