DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 7 luglio 2011
Autorizzazione ad assumere e a trattenere in servizio
unità di personale per le esigenze di varie amministrazioni dello Stato, ai
sensi dell'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 9, comma 31, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge
30 luglio 2010, n. 122.
(GU n. 232
del 5-10-2011 )
Allegati
IL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30
dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare
l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilità tra amministrazioni in
regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
Vista la legge 27
dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 24
dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Vista la legge 23
dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);
Vista la legge 13
dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011);
Visto il decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6
agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria;
Visto il decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto
2009, n. 102;
Visto il decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 26 febbraio 2010, n. 25;
Visto il decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di
stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;
Visto l'art. 66 del citato
decreto-legge n. 112 del 2008 che disciplina il turn over di alcune
amministrazioni pubbliche tra cui quelle elencate nell'art. 1, comma
523, della predetta legge n. 296 del 2006;
Visto l'art. 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificato dall'art. 66, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, e
dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 in cui si dispone che
per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può
eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno
precedente;
Visto l'art. 1, comma
523, della predetta legge n. 296 del 2006, così come
modificato dall'art. 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che
individua, i seguenti destinatari: amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non
economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del
d.lgs n. 165 del 2001;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma
208, della predetta legge n. 191 del 2009 e
successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge
n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il
Corpo nazionale dei vigili dei fuoco possono procedere, con le modalità dì cui
al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un
contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a
quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno
precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio
nel corso dell'anno precedente;
Visto l'art. 9, comma 31, del
citato decreto-legge n. 78 del 2010 il quale stabilisce che, al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, "fermo il
rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10
dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette
disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà
assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del
personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie". A
tal fine le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette
cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo
derivante dai trattenimenti in servizio;
Visto il comma 11 dell'art. 9 del
decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui qualora per ciascun ente le assunzioni
effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente,
riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate
possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni
successivi, fino al raggiungimento dell'unità;
Visto il comma 12 dell'art. 9 del
decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5,
6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133;
Visto l'art. 66, comma 10, del
citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che le assunzioni di cui
ai commi 3, 5, 7 e 9 dello stesso articolo sono autorizzate secondo le modalità
di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4,
che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro
per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
Visto l'art. 2, comma 8-bis, del
decreto-legge n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate
nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della
riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74,
provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010,
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e
delle relative dotazioni organiche, nonchè delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;
Visto il comma 8-quater del citato
art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009 convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del
2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano
adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso
art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino
all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010,
facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta
data;
Visto il comma 8-quinquies del
ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione
dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le
amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi
dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il
personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento
della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo
della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del
farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonchè per le strutture
del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;
Vista la nota circolare
n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la quale il Dipartimento
della funzione pubblica ha fornito istruzioni ad alcune amministrazioni in tema
di programmazione del fabbisogno di personale triennio 2011-2013,
autorizzazioni ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il triennio
2011-2013;
Viste le note con le quali
ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni, nonchè i trattenimenti
in servizio, con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2010 e delle risorse
finanziarie che si rendono disponibili;
Vista la richiesta dell'Autorità
di bacino fiume Liri-Garigliano e Volturno, di avvalersi della facoltà prevista
dall'art. 9, comma 11 del decreto-legge 78/2010 di cumulare le risorse da
cessazioni intervenute negli anni 2008 e 2010, per il raggiungimento dell'onere
finanziario necessario ad assumere l'unità di personale in relazione alla
qualifica corrispondente al proprio fabbisogno;
Visto il decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225 ed in particolare l'art. 1 che proroga al 31 marzo 2011 la
possibilità per le amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di
cui all'art. 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive e modificazioni, fatta salva l'adozione di uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere disposta l'ulteriore
proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine del 31 marzo 2011;
Visto il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2011, registrato alla Corte dei conti
il 31 marzo 2011, registro n. 7, foglio n. 293 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale, n. 74 del 31 marzo 2011, di proroga dei termini per
le assunzioni sopra richiamate;
Visto il decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione
della legge 4 marzo
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";
Tenuto conto che le richieste
relative a progressioni verticali si considerano legittime solo se riguardanti
assunzioni di vincitori di procedure bandite anteriormente al 31 dicembre 2009,
in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del citato
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme
restando le autorizzazioni a bandire concesse entro la medesima data del 31
dicembre 2009, ai sensi dell'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel
limite numerico autorizzato, nonchè il principio del rispetto dell'adeguato
accesso dall'esterno;
Visto l'art. 74, comma
3, del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2009 che rinvia
a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione
dei limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dello stesso
decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando
che fino alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla
medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la
normativa previgente;
Visto il decreto
legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 ed in particolare l'art. 57, comma 21,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le
modalità di applicazione delle disposizioni dei titoli II e III del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle Agenzie Fiscali;
Visto l'art. 6, comma 1,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non
possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di
soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti
relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello
dirigenziale;
Considerato che per le
amministrazioni che non hanno fornito informazioni dettagliate sulle dotazioni
organiche di diritto e sui presenti in servizio, in relazione all'iter
procedurale in corso di definizione delle loro dotazioni organiche, le
autorizzazioni si considerano concesse soltanto nel rispetto del principio del
divieto di soprannumerarietà;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008
concernente "Delega di funzioni del Presidente dei Consiglio dei Ministri
in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza
portafoglio Prof. Renato Brunetta";
Su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
1. Fermi restando, per le
amministrazioni che non hanno provveduto, gli adempimenti di cui all'art. 2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge,
con modificazioni dall'art. 1, comma 1,
della legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonchè il conseguente
divieto sanzionatorio di effettuare assunzioni in soprannumero, le
amministrazioni, di cui alla Tabella allegata, che è parte integrante del
presente provvedimento, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato
e ai trattenimenti in servizio, delle unità di personale per ciascuna indicate,
per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato, ai sensi
dell'art. 3, comma
102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'art. 9, comma 31, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Per ciascuna amministrazione è, altresì,
indicato il limite massimo delle unità di personale assumibile e dell'ammontare
delle risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2011, sulla base
delle cessazioni verificatesi nell'anno 2010. Per l'Autorità di bacino fiume
Liri-Garigliano e Volturno, le assunzioni autorizzate sono a valere sulle
risorse da cessazioni intervenute negli anni 2008 e 2010, ai sensi dell'art. 9,
comma 11, del decreto-legge n. 78 del 2010.
2. Le richieste relative a
progressioni verticali si considerano autorizzate nei limiti indicati nelle
premesse del presente decreto.
3. Le Amministrazioni di cui alla
Tabella allegata sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2012
per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche
amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale
assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A
completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte
dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti
dal presente decreto.
4. All'onere derivante dalle
assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei
pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri
e dei rispettivi bilanci delle altre amministrazioni.
Il presente decreto, previa
registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 luglio 2011
p. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica
amministrazione
e l'innovazione
Brunetta
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Allegati
ASSUNZIONI E TRATTENIMENTI IN
SERVIZIO ANNO 2011
Parte di provvedimento in formato grafico