Decreto Presidente Repubblica
31 maggio 1974, n. 417
(in
SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239)
Norme sullo stato giuridico del personale docente,
direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica dello Stato
TITOLO I - Funzione docente, direttiva
e ispettiva
TITOLO II - Reclutamento:
Capo I - Norme
generali
Capo II -
Reclutamento del personale insegnante
Sezione I -
Concorsi per titoli ed esami
Sezione II -
Concorsi per soli titoli
Capo III -
Reclutamento del personale direttivo
Capo IV -
Reclutamento del personale ispettivo
Capo V -
Reclutamento del personale insegnate, direttivo e ispettivo delle scuole con
lingua di insegnamento diversa dall'italiano:
Sezione I -
Scuole con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
Sezione II -
Scuole con lingua di insegnamento tedesca e scuole delle località ladine della
provincia di Bolzano
Sezione III - Disposizioni comuni al
personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e
delle scuole delle località ladine
Capo VI - Norme
comuni
Capo VII -
Nomina in ruolo
TITOLO III - Diritti e doveri:
Capo I - Diritti
sindacali Congedi ed aspettative
Capo II -
Trasferimenti, assegnazioni provvisorie e passaggi di cattedra e di ruolo
Capo III -
Comandi e collocamenti fuori ruolo .
Capo IV -
Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera
Capo V - Doveri
TITOLO IV - Disciplina:
Capo I -
Sanzioni disciplinari
Capo II -
Competenze, provvedimenti cautelari e procedure
TITOLO V - Cessazione del rapporto di
servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione:
Capo I - Cessazioni
Capo II -
Utilizzazione in altri compiti, restituzioni e riammissioni
TITOLO VI - Trattamento di quiescenza
e previdenza
TITOLO VII - Norme finali e
transitorie:
Capo I - Norme
finali
Capo II - Norme
transitorie varie
Capo III - Norme
transitorie sui concorsi
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
TABELLA E
TABELLA F
TABELLA G 1
TABELLA G 2
TABELLA H
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione;
Vista la L. 30 luglio
1973, n. 477, recante delega al Governo per
l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,
docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica
dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista
dall'art. 18 della L.
30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della
pubblica amministrazione;
Decreta:
TITOLO
I
Funzione
docente, direttiva e ispettiva
Libertà
di insegnamento.
Nel rispetto delle norme costituzionali e
degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti è
garantita la libertà di insegnamento. L'esercizio di tale libertà è inteso a
promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena
formazione della personalità degli alunni.
Tale azione di promozione è attuata nel
rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.
Art.
2
Funzione
docente.
La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale
dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di
essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla
formazione umana e critica della loro personalità.
I docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le
altre attività connesse con la funzione docente tenuto conto dei rapporti
inerenti alla natura dell'attività didattica e della partecipazione al governo
della comunità scolastica.
In particolare, essi:
a) curano il proprio aggiornamento
culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai
competenti organi;
b) partecipano alle riunioni degli organi
collegiali di cui fanno parte;
c) partecipano alla realizzazione delle
iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;
d) curano i rapporti con i genitori degli
alunni delle rispettive classi;
e) partecipano ai lavori delle commissioni
di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.
Art.
3
Funzione
direttiva.
Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione
e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto; a tal fine presiede
alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle
deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di
ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di
ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilità
proprie delle funzioni di ordine amministrativo.
In particolare, al personale direttivo
spetta:
a) la rappresentanza del circolo o
dell'istituto;
b) presiedere il collegio dei docenti, il
consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del
servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta
esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni
prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto;
d) procedere alla formazione delle classi,
all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario,
sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto
e delle proposte del collegio dei docenti;
e) promuovere e coordinare, nel rispetto
della libertà d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività
didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o
dell'istituto;
f) adottare o proporre, nell'ambito della
propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze
del personale docente e non docente;
g) coordinare il calendario delle assemblee
nel circolo o nell'istituto;
h) tenere i rapporti con l'amministrazione
scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali
che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del
distretto scolastico;
i) curare i rapporti con gli specialisti
che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico;
l) curare l'attività di esecuzione delle norme giuridiche
e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza
sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il
rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la
disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione
dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza
della scuola.
Nulla è innovato per quanto riguarda le
attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle
direttrici e i vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le
modifiche derivanti da quanto stabilito dall'articolo 125 sulle funzioni degli
ispettori scolastici.
In caso di assenza o di impedimento del
titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore
didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,
relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica.
Art. 4
Funzione
ispettiva.
La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del
Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali
sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di
formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.
Essa è esercitata da ispettori tecnici
centrali e periferici.
Gli ispettori tecnici centrali operano in
campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o
provinciale.
Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e
coordinare le attività di aggiornamento del personale direttivo e docente delle
scuole di ogni ordine e grado; formulano proposte e pareri in merito ai
programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei
sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonché alle iniziative
di sperimentazione di cui curano il coordinamento: possono essere sentiti dai
consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono
attività di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche
ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o
dal provveditore agli studi.
Gli ispettori tecnici svolgono altresì
attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i
direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e
i provveditori agli studi.
Al termine di ogni anno scolastico il corpo
ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica
e dei servizi.
TITOLO
II
Reclutamento
Capo I - Norme generali
Accesso
ai ruoli.
L'accesso ai ruoli del personale insegnante
ed educativo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi
per soli titoli.
L'accesso ai ruoli del personale direttivo
ed ispettivo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami.
Art. 6
Forme
particolari di assunzione.
Sono fatte salve altre forme di assunzione
sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti in vigore per gli
insegnamenti di natura tecnica, professionale e artistica che richiedano
particolari doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali
titoli di studio o di abilitazione.
Art.
7
Requisiti
specifici di ammissione.
Salvo i casi in cui gli insegnamenti
richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed
artistica, per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami è richiesta una
formazione universitaria completa da conseguire presso le università od altri
istituti di istruzione superiore.
Art.
8
Requisiti
generali di ammissione.
Unitamente al titolo di studio indicato nel
precedente articolo, è richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini
di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai
concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite
di età che è fissato al 40° anno.
Si applicano le deroghe e le elevazioni del
limite predetto previste dalle norme vigenti.
I requisiti, di cui al precedente primo
comma, ad eccezione del limite massimo di età e del titolo di studio sono
richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente art. 6.
Per l'ammissione ai concorsi dei candidati
non vedenti si applicano le disposizioni in vigore.
Art.
9
Bandi
di concorso.
I bandi dei concorsi per titoli ed esami
stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalità di
partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine di
presentazione delle domande e dei documenti necessari.
I concorsi sono distintamente banditi per
ciascun tipo e grado di scuola e per ciascun tipo di istituzione educativa, e,
relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei
artistici e agli istituti d'arte, per ciascuna materia o gruppo di materie
secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione.
Art.
10
Competenza
ad emanare i bandi di concorso.
Per il personale insegnante della scuola materna ed
elementare e per il personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono
indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con ordinanza
del Ministro per la pubblica istruzione.
I bandi relativi al personale educativo,
alla scuola materna e alla scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo
normale, e, ove previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e
sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda.
Per il personale insegnante della scuola media, compreso
quello delle scuole annesse ai convitti nazionali e quello di materie culturali
delle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, i
concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti vacanti e
disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici regionali o
interregionali in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la
pubblica istruzione.
Per il personale insegnante appartenente ai
ruoli nazionali, i concorsi per i titoli ed esami vengono indetti con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi
siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei
posti, con procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la formazione
di distinte graduatorie.
Nei casi in cui vengono indetti concorsi a
livello regionale ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione
Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale.
Art.
11
Commissioni
esaminatrici.
Le commissioni esaminatrici sono composte,
avuto riguardo alle finalità e alle materie dei singoli concorsi, da:
a) un professore universitario o preside,
con funzione di presidente:
b) un membro scelto fra il personale
direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli
istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo,
parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso.
Qualora il numero dei concorrenti sia
superiore a 500, la commissione è integrata con altri tre membri di cui 2 da
scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per
ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in
sottocommissioni.
Art.
12
Formazione
delle commissioni esaminatrici.
L'organo che ha indetto il concorso nomina,
con proprio decreto, le commissioni esaminatrici scegliendo:
a) il presidente, se docente universitario,
da un elenco proposto dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica
istruzione; se preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della
pubblica istruzione;
b) i membri da un elenco proposto dai
consigli scolastici provinciali, se trattasi di concorsi provinciali; da un
elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi
di concorsi regionali o nazionali.
Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni
quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici
non possono essere nominate nel quadriennio successivo.
Qualora manchino le proposte e non si sia
provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina
direttamente i componenti le commissioni medesime.
Art.
13
Svolgimento
del concorso per il personale docente.
I concorsi per titoli ed esami, per il
personale insegnante, constano di una o più prove scritte o pratiche, della
frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale.
Le prove scritte o pratiche e la prova
orale verteranno sulle discipline attinenti all'insegnamento.
I candidati, che hanno superato le prove
scritte o pratiche, partecipano al corso di cui al precedente primo comma, ai
fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacità
attitudinali.
I candidati dei concorsi a cattedre nelle
scuole d'istruzione secondaria ed artistica, che hanno superato le prove
scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non
partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale.
I corsi sono organizzati su base
provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida di una
commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente
di ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso e
presieduta da un docente universitario o da un preside o da un direttore
didattico.
I corsi hanno carattere teorico-pratico. I
relativi piani di studio devono favorire la conoscenza dei problemi
dell'educazione, sviluppare le attitudini e le capacità professionali,
promuovere l'approfondimento della didattica delle materie d'insegnamento. I
corsi debbono altresì prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a
seminari e a gruppi di studio. Possono essere chiamati a tenere lezioni docenti
ed esperti delle materie comprese nei piani.
I piani di studio e le modalità di
attuazione dei corsi e di formazione delle commissioni sono stabiliti con
decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
Al termine del corso, ciascun candidato
sostiene innanzi alla commissione di cui al precedente quinto comma una prova
rivolta ad accertare la preparazione specifica, nonché la capacità di
rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze
sviluppate nel corso. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella
discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti
nel corso ed alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonché alle attività
didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il candidato
riporta una votazione non inferiore a 24 quarantesimi. Il candidato che ha
concluso il corso con una votazione non inferiore a 24 quarantesimi è ammesso
alla prova orale; per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di
istruzione secondaria ed artistica l'esito positivo del corso ha anche valore
abilitante.
Le commissioni giudicatrici del concorso
dispongono di 100 punti, di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20
ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati
che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna
delle prove scritte o pratiche e nella prova orale.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a
cattedre di insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli
istituti d'arte dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla
prova orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli.
Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano
riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove
scritte o pratiche e nella prova orale.
Le prove d'esame del concorso, i relativi
programmi, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Prove d'esame per il personale educativo.
Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami
constano di una prova scritta e di un colloquio.
Le commissioni giudicatrici dispongono di
100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova, 40 al colloquio e 20 ai titoli.
Sono ammessi al colloquio coloro che
abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su
40.
Il colloquio si intende superato se il
candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40.
La prova di esame, i relativi programmi, i
titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Art. 15
Graduatoria
dei concorsi per il personale docente.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi
per il personale docente, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono
alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una
votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre
d'insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti
d'arte, non inferiore a punti 36 su 60.
La graduatoria è compilata sulla base della
somma dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di
quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli. Per i
candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in
sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato
in quarantesimi.
Nei casi di parità di punteggio complessivo
si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del testo unico
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le graduatorie sono approvate, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con
decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere
definitivo.
Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482.
Coloro che risultano compresi in posizione
non utile per la nomina hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a
surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati
decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
Graduatorie
dei concorsi per il personale educativo.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale
educativo, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione
dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle prove stesse, una
votazione non inferiore a punti 48 su 80.
La graduatoria è compilata sulla base della
somma dei voti delle prove d'esame e del punteggio assegnato per i titoli.
Nei casi di parità di punteggio
complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'articolo 5 del
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le graduatorie sono approvate, sotto
condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con
decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere
definitivo.
Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482.
Coloro che risultano compresi in posizione
non utile per la nomina, hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare
i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro
un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
Art. 17
Esclusione.
L'esclusione dal concorso per titoli ed esami è disposta
per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la
cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza.
L'esclusione è disposta dall'organo che ha
indetto il concorso con provvedimento motivato di cui è data comunicazione
all'interessato.
Art.
18
Periodicità
dei concorsi e posti conferibili.
I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31
dicembre, ad anni alterni.
Sono messi a concorso, nella misura del
cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1°
ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.
Artt.
19-23
[omissis]
Capo III - Reclutamento del
personale direttivo
Art.
24
Requisiti
di ammissione ai concorsi.
I concorsi per titoli ed esami per il
reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e
gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative.
A tali concorsi possono partecipare gli
insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengano ai
ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto
direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di
almeno cinque anni effettivamente prestato.
Fermo restando il requisito dell'anzianità
di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e
grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai
successivi articoli.
Scuola
materna e scuola elementare.
Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola
materna e di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi gli
insegnanti delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che saranno
determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
Art.
26
Scuola
media.
Ai concorsi a posti di preside della scuola
media sono ammessi:
a) gli insegnanti di ruolo della scuola
media forniti di qualsiasi laurea, nonché gli insegnanti di ruolo di educazione
fisica laureati;
b) gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed
istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli
istituti d'arte, nonché i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che
nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato
la votazione di almeno 7 decimi.
Art.
27
Scuole
secondarie di secondo grado.
Ai concorsi a posti di preside di liceo
classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e
di istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente
articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo
di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, nonché gli
insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a
cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il
posto direttivo.
Ai medesimi concorsi sono altresì ammessi i
presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le
vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame
di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il
concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
Ai concorsi a posti di preside degli
istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali
per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare
sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di
istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a
cattedre di materie tecniche degli istituti stessi.
Gli insegnanti di materie non tecniche
degli istituti di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel
primo comma del presente articolo, purché abbiano titolo al passaggio a
cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.
Art.
28
Licei
artistici ed istituti d'arte.
Ai concorsi a posti di preside dei licei
artistici e degli istituti d'arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai
ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia
dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli
istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti.
Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati
nel precedente comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia
richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente articolo 7.
Art.
29
Istituti
di educazione.
Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali
e vice direttrici degli educandati femminili dello Stato sono ammessi
rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni,
forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di
istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un
servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nonché i vice rettori
aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno cinque anni
effettivamente prestato. Partecipano inoltre gli insegnanti di ruolo nelle
scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli
istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno cinque
anni di effettivo servizio di ruolo, nonché gli insegnanti di ruolo, forniti di
laurea, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo nelle scuole
ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Ai concorsi a posti di rettore dei convitti
nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi
rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianità nel relativo
ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato.
Art.
30
Bandi
di concorso.
I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di
scuola e delle istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni
alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 10 ottobre
dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo.
I bandi stabiliscono le modalità di
partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine di presentazione
delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative
tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.
Art. 31
Competenza
ad emanare i bandi.
I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione, il quale può disporre che i concorsi siano effettuati
sulla base di una ripartizione regionale od interregionale di posti con
procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte
graduatorie.
Art.
32
Commissioni
esaminatrici.
Le commissioni dei concorsi previsti dal
presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione
e sono composte da:
a) un professore universitario, con
funzione di presidente;
b) un ispettore tecnico del contingente
relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso;
c) due direttori didattici, presidi,
rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso;
d) un funzionario dell'amministrazione
della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo
dirigente.
I membri di cui alle lettere a) e c) sono
scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato
il periodo di prova compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 12.
Si applica l'ultimo comma del citato art.
12.
Qualora il numero dei concorrenti sia
superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo
le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di
500 o frazione di 500 concorrenti.
Art.
33
Prove
di esame e valutazione.
I concorsi di cui al presente capo constano
di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e
la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.
Le commissioni dispongono di 100 punti dei
quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40
assegnati alla prova scritta.
Nei concorsi a posti di preside dei licei
artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei
quali 25 da assegnare alla prova scritta, 25 alla prova orale e 50 ai titoli.
Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su
25 assegnati alla prova scritta.
Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti
che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con
non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di
preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti,
con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova.
La prova scritta verte su problematiche
attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare
riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il
concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di
carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola,
nonché sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
Art.
34
Determinazione
degli orientamenti programmatici di esame e criteri di ripartizione dei
punteggi per i titoli.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i
concorsi di cui al presente capo:
a) gli orientamenti programmatici per le
prove di esame dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione
educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente art. 33;
b) i titoli valutabili, con particolare
riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.
Art.
35
Graduatorie.
Le graduatorie dei concorsi a posti del
personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, pei
ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei
punti assegnati per i titoli.
Nei casi di parità di punteggio si
applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive modificazioni e integrazioni.
Oltre al punteggio complessivo deve essere
distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame.
Le graduatorie sono approvate con decreto
del Ministro per la pubblica istruzione e sono utilizzabili, nell'ordine in cui
i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a
concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.
I concorrenti collocati in posizione
eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della
graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano
dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria
stessa.
Art.
36
Esclusioni.
Nei limiti del successivo art. 98, sono
esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento
motivato del Ministro per la pubblica istruzione, coloro che abbiano riportato,
dopo la nomina nei ruoli del personale insegnante ed educativo, una sanzione
disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la
riabilitazione.
Capo IV - Reclutamento del personale
ispettivo
Concorsi
a posti di ispettore tecnico periferico.
L'accesso al ruolo del personale ispettivo
tecnico periferico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti
a seconda dei contingenti di cui al successivo articolo 119.
Ai predetti concorsi sono ammessi:
a) per il contingente relativo alla scuola
materna, le direttrici e le insegnanti di scuola materna;
b) per il contingente relativo alla scuola
elementare, i direttori didattici di scuola elementare, gli insegnanti
elementari e gli istitutori e le istitutrici;
c) per i contingenti relativi alla scuola
media e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonché agli
istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e gli insegnanti della scuola
media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i vice
rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei
convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati
femminili dello Stato nonché i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e
degli istituti d'arte, gli insegnanti dei conservatori di musica e delle
accademie di belle arti.
Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è
richiesto il possesso della laurea, salvi i casi in cui, limitatamente
all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside
non sia prevista.
Il personale docente ed educativo dovrà
avere una anzianità complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9
anni.
Art.
38
Concorsi
a posti di ispettore tecnico centrale.
L'accesso a posti di ispettore tecnico
centrale si consegue mediante concorsi per titoli integrato da un colloquio, ai
quali sono ammessi gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianità
di servizio nel ruolo, e, limitatamente al contingente riservato alla
istruzione artistica, anche i direttori dei conservatori di musica,
dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
Art.
39
Bandi
di concorso a posti di ispettori tecnici.
I concorsi a posti di ispettore tecnico
centrale e quelli a posti di ispettore tecnico periferico sono indetti ogni due
anni con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei posti
disponibili nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto
dei settori d'insegnamento di cui al successivo art. 119.
I bandi stabiliscono altresì le modalità di
partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione
e i titoli valutabili, nonché il calendario delle prove scritte.
Art.
40
Commissioni
esaminatrici.
Le commissioni dei concorsi a posti di
ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione e sono composte da:
a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che
professino una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi;
b) un funzionario dell'amministrazione
della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente
superiore;
c) un ispettore tecnico centrale.
Per i concorsi relativi al contingente per
gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono
scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti
delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia
nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica.
Il presidente è nominato tra i membri di
cui alla lettera a) del precedente primo comma.
Art.
41
Prove
di esame e valutazione nei concorsi a posti di ispettori tecnici periferici.
I concorsi per titoli ed esami a posti di
ispettore tecnico periferico constano di tre prove scritte e di una prova
orale.
Le commissioni giudicatrici dispongono di
100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30
alla valutazione dei titoli.
Sono ammessi alla prova orale i candidati
che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a
punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova
orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non
inferiore a punti 20 su 25.
Nei concorsi relativi ai contingenti per le
scuole materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi
pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola:
la seconda su argomenti socio-culturali di
carattere generale;
la terza sugli ordinamenti scolastici
italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunità
europea.
Nei concorsi relativi ai contingenti per la
scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per
gli istituti d'arte e i licei artistici, la prima prova scritta verte su
problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti alle
discipline comprese nei settori di insegnamenti indicati dal successivo art.
119; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare
riguardo a quelli dei Paesi della Comunità europea.
La prova orale è intesa ad accertare la
capacità di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati,
anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonché sulla
legislazione scolastica italiana.
La valutazione dei titoli è effettuata
soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale.
Con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.
Art.
42
Svolgimento
del concorso a posti di ispettore tecnico centrale.
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di
ispettore tecnico centrale dispongono di 100 punti di cui 50 da attribuire ai
titoli e 50 al colloquio.
Il colloquio si intende superato dai
candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 40 su 50.
Con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono
stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti del colloquio.
Art.
43
Graduatorie.
Le graduatorie dei concorsi di ispettore
tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno
superato le prove di esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono
collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove
anzidette e dei punti assegnati per i titoli.
A parità di punteggio si applicano i
criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive modificazioni e integrazioni.
I candidati collocati in graduatoria in
posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo,
nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla
nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione
della graduatoria stessa.
Art.
44
Esclusioni.
Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai
concorsi a posti del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato
del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino sforniti
dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei
ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla
censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Capo V - Reclutamento del personale
insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole con lingua di insegnamento
diversa dall'italiano
Sezione I - Scuole con lingua di
insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
Reclutamento
del personale insegnante.
Per l'accesso ai ruoli del personale
insegnante della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e
scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici
con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono
indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del
presente decreto.
A tali concorsi sono ammessi i cittadini
italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai
precedenti articoli.
Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con
lingua di insegnamento slovena è richiesta adeguata conoscenza della lingua
slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami
sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad
una commissione di tre membri nominata dal soprintendente scolastico regionale
del Friuli-Venezia Giulia.
Sono esonerati dal colloquio di cui al
precedente comma egli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per
almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
Nei concorsi a posti di insegnamento della
scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione
secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di
lingua italiana e di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per titoli
ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono
ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui
alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
Art.
46
Bandi
di concorso e commissioni esaminatrici.
I concorsi per la scuola materna e per la scuola
elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti
dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola
media, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e
per gli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento slovena
sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia.
I predetti organi approvano le relative
graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.
Le commissioni esaminatrici, ad eccezione
di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e
lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della
lingua slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.
Art. 47
Reclutamento
del personale insegnante.
Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della
scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli
istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle
scuole elementari, secondarie e artistiche delle località ladine della
provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per
soli titoli a norma del presente decreto.
A tali concorsi sono ammessi i cittadini
italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle località
ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116.
[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli
insegnanti di lingua italiana delle scuole elementari in lingua tedesca ed ai
concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e licei
artistici in lingua tedesca sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua
materna italiana che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione
di tre membri, nominata dal competente intendente scolastico di Bolzano,
adeguata conoscenza della lingua tedesca. Sono esonerati dal predetto colloquio
gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle
scuole con lingua di insegnamento tedesca].
[Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli
insegnanti di lingua tedesca delle scuole elementari in lingua italiana ed ai
concorsi a cattedre di lingua tedesca e di lingua e letteratura tedesca negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, negli istituti d'arte e nei licei
artistici in lingua italiana sono ammessi esclusivamente i cittadini di lingua
materna tedesca che dimostrino in un colloquio dinanzi ad apposita commissione
di tre membri, nominata dal sovrintendente di Bolzano, adeguata conoscenza
della lingua italiana. Sono esonerati dal predetto colloquio gli aspiranti che
abbiano insegnato lingua tedesca per almeno tre anni nelle scuole con lingua di
insegnamento italiana].
Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente
articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si
svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi
esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianità di servizio di cui alla
lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle
scuole delle località ladine.
Art. 48
Bandi
di concorso e commissioni esaminatrici.
I concorsi di cui al precedente articolo
sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici.
Le graduatorie sono approvate dagli
intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi a
posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle
dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole
elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di
lingua italiana e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione
secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma,
da personale di lingua materna tedesca.
Le commissioni esaminatrici dei concorsi a
posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine sono formate da
personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale è impartito
l'insegnamento cui si riferisce il concorso.
Sezione III - Disposizioni comuni al
personale delle scuole in lingua slovena, delle scuole in lingua tedesca e
delle scuole delle località ladine
Reclutamento
del personale direttivo.
Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di
ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento
slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle località ladine sono
ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive
scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente
decreto.
Detti concorsi, per le scuole o istituzioni
in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua
tedesca o delle località ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti
intendenti scolastici.
Gli organi predetti approvano le
graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.
Art.
50
Reclutamento
del personale ispettivo tecnico periferico.
Nei concorsi a posti di ispettore tecnico
periferico è riservato apposito contingente da destinare alle scuole, di cui al
presente capo.
Concorre ai posti del predetto contingente
il personale insegnante e direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle
istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purché
in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.
Art.
51
Prove
di esame e valutazione dei titoli.
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per
titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del personale
direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi
delle prove di esame e i titoli valutabili.
Con lo stesso decreto sono stabilite le
valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale insegnante.
Rinvio.
Per tutto quanto non sia espressamente
previsto dal presente capo, valgono le norme degli articoli contenuti nei capi
I, II, III e IV del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua
tedesca e alle scuole delle località ladine, le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 116,
contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
Capo VI - Norme comuni
Art.
53
Incompatibilità.
Non possono far parte delle commissioni
giudicatrici di concorso di cui al presente decreto coloro che abbiano
relazioni di parentela o affinità entro il quarto grado con uno o più
concorrenti.
Art.
54
Esonero
dall'insegnamento.
Il personale direttivo e insegnante può
essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di
partecipazione ai lavori delle commissioni.
Se detti lavori si concludono dopo il 31
marzo, il personale insegnante, eventualmente esonerato, che nel corso
dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi,
riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori
della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella
scuola in supplenze o in attività parascolastiche o nei corsi di recupero e di
sostegno.
Il posto occupato dal personale esonerato
non può essere conferito per incarico a tempo indeterminato durante il periodo
dell'esonero.
Art.
55
Validità
del servizio.
Il periodo di partecipazione ai lavori
delle commissioni esaminatrici è valido a tutti gli effetti come servizio di
istituto nella scuola.
Capo VII - Nomina in ruolo
Art.
56
Nomina in prova
e decorrenza della nomina.
Il personale insegnante, direttivo e
ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative è nominato in prova.
La nomina decorre dalla data di inizio
dell'anno scolastico.
Art.
57
Assegnazione
della sede e decadenza dalla nomina.
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