Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185
(in
GU 19 maggio 2006, n. 115)
Regolamento
recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in
situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di modalità e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende
Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap;
Vista la legge 5 febbraio
1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visti, in
particolare, gli articoli 3,
12 e
13 della
suddetta legge;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994,
concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
Visto il
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333;
Vista la legge 8 novembre
2000, n. 328, concernente la legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Visto l'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni;
Acquisita
l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sancita nella seduta del 16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, espressi da entrambe le commissioni nelle rispettive sedute
del 9 novembre 2005;
Sulla proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro
della salute;
A
d o t t a
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Finalità
1. Il presente decreto stabilisce
le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di
handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 2.
Modalità
e criteri
1. Ai fini della
individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende
Sanitarie dispongono, su richiesta documentata dei genitori o degli esercenti
la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi accertamenti
collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Gli accertamenti di cui al
comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico
e comunque non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono
documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione dell'alunno
come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma
1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca
l'indicazione della patologia stabilizzata o progressiva accertata con
riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale
della Sanità nonchè la specificazione dell'eventuale carattere di particolare
gravità della medesima, in presenza dei presupposti previsti dal comma 3 del
predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli
accertamenti sono preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di
rivedibilità dell'accertamento effettuato.
3. Gli
accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della
diagnosi funzionale dell'alunno, cui provvede l'unità multidisciplinare,
prevista dall'articolo 3,
comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994,
anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il verbale di accertamento, con
l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi
funzionale, sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o
la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica presso cui
l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti
conseguenti.
Art. 3.
Attivazione
delle forme di integrazione e di sostegno
1. Alle attività
di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito la redazione del
profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato previsti
dall'articolo 12,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
da definire entro il 30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto
2001, n. 333.
2. I soggetti di
cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994,
in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano
proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa
l'indicazione del numero delle ore di sostegno.
3. Gli Enti
locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende
Sanitarie, nel quadro delle finalità della legislazione nazionale e regionale
vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli
interventi di rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi
previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al funzionamento delle
classi, ai sensi del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche
all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi
realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in
situazione di handicap, a norma dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.
Art. 4.
Situazione
di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti
di sostegno in deroga
1. L'autorizzazione
all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a
norma dell'articolo 35,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal
dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla base della
certificazione attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2, comma 2
del presente decreto.
Art. 5.
Disposizioni
finali
1. Le
disposizioni del presente decreto si applicano agli accertamenti da effettuarsi
successivamente alla sua entrata in vigore.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 23 febbraio
2006
p. Il Presidente
del Consiglio dei
Ministri
Letta
Il Ministro
dell'istruzione dell'università e della ricerca
Moratti
Il Ministro della
salute
Storace
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Registrato alla
Corte dei conti il 4 maggio 2006
Ufficio di
controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 2, foglio n. 36