Decreto del presidente della repubblica 28 dicembre
1970, n. 1079
(gu
n. 004 suppl.ord. Del 07/01/1971)
Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del
personale delle amministrazioni dello stato, compreso quello ad ordinamento
autonomo.
Urn: urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1970-12-28;1079
Preambolo
Il Presidente della Repubblica
Visto l'art.87, comma
quinto, della costituzione;
Vista la legge 28 ottobre
1970, n.775, che modifica la legge 18 marzo
1968 , n. 249, concernente delega al Governo per
il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle
funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
statali;
Udito il parere
della commissione parlamentare di cui all'art.21
della legge 28 ottobre 1970, n.775;
Sentito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del consiglio
dei ministri, di concerto con i ministri per il tesoro
e per il bilancio e per la programmazione economica;
Decreta:
Titolo I
Art.1.
Le tabelle degli stipendi, paghe o
retribuzioni allegate al decreto del
presidente della repubblica 5 giugno 1965, n.749,
sono
sostituite, con effetto dall'1 luglio 1970, dalla
tabella unica allegata al presente decreto.
I nuovi stipendi, paghe o retribuzioni si
riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie, gradi e
qualifiche, o delle singole classi di stipendio.
Nei casi in cui per una stessa qualifica siano previste più classi di stipendio, le classi successive
alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed economica, dalla data
di compimento dei periodi di servizio senza demerito, indicati
nella tabella unica, adottando le procedure previste per il conferimento degli
aumenti biennali.
Gli stipendi, paghe o retribuzioni di cui
ai precedenti commi sono suscettibili di aumenti
periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2, 50% della misura
iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa
categoria, grado, qualifica, o classe di stipendio.
In caso di promozione, o di conferimento in
una stessa qualifica della classe successiva, al personale provvisto di
stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello
previsto inizialmente nella nuova posizione, sono attribuiti, nella medesima,
gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o
retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello in godimento.
La disposizione di cui al precedente comma
si applica agli operai dello stato nei casi di nomina a categoria superiore o a
capo operaio.
Rimangono in vigore le norme di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del presidente della
repubblica 11 gennaio 1956, n.19, con le modifiche
disposte dal presente decreto.
Art.2.
Nella prima applicazione del presente
decreto al personale cui competa una qualifica
derivata dalla soppressione di due o più qualifiche in vigore al 30 giugno
1970, è attribuita, nella nuova posizione, la prima, la seconda o una delle
successive classi di stipendio, secondo che l'interessato provenga
rispettivamente, dalla prima, dalla seconda o da una delle successive
qualifiche soppresse, considerate nell'ordine di progressione in carriera,
conservando l'anzianità e gli aumenti biennali di stipendio maturati nella
qualifica di provenienza, o, se più favorevole, è attribuita la classe
corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche
soppresse.in questo secondo
caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la
classe conferita è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti
biennali suddetti.
Nel caso, invece, che la nuova qualifica riproduca o sostituisca una soltanto di quelle esistenti al
30 giugno 1970, riportando più classi in luogo dell'unico stipendio previsto
alla data predetta, è attribuita la classe di stipendio spettante in relazione
all'anzianità di qualifica.l'anzianità eccedente,
rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è
riconosciuta nella classe medesima.se
più favorevole, è però dovuto lo stipendio derivante dal conferimento della
prima classe, con la valutazione degli aumenti periodici in godimento, e dalla
contemporanea graduale attribuzione delle classi superiori, sino a quella
effettivamente spettante, applicando per ciascuna di esse, dopo la prima, il
quinto comma del precedente art.1.
Al personale direttivo con la qualifica di
consigliere o equiparata sono attribuiti, rispettivamente:
A) il parametro e la qualifica di direttore
di sezione o equiparata, se in possesso delle anzianità previste dall'art.15 delle norme sul riordinamento delle carriere e, per i
vice direttori delle soppresse carriere speciali, se in possesso di almeno un
anno di anzianità nella qualifica.l'anzianità
eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta, è conservata nella
qualifica medesima agli effetti degli aumenti biennali di stipendio;
B) il parametro della seconda classe di
stipendio indicato nella allegata tabella unica, se in
possesso di una anzianità non inferiore a sei mesi.la eccedenza di anzianità
oltre i sei mesi è conservata a tutti gli effetti.
Per il personale delle carriere di concetto
ed esecutive in servizio all'1 gennaio 1967, il periodo di anzianità
richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nelle
qualifiche di segretario principale e coadiutore principale, o equiparate, è ridotto
a tre anni con esclusione del personale appartenente all'azienda autonoma delle
ferrovie dello stato e di quello indicato nel successivo comma.
Per il personale dell'amministrazione
autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'azienda di stato per i
servizi telefonici, in servizio all'1 gennaio 1967, appartenente alle carriere
di concetto ed esecutive degli uffici e per il personale dell'esercizio il
periodo di anzianità richiesto per il conseguimento
della seconda classe di stipendio nella qualifica immediatamente superiore a
quella iniziale è ridotto a quattro anni.
Art.3.
Al personale che al 30 giugno 1970
rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che a tale
qualifica pervenga dopo aver superato i concorsi o gli esami previsti dal
precedente ordinamento, è riconosciuta nella qualifica stessa, ai fini degli
aumenti periodici di stipendio, l'anzianità complessiva di carriera, compreso
il periodo già valutato a norma degli articoli 164,
quinto comma, e 207 del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio
1957, n.3 e di analoghe
disposizioni, eccedente i periodi previsti per il conseguimento della qualifica
stessa.
Al personale direttivo delle soppresse
carriere speciali che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di ii classe o equiparata è riconosciuta nella qualifica, ai
fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità di carriera direttiva,
ridotta di un anno.
Al personale direttivo in servizio al 30
giugno 1970 che a tale data già rivestiva la qualifica di direttore di sezione
o equiparata o che, pur non avendo ancora conseguito alla data medesima la
promozione, abbia superato i concorsi o gli esami per il conseguimento di detta
qualifica, previsti dal precedente ordinamento, sono attribuiti, con effetto dall'1 luglio 1970, tre aumenti biennali di stipendio, in
aggiunta a quelli spettanti in applicazione dei commi precedenti.
Art.4.
A favore del personale a pieno impiego,
qualora la differenza tra lo stipendio spettante dall'1 luglio 1970 e quello precedentemente fruito, considerati nella misura integrale
anche in caso di stipendio ridotto per particolari posizioni di fatto, non
raggiunga le lire 10.000 mensili lorde o le lire 8.500 nette, sono attribuiti,
con effetto dalla stessa data, gli aumenti biennali di stipendio strettamente
necessari per assicurare detti importi.
Art.5.
Al personale delle carriere di concetto che
al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di segretario capo o equiparata (ex
coefficiente 500) sono attribuiti nella qualifica due aumenti periodici di
stipendio non riassorbibili, con effetto dall'1 luglio
1970.
Art.6.
Al personale delle carriere esecutive che
al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica
corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 325 è attribuito nella nuova
qualifica di coadiutore superiore o equiparata un aumento periodico di
stipendio non riassorbibile, con effetto dall'1 luglio 1970.
Art.7.
Per le qualifiche non contemplate
nell'allegata tabella unica valgono i nuovi parametri e stipendi previsti per
le posizioni economicamente assimilabili, avuto riguardo alla carriera ed
all'ex coefficiente di stipendio o allo stipendio, paga o retribuzione in
vigore al 30 giugno 1970.
Ai fini dell'applicazione delle norme nelle
quali si fa riferimento a qualifiche soppresse in attuazione della legge 18 marzo
1968, n.249, e successive modificazioni, si ha
riguardo alle nuove corrispondenti qualifiche o classi di stipendio.
Art.8.
Le nuove misure degli stipendi, paghe o
retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto:
sui relativi aumenti periodici;sui compensi per lavoro
straordinario;sui cottimi e sui soprassoldi;sulla tredicesima mensilità;sulle
indennità di buonuscita e di licenziamento; sulla determinazione dell'equo
indennizzo di cui all'art.48 del
decreto del presidente della repubblica 3 maggio 1957, n.686; sull'assegno
alimentare previsto dall'art.82 del
decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n.3, o da disposizioni
analoghe;sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi,
compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, e i contributi
di riscatto.
Non hanno effetto, salvo il disposto dei
successivi articoli, sulle indennità, assegni o compensi comunque
denominati, commisurati allo stipendio, alla paga o alla retribuzione, o il cui
limite massimo è rapportato ad un'aliquota dello stipendio, paga o
retribuzione.
Ai fini di quanto disposto nel primo comma
è autorizzato l'aggiornamento della spesa prevista nell'art.3, ultimo comma, del decreto del presidente della repubblica
5 giugno 1965, n.749, e successive
modificazioni.
Per le cessazioni dal servizio decorrenti
da data anteriore all'1 settembre 1971, la liquidazione dei trattamenti
ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli
stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni
pensionabili in vigore all' 1 marzo 1968.gli
stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10%, si considerano ai fini
della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento
di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico
di sfollamento.
Art.9.
Il primo ed il secondo comma dell'art.11 del decreto del
presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n.19, sono sostituiti
dai seguenti:
Per la determinazione degli scaglioni del
trattamento economico complessivo del personale statale in attività di
servizio, da assoggettare alle ritenute per imposte di ricchezza mobile e
complementare si considerano per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o
classe di stipendio la paga o lo stipendio inizialmente spettanti e la
corrispondente tredicesima mensilità al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.
L'incremento, per aumenti periodici, del
trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, è soggetto, per ogni
funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio, alle stesse
aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti
sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale determinato
in applicazione del precedente comma.
Art.10.
Le competenze di cui all'art.8 del decreto del presidente della repubblica 11 luglio
1952, n.767, compresi l'assegno personale di cui all'art.202 del
decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e gli altri
assegni analoghi che, dall'1 luglio 1970, per effetto del presente decreto,
siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle applicate
al 30 giugno 1970, sono maggiorate, con decorrenza
dall'1 luglio 1970, dell'8, 13, del 2, 78 e del 2, 86 per cento, a seconda che
la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente,
dell'8, del 10 o del 12 per cento.negli
stessi casi, le indennità relative a missioni o trasferimenti di sede di cui
alla legge 15 aprile 1961, n.291, e le altre analoghe
indennità assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del
loro importo, sono invece maggiorate, rispettivamente, del 3, 02, dell'1, 02 e
dell'1, 03 per cento.
Sui nuovi importi lordi risultanti
dall'applicazione del precedente comma opera l'arrotondamento per eccesso a
lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le
competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per quelle orarie.
Art.11.
Con effetto dall'1 luglio 1970, al
personale al quale, in applicazione del presente decreto, competa dalla stessa
data uno stipendio o paga o retribuzione di importo
inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora
trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quella rivestita o
nella qualifica o grado iniziale della carriera di appartenenza, sono
attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o
retribuzione pari o immediatamente superiori a questi ultimi.
Per il personale dell'azienda autonoma
delle ferrovie dello stato si osservano i criteri previsti dallo
art.3 della legge 18 febbraio 1963, n.304.
Il trattamento di cui al primo comma si
applica, con riferimento alla categoria in precedenza rivestita, agli operai
che abbiano conseguito la nomina a capo operaio o il passaggio a categoria
superiore ovvero siano transitati dalla categoria di operaio
a quella di impiegato.
Art.12.
L'assegno personale previsto dall'art.202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del
presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n.3,
o da
disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle
vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga
o di retribuzione, e competenze analoghe, non vengono
ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o
retribuzioni prevista dal precedente art.1.
Resta fermo il disposto
dell'art.3, quarto comma, e dell'art.4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n.533, convertito, con modificazioni, nella legge 26
settembre 1954, n.869, salvo l'osservanza di quanto
disposto nel precedente art.4.
Con effetto dall'1 luglio 1970, nei casi di
passaggio di carriera di cui all'art.202 del testo
unico approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n.3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con
stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova
qualifica o grado o categoria sono attribuiti, in
luogo dell'assegno personale già previsto, gli aumenti periodici necessari per
assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo pari o immediatamente
superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.
Con effetto dall'1
luglio 1970, l'importo ancora in godimento dell'assegno personale previsto
dalle norme richiamate nel precedente comma, è riassorbito soltanto per
l'attribuzione di successive classi di stipendio, per promozione o per
passaggio di carriera ed è considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo
stipendio, ai fini di quanto disposto dal quinto comma dell'art.1 e dal precedente comma del presente articolo.
Art.13.
Ferma restando la disciplina prevista dalla
legge 28 luglio 1961, n.722, relativa alla
determinazione delle competenze al personale delle amministrazioni dello stato
in servizio in territorio di confine con l'italia (francia, svizzera e austria), il
ministro per il tesoro è autorizzato a rideterminare,
con proprio decreto, i vigenti rapporti di ragguaglio entro gli stessi limiti
di cui all'art.2 della legge medesima, con effetto
dall'1 luglio 1970 e separatamente per stipendio e quote di aggiunta
di famiglia.
È abrogato l'art.22 del
decreto del presidente della repubblica 5 giugno 1965,
n.749.
Art.14.
In caso di decesso del dipendente statale,
il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non
separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.
Qualora non esistano i
soggetti indicati nel comma precedente, il rateo di stipendio è devoluto a
favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di
successione.
La riscossione del rateo può essere
delegata ad uno degli aventi diritto mediante
scrittura privata a firma autenticata, anche in via amministrativa.
Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di decesso del
dipendente statale già cessato dal servizio.
L'art.142 del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul fondo di previdenza, approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n.1369, è modificato come segue:
Agli adempimenti relativi
alla attribuzione ed al pagamento ai personali iscritti al fondo di
previdenza dell'e.n.p.a.s.e ai loro superstiti
dell'indennità di buonuscita, si provvede d'ufficio senza che occorra domanda
dell'interessato o dei superstiti.
In caso di cessazione dal servizio per
limiti di età, gli atti occorrenti ai fini della
liquidazione dell'indennità di buonuscita e cioè il foglio il liquidazione
dell'indennità di buonuscita e cioè il foglio di liquidazione corredato della
copia autentica dello stato di servizio, debbono essere predisposti
dall'amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese
prima del raggiungimento del limite predetto all'e.n.p.a.s.,
il quale è tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere
possibile la effettiva corresponsione della indennità immediatamente dopo la
data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data
medesima.non occorre, in
ogni caso, alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione alla quale
compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi
ostativi.
Nei casi di cui al comma precedente, ai
fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente
perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.
Nei casi di cessazione dal servizio per
qualsiasi altra causa, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere
all'invio all'e.n.p.a.s.degli atti di cui al comma
precedente nel termine massimo di quindici quindici
giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'e.n.p.a.s.possa
eseguire la effettiva corresponsione della predetta
indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni
dalla data di ricezione della documentazione.
Eventuali modifiche relative
a provvedimenti di cessazione dal servizio che comportino variazioni
all'importo dell'indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate all'e.n.p.a.s.ai fini del pagamento di supplementi dell'indennità
predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di
quiescenza, delle somme non dovute.
Non si fa più luogo alla corresponsione di acconti.
Sono abrogate tutte le norme incompatibili
con quelle contenute nel presente articolo.
Titolo II
Art.15.
Il trattamento economico accessorio di cui
alla legge 11 febbraio 1970, n.34, relativo alle
nuove qualifiche e classi di stipendio previste dal presente provvedimento sarà
stabilito con decreto del ministro per i trasporti e l'aviazione civile,
tenendo conto della collocazione di tali qualifiche e
classi di stipendio attribuite alle stesse nell'ambito delle singole carriere
interessate.
Il terzo comma dell'art.65
delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'azienda
autonoma delle ferrovie dello stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n.34, è sostituito dai seguenti:
A decorrere dal 2 gennaio 1971 la paga base
oraria dell'operaio qualificato va commisurata ad una aliquota
in nessun caso superiore alla trecentosessantacinquesima
parte del 95% della più elevata classe di stipendio annuo iniziale ragguagliata
ad ora.
La paga base così determinata è maggiorata dell'8, 5 per cento per l'operaio specializzato e del
12, 5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo, è ridotta del
14 per cento per il capo squadra manovali, del 26 per cento per il manovale
specializzato e del 30 per cento per il manovale.
Art.16.
Al personale dell'azienda autonoma delle
ferrovie dello stato che riveste una qualifica iniziale, per la quale sono
previste tre classi di stipendio, il primo aumento periodico relativo alla
terza classe è attribuito al compimento del settimo anno di anzianità
nella qualifica stessa.
Nei casi di promozione
del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato indicati
nell'allegato alla tabella unica di cui al presente decreto nonché nei casi di
passaggio dello stesso personale mediante concorso interno alla qualifica
iniziale della carriera superiore, indicati nell'allegato medesimo, agli
interessati è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente
superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza.
Qualora la promozione venga
conferita prima del conseguimento nella qualifica di provenienza di una classe
di stipendio superiore a quella iniziale della nuova qualifica, al compimento
del tempo che sarebbe stato necessario nella stessa qualifica di provenienza
per conseguire detta classe di stipendio spetta, nella nuova qualifica, la
classe di stipendio pari o immediatamente superiore a quella attribuita
all'atto dell'avanzamento.
Nel caso di passaggio di carriera ai sensi
dell'art.49 della legge 26 marzo 1958, n.425, e successive modificazioni, al dipendente con classe
di stipendio superiore a quella prevista per la nuova qualifica, è attribuita, con effetto dalla data del passaggio, la
classe di stipendio pari o immediatamente inferiore a quella fruita nella
qualifica di provenienza, con gli eventuali aumenti periodici necessari per
assicurare uno stipendio d'importo uguale o immediatamente inferiore a quello
già in godimento.l'eventuale differenza è conservata
a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione del successivo aumento
periodico da conferirsi alla stessa data in cui sarebbe stato attribuito nella
qualifica di provenienza.
Qualora il passaggio avvenga in
applicazione degli articoli 8 e 48 della legge 26 marzo 1958, n.425, e successive modificazioni, è conferita nella nuova
qualifica la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità
complessivamente maturata nella qualifica di provenienza e sono attribuiti gli
aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio pari od
immediatamente inferiore a quello in godimento.per l'eventuale differenza si applica quanto disposto
al comma precedente.
Agli assistenti di stazione vincitori del
concorso di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1963, n.416,
il servizio svolto nella posizione di assuntore è
valutato con i criteri previsti dall'art. 22 della legge 27 ottobre 1969, n.747, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, nella
prima applicazione del presente decreto.
Art.17.
Agli ispettori principali delle ferrovie
dello stato in servizio all'1 luglio 1970 spetta il
parametro 370, con effetto dalla stessa data.
Agli ispettori delle ferrovie dello stato in
servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto spetta il parametro 370 con effetto dalla data con la quale in base
alle norme in vigore al 30 giugno 1970, avrebbero conseguito la promozione ad
ispettore principale.
Nei confronti del personale di cui ai
precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'art.3 del presente decreto.
Art.18.
Con decreto del ministro per le finanze, di
concerto con quello per il tesoro, le tabelle allegate alla legge 3 luglio
1970, n.483, saranno aggiornate sulla base delle
nuove qualifiche, categorie e relative classi di stipendio, paghe o
retribuzioni che risulteranno attribuite al personale
in applicazione del presente decreto.
Per le qualifiche e categorie soppresse, le
misure previste al 30 giugno 1970 nelle tabelle di cui al precedente comma, se
più favorevoli, sono conservate ad personam,
fino alla promozione o passaggio di categoria.
Art.19.
Ai fini di quanto previsto negli articoli 23 e 24
del decreto del presidente della repubblica 5 giugno
1965, n.749, e nell'articolo 1 della legge 2
aprile 1968, n.466, si considerano gli stipendi, con
le relative decorrenze, di cui alla tabella unica allegata al presente decreto.
Art.20.
Ai fini di quanto previsto dall'art.25 del decreto del presidente della repubblica 5 giugno
1965, n.749, la retribuzione annua lorda degli
incaricati esterni universitari è pari allo stipendio
corrispondente:al parametro 443, se compresi in una terna di concorsi a
cattedre universitarie e se docenti confermati o se incaricati della direzione
di un istituto;al parametro 387 se liberi docenti;al parametro 243 se cultori
della materia;quella degli assistenti universitari incaricati è pari allo
stipendio corrispondente al parametro 243.
Art.21.
Gli aumenti periodici dello stipendio degli
appuntati dell'arma dei carabinieri e dei corpi della guardia di finanza, delle
guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia sono attribuiti
considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di sei.
Gli aumenti periodici dello stipendio dei
carabinieri in servizio continuativo dell'arma dei
carabinieri e dei finanzieri o guardie in servizio continuativo dei corpi della
guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di
custodia sono attribuiti considerando come periodo di permanenza nel grado, se
più favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di due.
Le disposizioni dei precedenti commi si
applicano, a parità di grado, computando l'effettivo servizio militare e quello reso nel corpo di appartenenza, alle guardie scelte e
alle guardie in servizio continuativo del corpo forestale dello stato.
Ai soli fini della pensione e
dell'indennità una tantum in luogo di pensione, nei riguardi del personale che
cessi dal servizio anteriormente all'1 settembre 1971
o dei suoi aventi diritto, si considerano, fino al 31 agosto 1971, in luogo
degli aumenti periodici di stipendio attribuiti ai sensi dei precedenti commi,
quelli che sarebbero spettati in applicazione delle norme in vigore al 30
giugno 1970.
Art.22.
Ai vice brigadieri, agli appuntati ed ai
carabinieri, esclusi quelli ausiliari, dell'arma dei carabinieri ed al
personale di grado o posizione corrispondenti dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli
agenti di custodia e forestale dello stato è esteso l'obbligo dell'iscrizione
all'opera di previdenza per i personali civili e militari dello stato o peri
loro superstiti, incorporata nell'ente nazionale di previdenza e assistenza per
i dipendenti statali, prevista dall'art.2 del testo
unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n.619, e successive
modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni
stabilite dall'art.12 della legge 19 gennaio 1942, n.22, e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli stipendi del personale di cui al
presente articolo sono assoggettati alle ritenute previdenziali, compresa
quella in conto entrate tesoro, ed alle ritenute erariali.
Gli stipendi dei carabinieri ausiliari sono
assoggettati alle sole ritenute erariali.
Art.23.
Con effetto dall'1
luglio 1970 sono istituite:
A) nell'esercito e nel corpo della guardia
di finanza, la qualifica di aiutante;
B) nella marina,
nell'aeronautica e nei corpi delle guardie di pubblica sicurezza, forestale
dello stato e degli agenti di custodia, la qualifica di scelto.
Le qualifiche di cui al precedente comma,
cui è annesso il parametro di stipendio 245, possono
essere conferite ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio
permanente o permanenti, appartenenti al ruolo normale dell'arma dei
carabinieri, al ruolo unico delle altre armi e dei servizi dell'esercito, al
ruolo normale ed al ruolo riassunti della marina, ai ruoli ordinari
dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, delle guardie di
pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello stato.le qualifiche sono conferite nel
limite del dieci per cento dei posti di organico dei sottufficiali, esclusi
quelli del ruolo speciale per mansioni di ufficio e compresi i sergenti e gradi
corrispondenti in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo.
Le qualifiche sono conferite dando la
precedenza ai marescialli maggiori o di prima classe, nominati nelle cariche
speciali nei ruoli in cui tali cariche sono previste, senza che occorra una ulteriore valutazione.in ogni altro caso le qualifiche sono conferite
previa valutazione annuale di aliquote di marescialli maggiori e gradi
corrispondenti.
Le qualifiche sono attribuite con decreto
del ministro competente nell'ordine delle graduatorie, valide dall'1 gennaio al
31 dicembre di ogni anno, formate dalle commissioni o
dai consigli di amministrazione.
I marescialli maggiori e gradi
corrispondenti per due volte giudicati non idonei al conferimento della
qualifica di aiutante o di scelto sono esclusi da
successive valutazioni.
Determinano vacanze nel contingente dei
posti di aiutante o di scelto, stabilito ai sensi del
precedente secondo comma:
La cessazione dal servizio permanente;
I trasferimenti nel ruolo speciale per
mansioni di ufficio;
Le nomine ad ufficiale;
I decessi.
In via transitoria, la qualifica di aiutante o di scelto può essere attribuita nel limite del
dieci per cento dello organico dei sottufficiali del ruolo speciale per
mansioni di ufficio, ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla
data dell'1 luglio 1970 si trovino in detto ruolo speciale.per il conferimento di dette qualifiche valgono, in
quanto applicabili, le norme contenute nel terzo comma e successivi del
presente articolo.
Le disposizioni di cui al precedente comma
si applicano sino alla cessazione dal servizio permanente dei marescialli
maggiori e gradi corrispondenti sopra indicati nelle condizioni per ottenere la
qualifica di aiutante o di scelto.
La qualifica di aiutante
o di scelto può essere conferita anche ai marescialli maggiori e gradi
corrispondenti cessati dal ruolo speciale per mansioni d'ufficio per effetto
del terzo comma dell'art.24 della legge 31 luglio
1954, n.599, che, alla data dell'1 luglio 1970, si
trovino in servizio senza soluzione di continuità quali richiamati per speciali
esigenze.le predette
qualifiche sono conferite, nei limiti del contingente risultante
dall'applicazione del secondo comma del presente articolo, previo giudizio di
idoneità, prescindendo dalla formazione di apposita aliquota di valutazione.
Ai marescialli di prima classe del corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli
organici ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n.225,
la qualifica di scelto può essere attribuita nei limiti dei posti determinati
secondo i criteri fissati dall'art.4 della legge
predetta con riferimento alle vacanze del contingente risultante
dall'applicazione del secondo comma del presente articolo.
I sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio temporaneo di
polizia ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n.699, e
6 luglio 1962, n.888, assunti con grado non inferiore
a quello di maresciallo di seconda classe, ed i sottufficiali del corpo
predetto, del corpo della guardia di finanza e del corpo forestale dello stato,
inquadrati nei ruoli separati e limitati di cui all'art.17
della legge 23 dicembre 1960, n.1600, con grado non
inferiore a quello di maresciallo di seconda classe o corrispondente, possono
conseguire la qualifica di scelto, secondo le condizioni stabilite dall'art.6 della legge 2 aprile 1968, n.408
e con riferimento alle vacanze del contingente risultante dall'applicazione del
secondo comma del presente articolo.
Art.24.
Il secondo comma dell'art.3 del decreto
del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n.19, è sostituito dal seguente:
I tenenti del corpo e del ruolo predetti
sono ammessi, dopo 14 anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio
pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e quello del grado
ricoperto al quarto aumento;successivamente sono
ammessi ad aumenti costanti di stipendio previsti per il predetto grado di
capitano.
Art.25.
Per la
determinazione delle aliquote e per la valutazione e la formazione delle
graduatorie di conferimento delle qualifiche di cui al precedente art.23 si applicano le disposizioni per l'avanzamento a scelta
comparativa, prescindendo da eventuali esami, al grado di maresciallo maggiore
e corrispondenti, vigenti in ciascuna delle forze armate o corpi predetti.nella marina la ripartizione delle qualifiche tra ruolo
normale e ruoli riassunti e per categoria e specialità è stabilita per ciascun
anno con decreto del ministro per la difesa. Nell'aeronautica si dà luogo alla
formazione di unica graduatoria per tutti i ruoli.
Nelle forze armate o corpi in cui non siano previste commissioni centrali di avanzamento per
sottufficiali, ovvero forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore e
corrispondenti con il criterio della scelta comparativa, il ministro
competente, su proposta del capo di stato maggiore di forza armata o del
comandante generale d'arma o di corpo o autorità corrispondenti, provvede, con
proprio decreto, alla determinazione della composizione della commissione e
alla determinazione delle aliquote di valutazione e dei criteri di valutazione
a scelta comparativa e di formazione delle graduatorie. Nell'esercito possono
essere previste due commissioni una per l'arma dei carabinieri ed una per le
altre armi ed i servizi.nel corpo forestale dello
stato la valutazione è effettuata dal consiglio di
amministrazione.nel corpo
delle guardie di pubblica sicurezza la valutazione è effettuata dalla commissione
di cui all'art.112 della legge 3 aprile 1958, n.460.
Art.26.
Nei riguardi degli aiutanti di battaglia e
del personale cui sia attribuita la qualifica di aiutante
o di scelto e che cessi dal servizio anteriormente all'1 settembre 1971 o dei
suoi aventi diritto, la pensione o l'indennità una tantum in luogo di pensione
sono liquidate sulla base dello stipendio in vigore all'1 marzo 1968
corrispondente al parametro di stipendio 245.
Art.27.
Con effetto dall'1
luglio 1970, la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti
biennali di stipendio, è così modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e
di quelli corrispondenti:
Tenente e capitano anni zero
Maggiore anni 6
Tenente colonnello anni 17
Art.28.
Con effetto dall'1 luglio 1970, gli aumenti
biennali di stipendio dei seguenti sottufficiali sono concessi considerando
come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, la differenza tra gli
anni di servizio, valutati secondo le vigenti disposizioni, ed il numero di anni per essi in appresso indicati:
Sergenti maggiori o secondi capi anni 2
Marescialli ordinari e gradi corrispondenti
anni 6
Marescialli capi e gradi corrispondenti
anni 10
Marescialli maggiori e gradi corrispondenti
anni 12
Aiutanti di battaglia anni 12
Marescialli maggiori e gradi corrispondenti
ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o di
scelto anni 18
Art.29.
Con effetto dall'1
luglio 1970, gli aumenti biennali dello stipendio dei sergenti delle forze
armate e dei brigadieri e vice brigadieri dell'arma dei carabinieri e dei corpi
della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di
custodia e forestale dello stato sono concessi considerando come periodo di
permanenza nel grado gli anni di servizio valutati secondo le vigenti
disposizioni.
Art.30.
L'art.9 del testo
unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli
assegni fissi per il regio esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre
1938, n.3456 è sostituito dal seguente:
Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato per
intero, agli effetti della determinazione dello stipendio in base all'anzianità
di servizio.
In tal senso sono modificate le analoghe
disposizioni vigenti per gli ufficiali della marina, dell'aeronautica, dei
corpi delle guardie di finanza e della pubblica
sicurezza e del corpo degli agenti di custodia.
Agli ufficiali per la nomina dei quali è
richiesta una laurea o titolo equipollente e per quelli nominati tali in
seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari sono computati
agli stessi effetti del primo comma del presente articolo gli anni di studi
corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori.
Titolo III
Art.31.
Con effetto dall'1
luglio 1970, gli articoli 148, primo comma, 155, primo comma, 169, primo comma
e 171, secondo comma, del decreto del presidente della repubblica 15 dicembre
1969, n.1229, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
Art.148, primo
comma _all'ufficiale giudiziario che,
con la percezione dei diritti di cui all'art.123, al
netto del dieci per cento per le spese di ufficio e
del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti medesimi, non venga a
conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato
della carriera di concetto amministrativa dello stato, avente la qualifica di
segretario, compete a carico dell'erario una indennità integrativa fino a
raggiungere l'importo medesimo.tale
importo può essere progressivamente elevato all'ammontare della seconda e terza
classe di stipendio spettante allo stesso impiegato, con decreto del presidente
della corte di appello, sentita la commissione di vigilanza e di disciplina,
decorso il corrispondente periodo di servizio, senza demerito, richiesto all'impiegato
della predetta carriera dello stato per il conseguimento delle suddette classi
di stipendio_.
Art.155, primo
comma _quando l'ammontare dei diritti
computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento
per le spese di ufficio e del dieci per cento per
tassa erariale, superi annualmente l'importo della seconda classe di stipendio
annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato della carriera di
concetto amministrativa dello stato, avente la qualifica di segretario
principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il cinquanta per
cento della parte dei diritti che ecceda detto importo;la percentuale della
tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che
ecceda l'importo dello stipendio annuo all'ottavo aumento periodico spettante
all'impiegato della predetta carriera avente la qualifica di segretario capo.
Art.169, primo
comma all'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto
del dieci per cento per le spese di ufficio e del
dieci per cento per la tassa erariale sui diritti computabili, non venga a
conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato
della carriera esecutiva amministrativa dello stato, avente la qualifica di
coadiutore, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a
raggiungere l'importo medesimo.tale
importo può essere progressivamente elevato fino all'ammontare della seconda e
della terza classe di stipendio spettante allo stesso impiegato, con decreto
del presidente della corte di appello, sentita la commissione di vigilanza e di
disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio, senza demerito,
richiesto all'impiegato della predetta carriera dello stato per il
conseguimento delle suddette classi di stipendio.
Art.171, secondo
comma quando l'ammontare dei diritti
computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento
per le spese di ufficio e del dieci per cento per la
tassa erariale, superi annualmente l'importo della seconda classe di stipendio
annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato della carriera
esecutiva amministrativa dello stato avente la qualifica di coadiutore
principale, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare allo erario il
cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo;la
percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte
dei diritti che ecceda l'importo della seconda classe di stipendio annuo, al
secondo aumento periodico, spettante all'impiegato della predetta carriera
esecutiva amministrativa dello stato avente la qualifica di segretario principale_.
Art.32.
Con effetto dall'1
luglio 1970, gli articoli 89, 91, 95, secondo comma, e 191 del regolamento sui
servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio
decreto 25 luglio 1940, n.1077, e successive
modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
Art.89 _i gestori delle ricevitorie sono retribuiti
con aggio graduale, sulle somme riscosse nell'anno finanziario, determinato
nelle seguenti misure:
Sulle prime l.5.000.000
24%
Da l.5.000.001 a
l.10.000.000 2%
Da l.10.000.001 a
l.100.000.000 1, 75%
Da l.100.000.001
a l.250.000.000 0, 75%
Da l.250.000.001
a l.500.000.000 0, 20%
Oltre l.500.000.000
0, 10%
Nei casi in cui le percentuali previste dal
comma precedente fossero meno favorevoli per taluni
gestori del lotto di quelle precedentemente in vigore, esse, limitatamente a
tali gestori, avranno effetto a partire dall'1 gennaio 1971.
Art. 91 l'aggio lordo
non può essere inferiore alla retribuzione iniziale corrispondente alla classe
inferiore della seconda qualifica prevista per il personale della carriera
esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello stato.
Qualora la riscossione media di due
esercizi consecutivi determini un importo di aggio
lordo inferiore a quello stabilito dal precedente comma, la ricevitoria deve
essere soppressa o convertita in collettoria ed il titolare sarà assegnato
d'ufficio ad altra ricevitoria vacante che nell'ultimo anno finanziario abbia
raggiunto un incasso non superiore a l.5.500.000.
Art.95, secondo comma l'amministrazione provvede al rimborso delle spese
suddette in modo forfettario nella misura
corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di
1.870.000 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario non sia
superiore a lire 10 milioni e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo
spettante, diminuito di l.870.000 per le ricevitorie
con riscossione di oltre lire 10 milioni annui.tale rimborso non può superare, comunque, l'ammontare
annuo singolo di lire 2 milioni.
Art.191 _la retribuzione mensile lorda spettante agli aiuto ricevitori del lotto è pari a quella della
qualifica iniziale prevista per il personale della carriera esecutiva amministrativa
degli impiegati civili dello stato, secondo i diversi parametri previsti per
tale qualifica in relazione agli anni di permanenza in ciascuna classe di
stipendio.essa è ridotta
rispettivamente a due terzi e alla metà, con arrotondamento all'eccesso di
1.100, quando la prestazione è limitata a quattro o a tre giorni la settimana.
La retribuzione di cui al comma precedente
è suscettibile di aumenti periodici costanti, in
numero illimitato, in ragione del 2, 50 per cento della misura iniziale, per
ogni biennio di effettivo servizio prestato, senza demerito, anche da reggente.
La retribuzione è corrisposta, dopo
l'ultima estrazione di ciascun mese, dai gestori del lotto agli aventi diritto in base ad appositi prospetti compilati dalla
competente intendenza di finanza.la
spesa relativa viene dai gestori medesimi portata a discarico sul rendiconto
settimanale di cui all'art.238 del regolamento sui
servizi del lotto.
Agli aiuto
ricevitori del ruolo aggiunto ed ai commessi avventizi autorizzati a
prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitore, compete lo stesso
trattamento economico ai sensi dell'art.6, ultimo
comma, della legge 4 febbraio 1958, n.40.
Art.33.
Con effetto dall'1
luglio 1970, la tabella allegata al decreto del presidente della repubblica 5
giugno 1965, n.752, relativa alle retribuzioni annue
lorde del personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena è
sostituita con la seguente:
Gruppo o qualifica i cappellani 571.100
suore 592.700 maestri ed insegnanti diversi 571.100
Gruppo o qualifica ii
cappellani 592.700 suore 603.500 maestri ed insegnanti diversi 604.700
Gruppo o qualifica iii
cappellani 603.500 suore 615.500 maestri ed insegnanti diversi 628.700
Gruppo o qualifica iv
cappellani 615.500 suore 628.700
Gruppo o qualifica v cappellani 628.700
Gruppo o qualifica vi cappellani 647.900
Art.34.
Con effetto dall'1
luglio 1970, il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n.323, è sostituito dal seguente:
Al cappellano ispettore è attribuito un
assegno annuo lordo di l.720.000.tale assegno, se il
cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello
stato, è aumentato a l. 1.602.300_.
Art.35.
Con effetto dall'1
luglio 1970, il trattamento a titolo di retribuzione o di stipendio del
personale assunto con rapporto impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, in
servizio alla data del 30 giugno 1970, non stabilito con le tabelle allegate al
decreto del
presidente della repubblica 5 giugno 1965, n.749, è maggiorato nella
misura del dodici per cento.
Con appositi
decreti, da adottarsi dalle singole amministrazioni interessate di concerto con
il ministero del tesoro, sarà provveduto a determinare, in attuazione delle
disposizioni di cui al precedente comma, il trattamento economico del personale
ivi indicato, spettante con effetto dall'1 luglio 1970.
Art.36.
La maggiorazione prevista dal precedente
articolo non trova applicazione nei confronti dei personali con rapporto
impiegatizio non di ruolo assunti a contratto ai sensi della legge 29 settembre
1962, n.1483, e successive modificazioni;della legge 31 dicembre 1962, n.1845,
e successive modificazioni;della legge 4 gennaio 1968, n.11;delle
leggi 23 dicembre 1967, n.1376 e 28 marzo 1968, n.380;dell'art.152 del decreto del
presidente della repubblica 5 gennaio 1967, n.18,
modificato dalla legge 17 luglio 1970, n.569.
Nei confronti del personale di cui agli
articoli da 31 a 35 del presente decreto si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4, 8,
10, 12 e 37 dello stesso decreto.
Titolo IV
Art.37.
Con effetto dall'1
luglio 1970 è soppresso l'assegno integrativo mensile di cui all'art.20 della
legge 18 marzo 1968, n.249, e successive
modificazioni ed estensioni.
Art.38.
La maggiore spesa derivante dall'attuazione
del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art.44 della
legge 18 marzo 1968, n.249, sostituito con l'art.19 della
legge 28 ottobre 1970, n.775, considerate
per gli anni 1970 e 1971 nei fondi di cui ai capitoli n.3523
en.3528 dello stato di previsione del ministero del
tesoro per gli anni medesimi.
Il ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, negli anni 1970 e 1971, nel bilancio dello stato
ed in quelli delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, le
variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art.39.
Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale ed
ha effetto dall'1 luglio 1970, salvo le altre diverse
decorrenze espressamente stabilite.
Con effetto dalla stessa data sono abrogate
le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della repubblica italiana.è fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a roma, addì 28 dicembre 1970
Saragat colombo ferrari aggradi -giolitti
Visto, il guardasigilli:reale
Registrato alla corte dei conti, addì 5 gennaio 1971
Atti del governo, registro n.239, foglio n.87 greco
Annesso A
Tabella unica degli stipendi, paghe o
retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello stato
Quadro i
Personale civile,
escluso quello degli uffici e dell'esercizio delle aziende e amministrazioni
autonome e il personale della scuola. Quadro ii
Personale degli uffici e dell'esercizio
delle aziende e delle amministrazioni autonome quadro iii
Personale della scuola quadro iv
Personale militare
Annesso AA
Allegato alla tabella unica degli stipendi,
paghe e retribuzioni promozioni e passaggi di carriera del personale
dell'azienda autonoma delle ferrovie dello stato per i quali
si applica l'art. 16
1) da ausiliario di stazione a deviatore o
manovratore.
2) da ausiliario di
stazione a.p.e da ausiliario di stazione ad
assistente di stazione o gestore.
3) da manovratore capo ad assistente di
stazione.
4) da primo
manovratore e manovratore ad assistente di stazione o gestore.
5) da manovratore a
primo manovratore e da deviatore a primo deviatore.
6) da deviatore capo ad assistente di
stazione.
7) da primo
deviatore e deviatore ad assistente di stazione o gestore.
8) da assistente viaggiante a conduttore.
9) da ausiliario viaggiante ad assistente
viaggiante o a conduttore.
10) da operaio qualificato o operaio specializzato ad aiuto macchinista o macchinista
t.m.
11) da operaio dell'armamento a operaio specializzato dell'armamento.
12) da capo squadra manovali ad aiuto
macchinista o operaio qualificato.
13) da manovale
specializzato e da ausiliario di magazzino ad aiuto macchinista od operaio
qualificato.
14) da manovale ad aiuto macchinista t.m., ausiliario di stazione,
ausiliario viaggiante, ausiliario di magazzino, autista, manovale
specializzato, manovratore o operaio qualificato.
15) da motorista a capo motorista.
16) da elettricista a capo elettricista.
17) da ingrassatore a motorista.
18) da carbonaio ad ingrassatore.
19) da gestore a gestore di prima classe.
20) da guardiano a
guardiano di prima classe, da guardiano e guardiano di prima classe ad operaio
qualificato o ad operaio dell'armamento.
21) da ausiliario di
fermata a manovratore, deviatore, ausiliario di stazione, operaio qualificato.
22) da autista ad operaio qualificato o
macchinista t.m.
23) dal personale di
concetto e dai dirigenti dell'esercizio al personale direttivo.
24) dal personale esecutivo degli uffici a
quello di concetto degli uffici.
25) dal personale ausiliario degli uffici a
quello esecutivo degli uffici.
26) da assistente
capo o assistente di stazione a capo stazione o capo gestione.
27) da macchinista a capo deposito.
28) da capotreno a capo personale
viaggiante o controllore viaggiante.
29) da tecnico i.e., verificatore o operaio specializzato a capo tecnico.
30) da operaio specializzato dell'armamento
a capo tecnico della linea.
31) da capo motorista, capo elettricista o
carpentiere a capo tecnico.
32) da gestore capo o gestore di prima
classe a capo stazione o capo gestione.
33) da autista ad applicato.
34) da manovale ad aiuto macchinista.
35) da operaio qualificato ad aiuto
macchinista t.m.
36) da manovale ad infermiere.
Per i passaggi di cui ai numeri 34, 35 e 36
la norma opera solo in sede di prima applicazione del presente provvedimento.