D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026
"Regolamento
di esecuzione della Legge 30 dicembre 1971 n.1204, sulla tutela delle
lavoratrici madri"
aggiornato
con le modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53
Il
Presidente della Repubblica
Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 32 della
Legge 30 dicembre 1971 n.1204, sulla tutela delle lavoratrici
madri; Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1.
Le norme che vietano il
licenziamento non escludono il licenziamento per esito negativo della prova.
Art. 2.
Nel caso che il bambino sia nato morto, o sia deceduto
durante il periodo di interdizione dal lavoro, il divieto di licenziamento,
cessa alla fine di tale periodo. Ove il bambino sia deceduto dopo il periodo di
interdizione e prima del compimento di un anno di età, il divieto cessa dieci
giorni dopo la sua morte.
Art. 3
Ricorre il caso di colpa grave
previsto dalia lettera a) dell'art. 2 della legge ove la lavoratrice dia luogo
a fatti rientranti nella fattispecie di cui all'art. 2119 del Codice Civile. La
riconsegna del lavoro, da parte della lavoratrice a domicilio, di cui
all'ultimo comma dell'articolo 18 della legge, è correlata con il divieto di
effettuare prestazioni nei periodi di interdizione dal lavoro sicché il
relativo rapporto permane a tutti gli effetti. La lavoratrice che venga a
trovarsi nelle condizioni fissate dal quarto comma dell'art. 2 della legge,
deve produrre alla competente sezione di collocamento il certificato medico di
gravidanza di cui al successivo art. 14, o il certificato di assistenza al
parto di cui al successivo art. 15, primo comma, necessari all'esercizio del
diritto di precedenza nella riassunzione. Il divieto di sospensione disposto
dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge opera anche nei casi di riduzione
dell'orario di lavoro. La lavoratrice, per tutto il periodo in cui sussiste il
divieto di licenziamento, nel caso di sospensione del reparto al quale è
addetta non avente autonomia funzionale, sarà spostata ad altro reparto attivo
dell'azienda e potrà essere adibita a mansioni differenti da quelle originarie,
con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge.
Art. 4
Per la determinazione dell'inizio
del periodo di gravidanza ai fini previsti dall'art. 2, secondo comma, della
legge, si presume che il concepimento sia avvenuto 300 giorni prima della data
del parto, indicata nel certificato medico di cui al successivo art. 14. Il
termine di 90 giorni fissato per la presentazione della certificazione decorre
dal giorno successivo a quello nel quale si è determinata la cessazione
effettiva del rapporto di lavoro. La mancata prestazione di lavoro durante il
periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto
di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione.
Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità, o gratifica natalizia.
Art. 5
Il divieto di cui all'art. 3, primo comma, della legge si
intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a
ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e
scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed
insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:
A) Quelli previsti dagli articoli 1 e 2
del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1976, n. 432, recante
la determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della
legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei
fanciulli e degli adolescenti;
B) Quelli indicati nella tabella
allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i
quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la
gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi,
nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, numero 1124, e
successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
D) I lavori che comportano
l'esposizione alle radiazioni ionizzanti di cui all'art. 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185: durante
la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse:
durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
F) I lavori di manovalanza
pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
G) I lavori che comportano una
stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione
particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine di
interdizione dal lavoro;
H) I lavori con macchina mossa a
pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o
esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro;
I) I lavori con macchine scuotenti
o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino
al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
L) I lavori di assistenza e cura
degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie
nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
M) I lavori agricoli che implicano
la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella
concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per
7 mesi dopo il parto;
N) I lavori di monda e trapianto
del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione
dal lavoro;
O) I lavori a bordo delle navi,
degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in
moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal
lavoro. Il periodo per il quale è previsto, ai sensi del terzo comma dell'art.
3 della legge, che la lavoratrice possa essere spostata ad altre mansioni, può
essere frazionato in periodi minori anche rinnovabili, su disposizione
dell'ispettorato del lavoro, tenuto anche conto dello stato di salute
dell'interessata. L'ispettorato del lavoro può ritenere che sussistano
condizioni ambientali sfavorevoli agli effetti dell'art. 3, terzo comma, e
dell'art. 5, lettera b), della legge anche quando vi siano periodi di contagio
derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il pubblico o con
particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia. Ai fini
dell'applicazione del presente articolo, il certificato medico di gravidanza
dovrà essere presentato il più presto possibile. Ad ogni modo, eventuali
ritardi non comportano la perdita dei diritti derivanti dalle norme di tutela
fisica, le quali però diventano operanti soltanto dopo la presentazione di
detto documento.
Art. 6
Il computo del periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4, lettera c), della legge
decorre dal giorno successivo a quello del parto.
Art. 7
I periodi di astensione
obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del
periodo di apprendistato.
Art. 8
La lavoratrice che intenda
avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro disposto dall'articolo 7, primo
comma, della legge, deve darne comunicazione al datore di lavoro e all'istituto
assicuratore ove quest'ultimo sia tenuto a corrispondere la relativa indennità,
precisando il periodo dell'assenza, che è frazionabile.
Art. 9
I periodi di astensione
obbligatoria e facoltativa dal lavoro di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge
sono considerati utili, agli effetti del diritto alla pensione e della
determinazione della misura di questa a norma dell'art. 56, n. 3 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile
1936, n. 1155, e dell'articolo unico
del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288.
Art. 10
Fermo restando che i riposi di cui
all'articolo 10 della legge devono assicurare alla lavoratrice la possibilità
di provvedere all'assistenza diretta del bambino, la loro distribuzione
dell'orario di lavoro deve essere concordata tra la medesima e il datore di
lavoro, tenendo anche conto delle esigenze del servizio. In caso di mancato
accordo, la distribuzione dei riposi sarà determinata dall'ispettorato del
lavoro. Non è consentito alcun trattamento economico sostitutivo.
Art. 11
Le dimissioni presentate durante
il periodo per cui è previsto, a norma dell'art. 2 della legge, il divieto di
licenziamento devono essere comunicate dalla lavoratrice anche all'ispettorato
del lavoro, che le convalida. A detta convalida è condizionata la risoluzione
del rapporto di lavoro.
Art. 12
Ai fini dell'applicazione
dell'art. 20 della legge, l'interruzione spontanea, o terapeutica, della
gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione,
si considera aborto. E' considerata invece come parto, a tutti gli effetti,
l'interruzione spontanea, o terapeutica, della gravidanza successiva al 180°
giorno dall'inizio della gestazione. Per il computo dei periodi di cui ai
precedenti commi del presente articolo, l'inizio dello stato di gravidanza è
stabilito secondo i criteri fissati dal primo comma dell'art. 4 del presente
lavoro.
Art. 13
Le lavoratrici agricole, per
fruire dei benefici di cui all'art. 15 della legge, devono dimostrare tale
qualifica comprovandola con la iscrizione negli elenchi nominativi o con il
certificato di cui all'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo
luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, a prescindere, rispettivamente, dalla
data di pubblicazione degli elenchi e del rilascio del certificato.
Art. 14
Nel certificato medico di
gravidanza devono essere riportate: a) le generalità della lavoratrice; b)
l'indicazione del datore di lavoro e della sede dove l'interessata presta il
proprio lavoro, delle mansioni alle quali è addetta, dell'istituto presso il
quale è assicurata per il trattamento di malattia; c) il mese di gestazione
alla data della visita; d) la data presunta del parto. Gli elementi di cui alle
lettere a) e b) sono inseriti nel certificato sulla base delle dichiarazioni
della lavoratrice, che ne risponde della veridicità. Il certificato di
gravidanza deve essere rilasciato in tre copie, due delle quali dovranno essere
prodotte a cura della lavoratrice rispettivamente al datore di lavoro e
all'istituto assicuratore. Qualora il certificato non risulti redatto in
conformità al disposto di cui al primo comma del presente articolo, il datore
di lavoro e l'istituto assicuratore possono chiederne la regolarizzazione. La
regolarizzazione è necessaria quando nel certificato non è indicata la data
presunta del parto.
Art. 15
Per i diritti conseguenti al parto, la lavoratrice deve
produrre, entro 15 giorni dall'evento, al datore di lavoro e all'istituto
presso il quale è assicurata per il trattamento di malattia, il certificato di
assistenza al parto dal quale risulti la data dell'evento medesimo. Ugualmente,
in caso di aborto spontaneo o terapeutico, la lavoratrice deve produrre, entro
15 giorni, il certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento
dell'aborto e quella che sarebbe stata la data presunta del parto. Si prescinde
dall'invio delle certificazioni indicate nei commi precedenti, nonché di quelle
di cui al precedente articolo, agli istituti assicuratori, per le lavoratrici
dipendenti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri
enti pubblici, in quanto tenuti a corrispondere direttamente il trattamento
economico di maternità.
Art. 16
Il datore di lavoro è tenuto a
rilasciare alla lavoratrice la ricevuta dei certificati e di ogni altra
documentazione dalla stessa prodotta. Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a
conservare le certificazioni predette a disposizione dell'ispettorato del
lavoro per tutto il periodo nel quale la lavoratrice è soggetta alla tutela
della legge.
Art. 17
Il datore di lavoro o l'istituto
assicuratore, ricevuto il certificato medico di gravidanza, può chiedere una
visita medica di controllo all'ispettorato del lavoro, che la effettuerà a
propria discrezione. Ove l'ispettorato ritenga necessario affidare a terzi
sanitari accertamenti specialistici, le relative spese sono a carico del
richiedente.
Art. 18
La lavoratrice nelle condizioni
previste dall'art. 5 lettera a), della legge, per poter fruire dell'astensione
obbligatoria dal lavoro, dovrà produrre all'ispettorato del lavoro una domanda
corredata del certificato medico di gravidanza di cui al precedente art. 14,
del certificato medico attestante le condizioni previste dalla richiamata
lettera a), nonché ogni altra documentazione che ritenga utile. Il termine di
sette giorni previsto dal sesto comma dell'art. 30 della legge decorre dal giorno
successivo a quello di ricezione della documentazione completa. All'atto della
ricezione della documentazione, l'ispettorato del lavoro rilascerà apposita
ricevuta in duplice copia, una delle quali verrà prodotta al datore di lavoro a
cura della lavoratrice. In ogni caso, qualora entro il termine di cui al
precedente comma non sia stato emanato il provvedimento dell'ispettorato del
lavoro, la domanda si considera accolta. L'ispettorato del lavoro è comunque
tenuto ad emanare il provvedimento anche oltre il settimo giorno per
determinare la durata della astensione dal lavoro. Peraltro, qualora il
provvedimento dell'ispettorato non sia ancora intervenuto la lavoratrice
riprenderà il lavoro alla scadenza del termine indicato nel certificato medico
da essa prodotto. Il provvedimento decorrerà, in ogni caso dalla data di inizio
dell'astensione dal lavoro. Ai fini dei precedenti commi del presente articolo,
l'ispettorato provinciale competente è quello nel cui ambito territoriale la
lavoratrice risiede abitualmente. Le visite di controllo per il caso
considerato nella lettera a) dell'art. 5 della legge sono gratuite. Sono a
carico dell'istituto assicuratore di malattia le spese relative alle eventuali
ricerche di laboratorio. Per i casi di astensione dal lavoro indicati alle
lettere b) e c) dell'art. 5 della legge, qualora sia la lavoratrice, o il
datore di lavoro, a presentare l'istanza ai sensi del settimo comma dell'art.
30 della legge, il provvedimento dell'ispettorato del lavoro deve anch'esso
essere adottato entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo.
L'emanazione del provvedimento è condizione essenziale per la astensione dal
lavoro, che decorrerà dalla data del provvedimento stesso. Ferma restando la
facoltà di successivi accertamenti, l'ispettorato del lavoro può disporre
immediatamente l'astensione dal lavoro allorquando il datore di lavoro, anche
tramite la lavoratrice, secondo la richiamata lettera c) dell'articolo 5 della
legge, produca una dichiarazione di quest'ultimo nella quale risulti in modo
chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale,
la impossibilità di adibirla ad altre mansioni. I provvedimenti stabiliti dai
commi precedenti debbono essere comunicati dall'ispettorato del lavoro alla
lavoratrice, al datore di lavoro e, ove occorra, all'istituto assicuratore, ai
fini del trattamento economico.
Art. 19
La lavoratrice a domicilio,
all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro, deve far pervenire
all'istituto assicuratore, oltre al certificato di gravidanza redatto nei
termini indicati al precedente art. 14, una dichiarazione del committente dalla
quale risulti che sono state ottemperate le condizioni previste dall'ultimo
comma dell'art. 18 della legge. L'osservanza di tali condizioni dovrà altresì
risultare dal libretto di controllo di cui all'art. 10 della
legge 18 dicembre 1973, n. 877.
Art. 20
Non sono computabili, agli effetti
della durata prevista da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per il
trattamento normale di malattia, i periodi di assistenza sanitaria per malattia
determinata da gravidanza, ancorché non rientrante nei casi previsti dalla
lettera a) dell'art. 5 della legge, o da puerperio.
Art. 21
Il periodo durante il quale, ai
sensi dell'articolo 14 della legge, il mezzadro, o il concedente, è tenuto, nei
casi di provata necessità, a concordare l'assunzione di una unità lavorativa,
non può avere durata superiore a quella fissata dalle lettere a), b) e c)
dell'art. 4 della legge stessa.
Art. 22
In caso di permanenza, o di indebita assunzione al lavoro,
della lavoratrice gestante o puerpera durante il periodo di interdizione, ferma
restando la penalità per il datore di lavoro prevista dall'art. 31 della legge,
l'istituto assicuratore non corrisponde le indennità di cui all'art. 15, primo
comma, della legge medesima relativamente al periodo di permanenza al lavoro
vietato. L'importo delle giornate indennizzate indebitamente percepite dalla
lavoratrice in conseguenza della condotta descritta nel comma precedente dovrà
essere rimborsato all'istituto assicuratore. Parimenti la lavoratrice che,
assente dal lavoro ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge, svolga
attività comunque retribuita alle dipendenze di terzi, non ha diritto
all'indennità di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge ed è tenuta a
rimborsare all'istituto assicuratore l'importo dell'indennità indebitamente
percepita.
Art. 23
E' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568 , recante il regolamento di
attuazione della legge 26 agosto
1950, n. 860 , sulla tutela delle lavoratrici madri dipendenti
dai privati datori di lavoro.