D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica
amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione
economica;
Decreta:
È approvato il testo unico, allegato al presente decreto,
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato.
TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
PARTE I
Diritto al trattamento di quiescenza
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Soggetti del diritto.
I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal
servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio
dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo
unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati
ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i
procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione
statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di polizia.
Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni
concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.
2. Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici.
Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo
unico non spetta:
a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di
quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le
norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le
disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo
unico;
b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente
per i periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di
istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di
istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza,
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti;
c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle
norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano
optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.
Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o
fondi speciali rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti statali, si intendono applicabili le disposizioni del presente
testo unico.
3. Ritenute sugli assegni di attività.
Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni
pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio sono
assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme
concernenti il trattamento economico di attività.
In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli
assegni pensionabili è pari a quella prevista per lo stipendio, paga o
retribuzione relativi.
4. Cessazione dal servizio per limiti di età.
Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati
a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono
collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se
uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in
applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento del limite di età.
Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono
limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello
Stato che appartengono a particolari categorie e quelle che stabiliscono per
il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal
servizio nonché le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il
raggiungimento dei limiti fissi di età.
La cessazione dal servizio del personale militare per il
raggiungimento di limiti di età nonché tutte le altre cause di cessazione dal
servizio dei dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate
dalle norme concernenti lo stato giuridico.
5. Esclusione della prescrizione e di altre
cause di perdita del diritto.
Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di
riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza
italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di
riversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.
6. Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti
diversi.
Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai
fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola
volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.
La disposizione del comma precedente si applica anche per i
periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.
Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di
impieghi, ai sensi delle norme in materia.
7. Membri del Governo e parlamentari.
L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di
dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del
trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza.
Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato
o di altri enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.
TITOLO II
Servizi computabili
Capo I - Servizi dei dipendenti statali
8. Computo.
Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale
si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni
contenute nel capo successivo.
Il computo si effettua dalla data di decorrenza del
rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto.
Per il Personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del
servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso.
Non si tiene conto del tempo trascorso:
a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in
aspettativa per motivi di famiglia nonché dai militari in aspettativa per
motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in
qualità di richiamati senza assegni;
b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica
o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o
della paga;
c) durante la detenzione per condanna penale.
È computato in ragione della metà il tempo trascorso dal
militare durante la sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il
disposto di cui alla lettera c) del comma precedente.
9. Cessazione dal servizio seguita da riammissione.
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o
militare o del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi
disciplinari, cui segna la riammissione in servizio con diritto agli assegni
non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o
di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione
di detto rapporto a quella di riammissione in servizio con diritto agli
assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento
penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di
risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio.
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