Decreto Presidente Repubblica
31 maggio 1974, n. 417
(in
SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
Norme sullo stato giuridico del personale docente,
direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato
TITOLO I - Funzione docente, direttiva
e ispettiva
TITOLO II - Reclutamento:
Capo I - Norme
generali
Capo II -
Reclutamento del personale insegnante
Sezione I -
Concorsi per titoli ed esami
Sezione II -
Concorsi per soli titoli
Capo III -
Reclutamento del personale direttivo
Capo IV -
Reclutamento del personale ispettivo
Capo V -
Reclutamento del personale insegnate, direttivo e ispettivo delle scuole con
lingua di insegnamento diversa dall'italiano:
Sezione I -
Scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
Sezione II -
Scuole con lingua di insegnamento tedesca e scuole delle località ladine della
provincia di Bolzano
Sezione III - Disposizioni comuni al
personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e
delle scuole delle località ladine
Capo VI - Norme
comuni
Capo VII -
Nomina in ruolo
TITOLO III - Diritti e doveri:
Capo I - Diritti
sindacali Congedi ed aspettative
Capo II -
Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e passaggi di cattedra e di ruolo
Capo III -
Comandi e collocamenti fuori ruolo .
Capo IV -
Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera
Capo V - Doveri
TITOLO IV - Disciplina:
Capo I -
Sanzioni disciplinari
Capo II -
Competenze, provvedimenti cautelari e procedure
TITOLO V - Cessazione del rapporto di
servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione:
Capo I - Cessazioni
Capo II -
Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni
TITOLO VI - Trattamento di quiescenza
e previdenza
TITOLO VII - Norme finali e
transitorie:
Capo I - Norme
finali
Capo II - Norme
transitorie varie
Capo III - Norme
transitorie sui concorsi
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
TABELLA E
TABELLA F
TABELLA G 1
TABELLA G 2
TABELLA H
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione;
Vista la L. 30 luglio
1973, n. 477, recante delega al Governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,
docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista
dall'art. 18 della L.
30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della
pubblica amministrazione;
Decreta:
TITOLO
I
Funzione
docente, direttiva e ispettiva
Libertà
di insegnamento.
Nel rispetto delle norme costituzionali e
degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è
garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a
promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena
formazione della personalità degli alunni.
Tale azione di promozione è attuata nel
rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.
Art.
2
Funzione
docente.
La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale
dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di
essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla
formazione umana e critica della loro personalità.
I docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le
altre attività connesse con la funzione docente tenuto conto dei rapporti
inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo
della comunità scolastica.
In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento
culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai
competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi
collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle
iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli
alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni
di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.
Art.
3
Funzione
direttiva.
Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione
e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede
alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle
deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di
ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di
ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilità
proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
In particolare, al personale direttivo
spetta:
a) la rappresentanza del circolo o
dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il
consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del
servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta
esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni
prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi,
all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario,
sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto
e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto
della libertà d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività
didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o
dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della
propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze
del personale docente e non docente;
g) coordinare il calendario delle assemblee
nel circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione
scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali
che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del
distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti
che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche
e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza
sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il
rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la
disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione
dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza
della scuola.
Nulla è innovato per quanto riguarda le
attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle
direttrici e i vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le
modifiche derivanti da quanto stabilito dall'articolo 125 sulle funzioni degli
ispettori scolastici.
In caso di assenza o di impedimento del
titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore
didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica.
Art. 4
Funzione
ispettiva.
La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del
Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali
sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di
formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
Essa è esercitata da ispettori tecnici
centrali e periferici.
Gli ispettori tecnici centrali operano in
campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o
provinciale.
Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e
coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai
programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei
sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative
di sperimentazione di cui curano il coordinamento: possono essere sentiti dai
consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono
attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche
ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o
dal provveditore agli studi.
Gli ispettori tecnici svolgono altresì
attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i
direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e
i provveditori agli studi.
Al termine di ogni anno scolastico il corpo
ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica
e dei servizi.
TITOLO
II
Reclutamento
Capo I - Norme generali
Accesso
ai ruoli.
L'accesso ai ruoli del personale insegnante
ed educativo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi
per soli titoli.
L'accesso ai ruoli del personale direttivo
ed ispettivo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami.
Art. 6
Forme
particolari di assunzione.
Sono fatte salve altre forme di assunzione
sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti in vigore per gli
insegnamenti di natura tecnica, professionale e artistica che richiedano
particolari doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali
titoli di studio o di abilitazione.
Art.
7
Requisiti
specifici di ammissione.
Salvo i casi in cui gli insegnamenti
richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed
artistica, per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami è richiesta una
formazione universitaria completa da conseguire presso le università od altri
istituti di istruzione superiore.
Art.
8
Requisiti
generali di ammissione.
Unitamente al titolo di studio indicato nel
precedente articolo, è richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini
di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai
concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite
di età che è fissato al 40° anno.
Si applicano le deroghe e le elevazioni del
limite predetto previste dalle norme vigenti.
I requisiti, di cui al precedente primo
comma, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio sono
richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente art. 6.
Per l'ammissione ai concorsi dei candidati
non vedenti si applicano le disposizioni in vigore.
Art.
9
Bandi
di concorso.
I bandi dei concorsi per titoli ed esami
stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalità di
partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine di
presentazione delle domande e dei documenti necessari.
I concorsi sono distintamente banditi per
ciascun tipo e grado di scuola e per ciascun tipo di istituzione educativa, e,
relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei
artistici e agli istituti d'arte, per ciascuna materia o gruppo di materie
secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione.
Art.
10
Competenza
ad emanare i bandi di concorso.
Per il personale insegnante della scuola materna ed
elementare e per il personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono
indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con ordinanza
del Ministro per la pubblica istruzione.
I bandi relativi al personale educativo,
alla scuola materna e alla scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo
normale, e, ove previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e
sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
Per il personale insegnante della scuola media, compreso
quello delle scuole annesse ai convitti nazionali e quello di materie culturali
delle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, i
concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti vacanti e
disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici regionali o
interregionali in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la
pubblica istruzione.
Per il personale insegnante appartenente ai
ruoli nazionali, i concorsi per i titoli ed esami vengono indetti con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi
siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei
posti, con procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la formazione
di distinte graduatorie.
Nei casi in cui vengono indetti concorsi a
livello regionale ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione
Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale.
Art.
11
Commissioni
esaminatrici.
Le commissioni esaminatrici sono composte,
avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:
a) un professore universitario o preside,
con funzione di presidente:
b) un membro scelto fra il personale
direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli
istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo,
parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.
Qualora il numero dei concorrenti sia
superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri di cui 2 da
scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per
ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in
sottocommissioni.
Art.
12
Formazione
delle commissioni esaminatrici.
L'organo che ha indetto il concorso nomina,
con proprio decreto, le commissioni esaminatrici scegliendo:
a) il presidente, se docente universitario,
da un elenco proposto dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione; se preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione;
b) i membri da un elenco proposto dai
consigli scolastici provinciali, se trattasi di concorsi provinciali; da un
elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi
di concorsi regionali o nazionali.
Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni
quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici
non possono essere nominate nel quadriennio successivo.
Qualora manchino le proposte e non si sia
provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina
direttamente i componenti le commissioni medesime.
Art.
13
Svolgimento
del concorso per il personale docente.
I concorsi per titoli ed esami, per il
personale insegnante, constano di una o più prove scritte o pratiche, della
frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale.
Le prove scritte o pratiche e la prova
orale verteranno sulle discipline attinenti all'insegnamento.
I candidati, che hanno superato le prove
scritte o pratiche, partecipano al corso di cui al precedente primo comma, ai
fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacità
attitudinali.
I candidati dei concorsi a cattedre nelle
scuole d'istruzione secondaria ed artistica, che hanno superato le prove
scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non
partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale.
I corsi sono organizzati su base
provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida di una
commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente
di ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso e
presieduta da un docente universitario o da un preside o da un direttore
didattico.
I corsi hanno carattere teorico-pratico. I
relativi piani di studio devono favorire la conoscenza dei problemi
dell'educazione, sviluppare le attitudini e le capacità professionali,
promuovere l'approfondimento della didattica delle materie d'insegnamento. I
corsi debbono altresì prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a
seminari e a gruppi di studio. Possono essere chiamati a tenere lezioni docenti
ed esperti delle materie comprese nei piani.
I piani di studio e le modalità di
attuazione dei corsi e di formazione delle commissioni sono stabiliti con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Al termine del corso, ciascun candidato
sostiene innanzi alla commissione di cui al precedente quinto comma una prova
rivolta ad accertare la preparazione specifica, nonché la capacità di
rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze
sviluppate nel corso. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella
discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti
nel corso ed alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività
didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il candidato
riporta una votazione non inferiore a 24 quarantesimi. Il candidato che ha
concluso il corso con una votazione non inferiore a 24 quarantesimi è ammesso
alla prova orale; per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di
istruzione secondaria ed artistica l'esito positivo del corso ha anche valore
abilitante.
Le commissioni giudicatrici del concorso
dispongono di 100 punti, di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20
ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati
che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna
delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a
cattedre di insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli
istituti d'arte dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla
prova orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli.
Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove
scritte o pratiche e nella prova orale.
Le prove d'esame del concorso, i relativi
programmi, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Prove d'esame per il personale educativo.
Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami
constano di una prova scritta e di un colloquio.
Le commissioni giudicatrici dispongono di
100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova, 40 al colloquio e 20 ai titoli.
Sono ammessi al colloquio coloro che
abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su
40.
Il colloquio si intende superato se il
candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
La prova di esame, i relativi programmi, i
titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Art. 15
Graduatoria
dei concorsi per il personale docente.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi
per il personale docente, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono
alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una
votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre
d'insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti
d'arte, non inferiore a punti 36 su 60.
La graduatoria è compilata sulla base della
somma dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di
quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli. Per i
candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in
sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato
in quarantesimi.
Nei casi di parità di punteggio complessivo
si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le graduatorie sono approvate, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con
decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere
definitivo.
Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482.
Coloro che risultano compresi in posizione
non utile per la nomina hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a
surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati
decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
Graduatorie
dei concorsi per il personale educativo.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale
educativo, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione
dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle prove stesse, una
votazione non inferiore a punti 48 su 80.
La graduatoria è compilata sulla base della
somma dei voti delle prove d'esame e del punteggio assegnato per i titoli.
Nei casi di parità di punteggio
complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le graduatorie sono approvate, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con
decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere
definitivo.
Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482.
Coloro che risultano compresi in posizione
non utile per la nomina, hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare
i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro
un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
Art. 17
Esclusione.
L'esclusione dal concorso per titoli ed esami è disposta
per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la
cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.
L'esclusione è disposta dall'organo che ha
indetto il concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione
all'interessato.
Art.
18
Periodicità
dei concorsi e posti conferibili.
I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31
dicembre, ad anni alterni.
Sono messi a concorso, nella misura del
cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1°
ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.
Artt.
19-23
[omissis]
Capo III - Reclutamento del
personale direttivo
Art.
24
Requisiti
di ammissione ai concorsi.
I concorsi per titoli ed esami per il
reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e
gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative.
A tali concorsi possono partecipare gli
insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengano ai
ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto
direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di
almeno cinque anni effettivamente prestato.
Fermo restando il requisito dell'anzianità
di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e
grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai
successivi articoli.
Scuola
materna e scuola elementare.
Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola
materna e di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi gli
insegnanti delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che saranno
determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
Art.
26
Scuola
media.
Ai concorsi a posti di preside della scuola
media sono ammessi:
a) gli insegnanti di ruolo della scuola
media forniti di qualsiasi laurea, nonché gli insegnanti di ruolo di educazione
fisica laureati;
b) gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli
istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che
nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato
la votazione di almeno 7 decimi.
Art.
27
Scuole
secondarie di secondo grado.
Ai concorsi a posti di preside di liceo
classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e
di istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente
articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo
di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché gli
insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a
cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il
posto direttivo.
Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i
presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le
vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame
di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il
concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
Ai concorsi a posti di preside degli
istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali
per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare
sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di
istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a
cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.
Gli insegnanti di materie non tecniche
degli istituti di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel
primo comma del presente articolo, purché abbiano titolo al passaggio a
cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.
Art.
28
Licei
artistici ed istituti d'arte.
Ai concorsi a posti di preside dei licei
artistici e degli istituti d'arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai
ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia
dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli
istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.
Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati
nel precedente comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia
richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente articolo 7.
Art.
29
Istituti
di educazione.
Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali
e vice direttrici degli educandati femminili dello Stato sono ammessi
rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni,
forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di
istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un
servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nonché i vice rettori
aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno cinque anni
effettivamente prestato. Partecipano inoltre gli insegnanti di ruolo nelle
scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli
istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno cinque
anni di effettivo servizio di ruolo, nonché gli insegnanti di ruolo, forniti di
laurea, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo nelle scuole
ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Ai concorsi a posti di rettore dei convitti
nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi
rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo
ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato.
Art.
30
Bandi
di concorso.
I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di
scuola e delle istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni
alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 10 ottobre
dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo.
I bandi stabiliscono le modalità di
partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine di presentazione
delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative
tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.
Art. 31
Competenza
ad emanare i bandi.
I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati
sulla base di una ripartizione regionale od interregionale di posti con
procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte
graduatorie.
Art.
32
Commissioni
esaminatrici.
Le commissioni dei concorsi previsti dal
presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione
e sono composte da:
a) un professore universitario, con
funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente
relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi,
rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell'amministrazione
della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo
dirigente.
I membri di cui alle lettere a) e c) sono
scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato
il periodo di prova compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 12.
Si applica l'ultimo comma del citato art.
12.
Qualora il numero dei concorrenti sia
superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo
le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di
500 o frazione di 500 concorrenti.
Art.
33
Prove
di esame e valutazione.
I concorsi di cui al presente capo constano
di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e
la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.
Le commissioni dispongono di 100 punti dei
quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40
assegnati alla prova scritta.
Nei concorsi a posti di preside dei licei
artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei
quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su
25 assegnati alla prova scritta.
Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti
che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con
non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di
preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti,
con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
La prova scritta verte su problematiche
attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare
riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il
concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di
carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola,
nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
Art.
34
Determinazione
degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei
punteggi per i titoli.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i
concorsi di cui al presente capo:
a) gli orientamenti programmatici per le
prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione
educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente art. 33;
b) i titoli valutabili, con particolare
riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.
Art.
35
Graduatorie.
Le graduatorie dei concorsi a posti del
personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, pei
ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei
punti assegnati per i titoli.
Nei casi di parità di punteggio si
applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive modificazioni e integrazioni.
Oltre al punteggio complessivo deve essere
distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.
Le graduatorie sono approvate con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione e sono utilizzabili, nell'ordine in cui
i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a
concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.
I concorrenti collocati in posizione
eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della
graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano
dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria
stessa.
Art.
36
Esclusioni.
Nei limiti del successivo art. 98, sono
esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento
motivato del Ministro per la pubblica istruzione, coloro che abbiano riportato,
dopo la nomina nei ruoli del personale insegnante ed educativo, una sanzione
disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione.
Capo IV - Reclutamento del personale
ispettivo
Concorsi
a posti di ispettore tecnico periferico.
L'accesso al ruolo del personale ispettivo
tecnico periferico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti
a seconda dei contingenti di cui al successivo articolo 119.
Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo alla scuola
materna, le direttrici e le insegnanti di scuola materna;
b) per il contingente relativo alla scuola
elementare, i direttori didattici di scuola elementare, gli insegnanti
elementari e gli istitutori e le istitutrici;
c) per i contingenti relativi alla scuola
media e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché agli
istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e gli insegnanti della scuola
media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i vice
rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei
convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati
femminili dello Stato nonché i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e
degli istituti d'arte, gli insegnanti dei conservatori di musica e delle
accademie di belle arti.
Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è
richiesto il possesso della laurea, salvi i casi in cui, limitatamente
all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside
non sia prevista.
Il personale docente ed educativo dovrà
avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9
anni.
Art.
38
Concorsi
a posti di ispettore tecnico centrale.
L'accesso a posti di ispettore tecnico
centrale si consegue mediante concorsi per titoli integrato da un colloquio, ai
quali sono ammessi gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianità
di servizio nel ruolo, e, limitatamente al contingente riservato alla
istruzione artistica, anche i direttori dei conservatori di musica,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
Art.
39
Bandi
di concorso a posti di ispettori tecnici.
I concorsi a posti di ispettore tecnico
centrale e quelli a posti di ispettore tecnico periferico sono indetti ogni due
anni con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei posti
disponibili nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto
dei settori d'insegnamento di cui al successivo art. 119.
I bandi stabiliscono altresì le modalità di
partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione
e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.
Art.
40
Commissioni
esaminatrici.
Le commissioni dei concorsi a posti di
ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione e sono composte da:
a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che
professino una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi;
b) un funzionario dell'amministrazione
della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente
superiore;
c) un ispettore tecnico centrale.
Per i concorsi relativi al contingente per
gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono
scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti
delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia
nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.
Il presidente è nominato tra i membri di
cui alla lettera a) del precedente primo comma.
Art.
41
Prove
di esame e valutazione nei concorsi a posti di ispettori tecnici periferici.
I concorsi per titoli ed esami a posti di
ispettore tecnico periferico constano di tre prove scritte e di una prova
orale.
Le commissioni giudicatrici dispongono di
100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30
alla valutazione dei titoli.
Sono ammessi alla prova orale i candidati
che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a
punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova
orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non
inferiore a punti 20 su 25.
Nei concorsi relativi ai contingenti per le
scuole materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi
pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola:
la seconda su argomenti socio-culturali di
carattere generale;
la terza sugli ordinamenti scolastici
italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità
europea.
Nei concorsi relativi ai contingenti per la
scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per
gli istituti d'arte e i licei artistici, la prima prova scritta verte su
problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti alle
discipline comprese nei settori di insegnamenti indicati dal successivo art.
119; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare
riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.
La prova orale è intesa ad accertare la
capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati,
anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla
legislazione scolastica italiana.
La valutazione dei titoli è effettuata
soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.
Con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.
Art.
42
Svolgimento
del concorso a posti di ispettore tecnico centrale.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di
ispettore tecnico centrale dispongono di 100 punti di cui 50 da attribuire ai
titoli e 50 al colloquio.
Il colloquio si intende superato dai
candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 40 su 50.
Con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti del colloquio.
Art.
43
Graduatorie.
Le graduatorie dei concorsi di ispettore
tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno
superato le prove di esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono
collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove
anzidette e dei punti assegnati per i titoli.
A parità di punteggio si applicano i
criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive modificazioni e integrazioni.
I candidati collocati in graduatoria in
posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo,
nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla
nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione
della graduatoria stessa.
Art.
44
Esclusioni.
Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai
concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato
del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino sforniti
dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei
ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla
censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Capo V - Reclutamento del personale
insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua di insegnamento
diversa dall'italiano
Sezione I - Scuole con lingua di
insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
Reclutamento
del personale insegnante.
Per l'accesso ai ruoli del personale
insegnante della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e
scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici
con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono
indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del
presente decreto.
A tali concorsi sono ammessi i cittadini
italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai
precedenti articoli.
Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con
lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua
slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami
sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad
una commissione di tre membri nominata dal soprintendente scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia.
Sono esonerati dal colloquio di cui al
precedente comma egli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per
almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
Nei concorsi a posti di insegnamento della
scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione
secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per titoli
ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono
ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui
alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
Art.
46
Bandi
di concorso e commissioni esaminatrici.
I concorsi per la scuola materna e per la scuola
elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti
dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola
media, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e
per gli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento slovena
sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia.
I predetti organi approvano le relative
graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.
Le commissioni esaminatrici, ad eccezione
di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e
lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della
lingua slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.
Art. 47
Reclutamento
del personale insegnante.
Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della
scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli
istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle
scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della
provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per
soli titoli a norma del presente decreto.
A tali concorsi sono ammessi i cittadini
italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località
ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116.
[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli
insegnanti di lingua italiana delle scuole elementari in lingua tedesca ed ai
concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e licei
artistici in lingua tedesca sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua
materna italiana che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione
di tre membri, nominata dal competente intendente scolastico di Bolzano,
adeguata conoscenza della lingua tedesca. Sono esonerati dal predetto colloquio
gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle
scuole con lingua di insegnamento tedesca].
[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli
insegnanti di lingua tedesca delle scuole elementari in lingua italiana ed ai
concorsi a cattedre di lingua tedesca e di lingua e letteratura tedesca negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e nei licei
artistici in lingua italiana sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua
materna tedesca che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione
di tre membri, nominata dal sovrintendente di Bolzano, adeguata conoscenza
della lingua italiana. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che
abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle scuole con lingua di
insegnamento italiana].
Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente
articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si
svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla
lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle
scuole delle località ladine.
Art. 48
Bandi
di concorso e commissioni esaminatrici.
I concorsi di cui al precedente articolo
sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.
Le graduatorie sono approvate dagli
intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi a
posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle
dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole
elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di
lingua italiana e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione
secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma,
da personale di lingua materna tedesca.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi a
posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da
personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito
l'insegnamento cui si riferisce il concorso.
Sezione III - Disposizioni comuni al
personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e
delle scuole delle località ladine
Reclutamento
del personale direttivo.
Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di
ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento
slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono
ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive
scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente
decreto.
Detti concorsi, per le scuole o istituzioni
in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua
tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti
intendenti scolastici.
Gli organi predetti approvano le
graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.
Art.
50
Reclutamento
del personale ispettivo tecnico periferico.
Nei concorsi a posti di ispettore tecnico
periferico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole, di cui al
presente capo.
Concorre ai posti del predetto contingente
il personale insegnante e direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle
istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché
in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.
Art.
51
Prove
di esame e valutazione dei titoli.
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per
titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del personale
direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi
delle prove di esame e i titoli valutabili.
Con lo stesso decreto sono stabilite le
valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale insegnante.
Rinvio.
Per tutto quanto non sia espressamente
previsto dal presente capo, valgono le norme degli articoli contenuti nei capi
I, II, III e IV del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua
tedesca e alle scuole delle località ladine, le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116,
contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
Capo VI - Norme comuni
Art.
53
Incompatibilità.
Non possono far parte delle commissioni
giudicatrici di concorso di cui al presente decreto coloro che abbiano
relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più
concorrenti.
Art.
54
Esonero
dall'insegnamento.
Il personale direttivo e insegnante può
essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di
partecipazione ai lavori delle commissioni.
Se detti lavori si concludono dopo il 31
marzo, il personale insegnante, eventualmente esonerato, che nel corso
dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi,
riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori
della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella
scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di
sostegno.
Il posto occupato dal personale esonerato
non può essere conferito per incarico a tempo indeterminato durante il periodo
dell'esonero.
Art.
55
Validità
del servizio.
Il periodo di partecipazione ai lavori
delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto nella scuola.
Capo VII - Nomina in ruolo
Art.
56
Nomina in prova
e decorrenza della nomina.
Il personale insegnante, direttivo e
ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative è nominato in prova.
La nomina decorre dalla data di inizio
dell'anno scolastico.
Art.
57
Assegnazione
della sede e decadenza dalla nomina.
L'assegnazione della sede è disposta
secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze
espresse dagli aventi diritto.
Il personale che ha conseguito la nomina in
prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine
stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina.
Il personale, che ha accettato la nomina
con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici
di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del
servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato è immediatamente
disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal
presente decreto.
Decade parimenti dalla nomina il personale,
che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo
entro il termine stabilito.
Prova.
La prova ha la durata di un anno
scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non
inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
Negli istituti e scuole di istruzione
secondaria od artistica il periodo di prova è valido anche se prestato per un
orario inferiore a quello di cattedra.
Durante il periodo di prova il personale
deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la
nomina è stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo
di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti
dall'amministrazione scolastica.
Compiuto il periodo di prova, il personale
insegnante consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli
studi, tenuto conto degli elementi forniti dal direttore didattico o dal
preside, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti a seguito
di eventuale visita ispettiva.
Per il personale direttivo la conferma in
ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto
conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi
acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva.
Per il personale ispettivo tecnico la
conferma in ruolo è disposta con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore
generale o capo servizio.
Qualora nell'anno scolastico non siano
stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un
anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la
conferma in ruolo.
I provvedimenti, di cui al presente
articolo, sono definitivi.
Art.
59
Esito
sfavorevole della prova.
In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore
agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di
personale appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se
trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, provvede:
alla dispensa dal servizio o, se il
personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al
ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che
gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso;
ovvero a concedere la proroga di un altro
anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
TITOLO III
Diritti
e doveri
Capo I - Diritti sindacali - Congedi
ed aspettative
Art.
60
Libertà
sindacali.
Le libertà sindacali del personale docente,
educativo, direttivo e ispettivo delle scuole ed istituzioni educative, di cui
al presente decreto, sono disciplinate dagli articoli 45, 46,
47, 48, 49 e 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249,
e successive modificazioni.
L'uso gratuito di appositi spazi, ai fini
di cui al citato art. 49 della
legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive
modificazioni, è concesso alle organizzazioni sindacali in ogni edificio
scolastico.
Il personale docente ha diritto di riunione
nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni. Per il
personale educativo il diritto di riunione è concesso nei locali della
istituzione educativa.
Il personale direttivo ha diritto di
riunione nei locali di una scuola od istituzione educativa liberamente scelta.
Quando la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario
stabilito per il suo svolgimento non può coincidere con l'orario normale delle
lezioni.
Il personale ispettivo tecnico ha diritto
di riunione nei locali degli uffici in cui ha la sede di servizio.
Le riunioni, che possono riguardare la
generalità del personale o gruppi di esso, sono indette singolarmente o
congiuntamente dai sindacati che organizzano, su scala nazionale, le rispettive
categorie del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo.
Va in ogni caso riconosciuto per il
personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo il diritto di riunione
durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, da
utilizzare per la partecipazione negli stessi giorni e nella stessa ora ad
assemblee indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali
di cui al precedente sesto comma, in locali della stessa scuola o di scuole
diverse o dell'istituzione educativa. A tal fine, le assemblee, ove necessario,
possono essere tenute, a richiesta delle organizzazioni sindacali, anche nelle
ore di lezioni, previa sospensione delle lezioni stesse con congruo preavviso
alle famiglie degli alunni. Le modalità per la utilizzazione delle 10 ore
secondo i criteri sopra indicati saranno stabilite con decreto del Ministro per
la pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente
sesto comma.
L'ordine del giorno, che deve riguardare
materie di interesse sindacale, deve essere comunicato al direttore didattico o
al preside, per il personale direttivo al provveditore agli studi e, per il
personale ispettivo, al capo dell'ufficio interessato almeno tre giorni prima
della data fissata.
Il direttore didattico o il preside, il
provveditore agli studi ed il capo dell'ufficio potranno disporre il rinvio
della riunione, soltanto se sia già pervenuta da parte di altra organizzazione
sindacale avente titolo precedente comunicazione di assemblee per lo stesso
giorno ed ora.
Alle riunioni possono partecipare, previo
preavviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali anche se estranei alla
scuola.
I periodi di esonero o di aspettativa per
motivi sindacali sono validi a tutti gli effetti come servizio di istituto
nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del
diritto al congedo ordinario.
Art.
61
Congedo
ordinario.
Il personale ispettivo, direttivo e docente
ha diritto ad un mese di congedo ordinario nell'anno scolastico.
Il predetto diritto è irrinunciabile.
Il congedo ordinario deve essere frutto nei
periodi di chiusura delle scuole od istituzioni educative.
Art.
62
Congedi
straordinari e aspettative.
Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano
le disposizioni del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 21 del
regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e l'art. 8 della
legge 1° giugno 1942, n. 675.
Il periodo massimo di due mesi stabilito,
per il congedo straordinario, dall'art. 37 del
citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3,
è computato per anno scolastico.
Il personale docente, che dopo
l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia debba riprendere servizio
d'insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella
scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di
sostegno.
Art.
63
Organi
competenti a disporre congedi ed aspettative.
I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque
titolo, sono concessi dal Ministro per la pubblica istruzione per il personale
ispettivo tecnico; dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal
direttore didattico o dal preside per il personale insegnante.
Art. 64
Proroga
eccezionale dell'aspettativa.
L'organo competente a concedere
l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi
di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a
sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo
fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il periodo di proroga eccezionale non è
valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.
Art.
65
Incarichi
e borse di studio, congedi per attività artistiche e sportive.
Il personale di cui al presente decreto,
purché abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal
Ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del
servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità
dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a
commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di
attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni
statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti
internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e
congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e
docente.
E' consentito, anche indipendentemente da
specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e, in
particolare, con quelli della Comunità europea.
Per la durata dell'incarico il personale
può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.
Gli incarichi non possono protrarsi oltre
il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non
possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo.
Non possono essere autorizzati nuovi
incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione
dell'ultimo incarico conferito.
Il periodo trascorso nello svolgimento
delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti,
come servizio d'istituto nella scuola.
Le stesse disposizioni trovano applicazione
allorché il personale di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da
parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri,
di organismi o enti internazionali.
Nei casi di incarichi relativi
all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica
presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri,
organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico
dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi
stessi.
Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi
l'autorizzazione di cui al precedente primo comma è disposta di concerto con il
Ministro per il tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero
dai normali obblighi di servizio.
Tenuto conto delle esigenze di servizio e,
per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità
dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata
di 30 giorni con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale
ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di
istruzione artistica per lo svolgimento di attività artistiche e agli
insegnanti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari
esigenze di attività tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per
ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono
cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto.
Art.
66
Valutazione
del servizio del personale docente.
Il personale docente può chiedere la valutazione del
servizio prestato per un periodo non superiore all'ultimo triennio.
Alla valutazione del servizio provvede il
comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo
all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica, sulla base di apposita relazione del direttore
didattico o del preside che, nel caso in cui il docente abbia prestato servizio
in altra scuola, acquisirà gli opportuni elementi di informazione.
La valutazione è motivata tenendo conto
delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale,
anche con riferimento a eventuali pubblicazioni, della diligenza, del
comportamento nella scuola, dell'efficacia dell'azione educativa e didattica,
delle eventuali sanzioni disciplinari, dell'attività di aggiornamento, della
partecipazione ad attività di sperimentazione, della collaborazione con altri
docenti e con gli organi della scuola, dei rapporti con le famiglie degli
alunni, nonché di attività speciali nell'ambito scolastico e di ogni altro
elemento che valga a delineare le caratteristiche e le attitudini personali, in
relazione alla funzione docente. Essa non si conclude con giudizio complessivo,
né analitico, né sintetico e non è traducibile in punteggio.
Avverso la valutazione del servizio è
ammesso ricorso al provveditore agli studi che, sentita la competente sezione
per settore scolastico del consiglio scolastico provinciale, decide in via
definitiva.
Sono abrogate le disposizioni concernenti
le note di qualifica del personale docente.
Nulla è innovato per quanto riguarda la
valutazione del servizio del restante personale del presente decreto.
Art.
67
Trasferimenti
a domanda e d'ufficio.
I trasferimenti del personale di cui al
presente decreto sono disposti a domanda o d'ufficio.
Art.
68
Trasferimenti
a domanda.
I trasferimenti a domanda hanno luogo
annualmente con effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
Essi sono disposti tenuto conto
dell'anzianità di servizio di ruolo, delle esigenze di famiglia e dei titoli da
valutarsi sulla base di apposita tabella approvata con decreto del Ministro per
la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione. Nella detta tabella la valutazione del ricongiungimento al coniuge avviene
indipendentemente dalla attività professionale dello stesso. Per il personale
direttivo ed ispettivo tecnico è valutabile la durata del servizio nel ruolo di
appartenenza.
I trasferimenti del personale appartenente
ai ruoli provinciali sono disposti dal provveditore agli studi e quelli del
personale appartenenti ai ruoli nazionali dal Ministro per la pubblica
istruzione.
I docenti appartenenti ai ruoli provinciali
debbono inoltrare domanda ai provveditori agli studi competenti
territorialmente indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza.
Le domande di trasferimento debbono essere
presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli
aspiranti al trasferimento appartengono.
I provveditori agli studi competenti a
provvedere al trasferimento formano una graduatoria degli aspiranti sulla base
della tabella di cui al precedente secondo comma.
Con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione
saranno, annualmente, stabiliti il termine per la presentazione delle domande, i
documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e
gli adempimenti propri del provveditore agli studi competenti a provvedere.
Art.
69
Trasferimenti
nell'ambito dello stesso comune.
I trasferimenti nell'ambito dello stesso comune
sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso.
Art.
70
Trasferimento
d'ufficio.
Si fa luogo al trasferimento d'ufficio
soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedra ovvero per accertata
situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella
sede.
In caso di soppressione di posto o di cattedra si tiene
conto, ai fini della scelta del personale da trasferire, ove più siano gli
interessati, delle esigenze di famiglia di cui alla tabella prevista dall'art.
68 e della complessiva anzianità di servizio di ruolo.
Art.
71
Organi
competenti a disporre il trasferimento d'ufficio.
Il trasferimento d'ufficio del personale
appartenente ai ruoli provinciali è disposto dal provveditore agli studi.
Qualora sia determinato da accertata situazione di incompatibilità di
permanenza nella scuola o nella sede, esso è disposto su conforme parere del
competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale.
Il trasferimento d'ufficio del personale appartenente
ai ruoli nazionali è disposto dal Ministro per la pubblica istruzione.
Qualora sia determinato da accertata
situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede esso è
disposto su conforme parere del competente consiglio di disciplina del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Qualora il trasferimento d'ufficio del
personale appartenente ai ruoli provinciali debba aver luogo per provincia
diversa, la sede è stabilita con provvedimento del Ministro per la pubblica
istruzione.
Quando ricorrano ragioni di urgenza, il trasferimento
d'ufficio per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella
scuola o nella sede può essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se
ricorrano ragioni di particolare urgenza, può essere nel frattempo disposta la
sola sospensione dal servizio da parte del direttore didattico o del preside
sentito il collegio dei docenti se trattasi di personale docente, e del
provveditore agli studi, se trattasi di personale direttivo. Il provvedimento
va immediatamente comunicato per la convalida all'autorità competente a
disporre il trasferimento d'ufficio. In mancanza di convalida, ed in ogni caso
di mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale
competente, nel termine di 10 giorni dall'adozione, il provvedimento di
sospensione dal servizio è revocato di diritto.
Art.
72
Ricorso
avverso i trasferimenti.
Contro i provvedimenti in materia di
trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra o a domanda è
ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione, che decide su conforme
parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art.
73
Assegnazioni
provvisorie di sede.
Il personale direttivo e docente delle
scuole materne, delle scuole elementari, della scuola media, delle scuole
secondarie superiori e degli istituti d'arte e dei licei artistici, che abbia
chiesto e non ottenuto il trasferimento, può, a domanda, essere
provvisoriamente assegnato ad una delle sedi richieste per trasferimento.
Può essere altresì presentata domanda di
assegnazione provvisoria di sede per sopraggiunti gravi motivi da parte di
coloro i quali non abbiano presentato domanda di trasferimento nei termini
stabiliti.
Le assegnazioni provvisorie di sede sono
disposte per cattedre o posti comunque disponibili per l'intero anno
scolastico.
Non sono consentite assegnazioni
provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina.
L'assegnazione provvisoria degli insegnanti
elementari in soprannumero da una provincia ad altra provincia può essere
disposta soltanto per compensazione.
Art.
74
Organo
competente a disporre l'assegnazione provvisoria e durata dell'assegnazione
provvisoria.
L'assegnazione provvisoria è disposta dal
provveditore agli studi subito dopo i trasferimenti e le nomine del personale
di ruolo, ed ha durata di un anno scolastico.
Con la stessa ordinanza di cui all'art. 68
il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i titoli valutabili ed i
criteri di valutazione in base ai quali il provveditore agli studi dispone le
assegnazioni provvisorie di sede, nonché le modalità e i termini di
presentazione delle domande.
Passaggi
di cattedra e di presidenza.
Possono essere disposti passaggi di
cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalle allegate tabelle A, B,
C, D, E, F e G. I passaggi predetti sono effettuati con i criteri stabiliti per
i trasferimenti e successivamente ad essi, nel limite di un quinto dei posti
disponibili.
Le tabelle previste dal precedente primo
comma possono essere modificate con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art.
76
Passaggi
di cattedra per situazioni particolari.
Nei casi di modifica di ordinamenti
scolastici ovvero di programmi di insegnamento, i docenti di materia o di
gruppi di materie non più previste o comunque diversamente denominate o
raggruppate, sono assegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, su
conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a materia o
gruppo di materie affini, conservando a tutti gli effetti lo stato giuridico ed
economico in godimento.
Su proposta del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione il Ministro per la pubblica istruzione può disporre la
frequenza obbligatoria di apposito corso di aggiornamento e qualificazione.
Passaggi
di ruolo.
Possono essere disposti passaggi del
personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo
quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso
di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore
a cinque anni.
I passaggi predetti sono effettuati secondo
i criteri previsti per i trasferimenti, esclusa la valutazione delle esigenze
di famiglia.
I passaggi medesimi sono disposti ogni
biennio dopo i trasferimenti e dopo i passaggi di cattedra per non oltre il 10%
delle cattedre che risultino disponibili dopo i trasferimenti.
L'assegnazione della sede è disposta
secondo l'ordine di graduatoria e tenuto conto delle preferenze espresse dagli
interessati.
Art.
78
Organi
competenti a disporre i passaggi di categoria, di presidenza e di ruolo.
I provvedimenti relativi ai passaggi di cui agli articoli
75 e 77 sono adottati dagli organi competenti a disporre i trasferimenti a
domanda.
Art.
79
Comandi.
Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a
disporre comandi annuali del personale di cui al presente decreto, presso
amministrazioni statali o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per
lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed
assistenziali, nel numero, per ciascun grado di scuola, determinato
biennalmente d'intesa con il Ministro per il tesoro, tenuto anche conto dei
contingenti previsti dalle leggi vigenti alla data dell'entrata in vigore del
presente decreto.
Nessun altro comando può essere disposto in
eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma.
I comandi possono essere disposti soltanto
nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Il periodo trascorso in posizione di
comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come
servizio d'istituto nella scuola.
Art.
80
Collocamento
fuori ruolo.
I collocamenti fuori ruolo del personale di cui al
presente decreto restano disciplinati dalle disposizioni vigenti.
Essi possono essere disposti soltanto nei
riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.
Art.
81
Riconoscimento
del servizio al personale docente.
Al personale docente di cui al presente
decreto, il servizio eccedente i quattro anni previsto dal secondo comma
dell'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni,
nella legge 26 luglio
1970, n. 576, viene riconosciuto nella misura di
due terzi agli effetti giuridici ed economici e per il restante terzo ai soli
fini economici.
Agli stessi effetti e negli stessi limiti è
riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in
qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle
università.
Art.
82
Riconoscimento
del servizio del personale direttivo.
Al personale direttivo di cui al presente decreto è
riconosciuto soltanto il servizio effettivamente prestato in qualità di
insegnante di ruolo nella carriera di provenienza, nella misura della metà ai
fini giuridici ed economici.
Il riconoscimento di cui al precedente
comma non è cumulabile con quello previsto dall'articolo unico della legge 28 gennaio
1963, n. 28.
Passaggio
ad altro ruolo.
In caso di passaggio anche a seguito di
concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione
secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio
prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo,
mediante ricostruzione di carriera.
Art.
84
Riconoscimento
del servizio militare.
Il servizio militare di leva o per richiamo
o il servizio civile sostitutivo di quello di leva nonché l'opera di assistenza
tecnica in Paesi in via di sviluppo di cui alla legge 8 novembre 1966, numero
1033, e successive modificazioni, resi con il possesso del titolo di studio
richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella
stessa carriera, agli effetti di cui al precedente art. 81, come servizio non
di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
Art.
85
Periodi
di servizi utili al riconoscimento.
Al fine del riconoscimento di cui ai
precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno
scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità
dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
I periodi di congedo e di aspettativa
retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini
del computo del periodo richiesto per il riconoscimento.
Art.
86
Cumulo
di riconoscimenti e decorrenza dei benefici.
Il riconoscimento dei servizi di cui al
presente decreto non è disposto per i servizi non di ruolo compresi in periodi
che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione
di nomina in ruolo prevista da leggi speciali.
I benefici di cui ai precedenti articoli
assorbono quelli previsti da altre leggi per il riconoscimento del servizio ai
fini della carriera.
I riconoscimenti di servizi già effettuati
in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con
quelli previsti dal presente decreto, relativi a periodi precedentemente non
riconoscibili.
I riconoscimenti di servizi previsti dai precedenti
articoli sono disposti all'atto della conferma in ruolo.
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 15
della legge 30 luglio 1973, n. 477, le nuove misure per il
riconoscimento dei servizi, previste dagli articoli 81 e 82, hanno effetto da
data non anteriore al 1° luglio 1975.
Art.
87
Orario
di servizio del personale direttivo.
Il personale direttivo delle scuole materne
ed elementari, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, è
tenuto ad un orario di servizio di 36 ore settimanali.
Quando le esigenze della scuola lo
richiedano, il predetto personale è tenuto a prestare servizio anche in ore non
comprese nell'orario normale, alle condizioni previste e con il compenso
stabilito dal decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 418,
relativo alla corresponsione di un compenso per lavoro straordinario al
personale ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica.
L'orario di servizio del personale
direttivo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato è
disciplinato dalle norme del presente articolo, in quanto compatibili.
Art.
88
Orario
di servizio dei docenti.
L'orario obbligatorio di servizio per le
insegnanti della scuola materna è di 36 ore settimanali. L'orario obbligatorio
di servizio per i docenti delle scuole elementari e degli istituti e scuole di
istruzione secondaria e artistica è costituito: a) delle ore da destinare
all'insegnamento in ragione di 24 ore settimanali per i docenti delle scuole
elementari e di 18 ore settimanali, da svolgere in non meno di cinque giorni
alla settimana, per i docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria
e artistica; b) delle ore riguardanti le attività non di insegnamento connesse
con il funzionamento della scuola in ragione di 20 ore mensili.
Nell'ambito dell'orario di servizio, gli
insegnanti tecnico-pratici e gli insegnanti di arte applicata sono tenuti a
rimanere a disposizione dell'istituto per tre ore settimanali, per le esigenze
connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature.
I docenti degli istituti e delle scuole di istruzione
secondaria e artistica il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore
settimanali sono tenuti al completamento dell'orario di insegnamento, entro il
predetto limite, mediante l'utilizzazione in eventuali supplenze o corsi di
recupero, d'integrazione ed extracurriculari e, in mancanza, rimanendo a
disposizione della scuola per attività parascolastiche o interscolastiche.
Fermo restando l'obbligo di 20 ore mensili
di servizio per gli altri impegni connessi con la normale attività della
scuola, nella scuola secondaria e artistica ogni ora di insegnamento eccedente
per qualsiasi motivo le 18 ore settimanali, comprese le ore di insegnamento
supplementare facoltativo previsto dalle norme vigenti e quelle eventualmente
incluse nell'orario di cattedra, è compensata per il periodo di effettiva
durata della prestazione in ragione di 1/18° del trattamento economico in
godimento, con esclusione della sola aggiunta di famiglia e dell'assegno di cui
all'art. 12 della
legge 30 luglio 1973, n. 477.
Ogni ora di servizio eventualmente prestata, in eccedenza
all'obbligo di 20 ore mensili ed entro il limite massimo di 3 ore settimanali,
per l'attività di insegnamento nei corsi di recupero, di integrazione ed
extracurriculari, compresa nei programmi compilati in attuazione della lettera
d) dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola
materna elementare, secondaria ed artistica per quella di direttore di scuola
coordinata di istituto professionale e di addetto alla vigilanza di sezione
staccata, e per quella svolta con funzione vicaria dal docente di cui
all'ultimo comma del precedente art. 3, è compensata secondo l'importo orario
stabilito dal decreto
legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive
modificazioni. Tali prestazioni devono essere mensilmente documentate mediante
dichiarazione del direttore didattico o del preside.
Il precedente comma ha effetto dal 1°
luglio 1975.
Art.
89
Lezioni
private.
Al personale docente non è consentito
impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
Il personale docente, ove assuma lezioni
private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale
deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
Ove le esigenze di funzionamento della
scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare
l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il
consiglio di circolo o di istituto.
Avverso il provvedimento del direttore didattico o del
preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via
definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
Nessun alunno può essere giudicato da
docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le
prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
Art.
90
Divieto
di lezioni private per il personale ispettivo e direttivo.
Al personale ispettivo e direttivo è fatto
divieto di impartire lezioni private.
Divieto
di cumulo di impieghi.
L'ufficio di docente, di direttore
didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di
personale prevista dal presente decreto non è cumulabile con altro rapporto di
impiego pubblico.
Il predetto personale che assuma altro
impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
L'assunzione del nuovo impiego importa la
cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del
trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni
in vigore.
Art.
92
Altre
incompatibilità - Decadenza.
Il personale, di cui al presente decreto,
non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può
assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in
società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società
od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta
l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il divieto, di cui al precedente comma, non
si applica nei casi di società cooperative .
Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi
precedenti viene diffidato dal Ministro per la pubblica istruzione o dal
provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
L'ottemperanza alla diffida non preclude
l'azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza
che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con
provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli
nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio
scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.
Al personale docente è consentito, previa
autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere
professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività
inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento
e di servizio.
Avverso il diniego di autorizzazione è
ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
Art.
93
Norme
di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente
decreto in materia di diritti e di obblighi del personale docente, educativo,
direttivo ed ispettivo, si rinvia, nei limiti in cui siano applicabili, alle
disposizioni del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO
IV
Disciplina
Art.
94
Sanzioni.
Al personale di cui al presente decreto, nel caso di
violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni
disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
c-bis) la sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo
di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla
funzione docente o direttiva;
d) la destituzione.
Per il personale docente il primo grado di
sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto consistente nel richiamo
all'osservanza dei propri doveri.
Art.
95
Censura.
La censura consiste in una dichiarazione di
biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi
riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.
Art.
96
Sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese.
La sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente direttiva o
ispettiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto
disposto dal successivo art. 101. La sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle
responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi
negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio
inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti
dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art.
97
Sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi.
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre
un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo
precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di
interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri
che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola o per concorso negli
stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art.
97-bis.
Sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in
compiti diversi.
1. La sanzione della sospensione
dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione,
dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti
diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa
al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di
particolare gravità integranti reati punito con pena detentiva non inferiore
nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata sentenza irrevocabile
di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata
in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena
accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della sospensione
dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è
inflitta la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti
alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti
del proprio ufficio nell'esplicitazione del rapporto educativo.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica funzionale, presso
l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali ai
quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
3. Il termine previsto dall'articolo 102 è
fissato in anni cinque per il personale che ha riportato la sanzione di cui
alla lettera c-bis) dell'articolo 94.
Art.
98
Effetti
della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio.
La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui al
precedente art. 96 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione
dell'aumento periodico dello stipendio.
La sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio di cui al precedente art. 97 se non superiore a tre mesi comporta
il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è
elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
Il ritardo di cui ai commi precedenti ha
luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento
successivo alla punizione inflitta.
Per un biennio dalla data in cui è irrogata
la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è
superiore a tre mesi, il personale ispettivo, direttivo e docente non può
ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può
altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore ai quali va
ammesso con riserva se è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha
inflitto la sanzione.
Il tempo di sospensione dall'insegnamento o
dall'ufficio è detratto da computo dell'anzianità di carriera.
Art.
99
Destituzione.
La destituzione, che consiste nella
cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto
con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato
grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle
famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o
di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o
per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o
ufficio sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni
legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso
negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi
o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Il personale di cui al presente decreto
incorre nella destituzione, senza procedimento disciplinare, nei casi previsti
dall'art. 85 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Recidiva.
In caso di recidiva in una infrazione
disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la
sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la
sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa.
In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la
quale sia stata inflitta la sanzione di cui alla lettera b) o alla lettera c)
del precedente art. 94, va inflitta rispettivamente la sanzione prevista nella
misura massima per la infrazione commessa e nel caso in cui tale misura massima
sia stata già irrogata la sanzione prevista per l'infrazione commessa può
essere aumentata sino a un terzo.
Art.
101
Assegno
alimentare.
Nel periodo di sospensione dall'ufficio è
concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio oltre
agli assegni per carichi di famiglia.
La concessione dell'assegno alimentare va
disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.
Art.
102
Riabilitazione.
Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu
inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato
per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può
chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni
efficacia retroattiva.
Art.
103
Censura
e avvertimento.
La censura è inflitta dal Ministro per la
pubblica istruzione al personale ispettivo tecnico e dal provveditore agli
studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni
scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente
direttore didattico o preside al personale docente.
Art.
104
Sospensione
dall'insegnamento o dallo ufficio e destituzione.
Organi competenti per l'irrogazione delle
sanzioni di cui all'art. 94, lettere b) e c), sono:
a) il provveditore agli studi, se trattasi
di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) il Ministro per la pubblica istruzione,
se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Competente ad irrogare la sanzione di cui
alle lettere c-bis) e d) dell'art. 94 è in ogni caso il Ministro per la
pubblica istruzione.
Il provveditore agli studi o il Ministro
per la pubblica istruzione provvedono con decreto motivato a dichiarare il
proscioglimento di ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformità del
parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del
consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, in
relazione all'appartenenza ai ruoli provinciali o nazionali, salvo che non
ritengano di disporre in modo più favorevole al dipendente.
Art.
105
Ricorsi.
Contro i provvedimenti del direttore didattico
o del preside o del provveditore agli studi con cui vengono irrogate sanzioni
disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso
gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione che decide su parere conforme
del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Art.
106
Provvedimenti
di riabilitazione.
Il provvedimento di riabilitazione di cui al precedente
art. 102 è adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi,
sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico
provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai
ruoli nazionali.
Art.
107
Sospensione cautelare e sospensione per effetto di
condanna penale.
Al personale di cui al presente decreto si applica quanto
disposto dagli articoli dal 91 a 99 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I provvedimenti di sospensione cautelare
obbligatoria sono disposti:
a) dal provveditore agli studi, quando si
tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) dal Ministro per la pubblica istruzione,
quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.
La sospensione cautelare facoltativa è
disposta, in ogni caso, dal Ministro per la pubblica istruzione.
Se ricorrano ragioni di particolare
urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o
dal preside sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal
provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte
dell'autorità competente cui il provvedimento dovrà essere immediatamente
comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni
dall'adozione, il provvedimento di sospensione è revocato di «diritto».
Art.
108
Rinvio.
Per quanto non previsto dal presente decreto in materia
disciplinare si applicano in quanto compatibili le norme del Titolo VII del
testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO
V
Cessazione
del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e
riammissione
Capo I - Cessazioni.
Art.
109
Collocamento
a riposo per raggiunti limiti di età e a domanda.
Il personale di cui al presente decreto è
collocato a riposo, per raggiunti limiti di età, dal 1° ottobre successivo alla
data di compimento del 65° anno di età.
Esso può essere collocato a riposo, su domanda, al 1°
ottobre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al
pensionamento.
Art.
110
Dimissioni
dall'impiego.
Il personale di cui al presente decreto può
dimettersi dall'impiego. Le dimissioni presentate per iscritto decorrono
normalmente dal 1° ottobre successivo a quello in cui sono state presentate.
Il personale è tenuto a prestare servizio
fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.
L'accettazione delle dimissioni può essere
rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare a carico
del personale.
Decadenza
dall'impiego.
Al personale di cui al presente decreto si applicano, in
materia di decadenza dall'impiego, le disposizioni di cui al testo unico
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni.
I provvedimenti di decadenza sono adottati
dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se
trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Art.
112
Dispensa
dal servizio.
Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il
personale di cui al presente decreto è dispensato dal servizio per inidoneità
fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento.
I provvedimenti di dispensa sono adottati
dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se
trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
Art.
113
Utilizzazione
in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute.
Il personale dichiarato inidoneo alla sua
funzione per motivi di salute può, a domanda, essere utilizzato in altri
compiti, tenuto conto della preparazione culturale e professionale.
La utilizzazione di cui al comma precedente
è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
Il personale interessato è collocato fuori
ruolo per l'intera durata dell'accertata inidoneità.
Art.
114
Restituzione
ai ruoli di provenienza.
Il personale di cui al presente decreto, se
già appartenente ad altro ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente,
può, a domanda, essere restituito al ruolo di provenienza.
La restituzione ha effetto dall'inizio
dell'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
Il provvedimento di restituzione è adottato
dal Ministro per la pubblica istruzione e, per il personale appartenente ai
ruoli provinciali, dal provveditore agli studi.
Il personale direttivo può essere
restituito all'insegnamento, nei casi di incapacità o di persistente
insufficiente rendimento attinenti alla funzione direttiva, con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Il personale restituito al ruolo di
provenienza assume in esso la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe
derivata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
Art.
115
Riammissione in servizio.
Al personale di cui al presente decreto si
applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di
cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
La riammissione in servizio è subordinata
alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la
cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciali.
Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la
posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal
rapporto di servizio.
Il provvedimento di riammissione in servizio
è adottato dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli
nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico
provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.
La riammissione in servizio ha effetto
dallo anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.
TITOLO
VI
Trattamento
di quiescenza e previdenza
Servizi
utili o riscattabili ai fini del trattamento di quiescenza.
Per la valutazione dei servizi o periodi ai
fini del trattamento di quiescenza si applicano le disposizioni previste dal
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza del personale civile e
militare dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Sono riscattabili anche i servizi prestati
nelle scuole legalmente riconosciute, per i periodi in cui i servizi stessi siano
stati retribuiti. Il relativo contributo di riscatto è fissato nella misura del
18 per cento.
Art.
117
Servizi
utili o riscattabili ai fini previdenziali.
Per la valutazione dei servizi speciali ai fini
previdenziali si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle norme
sul trattamento di previdenza del personale civile e militare dello Stato
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.
Sono riscattabili ai fini previdenziali
anche i servizi previsti nel secondo comma del precedente art. 116.
TITOLO
VII
Norme
finali e transitorie
Art.
118
Applicabilità.
Le disposizioni del presente decreto si
applicano al personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo degli istituti e
scuole statali di ogni ordine e grado, escluse le università, compresi gli
insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici,
gli insegnanti di arte applicata, gli assistenti delle accademie di belle arti
e dei licei artistici, gli accompagnatori di pianoforte e i pianisti
accompagnatori, nonché al personale direttivo ed educativo dei convitti
nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti
di istruzione tecnica e professionale; si applicano altresì, in quanto
compatibili, al personale non di ruolo, salva diversa particolare disposizione
della disciplina del personale non di ruolo statale.
Art.
119
Ruolo
degli ispettori tecnici periferici.
E' istituito il ruolo degli ispettori
tecnici periferici con la seguente dotazione organica:
45 posti per la scuola materna;
245 posti per la scuola elementare;
160 posti per la scuola media;
150 posti per gli istituti e scuole di
istruzione secondaria di secondo grado, compresi gli istituti d'arte e i licei
artistici.
Il Ministro per la pubblica istruzione
provvede, nel limite dei contingenti dei posti di organico previsti nel
precedente comma per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione
secondaria di secondo grado, alla ripartizione dei posti per i settori
dell'insegnamento linguistico-espressivi, delle scienze storiche e sociali,
delle scienze matematiche e naturali, delle materie tecnologiche e di altre
specialità professionali, dell'educazione fisica e sportiva.
Per gli istituti d'arte e i licei artistici
la ripartizione è effettuata in relazione ai vari insegnamenti plasticovisuali
e tecnico-professionali.
I contingenti di cui ai precedenti commi
possono essere modificati ogni due anni, nel limite della complessiva
dotazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Gli ispettori tecnici periferici sono
assegnati, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a svolgere le
proprie funzioni nell'ambito di una regione o di una provincia, presso le
sovrintendenze scolastiche o gli uffici scolastici provinciali.
In prima applicazione del presente decreto
gli ispettori tecnici periferici provenienti dal soppresso ruolo degli
ispettori scolastici sono assegnati con le modalità di cui al precedente comma,
ed utilizzati, per quanto possibile, nelle zone che già costituivano le
circoscrizioni di ispettorato scolastico di rispettiva titolarità.
Per accertamenti relativi ai singoli
insegnamenti o gruppi di insegnamenti possono essere conferiti incarichi
ispettivi dal Ministro per la pubblica istruzione o dai provveditori agli studi
a personale direttivo e docente compreso negli elenchi di cui al precedente
art. 12.
Art.
120
Ruoli
dei presidi dei licei artistici e degli istituti d'arte.
E' istituito il ruolo dei presidi dei licei artistici.
I direttori degli istituti d'arte assumono
la denominazione di presidi.
Ai presidi di cui ai precedenti commi si
applicano, salva particolare diversa disposizione, le norme sul trattamento
giuridico ed economico dei presidi degli istituti di istruzione secondaria
superiore.
Art.
121
Ruoli
del personale educativo.
Sono istituiti il ruolo provinciale delle istitutrici
degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei
convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e il ruolo
provinciale degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli
istituti tecnici professionali.
Al predetto personale si applicano le
disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli
insegnanti elementari.
Art.
122
Trasformazione
dei ruoli.
Il ruolo nazionale del personale docente
della scuola media è trasformato in ruolo provinciale.
La presente norma ha effetto dal 1° ottobre
successivo alla costituzione del consiglio scolastico provinciale.
Art.
123
Competenze
per l'amministrazione dei ruoli in materia di quiescenza.
I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente
amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici
provinciali. Gli uffici scolastici provinciali per il personale appartenente ai
ruoli provinciali provvedono a tutti gli atti e provvedimenti di stato
giuridico e di carriera, ivi compresi i trattamenti di quiescenza e di previdenza.
Restano ferme le vigenti disposizioni sul
decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.
Dette disposizioni sono estese al personale
dei ruoli degli istituti d'arte e dei licei artistici.
L'attribuzione delle competenze in materia
di trattamento di quiescenza e di previdenza si riferisce al personale che
cessa dal servizio dal 1° ottobre dell'anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Gli atti e provvedimenti attinenti ai
trattamenti di quiescenza e di previdenza spettanti al personale cessato dal
servizio anteriormente alla data sopra indicata, continueranno ad essere curati
dall'ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istruzione.
Alle eventuali riliquidazioni dei
trattamenti di quiescenza disposte successivamente alla data di cui al
precedente quarto comma provvederanno, per il personale appartenente ai ruoli
provinciali, gli uffici scolastici provinciali, anche se trattasi di
trattamenti di quiescenza spettanti a personale cessato anteriormente alla data
stessa.
Art.
124
Esercizio
delle funzioni di ispettore tecnico centrale.
Le funzioni di ispettore tecnico centrale
sono esercitate dagli ispettori centrali dei settori scolastici di cui alla
dotazione organica stabilita dall'allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al
decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art.
125
Soppressione
di ruoli e devoluzione dei compiti già propri degli ispettori scolastici.
Sono soppressi il ruolo nazionale degli ispettori
scolastici, i ruoli delle maestre istitutrici degli educandati femminili dello
Stato e dei censori di disciplina dei convitti annessi agli istituti di
istruzione tecnica e professionale.
Le attribuzioni non ispettive già spettanti
agli ispettori scolastici del ruolo soppresso sono devolute ai direttori
didattici eccezione fatta per il conferimento della reggenza dei circoli
didattici privi di titolare e per la decisione di ricorsi avverso provvedimenti
dei direttori didattici, che sono devoluti al provveditore agli studi.
Con la soppressione del ruolo nazionale
degli ispettori scolastici cessano di funzionare gli uffici degli ispettori
scolastici.
Art.
126
Norme
particolari per il personale direttivo e docente delle accademie e dei
conservatori.
Le norme contenute nel presente decreto si applicano anche
al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di
danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica e al personale docente
delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti.
Restano ferme le vigenti disposizioni sul
reclutamento e sull'orario di servizio e d'insegnamento del predetto personale
direttivo e docente.
Art.
127
Dotazioni
organiche.
Con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per
l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono determinate, entro il 31
marzo di ogni biennio, le dotazioni organiche del ruolo del personale direttivo
della scuola elementare, e dei ruoli del personale educativo, tenuto conto del
numero delle classi, delle unità scolastiche e, per quanto riguarda il ruolo
del personale educativo, del numero dei convittori.
(L'art. 127 non è stato ammesso al «Visto»
della Corte dei conti.)
Art.
128
Inquadramento nei ruoli e trattamento giuridico ed
economico.
Il personale appartenente ai ruoli
nazionali trasformati in ruoli provinciali è inquadrato nel ruolo della
provincia in cui ha la sede di titolarità alla data di applicazione del
precedente art. 122.
Le maestre istitutrici degli educandati
femminili dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono chiedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente
decreto, l'inquadramento nel ruolo delle istitutrici degli educandati femminili
dello Stato o nel ruolo degli insegnanti elementari della provincia nella quale
sono titolari.
In sede di prima applicazione del presente
decreto, le maestre istitutrici, che hanno optato per l'inquadramento nel ruolo
provinciale degli insegnanti elementari, conservano il posto di insegnante
elementare nell'educandato di titolarità; in caso di insufficienza di posti, si
applicano ad esse le stesse norme vigenti per i maestri elementari di ruolo
trasferiti in altra scuola per soppressione di posto.
Per i posti di insegnante elementare degli
educandati femminili dello Stato si provvede con l'osservanza delle
disposizioni del decreto
legislativo 16 aprile 1948, n. 576.
I censori di disciplina dei convitti
annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio di
ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono inquadrati nel
ruolo degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi, con
conservazione dell'attuale trattamento economico e di carriera sino al
riordinamento dei ruoli previsto dall'art. 3 della
legge 30 luglio 1973, n. 477.
I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali, in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento.
Gli ispettori scolastici in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto sono inquadrati, anche in soprannumero, nei
posti di ispettore tecnico periferico relativi al contingente per la scuola
elementare, utilizzando a tal fine anche il contingente previsto per la scuola
materna. Il personale inquadrato ai sensi del presente comma conserva il
trattamento economico e di carriera in godimento, sino al riordinamento dei
ruoli previsto dall'art. 3 della
legge 30 luglio 1973, n. 477.
Gli inquadramenti previsti dal presente
articolo sono disposti secondo i criteri di anzianità di cui all'articolo 15,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
concernente le norme di attuazione del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Per la determinazione del trattamento economico spettante al predetto personale
si ha riguardo all'anzianità maturata nei ruoli di provenienza.
Art.
129
Restituzione
ai ruoli di provenienza del personale ispettivo, direttivo e docente
dell'istruzione elementare collocato permanentemente fuori ruolo.
Entro un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli
ispettori scolastici collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della
legge 2 dicembre 1967, n. 1213, possono chiedere
la restituzione alla funzione docente, direttiva ed ispettiva in una sede della
provincia richiesta.
Si applicano le modalità stabilite dal
precedente art. 114.
Capo III - Norme transitorie sui
concorsi.
Art.
130
Titoli
di studio validi ai fini dell'ammissione all'insegnamento.
Fino all'attuazione dell'art. 7 del presente decreto,
continuano ad essere validi, ai fini dell'ammissione all'insegnamento, i titoli
di studio previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Parimenti continuano ad avere valore
abilitante i titoli di studio cui tale valore è riconosciuto dalle predette
vigenti disposizioni. Nei casi da queste previsti, si prescinde dal possesso di
una specifica abilitazione.
Le abilitazioni all'insegnamento nelle
scuole secondarie di primo grado, conseguite anteriormente all'attuazione della
legge 15
dicembre 1955, n. 1440, sono valide ai
fini dell'ammissione ai concorsi per titoli ed esami e per soli titoli,
previsti dal presente decreto, nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado
per le discipline alle quali ciascuna abilitazione si riferisce.
Art.
131
[omissis]
Art.
132
Commissioni
esaminatrici.
Fino a quando non sia possibile chiamare a
far parte delle commissioni di cui ai precedenti articoli 11 e 32 i membri
scelti tra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola materna,
fra gli istitutori e le istitutrici dei convitti nazionali, degli educandati
femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica
e professionali, nelle commissioni dei concorsi per titoli ed esami e di quelli
per soli titoli relativi a detto personale sono nominati:
a) come membri di cui alle lettere b) e c)
dell'art. 11 per la scuola materna, un direttore didattico e un insegnante di
ruolo della scuola elementare;
b) come membro di cui alla lettera c) del medesimo
art. 11, per il personale educativo delle indicate istituzioni, rispettivamente
un vice rettore dei convitti nazionali, una maestra istitutrice degli
educandati femminili dello Stato, un insegnante di materie letterarie degli
istituti tecnici e professionali;
c) come membri di cui alle lettere b) e c)
dell'art. 32 per la scuola materna, un ispettore tecnico del contingente della
scuola elementare, e due direttori didattici della scuola elementare.
I membri di cui al presente articolo sono
nominati con le modalità stabilite dal precedente articolo 12.
Artt.
133-136
[omissis]
Art.
137
Deroga
dai limiti di età.
Per l'ammissione dei concorsi per titoli ed esami previsti
dal titolo II, capo II, del presente decreto si prescinde dal limite di età per
gli insegnanti dichiarati non licenziabili ai sensi del decreto-legge 19 giugno
1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio
1970, n. 571.
Art.
138
Regioni
a statuto speciale.
Nella materia disciplinata dal presente decreto, sono
fatte salve le disposizioni contenute nelle norme di attuazione degli statuti
di regioni a statuto speciale.
Art.
139
Norme
finali di rinvio.
Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano
le norme concernenti gli impiegati civili dello Stato.
Art.
140
Abrogazione
di norme.
Con l'entrata in vigore del presente
decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge e di
regolamento, con esso comunque incompatibili, nonché le disposizioni contenute
nel decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629,
e quelle successive concernenti i trasferimenti di sede del personale docente
per concorso speciale.
Art.
141
Entrata
in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre
successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della
pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due
mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
TABELLA A
TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI DA UNO AD
ALTRO TIPO DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA
Presidenze
degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio
|
Presidenze
degli istituti alle quali è ammesso il passaggio
|
1) Istituto tecnico commerciale per
geometri
|
1) Istituto tecnico e femminile
|
Istituto tecnico commerciale
|
2) Istituto tecnico industriale (1)
|
Istituto tecnico per geometri
|
|
Istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere
|
|
Istituto tecnico per il turismo
|
|
|
3) Istituto tecnico agrario; (1)
|
|
4) Istituto tecnico nautico; (1)
|
|
5) Istituto tecnico aeronautico; (1)
|
2) Istituto tecnico femminile
|
1) Istituto tecnico commerciale e per
geometri;
|
|
Istituto tecnico commerciale;
|
|
Istituto tecnico per geometri;
|
|
Istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
|
|
Istituto tecnico per il turismo
|
|
2) Istituto tecnico industriale; (1)
|
|
3) Istituto tecnico agrario; (1)
|
|
4) Istituto tecnico nautico; (1)
|
|
5) Istituto tecnico aeronautico ; (1)
|
3) Istituto tecnico industriale;
|
1) Istituto tecnico commerciale e per
geometri
|
|
Istituto tecnico commerciale
|
|
Istituto tecnico per geometri
|
|
Istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
|
|
Istituto tecnico per il turismo
|
|
2) Istituto tecnico femminile;
|
|
3) Istituto tecnico agrario; (1)
|
|
4) Istituto tecnico nautico; (1)
|
|
5) Istituto tecnico aeronautico; (1)
|
4) Istituto tecnico agrario;
|
1) Istituto tecnico commerciale e per
geometri;
|
|
Istituto tecnico commerciale
|
|
Istituto tecnico per geometri
|
|
Istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
|
|
Istituto tecnico per il turismo;
|
|
2) Istituto tecnico femminile;
|
|
3) Istituto tecnico industriale; (1)
|
|
4) Istituto tecnico nautico; (1)
|
|
5) Istituto tecnico aeronautico; (1)
|
5) Istituto tecnico nautico;
|
1) Istituto tecnico commerciale e per
geometri
|
|
Istituto tecnico commerciale
|
|
Istituto tecnico per geometri -
|
|
Istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
|
|
Istituto tecnico per il turismo;
|
|
2) Istituto tecnico femminile;
|
|
3) Istituto tecnico industriale; (1)
|
|
4) Istituto tecnico agrario; (1)
|
|
5) Istituto tecnico aeronautico; (1)
|
6) Istituto tecnico aeronautico
|
1) Istituto tecnico commerciale e per
geometri
|
|
Istituto tecnico commerciale;
|
|
Istituto tecnico per geometri;
|
|
Istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
|
|
Istituto tecnico per il turismo;
|
|
2) Istituto tecnico femminile;
|
|
3) Istituto tecnico industriale; (1)
|
|
4) Istituto tecnico agrario; (1)
|
|
5) Istituto tecnico nautico. (1)
|
(1) Condizioni. Possesso di laurea che
consenta l'ammissione al concorso per la presidenza e provenienza da cattedra
di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il passaggio, oppure da
cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il
passaggio a cattedra di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il
passaggio.
|
TABELLA DI PASSAGGIO DEI PRESIDI DA
ISTITUTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE A ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA, DI
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE
Presidenze
degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio
|
Presidenze
degli istituti alle quali è ammesso il passaggio
|
1) Istituto professionale per il
commercio;
|
1) Istituto tecnico commerciale e per
geometri;
|
Istituto professionale alberghiero;
|
istituto tecnico commerciale;
|
Istituto professionale femminile;
|
istituto tecnico per geometri;-
|
|
istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
|
|
istituto tecnico per il turismo;
|
|
2) Istituto tecnico femminile;
|
|
3) Istituto tecnico industriale; (2)
|
|
4) Istituto tecnico agrario; (2)
|
|
5) Istituto tecnico nautico; (2)
|
|
6) Istituto tecnico aeronautico; (2)]
|
|
7) Liceo classico, liceo scientifico,
istituto magistrale (3)
|
2) Istituto professionale per l'industria
e l'artigianato;
|
1) Istituto tecnico commerciale e per
geometri;
|
|
istituto tecnico commerciale;
|
|
istituto tecnico per geometri;
|
|
istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
|
|
istituto tecnico per il turismo
|
|
2) Istituto tecnico femminile
|
|
3) Istituto tecnico industriale
|
|
4) Istituto tecnico agrario (2)
|
|
5) Istituto tecnico nautico (2)
|
|
6) Istituto tecnico aeronautico (2)
|
3) Istituto professionale per
l'agricoltura;
|
1) Istituto tecnico commerciale e
istituto tecnico commerciale;
|
|
istituto tecnico per geometri;
|
|
istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
|
|
istituto tecnico per il turismo;
|
|
2) Istituto tecnico femminile
|
|
3) Istituto tecnico industriale (2)
|
|
4) Istituto tecnico agrario
|
|
5) Istituto tecnico nautico (2)
|
|
6) Istituto tecnico aeronautico (2)
|
4) Istituto professionale per le attività
marinare
|
1) Istituto tecnico commerciale e per
geometri;
|
|
istituto tecnico commerciale;
|
|
istituto tecnico per geometri
|
|
istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
|
|
istituto tecnico per il turismo
|
|
2) Istituto tecnico femminile
|
|
3) Istituto tecnico industriale (2)
|
|
4) Istituto tecnico agrario (2)
|
|
5) Istituto tecnico nautico
|
|
6) Istituto tecnico aeronautico (2)
|
(1) Tabella così modificata dal D.M. 10
maggio 1975 (G.U. 30 marzo 1976, n. 83).
|
(2) Condizioni. Possesso di laurea che consenta
l'ammissione al concorso per la presidenza e provenienza da cattedra di
materie tecniche dell'istituto a cui si chiede il passaggio, oppure da
cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il
passaggio a cattedra di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il
passaggio.
|
(3) Il passaggio non è consentito ai
presidi di istituto professionale provenienti per passaggio dalle presidenze
degli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e aeronautici o dalle
presidenze degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per
l'agricoltura e per le attività marinare, salvo che provengano da cattedra la
cui sia ammesso il passaggio all'istituto cui si chiede il passaggio.
|
TABELLA DEI PASSAGGI DI PRESIDI DAGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA A ISTITUTI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE, DI
ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE
Presidenze
degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio
|
Presidenze
degli istituti alle quali è ammesso il passaggio
|
1) Istituto tecnico commerciale e per
geometri
|
1) Istituto professionale per il
commercio;
|
|
Istituto tecnico commerciale;
|
|
Istituto tecnico per geometri;
|
|
Istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere
|
|
Istituto tecnico per il turismo
|
|
2) Istituto professionale alberghiero
|
|
3) Istituto professionale femminile
|
|
4) Istituto professionale per l'industria
e l'artigianato (1)
|
|
5) Istituto professionale per la
agricoltura; (1)
|
|
6) Istituto professionale per le attività
marinare; (1)
|
|
7) Liceo classico, liceo scientifico e
istituto magistrale (2);
|
2) Istituto tecnico femminile;
|
1) Istituto professionale per il
commercio;
|
3) Istituto tecnico industriale
|
2) Istituto professionale alberghiero;
|
|
3) Istituto professionale femminile;
|
|
4) Istituto professionale per l'industria
e l'artigianato;
|
|
5) Istituto professionale per
l'agricoltura; (1)
|
|
6) Istituto professionale per le attività
marinare; (1)
|
4) Istituto tecnico agrario;
|
1) Istituto professionale agrario per il
commercio;
|
|
2) Istituto professionale alberghiero;
|
|
3) Istituto professionale femminile;
|
|
4) Istituto professionale per l'industria
e l' artigianato; (1)
|
|
5) Istituto professionale per
l'agricoltura;
|
|
6) Istituto professionale per le attività
marinare; (1)
|
5) Istituto tecnico nautico;
|
1) Istituto professionale per il
commercio;
|
|
2) Istituto professionale alberghiero;
|
|
3) Istituto professionale femminile;
|
|
4) Istituto professionale per l'industria
e l'artigianato;(1)
|
|
5) Istituto professionale per
l'agricoltura; (1)
|
|
6) Istituto professionale per le attività
marinare;
|
6) Istituto tecnico aeronautico;
|
1) Istituto professionale per il
commercio
|
|
2) Istituto professionale alberghiero
|
|
3) Istituto professionale femminile
|
|
4) Istituto professionale per la
industria e lo artigianato (1)
|
|
5) Istituto professionale per
l’agricoltura (1)
|
|
6) Istituto professionale per le attività
marinare (1)
|
(1) Condizioni. Possesso di laurea che
consenta l'ammissione al concorso per la presidenza e provenienza da cattedra
di materie tecniche dell'istituto a cui si chiede il passaggio, oppure da
cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il
passaggio a cattedra di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il
passaggio.
|
(2) Il passaggio non è consentito ai
presidi di istituto professionale provenienti per passaggio dalle presidenze
degli istituti tecnici agrari, industriali, nautici e aeronautici o dalle
presidenze degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per
l'agricoltura e per le attività marinare, salvo che provengano da cattedra la
cui sia ammesso il passaggio all'istituto cui si chiede il passaggio.
|
TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI DA ISTITUTI
DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE AD ISTITUTI DI ISTRUZIONE
TECNICA, PROFESSIONALE
Presidenze degli istituti dalle quali è
ammesso il passaggio
|
Presidenze degli istituti alle quali è
ammesso il passaggio
|
1) Liceo classico, liceo scientifico e
istituto magistrale
|
1) Istituto tecnico commerciale e
istituto tecnico commerciale
|
|
istituto tecnico per geometri;
|
|
istituto tecnico per periti aziendali e
corrispondenti in lingue estere;
|
|
istituto tecnico per il turismo
|
|
2) Istituto tecnico femminile
|
|
3) Istituto professionale per il
commercio
|
|
4) Istituto professionale femminile
|
|
5) Istituto professionale alberghiero
|
(1) Tabella così modificata dal D.M. 20
giugno 1975 (G.U. 30 marzo 1976, n. 83).
|
TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI FRA
ISTITUTI PROFESSIONALI
Presidenze
degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio
|
Presidenze
degli istituti alle quali è ammesso il passaggio
|
1) Istituto professionale per il
commercio
|
1) Istituto professionale per l'industria
e l'artigianato; (2)
|
|
2) Istituto professionale per
l'agricoltura (2)
|
|
3) Istituto professionale per le attività
marinare (2)
|
|
4) Istituto professionale femminile
|
|
5) Istituto professionale alberghiero
|
2) Istituto professionale per l'industria
e l'artigianato
|
1) Istituto professionale per il
commercio
|
|
2) Istituto professionale per
l'agricoltura
|
|
3) Istituto professionale per le attività
marinare
|
|
4) Istituto professionale femminile
|
|
5) Istituto professionale alberghiero-
|
3) Istituto professionale per
l’agricoltura
|
1) Istituto professionale per il
commercio
|
|
2) Istituto professionale per l'industria
e l'artigianato;
|
|
3) Istituto professionale per le attività
marinare
|
|
4) Istituto professionale femminile
|
|
5) Istituto professionale alberghiero
|
4) Istituto professionale per le attività
marinare
|
1) Istituto professionale per il
commercio
|
|
2) Istituto professionale per l'industria
e l'artigianato;
|
|
3) Istituto professionale per
l'agricoltura
|
|
4) Istituto professionale femminile
|
|
5) Istituto professionale alberghiero
|
5) Istituto professionale femminile
|
1) Istituto professionale per il
commercio
|
|
2) Istituto professionale per l'industria
e l'artigianato; (2)
|
|
3) Istituto professionale per le attività
marinare; (2)
|
|
4) Istituto professionale per
l'agricoltura; (2)
|
|
5) Istituto professionale alberghiero
|
6) Istituto professionale alberghiero
|
1) Istituto professionale per il
commercio
|
|
2) Istituto professionale per l'industria
e l'artigianato; (2)
|
|
3) Istituto professionale per le attività
marinare; (2)
|
|
4) Istituto professionale per
l'agricoltura; (2)
|
|
5) Istituto professionale femminile
|
(1) Tabella così modificata dal D.M. 20
giugno 1975 (G.U. 30 marzo 1976, n. 83).
|
(2) Condizioni. Possesso di laurea che
consenta l'ammissione al concorso per la presidenza e provenienza da cattedra
di materie tecniche dell'istituto a cui si chiede il passaggio, oppure da
cattedra compresa nella stessa classe di concorso o da cui sia ammesso il
passaggio a cattedra di materie tecniche dell'istituto cui si chiede il
passaggio
|
TABELLA DEI PASSAGGI DEI PRESIDI FRA
ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA
Presidenze
degli istituti dalle quali è ammesso il passaggio
|
Presidenze
degli istituti alle quali è ammesso il passaggio
|
1) Liceo artistico
|
Istituto d'arte
|
2) Istituto d'arte
|
Liceo artistico
|
TABELLA DEI PASSAGGI DI CATTEDRA, DEL
PERSONALE INSEGNANTE NELL'AMBITO DEI RUOLI DEI DOCENTI INDICATI NELLA TABELLA
C, ANNESSA AL D.L. 30 GENNAIO 1976, N. 13, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 MARZO
1976, N. 88.
Classe di concorso a cattedre o a posti
dalla quale è ammesso il passaggio.
|
Classe di concorso a cattedre o a posti
alla quale è ammesso il passaggio.
|
Qualsiasi classe di concorso a cattedre
negli Istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado nei licei
artistici e negli istituti di arte, per l'accesso alla quale è richiesto il
diploma di laurea o il diploma di istituto di istruzione superiore (3) (4)
(2)
|
Qualsiasi classe di concorso a cattedre
negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei
artistici e negli istituti d'arte, per l'accesso alla quale è richiesto il
diploma di laurea o il diploma di istituto di istruzione superiore (4) (6)
(2).
|
(2) Possesso dell'abilitazione specifica
(5)
|
Qualsiasi classe di concorso a cattedre
nelle scuole medie per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea o
- il diploma di istituto di istruzione superiore (4) (6) (2)
|
Qualsiasi classe di concorso a cattedre
nelle scuole medie per l'accesso alla quale è richiesto il diploma di laurea
o il diploma di istituto di istruzione superiore (4) (6) (2).
|
(2) Possesso dell'abilitazione specifica
(7).
|
|
Qualsiasi classe di concorso a posti di
insegnante di arte applicata negli istituti d'arte di cui alla tabella D
annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed
integrazioni.
|
Qualsiasi classe di concorso a posti di
insegnante di arte applicata negli istituti d'arte di cui alla tabella D
annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modifiche ed
integrazioni (2)
|
(1) Tabella prima così sostituita
dall'allegato B al D.M. 30 aprile 1976, poi dagli allegati A e B al D.M. I
dicembre 1980 (G.U. 21 ottobre 1981, n. 289). Vedi, anche, il D.M. 31
dicembre 1985.
|
[2] Votazione di almeno nelle prove di
esame o inclusione nella terna degli idonei in un concorso relativo al posto
richiesto per passaggio.
Nei primi tre anni di applicazione del
presente decreto, il passaggio può essere richiesto anche dagli insegnanti
che, per il posto cui si riferisce il passaggio, abbiano prestato servizio
per almeno due anni.
|
[3] Gli insegnanti titolari di lingua e letteratura
straniera (classe XLIII) possono chiedere il passaggio anche ad altra
cattedra di lingua e letteratura straniera, compresa nella medesima classe di
concorso, purché in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento richiesto.
|
[4] E' consentito il passaggio dalle
cattedre degli istituti e scuole con lingua di insegnamento italiana alle
cattedre degli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena o
tedesca, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che
l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica, o ne abbia ottenuto
l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica
indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976, nonché fornito
dei requisiti previsti rispettivamente, per le scuole in lingua slovena dagli
articoli 3 e 7
della L. 19 luglio 1961, n. 1012 e 45 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; e per le scuole in lingua tedesca e le cattedre
con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine dagli articoli 12
del D.P.R. 30 gennaio 1973, n. 116 e 47 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417. E' consentito, altresì, il passaggio dalle
cattedre degli istituti e scuole con lingua di insegnamento diversa da quella
italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua di insegnamento
italiana, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante
sia in possesso dell'abilitazione specifica - o della relativa estensione
conseguita con gli esami indetti nelle precitate sessioni -; e che,
limitatamente alla provincia di Bolzano, sia in possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 12
del D.P.R. 30 gennaio 1973, n. 116 e 47 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417.
|
[5] Per il passaggio a cattedre negli
istituti aventi particolari finalità compresi gli istituti professionali di
Stato per non vedenti e gli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado per sordomuti, è prescritto il possesso anche della specializzazione
conseguita a norma dell'art. 8 del
D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 (congiunta
all'accertamento dei titoli professionali per la classe XCIII-bis - Vita di
relazione negli istituti professionali di Stato per non vedenti). Per il
passaggio dalle predette cattedre alle cattedre negli istituti e scuole
normali è prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo di
ruolo, ai sensi dell'art. 12 del
D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.
|
[6] Gli insegnanti titolari di lingua straniera (classe XLVI)
possono chiedere il passaggio anche alla cattedra di altra lingua straniera,
compresa nella medesima classe di concorso, purché in possesso dell'abilitazione
per l'insegnamento richiesto.
|
[7] Per il passaggio a cattedre nelle scuole medie aventi
particolari finalità, comprese quelle per non vedenti o per sordomuti, è
prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art. 8 del
D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970. Per il
passaggio delle predette cattedre alle cattedre nelle scuole medie normali è
prescritto il compimento di cinque anni di servizio effettivo di ruolo, ai
sensi dell'art. 12 del
D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.
|
TABELLA G 2
TABELLA DEI PASSAGGI DI CATTEDRA DEL
PERSONALE INSEGNANTE, NELL'AMBITO DEI RUOLI DEI DOCENTI INDICATI NELLA TABELLA
D E NELLA TABELLA G - QUADRO II, ANNESSE AL D.L. 30 GENNAIO 1976, N. 13
CONVERTITO NELLA L. 30 MARZO
1976, N. 88.
Classe di concorso a cattedre o a posti
dalla quale è ammesso il passaggio.
|
Classe di concorso a cattedre o a posti
alla quale è ammesso il passaggio.
|
Qualsiasi classe di concorso a cattedre o
a posti degli istituti e scuole di istruzione secondaria per l'accesso alla
quale è richiesto il diploma di istruzione seconda ria di secondo grado o
equipollente (1) (*).
|
Qualsiasi classe di concorso a cattedre o
a posti degli istituti e scuole di istruzione secondaria per l'accesso alla
quale è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
equipollente (1) (*).
|
Qualsiasi classe di concorso a posti di
assistente dei licei artistici di cui alla tabella E annessa al D.M. 2 marzo
1972 e successive modificazioni e integrazioni (**).
|
Qualsiasi classe di concorso a posti di
assistente dei licei artistici di cui alla tabella E annessa al D.M. 2 marzo
1972 e successive modificazioni e integrazioni (**).
|
(*) Possesso del titolo di studio
prescritto per l'ammissione alla relativa classe di concorso (2).E' richiesto
il possesso dell'abilitazione specifica per il passaggio alle cattedre XVI -
Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità
a macchina, LXXIX - - Stenografia, LXXX - Stenografia e dattilografia
LXXX-bis - Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena, LXXX - ter -
Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle
località ladine, LXXXI - Stenografia negli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado con lingua di insegnamento slovena, LXXXII - Stenografia
negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e
con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.
|
(**) Possesso di titolo di studio prescritto
per l'ammissione alla relativa classe di concorso.
|
[1] E' consentito il passaggio dai posti
degli istituti con lingua di insegnamento italiana ai posti degli istituti
con lingua di insegnamento slovena o tedesca - anche compresi nella medesima
classe di concorso - a condizione che l'aspirante, oltre che munito del
prescritto titolo di studio, o dell'abilitazione specifica per le cattedre di
dattilografia e stenografia, appartenga al gruppo linguistico proprio della
lingua di insegnamento (articolo 45 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 per le
scuole in lingua slovena; art. 12 del
D.P.R. 30 gennaio 1973, n. 116 e art. 47 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, per le scuole in lingua tedesca e con lingua
d'insegnamento tedesca delle località ladine). E' consentito altresì il
passaggio dai posti degli istituti con lingua di insegnamento diversa da
quella italiana ai posti degli istituti con lingua di insegnamento italiana, anche
compresi nella medesima classe di concorso, sempre che l'aspirante sia in
possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla relativa
classe di concorso, o dell'abilitazione specifica per le cattedre di
dattilografia e di stenografia. Per il passaggio a cattedre o a posti con
lingua di insegnamento italiana nella provincia di Bolzano è richiesta anche
l'appartenenza al gruppo linguistico italiano (art. 12 del citato
D.P.R. n. 116/1973 e art. 47 del citato D.P.R. n.
417/1974).
|
[2] E' prescritto anche il possesso della specializzazione
conseguita a norma dell'art. 8 del
D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, per il
passaggio alla cattedra di stenografia Braille e dattilografia Braille negli
istituti professionali di Stato per ciechi (classe LXXIX-bis, tabella B), per
il passaggio al posto di Attività pratiche speciali nella scuola media per
non vedenti (classe I-bis, tabella C), e per il passaggio ai posti di
insegnante tecnico-pratico negli istituti di istruzione secondaria per ciechi
o per sordomuti. Per il passaggio dai predetti posti e cattedre a posti e
cattedre nelle scuole ed istituti normali è prescritto il compimento di
cinque anni di servizio effettivo di ruolo, ai sensi dell'art. 12 del
D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970.
|
TABELLA DEI PASSAGGI FRA RUOLI DEL
PERSONALE INSEGNANTE
Classe e cattedra a cui è ammesso il
passaggio
|
Ruolo e cattedra a cui è ammesso il
passaggio
|
1) Insegnamenti di scuola elementare;
|
Scuola media: tutte le cattedre (2);
|
|
Istituti di istruzione secondaria di II
grado: tutte le cattedre (2);
|
2) Insegnamenti di scuola media
|
Istituti di istruzione secondaria di II
grado: tutte le cattedre (2).
|
(1) Vedi, anche, l'art. 57, L. 11 luglio
1980, n. 312.
|
(2) Possesso del titolo di studio
prescritto e della specifica abilitazione e servizio prestato nel ruolo di
provenienza per almeno cinque anni;
|