Decreto Presidente Consiglio Ministri 30 maggio 2001, n.
341
(in
GU 6 settembre 2001, n. 207)
Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei
dirigenti scolastici
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare
l'articolo 21;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in particolare l'articolo
28-bis, inserito dal succitato decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17,
comma 3;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23
aprile 2001;
Su proposta del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto
viene adottato in attuazione dell'articolo 28-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, così come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, e definisce i criteri per la composizione delle
commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione per il
reclutamento dei dirigenti scolastici dei ruoli regionali
dell'amministrazione scolastica periferica di cui all'articolo 25-bis del succitato decreto legislativo.
Art. 2.
Commissioni esaminatrici
1. Le commissioni esaminatrici del corso
concorso selettivo di formazione sono nominate con decreto dei
competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali e sono uniche
in relazione ai posti dirigenziali messi a concorso relativi ai tre settori
formativi della scuola elementare e media, della scuola secondaria superiore
e degli istituti educativi.
2. Le commissioni sono composte da almeno
tre membri, di cui uno con funzione di presidente.
3. Il presidente è scelto tra i seguenti
soggetti, anche collocati a riposo: dirigenti di amministrazioni pubbliche
che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici
dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello
Stato, professori di prima fascia di università statali o
equiparate.
4. Gli altri due componenti sono scelti
uno fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in
campo organizzativo e gestionale e l'altro fra dirigenti scolastici in
servizio con una anzianità nella funzione direttiva della scuola di almeno
cinque anni.
5. Le funzioni di segretario sono svolte
da personale appartenente all'area professionale C.
6. Le commissioni esaminatrici sono
integrate da uno o più componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del
corso concorso e da un componente esperto di informatica.
7. Le commissioni
esaminatrici possono essere suddivise in sottocommissioni qualora i
candidati, che hanno sostenuto la prova scritta per i posti messi a concorso
per i tre settori formativi indicati al precedente comma 1,
superino complessivamente le 500 unità, con l'integrazione di un numero di
componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non
può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100.
8. I provvedimenti di nomina
delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o più supplenti per ciascun
componente.
Art. 3.
Termine della procedura concorsuale e pubblicazione delle
graduatorie finali
1. La durata
complessiva della procedura di reclutamento, comprensiva
del periodo di formazione di cui al comma 4
dell'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, non può eccedere i quattordici mesi dallo svolgimento
della prima prova scritta.
2. Le graduatorie finali del corso
concorso selettivo di formazione sono pubblicate all'albo degli uffici
scolastici regionali che hanno curato la procedura. Di tale pubblicazione
viene data comunicazione tramite la rete Intranet del Ministero della
pubblica istruzione.
Nota all'art. 3:
- Per il comma 4 dell'art. 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si vede in nota all'art. 1.
Art. 4.
Norma di rinvio
1. Salvo quanto disposto dal precedente
articolo 3, si rinvia alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 324, per le parti non incompatibili con la speciale normativa
di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Note all'art. 4:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda in note alle premesse.
- Per l'art. 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota all'art. 1.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Roma, 30 maggio 2001
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri Amato
Il Ministro della pubblica istruzione De
Mauro
Il Ministro per la funzione pubblica
Bassanini
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 1°
agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui
Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 6
Pubblica istruzione, foglio n. 70
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è
stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa":
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli
istituti educativi si inserisce nel processo di
realizzazione della autonomia e della riorganizzazione
dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della
autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione
centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del
servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di
fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero
sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli
istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica
degli istituti tecnici e professionali e
degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie
degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità
ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno
o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi
contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente
articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche
contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il
parere delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi
sessanta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti
possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate
disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni
scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di
garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e
le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla
varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei
settori di istruzione compresi nell'istituzione
scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente
concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in
cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e
in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4.
La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i
requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento
della rete scolastica, e comunque sono oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo
regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione
del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed
economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato seconda criteri di
gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle
che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita
dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e
didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione
perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento
delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di
ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza
vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte
corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito
il parere delle commissioni parlamentari competenti,
sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria
ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in
misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle
istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a
garantire l'efficacia del processo di
insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione.
La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire
anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da
quelli intitolati al funzionamento amministrativo e
didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base
del tasso di inflazione programmata. In sede di prima
determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità
finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle
istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione
ordinaria. La dotazione prequativa è rideterminata annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmata
e di parametri socio-economici e ambientali individuati di
concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni
parlamentari competenti. 6. Sono abrogate le
disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione
di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione
o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti
disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili.
Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le
imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni
scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi
del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento
di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di
livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa è finalizzata
alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e
al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa
si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di
unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle
modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a
livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di
cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di
servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere
assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di
un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia
didattica è finalizzata al perseguimento degli
obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel
rispetto delle libertà di insegnamento, delle libertà di scelta educativa da
parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella
scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi
di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di
opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali,
facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli
studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 17, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la
determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi
restando il monte annuale orario complessivo previsto
per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle
discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo
di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e
valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli
obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione
delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di
raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a
programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le
regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi
sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia
di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del
proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione
e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la biblioteca
di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui
alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
riformati come enti finalizzati al supporto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con
regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la
personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli
Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica,
alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i
principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 con gli adattamenti resi necessari
dalle specificità proprie di tali istituzioni. 12. Le università e le
istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire
attività di aggiornamento, di ricerca di orientamento scolastico e
universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme
regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti
con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.
Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma
allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di
tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni
delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. è abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della
pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della
specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle
diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle
specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti
criteri: a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze
dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli
articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche
autonome; b) razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma
1, lettera p); c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art.
12, comma 1, lettera i); e) attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni nella salvaguardia del
principio della libertà di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della
libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure
professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione,
ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale
contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da
parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità
della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo
integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti
criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse
finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai
risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica
periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1; c)
la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale
docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità
previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi
d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica
autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di
lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione
collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18.
Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici
periferici del Ministero della pubblica istruzione è
realizzata armonizzando e coordinando i compiti
e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali
anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro
anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione
dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui
risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche
normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la
materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri
statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge
regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia,
modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di
lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono
definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo d'intesa con la regione Valle d'Aosta. è abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425". - Il decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, reca: "Disciplina della qualifica dirigenziale
dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'art. 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Per il testo dell'art. 28-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, si veda in nota all'art. 1. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, reca:
"Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme
di assunzione nei pubblici impieghi". - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000,
n. 324, reca: "Regolamento recante
disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con
decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 25 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche), che hanno recepito, rispettivamente, agli articoli 25-bis e 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, abrogato dal medesimo decreto legislativo n. 165/2001: "Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche) (Art. 25-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 59 del 1998; art. 25-ter del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 59 del 1998). - 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica
periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto
preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata
attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I
dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e
rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono
valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle
verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso
l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto
da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 2.
Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione,
ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al
dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico
organizza l'attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il
dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare
la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle
risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per
l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di
ricerca e innovazione metodologica e didattica, per
l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per
l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4.
Nell'ambito delle funzioni attribuite alle
istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di
gestione delle risorse e del personale. 5. Nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative e
amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai
quali possono essere delegati specifici compiti, ed è
coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia
operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali
dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 6. Il
dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di
istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività
formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia
informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli
organi della istituzione scolastica. 7. I capi di istituto con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei
convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono
la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione,
all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche
dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni,
salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli
obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di
partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche;
definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun
corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica
responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul
territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei
corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti
pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati. 9. La direzione
dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti
superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità
di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le
posizioni degli attuali direttori di ruolo. 10. Contestualmente
all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti
nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono
soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni
sono soppressi i relativi ruoli. 11. I capi d'istituto che rivestono
l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in
aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in
esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o
collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la
frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal
presente articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 29. In tale ultimo
caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli
inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di
assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma". "Art. 29
(Reclutamento dei dirigenti scolastici) (Art. 28-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 59 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 11, comma 15, della legge n. 124 del 1999). - 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si
realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con
cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di
formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è
ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia
maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di
almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi,
fatto salvo quanto previsto al comma 4. 2. Il numero di posti messi a
concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media,
per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato
sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data
della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'art. 25,
ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti
che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a
riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale
media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore
percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla
mobilità. 3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in
un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale.
Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per
titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di
formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del
concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso
a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del
dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti
determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di
inquadramento di cui all'art. 25, il 50 per cento dei posti così
determinati è riservato a coloro che
abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di
preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro
riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale
viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei
titoli culturali e professionali posseduti e
dell'anzianità di servizio maturata quale preside
incaricato. 4. Il periodo di formazione di durata non inferiore a quello
previsto dal decreto di cui all'art. 25, comma 2, comprende periodi di
tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di
formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di
svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica,
che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione.
Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di
partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del
servizio prestato. 5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori
coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso,
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito
dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'art. 25, il 50 per
cento dei posti messi a concorso è riservato al personale in possesso
dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I
vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente
vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso
di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione
della sede è disposta sulla base dei principi del presente decreto, tenuto
conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa
di nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere
temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per
almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione
della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza. 6.
Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite
del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva,
anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i
diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato
all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati. 7.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col
Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione
delle commissioni esaminatrici".
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