MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 31 ottobre 2002
Pagamento degli stipendi e degli altri assegni
fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini
collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429;
Visto l'art. 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile
1995;
Visto l'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile 2002, n. 123;
Decreta:
Art. 1.
1. L'erogazione degli stipendi e degli
altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato e
amministrati con ruolo di spesa fissa e' disposta dal Centro nazionale di
elaborazione e servizi del Sistema informativo del Ministero dell'economia e
delle finanze con ordini collettivi di pagamento tratti sui competenti
capitoli di spesa, da estinguersi in via ordinaria mediante bonifici da
acereditare ai conti correnti bancario o postale intestati ai beneficiari.
2. Nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro del 4 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile
1995, gli ordini collettivi di pagamento possono essere estinti anche con le
altre sottoelencate modalita':
a) bonifici da acereditare nei libretti
postali di risparmio intestati ai beneficiari;
b) commutazione in "bonifici
domiciliati" per il pagamento in contanti presso le banche e gli uffici
postali;
c) pagamento in contanti presso le
filiali della Banca d'Italia;
d) commutazione in vaglia cambiario della
Banca d'Italia;
e) versamento su conti di tesoreria o al
bilancio dello Stato.
3. Il versamento agli enti creditori
delle ritenute gravanti sugli stipendi e sugli altri assegni viene effettuato
con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, lettera e).
4. Per i pagamenti di cui al presente
decreto sono soppresse le modalita' previste all'art. 1, comma 2, numeri 1 e 2, del decreto del Ministro del tesoro sopra citato.
Art. 2.
1. Gli ordini collettivi di pagamento
sono emessi in forma dematerializzata e devono recare: l'indicazione del
capitolo di bilancio e del codice del titolo di spesa (71 ovvero 72), le
generalita' e il codice fiscale dei beneficiari, il numero delle rispettive
partite di spesa, le somme spettanti e la data di esigibilita'. Per i
pagamenti da effettuarsi in contanti ovvero mediante accreditamento ai conti
correnti bancario o postale o nel libretto postale di risparmio vanno inoltre
indicati rispettivamente il codice dell'ufficio pagatore ovvero i dati
identificativi dei conti correnti e del libretto.
2. Per il pagamento in contanti di
assegni fissi diversi dagli stipendi, qualora il beneficiario sia
rappresentato da altro soggetto, vanno riportate anche le generalita' della
persona che deve dare quietanza con l'indicazione della qualifica di
"rappresentante legale o volontario". Nei casi di pagamenti a
favore di persone giuridiche di diritto privato, l'indicazione dei soggetti
legittimati a dare quietanza viene effettuata secondo le disposizioni
contenute nell'art. 294 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
3. Per il pagamento in contanti di somme
da effettuarsi congiuntamente a favore di piu' beneficiari, vanno indicati
gli estremi della comunicazione della direzione provinciale dei servizi vari,
recante le generalita' degli aventi diritto. Detta comunicazione va esibita
all'atto della riscossione all'ufficiopagatore, che la allega al documento di
cui all'art. 5.
Art. 3.
1. Gli ordini collettivi di pagamento
vengono inviati per via telematica alla Banca d'Italia, che effettua
controlli di natura informatica atti a garantire l'autenticita' e
l'integrita' del flusso trasmesso.
2. La Banca d'Italia controlla
l'esistenza dei dati sulla base delle specifiche concordate con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Quindi procede all'estinzione degli ordini
collettivi di pagamento e da' corso alle operazioni necessarie per
finalizzare il pagamento agli aventi diritto.
3. All'atto dell'esito degli ordini
collettivi di pagamento, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in
contanti presso gli sportelli della Banca d'Italia sono versati su un conto
in attesa che i creditori si presentino per la riscossione; il conto e'
fruttifero per il Ministero dell'economia e delle finanze al tasso
riconosciuto sul "conto disponibilita' per il servizio di
tesoreria" istituito con la legge 26
novembre 1993, n. 483.
4. La societa' Poste italiane S.p.a.
riversa sulla contabilita' speciale "Poste S.p.a. - servizio di
tesoreria" le somme relative ai pagamenti di propria competenza,
affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca
d'Italia.
5. La rendicontazione dei titoli estinti
viene trasmessa telematicamente alla Corte dei conti e al Ministero
dell'economia e delle finanze.
Art. 4.
1. Il pagamento delle rate di stipendio,
secondo le diverse modalita' di cui all'art. 1, viene effettuato alle
scadenze rispettivamente stabilite nei calendari annessi al decreto del
Ministro del tesoro di cui all'art. 1, comma 2. I bonifici domiciliati sono
resi esigibili sotto le stesse date stabilite per il pagamento in contanti.
2. Il pagamento delle rate di assegni
fissi diversi dagli stipendi viene effettuato alle scadenze per gli stessi
previsti da leggi, da provvedimenti amministrativi o da contratti. 3. Le rate
di stipendio pregresse ovvero le somme arretrate dovute allo stesso titolo
sono pagate a credito maturato e sono immediatamente esigibili.
Art. 5.
1. Il pagamento in contanti e'
documentato da quietanza apposta su apposito modulo, predisposto dagli uffici
pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e
delle finanze. Il modulo va sottoscritto per quietanza dal titolare della
somma, ovvero, nei casi consentiti, dal suo rappresentante legale o
volontario.
2. I moduli quietanzati comprovanti i
pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di
cinque anni unitamente ai rispettivi bonifici domiciliati e tenuti a
disposizione per i controlli di legge.
Art. 6.
1. Le rate di stipendio e degli altri
assegni fissi, da pagare in contanti, possono essere riscossi entro il
secondo mese successivo a quello di esigibilita'.
2. Per le rate non riscosse entro il
termine di cui al precedente comma 1, gli uffici pagatori restituiscono i
relativi importi alla Banca d'Italia, mediante singoli storni di bonifico.
Tali importi e quelli non riscossi presso le filiali della Banca d'Italia
sono versati cumulativamente al capo X, capitolo 2368 dello stato di
previsione dell'entrata a cura della Banca stessa, la quale trasmette la
relativa quietanza al Centro nazionale di elaborazione e servizi del sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, comunicando per via
telematica tutte le informazioni presenti nei singoli bonifici originari. Il
Centro ne da' comunicazione alle competenti direzioni provinciali dei servizi
vari per i conseguenti adempimenti.
Art. 7.
Per gli aspetti operativi e tecnici si
rinvia al protocollo d'intesa fra la Banca d'Italia e il Ministero
dell'economia e delle finanze.
Roma, 31 ottobre 2002
Il Ministro: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti l'11
dicembre 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri
economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 376
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