Decreto Presidente Repubblica 11 luglio
1980, n. 382
(in
SO alla GU 31 luglio 1980, n. 209)
Riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica (1)
TITOLO I
Capo I
Nuovo
assetto della docenza universitaria, istituzione del ruolo dei ricercatori e
piano di sviluppo
Art.
1 Ruolo dei professori universitari e istituzione del ruolo dei ricercatori.
Il ruolo dei
professori universitari comprende le seguenti fasce:
professori
straordinari e ordinari;
professori
associati. Le norme di cui ai successivi articoli assicurano, nell'unitarietà
della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità dei
professori ordinari e di quelli associati, inquadrandoli in due fasce di
carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca. I
professori universitari di ruolo adempiono ai compiti didattici nei corsi di
laurea, nei corsi di diploma, nelle scuole speciali e nelle scuole di
specializzazione e di perfezionamento. Possono essere chiamati a cooperare alle
attività di docenza professori a contratto, ai sensi del successivo art. 25.E'
istituito il ruolo dei ricercatori universitari. Non è consentito il
conferimento di incarichi di insegnamento.
Art.
2 Piano di sviluppo dell'Università.
Individuazione e
ripartizione dei posti di professore universitario di ruolo da bandire per
concorso. Il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle indicazioni
delle Università, che acquisiscono il parere delle facoltà, nonché delle
ipotesi di vincolo di entrata formulate dal CIPE su proposta del Ministro del
bilancio, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze nonché del Ministro
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica elabora
ogni quadriennio, sentito il Consiglio universitario nazionale (C.U.N.), un
piano di sviluppo dell'Università ai fini dell'adeguamento delle strutture
didattiche e scientifiche, con articolate previsioni di spesa, e individua i
settori disciplinari da sviluppare e le modalità per il loro incremento nel
quadriennio, tenuto conto della dinamica accertata e presunta della popolazione
studentesca nei diversi corsi di laurea, del relativo numero di professori di
ruolo e di ricercatori afferenti ai corsi, dei programmi di sviluppo della
ricerca scientifica e dei prevedibili sbocchi professionali nei diversi settori
nonché delle necessità di riequilibrio fra le diverse sedi. Per predisporre il
piano quadriennale di sviluppo il Consiglio universitario nazionale formula
preventivamente i raggruppamenti di discipline ed indica i criteri oggettivi
per la ripartizione dei nuovi posti fra le facoltà. Lo schema del piano di
sviluppo formulato dal Ministro è trasmesso, almeno sei mesi prima dell'inizio
del quadriennio cui si riferisce, alle Università affinché esprimano le loro
osservazioni entro i successivi tre mesi. Scaduto tale termine, il Ministro
della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio universitario
nazionale, che deve pronunciarsi nel termine di due mesi, adotta, con proprio
decreto, il piano di sviluppo. Almeno tre mesi prima dell'inizio del biennio
cui si devono riferire i bandi di concorso, i rettori inoltrano al Ministro le
richieste formulate dai consigli di facoltà, sentiti i consigli di corso di
laurea, per i nuovi posti di professore ordinario e di professore associato,
divisi per raggruppamento disciplinare e per corsi, indicando per ciascuna
facoltà e corso di laurea gli insegnamenti ad essi afferenti, il numero dei
professori ordinari, straordinari e associati in servizio, distinti per
raggruppamenti disciplinari, ed il numero degli studenti iscritti per ciascun
anno di corso degli ultimi tre anni.
Il Ministro della
pubblica istruzione provvederà alle relative assegnazioni, procedendo anche ad
un confronto delle esigenze delle diverse facoltà.
L'assegnazione dei nuovi posti di
professore ordinario e di associato è effettuata sulla base del piano, su
richiesta delle facoltà interessate, in relazione alle esigenze didattiche e
scientifiche individuate nel piano di sviluppo delle Università di cui ai
precedenti commi. Il primo piano quadriennale riguarderà il quadriennio che
avrà inizio con l'anno accademico 1982-83. Per gli anni accademici 1980-81 e
1981-82 il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario nazionale, formula un piano biennale transitorio, che tiene conto
anche delle esigenze delle nuove Università di cui si programma l'istituzione o
la statizzazione. Tale piano biennale indica i termini entro i quali i consigli
di facoltà, sentiti i consigli di corso di laurea, devono formulare le
richieste per i posti di professore ordinario o associato relativi al primo
biennio.
Ù
Capo II
Art.
3 Dotazione organica della fascia dei professori ordinari.
La dotazione
organica della fascia dei professori ordinari è fissata in 15.000 posti. I
concorsi relativi ai posti non coperti e che non siano destinati ai
trasferimenti, sono banditi fino al raggiungimento della dotazione organica di
cui al precedente comma, con periodicità biennale, nell'ambito del piano dello
sviluppo universitario di cui all'articolo 2, nel termine massimo di un
decennio, a partire dall'anno accademico 1980-81.Con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, è disposta l'assegnazione alle facoltà di posti di professore
ordinario per il riassorbimento degli attuali posti in soprannumero e dei posti
convenzionati.Fino alla scadenza delle convenzioni in corso restano fermi gli
oneri a carico degli enti sovventori e l'obbligo delle Università di versare in
conto entrata tesoro le somme percepite a tal fine.
Art.
4 Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studiosi
stranieri.
Il Ministro della
pubblica istruzione, su richiesta delle facoltà e su parere del Consiglio
universitario nazionale, può riservare una percentuale di posti di professore
ordinario non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola
facoltà, alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facoltà, di studiosi
eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in
Università straniere.
La proposta di
chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori
ordinari del consiglio di facoltà, che si pronuncia sulla qualità scientifica
dello studioso. La proposta è accompagnata da una motivata relazione che
illustra la figura scientifica del candidato. Il Ministro della pubblica
istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con
proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente
sulla base dell'anzianità di docenza e di ogni altro elemento di valutazione. I
posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono
recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei
loro titolari.
Restano in vigore
le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti
di ruolo di professore universitario.
Art.
5 Norme particolari per l'assegnazione di contingenti di posti.
Nell'assegnazione
dei posti di professore ordinario da mettere biennalmente a concorso, il
Ministro della pubblica istruzione deve tenere conto, anche in deroga ai
criteri programmatici stabiliti nel piano formulato ai sensi del precedente
art. 2 e nel limite del 20 per cento dei posti da assegnare, delle eventuali
richieste avanzate, per le discipline ricoperte, da professori associati che
abbiano maturato nove anni di insegnamento in qualità di professore incaricato
nella stessa disciplina o gruppi di discipline. Tali richieste, presentate alle
facoltà, devono essere inoltrate unitamente alle richieste della facoltà (2).
Se le richieste sono in numero superiore, i posti sono concessi, sino alla
copertura della percentuale indicata, secondo una graduatoria formulata in base
ai criteri stabiliti in precedenza dal Ministro della pubblica istruzione,
sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica istruzione, su
parere del Consiglio universitario nazionale, assegna i posti all'organico
delle facoltà cui appartengono i richiedenti, nei limiti del 20 per cento di
quelli da attribuire nel complesso in base ai criteri di programmazione (2).
Art.
6 Straordinario.
All'atto della
nomina i professori conseguono la qualifica di straordinario per la durata di
tre anni accademici.
Le norme del
presente decreto che contemplano professori ordinari si intendono riferite
anche ai professori straordinari, fatte salve le disposizioni riservate ai
professori che abbiano conseguito la nomina ad ordinario. Restano ferme le
vigenti disposizioni per la nomina ad ordinario.
Restano altresì
ferme le disposizioni relative alla verifica dell'attività scientifica e
all'attività didattica necessarie per la nomina ad ordinario.
Art.
7 Libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.
Ai professori
universitari è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica.
Il consiglio di
facoltà, in caso di pluralità di corsi di laurea, coordina annualmente, con il
concorso dei dipartimenti interessati, in quando istituiti, le attività
didattiche programmate dai consigli di corso di laurea, secondo quanto previsto
dal successivo art. 94, quelle delle scuole dirette a fini speciali, delle
scuole di specializzazione e di perfezionamento, l'attività di corsi
integrativi di quelli ufficiali, da affidare a professori a contratto e gli
studi per il conseguimento del dottorato di ricerca ove istituito. Il consiglio
di facoltà definisce, con il consenso dei singoli professori interessati, le
modalità di assolvimento delle predette attività, tenuto conto delle
possibilità di utilizzazione didattica dei professori stessi ai sensi del
successivo art. 9. Nel caso di pluralità di corsi relativi al medesimo
insegnamento sono consentite forme didattiche di coordinamento e di
interscambio d'intesa tra i rispettivi professori.
E' consentita
l'organizzazione della didattica in cicli coordinati, anche di durata inferiore
all'anno.
Art. 8
Inamovibilità e trasferimenti.
I professori ordinari
sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento.
I professori
ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad altro insegnamento della
stessa facoltà o di altra facoltà della stessa Università, ovvero, dopo un
triennio di servizio prestato nella medesima Università, anche ad altra
Università, con le procedure di cui all'art. 93 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del
decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238.
La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel
corso del terzo anno di permanenza nell'Università.
Art.
9 Utilizzazione temporanea per insegnamenti diversi da quello di titolarità.
Il professore
ordinario, nella salvaguardia della libertà di insegnamento e di ricerca e con
il suo consenso, può essere temporaneamente utilizzato nell'ambito della stessa
facoltà o scuola o dipartimento per lo svolgimento delle attività didattiche
previste nei successivi commi.
In base ai
programmi determinati ai sensi del precedente art. 7, al professore ordinario
può essere affidato con il suo consenso lo svolgimento, in sostituzione dell'insegnamento
di cui è titolare, di un corso di insegnamento in materia diversa purché
compresa nello stesso raggruppamento concorsuale o in altri raggruppamenti
riconosciuti affini dal Consiglio universitario nazionale. Al termine del corso
il professore ha diritto di riassumere l'insegnamento di cui è titolare. I
professori ordinari titolari di corsi non seguiti sono tenuti a svolgere un
secondo insegnamento.
Al professore
ordinario può altresì essere affidato con il suo consenso lo svolgimento di
attività didattiche aggiuntive rispetto a quello dei corsi di insegnamento
previsti per il conseguimento del diploma di laurea, incluse le attività
relative ai corsi nelle scuole dirette a fini speciali, di specializzazione e
di perfezionamento e le attività relative agli studi per il conseguimento del
dottorato di ricerca, ove istituito. Il consiglio di facoltà, sempre
nell'ambito della programmazione didattica annuale di cui al precedente art. 7,
ripartisce le predette attività didattiche tra i professori interessati e con
il loro consenso, in modo da distribuire uniformemente il carico didattico.
In ogni caso
l'impegno didattico complessivamente considerato del professore non può essere
inferiore all'impegno orario per l'attività didattica previsto dal successivo art.
10.
I consigli delle
facoltà o scuole possono altresì affidare a titolo gratuito ai professori
ordinari, con il loro consenso ovvero su loro richiesta e nell'ambito della
stessa facoltà, lo svolgimento di un secondo insegnamento per materia affine.
In caso di indisponibilità dei titolari, e sempre che sia necessaria la
conservazione dell'insegnamento e non sia possibile provvedere diversamente, i
consigli delle facoltà possono per i posti di ruolo i cui titolari siano
indisponibili conferire supplenze, con il loro consenso, a professori
appartenenti alla stessa facoltà della stessa materia o di materie che, sulla
base dei raggruppamenti concorsuali previsti dal Consiglio universitario
nazionale, sia da considerare affine; in mancanza, con motivata deliberazione
in relazione alla effettiva necessità, previo nulla osta del Ministro della
pubblica istruzione, a professori di altra facoltà della stessa università o a
professori di altra università. La supplenza svolta nei limiti dell'impegno
orario complessivo di cui al successivo art. 10 è affidata a titolo gratuito
(3).
Art.
10 Doveri didattici dei professori.
Fermi restando
tutti gli altri obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, i professori
ordinari per le attività didattiche, compresa la partecipazione alle
commissioni d'esame e alle commissioni di laurea, devono assicurare la loro
presenza per non meno di 250 ore annuali distribuite in forma e secondo
modalità da definire ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
Sono altresì
tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi
collegiali e di governo dell'Ateneo secondo i compiti previsti per ciascuna
fascia. I professori a tempo pieno sono tenuti anche a garantire la loro
presenza per non meno di altre 100 ore annuali per le attività di cui al
successivo comma quarto e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni.
La ripartizione
di tali attività e compiti è determinata all'inizio di ogni anno accademico
d'intesa tra i consigli di facoltà e di corso di laurea, con il consenso del
professore interessato.
Le attività
didattiche comprendono sia lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme
previste, sia lo svolgimento, nell'ambito di appositi servizi predisposti dalle
facoltà, di compiti di orientamento per gli studenti, con particolare
riferimento alla predisposizione dei piani di studio, ai fini anche delle
opportune modifiche ed integrazioni sulla base dei risultati conseguiti dagli
studenti stessi e delle loro meglio individuate attitudini e sopravvenute esigenze.
Art.
11 Tempo pieno e tempo definito.
L'impegno dei
professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.
Ciascun
professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo
definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno
sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto
dell'impegno assunto per almeno un biennio.
L'opzione può
essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento
fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima
applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica
allorché dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo
definito (4)
Il regime
d'impegno a tempo definito:
è incompatibile con
le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di
amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato
di ricerca;
è compatibile con
lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa
esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con
l'esercizio del commercio e dell'industria.
Il regime a tempo
pieno:
è incompatibile
con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna
e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del
commercio e dell'industria;
sono fatte salve
le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza
tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di
ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni
dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale
purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e
compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (5);
è compatibile con
lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori
di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche,
comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di
istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché
tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale (6);
dà titolo
preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o
ricerche affidate alle Università con convenzioni o contratti da altre
amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche
esigenze del committente e della natura della commessa. I nominativi dei
professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a
cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino
iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale.
Le
incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento
dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale
automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è
necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria
candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di
impegno a tempo pieno in caso di nomina (7) .
Art.
12 Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca.
Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei
consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed
associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri
del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a
carattere nazionale o regionale (8). I professori di ruolo possono essere
collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori
extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori
chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle
ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in
aspettativa con assegni.
L'aspettativa è
concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del
Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le
dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione
direttiva richiede. Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari
competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca
ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. Il
periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi
compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di
previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori
collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al 5° comma del
successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono
titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca,
anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli
organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e
quarto dell'art. 14 della
legge 18 marzo 1958, n. 311 (9). La
direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata
ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza
limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il
rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con
l'Istituto nazionale di fisica nucleare (10). Le disposizioni di cui al
precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di
ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con
altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici (10).
Art.
13 Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
Ferme restando le
disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato
d'ufficio in aspettativa per la durata della carica del mandato o dell'ufficio
nei seguenti casi:
1)elezione al
Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla
carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di
Sottosegretario di Stato;
3)nomina a
componente delle istituzioni delle comunità europee;
4) nomina a
giudice della Corte costituzionale (11);
5) nomina a
presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro;
6) nomina a
membro del Consiglio superiore della magistratura (11);
7) nomina a
presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio
regionale;
8) nomina a
presidente della giunta provinciale;
9) nomina a
sindaco del comune capoluogo di provincia;
10) nomina alle cariche di
presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale,
interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a
partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le
cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o
scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di
pubblicazioni a carattere scientifico;
11) nomina a
direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione
corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a
presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento:
13) nomine ad
incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del
D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque
previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche
amministrazioni o enti pubblici economici (12).
Hanno diritto a
richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di
dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del
Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento
del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere
il corso ufficiale. Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni
di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione,
all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento
in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel
periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle
norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo
comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.
In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni. Il periodo
dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini
della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello
straordinariato ai sensi del precedente art. 6. Qualora l'incarico per il quale
è prevista l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte dell'ente,
istituto o società, la corresponsione di una indennità di carica si applicano,
a far tempo dal momento in cui è cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla L. 12 dicembre
1966, n. 1078.
Qualora si tratti
degli incarichi previsti ai nn. 10), 11) e 12) del presente articolo, gli oneri
di cui al n. 3) dell'art. 3 della citata L. 12 dicembre
1966, n. 1078, sono a carico dell'ente, istituto o
società (13).
I professori
collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi
universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'art. 14, terzo e
quarto comma, della L. 18 marzo 1958, n. 311;
essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni
di concorso e per l'elezione delle cariche accademiche previste dal precedente
secondo comma ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività
didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di
ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli
di conferenze e di lezioni ed attività seminariali anche nell'ambito dei corsi
ufficiali di insegnamento, d'intesa con il titolare del corso, del quale è
comunque loro preclusa la titolarità. E' garantita loro, altresì, la
possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa, con modalità da
determinare d'intesa tra il professore ed il consiglio di facoltà e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e di accedere ai fondi
per la ricerca scientifica. Per quanto concerne l'esclusione della possibilità
di far parte delle commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilità che si verifichino successivamente alla nomina dei componenti
delle commissioni (14).
Il presente
articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età
Art.
14 Aspettativa dei professori che passano ad altra amministrazione (15).
Il professore universitario, che
assume un nuovo impiego con altra amministrazione statale o pubblica, è
collocato in aspettativa per tutto il periodo di prova richiesto per la
conferma in ruolo. Al termine di tale periodo l'interessato può riassumere
servizio presso l'Università entro i successivi trenta giorni e, in mancanza,
decade dall'ufficio di professore. Il periodo di aspettativa, di cui al
precedente comma, non è computabile né ai fini economici né ai fini giuridici.
Le stesse norme si applicano agli
assistenti del ruolo ad esaurimento.
Art.
15 Inosservanza del regime delle incompatibilità.
Nel caso di
divieto di cumulo dell'ufficio di professore ordinario o fuori ruolo con altri
impieghi pubblici o privati, l'assunzione del nuovo impiego pubblico comporta
la cessazione di diritto dall'ufficio di professore, salvo quanto disposto dal
precedente art. 14.
Nel caso di
cumulo con impieghi privati si applicano le disposizioni previste dai
successivi commi per l'incompatibilità. Il professore ordinario che violi le
norme sulle incompatibilità è diffidato dal rettore a cessare dalla situazione
di incompatibilità. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla
diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni
dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade
dall'ufficio.
Alla
dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro della pubblica
istruzione su proposta del rettore, sentito il Consiglio Universitario
nazionale.
Art. 16 Funzioni
direttive e di coordinamento riservate al professore ordinario.
Ferme restando le
incompatibilità previste dal precedente art. 13, sono riservate ai professori
ordinari le funzioni di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento
e di consiglio di corso di laurea, nonché le funzioni di coordinamento dei
corsi di dottorato di ricerca e le funzioni di coordinamento tra i gruppi di
ricerca. E' riservata di norma ai professori ordinari la direzione degli
istituti, delle scuole di perfezionamento e di specializzazione e delle scuole
dirette a fini speciali.
In caso di motivato impedimento degli stessi
la direzione di detti istituti e scuole è affidata a professori associati.
Art. 17 Alleanza dei periodi di
insegnamento e di ricerca e congedi dei professori ordinari per attività
didattiche e scientifiche anche in Università o Istituti esteri o
internazionali.
Al fine di
garantire e favorire una piena commutabilità tra insegnamento e ricerca, il
rettore può, con proprio decreto, autorizzare il professore universitario che
abbia conseguito la nomina ad ordinario, ovvero la conferma in ruolo di
professore associato, su sua domanda e sentito il consiglio della facoltà
interessata, a dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca
scientifica in istituzioni di ricerca italiane, estere e internazionali
complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio. Nel
concedere le autorizzazioni di cui al precedente comma, il rettore dovrà tener
conto delle esigenze di funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le
autorizzazioni stesse con un criterio di rotazione tra i docenti che
eventualmente le richiedano.
I risultati dell'attività di
ricerca sono comunicati al rettore e al consiglio di facoltà con le modalità di
cui al successivo art. 18. I periodi di esclusiva attività scientifica, anche
se trascorsi all'estero, sono validi agli effetti della carriera e del
trattamento economico, ma non danno diritto all'indennità di missione.
Per i casi di
eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, resta
fermo quanto disposto dall'art. 10 della
legge 18 marzo 1958, n. 311 (15). Restano
altresì ferme le vigenti disposizioni concernenti il collocamento a
disposizione del Ministero degli affari esteri per incarichi di insegnamento o
altri incarichi all'estero dei professori di ruolo. Il periodo trascorso
all'estero per attività di ricerca o di insegnamento è utile anche per il
conseguimento del triennio di straordinario.
I professori che
assumano insegnamento o siano chiamati a svolgere attività scientifica nelle
Università dei Paesi della Comunità europea, ovvero presso i centri o le
istituzioni internazionali di ricerca possono essere soggetti, in quanto
compatibile, alla normativa, se più favorevole, che disciplina l'attività dei
docenti o ricercatori di quelle istituzioni. In tali casi i professori di cui
al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo, in deroga alle
vigenti procedure, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di
concerto con il Ministro del tesoro e degli affari esteri che disciplinerà
anche il regime giuridico ed economico del periodo di attività all'estero.
In ogni caso il
docente ha diritto a riassumere il proprio ufficio all'atto della cessazione
del rapporto con l'Università o l'ente estero o internazionale.
Art. 18
Promozione e verifica della produzione scientifica del professore ordinario.
Il professore
universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario è tenuto a presentare
ogni tre anni, al consiglio della facoltà a cui appartiene, una relazione sul
lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della
relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto
di appartenenza e resi consultabili. Il Consiglio di facoltà dà atto
dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale
sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terrà
conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo
per la ricerca.
Art. 19
Collocamento fuori ruolo e collocamento a riposo.
I professori
ordinari sono collocati fuori ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno
accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a
riposo cinque anni dopo il collocamento fuori ruolo. Al professore fuori ruolo
si applicano le stesse norme previste per i professori ordinari, salvo
l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18 e salvo che non sia
diversamente disposto. La loro partecipazione all'attività didattica e
scientifica e agli organi accademici resta regolata dalle norme attualmente in
vigore. Le competenti autorità accademiche determineranno i compiti didattici e
scientifici dei professori fuori ruolo in relazione al loro impegno a tempo
pieno o a tempo definito (16)
Ù
Capo III
Professori
associati
Art. 20
Dotazione organica.
La dotazione
organica della fascia dei professori associati è fissata in 15.000 posti.
Nella prima
applicazione del presente decreto, l'organico iniziale della predetta fascia è
corrispondente al numero degli idonei che acquisiscono titolo, ai sensi dei
successivi articoli da 50 a 53, alla nomina in ruolo. Tale numero, da accertare
con decreto del Ministero pubblica istruzione, è incrementato di 6.000 posti
(17).
Art. 21
Copertura di posti.
I posti di
professore associato che si rendano liberi e vacanti possono essere coperti con
concorso o per trasferimento su richiesta delle facoltà. I 6.000 posti di cui
al secondo comma del precedente articolo sono coperti con concorso da bandire
con periodicità biennale, nell'arco di un decennio, nell'ambito del piano di
sviluppo di cui all'art. 2. I posti coperti con i concorsi di cui al secondo
comma del presente articolo e quelli del contingente di cui al secondo comma
dell'articolo precedente destinati agli inquadramenti, che si rendono vacanti e
disponibili, sono soppressi, a conclusione delle procedure dei trasferimenti,
fino alla riduzione dell'organico a livello definitivo di 15.000 stabilito nel
primo comma del precedente articolo. Detti trasferimenti, sino al
raggiungimento dell'organico definitivo di 15.000, sono subordinati all'assenso
della facoltà di appartenenza al fine di assicurare la conservazione del
livello di funzionamento della medesima (18).
L'assegnazione dei posti di professore associato ha luogo con le stesse
modalità indicate nel precedente art. 2. Nell'anno accademico 1980-81, ove non
fosse stato ancora predisposto il piano pluriennale di sviluppo, sarà messo a
concorso il primo scaglione di posti di professore associato per un numero di
1.200, secondo criteri di distribuzione che saranno definiti sentito il parere
del C.U.N.
Art. 22
Stato giuridico dei professori associati.
Lo stato
giuridico dei professori associati è disciplinato dalle norme relative ai
professori ordinari, ivi comprese quelle relative all'autorità competente ad
adottare i provvedimenti che li riguardano, salvo che non sia diversamente
disposto. Per l'elezione degli organi di governo degli Atenei, l'elettorato
attivo dei professori associati è esercitato secondo le medesime norme previste
per l'elettorato attivo dei professori ordinari.
Art. 23
Conferma in ruolo.
Dopo un triennio dall'ammissione
in ruolo, i professori associati sono sottoposti ad un giudizio di conferma,
anche sulla base di una relazione delle Facoltà, sull'attività didattica e
scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione
nominata dal Ministro della pubblica istruzione, composta, per ogni
raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari o
straordinari e uno associato confermato, in mancanza da tre ordinari o
straordinari. I commissari sono designati mediante sorteggio dal Consiglio
universitario nazionale, tra i professori del raggruppamento di discipline o,
in mancanza, di raggruppamenti affini. Della commissione non possono far parte
professori che abbiano già fatto parte di commissioni di concorso nei
raggruppamenti in cui erano candidati professori associati sottoposti a giudizio
di conferma.
In caso di giudizio sfavorevole i
professori associati, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale,
possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale
saranno sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Ove non sia concessa
la proroga ovvero qualora anche il giudizio della nuova commissione sia
sfavorevole i professori associati sono dispensati dal servizio a datare dal
mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole nei loro riguardi è divenuto
definitivo.
Art. 24
Collocamento a riposo.
I professori
associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo
al compimento del sessantacinquesimo anno di età. I professori incaricati
stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il
diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui
compiono il settantesimo anno di età (19).
Ù
Capo IV
Professori
a contratto
Art. 25
Professori a contratto.
Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, da emanare sentito il Consiglio
universitario nazionale, sono annualmente ripartiti, tra le Università che ne
abbiano fatto analitica richiesta, i finanziamenti destinati a consentire la
nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi integrativi di
quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di
significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal
mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche, o studi
di alta qualificazione scientifica o professionale.
Per l'attivazione
dei corsi previsti dal precedente comma, i consigli di amministrazione, su
proposta del senato accademico e nei limiti delle disponibilità finanziarie
accreditate all'Ateneo ed iscritte a questo scopo nel bilancio dell'Università,
assegnano i fondi alle facoltà o scuole che in sede di programmazione
dell'attività didattica abbiano rappresentato l'esigenza di promuoverli,
tenendo anche in particolare conto le necessità di acquisizione delle tematiche
connesse allo sviluppo culturale e scientifico dell'area comunitaria europea.
Le facoltà o
scuole, d'intesa con i consigli di corso di laurea, determinano i corsi
integrativi di quelli ufficiali da attivare nei corsi di laurea, in misura non
superiore al decimo degli insegnamenti ufficiali impartiti in ciascuna facoltà
designando, con motivata deliberazione che sarà adottata sentiti i Consigli di
istituto o di dipartimento, ove istituito, lo studioso ed esperto al quale
affidare il corso integrativo, prefissandone altresì le prestazioni ed il
compenso da corrispondere. Lo studioso od esperto può essere anche un
dipendente dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca
ovvero un docente di Università estere, purché non insegni in Università
italiane.
La sua alta
qualificazione scientifica o professionale sarà comprovata da pubblicazioni
scientifiche o dalle posizioni ricoperte nella vita professionale economica ed
amministrativa.
Il Rettore, in
esecuzione della delibera della Facoltà, stipula il relativo contratto di
diritto privato e determina con il designato la corresponsione del compenso in
una o due soluzioni.
I corsi svolti
dai professori a contratto costituiscono un indispensabile elemento di giudizio
ai fini della valutazione dello studente. I docenti partecipano, quali cultori
della materia, alle commissioni di esame per la disciplina ufficiale della
quale svolgono i corsi integrativi.
I contratti hanno
la durata massima di un anno accademico e non possono essere rinnovati per più
di due volte in un quinquennio nella stessa Università. Deroghe a tale limite
possono essere concesse con decreti del Ministro della pubblica istruzione su
proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti
impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e
ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga
delle idonee competenze.
I contratti di
cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e
previdenziale. L'Università provvede alla copertura assicurativa privata contro
gli infortuni.
Qualora siano
stipulate convenzioni con enti pubblici, ai sensi del successivo art. 27, le
funzioni del professore a contratto possono essere attribuite, su proposta dei
consigli delle facoltà interessate, anche in soprannumero senza i limiti di cui
al precedente terzo comma e senza oneri per l'Università, ad esperti
appartenenti agli stessi enti.
Per la durata del
contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti
pubblici di ricerca può chiedere l'esonero totale dal servizio senza assegni.
Art. 26
Contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifico-didattiche di
particolare complessità.
Nei limiti dei fondi
appositamente stanziati dal Consiglio di amministrazione nel bilancio delle
Università, il rettore, su designazione dei consigli di facoltà d'intesa con i
docenti dei Dipartimenti, ove costituiti, o degli istituti interessati, può
stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per prestazioni
professionali relative all'uso di attrezzature scientifico-didattiche di
particolare complessità, con tecnici, anche stranieri, di comprovata esperienza
anche nell'uso di moderne apparecchiature per l'apprendimento delle lingue
straniere e le relative conversazioni.
Le deliberazioni
delle facoltà debbono essere motivate in ordine alle effettive particolari
esigenze che richiedono, nell'impossibilità di provvedere con personale
dell'Ateneo già addestrato all'uso delle attrezzature, la stipulazione del
contratto.
La particolare
complessità delle attrezzature scientifico-didattiche è dichiarata dal
consiglio di amministrazione il quale costituisce a tal fine apposite
commissioni di esperti, anche estranei all'Università, designati dai consigli
di facoltà. Il contratto determina le prestazioni professionali e i compensi
relativi; non può essere stipulato per un periodo superiore a tre anni e non è
rinnovabile con lo stesso tecnico. I titolari dei contratti di cui al presente
articolo non hanno compiti di docenza universitaria, possono eventualmente
svolgere compiti di addestramento di personale tecnico già in servizio presso
l'Università. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a
trattamento assistenziale e previdenziale.
L'Università
provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.
Art. 27 Convenzioni per l'uso di
strutture extrauniversitarie ai fini dello svolgimento di attività didattiche
integrative.
I rettori delle
Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su
proposta delle facoltà, e, ove costituiti, dei dipartimenti interessati e
sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, al fine di
avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo
svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie,
finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale.
Art. 28
Contratti per l'assunzione di lettori.
Nei limiti dei
finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo secondo le modalità
previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei bilanci universitari, i rettori
possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della
facoltà interessata, in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli
studenti che frequentano i corsi di lingue, e anche al di fuori di specifici
accordi internazionali, lettori di madre lingua straniera di qualificata e
riconosciuta competenza, accertata dalla facoltà, in numero non superiore al
rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente
frequentanti il corso. La facoltà deve comunque attestare la specifica
competenza dei lettori. I relativi oneri sono coperti con finanziamenti a
questo scopo disposti per ciascuna Università con decreto del Ministro della
pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale. Le previsioni
di spesa verranno effettuate sulla base di dati orientativi desunti dalla
consistenza della popolazione studentesca affluente ai singoli corsi relativa
al precedente anno accademico.
Deroghe che
implicano un rapporto inferiore a quello previsto nel precedente comma possono
essere concesse, soltanto per casi di comprovata necessità, dal Ministro della
pubblica istruzione, previa motivata deliberazione del consiglio di facoltà
sentito il Consiglio universitario nazionale.
I contratti di
cui al precedente primo comma non possono protrarsi oltre l'anno accademico per
il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque
anni (20).
Le prestazioni
richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio
di amministrazione dell'Università sentito il consiglio di facoltà.
I corrispettivi
non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a
tempo definito (21).
Art. 29
Professori a contratto presso le Università non statali.
Le Università non
statali possono avvalersi di professori a contratto in percentuale superiore a
quella indicata nell'art. 25 e possono in casi particolari ed eccezionali
conferire contratti di insegnamento anche a professori delle Università statali
.
Art. 30
Dotazione organica del ruolo dei ricercatori.
La dotazione
organica del ruolo dei ricercatori universitari è di 16.000 posti, di cui 4.000
da assegnare per concorsi liberi. Di questi ultimi 2.000 Saranno messi a
concorso entro l'anno accademico 1980-81;
i restanti 2.000
entro gli anni accademici 1981-82 e 1982-83. I posti destinati a concorso
libero sono ripartiti fra le facoltà delle varie Università secondo criteri di
programmazione che tengano conto delle esigenze funzionali dei corsi di laurea
delle facoltà stesse, nonché dei posti assegnati in seguito ai giudizi di
idoneità ove espletati. La ripartizione è effettuata con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale. Nella prima
tornata concorsuale, in sede di ripartizione dei posti di ricercatore da
mettere a concorso libero per facoltà e per gruppi di discipline, si terrà
conto, nell'ambito dei criteri generali anche del numero degli appartenenti
alle categorie di cui all'art. 58 per i quali le facoltà attestino la
continuazione dell'attività di ricerca e che non abbiano, per anzianità, titolo
a partecipare ai giudizi di idoneità.
Art. 31
Conferma dei ricercatori universitari.
I ricercatori
universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un
giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni
raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e
uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal
Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.
La commissione
valuta l'attività scientifica e didattica integrativa svolta dal ricercatore
nel triennio anche sulla base di una motivata relazione del Consiglio di
facoltà o del dipartimento.
Se il giudizio è
favorevole, il ricercatore è immesso nella fascia dei ricercatori confermati,
che è compresa nella dotazione organica di cui al precedente articolo 30. Se il
giudizio è sfavorevole, può essere ripetuto una sola volta dopo un biennio. Se
anche il secondo giudizio è sfavorevole, il ricercatore cessa di appartenere al
ruolo. Coloro che non superano il secondo giudizio di conferma possono
avvalersi, a domanda, della facoltà di passaggio ad altra amministrazione,
disciplinata dal successivo art. 120.
Art. 32
Compiti dei ricercatori universitari.
I ricercatori
universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria
e assolvono a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento
ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione
con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la
partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento ed alle
connesse attività tutoriali. I ricercatori confermati possono accedere
direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, sia a livello nazionale sia a
livello locale. Essi adempiono a compiti di ricerca scientifica su temi di loro
scelta e possono partecipare ai programmi di ricerca delle strutture
universitarie in cui sono inseriti. Possono altresì svolgere, oltre ai compiti
didattici, di cui al precedente comma, cicli di lezioni interne ai corsi
attivati e attività di seminario secondo modalità definite dal consiglio del
corso di laurea e d'intesa con i professori titolari degli insegnamenti
ufficiali. Possono altresì partecipare alle commissioni d'esame di profitto
come cultori della materia.
I consigli delle
facoltà dalle quali i ricercatori dipendono determinano, ogni anno accademico,
gli impegni e le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche e di quelle
didattiche.
Per le funzioni
didattiche il ricercatore è tenuto ad un impegno per non più di 250 ore annue
annotate dal ricercatore medesimo in apposito registro. Il ricercatore è
inoltre tenuto ad assicurare il suo impegno per le attività collegiali negli
Atenei, ove investito della relativa rappresentanza.
Le predette
modalità sono definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del
corso di laurea, per quanto concerne le attività didattiche, e, per quanto
concerne la ricerca scientifica e l'accesso ai relativi fondi, dal
Dipartimento, se costituito, ovvero dal consiglio di istituto nel quale il
ricercatore è inserito per la ricerca (22)
Art. 33
Verifica periodica dell'attività didattica e scientifica dei ricercatori
universitari.
Il ricercatore
confermato è tenuto a presentare ogni triennio al consiglio di facoltà una
relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica integrativa svolti.
Il consiglio di facoltà formula il proprio giudizio sulla base dei pareri
espressi dai consigli di corso di laurea per l'attività didattica e dai
dipartimenti o dai consigli degli istituti nei quali egli ha operato, per il
lavoro scientifico.
Il ricercatore
confermato può continuare ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca
subordinatamente alla presentazione di risultati scientifici, originali e
documentati, consultabili presso l'istituto o il dipartimento di appartenenza.
Art. 34
Disciplina dello stato giuridico dei ricercatori universitari.
Fino a quando non
si sarà provveduto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della
legge 21 febbraio 1980, n. 28, lo stato
giuridico dei ricercatori universitari è disciplinato, per quanto non previsto
specificatamente nel presente decreto, dalle norme relative allo stato
giuridico degli assistenti universitari di ruolo. In materia di incompatibilità
o di cumulo di impieghi si applicano le norme di cui alla parte prima, titolo
V, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
fatte salve le funzioni regolate col precedente articolo 32. Per gli ulteriori
casi di incompatibilità non previsti nel precedente comma, ma contemplati nel
precedente art. 12, i ricercatori universitari sono collocati in aspettativa
con le stesse modalità stabilite per i professori di ruolo. Per i trasferimenti
dei ricercatori universitari si applicano le stesse norme previste per gli
assistenti di ruolo in numero o in soprannumero, salvo nel primo biennio di
applicazione nel quale si prescinde dal nulla osta della facoltà di
appartenenza per il trasferimento con il posto di ruolo di cui alla legge 12
febbraio 1977, n. 34, previo parere favorevole del
Consiglio universitario nazionale.
I posti assegnati
per libero concorso possono essere destinati a trasferimento solo qualora si
siano resi disponibili, espletata la relativa procedura concorsuale.
Per il caso di
passaggio ad altra Amministrazione statale o pubblica si applica il precedente
art. 14.
I ricercatori
confermati permangono nel ruolo fino al compimento del sessantacinquesimo anno
di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno
accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.
I provvedimenti
relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico dei ricercatori
universitari sono adottati con decreto del rettore.
Ù
Capo V
Personale
tecnico delle Università
Art. 35
Personale tecnico delle Università.
I posti di
tecnico laureato sono assegnati ai laboratori dotati di attrezzature
scientifiche di particolare complessità per le esigenze della ricerca, della
sperimentazione e delle esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei
dipartimenti. Sulla base di tali criteri, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, si fa luogo alla revisione dell'attuale distribuzione di
posti di tecnico laureato.
I tecnici
laureati coadiuvano i docenti per il funzionamento del laboratorio, sono
direttamente responsabili delle attrezzature scientifiche e didattiche in
dotazione e dirigono l'attività del personale tecnico assegnato al laboratorio.
I posti di
tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo sono assegnati ai laboratori dotati
di attrezzature scientifiche e didattiche per la ricerca, la sperimentazione e
le esercitazioni degli istituti e, ove costituiti, dei Dipartimenti.
I tecnici coadiutori e i tecnici
esecutivi svolgono la loro attività sotto la direzione del tecnico laureato
preposto al laboratorio. In attuazione della nuova normativa concernente il
"nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato", saranno identificati
con le modalità
di cui agli articoli 80 e seguenti dello stesso testo normativo
i profili
professionali di tutto il personale tecnico delle Università di cui ai commi
precedenti, i titoli di studio e gli altri requisiti necessari per l'ammissione
in carriera, le prove di esame e le relative modalità di espletamento e la
composizione delle commissioni. Questa norma si applica anche al personale
tecnico degli osservatori astronomici, astrofisico e vesuviano nonché al
personale tecnico dei musei scientifici universitari, degli orti botanici, delle
biblioteche delle facoltà, scuole e istituti di istruzione universitaria.
In sede di prima
applicazione del presente decreto il personale attualmente appartenente ai
ruoli tecnici il quale abbia svolto o che attualmente svolga mansioni diverse
da quelle previste nei commi precedenti, può optare, a domanda, per il
passaggio nei ruoli amministrativi universitari, ivi compresi quelli dei
bibliotecari. In relazione a detti passaggi saranno rideterminate, ove
necessario, le consistenze organiche dei ruoli del personale delle Università
con le modalità previste dagli articoli 13 e 14
della legge 25 ottobre 1977, n. 808.
Art. 36
Progressione economica del ruolo dei professori universitari.
La progressione
economica nel ruolo dei professori universitari, articolato nelle due fasce dei
professori ordinari e dei professori associati è determinata dalle disposizioni
contenute nei successivi commi del presente articolo. Ai professori appartenenti
alla prima fascia all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è
attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6 per cento della
retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, comprensiva
dell'eventuale indennità di funzione.
Fino al
conseguimento della nomina ad ordinario lo stipendio è pari al 92 per cento di
quello risultante al precedente comma ferma restando la possibilità
dell'aumento biennale del 2,50 per cento.
L'ulteriore
progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio pari
ciascuna all'8 per cento della classe attribuita ai medesimi all'atto della
nomina ad ordinario ovvero del giudizio di conferma ed in successivi scatti
biennali del 2,50 per cento calcolati sulla classe di stipendio finale.
Lo stipendio
spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70 per cento
di quello spettante, a parità di posizione al professore della prima fascia.
La misura del
trattamento economico previsto dai precedenti commi è maggiorata del 40 per
cento a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di
impegno a tempo pieno.
I professori
universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori
universitari, dalla stessa data ai fini giuridici e dal 1° novembre 1980 ai
fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera
di appartenenza per effetto delle vigenti disposizioni, ovvero, se più
favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi
previsti dal presente decreto.
Il professore
ordinario che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo godeva del
trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio conserva,
qualora più favorevole, il diritto all'equiparazione economica alla
retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione
dei principi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei Dirigenti
statali. Nel caso in cui lo stesso abbia optato per il regime di impegno a
tempo definito, la differenza tra la misura dello stipendio in godimento e
quello che gli compete in applicazione del presente decreto è conservata a
titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti
economici e di carriera.
In sede di primo
inquadramento e successivamente nelle ipotesi di passaggio di qualifica di
carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a
quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione
superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del
2,50 per cento necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o
immediatamente superiore a quello in godimento.
Art. 37
Inquadramento dei professori associati.
Il personale che
consegue il primo giudizio di idoneità è inquadrato nella seconda fascia dei
professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella
dell'effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento
definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo
art. 104.
Nel caso di
cumulo di più stipendi viene preso in considerazione ai fini del precedente
comma, quello tra essi più favorevole.
A coloro che
superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai
sensi dell'art. 111 dal giudizio di conferma è attribuita la classe di
stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati (23)
Art. 38
Progressione economica del ruolo dei ricercatori.
La progressione
economica dei ricercatori universitari confermati si sviluppa in sette classi
biennali di stipendio pari ciascuna all'8 per cento del parametro iniziale 330
ed in successivi scatti biennali del 2,50 per cento, calcolati sulla classe
finale. Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.
Al ricercatore
universitario all'atto dell'immissione in ruolo, e fino al conseguimento del
giudizio favorevole per l'immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è
attribuito lo stipendio corrispondente al parametro 300 e gli aumenti biennali
del 2,50 per cento calcolati su tale parametro.
Coloro i quali
conseguono il primo giudizio di idoneità sono inquadrati nel ruolo dei
ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto agli effetti giuridici e dalla data di effettiva assunzione in
servizio agli effetti economici.
Al personale
provvisto di uno stipendio superiore a quello previsto per la classe iniziale
di stipendio dei ricercatori, sono attribuiti gli scatti biennali del 2,50 per
cento calcolati sulla medesima, necessari per assicurare uno stipendio di
importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
Art.
39 Assegno aggiuntivo. .. (24)
Art. 40
Trattamento di quiescenza.
Ai fini
dell'individuazione del trattamento di quiescenza del personale appartenente
alle due fasce dei professori universitari si considera quale base pensionabile
lo stipendio spettante nella progressione economica prevista per il regime a
tempo definito aumentato della differenza tra lo stipendio previsto per il
regime a tempo pieno e quello corrispondente al regime a tempo definito,
moltiplicata per il numero degli anni prestati dal professore con regime di
tempo pieno e divisa per il numero degli anni di effettivo servizio prestati
dallo stesso nella carriera di appartenenza successivamente all'applicazione
dell'art. 11 del presente decreto.
Ai fini del
trattamento di previdenza la base contributiva è individuata con lo stesso
criterio adottato per la determinazione della base pensionabile indicata nel
precedente comma.
Ai professori
incaricati stabilizzati che, per effetto delle norme contenute nel presente
decreto, siano stati inquadrati nella fascia dei professori associati e che
all'atto del loro collocamento a riposo al compimento del 65° anno di età non
conseguano il diritto alla pensione normale, spetta, ai fini del raggiungimento
dell'anzianità stabilita nel primo comma dell'art. 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
modificato dall'art. 27 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, un aumento
convenzionale del servizio effettivo fino ad un massimo di cinque anni.
La disposizione
non si applica se gli stessi soggetti hanno maturato il diritto a percepire
altro trattamento pensionistico a diverso titolo. Per coloro il cui servizio
abbia avuto inizio prima del 1° novembre 1981, vengono presi in considerazione,
allo scopo di cui alla fine del 1° comma precedente, gli anni di servizio
successivi al 1° novembre 1961 e vengono considerati come anni prestati con
regime di tempo pieno quelli durante i quali il docente ha usufruito
dell'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22 della
legge 26 gennaio 1962, n. 16, nella misura più
elevata, ovvero dell'assegno speciale di cui all'art. 12 del decreto legge 1°
ottobre 1973, n. 580, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1973, n. 766.
Ù
TITOLO II
Reclutamento
Capo I
Reclutamento
dei professori ordinari
Art. 41 Accesso alla fascia dei
professori ordinari.
L'accesso al
ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori ordinari, ha
luogo mediante pubblici concorsi per titoli su base nazionale, intesi ad
accertare la piena maturità scientifica dei candidati.
I concorsi sono
disciplinati dalla legge 7 febbraio
1979, n. 31.
Capo II
Reclutamento
dei professori associati
Art. 42
Accesso alla fascia dei professori associati.
L'accesso al
ruolo dei professori universitari, nella fascia dei professori associati,
avviene mediante concorso su base nazionale, per titoli scientifici, integrati
dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica
nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i suoi titoli e
da lui indicata. Il concorso è inteso ad accertare l'idoneità scientifica e
didattica del candidato.
Art. 43
Bandi di concorso.
I concorsi sono
banditi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, per raggruppamenti
di discipline. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
I raggruppamenti
disciplinari sono caratterizzati, rispetto a quelli definiti per i concorsi a
posti di professore ordinario, da criteri di maggiore ampiezza e flessibilità.
Essi sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su
parere vincolante del Consiglio universitario nazionale (25).
Per l'ammissione
dei cittadini stranieri ai concorsi per professori associati si applica il
disposto dell'ultimo comma del precedente art. 4.
Art. 44
Commissioni giudicatrici.
Per ciascun
raggruppamento di discipline è nominata, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, una commissione giudicatrice composta da cinque membri
effettivi e da altri cinque membri per eventuali surroghe in caso occorra
sostituire un membro effettivo.
Due dei membri
effettivi e due di quelli da nominare per le surroghe devono appartenere alla
fascia dei professori associati. I restanti membri debbono appartenere alla
fascia dei professori ordinari.
Nel caso in cui
il numero dei candidati sia superiore a 60 la commissione è integrata da altri
due componenti di cui uno appartenente alla fascia dei professori associati e
uno appartenente alla fascia dei professori ordinari per ogni venti candidati o
frazione di venti superiore a dieci fino ad un massimo di nove commissari.
Nella prima applicazione del presente decreto, in mancanza dei professori
associati, la commissione è composta di soli professori ordinari e
straordinari.
Ciascun
commissario può far parte di una sola commissione per professore associato. Non
possono far parte delle commissioni coloro che siano stati membri della
commissione del concorso associato immediatamente precedente per lo stesso
raggruppamento di discipline.
Non possono far
parte delle commissioni i componenti del Consiglio universitario nazionale
(26).
Art. 45
Formazione delle commissioni giudicatrici.
Ogni commissione
è formata con il sistema misto:
per sorteggio ed
elettivo. Il sorteggio avviene tra i docenti di discipline ricomprese nel
raggruppamento cui si riferisce il concorso per un numero triplo dei membri
costituenti la commissione sia effettivi che supplenti. Qualora i docenti di
ruolo afferenti ad un raggruppamento disciplinare siano inferiori al numero dei
commissari effettivi e supplenti, tali docenti sono inseriti tutti nella
commissione previa autonoma elezione. Il Ministro della pubblica istruzione
designa, quindi, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, uno
o più raggruppamenti affini, al fine di procedere al sorteggio di un numero
triplo dei membri mancanti per la successiva elezione.
Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche. Esse sono affidate ad una commissione nominata con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, composta da un professore
appartenente alla fascia dei professori associati designato dal Consiglio
universitario nazionale che la presiede, e da sei funzionari del Ministero
della pubblica istruzione. Il Consiglio universitario nazionale designa un
altro professore associato quale supplente.
Nella prima
applicazione del presente decreto, il Consiglio universitario nazionale designa
un professore ordinario o straordinario quale presidente della commissione per
le operazioni di sorteggio di cui al medesimo articolo.Tra i docenti
sorteggiati si procede all'elezione dei membri componenti la commissione
giudicatrice. L'elettorato attivo spetta ai docenti delle discipline ricomprese
nel raggruppamento cui si riferisce il concorso ed a quelli delle discipline
ricomprese nel raggruppamento o nei raggruppamenti dichiarati affini ai sensi
del terzo comma del presente articolo.
Ogni elettore può
votare per non più di un terzo dei nominativi da designare, con eventuale
arrotondamento della frazione per eccesso. A conclusione delle operazioni
elettorali si forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati.
Coloro che hanno riportato un maggior numero di voti sono nominati membri
effettivi fino alla concorrenza del numero necessario e successivamente gli
altri membri supplenti fino alla concorrenza del numero necessario. A parità di
voti prevale l'anzianità di ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il
più anziano di età.
Il supplente che
sia eletto membro effettivo in un'altra commissione è sostituito con la nomina
a supplente di chi lo segue in graduatoria. In caso di nomina a più commissioni
l'elezione a membro effettivo prevale sull'elezione a membro supplente.
Subordinatamente l'elezione nel proprio raggruppamento prevale sull'elezione in
raggruppamento affine. Negli altri casi si procede alle sostituzioni con i
membri che seguono immediatamente in graduatoria. Terminate queste operazioni si
procede ad eventuali elezioni suppletive ove le commissioni risultassero
incomplete.
Ai fini dello
scrutinio, la commissione di cui al quarto comma del presente articolo può
essere integrata con altri funzionari del Ministero della pubblica istruzione fino
ad un massimo di diciotto. In tal caso la commissione si articola in
sottocommissioni. Il Ministro della pubblica istruzione detterà con sua
ordinanza, sentito il Consiglio universitario nazionale, le norme necessarie
allo svolgimento delle elezioni.
Art. 46
Esame.
La commissione
giudicatrice valuta in primo luogo i titoli scientifici presentati da ciascun
candidato.
I candidati nei
cui confronti sia espresso un giudizio favorevole sono ammessi alle seguenti
prove d'esame:
1) una
discussione sui titoli scientifici esibiti;
2) una prova
didattica, su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. A tal fine, ciascun
candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla commissione,
scegliendo immediatamente quello che formerà oggetto della lezione.
Le prove d'esame
sono pubbliche.
Art. 47
Approvazione degli atti.
Al termine dei
suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la
commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di
ciascun commissario e quello complessivo della commissione sui singoli
candidati, in base ai quali essa propone, previa votazione, i vincitori in
numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.
Alla relazione
vanno uniti gli eventuali elaborati relativi alla prova didattica.
Gli atti dei
concorsi sono trasmessi al Consiglio universitario nazionale perché esprima il
proprio parere sulla regolarità degli stessi.
Gli atti del
concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Le relazioni
delle commissioni giudicatrici sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del
Ministero della pubblica istruzione. La commissione che non concluda i suoi
lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione ufficiale delle
cause del ritardo. In caso di ritardo il Ministro, sentito l'organo consultivo
universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti,
ovvero dell'intera commissione. Resta ferma in ogni caso la responsabilità
amministrativa di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei
lavori, oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.
Art. 48 Chiamata e nomina dei
vincitori.
Entro trenta
giorni dall'approvazione degli atti del concorso i vincitori possono presentare
domanda per essere chiamati nelle facoltà che avevano chiesto il concorso. Il
consiglio di facoltà, entro 60 giorni dalla comunicazione ministeriale
dell'approvazione degli atti del concorso chiama i vincitori a coprire il posto
messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate.
La nomina dei
professori associati è disposta, a seguito dell'approvazione degli atti del
concorso, dal Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre
successivo.
Il Ministro,
decorso il termine di cui al precedente secondo comma, provvede, con proprio
decreto, nei successivi 45 giorni, su parere del Consiglio universitario
nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non
ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore associato che non
siano stati chiamati.
Art. 49
Richiamo di norme.
Per tutto quanto
non previsto nei precedenti articoli si applicano, in materia di reclutamento
dei professori associati, le disposizioni vigenti per il reclutamento dei
professori ordinari in quanto compatibili.
Art. 50
Inquadramento nella fascia dei professori associati.
Nella prima
applicazione del presente decreto possono essere inquadrati, a domanda, previo
giudizio di idoneità nel ruolo dei professori associati:
1) i professori
incaricati stabilizzati di cui all'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre
1973, n. 766, e successive modificazioni e
integrazioni:
nonché quelli che
completano il triennio di cui al D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in
legge con modificazioni dalla L. 19 febbraio
1979, n. 54, al termine dell'anno accademico
1979-80.
I professori
incaricati che non hanno completato il triennio di cui al D.L. 23 dicembre
1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 febbraio
1979, n. 54, maturano il diritto
all'inquadramento nel ruolo dei professori associati all'atto del compimento
del triennio medesimo. Per i professori incaricati a titolo gratuito è titolo
il compimento del periodo necessario alla stabilizzazione, di cui all'art. 4
del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla
L. 30 novembre
1973, n. 766, ed integrato dall'articolo unico
del D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con modificazioni, dalla
L. 19 febbraio
1979, n. 54, certificato dal rettore
dell'Università o dal direttore dell'istituto di istruzione superiore con
documentazione degli atti ufficiali della facoltà con i quali l'incarico è
stato conferito;
2) gli assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 3 del D.L. 1° ottobre
1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre
1973, n. 766;
3) i tecnici
laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e
vesuviano, i curatori degli orti botanici, i conservatori dei Musei, in
servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, inquadrati nei
rispettivi ruoli, che entro l'anno accademico 1979-80 abbiano svolto tre anni
di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni
edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento
delle attività medesime. A tal fine il preside della facoltà rilascia sulla
base della documentazione in possesso della facoltà attestazione che l'avente
titolo ha effettivamente prestato attività didattica e scientifica (27).
Art. 51
Giudizio di idoneità.
I giudizi sono
espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite commissioni
nazionali composte da tre professori ordinari o straordinari e formate con le
modalità stabilite nel precedente art. 45. Ove il numero dei concorrenti alla
prova idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80
unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I concorrenti
saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali, per sorteggio.
La commissione
deposita la relazione conclusiva entro quattro mesi dalla data della sua prima convocazione.
L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, previo parere del Consiglio universitario nazionale. Essa può
essere anche parziale allorché i rilievi siano scindibili e non investano
l'intero procedimento
Il giudizio è
inteso ad accertare l'idoneità scientifica e didattica del candidato ad
assumere le funzioni di professore associato.
Esso è basato
sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e della
attività didattica da lui svolta.
Nella valutazione
saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà
sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati.
Sui singoli
candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività
scientifica e didattica da loro svolta.
Tali relazioni
vengono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica
istruzione.
Coloro che hanno
presentato domanda di ammissione ai giudizi di idoneità nella prima tornata e
non hanno superato il giudizio possono presentare domanda di ammissione alla
seconda tornata di giudizi di idoneità.
Le domande devono
contenere l'esplicito impegno ad osservare, in caso di giudizio positivo, le
norme in materia di tempo pieno, di tempo definito e di incompatibilità
previste nel presente decreto.
Per i giudizi di
idoneità di coloro che intendono essere associati presso la Scuola superiore
per interpreti e traduttori di Trieste, la commissione è integrata con la
nomina di due esperti nominati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, in una rosa di
quattro nominativi di persone altamente qualificate per i servizi di
interpretazione e di traduzione di organizzazioni internazionali, proposta
dalla Scuola superiore. Il giudizio è basato prevalentemente sulla capacità
professionale nel campo scientifico, dimostrata anche nell'espletamento
dell'attività didattica presso la scuola ed è integrato da una prova didattica.
Le stesse disposizioni sull'integrazione delle commissioni con esperti valgono
per i concorsi a posti di professore ordinario, di professore associato e di
ricercatore universitario (29).
I professori
associati e i ricercatori universitari restano definitivamente assegnati alla
scuola e non possono essere trasferiti ad altra università o scuola (29) (30).
Art. 52
Procedura per il conseguimento del giudizio di idoneità.
I giudizi di
idoneità si svolgeranno su base nazionale per raggruppamenti di discipline, in
due tornate e sono indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I raggruppamenti
di discipline sono determinati con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel
precedente art. 43. La prima tornata di giudizi sarà indetta entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
La seconda
tornata sarà indetta entro il 31 dicembre 1982.
Per coloro che
maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità, successivamente alla
prima tornata, sarà indetta, entro il 31 dicembre 1983, una terza tornata ad
essi riservata.
Le domande di
ammissione, le quali sono limitate ad un solo raggruppamento di discipline,
dovranno essere presentate entro il sessantesimo giorno dalla data della
Gazzetta Ufficiale con la quale viene indetta la tornata di giudizi. Gli
aspiranti possono presentare domanda per quel raggruppamento per il quale
abbiano maggiori titoli scientifici. La prova di idoneità sostenuta nella prima
tornata in caso di esito negativo può essere ripetuta nella seconda tornata per
lo stesso o per altro raggruppamento. I professori incaricati stabilizzati che
non presentano domanda di partecipazione neppure alla seconda tornata di
giudizi idoneativi, ovvero che avendo partecipato alla predetta tornata, non
conseguono il giudizio positivo decadono dall'incarico.
Coloro che
maturano il diritto a partecipare al giudizio di idoneità successivamente alla
prima tornata dei giudizi di idoneità partecipano al giudizio indetto con la
seconda tornata.
In caso di esito
negativo il giudizio può essere ripetuto nella terza tornata.
Gli aventi titolo
di cui al precedente comma che non presentano la domanda di partecipazione alla
seconda tornata, ovvero che, avendo partecipato alla predetta tornata, non
conseguono il giudizio idoneativo nella terza tornata, decadono dall'incarico.
I professori
incaricati aventi titolo alla partecipazione al giudizio di idoneità, salvo il
diritto all'inquadramento in caso di esito positivo, conservano fino al termine
dell'anno accademico nel quale è espletata l'ultima tornata dei giudizi di
idoneità, cui hanno titolo a partecipare, tutti i diritti e le facoltà loro
riservati dalle norme in vigore, nonché le funzioni eventualmente svolte ai
sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129,
ed il relativo trattamento economico maturato.
Gli assistenti di
cui al precedente art. 50, n. 2) ed il personale di cui allo stesso articolo n.
3) che non conseguono il giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei
professori associati o non intendono sottoporsi al giudizio stesso, conservano
il loro stato giuridico ed economico.
Conserva altresì lo stato
giuridico ed economico di assistente di ruolo l'assistente che, cumulando anche
la posizione di incaricato stabilizzato, non consegue il giudizio di idoneità
richiesto per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o non intende
sottoporsi al giudizio medesimo.
Rimangono, in
ogni caso, ferme le disposizioni inerenti ai compiti didattici degli assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche a
piccoli gruppi, seminari ed esercitazioni.
Art.
53 Modalità degli inquadramenti.
Colui che abbia
superato il giudizio di idoneità presenta domanda di inquadramento nel termine
perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del risultato del giudizio,
indicando la disciplina appartenente al raggruppamento per il quale ha
conseguito il giudizio medesimo, nella quale intenda essere inquadrato. La
richiesta motivata dell'interessato viene valutata dalla facoltà in base alle
proprie esigenze e nei limiti degli insegnamenti disponibili. In mancanza di
tali presupposti l'inquadramento avrà luogo su deliberazione motivata del
consiglio di facoltà sentito l'interessato e parere favorevole del Consiglio
universitario nazionale su altra disciplina dello stesso raggruppamento o di
raggruppamento affine, avendo prioritariamente assicurato l'incremento del
numero dei corsi per discipline già attivate in relazione alle effettive
esigenze didattiche. Ove peraltro lo riconosca opportuno per motivate esigenze
didattico-scientifiche, la facoltà, con delibera adottata in conformità a
criteri generali indicati con decreto del Ministro della pubblica istruzione
previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, può procedere
alla chiamata dell'associato anche per discipline comprese in raggruppamenti
per le quali vi sia domanda di inquadramento ai sensi del primo comma del
presente articolo, ancorché non siano previste dal relativo statuto. In tali
casi, in deroga alle procedure previste dall'articolo 17 del testo unico delle
leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, con D.P.R. sono conseguentemente
aggiornati, nel termine di tre mesi dall'adozione dell'anzidetta delibera, gli
statuti stessi, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio
di amministrazione (31).
L'avente titolo
all'inquadramento che svolga un incarico di insegnamento presenta la domanda al
rettore dell'Università ove l'incarico stesso è svolto, restando ivi assegnato,
qualora abbia superato il giudizio di idoneità per lo stesso raggruppamento
concorsuale. Il titolare di più incarichi ha diritto di optare per una delle
sedi presso cui gli incarichi sono svolti. In tal caso, il rettore della sede
universitaria prescelta trasmette copia della domanda ricevuta al rettore della
sede universitaria o ai rettori delle sedi universitarie ove sono svolti,
rispettivamente, l'altro o gli altri incarichi di insegnamento.
Qualora l'opzione
riguardi disciplina diversa da quella precedentemente impartita, l'accoglimento
della domanda è subordinato al motivato parere favorevole della facoltà
interessata.
Gli assistenti di
ruolo con o senza incarico di insegnamento possono chiedere di essere assegnati
alla facoltà in cui prestano servizio come assistenti di ruolo. In tal caso la
domanda di inquadramento è presentata al rettore della sede universitaria cui
appartiene la predetta facoltà. Copia della domanda è trasmessa, ove sussista
l'incarico di insegnamento, al rettore della sede universitaria in cui
l'incarico è svolto. Nel caso previsto dal precedente comma l'assegnazione può
essere disposta previo parere del Consiglio universitario nazionale, su
motivata richiesta della facoltà interessata, in relazione alla effettiva
consistenza degli organici ed al numero degli insegnamenti impartiti nella
facoltà. Per la facoltà di medicina, si terrà conto della durata del servizio
di assistenza e cura prestato dal richiedente nella sede.
Il disposto dei
precedenti quarto e quinto comma si applica al personale appartenente alle
categorie di cui al n. 3) del precedente art. 50.
Nel caso di
mancato accoglimento delle loro richieste, gli assistenti di ruolo senza
incarico ed il personale appartenente alle categorie di cui al n. 3) del
precedente art. 50, possono essere chiamati da altre facoltà, entro due anni
dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di inquadramento,
continuando a svolgere, nella sede originaria, le funzioni inerenti alla
qualifica di appartenenza. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di
cui al quinto comma l'assistente di ruolo con incarico può entro trenta giorni
dalla notifica del mancato accoglimento della richiesta stessa, presentare
domanda alla facoltà presso cui svolge l'incarico (32).
Ove, nel termine
di due anni predetto, non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio
decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere del Consiglio
universitario nazionale, con preferenza per le facoltà e corsi di laurea di
nuova istituzione, procedendo in primo luogo all'assegnazione di coloro che
sono stati giudicati idonei nella prima tornata, e quindi di coloro che sono
stati giudicati idonei, nell'ordine, nelle tornate successive. L'avente diritto
può rimanere nella sede originaria con le funzioni di assistente fino allora
svolte qualora non accetti la sede proposta dal Ministero. In tal caso decade
dal diritto all'inquadramento come professore associato (33).
Le facoltà sono
tenute a deliberare sulle domande di assegnazione entro 60 giorni dal termine
di scadenza della loro presentazione e devono trasmettere immediatamente al
Ministero della pubblica istruzione la delibera stessa (34) (35).
Gli inquadramenti
vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere
dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto è disposta
l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di
idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Qualora l'avente
titolo all'inquadramento che abbia superato il giudizio di idoneità presti
servizio presso una Università non statale può presentare domanda di
inquadramento negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le
Università statali, all'Università medesima.
L'Università non
statale può deliberare in merito all'eventuale istituzione dei posti di
professore associato su cui disporre gli inquadramenti.
Qualora il numero
dei posti istituiti sia inferiore al numero degli aspiranti il consiglio di amministrazione
dell'Università non statale, sentito il senato accademico, determina i criteri
di precedenza e preferenza per l'inquadramento.
Gli inquadramenti
di cui al precedente comma sono disposti con decreto rettorale previa
deliberazione delle facoltà competenti.
A coloro che non
ottengono l'inquadramento nelle Università non statali, si applicano le
disposizioni previste per gli assistenti di ruolo senza incarico o equiparati
delle Università statali.
Gli incaricati
stabilizzati che prestano servizio presso l'Università per stranieri di Perugia
che conseguano il giudizio di idoneità sono inquadrati presso le Università
statali, ove vi siano chiamati. Qualora nel termine di tre anni non sia
intervenuta alcuna chiamata si applica il disposto del nono comma del presente
articolo. Durante tale periodo conservano il rapporto di servizio precedente.
Nel corso del triennio, ovvero dopo l'inquadramento nel ruolo dei professori
associati, essi possono presentare domanda di utilizzazione presso l'Università
per stranieri di Perugia. Tale utilizzazione avrà luogo in conformità delle
norme contenute nella legge 16 aprile
1973, n. 181, e nello statuto dell'Università
stessa approvato con D.P.R. 22 marzo
1978, n. 1032.
Gli insegnamenti
attivati per incarico a seguito di convenzione stipulata dall'Università con
altri enti, continuano ad essere affidati per incarico ai rispettivi titolari, qualora
non abbiano titolo a partecipare ai giudizi di idoneità, fino all'espletamento
della seconda tornata dei concorsi a professore associato. Coloro che hanno
titolo a partecipare ai giudizi di idoneità di cui al precedente art. 50
conservano altresì lo stesso incarico fino all'espletamento dell'ultima tornata
cui possono essere ammessi. Qualora essi siano inquadrati in ruolo, gli oneri
già previsti dalla convenzione restano a carico dell'ente sovventore fino alla
scadenza della medesima. Resta altresì confermato l'obbligo per le Università
di versare in conto entrate tesoro le somme a tal fine percepite.
Ù
Capo III
Reclutamento
dei ricercatori universitari
Art. 54 Accesso al ruolo dei
ricercatori universitari.
L'accesso al ruolo
dei ricercatori universitari avviene mediante concorsi decentrati, presso le
singole sedi universitarie banditi dai rettori per gruppi di discipline
determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. Il
concorso consiste in due prove scritte una delle quali può essere eventualmente
sostituita da una prova pratica ed una orale intese ad accertare l'attitudine
alla ricerca degli aspiranti, con riferimento alle discipline del
raggruppamento in cui il candidato intende specializzarsi, in un giudizio su
eventuali titoli scientifici presentati dai candidati o nella valutazione di
quelli didattici.
Per singoli
raggruppamenti il Consiglio universitario nazionale determina altresì i
programmi relativi alle due prove scritte e alla prova orale e la ripartizione
del punteggio riservato alla commissione per la valutazione delle prove
scritte, della prova orale e dei titoli scientifici e didattici, riservando in
ogni caso il 50 per cento dei punti alla valutazione delle prove scritte ed
orali ed il 30 per cento a quella dei titoli scientifici.
Art. 55
Bandi di concorso.
I concorsi sono
banditi con decreto del rettore della Università, previa autorizzazione del
Ministro della pubblica istruzione. Il bando è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Condizione per la
partecipazione ai concorsi è il possesso della laurea o di titolo di studio
equipollente conseguito presso Università straniere.
Art. 56
Commissioni giudicatrici.
Le commissioni
giudicatrici sono composte da tre membri, di cui un professore ordinario
designato dal consiglio di facoltà tra i titolari delle discipline raggruppate
per il concorso, e uno ordinario e un associato estratti a sorte tra due terne
di docenti del gruppo di discipline designate dal Consiglio universitario
nazionale.
In caso di
rinuncia per motivato impedimento dei docenti sorteggiati, il Consiglio
universitario nazionale procede alla loro sostituzione mediante sorteggio tra i
restanti designati.
Nella prima
applicazione del presente decreto, in luogo del professore associato, può far
parte della commissione un professore incaricato.
Art. 57
Nomina dei vincitori.
Al termine delle
prove di esame la commissione giudicatrice compila una graduatoria sulla base
della somma dei voti riportati dai candidati nelle prove scritte, nella prova
orale e del punteggio assegnato per i titoli e designa i vincitori, nell'ordine
della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.
Delle operazioni svolte viene redatta una circostanziata relazione.
Gli atti del
concorso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e
pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I
vincitori sono nominati, con decreto del rettore, per il gruppo di discipline
messo a concorso.
La nomina dei
ricercatori, a seguito dei concorsi liberi e dei giudizi di idoneità, può
essere disposta anche in corso d'anno (36).
Art. 58
Inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari.
Nella prima
applicazione del presente decreto sono inquadrati, a domanda, nel ruolo dei
ricercatori universitari, quali ricercatori confermati, previo giudizio di
idoneità:
i titolari dei
contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1973, n. 766;
i titolari di
assegni biennali di formazione scientifica e didattica di cui all'art. 6 del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (2.1), convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 30
novembre 1973, n. 766;
i titolari di
borse di studio conferite per l'anno accademico 1973-74, ai sensi delle leggi
31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio
1967, n. 62 ;
i borsisti
laureati vincitori di concorsi pubblici banditi dal Consiglio nazionale delle
ricerche e da altri enti pubblici di ricerca di cui alla tabella VI, allegata
alla legge 20 marzo
1975, n. 70, e successive modifiche, nonché
dall'Accademia nazionale dei lincei e dalla Domus Galileiana di Pisa;
i perfezionandi
della scuola normale e della scuola superiore di studi universitari e di
perfezionamento di Pisa, compresi i non titolari di assegni di formazione
scientifica e didattica;
i titolari di
borse o assegni, di formazione o addestramento scientifico e didattico o
comunque denominati, purché finalizzati agli scopi predetti, istituiti sui
fondi destinati dal consiglio di amministrazione sui bilanci universitari,
anche se provenienti da donazioni o da contratti o da convenzioni con enti o
con privati, ed assegnati con decreto rettorale a seguito di pubblico concorso;
gli assistenti
incaricati o supplenti o professori incaricati supplenti;
i lettori assunti
con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa del consiglio di
amministrazione anteriore al 31 luglio 1979, ai sensi del decreto-legge 23
dicembre 1978, n. 817, convertito in legge 19
febbraio 1979, n. 54 che, al momento dell'entrata in
vigore della legge 21
febbraio 1980, n. 28, risultino aver maturato, agli
effetti legali due anni di servizio (37);
i medici interni
universitari assunti con pubblico concorso o a seguito di delibera nominativa
del consiglio di amministrazione dell'Università per motivate esigenze delle
cliniche e degli istituti di cura universitari (38).
Hanno titolo a
partecipare al giudizio di idoneità gli appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma, che abbiano svolto la loro attività in una o più delle
qualifiche elencate presso una sede universitaria per almeno due anni anche non
consecutivi entro il periodo compreso tra il 31 dicembre 1973 e il 31 ottobre
1979 che si intendono realizzati anche con periodi di effettivo servizio di
almeno sei mesi in ciascuno dei due anni accademici ovvero abbiano svolto la
loro attività presso un istituto universitario nelle predette categorie da
almeno un anno accademico che si intende realizzato con un periodo di servizio
di almeno sei mesi alla data del 31 ottobre 1979 (39).
Tale periodo si
considera decorrente per i vincitori di pubblici concorsi dalla data della
pubblicazione della graduatoria.
Il congedo
obbligatorio per maternità o per servizio militare di leva non pregiudica il
diritto di partecipazione al giudizio di idoneità. Per l'inquadramento nel
ruolo del ricercatore si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.
Per gli aventi titolo all'inquadramento si richiede un titolo di studio
equipollente alla laurea italiana (40).
Art. 59
Giudizi di idoneità.
Il Ministro della
pubblica istruzione bandisce due tornate di giudizi di idoneità, per gruppi di
discipline, determinati su parere vincolante del Consiglio universitario
nazionale.
La prima tornata
è bandita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la seconda è bandita entro diciotto mesi dallo stesso termine ed è
riservata a coloro che, avendo partecipato alla prima tornata, non abbiano
conseguito il giudizio di idoneità.
Le domande per la
partecipazione ai giudizi di idoneità debbono essere presentate entro sessanta
giorni dall'emanazione del bando al rettore della Università in cui
l'interessato svolge o ha svolto la sua attività e per il gruppo di discipline
nell'ambito del quale l'attività stessa sia stata esplicata.
Ogni candidato
non può presentare più di una domanda.
I contratti, gli
assegni, le borse di studio, gli incarichi e le supplenze sono prorogati per
gli aventi titolo alla ammissione al giudizio di idoneità di cui al precedente
articolo in servizio al 31 ottobre 1979, fino all'espletamento della seconda
tornata di giudizi, a condizione che abbiano partecipato alla prima tornata.
Se l'interessato
non presenta domanda per partecipare al giudizio di idoneità nella prima
tornata, il relativo rapporto è risolto di diritto, dal giorno successivo a
quello di scadenza dei termini.
Tale rapporto è
ugualmente risolto di diritto per coloro che non superino il giudizio di
idoneità, neppure nella seconda tornata, dal giorno successivo a quello di
approvazione degli atti della commissione.
Coloro che
abbiano partecipato con esito negativo alla prima o ad entrambe le tornate di
giudizi hanno titolo, a domanda, all'applicazione delle norme di cui
all'articolo 120.
Per coloro che
hanno conseguito l'idoneità, il rapporto è prorogato fino all'inquadramento in
ruolo.
Resta ferma la
validità, ai fini della partecipazione ai giudizi, delle domande presentate
precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purché
corrispondenti ai requisiti previsti nel presente decreto.
E' consentita
l'integrazione della documentazione già prodotta.
L'onere per le
proroghe delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche è trasferito sul
bilancio del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 10 novembre
1979.
Art. 60 Modalità degli
inquadramenti.
Le facoltà
provvedono alla destinazione dei posti di ricercatore ad esse assegnati, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai raggruppamenti di discipline
in base alla valutazione delle esigenze scientifiche e didattiche.
Coloro che
abbiano conseguito il giudizio di idoneità sono inquadrati nel ruolo dei
ricercatori universitari in qualità di ricercatori confermati, con decreto del
rettore sui posti destinati all'inquadramento.
Qualora il numero
di coloro che superano il giudizio di idoneità sia superiore al numero dei
posti disponibili, l'inquadramento degli aventi diritto in eccedenza rispetto
ai posti medesimi è disposto in soprannumero. Qualora l'eccedenza si verifichi
nell'ambito di uno stesso raggruppamento di discipline, l'inquadramento è
disposto, prima sui posti in organico e successivamente in soprannumero sulla
base dell'anzianità di servizio, o, in caso di pari anzianità di servizio,
sulla base dell'anzianità per età.
Le Università
comunicano al Ministero della pubblica istruzione, per ciascun raggruppamento,
il numero dei posti non coperti e degli inquadramenti disposti in soprannumero.
Il Ministro, con
proprio decreto, dispone il recupero dei posti non coperti e provvede a
ridistribuirli tra le facoltà in proporzione al numero degli inquadramenti in
soprannumero da esse disposti. Le facoltà destinano i posti così ottenuti al
riassorbimento dei posti in soprannumero, secondo criteri di proporzionalità.
Ove il numero dei posti recuperati sia superiore a quello occorrente per
l'assorbimento del soprannumero, il Ministro provvede ad una nuova assegnazione
di posti alle facoltà per l'effettuazione della seconda tornata di giudizi.
La seconda
tornata viene effettuata con i medesimi criteri della prima tornata, anche per
quanto riguarda l'inquadramento su posti disponibili o in soprannumero.
Al termine della
seconda tornata si provvede con le modalità di cui al precedente comma ad una
ridistribuzione dei posti non coperti al fine di consentire l'assorbimento del
soprannumero.
Qualora, anche al
termine dell'operazione di cui al precedente comma, risultano posti non
coperti, questi ultimi vanno ad incrementare il numero dei posti da bandire con
i concorsi liberi e possono essere riassegnati alla stessa facoltà
compatibilmente con le esigenze di programmazione di cui all'art. 30.
Le Università non
statali possono istituire un proprio ruolo di ricercatori, determinandone
l'organico con modifica statutaria. Ove gli statuti delle predette Università
recepiscano le stesse norme previste per i ricercatori delle Università
statali, sono possibili i trasferimenti dei ricercatori dalle Università
statali a quelle non statali e viceversa.
A coloro che
hanno titolo all'inquadramento come ricercatori nelle Università non statali,
vanno estese, qualora non sia possibile il loro inserimento nelle predette
Università, le norme di cui ai commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e
quindicesimo dell'art. 53.
Art. 61 Commissioni
giudicatrici.
Per la
formulazione dei giudizi di idoneità sono nominate con decreto del rettore
presso le singole facoltà apposite commissioni giudicatrici composte da tre
professori ufficiali, per ciascun gruppo disciplinare, di cui almeno uno
ordinario, tra i quali uno è designato dal consiglio di facoltà e due sono
estratti a sorte su terne indicate dal Consiglio universitario nazionale tra i
professori delle discipline afferenti al raggruppamento disciplinare.
Art. 62 Formulazione del
giudizio di idoneità.
La valutazione
dei candidati al giudizio di idoneità ha per oggetto esclusivamente i titoli
scientifici e l'attività didattica da essi svolta.
Al termine dei
lavori, entro quattro mesi dalla sua costituzione, la commissione formula, per
ciascun candidato un giudizio circa l'idoneità del candidato stesso a svolgere
o meno i compiti di ricercatore universitario e redige una circostanziata
relazione.
La relazione è
pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Ù
TITOLO III
Ricerca
scientifica
Capo I
Ricerca
scientifica nelle Università e suo coordinamento
Art. 63
Ricerca scientifica nelle Università.
L'Università è
sede primaria della ricerca scientifica.
Il Ministro della
pubblica istruzione d'intesa con il Ministro incaricato del coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica promuoverà le necessarie forme di raccordo
tra Università ed enti pubblici di ricerca, compreso il Consiglio nazionale
delle ricerche.
Al fine di
evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di
finanziamenti è istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche.
Art. 64
Comitato per l'Anagrafe nazionale delle ricerche.
All'Anagrafe
nazionale delle ricerche affluiranno tutte le notizie relative alle ricerche
comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello
Stato o di bilanci di enti pubblici. Sono fatte salve le disposizioni relative
alla protezione dei segreti.
Le
amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono
attività di ricerca scientifica e tecnologica per poter accedere ai
finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura
dell'anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori
sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per
l'attività di ricerca.Le Università, le facoltà, i dipartimenti, gli istituti,
il Consiglio nazionale delle ricerche e le altre amministrazioni ed enti
interessati potranno accedere ai dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.
All'Anagrafe
sovrintende un comitato così composto:
1) il Ministro
della pubblica istruzione o un suo delegato;
2) il Ministro
per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica o un suo delegato;
3) un
rappresentante del Ministro della sanità;
4) un
rappresentante del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
5) un
rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
6) un
rappresentante del Ministro per i beni culturali e ambientali;
7) un
rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
8) due
rappresentanti degli enti ed istituti pubblici di ricerca designati dal
Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
9) due
rappresentanti eletti dai rettori delle Università;
10) due
rappresentanti eletti dal Consiglio universitario nazionale;
11) il dirigente
generale dell'istruzione universitaria o un suo delegato.
12)
Le funzioni di
segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della pubblica
istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.
Il comitato si
avvarrà per i supporti tecnici e amministrativi dei mezzi a disposizione del
Ministero della pubblica istruzione e del relativo personale.
Art. 65
…………………..(41)
Art. 66
Contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi.
Le Università,
purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica,
possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti
e convenzioni con enti pubblici e privati.
L'esecuzione di tali contratti e
convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano
costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a
tempo pieno.
I proventi delle
prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono
ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione
dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del
Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale
docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato
fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione
complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare
il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.
Il regolamento di
cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere
generale sostenute dall'Università e i criteri per l'assegnazione al personale
della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad
acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei
dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le
convenzioni.
Dai proventi
globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di
cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le
spese sostenute dall'Università per l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi
derivati dall'attività di cui al comma precedente costituiscono entrate del
bilancio dell'Università.
Art. 67
…………….(41)
Ù
Capo II
Dottorato
di ricerca (42)
Art. 68
Istituzione del dottorato di ricerca.
E' istituito il
dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito
della ricerca scientifica.
Il titolo di
dottore di ricerca si consegue, a seguito di svolgimento di attività di ricerca
successive al conseguimento del diploma di laurea che abbiano dato luogo con
contributi originali alla conoscenza in settori uni o interdisciplinari, presso
consorzi di Università o presso Università le cui facoltà o dipartimenti, se
costituiti, siano abilitati a tal fine. Forme di collaborazione, sulla base di
quanto previsto dal primo comma dell'art. 69 potranno essere realizzate tra
diverse Università, taluna delle quali anche straniere, nelle quali siano state
notoriamente sviluppate le tematiche di ricerca nei settori disciplinari per i
quali si intende istituire il dottorato. Gli studi per il dottorato di ricerca
sono ordinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei
rispettivi settori e della formazione scientifica.
Essi consistono
essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca individuali o
eccezionalmente, per la natura specifica della ricerca, in collaborazione
eventualmente anche interdisciplinare, su tematiche prescelte dagli stessi
interessati con l'assenso e la guida dei docenti nel settore della facoltà o
dipartimento abilitati e, in cicli di seminari specialistici. Alla fine di
ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione
sull'attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne cura la
conservazione e, previa valutazione dell'assiduità e dell'operosità, può
proporre al rettore l'esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di
ricerca.
Art. 69
Determinazione dei titoli di dottorato e delle Università abilitate a
rilasciarli.
Le facoltà e i
dipartimenti, ove esistano, abilitati al rilascio del titolo di dottore di
ricerca in un settore disciplinare sono individuati sulla base di criteri
generali di programmazione che tengano conto delle esigenze complessive e di
quelle settoriali della ricerca scientifica, e della notoria e peculiare
idoneità, a tal fine, delle attrezzature scientifiche e didattiche di cui le
facoltà o i dipartimenti dispongono direttamente o sulla base di convenzioni
con altre Università anche straniere o con enti pubblici che svolgano specifica
e qualificata attività di ricerca eventualmente anche attraverso strutture
tecnicamente avanzate da essi controllate.
A tal fine i
rettori delle Università interessate inviano al Ministro della pubblica
istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, e
successivamente entro il 31 ottobre di ciascun anno, motivate e documentate
proposte di istituzione dei corsi di dottorato da attivare nell'ateneo,
specificandone le particolari modalità di svolgimento, le strutture
utilizzabili, la peculiare esperienza del coordinatore e la disponibilità di un
sufficiente numero di docenti notoriamente qualificati per la specifica ed
originale produzione scientifica, nonché, le eventuali proposte di convenzioni
e le procedure di attivazione. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Comitato universitario nazionale determina, con proprio decreto, sulla base
delle motivate valutazioni tecniche formulate nel rispetto delle predette condizioni
dal suddetto consesso, i titoli di dottore di ricerca che possono essere
conseguiti e le Università che li rilasciano.
La durata dei
corsi non potrà essere inferiore a tre anni accademici. Le Università dove
esistano corsi di dottorato faranno pervenire al Ministero della pubblica
istruzione alla fine di ogni triennio una particolareggiata relazione
dell'attività svolta per i singoli dottorati di ricerca, congiuntamente con le
relazioni dei coordinatori, alle quali verranno allegati i giudizi delle
commissioni di cui al secondo comma dell'art. 73 sui candidati provenienti dal
corso. Tenuto conto di tali elementi di valutazione, il Ministro, osservate le
procedure di cui al precedente comma, procede entro il successivo anno alle
eventuali revisioni.
Art. 70
Programmazione del numero dei dottorati di ricerca e relativa ripartizione.
Il Ministro della
pubblica istruzione con proprio decreto sentito il Consiglio universitario
nazionale, determina annualmente, in sede nazionale, sulla base delle richieste
delle facoltà, sentiti i Ministri del bilancio, del tesoro e del Ministro
incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, il numero
complessivo dei posti nel primo anno dei corsi di dottorato di ricerca, tenendo
conto dello sviluppo e dell'incremento della ricerca scientifica, sia nel
settore pubblico, sia nel settore privato, e provvede sentito il Consiglio
universitario nazionale alla relativa ripartizione tra le sedi abilitate.
I corsi
comprendono non meno di tre e non più di dieci posti per anno. Si può
eccezionalmente derogare a tali limiti per oggettive esigenze della ricerca,
previo parere favorevole del Consiglio universitario nazionale.
Art. 71
Ammissione al corso.Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro
che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso
Università straniera;
si prescinde per
l'ammissione dal requisito della cittadinanza italiana. In ciascuna sede e per
ciascun corso è costituita una commissione per l'esame di ammissione, composta
da tre docenti di ruolo, di cui due estratti a sorte tra sei designati dal
consiglio di facoltà e uno estratto a sorte tra tre designati dal Consiglio
universitario nazionale, appartenenti al gruppo di discipline cui si riferisce
il corso. L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un
colloquio.
Le prove d'esame
sono intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
La commissione
dispone di sessanta punti per ciascuna delle due prove.
E' ammesso al
colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con un punteggio non
inferiore a 40/60.
Il colloquio si
intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio di almeno 40/60.
Al termine della
prova di esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla
base della somma dei voti riportati dai candidati nelle singole prove.
I candidati sono
ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del
numero dei posti disponibili. In caso di rinunce degli aventi diritto prima
dell'inizio del corso, subentra altro candidato secondo l'ordine della
graduatoria.
I cittadini non
italiani sono ammessi al dottorato di ricerca in soprannumero nel limite della
metà dei posti previsti dal decreto di cui all'articolo 70, con arrotondamento
all'unità per eccesso
[Nel rispetto del
limite massimo di cui al precedente art. 70 e con le stesse modalità
concorsuali, possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti
pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori] (44).
Art. 72
Periodo di formazione presso l'Università o istituti di ricerca stranieri in
Italia.
Gli iscritti al
dottorato di ricerca possono svolgere periodi di formazione presso Università o
istituti di ricerca italiani o stranieri. Per periodi fino a sei mesi è
richiesto il consenso del coordinatore del corso;
per periodi
superiori la motivata deliberazione del collegio dei docenti. In nessun caso la
permanenza in Università o istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da
quelli nei quali è attivato il dottorato di ricerca può eccedere la metà del
periodo previsto per il conseguimento del dottorato.
Tale limite non
si applica in presenza di convenzioni ai sensi dell'art. 69.
Art. 73
Conseguimento del titolo.
Il titolo di
dottore di ricerca è conferito con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di
rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione fina le scritta o
da un lavoro grafico. I predetti risultati vengono accertati da una commissione
nazionale costituita annualmente, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, per ogni gruppo di discipline e composta da tre professori di ruolo
di cui due ordinari ed uno associato, estratti a sorte su una rosa di docenti
delle materie comprese nel gruppo stesso, designata in numero triplo dal
Consiglio universitario nazionale. Alla valutazione di cui al comma precedente
possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi
relativi purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano
conseguito la laurea prescritta da un numero di anni superiore di uno alla
durata del corso di dottorato di ricerca prescelto. Il numero complessivo dei
titoli di dottore di ricerca conferibili agli studiosi anzidetti è determinato
annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio
universitario nazionale. Tale numero non potrà superare in ciascun settore la
metà del numero dei posti attribuiti ai sensi del primo comma dell'art. 70, con
arrotondamento all'unità per eccesso (43).
Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
vengono fissati annualmente il termine e le modalità di presentazione delle
domande e dei titoli da parte degli studiosi di cui al comma precedente. Al
termine dei lavori la commissione redige una relazione generale sulle
operazioni svolte, e, per ciascun candidato proposto per il rilascio del
titolo, una relazione circostanziata, sui lavori originali in base ai quali è
proposto il rilascio medesimo.
Il rilascio del titolo di dottore di ricerca è subordinato al deposito di
copie, anche non stampate, dei lavori sulla base dei quali il titolo è stato
conseguito presso le Biblioteche nazionali di Roma e Firenze, che ne devono
assicurare la pubblica consultabilità per non meno di trenta anni. I testi di
cui sopra devono essere corredati dalla relazione dei commissari, incluse le
eventuali relazioni di minoranza.
Art. 74
Riconoscimenti ed equipollenze.
Coloro che
abbiano conseguito presso le università non italiane il titolo di dottore di
ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento
con domanda diretta al Ministero della pubblica istruzione.
La domanda dovrà
essere corredata dai titoli attestanti le attività di ricerca e dai lavori
compiuti presso le università non italiane.
L'eventuale
riconoscimento è operato con decreto del Ministro della pubblica istruzione su
conforme parere del Consiglio universitario nazionale.
Il Ministro della pubblica
istruzione con suo decreto, su conforme parere del Consiglio universitario
nazionale, potrà stabilire eventuali equipollenze con il titolo di dottore di
ricerca dei diplomi di perfezionamento scientifico rilasciati dall'Istituto
universitario europeo, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola
superiore di studi universitari e di perfezionamento di Pisa, dalla Scuola
internazionale superiore di studi avanzati di Trieste e da altre scuole
italiane di livello post-universitario e che siano assimilabili ai corsi di
dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di
ricerca e numero limitato di titoli annualmente rilasciati.
In attesa del
riordinamento delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento scientifico
post laurea, di cui all'art. 12 della
legge 21 febbraio 1980, n. 28, ultimo comma, i
loro iscritti possono ultimare i propri studi anche ove nel frattempo siano
ammessi ad un corso di dottorato di ricerca.
Le borse di
studio hanno la durata massima prevista per il corso di dottorato di ricerca,
di perfezionamento o di specializzazione per il quale sono utilizzati.
Chi abbia
usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca, di perfezionamento
o di specializzazione non può chiedere di fruirne una seconda volta, anche se
per titolo diverso.
Ù
Capo III
Borse
di studio
Art. 75
[Borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi
di perfezionamento e di specializzazione.
Il Ministro della
pubblica istruzione, bandisce, entro il 15 gennaio di ogni anno, concorsi per
l'attribuzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento
e di specializzazione, presso università italiane e straniere a favore dei
laureati capaci e meritevoli, di cittadinanza italiana, che fruiscano di un
reddito personale complessivo non superiore a lire 8 milioni.
Il Ministro con
suo decreto può, ogni due anni, adeguare tale limite di reddito alle variazioni
del costo della vita.
Il Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio universitario nazionale, stabilisce
annualmente con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con
il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio, il numero
complessivo, l'ammontare non inferiore a lire 6 milioni annui lordi e la
ripartizione tra le università delle borse da conferire e l'eventuale
rivalutazione delle borse pluriennali già conferite.
Il consiglio di
amministrazione di ciascuna università, su conforme parere del senato
accademico, sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro con lo stesso
decreto di cui al precedente comma, propone entro trenta giorni dalla data del
decreto medesimo, la ripartizione delle borse assegnate all'università tra le
singole scuole di specializzazione e perfezionamento in essa funzionanti.
Il Ministro della
pubblica istruzione, valutate le proposte delle università, provvede ad emanare
il bando di cui al precedente primo comma indicando il numero delle borse messe
a concorso per ciascuna università e per ciascuna scuola.
Tutti coloro che
sono ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi del primo comma dell'art.
68 e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 70 hanno diritto alla borsa
di studio purché rientrino nelle condizioni di reddito personale fissate nel
primo comma del presente articolo. L'importo della borsa di studio è elevato
del 50 per cento in proporzione ed in relazione ai consentiti periodi di
permanenza all'estero presso università o istituti di ricerca (45).
Nel decreto di
cui al precedente terzo comma sarà determinata la quota parte dell'importo
complessivo delle borse da attribuire ai sensi del precedente comma.
Non meno di un
quarto del numero complessivo delle borse stabilito con il decreto di cui al
precedente terzo comma deve essere destinato a borse di studio per attività di
perfezionamento all'estero. L'importo di tali borse è elevato del 50 per cento]
(46).
Art. 76
[Svolgimento del concorso per l'attribuzione delle borse di studio.
Il concorso per
l'attribuzione delle borse di studio si svolge su base nazionale per ciascun
tipo di scuola di perfezionamento o di specializzazione.
Le domande di
partecipazione al concorso vanno presentate al Ministero della pubblica
istruzione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di cui
al primo comma del precedente articolo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso i
laureati di cittadinanza italiana, ammessi a frequentare le scuole di
perfezionamento o di specializzazione sulla base delle disposizioni stabilite
dagli statuti delle singole scuole, a condizione che fruiscano del reddito
personale complessivo di cui al primo comma del precedente art. 75. Nella
domanda il candidato deve espressamente dichiarare che concorre alla borsa di
studio attribuita alla scuola presso la quale è iscritto.
Il concorso è per
titoli ed esami. Le commissioni sono costituite da tre professori di ruolo di
cui due ordinari ed uno associato e, in prima applicazione, al posto
dell'associato, un incaricato stabilizzato estratti a sorte su una rosa di
docenti delle materie del settore cui la scuola appartiene, designata in numero
triplo dal Consiglio universitario nazionale. L'esame consiste in una prova
scritta e in un colloquio per accertare l'esistenza del livello di preparazione
necessario per frequentare la scuola.
Le commissioni
attribuiscono un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:
prova di esame;
voto di laurea e
degli esami di profitto;
pubblicazioni;
altri titoli.
Entro il 15
maggio le commissioni formulano una graduatoria sulla base della somma dei
punteggi riportati da ciascun candidato per ciascuna delle voci di cui al comma
precedente.
Le borse vengono
attribuite, secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti
disponibili per ciascuna scuola] (46).
Art. 77
Svolgimento del concorso per l'attribuzione di borse di studio per attività di
perfezionamento all'estero.
Il concorso per
l'attribuzione delle borse di studio da fruire all'estero si svolge su base
nazionale, per settori di discipline, determinati dal Ministero della pubblica
istruzione nel decreto di cui al terzo comma del precedente art. 75 su parere
conforme del Consiglio universitario nazionale.
Possono
presentare domanda di partecipazione al concorso i laureati che documentino un
impegno formale di attività di perfezionamento o ammessi a frequentare attività
di perfezionamento o di specializzazione all'estero.
Nella domanda da
presentare al Ministero della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione del bando, il candidato deve indicare l'istituzione di
livello universitario presso la quale intende usufruire della borsa di studio,
il corso di studi che intende seguire e la sua durata.
Il concorso è per
titoli ed esami. La relativa valutazione è effettuata da commissioni costituite
con gli stessi criteri e modalità previsti per l'attribuzione delle borse di
studio da usufruire nel territorio nazionale.
Al termine dei
lavori le commissioni formulano apposite graduatorie.
Le borse vengono
attribuite secondo l'ordine delle graduatorie, fino alla concorrenza dei posti
disponibili per ciascun settore di disciplina.
Le borse di
studio hanno la durata massima prevista dalle singole istituzioni estere presso
le quali vengono utilizzate per le attività di perfezionamento (47).
Art. 78
Conferma delle borse di studio.
Le borse di
studio comprese quelle all'estero, per la frequenza dei corsi per il
conseguimento del dottorato di ricerca o presso le scuole di perfezionamento e
di specializzazione, sono confermate con il passaggio all'anno di corso
successivo, salvo motivata deliberazione degli organi direttivi del corso o
della scuola (47).
Art. 79
Obblighi dei borsisti.
[Gli iscritti ai
corsi di dottorato di ricerca e i borsisti iscritti alle scuole di
perfezionamento e di specializzazione non possono, in ogni caso, essere
impegnati in attività didattiche. Essi hanno l'obbligo di frequentare i corsi
di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine] (47).
[La non
osservanza delle norme statutarie delle scuole comporta la decadenza dal
godimento della borsa] (47).
[I borsisti non
possono svolgere attività professionale o di consulenza retribuita né per enti
pubblici né per privati] (48).
Le borse di
studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a
valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti
automatici ai fini previdenziali.
Art. 80
Istituzione di borse di studio per laureati con fondi a carico del bilancio
universitario.
Le università
possono istituire borse di studio per la frequenza di scuole di
specializzazione o di perfezionamento con fondi, iscritti nel bilancio
universitario, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. Le
borse sono attribuite, secondo modalità da determinarsi con apposito regolamento
rettorale, agli allievi iscritti alle scuole di specializzazione o di
perfezionamento che, pur rientrando nelle condizioni di reddito previste nel
precedente art. 75, non abbiano ottenuto la borsa di studio ministeriale.
Ù
TITOLO
IV
Sperimentazione
organizzativa e didattica
Art. 81
Avvio della sperimentazione.
Nel pieno
rispetto delle libertà di ricerca e di insegnamento garantito dall'ordinamento
vigente e dello uguale diritto per i professori e i ricercatori confermati di
accedere ai fondi disponibili e di utilizzare le attrezzature scientifiche e
didattiche, a decorrere dall'anno accademico 1980-81, nelle università e negli
istituti di istruzione universitaria è consentito avviare la sperimentazione
organizzativa e didattica, intesa come individuazione e verifica di nuove
modalità di espletamento dell'attività di ricerca e di insegnamento secondo le
disposizioni che seguono.
Art. 82
Commissione di ateneo.
Nell'ipotesi che
il senato accademico o un quarto dei docenti dell'ateneo o un quarto dei
docenti membri di un singolo consiglio di facoltà richiedano di avviare la
sperimentazione organizzativa e didattica di cui al precedente articolo, il
rettore sentito il senato accademico istituisce con proprio decreto una commissione
di ateneo, con il compito di coordinare e verificare la sperimentazione
organizzativa e didattica nell'ambito dell'università.
Per la
costituzione della commissione di ateneo ciascun consiglio di facoltà elegge,
tra coloro che siano in servizio presso la stessa, un numero pari di professori
ordinari o straordinari e di professori associati, o aventi titolo al giudizio
di idoneità ad associato, nonché un ricercatore universitario o avente titolo
al giudizio di idoneità a ricercatore.
Il numero dei professori
ordinari e dei professori associati che fanno parte della commissione di ateneo
è fissato per ciascuna facoltà con decreto del rettore, su proposta del senato
accademico, sulla base dei diversi settori di insegnamento e di ricerca e del
numero dei docenti esistenti nelle singole facoltà in modo che sia assicurato
comunque il rispetto del principio del voto limitato.
Le università di
nuova istituzione, comprese l'Università degli studi di Udine e la seconda
Università degli studi di Roma debbono organizzarsi in dipartimenti. Ai fini
delle necessarie deliberazioni il comitato tecnico-amministrativo ha le
funzioni della commissione di ateneo, oltre a quelle proprie del consiglio di
amministrazione. I comitati tecnici ordinatori di ciascuna facoltà fanno le
funzioni dei consigli di facoltà, sino alla costituzione di questi ultimi.
Art. 83
Costituzione del dipartimento.
Nell'ambito della
sperimentazione di cui agli articoli precedenti è consentito alle università di
costituire dipartimenti, intesi come organizzazione di uno o più settori di
ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti anche
afferenti a più facoltà o più corsi di laurea della stessa facoltà. Le
strutture dipartimentali possono essere sperimentate anche limitatamente all'organizzazione
di settori determinati dall'università interessata.
I dipartimenti
promuovono e coordinano le attività di ricerca nelle università ferma restando
l'autonomia di ogni singolo docente ricercatore. Essi organizzano le strutture
per la ricerca e ad essi vengono affidati, di norma, i programmi di ricerca che
si svolgono nell'ambito dell'università. Le attività di consulenza e di ricerca
su contratto o convenzione da eseguirsi all'interno delle università si
svolgono, di norma, nell'ambito dei dipartimenti. I dipartimenti concorrono
alle attività didattiche nei modi stabiliti dai successivi articoli.
I criteri
orientativi relativi alle condizioni e alle modalità della sperimentazione
dipartimentale e i limiti dimensionali dei dipartimenti e i criteri per la
eventuale costituzione di sezioni saranno indicati dal Consiglio universitario
nazionale.
La commissione di
ateneo, acquisito il parere motivato delle facoltà interessate, formula
proposte per la costituzione di dipartimenti per le eventuali successive
modifiche indicate dai dipartimenti stessi, nell'ambito dei criteri orientativi
e delle dimensioni indicati dal Consiglio universitario nazionale.
La commissione di
ateneo anche su eventuali proposte di docenti interessati può proporre
l'istituzione di dipartimenti atipici e di intesa con la commissione di altro
ateneo della stessa località di dipartimenti interuniversità. La commissione di
ateneo presenta al consiglio di amministrazione le proposte di delibera
necessarie all'avvio della sperimentazione, che, previo parere conforme del
senato accademico, sono rese esecutive con decreto del rettore. Le delibere
relative all'istituzione di dipartimenti atipici, adeguatamente motivate,
saranno sottoposte al parere del Consiglio universitario nazionale.
Art. 84
Strutture dipartimentali.
Al dipartimento
afferiscono i professori, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico e
bibliotecario e ausiliario, del settore di ricerca, degli insegnamenti e delle
attività connesse al dipartimento stesso.
Al singolo
professore o ricercatore è garantita la possibilità di opzione fra più
dipartimenti o istituti.
Sono organi del
dipartimento:
il direttore, il
consiglio e la giunta.
Il dipartimento
può articolarsi in sezioni.
Il direttore del
dipartimento è eletto tra i professori ordinari e straordinari, dai professori
di ruolo e dai ricercatori, nonché in prima applicazione dagli aventi titolo ai
giudizi di idoneità ad associato o a ricercatore appartenenti al dipartimento
medesimo, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a
maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato con decreto del rettore.
Il direttore
resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente
più di una volta.
Il direttore ha
la rappresentanza del dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura
l'esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione della giunta
promuove le attività del dipartimento, vigila all'osservanza nell'ambito del
dipartimento delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con
gli organi accademici, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono
devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
Del consiglio di
dipartimento fanno parte i professori ufficiali, gli assistenti del ruolo ad esaurimento
ed i ricercatori. Ne fanno parte inoltre una rappresentanza del personale non
docente e degli studenti iscritti al dottorato di ricerca, con modalità da
definire. Il consiglio di dipartimento può inoltre decidere la partecipazione
al consiglio stesso, limitatamente alla organizzazione dell'attività didattica,
di una rappresentanza elettiva degli studenti, con modalità da definire. La
giunta è composta da almeno tre professori ordinari, tre professori associati e
due ricercatori, oltre che dal direttore e da un segretario amministrativo con
voto consultivo. Qualora tali rappresentanze vengano elevate, dovranno essere
mantenute le stesse proporzioni. L'elezione dei componenti della giunta avviene
con voto limitato nell'ambito delle singole componenti.
In sede di prima
costituzione e comunque per non oltre l'espletamento della seconda tornata di
idoneità ad associato ed a ricercatore, l'elettorato passivo previsto per i
professori associati è esteso ai professori incaricati da almeno un triennio ed
agli assistenti di ruolo ad esaurimento. Quello previsto per i ricercatori,
agli aventi titolo all'inquadramento nel rispettivo ruolo.
Art. 85
Attribuzioni del dipartimento.
Ferma restando
l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore confermato e il loro diritto
di accedere direttamente, ove non partecipino a programmi di ricerca comune, ai
finanziamenti per la ricerca, il dipartimento promuove e coordina l'attività di
ricerca:
organizza o
concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di
ricerca;
concorre, in
collaborazione con i consigli di corso di laurea o di indirizzo, con gli organi
direttivi delle scuole di specializzazione e ai fini speciali, alla relativa
attività didattica.
A tali fini il
direttore di dipartimento coadiuvato dalla giunta esercita le seguenti
attribuzioni:
13) predispone
annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione di personale non
docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento
della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento
dell'attività didattica di cui sopra, da inoltrare al consiglio di
amministrazione;
14) propone il
piano annuale delle ricerche del dipartimento e la eventuale organizzazione di
centri di studio e laboratori anche in comune con altri dipartimenti della
stessa o di altra Università italiana o straniera o con il Consiglio nazionale
delle ricerche o con altre istituzioni scientifiche nonché predispone i
relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove
convenzioni tra le Università e gli enti interessati;
15) predispone
annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, con riferimento
allo stato della ricerca e della didattica svolta nel dipartimento, che viene
trasmessa alla commissione di ateneo;
16) mette a
disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la
preparazione dei dottorati di ricerca e per consentire la preparazione delle
tesi di laurea assegnate dai corsi di laurea;
17) ordina
strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il
buon funzionamento del dipartimento, e dispone il pagamento delle relative
fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei
fondi loro specificatamente assegnati.
Agli stessi fini
il consiglio di dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:
detta i criteri
generali per:
a) la
utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per le sue attività di
ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di
adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;
b) l'uso
coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
approva le
proposte formulate dal direttore coadiuvato dalla giunta di cui ai punti 1),
2), 3) del comma precedente;
approva i singoli
piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca;
dà pareri in
ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da
effettuare da parte dei consigli di facoltà, limitatamente alle discipline comprese
nel dipartimento. Quando trattasi di professori ordinari o straordinari
partecipano alle sedute del consiglio i soli appartenenti alla medesima
categoria; quando trattasi di professori associati partecipano alle sedute del
consiglio solo i professori di ruolo. Dà pareri inoltre sulla istituzione, la
soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, limitatamente alle
discipline di propria pertinenza;
collabora con gli
organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale,
regionali e locali, alla elaborazione ed alla attuazione di programmi di
insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti
dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e
riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di
alta specializzazione e di educazione permanente.
Per le
attribuzioni di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma partecipano alle
adunanze i professori di ruolo; per quelle di cui al punto 1) sub a) e sub b) partecipano
i professori di ruolo ed i ricercatori confermati, nonché, fino alla loro
cessazione, i professori incaricati e gli assistenti di ruolo.
La giunta di
dipartimento affida ai professori ordinari ed ai professori associati gli
insegnamenti nel corso di dottorato di ricerca, valutando le richieste dei
professori, restando fermo che a parità di qualificazione nell'area
disciplinare, prevale per l'affidamento dell'insegnamento il professore
ordinario. L'esercizio delle funzioni conferite al dipartimento è disciplinato
dal regolamento interno, deliberato dal dipartimento stesso ed emanato dal
rettore sentiti la commissione di ateneo e il consiglio di amministrazione.
Art. 86
Autonomia del dipartimento.
Il dipartimento
ha autonomia finanziaria ed amministrativa e dispone di personale tecnico ed
amministrativo per il suo funzionamento. Il consiglio di dipartimento approva,
sulla base delle somme all'uopo assegnate dal consiglio di amministrazione di
cui al successivo comma settimo, su proposta del direttore i bilanci preventivo
e consuntivo del dipartimento stesso, corredati da una dettagliata relazione.
Tali bilanci saranno affissi all'albo del dipartimento ed inviati al consiglio
di amministrazione per essere allegati al bilancio generale dell'Università e
saranno gestiti quali contabilità speciali con le modalità di cui all'art. 58
del testo unico delle legge sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592. Le modalità di gestione
finanziaria ed amministrativa saranno stabilite in uno schema-tipo di
regolamento e di amministrazione e contabilità generale delle Università e
degli istituti di istruzione universitaria da adottarsi con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio universitario nazionale e di concerto con il Ministro del
tesoro entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Tale regolamento deve prevedere per i dipartimenti norme di contabilità
diretta, di gestione contabile e di emissione di mandati di pagamento presso
l'istituto tesoriere dell'Università. Le istituzioni universitarie,
nell'esercizio della propria autonomia, potranno emanare disposizioni integrative
nonché adeguare tale normativa, nel rispetto delle leggi vigenti, alle proprie
esigenze, fatti salvi i principi dichiarati non derogabili nel regolamento
tipo. A ciò si provvede con decreto rettorale previa motivata deliberazione del
consiglio di amministrazione su parere conforme del Consiglio universitario
nazionale e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il
consiglio di amministrazione assegna al dipartimento un fondo per dotazione
ordinaria di funzionamento per acquisto di attrezzature scientifiche e
didattiche, per l'esecuzione dei programmi di ricerca approvati dal
dipartimento, tenendo conto delle richieste di cui all'art. 85, punto 1) del
secondo comma.
I dipartimenti
inoltre dispongono nella misura stabilita dall'articolo 66, dei proventi
derivanti da contratti e convenzioni di ricerca. Il rettore, sulla base delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione, provvede all'assegnazione ai
singoli dipartimenti del personale amministrativo occorrente per il loro
funzionamento, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre
1977, n. 808. Il direttore del dipartimento può
autorizzare le missioni dei singoli componenti del dipartimento sulla base di una
regolamentazione deliberata dal senato accademico, nei limiti di una quota
delle entrate stabilita dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con
il Ministro del tesoro.
Sino
all'emanazione dello schema-tipo di regolamento, di cui al terzo comma del
presente articolo, si applicano comunque le norme di contabilità di cui al
seguente art. 87.
Art.
87 Limiti di spesa ed istituti;
modalità della
gestione amministrativa e contabile. Nell'ambito delle dotazioni assegnate a
ciascun istituto e per le spese che in una sola volta eccedono la somma di L.
4.000.000 il consiglio di istituto dovrà preventivamente autorizzare
l'utilizzazione dei fondi e delle strutture a disposizione;
dispone in merito
all'utilizzazione del personale non docente in servizio presso l'istituto;
mantiene i
rapporti con il dipartimento, ove costituito, per quanto concerne la ricerca.
Il livello di
anticipazione consentito agli istituti su ciascun tipo di fondo è elevato
dall'attuale 10 per cento al 40 per cento della somma complessiva su ciascuna
voce di bilancio.
Le modalità di
gestione amministrativa e contabile delle somme assegnate agli istituti saranno
definite nello schema-tipo di regolamento generale di cui all'art. 86.
Il direttore di
istituto può effettuare senza la preventiva autorizzazione del consiglio di
amministrazione, il pagamento di spese che non eccedano ciascuna i 4.000.000 di
lire oltre l'IVA.
Per le piccole
spese, che singolarmente non eccedono le 20.000 lire, il direttore d'istituto è
esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall'obbligo di
documentazione. Non è consentito il frazionamento di una stessa spesa eccedente
le 20.000) lire. Le spese di cui sopra vanno comunque annotate sul registro di
cassa e non possono eccedere le 200.000 lire per ogni mese.
Il direttore
dell'istituto può autorizzare la missione dei singoli componenti dell'istituto
sulla base di una regolamentazione deliberata dal senato accademico per
ciascuna università e dispone le relative anticipazioni qualora la missione sia
a carico dell'istituto nei limiti di spesa di cui al presente articolo.
A successivi
adeguamenti dei limiti di spesa, di cui ai precedenti commi, potrà provvedere
con propri decreti il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro e quello per il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica.
Art. 88
Istituti.
Gli istituti,
ciascuno dei quali comprende più discipline di insegnamento affini, svolgono in
collaborazione con le facoltà ed i corsi di laurea e di indirizzo, le attività
didattiche per il conseguimento delle lauree e dei diplomi previsti dagli
statuti, o, in collaborazione con i dipartimenti ove costituiti, le attività di
ricerca concernenti le discipline afferenti agli istituti stessi.
L'istituto è
diretto da un professore ordinario o straordinario di una delle discipline
afferenti all'istituto stesso, nominato dal rettore su designazione del
consiglio di istituto.
Il direttore
coordina e sovrintende all'attività dell'istituto, è responsabile della
gestione amministrativa e contabile dell'istituto stesso e dura in carica un
triennio.
In mancanza di
professori ordinari o straordinari delle discipline afferenti all'istituto
ovvero in caso di impedimento, ritenuto motivato dal senato accademico, la
direzione dell'istituto stesso è affidata, con le modalità di cui ai commi
precedenti e per la durata di un anno, ad un professore associato o, in
mancanza, ad altro docente.
Il consiglio di
istituto è costituito dai professori ufficiali e dagli assistenti di ruolo, che
vi afferiscono, nonché da una rappresentanza, da uno a cinque ricercatori
qualora essi superino il numero di tre.
Le norme di
gestione e di funzionamento dell'istituto sono stabilite da un regolamento
emanato dal rettore, sentito il senato accademico e il consiglio di amministrazione.
Nelle Università
dove sono costituite strutture dipartimentali il rettore, su proposta della
commissione di ateneo e sentito il senato accademico, dispone che gli istituti
che rientrino nell'area disciplinare propria di uno o più dipartimenti vengano
da questi assorbiti, sempre che su ciò vi sia il parere favorevole della
maggioranza dei professori di ruolo dell'istituto interessato. In ogni caso,
quando a seguito delle opzioni di cui all'art. 84, primo comma, il numero dei
professori di un istituto si riduca di oltre la metà rispetto a quelli in
servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, l'istituto viene
disattivato e si procede con la medesima procedura a destinare le relative
dotazioni di mezzi e di personale non docente. Qualora la coincidenza fra le
aree disciplinari di uno o più dipartimenti e di uno o più istituti sia solo
parziale, il rettore promuove le opportune intese per la gestione e il
finanziamento comune di strutture materiali e servizi, anche nella forma dei
centri di cui al successivo art. 89, ovvero per l'eventuale ripartizione ove si
renda necessaria;
provvede
comunque, osservata la procedura di cui al presente comma, a garantire
l'accesso a tali strutture e servizi dei docenti e dei ricercatori interessati.
Art. 89
Centri interdipartimentali.
Nell'ambito della
sperimentazione organizzativa e didattica, il consiglio di amministrazione, su
proposta della commissione di ateneo, e sentito il senato accademico può
deliberare la creazione di centri per la ricerca interdipartimentale. I centri
svolgono attività di ricerca cui contribuiscono docenti di più dipartimenti o
istituti. Tali attività possono in particolare essere connesse alla
partecipazione a progetti scientifici finalizzati promossi da enti pubblici di
ricerca, o da altre ricerche che l'Università svolga sulla base di contratti o
convenzioni. L'atto istitutivo di ogni centro prevede un termine per la durata
del centro stesso nei casi in cui la finalizzazione di esso sia specificamente
legata a programmi scientifici da attuare entro scadenze temporali definite.
L'attività dei
docenti nei centri può avvenire anche nell'ambito dei periodi di svolgimento di
esclusiva attività di ricerca ai sensi dell'art. 17.
Art. 90
Centri di servizi interdipartimentali.
Per la gestione
di apparecchiature complesse e di altri strumenti scientifici possono essere
istituiti, nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, con
deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta della commissione
di Ateneo, sentiti i dipartimenti interessati, e il senato accademico, centri
interdipartimentali per la gestione e l'utilizzazione di servizi e di complessi
apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di
insegnamento.
I centri hanno lo
scopo di potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei
dipartimenti e degli istituti, di sopperire alle esigenze scientifiche e
didattiche mettendo le proprie attrezzature a disposizione di coloro che
operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati, di promuovere attività
di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le
attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti. Alle
relative esigenze di personale non docente possono provvedere anche i
dipartimenti interessati. Ai centri dei servizi sono preposti:
un comitato
tecnico-scientifico composto da rappresentanze dei consigli dei dipartimenti
interessati, nonché un direttore scelto di norma fra i tecnici laureati.
Art. 91
Collaborazione interuniversitaria.
Per le finalità di cui ai
precedenti articoli 89 e 90 possono essere altresì costituiti, tramite
convenzioni tra le Università interessate, centri di ricerca o centri di
servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione
scientifica tra docenti di Università diverse o quali sedi di servizi
scientifici utilizzati da più Università. In particolare, i centri possono
collegare Università della stessa città, della stessa regione o di regioni
finitime, ovvero costituire sede di cooperazioni scientifiche nazionali anche
ai fini dei progetti di ricerca finanziati con il 40 per cento dello
stanziamento di cui al primo comma dell'art. 89.
Le norme relative
al funzionamento ed alla gestione dei centri sono determinate in analogia con
quanto previsto nei precedenti articoli nella convenzione di cui al primo
comma. Ogni Università può disporre l'assegnazione presso centri di personale
docente per non oltre tre anni in un decennio, sentite le facoltà interessate,
e di personale amministrativo, tecnico, operaio ed ausiliario, sentita la
commissione di cui all'art. 5 della
legge 25 ottobre 1977, n. 808.
Sono consentite
convenzioni tra università italiane e università di Paesi stranieri per
attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio
degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici
di particolare complessità (48).
Le convenzioni di
cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione
dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal
Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri
definiti con apposito decreto emanato dallo stesso Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del
tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo
finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo
iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione (48).
Sono a carico
dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la
partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università
italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al
precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto
presidenziale (48).
I consorzi
interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di
finalità istituzionali comuni alle università consorziate sono finanziati in
via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con
le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si
attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università (48).
Art.
91-bis. Partecipazione a consorzi e a società di ricerca.
Le università
possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e
l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e
tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n.
183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651,
a condizione che:
la loro
partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera
scientifica;
l'atto
costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di
versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma
reinvestiti per finalità di carattere scientifico;
sia assicurata la
partecipazione paritaria della università, nell'impostazione dei programmi di
ricerca;
le relative
iniziative fruiscano di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di
organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;
ogni eventuale
emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano
parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I
proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti
ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente
articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste
destinati a fini di ricerca.
La partecipazione
dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il
collegio dei revisori (49).
Art. 92
Sperimentazioni di nuove attività didattiche.
Alle Università e agli altri
istituti di istruzione universitaria è consentito sperimentare con il consenso
del docente interessato, nuove modalità didattiche rivolte a rendere più
proficuo l'insegnamento in relazione anche alle strutture organizzative
previste in via sperimentale dal presente decreto ed alle connessioni con
istituzioni ed enti culturali, scientifici ed economici pubblici o privati
esistenti nella regione od in regioni contermini per quanto concerne i compiti
didattici di cui all'art. 85. Per il conseguimento di tale finalità possono
essere stipulate convenzioni con gli enti di cui al precedente comma, nonché,
al fine di aggiornamento e riqualificazione professionale, anche con altri enti
pubblici o privati, eventualmente riuniti in consorzi.
Le convenzioni
sono stipulate dal rettore, su proposta dei consigli dei corsi di laurea o di
indirizzo interessati, previo parere favorevole del consiglio di
amministrazione.
I consigli di
corso di laurea o di indirizzo possono sperimentare altresì forme diversificate
di studio e di frequenza anche mediante corsi a svolgimento estivo, serale
ovvero forme di frazionamento dei programmi e degli esami. Per agevolare la
preparazione degli studenti possono essere inoltre istituite strutture
didattiche ausiliarie decentrate mediante anche l'apprestamento di sussidi
audiovisivi.
Rimane fermo
l'obbligo di ogni professore di svolgere il proprio corso di insegnamento
ufficiale.
Art. 93
Relazioni sulla sperimentazione.
Al termine di
ciascun anno accademico dall'inizio della sperimentazione, il dipartimento
riferisce alla commissione di ateneo sull'attività di ricerca svolta e sui
risultati della sperimentazione.
Alla scadenza del
terzo anno accademico dall'inizio della sperimentazione i dipartimenti
presentano alla commissione di ateneo e al Consiglio universitario nazionale
una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti. Entro i
successivi tre mesi le commissioni di ateneo devono presentare al Ministro
della pubblica istruzione e al Consiglio universitario nazionale una relazione
sulla sperimentazione di ciascun ateneo.
Entro quattro
anni dall'inizio della sperimentazione il Governo ne valuta i risultati ai fini
della presentazione di un disegno di legge, sentito il parere del Consiglio
universitario nazionale, per il definitivo riassetto delle strutture
universitarie e dell'organizzazione didattica, nel più rigoroso rispetto
dell'autonomia delle Università.
Ù
TITOLO IV
Organi
Art. 94
Consigli di corsi di laurea e di indirizzo.
Nelle facoltà
comprendenti più corsi o indirizzi di laurea, in corrispondenza dei predetti
corsi e indirizzi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di indirizzo
di laurea di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con
modifiche, dalla legge 30
novembre 1973, n. 766.
Il consiglio di
corso di laurea o di indirizzo di laurea:
coordina le
attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei
diplomi previsti nello statuto;
esamina e approva
i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o
del diploma;
formula proposte e
pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di
indirizzo o ai corsi di diploma interessati;
propone al
consiglio di facoltà l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto;
propone,
eventualmente d'intesa con gli altri consigli di corso di laurea e di indirizzo
di laurea afferenti agli organi dei dipartimenti, l'impiego dei mezzi, delle
attrezzature e del personale non docente dei dipartimenti stessi al fine di
organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e il loro
coordinamento con le attività di ricerca;
adotta nuove
modalità didattiche, anche mediante l'impiego di docenti per corsi
d'insegnamento diversi da quelli di cui sono titolari, secondo le disposizioni
del presente decreto.
Il consiglio di corso
di laurea o di indirizzo è costituito da tutti i professori di ruolo afferenti
al corso o indirizzo, ivi compresi i professori a contratto, da una
rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, non
superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale non
docente e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli
studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. La partecipazione
delle diverse componenti avviene nei limiti delle disposizioni che seguono.
Ogni consiglio di
corso di laurea o di indirizzo elegge nel suo seno, tra i professori ordinari
del corso medesimo, un presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in
prima convocazione e a maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il
presidente sovrintende o coordina le attività del rispettivo corso o indirizzo.
Dura in carica tre anni accademici.
Gli atti dei
consigli di corso di laurea o di indirizzo sono pubblici.
Partecipano
altresì al consiglio di corso di laurea e indirizzo, fino alla cessazione degli
incarichi di insegnamento, tutti gli incarichi stabilizzati nonché i
rappresentanti degli incaricati non stabilizzati e degli assistenti di ruolo
secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 9 del decreto-legge 1°
ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1973, n. 766. I professori associati partecipano
alle deliberazioni dei consigli di corso di laurea o di indirizzo per tutte le
questioni ad eccezione di quelle relative alla destinazione dei posti di ruolo
di professore ordinario ed alle persone dei professori ordinari. I
rappresentanti dei ricercatori universitari e degli studenti partecipano a
tutte le sedute dei consigli di corso di laurea o di indirizzo, ad eccezione di
quelle relative a questioni concernenti la destinazione dei posti di ruolo e le
persone dei professori ordinari ed associati e, qualora esistano, dei
professori incaricati e degli assistenti ordinari.
I rappresentanti
di cui al precedente comma durano in carica due anni.
Art. 95
Consiglio di facoltà.
A decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto entrano a far parte dei consigli di
facoltà i professori associati e le rappresentanze dei ricercatori
universitari, secondo le modalità che seguono. Ne fanno parte, con voto
consultivo, i professori a contratto.
I professori
associati partecipano alle deliberazioni dei consigli di facoltà per tutte le
questioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
convertito, con modificazioni, nella legge 30
novembre 1973, n. 766, ad eccezione di
quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore
ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di
professore ordinario nonché le questioni relative alle persone dei professori
ordinari.
Fino alla
cessazione degli incarichi di insegnamento restano ferme nei consigli di
facoltà le rappresentanze dei professori incaricati non stabilizzati e degli
assistenti di ruolo secondo le modalità e le percentuali previste dall'art. 9
del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella
legge 30
novembre 1973, n. 766.
Con le stesse
limitazioni di cui al precedente secondo comma, estese alla destinazione a
concorso di posti di professore di ruolo, alle dichiarazioni di vacanze, alle
chiamate, nonché alle questioni concernenti le persone dei professori
associati, partecipano altresì ai consigli di facoltà tre rappresentanti dei
ricercatori universitari e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Per l'elezione
del preside l'elettorato passivo compete ai soli professori ordinari.
L'elettorato attivo spetta ai professori ordinari, ai professori associati e,
fino a quando vi saranno, ai professori incaricati stabilizzati.
Art. 96
Consiglio di amministrazione.
Fino
all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore
associato i rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati e degli
assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a far parte dei consigli di
amministrazione dell'Università.
Alla scadenza dei
consigli di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente
decreto e non oltre sei mesi dopo l'indizione della suddetta prima tornata di
giudizi e comunque non oltre due mesi dall'espletamento di essa, i due
rappresentanti dei professori incaricati stabilizzati ed il rappresentante
degli assistenti ordinari vengono sostituiti da un rappresentante dei
professori associati, un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati
e un rappresentante degli assistenti ordinari.
Nelle Università
in cui, per effetto dell'espletamento della prima tornata di giudizi, le
categorie dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti ordinari
sono diventate inferiore al 10 per cento della consistenza riscontrata all'atto
dell'entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti delle categorie
al di sotto della predetta percentuale del 10 per cento vengono sostituiti da
altrettanti professori associati. Entro sei mesi dall'indizione della seconda
tornata dei giudizi di idoneità, i due rappresentanti dei professori incaricati
stabilizzati e il rappresentante degli assistenti ordinari saranno
integralmente sostituiti da tre professori associati.
L'esercizio
dell'elettorato attivo per la nomina di questi ultimi spetta anche agli
assistenti del ruolo ad esaurimento. Entro sei mesi dall'indizione della prima
tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore universitario e comunque non
oltre due mesi dall'espletamento di essa i consigli di amministrazione delle
Università sono altresì integrati da un rappresentante dei ricercatori. Detta
rappresentanza viene rinnovata ed elevata a due rappresentanti sei mesi dopo
l'indizione della seconda tornata di giudizi. Alla scadenza dei consigli di
amministrazione in carica, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, la
rappresentanza elettiva del personale non docente è aumentata da uno a due.
Art. 97
Elezioni del rettore.
I rettori delle
Università sono eletti, tra i professori ordinari e straordinari della stessa
Università, da un corpo elettorale composto da tutti i professori ordinari,
straordinari ed associati e, fino all'espletamento delle procedure
dell'inquadramento nel ruolo degli associati, dagli incaricati stabilizzati.
L'elettorato attivo spetta
altresì ai rappresentanti nei consigli di facoltà dei ricercatori e, finché
sussistano, degli assistenti di ruolo e degli incaricati non stabilizzati. I
rettori sono eletti a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre
votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del
ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il
maggior numero dei voti. E' eletto chi riporta maggiori voti.
Sei mesi prima
della scadenza dei mandati le elezioni sono indette dal decano dei professori
ordinari, il quale provvede altresì alla costituzione di un seggio elettorale e
alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo. Il segretario
del seggio è scelto dal presidente tra i docenti di ruolo.
Art.
98Consiglio universitario nazionale.
La rappresentanza
di cui alla lettera b), comma primo, dell'art. 1 della
legge 7 febbraio 1979, n. 31, nel Consiglio
universitario nazionale è sostituita da ventuno professori associati;
la rappresentanza
di cui alla successiva lettera o) della medesima legge da quattro ricercatori
universitari, intendendosi altresì sostituiti i professori associati alla
componente congiunta degli assistenti ordinari o dei professori incaricati agli
effetti delle proporzioni di cui ai commi secondo e quarto del predetto art. 1
della legge medesima. Qualora nelle Università non statali legalmente
riconosciute non siano presenti professori associati, i professori ordinari di
cui al quarto comma del citato art. 1 aumentano da uno a due.
Il rinnovo delle
componenti elettive del Consiglio universitario nazionale sarà disposto dopo
l'espletamento della prima tornata di giudizi per associato e ricercatore e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1981.
Gli attuali
membri del consiglio sono prorogati nella carica, anche in caso di
modificazione del loro status accademico, sino al termine di cui al precedente
comma.
In caso di
dimissioni o di cessazione dei membri eletti, si procede alla sostituzione
secondo i risultati delle votazioni, a condizione che il subentrante abbia
riportato un numero di voti non inferiore alla metà di quelli conseguiti
dall'ultimo degli eletti nello stesso collegio elettorale.
L'elettorato
attivo per i rappresentanti dei professori associati spetta ai professori
associati ai professori incaricati e agli assistenti ordinari. L'elettorato
passivo ai soli professori associati.
L'elettorato
attivo per i rappresentanti dei ricercatori universitari spetta ai ricercatori
universitari, ai titolari dei contratti e degli assegni biennali. L'elettorato
passivo spetta ai soli ricercatori universitari. Successivamente dopo tre anni
si provvederà al rinnovo di tutte le componenti del Consiglio universitario
nazionale essendo riservato l'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze
dei professori associati e dei ricercatori universitari, rispettivamente ai
soli professori associati e ai soli ricercatori universitari.
Il Consiglio
universitario nazionale così composto si rinnova ogni tre anni. I componenti
elettivi non possono far parte del Consiglio universitario nazionale più di due
volte consecutive, indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza,
considerandosi anche l'appartenenza alla prima sezione del Consiglio superiore
della pubblica istruzione.
La corte di
disciplina è composta dal vice presidente del Consiglio universitario nazionale
che la presiede e da tre professori ordinari e tre professori associati,
intendendosi sostituiti a tutti gli effetti e nei casi previsti i professori
associati agli assistenti ordinari e agli incaricati.
Continuano a far
parte del Consiglio universitario nazionale, fino alla cessazione del mandato,
i professori universitari anche se collocati a riposo, e gli studenti anche se
non più appartenenti al consiglio di amministrazione dell'università (50).
Ù
TITOLO V
Norme
finali e comuni
Art. 99
Norme per le designazioni elettive.
Le designazioni
elettive previste dal presente decreto avvengono a voto limitato. Ogni avente
diritto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare. La
votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto
salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre
1973, n. 766, e successive modificazioni e
integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche.
Art. 100
Attribuzione di insegnamenti nelle facoltà o corsi di laurea di nuova
istituzione.
Per le facoltà o
i corsi di laurea di nuova istituzione il consiglio di facoltà o il comitato
ordinatore, per il caso di istituzione di nuove facoltà ovvero per il caso in
cui il numero dei professori ordinari di una facoltà sia inferiore a tre, con
la partecipazione in tale ultimo caso anche di tutti i professori che hanno
titolo a partecipare al consiglio di facoltà, provvedono all'attribuzione degli
insegnamenti secondo i seguenti criteri:
mediante
utilizzazione a domanda dei componenti del comitato ordinatore per lo svolgimento
di un insegnamento in sostituzione di quello di titolarità, purché ricompreso
nei limiti di affinità di cui al precedente art. 9;
ove non sia
possibile attivare nelle nuove facoltà tutti gli insegnamenti previsti con
l'utilizzazione sostitutiva di cui alla lettera precedente mediante
l'affidamento, per non più di un triennio dall'attivazione dei corsi, di
insegnamenti ai professori universitari di ruolo, anche di altre facoltà o
Università, purché titolari di discipline comprese nel medesimo raggruppamento
concorsuale. La relativa delibera adottata a maggioranza assoluta dei presenti
deve dare ragione delle valutazioni comparative operate ai fini della scelta.
Gli insegnamenti conferiti sono retribuiti nella medesima misura prevista dal
successivo art. 114;
mediante
trasferimento, con modalità analoghe a quelle previste per i professori di
ruolo, di docenti che abbiano maturato il diritto a partecipare ai concorsi
riservati per professore associato;
ove non sia
possibile provvedere, attraverso le modalità di cui alle lettere precedenti,
all'attivazione degli insegnamenti necessari al funzionamento dei singoli anni
di corso, mediante contratti di diritto privato a tempo determinato, secondo le
modalità di cui al precedente art. 25 e previo nulla-osta del Ministro della
pubblica istruzione.
Per la facoltà o
i corsi di laurea di nuova istituzione i concorsi per posti di docente
ordinario ed associato possono essere banditi anche in deroga alla periodicità
biennale prevista dall'art. 2, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Art. 101
Disposizioni speciali per alcune facoltà e scuole.
I concorsi ad
assistente ordinario già banditi dall'Università di Udine e pubblicati nel
Bollettino ufficiale della pubblica istruzione prima dell'entrata in vigore del
presente decreto saranno regolarmente espletati. I posti di assistente di cui
al contingente previsto dal D.P.R. 6 marzo
1978, n. 102, non coperti sono sostituiti da
altrettanti posti di professore associato o di ricercatore, prelevati dai
contingenti di cui ai precedenti articoli 20 e 30, da destinare a concorsi
liberi di cui agli articoli 21 e 30.
Sono analogamente
sostituiti da un uguale numero di posti i posti di professore associato o di
ricercatore, i posti di assistente ordinario assegnati alla seconda Università
di Roma e della Tuscia dalla L. 3 aprile
1979, n. 122. La sostituzione è disposta con
decreto del Ministro della pubblica istruzione su proposta della facoltà
interessata, sentite le richieste dei consigli di corso di laurea o di
dipartimento, ove istituito.
Nelle scuole
dirette a fini speciali, eventuali attività didattiche tecnico-pratiche,
connesse a specifici insegnamenti professionali, sono conferite con contratti
di diritto privato a tempo determinato, secondo le modalità di cui al
precedente art. 25. La durata potrà essere protratta oltre il limite ivi
previsto, in caso di comprovata necessità e previo nulla osta delle facoltà che
ne danno comunicazione al Ministro della pubblica istruzione.
Art. 102
Attività assistenziale.
Il personale
docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale
presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se
gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell'art. 39, L. 23
dicembre 1978, n. 833, assumono per
quanto concerne l'assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di
corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità ai criteri fissati
nei successivi comma e secondo le modalità stabilite negli schemi tipo di
convenzione di cui al citato art. 39. Dell'adempimento di tali doveri detto
personale risponde alle autorità accademiche competenti in relazione al loro
stato giuridico. Al personale di cui al precedente comma è assicurata
l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello
del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed
anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 31 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Nell'ambito della
convenzione di cui all'art. 39 della L.
23 dicembre 1978, n. 833, verrà anche
fissato il limite finanziario entro il quale comprendere le indennità di cui
all'art. 31 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Le
corrispondenze funzionali tra il personale medico dei ruoli universitari ed il
personale medico del servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 31 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sono stabilite
come segue: il professore ordinario e straordinario è equiparato al medico
appartenente alla posizione apicale; il professore associato è equiparato al
medico appartenente alla posizione intermedia; l'assistente ordinario del ruolo
ad esaurimento ed i ricercatori sono equiparati al medico appartenente alla
posizione iniziale.
In rapporto alla
disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione
universitaria previste dalle convenzioni, di cui al precedente primo comma, ai
professori associati, agli assistenti ed ai ricercatori possono essere
attribuite ai fini assistenziali qualifiche di livello immediatamente superiore
a quelle indicate nel precedente comma.
L'attribuzione
della qualifica superiore è deliberata annualmente dal rettore, su motivato
conforme parere espresso dal consiglio di facoltà sulla base del curriculum
formativo e professionale degli aspiranti desunto dai titoli accademici
didattici e scientifici comprendenti anche l'attività assistenziale e
dell'anzianità di ruolo. Nel caso in cui il servizio nella qualifica superiore
venga prestato senza che il personale medico universitario sia in possesso dei
requisiti richiesti dalle norme vigenti per il corrispondente personale
ospedaliero, il predetto servizio non è valutabile nei concorsi ospedalieri.
L'affidamento
delle funzioni di cui ai precedenti commi deve comunque rispettare l'afferenza
ai raggruppamenti disciplinari stabiliti dalla vigente normativa universitaria.
Il rapporto di lavoro dei professori universitari che svolgono attività
assistenziale può essere a tempo pieno o a tempo definito secondo le
disposizioni previste dall'art. 35 del
D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e fatto salvo
quanto previsto dal precedente art. 11, comma quarto, lettera a), del presente
decreto.
L'opzione è reversibile
in relazione a motivate esigenze didattiche e di ricerca ed ha durata almeno
biennale. L'opzione si esercita con le stesse modalità previste nel precedente
art. 10.
I ricercatori
universitari di cui al presente articolo, a seconda che prestino servizio per
un numero di ore globalmente considerato uguale a quello previsto per il
corrispondente personale delle unità sanitarie locali a tempo pieno o a tempo
definito, hanno diritto alla rispettiva integrazione del trattamento economico
secondo quanto previsto nel precedente secondo comma.
Art. 103 Riconoscimenti ed
equiparazioni di servizi.
Ai professori di
ruolo all'atto della nomina a ordinario, è riconosciuto per due terzi, ai fini
della carriera, il servizio prestato in qualità di professori universitari
associati e professori incaricati, per la metà il servizio effettivamente
prestato in qualità di ricercatori universitari o di enti pubblici di ricerca,
di assistente, di ruolo o incaricato, di assistente ordinario, di tecnico
laureato, di astronomo e ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici
e vesuviano, di curatore degli orti botanici e di conservatore dei musei e per
un terzo il servizio prestato in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21
febbraio 1980, n. 28, nonché in qualità di assistente
volontario.
Ai professori
associati, all'atto della conferma in ruolo o della nomina in ruolo ai sensi
del precedente art. 50, è riconosciuto per due terzi ai fini della carriera, il
servizio effettivamente prestato in qualità di professore incaricato, di
ricercatore universitario o di enti pubblici di ricerca, di assistente di ruolo
o incaricato, di assistente straordinario, di tecnico laureato, di astronomo e
ricercatore degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, di curatore
degli orti botanici e di conservatore di musei e per la metà agli stessi fini
il servizio prestato in una delle figure previste dal citato art. 7, L. 21
febbraio 1980, n. 28, nonché per un terzo in qualità di
assistente volontario.
Ai ricercatori
universitari all'atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori
confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l'attività effettivamente
prestata nelle università in una delle figure previste dall'art. 7, L. 21
febbraio 1980, n. 28.
Il riconoscimento
dei servizi di cui ai precedenti commi può essere chiesto, entro un anno dalla
conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data.
I riconoscimenti ai fini della
carriera di servizi ed attività svolti contemporaneamente non sono tra loro
cumulabili. In ogni caso i riconoscimenti non possono superare complessivamente
il limite massimo di otto anni.
Ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza i servizi prestati in altri ruoli
statali sono ricongiungibili ed i servizi non di ruolo sono valutati nei limiti
ed alle condizioni previste dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 e dal testo
unico sul trattamento di previdenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato approvato con D.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1032 (35).
Gli stessi
periodi prestati nella scuola secondaria sono assimilati ai fini della
ricostruzione di carriera al servizio in una delle figure di cui all'art. 7 della L.
21 febbraio 1980, n. 28.
Per il
riconoscimento ai fini della carriera di quanto previsto nei commi precedenti,
valgono anche i servizi prestati presso le università non statali. Ai fini del
trattamento di quiescenza e di previdenza, i servizi di ruolo o riscattati,
prestati presso le università non statali, sono ricongiungibili con i servizi
prestati presso altri ruoli statali
I periodi
trascorsi all'estero per incarichi di insegnamento universitario o per ricerche
presso qualificati centri di ricerca sono equiparati, alle condizioni e nei
limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al
servizio prestato in qualità di professore incaricato, ovvero, rispettivamente,
per le attività di ricerca, in qualità di ricercatore universitario.
I periodi di attività di
insegnamento e di ricerca svolti presso l'Istituto universitario europeo di
Firenze sono equiparati, alle condizioni e nei limiti in cui il presente
articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al servizio prestato in qualità
di professore incaricato ovvero, rispettivamente, per le attività di ricerca,
in qualità di ricercatore universitario.
I periodi di
attività di ricerca svolti nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di cui
alla tabella VI, allegata alla legge 20 marzo
1975, n. 70, sono equiparati, alle condizioni e
nei limiti in cui il presente articolo prevede i riconoscimenti dei servizi, al
servizio prestato in qualità di ricercatore universitario.
Ai fini
dell'equiparazione di cui al precedente nono comma l'attività di insegnamento o
di ricerca svolta durante i periodi trascorsi all'estero previo parere del Consiglio
universitario nazionale, e la qualificazione delle istituzioni e dei centri di
ricerca presso cui essa è stata prestata sono accertate con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica
e tecnologica e su parere conforme del Consiglio universitario nazionale.
Il periodo di
insegnamento universitario presso università straniere, attestato con decreto
adottato di concerto tra i Ministri della pubblica istruzione, degli affari
esteri e del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica e previo parere del Consiglio universitario nazionale, è
riconosciuto valido in aggiunta agli anni di servizio prestato presso
università italiane e sempre che il professore incaricato sia in servizio
all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto per il completamento del
triennio di insegnamento richiesto quale requisito equipollente alla
stabilizzazione, ai fini dell'ammissione al giudizio di idoneità per
l'inquadramento in ruolo dei professori associati.
La stessa
disposizione di cui al precedente comma si applica per coloro che hanno
ottenuto un incarico di insegnamento presso università italiane e hanno dovuto
rinunciarvi per svolgere attività di insegnamento presso università di Paesi in
via di sviluppo nel quadro della cooperazione internazionale, ai sensi della L. 15 dicembre
1971, n. 1222 e della L. 9 febbraio
1979, n. 38, nonché per coloro che abbiano
svolto le attività di cui ai precedenti commi nono, decimo e undicesimo.
Il periodo
trascorso all'estero per ricerche presso qualificati centri di ricerca
attestato con decreto adottato di concerto tra i Ministri della pubblica
istruzione, degli affari esteri e della ricerca scientifica, e previo parere
conforme del Consiglio universitario nazionale è riconosciuto equipollente al
servizio svolto presso atenei italiani, al fine del completamento
dell'anzianità di servizio richiesta, e sempre che il richiedente appartenga ad
una delle categorie specificamente indicate nell'art. 58 per l'ammissione al
giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori. La stessa
equiparazione si applica ai periodi di attività di ricerca svolti presso
l'Istituto universitario europeo con sede in Firenze nonché ai periodi di
attività di ricerca prestata nei ruoli degli istituti pubblici di ricerca di
cui alla tabella VI allegata alla L. 20 marzo
1975, n. 70.
Nella
stipulazione dei contratti di cui al precedente art. 25 le Università della
Tuscia e di Cassino dovranno tener conto dell'esperienza didattica acquisita da
coloro che abbiano svolto, all'atto dell'entrata in vigore della legge 3 aprile
1979, n. 122, istitutiva delle rispettive
università statali, almeno tre anni di insegnamento nei corsi funzionali nelle
stesse sedi.
I professori che
abbiano svolto prima dell'entrata in vigore della L. 3 aprile
1979, n. 122, incarichi di insegnamenti, per un
periodo corrispondente a quello previsto per la stabilizzazione dall'art. 4 del
D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre
1973, n. 766, ovvero che abbiano completato il
triennio previsto dal D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge con
modificazioni dalla L. 19 febbraio
1979, n. 54, presso i corsi già funzionanti
nelle sedi universitarie della Tuscia e di Cassino, possono partecipare ai
giudizi di idoneità per professore associato, sempre che tali incarichi siano
stati conferiti con le modalità di cui al citato art. 4 del decreto-legge n.
580, convertito nella legge n. 766.
Art. 104 Nome particolare per i
provenienti da enti pubblici di sperimentazione e ricerca.
Ai dipendenti di
ruolo degli enti pubblici di sperimentazione e ricerca, contemplati nella
tabella VI allegata alla L. 20 marzo
1975, n. 70, che conseguano la nomina nei ruoli
di cui al presente decreto, già in godimento di stipendio maggiore di quello
loro spettante nei ruoli universitari, è attribuito, all'atto della nomina, un
assegno annuo pensionabile pari alla differenza tra i due stipendi annui lordi.
L'assegno di cui al precedente comma, è gradualmente riassorbito con i
miglioramenti conseguiti per attribuzione di aumenti periodici o di successive classi
di stipendio nella nuova carriera.
Art. 105
Insegnamenti nelle Accademie militari e negli istituti di formazione e
specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate dei Corpi armati dello
Stato.
Le Accademie
militari, l'Istituto idrografico della Marina e gli altri istituti militari di
istruzione superiore per la formazione e la specializzazione degli ufficiali
delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, possono attribuire gli
insegnamenti nelle materie non militari in relazione alle proprie esigenze
didattiche, risultanti dai piani di studi approvati annualmente dal Ministro
competente, al seguente personale:
professori
straordinari, ordinari e assistenti dei ruoli organici delle Accademie militari
e dell'Istituto idrografico della Marina, in aggiunta all'insegnamento
d'obbligo;
professori
straordinari, ordinari e associati di ruolo nelle università statali anche a
tempo pieno in aggiunta all'insegnamento d'obbligo previo nulla osta dei
consigli di facoltà;
lettori di lingua
straniera;
professori a
contratto secondo le modalità dell'art. 25, nei limiti del 10 per cento degli
insegnamenti.
Ai docenti di cui
alle lettere a) e b) del precedente comma gli insegnamenti vengono attribuiti
con decreto del Ministro dell'amministrazione cui appartiene l'accademia o
istituto militare.
Ai docenti di cui
alla lettera c) del precedente primo comma gli insegnamenti vengono attribuiti
mediante la stipulazione di contratto di diritto privato a tempo determinato.
La collaborazione
tra università, accademie, istituti anche ospedalieri militari può assumere
aspetti istituzionali attraverso convenzioni da stipularsi da parte delle
amministrazioni interessate.
Allo scopo di
incentivare lo studio e l'aggiornamento e la ricerca, al personale docente
appartenente ai ruoli organici delle accademie militari e dell'Istituto
idrografico della Marina, può essere consentito, previo nulla osta degli enti
di appartenenza e di concerto con i consigli di facoltà di svolgere attività
didattica e di ricerca presso le università statali.
Entro cinque anni
dall'entrata in vigore del presente decreto le accademie e gli istituti di cui
sopra provvederanno a rivedere i loro ordinamenti adeguandoli, per quanto
concerne le modalità di conferimento degli insegnamenti, alle disposizioni del
presente decreto.
Art. 106
Esonero transitorio dall'obbligo di impegno a tempo pieno.
I professori
ordinari che al 1° novembre 1980 ricoprono l'incarico accademico di rettore
sono esonerati dall'obbligo dell'impegno a tempo pieno fino alla scadenza del
loro mandato.
Nel primo
quinquennio di applicazione del presente decreto a tale carica possono comunque
essere eletti i professori fuori ruolo.
Art. 107
Graduale attuazione del tempo pieno.
Le disposizioni
del presente decreto relative al regime a tempo pieno dei professori ordinari
ed associati saranno operanti a partire dall'anno accademico 1981-82.
Art. 108
Attuazione del regime delle incompatibilità.
Le
incompatibilità previste dall'art. 13 divengono operanti, per i professori di
ruolo che già versino in tali situazioni, alla scadenza dei relativi mandati od
incarichi e comunque dal 1° novembre 1982.
In prima
applicazione del presente decreto i professori collocati in aspettativa ai
sensi del precedente art. 13 possono optare per il tempo pieno acquisendo il
diritto al relativo trattamento economico qualora competa (51).
Art. 109
Norme transitorie su trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso a
posti di professore ordinario.
Le limitazioni di
cui al precedente art. 8 non si applicano ai trasferimenti disposti per l'anno
accademico 1980-81. Non si applicano altresì nella prima attuazione del
presente provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o espletati
precedentemente alla sua entrata in vigore nonché per la destinazione ai corsi
di laurea di nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto,
al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento
le facoltà presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso
disponibile un posto di professore di ruolo possono avvalersi dei risultati del
medesimo per chiamare un vincitore non chiamato dalle facoltà che hanno
richiesto i concorsi. Le disposizioni di cui al precedente comma non si
applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia
banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto (52).
Art. 110 Collocamento a
riposo anticipato dei professori ordinari
Ai professori
ordinari in servizio alla data dell'11 marzo 1980, data di entrata in vigore della
L. 21 febbraio
1980, n. 28, e a quelli nominati in ruolo a
seguito di concorsi già banditi alla medesima data si applicano le norme già
vigenti per il collocamento fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico
successivo e per il collocamento a riposo, salvo che essi non chiedano di
anticipare il collocamento fuori ruolo al compimento del sessantacinquesimo
anno di età e quello a riposo al compimento dei cinque anni dal predetto
collocamento fuori ruolo. Il collocamento fuori ruolo e quello a riposo
anticipato sono disposti senza pregiudizio alcuno ai fini economici e
previdenziali. L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche
dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo
(53).
Art. 111
Esclusione dal giudizio di conferma dei professori associati.
Non sono soggetti
al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori già
incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano
maturato il triennio di incarico di cui all'art. 5, terzo
comma, n. 1) della legge 21 febbraio 1980, n. 28.
Art. 112
Decorrenza degli effetti giuridici degli inquadramenti.
Gli effetti
giuridici degli inquadramenti nel ruolo dei professori associati e in quello
dei ricercatori universitari, per coloro che beneficiando delle disposizioni
previste per la prima applicazione del presente decreto, abbiano superato il
primo giudizio di idoneità, decorrono dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 113
Conservazione degli incarichi.
Al fine di
garantire la conservazione degli insegnamenti già attivati alla data di entrata
in vigore del presente decreto, per assicurare il connesso livello di
funzionamento delle facoltà, sono prorogati gli incarichi di insegnamento di
coloro che siano in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente
decreto. Tale disposizione si applica anche ai professori di ruolo, anche se a
tempo pieno, che ricoprano incarichi di insegnamento presso università statali
o non statali (54).
Gli incaricati
degli insegnamenti di cui al precedente comma sono confermati nel loro ufficio
salvo espressa rinuncia fino alla chiamata di un nuovo titolare e comunque non
oltre l'espletamento della seconda tornata concorsuale. Gli incaricati possono,
a domanda, essere trasferiti nella stessa facoltà ad altro insegnamento per il
quale sia sopravvenuta una vacanza dichiarata dalla facoltà a seguito di
trasferimento di professore di ruolo o di cessazione di professore ufficiale,
sempre che alla copertura della disciplina la facoltà non intenda provvedere
mediante chiamata.
La stessa norma
si applica altresì per i corsi di laurea di nuova istituzione. Gli incaricati
supplenti già in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto
possono essere riconfermati sul posto, sempre in qualità di supplenti, ove il
titolare sia collocato in aspettativa.
Art. 114
Conferimento di supplenze.
Gli affidamenti e
le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a
ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di
settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata
deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra
facoltà della stessa università ovvero di altra università.
Nell'attribuzione delle supplenze, in
presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati,
appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza,
da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori (55). Le
supplenze, di cui al precedente comma, sono conferite con deliberazione del
consiglio di facoltà, che le adotterà a maggioranza assoluta. La deliberazione
darà ragione delle valutazioni comparative in base alle quali è stata operata
la scelta tra coloro che hanno presentato domanda per il conferimento della
supplenza.
Per il periodo di
effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a
mese, pari alla metà dello stipendio lordo spettante al professore associato
alla classe iniziale del livello retributivo. Fino all'adozione delle norme
delegate che provvedono a rivedere gli ordinamenti delle scuole a fini speciali
e delle scuole di specializzazione e perfezionamento, nulla è innovato, per
l'attribuzione degli insegnamenti in dette scuole, negli ordinamenti vigenti,
oltre a quanto disposto nel presente decreto. Per gli insegnamenti
eventualmente attribuiti ai professori di ruolo valgono le norme previste dal
precedente art. 9, anche se a tempo pieno.
Art. 115
Partecipazione di rappresentanti di enti o privati nei consigli di
amministrazione delle Università.
Gli enti e i
privati hanno diritto alla designazione di un proprio rappresentante in seno al
consiglio di amministrazione dell'università qualora versino all'ateneo un
contributo annuo non inferiore a lire 100 milioni. Tale minimo può essere
adeguato con successivi decreti ministeriali.
Art. 116
Norme transitorie per l'attribuzione degli insegnamenti vacanti in attesa della
prima tornata di giudizi di idoneità per professori associati.
Sino
all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore
associato non possono essere ulteriormente attivati insegnamenti per i quali,
nei tre anni accademici precedenti non siano stati sostenuti esami. Per
l'attivazione degli altri insegnamenti vacanti, qualora sia comprovata
l'impossibilità di provvedervi con le modalità di cui ai precedenti articoli 113
e 114, le facoltà possono provvedere a conferirli mediante la stipula di
contratti di diritto privato a tempo determinato, con le modalità di cui
all'art. 25 e secondo la disciplina di cui all'art. 29. La stipula di questi
contratti è subordinata al nulla osta del Ministero della pubblica istruzione
su parere del Consiglio universitario nazionale.
Art. 117
Professori incaricati.
Fino alla
cessazione degli incarichi la posizione giuridica ed il trattamento economico
dei professori incaricati restano disciplinati, per quanto non espressamente
previsto nel presente decreto, dalle vigenti norme. Qualora un professore di
ruolo venga chiamato a ricoprire l'insegnamento di un incaricato stabilizzato o
stabilizzando, a quest'ultimo viene assegnato un insegnamento giuridico affine
dal consiglio di facoltà; in mancanza, il corso viene diviso per numero di
studenti tra i due docenti.
Art. 118
Estensione della disciplina delle incompatibilità ai professori incaricati
stabilizzati.
La disciplina
delle incompatibilità prevista dal precedente art. 13, è estesa a professori
incaricati stabilizzati con i criteri di cui al precedente art. 108. I
professori incaricati stabilizzati, ai fini di cui al precedente primo comma,
sono sospesi dall'incarico di insegnamento, fermo restando il loro diritto a
partecipare ai giudizi di idoneità. Qualora la situazione di incompatibilità
cessi prima dell'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità,
essi hanno diritto a riprendere l'insegnamento, per il quale sono incaricati, fino
a tale scadenza.
Art. 119
Conferma dello stato giuridico di alcune categorie di personale universitario.
Gli assistenti del ruolo ad
esaurimento anche se contemporaneamente incaricati stabilizzati, i tecnici
laureati, gli astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici e
vesuviano, i curatori degli orti botanici ed i conservatori dei musei, qualora
non superino il giudizio di idoneità a professore associato ovvero non
intendano sottoporsi al giudizio stesso, conservano il loro stato giuridico ed economico.
Rimangono ferme
le disposizioni che disciplinano i compiti didattici degli assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento, ivi comprese le attività didattiche per
piccoli gruppi, i seminari e le esercitazioni.
Gli assistenti
del ruolo ad esaurimento, che al di fuori delle ipotesi previste dalla parte
prima del titolo V del
testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, assumono le
cariche, i mandati o gli uffici di cui all'art. 13 sono collocati in
aspettativa con le medesime modalità stabilite per i professori di ruolo,
compresi i criteri previsti dal precedente art. 108.
Art. 120
Passaggio ad altre amministrazioni.
Coloro che hanno
titolo a presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo dei professori
associati o in quello dei ricercatori universitari, e che non superino o che
non intendano sostenere il giudizio di idoneità, possono chiedere il passaggio
ad altre amministrazioni pubbliche eccetto gli enti pubblici di ricerca, da
individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita
nell'università.
Espletate le
procedure relative ai giudizi di idoneità, il Ministero della pubblica
istruzione con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
stabilisce un termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, entro
cui gli aspiranti al passaggio debbono presentare la domanda relativa, con
l'indicazione anche delle amministrazioni pubbliche alle quali preferiscono
essere destinati. La domanda deve essere corredata dalla documentazione che
comprovi la preparazione acquisita nell'università e l'anzianità di servizio
(56).
Il Ministro della
pubblica istruzione, con decreto da emanare d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e con i responsabili delle amministrazioni interessate,
determinerà i contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna
amministrazione. I contingenti sono fissati anche in soprannumero rispetto alle
dotazioni organiche dei ruoli delle rispettive amministrazioni interessate, in
modo che comprendano complessivamente un numero di posti pari a quello degli
aspiranti.
Il passaggio avviene previo
giudizio positivo di apposita commissione costituita presso l'amministrazione
interessata e formata da quattro membri appartenenti all'amministrazione e di
un professore universitario ordinario che la presiede. Il giudizio accerterà la
coerenza della preparazione del candidato con il lavoro da svolgere e i
rapporti di equipollenza con il posto cui si riferisce il passaggio, tenuto
conto dell'anzianità di servizio, la quale determina anche l'ordine per
l'inquadramento nel ruolo. Il possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella
scuola equivale all'accertamento della coerenza ai fini del passaggio alla
corrispondente amministrazione. Le procedure di cui ai commi secondo, terzo,
quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di
presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli
interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di
appartenenza (57). Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella
amministrazione pubblica interessata continuerà ad essere corrisposto il
trattamento economico in godimento (57) (58).
Art.
121 Esercizio della libera docenza.
Coloro che hanno
conseguito l'abilitazione alla libera docenza e ne abbiano ottenuto la
conferma, alla data di entrata in vigore del presente decreto possono
esercitarla secondo le norme vigenti che ne disciplinano l'utilizzazione. Si ha
per confermata la libera docenza già valutata positivamente dal consiglio di
facoltà, sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché
non sia intervenuto il relativo decreto ministeriale.
Art. 122
Adeguamento delle università non statali alla nuova disciplina.
Sino all'entrata
in vigore della legge sulle università non statali, il cui progetto dovrà
essere presentato dal Governo alle Camere entro il 31 ottobre 1980 (59), sono
consentiti contributi finanziari alle università stesse, nei termini e con le
modalità di cui al successivo comma, a sgravio del maggior onere dalle
università predette sopportato per il personale docente in dipendenza
dell'applicazione del presente decreto, e sempre che esse adeguino i loro
statuti alla nuova disciplina del personale docente contenuta nel presente
decreto. Tali contributi non potranno comunque protrarsi oltre l'anno
accademico 1981-82.
Il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della Pubblica istruzione, sentito il
Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro del tesoro,
determina per ciascun anno accademico, i contributi di cui al precedente comma,
tenendo conto, per ciascuna delle università non statali interessate:
della consistenza
dell'organico del personale docente, con particolare riferimento agli
inquadramenti da attuarsi ai sensi del presente decreto;
delle condizioni
finanziarie delle università stesse;
degli
orientamenti programmatici del Governo in materia di statizzazione delle
università non statali, anche in riferimento al piano biennale transitorio di
cui al precedente art. 2, ultimo comma. Nello stesso periodo fissato dal primo
comma del presente articolo, le università non statali potranno conferire
contratti di insegnamento anche a professori delle università statali
Art. 123 Norme abrogative e
fiscali.
Gli ultimi due
commi dell'art. 19 della L.
18 marzo 1958, n. 349, come sostituiti dall'art. 23 della L.
24 febbraio 1967, n. 62, e tutte le
disposizioni che comunque consentano di assumere o utilizzare a qualsiasi
titolo personale non previsto dal presente decreto, sono abrogati.
Restano ferme le
nullità di diritto e l'assoluta improduttività di qualunque effetto e
conseguenza nei confronti dell'amministrazione dell'assunzione di personale e
dell'affidamento di compiti istituzionali effettuati in violazione della già
vigente legislazione universitaria ovvero di quanto previsto nel presente
decreto, salve le responsabilità disciplinari, amministrative e penali dei
docenti e degli altri funzionari responsabili delle violazioni.
E' altresì
abrogato il primo comma dell'art. 4 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 30 novembre
1973, n. 766, e successive modificazioni e
integrazioni, nonché il secondo comma dell'art. 131 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. E'
inoltre abrogato il D.P.R. 1° dicembre 1952, n. 4512 (61).
A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto non sono applicabili alle
università statali le disposizioni di cui all'art. 63 del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.
Le disposizioni
contenute nell'art. 10 della L. 29 febbraio
1980, n. 31, si applicano anche alle
prestazioni rese dai policlinici universitari e dalle cliniche universitarie
convenzionate.
Art. 124
Entrata in vigore.
Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(1) Con D.M. 30
luglio 1983 (Gazz. Uff. 10 ottobre 1983, n. 278 Suppl. Ord.), rettificato con
D.M. 12 gennaio 1984 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1984, n. 20), sono stati
determinati i raggruppamenti delle discipline per le quali le facoltà e le
scuole universitarie possono chiedere concorsi per posti di professore
universitario di ruolo prima fascia. Vedi anche, la L. 29 gennaio
1986, n. 23.
(2) Comma così
modificato dall'art. 2, L. 9
dicembre 1985, n. 705.
(3) Comma così
modificato dall'art. 1, L. 13
agosto 1984, n. 477 (Gazz. Uff. 21 agosto 1984, n. 229)
(4) Comma così
sostituito dall'art. 3, L. 9
dicembre 1985, n. 705
(5) Lettera così
modificata dall'art. 3, L. 18
marzo 1989, n. 118.
(6) Lettera così
sostituita dall'art. 3, L. 9
dicembre 1985, n. 705.
(7) Comma
aggiunto dall'art. 4, L. 18
marzo 1989, n. 118.
(8) Per
l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, L. 18
marzo 1989, n. 118.
(10) Gli ultimi
due commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 4, L. 9 dicembre
1985, n. 705.
(11) I numeri 4 e
6 sono stati soppressi dal primo comma dell'art. 5, L. 9
dicembre 1985, n. 705, che ha inoltre
così disposto:
"I
professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti
del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi
dell'art. 7, terzo e
quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87,
come modificato dall'art. 27 della L. 18 marzo
1958, n. 311".
(12) Numero così
sostituito dall'art. 5, L. 9
dicembre 1985, n. 705.
(13) Comma
aggiunto dall'art. 5, L. 9
dicembre 1985, n. 705.
(14) Comma così
sostituito dall'art. 5, L. 9
dicembre 1985, n. 705.
(15) Vedi, anche,
la L. 7 agosto
1990, n. 239.
(17) Vedi, anche,
gli artt. 14
e 33, D.P.R. 10
marzo 1982, n. 163.
(18) Vedi, anche,
l'art. 4, D.L. 2 marzo 1987, n. 57.
(19) Così
sostituito dall'art. 6, L. 9
dicembre 1985, n. 705. Vedi, anche
l'art. 9, D.L. 28 febbraio 1986, n. 49.
(20) La Corte
costituzionale con sentenza 9-23 febbraio 1989, n. 55 (Gazz. Uff. 1° marzo 1989,
n. 9
Serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma, nella parte in
cui non consente il rinnovo annuale per più di cinque anni dei contratti di cui
al precedente primo comma.
(21) Per
l'interpretazione autentica del presente articolo 28, vedi l'art. 7, L. 9
dicembre 1985, n. 705.
(22) Vedi, anche,
il D.L. 2 marzo 1987, n. 57.
(23) Comma così
sostituito dall'art. 8, L. 9
dicembre 1985, n. 705.
(24) Sostituisce
i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 12, D.L. 1° ottobre
1973, n. 580
(25) Con D.M. 6
agosto 1983 (Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1983, n. 313) sono stati
disposti i raggruppamenti delle discipline per i concorsi a professore
universitario di ruolo, fascia degli associati.
(26) Per
l'interpretazione autentica degli artt. 13 e 44 del presente D.P.R., nonché
dell'art. 5, L. 9
dicembre 1985, n. 705, vedi la L. 5 agosto
1988, n. 341.
(27) Per
l'interpretazione del presente art. 50, vedi l'art. 9, L. 9
dicembre 1985, n. 705. La Corte
costituzionale, con sentenza 9 aprile 1986, n. 89 (Gazz. Uff. 23 aprile 1986,
n. 16
Serie speciale),
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo
comma, n. 3, L. 21 febbraio 1980, n. 28,
e dell'art. 50, n. 3, D.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere
ai giudizi di idoneità gli aiuti e gli assistenti dei policlinici e delle
cliniche universitarie, nominati in base a pubblico concorso, che, entro l'anno
accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e
scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal
preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle
attività medesime. La Corte costituzionale, con sentenza 5-13 luglio 1989, n.
397 (Gazz. Uff. 19 luglio 1989, n. 29 Serie speciale) ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 5, terzo comma,
n. 3, della L. 21 febbraio 1980, n. 28 e
dell'art. 50, n. 3, del D.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, nella parte in cui non contemplano
tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto
presso al facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso,
svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto,
e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio
attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni
edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al
periodo di svolgimento delle attività medesime.
(28) Comma così
sostituito dall'art. 1, L. 13
agosto 1984, n. 478.
(29) Comma
aggiunto dall'art. 1, L. 13
agosto 1984, n. 478. L'articolo unico, L. 4 aprile
1985, n. 120 (Gazz. Uff. 10 aprile 1985, n. 85)
ha così disposto:
"art. un.
Gli inquadramenti di coloro che abbiano conseguito il giudizio di idoneità a
professore associato nelle tornate, successive alla prima, dei giudizi di
idoneità previsti dall'art. 51 del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, possono essere
disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento in ruolo decorre
dalla data della delibera della facoltà interessata".
(30) Per
l'interpretazione autentica del presente art. 51, vedi l'art. 10, L. 9
dicembre 1985, n. 705.
(31) Periodo
aggiunto dall'art. 1, L. 30
ottobre 1981, n. 615.
(32) Comma così
modificato dall'art. 2, L. 13
agosto 1984, n. 478.
(33) Comma così
sostituito dall'art. 2, L. 13
agosto 1984, n. 478.
(34) L'articolo
unico, L. 6 ottobre
1982, n. 725 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1982, n.
281) ha così disposto:
"Articolo
unico. Il disposto dell'art. 53,
undicesimo comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico,
non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito i giudizi di
idoneità a professore associato.
I professori
associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono
inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della
facoltà interessata.
Per tutti i
professori di ruolo, ordinari e associati, di prima nomina, l'opzione fra il
regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'art. 11 del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, è esercitata
all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento".
(35) Per
l'interpretazione autentica dell'undicesimo comma del presente art. 53, vedi l'art. 11, L. 9
dicembre 1985, n. 705.
(36) Comma
aggiunto dall'art. 4, L. 13
agosto 1984, n. 478.
(37) La Corte
costituzionale, con sentenza 7 luglio 1987, n. 284 (Gazz. Uff. 29 luglio 1987,
n. 31 Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo
comma, lett. h), nella parte in cui richiede ai lettori ivi indicati
un'anzianità di servizio di due anni maturata alla data dell'11 marzo 1980. Con
la stessa sentenza la Corte, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della prima parte del comma secondo, per quanto stabilisce
intorno al computo dell'anzianità biennale ivi prevista. Con altra sentenza
8-14 febbraio 1989, n. 39 (Gazz. Uff. 22 febbraio 1989, n. 8 Serie speciale),
la stessa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lett. h),
nella parte in cui non prevede l'immissione dei lettori incaricati ex art. 24, L. 24
febbraio 1967, n. 62, ai giudizi di idoneità per
l'accesso al ruolo dei ricercatori universitari, quali ricercatori confermati.
(38) La Corte
costituzionale, con sentenza 19 febbraio 1985, n. 46 (Gazz. Uff. 27 febbraio
1985, n 50-bis) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, lett.
h), della L. 21 febbraio 1980, n. 28 e 58, lett. i) del
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento
della docenza universitaria), in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
nella parte in cui non prevedono l'inclusione ai fini della ammissione al
giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari
confermati anche dei medici interni universitari assunti con delibera
nominativa del consiglio di facoltà per motivate esigenze delle cliniche o
degli istituti di cura universitari.