D.P.C.M.
7 febbraio 1994, n. 174.
"Regolamento
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche."
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 15 marzo 1994, n. 61. Data inserimento testo di legge: Luglio 1996
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 48 del
trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25
marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre
1957, n. 1203;
Visto il trattato
sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 17 febbraio 1992,
ratificato e reso esecutivo con legge 3 novembre
1992, n. 454;
Vista la parte
prima, titolo II, del regolamento n. 1612/68 del Consiglio delle Comunità
europee del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori
all'interno della Comunità;
Vista la
comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 88/C72/02 del 18
marzo 1988;
Visto l'art. 37, comma
1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
in applicazione del quale i cittadini degli Stati membri della Comunità
economica europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero non attengono alla tutela degli interessi nazionali;
Visto l'art. 37, comma
2, del citato decreto, che prevede che
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso
della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei
cittadini di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Visto l'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 2, comma 1,
lettera c), n. 4), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
relativo ai procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento
al lavoro;
Considerato che occorre
provvedere all'individuazione di tali posti e funzioni identificando i primi in
particolari amministrazioni ed in relazione alle posizioni ordinamentali
specificate in dispositivo e indicando le seconde in base alle competenze
riconducibili alla nozione comunitaria di pubblica amministrazione;
Udito il parere
del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 di delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza
portafoglio per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese;
Adotta
il seguente regolamento:
1. 1. I posti
delle amministrazioni pubbliche per l'accesso ai quali non può prescindersi dal
possesso della cittadinanza italiana sono i seguenti:
a) i posti dei
livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, individuati ai sensi dell'art. 6 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nonché‚ i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche
amministrazioni;
b) i posti con
funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle
amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli
enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché‚ delle regioni
e della Banca d'Italia;
c) i posti dei
magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché‚ i posti
degli avvocati e procuratori dello Stato;
d) i posti dei
ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero di
grazia e giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero delle finanze e
del Corpo forestale dello Stato, eccettuati i posti a cui si accede in
applicazione dell'art. 16 della L.
28 febbraio 1987, n. 56 .
2. Resta fermo il
disposto di cui all'art. 1, comma 3,
del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. 1. Le
tipologie di funzioni delle amministrazioni pubbliche per il cui esercizio si
richiede il requisito della cittadinanza italiana sono le seguenti:
a) funzioni che
comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti
autorizzativi e coercitivi;
b) funzioni di
controllo di legittimità e di merito.
2. Il Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentita
l'amministrazione competente, esprime, entro sessanta giorni dalla ricezione
della domanda dell'interessato, diniego motivato all'accesso a specifici
impieghi o all'affidamento di incarichi che comportino esercizio di taluna
delle funzioni indicate al comma 1. Tale decreto è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia preclusiva sino a che non intervengano
modifiche della situazione di fatto o di diritto che facciano venir meno
l'impedimento all'accesso.
3. Resta fermo il
disposto di cui all'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. 1. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai fini dell'accesso
ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti:
a) godere dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in
possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) avere adeguata
conoscenza della lingua italiana.
4. 1. Il presente
decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.