Decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 2000, n.117
Regolamento
recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 concernente modalità
di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari
di ruolo e dei ricercatori, a norma dell' art. 1 della legge 3 luglio 1998, n.
210.
Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2000 n.109
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
VISTA la legge 3 luglio
1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1, comma 1,
che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento
dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, emanato
in attuazione dell’articolo 1,
comma 1, della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
VISTO l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
CONSIDERATA l’esigenza di
apportare modifiche al regolamento adottato con il decreto n. 390
del 19 ottobre 1998;
ACQUISITO il parere del Consiglio
universitario nazionale espresso il 18 novembre 1999;
UDITO il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 10 gennaio 2000;
VISTA la deliberazione del
Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
EMANA
il seguente
regolamento:
Art. 1
Finalità e
definizioni
1. Il presente regolamento
disciplina le modalità di espletamento, da parte delle università, delle
procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori
ordinari, associati e dei ricercatori.
2. Ai sensi del presente
regolamento si intendono:
a) per "Ministero" o
"Ministro" il Ministero o il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
b) per "università" le
università e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali,
abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale;
c) per "rettore" i
rettori delle università e i direttori degli istituti di istruzione
universitaria.
Art. 2
Bandi
1. Ai fini della copertura dei
posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il
rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle
rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di
valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il
decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di
cui all'articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. I bandi sono pubblicati dalle
università e resi disponibili anche per via telematica. L’avviso di ciascun
bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Per ciascun posto di professore
ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione
comparativa.
4. Il bando stabilisce le
modalità, anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande,
delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità
con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I
termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere
inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il bando prevede l’attribuzione
ad ogni candidato di un codice di identificazione personale, che per i
candidati italiani coincide col codice fiscale.
6. Il bando può inoltre prevedere
limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del
candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L' inosservanza del
limite comporta l' esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non
deve comunque impedire l’adeguata valutazione dei candidati.
7. Nelle procedure concernenti
posti di professore ordinario o associato, il bando può indicare la tipologia
di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno
degli idonei da parte della facoltà che ha proposto il bando stesso.
8. La partecipazione alle
valutazioni comparative è libera, senza limitazioni in relazione alla
cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.
9. È fatto divieto ai professori
ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualità di candidati,
a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di
livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori
affini indicati nel bando.
10. Un candidato può presentare
alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di
partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di
scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a
procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici.
Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver
rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è
quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso
dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali
abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno
solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con
più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande
aventi tale data di riferimento è valida. Ai fini della verifica
dell’osservanza degli obblighi di cui al presente comma, le università
trasmettono al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a
ciascuna procedura di valutazione comparativa, indicando la data di scadenza
del bando e il codice di identificazione personale di ogni candidato. Il
Ministero, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le
università a comunicare agli interessati l’esclusione da tutte le procedure
concorsuali per le quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze.
11. Per ciascuna valutazione
comparativa è nominato, ai sensi degli articoli 4, 5 e
6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del
procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della
normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità e le comunicazioni
previste dal presente regolamento.
Art. 3
Costituzione
delle commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici per
le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore
associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un
componente da parte del consiglio della facoltà che ha richiesto il bando e
mediante elezione dei restanti componenti. Per ciascuna procedura di
valutazione comparativa è costituita, con decreto rettorale di nomina, una
distinta commissione giudicatrice.
2. Possono essere componenti delle
commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a
ordinario ed i professori associati che hanno conseguito la conferma, nonché i
ricercatori confermati. La partecipazione ai lavori delle commissioni
costituisce obbligo d’ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza
maggiore.
3. Il componente designato è
scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con
deliberazione del consiglio di facoltà. Per le valutazioni comparative
concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facoltà, nella
composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore
ordinario. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore
associato , il consiglio di facoltà, nella composizione ristretta ai soli
professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato.
Per le valutazioni comparative concernenti posti di ricercatore, il consiglio
di facoltà, nella composizione comprendente i professori ordinari e associati
nonché i ricercatori, designa un professore ordinario o associato. I professori
designati, anche appartenenti ad altra facoltà o università, devono afferire al
settore scientifico-disciplinare oggetto del bando ovvero, in mancanza di
designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del
Ministro su proposta del Consiglio universitario nazionale. Ai componenti
designati si applicano le incompatibilità previste dalla normativa vigente per
l’elettorato passivo. Gli atti di competenza del rettore sono adottati dal
pro-rettore vicario per le procedure in cui il rettore sia componente designato
delle commissioni giudicatrici.
4. I componenti elettivi sono così
individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa:
a) per la copertura di posti di
ricercatore, da un professore ordinario se la facoltà ha designato un
professore associato ovvero da un professore associato se la facoltà ha
designato un professore ordinario, nonché da un ricercatore confermato;
b) per la copertura di posti di
professore associato, da due professori ordinari e da due professori associati;
c) per la copertura di posti di
professore ordinario, da quattro professori ordinari.
5. In ciascuna procedura
l'elettorato attivo è attribuito, secondo la normativa vigente e per la
corrispondente fascia o ruolo, ai professori ordinari e associati ed ai
ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto
del bando.
6 In ciascuna procedura
l'elettorato passivo è attribuito, nel rispetto delle incompatibilità previste
dalla normativa vigente e per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori e
ai ricercatori di cui al comma 2, appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando non in servizio presso l’ateneo che
ha indetto la procedura di valutazione comparativa.
7. È in ogni caso fatto divieto ai
professori ed ai ricercatori eletti o designati nelle commissioni giudicatrici
di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla
data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e
per la stessa tipologia di valutazione comparativa.
8. Ogni elettore può esprimere una
sola preferenza. Risultano eletti i professori ed i ricercatori che hanno
ottenuto più voti, secondo distinte graduatorie per fascia o ruolo nelle quali
sono inseriti in ordine decrescente i professori e i ricercatori votati. A
parità di voti prevale il più anziano nel ruolo di appartenenza. A parità di
anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. I professori e ricercatori
eletti in più commissioni o che, designati ma non nominati, risultino eletti in
una commissione optano per la commissione in cui intendono essere inseriti.
9. Qualora il numero degli
eleggibili sia inferiore a cinque, le votazioni si svolgono in due fasi. Nella
prima l’elettorato attivo e passivo è costituito esclusivamente da professori e
ricercatori di cui al comma 2 afferenti al settore scientifico-disciplinare per
il quale è bandita la procedura. Nella seconda fase, ove necessaria, l’elettorato
passivo è costituito dai professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti
ai settori affini di cui al comma 3 e dai professori e ricercatori del settore
oggetto del bando non eletti nella prima fase elettorale. L’elettorato attivo è
costituito congiuntamente dai professori e ricercatori del settore oggetto del
bando e dagli appartenenti ai settori affini.
10. Nei casi in cui, anche
ricorrendo ai settori affini, il numero degli eleggibili non consenta di
costituire la commissione, la votazione è differita al momento in cui si renda
disponibile un numero di eleggibili almeno pari al numero dei componenti da
eleggere.
11. Il Ministero, con la
collaborazione delle università, definisce gli elenchi dell’elettorato attivo e
passivo, assicurandone la pubblicità per via telematica. A tale fine le
università sono tenute a comunicare immediatamente al Ministero ogni
provvedimento riguardante professori e ricercatori rilevante ai fini del
presente regolamento. Le opposizioni agli elenchi sono presentate al Ministro
non oltre il quindicesimo giorno antecedente l’inizio delle elezioni. Il
Ministro decide nei successivi dieci giorni.
12. La rinuncia alla nomina o le
dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti
impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto
solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le
dimissioni accolte determinano l’esclusione dall’elettorato passivo per la
seconda fase delle votazioni di cui al comma 9.
13. In ogni caso in cui sia
necessario sostituire un membro eletto nelle commissioni giudicatrici
subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero
di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalità di cui
al comma 3.
14. Lo svolgimento delle elezioni,
disciplinato con decreto del rettore, avviene con procedure telematiche
unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza dei rettori
delle università italiane (CRUI). Tali procedure assicurano l'accertamento
dell'identità dell'elettore e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici
i risultati delle elezioni.
15. Per consentire un rapido
espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le università,
previe opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, concordano le
date di svolgimento delle elezioni.
16. Dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione
giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto legge 21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei
candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale
termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
17. Le eventuali cause di
incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente
al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualità di
componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 4
Lavori
delle commissioni giudicatrici
1. Le commissioni giudicatrici
predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione
comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al
responsabile del procedimento di cui al 11 dell’articolo 2, il quale ne
assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori
della commissione.
2. Per valutare le pubblicazioni
scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in
considerazione i seguenti criteri:
a) originalità e innovatività
della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del
candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell'attività del
candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per
il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano;
d) rilevanza scientifica della
collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della
comunità scientifica;
e) continuità temporale della
produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze
nello specifico settore scientifico-disciplinare.
3. Per i fini di cui al comma 2 la
commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale.
4. Costituiscono, in ogni caso,
titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:
a) attività didattica svolta anche
all’estero;
b) i servizi prestati negli atenei
e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
c) l'attività di ricerca, comunque
svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) i titoli di dottore di ricerca
e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
e) il servizio prestato nei
periodi di distacco presso i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297;
f) l'attività in campo clinico e,
con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnico-addestrativo,
relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali
specifiche competenze;
g) l'organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di ricerca;
h) il coordinamento di iniziative
in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
5. La tipologia di impegno
scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce
elemento di valutazione del candidato.
6. Le università, con propri
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono
adottare disposizioni modificative e integrative dei criteri di cui al comma 2.
7. Al termine delle valutazioni
delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli la procedura contempla lo
svolgimento, secondo quanto previsto dal bando, delle seguenti prove:
a) due prove scritte, una delle
quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale per la copertura
di posti di ricercatore;
b) una prova didattica e la
discussione sulle pubblicazioni scientifiche presentate per la copertura di
posti di professore associato.
8. Per i settori
scientifico-disciplinari concernenti le lingue straniere il bando può prevedere
che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della
valutazione comparativa.
9. Nelle procedure concernenti
posti di professore ordinario i candidati che non rivestano la qualifica di
professore associato sostengono, secondo quanto previsto dal bando, una prova
didattica, che concorre alla valutazione complessiva.
10. La prova orale, la prova
didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche sono pubbliche.
11. Nell'ambito dei regolamenti
adottati ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
università stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione
devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di
pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore può prorogare, per
una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione dei
lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della
commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini
della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per
la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano
imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per
la conclusione dei lavori.
12. Le commissioni possono avvalersi di strumenti
telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore. Gli atti
sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e
necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato,
nonché la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
13. Al termine dei lavori la
commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a
maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative
per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due
idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore
ordinario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5,
comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210.
Art. 5
Accertamento
della regolarità degli atti e nomine in ruolo
1. Il rettore, con proprio
decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti
e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto è comunicato a
tutti i candidati ed è trasmesso, unitamente agli atti, alla facoltà che ha
richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto è comunicato anche
al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica
l’elenco dei candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione
comparativa che possono essere chiamati ai sensi del comma 8.
2. Nel caso in cui riscontri
irregolarità il rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione, assegnandole un termine.
3. Per le procedure concernenti
posti di ricercatore il rettore, accertata la regolarità degli atti, nomina in
ruolo il vincitore.
4. Per le procedure concernenti
posti di professore ordinario o associato, entro sessanta giorni dalla data di
accertamento della regolarità degli atti, il consiglio della facoltà che ha
richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con
riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con
deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al
voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di
non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta è resa
pubblica, anche per via telematica.
5. La nomina del candidato
prescelto dal consiglio di facoltà è disposta con decreto rettorale.
6. Qualora abbia deliberato di non
procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e
scientifiche, la facoltà, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di
accertamento della regolarità degli atti, può richiedere l'indizione di una
nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto già
bandito, ovvero può chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni
comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto
previsto nel comma 8.
7. Qualora la facoltà lasci
decorrere il termine di cui al comma 4 senza assumere nessuna delle
deliberazioni ivi previste, non può richiedere l’indizione di una nuova
procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del
medesimo settore scientifico-disciplinare, né può proporre la nomina di
candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria
e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano
trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.
8. I candidati risultati idonei
nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore
associato e ordinario, i quali non siano stati proposti per la nomina in ruolo
dalla facoltà che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4,
possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra
università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della
regolarità degli atti.
9. L’università che ha nominato in
ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura di
valutazione comparativa da essa bandita può procedere a chiamare, per ulteriori
motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima
procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al comma 4 e che sia
stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. La chiamata
deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della
regolarità degli atti.
10. L’idoneo di una procedura di
valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del comma 4, vi
rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui al comma 8.
Art. 6
Pubblicità
degli atti
1. Le relazioni riassuntive di cui
all'articolo 4, comma 12, con annessi i giudizi individuali e collegiali
espressi sui candidati, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero
e rese pubbliche anche per via telematica.
Art. 7
Norme
finali
1. Il presente regolamento
sostituisce il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, le cui
disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. La disposizione di cui
all’articolo 5, comma 9, si applica anche ai candidati dichiarati idonei per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia decorso
il triennio di cui al medesimo comma.
3. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l'articolo 3 della
legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a
49 e da 54 a 57 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni
altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei
professori universitari.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Zecchino, Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica