DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 17 marzo 1989, n. 117
Norme
regolamentari sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
pubblicato
nella gazzetta ufficiale n.76 del 1°aprile 1989
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto
con
IL MINISTRO
DEL TESORO
Vista la legge 29 marzo
1983, n. 93, legge quadro sul pubblico impiego;
Vista la legge 23 agosto
1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 29
dicembre 1988, n. 554, recante disposizioni in materia di pubblico impiego, e
in particolare l'art. 7 che prescrive la emanazione, mediante
apposito decreto, di norme volte a disciplinare con carattere di generalità
l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei
conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante
delega di funzioni all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza
portafoglio incaricato per la funzione pubblica;
Sentite le competenti commissioni
parlamentari;
Sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Udito il parere del Consiglio di
Stato;
Decreta:
Art. 1
Disciplina
ed applicazione del rapporto di pubblico impiego a tempo parziale.
1. Le Amministrazioni civili
dello Stato anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti
pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono rapporti di lavoro a
tempo parziale, secondo le disposizioni previste dal presente decreto. Per
quanto non diversamente stabilito, al rapporto a tempo parziale è applicabile
la normativa che regola il rapporto a tempo pieno.
2. La disciplina del rapporto a
tempo parziale non si applica al personale delle Forze armate, al personale dei
ruoli previsti dalla legge 1° aprile
1981, n. 121 e dei corpi militarmente ordinati, al personale
tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale della
carriera diplomatica, ai magistrati ordinari, amministrativi e militari, agli
avvocati e ai procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e alle
categorie ad essi equiparate, al personale della polizia municipale e a quello
assimilato ai sensi dell'art. 12 della
legge 7 marzo 1986, n. 65, al personale di ruolo soggetto
ad avvicendamento ed a contratto del Ministero degli affari esteri e di altre
amministrazioni ed enti pubblici che presti servizio all'estero.
3. Le disposizioni del presente
decreto non si applicano altresì al personale ispettivo, direttivo ed ai
coordinatori amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 2
Determinazione
delle piante organiche del rapporto a tempo parziale.
1. La determinazione delle unità
di personale da destinare al tempo parziale non può superare il 20 per cento -
aumentato al 40 per cento per le amministrazioni di comuni con meno di 10.000
abitanti - della dotazione organica di personale a tempo pieno di ciascun
profilo professionale per il quale è consentita la riduzione dell'orario di
lavoro ai sensi del presente decreto nell'ambito della dotazione organica
stessa e, in ogni caso, entro i limiti della spesa massima annua prevista per
la dotazione organica medesima.
2. Il contingente determinato ai
sensi del comma 1 è destinato al personale di ruolo a tempo pieno che richiede
la trasformazione del rapporto di lavoro.
3. I posti eventualmente non
coperti dal personale di ruolo in servizio, sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 3,
della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Art. 3
Criteri di
individuazione dei profili professionali.
1. Il rapporto di pubblico impiego
a tempo parziale può essere costituito relativamente a profili professionali
che non comportano funzioni ispettive, di direzione o di coordinamento di unità
organiche centrali o periferiche ovvero l'obbligo della resa del conto
giudiziale.
2. La disposizione di cui al comma
1 si applica altresì al rapporto di lavoro a tempo determinato parziale
previsto dall'art. 7, comma 6,
della legge 29 dicembre 1988, n. 554.
Art. 4
Orario etipologie
del rapporto a temp o parziale.
1. La durata dell'orario mensile
delle prestazioni di servizio nel rapporto a tempo parziale è pari al cinquanta
per cento di quello stabilito per il rapporto a tempo pieno per ciascuna
categoria, qualifica o profilo professionale. Per eccezionali e motivate
esigenze di servizio può derogarsi al limite predetto, in una misura
percentuale non superiore al 20 per cento in più o in meno, mediante decreto
del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e
il Ministro del tesoro.
2. L'articolazione della
prestazione di servizio, nell'ambito dell'orario mensile definito ai sensi del
comma 1, può avvenire:
a) per ciascun giorno lavorativo
del mese;
b) per alcuni giorni lavorativi
del mese, anche per alcuni mesi in relazione a determinati periodi dell'anno;
c) per ciascun giorno lavorativo
del mese con la previsione di maggiorazione temporale in alcuni giorni.
3. La tipologia di rapporto a
tempo parziale prescelta dall'amministrazione deve tendere al potenziamento
dell'efficacia dell'azione amministrativa, al fine di una più puntuale
erogazione dei servizi anche nelle ore pomeridiane.
Art. 5
Trattamento
economico, previdenziale e di quiescenza.
1. Il trattamento economico,
anche a carattere accessorio, del personale con rapporto a tempo parziale è
dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, con riferimento a tutte
le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa
speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla
stessa categoria, qualifica o profilo professionale e di pari anzianità.
2. Al personale con rapporto a
tempo parziale si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 della
legge 29 dicembre 1988, n. 554, in materia di trattamento di
quiescenza e di previdenza.
Art. 6
Lavoro
straordinario - Incompatibilità.
1. Il personale con rapporto a
tempo parziale non può fruire di benefici che comportano, a qualsiasi titolo,
riduzioni di orario di servizio, salvo quelle previste obbligatoriamente da
disposizioni di legge, né effettuare prestazioni di lavoro straordinario.
2. Al personale interessato è
consentito, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di
appartenenza, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino
pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività
di istituto della stessa amministrazione o ente.
Art. 7
Procedure
di trasformazione del rapporto.
1. I dipendenti di ruolo con
rapporto a tempo pieno e con rapporto a tempo parziale possono chiedere la
trasformazione del rapporto, rispettivamente, a tempo parziale e a tempo pieno,
entro i limiti di cui all'art. 2 e sempre che siano trascorsi almeno tre anni
dalla assunzione con rapporto a tempo parziale, ovvero, salvo eccezionali
motivate esigenze, dalla precedente trasformazione.
2. Salvo quanto disposto
dall'art. 8, comma 5, la domanda di trasformazione deve essere presentata, a
pena di decadenza, dal personale interessato, entro il 30 aprile di ciascun
anno, all'amministrazione o all'ente di appartenenza i quali, valutate le
esigenze di servizio, dovranno pronunciarsi entro i trenta giorni successivi al
termine soprafissato. In sede di prima applicazione la domanda di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 10 giugno 1989.
3.Gli effetti della trasformazione
del rapporto decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di accoglimento
della richiesta. Tali effetti decorrono dall'inizio dell'anno scolastico e
dell'anno accademico successivo all'accoglimento della domanda,
rispettivamente, per il personale della scuola di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative e per il personale non docente delle università e delle
istituzioni universitarie.
4. Ai fini della trasformazione
del rapporto da tempo pieno a tempo parziale costituiscono, nell'ordine, titoli
di precedenza: essere portatori di handicap o di invalidità riconosciuta ai
sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie; avere persone a carico per
le quali è corrisposto l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11
febbraio 1980, n. 18; avere familiari a carico portatori di handicap o
soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave
debilitazione psico-fisica; avere figli di età inferiore a quella prescritta
per la frequenza della scuola dell'obbligo; avere superato i sessanta anni di
età ovvero compiuto venticinque anni di effettivo servizio; sussistenza di
motivate esigenze di studio, valutata dall'Amministrazione di appartenenza.
5. In caso di assunzione di
personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di
lavoro per i dipendenti a tempo parziale con priorità per coloro che avevano
già trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. A tal
fine si tiene conto del maggior periodo di servizio svolto a tempo parziale e,
in caso di parità, della maggiore anzianità di servizio.
Art. 8
Disciplina
del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale della scuola statale
di ogni ordine e grado.
1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 1, comma 3, il Ministro della pubblica istruzione determina
annualmente, con propria ordinanza, sentito il Ministro del tesoro, le modalità
per l'applicazione della disciplina del lavoro a tempo parziale al personale di
ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.
2. Per il personale docente la
disciplina di cui al comma 1 deve tener conto dell'assetto ordinario degli
orari di servizio e di insegnamento nei diversi ordini e gradi di istruzione e,
per le scuole secondarie ed artistiche, delle diverse classi di concorso.
3. Fatta salva ogni specificità
riferibile ai singoli ambiti provinciali, ai fini dell'applicazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale si deve altresì tener conto:
·
delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione,
assicurando comunque l'unicità di insegnante per sezione o classe dove
prevista;
·
della necessità di salvaguardare, in vista della qualità del
servizio scolastico erogato, specificità professionali della funzione docente,
anche in relazione alle singole classi di concorso.
4. Il limite di cui all'art. 2,
comma 1, deve essere computato a livello provinciale e può essere aumentato
fino al completo riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà che si
determinano per classi di concorso a seguito di revisioni degli assetti
organizzativi ordinari delle cattedre e dei posti di organico, di cui all'art.
3, comma 2, del D.L. 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni nella
legge 6 ottobre
1988, n. 426.
5. Il personale indicato nel comma
1 può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in
rapporto a tempo parziale e viceversa, secondo quanto previsto dall'art. 7,
mediante domanda da presentare al competente provveditore agli studi entro i
termini perentori stabiliti nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1.
6. In sede di prima applicazione
la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a
tempo parziale deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9
Disciplina
per la provincia autonoma di Bolzano.
1. Negli uffici periferici delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, aventi sede nella provincia di Bolzano, le
disposizioni del presente decreto sono applicate nel rispetto delle
disposizioni previste dal D.P.R. 26 luglio
1976, n. 752.
Art.10
Norma
finale.
1. Trascorso un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro per la funzione pubblica,
sentite le amministrazioni interessate, riferisce alle competenti commissioni
parlamentari circa lo stato di attuazione della disciplina del rapporto di
lavoro a tempo parziale.
Art.11
Entrata in
vigore.
1. Il presente decreto, che sarà
inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 17 marzo 1989.
p. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri
Il Ministro per la funzione
pubblica
Cirino Pomicino