PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO
DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO
28 novembre 2000
Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
(Pubblicato
sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001)
IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego;
Visto l'art. 11, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio
quadro della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica
amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente conferito al Governo la delega
per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni
pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell'art. 11, comma
4, della predetta legge n. 59 del 1997;
Visto, in particolare, l'art. 58-bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 27 del
predetto decreto legislativo n. 80 del 1998;
Visto il decreto del
Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994, con il
quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis del
predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;
Ritenuta la necessità di
provvedere all'aggiornamento del predetto codice di comportamento alla luce
delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis del
decreto legislativo n. 29 del 1993;
Sentite le confederazioni
sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni
di carattere generale
1. I princìpi e i contenuti del
presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di
diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della
prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare,
quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonchè i
componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad
osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti collettivi
provvedono, a norma dell'art. 58-bis,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al
coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.
Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei
pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni che seguono
trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di
legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati
da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall'art. 2, le
previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate
dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 2.
P r i n c i
p i
1. Il dipendente conforma la sua
condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con
disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente mantiene una
posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere
attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di
conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il
corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e
comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica
amministrazione.
3. Nel rispetto dell'orario di
lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo
svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente usa e custodisce
con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini
privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il comportamento del dipendente
deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i
cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la
massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti.
Favorisce l'accesso degli stessi
alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia
vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le
decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente limita gli
adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività
loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.
7. Nello svolgimento dei propri
compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed
enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio
delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente
e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati.
Art. 3.
Regali e
altre utilità
1. Il dipendente non chiede, per
sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre
utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o
comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.
2. Il dipendente non chiede, per
sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi
parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità
ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo
quelli d'uso di modico valore.
Art. 4.
Partecipazione
ad associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina
vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente
dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a
carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento
dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o
sindacati.
2. Il dipendente non costringe
altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, nè li induce a
farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5.
Trasparenza
negli interessi finanziari
1. Il dipendente informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio,
precisando:
a) se egli, o suoi parenti entro
il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il
soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali rapporti siano
intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere
le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli
altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o
affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche,
professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio
che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività
inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia
di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria
situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6.
Obbligo di
astensione
1. Il dipendente si astiene dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui
egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide
il dirigente dell'ufficio.
Art. 7.
Attività
collaterali
1. Il dipendente non accetta da
soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti
d'ufficio.
2. Il dipendente non accetta
incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente non sollecita ai
propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8.
Imparzialità
1. Il dipendente, nell'adempimento
della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini
che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli
non rifiuta nè accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o
rifiutate ad altri.
2. Il dipendente si attiene a
corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché
esercitata dai suoi superiori.
Art. 9.
Comportamento
nella vita sociale
1. Il dipendente non sfrutta la
posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 10.
Comportamento
in servizio
1. Il dipendente, salvo
giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto delle previsioni
contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle
strettamente necessarie.
3. Il dipendente non utilizza a
fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio.
Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per
esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto
dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio
e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione.
4. Il dipendente non accetta per
uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di
ufficio.
Art. 11.
Rapporti
con il pubblico
1. Il dipendente in diretto
rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento
proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche
egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di
tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere
valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei
cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a
detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il
dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente non prende
impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o
nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione dei testi
scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio
chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente che svolge la sua
attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si
preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati
dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di
assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra
i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di
prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12.
Contratti
1. Nella stipulazione di contratti
per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad
altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di
intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o
l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per
conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato
contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del
contratto.
3. Il dipendente che stipula
contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il
dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai
commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente
competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13.
Obblighi
connessi alla valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed il dipendente
forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad
una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale
prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti
finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei
servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e
utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti
per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e
segnalazioni.
Art. 14.
Abrogazione
1. Il decreto del
Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 è
abrogato.
Il presente decreto sarà
comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2000
Il Ministro: Bassanini