DPCM
30 aprile 1997
Uniformità
di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390
registrato
dalla Corte dei Conti in data 30 maggio 1997 (reg. n. 1, fgl. n. 259)
Suppl.
Ord. G.U. n. 132 del 9 giugno 1997, N. 116
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
VISTA la legge 12 maggio
1989, n. 168;
VISTA la legge 23 agosto
1988, n. 400;
VISTA la legge 2 dicembre
1991, n. 390, ed in particolare l'articolo 4 che
demanda al Governo della Repubblica il compito di stabilire: a) i criteri per
la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti ai
fini dell'accesso ai servizi e al godimento degli interventi non destinati alla
generalità degli studenti; b) le tipologie minime ed i relativi livelli degli
interventi che le regioni debbono attuare per rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi
universitari; c) gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa;
VISTA la legge 24
dicembre 1993, n. 537, articolo 5, che
introduce una nuova disciplina delle tasse e dei contributi universitari e
demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto della legge 2 dicembre
1991, n. 390, articolo 4,
l'individuazione dei criteri di indirizzo per la determinazione del merito, dei
limiti di reddito e delle condizioni del nucleo familiare degli studenti ai
fini del pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi e la
determinazione degli esoneri totali e parziali;
VISTA la legge 15 marzo
1997, n. 59, articolo 20, comma 10, che
consente l'emanazione del suddetto decreto anche nelle more della costituzione
della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, prevista della
legge 2 dicembre
1991, n. 390; articolo 6
UDITO il parere
del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 21 marzo 1997;
UDITO il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome formulato nell'adunanza del 17 aprile 1997;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1997;
SULLA proposta
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
DECRETA
ARTICOLO 1
(Servizi
ed interventi non destinati alla generalità degli studenti)
1. Per servizi ed interventi non
destinati alla generalità degli studenti, cui si applicano le disposizioni del
presente decreto, si intendono le borse di studio, i prestiti d'onore, i
servizi abitativi, i contributi per la partecipazione degli studenti
universitari italiani a programmi di studio che prevedano mobilità
internazionale concessi dalle regioni agli studenti capaci e meritevoli privi
di mezzi, nonchè le borse di studio erogate ai sensi dell'articolo 10 del
presente decreto, concesse dalle università agli studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi.
2. Le regioni e le università,
ove realizzino altri servizi ed interventi non destinati alla generalità degli
studenti e non compresi tra quelli di cui al comma 1, possono determinare
autonomamente i requisiti di ammissione, relativi al merito e alla condizione
economica, nonché i criteri per la definizione delle graduatorie. Per la
valutazione della condizione economica del nucleo familiare convenzionale, ove
richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, ad eccezione dei
limiti massimi degli indicatori previsti dai commi 7 e 8.
3. Le università
determinano ai sensi del comma 2 i requisiti relativi al merito ed alla
condizione economica per l'ammissione degli studenti al concorso per le
attività a tempo parziale, tenendo conto delle indicazioni di cui alla legge 2 dicembre
1991, n. 390, articolo 13. Tra gli
studenti che presentano tali requisiti, le università concedono i benefici in
via prioritaria, sulla base di graduatorie separate, agli studenti idonei non
beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni.
4. La concessione
delle borse di studio finalizzate all'incentivazione e alla razionalizzazione
della frequenza universitaria è disciplinata ai sensi della legge 2 dicembre
1991, n. 390, articolo 17.
ARTICOLO 2
(Le
procedure di selezione dei beneficiari)
1. I servizi e gli interventi di
cui all'articolo 1, comma 1, sono attribuiti per concorso agli studenti,
iscritti alle scuole dirette a fini speciali, ai corsi di diploma e di laurea
delle università e degli istituti universitari, ed ai corsi degli Istituti
superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, di
seguito denominate università, che risultino idonei al loro conseguimento in
relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al
merito definiti agli articoli 3 e 4.
2. Tali benefici
sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione. Gli studenti che abbiano
conseguito un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea
possono beneficiare degli interventi per un numero di anni pari alla differenza
tra la durata legale del corso di laurea più uno e gli anni di iscrizione già
effettuati per il conseguimento del diploma. Le regioni possono estendere i benefici,
limitatamente ai servizi abitativi e ai contributi per la partecipazione degli
studenti universitari a programmi di studio che prevedano mobilità
internazionale, anche per un ulteriore anno solo nel caso in cui gli studenti
abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della
domanda, il novanta per cento delle annualità previste dal piano di studi del
rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per difetto. Le regioni
possono altresì concedere i benefici anche agli studenti iscritti alle
Accademie delle belle arti, definendo specifici criteri di merito.
3. Per gli
immatricolati per la prima volta all'università i benefici sono attribuiti
sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per
facoltà e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base
dell'Indicatore della condizione economica di cui all'articolo 3. I benefici
sono revocati agli studenti immatricolati i quali, entro il 30 novembre
successivo, non abbiano conseguito i requisiti di merito previsti per il
secondo anno. In caso di revoca le somme riscosse e l'importo corrispondente al
valore dei servizi goduti equivalenti alla borsa in denaro, secondo le modalità
previste dall'articolo 7, comma 4, dovranno essere restituiti. A tale scopo le
regioni e le università stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di
recupero.
4. Per gli
studenti iscritti ad anni successivi al primo le graduatorie degli idonei sono
definite in ordine decrescente di merito, tenendo conto del numero di annualità
superate e delle votazioni conseguite. A parità di merito la posizione in
graduatoria sarà determinata con riferimento alle condizioni economiche. Le
regioni e le università concedono i benefici, per gli interventi di rispettiva
competenza, sulla base di graduatorie generali, attraverso l'adozione di
metodologie che permettano di normalizzare e rendere confrontabili i parametri
di merito individuale degli studenti. Nell'impossibilità di utilizzare tali
metodi, le regioni e le università individuano, per gli interventi di
rispettiva competenza, il numero minimo previsto per ciascuna facoltà o corso
di studio e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata
distribuzione dei benefici.
5. Le regioni e
le università, per gli interventi di rispettiva competenza, definiscono la
condizione degli studenti sulla base della loro provenienza, tenendo conto
anche dei tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, secondo la
seguente tipologia:
a) studente in
sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio
frequentato;
b) studente
pendolare, residente in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso
la sede del corso di studi frequentato; le regioni e le università, per gli
interventi di rispettiva competenza, possono considerare pendolari anche
studenti residenti nel comune nel quale ha sede il corso di studio frequentato,
in relazione a particolari distanze o tempi di percorrenza dei sistemi di
trasporto pubblico;
c) studente fuori sede, residente
in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo
prende alloggio nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali
pubbliche o altri alloggi di privati o enti.
6. Il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito
denominato Ministero, le regioni e le università curano una ampia
pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con
particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie. I bandi per
l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 1 devono essere pubblicati
almeno un mese prima della rispettiva scadenza.
7. Le domande per
l'accesso ai servizi e agli interventi corredate dalle informazioni relative
alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio di cui al comma 5,
lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di
autocertificazione ai sensi dalla legge 4 gennaio
1968, n. 15, articolo 4, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le università e gli organismi regionali di
gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, controllano la
veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, svolgendo le verifiche
necessarie anche con controlli a campione, che interessano annualmente almeno
il cinque per cento dei beneficiari dei servizi e degli interventi non
destinati alla generalità degli studenti.
8. I termini per
la richiesta delle borse e dei servizi abitativi devono essere stabiliti in
modo da consentire che le procedure amministrative siano completate almeno
entro l'inizio dei corsi e comunque non oltre il 31 ottobre, con la
pubblicazione di graduatorie provvisorie redatte sulla base delle autocertificazioni
rese dagli studenti. Entro due mesi dalla pubblicazione deve essere erogata
agli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore una
quota non inferiore alla metà dell'ammontare totale. Entro un mese dalla
pubblicazione delle graduatorie deve essere garantita la disponibilità dei
servizi abitativi agli studenti beneficiari. Al fine di assicurare il rispetto
di tali termini i controlli e le verifiche sulla veridicità delle
autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente
alla erogazione dei benefici.
9. A partire
dall'anno accademico 1998/99, e comunque congiuntamente all'entrata in vigore
della nuova normativa sulle preiscrizioni ai corsi di grado universitario, le
regioni definiscono i termini per la richiesta delle borse di studio da parte
degli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole superiori non oltre la
data di scadenza delle preiscrizioni all'università. Entro il 31 maggio sono
pubblicate le graduatorie provvisorie degli idonei al conseguimento della borsa
di studio, secondo le modalità stabilite al comma 3. La borsa è concessa, sulla
base di graduatorie definitive, agli studenti che entro il 15 settembre
risultino regolarmente iscritti all'università ed in possesso dei requisiti
relativi alla condizione economica ed al merito previsti dagli articoli 3 e 4.
10. Gli organismi
regionali di gestione possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di
collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi,
attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a
tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre
1991, n. 390, articolo 13. Qualora tale
graduatoria sia esaurita o non disponibile gli organismi regionali attingono
alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi
abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.
11. Il Ministero, le università e
le regioni concordano le modalità per la reciproca informazione in ordine ai
dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché
per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui
al presente decreto. In particolare le università sono tenute a comunicare
tempestivamente all'Ufficio studenti del Ministero ed alle regioni i dati
necessari alla valutazione del merito di cui all'articolo 4, comma 1.
12. Ai fini della
verifica della correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti
all'adempimento degli obblighi fiscali, l'Amministrazione finanziaria, le
regioni e le università procedono allo scambio delle informazioni in loro
possesso. Ai sensi del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, articolo 2, comma
12, convertito dalla legge 1 giugno
1991, n. 166, il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministero delle finanze
definiscono, con una specifica convenzione, i termini e le modalità tecniche
per lo scambio dei dati con sistemi automatizzati tra gli enti interessati.
Tale convenzione è finalizzata anche a consentire un agevole e rapido accesso
delle università e delle regioni alle informazioni dell'Anagrafe tributaria.
ARTICOLO 3
(Criteri
per la determinazione delle condizioni economiche)
1. Le condizioni economiche dello
studente sono individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito,
della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.
2. Al fine di tener
adeguatamente conto della effettiva possibilità di accesso all'istruzione
superiore, per la concessione dei benefici di cui all'articolo 1 si procede
alla definizione di un nucleo familiare convenzionale dello studente,
dell'Indicatore della condizione economica e dell'Indicatore della condizione
patrimoniale ad esso riferiti.
3. Il nucleo
familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente i benefici e
da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano nel
suo stato di famiglia alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di
quanto stabilito dal comma 4.
4. Nel caso di
separazione legale o divorzio dei genitori dello studente si considera facente
parte del nucleo familiare convenzionale il genitore che percepisce gli assegni
di mantenimento dello studente. Sono considerati facenti parte del nucleo
familiare convenzionale inoltre:
a) i genitori
dello studente e gli altri figli a loro carico anche qualora non risultino
conviventi dallo stato di famiglia, in assenza di separazione legale o
divorzio;
b) eventuali
soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione
della domanda.
5. La condizione
di studente indipendente, il cui nucleo familiare convenzionale non tiene conto
dei componenti della famiglia d'origine, è definita in relazione alla presenza
di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza
esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno un anno
rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà
di un suo membro;
b) Indicatore
della condizione economica, derivante esclusivamente da redditi da lavoro, non
inferiore ai 24 milioni con riferimento ad un nucleo familiare convenzionale di
tre persone.
6. L'Indicatore
della condizione economica del nucleo familiare convenzionale è definito come
il reddito complessivo dei suoi membri, al netto dell'Irpef, incrementato del
venti per cento del valore dell'Indicatore della condizione patrimoniale. Al
fine della determinazione di tali indicatori, il reddito ed il patrimonio dei
membri del nucleo familiare convenzionale sono valutati in relazione alla loro
natura. Tale valutazione è effettuata a partire dalle evidenze fiscali,
integrate con indicatori di reddito normale in relazione alla dimensione ed
alla tipologia economica delle attività che li generano o a cui sono destinate,
secondo le modalità stabilite dalla tabella n. 1.
7. Per l'accesso
ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1, l'Indicatore della condizione
patrimoniale del nucleo familiare convenzionale non potrà superare il limite,
stabilito dalle regioni e dalle università per gli interventi di rispettiva
competenza, tra i 100 ed i 130 milioni, con riferimento ad un nucleo di tre
persone. Qualora il nucleo familiare convenzionale non disponga di una casa di
proprietà, il limite precedente è applicato tenendo conto di una franchigia di
100 milioni. Ai fini del calcolo dell'Indicatore della condizione economica di
cui al comma 6, si prende in considerazione il valore patrimoniale eccedente
tale franchigia. Il beneficio della franchigia non si applica nel caso di
alloggio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa di cui uno o più membri
del nucleo familiare convenzionale risultino soci.
8. Per l'accesso
ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1, l'Indicatore della condizione
economica non potrà superare il limite, stabilito dalle regioni e dalle
università per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 43 e i 50 milioni
con riferimento ad un nucleo di tre persone.
9. I limiti
stabiliti ai commi 5, 7 e 8 con riferimento ad un nucleo di tre persone sono
parametrati per nuclei familiari convenzionali di diversa composizione sulla
base della seguente scala di equivalenza:
1 componente
|
0,45
|
2 componente
|
0,75
|
3 componente
|
1,00
|
4 componente
|
1,22
|
5 componente
|
1,43
|
6 componente
|
1,62
|
7 componente
|
1,80
|
ogni componente
in più
|
+0,15
|
10. Le regioni e
le università prevedono un innalzamento di tali limiti, nel caso della presenza
nel nucleo familiare convenzionale di persone non autosufficienti, di più
studenti universitari, di un solo genitore. Nel caso degli studenti portatori
di handicap le regioni e le università provvedono a definire particolari
criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire l'accesso
dei predetti studenti ai servizi ed agli interventi di cui al presente decreto.
11. A partire
dall'anno accademico 1998/99, i limiti massimi dell'Indicatore della condizione
economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale, nonché le definizioni
di cui alla tabella n. 1, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro,
emanato entro il 28 febbraio.
ARTICOLO 4
(Criteri
per la determinazione del merito)
1. Al fine di determinare il
diritto all'inserimento nelle graduatorie lo studente deve possedere i seguenti
requisiti:
a) immatricolati:
voto di diploma non inferiore a 42/60;
b) iscritti agli
anni successivi al primo: avere superato ad una determinata data il numero
medio di annualità conseguito dagli studenti immatricolati nello stesso anno
accademico e nello stesso corso di studi, o degli studenti immatricolati delle
coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero annualità e
di quelli che non hanno rinnovato per gli anni precedenti l'iscrizione,
arrotondato per eccesso. Qualora il numero medio di annualità in un corso di
studi calcolato nel modo precedentemente indicato risultasse inferiore a quello
calcolato con i criteri di cui al comma 2, si applicherà come limite quello
indicato da quest'ultimo.
2. In casi
eccezionali, nell'impossibilità di adottare il metodo di cui al comma 1,
lettera b), per l'assenza delle relative informazioni, le regioni e le
università possono utilizzare in alternativa, per gli interventi di rispettiva
competenza, i seguenti requisiti:
a) iscritti al
secondo anno a corsi di studio organizzati su un singolo periodo didattico:
aver superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda,
almeno una annualità fra quelle previste dal piano di studi per i corsi che
prevedano sino a quattro annualità, almeno due annualità negli altri casi;
b) iscritti al
secondo anno a corsi di studio organizzati su due periodi didattici ognuno dei
quali si conclude con una prova di esame: aver superato, entro il 10 agosto
dell'anno di presentazione della domanda, almeno due annualità fra quelle
previste dal piano di studi per i corsi che prevedano sino a quattro annualità,
almeno tre annualità negli altri casi;
c) iscritti al
terzo e al quarto anno di corso, qualora questo non sia l'ultimo: avere
superato, entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, almeno
la metà più uno del numero complessivo delle annualità degli anni precedenti a
quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di laurea
e di diploma, arrotondato per difetto;
d) iscritti
all'ultimo anno di corso: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda, almeno il sessanta per cento del numero
complessivo delle annualità degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti
dal piano di studi del rispettivo corso di laurea e di diploma, arrotondato per
difetto;
e) iscritti al
primo anno fuori corso: avere superato, entro il 10 agosto dell'anno di
presentazione della domanda, almeno il sessantasei per cento del numero
complessivo delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di
laurea e di diploma, arrotondato per difetto.
3. Al fine di
consentire un'adeguata e tempestiva informazione, i requisiti di merito
stabiliti dal presente articolo, ad eccezione di quelli relativi agli
immatricolati più favorevoli rispetto ai precedenti, trovano applicazione a
partire dall'anno accademico 1998/99. Per l'anno accademico 1997/98 si
applicano i requisiti di merito in vigore in quello precedente.
4. Ai soli fini del mantenimento
del permesso di soggiorno per gli studenti stranieri, il limite minimo di
merito è stabilito in due annualità per ciascun anno accademico.
ARTICOLO 5
(I
criteri per la determinazione della tassa d'iscrizione e dei contributi)
1. Ai fini della determinazione
della tassa di iscrizione e dei contributi di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 537, articolo 5, commi 14 e 15, le
Università statali valutano la condizione economica del nucleo familiare
convenzionale secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, ad eccezione dei
limiti massimi degli indicatori previsti dai commi 7 e 8, e determinano
autonomamente le condizioni di merito.
ARTICOLO 6
(Criteri
per l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione e dai contributi)
1. Le università
esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari
gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, ai sensi
della legge
24.12.1993, n. 537, articolo 5, comma 20.
2. Le università
statali stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di
mezzi criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi
universitari sulla base dei principi di cui ai commi successivi, ai sensi della
legge 24
dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 20.
3. Le università
statali esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di
studio concesse dalle regioni e che per scarsità di risorse non siano risultati
beneficiari di tali provvidenze e gli studenti portatori di handicap con
un'invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento.
4. Qualora il
numero degli esonerati totali dalla tassa di iscrizione e dai contributi
universitari per effetto dei commi 1 e 3 del presente articolo superi nell'anno
accademico 1997/98 l'otto per cento degli iscritti totali al 31 dicembre, le
università statali possono determinare per gli studenti idonei eccedenti tale
quota modalità di esonero parziale, tenendo conto dell'ordine delle
graduatorie. Tale limite è elevato al nove per cento nell'anno accademico
1998/99 e al dieci per cento nel 1999/2000.
5. Le università
statali possono esonerare totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi
gi studenti fuori corso che svolgano una documentata attività lavorativa
continuativa che si iscrivono ai corsi di laurea e di diploma dopo un periodo
di interruzione degli studi, per gli anni accademici in cui non siano risultati
iscritti. Per tali anni essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso
stabilito dalle stesse università.
6. La
disposizione di cui al comma 5 si applica anche agli studenti per l'anno di
svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile, per le
studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio e per gli studenti che
siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e
prolungate debitamente certificate.
7. Gli studenti
che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non possono effettuare
negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La
richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico. Il
periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione
del merito.
8. Le università
statali possono determinare altresì ulteriori forme di esonero in particolare
per:
a) gli studenti
portatori di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento;
b) gli studenti
iscritti ai corsi di laurea che concludano gli studi entro i termini legali
senza iscrizioni fuori corso o ripetenze;
c) gli studenti
che abbiano superato tutte le annualità previste dal piano di studi;
d) gli studenti
fuori corso che svolgano una documentata attività lavorativa dipendente o
autonoma.
9. Le università
non statali legalmente riconosciute riservano una quota del contributo statale,
erogato ai sensi della legge 29 luglio
1991, n. 243, agli studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di
tasse e contributi studenteschi di cui al comma 1 e di ulteriori esoneri
stabiliti dalle stesse università, tenendo conto degli indirizzi di cui al
presente articolo.
10. Le università
comunicano annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari ed all'ufficio studenti del Ministero, entro il 31 maggio, il
numero di studenti esonerati totalmente dalla tassa di iscrizione e dai
contributi universitari secondo le diverse tipologie, nonché la distribuzione
degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.
ARTICOLO 7
(Tipologie
minime e livelli degli interventi regionali)
1. La definizione dell'importo
delle borse di studio persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento
sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. Le regioni possono diversificare
gli importi sia in ragione delle condizioni degli studenti, che dei livelli di
spesa necessari nelle diverse sedi. L'importo minimo delle borse di studio
previste dalla legge 2 dicembre
1991, n. 390, articolo 8, è stabilito nel modo seguente:
a) studenti fuori
sede: lire 6.500.000;
b) studenti
pendolari: lire 3.600.000;
c) studenti in
sede: lire 2.700.000 + un pasto giornaliero gratuito.
2. L'importo
della borsa di studio può essere incrementato nel caso di studenti portatori di
handicap, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonchè di
tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo
studio. Le borse di studio possono essere integrate al fine di agevolare la
partecipazione di borsisti a programmi di studio che prevedano mobilità
internazionale, secondo modalità stabilite dalle regioni.
3. Le regioni
promuovono periodicamente indagini per la individuazione dei costi di
mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle
diverse città, che saranno comunicati alla Consulta nazionale per il diritto
agli studi universitari ed all'ufficio studenti del Ministero. Qualora da tali
indagini il costo di mantenimento risulti inferiore al livello minimo
dell'importo della borsa precedentemente indicato, le regioni sono autorizzate
a ridurre corrispondentemente l'importo di cui al comma 1.
4. Qualora le
regioni siano in grado di assicurare i servizi di vitto ed alloggio
gratuitamente e ad una distanza adeguata rispetto alla sede del corso di studi,
l'importo minimo delle borse è così determinato:
studenti fuori
sede:
|
alloggio o vitto
(2 pasti giornalieri) + lire 4.300.000
|
|
alloggio e
vitto (2 pasti giornalieri) + lire 2.100.000
|
studenti
pendolari:
|
vitto (1 pasto
giornaliero) + lire 2.800.000
|
5. La borsa verrà
corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della condizione
economica del nucleo familiare convenzionale sia inferiore o uguale ai due
terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 3, comma 8. Per
valori superiori, sino al raggiungimento del predetto limite, la borsa viene
proporzionalmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo. Per gli studenti
fuori sede cui siano concessi gratuitamente i servizi di vitto ed alloggio, la
riduzione può essere determinata sino ad un massimo di lire 2.100.000.
6. A partire
dall'anno accademico 1998/99 gli importi precedentemente indicati sono
aggiornati annualmente con decreto del Ministro, entro il 28 febbraio, con
riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il
decreto è emanato.
7. Il servizio
abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli
studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della
domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta
dell'alloggio. Gli organismi regionali di gestione assicurano a favore degli
studenti fuori sede non beneficiari di alloggio un servizio di consulenza per i
contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli
studenti, degli inquilini e della proprietà.
8. Gli organismi
regionali di gestione procedono ad una diversificazione del servizio di
ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. L'organizzazione del
servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa in funzione delle
modalità di svolgimento della didattica e ad una riduzione dei tempi medi di
attesa.
ARTICOLO 8
(Indirizzi
per la graduale riqualificazione della spesa)
1. Le regioni perseguiranno
l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno degli
studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della
Costituzione e comunicheranno alla Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari e all'ufficio studenti del Ministero l'importo e l'incidenza sul
totale della spesa per i servizi non destinati alla generalità degli studenti.
2. Le regioni
provvederanno a contenere i costi di gestione dei servizi per il diritto allo
studio, ottimizzando l'utilizzo delle risorse impiegate anche attraverso una
conversione dalla gestione diretta a quella indiretta, secondo gli indirizzi
previsti dalla legge 2 dicembre
1991, n.390, articolo 25, comma 2.
3. Le regioni
curano l'adozione da parte degli organismi regionali di sistemi di controllo di
gestione che consentano un'attribuzione dei costi per ciascun centro di spesa.
Le regioni sono tenute annualmente a comunicare il costo unitario medio per
ciascun centro di spesa alla Consulta nazionale per il diritto agli studi
universitari ed a curarne la relativa pubblicizzazione.
4. Il servizio di ristorazione,
nelle sue diverse modalità di erogazione, deve essere fruito al costo medio
effettivo di ciascun organismo regionale di gestione, determinato secondo
criteri stabiliti dalle regioni, che tengano conto sia delle spese correnti che
degli oneri di ammortamento dei beni di investimento.
5. Le regioni
possono determinare altresì tariffe differenziate per gli studenti, per
ciascuna tipologia del servizio, sulla base di criteri di merito e delle
condizioni economiche, a partire dalla tariffa minima definita sulla base della
percentuale del costo a carico degli utenti prevista per i servizi a domanda
individuale degli enti locali. Nel periodo di vigenza del presente decreto, ai
fini del calcolo della tariffa minima per un pasto completo per gli studenti
universitari, si assume convenzionalmente un costo medio di riferimento pari a
lire 8.500. A partire dall'anno accademico 1998/99 tale importo è aggiornato
annualmente sulla base dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo, come
stabilito all'articolo 7, comma 6.
6. Qualora le
tariffe minime già approvate dalle regioni e dagli organismi regionali di
gestione per l'anno accademico 1996/97 siano superiori all'importo minimo
determinato ai sensi del comma 5, le stesse si intendono confermate. Gli
eventuali aumenti delle tariffe minime, derivanti dall'applicazione del comma
precedente, entrano in vigore nell'anno accademico 1997/98 secondo tempi e
modalità definiti dalle regioni.
7. Gli studenti
idonei per il conseguimento delle borse di studio e dei prestiti d'onore in
base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al
merito, che non ottengano il beneficio per l'esaurimento delle disponibilità
finanziarie, sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione,
ad eccezione degli immatricolati cui si applica l'importo più basso delle
tariffe determinate dalle regioni.
8. Gli studenti
iscritti ai corsi di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione
attivati presso le università, i borsisti delle università e degli enti
pubblici di ricerca, i frequentanti il dottorato di ricerca sono ammessi a
fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli studenti
iscritti ai corsi di laurea e di diploma.
9. Le regioni
possono ammettere a fruire dei servizi di ristorazione anche altri utenti. In
tal caso la tariffa minima deve essere pari al costo medio effettivo per
ciascuna tipologia di servizio.
ARTICOLO 9
(Contributi
per la mobilità internazionale degli studenti)
1. Le università possono
concedere contributi per la partecipazione degli studenti universitari a
programmi di studio che prevedano mobilità internazionale, ad integrazione
delle borse ottenute, con particolare attenzione per gli studenti risultati
idonei per la concessione di borse di studio di cui alla legge 2 dicembre
1991, n. 390, articolo 8. Le università e le regioni possono
offrire supporto organizzativo e logistico agli studenti italiani che si recano
all'estero ed agli studenti stranieri in Italia. Le università e le regioni
concordano le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente
articolo.
ARTICOLO 10
(Borse
di studio concesse dalle università)
1. Le università possono
concedere con oneri a carico del proprio bilancio, ai sensi della legge 2 dicembre
1991, n. 390, articolo 15, borse di studio destinate a
coprire i costi di mantenimento agli studi degli studenti capaci e meritevoli
privi di mezzi, attingendo in via prioritaria alle graduatorie degli idonei non
beneficiari delle borse di studio concesse dalle regioni ai sensi della legge 2 dicembre
1991, n. 390, articolo 8.
2. Gli importi di tali borse sono
determinati applicando le stesse norme vigenti per quelle concesse dalle
regioni.
3. Le università possono
concedere, con oneri a carico del proprio bilancio, altre borse di studio con
specifiche e diverse finalità rispetto a quelle indicate al comma 1, nonchè
borse di studio istituite e promosse da altri enti e soggetti pubblici e
privati. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 1.
Il presente
decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.