DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 23 aprile 2004, n. 108
(in
G.U. n. 100 del 29 aprile 2004)
Regolamento
recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 23
e 27;
Vista la legge 15 luglio
2002, n. 145;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Ravvisata la
necessità di disciplinare le modalità di istituzione, l'organizzazione ed il
funzionamento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
del ruolo dei dirigenti, le procedure e le modalità per l'inquadramento in
ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia iscritti nel ruolo unico della
dirigenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150,
nonché le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarità di uffici dirigenziali;
Visto l'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
dicembre 2003;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2004;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo
2004;
Considerato che la Corte dei conti,
in sede di registrazione, ha formulato osservazioni in ordine all'articolo 6
del provvedimento;
Ritenuto di
accogliere le citate osservazioni;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile
2004;
Sulla proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Emana
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Ruolo
dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato
1. Alla data di
entrata in vigore del presente regolamento in ciascuna delle amministrazioni
dello Stato elencate nella allegata tabella A, di seguito denominata:
«amministrazione», è istituito ai sensi dell'articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il ruolo dei dirigenti; alla medesima data è soppresso il ruolo unico dei
dirigenti dello Stato, ferme restando le disposizioni particolari riguardanti
la Presidenza del Consiglio dei Ministri previste dal decreto
legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
2. Il ruolo dei
dirigenti si articola nella prima e nella seconda fascia dirigenziale, nel
limite della dotazione organica di personale dirigenziale individuato negli
atti di organizzazione dell'amministrazione.
3. Nell'ambito di ciascun ruolo
dei dirigenti, ove sia necessario garantire le specificità dei dirigenti in
relazione alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione, possono
essere definite apposite sezioni. Alla istituzione, modifica e soppressione
delle sezioni le amministrazioni provvedono di concerto con il Dipartimento
della funzione pubblica.
4. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Dipartimento
della funzione pubblica comunica alle amministrazioni il contingente di
personale dirigenziale iscritto, sulla base delle informazioni trasmesse dalle
amministrazioni e salve eventuali verifiche congiunte, nel soppresso ruolo
unico, con l'indicazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai dirigenti di seconda fascia.
5. Le amministrazioni
provvedono all'inquadramento dei dirigenti, secondo le modalità di cui
all'articolo 4, entro trenta giorni dalla comunicazione.
6. Il ruolo dei
dirigenti è adottato con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni di cui
all'articolo 15 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il medesimo provvedimento è adottato dall'organo di vertice nel rispetto della
specificità dei rispettivi ordinamenti.
7. Il ruolo è
pubblicato sul sito Internet dell'amministrazione e di tale pubblicazione è
dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2.
Organizzazione
e funzionamento del ruolo dei dirigenti
1. Il ruolo dei
dirigenti è tenuto a cura di ogni amministrazione secondo principi di
trasparenza e completezza dei dati, nonchè di pertinenza e non eccedenza dei
medesimi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ai soli fini della predisposizione e della tenuta dei ruoli i dirigenti sono
inquadrati e ordinati secondo il criterio dell'anzianità maturata nella fascia
di appartenenza, fatto salvo quanto previsto per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri dal decreto
legislativo 5 dicembre 2003, n. 343.
L'anzianità è determinata dalla decorrenza giuridica della nomina
rispettivamente nella prima e nella seconda fascia. In caso di pari anzianità
nella prima fascia, la posizione è determinata in base all'anzianità maturata
nella seconda fascia. In caso di parità, dalla data di accesso nella pubblica
amministrazione ed in caso di ulteriore parità dalla maggiore età.
3. Per ogni
dirigente inquadrato nel ruolo sono inseriti i seguenti dati:
a) cognome, nome,
luogo e data di nascita;
b) data di
inquadramento nella fascia di appartenenza o in quella inferiore, ove
necessario;
c) data di primo
inquadramento nell'amministrazione;
d) incarichi conferiti ai sensi
dell'articolo 19,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
per ogni incarico devono essere indicati la decorrenza e il termine di
scadenza.
4. I dati
riguardanti i dirigenti inquadrati nei ruoli sono trasmessi dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, che provvede all'inserimento
e all'aggiornamento della banca dati prevista dall'articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e ne assicura la consultabilità via Internet, nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 3.
Modalità
di inquadramento nel ruolo dei dirigenti
1. I dirigenti
reclutati attraverso le procedure di accesso previste dall'articolo 28,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono inquadrati nella seconda fascia del ruolo rispettivamente dell'amministrazione
di reclutamento, nel caso di concorso pubblico per esami, e
dell'amministrazione di assegnazione, nel caso di corso-concorso selettivo di
formazione.
2. I dirigenti di seconda fascia
incaricati di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalenti in base
ai particolari ordinamenti previsti dall'articolo 19,
comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
transitano nella prima fascia del ruolo dell'amministrazione nella quale
svolgono l'incarico al raggiungimento di un periodo pari ad almeno cinque anni
nella titolarità di uno o più dei predetti incarichi, anche per periodi non
continuativi, presso le amministrazioni di cui alla allegata tabella A, senza
che siano incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le ipotesi di
responsabilità dirigenziale.
Art. 4.
Inquadramento
dei dirigenti del soppresso ruolo unico nella fase di prima attuazione
1. Nella fase di
prima attuazione del presente regolamento la data di inquadramento dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato è quella di entrata in vigore del
presente regolamento; l'inquadramento è disposto anche in soprannumero, con
riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei relativi posti; il
collocamento in soprannumero non produce effetti sullo stato giuridico ed
economico del dirigente.
2. I dirigenti di
prima e seconda fascia sono inquadrati nelle rispettive fasce del ruolo dei
dirigenti dell'amministrazione presso cui sono titolari di un incarico
dirigenziale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 5.
3. I dirigenti
che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano collocati
a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche se utilizzati
con incarichi temporanei, sono inquadrati nella corrispondente fascia del ruolo
dei dirigenti dell'amministrazione che ne ha disposto il collocamento a
disposizione.
4. I dirigenti di
seconda fascia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
incaricati di funzione dirigenziale di livello generale sono inquadrati nella
seconda fascia del ruolo dell'amministrazione che ha conferito loro l'incarico,
con annotazione del relativo incarico, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 5.
5. I dirigenti in
servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento incaricati di
funzione dirigenziale negli uffici di diretta collaborazione degli organi di
Governo sono inquadrati nel ruolo della amministrazione dello Stato presso la
quale hanno conseguito l'accesso iniziale alla qualifica dirigenziale oppure, a
scelta, nel ruolo dell'amministrazione di cui fa parte l'ufficio di diretta
collaborazione ove prestano servizio.
6. I dirigenti
che alla data di entrata in vigore del presente regolamento prestano servizio
in amministrazioni non comprese nell'elenco di cui alla allegata tabella A, in
quanto collocati in posizione di aspettativa, comando, distacco, fuori ruolo o
altre analoghe posizioni, sono inquadrati nel ruolo dell'amministrazione presso
la quale prestavano servizio anteriormente all'adozione del relativo
provvedimento di mobilità.
7. I posti
dirigenziali vacanti, fatte salve le disposizioni particolari riguardanti la
Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2003, n. 343, sono
coperti mediante procedure concorsuali solo successivamente al completo
riassorbimento dei dirigenti collocati in soprannumero.
Art. 5.
Esercizio
del diritto di opzione
1. Il dirigente può
esercitare il diritto di opzione per l'inserimento nel ruolo
dell'amministrazione, tra quelle comprese nella allegata tabella A, presso la
quale, tramite procedura concorsuale, ha conseguito l'accesso iniziale alla
qualifica dirigenziale.
2. I dirigenti
reclutati attraverso le procedure concorsuali bandite, per conto delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ovvero dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione possono esercitare il diritto di opzione esclusivamente per
l'amministrazione di prima assegnazione.
3. L'esercizio
del diritto di opzione ed il conseguente inserimento nel ruolo della relativa
amministrazione non produce effetti sull'incarico in corso. Le amministrazioni,
nel cui ruolo il dirigente è inquadrato a seguito dell'esercizio del diritto di
opzione, adottano i provvedimenti necessari per il proseguimento dell'incarico.
4. La domanda
irrevocabile di opzione è presentata all'amministrazione di cui ai commi 1 e 2,
a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione, da parte dell'amministrazione destinataria della domanda,
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di cui
all'articolo 1, comma 7.
5. Decorso il termine di cui al
comma 4, l'amministrazione destinataria della domanda provvede, entro trenta
giorni e con le modalità di cui all'articolo 2, all'inquadramento in ruolo del
dirigente che ha esercitato il diritto di opzione, anche in soprannumero, con
riassorbimento della posizione in relazione alle vacanze dei relativi posti.
6. Restano ferme
le disposizioni in materia di conferimento degli incarichi di funzione
dirigenziale.
Art. 6.
Dirigenti
non titolari di uffici dirigenziali
1. I dirigenti ai
quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono per
l'amministrazione nella quale sono inquadrati in ruolo, ovvero, ove richiesti,
presso altre amministrazioni, incarichi aventi ad oggetto l'esercizio di
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici
di livello dirigenziale previsti dall'ordinamento, compresi quelli da svolgere
presso organi collegiali di enti pubblici in rappresentanza
dell'amministrazione.
2. Gli incarichi
possono riguardare la realizzazione di progetti, programmi ed obiettivi
coerenti con gli atti di indirizzo dell'organo di vertice dell'amministrazione.
3. Gli incarichi
di cui al comma 1 sono affidati secondo le modalità previste dall'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
23 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella,
Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 28 aprile 2004 Ministeri istituzionali, Presidenza del
Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 20
Tabella A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Ministero degli
affari esteri.
Ministero
dell'interno. Ministero della giustizia.
Ministero della
difesa.
Ministero
dell'economia e delle finanze.
Ministero delle
attività produttive.
Ministero delle
comunicazioni.
Ministero delle
politiche agricole e forestali.
Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
Ministero della
salute.
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
Ministero per i
beni e le attività culturali.
Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato.
Avvocatura
generale dello Stato.
Consiglio di
Stato.
Corte dei conti.