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31-05-1974 n° 417 - Decreti Presidente Repubblica

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 417
Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato
Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 417

(in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)

 

Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

 

 

TITOLO I - Funzione docente, direttiva e ispettiva

TITOLO II - Reclutamento:

Capo I - Norme generali

Capo II - Reclutamento del personale insegnante

Sezione I - Concorsi per titoli ed esami

Sezione II - Concorsi per soli titoli

Capo III - Reclutamento del personale direttivo

Capo IV - Reclutamento del personale ispettivo

Capo V - Reclutamento del personale insegnate, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano:

Sezione I - Scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

Sezione II - Scuole con lingua di insegnamento tedesca e scuole delle località ladine della provincia di Bolzano

Sezione III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine

Capo VI - Norme comuni

Capo VII - Nomina in ruolo

TITOLO III - Diritti e doveri:

Capo I - Diritti sindacali Congedi ed aspettative

Capo II - Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e passaggi di cattedra e di ruolo

Capo III - Comandi e collocamenti fuori ruolo .

Capo IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera

Capo V - Doveri

TITOLO IV - Disciplina:

Capo I - Sanzioni disciplinari

Capo II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

TITOLO V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione:

Capo I - Cessazioni

Capo II - Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni

TITOLO VI - Trattamento di quiescenza e previdenza

TITOLO VII - Norme finali e transitorie:

Capo I - Norme finali

Capo II - Norme transitorie varie

Capo III - Norme transitorie sui concorsi

 

TABELLA A

TABELLA B

TABELLA C

TABELLA D

TABELLA E

TABELLA F

TABELLA G 1

TABELLA G 2

TABELLA H

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la L. 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della L. 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione;

 

Decreta:

 

TITOLO I

Funzione docente, direttiva e ispettiva

 

Art. 1

Libertà di insegnamento.

 

Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalità degli alunni.

Tale azione di promozione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.

 

Art. 2

Funzione docente.

 

La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.

I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attività connesse con la funzione docente tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo della comunità scolastica.

In particolare, essi:

a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;

b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;

c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;

d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;

e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

 

Art. 3

Funzione direttiva.

 

Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.

In particolare, al personale direttivo spetta:

a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto;

b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;

d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;

e) promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;

f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente;

g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;

h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;

i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;

l) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.

Nulla è innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e i vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'articolo 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici.

In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

 

Art. 4

Funzione ispettiva.

 

La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

Essa è esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici.

Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale.

Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento: possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi.

Gli ispettori tecnici svolgono altresì attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi.

Al termine di ogni anno scolastico il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei servizi.

 

TITOLO II

Reclutamento

 

Capo I - Norme generali

 

Art. 5

Accesso ai ruoli.

 

L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli.

L'accesso ai ruoli del personale direttivo ed ispettivo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami.

 

Art. 6

Forme particolari di assunzione.

Sono fatte salve altre forme di assunzione sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti in vigore per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale e artistica che richiedano particolari doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali titoli di studio o di abilitazione.

 

Capo II - Reclutamento del personale insegnante

 

Sezione I - Concorsi per titoli ed esami

 

Art. 7

Requisiti specifici di ammissione.

 

Salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami è richiesta una formazione universitaria completa da conseguire presso le università od altri istituti di istruzione superiore.

 

Art. 8

Requisiti generali di ammissione.

Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, è richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite di età che è fissato al 40° anno.

Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto previste dalle norme vigenti.

I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio sono richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente art. 6.

Per l'ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano le disposizioni in vigore.

 

Art. 9

Bandi di concorso.

 

I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalità di partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari.

I concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e per ciascun tipo di istituzione educativa, e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei artistici e agli istituti d'arte, per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

Art. 10

Competenza ad emanare i bandi di concorso.

 

Per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e per il personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, e, ove previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda.

Per il personale insegnante della scuola media, compreso quello delle scuole annesse ai convitti nazionali e quello di materie culturali delle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, i concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti vacanti e disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici regionali o interregionali in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Per il personale insegnante appartenente ai ruoli nazionali, i concorsi per i titoli ed esami vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei posti, con procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.

Nei casi in cui vengono indetti concorsi a livello regionale ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale.

 

Art. 11

Commissioni esaminatrici.

Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:

a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente:

b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.

 

Art. 12

Formazione delle commissioni esaminatrici.

L'organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le commissioni esaminatrici scegliendo:

a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

b) i membri da un elenco proposto dai consigli scolastici provinciali, se trattasi di concorsi provinciali; da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di concorsi regionali o nazionali.

Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo.

Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.

 

Art. 13

Svolgimento del concorso per il personale docente.

 

I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante, constano di una o più prove scritte o pratiche, della frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale.

Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle discipline attinenti all'insegnamento.

I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche, partecipano al corso di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacità attitudinali.

I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d'istruzione secondaria ed artistica, che hanno superato le prove scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale.

I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida di una commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso e presieduta da un docente universitario o da un preside o da un direttore didattico.

I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio devono favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione, sviluppare le attitudini e le capacità professionali, promuovere l'approfondimento della didattica delle materie d'insegnamento. I corsi debbono altresì prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a seminari e a gruppi di studio. Possono essere chiamati a tenere lezioni docenti ed esperti delle materie comprese nei piani.

I piani di studio e le modalità di attuazione dei corsi e di formazione delle commissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Al termine del corso, ciascun candidato sostiene innanzi alla commissione di cui al precedente quinto comma una prova rivolta ad accertare la preparazione specifica, nonché la capacità di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso ed alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 24 quarantesimi. Il candidato che ha concluso il corso con una votazione non inferiore a 24 quarantesimi è ammesso alla prova orale; per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica l'esito positivo del corso ha anche valore abilitante.

Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di 100 punti, di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla prova orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.

Le prove d'esame del concorso, i relativi programmi, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 14

Prove d'esame per il personale educativo.

 

Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova, 40 al colloquio e 20 ai titoli.

Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40.

Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40.

La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 15

Graduatoria dei concorsi per il personale docente.

 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre d'insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte, non inferiore a punti 36 su 60.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli. Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato in quarantesimi.

Nei casi di parità di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.

Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

 

Art. 16

Graduatorie dei concorsi per il personale educativo.

 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale educativo, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle prove stesse, una votazione non inferiore a punti 48 su 80.

La graduatoria è compilata sulla base della somma dei voti delle prove d'esame e del punteggio assegnato per i titoli.

Nei casi di parità di punteggio complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo.

Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina, hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

 

Art. 17

Esclusione.

 

L'esclusione dal concorso per titoli ed esami è disposta per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.

L'esclusione è disposta dall'organo che ha indetto il concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione all'interessato.

 

Art. 18

Periodicità dei concorsi e posti conferibili.

 

I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre, ad anni alterni.

Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.

 

Sezione II - Concorsi per soli titoli

 

Artt. 19-23

[omissis]

 

Capo III - Reclutamento del personale direttivo

 

Art. 24

Requisiti di ammissione ai concorsi.

I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative.

A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengano ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

Fermo restando il requisito dell'anzianità di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.

 

Art. 25

Scuola materna e scuola elementare.

 

Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola materna e di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.

 

Art. 26

Scuola media.

Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi:

a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati;

b) gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

 

Art. 27

Scuole secondarie di secondo grado.

 

Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo.

Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.

Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.

Gli insegnanti di materie non tecniche degli istituti di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel primo comma del presente articolo, purché abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.

 

Art. 28

Licei artistici ed istituti d'arte.

Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.

Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel precedente comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente articolo 7.

 

Art. 29

Istituti di educazione.

 

Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrici degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, nonché gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato.

 

Art. 30

Bandi di concorso.

 

I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 10 ottobre dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo.

I bandi stabiliscono le modalità di partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine di presentazione delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.

 

Art. 31

Competenza ad emanare i bandi.

 

I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale od interregionale di posti con procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.

 

Art. 32

Commissioni esaminatrici.

Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:

a) un professore universitario, con funzione di presidente;

b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;

c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;

d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 12.

Si applica l'ultimo comma del citato art. 12.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

 

Art. 33

Prove di esame e valutazione.

 

I concorsi di cui al presente capo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

Le commissioni dispongono di 100 punti dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta.

Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta.

Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.

 

Art. 34

Determinazione degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli.

 

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi di cui al presente capo:

a) gli orientamenti programmatici per le prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente art. 33;

b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.

 

Art. 35

Graduatorie.

 

Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, pei ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli.

Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.

Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

 

Art. 36

Esclusioni.

Nei limiti del successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale insegnante ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Capo IV - Reclutamento del personale ispettivo

 

Art. 37

Concorsi a posti di ispettore tecnico periferico.

 

L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti di cui al successivo articolo 119.

Ai predetti concorsi sono ammessi:

a) per il contingente relativo alla scuola materna, le direttrici e le insegnanti di scuola materna;

b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i direttori didattici di scuola elementare, gli insegnanti elementari e gli istitutori e le istitutrici;

c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e gli insegnanti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato nonché i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte, gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso della laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia prevista.

Il personale docente ed educativo dovrà avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.

 

Art. 38

Concorsi a posti di ispettore tecnico centrale.

 

L'accesso a posti di ispettore tecnico centrale si consegue mediante concorsi per titoli integrato da un colloquio, ai quali sono ammessi gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianità di servizio nel ruolo, e, limitatamente al contingente riservato alla istruzione artistica, anche i direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.

 

Art. 39

Bandi di concorso a posti di ispettori tecnici.

 

I concorsi a posti di ispettore tecnico centrale e quelli a posti di ispettore tecnico periferico sono indetti ogni due anni con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto dei settori d'insegnamento di cui al successivo art. 119.

I bandi stabiliscono altresì le modalità di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.

 

Art. 40

Commissioni esaminatrici.

Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da:

a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi;

b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore;

c) un ispettore tecnico centrale.

Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.

Il presidente è nominato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma.

 

Art. 41

Prove di esame e valutazione nei concorsi a posti di ispettori tecnici periferici.

 

I concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico periferico constano di tre prove scritte e di una prova orale.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25.

Nei concorsi relativi ai contingenti per le scuole materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola:

la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale;

la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e i licei artistici, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nei settori di insegnamenti indicati dal successivo art. 119; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.

La prova orale è intesa ad accertare la capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla legislazione scolastica italiana.

La valutazione dei titoli è effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.

 

Art. 42

Svolgimento del concorso a posti di ispettore tecnico centrale.

 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore tecnico centrale dispongono di 100 punti di cui 50 da attribuire ai titoli e 50 al colloquio.

Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 40 su 50.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti del colloquio.

 

Art. 43

Graduatorie.

 

Le graduatorie dei concorsi di ispettore tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli.

A parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

 

Art. 44

Esclusioni.

 

Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

 

Capo V - Reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua di insegnamento diversa dall'italiano

 

Sezione I - Scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia

 

Art. 45

Reclutamento del personale insegnante.

 

Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli.

Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Sono esonerati dal colloquio di cui al precedente comma egli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

Nei concorsi a posti di insegnamento della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.

 

Art. 46

Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.

 

I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.

I predetti organi approvano le relative graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.

 

Sezione II - Scuole con lingua di insegnamento tedesca e scuole delle località ladine della provincia di Bolzano

 

Art. 47

Reclutamento del personale insegnante.

 

Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto.

A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116.

[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua italiana delle scuole elementari in lingua tedesca ed ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e licei artistici in lingua tedesca sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna italiana che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal competente intendente scolastico di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua tedesca. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca].

[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli insegnanti di lingua tedesca delle scuole elementari in lingua italiana ed ai concorsi a cattedre di lingua tedesca e di lingua e letteratura tedesca negli istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e nei licei artistici in lingua italiana sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua materna tedesca che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione di tre membri, nominata dal sovrintendente di Bolzano, adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento italiana].

Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle località ladine.

 

Art. 48

Bandi di concorso e commissioni esaminatrici.

 

I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.

 

Sezione III - Disposizioni comuni al personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e delle scuole delle località ladine

 

Art. 49

Reclutamento del personale direttivo.

 

Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.

Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.

 

Art. 50

Reclutamento del personale ispettivo tecnico periferico.

 

Nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole, di cui al presente capo.

Concorre ai posti del predetto contingente il personale insegnante e direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.

 

Art. 51

Prove di esame e valutazione dei titoli.

 

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili.

Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale insegnante.

 

Art. 52

Rinvio.

 

Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo, valgono le norme degli articoli contenuti nei capi I, II, III e IV del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua tedesca e alle scuole delle località ladine, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

 

Capo VI - Norme comuni

 

Art. 53

Incompatibilità.

 

Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso di cui al presente decreto coloro che abbiano relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più concorrenti.

 

Art. 54

Esonero dall'insegnamento.

Il personale direttivo e insegnante può essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni.

Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale insegnante, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.

Il posto occupato dal personale esonerato non può essere conferito per incarico a tempo indeterminato durante il periodo dell'esonero.

 

Art. 55

Validità del servizio.

 

Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

 

Capo VII - Nomina in ruolo

 

Art. 56

Nomina in prova e decorrenza della nomina.

 

Il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative è nominato in prova.

La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.

 

Art. 57

Assegnazione della sede e decadenza dalla nomina.

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