Decreto Legislativo 4 aprile 2006,
n. 159
"Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
codice dell'amministrazione digitale"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n.
105
Allegati
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo
comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto l'articolo 10
della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in
materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione -
Legge di semplificazione 2001;
Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 2,
comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Visto il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A), di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia
di protezione dei dati personali;
Vista la legge 9 gennaio
2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante istituzione del
sistema pubblico di connettività e la rete internazionale della pubblica
amministrazione, a norma dell'articolo 10
della legge 23 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, recante
«Delega di funzioni in materia di innovazione e tecnologie» al Ministro senza
portafoglio dott. Lucio Stanca;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Esperita la procedura di notifica
alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21
giugno 1986, n. 317, così come modificata dal decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 26 gennaio 2006;
Sentito il Garante per la
protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio
2006;
Acquisito il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2006;
Sulla proposta del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività
produttive e con il Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente
decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica
all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di
seguito denominato: «decreto legislativo», sono apportate le seguenti
modificazioni: alla lettera b) dopo le parole: «opportune tecnologie» è
aggiunta la seguente: «anche»; alla lettera e) dopo le parole: «che collegano»
sono inserite le seguenti: «all'identità del titolare» e sono soppresse le
parole: «ai titolari e confermano l'identità informatica dei titolari stessi;»;
alla lettera q) la parola: «autenticazione» è sostituita dalla seguente:
«identificazione»; alla lettera r) sono soppresse le parole: «e la sua univoca
autenticazione informatica», nonché le parole: «, quale l'apparato strumentale
usato per la creazione della firma elettronica».
Art. 2.
Modifica
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 5 dell'articolo 2 del
decreto legislativo, dopo le parole: «delle disposizioni» sono inserite
le seguenti: «del codice»; al termine è aggiunto il seguente periodo: «I
cittadini e le imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento
dei dati effettuato mediante l'uso di tecnologie telematiche sia conformato al
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità
dell'interessato.».
Art. 3.
Modifica
all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del
decreto legislativo dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» è
soppressa la parola: «centrali».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3
del decreto legislativo sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il principio di cui al
comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle
risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro
autonomia normativa.
1-ter. Le controversie concernenti
l'esercizio del diritto di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo.».
Art. 4.
Modifica
all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 4 dell'articolo 10 del
decreto legislativo le parole: «al decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto,».
Art. 5.
Modifica
all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del
decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli organi di governo
nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare
nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la
gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, promuovono l'attuazione
delle disposizioni del presente decreto.
1-ter. I dirigenti rispondono
dell'osservanza ed attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ai
sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali
responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.».
2. Dopo il comma 5 dell'articolo
12 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le pubbliche
amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in
atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione in via telematica di servizi
a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.».
Art. 6.
Modifica
all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 del
decreto legislativo è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini di quanto
previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della
medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una
Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti
locali con funzioni istruttorie e consultive.».
Art. 7.
Modifica
all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del
decreto legislativo è inserito il seguente:
«1-bis. Ciascun Ministero
istituisce un unico centro di competenza, salva la facoltà delle Agenzie di
istituire un proprio centro.».
Art. 8.
Modifica
all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 20 del
decreto legislativo, dopo le parole: «con strumenti telematici» sono
inserite le seguenti: «conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71»;
le parole da: «a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del
presente codice ed alle regole tecniche di cui all'articolo 71» sono sostituite
dalle seguenti: «agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del
presente codice».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo
20 del decreto legislativo, è inserito il seguente:
«1-bis. L'idoneità del documento
informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente
valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di
qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto
disposto dal comma 2.».
3. Il comma 2 dell'articolo 20 del
decreto legislativo è sostituito dal seguente:
«2. Il documento informatico
sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato
nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, che
garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità
del documento, si presume riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai
sensi dell'articolo 21, comma 2, e soddisfa comunque il requisito della forma
scritta, anche nei casi previsti, sotto pena di nullità, dall'articolo 1350,
primo comma, numeri da 1 a 12 del codice civile.».
4. Al comma 3 dell'articolo 20 del
decreto legislativo dopo le parole: «Le regole tecniche» sono inserite le
seguenti : «per la formazione,».
Art. 9.
Modifica
all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 21 del
decreto legislativo, le parole: «e sicurezza» sono sostituite dalle
seguenti: «, sicurezza, integrità e immodificabilita».
2. Al comma 2 dell'articolo 21
del decreto legislativo il periodo: «L'utilizzo del dispositivo di firma si
presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.» è
sostituito dal seguente: «L'utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.».
Art. 10.
Modifica
della rubrica dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. La rubrica dell'articolo 22 del
decreto legislativo è sostituita dalla seguente: «Documenti informatici
originali e copie. Formazione e conservazione.».
Art. 11.
Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ed all'articolo 1, comma 51, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 del
decreto legislativo è inserito il seguente:
«2-bis. Le copie su supporto
cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica
qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale
da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue
componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.».
2. All'articolo 1, comma 51 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel terzo periodo, dopo le parole: «vigenti
regole tecniche,» è soppressa la parola: «anche»; al quarto periodo dopo le
parole: «su supporto cartaceo» sono inserite le seguenti: «dei documenti di cui
al presente comma».
Art. 12.
Modifiche
all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1, lettera g), dell'articolo 28 del
decreto legislativo, la parola: «qualificata» è soppressa e dopo le
parole: «rilasciato il certificato» sono aggiunte le seguenti: «, realizzata in
conformità alle regole tecniche ed idonea a garantire l'integrità e la
veridicità di tutte le informazioni contenute nel certificato medesimo».
2. Al comma 3 dell'articolo 28 del
decreto legislativo, le parole: «Il certificato qualificato contiene», sono
sostituite dalle seguenti: «Il certificato qualificato può contenere».
3. Alla lettera a) del comma 3
dell'articolo 28 del decreto legislativo, dopo le parole: «o collegi
professionali,» sono inserite le seguenti: «la qualifica di pubblico
ufficiale,».
4. La lettera b) del comma 3
dell'articolo 28 del decreto legislativo, è sostituita dalla seguente:
«b) i limiti d'uso del
certificato, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai
poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell'articolo 30,
comma 3.».
Art. 13.
Modifiche
all'articolo 30 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 30 del
decreto legislativo le parole: «nel processo di verifica
della firma» sono sostituite dalle seguenti: «nel certificato».
Art. 14.
Modifiche all'articolo 32
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 32 del
decreto legislativo dopo le parole: «Il titolare del certificato di
firma è tenuto» sono inserite le seguenti: «ad assicurare la custodia del
dispositivo di firma e»; dopo le parole «tecniche idonee ad evitare danno ad
altri» sono inserite le seguenti: «; è altresì tenuto ad utilizzare
personalmente il dispositivo di firma.»; sono soppresse le parole: «ed a
custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza del buon padre
di famiglia.».
2. Al comma 2 dell'articolo 32 del
decreto legislativo, le parole: «ad altri, ivi incluso il titolare del
certificato» sono sostituite dalle seguenti: «a terzi».
3. Alla lettera j) del comma 3
dell'articolo 32 del decreto legislativo le parole: «dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «venti anni».
Art. 15.
Modifiche
all'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 34 del
decreto legislativo dopo le parole: «sono privi di ogni effetto» sono
aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli rilasciati da collegi e ordini
professionali e relativi organi agli iscritti nei rispettivi albi e registri».
2. Al comma 2 dell'articolo 34 del
decreto legislativo le parole: «all'articolo 72» sono sostituite dalle
seguenti: «all'articolo 71».
Art. 16.
Modifiche
all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 36 del
decreto legislativo dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le
seguenti: «dell'articolo 37».
Art. 17.
Modifiche
alla Sezione III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo l'articolo 37 del
decreto legislativo le parole: «Sezione III - Contratti, pagamenti,
libri e scritture» sono sostituite dalle seguenti: «Sezione III - Pagamenti,
libri e scritture».
Art. 18.
Modifiche
all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 41, del
decreto legislativo sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il fascicolo informatico è
realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed
alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole
per la costituzione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una
corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione,
conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole
concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e
comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione
applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi
dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
2-ter. Il fascicolo informatico
reca l'indicazione:
a) dell'amministrazione titolare
del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo
medesimo;
b) delle altre amministrazioni
partecipanti;
c) del responsabile del
procedimento;
d) dell'oggetto del procedimento;
e) dell'elenco dei documenti
contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.
2-quater. Il fascicolo informatico
può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli
altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la
corretta collocazione, la facile reperibilità e la collegabilità, in relazione
al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in
modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla
citata legge n. 241 del
1990.».
Art. 19.
Modifiche
all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 47, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole:
«Entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro otto mesi».
Art. 20.
Modifica
all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 50 del
decreto legislativo le parole: «di cui al decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente
decreto».
Art. 21.
Modifiche
all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 53 del
decreto legislativo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono in
particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui
all'articolo 54.».
Art. 22.
Modifiche
all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 54 del
decreto legislativo dopo le parole: «I siti delle pubbliche
amministrazioni» la parola: «centrali» è soppressa e alla lettera a) dopo le
parole: «di livello dirigenziale non generale,» sono aggiunte le seguenti: «i
nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici,».
2. Al comma 2 dell'articolo 54,
del decreto legislativo dopo le parole: «Le amministrazioni» sono inserite le
seguenti: «centrali».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo
54 del decreto legislativo è inserito il seguente:
«2-bis. Il principio di cui al
comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle
risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro
autonomia normativa.».
4. Dopo il comma 4 dell'articolo
54 del decreto legislativo è aggiunto il seguente:
«4-bis. La pubblicazione
telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi
espressamente previsti dall'ordinamento.».
Art. 23.
Modifica
all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Alla rubrica dell'articolo 56, del
decreto legislativo le parole: «al giudice amministrativo e contabile»
sono sostituite dalle seguenti: «autorità giudiziaria di ogni ordine e grado».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo
56, del decreto legislativo è aggiunto il seguente:
«2-bis. I dati identificativi
delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria
o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque,
rese accessibili ai sensi dell'articolo 51 del codice in materia di protezione
dei dati personali approvato con decreto
legislativo n. 196 del 2003.».
Art. 24.
Modifica
all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 58 del
decreto legislativo dopo le parole: «Il CNIPA» sono inserite le
seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,».
Art. 25.
Modifica
all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 2 dell'articolo 59 del
decreto legislativo le parole: «in coerenza con le disposizioni del
sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 42», sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le disposizioni
del presente decreto che disciplinano il sistema pubblico di connettività.».
2. Dopo il comma 7 dell'articolo
59, del decreto legislativo è inserito il seguente:
«7-bis. Nell'ambito dei dati
territoriali di interesse nazionale rientra la base dei dati catastali gestita
dall'Agenzia del territorio. Per garantire la circolazione e la fruizione dei
dati catastali conformemente alle finalità ed alle condizioni stabilite
dall'articolo 50, il direttore dell'Agenzia del territorio, di concerto con il
Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche
amministrazioni e previa intesa con la Conferenza unificata, definisce con
proprio decreto entro la data del 30 giugno 2006, in coerenza con le
disposizioni che disciplinano il sistema pubblico di connettività, le regole
tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da
parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni.».
Art. 26.
Modifiche
all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 62 del
decreto legislativo dopo le parole: «è realizzato con strumenti
informatici» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto delle regole tecniche
concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il
Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la
gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle
informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente».
Art. 27.
Modifica
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 3 dell'articolo 64 del
decreto legislativo è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È
prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento
preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui
all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo
2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei
servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa
la CIE.».
Art. 28.
Modifiche
all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 2 dell'articolo 65 del
decreto legislativo dopo le parole: «Le istanze e le dichiarazioni inviate»
sono inserite le seguenti: «o compilate su sito»; dopo le parole: «addetto al
procedimento» sono aggiunte le seguenti: «; resta salva la facoltà della
pubblica amministrazione di stabilire i casi in cui è necessaria la
sottoscrizione mediante la firma digitale».
Art. 29.
Modifica
all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 71 del
decreto legislativo le parole: «di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.» sono soppresse e dopo le parole: «nelle
materie di competenza,» sono inserite le seguenti: «previa acquisizione
obbligatoria del parere tecnico del CNIPA».
2. Dopo il comma 1 dell'articolo
71 del decreto legislativo, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanati su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, sentito il Ministro per la funzione pubblica,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di
sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività.».
«1-ter. Le regole tecniche di cui
al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal
processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle
normative dell'Unione europea.».
Art. 30.
Introduzione
del Capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il capo VII del
decreto legislativo è introdotto il seguente:
«CAPO VIII
SISTEMA
PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ E RETE INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SEZIONE I
DEFINIZIONI
RELATIVE AL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ
Art. 72.
Definizioni
relative al sistema pubblico di connettività
1. Ai fini del presente decreto si
intende per:
a) "trasporto di dati":
i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per
la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia;
b) "interoperabilità di
base": i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti
per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra
queste e i cittadini;
c) "connettività":
l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base;
d) "interoperabilità
evoluta": i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati
e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e
i cittadini;
e) "cooperazione
applicativa": la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata
all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per
garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti
amministrativi.
Art. 73.
Sistema
pubblico di connettività (SPC)
1. Nel rispetto dell'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel
rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative
delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina
il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il
coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni
centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e
trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle
informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi
integrati.
2. Il SPC è l'insieme di
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la
condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei
dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare
l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi
informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle
informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo
di ciascuna pubblica amministrazione.
3. La realizzazione del SPC
avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) sviluppo architetturale ed
organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non
gerarchica del sistema;
b) economicità nell'utilizzo dei
servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione
applicativa;
c) sviluppo del mercato e della
concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Art. 74.
Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni
1. Il presente decreto definisce e
disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
interconnessa al SPC.
La Rete costituisce l'infrastruttura
di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche
amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli
di sicurezza e qualità.
SEZIONE II
SISTEMA
PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ SPC
Art. 75.
Partecipazione
al Sistema pubblico di connettività
1. Al SPC partecipano tutte le
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il comma 1 non si applica alle
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di
ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell'articolo 25 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è
comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli
organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa
nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che
assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di
connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.
Art. 76.
Scambio di
documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività
1. Gli scambi di documenti
informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati
attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure
e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni
effetto di legge.
Art. 77.
Finalità
del Sistema pubblico di connettività
1. Al SPC sono attribuite le
seguenti finalità:
a) fornire un insieme di servizi
di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse,
definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente
graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche
amministrazioni aderenti al SPC;
b) garantire l'interazione della
pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti
connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione
di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei
cittadini e delle imprese;
c) fornire un'infrastruttura
condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilità tra tutte le reti
delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su
tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
d) fornire servizi di connettività
e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per
permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche
l'infrastruttura interna di comunicazione;
e) realizzare un modello di
fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di
mercato e le dimensioni del progetto stesso;
f) garantire lo sviluppo dei
sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati,
la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio
informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali.
Art. 78.
Compiti
delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività
1. Le pubbliche amministrazioni
nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella
progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli
aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione
applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche
di cui all'articolo 71, comma 1-bis.
2. Per le amministrazioni di cui
all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le
responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei
sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello
stesso decreto legislativo.
Art. 79.
Commissione
di coordinamento del Sistema pubblico di connettività
1. È istituita la Commissione di
coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli
indirizzi strategici del SPC.
2. La Commissione:
a) assicura il raccordo tra le
amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti
a ciascuna di esse;
b) approva le linee guida, le
modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per
realizzare la cooperazione applicativa fra i servizi erogati dalle
amministrazioni;
c) promuove l'evoluzione del
modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del
mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle opportunità
derivanti dalla evoluzione delle tecnologie;
d) promuove la cooperazione
applicativa fra le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 71;
e) definisce i criteri e ne
verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione
dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 82;
f) dispone la sospensione e
cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 82;
g) verifica la qualità e la
sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC;
h) promuove il recepimento degli
standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e
avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema.
3. Le decisioni della Commissione
sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione
all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal
suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza
qualificata dei suoi componenti.
Art. 80.
Composizione
della Commissione di coordinamento del sistema pubblico di connettività
1. La Commissione è formata da
diciassette componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti tra
persone di comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: otto componenti sono
nominati in rappresentanza delle amministrazioni statali previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sette dei quali su proposta del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie ed uno su proposta del Ministro per la funzione
pubblica; i restanti otto sono nominati su designazione della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Uno dei sette componenti proposti dal Ministro per l'innovazione e le
tecnologie è nominato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della
pubblica amministrazione la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero
degli affari esteri, qualora non ne faccia già parte.
2. Il Presidente del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione è componente di
diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione
restano in carica per un biennio e l'incarico è rinnovabile.
3. La Commissione è convocata dal
Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno.
4. L'incarico di Presidente o di
componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della
Commissione non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità,
emolumento, compenso e rimborso spese e le amministrazioni interessate
provvedono agli oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
5. Per i necessari compiti
istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di
specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali.
6. La Commissione può avvalersi,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione
istituiti con appositi accordi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Ai fini della definizione degli
sviluppi strategici del SPC, in relazione all'evoluzione delle tecnologie
dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi,
nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate al CNIPA a legislazione vigente
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di consulenti di chiara
fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità
definite nei regolamenti di cui all'articolo 87.
Art. 81.
Ruolo del
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
1. Il CNIPA, nel rispetto delle
decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di
soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative
preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il CNIPA, anche avvalendosi di
soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e
l'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
Art. 82.
Fornitori
del Sistema pubblico di connettività
1. Sono istituiti uno o più
elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale in attuazione delle
finalità di cui all'articolo 77.
2. I fornitori che ottengono la
qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 87, sono
inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via
telematica, esclusivamente ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al
presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e
dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei
suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC.
3. I servizi per i quali è istituito
un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC,
esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nell'elenco di
competenza nazionale o regionale.
4. Per l'iscrizione negli elenchi
dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i
seguenti requisiti:
a) disponibilità di adeguate
infrastrutture e servizi di comunicazioni elettroniche;
b) esperienza comprovata
nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di
sicurezza informatica;
c) possesso di adeguata rete
commerciale e di assistenza tecnica;
d) possesso di adeguati requisiti
finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie
rilasciate da terzi qualificati.
5. Limitatamente ai fornitori dei
servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti
requisiti:
a) possesso dei necessari titoli
abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito
territoriale di esercizio dell'attività;
b) possesso di comprovate
conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di
comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della
protezione dei dati.
Art. 83.
Contratti
quadro
1. Al fine della realizzazione
del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio
territorio, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e
indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle
pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e
delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una
maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo
sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori
qualificati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica
per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia,
uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo
77, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni
alle condizioni ivi stabilite.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono
tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro con uno o più
fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono
soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni
non ricomprese tra quelle di cui al citato art. 1, comma 1,
del decreto legislativo n. 39 del 1993, hanno facoltà di stipulare
gli atti esecutivi di cui al presente articolo.
Art. 84.
Migrazione
della Rete unitaria della pubblica amministrazione
1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti
alla Rete unitaria della pubblica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo
le indicazioni da esso fornite, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi
entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di
cui all'articolo 83, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della Rete
unitaria della pubblica amministrazione.
2. Dalla data di entrata in vigore
del presente articolo ogni riferimento normativo alla Rete unitaria della
pubblica amministrazione si intende effettuato al SPC.
SEZIONE III
RETE
INTERNAZIONALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E COMPITI DEL CNIPA
Art. 85.
Collegamenti
operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche
amministrazioni
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che
abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei
servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni,
interconnessa al SPC.
2. Le pubbliche amministrazioni di
cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a
migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro il 15
marzo 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, commi 2 e 3. 3. Le
amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi
incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete
internazionale delle pubbliche amministrazioni.
Art. 86.
Compiti e
oneri del CNIPA
1. Il CNIPA cura la progettazione,
la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle
pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad
evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di
appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui
all'articolo 83.
2. Il CNIPA, al fine di favorire
una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a
decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo
83, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle
risorse già previste nel bilancio dello Stato.
3. Al termine del periodo di cui
al comma 2, i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei
fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una
quota di tali costi è a carico delle pubbliche amministrazioni relativamente ai
servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra
le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la
Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno
ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma
5.
4. Il CNIPA sostiene tutti gli
oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni
di cui all'articolo 85, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale,
decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo
83; per gli anni successivi ogni onere è a carico della singola amministrazione
contraente proporzionalmente ai servizi acquisiti.
5. Le amministrazioni non
ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che
aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell'articolo 85, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che
utilizzano.
Art. 87.
Regolamenti
1. Ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più
decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati
regolamenti per l'organizzazione del SPC, per l'avvalimento dei consulenti di
cui all'articolo 80, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei
requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del
SPC di cui all'articolo 82.».
Art. 31.
Modifica
del capo VIII del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Nel decreto legislativo
l'espressione «Capo VIII» è sostituita dalla seguente: «Capo IX» e conseguentemente
la numerazione degli articoli da 72 a 76 è sostituita dalla numerazione
progressiva da 88 a 92.
Art. 32.
Modifica
all'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo il comma 3 dell'articolo
75 del decreto legislativo sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'articolo 15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è
abrogato.
3-ter. Il decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, è abrogato.».
D.lgs. 7 marzo
2005, n. 82 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 4
aprile 2006 recanti disposizioni integrative e correttive.
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CAPO I - CAPO IX
Allegati
TABELLA