DPR 18 giugno 1998, n.
233
Regolamento recante
norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la
determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma
dell'art. 21 Legge n. 59 del 15.03.97
(pubblicato nella GU n. 164 del 16 luglio 1998)
Art. 1 - Finalità
1. Il
raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la
finalità di garantire l'efficace esercizio dell'autonomia prevista dall'articolo
21 della legge 15 marzo
1997, n.59, di dare stabilità nel tempo alle stesse
istituzioni e di offrire alle comunità locali una pluralità di scelte, articolate
sul territorio, che agevolino l'esercizio del diritto all'istruzione.
2. Il
dimensionamento è altresì finalizzato al conseguimento degli obiettivi
didattico-pedagogici programmati, mediante l'inserimento dei giovani in una
comunità educativa culturalmente adeguata e idonea a stimolarne le capacità di
apprendimento e di socializzazione.
3. Il
raggiungimento delle dimensioni stabilite a norma del comma 1 ha l'ulteriore
finalità di assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di
confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le
organizzazioni sociali e le associazioni operanti nell'ambito territoriale di
pertinenza.
Art.
2 - Parametri
1. L'autonomia
amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca e progettazione
educativa, è riconosciuta alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
ivi comprese quelle già dotate di personalità giuridica, che raggiungono
dimensioni idonee a garantire l'equilibrio ottimale tra domanda di istruzione e
organizzazione dell'offerta formativa. A tal fine sono definiti, a norma
dell'articolo 3, gli ambiti territoriali, di ampiezza differenziata a seconda
del grado di istruzione, nei quali va assicurata la permanenza e la stabilità
delle suddette istituzioni, con particolare riguardo alle caratteristiche
demografiche, geografiche, economiche, socio-culturali del territorio, nonché
alla sua organizzazione politico-amministrativa.
2. Ai
fini indicati al comma 1, per acquisire o mantenere la personalità giuridica
gli istituti di istruzione devono avere, di norma, una popolazione, consolidata
e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa tra 500 e 900
alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare
l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.
3. Nelle
piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche
contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di
riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per
gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli
istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di
diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle località sopra indicate che
si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresí, essere
costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. L'indice
massimo di cui al comma 2 può essere superato nelle aree ad alta densità
demografica, con particolare riguardo agli istituti di istruzione secondaria
con finalità formative che richiedono beni strutturali, laboratori ed officine
di alto valore artistico o tecnologico.
4. Nell'ambito
degli indici, minimo e massimo, stabiliti dal comma 2, la dimensione ottimale
di ciascuna istituzione scolastica è definita in relazione agli elementi di
seguito indicati:
a) consistenza della
popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza, con
riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola contemplato
dall'ordinamento scolastico vigente;
b) caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del
bacino di utenza;
c) estensione dei fenomeni di devianza giovanile e criminalità minorile;
d) complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, con riguardo
alla pluralità di gradi di scuole o indirizzi di studio coesistenti nella
stessa istituzione, ivi comprese le attività di educazione permanente, di
istruzione degli adulti e di perfezionamento o specializzazione, nonché alla
conduzione di aziende agrarie, convitti annessi, officine e laboratori ad alta
specializzazione o con rilevante specificità.
5. Qualora
le singole scuole non raggiungano gli indici di riferimento sopra indicati,
sono unificate orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel
medesimo ambito territoriale o verticalmente in istituti comprensivi, a seconda
delle esigenze educative del territorio e nel rispetto della progettualità
territoriale.
6. Per
garantire la permanenza, negli ambiti territoriali definiti ai sensi
dell'articolo 3, di scuole che non raggiungono, da sole o unificate con scuole
dello stesso grado dimensioni ottimali, sono costituiti istituti di istruzione
comprensivi di scuola materna, elementare e media. Allo stesso fine e per
assicurare la più efficace corrispondenza tra gli istituti di istruzione
secondaria superiore e le caratteristiche del territorio di riferimento, nonché
tra la necessaria varietà dei percorsi formativi proposti da ciascun istituto e
la domanda di istruzione espressa dalla popolazione scolastica, si procede alla
unificazione di istituti di diverso ordine o tipo che non raggiungono,
separatamente, le dimensioni ottimali e insistono sullo stesso bacino d'utenza,
ivi comprese le sezioni staccate e le scuole coordinate dipendenti da istituti
posti in località distanti e compresi in altri ambiti territoriali di
riferimento; tali istituzioni assumono la denominazione di istituto di
istruzione secondaria superiore.
7. Nelle
province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di
viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia dispersione e
rarefazione di insediamenti abitativi sono concesse deroghe automatiche agli
indici di riferimento previsti dal comma 2, anche sulla base di criteri
preventivamente stabiliti dalle regioni, in sede di conferenza provinciale
convocata a norma dell'articolo 3.
8. Gli
indici minimi di riferimento previsti dal comma 3 sono applicabili anche agli
istituiti secondari di istruzione artistica, professionale e tecnica con
indirizzi. formativi particolarmente specializzati e a diffusione limitata
nell'ambito nazionale e regionale.
9. Le
disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano alle scuole e
istituti di istruzione statali in lingua slovena delle provincie di Gorizia e
Trieste, con i necessari adeguamenti all'entità della popolazione scolastica
interessata negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'articolo 3; è
comunque assicurata la permanenza di almeno un'istituzione di istruzione
secondaria superiore per provincia.
10. Gli
indici di riferimento previsti dai commi 3, 5, 6 e 8 si applicano agli istituti
di istruzione che comprendono scuole con particolari finalità, funzionanti ai
sensi dell'articolo 324 del testo unico approvato con decreto
legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il dovuto
riguardo alle specifiche esigenze formative degli alunni frequentanti le
suddette scuole.
Art.
3 - Piani provinciali di dimensionamento
1. I
piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche previsti dall'articolo
21, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine dell'attribuzione
dell'autonomia e personalità giuridica, sono definiti in conferenze provinciali
di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di
programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali,
preventivamente adottati dalle regioni.
2. Entro
il 31 ottobre 1998 il presidente della provincia, anche in assenza degli
indirizzi e dei criteri di cui al comma 1, convoca la conferenza provinciale
alla quale partecipano, oltre alla provincia, i comuni e le comunità montane;
ad essa partecipano di diritto il dirigente competente della amministrazione
periferica della pubblica istruzione e il presidente del consiglio scolastico
provinciale, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici
interessati. Ove il presidente della provincia non provveda tempestivamente
alla convocazione, questa può essere fatta dal sindaco del comune capoluogo di
provincia o, in mancanza, dal dirigente del competente ufficio periferico
dell'amministrazione scolastica.
3. Nella
prima riunione sono determinate le modalità operative per la predisposizione e
la successiva discussione e definizione delle proposte avanzate dai soggetti
partecipanti alla conferenza provinciale, compresi i criteri per la promozione
di incontri e accordi per ambiti territoriali ristretti.
4. Gli
ambiti territoriali di riferimento e le dimensioni ottimali delle istituzioni
scolastiche, sono individuati dalle conferenze previste dai precedenti commi.
5. I
dirigenti competenti della amministrazione periferica della pubblica istruzione
predispongono la documentazione necessaria per la conferenza provinciale di
organizzazione, con tutti gli opportuni elementi di informazione; gli stessi
dirigenti, altresì, acquisiscono e comunicano alle conferenze provinciali di
cui al comma 3, eventuali pareri e proposte dei consigli scolastici
distrettuali e degli organi collegiali degli istituti d'istruzione interessati.
I dati, i documenti, le informazioni di cui sopra, unitamente alle proposte
formulate, sono contemporaneamente trasmessi alle regioni e ai consigli
provinciali e distrettuali competenti per territorio.
6. Il
piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, d'ogni ordine e grado,
è approvato dalle conferenze provinciali entro il 31 dicembre 1998, anche in
assenza degli indirizzi e dei criteri di cui al comma 1.
7. I
piani contengono anche proposte specifiche per le zone di confine tra province
o regioni, allo scopo di garantire le migliori condizioni di fruibilità del
servizio scolastico.
8. Le
regioni approvano il piano regionale di dimensionamento entro il 28 febbraio
1999 sulla base dei piani provinciali assicurandone il coordinamento, nel
rispetto degli organici prestabiliti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dei
parametri di riferimento previsti dall'articolo 2. Le regioni deliberano sui
casi previsti dal comma 7, previa intesa, ove necessario, con le regioni
confinanti.
9. I
piani possono essere modificati nel corso dell'anno successivo alla loro
approvazione e hanno, comunque, completa e definitiva attuazione entro l'inizio
dell'anno scolastico 2000-'01.
Art. 4 - Attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia
1. I
dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica adottano, in attuazione
dei piani approvati dalle regioni, i provvedimenti conseguenti, ivi compresa
l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle singole
istituzioni scolastiche.
2. Agli
enti locali è attribuita ogni competenza in materia di soppressione,
istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche
che abbiano ottenuto la personalità giuridica e l'autonomia. Tale competenza è
esercitata, su proposta e, comunque, previa intesa, con le istituzioni
scolastiche interessate con particolare riguardo alle disponibilità di organico
e al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.
Art.
5 - Organici pluriennali
1. La
consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi compresi
i dirigenti scolastici, predeterminata a livello nazionale per il triennio
1998-2000 a norma dell'art. 40, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è articolata su base regionale e
ripartita per aree provinciali o subprovinciali. Le successive rideterminazioni
sono attuate ai sensi della normativa in vigore, in relazione alle funzioni di
programmazione e riorganizzazione della rete scolastica attribuite alle regioni
dal decreto legislativo da adottare ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge
15 marzo 1997, n. 59, tenendo conto, in particolare:
a) del numero degli alunni previsti,
distinti per età e per ordine e grado di scuole;
b) del numero degli istituti previsti, delle loro dimensioni e
dell'articolazione delle stesse istituzioni sul territorio;
c) delle caratteristiche demografiche e orografiche di ciascuna regione;
d) degli indici di disagio economico e socio-culturale;
e) degli obiettivi correlati all'economia regionale e all'evoluzione del
mercato del lavoro;
f) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale in servizio.
Entro il limite dell'organico provinciale
complessivo la dotazione Organica di ciascuna istituzione scolastica è definito
dai dirigenti dell'amministrazione scolastica periferica, in conformità ai
criteri e ai parametri generali stabiliti a norma del comma 1, sulla base dei
seguenti dati di riferimento ed elementi di valutazione:
a) numero degli alunni e delle classi
previste, distinti per anno di corso e indirizzo di studi;
b) insegnamenti da impartire nelle classi previste in relazione agli obiettivi
formativi previsti dai corrispondenti curricoli;
c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
d) attività didattiche finalizzate al recupero della dispersione scolastica e
degli insuccessi formativi, alla sperimentazione di nuovi metodi didattici e di
nuovi ordinamenti e strutture curricolari, all'adattamento dei percorsi
formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di
personalizzazione dei processi di apprendimento, alle caratteristiche
dell'economia regionale o locale e all'evoluzione del mercato del lavoro;
e) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di
ricerca educativa e scientifica, di orientamento scolastico e professionale e
di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale
articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di
specializzazione;
f) esigenze specifiche delle istituzioni che operano in zone a rischio di
devianza giovanile e criminalità minorile, ovvero nelle comunità montane e
nelle piccole isole;
g) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di
sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore
all'intero anno scolastico.
2. Le
risorse umane necessarie per le finalità indicate alle lett. d), e), f) e g)
del comma 2, sono attribuite alle singole istituzioni scolastiche o a reti
di scuote, anche sulla base delle richieste e dei progetti formativi delle
stesse istituzioni.
3. Nei
limiti delle dotazioni organiche assegnate i dirigenti scolastici, nel rispetto
delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione
delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la
contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale,
attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.
4. Le
scuole annesse ad istituti di educazione statale non hanno personalità
giuridica distinta dagli istituti di appartenenza. La dotazione organica di
istituto relativa alle suddette scuole, considerata nella sua entità
complessiva, è determinata ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Gli
organici di cui al comma 1, per le scuole e gli istituti di istruzione statali
in lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste sono separatamente
determinati e distinti dall'organico complessivo riferito alla regione di
appartenenza.
Art.
6 - Dotazione finanziaria di istituto
1. Gli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della
pubblica istruzione per il funzionamento amministrativo e didattico delle
istituzioni scolastiche sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, su base regionale, in proporzione alla popolazione scolastica e al
numero di istituti di istruzione. Essi sono articolati a livello provinciale o
sub-provinciale e sono distinti in assegnazioni ordinarie, e assegnazioni
perequative.
Le assegnazioni perequative sono calcolate in relazione alle condizioni
demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio. Sui
criteri di ripartizione delle assegnazioni perequative è sentito il parere
della conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali.
2. Le
dotazioni finanziarie determinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle
singole istituzioni dai dirigenti degli uffici periferici dell'Amministrazione
scolastica, in conformità ai criteri generali e agli indici di riferimento
fissati dal decreto di cui allo stesso comma 1.
3. Le
istituzioni scolastiche utilizzano le risorse finanziarie a loro assegnate per
lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, educazione permanente
e orientamento proprie di ciascun grado, ordine e tipo di scuola, nel rispetto
delle competenze attribuite, nelle stesse materie, alle regioni e agli enti
locali con il decreto legislativo da emanarsi a norma degli articoli 1 e 4
della legge n. 59 del 15 marzo 1997.
4. Le
disposizioni del presente articolo non escludono l'apporto di ulteriori risorse
finanziarie, da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di altri
enti e di privati, per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con
risorse a destinazione specifica.
5. Lo
Stato, le regioni, gli enti locali, le istituzioni scolastiche ed altri
soggetti pubblici e privati possono stipulare accordi di programma per la
gestione di attività previste dai commi 3 e 4.
Art.
7 - Esclusioni
1. Le
disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano alle accademie di
belle arti, di danza e di arte drammatica, ai conservatori di musica, agli
istituti superiori per le industrie artistiche, alle scuole italiane all'estero
e agli istituti di educazione, salvo il disposto dell'articolo 5, comma 5.
2. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano,
disciplinano con proprie leggi le materie di cui al presente regolamento, nel
rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
3. In
mancanza di norme statutarie o di attuazione dei relativi statuti, che
attribuiscano alle regioni a statuto speciale competenza legislativa in materie
disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei
precedenti articoli.
Art.
8 - Abrogazioni
1. Ai
sensi dell'articolo 21, comma 13, della legge n. 59 del 15 marzo 1997, sono
abrogati gli articoli 442, comma 4 e 548, comma 5, del testo unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
e l'articolo 1, comma 22 della legge 28
dicembre 1995, n. 549.