DECRETO
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 ottobre 1994, n. 770.
Regolamento
concernente la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche.
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI
CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
E
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto
legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,
riguardante la "razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto l'art. 54 del
citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare i commi 1, 2, 3 e
5;
Visto l'art. 3, commi
31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica";
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593,
recante: "Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei
comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma
3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
Visto il decreto
del Ministro per la funzione pubblica del 7 aprile 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 1994, recante: "Individuazione
delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
che partecipano alla trattativa per la definizione dell'accordo sindacale
riguardante la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche";
Visto l'accordo
raggiunto in data 8 aprile 1994 fra il Ministro pro-tempore per la funzione
pubblica - delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - e le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
CGIL - CISL - UIL
- CIDA - CONFEDIR - CONFSAL - CISAL - CISNAL - RdB/CUB;
Vista la lettera
prot. n. 1368/94/8.93.5 del 23 giugno 1994 del Dipartimento della funzione
pubblica, con la quale - ai sensi dell'art. 54, comma
1, del decreto legislativo n. 29/1993, come
modificato dall'art. 20 del
decreto legislativo n. 470/1993 - è stato
chiesto alle amministrazioni regionali di esprimere, nell'ambito della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, l'intesa, per gli aspetti di interesse regionale,
in ordine allo schema di decreto concernente la nuova disciplina dei distacchi,
delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;
Vista la
deliberazione del 2 agosto 1994 della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con la quale è
stata espressa l'intesa delle amministrazioni regionali in ordine ai contenuti
del citato schema di decreto;
Visto l'art. 17, commi 3
e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la
comunicazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
seduta del 5 agosto 1994 riguardante l'approvazione dello schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al regolamento concernente:
"Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 3, comma
34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
ed all'art. 54 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dall'art. 20 del
decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470";
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 27 ottobre
1994;
A
D O T T A
Il
seguente regolamento:
Art. 1.
Area
di applicazione
1. Il presente regolamento si
applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ferme
restando le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 4, dello stesso decreto legislativo.
Art. 2.
Distacchi
sindacali
1. La somma delle
aspettative sindacali, dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali
cumulati per oltre 221 giorni lavorativi all'anno, spettanti ai dipendenti
pubblici dei comparti "Ministeri", "Enti pubblici non
economici", "Regioni-Autonomie locali", "Sanità, personale
medico", "Sanità, personale non medico", "Ricerca",
"Scuola", "Università, personale docente",
"Università, personale non docente", nonché, per i dipendenti del "Corpo
nazionale dei vigili del fuoco", dell'"ANAS", dei "Monopoli
di Stato", della "Cassa depositi e prestiti" e
dell'"AIMA", in base alla normativa di fonte legislativa e
regolamentare vigente al momento della stipulazione dell'accordo recepito dal
presente regolamento, costituisce il contingente complessivo dei distacchi sindacali.
2. Il contingente
complessivo di cui al primo comma, pari a 5.167 distacchi, è ridotto del
cinquanta per cento. Alla riduzione del cinquanta per cento si perviene
diminuendo il contingente del venticinque per cento, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore venticinque per
cento, a decorrere dal 15 dicembre 1994. Per il comparto "Scuola"
l'intera riduzione del cinquanta per cento - predisposta alla data della
formazione delle classi - diventa operativa dal 1 settembre 1994.
3. Il contingente
dei distacchi sindacali ottenuto dalla riduzione del cinquanta per cento ai
sensi del comma 2, complessivamente pari a 2.584, è ridotto di un ulteriore
cinque per cento a decorrere dal 31 dicembre 1997.
4. I contingenti complessivi dei
distacchi sindacali di cui ai commi 2 e 3 costituiscono il limite massimo dei
distacchi sindacali autorizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche di cui
ai comparti e articolazioni settoriali indicati nel comma 1. I contingenti sono
ripartiti per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico
impiego, per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per
il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, e sono
attribuiti, in ciascuno dei predetti comparti ed aree, per il novanta per cento
alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
nel comparto o nella autonoma area di contrattazione collettiva e per il
restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, garantendo comunque, nell'ambito di tale
ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette
confederazioni sindacali ed un distacco sindacale alla confederazione sindacale
maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite
esclusivamente tra dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca
e ladina, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978, n. 58. Per l'area di contrattazione della dirigenza medica e
veterinaria, i distacchi sindacali sono attribuiti soltanto alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
5. Alla
determinazione dei contingenti dei distacchi sindacali di cui al comma 4, sulla
base dei criteri indicati nell'articolo 54 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, ed alla ripartizione degli stessi tra le
confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, in rapporto al grado di rappresentatività delle medesime
accertata ai sensi della normativa vigente nel pubblico impiego alla data della
ripartizione dei predetti contingenti, provvede la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le
organizzazioni sindacali interessate, entro trenta giorni dalle cadenze
indicate nel comma 2, e, a decorrere dal 31 dicembre 1997, entro il primo
trimestre di ciascun quadriennio.
6. Le richieste di distacco
sindacale sono presentate dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali
nazionali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del personale
interessato. Le amministrazioni curano gli adempimenti istruttori - acquisendo
per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il
provvedimento di distacco entro il termine massimo di trenta giorni dalla
richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio - finalizzato
esclusivamente all'accertamento dei requisiti di cui al comma 7 ed alla
verifica dei contingenti e relativi riparti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 8 - è
considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non
provvede entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali
comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto; possono avanzare
richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di
revoca è comunicata alla amministrazione interessata ed alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che adottano i
conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel comparto
"Scuola" le richieste di distacco e di revoca, anche nel caso in cui
contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le
conferme annuali, devono essere presentate trenta giorni prima della data della
formazione delle classi per ciascun anno scolastico.
7. Possono essere
distaccati soltanto i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle
proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale indicate nel comma 4. I distacchi sindacali spettanti alle
confederazioni sindacali ai sensi del comma 4 possono essere utilizzati da
dipendenti delle amministrazioni che ricoprono cariche sindacali provinciali,
regionali e/o nazionali, anche in altre organizzazioni sindacali di categoria
aderenti alle confederazioni.
8. I periodi di
distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio
prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di
prova e del diritto al congedo ordinario.
9. Ai distacchi
sindacali utilizzati nel comparto "Regioni-Autonomie locali" si
applica il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68. Per consentire i relativi
adempimenti il Dipartimento della funzione pubblica trasmette copia dei preventivi
assensi di cui al comma 6 all'ANCI per il personale dipendente dai comuni e
loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle province;
all'UNCEM per il personale dipendente dalle comunità montane; all'Unioncamere
per quanto riguarda il personale delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; alla Conferenza dei presidenti delle regioni per
quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non
economici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari.
Art. 3.
Permessi
sindacali
1. I rappresentanti delle
strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire
di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro
mandato.
2. I dirigenti
sindacali di cui all'art. 2, comma 7, non collocati in distacco sindacale,
possono fruire di permessi sindacali, giornalieri e orari, per l'espletamento
del loro mandato.
3. I dirigenti
sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la
partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura
sindacale.
4. I permessi
sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato
nell'amministrazione.
5. I permessi
sindacali giornalieri od orari, nel limite del monte ore complessivamente
spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nei
commi successivi, non possono superare mensilmente per ciascun dirigente
sindacale quattro giorni lavorativi e, in ogni caso, ventiquattro ore lavorative.
Per assicurare la continuità didattica, evitare aumento di spesa e garantire
una equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, nel comparto
scuola i permessi non possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in
ogni caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico.
I dirigenti
sindacali che intendano fruire di permessi sindacali di cui al presente
articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e in casi
eccezionali almeno ventiquattro ore prima, tramite la struttura sindacale di
appartenenza avente titolo.
L'amministrazione
autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate
esigenze di servizio.
6. È vietata ogni
forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri od orari, in tutti i comparti
di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate
aree di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la
dirigenza medica e veterinaria.
7. La somma dei
permessi sindacali fruiti dai dipendenti pubblici dei comparti
"Ministeri", "Enti pubblici non economici",
"Regioni-Autonomie locali", "Sanità, personale medico",
"Sanità, personale non medico", "Ricerca",
"Scuola", "Università, personale docente",
"Università, personale non docente", nonché per i dipendenti del
"Corpo nazionale dei vigili del fuoco", dell'"ANAS", dei
"Monopoli di Stato", della "Cassa depositi e prestiti" e
dell'"AIMA", in base alla normativa vigente al momento della
sottoscrizione dell'accordo recepito dal presente regolamento, al netto dei permessi
sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati di cui all'art. 2, comma 1,
costituisce il monte ore complessivo dei permessi sindacali giornalieri e orari
ed è pari a 3.942.994 ore.
8. Il monte ore
complessivo di cui al comma 7 è ridotto del cinquanta per cento ed è pari a
1.971.497 ore. Alla riduzione del 50 per cento si perviene diminuendo il
predetto contingente complessivo del 25 per cento, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, e dell'ulteriore 25 per cento, a
decorrere dal 15 dicembre 1994. Il monte ore risultante dalle riduzioni
effettuate costituisce il limite massimo a disposizione per i permessi
sindacali, giornalieri e orari, di cui ai commi 1, 2 e 3.
9. Il monte ore
complessivo dei permessi sindacali rideterminato ai sensi del comma 8 è
ripartito, in relazione al numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo
indeterminato, per ciascun comparto e per ciascuna autonoma area di
contrattazione collettiva, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, entro un mese dalle cadenze indicate nel
comma 8, e, successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio.
Con gli stessi provvedimenti il Dipartimento della funzione pubblica definisce
il rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali, in base al quale
ciascuna amministrazione individua il monte ore dei permessi sindacali da
ripartire tra le organizzazioni sindacali aventi titolo. La ripartizione e la
definizione del rapporto dipendenti-permessi sindacali sono effettuate sulla
base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato,
risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente al provvedimento di riparto.
10. La
ripartizione del monte ore dei permessi sindacali, determinato ai sensi del
comma 9, è effettuata, nell'ambito di ciascun comparto e di ciascuna area di
contrattazione collettiva, da ciascuna amministrazione pubblica e, per il
comparto "Scuola", da ciascun istituto, scuola e istituzione
scolastica, entro trenta giorni dal provvedimento di cui al comma 9, sentite le
organizzazioni sindacali aventi titolo. Nella ripartizione la quota pari al
dieci per cento del monte orario è attribuita in parti uguali a tutte le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione
interessata e la parte restante è attribuita alle predette organizzazioni
sindacali in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna
di esse in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo
sindacale risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno, sino alla
definizione di nuovi criteri di rappresentatività anche elettivi.
11. L'effettiva
utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere
certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del
dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha
richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad
informare il capo del personale dell'amministrazione.
Art. 4.
Aspettative
e permessi non retribuiti
1. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche che ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali possono
fruire di aspettative sindacali ai sensi dell'art. 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Le richieste di aspettative
sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali aventi titolo alle amministrazioni di appartenenza del
personale. Le amministrazioni curano gli adempimenti istruttori - acquisendo
per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il
provvedimento di aspettativa entro il termine massimo di trenta giorni dalla
richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio, finalizzato esclusivamente
all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il
Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data
della ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le
confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna
aspettativa sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni
momento. La conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata
all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica che adottano i conseguenziali
provvedimenti nel solo caso di revoca. Nel comparto "Scuola" le
richieste di aspettativa e di revoca, anche nel caso in cui contengano la
contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme
annuali, devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data della
formazione delle classi per ciascun anno scolastico.
3. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1, possono fruire -
con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3 - di permessi
sindacali ai sensi dell'art. 24 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, per la
partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura
sindacale, oltre il monte ore determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del
citato art. 3.
Art. 5.
Trattamento
economico
1. I distacchi sindacali di cui
all'art. 2 e i permessi sindacali di cui all'art. 3 del presente regolamento
sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro
straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni.
2. Le aspettative
sindacali di cui all'art. 4 del presente regolamento non sono retribuite ai
sensi dell'art. 3, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
ed in conformità all'art. 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. I permessi
sindacali previsti dall'art. 4 del presente regolamento non sono retribuiti ai
sensi dell'art. 3, comma
32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
ed in conformità all'art. 24 della
legge 24 maggio 1970, n. 300.
Art. 6.
Norma
finale
1. Con le stesse
decorrenze indicate negli articoli 2 e 3, ciascuna azienda ed ente di cui all'art. 73, comma
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dall'art. 37 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546,
provvede a ridurre, nelle stesse misure riportate nei citati articoli, i
contingenti complessivi di aspettative e permessi sindacali in atto,
comunicando i relativi provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
2. Entro il 31
maggio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 e al
comma 1 del presente articolo - utilizzando modelli di rilevazione e procedure
informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -
sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha
fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
3. Entro la
stessa data, le stesse pubbliche amministrazioni - utilizzando i modelli e le
procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono tenute a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale
dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno precedente con
l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle
ore. il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti
previsti dal presente regolamento.
4. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre
ispezioni nei confronti delle amministrazioni che non ottemperino
tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 2 e 3 e può fissare un termine
per l'adempimento.
In caso di
ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce
ulteriori assensi preventivi richiesti dalle stesse amministrazioni ai sensi
dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 4, comma 2, e non autorizza nei loro
confronti alcuna modificazione di piante organiche ed assunzioni di personale,
né trasferisce personale a seguito di processi di mobilità. Dell'inadempimento
risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente
nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241.
5. I dati
riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per comparti e
settori, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in
allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da
presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
6. Su richiesta
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica o di almeno tre confederazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale firmatarie dell'accordo recepito dal presente regolamento,
si procede alla revisione, per le finalità e con le forme e le procedure di cui
all'art. 54 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
della disciplina della materia di cui al presente regolamento. La richiesta
deve essere comunicata alle confederazioni maggiormente rappresentative sul
piano nazionale ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno inviata almeno sei mesi prima della data di scadenza dei primi quattro
anni di applicazione della normativa definita con il presente regolamento e,
successivamente almeno sei mesi prima di ogni quadriennio di applicazione.
7. I dirigenti
che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e
permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili
personalmente. Le eventuali violazioni - conseguenti a dolo o colpa grave -
concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare e
amministrativa-contabile.
8. Per effetto
dell'art. 54, comma
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, cessano di avere efficacia gli articoli 45, 46,
47 e 48 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
gli articoli 16
e 119 della legge
11 luglio 1980, n. 312; gli articoli 56 e 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
l'art. 61 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
l'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
gli articoli 9, 10,
11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333,
nonché le relative disposizioni riguardanti le aspettative e i permessi
sindacali contenute nelle leggi regionali che hanno recepito l'accordo; gli articoli 8, 9,
10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;
l'art. 8 della
legge 17 novembre 1978, n. 715; l'art. 9 del
decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
1981, n. 432; gli articoli 27, 28,
29, 30, 95, 96, 97 e 98
del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;
gli articoli 30, 31,
32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;
gli articoli 590,
comma 2, 591 e 592 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l'art. 1 della
legge 11 agosto 1991, n. 262; gli articoli 23, 24,
25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319.
Art. 7.
Norme
transitorie
1. Il dipendente che riprende
servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative retribuite di
cui al presente regolamento può essere, a richiesta, trasferito - con
precedenza rispetto agli altri richiedenti - a posto disponibile di altra sede
della propria o di altra amministrazione dello stesso comparto, quando dimostri
di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre
anni nella sede richiesta.
2. Il
trasferimento del dipendente di cui al comma 1 non può avere luogo in uffici o
amministrazioni che non abbiano proceduto alla ridefinizione delle dotazioni
organiche ai sensi dell'art. 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Il dipendente trasferito ai sensi
del comma 1 è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine
spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole,
il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante
attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento
economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al
riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici.
4. Il dipendente
trasferito ai sensi del comma 1 non può essere discriminato per l'attività in
precedenza svolta quale dirigente sindacale. Esso non può essere assegnato ad
attività che facciano sorgere conflitti di interesse con l'attività sindacale
svolta.
Art. 8.
Entrata
in vigore
1. Il presente regolamento entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 ottobre
1994
Il Presidente del
Consiglio dei Ministri BERLUSCONI
Il Ministro per
la funzione pubblica URBANI
Il Ministro del
tesoro DINI
Visto, il
Guardasigilli: BIONDI
Non registrato
alla Corte dei conti a seguito della deliberazione della sezione di controllo,
I collegio, n. 41/95 del 2 febbraio 1995, depositata il 24 marzo 1995,
dichiarativa di "non luogo a deliberare" in merito al presente
regolamento, divenuto pertanto efficace ed esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come
sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718.