D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092
Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, numero 775;
Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della suddetta legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica
amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione
economica;
Decreta:
È approvato il testo unico, allegato al presente decreto,
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato.
TESTO UNICO DELLE NORME SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
PARTE I
Diritto al trattamento di quiescenza
TITOLO I
Disposizioni generali
1. Soggetti del diritto.
I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal
servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio
dello Stato, secondo le norme del presente testo unico.
Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo
unico, gli impiegati civili e gli operai dello Stato nonché i magistrati
ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i
procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione
statali e i militari delle Forze armate dei Corpi di polizia.
Ove non sia diversamente previsto, le disposizioni
concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.
2. Rinvio ad altri ordinamenti pensionistici.
Il trattamento di quiescenza previsto dal presente testo
unico non spetta:
a) agli impiegati e agli operai iscritti, ai fini di
quiescenza, a casse o fondi speciali; per essi continuano ad applicarsi le
norme dei relativi ordinamenti, fatta eccezione per il personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, per il quale si applicano le
disposizioni contenute nella terza e nella quarta parte del presente testo
unico;
b) al personale civile non di ruolo assunto temporaneamente
per i periodi inferiori a un anno e al personale supplente delle scuole di
istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di
istruzione artistica; detti dipendenti sono iscritti, ai fini di quiescenza,
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti;
c) ai dipendenti civili non di ruolo che, ai sensi delle
norme anteriori all'entrata in vigore del presente testo unico, abbiano
optato per l'iscrizione alla suddetta assicurazione generale.
Nei casi in cui gli ordinamenti pensionistici di casse o
fondi speciali rinviano alle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti statali, si intendono applicabili le disposizioni del presente
testo unico.
3. Ritenute sugli assegni di attività.
Lo stipendio, la paga, la retribuzione e gli altri assegni
pensionabili spettanti ai dipendenti statali in attività di servizio sono
assoggettati a ritenuta in conto entrate del Tesoro secondo le norme
concernenti il trattamento economico di attività.
In ogni caso la misura percentuale della ritenuta sugli
assegni pensionabili è pari a quella prevista per lo stipendio, paga o
retribuzione relativi.
4. Cessazione dal servizio per limiti di età.
Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo sono collocati
a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età; gli operai sono
collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se
uomini, e del sessantesimo anno di età, se donne.
I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in
applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento del limite di età.
Continuano ad applicarsi le norme vigenti che stabiliscono
limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello
Stato che appartengono a particolari categorie e quelle che stabiliscono per
il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal
servizio nonché le norme che prevedono il trattenimento in servizio dopo il
raggiungimento dei limiti fissi di età.
La cessazione dal servizio del personale militare per il
raggiungimento di limiti di età nonché tutte le altre cause di cessazione dal
servizio dei dipendenti statali, sia civili che militari, restano regolate
dalle norme concernenti lo stato giuridico.
5. Esclusione della prescrizione e di altre
cause di perdita del diritto.
Il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di
riversibilità, non si perde per prescrizione, per perdita della cittadinanza
italiana o per altre cause, salvo quanto disposto per il trattamento di
riversibilità dagli articoli 81, comma settimo, e 86, comma secondo.
6. Periodi valutabili in quiescenza secondo ordinamenti
diversi.
Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai
fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola
volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato.
La disposizione del comma precedente si applica anche per i
periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza.
Sono salvi i casi in cui è consentito il cumulo di
impieghi, ai sensi delle norme in materia.
7. Membri del Governo e parlamentari.
L'assunzione di responsabilità di Governo da parte di
dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici non comporta modifiche del
trattamento di quiescenza spettante nella qualifica di appartenenza.
Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato
o di altri enti pubblici inerenti alla funzione parlamentare.
TITOLO II
Servizi computabili
Capo I - Servizi dei dipendenti statali
8. Computo.
Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale
si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni
contenute nel capo successivo.
Il computo si effettua dalla data di decorrenza del
rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto.
Per il Personale militare il computo si effettua dalla data di assunzione del
servizio sino a quella di cessazione dal servizio stesso.
Non si tiene conto del tempo trascorso:
a) dal personale civile, eccettuati gli operai, in
aspettativa per motivi di famiglia nonché dai militari in aspettativa per
motivi privati ovvero in licenza senza assegni concessa a domanda ovvero in
qualità di richiamati senza assegni;
b) dal personale civile durante la sospensione dalla qualifica
o in posizione corrispondente che comporti la privazione dello stipendio o
della paga;
c) durante la detenzione per condanna penale.
È computato in ragione della metà il tempo trascorso dal
militare durante la sospensione dall'impiego o dal servizio, fermo il
disposto di cui alla lettera c) del comma precedente.
9. Cessazione dal servizio seguita da riammissione.
Nel caso di risoluzione del rapporto di impiego civile o
militare o del rapporto di lavoro per condanna penale o per motivi
disciplinari, cui segna la riammissione in servizio con diritto agli assegni
non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento penale o
di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di risoluzione
di detto rapporto a quella di riammissione in servizio con diritto agli
assegni non percepiti, disposta in conseguenza di revisione del procedimento
penale o di quello disciplinare, si computa il tempo decorso dalla data di
risoluzione di detto rapporto a quella di riammissione in servizio.
Capo
II - Servizi computabili a domanda
10. Disposizioni comuni.
A favore dei dipendenti statali per i quali è previsto il
trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato è ammesso il
computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla nomina, indicati dagli
articoli seguenti del presente capo.
Il diritto al computo di detti servizi e periodi può essere
esercitato in tutto o in parte.
11. Servizi resi allo Stato con iscrizione all'INPS o ad
altri fondi.
Sono computati a domanda i servizi prestati nelle categorie
del personale di cui all'art. 2, lettere b) e c), ed ogni altro servizio
comunque reso allo Stato con iscrizione all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a fondi
sostitutivi od integrativi di essa, salvo quanto disposto dall'art. 41.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo
Stato i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell'interessato,
relativamente ai periodi di servizio ammessi al computo ai fini del
trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.
I servizi di cui al primo comma, prestati in qualità di
incaricato o supplente in scuole o istituti di istruzione primaria,
secondaria, professionale o artistica, sono computabili per il periodo
retribuito.
Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano
anche nei casi in cui i servizi siano stati resi allo Stato con iscrizione
obbligatoria a speciali fondi di previdenza; questi ultimi verseranno allo
Stato i relativi contributi.
12. Servizi resi ad enti diversi.
I servizi di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze
delle assemblee legislative, di enti locali territoriali, di enti parastatali
o di enti e istituti di diritto Pubblico sottoposti a vigilanza o a tutela
dello Stato, sono computati a domanda dell'interessato.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto presso il quale il
dipendente ha prestato servizio o è stato iscritto ai fini di quiescenza
corrisponderà allo Stato l'importo dei contributi versati, compresi quelli a
carico dell'interessato, in relazione al periodo ammesso al computo ai fini
del trattamento di quiescenza statale; nulla è dovuto dal dipendente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano per
i servizi ricongiungibili con quelli statali secondo le norme contenute nel
successivo titolo VII.
13. Periodi di studi superiori e di esercizio
professionale.
Il dipendente civile al quale sia stato richiesto, come
condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea o,
in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi
universitari di perfezionamento può riscattare in tutto o in parte il periodo
di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei
corsi speciali di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo pari
al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio spettante alla
data di presentazione della domanda, in relazione alla durata del periodo
riscattato. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il
contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio.
Il riscatto può essere esercitato per i periodi di studio
decorrenti dall'inizio dell'anno accademico di iscrizione.
Se per l'ammissione in servizio sia stato richiesto, come
condizione necessaria, un determinato periodo di iscrizione ad albi
professionali, è ammesso anche il riscatto totale o parziale di detto periodo
nonché dei periodi di pratica necessari per il conseguimento della
abilitazione professionale, verso corresponsione di un contributo pari al 18
per cento dello stipendio spettante alla data di presentazione della domanda,
in relazione al periodo riscattato. Se la domanda è presentata dopo la
cessazione dal servizio, il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio.
Il riscatto dei periodi di cui ai commi precedenti, nei
limiti quantitativi indicati nei commi stessi, è consentito anche a chi sia
acceduto alla magistratura ordinaria con la qualifica di consigliere di
cassazione o alle magistrature amministrative con qualifica equiparata o
superiore a quella anzidetta nonché ai funzionari della carriera direttiva
nominati fra estranei all'amministrazione con qualifica pari o superiore a
quella di dirigente generale e ai professori universitari.
14.
Servizi ammessi a riscatto.
Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualità di:
a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dell'art. 38, n. 1, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636;
b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei
mesi;
c) assistente straordinario non incaricato o assistente
volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore;
d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma,
della L. 22 luglio 1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della
qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera
direttiva del Ministero della marina mercantile;
e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma
dell'art. 99 del R.D.L. 8 maggio 1924, n. 745, e amanuense ipotecario;
f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze
degli uffici italiani all'estero;
g) docente presso università estere, prima della nomina a
professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purché
ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della L. 18 marzo 1958, n. 311;
h) lettore di lingua e letteratura italiana presso università
estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di
istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione
artistica, purché ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della L. 12 febbraio 1957, n. 45.
Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente
il dipendente statale è tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per
cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della
retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione
al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi commi quarto e
quinto.
Se la domanda di riscatto è presentata dopo la cessazione
dal servizio, il contributo è commisurato all'80 per cento dell'ultimo
stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.
Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e),
il contributo di riscatto è pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o
della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione
quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello
Stato.
Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato
prestato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica
l'art. 11.
15. Servizi che hanno costituito titolo per
l'inquadramento.
I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo
per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualità di dipendente di
ruolo o non di ruolo, sono computabili a domanda.
Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14,
secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad
assicurazione obbligatoria.
Restano ferme, se più favorevoli, le particolari norme di
computabilità contenute nelle singole leggi di inquadramento.
16. Personale postelegrafonico.
Sono computati a domanda i servizi resi dal personale
contemplato dall'art. 22 della L. 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le
disposizioni contenute nel D.P.R. 5 agosto 1966, n. 1296, nonché quelli
prestati dal personale indicato dall'art. 86 della L. 27 febbraio 1958, n.
119.
Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati
presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato
servizio in qualità di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si
applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della L. 31 dicembre
1961, n. 1406.
17. Corsi di istruzione per i servizi
telefonici.
I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o
meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato
per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni
contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli
allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958.
Sono ugualmente computati a domanda i Periodi di frequenza
dei corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per
allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della L. 27 febbraio 1958, n.
119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda
di Stato.
Capo III - Aumenti nel computo dei servizi
18. Campagne di guerra.
Il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni
campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia.
Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro
aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si
riferisce.
19. Servizio di navigazione e servizio su costa.
Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di
navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si
applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di
guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai
militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di
custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli
ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come
commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e
al personale civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare
che prende imbarco a bordo delle navi militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in
riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti.
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio
reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra è
aumentato della metà.
20. Servizio di volo.
Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative
indennità mensili, è aumentato di un terzo.
21. Servizio di confine.
Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale
o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza è computato con
l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo
successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente è stato reso in
periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato
prestato senza interruzione.
22. Servizio prestato nei reparti di correzione o negli
stabilimenti militari di pena.
Il servizio del personale militare addetto ai reparti di
correzione o agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di
un quinto.
23. Servizio del personale dell'Amministrazione degli
affari esteri in residenze disagiate.
Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione
degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate,
stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il
tesoro, è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si
computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il
tempo trascorso in congedo.
24. Servizi scolastici.
Sono aumentati della metà per i primi due anni e di un
terzo per il tempo successivo i servizi prestati:
a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e
culturali italiane all'estero;
b) ai sensi della L. 2 aprile
1968, n. 465, dagli insegnanti di ruolo
ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di
sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi
internazionali;
c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio
di Trieste non amministrata dall'Italia.
Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi
in periodi diversi, per il computo si osserva l'art. 21, comma secondo.
Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:
a) come insegnante elementare, a partire dall'anno
scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, sia nelle
località delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127;
b) come insegnante elementare, a partire dall'anno
scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti
dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni
di Tarvisio e Malborghetto;
c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente
di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e
b)].
La disposizione del comma precedente si applica anche per
gli insegnanti elementari che, a partire dall'anno scolastico 1940-1941,
prestarono servizio in scuole di quinta categoria e rurali già dipendenti dai
provveditorati agli studi di Pola e di Fiume nonché per il personale
direttivo o ispettivo, titolare di circoli o circoscrizioni comprendenti le
scuole suddette.
25. Servizio degli operai addetti ai lavori insalubri e ai polverifici.
Il servizio prestato dagli operai addetti ai lavori
insalubri o ai polverifici è aumentato di un quarto.
Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si
computano i periodi di interruzione del servizio.
I lavori insalubri sono determinati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto
con quello per il tesoro.
Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma,
sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale
1° maggio 1919, n. 1100.
26. Servizi prestati in colonia e in territorio somalo.
Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane è
aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo
successivo.
Nelle stesse misure è aumentato il servizio prestato in
Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione
dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.
Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in
questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre
colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente;
si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma
dell'art. 21.
27. Servizio prestato in zona di armistizio.
Il servizio prestato in zona di armistizio dopo la guerra
1914-18 o in altre zone indicate dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n.
1925, è aumentato della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo
successivo; si osserva, per il computo, il secondo comma dell'art. 21.
Capo
IV - Disposizioni speciali
28. Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali.
Per gli effetti del presente testo unico il periodo
trascorso con assunzione di responsabilità di Governo è equiparato al
servizio reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato.
Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del
Governo si applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello
Stato.
È equiparato al servizio militare quello prestato:
a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione
nazionale;
b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze
armate dello Stato;
c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle
relative disposizioni;
d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie
della Croce rossa italiana nonché dal personale militare dell'Associazione
dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di
guerra al seguito delle Forze armate o in qualità di trattenuto per esigenze
di carattere eccezionale.
È inoltre equiparato al servizio prestato in qualità di
dipendente statale quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del
Governo per il Territorio di Trieste.
29. Servizi scolastici.
Il servizio di insegnamento prestato in qualità di
incaricato o supplente annuale, in virtù di nomina conferita dal provveditore
agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è
riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di
quiescenza.
Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in
possesso dell'abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente
all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizi presso i licei classici statali come incaricati
di tale insegnamento, è computabile tutto il servizio prestato sino
all'assunzione in ruolo.
Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle
scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni
anteriormente al 1° ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto entrate
del tesoro dal 1° ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalità dei
servizi prestati nelle scuole elementari.
Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio
prestato fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con
iscrizione al soppresso Monte pensioni, si computa, ai fini del trattamento
di quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, numero 176 e successive modificazioni.
Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della legge 6 febbraio 1941, n. 176, il computo del servizio prestato anteriormente
all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le norme contenute nel
titolo suddetto.
Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in
qualità di insegnante presso asili costituiti in ente morale, senza
iscrizione al soppresso Monte pensioni, si applicano le disposizioni di cui
all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690.
30. Servizio ferroviario.
Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di
quiescenza a carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato
servizio in qualità di agente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, detto servizio si computa secondo le norme relative al
trattamento di quiescenza del personale ferroviario.
L'onere del trattamento liquidato è a totale carico dello
Stato.
31. Navigazione mercantile.
Per coloro che hanno prestato servizio militare nella
Marina è computabile, in ragione della metà della sua durata, il precedente
servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile.
32.
Studi superiori richiesti agli ufficiali.
Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio
permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si
computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo
di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi
corsi.
Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di
studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come
condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per
l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a
ufficiale in servizio permanente effettivo.
33. Servizio prestato dai legionari fiumani.
Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal
13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato.
34. Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o
politici.
Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o
razziali e successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione
alla riassunzione è computabile ai sensi dell'art. 6 del d.lg.lgt.. 19
ottobre 1944, numero 301, in relazione al R.D.L. 6 gennaio 1944, n. 9; per i
dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079 e nell'art. 73 della legge 5 marzo 1961, n. 90.
Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato
Governo delle isole italiane dell'Egeo è computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.
È computabile ai sensi della legge 12
febbraio 1957, n. 46, il servizio
prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui
rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in
relazione alla situazione politica del tempo oppure nel 1940 in seguito agli
accordi italo - germanici sulle opzioni.
Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei
servizi prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del
decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.
35. Ex combattenti partecipanti a esami riservati e
vincitori di concorsi annullati.
In favore degli ex combattenti che conseguirono la nomina
in ruolo mediante concorsi riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141 e che erano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari, è
computabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il tempo intercorso fra
la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la
quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai
concorsi originari.
Per gli stessi fini di cui sopra, è retrodatata al 26
luglio 1943 la decorrenza della nomina in ruolo degli impiegati civili in
servizio alla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, avvenuta dopo la predetta data con graduatorie di merito formate
in sostituzione di quelle già approvate alla data del 26 luglio 1943 e
successivamente annullate per l'eliminazione delle preferenze e del relativo
punteggio attribuito ad alcuni candidati per meriti fascisti o demografici.
36. Servizi resi ad amministrazioni o enti soppressi.
Gli ex dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali
e degli enti pubblici soppressi con il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, che siano stati assunti in servizio presso le
amministrazioni dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, possono riscattare il periodo di effettivo servizio
prestato presso gli enti di previdenza.
Per gli insegnanti di educazione fisica provenienti dai
soppressi enti ai quali erano stati demandati i servizi scolastici per
l'insegnamento di detta disciplina, si applicano le disposizioni contenute
nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n.
936, nella legge 24 luglio 1954, n. 601, e nella legge 7 febbraio 1958, n. 88.
Per i dipendenti del soppresso Ministero dell'Africa
italiana che abbiano optato per la conservazione del rapporto d'impiego a
contratto tipo ai sensi dell'art. 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, si
applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, e nella legge 18 marzo 1968, n. 350.
Per il personale dell'Ufficio nazionale statistico
economico dell'agricoltura si applicano le disposizioni della legge 22
febbraio 1951, numero 64.
Per il personale della soppressa Opera nazionale per i
ciechi civili si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge 27 maggio
1970, n. 382.
Resta salva ogni altra disposizione sulla computabilità,
anche ai fini del trattamento di quiescenza, di servizi resi presso
amministrazioni o enti pubblici soppressi nonché di particolari periodi
connessi alla prestazione di tali servizi.
I servizi non indicati nel presente testo unico, che, ai
sensi di disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico
stesso, fossero valutabili ai fini del trattamento di quiescenza a carico del
bilancio dello Stato, sono ammessi al computo in base a dette disposizioni;
per l'esercizio del diritto da parte degli interessati si osservano i termini
stabiliti dall'art. 147.
37. Servizio reso nella m.v.s.n.
Il servizio permanente effettivo e gli altri servizi
effettivamente resi nella disciolta milizia volontaria per la sicurezza
nazionale e sue specialità sono valutabili ai sensi dell'art. 4, lettera a), della
legge 20 marzo 1954, n. 72.
Sono valutabili, altresì, i periodi successivi allo
scioglimento della milizia trascorsi in prigionia di guerra o in stabilimenti
sanitari in seguito a ferite o infermità riconosciute contratte in guerra o
per causa di guerra.
I servizi prestati nelle legioni libiche permanenti della
milizia volontaria per la sicurezza nazionale, eccedente il periodo
corrispondente a quello di leva, nonché quelli prestati da militari delle
Forze armate dello Stato in qualità di ufficiali, sottufficiali o militari di
truppa della milizia stessa sono valutabili se resi presso reparti mobilitati
in tempo di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale, o in
operazioni di grande polizia coloniale.
I servizi prestati nella milizia forestale, nella milizia
portuale e nella milizia stradale si computano rispettivamente, ai sensi del
regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, della legge 25 maggio 1939, n. 890, e
del regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1554; sono altresì valutabili i servizi
resi nella milizia confinaria.
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 19 si applica
anche per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza
nazionale, sue specialità e milizie speciali.
38. Servizio prestato dal personale di cui al regio decreto
18 febbraio 1923, n. 440.
Nei confronti del personale di cui al regio decreto 18
febbraio 1923, n. 440, il servizio prestato anteriormente al passaggio
nell'amministrazione italiana è computato secondo le norme degli ordinamenti
di provenienza.
Capo
V - Disposizioni comuni
39. Servizi e periodi computabili in
base a diverse disposizioni del testo unico.
Un periodo di servizio, di cui sia prevista la
commutabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si
considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.
Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo
comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza.
40. Servizio effettivo e servizio utile.
Per gli effetti previsti dal presente testo unico, la somma
dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener
conto degli aumenti di cui al precedente capo ILI, costituisce il servizio
effettivo; con l'aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile.
Se nel totale del servizio effettivo risulta una frazione
d'anno, la frazione superiore a sei mesi si computa come anno intero; la
frazione uguale o inferiore a sei mesi si trascura.
Qualora, in aggiunta al servizio effettivo, siano da
computare aumenti previsti dal capo III del presente titolo, il servizio
utile è arrotondato secondo il disposto del comma precedente, ma in tal caso
la parte costituita dal servizio effettivo non si arrotonda.
41. Servizi non computabili.
I periodi di servizio reso allo Stato, che abbiano determinato
o concorso a determinare il trattamento pensionistico derivante da iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria o a fondi sostitutivi o integrativi
di essa oppure derivante da iscrizione obbligatoria a speciali fondi di
previdenza, non sono computabili ai fini del trattamento di quiescenza
statale, neppure mediante riscatto.
Non sono riscattabili né altrimenti computabili ai fini del
trattamento di quiescenza, i servizi relativi a incarichi conferiti ai sensi
dell'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, come sostituito dall'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077, ovvero ai sensi di analoghe
disposizioni, anche se detti servizi siano assistiti da iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria o ad altri fondi.
TITOLO III
Trattamento di quiescenza normale
Capo I - Personale civile
42. Diritto al trattamento normale.
Il dipendente civile che cessa dal servizio per
raggiungimento del limite di età o per infermità non dipendente da causa di
servizio ha diritto alla pensione normale se ha compiuto quindici anni di
servizio effettivo.
Nei casi di dimissioni, di decadenza, di destituzione e in
ogni altro caso di cessazione dal servizio, il dipendente civile ha diritto
alla pensione normale se ha compiuto venti anni di servizio effettivo.
Alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a
carico spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo
comma, un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi
precedenti ha diritto a un'indennità una volta tanto purché abbia compiuto un
anno intero di servizio effettivo.
43. Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita
dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o
indennità pensionabili sottoindicati integralmente percepiti, è aumentata del
18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i
primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748;
b) assegno perequativo e assegno personale pensionabile previsti
dalla legge 15
novembre 1973, n. 734 per gli
impiegati civili, di ruolo e non di ruolo e per gli operai dello Stato;
c) indennità ed assegno personale pensionabile previsti
dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di
ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi
telefonici;
d) assegno annuo previsto dall'articolo 12 del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti
di istruzione universitaria, fuori ruolo ed incaricato;
e) assegno annuo previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica;
f) indennità e assegno personale pensionabili previsti
dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, per il personale di
ruolo e non di ruolo e il personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
g) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche
se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di
legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.
44.
Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al personale civile con l'anzianità
di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base
pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno
di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento.
Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la
pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio
effettivo, la percentuale di cui al comma precedente e ridotta di 1,80 per
ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile.
L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo
della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
45.
Personale della carriera diplomatica.
Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari e i
consiglieri di ambasciata, collocati a riposo ai sensi dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto
cinque anni di servizio effettivo.
Ai fini della misura della pensione, il servizio utile è
aumentato di cinque anni.
Qualora con tale aumento il servizio utile non
raggiunga venti anni, il servizio prestato con le qualifiche di cui al primo
comma è aumentato di un terzo non oltre il raggiungimento di venti anni di
servizio utile.
L'indennità per una volta tanto spettante al personale di
cui al presente articolo, che abbia prestato almeno un anno di servizio
effettivo, è pari allo stipendio e agli altri assegni pensionabili dovuti
nell'ultimo anno di servizio, al netto di ogni ritenuta].
46. Personale dell'Amministrazione dell'interno.
Ai prefetti della Repubblica collocati a riposo per ragioni
di servizio ai sensi dell'articolo 238 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, si applicano le disposizioni
dell'articolo precedente. Ai fini dell'aumento previsto nel terzo comma di
detto articolo si considera il servizio prestato in qualità di prefetto.
Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 45
si applicano anche agli ispettori generali capi di pubblica sicurezza e ai
questori, dispensati o collocati a riposo per gravi ragioni di servizio ai
sensi dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
numero 3.
I funzionari di pubblica sicurezza, al compimento di
trentacinque anni di servizio, hanno diritto ad essere collocati a riposo con
un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione.
Il secondo comma del precedente art. 45 si applica anche al
personale dei ruoli organici transitori del soppresso servizio speciale
riservato dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, collocato a
riposo al compimento di trentacinque anni di servizio effettivo; è escluso il
personale con qualifica di elettrotecnico capo o di elettrotecnico
principale.
Le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia
femminili hanno diritto alla pensione normale dopo quindici anni di servizio
effettivo, purché abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo
restando il disposto dell'art. 42, comma primo; in caso di dimissioni,
l'aumento massimo di servizio effettivo di cui al terzo comma dell'art. 42 è
stabilito, per il personale anzidetto, in otto anni. Nel caso di collocamento
a riposo per raggiunto limite di età, il servizio utile è aumentato di cinque
anni.
Resta in vigore l'art. 7 del testo unico approvato con R.D.
21 febbraio 1895, n. 70].
47. Personale scolastico.
Il trattamento di quiescenza spettante al personale
incaricato delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, professionale
o artistica, che abbia prestato servizi senza trattamento di cattedra e per
meno di diciotto ore settimanali, è commisurato a tanti diciottesimi della
misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale
di ciascun anno di servizio.
48. Dipendenti civili affetti da tubercolosi.
Il dipendente civile, titolare di pensione di guerra per
infermità tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermità,
dichiarata contagiosa, ha diritto alla pensione normale se ha maturato
un'anzianità di almeno sette anni risultante dalla somma del servizio
effettivo e degli aumenti per campagne di guerra.
Al dipendente che si trovi nelle condizioni di cui al comma
precedente spetta un aumento del servizio prestato, sino al massimo di cinque
anni e non oltre il raggiungimento di venti anni di servizio effettivo. Ai
fini del raggiungimento di tale limite, non si tiene conto degli eventuali
periodi di studio e degli altri periodi previsti dall'art. 13, riscattati
dall'interessato.
49. Personale già in servizio nel territorio di Trieste.
Il personale del ruolo speciale del territorio di Trieste,
trattenuto ai sensi del primo e del secondo comma dell'art. 8 della legge 22
dicembre 1960, n. 1600, che all'atto del collocamento a riposo per limiti di
età abbia prestato almeno dieci anni di servizio effettivo, senza aver
raggiunto l'anzianità prevista dal primo comma dell'art. 42, ha diritto alla
pensione normale come se avesse prestato quindici anni di servizio effettivo.
50. Personale addetto alla commutazione telefonica.
I periodi di servizio prestato alla commutazione telefonica
in qualità di operatore, di assistente o di capoturno da parte del personale
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono aumentati di un terzo
della loro durata. Tale aumento si computa come servizio effettivo.
Il disposto di cui al comma precedente è esteso al
personale dell'Amministrazione postelegrafonica applicato a mansioni di
radiotelegrafista o di radiotelefonista o di capo-turno negli uffici radio
p.t..
51. Benefici combattentistici.
A favore dei dipendenti civili ex combattenti e assimilati
si applicano le norme contenute nella legge 24
maggio 1970, n. 336, nella legge 8 luglio 1971, n. 541, e nella legge 9 ottobre 1971, numero 824.
Capo II - Personale
militare
52. Diritto al trattamento normale.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che
cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione
normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio
utile, di cui dodici di servizio effettivo.
Nel caso di cessazione dal servizio permanente o
continuativo per raggiunti limiti di età il militare consegue la pensione
normale anche se ha un'anzianità inferiore a quella indicata nel comma
precedente.
L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che
cessano dal servizio permanente o continuativo a domanda, per decadenza o per
perdita del grado hanno diritto alla pensione normale se hanno compiuto
almeno venti anni di servizio effettivo.
Per i militari non appartenenti al servizio permanente o
continuativo è necessaria, ai fini del diritto alla pensione normale, una
anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo.
All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che
cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto
a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto
un anno intero di servizio effettivo.
Al personale che, per effetto di successivi richiami,
raggiunga un'anzianità di almeno venti anni di servizio effettivo è liquidata
la pensione, previa rifusione dell'indennità per una volta tanto
precedentemente percepita.
Si applicano le disposizioni richiamate dallo art. 51.
53. Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento
di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo
54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o
dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati,
integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i
colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;
b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile,
previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli
ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei
sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, applicabile al personale militare
in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche
se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di
legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile.
Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito
del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio
o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento
dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni
pensionabili inerenti a tale grado.
54. Misura del trattamento normale.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno
quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per
cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del
presente articolo.
La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento
ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un
grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno
dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico
si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.
Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della
tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione
della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio
permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in
congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal
servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di
trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado
rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale,
la percentuale di aumento dell'1,80.
Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i
militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo
degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60.
La pensione determinata con l'applicazione delle
percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della
base pensionabile.
In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di
quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli
anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio.
Per il militare che cessa dal servizio permanente o
continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato
l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20
per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non
appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è
determinata nell'annessa tabella n. 2.
L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
55. Ufficiali in ausiliaria.
L'ufficiale che all'atto della cessazione dal servizio
permanente è collocato nella categoria dell'ausiliaria, allo scadere del
periodo di permanenza in tale categoria ha diritto alla riliquidazione della
pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli
altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima
liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al
periodo trascorso in ausiliaria. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato
richiamato per almeno un anno, la nuova pensione è liquidata sulla base dello
stipendio e degli altri assegni pensionabili percepiti durante il richiamo,
maggiorati degli aumenti periodici inerenti al periodo di ausiliaria
trascorso senza richiamo.
Per l'ufficiale collocato in ausiliaria d'autorità o a
domanda, il computo del periodo di permanenza in tale categoria è ridotto
alla metà. Per l'ufficiale collocato in ausiliaria in seguito alla cessazione
del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di cui sopra è computato
limitatamente alla eventuale differenza tra il periodo stesso e l'aumento di
sei anni già computato ai sensi del terzo comma del successivo art. 63.
Non si considera il tempo trascorso in ausiliaria, durante
il quale l'ufficiale abbia prestato servizio computabile agli effetti di
altro trattamento di quiescenza, salvo che l'ufficiale opti per il computo di
detto periodo ai fini della pensione militare.
56. Ufficiali nella riserva o in congedo assoluto.
L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per
invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al
compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello indicato
nel primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ha diritto
alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri
assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici
di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 19, relativi al periodo suddetto.
Analogo diritto spetta al termine del periodo di cui al
comma precedente, in relazione alla minore durata della permanenza in
ausiliaria, all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla
categoria dell'ausiliaria in applicazione degli articoli 51 e 56 della citata
legge 10 aprile 1954, n. 113.
57. Richiamo in servizio di militari pensionati.
Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa
provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto,
all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla
riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il
richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della
riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito.
Per gli ufficiali nei cui confronti, in sede di
liquidazione della pensione originaria, ha trovato applicazione una delle
percentuali previste dalla tabella n. 1 annessa al presente testo unico, la
riliquidazione è effettuata mantenendo ferme la base pensionabile e la
percentuale considerate nella precedente liquidazione, salvo, se più
favorevole e purché il richiamo sia durato almeno un anno, il diritto alla
pensione liquidata sulla base dello stipendio e degli altri assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo e con l'applicazione dell'aumento
percentuale di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.
Le disposizioni del precedente comma valgono anche per i
sottufficiali già provvisti di trattamento di quiescenza, che durante il
servizio di richiamo conseguono la nomina a ufficiale.
58. Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di
attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.
Al personale militare cessato dal servizio permanente o
continuativo per infermità, per non idoneità agli uffici del grado o per
causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme
sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante
il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico,
sono corrisposti assegni pari a quelli di attività.
59. Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo
per i militari dell'Aeronautica.
L'articolo 59 del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa
dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, ruolo servizi (ex naviganti e
operatori di sistema) e ruolo specialisti, per quelli del genio aeronautico,
ruolo ingegneri e ruolo assistenti tecnici, e per quelli del Corpo sanitario
aeronautico che abbiano percepito le indennità di aeronavigazione o di volo
la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una
aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità
di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono
gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e
con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di
aeronavigazione e di volo.
La pensione normale di cui sopra è altresì aumentata di una
ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione
o di volo spettanti in servizio fino ad un massimo dell'80 per cento delle
indennità stesse, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo
successivo ai venti anni di cui al precedente comma.
A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene
conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di
volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. Il
calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di
volo, di cui al primo e secondo comma, è effettuato separatamente per ciascun
periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di
ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle
misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.
Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile
si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli
interessati.
Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di
volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli
aviogetti.
60.
Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo per i
militari non appartenenti all'Aeronautica.
Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa
non appartenenti all'Aeronautica che abbiano svolto attività di volo, di
osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito l'indennità di
aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, la pensione e l'indennità per
una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura
e con i limiti previsti nell'art. 59.
Agli effetti della determinazione dell'aliquota di cui al
primo comma, gli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di
aeronavigazione sono equiparati agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo
naviganti, e quelli che abbiano percepito l'indennità di volo agli ufficiali
del genio aeronautico, ruolo ingegneri.
61.
Servizi antincendi e Corpo forestale.
Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e
al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli
ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale
si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.
Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si
considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli
stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.
Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra
e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché
ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si
applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti
categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma
dell'art. 52.
Per il personale di cui al terzo comma del presente
articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60.
62.
Cappellani militari, personale militarizzato, della Croce rossa italiana e
dell'ordine di Malta.
Per il personale dell'assistenza spirituale presso le Forze
armate dello Stato, per il personale militarizzato e per quello della Croce
rossa italiana e dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano
militare ordine di Malta, di cui all'art. 28, lettere b), c) e d), si
osservano le disposizioni applicabili ai militari dell'Esercito appartenenti
alle categorie del congedo, salvo quanto disposto nel comma successivo.
Il cappellano militare collocato in congedo perché
rivestito della dignità vescovile ha diritto alla pensione prevista per
l'ufficiale che cessa dal servizio permanente per l'età.
63.
Militari invalidi di guerra.
Il militare che cessa dal servizio permanente o
continuativo, per invalidità contratta a causa di guerra o per aver
conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale
se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo.
In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno
integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e
corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono
gli anni di servizio utile.Ai fini della misura della pensione normale e
dell'assegno integratore, il servizio utile è aumentato di sei anni.
Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il
militare perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno
successivo a quello della cessazione di detto trattamento.
Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme
sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio
permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento
in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura,
ove non sia stata raggiunta l'anzianità prevista dai primo comma dell'art.
52, è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di
servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa
essere superato il limite di quindici anni.
L'assegno integratore di cui al secondo comma del
presente articolo spetta anche al militare che abbia conseguito il
trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o
continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso
l'aumento di sei anni.
Al militare che cessi dal servizio permanente o
continuativo perché invalido della guerra 1940- 45 si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e successive
modificazioni.
TITOLO IV
Trattamento privilegiato
64. Diritto alla pensione.
Il dipendente statale che per infermità o lesioni
dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità
personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha
diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso
inabile al servizio.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di
servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano
dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero
concausa efficiente e determinante.
65.
Misura della pensione privilegiata per il personale civile non operaio.
Per i dipendenti civili le cui infermità o lesioni siano
ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la
pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile di cui
all'art. 43, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.
Qualora le infermità o le lesioni siano di minore entità,
la pensione è pari a un quarantesimo della base anzidetta per ogni anno di
servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto
decimi della base stessa.
In caso di cessazione dal servizio per infortunio sul
lavoro che dia diritto a una rendita di inabilità in base alle norme vigenti
in materia, la pensione privilegiata è diminuita di una somma pari alla
rendita stessa. La pensione, ridotta nel modo anzidetto, non può essere
inferiore a quella normale calcolata in base ai servizi prestati, secondo le
disposizioni dell'art. 44.
Per i funzionari di pubblica sicurezza e per le appartenenti
al Corpo di polizia femminile, il trattamento privilegiato è liquidato con le
norme stabilite per i militari, se più favorevoli.
66.
Misura della pensione privilegiata degli operai.
La pensione privilegiata spettante all'operaio è pari a
quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di dieci anni;
in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 44 per
cento né superiore all'80 per cento della base pensionabile.
Qualora il fatto di servizio costituisca titolo per il
trattamento previsto dalle riforme di legge in materia di infortuni sul
lavoro, è data facoltà all'interessato di optare per l'indennità di
infortunio cumulata col trattamento normale di quiescenza eventualmente
spettante oppure per la pensione privilegiata con esclusione del diritto al
trattamento infortunistico.
67.
Misura della pensione privilegiata dei militari.
Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti
di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa
alla legge 18 marzo
1968, n. 313, e non siano suscettibili di
miglioramento spetta la pensione.
La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art.
53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è
pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di
ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta,
settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo
articolo.
Le pensioni di settima e ottava categoria sono
aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della
base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari
che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della
pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo.
La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo
comma dell'art. 54.
Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo
comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura
prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.
Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i
sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M., per i primi avieri, gli
allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della
guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi
agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura
della pensione privilegiata è quella indicata nell'annessa tabella n. 3.
68.
Assegno rinnovabile per i militari.
Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle
categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313, sono suscettibili di
miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale
alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario
per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma.
Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le
infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della
tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se
sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta
l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono
più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento
privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da
ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili
di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al
precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei
anni spetta la pensione.
Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la
pensione o l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle
infermità o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse
non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra.
La somma dei vari periodi per i quali è accordato l'assegno
rinnovabile non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da
un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e
fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità.
In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia ascrivibile, per
miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati
conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il
nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga
riconfermata l'ascrivibilità della categoria inferiore.
Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti
la pensione privilegiata né altro assegno rinnovabile, il militare che abbia
compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal
giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile.
69.
Indennità per una volta tanto per i militari.
Il militare che abbia contratto infermità o riportato
lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa
alla legge 18 marzo
1968, n. 313, ha diritto, all'atto della
cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a
un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della
pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la
gravità della menomazione fisica.
È consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto
con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla
tabella A annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313. Le due attribuzioni si effettuano
distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso
superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato
all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state
ascritte all'ottava categoria della tabella A.
70.
Aggravamento.
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni
per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l'invalido
può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti
di tempo. L'interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti,
nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di
trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano
valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme
concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano
state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se,
eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può
essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; a
tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno
1965. È ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla
data in cui è stata presentata la domanda definitiva con il terzo
provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando
si accerti che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere
ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.
La pensione o l'assegno rinnovabile spettanti in caso di
aggravamento o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti
più favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con
deduzione delle quote di pensione o di assegno già riscosse dall'interessato
dopo la decorrenza stabilita.
Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta
tanto, quest'ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente goduta
e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al primo comma
dell'art. 69.
Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione
o assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità
per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti
periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino
altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei
successivi, in misura non superiore a un quinto dell'importo dei ratei
stessi.
Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di
cui al successivo art. 104, resta impregiudicata la facoltà di richiedere la
revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di
servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.
Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si
applica, in caso di aggravamento, l'art. 68; il nuovo trattamento spettante è
attribuito nella forma della pensione.
Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle
quali in precedenza non sia stato chiesto l'accertamento si applica l'art.
169.
71.
Criteri di classificazione.
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base
alla tabella A annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale
dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica
o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.
Le "Avvertenze alla tabella A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono
sostituite da quelle allegate alla legge 28
luglio 1971, n. 585.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano con
effetto non anteriore alle decorrenze previste dalla citata legge 28 luglio 1971, numero 585.
72.
Coesistenza di più infermità.
Nel caso di coesistenza di due infermità o lesioni
ascrivibili a categorie dalla terza all'ottava della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, numero 313, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento
di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità o
lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 annessa alla
legge suddetta.
Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il
trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è
ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre
infermità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al
precedente comma.
73.
Perdita dell'organo superstite.
Qualora il dipendente statale, già affetto per causa
estranea al servizio da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi
pari, perda in tutto o in parte per fatto di servizio l'organo superstite, la
pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile spettano in base alla categoria
corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due
organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver
conseguito la pensione o l'assegno suddetti per perdita anatomica o
funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea al
servizio in tutto o in parte l'organo superstite.
Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da
istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, non
dipendenti da fatti di servizio, sono detratte dall'importo della pensione o
dell'assegno nei modi stabiliti dall'art. 35 della legge 18 marzo 1968, n. 313, ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai
sensi del penultimo comma dello stesso articolo.
Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo la
pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda.
74.
Computo dell'indennità di aeronavigazione di volo e di paracadutismo.
Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto
attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano
percepito le relative indennità, la pensione privilegiata di prima categoria
è aumentata dell'aliquota indicata nell'art. 59 del testo modificato dalla
presente legge e nell'art. 60, con un minimo di aumento corrispondente a
diciotto ventottesimi.
Per i militari di truppa non in servizio continuativo
l'aumento di cui sopra è stabilito nella misura di lire 52.000 se pilota e
lire 39.000 se specialisti.
L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima
è determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria,
le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67.
In nessun caso la pensione privilegiata può superare
l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di
aeronavigazione, di volo o di paracadutismo calcolata ad anno.
75.
Servizi antincendi e Corpo forestale.
Le disposizioni del presente titolo riguardanti i militari
si applicano anche al personale di cui all'art. 61.
76.
Allievi delle accademie militari.
La pensione privilegiata spettante agli allievi delle
accademie militari provenienti dai sottufficiali è determinata in base al
grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al
trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora
fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale.
Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di
finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai
sottufficiali, la pensione privilegiata è determinata in base al grado e al
trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica
sicurezza.
77.
Malattie tropicali.
Per i dipendenti statali in servizio in Somalia ai fini
dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo sono
considerate dipendenti da fatti di servizio le malattie tipicamente tropicali
ivi contratte.
78.
Ricovero in ospedali psichiatrici.
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di
trattamento privilegiato che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli
invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di
guerra.
79.
Opzione per trattamento a carico di Governi esteri.
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio
prestato in territori esteri, gli aventi diritto hanno facoltà di optare, con
le norme vigenti in materia di pensioni di guerra, per l'eventuale indennità
che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori,
rispettivamente in luogo del trattamento privilegiato diretto o di
riversibilità previsti dal presente testo unico.
80.
Servizio di guerra.
Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo
al trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale
trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le
modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra.
Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il
trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo
di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento è emessa dopo che il
Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento
pensionistico di guerra perché il servizio che ha determinato la lesione o
l'infermità non è considerato servizio di guerra o attinente alla guerra.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento
del Ministero del tesoro è adottato anche se la lesione o l'infermità sia
stata constatata oltre i termini previsti dall'art. 89 della L. 18 marzo 1968, n. 313.
TITOLO V
Trattamento di riversibilità
81. Coniuge superstite.
La vedova del dipendente statale deceduto in attività di
servizio dopo aver maturato quindici anni di servizio effettivo ha diritto
alla pensione di riversibilità; se il dipendente era un militare in servizio
permanente o continuativo la pensione spetta alla vedova purché il dante
causa avesse maturato quindici anni di servizio utile di cui dodici di
servizio effettivo.
Le vedova del pensionato ha diritto alla pensione di
riversibilità purché il matrimonio sia anteriore alla cessazione dal servizio
o sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo
anno di età ovvero se dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o se
con il matrimonio siano stati legittimati figli naturali.
La pensione di riversibilità spetta anche alla vedova
del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione dal servizio e
dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età a condizione che il
matrimonio sia durato almeno due anni e che la differenza di età tra i
coniugi non superi i venticinque anni.
La pensione non spetta alla vedova quando sia stata
pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua
colpa; in tal caso ove sussista lo stato di bisogno è corrisposto alla vedova
un assegno alimentare.
Alla vedova del dipendente statale, civile o militare,
deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver maturato
l'anzianità di cui al primo comma, spetta un'indennità per una volta tanto.
In caso di decesso della moglie dipendente civile o
pensionata, la pensione spetta al vedovo quando questi sia riconosciuto
inabile a proficuo lavoro, risulti a carico della moglie e abbia contratto
matrimonio quando la stessa non aveva compiuto i cinquanta anni di età.
Qualora sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione
per colpa del marito, si osserva il disposto del precedente quarto comma.
La pensione di riversibilità e l'assegno alimentare
previsti dal presente articolo si perdono nel caso che il titolare passi ad
altre nozze.
Sono salve le disposizioni dell'art. 9 della L. 1° dicembre 1970, n. 898.
82.
Orfani.
Gli orfani minorenni del dipendente civile o militare di
cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla
pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni
inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a
carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.
Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minorenni
gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori
equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non
oltre il ventiseiesimo anno di età.
Sono considerati alla pari degli orfani i figli adottivi,
purché la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal
pensionato prima del sessantesimo anno di età, nonché i figli naturali
riconosciuti o giudizialmente dichiarati, purché la domanda di dichiarazione
giudiziale di paternità sia anteriore alla data di morte del dante causa.
Qualora non sopravvivano figli legittimi o legittimati ovvero se essi non
hanno diritto a trattamento di riversibilità, tale trattamento spetta anche
agli affiliati, purché la domanda di affiliazione sia stata presentata dal
dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di
età.
Si prescinde dalla condizione della convivenza quando
questa sia stata interrotta per motivi di forza maggiore quali l'adempimento
di obblighi di servizio, le esigenze di studio o l'internamento in luoghi di
cura o in altri istituti.
Agli orfani minorenni del dipendente civile o militare
deceduto dopo almeno un anno intero di servizio effettivo senza aver
maturato, rispettivamente, l'anzianità prevista dall'art. 42, comma secondo,
o dall'art. 52, comma primo, spetta un'indennità per una volta tanto.
83.
Genitori.
Se al dipendente di cui al primo comma dell'art. 81 o al
pensionato non sopravvivono il coniuge né figli o affiliati ovvero se tali
congiunti non hanno diritto alla pensione di riversibilità, questa spetta al
padre o, in man canza, alla madre, purché siano inabili a proficuo lavoro o
in età superiore a sessanta anni nonché nullatenenti e a carico del
dipendente o del pensionato.
In mancanza dei genitori legittimi o che abbiano
legittimato il dante causa, la pensione spetta, nell'ordine, agli adottanti,
ai genitori naturali, agli affiliati.
Alla madre vedova è equiparata quella che alla data del
decesso del figlio viveva effettivamente separata dal marito, anche se di
seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti. Ove il marito sia il
padre del dante causa e possegga i requisiti per conseguire la pensione,
questa è divisa in parti uguali tra i genitori.
Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione
tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del dante causa, alla madre spetta
la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questi
spettare.
È equiparata alla madre vedova quella che sia passata a
nuove nozze, ove il marito sia inabile a proficuo lavoro.
84.
Fratelli e sorelle.
In mancanza degli aventi causa indicati negli articoli
precedenti del presente titolo ovvero se essi non hanno diritto alla pensione
di riversibilità, questa spetta ai fratelli e alle sorelle, anche naturali,
del dipendente statale di cui al primo comma dell'art. 81 o del pensionato, purché
siano minorenni ovvero inabili a proficuo lavoro o in età superiore a
sessanta anni, nonché conviventi a carico del dante causa e nullatenenti.
85.
Condizioni economiche.
Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli
orfani maggiorenni, i genitori e i fratelli e le sorelle maggiorenni del
dipendente statale o del pensionato si considerano a carico di lui quando
questi forniva loro, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di
sussistenza.
Agli stessi fini si considera nullatenente chi non risulti
possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone
fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta
medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.
L'accertamento delle condizioni previste dal precedente
comma è effettuato dall'amministrazione trasmettendo ai competenti uffici
finanziari la dichiarazione resa dall'interessato sulla sussistenza delle
condizioni medesime.
Nel caso di morte del pensionato residente all'estero, il
diritto alla pensione di riversibilità spettante ai familiari suindicati è
subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle
previste dal secondo comma, accertabili, ove occorra, mediante dichiarazione
delle competenti autorità consolari.
Per la definizione delle situazioni anteriori al 1° gennaio
1974 si considera nullatenente chi non era assoggettabile, secondo le leggi
allora vigenti, all'imposta complementare.
86.
Sussistenza e cessazione delle condizioni previste.
Le condizioni soggettive previste per il conseguimento del
diritto al trattamento di riversibilità devono sussistere al momento del la
morte del dipendente o del pensionato.
Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di riversibilità
è revocata. La stessa norma si applica nel caso in cui cessi lo stato di
bisogno della vedova in godimento dell'assegno alimentare.
La disposizione del primo comma si applica anche per la
mancanza di congiunti di ordine precedente, aventi diritto alla pensione di
riversibilità, salvo quanto disposto nel successivo art. 87.
È fatto obbligo agli interessati di comunicare alla
competente direzione provinciale del tesoro la cessazione delle condizioni
che hanno dato luogo all'attribuzione della pensione o dell'assegno
alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi evento che comporti variazione
della pensione stessa ovvero soppressione degli assegni accessori.
87.
Consolidamento.
La pensione di riversibilità spettante al padre del dante
causa si consolida, in caso di sua morte in favore della madre. Se i genitori
del dante causa vivevano separati e ciascuno di essi godeva di metà della
pensione, questa, in caso di morte dell'uno, si consolida nell'altro.
Il consolidamento si attua inoltre dal genitore, al quale
spettava per ultimo la pensione, ai fratelli e alle sorelle del dante causa,
purché le condizioni stabilite per l'acquisto del diritto alla riversibilità
in favore di detti collaterali risultino sussistenti dal momento della morte
del dante causa a quello della morte del genitore.
88.
Misura della pensione di riversibilità e dell'assegno alimentare.
La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote
della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è
deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della
morte:
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: sino a due, un
terzo: tre, 40 per cento; quattro, 50 per cento: più di quattro, 60 per cento;
c) coniuge superstite con orfani minorenni aventi diritto a
pensione: con un orfano, 60 per cento; con due, 65 per cento; con tre 70 per
cento; con più di tre, 75 per cento.
Quando il coniuge superstite viva separato da tutti o da qualcuno
degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano orfani maggiorenni
oppure figli di precedente matrimonio del dante causa, la pensione viene
ripartita nel modo seguente: 40 per cento al coniuge superstite e il
rimanente, calcolato come nella precedente lettera c), diviso in parti uguali
fra tutti gli orfani; però le quote relative agli orfani minorenni, che non
siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano col
coniuge superstite, spettano a quest'ultimo.
Qualora venga a cessare la pensione spettante al coniuge
superstite o a taluno degli orfani, le rimanenti quote si modificano secondo
le norme precedenti, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione
della pensione. La stessa disposizione si applica per la pensione dei
collaterali.
L'assegno alimentare previsto per il coniuge superstite nel
caso di separazione legale è pari al 20 per cento della pensione diretta;
qualora esistano orfani, il predetto assegno alimentare non può superare la
differenza tra l'importo della pensione di riversibilità, che sarebbe
spettata al coniuge superstite con orfani, ove non fosse stata pronunciata
sentenza di separazione, e l'importo della pensione dovuta agli orfani.
Nel caso in cui al coniuge superstite spetti l'assegno alimentare,
i genitori o i collaterali del dipendente o pensionato, i quali abbiano
diritto alla pensione di riversibilità, la conseguono nella misura prevista
dal primo comma con detrazione dell'importo dell'assegno alimentare.
89.
Misura dell'indennità per una volta tanto.
L'indennità per una volta tanto è pari a tanti dodicesimi
della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base
pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile
maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare.
Detta indennità è dovuta in misura intera alla vedova se
non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei.
Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli
orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente
matrimonio del dante causa, l'indennità è attribuita per metà alla vedova,
mentre l'altra metà è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; però
le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio
del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima.
Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla
indennità, questa è divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni.
Ciascuna quota separata spettante agli orfani non può
superare un quarto dell'indennità intera. Se vi è la vedova e un solo orfano
con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennità.
90.
Riversibilità dell'assegno rinnovabile.
I congiunti del titolare di assegno rinnovabile hanno
diritto alla pensione di riversibilità secondo le norme applicabili per i
congiunti del pensionato.
91.
Scomparsa e irreperibilità.
I congiunti del dipendente o del pensionato scomparso, ai
quali possa competere la pensione di riversibilità, conseguono
temporaneamente il relativo trattamento quando sia stato nominato il curatore
ai sensi del primo comma dell'art. 48 del codice civile o vi sia il legale
rappresentante di cui al secondo comma dello stesso articolo e purché sia
stato emesso il provvedimento di cessazione dal servizio.
Il trattamento temporaneo è corrisposto con decorrenza
dalla data di cessazione dal servizio ovvero, se la scomparsa è avvenuta
successivamente, dal giorno a cui risale l'ultima notizia dello scomparso. Se
questi ritorna o se è provata la sua esistenza, il trattamento temporaneo
cessa e le rate già corrisposte sono imputate alle competenze di attività o
di quiescenza a lui spettanti; se è accertata la sua morte, il trattamento
temporaneo è tramutato in pensione.
In caso di irreperibilità per eventi di guerra o connessi
con lo stato di guerra si applicano le disposizioni della legge 1° ottobre
1951, numero 1140.
92.
Trattamento privilegiato di riversibilità.
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o
lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti la pensione
privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in
materia di pensioni di guerra. Gli assegni accessori restano quelli previsti
dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI.
Il precedente comma si applica anche per gli eventi
anteriori alla cessazione della guerra 1940-1945.
È data facoltà agli aventi causa di optare per il
trattamento derivante dall'applicazione delle norme contenute negli articoli
precedenti di questo titolo. In tal caso le aliquote di cui al primo comma
dell'art. 88 si applicano, col minimo del 50 per cento, alla pensione
privilegiata diretta di prima categoria.
Qualora i fatti di servizio possano dar luogo a trattamento
di infortunio, si applicano agli aventi causa le disposizioni dell'art. 65,
terzo comma, o dell'art. 66, secondo comma.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente
articolo si applicano anche nel caso in cui il titolare di pensione
privilegiata diretta o di assegno rinnovabile sia deceduto a causa delle
infermità o lesioni per le quali aveva conseguito il trattamento
privilegiato.
Ai fini di quanto disposto nel presente articolo,
l'applicazione delle norme in materia di pensioni di guerra non può avere
effetto anteriore al 21 novembre 1967.
93.
Trattamento speciale.
Alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto
per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di
prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la
durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di
importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno
complementare previsto dall'art. 101, oltre agli aumenti di integrazione di
cui all'articolo 106, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del
decesso.
Il trattamento speciale previsto dal comma precedente
spetta anche agli orfani maggiorenni, purché sussistano le condizioni
stabilite dagli articoli 82 e 85; se la relativa domanda è presentata dopo
due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre
dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a
decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.
Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi precedenti,
comincia a decorrere la pensione privilegiata di riversibilità.
La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria,
con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle
che hanno determinato l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti,
alla vedova e agli orfani di caduto per servizio.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano
a decorrere dalla data da cui ha avuto effetto la legge 23 aprile 1965,
numero 488.
La pensione spettante alla vedova e agli orfani; dei
militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di
custodia, del Corpo forestale dello Stato nonché dei funzionari di pubblica
sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la legge 7 dicembre
1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite
o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in
servizio di ordine pubblico, è stabilita in misura pari al trattamento
complessivo di attività composto da tutti gli emolumenti pensionabili e
dall'intero importo dell'indennità di istituto, che era percepito dal
congiunto al momento del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di
famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nelle
misure stabilite per i pensionati.
La pensione spettante, in manzanza della vedova e degli
orfani, ai genitori ed ai collaterali dei dipendenti indicati nel comma
precedente è liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 88 sul
trattamento complessivo di attività di cui al comma predetto.
Il trattamento speciale di pensione previsto dai due commi
precedenti sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del
nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in
attività di servizio in posizione corrispondente a quella del dipendente.
Restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 2,
primo comma, 3 e 4 della legge 27 ottobre 1973, n. 629.
TITOLO
VI
Assegni accessori
94. Tredicesima mensilità.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una
tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre
di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o
assegno spettante al 1° dicembre, maggiorata dell'assegno di caroviveri e
degli assegni personali di cui all'art. 37, L. 18 marzo 1968, n. 249, e all'art. 11, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081.
Se la pensione o l'assegno non siano spettati per l'intero
anno cui la tredicesima mensilità si riferisce, questa è dovuta, per ogni
mese o frazione di mese superiore a quindici giorni, in ragione di un
dodicesimo del trattamento mensile dovuto ai suddetti titoli al 1° dicembre
oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno, se anteriore
a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, con la rata di pensione o
assegno pagabile in dicembre oppure alla cessazione della pensione o
dell'assegno.
La tredicesima non è dovuta, per le quote di pensione a
carico dello Stato, ai titolari di pensione ad onere ripartito con altri
enti, per cessazioni dal servizio alle dipendenze degli enti stessi, quando
nella liquidazione della pensione vengono considerate mensilità aggiuntive
allo stipendio in un numero di mensilità superiore a dodici.
Per il personale militare al quale è applicabile l'articolo
58, il rateo della tredicesima mensilità è calcolato in rapporto al
trattamento di quiescenza anche per il periodo durante il quale il
trattamento stesso è sospeso.
95.
Tredicesima mensilità: personale militare sfollato.
All'ufficiale e al sottufficiale cessati dal servizio
permanente o continuativo in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione
dei quadri delle Forze armate, emanate dopo la guerra 1940-45, e che siano in
godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonché a
quelli che comunque fruiscano del medesimo trattamento in base ad altre
disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro
qualità di pensionati e nella misura di cui all'art. 94, aumentata
dell'assegno integratore fruito in base alle disposizioni sopra menzionate.
La mensilità suddetta non va considerata nel raffronto da
istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti
pensionati in aggiunta al trattamento di quiescenza.
96.
Assegno di caroviveri.
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile
d'importo non superiore a L. 400.000 annue lorde e al titolare di pensione di
riversibilità d'importo non superiore a L. 300.000 annue lorde compete un
assegno di caroviveri nella misura di lire 24.000 annue.
Nella misura di cui sopra l'assegno di caroviveri compete
anche al titolare di pensione tabellare, fatta eccezione per il titolare di
pensione tabellare privilegiata diretta di categoria dalla terza all'ottava,
al quale l'assegno è dovuto nella misura di L. 11.050 annue.
Al titolare di pensione diretta o di assegno rinnovabile
d'importo compreso tra L. 400.000 e L. 424.000 e al titolare di pensione di
riversibilità d'importo compreso tra L. 300.000 e L. 324.000 l'assegno di
caroviveri spetta in misura pari alla differenza, rispettivamente, tra L.
424.000 o L. 324.000 e la pensione o l'assegno rinnovabile.
Se la pensione di riversibilità è attribuita a più
compartecipi, spetta un solo assegno di caroviveri, da ripartirsi
proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.
97.
Sospensione della tredicesima mensilità e dell'assegno
di caroviveri.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile che presta
opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o
di enti pubblici, anche se svolgano attività lucrativa, non competono la
tredicesima mensilità e l'assegno di caroviveri per il periodo in cui ha
prestato detta opera retribuita.
Qualora, però, l'importo della tredicesima mensilità
relativa alla pensione, compreso l'assegno di caroviveri, sia superiore a
quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione
di opera retribuita, spetta la tredicesima mensilità della pensione in misura
pari alla differenza tra i due importi predetti.
98.
Quote di aggiunta di famiglia.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile competono
le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori
a carico in ragione di L. 2.500 mensili per ciascuno di detti familiari,
secondo le disposizioni in vigore per il personale in servizio.
La quota di aggiunta di famiglia non compete per il coniuge
considerato a carico del proprio figlio dipendente statale, il quale
percepisca per il genitore la quota di aggiunta di famiglia.
Al titolare di più pensioni o assegni le quote di aggiunta
di famiglia spettano una sola volta.
La corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia è
sospesa nei confronti del pensionato che presti opera retribuita in
dipendenza della quale percepisca le quote suddette o gli assegni familiari.
99.
Indennità integrativa speciale.
Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta
un'indennità integrativa speciale, determinata ogni anno con decreto del
Ministro per il tesoro applicando su una base fissa di L. 32.000 la
variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi
dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto
a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che
misura la variazione si trascurano le frazioni della unità fino a 50
centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. In ogni caso
l'indennità suddetta non potrà ridursi se lo scarto tra la nuova effettiva
percentuale di variazione dell'indice e quella arrotondata che ha determinato
la misura in atto dell'indennità stessa non raggiunga l'unità. Per indice del
costo della vita relativo ai dodici mesi considerati si intende la media
aritmetica dei rispettivi indici mensili accertati dall'Istituto centrale di
statistica per i settori dell'industria e del commercio.
Al titolare di più pensioni o assegni l'indennità
integrativa speciale compete a un solo titolo.
Se la pensione di riversibilità è attribuita a più
compartecipi, spetta una sola indennità integrativa speciale, da impartirsi
proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascuno di essi.
L'indennità integrativa speciale non è cedibile né
pignorabile né sequestrabile.
La corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei
confronti del titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita,
sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti
pubblici, anche se svolgono attività lucrativa.
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche alla vedova
o al vedovo titolari di assegno alimentare, nella stessa percentuale prevista
per detto assegno dal penultimo comma dell'art. 88.
[L'indennità di cui al presente articolo non compete nel
caso, che il trattamento di quiescenza sia riscosso all'estero].
100.
Assegno di superinvalidità.
Gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate
nella tabella E annessa alla legge 18
marzo 1968, n. 313, hanno diritto a un assegno di
superinvalidità, non riversibile, in una delle seguenti misure, secondo le
indicazioni contenute in detta tabella:
|
£. annue
|
lettera A
|
984.000
|
lettera A-bis
|
840.000
|
lettera B
|
667.400
|
lettera C
|
412.900
|
lettera D
|
384.000
|
lettera E
|
344.600
|
lettera F
|
264.100
|
lettera G
|
227.400
|
101.
Assegno complementare.
Gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidità, hanno diritto a un assegno complementare, non reversibile,
nella misura unica di L. 444.000 annue.
102.
Assegno di incollocamento.
I titolari di pensione privilegiata o di assegno rinnovabile
dalla seconda all'ottava categoria, quando siano incollocati, hanno diritto
ad un assegno di incollocamento di L. 204.000 annue.
L'assegno di cui sopra è attribuito, sospeso o revocato
secondo le norme concernenti i mutilati e gli invalidi di guerra.
103.
Assegno di previdenza.
Ai titolari di pensione privilegiata o di assegno
rinnovabile dalla seconda all'ottava categoria compete un assegno di
previdenza, non riversibile né sequestrabile, di L. 204.000 annue quando
abbiano compiuto l'età prevista per gli invalidi di guerra aventi diritto
all'analogo assegno o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi
proficuo lavoro.
L'assegno è attribuito, sospeso o revocato secondo le norme
stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini
dell'attribuzione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della
pensione o dell'assegno privilegiato e degli assegni accessori.
104.
Assegno di incollocabilità.
Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a
pensione o ad assegno privilegiati per minorazioni dalla seconda all'ottava
categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo
1968, numero 313, e che siano incollocabili ai
sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro
invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od
incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che
risultino effettivamente incollocabili, è attribuito, in aggiunta alla
pensione o all'assegno e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di
età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il
trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria senza
superinvalidità e quello complessivo di cui sono titolari, escluso
l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità
derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile alla seconda,
terza o quarta categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza
fra il trattamento complessivo corrispondente alla prima categoria con
assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa
l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi
fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità
vengono assimilati a tutti gli effetti, per la durata di detto assegno, agli
invalidi ascritti alla prima categoria.
Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data
del compimento del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno
di incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data
predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale
sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli
assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218,
e successive modificazioni. Lo assegno è cumulabile
con l'assegno di previdenza.
Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti
commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla
legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
105.
Non cumulabilità.
L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non
sono cumulabili tra loro né con l'assegno di incollocabilità né con
l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia.
106.
Aumento di integrazione.
Il titolare di pensione od assegno privilegiati di prima
categoria ha diritto, a titolo di integrazione, a un aumento annuo:
a) di lire 36.000 per la moglie che non abbia un reddito
proprio superiore alle lire 360.000 annue;
b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni,
ed inoltre nubili, se femmine.
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie
nubili maggiorenni purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti
sanitari, inabili a proficuo lavoro.
In caso di inabilità temporanea l'aumento è attribuito nei
termini e con le modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili.
L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo
comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile,
qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per
tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il ventiseiesimo
anno di età.
Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli
legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.
L'aumento di integrazione spetta anche per i figli
legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli
adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché l'adozione o
l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età
da parte dell'invalido.
Se la domanda intesa ad ottenere l'aumento di integrazione
sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, il
pagamento del beneficio ha inizio con la corresponsione della rata di
pensione in corso di maturazione alla data di presentazione della domanda
stessa.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
alla donna provvista di pensione o di assegno di prima categoria.
I titolari di più pensioni o assegni privilegiati possono
conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi
i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati di prima
categoria, con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui
alla lettera b) del primo comma, è attribuito ad uno solo di essi.
L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a
carico, di cui ai precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta
di famiglia.
107.
Indennità di assistenza e di accompagnamento.
Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti
da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa
alla legge 28
luglio 1971, n. 585, è accordata
d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione
di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di
accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:
lettera A
|
184.000
|
lettera A-bis, n. 1
|
162.000
|
lettera A-bis, n. 2,
comma secondo, e n. 3
|
126.500
|
lettera A-bis, n. 2,
comma primo
|
51.500
|
lettera B
|
45.000
|
lettera C
|
40.000
|
lettera D
|
35.000
|
lettera E
|
30.000
|
lettera F
|
25.000
|
lettera G
|
20.000
|
I pensionati affetti da una delle invalidità specificate
alle lettere A; A - bis numeri 1) 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4);
C; D; E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta,
l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente
articolo è ridotta di L. 200.000 mensili. Nessuna riduzione è operata
sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A; A - bis,
n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli
invalidi ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un
secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare
i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno
a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento
nella misura di L. 150.000 mensili.
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano
ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano
ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta
nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto
all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga
a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente
assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno
corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni
medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di
pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma
precedente.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il
ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico
dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un
rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento.
108.
Assegno di cura.
A favore dei titolari di pensione od assegno privilegiato
per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano
assegno di superinvalidità, è attribuito un assegno di cura non riversibile
nella misura di annue L. 96.000, e si tratti di infermità ascrivibile ad una
delle categorie dalla seconda alla quinta, e di annue lire 48.000 se
l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava
della tabella A annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313.
109.
Assegno per cumulo di infermità.
Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla prima
categoria coesistano altre infermità o lesioni, al mutilato o invalido è
dovuto un assegno per cumulo di infermità, non riversibile, secondo quanto
stabilito e nella misura indicata nella tabella F annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.
Qualora con una invalidità di seconda categoria coesistano
altre infermità o lesioni minori, senza che nel complesso si raggiunga, in
base a quanto previsto nella tabella F-1 annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, una
invalidità di prima categoria, è corrisposto un assegno per cumulo, non
riversibile, non superiore alla metà né inferiore al decimo della differenza
fra il trattamento economico complessivo della prima categoria e quello della
seconda categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità o lesioni
coesistenti, tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella
F-1.
L'assegno per cumulo si aggiunge a quello di
superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di
infermità.
Quando con una invalidità ascrivibile alla prima
categoria coesistano due o più infermità o lesioni, l'assegno per cumulo, di
cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal
complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla
tabella F-1. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma,
derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà
essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F
rispettivamente per coesistenza di una infermità di prima categoria e per
coesistenza di una infermità di seconda categoria.
Ove con una invalidità ascrivibile alla prima categoria
coesistano infermità ugualmente ascrivibili alla prima categoria, con o senza
assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione
dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo gli
importi stabiliti dalla tabella F.
110.
Assegno speciale annuo.
Ai grandi invalidi provvisti di assegno di superinvalidità
di cui alla lettera A e alla lettera A - bis, numero 1 e 3, della tabella E
annessa alla legge 18 marzo
1968, n. 313, spetta un assegno speciale annuo,
non riversibile, rispettivamente di L. 1.500.000 e di L. 1.200.000.
111.
Indennità speciale annua.
Ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno
siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una
indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del
trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli
assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità; non si considera
l'indennità integrativa speciale di cui al l'art. 99.
L'indennità speciale annua è attribuita a condizione che
gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività
lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri o inoltre, per i soli
invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, purché gli
interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta
sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di
riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila
annue.
L'indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro
il 31 dicembre di ciascun anno.
Nella domanda gli interessati debbono, a pena di
inammissibilità, obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente
direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni previste. La
domanda è utile anche per l'attribuzione del beneficio negli anni successivi
a quello di presentazione.
Per la definizione dei casi anteriori al 1° gennaio 1974,
le condizioni economiche previste dal secondo comma del presente articolo si
considerano equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all'imposta
complementare.
TITOLO VII
Riunione e ricongiunzione di servizi
Capo I - Disposizioni generali
112. Riunioni di servizi statali.
Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso
diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il
trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla
riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico
trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e
secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal
servizio.
113.
Ricongiunzione di servizi resi allo Stato e ad enti locali.
Il servizio prestato dal personale civile delle
amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo ed il servizio
militare permanente o continuativo sono ricongiungibili, ai fini del
trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze di enti
locali con iscrizione agli istituti di previdenza amministrati dal Ministero
del tesoro oppure a casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di
pensione esistenti presso gli enti predetti, nonché con il servizio comunque
prestato con iscrizione agli istituti di previdenza sopra menzionati.
La ricongiunzione di cui al precedente comma si
effettua anche per il servizio non permanente o non continuativo reso dai
sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano
conseguito almeno il grado di sergente maggiore o equiparato, per quello reso
dai brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dai pari grado
dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e
degli agenti di custodia nonché per quello prestato dai graduati o militari
di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti.
Nei riguardi dei dipendenti per i quali ricorre
l'applicazione dei commi precedenti, la ricongiunzione è estensibile ai
servizi ivi non contemplati, quando essa sia ammessa dagli ordinamenti dello Stato,
degli istituti di previdenza o degli altri enti che concorrono alla
ricongiunzione.
Qualora per l'assunzione in uno dei posti ricoperti dal
dipendente nel corso di un servizio ammesso a ricongiunzione sia stato
prescritto il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione
connessa alla laurea, si applica lo art. 25 della legge 3 maggio 1967, n. 315.
114.
Trattamento di quiescenza in base ai servizi ricongiunti.
All'atto della definitiva cessazione dal servizio il
dipendente ha diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base
della totalità dei servizi resi allo Stato e agli enti di cui all'art. 113.
Il computo di tali servizi si effettua secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti.
Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la
misura, è stabilito secondo l'ordinamento statale se l'ultimo servizio è
stato reso allo Stato, ovvero secondo le norme che regolano il detto trattamento
presso l'ente o l'istituto al quale il dipendente presta servizio o è
iscritto all'atto della definitiva cessazione.
Il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente
dallo Stato ovvero dall'ente o dallo istituto di cui al comma precedente; ed
è considerato a tutti gli effetti a totale carico della amministrazione
statale, dell'ente o dell'istituto che lo corrisponde, come se a tale
amministrazione, ente o istituto il dipendente avesse prestato servizio o
fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato.
Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto che per
la misura, si stabilisce in base all'ordinamento statale ovvero in base a
quello dell'ente o dell'istituto di previdenza che ha corrisposto o - nel
caso che il dipendente sia deceduto in attività di servizio - avrebbe dovuto
corrispondere il relativo trattamento di quiescenza diretto.
Resta salvo il diritto all'eventuale differenza tra il
trattamento liquidato a norma del presente articolo e quello previsto dagli ordinamenti
speciali degli enti locali.
115.
Rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti che concorrono alla
ricongiunzione.
Se in seguito al transito, con o senza soluzione di
continuità, dal servizio statale a quello di altro ente di cui all'art. 113,
comma primo, debba farsi luogo alla ricongiunzione dei servizi, lo Stato
determina la pensione spettante al proprio dipendente alla data di inizio del
nuovo rapporto, considerando tutti i servizi valutabili, anche mediante
ricongiunzione, anteriormente resi.
L'importo della suddetta pensione, con esclusione degli
assegni accessori, è corrisposto in valore capitale all'ente presso il quale
il dipendente ha assunto servizio ovvero all'istituto al quale il dipendente
stesso viene iscritto ai fini di quiescenza.
Per la determinazione del valore capitale si applicano i
coefficienti di cui alla tabella I allegata alla legge 22 giugno 1954, n. 523, tenendo
conto dell'età dell'interessato all'atto dell'assunzione del nuovo servizio.
Se al dipendente spetti, anziché la pensione, l'indennità
per una volta tanto, lo Stato ne versa l'importo all'ente o all'istituto di
cui al secondo comma.
Nel caso in cui sia stata già costituita la posizione assicurativa
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, si applica l'art. 127.
Ove non spetti neppure l'indennità per una volta tanto, lo
Stato versa all'ente o all'istituto suddetti un importo corrispondente a
tanti dodicesimi dell'indennità minima prevista quanti sono i mesi
computabili, trascurando le frazioni di mese.
Per il personale che transita o sia transitato da uno degli
enti di cui al primo comma dell'articolo 113 alle dipendenze dello Stato,
l'ente di provenienza o l'istituto di previdenza cui l'interessato era
iscritto liquida il trattamento di quiescenza secondo il proprio ordinamento
e ne versa l'importo allo Stato, con applicazione delle norme contenute nei
commi precedenti.
Le amministrazioni statali e gli istituti di previdenza
possono consentire che il valore in capitale della pensione a carico di enti
locali sia corrisposto, anziché in unica soluzione, mediante pagamento di
corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici,
comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.
116.
Ricongiunzione dei servizi statali e di quelli resi ai Banchi di Napoli e di Sicilia.
I servizi statali di cui all'art. 113, primo e secondo
comma, sono ricongiungibili, ai fini del trattamento di quiescenza, con il
servizio reso in qualità di impiegato del Banco di Napoli o del Banco di
Sicilia.
Si applicano le disposizioni contenute nel citato art. 113,
terzo e quarto comma, e negli articoli 114 e 115.
117.
Rifusione del trattamento già liquidato.
Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il
dipendente che per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o
assegno, normale o di privilegio, ne perde il godimento ed è tenuto a
rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio
effettuando la rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante
trattenute sullo stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute,
la cui misura non può superare un quinto di detti assegni di attività, sono
operate per un periodo massimo di dieci anni.
Il dipendente che abbia conseguito indennità per una volta
tanto è tenuto a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la
stessa trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al
saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto.
Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla
data della definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo
trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, con trattenute non
superiori al quinto della misura mensile del trattamento stesso.
Qualora sia liquidata una nuova indennità per una volta
tanto, il recupero si effettua mediante detrazione dall'indennità stessa.
118.
Disposizioni comuni.
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi,
ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di
quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, non
possono essere considerati uno stipendio, una paga o una retribuzione
superiori a quelli posti a base della liquidazione del precedente trattamento
di quiescenza se non sia trascorso almeno un anno intero nel nuovo rapporto.
Il trattamento di quiescenza suddetto non può, comunque,
essere inferiore a quello che sarebbe spettato in relazione al servizio
precedente.
Capo II - Disposizioni speciali
119. Dipendenti transitati per legge dallo Stato a enti
diversi, o viceversa.
I dipendenti statali che per effetto di disposizioni di legge
siano transitati alle dipendenze di province, comuni o altri enti conseguono,
all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza sulla
base della totalità del servizio prestato.
Lo stesso diritto ha il personale degli enti predetti che
sia transitato alle dipendenze dello Stato per effetto di disposizioni di
legge, purché il servizio non statale già prestato fosse produttivo di
trattamento pensionistico secondo le riforme dell'ente di provenienza.
In entrambi i casi il trattamento, sia diretto che di
riversibilità, è stabilito secondo le norme applicabili ai dipendenti statali
e il relativo importo è ripartito tra lo Stato e gli altri enti, in
proporzione della durata dei servizi utili rispettivamente resi; agli effetti
di tale ripartizione, il computo si effettua a mesi interi, trascurando la
frazione di mese.
120.
Servizi con iscrizione ai fondi speciali per il personale postelegrafonico e
telefonico.
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità,
del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle
amministrazioni statali, o viceversa, per la ricongiunzione dei servizi resi
con iscrizione al fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, o
riscattati secondo le norme del fondo stesso, con quelli prestati allo Stato,
si applicano le disposizioni dell'art. 119.
In caso di passaggio, con o senza soluzione di continuità,
del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla
Cassa integrativa di previdenza, istituita con D.Lgs.C.p.S. 22 gennaio 1947,
n. 134, nei ruoli di altre amministrazioni statali, per la ricongiunzione dei
servizi si applicano le disposizioni della L. 22 giugno
1954, n. 523. Per il personale iscritto alla
Cassa medesima, assicurato presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni,
ai sensi dell'art. 10 del R.D.L. 14 giugno 1925, n. 884, la destinazione del
capitale garantito dalla relativa polizza sarà stabilita con il regolamento
di esecuzione previsto dall'art. 275 del presente testo unico.
121.
Istituti di istruzione con fondi speciali di pensione.
Il servizio reso presso istituti non statali di
istruzione, con iscrizione a fondi speciali di pensione, è ricongiungibile
con il servizio successivamente prestato in qualità di dipendente statale.
All'atto della definitiva cessazione dal servizio il
dipendente consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della
totalità dei servizi resi a detti istituti e allo Stato, computati secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti.
Per la determinazione del trattamento di cui sopra e per la
ripartizione del relativo onere finanziario si applica l'art. 119, ultimo
comma.
122.
Servizi resi, con polizza assicurativa, presso istituti di istruzione.
La disposizione del primo comma dell'art. 121 si applica
anche nei casi di servizi prestati presso istituti non statali di istruzione,
con polizza assicurativa.
Il trattamento di quiescenza, sulla base della totalità dei
servizi resi presso detti istituti e presso lo Stato, è liquidato secondo le
norme relative ai dipendenti statali.
Per la ripartizione dell'onere finanziario si applica
l'art. 119, ultimo comma. Gli istituti di istruzione hanno diritto di rivalsa
nei confronti degli interessati.
123.
Insegnanti elementari e personale scolastico già comunale.
Gli insegnanti elementari, che anteriormente al 1°
gennaio 1934 furono iscritti a fondi speciali di comuni aventi autonomia
scolastica, e successivamente al Monte pensioni per gli insegnanti elementari,
conseguono il trattamento di quiescenza per la totalità dei servizi in base
alle norme relative ai dipendenti statali; a tali flni, il servizio reso con
iscrizione al Monte pensioni per gli insegnanti elementari si considera come
reso allo Stato.
L'onere relativo al trattamento di quiescenza è ripartito
tra lo Stato e i comuni in proporzione alla durata dei rispettivi servizi
utili espressa in mesi, trascurando le frazioni di mese.
L'ente locale versa allo Stato la propria quota
capitalizzata a norma delle disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.
La eventuale differenza tra il trattamento anzidetto e
quello previsto dagli ordinamenti speciali dei comuni fa carico all'ente
locale ed è da questo determinata e direttamente corrisposta all'interessato.
Il presente articolo si applica anche agli insegnanti
elementari che, posteriormente al 31 dicembre 1933, erano ancora iscritti a
regolamenti comunali di pensione, intendendosi in ogni caso cessata
l'iscrizione a tali regolamenti a decorrere dal 1° ottobre 1948; nonché ai
direttori didattici, agli ispettori scolastici, ai direttori centrali e in
genere al personale di cui all'articolo 59 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, in servizio alle dipendenze dello Stato successivamente
al 30 settembre 1948.
TITOLO VIII
Rapporti con l'Istituto nazionale della previdenza sociale
124. Costituzione della posizione assicurativa.
Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio
permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto
a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo
alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato.
L'importo complessivo delle quote dei relativi
contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al
predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto
spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo
Stato.
Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere è
assunto dallo Stato.
Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli
119, 120, 121 e 122, ove spetti indennità per una volta tanto, l'eventuale
onere differenziale per i contributi è ripartito fra lo Stato e gli altri
enti, in proporzione delle rispettive quote; ove la indennità non spetti
l'intero onere è ripartito nella stessa proporzione.
Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della
posizione assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro.
Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30
aprile 1958, si applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
125.
Contributi.
I contributi da versare all'Istituto nazionale della
previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono
determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni
pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della
posizione anzidetta.
Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono
determinati, senza interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla
retribuzione considerati per il riscatto.
In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di
cui ai precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore,
rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
126.
Casi di esclusione.
Non si fa luogo alla costituzione della posizione
assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il
diritto a pensione:
a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a
carico del fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino
per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale, secondo le norme vigenti;
b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi
la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente.
La costituzione della posizione anzidetta è parimenti
esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, non
sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
127.
Annullamento della posizione assicurativa.
La posizione assicurativa è annullata qualora, dopo la sua
costituzione, il dipendente acquisti titolo all'assegno vitalizio di cui alla
lettera a) dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla
lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore
del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione.
Qualora la posizione assicurativa abbia già fatto
conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale o la indennità di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, gli interessati per essere
ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione
a carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e
rifondere ad esso le rate o le indennità riscosse con gli interessi composti
al saggio annuo del 5 per cento.
Nei casi di annullamento della posizione assicurativa
costituita in relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.
128.
Personale militare volontario.
In favore dei militari volontari dell'Esercito, esclusa
l'Arma dei carabinieri, e dell'Aeronautica che cessano dal servizio senza
aver acquisito diritto a pensione normale per anzianità di servizio si
provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di
servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'amministrazione, della
posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati
secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a
carico del militare è trattenuto sul premio di congedamento. La parte
eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato.
Qualora il personale di cui al comma precedente assuma
successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si
procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale
della previdenza sociale è tenuto a rimborsare, senza interesse, lo ammontare
dei suddetti contributi salvo che, l'interessato rinunci al computo, ai fini
della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi
stessi.
Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio
pensionabile sia stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per
ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale,
deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto
nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi.
Per i volontari della Marina militare valgono le
disposizioni in vigore per l'iscrizione alla Cassa nazionale per la
previdenza marinara, questa rimborserà all'erario i contributi per
l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versati
dall'amministrazione militare a favore dei sottufficiali volontari raffermati
che abbiano conseguito il diritto a pensione normale.
129.
Operai.
Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1° luglio
1956 sono iscritti all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
e i relativi contributi sono assunti interamente a carico dello Stato.
Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei
loro aventi causa alla pensione o quota di pensione relativa
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
per i servizi resi dal 1° gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione
predetta, che sono valutati anche per la pensione statale.
Per gli operai in servizio al 1° luglio 1956, che
anteriormente alla data stessa abbiano acquisito il diritto alla pensione di
invalidità, di vecchiaia o per i superstiti, il disposto del precedente comma
si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio.
Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30
aprile 1952, si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la
pensione di invalidità e vecchiaia, salvo il requisito dell'età, hanno
diritto, quando siano in possesso anche di tale requisito, alla pensione
sopracitata per la parte assicurativa già costituita alla data del 30 aprile
1952, ferma restando l'applicazione del terzo comma.
Il secondo comma non è applicabile agli operai che, alla
data del 1° luglio 1956, erano titolari di pensione privilegiata.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano anche agli operai che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il
passaggio ad impiego civile o militare, e ai loro aventi causa.
TITOLO IX
Cumulo di pensioni e stipendi
130. Pensione normale diretta e trattamento di attività.
È ammesso il cumulo, salvo quanto disposto negli articoli
seguenti, di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un
trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi
alle dipendenze di amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento
autonomo, di regioni, di province, di comuni o di istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenze, di enti parastatali, di enti o istituzioni di
diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a
tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a
carattere continuativo, nonché di aziende annesse o direttamente dipendenti
dalle regioni, dalle province, dai comuni o dagli altri enti suindicati.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto è liquidato il
trattamento di quiescenza in base al servizio relativo al rapporto stesso.
Tale trattamento è cumulabile con la pensione o assegno già conseguiti in
dipendenza del precedente rapporto.
Restano ferme le disposizioni concernenti il divieto di cumulo
degli assegni accessori di quiescenza tra loro o con assegni accessori di
attività.
131.
Opzione per la riunione o la ricongiunzione dei servizi.
In luogo del cumulo dei trattamenti di cui al primo e al
secondo comma dell'art. 130, qualora sia ammessa la riunione o la
ricongiunzione del nuovo con il precedente servizio, il personale interessato
può optare per tale riunione o ricongiunzione, con tutti gli effetti previsti
dagli ordinamenti applicabili nei singoli casi.
Per l'esercizio dell'opzione si osservano le disposizioni
degli artt. 151 e 262, ultimo comma.
Il personale che abbia esercitato l'opzione perde il
godimento della pensione o dell'assegno già conseguiti e deve rifondere le
rate percepite durante la nuova prestazione di servizio.
All'atto della cessazione del nuovo rapporto, spetta il
trattamento di quiescenza da liquidarsi sulla base della totalità dei servizi
prestati e secondo le norme applicabili in relazione a detta cessazione.
Si osservano le disposizioni dell'art. 118.
Nei casi di cumulo di servizi resi con iscrizione alle
casse pensioni, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro, ai monti pensioni o a istituti o fondi
speciali per pensioni amministrati da comuni, province o istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza, non si applicano le norme contenute
nei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. In tali casi
l'esercizio della opzione e la rifusione delle rate di pensione percepite si
effettuano secondo le norme e le modalità contemplate dagli ordinamenti delle
casse pensioni, dei monti pensioni degli istituti o fondi speciali per
pensioni sopra indicati.
132.
Effetti del precedente servizio in caso di cumulo.
Nei casi di cumulo di un trattamento di quiescenza con un
trattamento di attività, il precedente servizio che ha dato diritto alla
pensione o all'assegno in godimento non si computa ai fini economici e di
carriera nel nuovo rapporto né ai fini dell'ulteriore trattamento di
quiescenza di cui al secondo comma dell'art. 130; resta altresì esclusa
l'applicazione di norme che consentano maggiorazioni a qualsiasi titolo
dell'anzianità di servizio valutabile ai fini di pensione, che siano già
state considerate nella liquidazione della precedente pensione od assegno.
133.
Divieto di cumulo.
Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell'art.
130 non è ammesso nei casi in cui il nuovo rapporto costituisce derivazione,
continuazione o rinnovo di quello precedente che ha dato luogo alla pensione.
Il divieto di cui sopra opera nei casi di:
a) riammissione in servizio di personale civile;
b) richiamo alle armi di personale militare provvisto di
pensione per il precedente servizio militare;
c) nomina all'impiego civile di sottufficiale o graduato,
in applicazione delle particolari disposizioni concernenti riserva di posti
in favore di detti militari;
d) nomina conseguita mediante concorso riservato
esclusivamente a soggetti che hanno già prestato servizio ovvero a tali
soggetti insieme con appartenenti a particolari categorie di professionisti;
e) conferimento di incarichi di insegnamento in scuole o
istituti dello stesso grado di quelli presso cui è stato prestato il servizio
precedente in qualità di incaricato;
f) nomina senza concorso a posto statale o presso gli enti di
cui all'art. 130, conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque,
in costanza di un precedente rapporto d'impiego rispettivamente con lo Stato
o con gli enti stessi.
Nei casi in cui il precedente rapporto abbia dato titolo
alla liquidazione di un trattamento di pensione, il trattamento stesso è
sospeso.
Al termine del nuovo servizio spetta il trattamento di
quiescenza secondo il disposto del quarto comma dell'art. 131.
134.
Reiscrizioni a casse di previdenza.
Nel caso di trattamento di quiescenza che derivi da
iscrizione ad una delle casse pensioni facenti parte degli istituti di
previdenza, amministrati dal Ministero del tesoro, seguita da continuazione
di iscrizione o da reiscrizione alla stessa cassa pensioni, si applicano le
disposizioni dei commi seguenti.
Qualora il dipendente iscritto ad una delle casse pensioni
precedentemente indicate cessi dal servizio e sia trattenuto in servizio o
riprenda servizio presso lo stesso ente, con continuazione di iscrizione o con
reiscrizione alla cassa medesima, le norme contenute nei primi tre commi
dell'art. 133 trovano applicazione soltanto nei casi in cui la cessazione dal
servizio non derivi da collocamento a riposo per limiti di età previsti da
legge, da norme regolamentari o da contratto collettivo di lavoro a carattere
nazionale.
Negli altri casi di collocamento a riposo, in cui le norme
indicate nel comma precedente debbano applicarsi, il dipendente può chiedere
il trattamento di pensione spettante per la totalità dei servizi resi con
iscrizione e con continuazione di iscrizione o di reiscrizione alla cassa
oppure i separati trattamenti di pensione e di pensione aggiuntiva relativi,
rispettivamente, al servizio reso con iscrizione e a quello reso con
continuazione di iscrizione o di reiscrizione; la pensione rimane comunque
sospesa per la durata del servizio reso con continuazione di iscrizione o di
reiscrizione.
135.
Personale in servizio alla data del 1° marzo 1966.
Nei confronti del personale che alla data del 1° marzo 1966
si trovava in servizio in una delle posizioni previste dall'art. 133 ed era
titolare di una pensione per i servizi prestati anteriormente, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti al 28 febbraio 1966 in materia di cumulo
fra pensione e assegni di attività, salvo che il personale stesso abbia
esercitato opzione per la riunione o ricongiunzione dei servizi.
136.
Trattamento di attività e pensione di riversibilità.
È ammesso il contemporaneo godimento di un trattamento di
attività con una pensione normale, di riversibilità o indiretta, conseguita
per i servizi prestati dal dante causa alle dipendenze delle amministrazioni
o degli enti indicati nell'art. 130, salva l'applicazione dell'ultimo comma
dell'articolo stesso.
137.
Trattamento economico di sfollamento.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del
presente titolo si applicano anche nei confronti del personale militare in
godimento di trattamento economico di sfollamento, nonché nei confronti dei
titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai
servizi indicati nell'art. 130, siano a carico dello Stato o
dell'amministrazione ferroviaria o di fondi istituiti presso le
amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.
138.
Pensioni a carico dell'I.N.P.S.
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del
presente titolo non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o a carico di
fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
139.
Pensione privilegiata.
La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono
cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento
pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha
dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.
Qualora l'interessato chieda la riunione o la
ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per
i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di
continuità, la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c).
140.
Pensione di riversibilità.
È ammesso il cumulo della pensione di riversibilità,
spettante al coniuge superstite del dipendente statale, con una pensione
diretta.
È altresì ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilità
cui gli aventi causa abbiano diritto da parte di danti causa che siano stati
dipendenti statali.
TITOLO X
Ritenute sulla pensione - Recupero di crediti -
Prescrizione delle rate
141. Ritenute sulla pensione.
Sull'ammontare complessivo della pensione e della
tredicesima mensilità, esclusa la parte di questa relativa all'assegno di caroviveri,
spettanti agli ufficiali durante il periodo di permanenza in ausiliaria
nonché durante i periodi di collocamento nella riserva o in congedo assoluto,
quando questi ultimi siano computabili ai fini degli aumenti biennali secondo
il disposto dell'art. 56, è operata la ritenuta del 6 per cento in conto
entrate del tesoro. Qualora, però, il collocamento nella riserva o in congedo
assoluto sia stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o
aggravate per causa di guerra, la ritenuta non è operata.
La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria è
assoggetta al contributo dello 0,50 per cento a favore del Fondo di
previdenza per i dipendenti dello Stato.
Agli effetti delle ritenute per l'assistenza sanitaria e
per le imposte erariali, da operarsi sul trattamento di quiescenza spettante
ai dipendenti statali, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
142.
Ritenute non operate sugli assegni di attività.
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del
trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto
entrate del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo è imputato al
trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute
mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno
rinnovabile.
Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un
periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del
periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro
applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.
143.
Sequestro, pignoramento, cessione.
Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni
accessori, fatta eccezione per l'indennità integrativa speciale, è
sequestrabile per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno
eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.
Quando i crediti predetti siano stati accertati con
sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno può avvenire anche
mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.
La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque,
essere sottoposti a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura
superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di cui all'art. 141.
Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19
gennaio 1939, n. 295.
Il termine di prescrizione previsto dal primo comma
dell'art. 2 del suddetto regio decreto-legge non decorre prima del giorno in
cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno
rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle
disposizioni del presente testo unico.
144.
Recupero dell'equo indennizzo.
Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato
l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione
privilegiata, la metà dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà
recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un
decimo dell'ammontare di questa.
PARTE II
Procedimento
TITOLO I
Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi
145. Dichiarazione dei servizi e documentazione.
Il dipendente statale, all'atto dell'assunzione in servizio
è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo
prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri
enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio
professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se
negativa.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo
negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia
reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione
è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.
Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine
perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di
decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata
dagli aventi causa.
Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati
relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni.
La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai
commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, è acquisita
d'ufficio.
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi
precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.
146.
Trasmissione della dichiarazione.
Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale
assume servizio, ricevuta la dichiarazione prevista dall'art. 145 e la
documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli atti
all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto;
quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non prodotta
dall'interessato.
147.
Servizi e periodi computabili a domanda.
Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o
periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, può presentare la
domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 145 oppure
successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di
età previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.
Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che
sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di cessazione.
Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se
incorso nella decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a
liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi
suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il
termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dello invito
dell'ufficio.
148.
Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti.
Le disposizioni contenute negli articoli 145, 146, e 147 si
osservano, in quanto applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo,
con esclusione soltanto di quelli che ai fini del trattamento di quiescenza
sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
Alla dichiarazione dei servizi non è tenuto il personale
militare non appartenente al servizio permanente o continuativo.
149.
Definizione della domanda di computo.
Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui
all'art. 147 provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale
diretto.
Il provvedimento è emesso entro novanta giorni dalla
ricezione della domanda o dalla acquisizione dei documenti ed è comunicato
all'interessato in forma amministrativa.
150.
Pagamento del contributo di riscatto.
Il contributo di riscatto può essere versato in unica
soluzione oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione
o sul trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non superiore
a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di
registrazione del provvedimento di cui all'art. 149.
Nel caso di liquidazione di indennità in luogo di pensione,
il contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione
dall'indennità stessa.
Nel caso di pensione di riversibilità l'importo delle rate
di contributo non ancora versate è ridotto proporzionalmente all'aliquota di
riversibilità della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.
151.
Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio.
La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate
su domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia
stato liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il
trattamento di attività spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni
altro caso si provvede di ufficio.
La domanda deve essere presentata all'amministrazione
statale o all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero
all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.
La domanda non è ammessa se presentata oltre il termine di
sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, però il
trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato
dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla
data di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore,
dalla data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero
dell'indennità per una volta tanto.
L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo
comma, ove non respinga la domanda, ne dà comunicazione all'amministrazione o
all'ente da cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato
iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla
data di acquisizione dei documenti.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente
a liquidare il trattamento normale diretto.
152.
Determinazione della pensione capitalizzata.
Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione
in valore capitale o l'indennità per una volta tanto da versare alla
amministrazione statale, all'ente o all'istituto a cui al secondo comma
dell'art. 151 è emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della
comunicazione di cui al quarto comma di detto articolo.
Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha
liquidato o che è competente a liquidare il trattamento di quiescenza
spettante al proprio dipendente.
Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa
all'interessato nonché all'amministrazione o all'ente a cui egli è transitato
ovvero all'istituto al quale è iscritto ai fini di quiescenza.
153.
Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo
VII, capo II, l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di
quiescenza determina la quota a carico dell'ente che concorre alla
ricongiunzione.
Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della
quota comunale nei casi di cui all'art. 123.
Il provvedimento è comunicato in forma amministrativa
all'interessato e all'ente o all'istituto che concorre alla ricongiunzione.
TITOLO II
Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo I - Trattamento normale diretto e di riversibilità
Sezione I - Trattamento normale diretto
154. Competenza.
Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere
al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età e a liquidare
il relativo trattamento di quiescenza è devoluta, per ogni amministrazione,
all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi
di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di
età, il trattamento di quiescenza normale è liquidato dall'ufficio
precedentemente indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio
trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte
dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il
diritto a detto trattamento.
Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del
trattamento di quiescenza del personale in servizio presso le amministrazioni
centrali, dei dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non
inferiore a quella provinciale nonché per il personale collocato fuori ruolo
o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici provvede
l'amministrazione centrale a cui il dipendente appartiene.
Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il
collocamento a riposo e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, ai
sensi dei commi precedenti, sono stabiliti, per ogni amministrazione, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro competente e con il ministro per il tesoro.
Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento
di quiescenza dei magistrati ordinari e del personale, centrale e periferico,
dipendente dal Ministero stesso nonché del personale degli archivi notarili;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede per i magistrati e per il
personale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonché per il
personale dell'Avvocatura dello Stato.
Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in
vigore del presente testo unico, secondo le quali il collocamento a riposo di
determinate categorie di dipendenti dello Stato è disposto con decreto del
Presidente della Repubblica.
Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei
casi in cui ai dipendenti uffici periferici siano demandati compiti di
carattere esclusivamente tecnico.
155.
Cessazione dal servizio per limiti di età.
La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di
età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non
ostino particolari motivi, con unico decreto.
Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini
della riversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli
minorenni.
Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di
controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età.
Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente
ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione
provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il
numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.
La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei
conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente
terzo comma unitamente alla relativa documentazione.
La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del
decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa
partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento
economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in
cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al
conguaglio a credito o a debito.
All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto
di liquidazione è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne
rilascia ricevuta.
Qualora non sia possibile per eccezionali motivati
impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo
comma del presente articolo, è autorizzata la corresponsione del trattamento
provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162.
156.
Altri casi di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal
raggiungimento del limite di età, il provvedimento di cessazione è
comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente affinché
proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo
dell'art. 155.
157.
Liquidazione di ufficio.
Il trattamento normale diretto è in ogni caso liquidato di
ufficio.
Sezione II - Trattamento normale di riversibilità
158. Competenza.
In caso di decesso in servizio il trattamento normale di
riversibilità è liquidato dall'ufficio competente a liquidare il trattamento
diretto.
Per i familiari del pensionato provvede la direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la partita relativa alla pensione diretta;
se per la liquidazione della pensione di riversibilità sia necessario
determinare nuovamente la misura della pensione diretta, provvede l'ufficio
competente a liquidare il trattamento diretto.
In caso di decesso di un compartecipe della pensione, alla
liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri
titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in
carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede altresì nei casi
di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonché nei
casi di consolidamento.
Per la riversibilità della pensione in favore dei familiari
dei dipendenti degli archivi notarili provvede l'amministrazione centrale.
159.
Liquidazione in caso di decesso in servizio.
Il trattamento normale di riversibilità in favore della
vedova e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di
servizio è liquidato di ufficio; in favore degli altri aventi diritto si
provvede su domanda degli interessati.
160.
Liquidazione in caso di morte del pensionato.
In caso di morte del pensionato la direzione provinciale
del tesoro, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di
riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni, in base ai dati
risultanti nel decreto di liquidazione del trattamento diretto e previo
accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa
della vedova.
Senza provvedimento formale si procede anche in favore
degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge
superstite titolare di pensione di riversibilità nonché in favore del coniuge
superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il
matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il
sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche
se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo
accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette.
Per gli altri aventi diritto la direzione provinciale del
tesoro provvede su domanda degli interessati.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente
articolo la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di
riversibilità a favore della vedova e degli orfani minori anche in mancanza dei
dati di cui al secondo comma del precedente articolo 155 e previo
accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del
precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo
successivo.
161.
Riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato.
Le disposizioni della presente sezione si applicano anche
per la riversibilità ordinaria della pensione privilegiata e dell'assegno
rinnovabile.
Sezione III - Disposizioni comuni
162. Liquidazione provvisoria.
Dalla data di cessazione dal servizio e sino all'inizio del
pagamento della pensione diretta, la competente direzione provinciale del
tesoro corrisponde al pensionato un trattamento provvisorio, determinato in
relazione ai servizi risultanti dalla documentazione prodotta ovvero in
possesso dell'amministrazione, purché sussistano i presupposti per il loro
riconoscimento a norma di legge, da recuperare in sede di liquidazione della
pensione definitiva.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta anche al
coniuge ed agli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di
servizio o del pensionato deceduto durante il periodo di corresponsione del
trattamento provvisorio.
La concessione del trattamento provvisorio di cui al primo
comma è disposta mediante apposita comunicazione, a cura dell'amministrazione
centrale o periferica competente a liquidare il trattamento definitivo a
norma delle disposizioni vigenti, contenente anche l'indicazione del numero
di iscrizione da assegnare alla relativa partita. Lo stesso numero sarà
attribuito alla pensione definitiva che verrà successivamente liquidata.
Detta comunicazione, unitamente a un documento sottoscritto
dall'interessato contenente le indicazioni ritenute necessarie e le
dichiarazioni previste dalle norme vigenti, è trasmessa, almeno tre mesi
prima della data della cessazione dal servizio, alla direzione provinciale
del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa
partita di spesa fissa. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa
dal compimento del limite di età o per morte del dante causa, la
comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria deve
essere trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del
tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La
direzione provinciale del tesoro dispone, con precedenza assoluta sugli
affari correnti, l'immediato pagamento della pensione spettante.
La comunicazione di cui al terzo comma è estesa alla Corte
dei conti per il riscontro successivo sui pagamenti. A tal fine gli
occorrenti dati sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il
sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del
tesoro.
In caso di decesso del pensionato, la direzione
provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non
trovi applicazione l'art. 160, primo, secondo e quarto comma, procede, in
attesa della registrazione del provvedimento, alla corresponsione in via
provvisoria al coniuge ed agli orfani minori della pensione che ad essi
compete ai sensi del presente testo unico.
Qualora l'importo della pensione definitiva diretta o di
riversibilità risultante dal decreto di concessione registrato alla Corte dei
conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione
provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al
conguaglio a credito o a debito.
I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le
liquidazioni di cui al presente articolo nonché quelli preposti
all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi
nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e
passibili delle sanzioni disciplinari previste dall'art. 78 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche ai dirigenti degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti
comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di
pensione.
Capo II - Trattamento privilegiato diretto e di
riversibilità
Sezione I - Organi e competenza
163. Amministrazione centrale.
Il provvedimento con il quale si liquida o si nega il
trattamento privilegiato, sia diretto che di riversibilità, è adottato
dall'amministrazione centrale a cui il dipendente apparteneva, salvo quanto
disposto negli articoli 164 e 188.
[Nel caso in cui l'amministrazione centrale abbia già
adottato un provvedimento definitivo sulla dipendenza di infermità o lesioni,
ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le
questioni risolute con detto provvedimento non possono essere riesaminate ai
fini del trattamento di quiescenza privilegiato.]
164.
Altri uffici.
All'ufficio centrale o periferico competente a liquidare il
trattamento normale diretto è, altresì, devoluta la competenza a provvedere
sulla domanda di trattamento privilegiato diretto e, qualora il dipendente
sia deceduto in servizio, sulla domanda di trattamento privilegiato di
riversibilità nei casi in cui:
a) la domanda non sia ammissibile ai sensi degli articoli 169
e 184, terzo comma;
b) risulti manifesto che i fatti dedotti dal dipendente o
dai suoi aventi causa non costituiscono fatti di servizio;
c) il dipendente non si sia presentato agli accertamenti
sanitari nel termine stabilito dall'art. 174.
I provvedimenti emessi ai sensi del comma precedente sono
definitivi.
165.
Commissioni mediche ospedaliere.
Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entità delle
menomazioni dell'integrità fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua
morte è espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei
comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie
autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
militare.
Ciascuna commissione medica ospedaliera è composta da
almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione è
presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto
medico presso cui è costituita oppure da un ufficiale medico superiore
delegato dal direttore.
La commissione medica ospedaliera, allorché si pronuncia in
relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, è integrata da un
ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo;
per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza.
Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari
infermità o lesioni, il presidente può chiamare a far parte della
commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con
voto consuntivo.
166.
Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Sulla dipendenza delle infermità contratte o delle lesioni
riportate dal dipendente ovvero sulle cause della sua morte esprime il
proprio parere, nei casi previsti, il comitato per le pensioni privilegiate
ordinarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Detto comitato è composto da un presidente di sezione della
Corte dei conti, che lo presiede, e da un numero di membri stabilito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I componenti devono appartenere alle seguenti categorie di
personale anche se a riposo:
magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non
inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, magistrati del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti, funzionari del Ministero del
tesoro di qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata;
ufficiali generali e superiori medici.
Alle sedute prende anche parte, con voto deliberativo, un
funzionario con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o
equiparata, della amministrazione presso la quale il dipendente prestava
servizio.
I componenti del comitato sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, durano in carica due anni e possono
essere riconfermati. Durante l'incarico i componenti in attività di servizio
continuano, ad eccezione del presidente, ad esercitare le loro normali
funzioni.
È in facoltà del Presidente del Consiglio dei Ministri di
affidare le funzioni di vice presidente del Comitato a non oltre due membri
di esso scelti tra i magistrati della Corte di cassazione e tra i magistrati
del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quella
di consigliere.
Il comitato, quando il presidente non ravvisa l'utilità
della adunanza plenaria, funziona suddiviso in più sezioni composte dal
presidente e da cinque membri dei quali almeno due magistrati e un ufficiale
medico o un funzionario medico della Polizia di Stato. Alla costituzione
delle sezioni provvede il presidente del comitato.
Le funzioni di segreteria del Comitato sono affidate a
magistrati della Corte dei conti o a funzionari dell'amministrazione dello
Stato.
Sezione II - Trattamento privilegiato diretto
167.
Iniziativa d'ufficio o su domanda.
Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei
confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni
riconosciute dipendenti da fatti di servizio.
In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è
liquidato a domanda.
168.
Presentazione e contenuto della domanda.
La domanda di trattamento privilegiato diretto è presentata
all'ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l'ultimo servizio.
Nella domanda devono essere indicate le infermità o le
lesioni per le quali il trattamento è richiesto e devono essere specificati i
fatti di servizio che le determinarono.
Il richiedente può, inoltre, produrre certificazioni
sanitarie ed ogni altro documento che ritenga utile.
169.
Ammissibilità della domanda.
La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il
dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio
senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle
lesioni contratte.
Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia
derivata da parkinsonismo.
170.
Istruttoria.
Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda
di trattamento privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti,
redige in merito un rapporto informativo e lo trasmette all'ufficio di cui
all'art. 164, unitamente agli atti acquisiti.
171.
Adempimenti dell'ufficio.
L'ufficio al quale è trasmesso il rapporto informativo
acquisisce il parere della commissione medica ospedaliera nella cui
circoscrizione il richiedente ha la residenza.
Alla commissione medica è inviato il rapporto informativo
unitamente alla documentazione amministrativa e sanitaria relativa al caso.
Qualora, però, la domanda di trattamento privilegiato sia
stata presentata dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'art. 169 o se
risulti manifesto che i fatti dedotti dal richiedente non costituiscono fatti
di servizio, il capo dell'ufficio di cui al primo comma, senza interpellare
la commissione medica ospedaliera, respinge la domanda a norma dell'art. 164.
172.
Accertamenti sanitari.
La commissione medica ospedaliera esegue gli accertamenti
sanitari mediante visita diretta nella propria sede; la visita è eseguita a
domicilio soltanto nel caso in cui le condizioni di salute dell'interessato
non gli permettano di recarsi presso la sede della commissione.
La commissione medica può disporre il ricovero in ospedali
civili, istituti sanitari o altri enti.
Qualora l'interessato sia internato in ospedale
psichiatrico, la commissione medica può, limitatamente alla infermità
mentale, pronunciare il suo parere in base a relazione del direttore
dell'ospedale medesimo corredata dai documenti clinici pertinenti al caso.
L'interessato ha diritto di farsi assistere nel corso degli
accertamenti sanitari da un medico di fiducia oppure, gratuitamente, da un
medico designato dall'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria;
l'istituto designa il medico entro trenta giorni dalla ricezione della
domanda. Il medico che assiste agli accertamenti può formulare osservazioni e
chiederne l'inserzione nel verbale di cui all'art. 175.
Per coloro che risiedono all'estero la visita è effettuata,
per delega della commissione medica ospedaliera, da un collegio di medici
nominati dalla locale autorità consolare ovvero dal medico fiduciario
dell'autorità stessa.
173.
Spese di ricovero.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari siano eseguiti in
ospedali civili o in altri istituti sanitari a norma dell'art. 172, la spesa
per il ricovero è a carico dell'istituto erogatore dell'assistenza sanitaria.
174.
Mancata presentazione agli accertamenti sanitari.
L'interessato che, senza giustificato motivo, non si
sottoponga a visita medica entro un anno dalla convocazione non può
conseguire il trattamento privilegiato se non presenta nuova domanda. Il
trattamento eventualmente spettante decorrerà dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della nuova domanda.
Le commissioni mediche ospedaliere sono tenute a comunicare
all'ufficio di cui all'art. 164 i nominativi di coloro che non si sono
presentati alla visita medica entro il termine stabilito dal comma
precedente, trasmettendo i documenti comprovanti l'avvenuta convocazione. Il
capo dell'ufficio respinge la domanda in relazione alla quale fu disposta la
visita.
175.
Verbale della commissione medica ospedaliera.
Per ciascun dipendente visitato la commissione medica
ospedaliera redige un verbale degli accertamenti eseguiti, formulando il
giudizio diagnostico delle infermità e delle lesioni riscontrate ed
esprimendo il proprio parere sulla relazione causale tra dette infermità o
lesioni e i fatti denunziati dal dipendente, nonché sulle conseguenze che ne
derivino relativamente alla di lui idoneità al servizio.
Nello stesso verbale è espresso il giudizio di
classificazione delle infermità e delle lesioni diagnosticate, secondo le
tabelle applicabili.Ai fini del trattamento privilegiato di riversibilità, la
commissione medica ospedaliera fa risultare nel verbale il proprio parere
circa la relazione causale tra l'infermità o la lesione, da cui è derivata la
morte del dipendente, e i fatti denunciati; nel caso in cui al dipendente sia
stato già attribuito il trattamento privilegiato diretto, deve essere
precisato se l'infermità o la lesione dalla quale è derivata la sua morte sia
la stessa che aveva dato luogo a detto trattamento.
Nel verbale di cui ai commi precedenti devono farsi
constare altresì i motivi per i quali la commissione medica non abbia
condiviso le osservazioni eventualmente formulate dal medico che ha assistito
l'interessato.
La commissione medica si pronuncia a maggioranza; il
componente che dissenta fa constare nel verbale i motivi del dissenso.
Prima di esprimere il parere di cui al primo comma, la
commissione medica può chiedere al capo dell'ufficio che ha compilato il
rapporto informativo ulteriori adempimenti istruttori.
176.
Trasmissione degli atti all'amministrazione centrale.
Ricevuto il parere della commissione medica ospedaliera,
l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti all'amministrazione
centrale entro il termine di dieci giorni.
177.
Casi in cui è richiesto il parere del comitato.
Il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie deve
essere sentito nel caso in cui la competente commissione medica ospedaliera
abbia espresso il parere che le infermità o le lesioni accertate siano
dipendenti da fatti di servizio.
Il comitato è altresì sentito, con motivata richiesta, ove
la commissione medica ospedaliera abbia espresso parere contrario e
l'amministrazione centrale non ritenga di uniformarsi; in caso diverso
l'amministrazione centrale provvede in conformità del parere della
commissione medica ospedaliera.
178.
Pareri del Ministero della sanità e del collegio medico legale.
L'amministrazione centrale, acquisito il parere del
comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, qualora non condivida detto
parere può sentire l'ufficio medico legale presso il Ministero della sanità;
per il personale militare, per i dipendenti civili del Ministero della difesa
e per i funzionari di pubblica sicurezza può essere sentito il collegio
medico legale presso il Ministero della difesa.
Gli organi indicati nel comma precedente sono sentiti dall'amministrazione
centrale anche nei casi in cui questa non condivida il giudizio sulla
classificazione delle infermità o delle lesioni, espresso dalla commissione
medica ospedaliera.
179.
Provvedimento dell'amministrazione centrale.
L'amministrazione centrale emette il proprio provvedimento
entro il termine di venti giorni dalla ricezione del parere del comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie ovvero, nei casi in cui tale comitato non
è sentito, dalla ricezione del parere della commissione medica ospedaliera;
quando è sentito il Ministero della sanità o il collegio medico legale, il
provvedimento è emesso entro venti giorni dalla ricezione del relativo
parere.
Nel provvedimento che sia adottato in difformità del parere
del comitato sono specificati i motivi del dissenso.
Nel decreto con il quale si liquida la pensione o l'assegno
rinnovabile sono indicati, ai fini dell'eventuale riversibilità, i dati di
cui all'art. 155, secondo comma.
180.
Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul
diritto al trattamento privilegiato diretto.
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il
procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto, si fa luogo alla
liquidazione provvisoria della pensione normale, con riserva di pronuncia
sulla domanda di trattamento privilegiato.
Se la pensione normale non spetta e purché il Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie abbia espresso parere favorevole sul
trattamento privilegiato, l'amministrazione centrale dispone la corresponsione
di un trattamento provvisorio in misura pari alla pensione o all'assegno
rinnovabile, con gli eventuali assegni accessori, della categoria da
attribuire.
Qualora sia da attribuire l'assegno rinnovabile, la durata
del trattamento provvisorio di cui al comma precedente non può superare
quella dell'assegno.
All'atto dell'ammissione al pagamento della pensione
privilegiata o dell'assegno rinnovabile si fa luogo al conguaglio con le
somme corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.
181.
Accertamenti sanitari per rinnovazione dell'assegno.
Sei mesi prima della scadenza dell'assegno rinnovabile, il
titolare è sottoposto a nuova visita medica.
L'invalido che, senza giustificato motivo, non si presenti
alla visita medica entro un anno dalla convocazione oppure dalla scadenza
dell'assegno, se quest'ultimo termine è più favorevole, per ottenere
ulteriore trattamento privilegiato deve presentare apposita domanda alla
direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; il nuovo
trattamento non potrà decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda suddetta.
Nel caso previsto dal comma precedente la commissione
medica ospedaliera, decorso l'anno, comunica i nominativi dei titolari di
assegno rinnovabile, che non si sono presentati a visita, alla competente
direzione provinciale del tesoro, trasmettendo i documenti comprovanti
l'avvenuta convocazione.
182.
Scadenza dell'assegno rinnovabile.
Nei casi in cui, alla scadenza dell'assegno rinnovabile,
non sia ancora intervenuto il nuovo provvedimento di competenza
dell'amministrazione centrale, la direzione provinciale del tesoro proroga i
pagamenti, per non oltre due anni, nella stessa misura dell'ultima rata
dell'assegno scaduto, salvo quanto disposto nel terzo comma.
Se con il provvedimento dell'amministrazione centrale venga
attribuito un altro assegno rinnovabile o la pensione, le somme corrisposte
per proroga sono imputate all'assegno o alla pensione medesimi; tuttavia, in
caso di assegnazione di categoria inferiore, l'imputazione è limitata
all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate del trattamento di
minore categoria; oltre tale limite non si fa luogo a recupero. Qualora
invece, non venga attribuito altro assegno o pensione, le somme predette sono
abbuonate.
Nel caso in cui il procedimento per la nuova valutazione
dell'invalidità non sia stato compiuto per mancata presentazione
dell'interessato alla visita medica, la direzione provinciale del tesoro,
ricevuta la comunicazione di cui all'articolo 181, sospende i pagamenti
relativi all'assegno prorogato e rimette gli atti all'amministrazione
centrale, che provvede di conseguenza.
183.
Aggravamento.
Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni di
cui all'art. 70, la domanda di revisione è presentata all'amministrazione
centrale.
Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si
presenti, entro tre mesi dalla convocazione, alla visita medica disposta per
accertare il denunciato aggravamento, la commissione medica ne dà
comunicazione all'amministrazione centrale, trasmettendo i documenti
comprovanti l'avvenuta convocazione.
L'amministrazione centrale, ricevuta la comunicazione della
commissione medica ospedaliera respinge la istanza di revisione.
Gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che
a seguito di nuova domanda; il relativo trattamento eventualmente spettante
decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della nuova domanda.
Sezione III - Pensione privilegiata di riversibilità
184. Decesso in servizio.
In caso di morte del dipendente in attività di servizio,
l'avente causa che ritenga la morte dovuta al servizio stesso, per conseguire
la pensione privilegiata di riversibilità deve presentare domanda all'ufficio
presso il quale il dante causa prestava servizio, salvo quanto disposto
dall'ultimo comma.
La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'art.
168.
La domanda non è ammessa qualora sia presentata oltre il
termine di cinque anni dalla data del decesso del dante causa, salvo che
quest'ultimo avesse già chiesto l'accertamento di cui all'art. 169.
Nel caso in cui il dipendente sia deceduto per causa
violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio, la pensione
privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli orfani minorenni
è liquidata d'ufficio.
185.
Adempimenti degli uffici.
Il capo dell'ufficio al quale è stata presentata la domanda
di pensione privilegiata di cui all'art. 184 procede all'accertamento dei
fatti, alla redazione del rapporto informativo e alla trasmissione degli atti
all'ufficio di cui all'art. 164.
Quest'ultimo ufficio acquisisce il parere della commissione
medica ospedaliera e rimette l'intera documentazione all'amministrazione
centrale, salvo il rigetto della domanda ove ricorrano i casi previsti
dall'art. 164, lettere a) o b).
186.
Decesso del titolare di trattamento diretto.
In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato
diretto, l'avente causa che ritenga la morte dovuta all'infermità o alla lesione
per la quale era stato attribuito detto trattamento, per conseguire la
pensione privilegiata di riversibilità deve presentare documentata domanda
all'amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento diretto, salvo
quanto disposto nell'art. 188.
Il parere della commissione medica ospedaliera, sulle cause
della morte del titolare del trattamento diretto, è acquisito
dall'amministrazione centrale.
187.
Provvedimento della amministrazione centrale.
Sulla domanda di pensione privilegiata di riversibilità
l'amministrazione centrale provvede dopo aver sentito il comitato per le
pensioni privilegiate ordinarie, salvo che non respinga la domanda in
conformità di giudizio espresso dalla commissione medica ospedaliera.
Il Ministero della sanità e il collegio medico legale
possono essere sentiti nei casi previsti dall'art. 178, comma primo.
Il provvedimento definitivo è emesso secondo le
disposizioni contenute nell'art. 179, commi primo e secondo.
188.
Trattamento speciale.
In favore della vedova e degli orfani minorenni del
titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima
categoria, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di
riversibilità previsti dall'art. 93 sono liquidati d'ufficio senza l'adozione
di provvedimento formale, dalla direzione provinciale del tesoro che ha in
carico la partita relativa al trattamento diretto, in base ai dati risultanti
dal provvedimento di liquidazione di tale trattamento e previo accertamento
della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa della
vedova.
Con le modalità indicate nel primo comma del presente
articolo la direzione provinciale del tesoro liquida il trattamento speciale
e la pensione privilegiata di riversibilità a favore della vedova e degli
orfani minori anche in mancanza di dati di cui al secondo comma del
precedente articolo 155 e previo accertamento della tempestività del
matrimonio contratto dal pensionato.
Gli atti relativi alle concessioni effettuate ai sensi del
precedente comma sono inviati alla Corte dei conti per il controllo
successivo.
In favore degli orfani maggiorenni del titolare di pensione
privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, il
trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità previsti dall'articolo
93 sono liquidati dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la
partita di pensione diretta, con l'osservanza delle disposizioni
dell'articolo 160, terzo comma.
La liquidazione del trattamento speciale e della pensione
privilegiata di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni
del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di
prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che
il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal
matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati
legittimati figli naturali, è effettuata dalla direzione provinciale del
tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni suddette.
189.
Liquidazione provvisoria con riserva di pronuncia sul diritto alla pensione
privilegiata di riversibilità.
In caso di morte del titolare di pensione privilegiata
o di assegno rinnovabile, inferiore alla prima categoria, in favore della
vedova e degli orfani minorenni si applicano le disposizioni dell'art. 160,
salvo il provvedimento sull'eventuale diritto alla pensione privilegiata di
riversibilità.
190.
Rinvio.
Nei casi di decesso di un compartecipe della pensione
privilegiata di riversibilità o di perdita del diritto a tale
compartecipazione nonché nei casi di consolidamento si applica il disposto
dell'art. 158, comma terzo.
Capo III - Disposizioni comuni
191. Decorrenza e durata della
pensione e degli assegni.
La pensione diretta e l'assegno rinnovabile decorrono dalla
data di cessazione dal servizio stabilita nel relativo provvedimento, salvi i
casi per i quali è diversamente disposto.
La pensione di riversibilità decorre dal giorno successivo
a quello della morte del dante causa; nel caso previsto dall'art. 4 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, la pensione di riversibilità viene corrisposta con effetto
dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è
presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il
pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal
primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o
dei documenti prescritti. Tuttavia, ove per la stessa infermità l'interessato
consegua ulteriore assegno rinnovabile ovvero pensione, il cui periodo di
attribuzione sia in tutto o in parte contemporaneo a quello di percezione del
precedente assegno, il nuovo trattamento sarà corrisposto dalla data in cui
viene a cessare il pagamento di quello precedente.
Per i minori non emancipati e gli interdetti, il termine di
cui al comma precedente nonché quelli stabiliti da altre disposizioni del
presente testo unico rimangono sospesi finché duri la incapacità di agire.
192. Domanda di liquidazione.
Nei casi in cui per la liquidazione del trattamento di
quiescenza è prevista la domanda dell'interessato, questa può essere spedita
a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui è
consegnata all'ufficio postale, che è tenuto ad apporre il timbro a data sulla
domanda stessa.
In caso di presentazione della domanda ad ufficio non
competente dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o
apparteneva, l'ufficio medesimo la trasmette a quello che deve provvedere,
dandone comunicazione all'interessato; ai fini della decorrenza dei termini,
si tiene conto della data di presentazione della domanda al primo ufficio.
193.
Comunicazione del decreto.
Il decreto relativo al trattamento di quiescenza è comunicato
all'interessato a mezzo del servizio postale ovvero è consegnato dalla
direzione provinciale del tesoro direttamente al pensionato che ne rilascia
ricevuta, salvo quanto disposto dal precedente art. 155, settimo comma.
Se l'interessato è deceduto, la comunicazione del decreto
relativo al trattamento diretto è fatta al coniuge superstite o agli orfani;
in mancanza di questi, è fatta impersonalmente agli eredi nell'ultima
residenza del defunto, mediante affissione all'albo del comune.
Le stesse modalità vengono osservate per la comunicazione
dei decreti relativi al trattamento di riversibilità.
194.
Inabilità a proficuo lavoro.
Per comprovare lo stato di inabilità a proficuo lavoro può
essere prodotto dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un
ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario
del comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla data
della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della maggiore
età, se successiva, con l'indicazione delle cause della inabilità.
Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa
da quella indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre
certificazione medica, l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari presso le
competenti commissioni mediche ospedaliere.
195.
Competenza per gli assegni accessori.
L'amministrazione centrale provvede d'ufficio
all'attribuzione dell'assegno di superinvalidità, dell'assegno di cura,
dell'assegno per cumulo di infermità, dell'assegno complementare,
dell'indennità di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale
annuo; provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dello assegno di
incollocabilità.
Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio
all'attribuzione della tredicesima mensilità, dell'assegno di caroviveri e
dell'indennità integrativa speciale; provvedono su domanda dell'interessato
all'attribuzione dell'indennità speciale annua, degli aumenti di
integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento.
Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza
l'adozione di provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni
provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente
amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il disposto,
di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di
scadenza della rata di pensione.
196.
Quote di aggiunta di famiglia.
Le quote di aggiunta di famiglia sono attribuite -
senza l'adozione di provvedimento formale - dalla direzione provinciale del
tesoro su domanda dell'interessato, salvo quanto è previsto nei successivi
commi.
Nei confronti del dipendente cessato dal servizio
l'attribuzione è effettuata d'ufficio in base all'indicazione, contenuta nel
ruolo di pensione ovvero in apposita comunicazione da parte del competente
ufficio, delle generalità delle persone per le quali era corrisposta
l'aggiunta di famiglia all'atto della cessazione dal servizio ovvero, qualora
trattisi di personale già amministrato dalla direzione provinciale del
tesoro, in base alle risultanze degli atti in possesso della direzione
stessa.
Si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi secondo e quarto, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, tenendo
conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di
pensione.
Nel caso in cui abbia trovato applicazione lo art. 160 del
presente testo unico, l'attribuzione della quota di aggiunta di famiglia è effettuata
d'ufficio per le persone che, in base agli atti in possesso della direzione
provinciale del tesoro, siano da considerare a carico dell'avente diritto.
È fatto obbligo ai titolari di pensione che fruiscano delle
quote di aggiunta di famiglia di segnalare alla direzione provinciale del
tesoro il venir meno delle condizioni cui è subordinato il diritto alla quota
di aggiunta di famiglia.
Il titolare di pensione che produca dichiarazione non
conforme al vero o reticente incorre nella sospensione, non superiore a sei
mesi, del godimento della quota di aggiunta di famiglia.
TITOLO III
Pagamenti
197. Pagamento delle pensioni e degli assegni.
Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili
o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla fine del mese o del bimestre. La
tredicesima mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La
periodicità dei pagamenti è stabilità con decreto del Ministro del tesoro.
I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del
mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio
decreto.
Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate
mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità
stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a
pattuizioni ed obblighi degli interessati.
In caso di decesso del titolare prima del giorno di
scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione
della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la
data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla
corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte
eccedente la predetta quota.
Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono
corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sarà stabilita dal
Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.
Nel caso di cessazione del diritto da parte di un
compartecipe della pensione di riversibilità, la riduzione della misura della
pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo
all'evento che determina la cessazione del diritto stesso.
È fatto obbligo al titolare di pensione o di assegno
rinnovabile di comunicare alla competente direzione provinciale del tesoro il
verificarsi di qualsiasi evento che comporti la cessazione del pagamento
ovvero la variazione della misura della pensione o dell'assegno nonché la
riduzione o la soppressione degli assegni accessori. Analogo obbligo è fatto
anche al rappresentante legale del titolare di pensione o di assegno nonché
al rappresentante volontario per gli eventi di cui egli possa essere a
conoscenza per motivi inerenti all'incarico a lui conferito.
Il rappresentante risponde dei danni eventualmente arrecati
all'erario a causa della omessa o tardiva comunicazione di cui al precedente
comma.
198.
Arrotondamento.
[L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile
è arrotondato, per eccesso, a lire cinquecento].
Per l'arrotondamento dell'importo netto mensile delle
suddette competenze, si applicano le norme generali sulle competenze
spettanti ai dipendenti statali.
199.
Nomina del rappresentante.
I titolari di pensione o di assegno rinnovabile possono
nominare mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via
amministrativa, da prodursi alla competente direzione provinciale del tesoro,
un proprio rappresentante per la riscossione continuativa del trattamento
loro spettante.
200.
Documenti validi per la riscossione.
La tessera personale di riconoscimento rilasciata ai
dipendenti civili e militari dello Stato in attività di servizio ed in
quiescenza ed ai loro familiari è documento valido anche ai fini della
riscossione dei titoli di spesa dello Stato emessi per il pagamento delle
pensioni e degli assegni, senza limiti di importo.
Le amministrazioni competenti al rilascio o le direzioni
provinciali del tesoro appongono sulla tessera di riconoscimento apposita
annotazione con l'indicazione del numero d'iscrizione della relativa partita
di pensione o di assegno.
A coloro che sono sprovvisti della tessera di cui sopra
viene rilasciato apposito documento da valere per la riscossione.
Continuano ad avere validità ai fini della riscossione, i
certificati di iscrizione rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del
presente testo unico.
201.
Pagamento dei ratei insoluti.
In caso di decesso del titolare di pensione o di assegno
rinnovabile, il rateo di pensione o assegno, lasciato insoluto, spetta al
coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai
figli.
Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma
precedente, il rateo è devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo
le norme di legge in materia di successione.
La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli
aventi diritto mediante scrittura privata con firma autenticata anche in via
amministrativa.
202.
Adeguamento delle norme sui pagamenti e sulla imputazione delle spese per
pensioni.
Il Ministro per il tesoro, con decreto da sottoporre alla
registrazione della Corte dei conti, potrà emanare disposizioni sui servizi
concernenti il pagamento delle pensioni in relazione all'aggiornamento delle
tecniche meccanografiche ed elettroniche.
Le pensioni ordinarie e gli assegni temporanei e
rinnovabili dei dipendenti civili e militari delle amministrazioni dello
Stato e dei loro congiunti, pagabili a mezzo di ruoli di spesa fissa, con
esclusione dei trattamenti di quiescenza gravanti sui bilanci di amministrazione
ed Aziende autonome, sono imputati ad apposito capitolo iscritto nello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
L'esercizio finanziario di decorrenza e le modalità di
attuazione della disposizione di cui al comma precedente saranno stabilite
con decreto del Ministro per il tesoro. Restano ferme le attribuzioni delle
competenti amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di
liquidazione e di ordinazione di pagamento delle pensioni nonché quelle dei
rispettivi organi di controllo centrali e periferici.
TITOLO IV
Revoca e modifica del provvedimento
203. Competenza.
Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza
può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso, secondo le
norme contenute negli articoli seguenti.
204.
Motivi.
La revoca o la modifica di cui all'articolo precedente può
aver luogo quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener
conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel
calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o
indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o
l'ammontare della pensione, assegno o indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione
del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti
riconosciuti o dichiarati falsi.
205.
Iniziativa e termini.
La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a
domanda dell'interessato.
Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il
provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre
anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui
alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal
rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o
dichiarata falsità dei documenti.
La domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena
di decadenza, entro i termini stabiliti dal comma precedente; nei casi previsti
nelle lettere a) e b) dell'art. 204 il termine decorre dalla data in cui il
provvedimento è stato comunicato all'interessato.
206.
Effetti.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o
modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero
indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme
corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in
seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.
Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma
del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di
dolo o colpa grave.
207.
Revoca o modifica su domanda nuova.
Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il
provvedimento può essere sempre revocato o modificato quando l'interessato
presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato
oggetto del precedente provvedimento.
208.
Perdita del diritto alla pensione di riversibilità.
Nel caso in cui il titolare di pensione di riversibilità o
di assegno alimentare, in adempimento dell'obbligo stabilito dall'ultimo
comma dell'art. 86, comunichi alla competente direzione provinciale del
tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla attribuzione
della pensione o dall'assegno, la stessa direzione provinciale sospende i
pagamenti e, ove abbia emesso il provvedimento di liquidazione, lo revoca.
Se il provvedimento di liquidazione sia stato emesso da
altro ufficio, la direzione provinciale del tesoro, sospesi i pagamenti,
trasmette la comunicazione dell'interessato all'ufficio liquidatore, che
procede alla revoca.
Nel caso in cui, pur non essendo pervenuta comunicazione da
parte dell'interessato, risulti alla competente direzione provinciale del
tesoro che le condizioni richieste per il diritto alla pensione o all'assegno
siano cessate, la direzione provinciale stessa comunica all'interessato, in
via amministrativa, gli elementi in suo possesso, per le eventuali deduzioni
da presentarsi entro trenta giorni.
Scaduto detto termine senza che l'interessato abbia
prodotto deduzioni, si procede a norma di quanto disposto dal primo e dal
secondo comma.
Qualora l'interessato abbia prodotto le proprie deduzioni,
provvede in merito la direzione provinciale del tesoro ovvero l'ufficio
liquidatore, ai sensi dei commi precedenti.
PARTE III
Trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato
TITOLO I
Fondo pensioni
209. Disposizioni di carattere generale.
Per i dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato e per i loro familiari il trattamento di quiescenza è erogato a carico
del Fondo pensioni istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418.
Al fondo pensioni sono iscritti obbligatoriamente i
dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonché
quelli non di ruolo assunti in servizio per un periodo non inferiore a un
anno.
Per il personale inquadrato nei ruoli ferroviari per
effetto di disposizioni legislative, continuano ad applicarsi, per quanto
riguarda l'iscrizione al Fondo pensioni, le rispettive norme di
inquadramento.
Il Fondo pensioni è dotato di un patrimonio costituito:
con le somme rappresentanti, al 31 dicembre 1908, i patrimoni
della Cassa pensioni del consorzio di mutuo soccorso e dell'istituto di
previdenza di cui alla legge 24 marzo 1907, numero 132;
con gli avanzi di gestione del Fondo stesso;
con altre entrate per titoli diversi.
Il patrimonio di cui sopra è custodito e amministrato
gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e le relative somme possono
essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in mutui al
personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e negli
altri modi stabiliti dalla legge.
Sulle somme investite in mutui al personale ferroviario
viene corrisposto, a carico della "gestione dei mutui al personale"
del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'interesse
annuo del cinque per cento.
Alle spese del Fondo pensioni si provvede con le entrate
dello stesso Fondo, e con un contributo dello Stato.
Le spese, le entrate e il contributo di cui sopra sono
evidenziati in apposito paragrafo del titolo "gestioni speciali ed
autonome" del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
210.
Fondo ed entrate del Fondo.
Le spese a carico del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi diritto;
b) dalle indennità una tantum da corrispondersi in luogo di
pensione e dei trattamenti similari;
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a favore dei
pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i dipendenti statali.
Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico degli
iscritti, previste dal successivo articolo 211;
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del bilancio della
stessa azienda, in ragione di cinque volte e mezzo l'ammontare delle ritenute
ordinarie e straordinarie a carico degli iscritti;
c) dalle quote di trattamento liquidate a favore del Fondo
pensioni dalla gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza
marinara in applicazione della L. 27 luglio
1967, n. 658;
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al precedente
articolo e da ogni altro eventuale provento di competenza del Fondo pensioni.
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del Fondo
pensioni indicate nel primo comma del presente articolo con un contributo da
stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza
tra le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo è iscritto nello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente,
nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato, in apposito capitolo della gestione del Fondo pensioni; esso
viene corrisposto all'Azienda suddetta in rate mensili.
211.
Ritenute a carico degli iscritti.
Gli iscritti al Fondo sono sottoposti alle seguenti
ritenute:
a) gli iscritti al Fondo sono sottoposti alla ritenuta
ordinaria del 7 per cento dell'80 per cento:
1) dello stipendio lordo e della tredicesima mensilità;
2) dell'indennità di funzione per i dirigenti superiori e
per i primi dirigenti prevista dall'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
3) dell'indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
4) dell'indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo
corrisposto sulla tredicesima mensilità.
In caso di riduzione dello stipendio la ritenuta ordinaria
va commisurata allo stipendio intero.
b) straordinaria:
1) del decimo sull'80 per cento dello stipendio annuo
assegnato all'atto dell'assunzione, pagabile in una sola volta ovvero in
ventiquattro rate mensili consecutive senza interessi. Fatta eccezione per i
dipendenti inquadrati in ruolo in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n.
747, detta ritenuta, nei confronti degli altri dipendenti che hanno compiuto
trenta anni di età, viene aumentata di un centesimo per ogni anno compiuto
oltre il trentesimo;
2) del quindicesimo di ogni aumento di stipendio o assegno
utile a pensione, da ritenersi nel primo mese nel quale incomincia il
godimento. In detto mese la ritenuta ordinaria continua ad essere commisurata
alla precedente retribuzione.
TITOLO II
Servizi computabili
212. Servizi resi alle ferrovie dello Stato con iscrizione
al Fondo pensioni.
Tutti i servizi prestati alle dipendenze dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato con iscrizione al relativo Fondo pensioni
si computano ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo
medesimo, salve le disposizioni contenute nell'art. 216.
Il computo si effettua dalla data di iscrizione al Fondo
pensioni fino alla data di cessazione del rapporto di impiego o di servizio,
senza tener conto dei periodi trascorsi:
a) in aspettativa per motivi di carattere privato;
b) durante la detenzione per condanna penale;
c) in posizione di sospensione con cessazione completa
dello stipendio;
d) in assenza giustificata con cessazione completa dello
stipendio ai sensi dell'art. 87 dello stato giuridico del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26
marzo 1958, n. 425.
In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il
periodo di sospensione è computabile nella misura massima di due anni:
a) d'ufficio, previo recupero delle corrispondenti ritenute
ordinarie sullo stipendio e sugli assegni personali pensionabili da
effettuare in una sola volta ovvero in ragione di due mesi arretrati per ogni
mese corrente, se la sospensione o l'assenza giustificata è seguita dalla
riammissione in servizio;
b) su domanda del dipendente o dei suoi aventi causa, se
durante la sospensione sia intervenuta la cessazione dal servizio o,
rispettivamente, la morte del dipendente e sempreché siano versate al Fondo
pensioni le ritenute di cui alla precedente lettera a).
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego per condanna
penale o per motivi disciplinari, cui segua la riammissione in servizio con
diritto allo stipendio ed agli assegni non percepiti, disposta in conseguenza
di revisione del procedimento penale o di quello disciplinare, si computa il
tempo decorso dalla data di risoluzione del rapporto di impiego a quella di
riammissione in servizio.
213.
Servizi resi alle ferrovie dello Stato senza iscrizione al Fondo pensioni.
I servizi non di ruolo prestati all'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, anteriormente all'iscrizione al Fondo pensioni, dai
sussidiari sistemati in ruolo in base all'art. 20 del R.D.L. 17 novembre
1938, n. 1785, ovvero all'art. 10 del d.lg.lgt. 12 aprile 1946, n. 292 e dai
contrattisti inquadrati nei ruoli in forza del d.lg.c.p.s. 9 luglio 1947, n.
667, sono computabili d'ufficio ai fini del trattamento di quiescenza nei
limiti e con le modalità stabilite dalle rispettive norme di inquadramento.
Il servizio prestato dal 1° settembre 1954 al 13 aprile
1963 dal personale già a contratto tipo proveniente dal soppresso Ministero
dell'Africa italiana o dagli enti dipendenti dai cessati governi coloniali,
inquadrato nei ruoli delle ferrovie dello Stato ed iscritto al relativo Fondo
pensioni in applicazione dell'art. 20 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, è
computabile d'ufficio per intero e senza onere a carico del personale
interessato, ai fini del trattamento di quiescenza sul Fondo predetto.
214.
Servizi resi ad enti diversi.
Il servizio reso all'Ente nazionale per l'energia elettrica
dal personale ferroviario che, all'atto del passaggio alle dipendenze di
detto ente, ha optato per la conservazione dell'iscrizione al Fondo pensioni
in base all'art. 6 del D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144, è computabile ai fini
del trattamento di quiescenza a carico del Fondo stesso.
Ai fini sopraindicati è, altresì, computabile il servizio
prestato dal 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del
Governo, del territorio di Trieste dal personale che successivamente sia
stato iscritto al Fondo pensioni.
Nei confronti del personale, proveniente dalle ferrovie
Monza - Molteno - Oggiono, Siena - Buonconvento - Monte Antico,
Poggibonsi - Colle Val d'Elsa, Santhià - Biella, Biella - Novara e Sondrio
-Tirano, inquadrato nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato ed iscritto al relativo Fondo pensioni in applicazione delle leggi 30
aprile 1959, n. 286, e 24 dicembre 1959, n. 1143, è computabile il servizio
reso alle ferrovie di provenienza anteriormente alla iscrizione al Fondo
pensioni a condizione che il servizio stesso risulti coperto da contribuzione
assicurativa presso lo speciale Fondo di previdenza per gli addetti ai
pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
215.
Servizio di ruolo reso allo Stato ed altri servizi computabili ai fini del
trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
Ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo
pensioni sono computabili i servizi e i periodi di cui agli articoli 8, 28,
29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.
La valutazione si effettua secondo le norme concernenti il
trattamento di quiescenza a carico dello Stato.
216.
Servizi computabili a domanda.
A favore dei dipendenti per i quali è previsto il
trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni sono computabili a
domanda, in tutto o in parte, i servizi resi all'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato in qualità di:
a) avventizio ordinario o straordinario;
b) sussidiario;
c) contrattista.
Se i servizi sopra menzionati sono stati resi con
iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, si applica l'art. 11; se i predetti servizi non
sono coperti da contribuzione nella citata assicurazione generale, si applica
l'art. 14, secondo e terzo comma.
I servizi resi in qualità di sussidiario o di contrattista
sono computati a domanda limitatamente ai periodi non computabili d'ufficio
in base all'art. 213, primo comma.
È computabile a domanda, nei limiti e con le modalità di
cui all'art. 7 della legge 26 febbraio 1969, n. 94, il servizio reso in
qualità di assuntore anteriormente al 1° febbraio 1958.
Ai servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo
per l'inquadramento nei ruoli delle ferrovie dello Stato, sono estese le
disposizioni contenute nell'art. 15.
Restano ferme le disposizioni di cui al capo VII, sezione
I, della legge 27
luglio 1967, numero 658, concernenti il
riscatto dei servizi non di ruolo prestati dal personale ferroviario con
iscrizione alla gestione marittimi della Cassa nazionale della previdenza
marinara.
Per il dipendente iscritto al Fondo pensioni sono altresì
valutabili a domanda i servizi e periodi indicati nella parte I, titolo II,
capo II del presente testo unico, con le modalità e alle condizioni, ivi
stabilite.
I servizi e periodi di cui al precedente comma, già
computati o riscattati presso lo Stato, si riuniscono con il servizio
computabile ai fini del trattamento di quiescenza a carico del Fondo
pensioni; in tal caso le ritenute, che siano ancora dovute per contributo di
riscatto all'atto del passaggio alle ferrovie dello Stato sono devolute al
Fondo pensioni.
217.
Aumenti di valutazione del servizio ferroviario e di altri servizi.
Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da
iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini
del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, è valutato con
l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso
con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo
d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal
servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni.
Gli aumenti per servizi speciali di cui alla parte I,
titolo II, capo III del presente testo unico sono valutabili ai fini del
trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni solo se ineriscono a
servizi computati o riscattati ai fini della predetta pensione ferroviaria.
218.
Disposizioni comuni.
Le disposizioni degli articoli 39, 40 e 41 si applicano
anche per i servizi resi dal dipendente dell'amministrazione ferroviaria.
Dell'aumento previsto dall'articolo 217, primo comma, si tiene conto
esclusivamente ai fini della determinazione del servizio utile.
Al trattamento di quiescenza disciplinato dalla presente
parte sono estese le disposizioni generali di cui agli articoli 5, 6 e 7.
TITOLO III
Trattamento di quiescenza
219. Diritto al trattamento normale.
Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art.
165 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni,
ha diritto alla pensione normale qualunque sia l'anzianità di servizio
maturata.
Nei confronti del dipendente, che sia già titolare di
pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i
limiti di servizio di cui al quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni
quindici, sia agli affetti del collocamento a riposo d'ufficio sia agli
effetti della liquidazione della pensione.
Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il
dipendente consegue il diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di
servizio effettivo.
Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto
matrimonio spetta, ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel terzo
comma, un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni.
In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il
diritto alla pensione si acquista al compimento del decimo anno di servizio
effettivo.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi
precedenti ha diritto ad una indennità per una volta tanto purché abbia compiuto
un anno intero di servizio effettivo.
220.
Base pensionabile.
Ai fini della determinazione della misura del trattamento
di quiescenza degli iscritti al Fondo pensioni, la base pensionabile,
costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità pensionabili
sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento:
a) indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i
primi dirigenti prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748;
b) indennità pensionabile prevista dalla legge 16 febbraio 1974, n. 57;
c) assegno personale pensionabile.
Per gli effetti del precedente comma si considerano
soltanto gli assegni o indennità previsti come utili ai fini della
determinazione della base pensionabile, da disposizioni di legge.
Degli assegni personali di cui al comma precedente non
concorre a determinare la misura della base pensionabile il "compenso
combattenti". Detto compenso è liquidato in valore capitale, da
determinare moltiplicando per quindici l'importo annuo del compenso stesso
per le cessazioni dal servizio decorrenti dal 1° luglio 1973 e per dieci nei
casi di cessazione dal servizio anteriori a tale data.
221.
Calcolo delle competenze accessorie.
Le competenze accessorie sono commisurate alla decima parte
dello stipendio, maggiorato degli eventuali assegni pensionabili, goduto dal
dipendente al momento in cui è venuta a cessare la corresponsione in suo
favore delle competenze stesse. Qualora siano intervenute modifiche nella
misura del trattamento di attività, si considerano i corrispondenti stipendi
ed assegni pensionabili risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente
alla data della cessazione dal servizio.
Il predetto decimo va attribuito:
a) per intero, se il servizio per il quale il
dipendente ha percepito le competenze accessorie, maggiorato degli aumenti di
valutazione di cui all'art. 217, primo comma, ha durata uguale a 37 anni
ovvero a quella del servizio utile per la pensione;
b) per una quota proporzionale alla durata del servizio
valutabile per le predette competenze ed a quella del servizio utile ai fini
di pensione, negli altri casi.
Ai predetti fini gli anni di servizio utile oltre il
trentasettesimo si trascurano.
222.
Misura del trattamento normale.
La pensione spettante con dieci anni di servizio effettivo
è pari al 26 per cento della base pensionabile. Detta percentuale è aumentata
di 2 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell'80 per cento.
Le pensione spettante al personale di cui all'art. 219, primo
comma, è calcolata con la percentuale della base pensionabile corrispondente
all'anzianità di servizio utile maturata, se questa non è inferiore a quella
assunta a limite di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio nel
quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; negli altri casi, la pensione è liquidata su un'anzianità
pari al predetto limite ed è sottoposta alla ritenuta del 6 per cento a
favore del Fondo pensioni per il tempo corrispondente alla differenza tra gli
anni computati nella liquidazione della pensione e quelli complessivamente
maturati dal dipendente.
La disposizione del comma precedente, con la sola
sostituzione del limite di servizio in essa richiamato con quello di 15 anni
stabilito dall'art. 219, secondo comma, si applica anche nei confronti del
personale che sia già titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello
Stato o del Fondo pensioni.
L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo
della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
223.
Dipendenti affetti da tubercolosi.
Al dipendente provvisto di pensione di guerra per infermità
tubercolare, che cessa dal servizio a causa di detta infermità, dichiarata
contagiosa, si applicano le disposizioni dell'art. 48.
224.
Dipendenti da imprese appaltatrici di servizi.
Per i dipendenti da imprese appaltatrici di servizi
inquadrati nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 29 aprile 1971, n. 880, si applica
l'art. 10 della legge stessa.
225.
Diritto alla pensione privilegiata.
Il personale che, per infermità o lesioni dipendenti da fatti
di servizio, diviene invalido al servizio ferroviario ha diritto alla
pensione privilegiata.
Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di
servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si
considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati
causa ovvero concausa efficiente e determinante.
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione
privilegiata, al personale ferroviario si applicano le disposizioni degli
articoli 73, 77 e 80, relative alla perdita dell'organo superstite, alle
malattie tropicali e al servizio di guerra.
226.
Misura della pensione privilegiata.
Salvo quanto disposto nel successivo art. 227, la pensione
privilegiata è liquidata aggiungendo al trattamento continuativo di
quiescenza, spettante in rapporto alla durata del servizio utile maturato, un
supplemento corrispondente alla differenza fra il trattamento continuativo
predetto e quello calcolato su 30 anni di servizio utile o, se più
favorevole, sul numero di anni di servizio utile maturato, aumentato di 12.
Agli effetti del comma precedente, per trattamento
continuativo di quiescenza si intende la pensione normale calcolata in base agli
anni di servizio utile maturati, se questi sono superiori a 10, ovvero ad
un'anzianità di servizio virtuale pari a 10 anni.
Il supplemento previsto nel primo comma è attribuito in
misura proporzionale al grado di riduzione della capacità lavorativa e, nel
caso di concorso con una rendita di infortunio spettante per lesioni o
malattie professionali che abbiano determinato, come causa o concausa, la
cessazione dal servizio, per la parte eventualmente eccedente l'importo di
detta rendita.
Nei casi di cecità o di perdita totale di due arti, causate
da fatti di servizio, la pensione privilegiata è liquidata nella misura
massima prevista dal primo comma dell'art. 222.
227.
Trattamento di confronto - Aggravamento.
In luogo del trattamento comprensivo della pensione
privilegiata liquidata in applicazione dell'articolo precedente e della
rendita spettante in base alle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle
malattie professionali, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione
liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe
raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino alla data
del collocamento a riposo d'ufficio secondo l'ordinamento vigente della
cessazione dal servizio.
Il trattamento privilegiato più favorevole risultante
dall'applicazione del precedente comma è attribuito in via definitiva, salvo
quanto disposto dal successivo comma.
In caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni
dipendenti da fatti di servizio si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni dell'art. 70.
228.
Casi particolari.
In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di
pensione privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli
invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di
guerra.
Nei casi di invalidità o di morte per fatti di servizio
prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata
diretta o di riversibilità possono avvalersi della facoltà prevista dall'art.
79.
229.
Diritto al trattamento di riversibilità.
In caso di morte in servizio dell'iscritto che abbia
maturato 10 anni di servizio effettivo ovvero in caso di morte del
pensionato, hanno diritto alla pensione di riversibilità il coniuge
superstite, i figli e gli affiliati, i genitori e i collaterali, secondo le
norme stabilite dagli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87.
In caso di morte in servizio dell'iscritto che non abbia
maturato l'anzianità di cui sopra, ma che abbia compiuto un anno intero di
servizio effettivo, la vedova e gli orfani minorenni, di cui ai citati
articoli 81 e 82, hanno diritto ad una indennità per una volta tanto.
230.
Misura della pensione di riversibilità.
La pensione di riversibilità è pari alle seguenti aliquote
della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi è
deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della
morte:
a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento;
b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per
un avente titolo; 50 per cento fino a tre aventi titolo; 60 per cento per
quattro o piu aventi titolo;
c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con
il dante causa: con uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con
quattro o più, 75 per cento. La quota di pensione, corrispondente alla
differenza tra l'aliquota determinata in rapporto al numero degli orfani
compartecipi e quella indicata alla lettera a), spettante al coniuge
superstite, viene divisa in parti uguali tra gli orfani quando alcuno di essi
viva separato ovvero sia maggiorenne;
d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal
matrimonio con il dante causa, in concorso con figli di precedente matrimonio
del dante causa: 50 per cento al coniuge con o senza figli propri e 25 per
cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero.
La pensione assegnata al coniuge superstite con figli
propri si considera liquidata, agli effetti della ripartizione, nella
percentuale che spetterebbe, ai sensi della precedente lettera c), al nucleo
familiare del coniuge stesso, se con esso non concorressero orfani di
precedente matrimonio del dante causa. Nel caso in cui il coniuge superstite
viva separato da alcuno dei figli propri compartecipi ovvero uno di questi
sia maggiorenne, al coniuge spettano, in relazione alla composizione del
proprio nucleo familiare, i 50 sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i 50
settantacinquesimi della pensione assegnata, mentre agli orfani è attribuita
per quote uguali, la parte restante.
In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del
coniuge superstite, che con lui convivono, vanno attribuite a quest'ultimo.
Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o
ai figli, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti. La
stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali.
Nel caso di separazione personale, di cui allo art. 81,
commi quarto e sesto, la misura dell'assegno alimentare che spetti al coniuge
superstite è stabilita secondo la disposizione dell'art. 88, penultimo comma.
231. Misura dell'indennità una tantum - Criteri di
ripartizione.
L'indennità per una volta tanto a titolo di riversibilità è
pari a tanti dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di
servizio utile maturati dal dante causa.
La predetta indennità è assegnata in misura intera alla
vedova sola o che conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e
sempre che non concorrano figli di precedente matrimonio dell'iscritto
medesimo.
Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i
figli, avuti dal matrimonio con il dante causa, l'indennità viene ripartita
nel modo seguente:
a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15
sessantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non superiore a due;
b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli,
se questi sono in numero di tre;
c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25
settantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non inferiore a
quattro.
Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio
con il dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo,
l'indennità spetta per due terzi alla vedova con o senza figli propri
compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio del dante
causa, qualunque sia il loro numero.
La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli
compartecipi va effettuata nel caso previsto dal terzo comma del presente
articolo, applicando le aliquote in esso stabilite in rapporto al numero dei
figli compartecipi.
L'indennità spetta per intero ai figli, se la vedova non vi
ha diritto.
L'indennità ovvero la quota di essa spettante ai figli va
divisa in parti uguali fra loro.
In ogni caso, le aliquote dell'indennità inerenti ai figli
avuti dal matrimonio con il dante causa, conviventi con la vedova, sono
corrisposte a quest'ultima.
232.
Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del dipendente in attività di
servizio.
Quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o
lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati
nell'art. 229 la pensione privilegiata di riversibilità.
La suddetta pensione si calcola applicando le percentuali
di riversibilità di cui all'art. 230 agli importi del trattamento
continuativo di quiescenza e del supplemento previsti dall'art. 226, primo
comma, separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo alla
riversibilità ha diritto ad una rendita di infortunio, questa va detratta
dall'importo del supplemento a lui spettante.
In luogo del trattamento, comprensivo della pensione di riversibilità
privilegiata risultante dall'applicazione del comma precedente e della
eventuale rendita di infortunio, va assegnata, se più favorevole, la pensione
di riversibilità liquidata applicando le percentuali previste dall'art. 230
alla pensione che sarebbe spettata al dipendente in base all'art. 227.
233.
Pensione privilegiata di riversibilità - Morte del pensionato.
La disposizione contenuta nell'articolo precedente si
applica anche in caso di morte del titolare di trattamento privilegiato
diretto, quando la morte si sia verificata in conseguenza della medesima
infermità o lesione che aveva dato diritto a tale trattamento.
In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato
diretto, che sia dovuta ad altre cause, il trattamento privilegiato di
riversibilità spettante ai familiari di cui all'art. 229 è liquidato
applicando le percentuali stabilite dall'articolo 230, al trattamento
privilegiato diretto in godimento.
Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il
dante causa che sia titolare del trattamento previsto dall'art. 226 si
considera, alla data della morte, in godimento del trattamento costituito
dalla sola pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'art. 227.
234.
Scomparsa e irreperibilità.
Nei casi di scomparsa e di irreperibilità dell'iscritto, i
familiari aventi diritto alla pensione di riversibilità conseguono il
relativo trattamento alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art.
91.
235.
Pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale "equo trattamento".
Ai congiunti degli aventi diritto alla pensione sul Fondo
speciale "equo trattamento" a carico dello esercizio ferroviario
istituito con regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, sono estese le
disposizioni contenute negli articoli da 229 a 234.
Agli effetti della determinazione della pensione di
riversibilità, si applicano le norme di cui al citato regio decreto, relative
alla decurtazione dell'assegno liquidato dal Fondo per gli addetti ai
pubblici servizi di trasporto, gestito dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
236. Assegni accessori.
In aggiunta alla pensione, spettano, nella misura ed alle
condizioni stabilite negli articoli 94, 96, 97, 98 e 99 del presente testo
unico, la tredicesima mensilità, l'assegno di caroviveri, le quote di
aggiunta di famiglia e l'indennità integrativa speciale.
L'indennità integrativa speciale è dovuta anche al coniuge
superstite, titolare di assegno alimentare, nella percentuale stabilita per
la determinazione della misura dell'assegno stesso.
Ai titolari di pensione privilegiata, oltre agli assegni
accessori previsti nel primo comma, competono, alle condizioni e con le
modalità stabilite dagli articoli 100 e seguenti, l'assegno di
superinvalidità, l'assegno complementare, l'assegno di previdenza gli aumenti
di integrazione, l'indennità di assistenza e di accompagnamento, l'assegno di
cura, l'assegno per cumulo di infermità, l'assegno speciale annuo e
l'indennità speciale annua.
237.
Riunione di servizi.
Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i
quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello
Stato o del Fondo pensioni, i vari periodi possono essere riuniti ai fini di
un unico trattamento secondo le norme applicabili in relazione alla
definitiva cessazione dal servizio.
Il trattamento di quiescenza sulla totalità dei servizi
farà carico al Fondo pensioni se la cessazione definitiva dal servizio abbia
luogo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
238.
Casi particolari di riunione di servizi.
Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato,
anteriormente al 15 novembre 1949, ad altra amministrazione statale con
diritto a rimanere iscritto al Fondo pensioni consegue un unico trattamento
di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati. Tale
trattamento, e quello di riversibilità, sono liquidati con le norme della
presente parte del testo unico e ripartiti tra il Fondo pensioni e lo Stato
in proporzione della durata dei servizi computabili rispettivamente resi dal
dipendente.
Agli effetti del riparto, il compunto si effettua a mese
intero, trascurando le frazioni di mese.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei
confronti del personale ferroviario transitato in base al regio decreto-legge
4 agosto 1924, n. 1262, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, al
Ministero dei lavori pubblici, per il servizio delle nuove costruzioni
ferroviarie, e successivamente passato ad altra amministrazione statale. In
tal caso, il servizio reso alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici
si considera prestato, ai fini del riparto del trattamento di quiescenza,
alle ferrovie dello Stato.
239.
Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici.
La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici è disciplinata dalle
disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico.
Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario
è equiparato al servizio statale.
240.
Disposizioni comuni.
In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi,
il dipendente che abbia conseguito il trattamento di quiescenza per il
servizio reso in precedenza ne perde il godimento ed è tenuto alla rifusione
prevista dall'art. 117.
Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del
trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o
ricongiunti, si applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118.
241.
Posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.
Le norme sulla posizione assicurativa presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, di cui agli articoli da 124 a 127, sono
applicabili anche al personale delle ferrovie dello Stato.
Per gli effetti previsti dall'art. 126, l'assegno vitalizio
di diritto a carico dell'Opera di previdenza per il personale delle ferrovie
dello Stato è equiparato all'assegno vitalizio di diritto a carico del Fondo
di previdenza per i dipendenti statali.
242.
Cumulo di pensioni e stipendi.
Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente
testo unico, concernenti il cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche
al personale ferroviario quando uno di tali trattamenti sia a carico del
Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione ferroviaria.
243.
Ritenute.
Se durante i periodi di servizio computati ai fini del
trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in favore del
Fondo pensioni, il relativo importo è trattenuto sull'indennità per una volta
tanto in unica soluzione e sulla pensione mediante ritenute mensili in misura
non superiore al quinto della pensione stessa.
Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 141, ultimo comma, e 143, in
materia di ritenute per assistenza sanitaria ed imposte erariali, di
sequestro, pignoramento e cessione della pensione, di recupero di crediti e
di prescrizioni delle rate di pensione.
TITOLO IV
Procedimento
244. Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi.
Il dipendente con diritto all'iscrizione al Fondo pensioni,
all'atto dell'assunzione in servizio, è tenuto a dichiarare per iscritto
tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza allo Stato,
compreso il servizio militare, o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di
studio e di pratica ed esercizio professionali riscattabili ai fini del
trattamento di quiescenza. La dichiarazione deve essere resa anche se
negativa.
Salvo quanto disposto nel comma seguente si osservano gli
articoli 145, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 146, 147, 149, 150, 151,
152 e 153.
La ritenuta per contributo di riscatto, in caso di
pagamento rateale, ha inizio dal secondo mese successivo a quello in cui il
provvedimento di riscatto dei servizi o di liquidazione della pensione è
comunicato all'interessato.
245.
Liquidazione del trattamento di quiescenza normale.
In tutti i casi di cessazione dal servizio, la competenza a
liquidare il trattamento normale di quiescenza diretto è devoluto al capo
della divisione cui, in base all'ordinamento vigente, è affidato, nell'ambito
del servizio del personale ed in sede centrale, il servizio delle pensioni.
Lo stesso organo provvede a liquidare il trattamento
normale di riversibilità in caso di morte del dipendente durante l'attività
di servizio.
Quando spetta la pensione e non è possibile liquidarla
tempestivamente, possono essere disposte, in relazione ai servizi utili
accertati, anticipazioni mensili sulla pensione, da recuperare in sede di
liquidazione definitiva.
La direzione provinciale del tesoro che ha in carico la
partita di pensione diretta normale provvede a liquidare la pensione di
riversibilità in caso di morte del pensionato.
Per la liquidazione dei trattamenti contemplati nei commi
primo, secondo e quarto del presente articolo, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, capo I del
presente testo unico, fatta eccezione per gli articoli 154, 155 primo, terzo
ed ultimo comma, 161 e 162.
I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma del
presente articolo sono definitivi.
246.
Trattamento privilegiato diretto - Iniziativa -
Competenza.
Il trattamento privilegiato diretto è liquidato d'ufficio
in caso di dispensa dal servizio ferroviario per inidoneità fisica,
riconosciuta dipendente da fatti di servizio.
In ogni altro caso, tale trattamento è liquidato a domanda
degli interessati.
La domanda di trattamento privilegiato diretto deve
contenere l'indicazione delle infermità o lesioni per le quali il trattamento
è richiesto e la specificazione dei fatti di servizio che le determinarono.
L'interessato può allegare alla domanda tutta la documentazione che ritiene
utile.
La domanda di cui al comma precedente deve essere
presentata al servizio centrale o al compartimento presso il quale è stato
prestato l'ultimo servizio.
La domanda non è ammessa se il dipendente:
a) ha lasciato decorrere il termine di cinque anni dalla
data di cessazione dal servizio o di dieci anni da tale data in caso di
parkinsonismo, senza chiedere l'accertamento della dipendenza da fatti di
servizio delle infermità o lesioni denunciate;
b) non ha richiesto, ove ne ricorra il caso, la visita per
la revisione del trattamento di quiescenza ai fini del riconoscimento della
causa di servizio, nel termine e con le modalità stabilite dall'art. 164
dello stato giuridico per il personale ferroviario, approvato con legge 26
marzo 1958, n. 425;
c) è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica,
non riconosciuta dipendente da fatti di servizio anche a seguito della visita
di revisione;
d) non è sottoposto, senza giustificato motivo, agli
accertamenti sanitari entro il termine di un anno dall'invito.
Nei casi previsti dal comma precedente, la domanda è
respinta con provvedimento definitivo del direttore del servizio centrale o
del compartimento competente.
In tutti gli altri casi il provvedimento con il quale si
liquida o si nega il trattamento privilegiato diretto è adottato con decreto
del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, emesso previo parere del
Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato. Il Ministro, qualora
non condivida il parere del consiglio di amministrazione, fa risultare nel
decreto i motivi del dissenso.
Quando non sia possibile espletare con sollecitudine il
procedimento relativo al trattamento privilegiato diretto e sempre che spetti
la pensione normale sono corrisposte, in relazione ai servizi utili
accertati, anticipazioni mensili sulla pensione normale stessa da recuperare
in sede di liquidazione del trattamento definitivamente spettante.
247.
Trattamento privilegiato diretto - Istruttoria.
L'ufficio al quale è stata presentata la domanda di
trattamento privilegiato diretto procede all'accertamento dei fatti ed
acquisisce il parere dell'ispettorato sanitario, nella cui circoscrizione il
richiedente ha la residenza.
All'ispettorato sanitario deve essere trasmesso un rapporto
informativo sui fatti accertati, redatto dal capo dell'ufficio, unitamente
alla relativa documentazione amministrativa e sanitaria.
Gli accertamenti sanitari sono eseguiti dall'ispettorato
sanitario con l'osservanza delle norme dettate dagli articoli 172, 173 e 174.
All'ispettorato sanitario compete esprimere il proprio
parere sulla dipendenza da fatti di servizio delle infermità e delle lesioni
denunciate, *-- sull'ascrivibilità di esse per assimilazione alle tabelle
applicabili e sulle conseguenze che ne derivino relativamente alla capacità
lavorativa del dipendente.
Ricevuto il verbale contenente il parere dell'organo
sanitario, l'ufficio competente cura la trasmissione degli atti, per il
tramite del servizio del personale, al consiglio di amministrazione delle
ferrovie dello Stato per il prescritto parere.
248.
Trattamento di riversibilità - Morte in servizio del dipendente.
La pensione privilegiata di riversibilità è liquidata di
ufficio a favore della vedova e degli orfani minorenni del dipendente
deceduto per causa violenta nell'adempimento degli obblighi di servizio.
Salvo quanto disposto dal comma precedente, in caso di
morte del dipendente in attività di servizio lo avente causa che ritenga la
morte dovuta al servizio stesso deve presentare, per conseguire la pensione
privilegiata di riversibilità, motivata domanda al servizio centrale o al
compartimento presso il quale il dante causa prestava servizio.
La domanda, prodotta oltre il termine di cinque anni dalla
data della morte del dipendente, non è ammissibile; essa è respinta con
provvedimento definitivo del direttore del servizio o del compartimento
competente.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica
qualora il dipendente avesse già chiesto l'accertamento della dipendenza
delle infermità o lesioni contratte.
Salvo il disposto del terzo comma del presente articolo,
alla liquidazione o al diniego della pensione privilegiata di riversibilità
si provvede con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile,
adottato previo parere del consiglio di amministrazione delle ferrovie dello
Stato ed in base al giudizio medico, quando sia ritenuto necessario,
dell'ispettorato sanitario competente, sulla relazione causale tra
l'infermità o la lesione da cui è derivata la morte del dipendente e i fatti
denunciati.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 246, ultimo comma, e 247.
249.
Trattamento di riversibilità - Morte dell'iscritto in
quiescenza.
In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato
diretto, la pensione privilegiata di riversibilità è liquidata su domanda
degli aventi diritto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile.
Nel caso previsto dal comma precedente, se l'avente causa
ritiene che la morte sia dovuta all'infermità o alla lesione per la quale era
stato attribuito il trattamento privilegiato diretto, il Ministro competente
provvede sulla domanda con proprio decreto dopo che sulla domanda stessa si è
pronunciato l'ispettorato sanitario ed ha espresso parere il consiglio di
amministrazione delle ferrovie dello Stato.
In caso di morte dell'iscritto, verificatasi dopo la
cessazione dal servizio, l'avente causa che ritenga di aver titolo alla
pensione privilegiata deve presentare domanda al servizio centrale o al
compartimento, presso il quale l'iscritto prestò l'ultimo servizio. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo
247.
La domanda di cui al comma precedente è dichiarata
inammissibile con provvedimento definitivo del direttore del servizio o del
compartimento competente se è presentata oltre il termine perentorio di due
anni dalla morte del dante causa ovvero se, pur essendo stata prodotta entro
il termine predetto, il dante causa sia incorso nelle decadenze stabilite
dall'art. 246, quinto comma, lettere a), b).
250.
Disposizioni comuni.
Salvo quanto disposto nei commi successivi, al trattamento
di quiescenza a carico del Fondo pensioni ed ai relativi assegni accessori si
applicano le disposizioni comuni contenute nella parte II, titolo II, capo
III del presente testo unico.
Il provvedimento relativo al trattamento di quiescenza può
essere comunicato all'interessato, oltre che nei modi stabiliti dall'art.
193, anche per il tramite dell'amministrazione ferroviaria.
Gli accertamenti sanitari, relativamente agli aventi causa
del dipendente deceduto in attività di servizio, sono effettuati
dall'ispettorato sanitario nella cui circoscrizione il richiedente la
pensione ha la residenza.
251.
Pagamento delle pensioni - Revoca e modifica del provvedimento.
Le disposizioni di cui ai titoli III e IV della parte II
del presente testo unico si applicano, rispettivamente, al pagamento delle
pensioni ferroviarie nonché alla revoca e alla modifica dei provvedimenti
relativi a dette pensioni.
PARTE IV
Disposizioni finali e transitorie
252. Data di entrata in vigore.
Il presente testo unico entra in vigore il primo giorno del
mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
salvo quanto disposto nell'articolo seguente.
253.
Norme sulla competenza degli uffici periferici.
Le disposizioni dell'art. 154, relative alla competenza
degli uffici periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale
per raggiungimento del limite di età e a liquidare il trattamento normale
diretto nonché le altre disposizioni che attribuiscono agli stessi uffici la
competenza ad adottare provvedimenti definitivi si applicano a decorrere dal
1° gennaio 1976.
Si applicano a decorrere dalla stessa data le disposizioni della
parte terza che stabiliscono nuove competenze ad adottare provvedimenti
definitivi nei confronti del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato.
254.
Norme abrogate.
Sono abrogati il regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e
successive modificazioni e integrazioni, il regio decreto 22 aprile 1909, n.
229, e successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le altre norme
relative al trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, vigenti alla data del 21 dicembre 1973, salve le disposizioni
richiamate dal presente testo unico.
Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo
alle norme abrogate ai sensi del comma precedente, si intendono richiamate le
corrispondenti norme del presente testo unico.
Sono, inoltre, abrogati l'art. 9, quinto comma, del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e
le altre norme che, per i dipendenti civili non di ruolo delle
amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo,
prevedono la perdita del diritto al trattamento di cessazione dal servizio
nei casi di licenziamento per motivi disciplinari o di dimissioni volontarie.
255.
Norme sul controllo e sull'impugnabilità dei provvedimenti in materia di
riscatto.
Le norme che regolano il controllo della Corte dei conti
sui provvedimenti relativi al riscatto di servizi ai fini di quiescenza
nonché le norme che regolano, l'impugnabilità di tali provvedimenti sono
applicabili anche per quanto concerne i provvedimenti di cui all'art. 149.
256.
Casi in corso di trattazione.
Ai casi in corso di trattazione, in sede amministrativa o
giurisdizionale, alla data di entrata in vigore del presente testo unico si
applicano le disposizioni del testo unico, anche per gli effetti anteriori
alla data predetta.
Tuttavia le disposizioni del testo unico non possono essere
applicate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, data da cui ebbe
effetto la legge 15
febbraio 1958, n. 46, nei casi in
cui il diritto al trattamento di quiescenza, diretto o di riversibilità, sia
stato introdotto da tale legge.
La base pensionabile non può essere determinata in misura
diversa da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui
la base stessa deve essere riferita.
Per quanto concerne gli assegni accessori del trattamento
di quiescenza e gli aumenti della pensione relativi alle indennità di
aeronavigazione, di volo e di paracadutismo non possono essere fissate decorrenza
e misura diverse da quelle stabilite dalle disposizioni che erano applicabili
nei periodi relativamente ai quali detti assegni e aumenti spettano.
257.
Domande presentate dopo l'entrata in vigore del testo unico.
L'art. 256 si osserva anche nei casi di domande di
trattamento di quiescenza presentate dopo l'entrata in vigore del presente
testo unico da dipendenti cessati dal servizio anteriormente a tale data o
dai loro aventi causa, nei confronti dei quali non sia stato già emesso
provvedimento ai fini di detto trattamento.
258.
Applicabilità a domanda di norme del testo unico.
I dipendenti cessati dal servizio anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente testo unico o i loro aventi causa hanno
diritto, a domanda, all'applicazione nei propri confronti delle seguenti
norme:
a) art. 11, relativamente ai servizi che, ai sensi delle
precedenti disposizioni, non erano riscattabili né altrimenti computabili ai
fini del trattamento di quiescenza statale;
b) art. 12, relativamente alla computabilità dei servizi
non di ruolo resi alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli
enti e degli istituti di cui allo stesso articolo e relativamente alla
computabilità dei servizi di ruolo da parte dei dipendenti collocati a riposo
per causa diversa dal raggiungimento del limite di età;
c) art. 13, relativamente alla riscattabilità dei periodi
di iscrizione agli albi professionali e dei periodi di pratica necessari per
il conseguimento dell'abilitazione;
d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilità del
servizio prestato, rispettivamente, in qualità di incaricato tecnico, di
amanuense di cancelleria e di amanuense ipotecario;
e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianità
minima di venti anni di servizio effettivo stabilita per l'acquisto del
diritto alla pensione normale da parte del dipendente civile dimissionario;
f) art. 81, terzo comma, sul diritto alla pensione di
riversibilità in favore della vedova del pensionato;
g) articoli 82 e 84, per la parte in cui, ai fini del
diritto alla pensione di riversibilità in favore degli orfani maggiorenni e
dei collaterali del dipendente statale o del pensionato, è prevista l'età
sessagenaria quale condizione alternativa di quella dell'inabilità a proficuo
lavoro;
h) art. 219, terzo comma, relativamente all'anzianità di
servizio di venti anni stabilita per l'acquisto del diritto a pensione da
parte del personale ferroviario nei casi di decadenza e di dimissioni
dall'impiego;
i) art. 226, secondo comma, relativamente alla misura del
trattamento continuativo di quiescenza diretto, concorrente a determinare la
pensione privilegiata ferroviaria;
l) art. 233, relativamente al criterio di determinazione
della pensione privilegiata diretta ai soli fini della riversibilità.
Se la domanda di cui al comma precedente è presentata entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le norme
suindicate sono applicabili con effetto dalla data predetta; negli altri casi
sono applicabili con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente testo unico, che abbia da far valere servizio o periodi di cui alle
lettere a), b), c) o d), può presentare la domanda nel termine perentorio di
due anni dalla data predetta, qualora tale termine sia più favorevole di
quelli previsti dall'art. 147, primo e secondo comma. In caso di decesso il
diritto può essere esercitato dagli aventi causa nel termine stabilito dal
terzo comma del citato articolo.
Per i casi in corso di trattazione, di cui all'art. 256, le
disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono applicabili d'ufficio,
con effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di cui
all'art. 257, le disposizioni richiamate nelle lettere da e) a l) sono
applicabili anche senza espressa richiesta dell'interessato. Se la domanda di
trattamento di quiescenza è presentata entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico, le citate disposizioni sono applicabili con
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
259.
Revisione di provvedimenti.
Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non
indicate dall'art. 258, risultino più favorevoli delle norme anteriori,
l'interessato nei cui confronti sia stato già emesso provvedimento definitivo
può chiederne la revisione entro il termine perentorio di un anno dalla data
di entrata in vigore del presente testo unico, con effetto dalla data stessa.
La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di
inammissibilità.
260.
Riscatto dei periodi di iscrizione ad albi
professionali.
Il dipendente cessato dal servizio anteriormente alla data
di entrata in vigore del presente testo unico, che, avvalendosi della facoltà
prevista dall'art. 258, primo comma, chieda il riscatto dei periodi di
iscrizione ad albi professionali ovvero dei periodi di pratica necessari per
il conseguimento dell'abilitazione, è tenuto al pagamento del contributo di
riscatto commisurato al 18 per cento dello stipendio spettante, alla data di
presentazione della domanda, al personale in attività di servizio che abbia
qualifica o grado pari a quello rivestito dall'interessato all'atto della
cessazione dal servizio.
261.
Riscatto di servizi resi ad enti diversi.
Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del
presente testo unico può chiedere entro il termine perentorio di un anno
dalla data predetta, il riscatto totale o parziale dei servizi di ruolo prestati
alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti o degli
istituti di cui all'art. 12, verso pagamento di un contributo pari al 18 per
cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di
presentazione della domanda, in relazione ai periodi riscattati. Se la
domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo è
calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima paga o retribuzione.
Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma
precedente non si applicano l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo
comma.
262.
Pensioni a onere ripartito.
Per i dipendenti statali che alla data di entrata in vigore
del presente testo unico siano già transitati ad altro ente di cui agli
articoli 113 e 116, si applicano le norme vigenti alla data suddetta in
materia di pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati ancora emessi
provvedimenti definitivi.
La disposizione del comma precedente si osserva anche nei
casi di passaggio al servizio dello Stato di personale proveniente da altro
ente di cui agli articoli sopra citati.
Il termine di decadenza stabilito dall'art. 151, comma
terzo, è riaperto, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, nei riguardi del personale che non sia cessato definitivamente
dal servizio anteriormente a tale data.
263.
Pensione dell'I.N.P.S.
Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla
pensione normale per effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258,
comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie
dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già liquidata ai sensi
della legge 2 aprile
1958, n. 322, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico
dell'Istituto suddetto, si applica l'art. 127.
Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti
statali che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano
già ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente
applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.
264.
Assegno personale per titolari di pensione di
reversibilità.
Nel caso in cui le pensioni spettanti, secondo le norme
anteriori alla data di entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge
e agli orfani del dipendente o del pensionato siano di importo superiore alla
quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico stesso, la differenza
è conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile in occasione di
successivi aumenti della misura delle pensioni.
265.
Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95.
Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del
presente testo unico, non siano stati ancora attribuiti i benefici previsti
dalla legge 25
febbraio 1971, n. 95, a favore degli
invalidi per servizio e dei loro congiunti, si osservano le disposizioni
degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge stessa.
266.
Personale del Ministero della difesa.
Nei confronti degli impiegati e degli operai non di ruolo
del Ministero della difesa che, nel periodo 1° gennaio 1950-31 dicembre 1959,
cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si
avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in
previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di
improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole
sistemazione, si osservano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214.
267.
Incaricati tecnici.
Nei confronti degli incaricati tecnici che, ai sensi del
primo comma dell'art. 258, chiedono l'applicazione dell'art. 14, lettera d), il
contributo di riscatto è commisurato all'80 per cento dello stipendio
previsto, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, per la
qualifica iniziale del ruolo di appartenenza, se la domanda è presentata
entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta.
268.
Operai dei monopoli di Stato.
Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre
1971, numero 1024, hanno diritto di riscattare i servizi di cui alla legge
medesima, secondo le norme in essa contenute, salva l'applicazione delle
norme del presente testo unico, se più favorevoli.
269.
Personale scolastico dell'ex comune di Fiume.
Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli
ispettori scolastici che alla data del 31 dicembre 1933 risultavano iscritti
al regolamento di pensione dell'ex comune di Fiume hanno diritto, su domanda,
alla liquidazione della pensione loro spettante in base alle norme del
regolamento comunale già in vigore. La pensione è a totale carico dello
Stato.
270.
Personale addetto alla tenuta di Racconigi.
Al personale addetto alla tenuta demaniale di Racconigi è
riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il servizio di cui
alla legge 3 novembre 1971, n. 1068, secondo le norme contenute nella legge
stessa.
271.
Matrimoni anteriori al 24 febbraio 1958.
Ai fini del diritto alla pensione vedovile spettante ai
sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente
testo unico, la norma contenuta nell'articolo unico della legge 28 aprile 1967, n. 264, relativa
ai matrimoni anteriori alla pubblicazione della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ha
effetto dal 1° gennaio 1958.
272.
Orfani di dipendente o di pensionato deceduto
anteriormente al 1° gennaio 1958.
È riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni
del dipendente o del pensionato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1958,
che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del suo decesso e
che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e nullatenenti,
anche se le condizioni di inabilità al lavoro e di nullatenenza non
sussistevano alla data di morte del dipendente o del pensionato.
La pensione spettante in applicazione del comma precedente
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.
273.
Ciechi titolari di pensione di riversibilità.
I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di
riversibilità per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di
pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati
o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono optare, entro trenta giorni
dalla cessazione dell'attività lavorativa, per la pensione di riversibilità
di cui già godevano.
I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato
dall'attività lavorativa alla data dall'entrata in vigore del presente testo
unico possono esercitare la facoltà di opzione entro un anno dalla stessa
data.
274.
Procedimenti amministrativi in corso.
Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di
quiescenza, in corso alla data del 1° gennaio 1976, l'ufficio competente
secondo le norme anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui è
investito.
Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente
alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad
ogni effetto.
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi,
emessi sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano
validi ad ogni effetto.
I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi,
emessi sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, in
conseguenza dei quali abbia già avuto inizio il pagamento rateale del
contributo a carico dell'interessato o siano stati già regolati i rapporti
tra lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato
e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione
secondo le norme anteriori alla data suddetta.
275.
Regolamento.
Rimangono in vigore le norme regolamentari compatibili con
le disposizioni del presente testo unico sino a quando non sarà emanato, con
decreto del Presidente della Repubblica, il nuovo regolamento.
ALLEGATI
Tabella
n. 1
Percentuali di aumento per la liquidazione delle pensioni
degli ufficiali cessati dal servizio permanente A. Ufficiali che transitano
per la posizione ausiliaria
Tabella n. 2
Pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle
categorie in congedo
Tabella n. 3
Pensioni privilegiate ordinarie tabellari
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