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29-12-1973 n° 1092 - Decreti Presidente Repubblica

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
D

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092

 

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

 

Decreta:

 

È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

 

 

TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

 

PARTE I

Diritto al trattamento di quiescenza

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

1. Soggetti del diritto.

I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.

Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di polizia.

Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.

 

2. Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici.

Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo unico non spetta:

a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo unico;

b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.

Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o fondi speciali rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti statali, si intendono applicabili le disposizioni del presente testo unico.

 

3. Ritenute sugli assegni di attività.

Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio sono assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme concernenti il trattamento economico di attività.

In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli assegni pensionabili è pari a quella prevista per lo stipendio, paga o retribuzione relativi.

 

4. Cessazione dal servizio per limiti di età.

Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età.

Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengono a particolari categorie e quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio nonché le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il raggiungimento dei limiti fissi di età.

La cessazione dal servizio del personale militare per il raggiungimento di limiti di età nonché tutte le altre cause di cessazione dal servizio dei dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate dalle norme concernenti lo stato giuridico.

 

5. Esclusione della prescrizione e di altre cause di perdita del diritto.

Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di riversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.

 

6. Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti diversi.

Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.

La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.

Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di impieghi, ai sensi delle norme in materia.

 

7. Membri del Governo e parlamentari.

L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza.

Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.

 

 

TITOLO II

Servizi computabili

 

Capo I - Servizi dei dipendenti statali

 

8. Computo.

Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo.

Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto. Per il Personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso.

Non si tiene conto del tempo trascorso:

a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in aspettativa per motivi di famiglia nonché dai militari in aspettativa per motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in qualità di richiamati senza assegni;

b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o della paga;

c) durante la detenzione per condanna penale.

È computato in ragione della metà il tempo trascorso dal militare durante la sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il disposto di cui alla lettera c) del comma precedente.

 

9. Cessazione dal servizio seguita da riammissione.

Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o militare o del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi disciplinari, cui segna la riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio con diritto agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio.