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11-07-1980 n° 382 - Decreti Presidente Repubblica

D.P.R.11 luglio 1980, n. 382
Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica
Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n

Decreto Presidente Repubblica 11 luglio 1980, n. 382

(in SO alla GU 31 luglio 1980, n. 209)

Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (1)

 

TITOLO I

Capo I

Nuovo assetto della docenza universitaria, istituzione del ruolo dei ricercatori e piano di sviluppo

 

Art. 1 Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori.

Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

professori straordinari e ordinari;

professori associati. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nell'unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca. I professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento. Possono essere chiamati a cooperare alle attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.E' istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Non è consentito il conferimento di incarichi di insegnamento.

 

Art. 2 Piano di sviluppo dell'Università.

Individuazione e ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per concorso. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni delle Università, che acquisiscono il parere delle facoltà, nonché delle ipotesi di vincolo di entrata formulate dal CIPE su proposta del Ministro del bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonché del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica elabora ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un piano di sviluppo dell'Università ai fini dell'adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i settori disciplinari da sviluppare e le modalità per il loro incremento nel quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori nonché delle necessità di riequilibrio fra le diverse sedi. Per predisporre il piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi per la ripartizione dei nuovi posti fra le facoltà. Lo schema del piano di sviluppo formulato dal Ministro è trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio del quadriennio cui si riferisce, alle Università affinché esprimano le loro osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio decreto, il piano di sviluppo. Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le richieste formulate dai consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, per i nuovi posti di professore ordinario e di professore associato, divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna facoltà e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei professori ordinari, straordinari e associati in servizio, distinti per raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun anno di corso degli ultimi tre anni.

Il Ministro della pubblica istruzione provvederà alle relative assegnazioni, procedendo anche ad un confronto delle esigenze delle diverse facoltà.

L'assegnazione dei nuovi posti di professore ordinario e di associato è effettuata sulla base del piano, su richiesta delle facoltà interessate, in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Università di cui ai precedenti commi. Il primo piano quadriennale riguarderà il quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81 e 1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto anche delle esigenze delle nuove Università di cui si programma l'istituzione o la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le richieste per i posti di professore ordinario o associato relativi al primo biennio.

 

Ù

 

Capo II

 

Art. 3 Dotazione organica della fascia dei professori ordinari.

La dotazione organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 posti. I concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di cui al precedente comma, con periodicità biennale, nell'ambito del piano dello sviluppo universitario di cui all'articolo 2, nel termine massimo di un decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81.Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è disposta l'assegnazione alle facoltà di posti di professore ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e dei posti convenzionati.Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle Università di versare in conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine.

 

Art. 4 Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi stranieri.

Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facoltà e su parere del Consiglio universitario nazionale, può riservare una percentuale di posti di professore ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facoltà, di studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in Università straniere.

La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facoltà, che si pronuncia sulla qualità scientifica dello studioso. La proposta è accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianità di docenza e di ogni altro elemento di valutazione. I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari.

Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario.

 

Art. 5 Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti.

Nell'assegnazione dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il Ministro della pubblica istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente art. 2 e nel limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato nella stessa disciplina o gruppi di discipline. Tali richieste, presentate alle facoltà, devono essere inoltrate unitamente alle richieste della facoltà (2). Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria formulata in base ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

 Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, assegna i posti all'organico delle facoltà cui appartengono i richiedenti, nei limiti del 20 per cento di quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione (2).

 

Art. 6 Straordinario.

All'atto della nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di tre anni accademici.

Le norme del presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono riferite anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario. Restano ferme le vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario.

Restano altresì ferme le disposizioni relative alla verifica dell'attività scientifica e all'attività didattica necessarie per la nomina ad ordinario.

 

Art. 7 Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.

Ai professori universitari è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.

Il consiglio di facoltà, in caso di pluralità di corsi di laurea, coordina annualmente, con il concorso dei dipartimenti interessati, in quando istituiti, le attività didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e di perfezionamento, l'attività di corsi integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il consiglio di facoltà definisce, con il consenso dei singoli professori interessati, le modalità di assolvimento delle predette attività, tenuto conto delle possibilità di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del successivo art. 9. Nel caso di pluralità di corsi relativi al medesimo insegnamento sono consentite forme didattiche di coordinamento e di interscambio d'intesa tra i rispettivi professori.

E' consentita l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore all'anno.

 

Art. 8 Inamovibilità e trasferimenti.

I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento.

I professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad altro insegnamento della stessa facoltà o di altra facoltà della stessa Università, ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima Università, anche ad altra Università, con le procedure di cui all'art. 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'Università.

 

Art. 9 Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità.

Il professore ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche previste nei successivi commi.

In base ai programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario può essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento di cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purché compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un secondo insegnamento.

Al professore ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di attività didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e di perfezionamento e le attività relative agli studi per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7, ripartisce le predette attività didattiche tra i professori interessati e con il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.

In ogni caso l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non può essere inferiore all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal successivo art. 10.

I consigli delle facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine. In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i consigli delle facoltà possono per i posti di ruolo i cui titolari siano indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materie che, sulla base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a professori di altra università. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno orario complessivo di cui al successivo art. 10 è affidata a titolo gratuito (3).

 

Art. 10 Doveri didattici dei professori.

Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.

Sono altresì tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.

La ripartizione di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico d'intesa tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del professore interessato.

Le attività didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze.

 

Art. 11 Tempo pieno e tempo definito.

L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito (4)

Il regime d'impegno a tempo definito:

è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;

è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

Il regime a tempo pieno:

è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria;

sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (5);

è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale (6);

dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa. I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.

Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina (7) .

 

Art. 12 Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale (8). I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311 (9). La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare (10). Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici (10).

 

Art. 13 Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1)elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3)nomina a componente delle istituzioni delle comunità europee;

4) nomina a giudice della Corte costituzionale (11);

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura (11);

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento:

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici (12).

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni. Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6. Qualora l'incarico per il quale è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente, istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano, a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le disposizioni di cui alla L. 12 dicembre 1966, n. 1078.

Qualora si tratti degli incarichi previsti ai nn. 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata L. 12 dicembre 1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o società (13).

I professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è comunque loro preclusa la titolarità. E' garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti delle commissioni (14).

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età

 

Art. 14 Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione (15).

Il professore universitario, che assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato può riassumere servizio presso l'Università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza, decade dall'ufficio di professore. Il periodo di aspettativa, di cui al precedente comma, non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.

Le stesse norme si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.

 

Art. 15 Inosservanza del regime delle incompatibilità.

Nel caso di divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con altri impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta la cessazione di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dal precedente art. 14.

Nel caso di cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai successivi commi per l'incompatibilità. Il professore ordinario che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.

Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio Universitario nazionale.

 

Art. 16 Funzioni direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario.

Ferme restando le incompatibilità previste dal precedente art. 13, sono riservate ai professori ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento e di consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di ricerca. E' riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.

 In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione di detti istituti e scuole è affidata a professori associati.

 

Art. 17 Alleanza dei periodi di insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o internazionali.

Al fine di garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio. Nel concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà tener conto delle esigenze di funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che eventualmente le richiedano.

I risultati dell'attività di ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di cui al successivo art. 18. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.

Per i casi di eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta fermo quanto disposto dall'art. 10 della legge 18 marzo 1958, n. 311 (15). Restano altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o altri incarichi all'estero dei professori di ruolo. Il periodo trascorso all'estero per attività di ricerca o di insegnamento è utile anche per il conseguimento del triennio di straordinario.

I professori che assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle Università dei Paesi della Comunità europea, ovvero presso i centri o le istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività dei docenti o ricercatori di quelle istituzioni. In tali casi i professori di cui al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinerà anche il regime giuridico ed economico del periodo di attività all'estero.

In ogni caso il docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione del rapporto con l'Università o l'ente estero o internazionale.

 

Art. 18 Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario.

Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della facoltà a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili. Il Consiglio di facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca.

 

Art. 19 Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo.

I professori ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Al professore fuori ruolo si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia diversamente disposto. La loro partecipazione all'attività didattica e scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in vigore. Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo pieno o a tempo definito (16)

 

Ù

 

Capo III

Professori associati

Art. 20 Dotazione organica.

La dotazione organica della fascia dei professori associati è fissata in 15.000 posti.

Nella prima applicazione del presente decreto, l'organico iniziale della predetta fascia è corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, ai sensi dei successivi articoli da 50 a 53, alla nomina in ruolo. Tale numero, da accertare con decreto del Ministero pubblica istruzione, è incrementato di 6.000 posti (17).

 

Art. 21 Copertura di posti.

I posti di professore associato che si rendano liberi e vacanti possono essere coperti con concorso o per trasferimento su richiesta delle facoltà. I 6.000 posti di cui al secondo comma del precedente articolo sono coperti con concorso da bandire con periodicità biennale, nell'arco di un decennio, nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'art. 2. I posti coperti con i concorsi di cui al secondo comma del presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti, fino alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel primo comma del precedente articolo. Detti trasferimenti, sino al raggiungimento dell'organico definitivo di 15.000, sono subordinati all'assenso della facoltà di appartenenza al fine di assicurare la conservazione del livello di funzionamento della medesima (18).
L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con le stesse modalità indicate nel precedente art. 2. Nell'anno accademico 1980-81, ove non fosse stato ancora predisposto il piano pluriennale di sviluppo, sarà messo a concorso il primo scaglione di posti di professore associato per un numero di 1.200, secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito il parere del C.U.N.

 

Art. 22 Stato giuridico dei professori associati.

Lo stato giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorità competente ad adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente disposto. Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato attivo dei professori associati è esercitato secondo le medesime norme previste per l'elettorato attivo dei professori ordinari.

 

Art. 23 Conferma in ruolo.

Dopo un triennio dall'ammissione in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione delle Facoltà, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal Consiglio universitario nazionale, tra i professori del raggruppamento di discipline o, in mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte professori che abbiano già fatto parte di commissioni di concorso nei raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti a giudizio di conferma.

In caso di giudizio sfavorevole i professori associati, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia concessa la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia sfavorevole i professori associati sono dispensati dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto definitivo.

 

Art. 24 Collocamento a riposo.

I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età (19).

 

Ù

 

Capo IV

Professori a contratto

 

Art. 25 Professori a contratto.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Università che ne abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale.

Per l'attivazione dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su proposta del senato accademico e nei limiti delle disponibilità finanziarie accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Università, assegnano i fondi alle facoltà o scuole che in sede di programmazione dell'attività didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli, tenendo anche in particolare conto le necessità di acquisizione delle tematiche connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea.

Le facoltà o scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facoltà designando, con motivata deliberazione che sarà adottata sentiti i Consigli di istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale affidare il corso integrativo, prefissandone altresì le prestazioni ed il compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di Università estere, purché non insegni in Università italiane.

La sua alta qualificazione scientifica o professionale sarà comprovata da pubblicazioni scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica ed amministrativa.

Il Rettore, in esecuzione della delibera della Facoltà, stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in una o due soluzioni.

I corsi svolti dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono i corsi integrativi.

I contratti hanno la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due volte in un quinquennio nella stessa Università. Deroghe a tale limite possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga delle idonee competenze.

I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'Università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Qualora siano stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui al precedente terzo comma e senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti agli stessi enti.

Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni.

 

Art. 26 Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità.

Nei limiti dei fondi appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione nel bilancio delle Università, il rettore, su designazione dei consigli di facoltà d'intesa con i docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti interessati, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni professionali relative all'uso di attrezzature scientifico-didattiche di particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza anche nell'uso di moderne apparecchiature per l'apprendimento delle lingue straniere e le relative conversazioni.

Le deliberazioni delle facoltà debbono essere motivate in ordine alle effettive particolari esigenze che richiedono, nell'impossibilità di provvedere con personale dell'Ateneo già addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del contratto.

La particolare complessità delle attrezzature scientifico-didattiche è dichiarata dal consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite commissioni di esperti, anche estranei all'Università, designati dai consigli di facoltà. Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi relativi; non può essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non è rinnovabile con lo stesso tecnico. I titolari dei contratti di cui al presente articolo non hanno compiti di docenza universitaria, possono eventualmente svolgere compiti di addestramento di personale tecnico già in servizio presso l'Università. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale.

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

 

Art. 27 Convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche integrative.

I rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà, e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.

 

Art. 28 Contratti per l'assunzione di lettori.

Nei limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo secondo le modalità previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei bilanci universitari, i rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. La facoltà deve comunque attestare la specifica competenza dei lettori. I relativi oneri sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna Università con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale. Le previsioni di spesa verranno effettuate sulla base di dati orientativi desunti dalla consistenza della popolazione studentesca affluente ai singoli corsi relativa al precedente anno accademico.

Deroghe che implicano un rapporto inferiore a quello previsto nel precedente comma possono essere concesse, soltanto per casi di comprovata necessità, dal Ministro della pubblica istruzione, previa motivata deliberazione del consiglio di facoltà sentito il Consiglio universitario nazionale.

I contratti di cui al precedente primo comma non possono protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque anni (20).

Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Università sentito il consiglio di facoltà.

I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito (21).

 

Art. 29 Professori a contratto presso le Università non statali.

Le Università non statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a quella indicata nell'art. 25 e possono in casi particolari ed eccezionali conferire contratti di insegnamento anche a professori delle Università statali .

 

Art. 30 Dotazione organica del ruolo dei ricercatori.

La dotazione organica del ruolo dei ricercatori universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000 da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 Saranno messi a concorso entro l'anno accademico 1980-81;

i restanti 2.000 entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83. I posti destinati a concorso libero sono ripartiti fra le facoltà delle varie Università secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea delle facoltà stesse, nonché dei posti assegnati in seguito ai giudizi di idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Nella prima tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatore da mettere a concorso libero per facoltà e per gruppi di discipline, si terrà conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facoltà attestino la continuazione dell'attività di ricerca e che non abbiano, per anzianità, titolo a partecipare ai giudizi di idoneità.

 

Art. 31 Conferma dei ricercatori universitari.

I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

La commissione valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di facoltà o del dipartimento.

Se il giudizio è favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati, che è compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al ruolo. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120.

 

Art. 32 Compiti dei ricercatori universitari.

I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle connesse attività tutoriali. I ricercatori confermati possono accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto come cultori della materia.

I consigli delle facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico, gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle didattiche.

Per le funzioni didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.

Le predette modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il ricercatore è inserito per la ricerca (22)

 

Art. 33 Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori universitari.

Il ricercatore confermato è tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facoltà una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica integrativa svolti. Il consiglio di facoltà formula il proprio giudizio sulla base dei pareri espressi dai consigli di corso di laurea per l'attività didattica e dai dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali egli ha operato, per il lavoro scientifico.

Il ricercatore confermato può continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza.

 

Art. 34 Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari.

Fino a quando non si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per quanto non previsto specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato giuridico degli assistenti universitari di ruolo. In materia di incompatibilità o di cumulo di impieghi si applicano le norme di cui alla parte prima, titolo V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, fatte salve le funzioni regolate col precedente articolo 32. Per gli ulteriori casi di incompatibilità non previsti nel precedente comma, ma contemplati nel precedente art. 12, i ricercatori universitari sono collocati in aspettativa con le stesse modalità stabilite per i professori di ruolo. Per i trasferimenti dei ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel primo biennio di applicazione nel quale si prescinde dal nulla osta della facoltà di appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12 febbraio 1977, n. 34, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale.

I posti assegnati per libero concorso possono essere destinati a trasferimento solo qualora si siano resi disponibili, espletata la relativa procedura concorsuale.

Per il caso di passaggio ad altra Amministrazione statale o pubblica si applica il precedente art. 14.

I ricercatori confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.

I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei ricercatori universitari sono adottati con decreto del rettore.

 

Ù

 

Capo V

Personale tecnico delle Università

 

Art. 35 Personale tecnico delle Università.

I posti di tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche di particolare complessità per le esigenze della ricerca, della sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei dipartimenti. Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, si fa luogo alla revisione dell'attuale distribuzione di posti di tecnico laureato.

I tecnici laureati coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio, sono direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in dotazione e dirigono l'attività del personale tecnico assegnato al laboratorio.

I posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature scientifiche e didattiche per la ricerca, la sperimentazione e le esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei Dipartimenti.

I tecnici coadiutori e i tecnici esecutivi svolgono la loro attività sotto la direzione del tecnico laureato preposto al laboratorio. In attuazione della nuova normativa concernente il "nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato", saranno identificati

con le modalità di cui agli articoli 80 e seguenti dello stesso testo normativo

i profili professionali di tutto il personale tecnico delle Università di cui ai commi precedenti, i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione in carriera, le prove di esame e le relative modalità di espletamento e la composizione delle commissioni. Questa norma si applica anche al personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano nonché al personale tecnico dei musei scientifici universitari, degli orti botanici, delle biblioteche delle facoltà, scuole e istituti di istruzione universitaria.

In sede di prima applicazione del presente decreto il personale attualmente appartenente ai ruoli tecnici il quale abbia svolto o che attualmente svolga mansioni diverse da quelle previste nei commi precedenti, può optare, a domanda, per il passaggio nei ruoli amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei bibliotecari. In relazione a detti passaggi saranno rideterminate, ove necessario, le consistenze organiche dei ruoli del personale delle Università con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

 

Art. 36 Progressione economica del ruolo dei professori universitari.

La progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati è determinata dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo. Ai professori appartenenti alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione.

Fino al conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è pari al 92 per cento di quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilità dell'aumento biennale del 2,50 per cento.

L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.

Lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70 per cento di quello spettante, a parità di posizione al professore della prima fascia.

La misura del trattamento economico previsto dai precedenti commi è maggiorata del 40 per cento a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno.

I professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1° novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se più favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dal presente decreto.

Il professore ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva, qualora più favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che gli compete in applicazione del presente decreto è conservata a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera.

In sede di primo inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

 

Art. 37 Inquadramento dei professori associati.

Il personale che consegue il primo giudizio di idoneità è inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella dell'effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo art. 104.

Nel caso di cumulo di più stipendi viene preso in considerazione ai fini del precedente comma, quello tra essi più favorevole.

A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'art. 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati (23)

 

Art. 38 Progressione economica del ruolo dei ricercatori.

La progressione economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330 ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe finale. Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.

Al ricercatore universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati su tale parametro.

Coloro i quali conseguono il primo giudizio di idoneità sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di effettiva assunzione in servizio agli effetti economici.

Al personale provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

 

Art. 39 Assegno aggiuntivo. .. (24)

 

Art. 40 Trattamento di quiescenza.

Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza del personale appartenente alle due fasce dei professori universitari si considera quale base pensionabile lo stipendio spettante nella progressione economica prevista per il regime a tempo definito aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito, moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con regime di tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati dallo stesso nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione dell'art. 11 del presente decreto.

Ai fini del trattamento di previdenza la base contributiva è individuata con lo stesso criterio adottato per la determinazione della base pensionabile indicata nel precedente comma.

Ai professori incaricati stabilizzati che, per effetto delle norme contenute nel presente decreto, siano stati inquadrati nella fascia dei professori associati e che all'atto del loro collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età non conseguano il diritto alla pensione normale, spetta, ai fini del raggiungimento dell'anzianità stabilita nel primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato dall'art. 27 della legge 29 aprile 1976, n. 177, un aumento convenzionale del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni.

La disposizione non si applica se gli stessi soggetti hanno maturato il diritto a percepire altro trattamento pensionistico a diverso titolo. Per coloro il cui servizio abbia avuto inizio prima del 1° novembre 1981, vengono presi in considerazione, allo scopo di cui alla fine del 1° comma precedente, gli anni di servizio successivi al 1° novembre 1961 e vengono considerati come anni prestati con regime di tempo pieno quelli durante i quali il docente ha usufruito dell'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, nella misura più elevata, ovvero dell'assegno speciale di cui all'art. 12 del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

 

Ù

 

TITOLO II

Reclutamento

 

Capo I

Reclutamento dei professori ordinari

 

Art. 41 Accesso alla fascia dei professori ordinari.

L'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori ordinari, ha luogo mediante pubblici concorsi per titoli su base nazionale, intesi ad accertare la piena maturità scientifica dei candidati.

I concorsi sono disciplinati dalla legge 7 febbraio 1979, n. 31.

 

Capo II

Reclutamento dei professori associati

 

Art. 42 Accesso alla fascia dei professori associati.

L'accesso al ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori associati, avviene mediante concorso su base nazionale, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i suoi titoli e da lui indicata. Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato.

 

Art. 43 Bandi di concorso.

I concorsi sono banditi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per raggruppamenti di discipline. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

I raggruppamenti disciplinari sono caratterizzati, rispetto a quelli definiti per i concorsi a posti di professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità. Essi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale (25).

Per l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi per professori associati si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 4.

 

Art. 44 Commissioni giudicatrici.

Per ciascun raggruppamento di discipline è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, una commissione giudicatrice composta da cinque membri effettivi e da altri cinque membri per eventuali surroghe in caso occorra sostituire un membro effettivo.

Due dei membri effettivi e due di quelli da nominare per le surroghe devono appartenere alla fascia dei professori associati. I restanti membri debbono appartenere alla fascia dei professori ordinari.

Nel caso in cui il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri due componenti di cui uno appartenente alla fascia dei professori associati e uno appartenente alla fascia dei professori ordinari per ogni venti candidati o frazione di venti superiore a dieci fino ad un massimo di nove commissari. Nella prima applicazione del presente decreto, in mancanza dei professori associati, la commissione è composta di soli professori ordinari e straordinari.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione per professore associato. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri della commissione del concorso associato immediatamente precedente per lo stesso raggruppamento di discipline.

Non possono far parte delle commissioni i componenti del Consiglio universitario nazionale (26).

 

Art. 45 Formazione delle commissioni giudicatrici.

Ogni commissione è formata con il sistema misto:

per sorteggio ed elettivo. Il sorteggio avviene tra i docenti di discipline ricomprese nel raggruppamento cui si riferisce il concorso per un numero triplo dei membri costituenti la commissione sia effettivi che supplenti. Qualora i docenti di ruolo afferenti ad un raggruppamento disciplinare siano inferiori al numero dei commissari effettivi e supplenti, tali docenti sono inseriti tutti nella commissione previa autonoma elezione. Il Ministro della pubblica istruzione designa, quindi, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, uno o più raggruppamenti affini, al fine di procedere al sorteggio di un numero triplo dei membri mancanti per la successiva elezione.

Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. Esse sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore appartenente alla fascia dei professori associati designato dal Consiglio universitario nazionale che la presiede, e da sei funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Il Consiglio universitario nazionale designa un altro professore associato quale supplente.

Nella prima applicazione del presente decreto, il Consiglio universitario nazionale designa un professore ordinario o straordinario quale presidente della commissione per le operazioni di sorteggio di cui al medesimo articolo.Tra i docenti sorteggiati si procede all'elezione dei membri componenti la commissione giudicatrice. L'elettorato attivo spetta ai docenti delle discipline ricomprese nel raggruppamento cui si riferisce il concorso ed a quelli delle discipline ricomprese nel raggruppamento o nei raggruppamenti dichiarati affini ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei nominativi da designare, con eventuale arrotondamento della frazione per eccesso. A conclusione delle operazioni elettorali si forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati. Coloro che hanno riportato un maggior numero di voti sono nominati membri effettivi fino alla concorrenza del numero necessario e successivamente gli altri membri supplenti fino alla concorrenza del numero necessario. A parità di voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

Il supplente che sia eletto membro effettivo in un'altra commissione è sostituito con la nomina a supplente di chi lo segue in graduatoria. In caso di nomina a più commissioni l'elezione a membro effettivo prevale sull'elezione a membro supplente. Subordinatamente l'elezione nel proprio raggruppamento prevale sull'elezione in raggruppamento affine. Negli altri casi si procede alle sostituzioni con i membri che seguono immediatamente in graduatoria. Terminate queste operazioni si procede ad eventuali elezioni suppletive ove le commissioni risultassero incomplete.

Ai fini dello scrutinio, la commissione di cui al quarto comma del presente articolo può essere integrata con altri funzionari del Ministero della pubblica istruzione fino ad un massimo di diciotto. In tal caso la commissione si articola in sottocommissioni. Il Ministro della pubblica istruzione detterà con sua ordinanza, sentito il Consiglio universitario nazionale, le norme necessarie allo svolgimento delle elezioni.

 

Art. 46 Esame.

La commissione giudicatrice valuta in primo luogo i titoli scientifici presentati da ciascun candidato.

I candidati nei cui confronti sia espresso un giudizio favorevole sono ammessi alle seguenti prove d'esame:

1) una discussione sui titoli scientifici esibiti;

2) una prova didattica, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.

Le prove d'esame sono pubbliche.

 

Art. 47 Approvazione degli atti.

Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della commissione sui singoli candidati, in base ai quali essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.

Alla relazione vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alla prova didattica.

Gli atti dei concorsi sono trasmessi al Consiglio universitario nazionale perché esprima il proprio parere sulla regolarità degli stessi.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le relazioni delle commissioni giudicatrici sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione ufficiale delle cause del ritardo. In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione. Resta ferma in ogni caso la responsabilità amministrativa di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori, oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

 

Art. 48 Chiamata e nomina dei vincitori.

Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il consiglio di facoltà, entro 60 giorni dalla comunicazione ministeriale dell'approvazione degli atti del concorso chiama i vincitori a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate.

La nomina dei professori associati è disposta, a seguito dell'approvazione degli atti del concorso, dal Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre successivo.

Il Ministro, decorso il termine di cui al precedente secondo comma, provvede, con proprio decreto, nei successivi 45 giorni, su parere del Consiglio universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore associato che non siano stati chiamati.

 

Art. 49 Richiamo di norme.

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano, in materia di reclutamento dei professori associati, le disposizioni vigenti per il reclutamento dei professori ordinari in quanto compatibili.

 

Art. 50 Inquadramento nella fascia dei professori associati.

Nella prima applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati:

1) i professori incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni:

nonché quelli che completano il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, al termine dell'anno accademico 1979-80.

I professori incaricati che non hanno completato il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, maturano il diritto all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni, dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, certificato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è stato conferito;

2) gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766;

3) i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica (27).

 

Art. 51 Giudizio di idoneità.

I giudizi sono espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le modalità stabilite nel precedente art. 45. Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio.

La commissione deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione. L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e non investano l'intero procedimento

Il giudizio è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad assumere le funzioni di professore associato.

Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della attività didattica da lui svolta.

Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati.

Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta.

Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneità.

Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità previste nel presente decreto.

Per i giudizi di idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità professionale nel campo scientifico, dimostrata anche nell'espletamento dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica. Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario (29).

I professori associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola (29) (30).

 

Art. 52 Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità.

I giudizi di idoneità si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I raggruppamenti di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente art. 43. La prima tornata di giudizi sarà indetta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La seconda tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1982.

Per coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità, successivamente alla prima tornata, sarà indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad essi riservata.

Le domande di ammissione, le quali sono limitate ad un solo raggruppamento di discipline, dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di giudizi. Gli aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata per lo stesso o per altro raggruppamento. I professori incaricati stabilizzati che non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico.

Coloro che maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla prima tornata dei giudizi di idoneità partecipano al giudizio indetto con la seconda tornata.

In caso di esito negativo il giudizio può essere ripetuto nella terza tornata.

Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico.

I professori incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneità, salvo il diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine dell'anno accademico nel quale è espletata l'ultima tornata dei giudizi di idoneità, cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facoltà loro riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, ed il relativo trattamento economico maturato.

Gli assistenti di cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo stesso articolo n. 3) che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.

Conserva altresì lo stato giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende sottoporsi al giudizio medesimo.

Rimangono, in ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni.

 

Art. 53 Modalità degli inquadramenti.

Colui che abbia superato il giudizio di idoneità presenta domanda di inquadramento nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio, indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato. La richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facoltà in base alle proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di tali presupposti l'inquadramento avrà luogo su deliberazione motivata del consiglio di facoltà sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del numero dei corsi per discipline già attivate in relazione alle effettive esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con D.P.R. sono conseguentemente aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione (31).

L'avente titolo all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento presenta la domanda al rettore dell'Università ove l'incarico stesso è svolto, restando ivi assegnato, qualora abbia superato il giudizio di idoneità per lo stesso raggruppamento concorsuale. Il titolare di più incarichi ha diritto di optare per una delle sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede universitaria prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti, rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento.

Qualora l'opzione riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento della domanda è subordinato al motivato parere favorevole della facoltà interessata.

Gli assistenti di ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di essere assegnati alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo. In tal caso la domanda di inquadramento è presentata al rettore della sede universitaria cui appartiene la predetta facoltà. Copia della domanda è trasmessa, ove sussista l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria in cui l'incarico è svolto. Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione può essere disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti impartiti nella facoltà. Per la facoltà di medicina, si terrà conto della durata del servizio di assistenza e cura prestato dal richiedente nella sede.

Il disposto dei precedenti quarto e quinto comma si applica al personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50.

Nel caso di mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facoltà, entro due anni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento, continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico può entro trenta giorni dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare domanda alla facoltà presso cui svolge l'incarico (32).

Ove, nel termine di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade dal diritto all'inquadramento come professore associato (33).

Le facoltà sono tenute a deliberare sulle domande di assegnazione entro 60 giorni dal termine di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa (34) (35).

Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto è disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Qualora l'avente titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di idoneità presti servizio presso una Università non statale può presentare domanda di inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le Università statali, all'Università medesima.

L'Università non statale può deliberare in merito all'eventuale istituzione dei posti di professore associato su cui disporre gli inquadramenti.

Qualora il numero dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione dell'Università non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri di precedenza e preferenza per l'inquadramento.

Gli inquadramenti di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa deliberazione delle facoltà competenti.

A coloro che non ottengono l'inquadramento nelle Università non statali, si applicano le disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati delle Università statali.

Gli incaricati stabilizzati che prestano servizio presso l'Università per stranieri di Perugia che conseguano il giudizio di idoneità sono inquadrati presso le Università statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente articolo. Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente. Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Università per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avrà luogo in conformità delle norme contenute nella legge 16 aprile 1973, n. 181, e nello statuto dell'Università stessa approvato con D.P.R. 22 marzo 1978, n. 1032.

Gli insegnamenti attivati per incarico a seguito di convenzione stipulata dall'Università con altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneità, fino all'espletamento della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che hanno titolo a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al precedente art. 50 conservano altresì lo stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata cui possono essere ammessi. Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri già previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla scadenza della medesima. Resta altresì confermato l'obbligo per le Università di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine percepite.

 

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Capo III

Reclutamento dei ricercatori universitari

 

Art. 54 Accesso al ruolo dei ricercatori universitari.

L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorsi decentrati, presso le singole sedi universitarie banditi dai rettori per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Il concorso consiste in due prove scritte una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica ed una orale intese ad accertare l'attitudine alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su eventuali titoli scientifici presentati dai candidati o nella valutazione di quelli didattici.

Per singoli raggruppamenti il Consiglio universitario nazionale determina altresì i programmi relativi alle due prove scritte e alla prova orale e la ripartizione del punteggio riservato alla commissione per la valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli scientifici e didattici, riservando in ogni caso il 50 per cento dei punti alla valutazione delle prove scritte ed orali ed il 30 per cento a quella dei titoli scientifici.

 

Art. 55 Bandi di concorso.

I concorsi sono banditi con decreto del rettore della Università, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Condizione per la partecipazione ai concorsi è il possesso della laurea o di titolo di studio equipollente conseguito presso Università straniere.

 

Art. 56 Commissioni giudicatrici.

Le commissioni giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline raggruppate per il concorso, e uno ordinario e un associato estratti a sorte tra due terne di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario nazionale.

In caso di rinuncia per motivato impedimento dei docenti sorteggiati, il Consiglio universitario nazionale procede alla loro sostituzione mediante sorteggio tra i restanti designati.

Nella prima applicazione del presente decreto, in luogo del professore associato, può far parte della commissione un professore incaricato.

 

Art. 57 Nomina dei vincitori.

Al termine delle prove di esame la commissione giudicatrice compila una graduatoria sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso. Delle operazioni svolte viene redatta una circostanziata relazione.

Gli atti del concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per il gruppo di discipline messo a concorso.

La nomina dei ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può essere disposta anche in corso d'anno (36).

 

Art. 58 Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari.

Nella prima applicazione del presente decreto sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di idoneità:

i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

i titolari di assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (2.1), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766;

i titolari di borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62 ;

i borsisti laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modifiche, nonché dall'Accademia nazionale dei lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;

i perfezionandi della scuola normale e della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione scientifica e didattica;

i titolari di borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui fondi destinati dal consiglio di amministrazione sui bilanci universitari, anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;

gli assistenti incaricati o supplenti o professori incaricati supplenti;

i lettori assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione anteriore al 31 luglio 1979, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19 febbraio 1979, n. 54 che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultino aver maturato, agli effetti legali due anni di servizio (37);

i medici interni universitari assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di amministrazione dell'Università per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari (38).

Hanno titolo a partecipare al giudizio di idoneità gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma, che abbiano svolto la loro attività in una o più delle qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre 1979 che si intendono realizzati anche con periodi di effettivo servizio di almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici ovvero abbiano svolto la loro attività presso un istituto universitario nelle predette categorie da almeno un anno accademico che si intende realizzato con un periodo di servizio di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979 (39).

Tale periodo si considera decorrente per i vincitori di pubblici concorsi dalla data della pubblicazione della graduatoria.

Il congedo obbligatorio per maternità o per servizio militare di leva non pregiudica il diritto di partecipazione al giudizio di idoneità. Per l'inquadramento nel ruolo del ricercatore si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana. Per gli aventi titolo all'inquadramento si richiede un titolo di studio equipollente alla laurea italiana (40).

 

Art. 59 Giudizi di idoneità.

Il Ministro della pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneità, per gruppi di discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

La prima tornata è bandita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la seconda è bandita entro diciotto mesi dallo stesso termine ed è riservata a coloro che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano conseguito il giudizio di idoneità.

Le domande per la partecipazione ai giudizi di idoneità debbono essere presentate entro sessanta giorni dall'emanazione del bando al rettore della Università in cui l'interessato svolge o ha svolto la sua attività e per il gruppo di discipline nell'ambito del quale l'attività stessa sia stata esplicata.

Ogni candidato non può presentare più di una domanda.

I contratti, gli assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze sono prorogati per gli aventi titolo alla ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente articolo in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda tornata di giudizi, a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata.

Se l'interessato non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto, dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini.

Tale rapporto è ugualmente risolto di diritto per coloro che non superino il giudizio di idoneità, neppure nella seconda tornata, dal giorno successivo a quello di approvazione degli atti della commissione.

Coloro che abbiano partecipato con esito negativo alla prima o ad entrambe le tornate di giudizi hanno titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui all'articolo 120.

Per coloro che hanno conseguito l'idoneità, il rapporto è prorogato fino all'inquadramento in ruolo.

Resta ferma la validità, ai fini della partecipazione ai giudizi, delle domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purché corrispondenti ai requisiti previsti nel presente decreto.

E' consentita l'integrazione della documentazione già prodotta.

L'onere per le proroghe delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche è trasferito sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 10 novembre 1979.

 

Art. 60 Modalità degli inquadramenti.

Le facoltà provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore ad esse assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai raggruppamenti di discipline in base alla valutazione delle esigenze scientifiche e didattiche.

Coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneità sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori universitari in qualità di ricercatori confermati, con decreto del rettore sui posti destinati all'inquadramento.

Qualora il numero di coloro che superano il giudizio di idoneità sia superiore al numero dei posti disponibili, l'inquadramento degli aventi diritto in eccedenza rispetto ai posti medesimi è disposto in soprannumero. Qualora l'eccedenza si verifichi nell'ambito di uno stesso raggruppamento di discipline, l'inquadramento è disposto, prima sui posti in organico e successivamente in soprannumero sulla base dell'anzianità di servizio, o, in caso di pari anzianità di servizio, sulla base dell'anzianità per età.

Le Università comunicano al Ministero della pubblica istruzione, per ciascun raggruppamento, il numero dei posti non coperti e degli inquadramenti disposti in soprannumero.

Il Ministro, con proprio decreto, dispone il recupero dei posti non coperti e provvede a ridistribuirli tra le facoltà in proporzione al numero degli inquadramenti in soprannumero da esse disposti. Le facoltà destinano i posti così ottenuti al riassorbimento dei posti in soprannumero, secondo criteri di proporzionalità. Ove il numero dei posti recuperati sia superiore a quello occorrente per l'assorbimento del soprannumero, il Ministro provvede ad una nuova assegnazione di posti alle facoltà per l'effettuazione della seconda tornata di giudizi.

La seconda tornata viene effettuata con i medesimi criteri della prima tornata, anche per quanto riguarda l'inquadramento su posti disponibili o in soprannumero.

Al termine della seconda tornata si provvede con le modalità di cui al precedente comma ad una ridistribuzione dei posti non coperti al fine di consentire l'assorbimento del soprannumero.

Qualora, anche al termine dell'operazione di cui al precedente comma, risultano posti non coperti, questi ultimi vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire con i concorsi liberi e possono essere riassegnati alla stessa facoltà compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui all'art. 30.

Le Università non statali possono istituire un proprio ruolo di ricercatori, determinandone l'organico con modifica statutaria. Ove gli statuti delle predette Università recepiscano le stesse norme previste per i ricercatori delle Università statali, sono possibili i trasferimenti dei ricercatori dalle Università statali a quelle non statali e viceversa.

A coloro che hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle Università non statali, vanno estese, qualora non sia possibile il loro inserimento nelle predette Università, le norme di cui ai commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'art. 53.

 

Art. 61 Commissioni giudicatrici.

Per la formulazione dei giudizi di idoneità sono nominate con decreto del rettore presso le singole facoltà apposite commissioni giudicatrici composte da tre professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di cui almeno uno ordinario, tra i quali uno è designato dal consiglio di facoltà e due sono estratti a sorte su terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i professori delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare.

 

Art. 62 Formulazione del giudizio di idoneità.

La valutazione dei candidati al giudizio di idoneità ha per oggetto esclusivamente i titoli scientifici e l'attività didattica da essi svolta.

Al termine dei lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione, la commissione formula, per ciascun candidato un giudizio circa l'idoneità del candidato stesso a svolgere o meno i compiti di ricercatore universitario e redige una circostanziata relazione.

La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

 

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TITOLO III

Ricerca scientifica

 

Capo I

Ricerca scientifica nelle Università e suo coordinamento

 

Art. 63 Ricerca scientifica nelle Università.

L'Università è sede primaria della ricerca scientifica.

Il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.

Al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.

 

Art. 64 Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche.

All'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative alla protezione dei segreti.

Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attività di ricerca.Le Università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti, il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

All'Anagrafe sovrintende un comitato così composto:

1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;

2) il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato;

3) un rappresentante del Ministro della sanità;

4) un rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;

6) un rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali;

7) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

8) due rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Università;

10) due rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale;

11) il dirigente generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato.

12)

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il comitato si avvarrà per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale.

 
Art. 65

…………………..(41)

 

Art. 66 Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi.

Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.

L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.

I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.

Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.

Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Università e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.

Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Università per l'espletamento delle prestazioni medesime.

I proventi derivati dall'attività di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Università.

 

Art. 67

…………….(41)

 

Ù

 

Capo II

Dottorato di ricerca (42)

Art. 68 Istituzione del dottorato di ricerca.

E' istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica.

Il titolo di dottore di ricerca si consegue, a seguito di svolgimento di attività di ricerca successive al conseguimento del diploma di laurea che abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza in settori uni o interdisciplinari, presso consorzi di Università o presso Università le cui facoltà o dipartimenti, se costituiti, siano abilitati a tal fine. Forme di collaborazione, sulla base di quanto previsto dal primo comma dell'art. 69 potranno essere realizzate tra diverse Università, taluna delle quali anche straniere, nelle quali siano state notoriamente sviluppate le tematiche di ricerca nei settori disciplinari per i quali si intende istituire il dottorato. Gli studi per il dottorato di ricerca sono ordinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica.

Essi consistono essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca individuali o eccezionalmente, per la natura specifica della ricerca, in collaborazione eventualmente anche interdisciplinare, su tematiche prescelte dagli stessi interessati con l'assenso e la guida dei docenti nel settore della facoltà o dipartimento abilitati e, in cicli di seminari specialistici. Alla fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne cura la conservazione e, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità, può proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca.

 

Art. 69 Determinazione dei titoli di dottorato e delle Università abilitate a rilasciarli.

Le facoltà e i dipartimenti, ove esistano, abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca in un settore disciplinare sono individuati sulla base di criteri generali di programmazione che tengano conto delle esigenze complessive e di quelle settoriali della ricerca scientifica, e della notoria e peculiare idoneità, a tal fine, delle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le facoltà o i dipartimenti dispongono direttamente o sulla base di convenzioni con altre Università anche straniere o con enti pubblici che svolgano specifica e qualificata attività di ricerca eventualmente anche attraverso strutture tecnicamente avanzate da essi controllate.

A tal fine i rettori delle Università interessate inviano al Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e successivamente entro il 31 ottobre di ciascun anno, motivate e documentate proposte di istituzione dei corsi di dottorato da attivare nell'ateneo, specificandone le particolari modalità di svolgimento, le strutture utilizzabili, la peculiare esperienza del coordinatore e la disponibilità di un sufficiente numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica ed originale produzione scientifica, nonché, le eventuali proposte di convenzioni e le procedure di attivazione. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato universitario nazionale determina, con proprio decreto, sulla base delle motivate valutazioni tecniche formulate nel rispetto delle predette condizioni dal suddetto consesso, i titoli di dottore di ricerca che possono essere conseguiti e le Università che li rilasciano.

La durata dei corsi non potrà essere inferiore a tre anni accademici. Le Università dove esistano corsi di dottorato faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione alla fine di ogni triennio una particolareggiata relazione dell'attività svolta per i singoli dottorati di ricerca, congiuntamente con le relazioni dei coordinatori, alle quali verranno allegati i giudizi delle commissioni di cui al secondo comma dell'art. 73 sui candidati provenienti dal corso. Tenuto conto di tali elementi di valutazione, il Ministro, osservate le procedure di cui al precedente comma, procede entro il successivo anno alle eventuali revisioni.

 

Art. 70 Programmazione del numero dei dottorati di ricerca e relativa ripartizione.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto sentito il Consiglio universitario nazionale, determina annualmente, in sede nazionale, sulla base delle richieste delle facoltà, sentiti i Ministri del bilancio, del tesoro e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, il numero complessivo dei posti nel primo anno dei corsi di dottorato di ricerca, tenendo conto dello sviluppo e dell'incremento della ricerca scientifica, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato, e provvede sentito il Consiglio universitario nazionale alla relativa ripartizione tra le sedi abilitate.

I corsi comprendono non meno di tre e non più di dieci posti per anno. Si può eccezionalmente derogare a tali limiti per oggettive esigenze della ricerca, previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale.

 

Art. 71 Ammissione al corso.Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniera;

si prescinde per l'ammissione dal requisito della cittadinanza italiana. In ciascuna sede e per ciascun corso è costituita una commissione per l'esame di ammissione, composta da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra sei designati dal consiglio di facoltà e uno estratto a sorte tra tre designati dal Consiglio universitario nazionale, appartenenti al gruppo di discipline cui si riferisce il corso. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio.

Le prove d'esame sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

La commissione dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.

E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60.

Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60.

Al termine della prova di esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle singole prove.

I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili. In caso di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

I cittadini non italiani sono ammessi al dottorato di ricerca in soprannumero nel limite della metà dei posti previsti dal decreto di cui all'articolo 70, con arrotondamento all'unità per eccesso

[Nel rispetto del limite massimo di cui al precedente art. 70 e con le stesse modalità concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori] (44).

 

Art. 72 Periodo di formazione presso l'Università o istituti di ricerca stranieri in Italia.

Gli iscritti al dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso Università o istituti di ricerca italiani o stranieri. Per periodi fino a sei mesi è richiesto il consenso del coordinatore del corso;

per periodi superiori la motivata deliberazione del collegio dei docenti. In nessun caso la permanenza in Università o istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il dottorato di ricerca può eccedere la metà del periodo previsto per il conseguimento del dottorato.

Tale limite non si applica in presenza di convenzioni ai sensi dell'art. 69.

 

Art. 73 Conseguimento del titolo.

Il titolo di dottore di ricerca è conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione fina le scritta o da un lavoro grafico. I predetti risultati vengono accertati da una commissione nazionale costituita annualmente, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale. Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni superiore di uno alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero complessivo dei titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale. Tale numero non potrà superare in ciascun settore la metà del numero dei posti attribuiti ai sensi del primo comma dell'art. 70, con arrotondamento all'unità per eccesso (43).

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, vengono fissati annualmente il termine e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli da parte degli studiosi di cui al comma precedente. Al termine dei lavori la commissione redige una relazione generale sulle operazioni svolte, e, per ciascun candidato proposto per il rilascio del titolo, una relazione circostanziata, sui lavori originali in base ai quali è proposto il rilascio medesimo.
Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato conseguito presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, che ne devono assicurare la pubblica consultabilità per non meno di trenta anni. I testi di cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le eventuali relazioni di minoranza.

 

Art. 74 Riconoscimenti ed equipollenze.

Coloro che abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.

La domanda dovrà essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori compiuti presso le università non italiane.

L'eventuale riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su conforme parere del Consiglio universitario nazionale.

Il Ministro della pubblica istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, potrà stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.

In attesa del riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico post laurea, di cui all'art. 12 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano ammessi ad un corso di dottorato di ricerca.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati.

Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento o di specializzazione non può chiedere di fruirne una seconda volta, anche se per titolo diverso.

 

Ù

 

Capo III

Borse di studio

 

Art. 75 [Borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione.

Il Ministro della pubblica istruzione, bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per l'attribuzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e di specializzazione, presso università italiane e straniere a favore dei laureati capaci e meritevoli, di cittadinanza italiana, che fruiscano di un reddito personale complessivo non superiore a lire 8 milioni.

Il Ministro con suo decreto può, ogni due anni, adeguare tale limite di reddito alle variazioni del costo della vita.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, stabilisce annualmente con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, il numero complessivo, l'ammontare non inferiore a lire 6 milioni annui lordi e la ripartizione tra le università delle borse da conferire e l'eventuale rivalutazione delle borse pluriennali già conferite.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna università, su conforme parere del senato accademico, sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro con lo stesso decreto di cui al precedente comma, propone entro trenta giorni dalla data del decreto medesimo, la ripartizione delle borse assegnate all'università tra le singole scuole di specializzazione e perfezionamento in essa funzionanti.

Il Ministro della pubblica istruzione, valutate le proposte delle università, provvede ad emanare il bando di cui al precedente primo comma indicando il numero delle borse messe a concorso per ciascuna università e per ciascuna scuola.

Tutti coloro che sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi del primo comma dell'art. 68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 70 hanno diritto alla borsa di studio purché rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel primo comma del presente articolo. L'importo della borsa di studio è elevato del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca (45).

Nel decreto di cui al precedente terzo comma sarà determinata la quota parte dell'importo complessivo delle borse da attribuire ai sensi del precedente comma.

Non meno di un quarto del numero complessivo delle borse stabilito con il decreto di cui al precedente terzo comma deve essere destinato a borse di studio per attività di perfezionamento all'estero. L'importo di tali borse è elevato del 50 per cento] (46).

 

Art. 76 [Svolgimento del concorso per l'attribuzione delle borse di studio.

Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio si svolge su base nazionale per ciascun tipo di scuola di perfezionamento o di specializzazione.

Le domande di partecipazione al concorso vanno presentate al Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui al primo comma del precedente articolo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati di cittadinanza italiana, ammessi a frequentare le scuole di perfezionamento o di specializzazione sulla base delle disposizioni stabilite dagli statuti delle singole scuole, a condizione che fruiscano del reddito personale complessivo di cui al primo comma del precedente art. 75. Nella domanda il candidato deve espressamente dichiarare che concorre alla borsa di studio attribuita alla scuola presso la quale è iscritto.

Il concorso è per titoli ed esami. Le commissioni sono costituite da tre professori di ruolo di cui due ordinari ed uno associato e, in prima applicazione, al posto dell'associato, un incaricato stabilizzato estratti a sorte su una rosa di docenti delle materie del settore cui la scuola appartiene, designata in numero triplo dal Consiglio universitario nazionale. L'esame consiste in una prova scritta e in un colloquio per accertare l'esistenza del livello di preparazione necessario per frequentare la scuola.

Le commissioni attribuiscono un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:

prova di esame;

voto di laurea e degli esami di profitto;

pubblicazioni;

altri titoli.

Entro il 15 maggio le commissioni formulano una graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ciascun candidato per ciascuna delle voci di cui al comma precedente.

Le borse vengono attribuite, secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascuna scuola] (46).

 

Art. 77 Svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio per attività di perfezionamento all'estero.

Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio da fruire all'estero si svolge su base nazionale, per settori di discipline, determinati dal Ministero della pubblica istruzione nel decreto di cui al terzo comma del precedente art. 75 su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento o ammessi a frequentare attività di perfezionamento o di specializzazione all'estero.

Nella domanda da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando, il candidato deve indicare l'istituzione di livello universitario presso la quale intende usufruire della borsa di studio, il corso di studi che intende seguire e la sua durata.

Il concorso è per titoli ed esami. La relativa valutazione è effettuata da commissioni costituite con gli stessi criteri e modalità previsti per l'attribuzione delle borse di studio da usufruire nel territorio nazionale.

Al termine dei lavori le commissioni formulano apposite graduatorie.

Le borse vengono attribuite secondo l'ordine delle graduatorie, fino alla concorrenza dei posti disponibili per ciascun settore di disciplina.

Le borse di studio hanno la durata massima prevista dalle singole istituzioni estere presso le quali vengono utilizzate per le attività di perfezionamento (47).

 

Art. 78 Conferma delle borse di studio.

Le borse di studio comprese quelle all'estero, per la frequenza dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca o presso le scuole di perfezionamento e di specializzazione, sono confermate con il passaggio all'anno di corso successivo, salvo motivata deliberazione degli organi direttivi del corso o della scuola (47).

 

Art. 79 Obblighi dei borsisti.

[Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e i borsisti iscritti alle scuole di perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere impegnati in attività didattiche. Essi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine] (47).

[La non osservanza delle norme statutarie delle scuole comporta la decadenza dal godimento della borsa] (47).

[I borsisti non possono svolgere attività professionale o di consulenza retribuita né per enti pubblici né per privati] (48).

Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

 

Art. 80 Istituzione di borse di studio per laureati con fondi a carico del bilancio universitario.

Le università possono istituire borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione o di perfezionamento con fondi, iscritti nel bilancio universitario, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. Le borse sono attribuite, secondo modalità da determinarsi con apposito regolamento rettorale, agli allievi iscritti alle scuole di specializzazione o di perfezionamento che, pur rientrando nelle condizioni di reddito previste nel precedente art. 75, non abbiano ottenuto la borsa di studio ministeriale.

 

Ù

 

TITOLO IV

Sperimentazione organizzativa e didattica

 

Art. 81 Avvio della sperimentazione.

Nel pieno rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento garantito dall'ordinamento vigente e dello uguale diritto per i professori e i ricercatori confermati di accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche e didattiche, a decorrere dall'anno accademico 1980-81, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria è consentito avviare la sperimentazione organizzativa e didattica, intesa come individuazione e verifica di nuove modalità di espletamento dell'attività di ricerca e di insegnamento secondo le disposizioni che seguono.

 

Art. 82 Commissione di ateneo.

Nell'ipotesi che il senato accademico o un quarto dei docenti dell'ateneo o un quarto dei docenti membri di un singolo consiglio di facoltà richiedano di avviare la sperimentazione organizzativa e didattica di cui al precedente articolo, il rettore sentito il senato accademico istituisce con proprio decreto una commissione di ateneo, con il compito di coordinare e verificare la sperimentazione organizzativa e didattica nell'ambito dell'università.

Per la costituzione della commissione di ateneo ciascun consiglio di facoltà elegge, tra coloro che siano in servizio presso la stessa, un numero pari di professori ordinari o straordinari e di professori associati, o aventi titolo al giudizio di idoneità ad associato, nonché un ricercatore universitario o avente titolo al giudizio di idoneità a ricercatore.

Il numero dei professori ordinari e dei professori associati che fanno parte della commissione di ateneo è fissato per ciascuna facoltà con decreto del rettore, su proposta del senato accademico, sulla base dei diversi settori di insegnamento e di ricerca e del numero dei docenti esistenti nelle singole facoltà in modo che sia assicurato comunque il rispetto del principio del voto limitato.

Le università di nuova istituzione, comprese l'Università degli studi di Udine e la seconda Università degli studi di Roma debbono organizzarsi in dipartimenti. Ai fini delle necessarie deliberazioni il comitato tecnico-amministrativo ha le funzioni della commissione di ateneo, oltre a quelle proprie del consiglio di amministrazione. I comitati tecnici ordinatori di ciascuna facoltà fanno le funzioni dei consigli di facoltà, sino alla costituzione di questi ultimi.

 

Art. 83 Costituzione del dipartimento.

Nell'ambito della sperimentazione di cui agli articoli precedenti è consentito alle università di costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o più corsi di laurea della stessa facoltà. Le strutture dipartimentali possono essere sperimentate anche limitatamente all'organizzazione di settori determinati dall'università interessata.

I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca nelle università ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Essi organizzano le strutture per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che si svolgono nell'ambito dell'università. Le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle università si svolgono, di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti concorrono alle attività didattiche nei modi stabiliti dai successivi articoli.

I criteri orientativi relativi alle condizioni e alle modalità della sperimentazione dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i criteri per la eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal Consiglio universitario nazionale.

La commissione di ateneo, acquisito il parere motivato delle facoltà interessate, formula proposte per la costituzione di dipartimenti per le eventuali successive modifiche indicate dai dipartimenti stessi, nell'ambito dei criteri orientativi e delle dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale.

La commissione di ateneo anche su eventuali proposte di docenti interessati può proporre l'istituzione di dipartimenti atipici e di intesa con la commissione di altro ateneo della stessa località di dipartimenti interuniversità. La commissione di ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Le delibere relative all'istituzione di dipartimenti atipici, adeguatamente motivate, saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale.

 

Art. 84 Strutture dipartimentali.

Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico e bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse al dipartimento stesso.

Al singolo professore o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti o istituti.

Sono organi del dipartimento:

il direttore, il consiglio e la giunta.

Il dipartimento può articolarsi in sezioni.

Il direttore del dipartimento è eletto tra i professori ordinari e straordinari, dai professori di ruolo e dai ricercatori, nonché in prima applicazione dagli aventi titolo ai giudizi di idoneità ad associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del rettore.

Il direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Del consiglio di dipartimento fanno parte i professori ufficiali, gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori. Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalità da definire. Il consiglio di dipartimento può inoltre decidere la partecipazione al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attività didattica, di una rappresentanza elettiva degli studenti, con modalità da definire. La giunta è composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e due ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con voto consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, dovranno essere mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.

In sede di prima costituzione e comunque per non oltre l'espletamento della seconda tornata di idoneità ad associato ed a ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i professori associati è esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i ricercatori, agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo.

 

Art. 85 Attribuzioni del dipartimento.

Ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato e il loro diritto di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai finanziamenti per la ricerca, il dipartimento promuove e coordina l'attività di ricerca:

organizza o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca;

concorre, in collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e ai fini speciali, alla relativa attività didattica.

A tali fini il direttore di dipartimento coadiuvato dalla giunta esercita le seguenti attribuzioni:

13) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica di cui sopra, da inoltrare al consiglio di amministrazione;

14) propone il piano annuale delle ricerche del dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con altri dipartimenti della stessa o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio nazionale delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra le Università e gli enti interessati;

15) predispone annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, con riferimento allo stato della ricerca e della didattica svolta nel dipartimento, che viene trasmessa alla commissione di ateneo;

16) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorati di ricerca e per consentire la preparazione delle tesi di laurea assegnate dai corsi di laurea;

17) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del dipartimento, e dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati.

Agli stessi fini il consiglio di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

detta i criteri generali per:

a) la utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;

b) l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

approva le proposte formulate dal direttore coadiuvato dalla giunta di cui ai punti 1), 2), 3) del comma precedente;

approva i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca;

dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei consigli di facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel dipartimento. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari partecipano alle sedute del consiglio i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del consiglio solo i professori di ruolo. Dà pareri inoltre sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;

collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente.

Per le attribuzioni di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma partecipano alle adunanze i professori di ruolo; per quelle di cui al punto 1) sub a) e sub b) partecipano i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, nonché, fino alla loro cessazione, i professori incaricati e gli assistenti di ruolo.

La giunta di dipartimento affida ai professori ordinari ed ai professori associati gli insegnamenti nel corso di dottorato di ricerca, valutando le richieste dei professori, restando fermo che a parità di qualificazione nell'area disciplinare, prevale per l'affidamento dell'insegnamento il professore ordinario. L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato dal regolamento interno, deliberato dal dipartimento stesso ed emanato dal rettore sentiti la commissione di ateneo e il consiglio di amministrazione.

 

Art. 86 Autonomia del dipartimento.

Il dipartimento ha autonomia finanziaria ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento. Il consiglio di dipartimento approva, sulla base delle somme all'uopo assegnate dal consiglio di amministrazione di cui al successivo comma settimo, su proposta del direttore i bilanci preventivo e consuntivo del dipartimento stesso, corredati da una dettagliata relazione. Tali bilanci saranno affissi all'albo del dipartimento ed inviati al consiglio di amministrazione per essere allegati al bilancio generale dell'Università e saranno gestiti quali contabilità speciali con le modalità di cui all'art. 58 del testo unico delle legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di regolamento e di amministrazione e contabilità generale delle Università e degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Tale regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilità diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso l'istituto tesoriere dell'Università. Le istituzioni universitarie, nell'esercizio della propria autonomia, potranno emanare disposizioni integrative nonché adeguare tale normativa, nel rispetto delle leggi vigenti, alle proprie esigenze, fatti salvi i principi dichiarati non derogabili nel regolamento tipo. A ciò si provvede con decreto rettorale previa motivata deliberazione del consiglio di amministrazione su parere conforme del Consiglio universitario nazionale e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un fondo per dotazione ordinaria di funzionamento per acquisto di attrezzature scientifiche e didattiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal dipartimento, tenendo conto delle richieste di cui all'art. 85, punto 1) del secondo comma.

I dipartimenti inoltre dispongono nella misura stabilita dall'articolo 66, dei proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca. Il rettore, sulla base delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai singoli dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro funzionamento, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808. Il direttore del dipartimento può autorizzare le missioni dei singoli componenti del dipartimento sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una quota delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Sino all'emanazione dello schema-tipo di regolamento, di cui al terzo comma del presente articolo, si applicano comunque le norme di contabilità di cui al seguente art. 87.

 

Art. 87 Limiti di spesa ed istituti;

modalità della gestione amministrativa e contabile. Nell'ambito delle dotazioni assegnate a ciascun istituto e per le spese che in una sola volta eccedono la somma di L. 4.000.000 il consiglio di istituto dovrà preventivamente autorizzare l'utilizzazione dei fondi e delle strutture a disposizione;

dispone in merito all'utilizzazione del personale non docente in servizio presso l'istituto;

mantiene i rapporti con il dipartimento, ove costituito, per quanto concerne la ricerca.

Il livello di anticipazione consentito agli istituti su ciascun tipo di fondo è elevato dall'attuale 10 per cento al 40 per cento della somma complessiva su ciascuna voce di bilancio.

Le modalità di gestione amministrativa e contabile delle somme assegnate agli istituti saranno definite nello schema-tipo di regolamento generale di cui all'art. 86.

Il direttore di istituto può effettuare senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione, il pagamento di spese che non eccedano ciascuna i 4.000.000 di lire oltre l'IVA.

Per le piccole spese, che singolarmente non eccedono le 20.000 lire, il direttore d'istituto è esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall'obbligo di documentazione. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente le 20.000) lire. Le spese di cui sopra vanno comunque annotate sul registro di cassa e non possono eccedere le 200.000 lire per ogni mese.

Il direttore dell'istituto può autorizzare la missione dei singoli componenti dell'istituto sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico per ciascuna università e dispone le relative anticipazioni qualora la missione sia a carico dell'istituto nei limiti di spesa di cui al presente articolo.

A successivi adeguamenti dei limiti di spesa, di cui ai precedenti commi, potrà provvedere con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e quello per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

 

Art. 88 Istituti.

Gli istituti, ciascuno dei quali comprende più discipline di insegnamento affini, svolgono in collaborazione con le facoltà ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attività didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli statuti, o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attività di ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi.

L'istituto è diretto da un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto.

Il direttore coordina e sovrintende all'attività dell'istituto, è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica un triennio.

In mancanza di professori ordinari o straordinari delle discipline afferenti all'istituto ovvero in caso di impedimento, ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione dell'istituto stesso è affidata, con le modalità di cui ai commi precedenti e per la durata di un anno, ad un professore associato o, in mancanza, ad altro docente.

Il consiglio di istituto è costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo, che vi afferiscono, nonché da una rappresentanza, da uno a cinque ricercatori qualora essi superino il numero di tre.

Le norme di gestione e di funzionamento dell'istituto sono stabilite da un regolamento emanato dal rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione.

Nelle Università dove sono costituite strutture dipartimentali il rettore, su proposta della commissione di ateneo e sentito il senato accademico, dispone che gli istituti che rientrino nell'area disciplinare propria di uno o più dipartimenti vengano da questi assorbiti, sempre che su ciò vi sia il parere favorevole della maggioranza dei professori di ruolo dell'istituto interessato. In ogni caso, quando a seguito delle opzioni di cui all'art. 84, primo comma, il numero dei professori di un istituto si riduca di oltre la metà rispetto a quelli in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, l'istituto viene disattivato e si procede con la medesima procedura a destinare le relative dotazioni di mezzi e di personale non docente. Qualora la coincidenza fra le aree disciplinari di uno o più dipartimenti e di uno o più istituti sia solo parziale, il rettore promuove le opportune intese per la gestione e il finanziamento comune di strutture materiali e servizi, anche nella forma dei centri di cui al successivo art. 89, ovvero per l'eventuale ripartizione ove si renda necessaria;

provvede comunque, osservata la procedura di cui al presente comma, a garantire l'accesso a tali strutture e servizi dei docenti e dei ricercatori interessati.

 

Art. 89 Centri interdipartimentali.

Nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di ateneo, e sentito il senato accademico può deliberare la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale. I centri svolgono attività di ricerca cui contribuiscono docenti di più dipartimenti o istituti. Tali attività possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di ricerca, o da altre ricerche che l'Università svolga sulla base di contratti o convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali definite.

L'attività dei docenti nei centri può avvenire anche nell'ambito dei periodi di svolgimento di esclusiva attività di ricerca ai sensi dell'art. 17.

 

Art. 90 Centri di servizi interdipartimentali.

Per la gestione di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta della commissione di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico, centri interdipartimentali per la gestione e l'utilizzazione di servizi e di complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento.

I centri hanno lo scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti. Alle relative esigenze di personale non docente possono provvedere anche i dipartimenti interessati. Ai centri dei servizi sono preposti:

un comitato tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti interessati, nonché un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati.

 

Art. 91 Collaborazione interuniversitaria.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università. In particolare, i centri possono collegare Università della stessa città, della stessa regione o di regioni finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89.

Le norme relative al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui al primo comma. Ogni Università può disporre l'assegnazione presso centri di personale docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facoltà interessate, e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di Paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità (48).

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione (48).

Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale (48).

I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università (48).

 

Art. 91-bis. Partecipazione a consorzi e a società di ricerca.

Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;

l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

sia assicurata la partecipazione paritaria della università, nell'impostazione dei programmi di ricerca;

le relative iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori (49).

 

Art. 92 Sperimentazioni di nuove attività didattiche.

Alle Università e agli altri istituti di istruzione universitaria è consentito sperimentare con il consenso del docente interessato, nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento in relazione anche alle strutture organizzative previste in via sperimentale dal presente decreto ed alle connessioni con istituzioni ed enti culturali, scientifici ed economici pubblici o privati esistenti nella regione od in regioni contermini per quanto concerne i compiti didattici di cui all'art. 85. Per il conseguimento di tale finalità possono essere stipulate convenzioni con gli enti di cui al precedente comma, nonché, al fine di aggiornamento e riqualificazione professionale, anche con altri enti pubblici o privati, eventualmente riuniti in consorzi.

Le convenzioni sono stipulate dal rettore, su proposta dei consigli dei corsi di laurea o di indirizzo interessati, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

I consigli di corso di laurea o di indirizzo possono sperimentare altresì forme diversificate di studio e di frequenza anche mediante corsi a svolgimento estivo, serale ovvero forme di frazionamento dei programmi e degli esami. Per agevolare la preparazione degli studenti possono essere inoltre istituite strutture didattiche ausiliarie decentrate mediante anche l'apprestamento di sussidi audiovisivi.

Rimane fermo l'obbligo di ogni professore di svolgere il proprio corso di insegnamento ufficiale.

 

Art. 93 Relazioni sulla sperimentazione.

Al termine di ciascun anno accademico dall'inizio della sperimentazione, il dipartimento riferisce alla commissione di ateneo sull'attività di ricerca svolta e sui risultati della sperimentazione.

Alla scadenza del terzo anno accademico dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Entro i successivi tre mesi le commissioni di ateneo devono presentare al Ministro della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione sulla sperimentazione di ciascun ateneo.

Entro quattro anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture universitarie e dell'organizzazione didattica, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia delle Università.

 

Ù

 

TITOLO IV

Organi

Art. 94 Consigli di corsi di laurea e di indirizzo.

Nelle facoltà comprendenti più corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti corsi e indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea:

coordina le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto;

esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma;

formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati;

propone al consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;

propone, eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca;

adotta nuove modalità didattiche, anche mediante l'impiego di docenti per corsi d'insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni del presente decreto.

Il consiglio di corso di laurea o di indirizzo è costituito da tutti i professori di ruolo afferenti al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.

Ogni consiglio di corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori ordinari del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente sovrintende o coordina le attività del rispettivo corso o indirizzo. Dura in carica tre anni accademici.

Gli atti dei consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici.

Partecipano altresì al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento, tutti gli incarichi stabilizzati nonché i rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766. I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari. I rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei professori incaricati e degli assistenti ordinari.

I rappresentanti di cui al precedente comma durano in carica due anni.

 

Art. 95 Consiglio di facoltà.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto entrano a far parte dei consigli di facoltà i professori associati e le rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalità che seguono. Ne fanno parte, con voto consultivo, i professori a contratto.

I professori associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà per tutte le questioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario nonché le questioni relative alle persone dei professori ordinari.

Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme nei consigli di facoltà le rappresentanze dei professori incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Con le stesse limitazioni di cui al precedente secondo comma, estese alla destinazione a concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà tre rappresentanti dei ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Per l'elezione del preside l'elettorato passivo compete ai soli professori ordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e, fino a quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati.

 

Art. 96 Consiglio di amministrazione.

Fino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a far parte dei consigli di amministrazione dell'Università.

Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente decreto e non oltre sei mesi dopo l'indizione della suddetta prima tornata di giudizi e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa, i due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati ed il rappresentante degli assistenti ordinari vengono sostituiti da un rappresentante dei professori associati, un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati e un rappresentante degli assistenti ordinari.

Nelle Università in cui, per effetto dell'espletamento della prima tornata di giudizi, le categorie dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti ordinari sono diventate inferiore al 10 per cento della consistenza riscontrata all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti delle categorie al di sotto della predetta percentuale del 10 per cento vengono sostituiti da altrettanti professori associati. Entro sei mesi dall'indizione della seconda tornata dei giudizi di idoneità, i due rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati e il rappresentante degli assistenti ordinari saranno integralmente sostituiti da tre professori associati.

L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di questi ultimi spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento. Entro sei mesi dall'indizione della prima tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore universitario e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa i consigli di amministrazione delle Università sono altresì integrati da un rappresentante dei ricercatori. Detta rappresentanza viene rinnovata ed elevata a due rappresentanti sei mesi dopo l'indizione della seconda tornata di giudizi. Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, la rappresentanza elettiva del personale non docente è aumentata da uno a due.

 

Art. 97 Elezioni del rettore.

I rettori delle Università sono eletti, tra i professori ordinari e straordinari della stessa Università, da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari, straordinari ed associati e, fino all'espletamento delle procedure dell'inquadramento nel ruolo degli associati, dagli incaricati stabilizzati.

L'elettorato attivo spetta altresì ai rappresentanti nei consigli di facoltà dei ricercatori e, finché sussistano, degli assistenti di ruolo e degli incaricati non stabilizzati. I rettori sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta maggiori voti.

Sei mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari, il quale provvede altresì alla costituzione di un seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo. Il segretario del seggio è scelto dal presidente tra i docenti di ruolo.

 

Art. 98Consiglio universitario nazionale.

La rappresentanza di cui alla lettera b), comma primo, dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, nel Consiglio universitario nazionale è sostituita da ventuno professori associati;

la rappresentanza di cui alla successiva lettera o) della medesima legge da quattro ricercatori universitari, intendendosi altresì sostituiti i professori associati alla componente congiunta degli assistenti ordinari o dei professori incaricati agli effetti delle proporzioni di cui ai commi secondo e quarto del predetto art. 1 della legge medesima. Qualora nelle Università non statali legalmente riconosciute non siano presenti professori associati, i professori ordinari di cui al quarto comma del citato art. 1 aumentano da uno a due.

Il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio universitario nazionale sarà disposto dopo l'espletamento della prima tornata di giudizi per associato e ricercatore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1981.

Gli attuali membri del consiglio sono prorogati nella carica, anche in caso di modificazione del loro status accademico, sino al termine di cui al precedente comma.

In caso di dimissioni o di cessazione dei membri eletti, si procede alla sostituzione secondo i risultati delle votazioni, a condizione che il subentrante abbia riportato un numero di voti non inferiore alla metà di quelli conseguiti dall'ultimo degli eletti nello stesso collegio elettorale.

L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori associati spetta ai professori associati ai professori incaricati e agli assistenti ordinari. L'elettorato passivo ai soli professori associati.

L'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori universitari spetta ai ricercatori universitari, ai titolari dei contratti e degli assegni biennali. L'elettorato passivo spetta ai soli ricercatori universitari. Successivamente dopo tre anni si provvederà al rinnovo di tutte le componenti del Consiglio universitario nazionale essendo riservato l'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze dei professori associati e dei ricercatori universitari, rispettivamente ai soli professori associati e ai soli ricercatori universitari.

Il Consiglio universitario nazionale così composto si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del Consiglio universitario nazionale più di due volte consecutive, indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza, considerandosi anche l'appartenenza alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La corte di disciplina è composta dal vice presidente del Consiglio universitario nazionale che la presiede e da tre professori ordinari e tre professori associati, intendendosi sostituiti a tutti gli effetti e nei casi previsti i professori associati agli assistenti ordinari e agli incaricati.

Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale, fino alla cessazione del mandato, i professori universitari anche se collocati a riposo, e gli studenti anche se non più appartenenti al consiglio di amministrazione dell'università (50).

 

Ù

 

TITOLO V

Norme finali e comuni

 

Art. 99 Norme per le designazioni elettive.

Le designazioni elettive previste dal presente decreto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche.

 

Art. 100 Attribuzione di insegnamenti nelle facoltà o corsi di laurea di nuova istituzione.

Per le facoltà o i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di facoltà o il comitato ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facoltà ovvero per il caso in cui il numero dei professori ordinari di una facoltà sia inferiore a tre, con la partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che hanno titolo a partecipare al consiglio di facoltà, provvedono all'attribuzione degli insegnamenti secondo i seguenti criteri:

mediante utilizzazione a domanda dei componenti del comitato ordinatore per lo svolgimento di un insegnamento in sostituzione di quello di titolarità, purché ricompreso nei limiti di affinità di cui al precedente art. 9;

ove non sia possibile attivare nelle nuove facoltà tutti gli insegnamenti previsti con l'utilizzazione sostitutiva di cui alla lettera precedente mediante l'affidamento, per non più di un triennio dall'attivazione dei corsi, di insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facoltà o Università, purché titolari di discipline comprese nel medesimo raggruppamento concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti deve dare ragione delle valutazioni comparative operate ai fini della scelta. Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella medesima misura prevista dal successivo art. 114;

mediante trasferimento, con modalità analoghe a quelle previste per i professori di ruolo, di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai concorsi riservati per professore associato;

ove non sia possibile provvedere, attraverso le modalità di cui alle lettere precedenti, all'attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni di corso, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalità di cui al precedente art. 25 e previo nulla-osta del Ministro della pubblica istruzione.

Per la facoltà o i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi per posti di docente ordinario ed associato possono essere banditi anche in deroga alla periodicità biennale prevista dall'art. 2, sentito il Consiglio universitario nazionale.

 

Art. 101 Disposizioni speciali per alcune facoltà e scuole.

I concorsi ad assistente ordinario già banditi dall'Università di Udine e pubblicati nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione prima dell'entrata in vigore del presente decreto saranno regolarmente espletati. I posti di assistente di cui al contingente previsto dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, non coperti sono sostituiti da altrettanti posti di professore associato o di ricercatore, prelevati dai contingenti di cui ai precedenti articoli 20 e 30, da destinare a concorsi liberi di cui agli articoli 21 e 30.

Sono analogamente sostituiti da un uguale numero di posti i posti di professore associato o di ricercatore, i posti di assistente ordinario assegnati alla seconda Università di Roma e della Tuscia dalla L. 3 aprile 1979, n. 122. La sostituzione è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta della facoltà interessata, sentite le richieste dei consigli di corso di laurea o di dipartimento, ove istituito.

Nelle scuole dirette a fini speciali, eventuali attività didattiche tecnico-pratiche, connesse a specifici insegnamenti professionali, sono conferite con contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalità di cui al precedente art. 25. La durata potrà essere protratta oltre il limite ivi previsto, in caso di comprovata necessità e previo nulla osta delle facoltà che ne danno comunicazione al Ministro della pubblica istruzione.

 

Art. 102 Attività assistenziale.

Il personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'art. 39, L. 23 dicembre 1978, n. 833, assumono per quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità ai criteri fissati nei successivi comma e secondo le modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato art. 39. Dell'adempimento di tali doveri detto personale risponde alle autorità accademiche competenti in relazione al loro stato giuridico. Al personale di cui al precedente comma è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Nell'ambito della convenzione di cui all'art. 39 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, verrà anche fissato il limite finanziario entro il quale comprendere le indennità di cui all'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Le corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il personale medico del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite come segue: il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico appartenente alla posizione apicale; il professore associato è equiparato al medico appartenente alla posizione intermedia; l'assistente ordinario del ruolo ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla posizione iniziale.

In rapporto alla disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni, di cui al precedente primo comma, ai professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori possono essere attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore a quelle indicate nel precedente comma.

L'attribuzione della qualifica superiore è deliberata annualmente dal rettore, su motivato conforme parere espresso dal consiglio di facoltà sulla base del curriculum formativo e professionale degli aspiranti desunto dai titoli accademici didattici e scientifici comprendenti anche l'attività assistenziale e dell'anzianità di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella qualifica superiore venga prestato senza che il personale medico universitario sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per il corrispondente personale ospedaliero, il predetto servizio non è valutabile nei concorsi ospedalieri.

L'affidamento delle funzioni di cui ai precedenti commi deve comunque rispettare l'afferenza ai raggruppamenti disciplinari stabiliti dalla vigente normativa universitaria. Il rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono attività assistenziale può essere a tempo pieno o a tempo definito secondo le disposizioni previste dall'art. 35 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del presente decreto.

L'opzione è reversibile in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca ed ha durata almeno biennale. L'opzione si esercita con le stesse modalità previste nel precedente art. 10.

I ricercatori universitari di cui al presente articolo, a seconda che prestino servizio per un numero di ore globalmente considerato uguale a quello previsto per il corrispondente personale delle unità sanitarie locali a tempo pieno o a tempo definito, hanno diritto alla rispettiva integrazione del trattamento economico secondo quanto previsto nel precedente secondo comma.

 

Art. 103 Riconoscimenti ed equiparazioni di servizi.

Ai professori di ruolo all'atto della nomina a ordinario, è riconosciuto per due terzi, ai fini della carriera, il servizio prestato in qualità di professori universitari associati e professori incaricati, per la metà il servizio effettivamente prestato in qualità di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca, di assistente, di ruolo o incaricato, di assistente ordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28, nonché in qualità di assistente volontario.

Ai professori associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28, nonché per un terzo in qualità di assistente volontario.

Ai ricercatori universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21 febbraio 1980, n. 28.

Il riconoscimento dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data.

I riconoscimenti ai fini della carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente il limite massimo di otto anni.

Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in altri ruoli statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dal testo unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (35).

Gli stessi periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati ai fini della ricostruzione di carriera al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della L. 21 febbraio 1980, n. 28.

Per il riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei commi precedenti, valgono anche i servizi prestati presso le università non statali. Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o riscattati, prestati presso le università non statali, sono ricongiungibili con i servizi prestati presso altri ruoli statali

I periodi trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato, ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario.

I periodi di attività di insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario.

I periodi di attività di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità di ricercatore universitario.

Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attività di insegnamento o di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio universitario nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca presso cui essa è stata prestata sono accertate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.

Il periodo di insegnamento universitario presso università straniere, attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, è riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso università italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il completamento del triennio di insegnamento richiesto quale requisito equipollente alla stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento in ruolo dei professori associati.

La stessa disposizione di cui al precedente comma si applica per coloro che hanno ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane e hanno dovuto rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso università di Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della L. 15 dicembre 1971, n. 1222 e della L. 9 febbraio 1979, n. 38, nonché per coloro che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti commi nono, decimo e undicesimo.

Il periodo trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere conforme del Consiglio universitario nazionale è riconosciuto equipollente al servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento dell'anzianità di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad una delle categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa equiparazione si applica ai periodi di attività di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze nonché ai periodi di attività di ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70.

Nella stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25 le Università della Tuscia e di Cassino dovranno tener conto dell'esperienza didattica acquisita da coloro che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 122, istitutiva delle rispettive università statali, almeno tre anni di insegnamento nei corsi funzionali nelle stesse sedi.

I professori che abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della L. 3 aprile 1979, n. 122, incarichi di insegnamenti, per un periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il triennio previsto dal D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54, presso i corsi già funzionanti nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai giudizi di idoneità per professore associato, sempre che tali incarichi siano stati conferiti con le modalità di cui al citato art. 4 del decreto-legge n. 580, convertito nella legge n. 766.

 

Art. 104 Nome particolare per i provenienti da enti pubblici di sperimentazione e ricerca.

Ai dipendenti di ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella tabella VI allegata alla L. 20 marzo 1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli di cui al presente decreto, già in godimento di stipendio maggiore di quello loro spettante nei ruoli universitari, è attribuito, all'atto della nomina, un assegno annuo pensionabile pari alla differenza tra i due stipendi annui lordi. L'assegno di cui al precedente comma, è gradualmente riassorbito con i miglioramenti conseguiti per attribuzione di aumenti periodici o di successive classi di stipendio nella nuova carriera.

 

Art. 105 Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate dei Corpi armati dello Stato.

Le Accademie militari, l'Istituto idrografico della Marina e gli altri istituti militari di istruzione superiore per la formazione e la specializzazione degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari in relazione alle proprie esigenze didattiche, risultanti dai piani di studi approvati annualmente dal Ministro competente, al seguente personale:

professori straordinari, ordinari e assistenti dei ruoli organici delle Accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina, in aggiunta all'insegnamento d'obbligo;

professori straordinari, ordinari e associati di ruolo nelle università statali anche a tempo pieno in aggiunta all'insegnamento d'obbligo previo nulla osta dei consigli di facoltà;

lettori di lingua straniera;

professori a contratto secondo le modalità dell'art. 25, nei limiti del 10 per cento degli insegnamenti.

Ai docenti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma gli insegnamenti vengono attribuiti con decreto del Ministro dell'amministrazione cui appartiene l'accademia o istituto militare.

Ai docenti di cui alla lettera c) del precedente primo comma gli insegnamenti vengono attribuiti mediante la stipulazione di contratto di diritto privato a tempo determinato.

La collaborazione tra università, accademie, istituti anche ospedalieri militari può assumere aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle amministrazioni interessate.

Allo scopo di incentivare lo studio e l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto idrografico della Marina, può essere consentito, previo nulla osta degli enti di appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà di svolgere attività didattica e di ricerca presso le università statali.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto le accademie e gli istituti di cui sopra provvederanno a rivedere i loro ordinamenti adeguandoli, per quanto concerne le modalità di conferimento degli insegnamenti, alle disposizioni del presente decreto.

 

Art. 106 Esonero transitorio dall'obbligo di impegno a tempo pieno.

I professori ordinari che al 1° novembre 1980 ricoprono l'incarico accademico di rettore sono esonerati dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno fino alla scadenza del loro mandato.

Nel primo quinquennio di applicazione del presente decreto a tale carica possono comunque essere eletti i professori fuori ruolo.

 

Art. 107 Graduale attuazione del tempo pieno.

Le disposizioni del presente decreto relative al regime a tempo pieno dei professori ordinari ed associati saranno operanti a partire dall'anno accademico 1981-82.

 

Art. 108 Attuazione del regime delle incompatibilità.

Le incompatibilità previste dall'art. 13 divengono operanti, per i professori di ruolo che già versino in tali situazioni, alla scadenza dei relativi mandati od incarichi e comunque dal 1° novembre 1982.

In prima applicazione del presente decreto i professori collocati in aspettativa ai sensi del precedente art. 13 possono optare per il tempo pieno acquisendo il diritto al relativo trattamento economico qualora competa (51).

 

Art. 109 Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso a posti di professore ordinario.

Le limitazioni di cui al precedente art. 8 non si applicano ai trasferimenti disposti per l'anno accademico 1980-81. Non si applicano altresì nella prima attuazione del presente provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua entrata in vigore nonché per la destinazione ai corsi di laurea di nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento le facoltà presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un vincitore non chiamato dalle facoltà che hanno richiesto i concorsi. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto (52).

 

Art. 110 Collocamento a riposo anticipato dei professori ordinari

Ai professori ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della L. 21 febbraio 1980, n. 28, e a quelli nominati in ruolo a seguito di concorsi già banditi alla medesima data si applicano le norme già vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo (53).

 

Art. 111 Esclusione dal giudizio di conferma dei professori associati.

Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori già incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'art. 5, terzo comma, n. 1) della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

 

Art. 112 Decorrenza degli effetti giuridici degli inquadramenti.

Gli effetti giuridici degli inquadramenti nel ruolo dei professori associati e in quello dei ricercatori universitari, per coloro che beneficiando delle disposizioni previste per la prima applicazione del presente decreto, abbiano superato il primo giudizio di idoneità, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Art. 113 Conservazione degli incarichi.

Al fine di garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di funzionamento delle facoltà, sono prorogati gli incarichi di insegnamento di coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso università statali o non statali (54).

Gli incaricati degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale. Gli incaricati possono, a domanda, essere trasferiti nella stessa facoltà ad altro insegnamento per il quale sia sopravvenuta una vacanza dichiarata dalla facoltà a seguito di trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale, sempre che alla copertura della disciplina la facoltà non intenda provvedere mediante chiamata.

La stessa norma si applica altresì per i corsi di laurea di nuova istituzione. Gli incaricati supplenti già in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualità di supplenti, ove il titolare sia collocato in aspettativa.

 

Art. 114 Conferimento di supplenze.

Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università.

 Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori (55). Le supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della supplenza.

Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo. Fino all'adozione delle norme delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti, oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal precedente art. 9, anche se a tempo pieno.

 

Art. 115 Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei consigli di amministrazione delle Università.

Gli enti e i privati hanno diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al consiglio di amministrazione dell'università qualora versino all'ateneo un contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo può essere adeguato con successivi decreti ministeriali.

 

Art. 116 Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti in attesa della prima tornata di giudizi di idoneità per professori associati.

Sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato non possono essere ulteriormente attivati insegnamenti per i quali, nei tre anni accademici precedenti non siano stati sostenuti esami. Per l'attivazione degli altri insegnamenti vacanti, qualora sia comprovata l'impossibilità di provvedervi con le modalità di cui ai precedenti articoli 113 e 114, le facoltà possono provvedere a conferirli mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, con le modalità di cui all'art. 25 e secondo la disciplina di cui all'art. 29. La stipula di questi contratti è subordinata al nulla osta del Ministero della pubblica istruzione su parere del Consiglio universitario nazionale.

 

Art. 117 Professori incaricati.

Fino alla cessazione degli incarichi la posizione giuridica ed il trattamento economico dei professori incaricati restano disciplinati, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, dalle vigenti norme. Qualora un professore di ruolo venga chiamato a ricoprire l'insegnamento di un incaricato stabilizzato o stabilizzando, a quest'ultimo viene assegnato un insegnamento giuridico affine dal consiglio di facoltà; in mancanza, il corso viene diviso per numero di studenti tra i due docenti.

 

Art. 118 Estensione della disciplina delle incompatibilità ai professori incaricati stabilizzati.

La disciplina delle incompatibilità prevista dal precedente art. 13, è estesa a professori incaricati stabilizzati con i criteri di cui al precedente art. 108. I professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al precedente primo comma, sono sospesi dall'incarico di insegnamento, fermo restando il loro diritto a partecipare ai giudizi di idoneità. Qualora la situazione di incompatibilità cessi prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità, essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento, per il quale sono incaricati, fino a tale scadenza.

 

Art. 119 Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di personale universitario.

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento anche se contemporaneamente incaricati stabilizzati, i tecnici laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e vesuviano, i curatori degli orti botanici ed i conservatori dei musei, qualora non superino il giudizio di idoneità a professore associato ovvero non intendano sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.

Rimangono ferme le disposizioni che disciplinano i compiti didattici degli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche per piccoli gruppi, i seminari e le esercitazioni.

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento, che al di fuori delle ipotesi previste dalla parte prima del titolo V del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, assumono le cariche, i mandati o gli uffici di cui all'art. 13 sono collocati in aspettativa con le medesime modalità stabilite per i professori di ruolo, compresi i criteri previsti dal precedente art. 108.

 

Art. 120 Passaggio ad altre amministrazioni.

Coloro che hanno titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non superino o che non intendano sostenere il giudizio di idoneità, possono chiedere il passaggio ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università.

Espletate le procedure relative ai giudizi di idoneità, il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che comprovi la preparazione acquisita nell'università e l'anzianità di servizio (56).

Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate, determinerà i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni interessate, in modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a quello degli aspiranti.

Il passaggio avviene previo giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di un professore universitario ordinario che la presiede. Il giudizio accerterà la coerenza della preparazione del candidato con il lavoro da svolgere e i rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto conto dell'anzianità di servizio, la quale determina anche l'ordine per l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla corrispondente amministrazione. Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza (57). Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento (57) (58).

 

Art. 121 Esercizio della libera docenza.

Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne abbiano ottenuto la conferma, alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitarla secondo le norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione. Si ha per confermata la libera docenza già valutata positivamente dal consiglio di facoltà, sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale.

 

Art. 122 Adeguamento delle università non statali alla nuova disciplina.

Sino all'entrata in vigore della legge sulle università non statali, il cui progetto dovrà essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980 (59), sono consentiti contributi finanziari alle università stesse, nei termini e con le modalità di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle università predette sopportato per il personale docente in dipendenza dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno accademico 1981-82.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente comma, tenendo conto, per ciascuna delle università non statali interessate:

della consistenza dell'organico del personale docente, con particolare riferimento agli inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto;

delle condizioni finanziarie delle università stesse;

degli orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione delle università non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio di cui al precedente art. 2, ultimo comma. Nello stesso periodo fissato dal primo comma del presente articolo, le università non statali potranno conferire contratti di insegnamento anche a professori delle università statali

 

Art. 123 Norme abrogative e fiscali.

Gli ultimi due commi dell'art. 19 della L. 18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'art. 23 della L. 24 febbraio 1967, n. 62, e tutte le disposizioni che comunque consentano di assumere o utilizzare a qualsiasi titolo personale non previsto dal presente decreto, sono abrogati.

Restano ferme le nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente decreto, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni.

E' altresì abrogato il primo comma dell'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni, nonché il secondo comma dell'art. 131 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. E' inoltre abrogato il D.P.R. 1° dicembre 1952, n. 4512 (61).

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono applicabili alle università statali le disposizioni di cui all'art. 63 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Le disposizioni contenute nell'art. 10 della L. 29 febbraio 1980, n. 31, si applicano anche alle prestazioni rese dai policlinici universitari e dalle cliniche universitarie convenzionate.

 

Art. 124 Entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(1) Con D.M. 30 luglio 1983 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1983, n. 278 Suppl. Ord.), rettificato con D.M. 12 gennaio 1984 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1984, n. 20), sono stati determinati i raggruppamenti delle discipline per le quali le facoltà e le scuole universitarie possono chiedere concorsi per posti di professore universitario di ruolo prima fascia. Vedi anche, la L. 29 gennaio 1986, n. 23.

(2) Comma così modificato dall'art. 2, L. 9 dicembre 1985, n. 705.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 477 (Gazz. Uff. 21 agosto 1984, n. 229)

(4) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 9 dicembre 1985, n. 705

(5) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 18 marzo 1989, n. 118.

(6) Lettera così sostituita dall'art. 3, L. 9 dicembre 1985, n. 705.

(7) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 18 marzo 1989, n. 118.

(8) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, L. 18 marzo 1989, n. 118.

(10) Gli ultimi due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 4, L. 9 dicembre 1985, n. 705.

(11) I numeri 4 e 6 sono stati soppressi dal primo comma dell'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705, che ha inoltre così disposto:

"I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 7, terzo e quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dall'art. 27 della L. 18 marzo 1958, n. 311".

(12) Numero così sostituito dall'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705.

(13) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705.

(14) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705.

(15) Vedi, anche, la L. 7 agosto 1990, n. 239.

(17) Vedi, anche, gli artt. 14 e 33, D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163.

(18) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 2 marzo 1987, n. 57.

(19) Così sostituito dall'art. 6, L. 9 dicembre 1985, n. 705. Vedi, anche l'art. 9, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49.

(20) La Corte costituzionale con sentenza 9-23 febbraio 1989, n. 55 (Gazz. Uff. 1° marzo 1989, n. 9

Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma, nella parte in cui non consente il rinnovo annuale per più di cinque anni dei contratti di cui al precedente primo comma.

(21) Per l'interpretazione autentica del presente articolo 28, vedi l'art. 7, L. 9 dicembre 1985, n. 705.

(22) Vedi, anche, il D.L. 2 marzo 1987, n. 57.

(23) Comma così sostituito dall'art. 8, L. 9 dicembre 1985, n. 705.

(24) Sostituisce i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12, D.L. 1° ottobre 1973, n. 580

(25) Con D.M. 6 agosto 1983 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1983, n. 313) sono stati disposti i raggruppamenti delle discipline per i concorsi a professore universitario di ruolo, fascia degli associati.

(26) Per l'interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del presente D.P.R., nonché dell'art. 5, L. 9 dicembre 1985, n. 705, vedi la L. 5 agosto 1988, n. 341.

(27) Per l'interpretazione del presente art. 50, vedi l'art. 9, L. 9 dicembre 1985, n. 705. La Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile 1986, n. 89 (Gazz. Uff. 23 aprile 1986, n. 16

Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, L. 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50, n. 3, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 luglio 1989, n. 397 (Gazz. Uff. 19 luglio 1989, n. 29 Serie speciale) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della L. 21 febbraio 1980, n. 28 e dell'art. 50, n. 3, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto presso al facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.

(28) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 478.

(29) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 13 agosto 1984, n. 478. L'articolo unico, L. 4 aprile 1985, n. 120 (Gazz. Uff. 10 aprile 1985, n. 85) ha così disposto:

"art. un. Gli inquadramenti di coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a professore associato nelle tornate, successive alla prima, dei giudizi di idoneità previsti dall'art. 51 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, possono essere disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento in ruolo decorre dalla data della delibera della facoltà interessata".

(30) Per l'interpretazione autentica del presente art. 51, vedi l'art. 10, L. 9 dicembre 1985, n. 705.

(31) Periodo aggiunto dall'art. 1, L. 30 ottobre 1981, n. 615.

(32) Comma così modificato dall'art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 478.

(33) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 13 agosto 1984, n. 478.

(34) L'articolo unico, L. 6 ottobre 1982, n. 725 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1982, n. 281) ha così disposto:

"Articolo unico. Il disposto dell'art. 53, undicesimo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneità a professore associato.

I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata.

Per tutti i professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento".

(35) Per l'interpretazione autentica dell'undicesimo comma del presente art. 53, vedi l'art. 11, L. 9 dicembre 1985, n. 705.

(36) Comma aggiunto dall'art. 4, L. 13 agosto 1984, n. 478.

(37) La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1987, n. 284 (Gazz. Uff. 29 luglio 1987, n. 31 Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma, lett. h), nella parte in cui richiede ai lettori ivi indicati un'anzianità di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980. Con la stessa sentenza la Corte, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della prima parte del comma secondo, per quanto stabilisce intorno al computo dell'anzianità biennale ivi prevista. Con altra sentenza 8-14 febbraio 1989, n. 39 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1989, n. 8 Serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lett. h), nella parte in cui non prevede l'immissione dei lettori incaricati ex art. 24, L. 24 febbraio 1967, n. 62, ai giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati.

(38) La Corte costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 46 (Gazz. Uff. 27 febbraio 1985, n 50-bis) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, lett. h), della L. 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, lett. i) del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l'inclusione ai fini della ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari confermati anche dei medici interni universitari assunti con delibera nominativa del consiglio di facoltà per motivate esigenze delle cliniche o degli istituti di cura universitari.

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