Decreto Legislativo
5 dicembre 2005, n. 252
"Disciplina
delle forme pensionistiche complementari"
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 200
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti ….
… omissis ….
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente
decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi
compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati
livelli di copertura previdenziale.
2. L'adesione alle
forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto e'
libera e volontaria.
3. Ai fini del
presente decreto s'intendono per:
a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di
cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che
hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della
COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali e' possibile
aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del
trattamento di fine rapporto;
b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di
cui all'articolo 13, che hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da
parte della COVIP alle quali e' possibile destinare quote del trattamento di
fine rapporto;
c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata:
«COVIP»;
d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;
e) «TUIR»: il testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le forme
pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi
dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui
denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non
può essere utilizzata da altri soggetti.
Art. 2.
Destinatari
1. Alle forme
pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o
collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche
secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di
imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente
delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i
lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche
organizzati per aree professionali e per territorio;
c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai
lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) i soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
2. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c)
e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di
contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche
forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte
ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del
reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
Art. 3.
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente,
per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli
stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati
firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi, anche
interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle
organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti,
promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non
siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali
forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della
normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da
associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente
riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo
almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, con l'obbligo della gestione
separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a)
e b);
h) i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, limitatamente ai
fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;
i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme
pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti
collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il
personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto
legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite
secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante
accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità
di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.
Art. 4.
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio
1. I fondi pensione
sono costituiti:
a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in
deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al
provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla
COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle
persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.
2. I fondi pensione
istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g), h)
e i), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola
società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita
deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo,
nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio
dell'attività dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a h), e' subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della
COVIP, la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento
amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per
il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono
fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP
dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla
data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta
entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può
determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione
dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi
termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad
ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina:
a) i requisiti formali di costituzione, nonche' gli elementi
essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio,
con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli
iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare
riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi
collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica
complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del
fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative
contenute negli statuti;
c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia
gestionale.
4. Chiunque eserciti
l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o
approvazioni e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose
che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono
il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato.
5. I fondi pensione
costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per
lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di
soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i
relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni
compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP
disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo
pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa
convocazione delle fonti istitutive.
Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo e
responsabilità
1. La composizione
degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare
il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori
e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione
unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali
risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti
interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede
di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei
lavoratori e' previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti
dalle fonti costitutive.
2. Il consiglio di
amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il
responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità e per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e
di decadenza così come previsto dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la
propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente
all'organo amministrativo della forma pensionistica complementare
relativamente ai risultati dell'attività svolta. Per le forme pensionistiche
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e)
ed f), l'incarico di responsabile della forma pensionistica può
essere conferito anche al direttore generale, comunque denominato, ovvero ad
uno degli amministratori della forma pensionistica. Per le forme
pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l'incarico di responsabile della
forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli amministratori o a
un dipendente della forma stessa ed e' incompatibile con lo svolgimento di
attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera continuativa, presso i
soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso le società da queste
controllate o che le controllano.
3. Il responsabile
della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta
nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonche' nel rispetto della normativa
vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla
base delle direttive emanate da COVIP provvede all'invio di dati e notizie
sull'attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime
informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all'organismo di
sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei
limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si
articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone
pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la
possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 12
di dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le
medesime forme prevedono comunque l'istituzione di un organismo di
sorveglianza, composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità, per i quali non sussistano le cause di
incompatibilità e di decadenza previste dal decreto di cui all'articolo 4,
comma 3. In sede di prima applicazione, i predetti membri sono designati dai
soggetti istitutori dei fondi stessi, per un incarico non superiore al
biennio. La partecipazione all'organismo di sorveglianza e' incompatibile con
la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonche' con
lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d'opera
continuativa, presso i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero
presso le società da questi controllate o che li controllano. I componenti
dell'organismo di sorveglianza non possono essere proprietari, usufruttuari o
titolari di altri diritti, anche indirettamente o per conto terzi,
relativamente a partecipazioni azionarie di soggetti istitutori di fondi
pensione aperti, ovvero di società da questi controllate o che li controllano.
La sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente
disposizione deve essere attestata dal candidato mediante apposita
dichiarazione sottoscritta. L'accertamento del mancato possesso anche di uno
solo dei requisiti indicati determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai
sensi del comma 9.
5. Successivamente
alla fase di prima applicazione, i membri dell'organismo di sorveglianza sono
designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli
amministratori indipendenti iscritti all'albo istituito dalla Consob. Nel
caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500
lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo,
l'organismo di sorveglianza e' integrato da un rappresentante, designato
dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.
6. L'organismo di
sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che
l'amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell'esclusivo
interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal
responsabile della forma pensionistica. L'organismo riferisce agli organi di
amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità
riscontrate.
7. Nei confronti dei
componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma
pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.
8. Nei confronti dei
componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'articolo 2407 del codice civile.
9. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP,
possono essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità,
dichiarati decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il
responsabile della forma pensionistica che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle
prescrizioni della COVIP di cui all'articolo 19;
b) forniscono alla COVIP informazioni false;
c) violano le disposizioni dell'articolo 6, commi 11 e 13;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione della condizione di onorabilità nel termine di quindici giorni dal
momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni
relative.
10. I componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i
responsabili della forma pensionistica che:
a) forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi,
sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca
più grave reato;
b) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle
richieste della COVIP, sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;
c) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta
variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 3,
lettera b), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono
venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500
euro.
11. Le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura
di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, fatta salva l'attribuzione delle relative competenze alla
COVIP e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l'articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni.
12. Ai commissari
nominati ai sensi dell'articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel
presente articolo.
Art. 6.
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. I fondi pensione
di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h),
gestiscono le risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con
soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei
Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami
vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei
Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in
uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società
immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche
superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonche' di quote
di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di
investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto
di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio
patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
2. Gli enti gestori
di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni
per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai
fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e
strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui
debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto
servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile
dalle attività istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni
di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione
provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
4. I fondi pensione
possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le rendite,
affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito
di apposite convenzioni in base a criteri generali, determinati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP.
L'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni
fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi
per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche,
alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione dei
montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro
il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la
media. I fondi autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla
COVIP, con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente
proiezioni riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
5. Per le forme
pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali
prestazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate
apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali
convenzioni non si applica l'articolo 7.
6. Per la stipula
delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti
organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio
offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani
fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti
abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non
sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in
maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali
con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione
delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano
tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti
patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta,
richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle
convenzioni previste nel presente articolo.
8. Il processo di
selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate
dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e
la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli
amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono
essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra
loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti
convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del
rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere
modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo
della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che
consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del
TFR;
b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi
pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità
per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio
attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano
investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della
volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della
titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali
risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
9. I fondi pensione
sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione,
restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di
titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di
gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e
le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed
i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio
separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non
possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne' formare
oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da
parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e'
legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in
gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se
depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei
valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi
i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera
della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti
convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione
ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo
da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.
11. I criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli
investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la COVIP, sono individuati:
a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le
proprie disponibilità, con i rispettivi limiti massimi di investimento,
avendo particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie
imprese e allo sviluppo locale;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori
mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse
compresi quelli eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti
sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori
di cui al presente articolo.
12. I fondi
pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori
a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie
risorse.
13. I fondi non
possono comunque assumere o concedere prestiti, ne' investire le
disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa
società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore
nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse
dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata,
ne' comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da
determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione
o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona
o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo
ai sensi dell'articolo 23
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle
risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura
complessiva superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b),
i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata
impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti
finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorche' l'impresa appartenga a
un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura
complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento
del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa
riferimento all'articolo 23
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
14. Le forme
pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e,
sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale
misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei
diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi
in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Art. 7.
Banca depositaria
1. Le risorse dei
fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal
gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 38
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria
esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo,
se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri
stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui
all'articolo 6, comma 11.
3. Si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38
del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori
e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP
sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.
Art. 8.
Finanziamento
1. Il finanziamento
delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il
versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del
committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di
lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme
pensionistiche complementari e' attuato mediante contribuzioni a carico dei
soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di
lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il
finanziamento alle citate forme e' attuato dagli stessi o dai soggetti nei
confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la
facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della
contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che
aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g)
e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la
misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del
lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi
collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il
livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da
destinare alle forme pensionistiche complementari e' stabilito in cifra fissa
oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta
per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della
retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in
percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di
società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in
percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli
imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori
ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF
relativo al periodo d'imposta precedente.
3. Nel caso di forme
pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della
pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono
essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo
procedure coerenti alla natura del rapporto.
4. I contributi
versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari
sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle
forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo
10 del TUIR, dal reddito complessivo per un
importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di
lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui
all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si
tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di
previdenza di cui all'articolo
105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei
contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli
eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma
pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui e' stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla
data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che
non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi
versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi
previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a
carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo
restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.
6. Ai lavoratori di
prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente
decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari, e' consentito, nei venti anni successivi al
quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo
contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva
tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei
primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per
un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento
del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione
alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima
assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad
una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in
alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di
mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta
può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR
maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di
tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a
decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:
1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma
pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche
territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda
la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1,
comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al
lavoratore, in modo diretto e personale;
2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR
maturando e' trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale
abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il
datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica
complementare istituita presso l'INPS;
c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla
previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:
1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino
iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme
pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, e' consentito
scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova
assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il
proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non
esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli
stessi abbiano già aderito;
2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, a forme pensionistiche complementari, e' consentito
scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando
presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già
fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi
non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento,
con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica
complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica
quanto previsto alla lettera b).
8. Prima dell'avvio
del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve
fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili.
Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del
conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora
manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie
informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale
il TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i
regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di
conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a
contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e
rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e
comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
10. L'adesione a una
forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o
tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del
lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di
destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in
modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso
comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di
destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi
collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla
quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al
citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma
pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del
datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto
contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore
stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o
accordi.
11. La contribuzione
alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre
il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di
appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa
far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di
proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il
momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
12. Il finanziamento
delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando
il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al
versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare
dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti
effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i
centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni
deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al
centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma
pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i
regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le
modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi
anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica
medesima, nonche' le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera
posizione individuale a una o più linee.
Art. 9.
Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare
residuale presso l'INPS
1. Presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) e' costituita la forma
pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2,
lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi
prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b), n. 3). Tale forma
pensionistica e' integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.
2. La forma
pensionistica di cui al presente articolo e' amministrata da un comitato dove
e' assicurata la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro, secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato
sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in
carica per quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti
di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui
all'articolo 4, comma 3.
3. La posizione
individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente
articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del
termine di cui all'articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo
stesso prescelta.
Art. 10.
Misure compensative per le imprese
1. Dal reddito
d'impresa e' deducibile un importo pari al quattro per cento dell'ammontare
del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le
imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al sei per cento.
2. Il datore di
lavoro e' esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia
previsto dall'articolo 2
della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari, ferma restando l'applicazione del contributo previsto ai sensi
dell'articolo 4 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
3. Le modalità di
funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito per
le imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche
complementari, istituito dall'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo comma, nel
rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo stipulato dai
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze
con l'Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni caso, il
rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.
4. Un'ulteriore
compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari, e' assicurata anche mediante una
riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri
impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e
secondo quanto stabilito dall'articolo
8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.
5. Le misure di cui
al presente articolo si applicano previa verifica della loro compatibilità
con la normativa comunitaria in materia.
Art. 11.
Prestazioni
1. Le forme
pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso
alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla
prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni
pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita
possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un
massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel
computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme
erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al
reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno
il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.
4. Le forme
pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione
dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a 48 mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta
dell'aderente, consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai
requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di
appartenenza.
5. A migliore tutela
dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere,
in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la
restituzione ai beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in
alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al
montante residuale. In tale caso e' autorizzata la stipula di contratti
assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la
vita media.
6. Le prestazioni
pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per
il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi
già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari
erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo
al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e
a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo
44 del TUIR, e successive modificazioni, se
determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche
comunque erogate e' operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota
del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni
anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche
complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel
caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al
periodo precedente e' applicata dalla forma pensionistica a cui risulta
iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita
tale ritenuta e' applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica
complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo
possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle
forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della
posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per
cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se',
al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei
redditi già assoggettati ad imposta, e' applicata una ritenuta a titolo
d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30
punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore
al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per se' o per
i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c), e d)
del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come
previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore
al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato,
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a
titolo di imposta del 23 per cento;
d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c)
sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
8. Le somme
percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere,
complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le
quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate,
effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo
momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere
reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante
contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme
eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate,
e' riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata
al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile
all'importo reintegrato.
9. Ai fini della
determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni
e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente
per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione
individuale.
10. Ferma restando
l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme
pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni
pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7,
lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità,
sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli
istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n.
1155, e dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme
oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di
cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad
alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Art. 12.
Fondi pensione aperti
1. I soggetti con i
quali e' consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche
complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei
criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni
dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono
destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano
diritto, nonche' le quote del TFR.
2. Ai sensi
dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che
su base individuale, anche su base collettiva.
3. Ferma restando
l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di
finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all'esercizio e' rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma
3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti
promotori.
4. I regolamenti dei
fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e
dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di
partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.
Art. 13.
Forme pensionistiche individuali
1. Ferma restando
l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di
finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche
individuali sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di
assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in
regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione
avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di
cui all'articolo 2.
3. I contratti di
assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un
regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla
stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4,
comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il
trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche,
la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei
costi e delle condizioni contrattuali nonche' le modalità di comunicazione,
agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della
posizione individuale. Il suddetto regolamento e' parte integrante dei
contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere
comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro
applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali costituiscono
patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma
2. La gestione delle risorse delle forme pensionistiche di cui al comma 1,
lettera b), avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 11, lettera c).
4. L'ammontare dei
contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere
successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le
quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di
lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti
non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile
quella vigente nel regime obbligatorio di base.
Art. 14.
Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei
requisiti di partecipazione e portabilità
1. Gli statuti e i
regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità
di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla
portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonche' al
riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto
disposto dal presente articolo.
2. Ove vengano meno
i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli
statuti e i regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della
posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività
lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore
a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del
datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i
casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di
lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa
che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche
complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4
dell'articolo 11.
3. In caso di morte
dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione
individuale maturata e' riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari
dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza
di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli
articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta
posizione resta acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme
percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle
fattispecie previste ai commi 2 e 3, e' operata una ritenuta a titolo di
imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30
punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo
11, comma 6.
5. Sulle somme
percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2
e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul
medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni
dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare
l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata
ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme
pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono
contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto
diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque
inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento,
consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate,
significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e
che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio
della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il
lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta
del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro
nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi
collettivi, anche aziendali.
7. Le operazioni di
trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere
fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche
disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni
onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un
fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo
pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a
carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio
delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il
termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.
Art. 15.
Vicende del fondo pensione
1. Nel caso di
scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti
alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura
assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma
pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14.
2. Nel caso di
cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del
datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo
4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su
proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo
scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni
di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla
COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4. Nel caso di
vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo
medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi
responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i
provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo
pensione.
5. Ai fondi pensione
si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e
della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai
sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le
relative competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ed alla COVIP.
Art. 16.
Contributo di solidarietà
1. Fermo restando
l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di
appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del
lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro,
diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate
a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui
all'articolo 1, e' applicato il contributo di solidarietà previsto nella
misura del 10 per cento dall'articolo
9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.
2. A valere sul
gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:
a) e' finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari
all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza
contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS,
contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte
dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato
preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione
controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
b) e' destinato al finanziamento della COVIP l'importo di
ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a incremento
dell'importo previsto dall'articolo 13,
comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59,
comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la
spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS.
Art. 17.
Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
1. I fondi pensione
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun
periodo d'imposta.
2. Per i fondi
pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui
patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in
immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di
contribuzione definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente
secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato
si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun
anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni
effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e
delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei
contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche,
nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non
soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I
proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il
risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo
e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito
d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed e' detratto
dall'imposta sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio e alla fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di
composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso
d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno sì assume il patrimonio
alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine
dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il
risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa
dichiarazione, e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza
o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di
gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal
medesimo periodo d'imposta in cui e' maturato il risultato negativo,
riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha
maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento
del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso
rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad
altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita
certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza
destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del
risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di
computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare
tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di
tale importo.
3. Le ritenute
operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a
titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e
postali, nonche' la ritenuta prevista, nella misura del 12,50 per cento, dal
comma 3-bis dell'articolo
26 del predetto decreto legislativo n. 600 del 1973 e dal comma 1 dell'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di
capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali
non e' stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva
sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi
pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche
individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le
forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite
mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si
determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione,
calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di
accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il
valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato
negativo e' computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta
successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.
6. I fondi pensione
il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito
in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli
immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i
criteri di valutazione previsti dal decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi
comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei
valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione
abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi
della legge 9
dicembre 1998, n. 431, l'imposta
sostitutiva di cui al periodo precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
7. Le forme
pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di
prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali
dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, nella misura dell’11 per
cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla
prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.
8. L'imposta
sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 e' versata dai fondi pensione, dai
soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione
e dalle società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo e'
costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni
del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione
relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fondi pensione con le
modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la
dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi
propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di
forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b),
la dichiarazione e' presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di
fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.
Art. 18.
Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
1. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di
alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante
l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di
direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in
materia di previdenza complementare.
2. La COVIP e' istituita
con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti
e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari,
avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon
funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha
personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La COVIP e'
composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di
riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di
pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai
sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si applicano
le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo
1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216. Al presidente e ai commissari
competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un
apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi
di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove
ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni
della COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti
dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente
sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni.
Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli
trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera
con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili e sulla base
dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e
dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al
proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il
coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone
le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento
giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonche'
circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e
consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui
all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla
verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive
decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non
vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento
economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa
della COVIP e' definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento
economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente
carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco e'
corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento
erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al
corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo
generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo
funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le
istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati
dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.
Art. 19.
Compiti della COVIP
1. Le forme
pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonche' i fondi che assicurano ai
dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al
TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti
ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme
istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i
controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in
materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della
COVIP.
2. In conformità
agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando
la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo
sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita,
anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e
particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In
tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto
dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme
pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte
nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo
di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche
complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3
dell'articolo 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e
valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere
generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le
procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività
e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonche' delle
relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione
semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione
di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in
particolar modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e
regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di
sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli
statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando
un termine per l'adozione delle relative delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e
ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 11 e 13
dell'articolo 6;
d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti
abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i
criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui
devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula
dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo della gestione e vigila sulla
corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di
cui all'articolo 6, nonche' alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del
patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività,
nonche' per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni
individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte
all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la
definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate
devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per
la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro
giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei
contributi e di pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione,
gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del
valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando
le posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale della forma
pensionistica complementare; il rendiconto e il prospetto sono considerati
quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621 del codice civile;
g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle
condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al
fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire
il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme
pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire
la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in
materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al
pubblico di tutte le predette forme pensionistiche, dettando disposizioni
volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche
complementari, sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per
quella concernente l'informativa periodica agli aderenti circa l'andamento
amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche complementari, anche
al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare pregiudizio agli
aderenti; a tale fine elabora schemi per gli statuti, i regolamenti, le
schede informative, i prospetti e le note informative da indirizzare ai
potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche complementari, nonche'
per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli aderenti alle stesse;
vigila sull'attuazione delle predette disposizioni nonche', in generale,
sull'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli aderenti,
nonche' sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o vietare la
raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;
h) detta disposizioni volte a disciplinare le modalità con le
quali le forme pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel
rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli
iscritti, se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee
seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in
portafoglio, siano stati presi in considerazione aspetti sociali, etici ed
ambientali;
i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria,
patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche
mediante ispezioni presso le stesse, richiedendo l'esibizione dei documenti e
degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in
materia di previdenza complementare;
m) pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei
problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della
previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale
fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le
informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche
dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio
della vigilanza, la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le
modalità e nei termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento
richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi
interni di controllo delle forme pensionistiche complementari.
4. La COVIP può
altresì:
a) convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di
controllo delle forme pensionistiche complementari;
b) richiedere la convocazione degli organi di amministrazione
delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno.
5. Nell'esercizio
della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni
richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie, le informazioni
acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati
dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad
eccezione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e fatto salvo
quanto previsto dal codice di procedura penale sugli atti coperti dal
segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP nell'esercizio della
vigilanza sono incaricati di un pubblico servizio. Essi sono vincolati al
segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le
irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
6. Accordi di
collaborazione possono intervenire tra la COVIP, le autorità preposte alla
vigilanza sui gestori soggetti di cui all'articolo 6 e l'Autorità garante
della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo scambio di
informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7. Entro il 31
maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in
corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che
intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie
eventuali osservazioni.
Art. 20.
Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421
1. Fino alla
emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche
complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, non si applicano
gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma
3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di
lavoro, devono essere dotate di strutture gestionali amministrative e
contabili separate.
2. Le forme di cui
al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto
legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in
relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con
uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da
adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto
legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le
operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente
comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai commi 1 sono
iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.
3. Qualora le forme
pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le
operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito
imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle
imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64
per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui
all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. L'attività di
vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 e' svolta dalla COVIP
secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento
alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme
pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per i destinatari
iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla
data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente
decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),
non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una
prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a
quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle
prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche
di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione del
predetto trattamento.
7. Le forme
pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari,
che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali con il quale e' stata accertata una situazione di
squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono
deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli
articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche
per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme
previgenti.
8. Le forme
pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico,
nonche' documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione
finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano
che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle
contribuzioni e alle prestazioni, nonche' al patrimonio investito, determini
le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della
gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali dei presente
decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere
della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni
assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente
adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il
metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di
presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.
Art. 21.
Abrogazioni e modifiche
1. La lettera d)
del comma 1 dell'articolo
52 del TUIR e' sostituita dalla seguente:
«d) per le
prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni
dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
2. La lettera e-bis)
del comma 1 dell'articolo
10 del TUIR, e' sostituita dalla seguente:
«e-bis) i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto;».
3. Sono abrogate le
seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;
b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;
c) l'articolo 20;
d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.
4. Il comma 3 dell'articolo 105
del TUIR e' sostituito dal seguente: «3.
L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche
complementari e' deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1,
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
5. All'articolo 24
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quater.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui
all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR e' operata una
ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».
6. Sono abrogati
altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Sono abrogati i
commi 5 e 6 dell'articolo 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
8. Fatto salvo
quanto previsto all'articolo 23, comma 5, e' abrogato il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
Art. 22.
Disposizioni finanziarie
1. Al fine di
realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al
rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla
realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni
consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari e' autorizzata,
per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.
2. All'onere
derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a
decorrere al 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento
previsto all'articolo 13,
comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Art. 23.
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente
decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto
attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b),
18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello
della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di
carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007
continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di
pubblicazione del presente decreto legislativo.
2. Le norme di cui
all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del
TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori
le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia
di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista
tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono
tuttavia conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all'articolo
8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste
al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di
garanzia.
3. Entro sei mesi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le
direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del
presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 2007:
a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base
delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;
b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche
individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di
assicurazione sulla vita, provvedono:
1) alla costituzione del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo
13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi
impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli
attivi stessi;
2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.
4. A decorrere dal
1° gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno
provveduto agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa
autorizzazione o approvazione anche tramite procedura di silenzio-assenso, da
parte della COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al
finanziamento tramite conferimento del TFR.
5. Per i soggetti
che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni
concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di
tassazione delle prestazioni erogate si rendono applicabili a decorrere dal
1° gennaio 2008. Per i medesimi soggetti, relativamente alle prestazioni
maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti ad eccezione dell'articolo
20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le
prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici
finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le
maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo,
del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione
prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del
medesimo testo unico.
6. Fino
all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma
2, lettera p), della legge 23
agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente
normativa.
7. Per i lavoratori
assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino
iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata
in vigore dalla legge 23
ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 8;
b) alle prestazioni pensionistiche maturate entro il 31 dicembre
2007 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;
c) alle prestazioni pensionistiche maturate a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la
possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione
pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con
applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2007 sul
montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per
l'applicazione del regime di cui all'articolo 11.
8. Ai lavoratori
assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del
TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi
ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2008.
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