Il Ministro della Pubblica Istruzione
D.M.
del 13 giugno 2007, n. 131
Roma,
13 giugno 2007
Vista
la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico e, in particolare, l’articolo 4;
Visto
l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista
la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l’articolo 1,
commi 72 e 78;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e in
particolare gli articoli 14 e 15;
Visto
il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla legge 143 del 4
giugno 2004;
Visto
il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al
personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201;
Considerata
la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme contenute nel
predetto Regolamento;
Vista
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 605;
Udito il parere del
Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi
nella seduta del 7 maggio 2007;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
e il relativo nulla-osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e
Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 1° giugno
2007
ADOTTA
il
seguente Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente
ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
ARTICOLO
1
(Disponibilità
di posti e tipologia di supplenze)
1. Ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
di seguito denominata “legge”, nei casi in cui non sia stato possibile
assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle
dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o,
comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
a. supplenze annuali per la
copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la
data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno
scolastico.
b. supplenze temporanee sino
al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti
d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre
e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non
concorrano a costituire cattedre o posti orario.
c. supplenze temporanee per
ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto
specificato all’articolo 7.
2. Per l’attribuzione delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 2.
3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le
graduatorie di circolo e di istituto di cui all’articolo 5.
4. Per le ore di insegnamento pari
o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o
posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448,
all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai
docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come
ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore
settimanali.
5. In caso di esaurimento delle
graduatorie di cui all’articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti
interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle
attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole
ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di
circolo e di istituto.
6. Fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto
2001, n. 333, l’individuazione del destinatario
della supplenza è operata dal dirigente dell’amministrazione scolastica
territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad
esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle
graduatorie di circolo e di istituto.
7. Il conferimento delle supplenze
si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato,
sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno
effetti esclusivi dal giorno dell’assunzione in servizio e termine:
o per le supplenze annuali il
31 agosto;
o per le supplenze temporanee
fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal
relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
o per le supplenze temporanee
l’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
8. I posti delle dotazioni
organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma
dell’articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente
non di ruolo.
ARTICOLO 2
(Graduatorie
ad esaurimento)
1. Per il conferimento delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività
didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si utilizzano le
graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123,
e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti.
2. Il personale incluso nelle
graduatorie ad esaurimento può rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad
un biennio scolastico, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, manifestando esclusivo interesse per l’assunzione a tempo
indeterminato.
3. Al personale incluso nelle
graduatorie ad esaurimento di due province sono conferite supplenze soltanto
nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.
4. Nei confronti del personale che
sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la
supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l’inserimento
nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al conferimento delle
supplenze. L’accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza
dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla
disciplina contrattuale.
5. Nello scorrimento delle
graduatorie ad esaurimento ai fini dell’attribuzione delle supplenze non
vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano
utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
ARTICOLO 3
(Conferimento
delle supplenze a livello provinciale)
1. Al fine di garantire il regolare
e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze
annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche
sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione
nell’albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:
- del quadro definito ed
esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
- del calendario delle
convocazioni.
Nel
corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene
pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga
conto delle operazioni già effettuate.
2. Hanno titolo a conseguire le
supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione
gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione,
personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che
abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione
al dirigente responsabile delle operazioni in questione . Non hanno titolo a
conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione
e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra
specificate.
3. I posti di sostegno sono
conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con
priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre
comuni.
4. Fatte salve le disposizioni di
cui al successivo comma 5, l’accettazione in forma scritta e priva di riserve,
da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione
rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le
disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di
rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima,
nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento
d’orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se
del caso, i possibili frazionamenti d’orario e, poi, nei riguardi degli
aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione.
Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno
più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte
relative alla medesima graduatoria.
5. Durante il periodo occorrente
per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei
relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per
supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche per
l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso
insegnamento.
ARTICOLO
4
(Completamento
di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno
scolastico)
1. L’aspirante cui viene conferita,
in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche
nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della
costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo,
conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie
graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario,
esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento
dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente
personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il
frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso
l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
2. Nel predetto limite orario il
completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da
svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla
medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario
obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo.
Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario
di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che
di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di
concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite
rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo
presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario
può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non
statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità
di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le
varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere
prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in
contemporaneità.
ARTICOLO 5
(Graduatorie
di circolo e di istituto)
1. Il dirigente scolastico, ai fini
del conferimento delle supplenze di cui all’articolo 7, costituisce, sulla base
delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione
agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i
criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di
abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono
quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti
di ruolo.
3. Per ciascun posto di
insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da
utilizzare nell’ordine, composte come segue:
. I Fascia: comprende gli
aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o
classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
. II Fascia: comprende gli
aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti
di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la
graduatoria di circolo e di istituto;
. III Fascia: comprende gli
aspiranti forniti di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento
richiesto.
4. Gli aspiranti della I fascia
sono inclusi secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione
dell’ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella
corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti
abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione,
dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia.
Gli
aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento
(Allegato A). Per la valutazione dei titoli
artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite
Commissioni presiedute dal Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale o da
un suo delegato e composte da un Dirigente scolastico di una scuola media, ove
sia presente l’insegnamento di strumento musicale, da un docente di
Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un Docente titolare di
strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si
riferisce la graduatoria La Commissione è nominata dal competente Dirigente
dell’ufficio scolastico provinciale
5. Le graduatorie della I fascia
hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle
corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di
ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della
II e III fascia hanno validità biennale.
6. L’aspirante a supplenza può, per
tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per
una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche
con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10
istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a
istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo
entro il predetto limite di 10 istituzioni.
Nell’ambito
del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle
scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2
circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria
disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e
celeri modalità di interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi
di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si darà
luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei
soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito tale
disponibilità.
Le
modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a
supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o
richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse
esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la
sostituzione, potranno prevedere l’utilizzo del telefono cellulare, ovvero
della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere, indicati
dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.
7. Per coloro che sono inclusi
nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in
graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del
conferimento delle supplenze, ai sensi dell’articolo 2, comma 3.
8. Coloro che hanno titolo ad
essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno
facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle
graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse
province.
9. Avverso le graduatorie di
circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla
valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria all’albo della scuola e la scuola deve
pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la
graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a
seguito della decisione sul reclamo.
ARTICOLO 6
(elenchi
di sostegno)
1. Per le disponibilità di posti
per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap
psicofisici, della vista e dell’udito si dà luogo alla costituzione, per tutti
gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno
accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per
l’insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione
valido per l’insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi secondo la
medesima articolazione in fasce di cui al precedente articolo 5, comma 3; per
la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti per
ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi
insegnamenti.
Gli
aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell’infanzia e
della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio
con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria.
Gli
aspiranti sono inclusi nell’elenco di scuola secondaria di primo grado in base
alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi
graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria.
Gli
aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo
grado in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio con
cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado
riferibile alla medesima area disciplinare.
2. Nell’attribuzione dei posti di
sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i
rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti
privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite,
secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad
aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in
possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito
successivamente ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi.
3. Nella scuola secondaria di
secondo grado, l’esaurimento dello specifico elenco dell’area disciplinare su
cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente,
comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli
elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
ARTICOLO 7
(Supplenze
conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto).
1. Ai sensi delle disposizioni di
cui all’articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le
rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti
situazioni e secondo le correlate tipologie:
a. supplenze annuali e
temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia
stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad
esaurimento;
b. supplenze temporanee per la
sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti
resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le graduatorie di circolo e di
istituto, in base all’attivazione di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni
che, al momento della loro consultazione da parte della scuola interessata,
evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione,
ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria
medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai
sensi delle disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni
di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di orario, la
tipologia di supplenza offerta.
Ai
fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il
regolare funzionamento della procedura informatizzata in questione, le scuole
comunicano al Sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della
stipula del contratto e dell’assunzione in servizio del supplente.
3. Fatta salva la possibilità per i
docenti in servizio di prestare ore eccedenti all’orario d’obbligo fino ad un
massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente
assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative
supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze
di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata
effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall’articolo 4,
comma 10 della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni
vigenti alla data della stipula del contratto.
4. Per ragioni di continuità
didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o
più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o
da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea
viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a
decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso in cui ad un primo
periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo
di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in
servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo
servizio dopo la ripresa delle lezioni.
6. Per la sostituzione del
personale docente con orario d’insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna
scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
7. Nelle scuole dell’infanzia e
primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a
scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei
soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita
disponibilità all’accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo
quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione
dell’assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate
ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti
solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si
procede all’attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle
graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
8. Le supplenze da disporsi sui
posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all’insegnamento di una
lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e
titoli per l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi
nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di
accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai
candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di
esami per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola
primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della
formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel
piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di
scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l’insegnamento
della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado.
Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze
secondo l’ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria
scolastica.
9. Nel caso di esaurimento della
graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al
conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della
provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i
competenti dirigenti scolastici. 10 Nell’anno di rinnovo delle graduatorie di
circolo e di istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31
gennaio antecedente all’inizio dell’a.s. di riferimento e deve essere
completata entro il successivo 31 agosto.
ARTICOLO 8
(Effetti
del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro)
1. Fatte salve le disposizioni di
cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo
determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico
in corso:
a. Supplenze conferite sulla base
delle graduatorie ad esaurimento:
1. la rinuncia ad una proposta
di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della
possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento
per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche
mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della
possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad
esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo
insegnamento;
3. l’abbandono del servizio
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base
delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per
tutte le graduatorie di insegnamento.
b. Supplenze conferite sulla base
delle graduatorie di circolo e di istituto:
1. la rinuncia ad una proposta
contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella
medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente
inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla
relativa graduatoria di terza fascia;
2. la mancata assunzione in
servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di
conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si
è inclusi nelle relative graduatorie;
3. l’abbandono del servizio
comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla
base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di
insegnamento.
c. Supplenze brevi sino a 10 giorni
nella scuola dell’infanzia e primaria:
1. la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le
specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta
la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata,
dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali
tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si
applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione
di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non
titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per
altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi
titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
2. la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima
sanzione di cui al precedente punto b/2;
3. l’abbandono della supplenza
comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
2. Il personale che non sia già in
servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha
facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di
risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro
di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
3. Il personale in servizio per
supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque
facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base
delle graduatorie ad esaurimento.
4. Le sanzioni di cui al comma 1
non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili
siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da
far pervenire alla scuola.
ARTICOLO 9
(Disposizioni
finali e di rinvio)
1. I termini e le modalità
organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle
graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie
medesime e per l’individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti
con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che detta disposizioni anche
per l’attuazione delle relative procedure informatizzate.
2. Hanno titolo a presentare
domanda di inclusione nelle graduatorie o a permanere nelle stesse, coloro che
al 1° settembre del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto il 65° anno
di età.
3. Nei casi in cui è previsto
l’accesso all’insegnamento di cittadini comunitari in possesso di titolo di
studio rilasciato all’estero e dichiarato equipollente, è richiesto altresì il
requisito dell’accertamento della competenza linguistica italiana che, secondo
le disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale n.39 del 21 maggio
2005, è attestata dall’università per stranieri di Perugia.
4. Le operazioni di cui al comma 1
sono improntate, anche con riguardo all’onere di documentazione a carico degli
aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.
La certificazione sanitaria di idoneità all’impiego deve essere prodotta una
sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione
dell’attribuzione del primo rapporto di lavoro.
5. Le disposizioni di cui al
presente regolamento si applicano anche al personale educativo.
6. Per quanto non specificamente
previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e
contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla
data di stipulazione del contratto.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
IL
MINISTRO
f.to
Giuseppe FIORONI
Allegati
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Tabella di
valutazione dei titoli (documento Acrobat)