Decreto Presidenza della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
(G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965 - Suppl. ord.)
Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Titolo I
L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
NELL'INDUSTRIA
Capo I
ATTIVITA' PROTETTE
Art. 1
E' obbligatoria
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle
condizioni previsto dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non
direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad
apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque
occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o
servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti
.
L'obbligo
dell'assicurazione ricorre altresì quanto le macchine, gli apparecchi o gli
impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria
o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio
dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano
adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova,
presentazione pratica o esperimento.
L'assicurazione
è inoltre obbligatoria anche quanto non ricorrano le ipotesi di cui ai commi
precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo,
siano addetti ai lavori;
1) di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese
le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura,
pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi
prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonché ai lavori, sul le
strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e
diserbo;
2) di messa in
opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti
all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione,
riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui
al primo comma;
3) di
esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il
miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini
montani, per la regolazione e la derivazione di sorgenti, corsi e deflussi
d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il
drenaggio in galleria;
4) di scavo a
cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso
di mine;
5) di
costruzione, manutenzione, riparazioni di ferrovie, tramvie, filovie,
teleferiche e funivie o al loro esercizio;
6) di
produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di
distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia elettrica, compresi quelli
relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e
radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione
e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di
parafulmini;
7) di trasporto
per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
8) per
l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
9) per
l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei,
nonché di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
10) di carico o
scarico;
11) della
navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il
personale di cui all'art. 34 del regio decreteo-legge 20 agosto 1923, n.
2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31
gennaio 1926, n. 753;
12) della pesca
esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata
delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della
mitilicoltura, della ostricoltura;
13) di
produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti
esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici,
radioattivi, nonché ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a
deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie
infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilità inferiore a
125°C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii
minerali lubrificanti;
14) di taglio,
riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
15) degli
stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
16) delle
concerie;
17) delle
vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
18) delle
miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione
delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
19) di
produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
20) di
costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonché ad operazioni
di recupero di essi o del loro carico;
21) dei
pubblici macelli o delle macellerie;
22) per
l'estinzione di incendi, eccettuato il personale dei Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
23) per il
servizio di salvataggio;
24) per il
servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla
sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
25) per il
servizio di nettezza urbana;
26) per
l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei
giardini zoologici negli acquari;
27) per
l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per
l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone
addette ai servizi di sala dei locali cinematografici o teatrali;
28) per lo
svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al al n.
5 dell'art. 4.
Sono
considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che
compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al
pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o
impianti suddetti.
Sono pure
considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le
persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono
comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari,
anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge
la lavorazione principale.
Sono altresì
considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1 a 28 del presente
articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono
comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o
sussidiari.
L'obbligo
dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso
di attività lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i
lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso
familiare o privato.
Non rientrano
nell'assicurazione del presente titolo le attività di cui al presente
articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e
nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano
eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non
direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate
dal titolo secondo dei presente decreto.
Capo II
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2
L'assicurazione
comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione
di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro,
assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi
l'astensione dal lavoro per più di tre giorni .
Agli effetti
del presente decreto, è considerata infortunio sul lavoro l'infezione
carbonchiosa. Non è invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro
l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale è regolato da
disposizioni speciali .
Art. 3
L'assicurazione
è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle
lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni
rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta può essere
modificata o integrata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria maggiormente rappresentative .
Per le malattie
professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni
speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.
Capo III
PERSONE ASSICURATE
Art. 4
Sono compresi
nell'assicurazione :
1) coloro che
in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione
altrui opera manuale retribuita,
qualunque sia la forma di retribuzione;
2) coloro che,
trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n.1, anche senza partecipare
materialmente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri;
3) gli
artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese ;
4) gli
apprendisti, quali sono considerati dalla legge;
5) gli
insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi
ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze
tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni
di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o
riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche
aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i
preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni
tecnico-pratiche o di lavoro ;
6) il coniuge,
i figli, anche naturali o adottivi, gli altri parenti, gli affini, gli
affiliati e gli affidati dei datore di lavoro che prestano con o senza
retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale, ed anche non manuale alle
condizioni di cui al precedente n. 2 ;
7) i soci delle
cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque
denominata, costituita od esercitata, i quali prestino pera manuale, oppure
non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2 ;
8) i ricoverati
in case di cura, in ospizi, in ospedali, in istituti di assistenza e
beneficenza quando, per il servizio interno degli istituti o per attività
occupazionale, siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i
loro istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse;
9) i detenuti
in istituti o in stabilimenti di prevenzione o di pena, quando, per il
servizio interno degli istituti o stabilimenti, o per attività occupazionale,
siano addetti ad uno dei lavori indicati nell'art. 1, nonché i loro
istruttori o sovraintendenti nelle attività stesse .
Per i
lavoratori a domicilio si applicano le disposizioni della legge 13 marzo
1958, n. 264, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289 .
Tra le persone
assicurate sono compresi i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli agenti
delle imposte di consumo che, pur vincolati da rapporto impiegatizio, per
l'esecizio delle proprie mansioni si avvolgono non in via occasionale di
veicoli a motore da essi personalmente condotti .
Sono anche compresi i
sacerdoti, i religiosi e le religiose che prestino opera retribuita manuale,
o anche non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2, alle
dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e
case religiose di cui all'art. 29, lettera a) e b), del Concordato tra la
Santa Sede e l'Italia , anche se le modalità delle prestazioni di lavoro
siano pattuite direttamente tra il datore di lavoro e l'ente cui appartengono
le religiose o i religiosi o i sacerdoti occupati e se la remunerazione delle
prestazioni stesse sia versata dal datore di lavoro all'ente predetto .
Per quanto
riguarda la navigazione e la pesca, sono compresi nell'assicurazione i componenti
dell'equipaggio, comunque retribuiti, delle navi o galleggianti anche se
eserciti a scopo di diporto.
Art. 5
Si considerano
compresi nell'assicurazione, agli effetti del n. 1 dell'art. 4, coloro che,
prestando la loro opera alle dipendenze e sotto la direzione altrui, abbiano,
per esigenze lavorative o per rapporti di parentela, abitazione nei locali in
cui si svolge il lavoro.
Art. 6
Le persone
indicate nell'ultimo comma dell'art. 4 hanno diritto alle prestazioni
stabilite nell' art. 66 anche se l'infortunio avviene durante il viaggio
compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali
sono arruolate o per essere rimpatriate nel caso in cui la dimissione dal
ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di
arruolamento o da quella in cui esse trovandosi al momento della chiamata per
l'imbarco, sempreché nel viaggio di andata o di ritorno esse non mutino senza
ragione l'itinerario prestabilito.
Art. 7
Agli effetti
dell'ultimo comma dell'art. 4 si considerano come persone componenti
l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di
equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di
equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri matricola e di
paga.
Per le navi che
non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le
persone iscritte sulla licenza e tutte le altre che sono indicate nei libri
di matricola e di paga prescritti dall' art. 20 e che per dette navi il
datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi anche per le
navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di
rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la
sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le
Casse di cui al n. 1 dell'art. 127 del presente decreto.
Il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina
mercantile, sentito l'Istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni
degli articoli da 20 a 26 circa la formazione, la tenuta e la conservazione
dei libri di matricola e di paga.
Art. 8
Nel caso in cui
l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa
da quella dell'iscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'art. 6,
apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione
dell'arruolamento e del motivo di essa.
Capo IV
DATORI DI LAVORO
Art. 9
I datori di
lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli
enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che
nell'esercizio delle attività previste dall'art. 1 occupano persone tra
quelle indicate nell'art. 4.
Agli effetti
del presente titolo, sono, inoltre, considerati datori di lavoro:
le società
cooperative e ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque
denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei
confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7
dell'art. 4;
le compagnie
portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di
imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di
materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori,
nei confronti dei propri componenti;
gli armatori
delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli
addetti alla navigazione e alla pesca marittima;
le società
concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei
radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori;
le scuole o gli
istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti
gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di
addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei
confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 5;
le case di
cura, gli ospizi, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti
delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8;
gli istituti e
gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei
limiti di cui all'art. 4, n. 9;
gli appaltatori
e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto
dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.
Sono considerati
datori di lavoro nei confronti delle persone addette all'impiego delle
macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli
apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati.
I prestatori
d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960,
n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati a
tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro
che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni.
L'obbligo
assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto
adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, più di tre
persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da
tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo
comma dell'art. 1: di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione di opere edili, nonché di rifinitura, pulitura, ornamento delle
opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di
scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi
genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di
allevamento, di riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione
di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di
divertimento.
Art. 10
L'assicurazione
a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità
civile per gli infortuni sul lavoro .
Nonostante
l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro
che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è
derivato.
Permane, altresì, la
responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale
stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che
egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se dei fatto di
essi debba rispondere secondo il Codice civile.
Le disposizioni
dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto
dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona
offesa.
Qualora sia
pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per
amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta
entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito
reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e
quarto dei presente articolo .
Non si fa luogo
a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma
maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata
all'infortunato o ai suoi aventi diritto .
Quando si
faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le
indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.
Agli effetti
dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è
rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base
alle tabelle di cui all'art. 39.
Art. 11
L'Istituto assicuratore deve
pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il
diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese
accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente
responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma
corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in
base alle tabelle di cui all'art. 39 .
La sentenza,
che accerta la responsabilità civile a norma dei precedente articolo, è
sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona
civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.
L'Istituto può,
altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando
l'infortunio sia avvenuto per dolo dei medesimo accertato con sentenza
penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte
dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme
stabilite dal Codice di procedura civile.
Art. 12
I datori di lavoro soggetti
alle disposizioni dei presente titolo debbono denunciare all'Istituto
assicuratore, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori, la natura
dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella
allegato n. 4 al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie
professionali, e debbono fornire all'Istituto medesimo tutti gli elementi e
le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e
la determinazione deL premio di assicurazione.
Quando per la natura dei lavori
o per la necessità dei loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia
preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque
giorni successivi all'inizio dei lavori.
I datori di
lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive
modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto
dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre l'ottavo
giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono
verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la
modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente
dalla volontà del datore di lavoro.
Il datore di
lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti
l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di
esso, nonché la sede dell'azienda, entro otto giorni da quello nel quale le
variazioni si sono verificate.
In caso di
ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo del pagamento del
premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino
al decimo giorno successivo a quello della cessazione.
Art. 13
La denuncia dei lavori e delle
modificazioni di essi, la denuncia degli infortuni e tutte le comunicazioni
all'Istituto assicuratore debbono essere fatte nella sede della
circoscrizione dell'istituto assicuratore nella quale si svolgono i lavori,
salvo una diversa sede stabilita dall'Istituto medesimo e sui moduli dallo stesso
predisposti.
Art. 14
Il datore di
lavoro, quando non sovraintende personalmente alla gestione, è obbligato a
denunciare all'Istituto assicuratore le generalità della persona che lo
rappresenta a tutti gli effetti del presente titolo e le eventuali variazioni
della persona stessa.
Art. 15
Nel caso di
trasferimento di un'azienda da un datore di lavoro ad un altro, quest'ultimo,
nonostante la denuncia effettuata ai sensi dell'art. 12, è solidalmente
obbligato con il primo, salvo l'eventuale diritto di regresso del nuovo
datore di lavoro verso il precedente, per tutto quanto risulta dovuto
all'istituto assicuratore per premi o contributi di assicurazione e relativi
interessi e per somme supplementari a titolo di penale, riferentisi all'anno
in corso e ai due antecedenti.
Per le imprese
che esercitano la navigazione o la pesca l'obbligo solidale di cui al
precedente comrna sussiste in ogni caso quando vi sia passaggio di proprietà
della nave, tranne che il passaggio sia avvenuto a seguito di procedimento
per esecuzione forzata.
Art. 16
L'Istituto
assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le
disposizioni dell'art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di
lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci
giorni per l'adempimento.
Trascorso detto
termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni
del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio
risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore; a
decorrere dall'inizio dei lavori .
Contro la
diffida dell'Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di
lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'Ispettorato
del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro .
Contro le
decisioni dell'Ispettorato del lavoro l'Istituto assicuratore ed il datore di
lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo
che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli
effetti della decisione di primo grado .
All'Istituto
assicuratore ed al datore di lavoro spetta l'azione avanti l'autorità
giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della
decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale .
Per il
procedimento avanti all'autorità giudiziaria si osservano, anche per la
competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del codice di procedura civile
.
Per la navigazione
marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma
del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorità
marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il
Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, salva sempre l'azione avanti
l'autorità giudiziaria ai sensi dei due commi precedenti.
Art. 17
Ai fini dell'applicazione
dell'art. 12, i datori di lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun
anno o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate
o che si trovano in disarmo al principio dell'anno, comunicare all'Istituto
assicuratore il numero delle persone normalmente occupate a bordo, il loro
grado o qualifica e la retribuzione, calcolata secondo le norme degli artt.
31 e 32, che essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre
all'equipaggio, e la navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente
adibita la nave. Essi debbono, inoltre, notificare ogni indicazione che sia
richiesta per mettere in grado l'istituto assicuratore di valutare il
rischio. L'Istituto assicuratore deve comunicare al datore di lavoro
l'ammontare dei contributo e le modalità di pagamento.
Ogni variazione
che possa, durante l'anno modificare sostanzialmente il rischio e le
retribuzioni, deve essere subito notificata all'istituto assicuratore. Gli
statuti degli Istituti assicuratori stabiliscono le modalità per le denunce
agli Istituti medesimi delle retribuzioni pagate.
Art. 18
Ai fini
dell'applicazione del presente titolo i Comuni debbono trasmettere
mensilmente all'istituto nazionale per l'assicuratore contro gli infortuni
sul lavoro l'elenco delle licenze e delle concessioni rilasciate. Analoga
comunicazione debbono fare all'istituto predetto le Camere di commercio, industria
e agricoltura per le ditte industriali, commerciali e artigiane ed in genere
per le aziende che iniziano la loro attività nella rispettiva circoscrizione
.
Art. 19
Agli effetti della
determinazione dei premi dovuti dai datori di lavoro e degli obblighi
derivanti all'istituto assicuratore dagli artt. 66 e 67, il datore di lavoro
è obbligato a dare all'Istituto stesso e, per esso, ai suoi dipendenti
all'uopo incaricati, le notizie documentate relative alle retribuzioni che
debbono servire di base per la liquidazione dei premi di assicurazione, ed a
consentire agli incaricati suddetti l'accertamento, nella propria azienda,
anche nelle ore di lavoro, oltre che delle notizie predette , delle
circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e di tutte quelle altre occorrenti
per la valutazione del rischio.
I datori di
lavoro o i loro rappresentati, che non forniscano le notizie richieste o le
diano scientemente errate od incomplete, sono puniti con l'ammenda fino a
lire centoventimila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Gli incaricati
dell'Istituto sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni
altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza per ragioni di
ufficio. In caso di violazione del segreto sono puniti con l'ammenda da lire
ventimila a lire quarantamila salvo che non si tratti di reato più grave .
Art.
20
I datori di
lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere:
1) un libro di
matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro
assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori
d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun
prestatore d'opera, il numero di ordine di iscrizione, il cognome e il nome,
la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di
risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura
della retribuzione;
2) un libro di
paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero
di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con
indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione
effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli
sotto altra forma .
Nel caso in cui al prestatore
d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a
periodi superiori, è segnata solo la giornata di presenza al lavoro.
Per ogni
apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la
retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, è indicata la
retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di
età superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima
lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una
retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto
collettivo di lavoro per prestatori di opera di età superiore ai diciotto
anni della stessa categoria e lavorazione.
Art. 21
Il libro di
paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si
esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto
assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche
temporaneamente, dal luogo di lavoro .
Il datore di
lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri
documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonchè i chiarimenti
necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.
Gli incaricati
dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di
riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi debbono mettere la data e la
firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.
L'Istituto
assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia
conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di
lavoro.
Gli incaricati
medesimi fanno constatare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che
deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare
iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di
lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo
del rifiuto .
Art. 22
L'Ispettorato del lavoro,
quando vi sia il parere favorevole dell'istituto assicuratore, ha facoltà di
dispensare dalla tenuta:
a) del libro di
matricola e del libro di paga le pubbliche Amministrazioni e le aziende
sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle
stesse sia provveduto efficacemente alle prescritte registrazioni con fogli o
ruoli di paga;
b) del libro di
paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei alle
registrazioni prescritte;
c) del libro di matricola per i
lavori a carattere transitorio e di breve durata; ed anche del libro di paga
quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di retribuzione medie. In
questi ultimi casi il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori o al
momento della successiva assunzione, deve denunciare all'Istituto
assicuratore le generalità del personale tecnico addettovi.
Art. 23
Se ai lavori
siano addette le persone indicate dall'art. 4, nn. 6 e 7, il datore di
lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga,
deve denunciarle all'Istituto assicuratore nominativamente e con le rispettive
retribuzioni. Se non sia corrisposta retribuzione e non sia concordata una
retribuzione convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art.
30.
Art. 24
Il datore deve
dare all'Istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo
scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese
nell'assicurazione, le rispettive retribuzioni e le ore di lavoro da esse
eseguite.
Art. 25
Il libro di paga deve essere
tenuto al corrente. Ogni giorno debbono effettuarsi le scritturazioni
relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno
precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma dell'art. 20, solo quelle
relative alle giornate di presenza al lavoro; le retribuzioni debbono essere
registrate nel libro di paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di
ricorrenza del pagamento di esse.
Nel caso in cui
per le modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede
dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di
lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le
scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite
ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono
essere segnate nel libro di paga nello stesso termine nel quale sono
registrate, a norma del comma precedente, le retribuzioni.
Per i lavori
retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme
liquidate al lavoratore, entro tre giorni da ciascuna liquidazione.
Art. 26
Il libro di
matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina
e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'istituto
assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio
incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono
il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello
stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcun
spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia
indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche
cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano
tuttavia leggibili.
In casi
speciali l'Istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di
lavoro a tenere più libri o fogli di paga e più libri di matricola, con
l'obbligo di riepilogarne i dati in libri riassuntivi secondo le modalità da
esso stabilite.
I libri o fogli
di paga e i libri di matricola debbono essere contrassegnati a cura
dell'Istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.
Il datore di
lavoro deve conservare i libri di paga e di matricola per cinque anni almeno
dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati
ai sensi del primo comma .
Art. 27
La spesa
dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.
Chiunque
mediante ritenute, dirette o indirette, sulle retribuzioni, sia in denaro sia
in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a
cui è obbligato ai termini del presente titolo, è punito con l'ammenda sino
lire quattrocentomila .
Le compagnie
portuali previste nell'art. 9 hanno il diritto di rivalsa nei confronti delle
persone o degli enti, nell'interesse dei quali le operazioni da esse svolte
sono compiute.
Art. 28
I premi o
contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro
all'Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di
cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la
minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si
presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il
periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.
La determinazione
del premio anticipato è effettuata come segue:
a) per il primo pagamento del
premio afferente al periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attività
al 31 dicembre, e per il pagamento del premio del primo anno solare
successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia di
esercizio;
b) per il
pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno
solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno
precedente, che si considerano come presunte.
Il datore di
lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato
relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31
dicembre l'Istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi
necessari per il calcolo.
Il datore di
lavoro deve comunicare all'Istituto assicuratore, entro il termine del 20
febbraio previsto per il pagamento della rata premio anticipata e della
regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente, l'ammontare
delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo,
salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre. In caso di cessazione
dell'attività assicurata nel corso dell'anno, la citata comunicazione dovrà
essere effettuata entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla
cessazione stessa contestualmente all'autoliquidazione del premio.
La regolazione
del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di
lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e
versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44.
Il datore di
lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il
premio presume di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente
corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore
importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata all'istituto
assicuratore entro il 31 dicembre, salvo i controlli che l'istituto
assicuratore medesimo intende disporre.
Se durante il
periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo
l'Istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni
corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu
anticipato il premio o contributo, l'Istituto assicuratore medesimo può
richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.
In caso di
mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui
al comma 4, I'Istituto assicuratore può o procedere direttamente
all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese
sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio
dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio
delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano
impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia per il premio sia per
le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse
dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso".
Art. 29
Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei
contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione
tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura,
al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro .
Sono escluse
dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo :
1) di diaria o
di indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50% del loro
montare ;
2) di rimborsi
a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore
per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennità
di anzianità;
4) di indennità
di cassa;
5) di indennità
di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di
bordo, limitatamente al 60% del suo ammontare;
6) di
gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per
eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche
direttamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale .
di emolumenti
per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti
dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza
dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari
.
L'art. 74 del
testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato.
Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione
imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di
spese, nel limite massimo del 50% dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione
degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere
tassativo.
La retribuzione
come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle
prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale
interessate.
Art. 30
Per le
categorie per le quali siano stabiliti salari medi o convenzionali, questi
valgono per la determinazione della retribuzione .
Se la
retribuzione consiste in tutto o in parte nel vitto o alloggio o in altre
prestazioni in natura, il valore di essa è determinato in ragione dei prezzi
locali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale .
Nei lavori
retribuiti a cottimo o a provvigione si intende per retribuzione il guadagno
di cottimo o l'importo della provvigione depurati dalle spese fatte a proprio
carico dal lavoratore, anche se determinate in misura forfettaria.
Nei casi in cui
i prestatori d'opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la
remunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite
tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione dei prestatori
d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.
Per gli alunni
delle scuole di ogni ordine e grado la retribuzione annua da assumersi a base
della determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti
è fissata, avuto riguardo a classi di età ed alla natura del corso degli
studi seguiti dagli alunni stessi, con decreto dei Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la
pubblica istruzione. Per gli alunni delle scuole private detta retribuzione
vale anche ai fini contributivi .
Art.
31
Per gli addetti
alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, il cui arruolamento non è
disciplinato dalle norme di cui al primo comma del successivo art. 32,
valgono, per la determinazione della retribuzione, le stesse norme dell'art.
29.
Nel caso in cui
non sia obbligatoria ai sensi di legge la stipulazione di una convenzione
scritta di arruolamento, la paga e il vitto debbono essere indicati nel libro
di paga. Se la convenzione verbale è fatta in relazione ad un contratto
collettivo di lavoro, sul libro di paga debbono essere annotate le paghe
stabilite per la categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera.
Nel caso di
arruolamento a viaggio la retribuzione giornaliera risulta dividendo la somma
iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio,
compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale media
del viaggio.
Quando il
contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o quando il
prestatore d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore ad un
anno con lo stesso grado, la retribuzione annua a base della determinazione
della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è quella
effettivamente corrisposta durante un anno; negli altri casi è eguale a
trecento volte la retribuzione giornaliera.
Art. 32
Per gli
equipaggi arruolati in forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi
o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali
nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l'autorità marittima,
retribuzioni convenzionali da valere
sia per il calcolo dei premi e dei contributi, sia per il calcolo delle
indennità per inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle
rendite per inabilità permanente o ai superstiti.
Nella
determinazione delle retribuzioni convenzionali deve tenersi conto sia della
paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della
panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in danaro.
Il decreto di
approvazione delle retribuzioni suddette è emanato dal Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale di concerto con quello per la marina mercantile.
Le retribuzioni
convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al
comma precedente nella Gazzetta Ufficiale e sono rivedute normalmente ogni
triennio.
Art. 33
I crediti dell'Istituto
assicuratore verso i datori di lavoro per premi o contributi di assicurazione
e relativi interessi o per somme supplementari a titolo di penale, giusta gli
artt. 50 e 51, riferentisi all'anno in corso e ai due antecedenti, salva in
ogni caso la disposizione del comma secondo dell'art. 112, hanno privilegio
sulla generalità dei mobili del debitore a norma degli artt. 2754 e 2778 dei
codice civile .
I crediti di
cui al comma precedente verso i datori di lavoro iscritti alle Casse di cui
al n. 1 dell'art. 127 sono privilegiati sulle navi, sul nolo o sugli altri
proventi o prodotti del viaggio durante il quale è sorto il credito
privilegiato e sugli accessori della nave e del nolo guadagnato dopo l'inizio
del viaggio, al grado terzo stabilito dall'art. 552 dei codice della
navigazione.
Detti crediti
seguono la nave presso qualunque possessore di essa.
Art. 34
Le somme dovute
per i crediti di cui all'articolo precedente sono esigibili con le norme in
vigore per la riscossione delle imposte dirette, salvo quanto è stabilito con
i successivi artt. 36, 37 e 38.
I ricorsi
contro la formazione dei ruoli sono di competenza, in prima istanza,
dell'Ispettorato del lavoro della circoscrizione dove si svolge il lavoro e,
in seconda istanza, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale .
I ricorsi di
prima istanza debbono essere prodotti entro sessanta giorni da quello in cui
il datore di lavoro debitore ha ricevuto l'avviso di pagamento, e quelli di
seconda istanza entro sessanta giorni da quello della notificazione al
ricorrente della decisione dell'Ispettorato del lavoro.
Tali ricorsi non sospendono l'esecuzione
del ruolo; tuttavia l'Ispettorato del lavoro e il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in sede di esame del ricorso possono sospendere la
esecuzione, ogni qualvolta il ricorso, in base all'esame preliminare, appaia
fondato a loro insindacabile giudizio.
L'azione avanti
all'autorità giudiziaria non può proporsi se non dopo esauriti i ricorsi in
via amministrativa.
Riguardo
all'azione giudiziaria si osservano le disposizioni dei commi quinto e sesto
dell'art. 16.
Art. 35
La procedura per la riscossione
delle imposte dirette, prevista dall'art. 34 del presente decreto, si applica
anche alla riscossione delle somme dovute secondo l'art. 33 dello stesso
decreto dai datori di lavoro alle Casse mutue di cui al n. 1 dell'art. 127 e
alle Sezioni su base mutua che fossero costituite presso l'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma dell'art. 1 del
regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264 (1), convertito nella legge 29
giugno 1933, n. 860 e degli artt. 10,
11 e 12 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento
dell'istituto stesso.
Per la
riscossione delle somme dovute dai datori di lavoro non contemplati nel comma
precedente l'Istituto assicuratore può avvalersi del procedimento di
ingiunzione stabilito dal testo unico delle leggi relative alla riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 36
L'accertamento
dei crediti di cui all'art. 34 si esegue sulla base delle scritture contabili
dell'istituto assicuratore, il quale li scrive in apposito elenco.
L'elenco
predetto è pubblicato presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro ed ogni
interessato, salvo il ricorso di cui al predetto art. 34, può presentare le
sue osservazioni all'Ispettorato medesimo entro il termine di venti giorni
dalla pubblicazione stessa, che deve essere notificata dall'Istituto
assicuratore al datore di lavoro.
Scaduto detto
termine l'Istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate, forma il
ruolo di esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni all'ispettorato
del lavoro che, previe le modificazioni che ritiene del caso, lo rende
esecutivo e l'invia al Sindaco per la pubblicazione e la consegna
all'esattore con le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni sulla
riscossione delle imposte dirette e dei contributi.
Il ruolo è firmato da chi ha la
rappresentanza dell'istituto.
Art. 37
Il ricorso in
via amministrativa contro la formazione dei ruoli di esazione di cui all'art.
34 deve essere trasmesso in plico raccomandato all'ispettorato del lavoro o
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai quali deve essere
fornita la prova che copia del ricorso stesso è stata comunicata all'Istituto
assicuratore affinchè questo possa presentare nel termine di quindici giorni
dal ricevimento di essa le proprie controdeduzioni.
Art. 38
La sospensione
di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell'art. 34, è disposta con
ordinanza da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
all'esattore e all'istituto assicuratore.
Art. 39
L'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse di cui all'art.
127 debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori
capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei
superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio .
Le tariffe dei
premi e dei contributi sono determinate in modo da comprendere l'onere
finanziario previsto corrispondente agli infortuni del periodo di
assicurazione.
Art. 40
Le tariffe dei
premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali e relative modalità di applicazione sono approvate
con decreto dei Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su delibera
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro .
La tariffa dei
premi e dei contributi relativa all'assicurazione gestita dalle Casse di cui
all'art. 127 è determinata secondo le norme previste dagli statuti delle
Casse stesse.
La tariffa
stabilisce tassi di premio nella misura corrispondente al rischio medio
nazionale delle singole lavorazioni assicurate, in modo da comprendere
l'onere finanziario di cui al secondo comma dell'art. 39.
Art. 41
Il premio di assicurazione è
dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa
di cui al precedente articolo e applicato dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità
e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo
delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da
assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori
d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione.
I tassi della
tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione.
Art. 42
Per quelle lavorazioni,
rispetto alle quali esistano, indipendenza della loro natura o delle modalità
di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del
premio di assicurazione nei modi di cui all'articolo precedente, sono
approvati, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale,
su delibera dell'istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad
altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della
lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzo,
tenuto conto del disposto di cui al secondo comma dell'art. 39 .
Art. 43
Per le
lavorazioni a carattere continuativo e per quelle temporanee di durata
superiore ad un anno, il premio è riferito per la prima volta al periodo di
tempo decorrente dall'inizio della lavorazione al 31 dicembre dello stesso
anno e successivamente a periodi corrispondenti agli anni solari, ad
eccezione dell'ultimo periodo delle lavorazioni temporanee, che sarà quello
decorrente dal primo dell'anno della cessazione della lavorazione fino alla
data della cessazione stessa.
Per le
lavorazioni temporanee di durata non superiore ad un anno, il premio è
riferito a tutta la durata della lavorazione.
Art. 44
Il primo pagamento del premio
di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di
inizio dei lavori.
Il pagamento
della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato
dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno cui la rata si riferisce;
contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione
del premio relativo al periodo assicurativo precedente.
Ove risulti un
conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre dalla rata
anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi
ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un
ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto
effettua il rimborso entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4
dell'art. 28, salvo i controlli che l'istituto medesimo intenda disporre.
Entro il giorno
20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto
assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di
premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze
supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o
rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro
dovuto all'istituto.
L'istituto
assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle
singole scadenze.
Art. 45
Il datore di
lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare
il versamento del premio di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in
base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in
vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo
conguaglio per la e, differenza tra la somma versata e quella che risulti
dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una
somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di
dilazione di cui all'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Artt. 46,47,48,49
Abrogati dal D.P.R. 14-5-2001, n. 314.
Art. 50
I datori di lavoro, che non
adempiano all'obbligo della denuncia del lavoro da essi esercitato ai sensi
del presente titolo, sono puniti con l'ammenda sino a lire ventimila quando
le persone da essi dipendenti, comprese nell'obbligo dell'assicurazione, sono
in numero non superiore a dieci, sino a lire ottantamila quando i dipendenti
sono più di dieci e non più di cento, e sino a lire quattrocentomila quando i
dipendenti sono più di cento .
Indipendentemente
dal procedimento penale, i datori di lavoro sono tenuti a versare
all'istituto assicuratore, oltre il premio di assicurazione dovuto
dall'inizio dei lavori, un a somma pari alla quota di detto premio
corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dei lavori e la
data di presentazione della denuncia.
I datori di lavoro che alle
scadenze non provvedono, salvo le dilazioni concesse dall'istituto
assicuratore, al pagamento del premio dovuto o delle quote rateali o residue
di esso o delle differenze supplementari determinate dalle variazioni di
rischio o dai conguagli operati in relazione alle registrazioni delle
retribuzioni o alla rettifica delle registrazioni stesse, sono tenuti a
versare all'istituto, oltre il premio, o le quote rateali o residue o le
differenze supplementari di esso, gli interessi nella misura del saggio
legale in materia civile sull'ammontare del premio dovuto e delle quote o
differenze predette, e una somma pari ad un quinto di detto ammontare.
I datori di
lavoro che presentino denunce di esercizio infedeli o che omettono le denunce
di modificazione di estensione e di natura del rischio già coperto da
assicurazione, a norma dell'art. 12, e le prescritte registrazioni dei
dipendenti assicurati o delle retribuzioni loro corrisposte o dovute o che abbiano
denunciato ai fini della regolazione dei premi, retribuzioni di importo
inferiore a quello effettivo in modo da determinare la liquidazione e il
pagamento di un premio minore di quello effettivamente dovuto, sono tenuti a
versare all'Istituto assicuratore oltre la differenza supplementare tra il
premio liquidato o pagato e quello dovuto, una somma pari a detta differenza
e ciò con effetto dalla data di inizio della inadempienza .
Art. 51
I datori di lavoro, i quali
dopo essere incorsi in un'inadempienza prevista nell'articolo precedente,
incorrano nella medesima inadempienza, sono tenuti, oltre ad eseguire i
versamenti disposti dall'articolo medesimo, a rimborsare all'istituto
assicuratore l'ammontare delle prestazioni liquidate per infortuni avvenuti
durante il periodo dell'inadempienza ai propri dipendenti. Ai fini delle
disposizioni del presente articolo si considerano come indennità liquidate le
somme già pagate e quelle da pagare, capitalizzando le rendite in base alle
tabelle di cui all'art. 39.
Art. 52
L'assicurato è
obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada,
anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato
abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro,
non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto
la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta
l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha
avuto notizia dell'infortunio.
La denuncia
della malattia professionale deve essere fatta dall'assicurato al datore di
lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto
pena di decadenza dal diritto a indennizzo per il tempo antecedente la
denuncia.
Art. 53
Il datore di lavoro è tenuto a
denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i
dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro
tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli
estremi di legge per l'indennizzabilità. La denuncia dell'infortunio deve
essere fatta con le modalità di cui all'art. 13 entro due giorni da quello in
cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da
certificato medico .
Se si tratta di
infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il
pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro
ventiquattro ore dall'infortunio.
Qualora
l'inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi
al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.
La denuncia
dell'infortunio ed il certificato medico debbono indicare, oltre alle
generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le
cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze
di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica
della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni
preesistenti.
La denuncia
delle malattie professionali deve essere trasmessa sempre con le modalità di
cui all'art. 13 dal datore di lavoro all'Istituto assicuratore, corredata da
certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il
prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione
della malattia. Il certificato medico deve contenere, oltre l'indicazione del
domicilio dell'ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una
relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato
stesso e di quella rilevata dal medico certificatore. I medici certificatori
hanno l'obbligo di fornire all'Istituto assicuratore tutte le notizie che
esso reputi necessarie .
Nella denuncia
debbono essere, altresì, indicati le ore lavorate e il salario percepito dal
lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o
della malattia professionale.
Per gli addetti alla
navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta
dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante o,
in caso di loro impedimento, dall'armatore all'Istituto assicuratore e
all'autorità portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si
verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del
primo approdo dopo l'infortunio. Il certificato medico, che deve corredare la
denuncia di infortunio, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in
mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nel territorio
nazionale sia all'estero.
I contravventori
alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire seimila a lire
dodicimila.
Art. 54
Il datore di
lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente titolo, deve, nel
termine di due giorni, dare notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza
di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o
l'inabilità al lavoro per più di tre giorni.
La denuncia
deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è
avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in
territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza
nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio
italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è
fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 53, all'autorità portuale o
consolare competente.
Gli uffici, ai
quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere
l'elenco degli infortuni denunciati.
La denuncia
deve indicare:
1) il nome e il
cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il
giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio;
3) la natura e
la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali
esso si è verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure
di igiene e prevenzione;
4) il nome e il
cognome, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta
lesa;
5) lo stato di
quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà
possibile conoscere l'esito definitivo;
6) il nome, il
cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.
Per i datori di
lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta
secondo il modulo previsto dall'art. 13.
Art. 55
Per ogni
infortunio avvenuto, sia a bordo sia a terra, per servizi della nave, e per
il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni
tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta
giorni, si procede, dall'autorità marittima o dall'autorità consolare che ha
ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad un'inchiesta, alla quale deve
partecipare un rappresentante della Cassa marittima competente nelle forme e
con la procedura stabilite dagli articoli da 578 a 584 del Codice della
navigazione.
Per le spese
relative all'inchiesta si provvede in conformità degli artt. 58 e 62 del
presente decreto. Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa
al Pretore del luogo dove è situato l'ufficio di porto di iscrizione della
nave ed all'Istituto assicuratore.
Su richiesta dell'Istituto
assicuratore o dell'assicurato l'autorità marittima o consolare dispone che
si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia
prevedibile un'inabilità superiore ai trenta giorni. La spesa relativa
all'inchiesta è a carico dell'Istituto assicuratore.
Art. 56
L'autorità di
pubblica sicurezza appena ricevuta la denuncia di cui all'art. 54, deve
rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale
un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da
doversene prevedere la morte od un'inabilità superiore ai trenta giorni e si
tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della
denuncia al Pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio.
Nel più breve
tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dal ricevimento della
denuncia, il Pretore procede ad una inchiesta al fine di accertare:
1) la natura
del lavoro al quale era addetto l'infortunato;
2) le
circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e la causa e la natura di esso,
anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di
prevenzione;
3) l'identità
dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;
4) la natura e
l'entità delle lesioni;
5) lo stato
dell'infortunato;
6) la
retribuzione;
7) in caso di
morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi
diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.
Il Pretore,
qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'istituto
assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, esegue l'inchiesta sul
luogo dell'infortunio.
L'Istituto
assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare
direttamente al Pretore che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che
abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e per
i quali, per non essere stata fatta la segnalazione all'autorità dì pubblica
sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le
conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata
eseguita.
Art. 57
L'indicazione
della data e del luogo dell'inchiesta è comunicata, a cura del Pretore, con
lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di
lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore.
L'inchiesta è fatta in
contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se
necessario, di un medico o di altri periti, scelti dal Pretore.
Qualora non
siano presenti, ne rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, il
Pretore fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori
d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali è
avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso
mestiere dell'infortunato.
Il Pretore ha
inoltre facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio,
possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.
Art. 58
I Pretori o i Vice pretori da
essi delegati, i quali, per eseguire le inchieste previste dall'art. 56,
debbono trasferirsi dalla loro residenza, hanno diritto a un'indennità nella
misura ed alle condizioni stabilite per le indennità dovute ai magistrati in
caso di missione o di trasferte giudiziarie.
L'indennità
predetta non è dovuta nei casi in cui la trasferta sia necessaria ai termini
del Codice di procedura penale.
E parimenti corrisposta
un'indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa
penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dal Pretore, che
esegue l'inchiesta, nell'interesse di questa.
Art. 59
Non è ammesso l'intervento dei
periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e
negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello
Stato, debbono essere tenuti segreti.
In questi casi
i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti presentano al
Pretore una relazione sulle cause dell'infortunio, che è unita al processo
verbale dell'inchiesta.
Art. 60
Salvo il caso
di impedimento da constatarsi nel processo verbale, l'inchiesta deve essere
compiuta nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui
è pervenuta al Pretore la denuncia dell'infortunio.
Dell'inchiesta
è redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di far
inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma
dell'art. 56, il verbale deve essere redatto sul luogo dell'infortunio.
Il processo
verbale è sottoscritto dal Pretore e resta depositato per cinque giorni nella
cancelleria della Pretura.
Art. 61
Decorsi i
cinque giorni di cui al terzo comma dell'articolo precedente, il processo
verbale dell'inchiesta è trasmesso all'autorità giudiziaria competente, la
quale provvede, se del caso, a norma di legge, rimettendo quindi copia del
processo verbale stesso alla cancelleria del Tribunale civile nella cui
giurisdizione è avvenuto l'infortunio. La cancelleria conserva i processi verbali
di inchiesta per dieci anni dal giorno dell'infortunio.
Finché il
processo verbale rimane depositato nella cancelleria della Pretura o del
Tribunale, le parti interessate possono prenderne conoscenza o trarne copia
in carta libera.
Copia del
processo verbale dell'inchiesta deve essere inviata
all'Istituto-assicuratore, all'infortunato o ai suoi superstiti ed al datore
di lavoro a cura del cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua
competenza.
Art. 62
Le indennità di cui all'art.
58, per quanto riguarda il Pretore, sono liquidate dal Presidente del
tribunale e, per quanto riguarda i testimoni e periti, sono liquidate dallo
stesso Pretore facendosi nell'un caso e nell'altro espressa menzione che le
indennità si riferiscono all'inchiesta di cui all'art. 56.
Sono compresi
fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui all'art. 97,
in quanto prestino l'opera loro nei casi e per gli effetti indicati nell'art.
56.
L'onorario per
l'autopsia con il referto è liquidato dal Pretore nella misura da stabilirsi
con decreto dei Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e
per la sanità , ed è compreso tra le spese di cui al primo comma del
successivo art. 202.
Il pagamento di
dette indennità è effettuato per mezzo degli agenti demaniali e, in mancanza,
per mezzo degli uffici postali, osservate le vigenti norme per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e
grava sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per tutto ciò
che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennità, le quietanze
e le verifiche dei mandati relativi, sono osservate, in quanto applicabili,
le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni vigenti
nella materia.
Art. 63
In caso di morte in conseguenza
di infortunio, su istanza motivata dell'Istituto assicuratore o degli aventi
diritto, il Pretore, ove ritenga fondata la domanda, dispone che sia
praticata l'autopsia con la maggiore tempestività. Le parti interessate
possono delegare un medico di fiducia per assistervi.
Le spese sono a
carico dell'Istituto assicuratore e liquidate nella misura e con la procedura
previste nel terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 64
L'Istituto assicuratore, quando
abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo
dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente
aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore l'accertamento d'urgenza con
il procedimento e con le norme di cui agli articoli 692 e seguenti del Codice
di procedura civile ed all'art. 231 del Codice di procedura penale.
Le spese
relative sono a carico dell'Istituto assicuratore.
Art. 65
L'assicurato, il quale abbia
simulato un infortunio o abbia dolosamente aggravato le conseguenze di esso,
perde il diritto ad ogni prestazione, ferme rimanendo le pene stabilite dalla
legge.
Capo V
PRESTAZIONI
Art. 66
Le prestazioni
dell'assicurazione sono le seguenti :
1) un'indennità
giornaliera per l'inabilità temporanea ;
2) una rendita
per l'inabilità permanente;
3) un assegno
per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita
ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure
mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici ;
6) la fornitura
degli apparecchi di protesi.
Art. 67
Gli assicurati hanno diritto
alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel caso in cui il
datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente
titolo.
Art. 68
A decorrere dal quarto giorno
successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la
malattia professionale e fino a quando dura l'inabilità assoluta, che
impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro, è
corrisposta all'infortunato stesso un'indennità giornaliera nella misura del
sessanta per cento della retribuzione giornaliera calcolata secondo le
disposizioni degli articoli da 116 a 120.
Ove la durata
dell'inabilità, di cui al comma precedente, si prolunghi oltre i novanta
giorni, anche non continuativi, la misura dell'indennità giornaliera è
elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento
della retribuzione giornaliera calcolata secondo le disposizioni degli
articoli da 116 a 120.
Le indennità
per inabilità temporanea sono pagate in via posticipata a periodi non
eccedenti i sette giorni.
Per gli addetti
alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'indennità giornaliera
decorre dal giorno successivo a quello dello sbarco dell'infortunato ed è
corrisposta nella misura dei settantacinque per cento della retribuzione
effettivamente goduta alla data dello sbarco annotata sul ruolo o sulla
licenza.
Agli effetti
del precedente comma la retribuzione giornaliera si calcola dividendo per
trenta la retribuzione mensile.
Art. 69
Agli effetti del penultimo
comma dell'articolo precedente, la data di sbarco, sia che questo avvenga
all'estero, sia che avvenga nel territorio nazionale, è quella indicata sul
ruolo di equipaggio dall'ufficiale consolare o dall'ufficiale di porto.
In caso di
sbarco di un infortunato in un porto del territorio nazionale, non vi è
obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del
comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in altri porti, il
comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve anche
garantire e depositare presso detto ufficio acconti sull'indennità per
inabilità temporanea per il periodo che l'ufficio stesso crederà di
stabilire.
Art. 70
Il datore di lavoro non può
rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea
quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.
Il datore di
lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore, pagare all'infortunato,
se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennità
giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di legge, secondo
le istruzioni date dallo stesso Istituto assicuratore.
L'ammontare
delle indennità è rimborsato al datore di lavoro dall'Istituto assicuratore
alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.
Art. 71
Il giorno in
cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la
determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.
Art. 72
In caso di ricovero in un
istituto di cura, l'Istituto assicuratore ha facoltà di ridurre di un terzo
l'indennità per inabilità temporanea.
Per gli addetti
alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la facoltà di ridurre
l'indennità è limitata al valore convenzionale della panatica.
Nessuna riduzione, però, può
essere disposta ove l'assicurato abbia il coniuge o solo i figli nelle
condizioni di cui all'art. 85 o abbia a proprio carico ascendenti.
Art. 73
Il datore di
lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera
retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il
sessanta per cento della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni
previste da norme legislative e regolamentari, nonché da contratti collettivi
o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la
carenza dell'assicurazione .
L'obbligo
suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il
periodo di carenza.
L'obbligo
suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i casi di malattia
professionale nell'industria, nonché per i casi di infortunio e di malattia
professionale nell'agricoltura. La conseguente erogazione è commisurata sulla
base del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore negli ultimi
quindici giorni precedenti l'evento.
Art. 74
Agli effetti del presente
titolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un
infortunio o di una malattia professionale, la quale tolga completamente e
per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente
parziale la conseguenza di un infortunio o di una malattia professionale la
quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita,
l'attitudine al lavoro.
Quando sia
accertato che dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata
un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura
superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento
per i casi di malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno
successivo a quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, una
rendita di inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa sulla base
delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni
degli articoli da 116 a 120:
1) per
inabilità di grado dall'undici per cento, al sessanta per cento, aliquota
crescente coi grado dell'inabilità, come dalla tabella allegato n. 6, dal
cinquanta per cento al sessanta per cento;
2) per
inabilità di grado dal sessantuno per cento al settantanove per cento,
aliquota pari al grado di inabilità;
3) per
inabilità dall'ottanta per cento al cento per cento, aliquota pari al cento
per cento.
Gli importi
delle rendite mensili sono arrotondati al migliaio più prossimo: per eccesso
quelli uguali o superiori alle lire cinquecento, per difetto quelli inferiori
a tale cifra .
A decorrere dal
1 luglio 1965, per il calcolo delle rendite per inabilità permanente si
applica la tabella delle aliquote di retribuzione allegato n. 7.
Dalla data del
1 luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in corso di godimento in base
alle nuove aliquote di retribuzione di cui al comma precedente.
Art. 75
Qualora, dopo la scadenza del
decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente
residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella
misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad
estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in
base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita
spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del
terzo comma dell'articolo 116, applicabile al momento della liquidazione di
tale somma.
Art. 76
Nei casi di invalidità
permanente assoluta conseguente a menomazione elencate nella tabella allegato
n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la
rendita è integrata da un assegno mensile di lire duecentocinquantamila per
tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando
l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico
dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
L'assegno è
erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un
familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti
dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l'opzione tra
i vari assegni da parte dei beneficiari.
Art. 77
Se l'infortunato ha moglie e
figli, solo moglie o solo figli aventi requisiti di cui ai nn. 1 e 2
dell'art. 85 la rendita è aumentata di un ventesimo per la moglie e per
ciascun figlio, indipendentemente dalla data di matrimonio e di nascita.
Tali quote
integrative della rendita sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio
sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge,
debbono ricorrere le condizioni di cui al secondo e terzo comma dei n. 1
dell'art. 85 Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della
rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima
per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il
raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a
carico dei lavoratore infortunato dette quote sono corrisposte fino al
raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o
professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il
ventesimo anno di età, se studenti universitari.
Le quote
predette, che sono parte integrante della rendita liquidata all'infortunato,
sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della
famiglia dell'infortunato stesso.
Art. 78
Nei casi di inabilità
permanente previsti nella tabella allegato n. 1, l'attitudine al lavoro, agli
effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura
percentuale indicata per ciascun caso.
L'abolizione
assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti di essi è
equiparata alla loro perdita anatomica.
Quando gli arti
o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro
funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina sulla
base della percentuale di inabilità stabilita per la loro perdita totale, ed
in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.
In caso di
perdita di più arti, od organi, o di più parti di essi, e qualora non si
tratti di molteplicità espressamente contemplata nella tabella, il grado di
riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta
tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della
consistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro.
Art. 79
Il grado di riduzione
permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti
aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o
da altri infortuni non contemplati dal presente titolo o liquidati in
capitale ai sensi dell'art. 75 , deve essere rapportato non all'attitudine al
lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità.
Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado
di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza tra questa
e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio.
Art. 80
Nel caso in cui
il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia
colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità,
si procede alla costituzione di una unica rendita in base al grado di
riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni
determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata
secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è
servita per la determinazione della precedente rendita . Se però tale
retribuzione è inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata
la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene
determinata in base a quest'ultima retribuzione.
Nel caso in cui
il nuovo infortunio per sè considerato determini un'inabilità permanente non
superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva sia superiore a quella
in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova
rendita secondo le norme del comma precedente.
Nel caso in
cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residuata inabilità permanente
che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti
un'inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, è
liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro
risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca
in cui questo si è verificato .
Art. 81
Nel caso di infortunio
indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia
concorso di inabilità determinato dalla preesistenza di una lesione
invalidante che abbia dato luogo alla liquidazione di un'indennità per
inabilità permanente da infortunio sul lavoro a norma del regio decreto 31
gennaio 1904, n. 51, la rendita a seguito del nuovo infortunio è liquidata in
base all'inabilità complessiva secondo le disposizioni dell'art. 80.
Quando per
l'infortunio precedente sia erogato un assegno continuativo mensile, ai sensi
dell'articolo 124, l'importo della rendita, determinato come nel precedente
comma, è diminuito di quello dell'assegno predetto.
Art. 82
In caso di nuovo infortunio
indennizzabile con una rendita di inabilità permanente, nel quale si abbia
concorso fra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo alla
liquidazione di una rendita riscattata, si procede secondo il criterio
stabilito dall'art. 80.
Art. 83
La misura della rendita di
inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per
disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento
dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle
condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di
peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla
liquidazione della rendita. la rendita può anche essere soppressa nel caso di
recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti dei minimo indennizzabile.
La domanda di
revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere
corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un
aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova
misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
L'Istituto
assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve
pronunciarsi in ordine alla domanda medesima .
Se l'Istituto
assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero
l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle
relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare
della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che
siano disposte ai fini del presente articolo dall'Istituto assicuratore. In
caso di rifiuto l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del
pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
Nei primi
quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può
essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data
dell'infortunio e almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a
distanza inferiore di un anno dalla precedente.
Trascorso il
quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere
richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la
seconda alla fine del successivo triennio.
Entro dieci
anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se i di malattia
professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito
senza i di invalidità permanente o con postumi che non raggiungano il minimo
per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza
dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere
l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto
assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e
nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento.
In caso di
revisione o di liquidazione a seguito di aggravamento, la misura della
rendita di inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento
della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento.
Art. 84
Qualora in seguito a revisione
la misura della rendita sia modificata, la variazione ha effetto dalla prima
rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale
è stata richiesta la revisione.
Art. 85
Se l'infortunio ha per
conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una
rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per
cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da
116 a 120:
1) il cinquanta per cento al
coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo
caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita;
2) il venti per
cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e
adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta
per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli
adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a
carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino
lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del
ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per
tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età,
se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la
rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i
superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli
concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono
concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale
data;
3) in mancanza
di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno degli
ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino
alla loro morte;
4) in mancanza
di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il venti per cento a ciascuno dei
fratelli o sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti
e nelle condizioni stabiliti per i figli.
La somma delle
rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra
assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come
sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole
rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite
abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate
sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole
rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi
diritto ai sensi del comma precedente.
Oltre alle
rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire un
milione al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di
questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi, ultimi, ai fratelli e
sorelle, aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2),
3) e 4).
Qualora non
esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri
di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura
corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo
previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
Per gli addetti
alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al,
precedente comma non può essere comunque inferiore ad una mensilità di
retribuzione.
Agli effetti
del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi
a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di
genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente
affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui
gli esposti sono regolarmente affidati.
Art. 86
L'Istituto
assicuratore è tenuto a prestare all'assicurato nei casi di infortunio
previsti nel presente titolo, e salvo quando dispongono gli artt. 72 e 88, le
cure mediche e chirurgiche necessarie per tutta la durata dell'inabilità
temporanea ed anche dopo la guarigione clinica, in quanto occorrono al
recupero della capacità lavorativa .
Art. 87
L'infortunato
non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche
e chirurgiche che l'Istituto assicuratore ritenga necessarie.
L'accertamento dei motivi del
rifiuto o dell'elusione delle cure prescritte è demandato, in caso di
contestazione, al giudizio di un collegio arbitrale composto di un medico
designato dall'Istituto assicuratore, di un medico designato dall'infortunato
o dall'ente di patrocinio che lo rappresenta o, in mancanza, dal Presidente
del tribunale e di un terzo medico scelto da essi in una lista preparata dal
Ministero della sanità; qualora i medici delle parti non si accordino sulla
scelta del terzo arbitro, questi è designato dal Ministero della sanità .
Il giudizio è
promosso dall'Istituto assicuratore o dall'infortunato nel termine di
quindici giorni dalla dichiarazione o dalla costatazione del rifiuto .
Il rifiuto
ingiustificato a sottoporsi alle cure o l'elusione delle cure prescritte da
parte dell'infortunato importano la perdita del diritto all'indennità per
inabilità temporanea e la riduzione della rendita a quella misura presunta
alla quale sarebbe stata ridotta se l'assicurato si fosse sottoposto alle
cure prescritte.
Art. 88
Per
l'esecuzione delle cure di cui agli articoli precedenti ed anche a scopo di
accertamento, l'Istituto assicuratore può disporre il ricovero
dell'infortunato in una clinica, ospedale od altro luogo di cura indicato
dall'Istituto medesimo. Se il ricovero avviene in ospedali civili, per la
spesa di degenza è applicata, quando non sia stipulata un'apposita
convenzione e quando l'infortunato non abbia diritto all'assistenza gratuita,
la tariffa minima che i singoli ospedali praticano per la degenza a carico
dei Comuni.
Qualora la cura
importi un atto operativo, l'infortunato può chiedere che questo sia eseguito
da un medico di sua fiducia: in tal caso, però, è a suo carico l'eventuale
differenza fra la spesa effettivamente sostenuta e quella che avrebbe
sostenuto l'Istituto assicuratore, se avesse provveduto direttamente alla
cura.
L'Istituto
assicuratore, anche nel caso previsto nel comma precedente, ha diritto di
disporre controlli a mezzo di propri medici fiduciari. Qualora sorga
disaccordo fra il medico dell'infortunato e quello dell'Istituto assicuratore
sul trattamento curativo, la decisione è rimessa ad un collegio arbitrale
costituito in conformità dello stesso art. 87 e con le modalità stabilite in
detto articolo.
Art. 89
Anche dopo la costituzione
della rendita di inabilità l'Istituto assicuratore dispone che l'infortunato
si sottoponga a speciali cure mediche é chirurgiche quando siano ritenute
utili per la restaurazione della capacità lavorativa .
Durante il
periodo delle cure e fin quando l'infortunato non possa attendere al proprio
lavoro, l'Istituto assicuratore integra la rendita di inabilita fino alla
misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta .
In caso di
rifiuto dell'infortunato a sottostare alle cure di cui al primo comma si
provvede a norma dell'art. 87.
Qualora il
collegio arbitrale medico riconosca ingiustificato il rifiuto, l'istituto
assicuratore può disporre la riduzione della rendita di inabilità in misura
da determinarsi dal collegio stesso.
Sono
applicabili per le cure chirurgiche di cui al presente articolo le
disposizioni dell'articolo precedente.
L'Istituto assicuratore
può anche stipulare accordi con istituti all'uopo autorizzati per facilitare
la rieducazione professionale
La stipulazione
di detti accordi deve essere preventivamente autorizzata, di volta in volta,
dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 90
L'Istituto assicuratore è
tenuto a provvedere alla prima fornitura degli apparecchi di protesi e degli
apparecchi atti a ridurre il grado dell'inabilità, nonchè alla rinnovazione
degli stessi, quando sia trascorso il termine stabilito dall'Istituto
medesimo allo scopo di garantire la buona manutenzione degli apparecchi da
parte dell'infortunato, salvo casi di inefficienza o di rottura non
imputabili all'infortunato .
Art. 91
Nel caso di
infortunio che abbia causato ernia addominale, l'istituto assicuratore è
tenuto solo alle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento
dell'indennità per l'inabilità temporanea, fermo restando il disposto
dell'art. 72 .
Nel caso in cui
si tratti di ernia non operabile è dovuta la rendita di inabilità nella
misura stabilita per la riduzione del quindici per cento dell'attitudine al
lavoro; qualora sorga contestazione circa l'operabilità, la decisione è
rimessa ad un collegio arbitrale costituito in conformità dell'art. 87.
Art. 92
L'istituto assicuratore
provvede ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza a mezzo di
propri ambulatori o anche mediante accordi con enti o sanitari locali.
Qualora
l'Istituto non possa provvedere, provvede il datore di lavoro con propri
mezzi e l'istituto stesso gli rimborsa la spesa che avrebbe sostenuto se
avesse direttamente prestato i soccorsi di urgenza.
Il datore di
lavoro è tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto dell'infortunato,
rimanendo a suo carico le relative spese.
Il datore di
lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo e in modo visibile un cartello
indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'Istituto
assicuratore.
Art. 93
Per i servizi di salvataggio e
di pronto soccorso nelle miniere di zolfo in Sicilia si applicano le speciali
norme vigenti in materia .
Art. 94
Le Amministrazioni ospedaliere
non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali le persone colpite da
infortunio sul lavoro e debbono dare notizia immediatamente, e comunque entro
due giorni, del ricovero all'istituto assicuratore, anche ai fini del
pagamento delle spese di spedalità da parte dell'Istituto stesso, quando si
tratti di infortunio indennizzabile ai termini del presente titolo ed il
ricovero sia stato disposto o approvato dall'Istituto assicuratore.
L'Istituto
assicuratore ha diritto di far visitare da medici di propria fiducia gli
infortunati degenti in ospedale.
I medici degli
ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati attestanti la lesione da
infortunio, con diritto ai compensi stabiliti a norma dell'art. 88.
Le
Amministrazioni ospedaliere hanno l'obbligo di dare visione all'Istituto
assicuratore e all'infortunato o ai suoi superstiti dei documenti clinici e
necroscopici relativi agli infortunati da esse ricoverati e, se richiesta, di
rilasciare copia integrale degli stessi. Analogo obbligo spetta, nei
confronti dell'infortunato o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'Istituto
assicuratore.
Art. 95
L'istituto assicuratore ha il
diritto di controllare l'andamento delle cure in qualsiasi luogo esse siano
state praticate e di disporre il trasferimento dell'infortunato in luogo di
cura designato dall'istituto medesimo. A tal fine i luoghi di cura e i medici
privati debbono permettere tutti gli accertamenti disposti dall'Istituto e
fornire allo stesso tutte le notizie, gli elementi e i documenti da esso
richiesti.
In caso di
contestazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 87.
Art. 96
Se nel Comune o nella Provincia
esistono medici o stabilimenti di cura preventivamente designati
dall'Istituto assicuratore, e l'infortunato, tempestivamente avvertito, si
avvale di altro medico o stabilimento di cura, le spese relative sono a
carico dell'infortunato salvo quanto dispone il secondo comma dell'art. 88.
Art. 97
Gli ufficiali sanitari e i
medici condotti non possono rifiutarsi di prestare i primi soccorsi agli
infortunati sul lavoro e sono tenuti a rilasciare i relativi certificati.
I compensi
spettanti per le prestazioni di cui al precedente comma sono corrisposti
dall'istituto assicuratore nella misura da stabilirsi con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
Art. 98
I compensi ai sanitari
componenti il collegio arbitrale di cui agli artt. 87, 88 e 89 sono liquidati
dal Presidente del tribunale nelle misure stabilite dalla tariffa nazionale
per le prestazioni mediche di cui alla legge 21 febbraio 1963, n. 244.
Il Presidente del tribunale
decide circa l'onere dei predetti compensi e delle eventuali spese da lui
contestualmente liquidate.
Art. 99
Contro il rifiuto
dell'assistenza sanitaria da parte dell'istituto assicuratore e contro i
provvedimenti dell'Istituto stesso circa la natura ed i limiti delle prestazioni
di carattere sanitario a favore dell'infortunato, quando, ai termini del
presente titolo, non si debba costituire il collegio arbitrale previsto
dall'art. 87, è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale .
Art. 100
Ricevuta la
denuncia dell'infortunio col certificato medico attestante che l'assicurato
non è in grado di recarsi al lavoro, l'Istituto assicuratore, accertata
l'indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del presente titolo, provvede
affinchè, entro il più breve termine e in ogni caso non oltre il ventesimo
giorno da quello dell'infortunio, sia pagata all'infortunato l'indennità per
inabilità temporanea .
Art. 101
Qualora l'Istituto assicuratore
ritenga di non essere obbligato a corrispondere le prestazioni, deve darne
comunicazione all'infortunato o gli aventi diritto, specificando i motivi del
provvedimento adottato.
Art. 102
Ricevuto il certificato medico
costatante l'esito definitivo della lesione, l'Istituto assicuratore comunica
immediatamente all'infortunato la data della cessazione dell'indennità per
inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere
permanente indennizzabili ai sensi del presente titolo.
Qualora siano
prevedibili dette conseguenze, L'Istituto assicuratore procede agli
accertamenti per determinare la specie ed il grado dell'inabilità permanente
al lavoro e, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del
certificato medico di cui al comma precedente, comunica all'infortunato la
liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che sono
serviti di base a tale liquidazione .
Quando per le
condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità
permanente, l'Istituto assicuratore liquida una rendita in misura provvisoria,
dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di
procedere a liquidazione definitiva.
Nel caso di
liquidazione di rendita non accettata dell'infortunato, ove questi convenga
in giudizio l'Istituto assicuratore, quest'ultimo, fino all'esito del
giudizio, è tenuto a corrispondere la rendita liquidata.
Art. 103
L'infortunato, nei riguardi del
quale sia stata accertata un'inabilità permanente indennizzatile, deve
presentare all'Istituto assicuratore, agli effetti della liquidazione delle
quote integrative, la richiesta documentazione anagrafica .
Art. 104
L'infortunato, il quale non
riconosca fondati i motivi per i quali l'Istituto assicuratore ritiene di non
essere obbligato a liquidare indennità o non concordi sulla data di cessazione
dell'indennità per inabilità temporanea o sull'inesistenza di inabilità
permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella
comunque fatta dall'istituto assicuratore, comunica all'Istituto stesso con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia
ritirato ricevuta, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione
fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento
dell'istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente,
la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso
alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi
giustificativi della domanda .
Non ricevendo
risposta nel termine di giorni sessanta dalla data della ricevuta della
domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri
soddisfacente, l'infortunato può convenire in giudizio l'Istituto
assicuratore avanti l'autorità giudiziaria.
Qualora il
termine di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 102 decorra senza che
l'Istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi
previste, si applica la disposizione dei comma precedente.
Art. 105
Nel caso in cui l'infortunio
abbia causato la morte, i superstiti ai sensi dell'art. 85 debbono presentare
all'istituto assicuratore gli atti e i documenti comprovanti il loro diritto.
L'Istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del
presente titolo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso
art. 85.
Le rendite ai
superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.
In caso di
opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga
contestazione sulla misura di essa, si applicano le disposizioni dell'articolo
precedente.
Art. 106
Agli effetti dell'art. 85, la
vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza
mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e al mantenimento di essi
concorreva in modo efficiente il defunto.
Agli effetti
dell'art. 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al lavoro si considera in
ogni caso ridotta permanentemente a meno di un terzo quando il vedovo abbia
raggiunto i sessantacinque anni di età al momento della morte della moglie
per infortunio.
Per
l'accertamento della vivenza a carico l'Istituto assicuratore può assumere le
notizie del caso presso gli uffici comunali, presso gli uffici delle imposte
e presso altri uffici pubblici e può chiedere per le indagini del caso
l'intervento dell'Arma dei carabinieri.
Gli uffici
comunali debbono fornire agli Istituti assicuratori le notizie che siano da
essi richieste in ordine alla vivenza a carico di cui all'art. 85 e debbono,
altresì, rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza in vita, gli
stati di famiglia e gli atti di nascita ad essi richiesti dagli Istituti
assicuratori medesimi o dai titolari di rendite, ai fini del pagamento delle
rate di rendita.
Art. 107
Le rendite di
inabilità permanente e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate
mensili.
In caso di
morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata
in corso.
Art. 108
Per le indennità dovute in base
al presente titolo l'avente diritto non può rilasciare procura ad esigere se
non al coniuge, ad un parente od affine ovvero ad una delle persone con cui
sia comune il diritto ad esigere l'indennità medesima.
Solo nei casi
di legittimo impedimento è consentito rilasciare la procura predetta a
persona diversa da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la
procura è vistata dal Sindaco o, nel caso di residenza fuori del territorio
nazionale, dall'autorità consolare italiana.
Art. 109
Sono nulle le obbligazioni
contratte per remunerazione di intermediari che abbiano preso interesse alla
liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dal presente titolo.
Sono puniti con
l'ammenda fino a lire quarantamila:
a) gli
intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed ai
loro aventi diritto l'opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma
precedente;
b) coloro che,
per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne
abbiano informato intermediari per metterli in grado di offrire l'opera loro
o di altri, come previsto alla lettera a).
Art. 110
Il credito delle indennità
fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo nè può
essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali
l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudizio, siano stati
condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente
decreto .
Art. 111
Il procedimento contenzioso non
può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal
presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità .
La prescrizione
prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la
liquidazione in via amministrativa dell'indennità.
Tale
liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta
giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per
quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la
liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre l'azione
giudiziaria .
Art. 112
L'azione per conseguire le prestazioni
di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno
dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia
professionale.
L'azione per
riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori
di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di 10 anni dal
giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento .
Le azioni
spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i
datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate
indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10
e 11.
La prescrizione dell'azione di
cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità,
ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del
presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o
l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme .
Il giudizio
civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla
sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause
indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si
prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la
sentenza penale è divenuta irrevocabile.
Art. 113
Ai fini
dell'applicazione degli artt. 91, 92 e 96 del Codice di procedura civile
nelle controversie riguardanti la liquidazione dell'indennità, il giudice può
anche tener conto della misura dell'indennità assegnata in confronto di
quella richiesta dall'infortunato e di quella offerta dall'istituto
assicuratore.
Art. 114
E' nullo
qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità o a diminuire
la misura stabilita nel presente titolo.
Le transazioni
concernenti il diritto all'indennità o alla misura di essa non sono valide
senza l'omologazione del tribunale dei luogo dove si è effettuata la
transazione stessa. All'omologazione il tribunale provvede in camera di
consiglio .
Art. 115
Agli effetti
della determinazione della misura dell'indennità per inabilità temporanea,
della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti la
retribuzione da prendersi per base è accertata a norma degli artt. da 116 a
120 del presente decreto e dell'art. 29 o, per la navigazione marittima, degli
artt. 31 e 32.
Art. 116
Per la liquidazione delle
rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti, quando non
ricorra l'applicazione dell'art. 118, è assunta quale retribuzione annua la
retribuzione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in danaro,
sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio.
Qualora
l'infortunato non abbia prestato la sua opera durante il detto periodo in
modo continuativo oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro
e non sia possibile determinare il cumulo delle retribuzioni percepite nel
periodo medesimo, la retribuzione annua si valuta eguale a trecento volte la
retribuzione giornaliera. A questo effetto, si considera retribuzione
giornaliera la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata
oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui
appartiene l'infortunato il guadagno medio orario percepito dall'infortunato
stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno
dell'infortunio nel periodo, non superiore ai dodici mesi, per il quale sia
possibile l'accertamento dei guadagni percepiti.
In ogni caso la
retribuzione annua è computata da un minimo corrispondente a trecento volte
la retribuzione media giornaliera diminuita del trenta per cento ad un
massimo corrispondente a trecento volte la retribuzione media giornaliera
aumentata del trenta per cento. A questo effetto, la retribuzione media
giornaliera è fissata per ogni anno, a partire dal 1° luglio 1983, non oltre
i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro,
sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione dell'indennità per
inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro avvenuti e da malattie
professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e definiti
nell'esercizio stesso .
Ove sia
intervenuta, rispetto alla retribuzione media giornaliera precedentemente
fissata, una variazione in misura non inferiore al cinque per cento, il
decreto interministeriale determina la nuova retribuzione media giornaliera
per gli effetti di cui al precedente comma e indica, per gli effetti di cui
al penultimo comma del presente articolo, i coefficienti annui di variazione
per il periodo di tempo considerato.
La variazione
inferiore al cinque per cento, intervenuta nell'anno, si computa con quelle
verificatesi negli anni successivi per la determinazione della retribuzione
media giornaliera .
Per i
componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca
marittima la retribuzione massima risultante dal terzo comma del presente
articolo è aumentata del quarantaquattro per cento per i comandanti e per i
capi macchinisti, del ventidue per cento per i primi ufficiali di coperta e
di macchina e dell'undici per cento per gli altri ufficiali.
Le rendite in
corso di godimento alla data di inizio dell'anno, per il quale ha effetto il
decreto interministeriale di cui al quarto comma dei presente articolo, sono
riliquidate, con effetto da tale data e a norma del presente decreto, su
retribuzioni variate in relazione alle accertate variazioni salariali
considerate dal decreto stesso.
Per il periodo
1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione
media giornaliera terrà conto della variazione intervenuta in misura non
inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione media giornaliera,
fissata con decreto interministeriale 3 luglio 1980 .
Art. 117
Per la liquidazione delle
indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del
successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è eguale alla
retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo
comma dell'art. 116, calcolando, però, il guadagno medio orario degli ultimi
quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.
Art. 118
Con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali
di categoria maggiormente rappresentative, possono essere stabilite,
d'ufficio o su richiesta delle organizzazioni predette o dell'Istituto
assicuratore, tabelle di retribuzioni medie o convenzionali per determinati
lavori o per determinate località o anche per singole imprese o per speciali
categorie di prestatori d'opera, da assumere come base della liquidazione
delle indennità, fermo rimanendo il disposto del terzo comma dell'art. 116 .
Le rendite
liquidate sulle retribuzioni convenzionali previste dal presente articolo
sono riliquidate ogni anno a norma dell'art. 116 sulla base delle
retribuzioni convenzionali in vigore alla scadenza di ciascun anno, sempreché
sia intervenuta una variazione non inferiore al cinque per cento; in mancanza
di retribuzioni convenzionali cui fare riferimento, si applica il disposto
del settimo comma dell'art. 116.
La variazione
inferiore al cinque per cento intervenuta nell'anno si computa con quelle
verificatesi negli anni successivi per la riliquidazione delle rendite .
Art. 119
Se l'infortunato è apprendista,
o comunque minore degli anni diciotto, ha diritto alle cure secondo il
disposto dell'art. 86 e le prestazioni in danaro, commisurate alla
retribuzione, sono così determinate:
a) I'indennità
per inabilità temporanea assoluta è ragguagliata alla retribuzione effettiva
secondo le norme dell'art. 117;
b) la rendita
di inabilità e la rendita ai superstiti sono ragguagliate alla retribuzione
della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di età superiore
agli anni diciotto non apprendiste occupate nella medesima lavorazione cui
gli apprendisti stessi o i minori sono addetti e comunque a retribuzione non
inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per
prestatori d'opera di età superiore ai diciotto anni della stessa categoria e
lavorazione.
Nei casi in cui
le predette persone non percepiscano una retribuzione o comunque la
remunerazione non sia accertabile, le prestazioni in denaro sono determinate
in base a tabelle di salari stabiliti a norma dell'art. 118 o, in mancanza di
queste, in base alla retribuzione prevista per i prestatori d'opera della
stessa località occupati nella medesima lavorazione e categoria.
Resta in ogni
caso fermo il disposto del terzo comma dell'art. 116.
Il contributo
settimanale dovuto ai sensi dell'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25
(2), per ogni apprendista soggetto all'obbligo delle assicurazioni sociali,
ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, è fissato in lire trecentodieci e la quota dovuta per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è
fissata in lire centottanta.
Art. 120
Se la
retribuzione effettivamente corrisposta all'infortunato è superiore a quella
risultante dalle registrazioni prescritte dall'art. 20, l'Istituto
assicuratore è tenuto a corrispondere le indennità secondo la retribuzione
effettiva, salvo le sanzioni stabilite dall'art. 50.
L'Istituto
stesso è inoltre tenuto a corrispondere un'indennità supplementare qualora
venisse accertato, in sede giudiziale o in altri modi previsti dalle norme
vigenti, che la retribuzione presa a base della liquidazione è inferiore a
quella dovuta secondo legge, salvo, anche in questo caso, le sanzioni
stabilite dall'art. 50.
Le disposizioni del presente
articolo non sono applicabili ai casi previsti dall'art. 118.
Art. 121
Nel caso in cui una nave sia
perduta, o possa considerarsi perduta secondo l'art. 162 del Codice della
navigazione, e dal giorno del naufragio, o da quello al quale si riferiscono
le ultime notizie della nave, siano decorsi sei mesi senza che siano
pervenute notizie attendibili di persone dell'equipaggio, gli aventi diritto
di cui all'art. 85 possono ottenere la liquidazione dell'indennità assicurata
per il caso di morte.
Il termine di
tre anni fissato nell'art. 112 per la prescrizione dell'azione per conseguire
l'indennità decorre dal giorno in cui scade il detto termine di sei mesi.
Quando ritorni
chi si credeva disperso o si vengano ad avere di lui notizie certe,
l'Istituto assicuratore cessa il pagamento della rendita già liquidata e in
base alle conseguenze dell'infortunio sono regolati i rapporti fra l'Istituto
assicuratore, coloro che hanno riscosso le rate di rendita e colui che si
credeva disperso.
Art. 122
Quando la morte sopraggiunge in
conseguenza dell'infortunio dopo la liquidazione della rendita di inabilità
permanente, la domanda per ottenere la rendita nella misura e nei modi
stabiliti nell'art. 85 deve essere proposta dai superstiti, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dalla data della morte .
Art. 123
Nel caso di morte di un
infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione dell'indennità per
inabilità temporanea o di pagamento della rendita di inabilità permanente o
mentre si svolgono le pratiche amministrative per la liquidazione della
rendita, l'Istituto assicuratore, se gli risulti che i superstiti
dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena venutone a
conoscenza, dare notizia del decesso stesso ai superstiti, agli effetti dell'eventuale
applicazione dell'articolo precedente.
In ogni caso il
termine di cui all'articolo predetto decorre dal giorno nel quale i
superstiti sono venuti a conoscenza del decesso.
Art. 124
Con decorrenza dal 1° luglio
1965, agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale
nell'industria, già indennizzati ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51,
e del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928, sono concessi i seguenti assegni
continuativi mensili:
con grado di
inabilità dal cinquanta al settantanove per cento, se titolari di rendita
vitalizia, lire ottomila;
con grado di
inabilità dal sessanta al settantanove per cento, se liquidati in capitale,
lire seimila;
con grado di
inabilità dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire sedicimila;
con grado di
inabilità dal novanta al cento per cento, lire venticinquemila;
con grado di
inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile
un'assistenza personale continuativa, a norma dell'art. 76, lire
venticinquemila, più lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza
personale continuativa.
Gli assegni di cui al
precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro
importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa
denominazione, dall'Istituto assicuratore.
Art. 125
Le indennità
dell'assicurazione assorbono e sostituiscono, fino alla concorrenza del loro
ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti
collettivi o per accordi economici essere direttamente corrisposte, o sono di
fatto corrisposte, dal datore di lavoro al lavoratore in caso di infortunio o
di malattia professionale, salvo i casi in cui, in virtù di contratti
collettivi o di accordi economici, i datori di lavoro sono tenuti a
corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità
sino alla copertura dell'intera retribuzione.
Capo VI
ISTITUTI ASSICURATORI
Art. 126
L'assicurazione secondo il
presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di servizio
sociale (2), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro, salvo quanto dispone l'articolo seguente.
Art. 127
Non sono
assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro:
1) gli addetti
alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, nonché i
radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori, alla cui
assicurazione provvedono le Casse previste nell'art. 4 del regio
decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264
convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860 ; le Casse predette sono
autorizzate a provvedere anche all'assicurazione di prestazioni supplementari
previsti da regolamenti organici, da contratti collettivi, da convenzioni di
arruolamento e di ingaggi in favore delle persone soggette all'obbligo
dell'assicurazione presso le Casse predette;
2) i dipendenti
delle aziende autonome del Ministero delle poste e telecomunicazioni e il
personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
3) i detenuti
addetti a lavori condotti direttamente dallo Stato.
Per i
dipendenti dello Stato l'assicurazione presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può essere attuata con forme
particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle
prestazioni, fermo rimanendo il diritto degli assicurati al trattamento
previsto dal presente decreto. Le relative norme sono emanate dal Ministro
per il tesoro di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza
sociale e per la sanità .
Art. 128
L'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può assumere, su richiesta
delle Casse di cui all'art. 127, il servizio della corresponsione delle
rendite di inabilità e delle rendite ai superstiti, ferma rimanendo
l'applicazione delle norme stabilite per le rendite stesse nel presente
titolo, in tal caso le Casse versano al predetto Istituto i valori capitali
delle rendite, calcolati secondo tabelle all'uopo concordate fra gli enti
interessati, e sono esonerate da qualsiasi obbligo verso i titolari di esse.
Fin quando non siano stabilite tali tabelle, sono applicate, quelle formate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
ai termini dell'art. 39.
Le Casse di cui
all'art. 127, che intendono provvedere alla riassicurazione parziale dei
rischi da esse assunti in forza del presente titolo, debbono stipulare la
riassicurazione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
Con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e
dell'Amministrazione interessata, l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro può essere incaricato, con le modalità
stabilite nel decreto stesso, di erogare le prestazioni assicurative per
infortuni in servizio o malattie professionali dovute dalle Amministrazioni
dello Stato, secondo i propri ordinamenti, a persone non soggette all'obbligo
dell'assicurazione disciplinata dal presente titolo.
Art. 129
Le Casse di cui
al n. 1 dell'art. 127 sono poste sotto la vigilanza del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale e si applicano ad esse le disposizioni dell'art.
13 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Gli statuti
delle Casse predette sono approvati con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con quelli per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il
Consiglio di stato.
Le Casse
rimettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale i propri
bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie statistiche che siano ad
esse richieste da detto Ministero.
Art. 130
Gli impiegati
dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
sono equiparati ai dipendenti dello Stato agli effetti del trattamento
tributario e delle disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità
degli stipendi.
Capo VII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 131
Per le malattie professionali
si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro, salvo le
disposizioni del presente capo.
Art. 132
Gli artt. 80 e 81 si
applicano anche quando l'inabilità complessiva sia derivata in parte da
infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale .
Art. 133
La tutela
assicurativa contro le malattie professionali non comprende le conseguenze
non direttamente connesse alle malattie stesse.
Art. 134
Le prestazioni
per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia
cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il
diritto alle prestazioni, semprechè l'inabilità o la morte si verifichi entro
il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella
allegato n. 4.
Le prestazioni
sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente
indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente
decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni
dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia
determinato la malattia.
Agli effetti
del comma precedente, per malattia che può dar luogo ad una ricaduta
indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo l'entrata in
vigore delle norme che hanno esteso alla stessa l'assicurazione obbligatoria.
Art. 135
La manifestazione della
malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa
astensione dal lavoro a causa della malattia.
Se la malattia
non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che
l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha
determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si
considera verificata nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore
la denuncia con il certificato medico.
Art. 136
Nel caso di inabilità
permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado
dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo
della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la
malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende cessare dalla
lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di inabilità presumibile
al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o
temporaneo della lavorazione predetta.
Le eventuali
controversie sui provvedimenti adottati dall'istituto assicuratore in
applicazione del precedente comma sono demandate ad un collegio arbitrale
costituito con le modalità stabilite dall'art. 87; il collegio determina la
misura della riduzione della rendita.
Art. 137
La misura della rendita di
inabilità da malattia professionale può essere riveduta su domanda del
titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso
di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito
a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purché,
quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla malattia
professionale che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita
può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei
limiti del minimo indennizzatile.
La domanda di
revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere
corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un
aggravamento nelle conseguenze della malattia professionale e risulti anche
la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.
Sulla predetta
domanda l'Istituto assicuratore è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni
dal ricevimento di essa .
Se l'Istituto
assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero
l'assicurato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle
relative contestazioni si applicano le disposizioni dell'art. 104.
Il titolare
della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che
siano disposte, ai fini del presente articolo, dall'istituto assicuratore. In
caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del
pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima
revisione può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi
dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora
non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di
manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive
revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno
dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modifìcazioni
avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.
La relativa
domanda deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre un anno dalla
scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente .
Art. 138
L'Istituto
assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche
preventive e periodiche previste dalle disposizioni vigenti in tema di
prevenzione e di igiene del lavoro.
Art. 139
E' obbligatorio
per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie
professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per
la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
La denuncia
deve essere fatta all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il
quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico provinciale.
I
contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con
l'ammenda da lire mille a lire quattromila.
Se la
contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall'art. 33
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente
norme generali per l'igiene del lavoro, l'ammenda è da lire ottomila a lire
quarantamila .
Capo VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA SILICOSI E L'ASBESTOSI
Art. 140
Nell'assicurazione
obbligatoria per le malattie professionali contemplata dall'art. 3 del
presente decreto è compresa la silicosi, contratta nell'esercizio dei lavori
specificati nella tabella, allegato n.8, e che risultino fra quelli previsti
dall'art. 1.
La tabella
predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta dei Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri
lavori che espongano al rischio della silicosi.
Art. 141
Per la silicosi
e l'asbestosi, ferma l'osservanza, in quanto applicatili, delle disposizioni
concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, valgono le
disposizioni particolari contenute nel presente capo.
Art. 142
Abrogato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 3;
Art. 143
Abrogato dalla L. 27-12-1975, n. 780, art. 3;
Art. 144
Nell'assicurazione
obbligatoria per le malattie professionali contemplate dall'art. 3 del
presente decreto è compresa l'asbestosi, contratta nell'esercizio dei lavori
specificati nella tabella, allegato n. 8, e che risultino fra quelli previsti
dall'art. 1.
La tabella
predetta è sottoposta a revisione ogni due anni con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative, qualora sussistano altri
lavori che espongano al rischio dell'asbestosi.
Art. 145
Le prestazioni
assicurative sono dovute:
a) in tutti i
casi di silicosi o di asbestosi - con le loro conseguenze dirette - da cui
sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al
20 per cento;
b) in tutti i
casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre formo morbose
dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà
alla valutazione globale del danno.
Le prestazioni
di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei
casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme
morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
Art. 146
La misura della rendita di
inabilità da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del
titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso
di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito
a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purchè,
quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o
dall'asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Accertata
l'esistenza di tale peggioramento che ha luogo alla liquidazione della
rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli
effetti della misura dell'inabilità complessiva da valutare, nei limiti e
alle condizioni di cui all'art. 145, le associazioni della silicosi e
dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato
respiratorio. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero
dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile .
Il titolare
della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che
siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In
caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del
pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.
La prima
revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della
manifestazione della malattia o dopo almeno sei mesi da quella della
costituzione della rendita.
Ciascuna delle
successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla
precedente.
In caso di
insorgenza di complicanze tubercolari a carattere tisiogeno evolutivo, le
revisioni di cui al precedente articolo possono aver luogo anche fuori dei
termini ivi previsti.
Le revisioni di
cui ai precedenti commi possono essere richieste o disposte anche oltre il
termine di quindici anni previsto dall'art. 137.
L'Istituto assicuratore, entro
novanta giorni dalla ricezione della domanda, deve pronunciarsi in ordine
alla domanda medesima.
Art. 147
Ferme le altre
disposizioni dell'art. 116, la retribuzione annua da assumersi a base per la
liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a
silicosi o ad asbestosi, è quella percepita dal lavoratore, sia in danaro,
sia in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia
verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito alle lavorazioni di
cui all'art. 140.
Qualora la manifestazione della
malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette, durante il
periodo di disoccupazione o di occupazione in lavorazioni non soggette
all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente
decreto, viene presa a base la retribuzione percepita, sia in danaro, sia in
natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella
medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore
alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.
Se, invece, la
manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni
di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione
medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo
dell'assicurazione ai sensi del titolo primo del presente decreto, viene
presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la
determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data
dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se, però, tale retribuzione risulti
inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione
della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione.
Art. 148
Gli
accertamenti diagnostici sulle condizioni morbose contemplate nel presente
capo sono, in ogni caso denunciato, di competenza dell'Istituto assicuratore
e così pure le cure, salvo quelle a favore dei lavoratore affetto da silicosi
o da asbestosi associata a tubercolosi attiva, le quali spettano all'istituto
nazionale della previdenza sociale, purchè sussistano le condizioni stabilite
dalla legge per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi.
Ove non
sussistano le condizioni stabilite dalla legge per il diritto alle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, gli
accertamenti diagnostici e le cure di cui al comma precedente sono erogati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, salvo rimborso da parte
dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Se per l'esecuzione
delle cure predette o degli accertamenti diagnostici l'assicurato è obbligato
ad astenersi dal lavoro, l'istituto assicuratore gli corrisponde, durante il
periodo di astensione, un assegno giornaliero nella misura corrispondente
all'indennità di infortunio per inabilità temporanea assoluta.
Quando per i
motivi sopraindicati l'assicurato sia ricoverato in un istituto di cura, egli
ha diritto ad una assegno giornaliero corrispondente all'indennità di cui
all'art. 72.
Nei casi di cui
ai commi precedenti, qualora l'assicurato sia già titolare di una rendita per
inabilità, si applica la disposizione dell'art. 89 .
Art. 149
Ai fini dell'applicazione del
primo comma dell'art. 148, le contestazioni tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto nazionale della
previdenza sociale sulla diagnosi di silicosi o asbestosi associate a
tubercolosi in fase attiva sono sottoposte alla decisione, in via
amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nelle more
della decisione, l'interessato è assistito dall'istituto assicuratore al
quale il caso è stato inizialmente denunciato.
Art. 150
Qualora
l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui
attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perchè riscontrato affetto
da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di
qualunque grado, purchè non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto
assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno ed indipendentemente
dalle prestazioni o dalle indennità che possono spettare per l'accertata
riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia una
rendita di passaggio.
Nel caso in cui
l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 140,
tale rendita è pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione
giornaliera, determinata ai sensi dell'articolo 116, comma secondo, percepita
nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena e
quella, determinata allo stesso modo, percepita per la nuova occupazione.
Nel caso in cui
l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima è pari
ai due terzi della retribuzione giornaliera, determinata ai sensi del
precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella
lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennità di
disoccupazione.
Qualora
l'assicurato si rioccupi entro l'anno, si applica il trattamento previsto nel
secondo comma.
La rendita di
passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di
dieci anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati
dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione, non compresa
fra quelle di cui all'art. 140, risulti dannosa all'assicurato, influendo
sull'ulteriore corso della malattia.
La rendita di
passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità
spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la
retribuzione relativa alla nuova occupazione o con l'indennità di
disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella
quale l'assicurato ha contratto la malattia.
La rendita decorre dalla data
dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto
ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo assegno giornaliero,
la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione
dell'assegno medesimo.
Art. 151
Per ottenere la
liquidazione della rendita di passaggio di cui all'art. 50, l'assicurato deve
inoltrare domanda all'Istituto assicuratore entro il termine di centottanta
giorni dalla data in cui, a seguito dell'esito degli accertamenti, ha
abbandonato la lavorazione, precisando se abbia trovato occupazione in altra
lavorazione non prevista nella tabella allegato n. 8 o se sia disoccupato.
La domanda,
corredata da dichiarazione del datore di lavoro attestante l'abbandono della
lavorazione e la misura dell'ultima retribuzione, deve essere accompagnata:
a) nel caso in
cui l'assicurato abbia trovato occupazione in altra lavorazione non prevista
dalla tabella sopra richiamata, dalla dichiarazione del datore di lavoro
sulla natura della nuova lavorazione e sulla misura della retribuzione
relativa;
b) nel caso in
cui l'assicurato sia disoccupato, da relativa attestazione degli organi
competenti.
Art. 152
In conformità di quanto
previsto all'art. 16, l'istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che
non si sia provveduto alla denuncia delle lavorazioni specificate nella
tabella allegato n. 8, diffida il datore di lavoro, fissandogli il termine di
dieci giorni per l'adempimento.
Il ricorso
all'Ispettorato del lavoro contro la diffida dell'istituto assicuratore e
quello al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro la decisione
dell'Ispettorato del lavoro non sospendono l'esecuzione delle visite mediche
preventive e periodiche, salvo che i detti organi non ritengano di disporre
la sospensione dell'esecuzione medesima.
L'azione avanti
l'autorità giudiziaria non esime il datore di lavoro dall'obbligo di
provvedere all'esecuzione delle visite mediche preventive o periodiche
indicate nei precedenti commi.
Art. 153
I datori di lavoro, che
svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a
corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei
salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice
libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio sul
complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento,
opificio, cantiere ecc. .
A tale scopo, i
datori di lavoro debbono comunicare all'Istituto assicuratore, ad
integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 12, tutti gli elementi
e le indicazioni da questo richiesti per la valutazione del rischio .
Art. 154
I criteri per la determinazione
del premio supplementare di cui al precedente articolo, la misura di esso e
le modalità della sua applicazione sono stabiliti con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 155
Ferme restando nel resto le
disposizioni degli artt. 10 e 11, la responsabilità civile del datore di
lavoro permane solo quando la silicosi e l'asbestosi siano insorte o si siano
aggravate per la violazione delle norme di prevenzione e di sicurezza di cui
all'art. 173.
Art. 156
I datori di lavoro sono tenuti,
nell'effettuare le registrazioni sui libri di paga ai sensi dell'art. 20, a
raggruppare gli operai addetti alle lavorazioni implicanti il rischio della
silicosi e dell'asbestosi, secondo la loro adibizione ai singoli reparti
delle lavorazioni medesime.
Art. 157
I lavoratori,
prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 140, e comunque non
oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni
stesse, debbono essere sottoposti, a cura e a spese del datore di lavoro, a
visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, oppure da enti a ciò
autorizzati, secondo le modalità di cui agli articoli 158 e seguenti, allo
scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette.
Detti
accertamenti debbono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno,
ugualmente a cura e a spese del datore di lavoro. A seguito di tale
accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le
modalità di cui all'articolo seguente.
Per i
lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite
mediche periodiche ad intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è
sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.
Non possono
essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che
risultino affetti da silicosi o da asbestosi associata a tubercolosi
polmonare in fase attiva anche se iniziale.
Entro trenta
giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il
lavoratore può richiedere con istanza motivata all'ispettorato del lavoro
territorialmente competente un nuovo accertamento, avente carattere
definitivo, da eseguirsi collegialmente con le modalità di cui agli articoli
160 e seguenti.
Il collegio è
composto da un ispettore medico del lavoro, che lo presiede, dal medico
rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.
Le spese per il
funzionamento dei collegio medico di cui al precedente comma, sono a carico
di un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il
concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'lstituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo
modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Art. 158
Alla visita medica prescritta
dal primo comma dell'articolo precedente debbono essere sottoposti anche i
lavoratori provenienti da altra impresa soggetta all'obbligo assicurativo
contro la silicosi e l'asbestosi.
Il datore di
lavoro è esonerato dal far eseguire la suddetta visita quando questa sia
stata effettuata, a distanza di tempo non superiore ad un anno, a cura di
precedente datore di lavoro, purché questa condizione possa essere dimostrata
dal lavoratore mediante consegna dell'attestazione di cui all'art. 162.
L'attestazione è conservata dal datore di lavoro stesso ai fini della
vigilanza.
Anche in tale
caso la prima visita periodica o di controllo è eseguita ai sensi del comma
secondo dell'art. 157 non oltre un anno dalla data della precedente visita.
Art. 159
La richiesta delle visite
mediche di cui all'art. 157 è fatta dal datore di lavoro al medico di
fabbrica o ad uno degli enti autorizzati a norma dell'art. 161, allegando
alla richiesta stessa la precedente attestazione medica eventualmente in suo
possesso.
Art. 160
La visita medica di cui
all'art. 157, comprende, oltre l'esame clinico, anche una radiografia del
torace comprendente l'intero ambito polmonare
L'Ispettorato
del lavoro può autorizzare a sostituire la radiografia del torace con l'esame
schermografico, purchè lo schermogramma non abbia formato inferiore a
millimetri settanta per settanta.
Ogni qualvolta
lo schermogramrna non consenta l'accertamento di cui al primo comma dell'art.
157, deve essere eseguita, entro quindici giorni dalla schermografía, una
radiografia.
Il medico di
fabbrica o l'ente che effettua la visita medica indica su apposito registro a
numerazione progressiva, le generalità del lavoratore, il nome del radiologo,
il luogo e la data dell'accertamento ed il numero dello schermogramma o del
radiograrnma.
In ogni
schermogramma o radiogramma è indicata, oltre al numero, la data in cui viene
eseguito.
Art. 161
Gli enti che intendono ottenere
l'autorizzazione a compiere gli esami medici di cui al presente capo debbono
essere autorizzati dall'Ispettore del lavoro competente, il quale, previo
accertamento dell'adeguata organizzazione ed attrezzatura dell'ente stesso,
decide di concerto con il medico provinciale.
Gli enti che,
oltre l'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, intendono operare
in tutto il territorio nazionale debbono essere autorizzati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero della sanità.
Art. 162
I rilievi clinici e radiologici
eseguiti ai sensi dell'art. 160 sono riportati dal medico su di una scheda
personale conforme al modello A, allegato n. 9.
Sulla base di
detti rilievi, il medico redige l'attestazione di cui all'art. 157, conforme
al modello B, allegato n. 10.
Nel caso in cui
il lavoratore venga riscontrato affetto da silicosi o asbestosi associate a
tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta
attestazione è redatta secondo il modello C, allegato n. 10, contenente la
precisazione che il lavoratore non può essere assunto o permanere nelle
lavorazioni medesime ai sensi del quarto comma del richiamato art. 157.
L'abbandono
della lavorazione deve avvenire entro otto giorni dalla data in cui il datore
di lavoro viene a conoscenza del risultato degli accertamenti.
La scheda,
l'originale ed una copia firmata dell'attestazione, nonchè i documenti
radiografici e schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni
dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o dell'ente che li ha
eseguiti, al datore di lavoro. Quest'ultimo è tenuto a far pervenire la copia
dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al lavoratore
interessato ed a conservare i documenti originali, unicamente al registro di
cui all'art. 160, nel luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di
almeno sette anni, nonchè a presentarli ad ogni richiesta dell'ispettorato
del lavoro o del Distretto minerario. L'Ispettorato del lavoro può
autorizzare la conservazione dei documenti e del registro predetti in altro
luogo.
Art. 163
Quando dalla visita medica il
lavoratore sia risultato affetto da silicosi o da asbestosi, anche se iniziale,
deve essere trasmessa al datore di lavoro, con i documenti di cui all'ultimo
comma dell'articolo precedente anche una seconda copia dell'attestazione, da
inviare all'Ispettorato del lavoro entro cinque giorni dal ricevimento.
Art. 164
Su istanza del lavoratore, che
intende richiedere l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art.
157, il datore di lavoro deve rilasciare entro cinque giorni dal ricevimento
dell'istanza medesima copia della scheda di cui al primo comma dell'art. 162.
Art. 165
Il lavoratore, che richiede
l'accertamento collegiale di cui al quinto comma dell'art. 157, deve indicare
il nome del medico di sua fiducia, che lo rappresenta nel collegio.
L'Ispettorato
del lavoro, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, procede alla
costituzione del collegio, dandone avviso al datore di lavoro che deve
designare il proprio rappresentante sanitario nel collegio medesimo e
trasmettere entro dieci giorni all'Ispettorato la scheda di cui al primo
comma dell'art. 162 e tutti gli altri documenti e dati relativi agli
accertamenti stessi.
Art. 166
Il collegio medico, entro venti
giorni dalla sua costituzione, comunica le proprie decisioni all'ispettorato
del lavoro, che provvede a notificarle alle parti, restituendo ad esse i
documenti esibiti dopo aver annotato le conclusioni del collegio sulla scheda
di cui al primo comma dell'art. 162.
Art. 167
I compensi spettanti ai
componenti del collegio di cui al sesto comina dell'art. 157 sono stabiliti
nella misura prevista dalle disposizioni relative alla tariffa nazionale per
le prestazioni mediche.
Art. 168
Indipendentemente
dagli accertamenti medici contemplati nell'art. 157, l'Ispettorato del lavoro
competente per territorio può con motivata ordinanza prescrivere visite di
controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del secondo comma
dell'art. 157 le visite di controllo disposte dall'Ispettorato del lavoro
valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore di
lavoro.
I risultati
delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche di
cui all'art. 157 debbono essere portati a conoscenza delle persone e degli
enti indicati nell'art. 161, con le modalità e i termini ivi stabiliti.
Il lavoratore,
qualora non accetti i risultati delle visite di controllo, può richiedere un
nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma dell'art.
157.
Art. 169
L'Ispettorato del lavoro,
direttamente o su richiesta del competente Distretto minerario, può disporre
con motivata ordinanza che le visite di controllo di cui all'articolo
precedente siano eseguite da medici da esso designati, per tutti i lavoratori
esposti al rischio o limitatamente ad una parte di essi.
Art. 170
La facoltà di prendere visione
dei referti relativi alle visite mediche, prevista per l'Istituto
assicuratore dall'art. 138, sussiste anche nei riguardi degli accertamenti
disposti a norma del presente capo.
Art. 171
Il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentito l'Ispettorato medico centrale, ha facoltà di
emanare speciali norme di carattere tecnico per l'esecuzione delle visite
mediche di cui al presente capo, anche allo scopo di rendere, quanto più
possibile, uniforme il metodo di rilevazione dei dati obiettivi, con
particolare riguardo agli accertamenti radiologia.
Art. 172
Il lavoratore, che rifiuti di
sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli
articoli 157 e seguenti, non può continuare ad essere adibito alle
lavorazioni di cui alla tabella allegato n.8.
Art. 173
Le disposizioni particolari,
concernenti le misure di prevenzione e di sicurezza tecniche e profilattiche
individuali e collettive e i termini della loro attuazione a seconda della
natura e delle modalità delle lavorazioni, sono prescritte da regolamenti
speciali, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la sanità .
Art. 174
Agli effetti dell'art. 155, in
attesa dell'emanazione delle disposizioni particolari di prevenzione e di
sicurezza di cui all'articolo precedente, valgono le disposizioni protettive
contenute nel regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
Art. 175
Il datore di lavoro, che ometta
di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui
all'art. 140, agli accertamenti medici prescritti dall'art. 157, o che
adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi
o asbestosi associata a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se
iniziale, è punito con l'ammenda da lire cinquemila a lire ventimila per
ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta
violazione.
L'importo
complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire ottantamila.
Art. 176
Salvo quanto
disposto dall'articolo precedente e salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo è punito con
l'ammenda da lire duemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei
riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.
L'importo
complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire ottantamila.
Art. 177
Presso la Cassa
depositi e prestiti è istituita una Sezione distinta del Fondo speciale
infortuni di cui all'art. 197, cui debbono affluire le ammende riscosse per
le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455 , del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e del presente capo affinché
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa, in casi
particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme per sussidiare:
a) lavoratori
assicurati nei quali la silicosi o l'asbestosi si sia manifestata oltre il
periodo massimo d'indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni
indicate nella tabella allegata alla legge 12 aprile 1943, n. 455 e
successive modificazioni e integrazioni;
b) lavoratori
assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto la
denuncia non è stata presentata entro il periodo massimo di indennizzabilità
dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella predetta;
c) lavoratori
assicurati o loro superstiti che, per effetto dei lungo intervallo tra
l'ultima occupazione in lavorazioni nocive e la manifestazione della
malattia, abbiano ricevuto liquidazione delle indennità per inabilità
permanente o per morte sulla base di una retribuzione notevolmente svalutata;
d) lavoratori
emigrati che, rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti da silicosi o
da asbestosi con inabilità permanente superiore al venti per cento, non
indennizzata nel Paese dal quale essi provengono.
Con i fondi di
detta Sezione sarà provveduto altresì:
e) al rimborso
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
delle spese sostenute per la cura dei lavoratori, affetti da silicosi o da
asbestosi associata a tubercolosi in fase attiva, per i quali non sussistano
le condizioni previste dall'art. 148, per il diritto alle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro la tubercolosi;
f)
all'incremento di iniziative scientifiche nel campo degli studi e delle
ricerche concernenti la silicosi e l'asbestosi.
Cap IX
ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI
Art. 178
Presso l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è istituita una speciale
gestione avente per scopo di provvedere, nei limiti e con le forme stabilite
dal regolamento approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, al ricovero, alla cura, alla rieducazione,
qualificazione, riqualificazione, addestramento e perfezionamento
professionale e, in generale, all'assistenza materiale e morale dei grandi
invalidi del lavoro.
Sono ammessi
alle prestazioni della speciale gestione coloro che, essendo assicurati in
base al regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51 , al regio decreto 17 agosto
1935, n. 1765 , al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, n.
1450 e loro successive modificazioni
ed integrazioni, o al presente decreto abbiano subito o subiscano
un'inabilità permanente che riduca l'attitudine al lavoro di almeno quattro
quinti.
Nei limiti delle possibilità
finanziarie ed in genere dei mezzi tecnici della speciale gestione possono
essere ammessi, su deliberazione del Comitato tecnico di cui all'art. 3 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438 ,
alle cure chirurgiche, mediche, ortopediche, fisio ed ergoterapiche, alla
fornitura di protesi e di altri apparecchi diretti al massimo possibile
recupero di capacità lavorativa, in quanto ad esse non sia già tenuto
l'Istituto assicuratore a termine del presente decreto, nonché ad altre
prestazioni deliberate dal Comitato tecnico stesso, anche invalidi ai quali
sia stata riconosciuta dall'istituto assicuratore un'inabilità inferiore ai
quattro quinti.
Art. 179
Gli invalidi
con riduzione di attitudine al lavoro inferiore ai quattro quinti, su loro
domanda, purché avanzata entro un anno dalla data della costituzione di
rendita o dalla data di completamente delle cure indicate agli artt. 89 e
178, possono essere ammessi a frequentare corsi di addestramento o di
qualificazione o di perfezionamento o di rieducazione professionale in
attività lavorativa adeguata alle loro attitudini e alle loro residue
capacità, secondo le possibilità di occupazione del mercato del lavoro .
Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale stabilisce annualmente, sentito il Ministero della sanità,
un piano organico dei corsi di addestramento istituiti ai sensi della legge
29 aprile 1949, n. 264 , e riconosciuti idonei per la rieducazione
professionale degli invalidi di cui al comma precedente.
Su tali piani
deve essere acquisito, altresì, il parere dell'Associazione nazionale
mutilati ed invalidi del lavoro. E' fatta salva la facoltà dell'Associazione
suddetta di istituire per proprio conto corsi di addestramento ai sensi
dell'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 335 .
I partecipanti
ai predetti corsi fruiscono del trattamento previsto dagli artt. 52 e 61
della legge 29 aprite 1949, n. 264.
Art. 180
Nei casi in cui
non sia applicabile, per le limitazioni previste dall'art. 2, secondo comma,
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n.
1222, il beneficio dell'assunzione obbligatoria nelle imprese private,
l'associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è autorizzata a
concedere, ove sussistano condizioni di accertato bisogno, un assegno mensile
di incollocabilità non superiore a lire quindicimila, per tutta la durata di
dette limitazioni e condizioni.
Le modalità per
l'erogazione di tale assegno sono deliberate dall'Associazione di cui sopra
ed approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 181
Per i compiti di cui agli artt.
179 e 180 e per la realizzazione degli altri fini di cui alla legge 21 marzo
1958, n. 335, si provvede con un'addizionale in misura pari all'1 per cento
su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, in sostituzione dei contributi previsti ai nn. 1 e 2
dell'art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335.
Dal gettito
della predetta addizionale viene annualmente prelevato e versato al Fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'art. 62 della legge
29 aprile 1949, n. 264, l'ammontare delle somme occorrenti per lo svolgimento
delle attività addestrativi a favore degli invalidi del lavoro a norma
dell'art. 179. L'ammontare è da stabilirsi con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale sulla base del piano di cui all'art. 179.
L'addizionale,
detratte le spese di cui al comma precedente, è devoluta all'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi del lavoro per i suoi compiti istituzionali e
per quelli previsti dall'articolo precedente .
Art. 182
L'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro provvede all'assistenza di cui all'art. 178:
a) con i mezzi
stanziati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle
singole gestioni dell'istituto stesso;
b) con un
contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui
all'art. 127 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero
degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio pro-capite
dell'assistenza erogata a tutti gli invalidi;
c) con l'apporto
eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi.
Art. 183
Il Comitato di
cui all'art. 178 ha facoltà di stabilire che, nei casi di ricovero dei grandi
invalidi titolari di rendita di inabilità, si applicano le disposizioni
dell'art. 72.
Art. 184
Le Casse,
Aziende ed Amministrazioni previste dai nn. 1 e 2 dell'art. 127 hanno
l'obbligo di denunciare alla gestione per l'assistenza ai grandi invalidi del
lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul
lavoro o a malattia professionale abbiano subito un'inabilità permanente di
almeno l'ottanta per cento. Le Casse, Aziende ed Amministrazioni predette
debbono anche fornire alla detta gestione tutte le notizie ed informazioni ad
esse richieste dalla gestione stessa.
Art. 185
Nell'erogazione
delle prestazioni viene tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado di
inabilità, della natura della lesione e, in genere, delle condizioni fisiche
attuali dell'invalido, nonché delle condizioni economiche e familiari di
esso.
Art. 186
I ricorsi contro il rifiuto
delle prestazioni assistenziali da parte della gestione o circa la natura e i
limiti delle prestazioni stesse sono demandati alla decisione del Comitato di
cui al terzo comma dell'art. 178. Contro le decisioni del Comitato è ammesso
ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 187
Il Comitato di
cui al terzo comma dell'art. 178 preposto alla gestione delibera:
1 - sulle forme
di assistenza della gestione e sui modi e limiti di essa;
2 - sui ricorsi
di cui all'articolo precedente;
3 - sulla
compilazione di regolamenti interni;
4 - su
convenzioni da stipulare con Enti ed Istituzioni forniti di mezzi idonei per
l'assistenza;
5 - su quanto
attiene, in genere, al funzionamento della gestione.
Il Comitato
predispone il conto preventivo ed il conto consuntivo della gestione e
propone la misura del contributo a carico degli Istituti assicuratori ai
sensi dell'art. 182.
Per la
convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si applicano le
disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, che disciplinano detta materia per il Comitato
esecutivo dell'istituto medesimo.
Art. 188
Il conto consuntivo della
gestione forma parte integrante del bilancio dell'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Art. 189
Ai servizi
della gestione si provvede per mezzo degli uffici e con il personale dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Capo X
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 190
Le disposizioni del presente
titolo si applicano anche ai dipendenti dello Stato e delle Aziende autonome
di Stato, agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima,
nonché ai detenuti ed alle categorie in genere assicurate nei modi previsti
dall'art. 127.
Per
l'assicurazione delle persone contemplate dall'art. 4, n. 5, lo Stato può
provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 127. Le relative norme sono
emanate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri
per il lavoro e la previdenza sociale e per la pubblica istruzione.
Art. 191
Gli oneri
derivanti allo Stato ed alle Aziende autonome statali faranno carico ai
normali stanziamenti di bilancio.
Art. 192
Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto,
le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie provvedono secondo
le norme della legislazione che le concerne e dei propri statuti.
Art. 193
Agli oneri
della gestione assicurativa l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro provvede secondo le norme della legislazione che lo
concerne.
Art. 194
Alla copertura
dei maggiori oneri derivanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, per la gestione industria, dall'applicazione
della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto si provvede, fin
quando non sarà emanata e sarà entrata in vigore una tariffa dei premi che
consideri anche la copertura degli oneri predetti, con un'addizionale sui
premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali.
Per l'anno 1965
e gli anni successivi l'addizionale di cui sopra è determinata, in relazione
all'effettivo fabbisogno, con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, in misura non superiore al venti per cento .
I fondi
introitati con l'applicazione dell'addizionale suddetta sono esenti da ogni
prelevamento di aliquote per contribuzione, a favore di Enti pubblici o
privati, previste da disposizioni di legge in vigore.
Art. 195
I datori di lavoro
contravventori alle disposizioni del presente titolo sono puniti con ammenda
fino a lire ottantamila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo
medesimo specifiche sanzioni.
Art. 196
I ricorsi in via amministrativa
previsti dal presente titolo debbono essere comunicati alla controparte
mediante invio di copia conforme in plico raccomandato con ricevuta di
ritorno. Di tale comunicazione deve essere data la prova all'Ispettorato del
lavoro o al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondoché il
ricorso sia presentato all'uno o all'altro. L'ispettorato del lavoro e il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora non risulti eseguita
la comunicazione, assegnano al ricorrente un termine perentorio per la
comunicazione alla controparte; trascorso tale termine senza che il
ricorrente ne abbia data la prova, l'ispettorato del lavoro e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale dichiarano inammissibile il ricorso.
Art. 197
Le somme riscosse per
contravvenzioni al presente titolo ed al titolo secondo sono versate a favore
del Fondo speciale infortuni, istituito presso la Cassa depositi e prestiti
ai sensi dell'art. 37 del regio decreto 31 gennaio 1904, n. 51, ed
amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Sul fondo di
cui al comma precedente, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
può erogare somme:
a) per
contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti
dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o
alla malattia professionali
b) per
sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di
orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli
infortunati;
c) per
contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere.
Le somme
riscosse per contravvenzioni al titolo secondo del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino alla
data di entrata in vigore della presente legge restano acquisite al Fondo
speciali infortuni.
Art. 198
Sono esenti dalle imposte di
bollo e di registro e da ogni diritto e tassa giudiziaria tutti gli atti del
procedimento, i provvedimenti di qualunque natura emessi dall'autorità
giudiziaria, nonché tutti gli atti o scritti o documenti prodotti dalle parti
nelle controversie che, in dipendenza del presente decreto, sorgano fra gli
infortunati o i loro aventi diritto e l'Istituto assicuratore o le persone
tenute all'obbligo dell'assicurazione.
Sono anche
esenti dalle imposte di bollo e registro e dalle imposte sulle assicurazioni
e sui contratti vitalizi gli atti concernenti le assicurazioni previste nel
presente decreto, gli atti relativi ai pagamenti di indennità e alle
costituzioni di rendita, non esclusi i processi verbali, i certificati, atti
di notorietà e quanti altri documenti occorrano in dipendenza del decreto
stesso.
Tutti gli atti
e contratti relativi alla gestione dell'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle Casse di cui all'art.
127, le donazioni ed elargizioni disposte a loro favore sono esenti dalle
imposte di bollo, registro e ipotecarie.
Sono esenti dalle tasse di concessione governativa gli atti costitutivi
dell'Istituto, le modificazioni successive ai suoi statuti e tutti gli altri
atti e documenti che possono occorrere tanto all'istituto per se stesso,
quanto agli assicurati, relativamente all'esecuzione delle leggi per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
Sono esenti
dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio
dell'istituto e delle Casse predette, i frutti annuali e le rendite da essi
liquidate.
Gli atti e i
contratti stipulati dall'istituto e dalle Casse predette per impiegare i
propri fondi sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti
stipulati dallo Stato. Qualora, però, tali impieghi di fondi siano diretti ad
operazioni di finanziamento, anche contro la cessione di annualità dovute
dallo stato o di altri crediti di qualsiasi natura, i relativi atti e
contratti sono soggetti alla tassa proporzionale di cui all'art. 28 della
tariffa, allegato A, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, a carico
della parte sovvenzionata, salvo che questa non abbia diritto a speciale
agevolazione tributaria.
Su depositi di
titoli pubblici effettuati presso la Cassa depositi e prestiti dall'istituto
e dalle Casse predette è fissata la tassa di custodia in ragione di lire una
all'anno per ogni mille lire di capitale nominale, qualunque sia l'ammontare
del deposito ai termini dell'art. 1 del regio decreto legge 12 gennaio 1928,
n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1396.
Art. 199
Le disposizioni
del presente titolo si applicano anche agli addetti alla navigazione
marittima e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente stabilito
dalle speciali disposizioni contenute nel titolo medesimo.
Per gli
artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e
che non abbiano dipendenti per i quali ricorra l'obbligo assicurativo a norma
del presente titolo , nonché per i commessi viaggiatori, i piazzisti e gli
agenti delle imposte di consumo, di cui al terzo comma dell'art. 4, le
disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1966 .
Art. 200
Le attribuzioni demandate dal
presente decreto all'Ispettorato del lavoro sono devolute, per quanto
riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima, all'autorità
marittima o consolare.
Art. 201
La vigilanza per l'applicazione
delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Ministero del lavoro
e della previdenza sociale a mezzo dell'ispettorato del lavoro, salvo per
quanto riguarda la navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro
portuale, nei cui confronti la vigilanza è esercitata rispettivamente a mezzo
delle autorità marittime del territorio dello Stato o consolari all'estero e
degli uffici del lavoro portuale.
Le autorità
predette hanno facoltà di negare le spedizioni alla nave, quando risulti che
le disposizioni stesse non siano state osservate.
Per la
navigazione marittima le spedizioni debbono essere negate quando siano stati
omessi in tutto o in parte i versamenti dei contributi assicurativi.
Art. 202
Alle spese per gli esperti e
per i periti nei procedimenti previsti dal presente decreto e per
l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle
materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali,
concorrono gli Istituti assicuratori di cui agli artt. 126 e 127.
Gli Istituti
predetti versano annualmente alla Tesoreria dello Stato la somma occorsa per
le spese di cui al precedente comma, nell'ammontare liquidato dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quella del tesoro, e
ripartito fra gli Istituti stessi in proporzione dei premi e contributi
assicurativi da essi introitati.
Art. 203
I titolari di
aziende artigiane, ai fini dell'attuazione della tutela assicurativa per essi
prevista dall'art. 4, n. 3, sono tenuti agli stessi adempimenti prescritti
dal presente titolo a carico dei datori di lavoro per l'assicurazione dei
loro dipendenti e soggetti alle medesime sanzioni .
Qualora il titolare di azienda
artigiana non provveda, nei termini di cui all'art. 53, alla denuncia
dell'infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 52.
In caso di
infortunio sul lavoro del titolare di azienda artigiana, ove questi si trovi
nell'inpossibilità di provvedere alla prescritta denuncia di infortunio, il
sanitario che abbia per primo costatato le conseguenze dell'infortunio, è
obbligato a darne immediata notizia all'Istituto assicuratore.
Titolo II
L'ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
NELL'AGRICOLTURA
Capo I
CAMPO DI APPLICAZIONE (SOGGETTI E LAVORATORI)
Art. 204
I contratti di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
stipulati dal datore di lavoro a favore di prestatori d'opera che, in
conseguenza del presente decreto, vengono ad essere compresi tra le persone
soggette all'obbligo dell'assicurazione predetta sono risolti a seguito di
richiesta del datore di lavoro contraente, con effetto dal 1° gennaio 1966.
Le imprese
assicuratrici hanno però facoltà di chiedere la restituzione proporzionale
degli sconti poliennali concessi.
Qualora detti
contratti assicurino altri rischi oltre quelli per gli infortuni sul lavoro previsti
dal presente decreto, oppure garantiscano gli indennizzi stabiliti in misura
superiore a quella delle indennità fissate dal decreto medesimo, i contratti
stessi sono mantenuti in vigore per la parte che non riguarda questi ultimi
rischi e per quella eccedente le indennità predette.
Le disposizioni
di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati dagli
artigiani per i quali sussiste l'obbligo dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro ai sensi del presente decreto.
Art. 205
In virtù delle disposizioni del
presente titolo si intendono assicurati contro gli infortuni sul lavoro in
agricoltura dall'età di dodici anni ai settanta compiuti :
a) i lavoratori
fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali;
b) i
proprietari, mezzadri, affittuari, loro "coniuge" e figli, anche
naturali e adottivi, che
prestano opera
manuale abituale nelle rispettive aziende;
c) i
sovrastanti ai lavori di aziende agricole e forestali, che prestino opera
retribuita. Sono considerati come sovrastanti tutti coloro che, per incarico
od interesse dell'azienda, esercitano funzioni di direzione o di sorveglianza
di lavori, anche se a questi materialmente non partecipino.
Sono pure
compresi nell'assicurazione i soci di società cooperative conduttrici di
aziende agricole o forestali e i partecipanti ad affittanze collettive quando
siano occupati nei lavori previsti negli artt. 206, 207 e 208 ai termini
della precedente lettera b).
I parenti
diversi da quelli indicati nella lettera b) del presente articolo, nonché gli
esposti regolarmente affidati e gli affiliati, sebbene convivano coi
proprietario, mezzadro o affittuario contemplato in quella disposizione,
sono, a tutti gli effetti, compresi fra i lavoratori indicati sotto la
lettera a) del presente articolo, sempreché abbiano i requisiti richiesti in
essa lettera a).
Art. 206
Sono considerate aziende
agricole e forestali, ai fini del presente titolo, quelle sercenti una
attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura,
all'allevamento degli animali ed attività connesse, ai sensi dell'articolo
2135 del codice civile. Si reputano in ogni caso agricole, a norma del primo
comma del medesimo articolo, le attività di allevamento delle specie
suinicole, avicole, cunicole, itticole, dei selvatici a scopo alimentare e
quello attinenti all'apicoltura, alla bachicoltura e simili.
Art. 207
Sono
considerati lavori agricoli, ai fini del presente titolo, tutti i lavori
inerenti alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del
bestiame ed attività connesse, ossia
quelli che rientrano nell'attività dell'imprenditore agricolo, a norma
dell'art. 2135 del Codice civile, anche se i lavori siano eseguiti con
l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente
dalla persona che ne usa ed anche se essi non siano eseguiti per conto e
nell'interesse dell'azienda conduttrice del fondo .
Le lavorazioni
connesse, complementari od accessorie dirette alla trasformazione od
all'alienazione dei prodotti agricoli, quando siano eseguite sul fondo
dell'azienda agricola o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola,
sono comprese nell'assicurazione a norma del presente titolo.
Sono altresì
soggetti alle. disposizioni del presente titolo i lavori di coltivazione di
orti e di giardini, anche se eseguiti su fondi per i quali non si sia
stabilita l'imposta sui terreni.
Fra le
lavorazioni di cui al secondo comma del presente articolo, sono comprese anche
quelle attinenti all'avicoltura, alla bachicoltura, all'apicoltura e simili.
Art. 208
Sono considerati come lavori
forestali soggetti alle disposizioni del presente titolo tutti quelli di
coltivazione dei boschi, quali la piantagione, la seminagione, la potatura,
la decorticatura delle piante, l'estirpazione delle piante dannose, e simili.
Vi sono pure compresi il taglio e la riduzione delle piante e loro trasporto
sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi o torrenti, o
presso le strade carreggiabili e il loro getto dai luoghi di deposito in
fiumi o torrenti, quando detti lavori siano svolti da imprenditori agricoli.
E soggetta,
altresì, alle disposizioni del presente titolo la coltivazione delle piante
ovunque queste si trovino.
Nelle
lavorazioni connesse, complementari od accessorie è considerata come tale
anche la carbonizzazione.
Art. 209
Alle persone di cui all'art.
205 del presente decreto, addette a macchine mosse da agente inanimato ovvero
non direttamente dalla persona che ne usa, spettano le prestazioni
dell'assicurazione ai termini del titolo I quando siano colpite da infortunio
lavorando a servizio delle dette macchine .
Dette
prestazioni spettano, altresì alle persone previste all'art. 205 che, nelle
condizioni di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 4, siano addette alle altre
lavorazioni previste dall'art. 1, comma esclusione di quelle di cui ai nn. 7,
8, 10, 13 limitatamente al deposito ed all'impiego, 14 se eseguite con meno
di quattro persone, 24 e 26.
CapoII
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 210
L'assicurazione
secondo il presente titolo comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per
causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o
un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità
temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre
giorni.
Deve
considerarsi come inabilità permanente assoluta la conseguenza di un
infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al
lavoro.
Deve considerarsi
come inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio, la quale
diminuisca in misura superiore al quindici per cento e per tutta la vita
l'attitudine al lavoro, in conformità della tabella allegato n. 2 .
Si considera come inabilità
temporanea assoluta la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente
e di fatto per un determinato periodo di tempo di attendere al lavoro.
Art. 211
L'assicurazione
comprende, altresì, le malattie professionali indicate nella tabella allegato
n. 5 le quali siano contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni
specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrano tra
quelle previste negli artt. 206, 207 e 208.
Per tali malattie
professionali, in quanto non siano stabilite disposizioni speciali, si
applicano le norme concernenti gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
Capo III
PRESTAZIONI
Art. 212
Ove non sia diversamente
disposto nel presente titolo, si applicano alle indennità per inabilità
temporanea e a quella in rendita, nonchè ai relativi procedimenti di
liquidazione in materia di infortunio sul lavoro in agricoltura, le
disposizioni del titolo primo per gli infortuni su lavoro nell'industria.
Art. 213
L'indennità
giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul
lavoro in agricoltura, che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre
giorni, è corrisposta a partire dal quarto giorno e per tutta la durata
dell'inabilità stessa, compresi i giorni festivi, alle persone previste alle
lettere a) e c) dell'art. 205 nella misura del sessanta per cento della
retribuzione media giornaliera determinata con decreto ministeriale ai sensi
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.
488.
Quando la
durata dell'inabilità di cui al comma precedente si prolunghi oltre i novanta
giorni, anche non continuativi, la misura dell'inabilità giornaliera è
elevata, a decorrere dal novantunesimo giorno, al settantacinque per cento
della retribuzione giornaliera di cui al comma precedente in lire
cinquecentoventicinque.
Il giorno in cui avviene
l'infortunio non è compreso fra quelli da computarsi all'effetto di
determinare la durata delle conseguenze dell'infortunio stesso. Il datore di
lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato, compreso fra le
persone previste alle lettere a) e c) dell'art. 205, l'intera retribuzione
per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il sessanta per cento
della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da norme legislative
e regolamentari, nonchè da contratti collettivi o individuali di lavoro, per
i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione come
previsto dall'art. 73.
Art. 214
Nei casi di
inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 2, l'attitudine al
lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, s'intende ridotta
nella misura percentuale indicata per ciascun caso.
Valgono,
altresì, per la valutazione delle inabilità, i criteri specificati nell'art.
78.
Art. 215
Per i casi di inabilità
permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o
parziale di grado superiore al quindici per cento , è corrisposta, con
effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'inabilità
temporanea assoluta una rendita di inabilità sulla base della retribuzione
annua convenzionale di lire trecentosettantamila per i lavoratori di età
superiore a sedici anni e di lire duecentosedicimila per i lavoratori di età
non superiore a sedici anni e delle aliquote percentuali stabilite nella
tabella allegato n. 6.
A decorre dal
1° luglio 1965 si applica la tabella delle aliquote percentuali di
retribuzione di cui all'allegato n. 7.
Dalla data del
1° luglio 1965 sono riliquidate tutte le rendite in godimento in base alle nuove
aliquote di retribuzione di cui al precedente comma.
Art. 216
Le indennità liquidate agli
infortunati di età non superiore a sedici anni sono elevate, a compimento del
sedicesimo anno di età, alla misura prevista per i lavoratori di età
superiore a sedici anni .
Art. 217
Le rendite sono
integrate in conformità alle disposizioni dell'art. 77.
Art. 218
Nei casi di invalidità
permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato
n. 3, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la
rendita è integrata da un assegno mensile di lire duccentocinquantamila per
tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo all'integrazione quando
l'assistenza personale sia esercitata in luogo di ricovero con onere a carico
dell'Istituto assicuratore o di altri enti.
L'assegno è
erogato anche nel caso in cui l'assistenza personale sia effettuata da un
familiare e non è cumulabile con altri assegni di accompagnamento corrisposti
dallo Stato o da enti pubblici. In caso di cumulo è consentita l'opzione tra
i vari assegni da parte dei beneficiari.
Art. 219
Ai titolari di rendita per
infortunio sul lavoro con grado di inabilità permanente in forma definita non
superiore al venti per cento è data facoltà di richiedere all'Istituto
assicuratore, entro un anno dalla
scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la
corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al
valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta.
Il valore
capitale delle rendite è calcolato in base alle tabelle approvate con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 220
Ai titolari di rendita per
inabilità permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di
grado non inferiore al cinquanta per cento, con moglie e figli, o solo
moglie, o solo figli aventi i requisiti prescritti per l'assegnazione delle
quote integrative della rendita ai sensi dell'art. 77, può essere concesso,
al solo scopo di investimento in beni terrieri o per miglioramenti degli
stessi o di acquisto di macchine agricole ad uso di lavorazione su propri
fondi, e purché siano trascorsi almeno due anni dalla liquidazione della
rendita, ed il titolare della rendita sia in età non superiore ai
cinquantacinque anni, il riscatto in capitale di tutta o parte della rendita
stessa secondo i criteri, le condizioni e le garanzie indicati negli articoli
che seguono.
Art. 221
Il riscatto in capitale della
rendita di cui all'articolo precedente è condizionato alla dimostrazione da
parte del titolare della rendita del possesso dei requisiti personali e
familiari di legge e dell'utilità dell'investimento per gli scopi contemplati
dall'articolo stesso.
Nell'investimento
in beni terrieri s'intendono compresi, oltre l'acquisto dei terreni,
affrancazioni di canoni ed estinzione di mutui, tutte le opere edilizie
inerenti al fondo ed utili alla valorizzazione dell'azienda agricola, nonché
le opere di miglioramento fondiario.
Le macchine
agricole, per il cui acquisto può essere concesso il riscatto, debbono essere
di apprezzabile rilevanza economica e reale utilità in relazione all'entità
ed alle caratteristiche dell'azienda agricola, per la quale debbono essere
usate.
Art. 222
La domanda per
ottenere il riscatto di cui all'art. 220 deve essere presentata alla sede
provinciale territorialmente competente dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve essere corredata dai
documenti dimostrativi della ricorrenza delle condizioni richieste.
L'Istituto predetto
ha facoltà di richiedere, inoltre, tutti gli altri elementi e documenti che
ritenga necessari, anche rivolgendosi d'ufficio alle autorità competenti.
Art. 223
Il valore capitale per il
riscatto della rendita di cui all'art. 220 è calcolato in base alle tabelle
approvate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su
proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Il valore
capitale della rendita è calcolato con riferimento alla data di presentazione
della domanda e ne sono detratti i ratei di rendita eventualmente pagati dopo
tale data.
Art. 224
Il riscatto dell'intera rendita
liquidata ai sensi dell'art. 220 può essere concesso solo quando i postumi
delle lesioni riportate possono ritenersi immodificabili.
Qualora,
invece, i postumi delle lesioni riportate siano suscettibili di
modifìcazioni, la rendita può essere riscattata in misura non superiore alla
metà.
L'eventuale
differenza dovuta in rapporto all'entità dei postumi accertati nell'ultimo
giudizio di revisione può essere corrisposta semprechè permangano le
condizioni richieste dall'art. 220.
Art. 225
Nel caso in cui il titolare
della rendita riscattata ai sensi dell'art. 220 sia colpito da un nuovo
infortunio in agricoltura, indennizzabile con rendita di inabilità permanente
ai sensi dei presente titolo, l'importo della nuova rendita complessivamente
dovuta, da liquidarsi a norma dell'art. 82, è decurtata dell'importo
corrispondente alla rendita già riscattata.
Qualora
l'infortunato venga a morte dopo il riscatto in capitale della rendita,
spetta ugualmente ai superstiti la rendita, a norma dell'art. 231, quando sia
provato che la morte sia avvenuta in conseguenza dell'infortunio.
Art. 226
A garanzia dell'utilizzazione
del capitale riscattato ai sensi dell'art. 220, per i fini stabiliti dalla
legge, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro è autorizzato:
a) ad
intervenire nei contratti di acquisto dei beni mobili ed immobili per i quali
ultimi deve essere stabilito che non possono essere alienati o ipotecati,
sotto pena di nullità, prima che siano trascorsi dieci anni dalla
costituzione della rendita o almeno cinque anni dalla data di riscatto. Le
spese per la stipulazione degli atti di compravendita e conseguenziali sono a
carico dell'infortunato acquirente;
b) ad eseguire,
per le opere di costruzione, ricostruzione e riparazione di cui all'art. 221,
il versamento del capitale di riscatto in base agli stati di avanzamento
approvati dal proprio uffìcio tecnico;
c) a
corrispondere direttamente al venditore, nell'acquisto delle macchine
agricole, il relativo prezzo;
d) a richiedere
tutte quelle altre garanzie che ritenesse idonee al raggiungimento degli
scopi voluti dalla legge.
Art. 227
Sulle domande di riscatto
previste dall'art. 222 decide il Comitato esecutivo dell'Istituto
assicuratore, il quale, sentito il Comitato tecnico per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, deve pronunciarsi entro
sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 228
Avverso il provvedimento del
Comitato esecutivo di cui all'articolo precedente è ammesso, entro sessanta
giorni dalla comunicazione, ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; che decide in via definitiva .
Art. 229
L'infortunato,
anche dopo il conseguimento del riscatto, di cui all'art. 220, sia totale,
sia parziale, conserva il diritto alle prestazioni mediche, chirurgiche e
protesiche, ivi comprese quelle ai grandi invalidi del lavoro, in quanto
spettino, ed eventualmente il diritto alla revisione ai termini di legge, nel
limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.
Art. 230
Alla revisione
delle rendite di inabilità permanente per infortunio sul lavoro in
agricoltura si applicano le disposizioni contenute negli artt. 83 e 84.
Art. 231
Le indennità per i casi di
morte derivante da infortuni sul lavoro in agricoltura sono liquidate in
rendita sulla base delle retribuzioni
indicate nell'art. 215 ed in conformità delle disposizioni del titolo primo.
A decorrere dal I° luglio 1965
le rendite di cui al comma precedente, in corso di godimento a tale data,
sono ragguagliate al cento per cento della retribuzione annua convenzionale
di cui all'art. 234.
Art. 232
In ogni caso di morte, ad
istanza dell'Istituto assicuratore o degli aventi diritto dell'infortunato,
il Pretore, avuto il consenso dei componenti la famiglia dell'infortunato,
dispone che sia praticata l'autopsia; le parti interessate possono delegare
un medico per assistervi.
La richiesta
deve essere motivata e, nel caso che sia fatta dall'istituto assicuratore, il
Pretore, nel darne comunicazione agli aventi diritto, deve avvertirli che il
loro rifiuto a consentire alla richiesta potrebbe eventualmente costituire un
elemento di presunzione contro l'eventuale loro diritto all'indennità. Se i
componenti la famiglia non consentano all'autopsia, il Pretore deve farlo
risultare da una dichiarazione che rilascia all'istituto assicuratore, a sua domanda,
nella quale fa menzione, altresì, dell'avvertenza fatta ai componenti la
famiglia a norma del presente comma.
Le spese dell'autopsia
richiesta a norma del presente articolo sono in ogni caso a carico
dell'istituto assicuratore; l'onorario per l'autopsia, con il referto, è
liquidato dal Pretore nella misura da stabilirsi con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la sanità.
Art. 233
Oltre alla rendita di cui
all'art. 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta
tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell'art. 85.
Art. 234
Le rendite per
inabilità permanente e per morte sono riliquidate ogni anno a partire dal 1°
luglio 1983, in base alle variazioni dell'indice delle retribuzioni orarie
contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni
familiari, quali risultano accertate nelle pubblicazioni ufficiali
dell'Istituto centrale di statistica.
A tale effetto,
entro i tre mesi successivi alla scadenza di ogni anno, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, quando accerti che è intervenuta una
variazione dell'indice delle retribuzioni orarie contrattuali di almeno il
cinque per cento nel corso dell'anno, determina con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, la nuova retribuzione convenzionale
sulla cui base debbono riliquidarsi le rendite in atto, nonché le nuove
misure dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dovuta
per gli infortuni sul lavoro avvenuti e le malattie professionali
manifestatesi entro il 31 dicembre 1976.
Per il periodo
1° luglio 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione
convenzionale terrà conto della variazione intervenuta in misura non
inferiore al dieci per cento rispetto alla retribuzione annua convenzionale
fissata con decreto interministeriale del 3 luglio 1980.
Art. 235
Con decorrenza dal 1° luglio
1967 agli invalidi per infortuni sul lavoro in agricoltura, già indennizzati
in capitale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto
1917, n. 1450, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, o in rendita
vitalizia costituita a norma dell'art. 111 del regolamento 21 novembre 1918,
n. 188, per l'esecuzione del predetto decreto luogotenenziale con grado di
inabilità non inferiore al cinquanta per cento, sono concessi i seguenti
assegni-continuativi mensili:
con grado di
inabilità dal cinquanta al cinquantanove per cento, se titolari di rendita
vitaliza, lire diecimila;
con grado di
inabilità dal sessanta al settantanove per cento, se liquidati in capitale,
lire tredicimila; con grado di inabilità dall'ottanta all'ottantanove per
cento, lire ventiseimila; con grado di inabilità dal novanta al cento per
cento, lire trentaseimila;
con grado di
inabilità cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile una
assistenza personale continuativa a norma dell'art. 218, lire trentaseimila
più lire trentamila quale assegno per detta assistenza personale
continuativa.
Gli assegni di
cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro
importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa
denominazione dall'Istituto assicuratore.
Art. 236
Nei casi di infortunio sul
lavoro in agricoltura l'Istituto assicuratore è tenuto ad erogare le medesime
prestazioni sanitarie previste per gli infortuni sul lavoro nell'industria
secondo le disposizioni contenute negli articoli 86 e seguenti.
Art. 237
Gli ufficiali sanitari e i
medici condotti sono tenuti, per i casi di infortunio sul lavoro in
agricoltura , agli obblighi stabiliti dagli articoli 97 e seguenti, salvo che
non sia diversamente disposto nel presente titolo .
Art. 238
Qualunque medico presti la
prima assistenza ad un infortunato è obbligato a rilasciare un certificato
della visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per conseguenza
un'inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di tre
giorni.
Detto
certificato vale anche come denuncia dell'infortunio: esso è compilato
secondo un modulo speciale portante un talloncino per la ricevuta, approvato
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da quello per le poste
e le telecomunicazioni, sentito l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di
fornire periodicamente ed in numero sufficiente i detti moduli ai medici, ai
Comuni, agli ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione e,
occorrendo, anche agli esercenti le aziende.
Il preposto
all'azienda deve fornire al medico tutte le notizie necessarie per completare
il modulo, e firmarlo egli pure, quando ne sia richiesto dal medico.
Il medico deve
curare, sotto la sua responsabilità, che il certificato sia consegnato, non
oltre il giorno successivo a quello della prima assistenza, all'uffìcio
postale per l'invio all'istituto assicuratore e, qualora la consegna non
avvenga entro il termine stabilito, egli sarà passibile della penalità
comminata dall'art. 246.
L'ufficio
postale stacca dal certificato il talloncino di ricevuta e lo consegna al
mittente con la firma dell'impiegato di posta e col timbro dell'uffico di
accettazione e trasmette il certificato stesso, raccomandato a carico del
destinatario, all'Istituto assicuratore.
La mancanza del
modulo non dispensa dall'obbligo di redigere il certificato-denuncia ed
inviarlo all'Istituto assicuratore fermo l'obbligo di redigerlo sul modulo a
richiesta dell'Istituto stesso.
Art. 239
Nei casi di infortunio seguiti
da morte o da lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità
assoluta al lavoro superiore ai trenta giorni, il medico è obbligato a
trasmettere direttamente copia del certificato-denuncia all'autorità di
pubblica sicurezza. Questa, non più tardi del giorno successivo a quello del
ricevimento, ne trasmette copia all'Ispettorato del lavoro e al Pretore nella
cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio. Inoltre, in caso di infortunio
mortale, il medico deve darne avviso per telegrafo immediatamente e, in ogni
caso, entro ventiquattro ore dall'infortunio all'istituto assicuratore, che
ne rimborsa la spesa.
Il Pretore nel
più breve tempo possibile e, in ogni caso, non più tardi di quattro giorni
dal ricevimento della denuncia, procede sul luogo dell'infortunio ad una
inchiesta, secondo le disposizioni contenute negli articoli 56 e 62 e negli
artt. 64 e 232.
Art. 240
Per gli infortuni seguiti da
morte copia del processo verbale di inchiesta deve essere, a cura del
Pretore, rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 241
L'Infortunato è obbligato a dare
immediata notizia di qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di lieve
entità, al proprio datore di lavoro o al preposto all'azienda.
Art. 242
Nel caso in cui l'infortunato
abbia indugiato più di tre giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare
dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del
pagamento delle indennità, quella della prima visita medica.
Qualora
l'inabilità per un infortunio, prognosticato guaritile entro tre giorni, si
prolunghi al quarto, il medico effettua una speciale dichiarazione nella
denuncia.
Art. 243
Le
Amministrazioni ospedaliere, per i casi di infortunio sul lavoro in
agricoltura, sono tenute agli obblighi stabiliti dagli articoli 94 e
seguenti, salvo che non sia diversamente disposto nel presente titolo.
Art. 244
L'esercente l'azienda ha
l'obbligo di fornire tutti i mezzi a sua disposizione e di provvedere alle
spese relative per il trasporto dell'infortunato al luogo nel quale questi
può ricevere le prime immediate cure o anche per far venire il medico al
luogo in cui l'infortunato si trova, se intrasportabile.
Art. 245
Il medico
curante deve inviare all'Istituto assicuratore pronta comunicazione delle
deviazioni del decorso presunto per anticipazione o ritardo della guarigione,
per complicazioni, peggioramento o postumi e deve inviare, altresì, il
certificato che attesti la fine della malattia, fornendo tutte le indicazioni
richieste nel modulo speciale, il quale è compilato e messo a disposizione di
tutti i medici con le stesse norme indicate per il certificato di denuncia.
Su richiesta dell'Istituto
assicuratore deve, altresì inviare i certificati di continuazione della
malattia nei periodi di tempo stabiliti dall'Istituto medesimo.
Art. 246
La spesa per i
certificati-denuncia e quella per i certificati di continuazione e termini
della malattia è a carico dell'Istituto assicuratore, il quale corrisponde i
relativi compensi nella misura stabilita con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentiti i Ministri per il tesoro e per la sanità.
Il medico, che
rifiuti di rilasciare i certificati o che li rilasci in modo incompleto o che
non li consegni all'ufficio postale o che, trattandosi dei primo certificato,
non lo spedisca nei termini previsti dal quarto comma dell'art. 238, oppure
che, nel caso previsto dall'art. 239, non ne trasmetta copia all'autorità di
pubblica sicurezza, è punito con un'ammenda da lire mille a lire quattromila.
Art. 247
L'Istituto
assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto
per dolo del danneggiato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente
aggravate, ha facoltà di richiedere al Pretore l'accertamento d'urgenza col
procedimento e con le norme stabilite dagli articoli 692 e seguenti del
Codice di procedura civile e 231 del Codice di procedura penale: le spese
relative sono a carico dell'istituto assicuratore.
Art. 248
Può essere rilasciata procura
ad esigere l'indennità al coniuge, ad un parente o affine o ad una delle
persone cui sia comune il diritto ad esigerla.
Nei casi di
legittimo impedimento la procura predetta può essere rilasciata a persone
diverse da quelle indicate nel comma precedente. In questo caso la procura
deve essere vistata dal Sindaco.
Capo IV
DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI
Art. 249
Per
l'assicurazione obbligatoria delle malattie professionali in agricoltura
valgono le disposizioni del presente titolo, nonché quelle del titolo primo,
in quanto applicatili e non in contrasto, salvo quanto diversamente disposto
dalle norme che seguono .
Art. 250
La denuncia al medico da parte
dell'ammalato s'intende avvenuta con la richiesta di visita medica a
domicilio ovvero con la diretta presentazione dell'ammalato all'ambulatorio.
Il lavoratore,
che abbia indugiato a denunciare la malattia al medico per più di
quindicigiorni da quello dell'astensione al lavoro a causa della malattia
medesima, perde il diritto all'indennizzo per il periodo antecedente al
giorno della denuncia.
La
manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo
giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa.
Se la malattia
non determina astensione dal lavoro, ovvero si manifesta dopo che
l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha
determinato la malattia, la manifestazione della malattia professionale si
considera verificata nel giorno in cui è presentata all'Istituto assicuratore
la denuncia con il certificato medico.
Art. 251
Il medico, che
ha prestato assistenza ad un lavoratore affetto da malattia ritenuta
professionale, deve trasmettere il certificato-denuncia all'Istituto
assicuratore, entro dieci giorni dalla data della prima visita medica, con le
modalità previste dall'art. 238, quando la malattia possa, a suo giudizio,
determinare inabilità che importi l'astensione assoluta dal lavoro per più di
tre giorni.
Con le stesse
modalità debbono essere denunciate all'Istituto assicuratore le ricadute in
precedenti malattie professionali.
Art. 252
Quando per l'incertezza dei
sintomi o per la difficoltà della diagnosi la malattia sia stata denunciata
ad altro ente presidenziale la prescrizione dell'azione per conseguire le
prestazioni è interrotta fino a quando non sia stata esaurita la procedura
amministrativa presso l'ente adito.
Art. 253
La malattia dà
luogo a rendita quando comporti un'inabilità permanente di grado superiore al
venti per cento.
Quando la morte
in conseguenza diretta della malattia professionale sopraggiunga dopo la
costituzione della rendita di inabilità permanente, i superstiti del
lavoratore deceduto, per ottenere le prestazioni di cui all'art. 231, debbono
proporre domanda, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della
morte.
Art. 254
Le prestazioni per malattie
professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare
la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle
prestazioni, sempre che l'invalidità o la morte si verifichino entro il
periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella allegato
n. 5.
Art. 255
L'Istituto
assicuratore, ferme restando le altre facoltà di accertamento conferitegli,
sia in via generale, sia in via particolare, ha, per i casi di
anchilostomiasi, anche la facoltà di prendere visione dei referti relativi
alle visite mediche effettuate in base alle norme sull'igiene e la profilassi
della stessa.
Capo V
ORGANIZZAZIONE TECNICA E FINANZIARIA DELL'ASSICURAZIONE
Art. 256
L'assicurazione
secondo il presente titolo è esercitata, anche con forme di assistenza e di
servizio sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro.
Art. 257
Al fabbisogno
di ciascun esercizio è provveduto mediante contributi costituenti quote addizionali
dell'imposta erariale sui fondi rustici, corrisposti, in ogni caso, dai
censiti, indipendentemente dalle convenzioni e dai rapporti contrattuali
intercedenti tra essi e gli affittuari, i mezzadri e i coloni.
I contributi sono determinati
in ragione dell'estensione dei terreni, della specie di coltivazione, della
mano d'opera media necessaria alla lavorazione ed anche del rischio di
infortunio, oppure possono essere commisurati all'imposta erariale sui fondi
rustici, secondo le norme indicate negli articoli successivi.
Le tariffe dei
contributi sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale.
Nelle tariffe
dei contributi commisurati all'imposta erariale sui fondi rustici deve essere
stabilito il massimo dei contributi per ettaro.
I ruoli per la
riscossione dei contributi sono resi esecutivi dall'intendente di finanza. I
contributi possono essere liquidati sui ruoli per la riscossione dell'imposta
erariale sui fondi rustici.
Le quote
addizionali al tributo fondiario erariale disposte col presente articolo non
consentono sovrimposte provinciali nè comunali.
Lo Stato, le
Province e i Comuni non sono soggetti al contributo disposto dal presente
articolo, qualora ai casi di infortunio dei lavoratori delle aziende agricole
e forestali ad essi appartenenti sia provveduto con speciali disposizioni di
legge o di regolamento, che assicurino un trattamento non inferiore a quello
stabilito dal presente titolo.
Art. 258
I ricorsi
riguardanti la formazione delle tariffe di assicurazione sono decisi con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
I ricorsi
riguardanti i contributi assegnati a singole aziende, in applicazione delle
tariffe debitamente approvate, sono decisi dall'intendente di finanza.
Art. 259
Il cinque per cento del
contributo annuale deve essere accantonato per la costituzione di un fondo di
riserva, in aumento del quale sono portati gli avanzi di esercizio risultanti
dai bilanci annuali e gli interessi del fondo fino a che esso abbia raggiunto
un ammontare pari alla metà di un fabbisogno annuo.
Le assegnazioni
predette, ad eccezione degli interessi, cessano quando il fondo di riserva
abbia raggiunto il limite massimo stabilito dal comma precedente, ma debbono
essere ripristinate quando il fondo stesso venga risultare inferiore al
limite suddetto.
Il fondo di
riserva è investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle
fondiarie o titoli equiparati alle cartelle fondiarie, in acquisto di immobili
e in operazioni di mutui ipotecari, ai sensi dei capi I e II del testo unico
delle leggi e dei decreti sul credito agrario, approvato con regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928,
n. 1760 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 260
I fondi di riserva, investiti
in titoli a norma del precedente articolo, sono depositati o custoditi presso
istituti pubblici di credito.
La restante
parte, meno la quota eventualmente impiegata in operazioni di mutui ipotecari
ai sensi del precedente articolo, viene depositata presso un istituto di
credito di notoria solidità.
Art. 261
Ai maggiori oneri, che derivano
dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15 e del presente decreto
alla gestione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali in agricoltura, viene provveduto mediante anticipo da parte
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
delle somme occorrenti, da ricuperarsi in sede di determinazione del
fabbisogno annuo.
Le eventuali
variazioni in aumento o in diminuzione della misura del contributo sono
stabilite per gli esercizi di competenza in relazione alle risultanze e al
fabbisogno della gestione, con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, da approvarsi
con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.
Tale contributo
è commisurato all'imposta o all'estimo catastale dei fondi rustici ed è
iscritto nei ruoli dell'imposta fondiaria, ai sensi dell'art. 3, comma primo,
della legge 16 giugno 1939, n. 942, e riscosso in addizionale all'imposta
stessa.
Art. 262
Il fabbisogno
di ogni esercizio è determinato su base nazionale, tenendo conto del
probabile ammontare delle indennità e delle rendite dovute per infortuni e
per malattie professionali, delle spese per l'assistenza sanitaria, delle
spese di gestione compreso l'ammortamento degli impianti, delle altre spese
che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
è tenuto a sostenere per disposizioni di legge e delle assegnazioni al fondo
di riserva.
La valutazione
delle predette indennità e spese è effettuata tenendo conto del presunto
rischio di infortunio, in relazione ai risultati degli esercizi precedenti.
Quale importo della prevedibile spesa per indennità di inabilità permanente e
di morte viene assunto l'ammontare delle rate di rendita che debbono essere
corrisposte nell'esercizio per infortuni avvenuti antecedentemente e per
quelli che si prevede avvengano nell'esercizio.
In aumento del
fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti e, a
diminuzione del fabbisogno stesso, possono essere portati gli avanzi di
esercizi e gli interessi del fondo di riserva, quando questo abbia raggiunto
i limiti di cui all'art. 259.
Il fabbisogno
di ogni esercizio è stabilito con delibera dei Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
da approvarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 263
Qualora il bilancio di un
esercizio si chiuda in disavanzo e questo sia superiore al dieci per cento
dell'onere di competenza, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
provvede, con proprio decreto, su richiesta dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad apportare un congruo
aumento nell'ammontare del contributo assicurativo, sia per evitare disavanzi
negli esercizi successivi, sia per colmare, in uno o più esercizi, i
disavanzi precedenti.
Se il disavanzo
è inferiore al detto dieci per cento, il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale può autorizzare l'Istituto assicuratore a colmarlo
mediante prelevamenti dal fondo di riserva.
In mancanza di
tale fondo, lo stesso Ministro provvede in conformità del primo comma del
presente articolo.
Il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, anche prima che il fondo di riserva abbia
raggiunto il limite di cui all'art. 259, può apportare una congrua diminuzione
al contributo, quando il bilancio di un esercizio si sia chiuso in avanzo e
questo sia superiore al venti per cento dell'onere di competenza.
Art. 264
I saggi dei contributi di
assicurazione possono essere stabiliti in ragione:
a) dell'estensione
delle singole proprietà agricole o forestali e delle loro specie di coltura
(tariffe per estensione e coltura), ed in tal caso le varie specie di coltura
debbono essere raggruppate, di regola, in un numero di voci non superiore a
cinque;
b) dell'imposta
principale sui terreni dovuta all'erario per le proprietà agricole e
forestali (tariffe per imposta) nei casi contemplati nella seconda parte del
secondo comma dell'art. 257.
Speciali sovrappremi possono
essere stabiliti per le proprietà agricole e forestali nelle quali le
lavorazioni connesse, complementari o accessorie, assumano una notevole
importanza o che presentino un particolare rischio di infortunio.
Il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale stabilisce con suo decreto quale delle due
specie di tariffa deve essere adottata.
Art. 265
I saggi di contributo delle
tariffe per estensione e coltura sono determinati, in base al fabbisogno ed
all'estensione complessiva dei terreni di ciascuna specie di coltura, tenendo
conto, rispettivamente della mano d'opera media necessaria alle lavorazioni
di un ettaro di terreno e, eventualmente, del rischio di infortunio.
Per le
proprietà agricole o forestali di limitata estensione le predette tariffe
possono contenere saggi di contributo commisurati alla sola imposta sui
terreni dovuta all'erario.
Art. 266
I saggi di
contributo per estensione e coltura non possono superare il limite massimo
per ettaro previsto dall'art. 257.
Per le proprietà agricole o
forestali di limitata estensione i saggi, commisurati all'imposta a norma del
comma secondo dell'articolo precedente, sono determinati in relazione ai
saggi di contributo stabiliti per le colture.
Art. 267
I saggi delle
tariffe per imposta sono determinati in base al rapporto fra il fabbisogno e
l'ammontare dell'imposta principale sui terreni dovuta all'erario, fermo
restando il limite massimo per ettaro stabilito per le tariffe per estensione
e coltura.
Art. 268
I contributi per i lavori di
coltivazione di orti o di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie
compiuti su terreni, per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in
tutto, l'imposta terreni, sono determinati:
a) in ragione
del saggio di tariffa corrispondente alle colture, se i predetti lavori sono
compiuti su terreni per i quali sono applicate le tariffe per estensione e
colture;
b) in ragione
del saggio medio risultante dal rapporto fra il complessivo contributo e la
corrispondente superficie agraria o forestale, se i detti lavori sono
compiuti sui terreni per i quali sono applicate le tariffe per imposta.
I contributi per i lavori di
coltivazione delle piante situate in luoghi non soggetti all'imposta terreni
e ai quali non siano applicabili le precedenti disposizioni sono determinati
tenendo conto del quantitativo medio di mano d'opera necessaria per le
medesime lavorazioni.
Art. 269
Il decreto con
il quale il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale approva il
fabbisogno dei contributi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione, le Province, i Comuni, le persone
cui fa carico, a norma dell'art. 287, la spesa dell'assicurazione e
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
possono ricorrere al Governo della Repubblica contro detto decreto.
Il ricorso non
sospende l'applicazione dei contributi, salvo gli eventuali conguagli sui
contributi degli esercizi successivi.
Il decreto che
decide sui detti ricorsi costituisce provvedimento definitivo.
Art. 270
La riscossione
dei contributi di assicurazione, costituenti quote addizionali all' imposta
terreni, è affidata, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, agli
esattori comunali delle imposte dirette, con le stesse norme e gli stessi
privilegi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti per la riscossione delle
imposte dirette e dai capitoli normali per l'esercizio delle esattorie, salvo
quanto è disposto negli articoli seguenti.
Per la detta
riscossione spetta agli esattori il medesimo aggio stabilito nei rispettivi
contratti di appalto.
Art. 271
La raccolta dei dati e la
formazione dei ruoli per le riscossioni dei contributi sono effettuate
dall'istituto assicuratore distintamente per ciascun esercizio per ogni
Comune.
In ciascun
ruolo sono iscritte le medesime persone od enti compresi nei ruoli dello
stesso anno per l'imposta sui terreni.
A tal uopo
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può
avvalersi degli elementi esistenti presso gli Uffici tecnici erariali e gli
Uffici distrettuali delle imposte, i quali debbono concedere la consultazione
gratuita degli atti agli incaricati dell'Istituto predetto nell'ambito delle
norme regolamentari da emanarsi con decreto dei Ministro per le finanze di
concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La raccolta dei
predetti dati può essere affidata anche, in parte o in tutto, ai funzionari
degli Uffici del catasto o delle imposte, previo accordo fra l'Istituto
assicuratore e i rispettivi uffici e con l'autorizzazione del Ministero delle
finanze.
Le spese, in
ogni caso, sono a carico dell'Istituto assicuratore.
Per
l'iscrizione dei contributi nei ruoli dell'imposta erariale sui fondi rustici
l'Istituto assicuratore deve corrispondere agli Uffici distrettuali delle
imposte dirette i compensi previsti dal decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533,
convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869.
Art. 272
Entro la seconda metà di
dicembre i ruoli sono inviati all'intendente di finanza, il quale li rende
esecutivi e li trasmette ai sindaci in pieghi postali raccomandati, perché
vengano pubblicati e consegnati all'esattore.
La
pubblicazione è fatta nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle
imposte sui terreni.
La ricevuta
dell'esattore deve essere trasmessa, entro il mese di gennaio, in piego postale
raccomandato all'Istituto assicuratore, il quale, in caso di ritardo, ne
accerta la causa e promuove dall'intendente di finanza i provvedimenti
opportuni.
Art. 273
L'avviso della pubblicazione
dei ruoli e le cartelle che gli esattori trasmettono ai singoli contribuenti,
si fatto secondo il modulo prescritto dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale.
Lo stesso
Ministero, di concerto con quello delle finanze, può stabilire che l'avviso e
le cartelle riguardanti l'imposta erariale sui terreni indichino anche i
ruoli e le quote dei contributi di assicurazione.
Art. 274
Di concerto fra
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e quello per le finanze può
anche essere stabilito che il contributo di assicurazione venga liquidato,
per tutti o per alcuni Comuni soltanto, sugli stessi ruoli da compilarsi per
la riscossione dell'imposta erariale sui terreni.
Art. 275
I ruoli debbono indicare per
ciascun contribuente la voce di tariffa applicata e gli altri elementi in
base ai quali sono state liquidate le rispettive quote di contributo.
Per
l'applicazione delle tariffe per estensione e coltura, le proprietà agricole
e forestali sono considerate per l'estensione, distribuita fra le prevalenti
colture, risultante dalla partita catastale di ciascun contribuente all'epoca
della formazione dei ruoli, e in corrispondenza delle voci di tariffa.
Le norme per la distribuzione
ed assimilazione delle colture, ai fini del raggruppamento delle voci di
tariffa, sono stabilite con il decreto che approva le tariffe. Le aziende che
abbiano una proprietà complessiva inferiore ad un ettaro, qualora debbono
essere ad esse applicate le tariffe per estensione e coltura, sono soggette
al contributo corrispondente ad un ettaro di terreno secondo il saggio più
basso della tariffa fra quelli applicabili alle rispettive colture.
Per le
estensioni superiori ad un ettaro sono trascurate le frazioni non eccedenti
il mezzo ettaro e quelle maggiori si considerano per un ettaro intero.
I saggi delle
tariffe per imposta sono applicabili per ciascun contribuente alla imposta
erariale principale iscritta a suo nome nei ruoli dell'imposta sui terreni,
indipendentemente dall'estensione e coltura delle proprietà cui si riferisse
l'imposta medesima salvo il diritto di reclamo ai sensi dell'art. 277.
Art. 276
I contributi di
assicurazione sono esigibili in rate bimestrali alle stesse scadenze
stabilite per l'imposta sui terreni.
Il versamento
all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da
parte dell'esattore deve essere effettuato, senza possibilità di invocare il
caso fortuito o la forza maggiore e con l'obbligo del non riscosso come
riscosso, entro quindici giorni dalla rispettiva scadenza bimestrale.
L'esattore ha la facoltà di
versare l'ammontare della rata suddivisa nell'importo di otto decimi entro i
termini di cui al comma precedente e nell'importo di due decimi entro il
giorno 9 del secondo mese successivo alla scadenza della rata.
In caso di
ritardo nel versamento delle somme, l'esattore deve corrispondere
all'Istituto assicuratore un'indennità di mora nella misura del due per cento
se il ritardo non superi i tre giorni e del sei per cento se il ritardo è
superiore.
Nei casi
inadempienza da parte dell'esattore nel pagamento delle rate, il ricevitore
provinciale è tenuto, quando ne venga richiesto dal predetto Istituto, a
procedere sulla cauzione e sugli altri beni dell'esattore, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 9 dei capitolati normali per l'esercizio delle
ricevitorie ed esattorie.
Art. 277
Entro trenta
giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, della
notificazione dell'avviso di mora ovvero dalla notificazione del ruolo,
coloro che vi sono iscritti possono reclamare all'intendente di finanza
competente per Provincia per chiedere la revisione o correzione della
rispettiva quota di contributo.
E ammesso il
reclamo per i ruoli formati in base all'imposta fondiaria, qualora la quota
di contributo iscritta al nome del reclamante, in rapporto alla complessiva
estensione catastale delle sue proprietà agricole e forestali, calcolate le
frazioni nel modo indicato dall'art. 275, risulti superiore al saggio massimo
per ettaro, nel qual caso si fa luogo allo sgravio della eccedenza.
Il ricorso non
sospende in nessun caso l'obbligo di pagare il contributo portato sui ruoli,
salvo il diritto all'eventuale sgravio o rimborso di quanto risultasse non
dovuto.
Art. 278
Prima di
decidere sui reclami che non riguardano semplici errori materiali, ma che
investono la liquidazione del contributo per ragioni di merito, l'intendente
di finanza deve darne comunicazione all'Istituto assicuratore per le sue
deduzioni ed assumere dagli Uffici tecnici erariali o dagli Uffici
distrettuali delle imposte le informazioni occorrenti circa le risultanze dei
registri catastali.
Quando
l'Istituto riconosca che lo sgravio è indiscutibilmente dovuto, ne avverte
l'esattore perché sospenda la riscossione della somma corrispondente e gli
concede la tolleranza per la stessa somma nel versamento della rata di prossima scadenza.
Art. 279
Quando il
ricorso è accolto in tutto o in parte, l'intendente di finanza determina
nella sua decisione l'ammontare del contributo effettivamente dovuto e ordina
lo sgravio o il rimborso della maggior somma iscritta nel ruolo.
Art. 280
La decisione dell'intendente di
finanza è trasmessa in originale al reclamante per mezzo del Sindaco del
Comune di residenza.
Inoltre, se la decisione
contiene l'ordine di sgravio o rimborso, l'intendente ne avverte anche
l'esattore e l'Istituto assicuratore, indicando l'ammontare dello sgravio o
rimborso decretato.
La decisione dell'intendente
costituisce provvedimento definitivo.
Art. 281
Il contribuente
deve consegnare all'esattore l'originale decisione dell'intendente di finanza
per conseguire lo sgravio o rimborso dovutogli e l'esattore, in calce alla
decisione stessa, appone la dichiarazione di aver computato la somma sgravata
dalla quota di contributo ancora insoddisfatta o far apporre dal contribuente
la quietanza del rimborso ricevuto.
In occasione del versamento
della successiva rata l'esattore può imputare il detto documento come
contante per la somma sgravata o rimborsata al netto dell'aggio
corrispondente.
Art. 282
Le
Amministrazioni dello Stato, le Province e i Comuni, nel caso previsto
dall'art. 257, per ottenere l'esonero dal contributo debbono far pervenire al
Ministero del lavoro e dalla previdenza sociale gli atti dai quali risulta
che essi non sono soggetti al contributo stesso.
Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, riconosciuto che sussistono le
condizioni stabilite dal citato articolo, comunica la sua decisione
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
all'intendente di finanza, perché disponga lo sgravio o il rimborso del
contributo eventualmente iscritto a ruolo.
Art. 283
Per la
riscossione coattiva delle quote di contributo non pagate alle prescritte
scadenze, se il contribuente è debitore verso lo stesso esattore anche
dell'imposta e sovraimposta sui terreni o di altra imposta erariale,
l'esattore non può promuovere una separata procedura per la quota del
contributo di assicurazione.
Quando, per
l'infruttuosità degli atti esecutivi, venga riconosciuta dall'Amministrazione
delle finanze l'inesigibilità dell'imposta prediale dovuta da un
contribuente, l'esattore, in base ad analogo certificato dell'Ufficio
distrettuale delle imposte dirette, ha diritto di ottenere dall'Istituto
assicuratore il rimborso del contributo di assicurazione iscritto al nome del
contribuente stesso.
Nel caso in cui
gli atti esecutivi siano stati esperiti per il solo contributo, l'esattore
deve esibire all'Istituto assicuratore i documenti giustificativi
dell'inesigibilità, salvo all'esattore, in caso di rifiuto di rimborso da
parte dell'Istituto, il diritto di ricorso all'intendente di finanza, entro
il termine di novanta giorni dalla comunicazione del rifiuto stesso.
Art. 284
Il rimborso
fatto all'esattore per causa d'inesigibilità non toglie all'istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il diritto di
procedere direttamente contro il debitore per il recupero delle quote
rimborsate.
Art. 285
Entro tre mesi
dalla chiusura dell'esercizio l'esattore rende all'istituto assicuratore il
conto sommario dei ruoli avuti in riscossione, delle somme versate, delle
quote riconosciute indebite e inesigibili e degli aggi di riscossione, per
addivenire agli eventuali conguagli.
Capo VI
NORME GENERALI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 286
Le disposizioni
di cui ai precedenti artt. 10 e 11 si applicano anche agli infortunati ai
quali provvede il presente titolo.
Fermo restando
il disposto dell'art. 198, per gli atti dei procedimenti ivi indicati, sono
esenti dalle imposte di bollo e registro e di assicurazione tutti gli atti
riferentisi ai pagamenti di contributi e di indennità, non esclusi i processi
verbali, certificati, atti di notorietà, di procura e di quietanza e quanti
altri documenti occorrano per l'applicazione del presente titolo.
Gli avanzi di
esercizio della gestione sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, sia
che vengano devoluti a fondi di riserva, sia che vengano comunque destinati a
diminuzione dei contributi di cui all'art. 257.
Art. 287
La spesa dell'assicurazione è
interamente a carico del proprietario, dell'enfiteuta e dell'usufruttuario
del terreno, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.
Per i terreni
concessi in affitto, mezzadria o colonia parziaria:
a) se il
terreno è dato in affitto e l'affittuario non presti opera manuale abituale
nella coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto
della spesa dell'assicurazione;
b) se il
terreno è dato in affitto e l'affittuario presti opera manuale abituale nella
coltivazione del fondo, il canone di affitto è aumentato di diritto di una
quota corrispondente alla metà della spesa dell'assicurazione;
c) se il
terreno è dato a mezzadria o colonia parziaria, è a carico del mezzadro o
colono una quota della spesa di assicurazione proporzionale alla parte di
reddito ad esso assegnato dal contratto di mezzadria o di colonia.
Art. 288
Salvo i casi previsti
dall'articolo precedente, chiunque mediante ritenute sui salari, dirette o
indirette, fa concorrere il lavoratore a sostenere le spese
dell'assicurazione, è punito con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.
Art. 289
La vigilanza per l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente titolo è esercitata dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Art. 290
Le misure necessarie per
prevenire gli infortuni e le malattie professionali delle persone previste
dall'art. 205 debbono essere adottate dagli esercenti e assuntori dei lavori
agricoli nei modi stabiliti dai regolamenti speciali. Tali regolamenti sono
predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministero dell'agricoltura, sentite le proposte dell'istituto
assicuratore, e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio di Stato.
Titolo III
REGIMI SPECIALI
Capo I
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE DEI
MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI
STRANIERE
Art. 291
Le Casse
marittime di cui all'art. 127 sono autorizzate ad assicurare contro gli
infortuni e le malattie, su richiesta dell'armatore, gli equipaggi di navi
battenti bandiera estera, in quanto composti per almeno due terzi, da
marittimi di cittadinanza italiana.
L'assicurazione
comprende le stesse prestazioni previste per i marittimi delle navi italiane;
la sua validità è in ogni momento subordinata al regolare versamento dei
contributi da parte dell'armatore.
La gestione è
tenuta in coassicurazione fra le tre Casse marittime per gli infortuni sul
lavoro e le malattie con ripartizione degli oneri e dei contributi in
proporzione all'ammontare complessivo dei contributi spettanti a ciascuna
Cassa a carico dell'armamento nazionale di ogni categoria.
Titolo IV
DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE
Art. 292
Ai cittadini italiani titolari
di rendite per infortuni sul lavoro occorsi in Albania dal 1° luglio 1940 al
31 dicembre 1944, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1940, n.
150, riliquidate a norma dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, si
applicano le disposizioni del presente decreto concernenti la rendita di
inabilità permanente e ai superstiti e gli assegni per assistenza personale
continuativa previsti per gli infortuni nell'industria.
Art. 293
Ai lavoratori
di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1115 , si applicano le disposizioni
della legge 19 gennaio 1963, n. 15, nonché la tabella allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648.
Le rendite di
infortuni di cui agli artt. 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931,
n. 1555, convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 375 , ed alla Convenzione
30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministro della guerra del 14
giugno 1919, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1962, erogate
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
per conto dello Stato, sono riliquidate sulla base di un salario annuo di
lire trecentosettantamila.
Qualora il
grado di inabilità risulti inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad
estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in
base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 49 del regio decreto 17 agosto
1935, n. 1765, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sull'anzidetta
retribuzione annua di lire trecentosettantamila.
Restano assorbiti i
miglioramenti derivanti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243 , ed ogni altro
assegno o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.
Art. 294
Alle rendite in
vigore al 1° luglio 1962 a carico delle Casse marittime di cui all'art. 127
del presente decreto, si applicano, per gli effetti dell'art. 17, comma
primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, i valori medi semplici
corrispondenti ai coefficienti mensili riportati nelle tabelle II, III, IV e
V dell'allegato B della stessa legge n. 15.
Per gli effetti
dell'art. 17, comma terzo, della predetta legge 19 gennaio 1963, n. 15, le
rendite costituite presso le Casse marittime richiamate nel precedente comma,
per infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1962 nei confronti dei lavoratori
addetti alla pesca ed alla navigazione a vela e motovela, e originariamente
liquidate in base a salari convenzionali stabiliti ai sensi dell'art. 40 del
regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono riliquidate, con decorrenza 1°
luglio 1962, sulla base di una retribuzione minima pari a lire
trecentosettantamila annue.
DISPOSIZIONI FINALI DEL PROVVEDIMENTO
Art. 295
Le disposizioni
di carattere transitorio contenute nelle leggi relative alla materia riunita
nel presente decreto, ivi comprese le norme di cui alla legge 15 aprile 1965,
n. 413 , restano in vigore nei limiti della loro originaria efficacia per i
casi in esse previsti.
Art. 296
Le disposizioni
del presente decreto, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno
effetto dal 1° luglio 1965.
Allegato
N. 1
TABELLA DELLE
VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERCENTUALE DI INVALIDITÀ
PERMANENTE INDUSTRIA
|
DESCRIZIONE
|
Percentuale
|
D.
|
S.
|
Sordità
completa di un orecchio
|
15
|
Sordità
completa bilaterale
|
60
|
Perdita
totale della facoltàvisiva di un occhio
|
35
|
Perdita
anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di
protesi
|
40
|
Altre
menomazioni della facoltà visiva (vedasi relativa tabella) Stenosi nasale
assoluta unilaterale
|
8
|
Stenosi
nasale assoluta bilaterale
|
18
|
Perdita di
molti denti in modo che risulti gravamente compromessa la funzione
masticataria:
|
|
a) con
possibilità di applicazione di protesi efficace
|
11
|
b) senza
possibilità di applicazione di protesi efficace
|
30
|
Perdita di un
rene con integrità del rene superstite
|
25
|
Perdita della
milza senza alterazioni della crasi ematica
|
15
|
Per la
perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
|
|
Esiti di
frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti
del braccio
|
5
|
Anchilosi
completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione
favorevole quando coesista immobilità della scapola
|
50
|
40
|
Anchilosi
completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con
normale mobilità della scapola
|
40
|
30
|
Perdita del
braccio:
|
|
|
a) per
disarticolazione scapolo-omerale
|
85
|
75
|
b) per
amputazione al terzo superiore
|
80
|
70
|
Perdita del
braccio destro al terzo medio o totale dell'avambraccio
|
75
|
65
|
Perdita di
tutte le dita della mano
|
65
|
55
|
Perdita del
pollice e del primo metacarpo
|
35
|
30
|
Perdita
totale del pollice
|
28
|
23
|
Perdita
totale dell'indice
|
15
|
13
|
Perdita
totale del medio
|
12
|
Perdita
totale dell'anulare
|
8
|
Perdita
totale del mignolo
|
12
|
Perdita della
falange ungueale del pollice
|
15
|
12
|
Perdita della
falange ungueale dell'indice
|
7
|
6
|
Perdita della
falange ungueale del medio
|
5
|
Perdita della
falange ungueale dell'anulare
|
3
|
Perdita della
falange ungueale del mignolo
|
5
|
Perdita delle
ultime due falangi dell'indice
|
11
|
9
|
Perdita delle
ultime due falangi del medio
|
8
|
Perdita delle
ultime due falangi dell'anulare
|
6
|
Perdita delle
ultime due falangi del mignolo
|
8
|
Anchilosi
totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75:
|
|
a) in
semipronazione
|
30
|
25
|
b) in
pronazione
|
35
|
30
|
c) in
supinazione
|
45
|
40
|
d) quando
l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione
|
25
|
20
|
Anchilosi
totale del gomito in flessione massima o quasi
|
55
|
50
|
Anchilosi
totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:
|
|
a) in
semipronazione
|
40
|
25
|
b) in
pronazione
|
45
|
40
|
c) in
supinazione
|
55
|
50
|
d) quando
l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione
|
35
|
30
|
Anchilosi completa
dell'articolazione radio carpica in estensione rettilinea
|
18
|
15
|
Se vi è
contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:
|
|
a) in
semipronazione
|
22
|
18
|
b) in
pronazione
|
25
|
22
|
c) in
supinazione
|
35
|
30
|
Anchilosi
completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole
|
45
|
Perdita
totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta,
che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di un apparecchio
di protesi
|
80
|
Perdita di
una coscia in qualsiasi altro punto
|
70
|
Perdita
totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non
sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato
|
65
|
Perdita di
una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio
articolato
|
55
|
Perdita di
una gamba al terzo inferiore o di un piede
|
50
|
Perdita
dell'avampiede alla linea tarso-metatarso
|
30
|
Perdita
dell'alluce e corrispondente metatarso
|
16
|
Perdita
totale del solo alluce
|
7
|
Per la
perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità,
ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il
|
3
|
Anchilosi
completa rettilinea del ginocchio
|
35
|
Anchilosi
tibio-tarsica ad angolo retto
|
20
|
Semplice
accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non
oltrepassi i cinque centimetri
|
11
|
|
|
N.B.: In caso
di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al
lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto
sinistro e quelle del sinistro al destro.
TABELLA DI
VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELL'ACUTEZZA VISIVA
|
Visus perduto
|
Visus residuo
|
Indennizzo
dell'occhio con acutezza
visiva minore
(occhio peggiore)
|
Indennizzo
dell'occhio con acutezza
visiva
maggiore (occhio migliore)
|
1/10
|
9/10
|
1%
|
2%
|
2/10
|
8/10
|
3%
|
6%
|
3/10
|
7/10
|
6%
|
12%
|
4/10
|
6/10
|
10%
|
19%
|
5/10
|
5/10
|
14%
|
26%
|
6/10
|
4/10
|
18%
|
34%
|
7/10
|
3/10
|
23%
|
42%
|
8/10
|
2/10
|
27%
|
50%
|
9/10
|
1/10
|
31%
|
58%
|
10/10
|
0
|
35%
|
65%
|
NOTE:
(1) In caso di
menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni
effettuate in ciascun occhio.
(2) La
valutazione é riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione
ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la
valutazione é riferita al visus naturale.
(3) Nei casi la
valutazione é riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado
di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene
aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio
di refrazione.
(4) Le perdita
di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, é valutata il 16% se
si tratta di infortunio agricolo.
(5) In caso di
afachia monolaterale:
a) con visus
corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus
corretto di 7/10 18%
con visus
corretto di 6/10 21%
con visus
corretto di 5/10 24%
con visus
corretto di 4/10 28%
con visus
corretto di 3/10 32%
con visus
corretto inferiore a 3/10 35%
(6) In caso di
afachia bilaterale, dato che la correzione ottica é pressoché uguale e
pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni
dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la
mancanza del potere accomodativo.
Allegato
N. 2
TABELLE DELLE
VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INABILITÀ PERMANENTE
|
AGRICOLTURA
|
Descrizione
|
Percentuale
|
Sordità
completa di un orecchio
|
20
|
Sordità
completa bilaterale
|
60
|
Perdita
totale della facoltà visiva di un occhio
|
35
|
Perdita
anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di
protesi
|
40
|
Altre
menomazioni della facoltà visiva (vedasi tabella per gli infortuni oculari
dell'industria)
|
|
Stenosi
nasale assoluta unilaterale
|
8
|
Stenosi
nasale assoluta bilaterale
|
18
|
Perdita di un
rene con integrità del rene superstite
|
25
|
Perdita della
milza senza alterazioni della crasi ematica
|
16
|
Per la
perdita di un testicolo non si corrisponde indennità
|
|
Perdita
totale del braccio destro
|
85
|
Perdita del
braccio destro al terzo superiore
|
80
|
Perdita
totale del braccio sinistro
|
80
|
Perdita
totale dell'avambraccio destro o del braccio sinistro al terzo superiore
|
75
|
Perdita
totale dell'avambraccio sinistro o di tutte le dita della mano destra
|
70
|
Perdita
totale di tutte le dita della mano sinistra
|
65
|
Perdita
totale del pollice destro
|
30
|
Perdita
totale del pollice sinistro
|
25
|
Perdita della
falange ungueale del pollice destro
|
16
|
Perdita della
falange ungueale del pollice sinistro
|
12
|
Perdita
totale dell'indice destro
|
20
|
Perdita
totale dell'indice sinistro
|
16
|
Perdita
totale del medio
|
12
|
Perdita
totale dell'anulare
|
8
|
Perdita
totale del mignolo
|
12
|
Perdita della
falange ungueale dell'indice destro
|
7
|
Perdita della
falange ungueale dell'indice sinistro
|
6
|
Perdita della
falange ungueale del medio
|
5
|
Perdita della
falange ungueale dell'anulare
|
3
|
Perdita della
falange ungueale del mignolo
|
5
|
Perdita delle
due ultime falangi dell'indice destro
|
14
|
Perdita delle
due ultime falangi dell'indice sinistro
|
11
|
Perdita delle
due ultime falangi del medio
|
8
|
Perdita delle
due ultime falangi dell'anulare
|
6
|
Perdita delle
due ultime falangi del mignolo
|
8
|
Perdita
totale di una coscia
|
80
|
Perdita di
una coscia in qualsiasi altro punto
|
70
|
Perdita di
una gamba al terzo superiore
|
65
|
Perdita di
una gamba al terzo inferiore o di un piede
|
50
|
Perdita
dell'alluce e corrispondente metatarso
|
16
|
Perdita del
solo alluce
|
11
|
Perdita di
più dita del piede, per ogni dito perduto
|
5
|
N.B.: In caso
di constatato mancinismo le percentuali di riduzione della attitudine al
lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto
sinistro e quelle del sinistro al destro.
Allegato
N. 3
TABELLA DELLE
MENOMAZIONI CHE POSSONO DAR LUOGO ALL'ASSEGNO PER L'ASSISTENZA PERSONALE
CONTINUATA
1) Riduzione
dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita
alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;
2) Perdita di
nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3) Lesioni del
sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi totale flaccida dei
due arti inferiori;
4) Amputazione
bilaterale degli arti inferiori:
a) di cui uno
sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del
piede o al di sopra;
b) all'altezza
del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di
protesi;
5) Perdita di
una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di
protesi;
6) Perdita di
un arto superiore e di un arto inferiore;
a) sopra il
terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia;
b) sopra il
terzo inferiore, rispettivamente, dell'avambraccio e della coscia;
7) Alterazioni
delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita
organica e sociale;
8) Malattie o
infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a
letto.
Tabella,
all. 4
NUOVA TABELLA
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA (come sostituita dal D.P.R. 13
aprile 1994, n. 336)
|
MALATTIE
|
LAVORAZIONE
|
Periodo
massimo indennizzabile da cassazione del lavoro
|
1) Malattie
causate da: a) piombo, leghe e suoi composti inorganici;b) composti organici
del piombo, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del piombo, leghe e composti
|
4 anni; 18
mesi per malattie causate dai composti organici del piombo. In caso di
nefrite: 8 anni
|
2) Malattie
causate da: a) mercurio, amalgame e composti inorganici; b) composti
organici del mercurio, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del mercurio amalgame e composti
|
4 anni
|
3)Malattie
causate da: a) fosforo e suoi composti inorganici; b) composti organici del
fosforo, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del fosforo e composti
|
6 anni
|
4) Malattie
causate da arsenico, leghe e composti inorganici; b) composti organici
dell'arsenico, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dell'arsenico leghe e composti
|
3 anni. In
caso di manifestazioni neo -plastiche: illimitato
|
5) Malattie
causate da a:) cromo, leghe e composti del cromo trivalente; b) composti
del cromo esavalente con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del cromo, leghe e composti
|
3 anni. In
caso di manifestazioni neo- plastiche polmonari: illimitato
|
6) Malattie
causate da berillio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del berillio, leghe e composti
|
4 anni
|
7) Malattie
causate da cad- mio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del cadmio leghe e composti
|
3 anni
|
8) Malattie
causate da vanadio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del vanadio, leghe e composti
|
3 anni
|
9) Malattie
causate da:
a) nichel, leghe e composti inorganici;
b)nichel tetracarbonile, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del nichel, leghe e composti
|
3 anni. In
caso di manifezioni neo- plastiche: illimitato
|
10) Malattie
causate da manganese, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del maganese, leghe e composti
|
4 anni
|
11)Malattie causate
da alogeni e loro composti inorganici:
a. fluoro;
b. cloro;
c. bromo;
d. iodio, con
le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del fluoro, cloro, bromo, iodio e composti
|
3 anni
|
12) Malattie
causate da:
a. acido
nitrico;
b. ossidi di
azoto;
c.ammoniaca,
con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dell'acido nitrico, degli ossidi di azoto e
dell'ammoniaca
|
3 anni
|
13) Malattie
causate da:
a. anidride
solforosa e acido solforico;
b.idrogeno
solforato, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongonoall'azione dell'anidride solforosa, dell'acido solforico,
dell'idrogeno solforato
|
3 anni
|
14) Malattie
causate da tallio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del tallio, leghe e composti
|
3 anni
|
15) Malattie
causate da antimonio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dell'antimonio, leghe e composti
|
3 anni
|
16) Malattie
causate da osmio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dell'osmio, leghe e composti
|
3 anni
|
17) Malattie
causate da selenio, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del selenio, leghe e composti
|
3 anni
|
18) Malattie
causate da rame, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del rame, leghe e composti
|
3 anni
|
19) Malattie
causate da stagno, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni che
espongono all'azione dello stagno, leghe e composti
|
3 anni
|
20) Malattie
causate da zinco, leghe e composti, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dello zinco, leghe e composti
|
3 anni
|
21) Malattie
causate da acido carbammico, tiocarbammico, carbammati e tiocarbammati con
le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dell'acido carbammico, tiocarbammico e composti
|
3 anni
|
22) Malattie
causate da solfuri di bario, calcio e sodio, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei solfuri di bario, calcio, e sodio
|
3 anni
|
23) Malattie
causate da:
a. ozono;
b.ozonuri e
perossidi, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dell'ozono, degli ozonuri e dei perossidi
|
3 anni
|
24) Malattie
causate da:
a. acido
cianidrico, cianuri,e composti del cianogeno;
b. acido
isocianico ed isocianati, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dell'acido cianidrico, dei cianuri e dei composti
del cianogeno, dell'acido isocianico e suoi esteri
|
18 mesi. In
caso di fibrosi polmonare da alveolite allergica estrinseca: 3 anni
|
25) Malattie
causate da:
a. alcoli e
derivati;
b. glicoli e
derivati; con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione degli alcoli e dei glicoli
|
3 anni
|
26) Malattie
causate da ossido di carbonio, con le loro conseguenze dirette
|
a.
Lavorazioni inerenti alla produzione, istribuzione e trattamento
industriale dell'ossidio di carbonio e di miscele gassose contenenti ossido
di carbonio;
b. Produzione
di carbone da legna;
c. Condotta
termica dei forni delle fornaci,delle fucine e degli apparecchi a
combustione in genere, ricottura e sinterizzazione dei metalli;
d. Seconda
lavorazione del vetro;
e. Lavori di
saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico e con fiamma
ossidrica ossiacentilenica;
f. Prova dei
motori a combustione interna in ambienti chiusi;
g. Altre
lavorazioni che espongono all'azione di ossido di carbonio, svolte in
ambiente confinato;
|
18 mesi
|
27) Malattie
causate da cloruro di carbonile, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del cloruro di carbonile
|
18 mesi
|
28) Malattie
causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del solfuro di carboni
|
4 anni. In
caso di encefalopatia: 8 anni
|
29) Malattie
causate da:
a.
idrocarburi alifatici saturi;
b.
idrocarburi alifatici non saturi;
c.
idrocarburi aliciclici, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione degli idrocarburi alifatici ed aliciclici
|
3 anni
|
30) Malattie
causate da idrocarburi aromatici mononucleari e polinucleari, con le loro
conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione degli idrocarburi aromatici, compresi il processo
Sodeberg per la preparazione dell'allumuinio e i processi di fusione
dell'acciaio in forni ad arco, mononucleari e polinucleari
|
3 anni. In
caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato
|
31) Malattie
causate da:
a. nitroderivati degli idrocarburi alifatici;
b. esteri nitrici, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei nitroderivati alifatici, esteri dell'acido
nitrico
|
3 anni
|
32) Malattie
causate da chinoni e derivati, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei chinoni e derivati
|
3 anni
|
33) Malattie
causate da fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi, naftoli ed omologhi,
con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei fenoli ed omologhi, tiofenoli ed omologhi,
naftoli ed omologhi
|
3 anni
|
34) Malattie
causate da:
a. amine alifatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e
loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi nitrati,e solfonati;
b. amine
aromatiche (primarie, secondarie, terziarie ed eterocicliche) e loro
derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati;
c. idrazione
aromatiche e loro derivati alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e
solfonati, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione della amine alifatiche ed aromatiche (primarie,
secondarie, terziarie ed eterocicliche) e delle idrazione aromatiche; loro
derivati, alogenati, fenolici, nitrosi, nitrati e solfonati
|
3 anni. In
caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato
|
35) Malattie
causateda:
a. derivati
alogenati, nitrici solfonici e fosforati degli idrocarburi aromatici
mononicleari e polinucleari;
b. derivati
alogenati, nitrici, solfonici e fosforatici dei fenoli ed omologhi, naftoli
ed omologhi, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei derivati alogenati, nitrici, solfonici e
fosforati degli idrocarburi aromatici, mononucleari e polinucleari, dei
fenoli, tiofenoli e naftoli e loro omologhi
|
3 anni
|
36) Malattie
causate da:
a. cloruro di
vinile;
b. altri
derivati alogenati degli idrocarburi alifatici saturi e non saturi, ciclici
e non ciclici, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del cloruro di vinile e degli altri derivati
alogenati degli idrocarburi alfatici, saturi e non saturi, ciclici e non
ciclici
|
3 anni. In
caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato
|
37) Malattie
causate da chetoni e derivati alogenati, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei chetoni e derivati alogenati
|
3 anni.
|
38) Malattie
causate da:
a. estere ed epossidi e loro derivati alogenati;
b. esteri
organici o derivati, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione degli eteri ed epossidi e loro derivati alogenati,
degli esteri organici e derivati
|
3 anni. In
caso di manifestazioni neoplastiche da clorometiletere e
bisclorometiletere: illimitato
|
39) Malattie
causate da:
a. aldeidi e loro derivati;
b. acidi organici, tioacidi ed anidridi e loro derivati, con le loro
conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione delle aldeidi, degli acidi organici, tioacidi,
anidridi e loro derivati
|
3 anni
|
40) Asma
bronchiale primario estrinseco con le sue conseguenze dirette causato dai
seguenti asmogeni professionali non considerati in altre voci:
a. sali di platino, palladio, cobalto;
b. prepolimeri,oligomeri, catalizzatori della polimerizzazione di resine
sintetiche;
c. colofonia,
gomma arabica;
d. enzimi proteolitici e glicolitici (amilasi, lisizima);
e. derivati
di animali, compresi gli acari ed altri artropodi;
f. pellicce e piume;
g. polveri e/o farine di: cerali, caffè verde, cacao, carrube e sola;
h. miceti e b.subtilis;
i. farmaci (compresi i principi attivi e gli intermedi);
l) residui di
estrazione dell'olio di ricino;
m) polveri di legno;
n) persolfati;
|
Lavorazioni che
espongono all'aziione degli agenti asmogeni a fianco indicati.Per quelli di
cui alla lettera e) limitatamente alle attività di ricerca scientifica,
didattica, allevamento, addestramento e custodia degli animali; mattazione
e macellazione conceria; produzione lattocasearia
|
18 mesi
|
41) Alveoliti
allergiche estrinseche e fibrosi polmonari da essere derivate causate da
miceti, altre sostanze vegetali o animali o sostanze chimiche, con le loro
conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'inalazione di miceti altre sostanze vegetali o animali,
sostanze chimiche
|
3 anni
|
42) Malattie
cutanee causate dalle seguenti sostanze e materiali:
a. catrame, bitume, pesce, fuliggine, antracene, loro miscele e formulati;
b. paraffine grezze, olii mineralim, fluidi lubrorefrigeranti, cere, loro
miscele e formulati;
c. resine
naturali, artificiali e sintetiche, oligomeri, elastomeri, gomma arabica,
caprolattame;
d. olii di
lino, trementina, suoi distillati e residui, lacche, vernici, smalti e
pitture;
e. cemento e
calce;
f. alcali
caustici, cloruro di sodio, persolfato di amonio e acido tannico;
g. detersivi;
h.
conchiglie, coralli e madreperla;
i.
antibiotici, disinfettanti e sulfamicidi;
l) legni ed
altre sostanze vegetali
|
Lavorazioni
che espongono alle sostanze cutilesive a fianco indicate
|
6 mesi. In
caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato
|
43)
Pneumoconiosi da polveri di silicati, con le loro conseguenze dirette
|
Estrazione,
scavo e trattamento, meccanico di rocce silicatiche, lavorazioni
dell'industria marmifera, del cemento, dei refrattari, della carta, della
gomma, delle smalterie ed altre lavorazioni che espongono a polveri di
feldspati, miche, caolino, talco, cemento ed altri silicati
|
20 anni
|
44) )
Pneumoconiosi da polveri di calcari e dolomie, con le loro conseguenze
dirette
|
Estrazione,
scavo e trattamento meccanico di calcari e dolomie, lavorazioni
dell'industria marmifera, dei refrattari, della calce ed altre lavorazioni
che espongono a polveri di calcari e dolomie
|
20 anni
|
45)
Pneumoconiosi da polveri e fumi di alluminio e di ossidi di alluminio, con
le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
di produzione primaria e secondaria dell'alluminio, delle fonderie di
alluminio, dei refrattari, degli esplosivi ed altre lavorazioni che
espongono a polveri e fumi di alluminio e di ossidi di alluminio
|
3 anni
|
46)
Pneumoconiosi e processi fibrosanti del polmone conseguenti ad alveoliti da
polveri di "metalli duri" (carburi metalicci sinterizzati), con
le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
per produrre oggetti in "metallo duro" e di affilatura
sistematica di utensili in "metallo duro o che espongono a polveri
costituite da carburi metallici legati con cobalto, nichel e ferro
|
3 anni
|
47) Siderosi
|
Lavorazioni
che espongono all'inalazione di ossidi di ferro
|
20 anni
|
48) Bissinosi
e pneumopatie da fibre tessili vegetali ed animali, con le loro conseguenze
dirette
|
Lavorazioni
di apritura, mischia, battitura, cardatura, del cotone, del lino e di altre
fibre tessili vegetali ed animali
|
3 anni
|
49) Bronchite
cronica ostruttiva
|
a)
Lavorazioni di scavo e smarino eseguite nel sottosuolo;
b) produzione
di soda caustica, potassa caustica, calce viva;
c)
insaccamento e travaso del cemento sfuso;
d) fusione
artigianale ed artistica del vetro
|
6 anni
|
50) Ipoacusia
e sordità da rumori
|
a)
Martellatura, cianfrinatura, scriccatura, molatura ed aggiustaggio nella
costruzione di caldaie, serbatoi e tubi metalli;
b)
picchettaggio e disincrostazione di contenitori metallici vasche, cisterne,
serbatoi, gasometri;
c)
martellatura sulle lamiere;
d)
punzonatura o tranciatura alle presse, prive di efficace cabinatura, di
materiali metallici;
e) prova al
banco dei motori combustione interna, priva di efficace cabinatura;
f) prova dei
motori a reazione a turboelica, priva di efficace cabinatura;
g) ribaditura
di chiodi nella costruzione di carlinghe per aereo mobili;
h)
frantumazione o macinazione ai frantoi, molini e macchine pestelli, priva
di efficace cabinatura di: minerali o rocce, clinker per la produzione di
cemento, resine sintetiche per la loro riutilizzazione;
i)
fabbricazione di chiodi, viti bulloni alle presse, prive di efficace
cabinatura;
l) filatura,
torcitura e ritorcitura di filati, tessitura ai telai a navetta, privi di
efficace cabinatura;
m) taglio di
marmi o pietre ornamentali con dischi di acciaio con telai multilame, privi
di efficace cabinatura;
n)
perforazione con martelli pneumatici ed avvitatura con avvitatori
pneumatici a percussione;
o) conduzione
dei forni elettrici ad arco, privi di efficace cabinatura;
p) formatura
e distaffatura in fonderia con macchine vibranti, prive di efficace
cabinatura;
q) sbavatura
in fonderia con mole;
r) formatura
di materiale metallico con macchine prive di efficace cabinatura, mediante
fucinatura e stampaggio;
s)
lavorazione meccanica del legno con impiego di seghe circolari, seghe a
nastro, piallatrici e toupies, prive di efficace cabinatura;
t) lavori in
galleria con mezzi meccanici ad aria compressa;
u)
lavorazioni di martellatura, picchettaggio, cianfrinatura, scriccatura,
molatura, ribattitura di chiodi, su qualsiasi parte metallica di nave a
scafo metallico sia in costruzione che in riparazione svolte a bordo;
v) stampaggio
di vetro cavo, privo di efficace cabinatura;
x) prova
delle armi da fuoco in ambiente privo di efficace cabinatura;
z) conduzione
delle riempitrici automatiche, prive di efficace cabinatura, per
l'imbottigliamento in vetro o l'imbarattolamento in metallo di: bitta,
acque minerali, bevande analcoliche gassate
|
4 anni
|
51) Malattie
causate da:
a. radiazioni
ionizzanti
b) laser e
onde elettromagnetiche, con le loro conseguenze dirette
|
Lavoraziioni
che espongono alle radiazioni ionizzanti, ai raggi laser ed alle altre onde
elettromagnetiche
|
5 anni. In
caso di manifestazioni neoplastiche: illimitato
|
52) Malattie
osteoarticolari e angioneurotiche causate da vibrazioni meccaniche prodotte
da strumenti di lavoro e trasmesse al sistema manobraccio, con le loro
conseguenze dirette
|
Lavorazioni
svolte in modo prevalente con impiego di:
a)macchine
portatili munite di utensile;
· macchine portatili ad asse flessibile;
· macchine per calzaturifici: ribattitrici, rigasuole e
rigatacchi:
· motoseghe portatili
|
6 anni
|
53) Malattie
causate da lavori subacquei ed in camere iperbariche
|
Lavori
subacquei ed in camere iperbariche
|
3 anni. In
caso di manifestazioni artropatiche: 10 anni
|
54) Cataratta
da energie raggianti
|
Fusione del
vetro e dei metalli; lavorazioni su masse incandescenti
|
6 anni
|
55)Anchilostomiasi,
con le sue conseguenze dirette
|
Lavori di
scavo all'aperto ed in sottosuolo in presenza di rocce argillose
|
3 anni
|
56) Malattie
neoplastiche causate dall'asbesto:mesotelioma pleurico, pericardico,
peritoneale; carcinoma del polmone
|
Lavorazioni
che espongono all'azione delle fibre di asbesto anche se presenti nel talco
|
Illimitato
|
57) Malattie
neoplastiche causate da polvere di legno: carcinoma delle cavità nasali e
paranasali
|
Lavorazioni
che espongono all'azione delle polveri di legno
|
Illimitato
|
58) Malattie
neoplastiche causate da polvere di cuoio: carcinoma delle cavità nasali e
paranasali
|
Lavorazioni
che espongono all'azione delle polveri di cuoio nella rifinitura e riparazione
delle calzature
|
Illimitato
|
Tabella,
all. 5
NUOVA TABELLA
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DELL'AGRICOLTURA (come sostituita dal D.P.R.
13 aprile 1994, n. 336)
|
MALATTIE
|
LAVORAZIONE
|
Periodo
massimo indennizzabile da cassazione del lavoro
|
1)
Anchilostomiasi, con le sue conseguenze dirette
|
| Lavorazioni
in terreni irrigui e argillosi
|
3 anni
|
2) Malattie
causate da:
a. composti
inorganici dell'arsenico;
b. composti
organici dell'arsenico, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei composti arsenicali
|
3 anni. In
caso di manifestazioni: illimitato
|
3) Malattie
causate da:
a. composti
inorganici del mercurio;
b. composti
organici del mercurio, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei composti del mercurio
|
4 anni
|
4) Malattie
causate da solfuro di carbonio, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione del solfuro di carbonio
|
3 anni
|
5) Malattie
causate da:
a. composti
inorganici del fosforo;
b) composti
organici del fosforo, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei composti del fosforo
|
3 anni
|
6) Malattie
causate da:
a. derivati
clorurati degli idrocarburi alifatici;
b. derivati
bromurati degli idrocarburi alifatici, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei derivati clorurati e bromurati degli
idrocarburi alifatici
|
3 anni
|
7) Malattie
causate da:
a. derivati
del benzolo ed omologhi;
b. derivati
dei fenoli ed omologhi;
c. derivati
dei cresoli ed omologhi, con le loro conseguenze dirette
|
Lavoraziioni
che espongono all'aziione dei derivati del benzolo, dei fenoli, dei cresoli
e dei relativi omologhi
|
3 anni. In
caso di manifestazioni neoplastiche:illimitate
|
8) Malattie
causate dai composti del rame, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei composti del rame
|
3 anni
|
9) Malattie
causate da derivati dell'acido carbammico e tiocarbammico, con le loro
conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei derivati dell'acido carbammico e tiocarbammico
|
3 anni
|
10) Malattie
causate da:
a.
polisolfuri di bario;
b.
polisolfuri di calcio;
c.
polisolfuri di sodio, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei polisolfuri di bario, di calcio, di sodio
|
3 anni
|
11) Malattie
causate da composti organici dello stagno, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei composti organici dello stagno
|
3 anni
|
12) Malattie
causate da derivati degli arilsolfoni, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei derivati degli arilsolfoni
|
3 anni
|
13) Malattie
causate dai fenossiderivati, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei fenossiderivati
|
3 anni
|
14) Malattie
causate dai derivati dell'acido ftalico e della ftalimide, con le loro
conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei derivati dell'acido ftalico e della ftalimide
|
3 anni
|
15) Malattie
causate dai derivati delle diazine e delle triazine, con le loro
conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei derivati delle diazine e delle triazine
|
3 anni
|
16) Mallattie
causate dai derivati del dipiridile, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei derivati del dipiridile
|
3 anni
|
17) Malattie
causate dai derivati clorurati dell'acido benzoico, con le loro conseguenze
dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei derivati clorurati dell'acido benzoico
|
3 anni
|
18) Malattie
causate da:
a. ammoniaca;
b. altri
concimi azotati, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dell'ammoniaca e di altri concimi azotati
|
3 anni
|
19) Malattie
causate da cianocomposti, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei cianocomposti
|
3 anni
|
20) Malattie
causate da chinoni, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei chinoni
|
3 anni
|
21) Malattie
causate da
a. zolfo;
b. anidride
solforosa, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dello zolfo e dell'anidride solforosa
|
3 anni
|
22) Malattie
causate da:
a. composti
amminici;
b. composti
ammidici, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'azione dei composti amminici e composti ammidici
|
3 anni
|
23) Malattie
cutanee causate da olii minerali
|
Lavorazioni
che espongono all'azione di olii minerali
|
| 6 mesi. In
ca so di manifestazioni neoplastiche: illimitato
|
24) Asma
bronchiale primario estrinseco causato da sostanze vegetali e derivati
animali, con le sue conseguenze dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'inalazione di sostanze vegetali e derivati animali
|
18 mesi
|
25) Alveoliti
allergiche estrinseche e fibrosi polmonari da esse derivate, causate da
miceti e da altre sostanze vegetali o animali, con le loro conseguenze
dirette
|
Lavorazioni
che espongono all'inalazione di miceti e altre sostanze vegetali e animali
|
3 anni
|
26) Ipoacusia
e sordità da rumori
|
Lavorazioni
forestali nelle quali si impiegano in modo prevalente motoseghe portatili
prive di efficaci sistemi insonorizzanti
|
4 anni
|
27) Malattie
osteoarticolari e angioneurotiche causate da vibrazioni meccaniche trasmesse
al sistema manobracci, con le loro conseguenze dirette
|
Lavorazioni
forestali nelle quali si impiegano in modo prevalente motoseghe portatili
|
6 anni
|
Allegato
N. 6
Aliquote percentuali
base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base annua per
ogni mille lire di retribuzione
Colonna 1 =
Grado di inabilità
Colonna 2 =
Aliquota percentuale
Colonna 3 =
Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua
1
|
2
|
3
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
2
|
3
|
1
|
50-
|
55
|
|
41
|
56,01
|
230
|
|
71
|
71-
|
504
|
12
|
50,20
|
60
|
|
42
|
56,22
|
236
|
|
72
|
72-
|
518
|
13
|
50,40
|
66
|
|
43
|
56,43
|
243
|
|
73
|
73-
|
533
|
14
|
50,60
|
71
|
|
44
|
56,64
|
249
|
|
74
|
74-
|
548
|
15
|
50,80
|
76
|
|
45
|
56,85
|
256
|
|
75
|
75-
|
562
|
16
|
51-
|
82
|
|
46
|
57,06
|
262
|
|
76
|
76-
|
578
|
17
|
51,20
|
87
|
|
47
|
57,27
|
269
|
|
77
|
77-
|
593
|
18
|
51,40
|
93
|
|
48
|
57,48
|
276
|
|
78
|
78-
|
608
|
19
|
51,60
|
98
|
|
49
|
57,69
|
283
|
|
79
|
79-
|
624
|
20
|
51,80
|
104
|
|
50
|
57,90
|
289
|
|
80
|
100-
|
800
|
21
|
52-
|
109
|
|
51
|
58,11
|
296
|
|
81
|
100-
|
810
|
22
|
52,20
|
115
|
|
52
|
58,32
|
303
|
|
82
|
100-
|
820
|
23
|
52,40
|
121
|
|
53
|
58,53
|
310
|
|
83
|
100-
|
830
|
24
|
52,60
|
126
|
|
54
|
58,74
|
317
|
|
84
|
100-
|
840
|
25
|
52,80
|
132
|
|
55
|
58,95
|
324
|
|
85
|
100-
|
850
|
26
|
53-
|
138
|
|
56
|
59,16
|
331
|
|
86
|
100-
|
860
|
27
|
53,20
|
144
|
|
57
|
59,37
|
338
|
|
87
|
100-
|
870
|
28
|
53,40
|
150
|
|
58
|
59,58
|
346
|
|
88
|
100-
|
880
|
29
|
53,60
|
155
|
|
59
|
59,79
|
353
|
|
89
|
100-
|
890
|
30
|
53,80
|
161
|
|
60
|
60-
|
360
|
|
90
|
100-
|
900
|
31
|
54-
|
167
|
|
61
|
61-
|
372
|
|
91
|
100-
|
910
|
32
|
54,20
|
173
|
|
62
|
62-
|
384
|
|
92
|
100-
|
920
|
33
|
54,40
|
180
|
|
63
|
63-
|
397
|
|
93
|
100-
|
930
|
34
|
54,60
|
186
|
|
64
|
64-
|
410
|
|
94
|
100-
|
940
|
35
|
54,80
|
192
|
|
65
|
65-
|
422
|
|
95
|
100-
|
950
|
36
|
55-
|
198
|
|
66
|
66-
|
436
|
|
96
|
100-
|
960
|
37
|
55,20
|
204
|
|
67
|
67-
|
449
|
|
97
|
100-
|
970
|
38
|
55,40
|
211
|
|
68
|
68-
|
462
|
|
98
|
100-
|
980
|
39
|
55,60
|
217
|
|
69
|
69-
|
476
|
|
99
|
100-
|
990
|
40
|
55,80
|
223
|
|
70
|
70-
|
490
|
|
100
|
100-
|
1000
|
Allegato
N. 7
Aliquote
percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendita base
annua per ogni mille lire di retribuzione (In vigore dal 1 luglio 1965)
Colonna 1 =
Grado di inabilità
Colonna 2 =
Aliquota percentuale
Colonna 3 =
Rendita base annua per 1000 lire di retribuzione annua
1
|
2
|
3
|
|
1
|
2
|
3
|
|
1
|
2
|
3
|
11
|
50-
|
55
|
|
41
|
61-
|
250
|
|
71
|
100-
|
710
|
12
|
50,20
|
60
|
|
42
|
62-
|
260
|
|
72
|
100-
|
720
|
13
|
50,40
|
66
|
|
43
|
63-
|
271
|
|
73
|
100-
|
730
|
14
|
50,60
|
71
|
|
44
|
64-
|
282
|
|
74
|
100-
|
740
|
15
|
50,80
|
76
|
|
45
|
65-
|
292
|
|
75
|
100-
|
750
|
16
|
51-
|
82
|
|
46
|
66-
|
304
|
|
76
|
100-
|
760
|
17
|
51,20
|
87
|
|
47
|
67-
|
315
|
|
77
|
100-
|
770
|
18
|
51,40
|
90
|
|
48
|
68-
|
328
|
|
78
|
100-
|
780
|
19
|
51,60
|
98
|
|
49
|
69-
|
338
|
|
79
|
100-
|
790
|
20
|
51,80
|
104
|
|
50
|
70-
|
350
|
|
80
|
100-
|
800
|
21
|
52-
|
109
|
|
51
|
72-
|
367
|
|
81
|
100-
|
810
|
22
|
52,20
|
115
|
|
52
|
74-
|
385
|
|
82
|
100-
|
820
|
23
|
52,40
|
121
|
|
53
|
76-
|
403
|
|
83
|
100-
|
830
|
24
|
52,60
|
126
|
|
54
|
78-
|
421
|
|
84
|
100-
|
840
|
25
|
52,80
|
132
|
|
55
|
80-
|
440
|
|
85
|
100-
|
850
|
26
|
53-
|
138
|
|
56
|
82-
|
459
|
|
86
|
100-
|
860
|
27
|
53,20
|
144
|
|
57
|
84-
|
479
|
|
87
|
100-
|
870
|
28
|
53,40
|
150
|
|
58
|
86-
|
499
|
|
88
|
100-
|
880
|
29
|
53,60
|
155
|
|
59
|
88-
|
519
|
|
89
|
100-
|
890
|
30
|
54-
|
162
|
|
60
|
90-
|
540
|
|
90
|
100-
|
900
|
31
|
54,50
|
169
|
|
61
|
92-
|
581
|
|
91
|
100-
|
910
|
32
|
55-
|
176
|
|
62
|
94-
|
583
|
|
92
|
100-
|
920
|
33
|
55,50
|
183
|
|
63
|
96-
|
605
|
|
93
|
100-
|
930
|
34
|
56-
|
190
|
|
64
|
98-
|
627
|
|
94
|
100-
|
940
|
35
|
56,50
|
198
|
|
65
|
100-
|
650
|
|
95
|
100-
|
950
|
36
|
57-
|
205
|
|
66
|
100-
|
660
|
|
96
|
100-
|
960
|
37
|
57,50
|
213
|
|
67
|
100-
|
670
|
|
97
|
100-
|
970
|
38
|
58-
|
220
|
|
68
|
100-
|
680
|
|
98
|
100-
|
980
|
39
|
59-
|
230
|
|
69
|
100-
|
690
|
|
99
|
100-
|
990
|
40
|
60-
|
240
|
|
70
|
100-
|
700
|
|
100
|
100-
|
1000
|
Allegato N. 8
TABELLA DELLE
LAVORAZIONI PER LE QUALI È OBBLIGATORIA L'ASSICURAZIONE CONTRO LA SILICOSI
E L'ASBESTOSI E DEL PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITÀ DALLA CESSAZIONE
DEL LAVORO (così modificata dal D.M. 20 giugno 1988)
|
MALATTIE
|
LAVORAZIONI
|
PERIODO
MASSIMO DI INDENNIZZABILITA' DALLA CESSAZIONE DAL LAVORO
|
Silicosi
anche associata a tubercolosi
|
a) Lavori
nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere,
lavori nelle miniere e cave a cielo aperto e lavori di scavo a cielo aperto
in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque espongano
all'inalazione di polvere di silice libera
|
|
|
b) Lavori di
frantumazione, macinazione e manipolazione di rocce, materiali ed abrasivi
contenenti silice libera o che comunque espongano all'inalazione di polvere
di silice libera
|
|
|
c) Taglio,
lavorazione, preparazione, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura,
adattamento di altri materiali contenenti silice libera o che comunque
espongano all'inalazione di polvere di silice libera. Taglio, levigatura,
smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con impiego di materiali
contenenti silice libera escluse le operazioni di molatura di
utensili,aventi carattere occasionale) o che comunque espongano alla
inalazione di polvere di silice libera.
|
|
|
d) Produzione
di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di ceramiche, di cemento e del
vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera
o che comunque espongano all'inalazione di polvere di silice libera.
|
|
|
e) Lavori
nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si usino
o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano
all'inalazione di polvere di silice libera. |
|
|
|
f) Produzione
di laterizi, comprese le cave di argilla, ed altre lavorazioni
limitatamente alle aziende nelle quali si accerta la presenza del rischio
silicotigeno.
|
|
Asbestosi
anche associata a tubercolosi
|
Estrazioni e
successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere; applicazione di amianto
e di materiali che lo contegano o che comunque espongano ad inalazioni di
polveri di amianto.
|
15 anni
|
Allegato
n. 9 (modello A)
Assicurazione
obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (Legge 12 aprile 1943, n. 455, modificata
con D.Lgs. 20 marzo 1956, n. 648)
SCHEDA
PERSONALE PER VISITA DI ASSUNZIONE PERIODICA DI CONTROLLO
(Art. 6 nella
Norme regolamentari )
1. -
Lavoratore:
Cognome e nome ………………N. matr. …………….. o M…… (a
stampatello) F … Paternità …………………. Maternità ………………………….
(a stampatello)
(a stampatello)
Nato il
……………………..nel Comune ………………….. Prov……… Residente a …………………… Prov. ……….
Località o via …………………. N…………
2. - Datore di
lavoro:
Impresa
…………………………………………………………………
(cognome e nome
o ragione sociale)
Luogo dei
lavori: Comune…………......... Prov………
Località o Via
……………………………………………………… N………
Natura
dell'industria …………………………………………… Lavorazione cui è o deve essere adibito il
lavoratore ……………………………………………con le mansioni di…………………
3. - Precedenti
lavorativi
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
4. - Anamnesi
familiare
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
5. - Anamnesi
personale:
a) Remota
………………………………………………………
……………………………………………………………………
b) Prossima
………………………………………………
………………………………………………………………
6. - Esame
clinico:
Costituzione
………………………….. Nutrizione ………………
a) Stato
generale Trofismo muscolare ………………………..Statura cm. …… Colorito della cute e
delle mucose ………………………………..peso kg. ……
b) Apparato
respiratorio:
Alla fine di
normale espirazione: cm. ……………………
Atti
respiratori al minuto: N. ……………………………………………………………………
Massimo
inspitatorio: cm. ………………………………. Esiste dispnea da sforzo? ………………… minimo
espiratorio cm. ……………………
Faringe
……………….. Pervietà delle vie nasali …………………
Tono della voce
……………………………… Udito ………………
Bronchi -
Polmoni - Pleure ………………………………………….
Eventuale esame
dell'escreato …………………………………….
c) Apparato
circolatorio:
Polso …………………
Pulsazioni N………. Pressione mx. …...
al minuto mn.
……
Cuore
…………………………………………
Vasi …………………………………………...
Esami
funzionali cardio - respiratori
…………..................................................
…………………………………………………………………………………………
d) Altri
apparati ed esami speciali …………………………………………………
7. - Esame
radiologico del torace
…………………………………………………………………………………………………
Schermografia
……………… Data ……………Teleradiografia ……… Data ………….
Radiologo e sua
residenza ……………………………………………………
Luogo
dell'accertamento ………………………………………………………
Referto
…………………………………………………………………………..
8. - Diagnosi:
Silicosi
Polmonare? ……………..
Esiste tubercolosi polmonare? .……………………
Esiste
Asbestosi in fase attiva? …………………………………………………..
Altre eventuali
malattie che controindicano la lavorazione ……………………
………………………………………………………………………………………..
Altre
osservazioni …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
9. - Giudizio
conclusivo:
Il lavoratore è
risultato fisicamente idoneo ………………………………………
Il lavoratore è
risultato affetto da silicosi/asbestosi ……………………………..
Il lavoratore è
risultato non idoneo alle lavorazioni di cui alla tabella annessa alla legge
12 aprile 1943, n. 455, sostituita con la tabella annessa al D.Lgs. 20 marzo
1956, n. 648.
N.B. - Nel caso
di tbc polmonare in fase attiva, associata o non a silicosi o asbestosi, il
lavoratore non può essere assunto o permanere nelle lavorazioni di cui alla
tabella su citata (art. 2, quarto comma del D.Lgs. 20 marzo 1956, n. 648).
La precedente
visita medica d'assunzione periodica / di controllo è stata effettuata il
…………………..
Firma del
medico ………………………..(leggibile)
Qualifica
……………………………………….
(Indicare se
medico di fabbrica)
Indirizzo
………………………………………
Ente di
appartenenza ………………
DECISIONI DEL
COLLEGIO MEDICO
a seguito
visita medica collegiale (art. 10 della Norme di attuazione)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Data
……………………………………….
L'Ispettorato
del lavoro
………………………………………………………
Allegato
N. 10 (modello B e C)
Allegato B
Alla ditta
……………………………………………………………………………
Al signor
……………………………………………………………………………
All'Ispettorato
del lavoro di …………………………………………………….....
Si attesta che
dagli esami clinico radiologici eseguiti il …………………………………il lavoratore
………………………. di …………………………….. nato ……………………… a …………………………… il ……………………. Addetto
/ da adibirsi al lavoro di …………………………………………..
è risultato
affetto da silicosi o da asbestosi / fisicamente idoneo
…………………………………………………………………………………………
IL MEDICO
……………………………………..
(firma)
.………………………………………
(indirizzo)
……………………………………………………….
(Ente di
appartenenza)
Allegato C
Alla ditta
……………………………………………………………………
Al Signor
……………………………………………………………….......
All'Ispettorato
del lavoro …………………………………………………
Si attesta che
dagli esami clinico radiologici eseguiti il giorno ……………
il lavoratore
………………………… di ……………………… nato a ………………………….. il ………………addetto / da adibirsi al
lavoro di ……………………
non è
fisicamente idoneo e, a norma dell'art. 2, quarto comma del decreto 20 marzo
1956, n. 648 non può permanere / essere assunto nelle lavorazioni di cui alla
tabella annessa al decreto citato.
IL MEDICO
………………………………………………
(firma)
…………………………………………….
(indirizzo)
…………………………………………….
(Ente di
appartenenza)
|