Decreto
del presidente della repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092
(gu n.
123 suppl.ord. Del 29/05/1986)
Approvazione
del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del presidente della repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana.
Urn: urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1985-12-28;1092
Preambolo
Il
presidente della repubblica
Visto
l' art. 87 della
costituzione ;
Visto
l' art. 13, secondo
comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839 ;
Udito
il parere del consiglio di stato;
Vista la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 27 dicembre 1985;
Sulla proposta del presidente del consiglio dei
ministri, di concerto con il ministro di grazia e giustizia;
Emana
Il seguente decreto:
Art. 1.
1.
È approvato l'unito testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sulla emanazione dei decreti del presidente
della repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana,
vistato dal proponente.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a roma, addì 28 dicembre
1985
Cossiga
Craxi, presidente del consiglio dei ministri
Martinazzoli, ministro di grazia e giustizia
Visto,
il guardasigilli: martinazzoli
Registrato
alla corte dei conti, addì 10 maggio 1986
Atti
di governo, registro n. 60, foglio n. 31
Sezione
i promulgazione delle leggi ed emanazione dei decreti normativi del presidente
della repubblica
Art. 1.
(regio
decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 1 ;
Legge
25 maggio 1970, n. 352, art. 46 , terzo comma)
Formule
di promulgazione delle leggi ordinarie dello stato
1.
La promulgazione delle leggi ordinarie dello stato è espressa con la formula
seguente:
"la
camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
Il
presidente della repubblica
Promulga
La seguente legge:
Testo della legge
La
presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
stato".
2.
La promulgazione delle leggi ordinarie previste dall' articolo
132, secondo comma, della costituzione è espressa con la formula seguente:
"la
camera dei deputati ed il senato della repubblica, a seguito del risultato
favorevole al referendum indetto in data, hanno approvato;
Il
presidente della repubblica
Promulga
La
seguente legge:
Testo
della legge
La
presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
stato".
Art. 2.
(legge 25 maggio
1970, n. 352, articoli 2, 5, 14, 25 e 46, primo e secondo comma) formula di
promulgazione delle leggi costituzionali
1
la promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza
prevista dal terzo comma dell' art. 138 della
costituzione , è espressa con la formula seguente:
"la
camera dei deputati ed il senato della repubblica, in seconda votazione e con
la maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna assemblea, hanno approvato;
Il
presidente della repubblica
Promulga
La seguente legge
costituzionale:
Testo della legge
La
presente legge costituzionale, munita del sigillo dello stato, sarà inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello stato".
2
la promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza
prevista dal primo comma dell'art. 138 della
costituzione, senza che in relazione ad esse sia
stata avanzata richiesta di referendum entro il termine stabilito dall' art. 3
della legge 25 maggio 1970, n. 352 , è espressa con la formula seguente:
"la
camera dei deputati ed il senato della repubblica, con la maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna
richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;
Il
presidente della repubblica
Promulga
La seguente legge
costituzionale:
Testo della legge
La
presente legge costituzionale, munita del sigillo dello stato, sarà inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello stato".
3
la promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza
prevista dal primo comma dell'art. 138 della costituzione, in
relazione alle quali la richiesta di referendum è stata dichiarata
illegittima dall'ufficio centrale, è espressa con la formula seguente:
"la
camera dei deputati ed il senato della repubblica con la maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, hanno approvato;
La
richiesta di referendum presentata in data ….È stata dichiarata illegittima
dall'ufficio centrale della corte di cassazione con propria ordinanza in data ;
Il
presidente della repubblica
Promulga
La seguente legge
costituzionale:
Testo della legge
La
presente legge costituzionale, munita del sigillo dello stato, sarà inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello stato".
4
la promulgazione delle leggi costituzionali approvate con la maggioranza
prevista dal primo comma dell'art. 138 della costituzione, in
relazione alle quali il referendum ha dato risultato favorevole, è
espressa con la formula seguente:
"la
camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
Il
referendum indetto in data ... Ha dato risultato
favorevole;
Il
presidente della repubblica
Promulga
La seguente legge
costituzionale:
Testo della legge
La
presente legge costituzionale, munita del sigillo dello stato, sarà inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello stato".
5
la promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma dell' art. 132 della
costituzione , nell'ipotesi di approvazione da parte delle camere con la
maggioranza stabilita dal terzo comma dell'art. 138 della costituzione, è
espressa con la formula seguente:
"la
camera dei deputati ed il senato della repubblica, a seguito del risultato
favorevole del referendum indetto in data..., in
seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
assemblea, hanno approvato;
Il
presidente della repubblica
Promulga
La seguente legge
costituzionale:
Testo della legge
La
presente legge costituzionale, munita del sigillo dello stato, sarà inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello stato".
6
per la promulgazione delle leggi costituzionali previste dal primo comma
dell'art. 132 della costituzione, che sono state
approvate in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due
terzi dei componenti di ciascuna camera, si applicano le disposizioni di cui ai
commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.
Art. 3.
(regio decreto 24
settembre 1931, n. 1256, art. 3 ; decreto legislativo
presidenziale 19 giugno 1946, n. 1, articoli 1, 2, 3, 4 e 5) formula di
emanazione dei decreti normativi del presidente della repubblica
1
l'emanazione degli atti normativi, adottati con decreto del presidente della
repubblica e da inserire nella raccolta ufficiale, reca nella premessa la
citazione delle disposizioni in base alle quali l'atto è emanato e la indicazione del ministro o dei ministri proponenti.
Quando
per legge è richiesto il parere del consiglio di stato o è intervenuta apposita deliberazione del consiglio dei ministri, deve
farsi menzione di tali adempimenti.
2
la emanazione degli atti di cui al presente articolo è
espressa con la formula seguente:
Il
presidente della repubblica
Visto
l'articolo ... Della costituzione o della legge;
Udito
il parere del consiglio di stato; (ove richiesto)
Vista
la deliberazione del consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ......; (ove intervenuta)
Sulla
proposta del ministro ...; (o dei ministri...)
Emana
Il seguente decreto:
Testo del decreto
Il
presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare".
Art. 4.
(regio decreto 24
settembre 1931, n. 1256, art. 4 ;
Legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 2 , primo comma)
Controfirma
delle leggi e dei decreti normativi del presidente della repubblica
1.
Le leggi e gli atti normativi adottati con decreto del presidente della
repubblica, previa deliberazione del consiglio dei ministri, sono controfirmati
dal presidente del consiglio dei ministri e dal ministro proponente, del quale
deve essere indicato il ministero oppure l'attribuzione.
2.
Gli altri atti normativi adottati con decreto del presidente della repubblica
sono controfirmati dal ministro proponente.
Sezione
ii pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana
Art. 5.
(regio decreto 24
settembre 1931, n. 1256, articoli 6, secondo periodo, e 8, secondo comma; legge 11 dicembre
1984, n. 839, articoli 2, secondo comma, e 12 . Attività del
ministro guardasigilli in ordine al visto ed alla
registrazione degli atti normativi statali
1
gli originali delle leggi, dei decreti, delle delibere e degli altri atti di
cui all' art. 15 , comma primo, lettere d) ed e), sono
trasmessi al ministro guardasigilli, il quale appone ad essi il proprio
"visto" ed il sigillo dello stato.
2
la trasmissione delle leggi avviene appena esse sono controfirmate.
3 quando il ministro guardasigilli incontra qualche
difficoltà riguardo alla forma esteriore della legge ovvero al tenore del
decreto della delibera o dell'altro atto di cui all'art. 15, comma primo, lettera
d), la comunica, per la legge, al presidente del consiglio dei ministri e, per
i decreti e gli altri atti, al ministro competente. In tal caso può
sospendere il "visto" e l'apposizione del sigillo, facendone
relazione al consiglio dei ministri, fermo restando il rispetto del termine
stabilito dall' articolo 6 .
4
il ministro guardasigilli trasmette alla corte dei conti, per la registrazione,
i decreti del presidente della repubblica e gli altri atti soggetti al
controllo della medesima corte, dopo che li abbia muniti del proprio
"visto" e del sigillo dello stato.
Art. 6.
(regio decreto 24
settembre 1931, n. 1256, art. 8 ;
Legge 11 dicembre
1984, n. 839, articolo 12
Termine
per la pubblicazione degli atti normativi statali
1.
Le leggi, munite del "visto" del guardasigilli e del sigillo dello
stato, sono pubblicate nella prima parte della gazzetta ufficiale della
repubblica italiana subito dopo la promulgazione e comunque
non oltre trenta giorni da essa.
2.
I decreti e gli altri atti di cui all' art. 15 , comma
primo, lettera d), sono pubblicati nella prima parte della gazzetta ufficiale
della repubblica italiana subito dopo che siano pervenuti registrati o, se non
assoggettati al controllo della corte dei conti, subito dopo che siano stati
muniti del "visto" del guardasigilli e del sigillo dello stato. La
pubblicazione deve comunque avvenire entro i trenta
giorni successivi alla ricezione dell'atto registrato ovvero alla apposizione
del "visto".
Art. 7.
(disposizioni sulla
legge generale, premesse al codice civile, art. 10 ; legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 12 entrata in vigore degli atti normativi statali
1
le leggi, i decreti e gli altri atti di cui all' art.
15 , comma primo, lettera d), entrano in vigore nel quindicesimo giorno
successivo a quello della loro pubblicazione nella gazzetta ufficiale della
repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.
Art. 8.
(regio decreto 24
settembre 1931, n. 1256, art. 11 rettifiche di errori
e di omissioni
1.fino a quando non se ne provi l'inesattezza,
mediante esibizione di atto autentico rilasciato dal ministro guardasigilli o
dall'archivio centrale dello stato, la pubblicazione degli atti normativi nella
gazzetta ufficiale della repubblica italiana si presume conforme all'originale
e costituisce testo legale degli atti medesimi.
2
gli errori e le omissioni vengono rettificati nei casi
e secondo le modalità previsti dal regolamento di esecuzione del presente testo
unico.
Art. 9.
(regio
decreto 7 giugno 1923, n. 1252, articoli 1 e 4; legge 13 luglio 1966, n. 559,
art. 2 , secondo comma; legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 10 . Ordinamento della gazzetta ufficiale della
repubblica italiana
1
la gazzetta ufficiale della repubblica italiana è pubblicata a cura del
ministero di grazia e giustizia, che provvede alla
direzione e redazione di essa. La stampa e la gestione sono affidate allo istituto poligrafico e zecca dello stato.
2
.la gazzetta ufficiale è divisa in due parti, stampate
e vendute separatamente.
3
il ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto avente effetto
dall'inizio dell'anno successivo alla sua pubblicazione, può
prevedere la divisione della prima parte della gazzetta ufficiale in più serie,
distinte per tipi di atti da pubblicare, e fissare per ciascuna serie la
frequenza di pubblicazione. Le diverse serie potranno essere poste in vendita
anche separatamente.
Art. 10.
(legge 11 dicembre
1984, n. 839, articoli 7, 6, primo comma, e 8) pubblicazioni notiziali relative alle leggi ed agli altri atti normativi statali
1
gli estremi dei lavori preparatori delle leggi sono pubblicati, a cura della
presidenza del consiglio dei ministri, nella prima
parte della gazzetta ufficiale della repubblica italiana, mediante annotazione
in calce al testo della legge.
2
quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo
disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel
corpo di una preesistente espressione normativa, il ministro di grazia e
giustizia provvede alla pubblicazione nella gazzetta
ufficiale, in calce al provvedimento modificativo, anche del nuovo testo, della
intera disposizione come risulta a seguito delle modifiche apportatevi, le
quali sono stampate in modo caratteristico.
3
quando una legge ovvero un decreto o altro atto normativo contenga
rinvii numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, il
presidente del consiglio dei ministri, ovvero, per i decreti e gli altri atti,
il ministro competente per materia, trasmette, unitamente alla legge, al
decreto o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il
rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nella gazzetta
ufficiale unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.
Art. 11.
(legge 11 dicembre
1984, n. 839, articoli 5, primo comma, e 6, secondo comma) pubblicazioni di
testi coordinati di decreti-legge e di testi aggiornati di atti
normativi statali
1
per i decreti-legge che, in sede di conversione, abbiano subito modificazioni,
il ministero di grazia e giustizia predispone per la
pubblicazione nella gazzetta ufficiale, anche in un giorno immediatamente
successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione, un testo del
decreto integrato con le modificazioni introdotte dal parlamento, le quali sono
stampate in modo caratteristico.
2
quando una legge ovvero un decreto o altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, il ministero
competente può predisporre, per la pubblicazione nella gazzetta ufficiale, un
testo aggiornato della legge o dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono
stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.
Art. 12.
(legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 5 , secondo e terzo
comma) pubblicazioni relative alla mancata conversione dei decreti-legge
1
se il disegno di legge di conversione in legge del decreto emanato a norma dell' art. 77 della costituzione è respinto, la
deliberazione è subito comunicata dal presidente della camera dei deputati o
del senato della repubblica al ministro di grazia e giustizia, il quale provvede
a pubblicarla immediatamente nella gazzetta ufficiale.
2
se il decreto non è convertito in legge nel termine previsto dall'art. 77, ultimo comma, della costituzione, il relativo comunicato
è predisposto a cura del ministero di grazia e giustizia e immediatamente
pubblicato nella gazzetta ufficiale.
Art. 13.
(legge 11 dicembre 1984, n. 839, articoli 1, primo comma,
lettera f), 4 e 9) pubblicazioni relative ad atti internazionali
1
nella prima parte della gazzetta ufficiale si pubblicano nel testo integrale
gli accordi ai quali la repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali,
quando non si debba provvedere alla loro ratifica previa autorizzazione
legislativa oppure alla loro esecuzione mediante decreto del presidente della
repubblica.
2
a cura del servizio del contenzioso diplomatico, trattati e affari legislativi
del ministero degli affari esteri sono trasmessi, per la pubblicazione
trimestrale in apposito supplemento della gazzetta
ufficiale, tutti gli atti internazionali ai quali la repubblica si obbliga
nelle relazioni estere, trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri
atti comunque denominati, che sono altresì comunicati alle presidenze delle assemblee
parlamentari. La trasmissione avviene non oltre un mese dalla sottoscrizione
dell'atto con cui la repubblica si obbliga.
3
la gazzetta ufficiale pubblica annualmente, in allegato al volume contenente
gli indici annuali o in apposito volume, la situazione
delle convenzioni internazionali vigenti per l'italia,
con l'indicazione degli stati per i quali queste convenzioni sono efficaci e
delle riserve ad esse relative. Il volume è predisposto a cura del ministero
degli affari esteri.
Art. 14.
(regio decreto 24
settembre 1931, n. 1256, art. 5 ; legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 1 ; legge 13 luglio 1966, n. 559, art. 2 , secondo
comma). Ripubblicazione degli atti normativi statali nella raccolta ufficiale
1
le leggi e gli altri atti normativi indicati nell' art.
15 sono inseriti e ripubblicati nella raccolta ufficiale degli atti normativi
della repubblica italiana.
2
la raccolta ufficiale è pubblicata a cura del ministero di grazia e giustizia
ed è stampata e gestita dall'istituto poligrafico e zecca dello stato.
Art. 15.
(legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 1 , commi primo, terzo,
quarto, quinto e sesto) atti da ripubblicare nella raccolta ufficiale
1
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana si inseriscono e si ripubblicano:
A) le leggi costituzionali;
B) le leggi ordinarie dello stato;
C) i decreti che hanno forza di legge;
D) gli altri decreti, del presidente della
repubblica, del presidente del consiglio dei ministri e ministeriali, nonché le delibere e gli altri atti di comitati di ministri
che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di
legge e che abbiano contenuto normativo;
E) gli accordi internazionali indicati nell' art. 13 , comma primo;
F) i dispositivi delle sentenze della corte
costituzionale che dichiarano la illegittimità
costituzionale di leggi o di atti aventi forza di legge.
2
con uno o più decreti del presidente della repubblica, su
proposta del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il ministro
di grazia e giustizia e con i vari ministri competenti, su deliberazione del
consiglio dei ministri, previo parere del consiglio di stato, sono approvati
gli elenchi dei decreti e delle delibere di cui alla lettera d) del comma
primo. Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse modalità.
3
la ripubblicazione dei decreti emanati a norma dell' art.
77 della costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del
comunicato previsto dall' art. 12 .
4
per i decreti sottoposti alla registrazione della corte dei conti deve essere
fatta menzione, nella ripubblicazione, degli estremi di registrazione.
Art. 16.
(legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 1 , commi secondo e
ottavo; regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 9 numerazione delle
leggi e degli altri atti normativi statali
1
le leggi ordinarie, i decreti e gli altri atti di cui all' art.
15 , comma primo, lettere c), d) ed e), ripubblicati in ciascuna annata della
raccolta ufficiale, devono avere una sola numerazione rigorosamente
progressiva, sia nella raccolta in volumi, sia nella gazzetta ufficiale. A tal
fine il numero viene assegnato a ciascuno di essi al
momento della pubblicazione.
2
le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono ripubblicate
in apposito fascicolo della raccolta ufficiale.
3
dispositivi delle sentenze di cui all'art. 15, comma primo, lettera f), vengono ripubblicati annualmente in apposito fascicolo della
raccolta ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla corte
costituzionale.
Art. 17.
(regio decreto 24
settembre 1931, n. 1256, art. 12 conservazione degli originali degli atti
normativi statali
1
gli originali delle leggi, dei decreti e degli altri atti inseriti nella
raccolta ufficiale sono affidati alla custodia del guardasigilli.
2
questi, cessata la necessità di ritenerli presso il ministero, ne cura la consegna all'archivio centrale dello stato in roma.
Art. 18.
(legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 3 , commi primo,
secondo, terzo, quarto, sesto, ottavo e nono) pubblicazione di atti e
comunicati
1
nella prima parte della gazzetta ufficiale sono pubblicati, oltre gli atti
normativi indicati nei precedenti articoli, gli atti ed i comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità
risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso.
2
con uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri, di concerto
con il ministro di grazia e giustizia e con i vari ministri competenti, sono
approvati gli elenchi degli atti e dei comunicati da pubblicare nel testo
integrale, di quelli da pubblicare per sunto o estratto e di quelli per i quali può essere pubblicato il solo titolo, con
l'indicazione della pubblicazione ufficiale recante il testo dell'atto. Con le
stesse modalità gli elenchi possono essere integrati o
modificati.
3
sono altresì pubblicati gli atti e i comunicati della presidenza della
repubblica, delle assemblee parlamentari e della corte costituzionale, da
pubblicarsi a norma delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti.
4
sono pubblicate anche le circolari esplicative dei provvedimenti legislativi,
la cui pubblicità in questa forma sia chiesta dal
ministro competente e sia ritenuta opportuna dal presidente del consiglio dei
ministri.
5
i decreti e gli altri atti che sono efficaci indipendentemente dalla loro
pubblicazione nella gazzetta ufficiale devono essere
inviati al ministero di grazia e giustizia entro cinque giorni dal loro
perfezionamento e devono essere pubblicati senza ritardo.
6
restano ferme le pubblicazioni nella gazzetta ufficiale previste dalla legge 25
maggio 1970, n. 352 , sui referendum e sulla
iniziativa legislativa popolare.
Art. 19.
(legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 3 , commi quinto,
settimo e ottavo) ripubblicazione delle leggi e degli altri atti regionali e
provinciali
1
nella prima parte della gazzetta ufficiale della repubblica italiana sono
pubblicate, per notizia, le leggi approvate ed i regolamenti emanati dalle
regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.
2
sono, altresì, pubblicati gli atti amministrativi emanati dalle regioni e dalle
province indicate nel precedente comma che interessino
la generalità dei cittadini della repubblica e che rientrino nelle categorie
precisate in elenchi approvati con decreto del presidente del consiglio dei
ministri, di concerto con il ministro di grazia e giustizia. Gli elenchi
specificano gli atti da pubblicare nel testo integrale, quelli da pubblicare
per sunto o estratto e quelli per i quali va
pubblicato il solo titolo, con l'indicazione del bollettino ufficiale della
regione recante il testo dell'atto. Con le stesse modalità
gli elenchi possono essere integrati o modificati.
Art. 20.
(legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 3 , comma quinto)
ripubblicazione degli atti delle comunità europee
1
nella prima parte della gazzetta ufficiale della repubblica italiana è
pubblicato, per notizia, il testo integrale delle direttive e dei regolamenti
comunitari, nonché delle decisioni generali della
ceca.
Art. 21.
(legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 3 , commi quinto e
nono) pubblicazione degli atti dei giudizi davanti alla corte costituzionale
1
nella prima parte della gazzetta ufficiale della repubblica italiana è
pubblicato il testo integrale di tutte le sentenze della corte costituzionale.
2
quando è pubblicato il dispositivo della sentenza prevista dall'
art. 15 , comma primo, lettera f), la pubblicazione delle altre parti
della sentenza avviene contestualmente.
3
restano ferme tutte le altre pubblicazioni nella gazzetta ufficiale previste
dalla legge 11 marzo 1953, n. 87 , sulla corte
costituzionale.
Sezione
iii disposizioni finali e transitorie
Art. 22.
(regio decreto 24
settembre 1931, n. 1256, art. 10 ) estremi degli atti normativi da pubblicare
1
la pubblicazione degli atti normativi nella gazzetta ufficiale della repubblica
italiana deve contenere, oltre la data, il numero e l'argomento, gli altri
elementi indicati nel regolamento di esecuzione del
presente testo unico.
Art. 23.
(legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 11 ) diffusione della gazzetta ufficiale
1
l'istituto poligrafico e zecca dello stato assicura la
più ampia e rapida diffusione della gazzetta ufficiale nell'intero territorio
nazionale, avvalendosi anche dei mezzi di distribuzione dei giornali.
2
la gazzetta ufficiale è posta in vendita in ogni capoluogo di provincia non
oltre il giorno successivo a quello in cui essa è pubblicata.
3
la pubblicazione nella gazzetta ufficiale delle leggi e degli altri atti di
maggiore importanza è comunicata attraverso i
notiziari radiotelevisivi.
Art. 24.
(regio decreto 7
giugno 1923, n. 1252, art. 3 ) gazzetta ufficiale - parte seconda
1
nulla è innovato alla disciplina della gazzetta ufficiale, parte seconda -
foglio delle inserzioni.
Art. 25.
(legge 11 dicembre
1984, n. 839, art. 14 ) decorrenza degli effetti
1
le disposizioni contenute nell' art. 15 e tutte quelle
che a tale articolo fanno richiamo hanno effetto novanta giorni dopo la
pubblicazione nella gazzetta ufficiale del primo decreto che approva gli
elenchi previsti nel medesimo art. 15.
2
fino alla data di inizio dell'efficacia dell'art. 15
la raccolta ufficiale conserva la denominazione "raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della repubblica italiana" e con tale denominazione
viene indicata anche nelle formule di cui agli articoli 1, 2 e 3.
3
le disposizioni contenute nell' art. 18 , commi primo
e secondo, hanno effetto, con riferimento a ciascun ministero, novanta giorni
dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto che approva l'elenco
relativo a ciascuno di essi. Medesima decorrenza di effetto,
con riferimento all'elenco relativo al ministero degli affari esteri, hanno le
disposizioni contenute nell'art. 13, commi primo e secondo.
4
le disposizioni contenute nell' art. 19 , comma
secondo, hanno effetto novanta giorni dopo la pubblicazione nella gazzetta
ufficiale del primo decreto che approva gli elenchi previsti nel medesimo art.
19, comma secondo.
5
agli atti recanti data anteriore a quella in cui hanno effetto le disposizioni
indicate nei precedenti commi continuano ad applicarsi
le procedure in vigore a quella data.
6
la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell' art.
13 ha effetto dall'1 gennaio 1987.
Visto, il presidente
del consiglio dei ministri
Craxi