DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009,
n. 150
Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
(09G0164) (GU n. 254 del 31-10-2009 - Suppl. Ordinario n. 197)
testo in vigore dal:
15-11-2009
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 4 marzo
2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni integrative delle funzioni
attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei
conti;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante codice in materia di
protezione dei dati personali, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione
digitale, e successive modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle pari opportunità
tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la direttiva dei
Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per
le pari opportunità del 23 maggio 2007, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2007, recante misure per attuare la
parità e le pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni
pubbliche;
Visto il decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8
maggio 2009;
Acquisita l'intesa
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui
agli articoli 3, comma 2, lettera a),
4, 5 e 6, della citata legge n.
15 del 2009, salvo che sull'articolo 60, comma 1, lettera b), nonché il
parere della medesima Conferenza relativamente all'attuazione delle restanti
disposizioni della medesima legge n. 15 del 2009 nella seduta del 29 luglio
2009;
Rilevato, in ordine al
predetto articolo 60, comma 1, lettera b), del decreto, che gli enti
territoriali chiedevano di prevedere che la determinazione delle risorse per
gli incrementi retributivi destinati al rinnovo dei contratti collettivi
nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale avvenga previa concertazione con le proprie
rappresentanze;
Considerato che il
Governo ritiene di non poter accogliere tale richiesta, vertendosi in tema di
misure di coordinamento della finanza pubblica tipicamente riconducibili alle
competenze dello Stato, e che la previsione della previa consultazione con le
rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie garantisce,
comunque, il rispetto del principio della leale collaborazione ed il
coinvolgimento degli enti territoriali nella concreta determinazione delle
risorse da impegnare per il rinnovo dei contratti;
Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;
Sulla proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto
legislativo:
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art.
1.
Oggetto e finalità
1. In attuazione degli articoli da 2 a
7 della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente decreto
recano una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, intervenendo in particolare in materia di
contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del personale
delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione
delle pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità
disciplinare. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recano altresì norme di raccordo per
armonizzare con la nuova disciplina i procedimenti negoziali, di
contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 112
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e ai decreti legislativi
12 maggio 1995,
n. 195, 19 maggio 2000,
n. 139, 13 ottobre
2005, n. 217, e 15 febbraio
2006, n. 63.
2. Le disposizioni del
presente decreto assicurano una migliore organizzazione del lavoro, il
rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge e alla
contrattazione collettiva, elevati standard qualitativi ed economici delle
funzioni e dei servizi, l'incentivazione della qualità della prestazione
lavorativa, la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera,
il riconoscimento di meriti e demeriti, la selettività e la valorizzazione
delle capacità e dei risultati ai fini degli incarichi dirigenziali, il
rafforzamento dell'autonomia, dei poteri e della responsabilità della
dirigenza, l'incremento dell'efficienza del lavoro pubblico ed il contrasto
alla scarsa produttività e all'assenteismo, nonché la trasparenza
dell'operato delle amministrazioni pubbliche anche a garanzia della legalità.
TITOLO II
MISURAZIONE,
VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE
CAPO I
Disposizioni generali
Art.
2.
Oggetto e finalità
1. Le disposizioni
contenute nel presente Titolo disciplinano il sistema di valutazione delle
strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche il cui rapporto di
lavoro è disciplinato dall'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare elevati standard
qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati
e della performance organizzativa e individuale.
Art.
3.
Principi generali
1. La misurazione e la
valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei
servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e
l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri,
trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse
impiegate per il loro perseguimento.
2. Ogni amministrazione
pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità
conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13.
3. Le amministrazioni
pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le
valutazioni della performance.
4. Le amministrazioni
pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare
la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri
strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei
servizi e degli interventi.
5. Il rispetto delle
disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di
premi legati al merito ed alla performance.
6. Fermo quanto
previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente
Titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate utilizzano a tale fine le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
CAPO II
Il ciclo di gestione
della performance
Art.
4.
Ciclo di gestione della
performance
1. Ai fini dell'attuazione
dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche
sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della
programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della
performance.
2. Il ciclo di gestione
della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e
assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi
di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli
obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in
corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e
valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi
premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei
risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Art.
5.
Obiettivi e indicatori
1. Gli obiettivi sono
programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo
esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i
vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i
responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in
coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui
alla legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, e il loro conseguimento
costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla
contrattazione integrativa.
2. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e
pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione
istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione;
b) specifici e
misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare
un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
d) riferibili ad un
arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai
valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le
tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla
quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
Art.
6.
Monitoraggio della
performance
1. Gli organi di
indirizzo politico amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano
l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 5
durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi
correttivi in corso di esercizio.
2. Ai fini di cui al
comma 1, gli organi di indirizzo politico amministrativo si avvalgono delle
risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti
nell'amministrazione.
Art.
7.
Sistema di misurazione
e valutazione della performance
1. Le amministrazioni
pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A
tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e
valutazione della performance.
2. La funzione di
misurazione e valutazione delle performance è svolta:
a) dagli Organismi
indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui
compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura
amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale
dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del medesimo
articolo;
b) dalla Commissione di
cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;
c) dai dirigenti di
ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera
e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli
articoli 38 e 39 del presente decreto.
3. Il Sistema di
misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua,
secondo le direttive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13,
secondo quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo:
a) le fasi, i tempi, le
modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e
valutazione della performance, in conformità alle disposizioni del presente
decreto;
b) le procedure di
conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e
valutazione della performance;
c) le modalità di
raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità di
raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di
bilancio.
Art.
8.
Ambiti di misurazione e
valutazione della performance organizzativa
1. Il Sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:
a) l'attuazione delle
politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
b) l'attuazione di
piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione
dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard
qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento
delle risorse;
c) la rilevazione del
grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive;
d) la modernizzazione e
il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo
qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti
interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
f) l'efficienza
nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed
alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei
procedimenti amministrativi;
g) la qualità e la
quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento
degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
Art.
9.
Ambiti di misurazione e
valutazione della performance individuale
1. La misurazione e la
valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale
responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e
responsabilità è collegata:
a) agli indicatori di
performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
b) al raggiungimento di
specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del
contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle
competenze professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacità di
valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la
valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale
sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:
a) al raggiungimento di
specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del
contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di
appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e
organizzativi.
3. Nella valutazione di
performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità,
di paternità e parentale.
Art.
10.
Piano della performance
e Relazione sulla performance
1. Al fine di
assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di
rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo
quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:
a) entro il 31 gennaio,
un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance da
adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria
e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed
alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della
performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale
dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) un documento, da
adottare entro il 30 giugno, denominato:
«Relazione sulla
performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli
eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
2. I documenti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 sono immediatamente trasmessi alla
Commissione di cui all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Eventuali variazioni
durante l'esercizio degli obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite all'interno nel
Piano della performance.
4. Per le
amministrazioni dello Stato il Piano della performance contiene la direttiva
annuale del Ministro di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5.
In caso di mancata adozione del Piano della performance è
fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che
risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può
procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di
consulenza o di collaborazione comunque denominati.
CAPO III
Trasparenza e
rendicontazione della performance
Art.
11.
Trasparenza
1. La trasparenza è
intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori
relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di
favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon
andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione.
2. Ogni
amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per
la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le
iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello
di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla
Commissione di cui all'articolo 13;
b) la legalità e lo
sviluppo della cultura dell'integrità.
3. Le amministrazioni
pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di
gestione della performance.
4. Ai fini della
riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul
costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad
individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi
dell'articolo 10,
comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni
provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei
costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi
dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere
effettivi i principi di trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono
a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16,
comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione
presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10
comma 1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o utenti, ai
centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di
apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
7. Nell'ambito del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le
modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione
ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione
di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e
merito»:
a) il Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di
attuazione;
b) il Piano e la
Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare
complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei
premi effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati
relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per
i dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i
curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del
Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui
all'articolo 14;
f) i curricula dei
dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al
vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei
dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della
retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le
retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
amministrativo;
i) gli incarichi,
retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti
privati.
9. In caso di mancata
adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
ai commi 5 e 8 è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato
ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
CAPO IV
Soggetti del processo
di misurazione e valutazione della performance
Art.
12.
Soggetti
1. Nel processo di
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale delle
amministrazioni pubbliche intervengono:
a) un organismo
centrale, denominato: «Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità delle amministrazioni pubbliche», di cui all'articolo 13;
b) gli Organismi
indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14;
c) l'organo di
indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione;
d) i dirigenti di
ciascuna amministrazione.
Art.
13.
Commissione per la
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche
1. In attuazione dell'articolo 4,
comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, è istituita la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «Commissione», che opera in
posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia,
in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in
raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di
indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle
funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di
andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attività svolta.
2. Mediante intesa tra
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la
Commissione sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione
delle attività di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione è
organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata
professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze
in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in
tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché
di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto
conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere
favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza
dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono
essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito
tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso,
non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e
possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta,
convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro
ambito il Presidente della Commissione. All'atto dell'accettazione della
nomina, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di
servizio sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione
organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta
la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in
aspettativa senza assegni.
4. La struttura
operativa della Commissione è diretta da un Segretario generale nominato con
deliberazione della Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
professionalità ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro
pubblico. La Commissione definisce con propri regolamenti le norme
concernenti il proprio funzionamento e determina, altresì, i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unità. Alla
copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre
amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale
con contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio
la Commissione può avvalersi di non più di 10 esperti di elevata
professionalità ed esperienza sui temi della misurazione e della valutazione
della performance e della prevenzione e della lotta alla corruzione, con
contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. La Commissione,
previo accordo con il Presidente dell'ARAN, può altresì avvalersi del
personale e delle strutture dell'ARAN. Può inoltre richiedere indagini,
accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione
indirizza, coordina e sovrintende all'esercizio delle funzioni di valutazione
da parte degli Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e
metodologie finalizzati al miglioramento della performance delle
amministrazioni pubbliche;
b) assicura la
trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance
rispetto a standard ed esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella
pubblica amministrazione, la cultura della trasparenza anche attraverso
strumenti di prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura
delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel
rispetto dell'esercizio e delle responsabilità autonome di valutazione
proprie di ogni amministrazione:
a) fornisce supporto
tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione
della performance;
b) definisce la
struttura e le modalità di redazione del Piano e della Relazione di cui
all'articolo 10;
c) verifica la corretta
predisposizione del Piano e della Relazione sulla Performance delle
amministrazioni centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti
territoriali, formulando osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i
parametri e i modelli di riferimento del Sistema di misurazione e valutazione
della performance di cui all'articolo 7 in termini di efficienza e
produttività;
e) adotta le linee
guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee
guida per la definizione degli Strumenti per la qualità dei servizi pubblici;
g) definisce i
requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione di cui all'articolo 14;
h) promuove analisi
comparate della performance delle amministrazioni pubbliche sulla base di
indicatori di andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalità ed iniziative ritenute
utili;
i) redige la
graduatoria di performance delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali di cui all'articolo 40, comma 3-quater, del
decreto legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata attività
istruttoria e può richiedere alle amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative
di confronto con i cittadini, le imprese e le relative associazioni
rappresentative; le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali;
le associazioni rappresentative delle amministrazioni pubbliche; gli organismi
di valutazione di cui all'articolo 14 e quelli di controllo interni ed
esterni alle amministrazioni pubbliche;
m) definisce un
programma di sostegno a progetti innovativi e sperimentali, concernenti il
miglioramento della performance attraverso le funzioni di misurazione,
valutazione e controllo;
n) predispone una
relazione annuale sulla performance delle amministrazioni centrali e ne
garantisce la diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale ed altre modalità ed iniziative ritenute utili;
o) sviluppa ed
intrattiene rapporti di collaborazione con analoghe strutture a livello
europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce,
in collaborazione con il CNIPA il portale della trasparenza che contiene i
piani e le relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione
provvede al coordinamento, al supporto operativo e al monitoraggio delle
attività di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del
presente decreto.
8. Presso la
Commissione è istituita la Sezione per l'integrità nelle amministrazioni
pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare
interventi a favore della cultura dell'integrità. La Sezione promuove la
trasparenza e l'integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrità e la
trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul
rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati
dell'attività della Commissione sono pubblici. La Commissione assicura la
disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di
ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la
valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attività
al Ministro per l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni,
dalla data di costituzione, la Commissione affida ad un valutatore
indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia
della sua attività e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al
fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei
propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
pubblicate sul sito istituzionale della Commissione.
11. Con decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della
Commissione e fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra le attività della
Commissione e quelle delle esistenti Agenzie di valutazione.
13. Agli oneri
derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e
a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, primo periodo,
della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6
si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, secondo
periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da
destinare alle altre finalità di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 4.
Art.
14.
Organismo indipendente
di valutazione della performance
1. Ogni
amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2.
L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo
interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita,
altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo
indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui
all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un
periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola
volta.
4.
L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) monitora il
funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato
dello stesso;
b) comunica
tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di
governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per
la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
c) valida la Relazione
sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la
correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo
dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto,
dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai
regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;
e) propone, sulla base
del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo
politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) è responsabile della
corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta
l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di
cui al presente Titolo;
h) verifica i risultati
e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5.
L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla
base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13,
cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte
a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione
del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del
proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della
Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione
inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo
indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero
collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla
Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata
professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della
valutazione della performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione
di cui all'articolo 13.
8. I componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra
soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette
organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo
indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della
performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative
funzioni.
10. Il responsabile
della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica
professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance
nelle amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri
derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al
presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.
Art.
15.
Responsabilità
dell'organo di indirizzo politico-amministrativo
1. L'organo di
indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità
per il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e
dell'integrità.
2. L'organo di
indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione:
a) emana le direttive
generali contenenti gli indirizzi strategici;
b) definisce in
collaborazione con i vertici dell'amministrazione il Piano e la Relazione di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);
c) verifica il
conseguimento effettivo degli obiettivi strategici;
d) definisce il
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11,
nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.
Art.
16.
Norme per gli Enti territoriali
e il Servizio sanitario nazionale
1. Negli ordinamenti
delle regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni
del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta
applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3.
2. Le regioni e gli
enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli
articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.
3. Nelle more
dell'adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010,
negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le
disposizioni vigenti; decorso il termine fissato per l'adeguamento si
applicano le disposizioni previste nel presente Titolo fino all'emanazione
della disciplina regionale e locale.
TITOLO III
MERITO E PREMI
CAPO I
Disposizioni generali
Art.
17.
Oggetto e finalità
1. Le disposizioni del
presente titolo recano strumenti di valorizzazione del merito e metodi di
incentivazione della produttività e della qualità della prestazione
lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle
progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi.
2. Dall'applicazione
delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate utilizzano a
tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art.
18.
Criteri e modalità per
la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance
1. Le amministrazioni
pubbliche promuovono il merito e il miglioramento della performance
organizzativa e individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti
selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzano i dipendenti
che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di
incentivi sia economici sia di carriera.
2. È vietata la
distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di
incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e
attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del
presente decreto.
Art.
19.
Criteri per la
differenziazione delle valutazioni
1. In ogni
amministrazione, l'Organismo indipendente, sulla base dei livelli di
performance attribuiti ai valutati secondo il sistema di valutazione di cui
al Titolo II del presente decreto, compila una graduatoria delle valutazioni
individuali del personale dirigenziale, distinto per livello generale e non,
e del personale non dirigenziale.
2. In ogni graduatoria
di cui al comma 1 il personale è distribuito in differenti livelli di
performance in modo che:
a) il venticinque per
cento è collocato nella fascia di merito alta, alla quale corrisponde
l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento
accessorio collegato alla performance individuale;
b) il cinquanta per
cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla quale corrisponde
l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al trattamento
accessorio collegato alla performance individuale;
c) il restante
venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale
non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento accessorio collegato alla
performance individuale.
3. Per i dirigenti si
applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di attribuzione del
trattamento accessorio di cui al comma 2, con riferimento alla retribuzione
di risultato.
4. La contrattazione
collettiva integrativa può prevedere deroghe alla percentuale del venticinque
per cento di cui alla lettera a) del comma 2
in misura non superiore a cinque punti percentuali in
aumento o in diminuzione, con corrispondente variazione compensativa delle
percentuali di cui alle lettere b) o c). La contrattazione può altresì
prevedere deroghe alla composizione percentuale delle fasce di cui alle
lettere b) e c) e alla distribuzione tra le medesime fasce delle risorse
destinate ai trattamenti accessori collegati alla performance individuale.
5. Il Dipartimento
della funzione pubblica provvede al monitoraggio delle deroghe di cui al
comma 4, al fine di verificare il rispetto dei principi di selettività e di
meritocrazia e riferisce in proposito al Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
6. Le disposizioni di
cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente se il numero dei
dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8 e ai
dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è
superiore a 5.
In ogni caso deve
essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle
risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla
performance a un percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.
CAPO II
Premi
Art.
20.
Strumenti
1. Gli strumenti per
premiare il merito e le professionalità sono:
a) il bonus annuale
delle eccellenze, di cui all'articolo 21;
b) il premio annuale
per l'innovazione, di cui all'articolo 22;
c) le progressioni
economiche, di cui all'articolo 23;
d) le progressioni di
carriera, di cui all'articolo 24;
e) l'attribuzione di
incarichi e responsabilità, di cui all'articolo 25;
f) l'accesso a percorsi
di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e
internazionale, di cui all'articolo 26.
2. Gli incentivi di cui
alle lettere a), b), c), ed e) del comma 1 sono riconosciuti a valere sulle
risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.
Art.
21.
Bonus annuale delle
eccellenze
1. È istituito,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 57, comma 1,
lettera c), del presente decreto, il bonus annuale delle eccellenze al quale
concorre il personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di
merito alta nelle rispettive graduatorie di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera a). Il bonus è assegnato alle performance eccellenti individuate in
non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, che si è
collocato nella predetta fascia di merito alta.
2. Nei limiti delle
risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina
l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.
3. Il personale
premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti
premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus
stesso.
4. Entro il mese di
aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo
di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale
relativo all'esercizio precedente.
Art.
22.
Premio annuale per
l'innovazione
1. Ogni amministrazione
pubblica istituisce un premio annuale per l'innovazione, di valore pari
all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, di cui all'articolo 21, per
ciascun dipendente premiato.
2. Il premio viene
assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un
significativo cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro,
con un elevato impatto sulla performance dell'organizzazione.
3. L'assegnazione del
premio per l'innovazione compete all'Organismo indipendente di valutazione
della performance di cui all'articolo 14, sulla base di una valutazione
comparativa delle candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o
da gruppi di lavoro.
4. Il progetto premiato
è l'unico candidabile al Premio nazionale per l'innovazione nelle
amministrazioni pubbliche, promosso dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione.
Art.
23.
Progressioni economiche
1. Le amministrazioni
pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62
del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
2. Le progressioni
economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai
risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
3. La collocazione
nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a),
per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive,
costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni
economiche.
Art.
24.
Progressioni di carriera
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo 62 del
presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio
2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso
concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore
del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
assunzioni.
2. L'attribuzione dei
posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e
valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in
relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. La collocazione
nella fascia di merito alta, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), per
tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive,
costituisce titolo rilevante ai fini della progressione di carriera.
Art.
25.
Attribuzione di incarichi
e responsabilità
1. Le amministrazioni
pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei
dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei
servizi offerti.
2. La professionalità
sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce
criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri
oggettivi e pubblici.
Art.
26.
Accesso a percorsi di
alta formazione e di crescita professionale
1. Le amministrazioni
pubbliche riconoscono e valorizzano i contributi individuali e le
professionalità sviluppate dai dipendenti e a tali fini:
a) promuovono l'accesso
privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione in primarie
istituzioni educative nazionali e internazionali;
b) favoriscono la
crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei dipendenti,
anche attraverso periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e
private, nazionali e internazionali.
2. Gli incentivi di cui
al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili di ciascuna
amministrazione.
Art.
27.
Premio di efficienza
1. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e dall'articolo 2,
commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, una quota fino al 30
per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di
ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche
amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare, secondo
criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa, il
personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad
incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.
2. Le risorse di cui al
comma 1 possono essere utilizzate solo se i risparmi sono stati documentati
nella Relazione di performance, validati dall'Organismo di valutazione di cui
all'articolo 14 e verificati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Le risorse di cui al
comma 1 per le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e i relativi enti
dipendenti, nonché per gli enti locali possono essere utilizzate solo se i
risparmi sono stati documentati nella Relazione di performance e validati dal
proprio organismo di valutazione.
Art.
28.
Qualità dei servizi
pubblici
1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è sostituito dal seguente: «2. Le
modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di
qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri
di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli
utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario
all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrità nelle amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi
erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si
provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
nelle amministrazioni pubbliche.».
CAPO III
Norme finali,
transitorie e abrogazioni
Art.
29.
Inderogabilità
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 31, per le regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e per gli
enti locali, le disposizioni del presente Titolo hanno carattere imperativo,
non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e sono inserite
di diritto nei contratti collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, a decorrere dal periodo
contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art.
30.
Norme transitorie e
abrogazioni
1. La Commissione di
cui all'articolo 13 è costituita entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Gli Organismi
indipendenti di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il 30 aprile 2010.
Fino alla loro costituzione continuano ad operare gli uffici e i soggetti
preposti all'attività di valutazione e controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. In sede di prima
attuazione del presente decreto, gli Organismi indipendenti di cui
all'articolo 14 provvedono, entro il 30 settembre 2010, sulla base degli
indirizzi della Commissione di cui all'articolo 13
a definire i sistemi di valutazione della performance di cui
all'articolo 7 in modo da assicurarne la
piena operatività a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il
monitoraggio sui parametri e i modelli di riferimento dei predetti sistemi ai
sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera d).
4. A decorrere dal 30
aprile 2010 sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286:
a) il terzo periodo
dell'articolo 1, comma 2, lettera a);
b) l'articolo 1, comma
6;
c) l'articolo 5;
d) l'articolo 6, commi 2 e 3;
f) l'articolo 11, comma 3.
Art.
31.
Norme per gli Enti
territoriali e il Servizio sanitario nazionale
1. Le regioni, anche
per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi
contenuti negli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2,
25, 26 e 27, comma 1.
2. Le regioni, anche
per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà
normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al
trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga
attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di
merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre.
3. Per premiare il
merito e la professionalità, le regioni, anche per quanto concerne i propri
enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti
locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle risorse
disponibili per la contrattazione
integrativa, utilizzano
gli strumenti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f),
nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui
alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c)
ed e) sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la
contrattazione collettiva integrativa.
4. Nelle more
dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010,
negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
decorso il termine fissato per l'adeguamento si applicano le disposizioni
previste nel presente titolo fino alla data di emanazione della disciplina
regionale e locale.
5. Entro il 31 dicembre
2011, le regioni e gli enti locali trasmettono, anche attraverso i loro
rappresentanti istituzionali, i dati relativi alla attribuzione al personale
dipendente e dirigente delle risorse destinate al trattamento economico
accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata
che verifica l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di
cui agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e
27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali misure di
correzione e migliore adeguamento.
TITOLO IV
NUOVE NORME GENERALI
SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CAPO I
Principi generali
Art.
32.
Oggetto, ambito e
finalità
1. Le disposizioni del
presente Capo definiscono la ripartizione tra le materie sottoposte alla
legge, nonché sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma
responsabilità del dirigente nella gestione delle risorse umane e quelle
oggetto della contrattazione collettiva.
Art.
33.
Modifiche all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, alla
fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «, che costituiscono
disposizioni a carattere imperativo»;
b) al comma 3, dopo le
parole: «mediante contratti collettivi» sono inserite le seguenti: «e salvo i
casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di
tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,»;
c) dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di
nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o
dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli
1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.».
Art.
34.
Modifica all'articolo 5 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 5 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Nell'ambito delle
leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi
preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di
lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei
contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio
dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane
nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.»;
b) dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni
del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative
indipendenti.».
Art.
35.
Modifica all'articolo 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 6 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4, è inserito il
seguente: «4-bis. Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di
personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su
proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono
preposti.».
Art.
36.
Modifica all'articolo 9 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1.
L'articolo 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è il
sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Partecipazione
sindacale). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i
contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della
partecipazione.».
CAPO II
Dirigenza pubblica
Art.
37.
Oggetto, ambito di
applicazione e finalità
1. Le disposizioni del
presente capo modificano la disciplina della dirigenza pubblica per
conseguire la migliore organizzazione del lavoro e assicurare il progressivo
miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico,
utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato,
al fine di realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico,
di favorire il riconoscimento di meriti e demeriti, e di rafforzare il
principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti
agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti
alla dirigenza, nel rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia,
regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi
apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo
politico in ambito amministrativo.
Art.
38.
Modifica all'articolo 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 16,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) è
inserita la seguente: «a-bis) propongono le risorse e i profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche
al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; »;
b) dopo la lettera l) è
aggiunta la seguente: «l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto
da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.».
Art.
39.
Modifica all'articolo 17 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d) è
inserita la seguente: «d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e
dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio
cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6,
comma 4;»;
b) alla lettera e),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche ai sensi di quanto
previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis»;
c) dopo la lettera e) è
aggiunta seguente: «e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato
ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della
progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di
indennità e premi incentivanti.».
Art.
40.
Modifica all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: «1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle
caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della
struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del
singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza
nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle
specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di
direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o
presso altre amministrazioni pubbliche, purchè attinenti al conferimento
dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.»;
b) dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
«1-bis.
L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante
pubblicazione di
apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di
scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi
dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le
modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. L'amministrazione
che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in
assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico
conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al
dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili
per un nuovo incarico.»;
c) al comma 2:
1) dopo il secondo
periodo è inserito il seguente: «La durata dell'incarico può essere inferiore
a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento
a riposo dell'interessato.»;
2) in fine, è aggiunto
il seguente periodo: «In caso di primo conferimento ad un dirigente della
seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni
equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi
del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione
percepita in relazione all'incarico svolto.»;
d) al comma 3, le
parole: «richieste dal comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle
percentuali previste dal comma 6.»;
e) al comma 6:
1) al terzo periodo, le
parole: «sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «sono conferiti, fornendone
esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione»;
2) al terzo periodo, le
parole: «o da concrete esperienze di lavoro maturate» sono sostituite dalle
seguenti: «e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un
quinquennio»;
f) dopo il comma 6 sono
inseriti i seguenti:
«6-bis. Fermo restando
il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il
quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4,
5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è
inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a
cinque.
6-ter. Il comma 6 ed il
comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2.»;
g) al comma 8, le
parole: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai
ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,» sono soppresse.
Art.
41.
Modifica all'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente: «1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi
accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al
Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero
l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa
contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei
casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del
principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a
disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di
lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.»;
b) dopo il comma 1, è
inserito il seguente: «1-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al
dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e
nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste
dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del
dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri
uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati
dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla
Commissione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, la retribuzione di risultato è
decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della
violazione di una quota fino all'ottanta per cento.».
Art.
42.
Modifica all'articolo 22 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L'articolo 22 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Comitato dei
garanti). - 1. I provvedimenti di cui all'articolo 21, commi 1 e 1-bis, sono
adottati sentito il Comitato dei garanti, i cui componenti, nel rispetto del
principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Il Comitato dura in
carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.
2. Il Comitato dei
garanti è composto da un consigliere della Corte dei conti, designato dal suo
Presidente, e da quattro componenti designati rispettivamente, uno dal
Presidente della Commissione di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, uno dal Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, scelto tra un esperto scelto tra soggetti
con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione
amministrativa e del lavoro pubblico, e due scelti tra dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui almeno uno appartenente agli Organismi
indipendenti di valutazione, estratti a sorte fra coloro che hanno presentato
la propria candidatura. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto
corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza
è reso indisponibile per tutta la durata del mandato.Per la partecipazione al
Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
3. Il parere del
Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni
dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.».
Art.
43.
Modifica all'articolo 23 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Al terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le
parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
2. Per i dirigenti ai
quali sia stato conferito l'incarico di direzione di uffici dirigenziali
generali o equivalenti prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, il termine di cui all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, rimane fissato in tre anni.
Art.
44.
Modifica all'articolo 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 23-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le
parole da: «possono» fino a «aspettativa» sono sostituite dalle seguenti:
«sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza
in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa»;
b) al comma 2, in fine,
sono aggiunte le seguenti parole: «in ordine alle proprie preminenti esigenze
organizzative».
Art.
45.
Modifica all'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 24 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, le
parole: «e alle connesse responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «,
alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti»;
b) dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Il trattamento
accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento
della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della
retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti
al regime dell'onnicomprensività.
1-ter. I contratti
collettivi nazionali incrementano progressivamente la componente legata al
risultato, in modo da adeguarsi a quanto disposto dal comma 1-bis, entro la
tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal 1° gennaio 2010,
destinando comunque a tale componente tutti gli incrementi previsti per la
parte accessoria della retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis
non si applica alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale e dall'attuazione
del medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
1-quater. La parte
della retribuzione collegata al raggiungimento dei risultati della
prestazione non può essere corrisposta al dirigente responsabile qualora
l'amministrazione di appartenenza, decorso il periodo transitorio di sei mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività
del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, non abbia predisposto il sistema di valutazione di cui al
Titolo II del citato decreto legislativo.».
Art.
46.
Modifica all'articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica è
sostituita dalla seguente: «Accesso alla qualifica di dirigente della seconda
fascia»;
b) al comma 2 dopo le
parole: «o se in possesso del» sono inserite le seguenti: «dottorato di
ricerca o del».
Art.
47.
Modifica all'articolo 28 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Dopo l'articolo 28
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art.
28-bis (Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4,
l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici
non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con
riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione
dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed
esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo
parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
2. Nei casi in cui lo
svolgimento dei relativi incarichi richieda specifica esperienza e peculiare
professionalità, alla copertura di singoli posti e comunque di una quota non
superiore alla metà di quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si
può provvedere, con contratti di diritto privato a tempo determinato,
attraverso concorso pubblico aperto ai soggetti in possesso dei requisiti
professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al posto di
funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non superiore
a tre anni.
3. Al concorso per
titoli ed esami di cui al comma 1 possono essere ammessi i dirigenti di ruolo
delle pubbliche amministrazioni, che abbiano maturato almeno cinque anni di
servizio nei ruoli dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di
studio e professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento
alle specifiche esigenze dell'Amministrazione e sulla base di criteri
generali di equivalenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica
amministrazione, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca. A tale fine le amministrazioni che bandiscono il concorso tengono in
particolare conto del personale di ruolo che ha esercitato per almeno cinque
anni funzioni di livello dirigenziale generale all'interno delle stesse
ovvero del personale appartenente all'organico dell'Unione europea in virtù
di un pubblico concorso organizzato da dette istituzioni.
4. I vincitori del
concorso di cui al comma 1 sono assunti dall'amministrazione e, anteriormente
al conferimento dell'incarico, sono tenuti all'espletamento di un periodo di
formazione presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di
un organismo comunitario o internazionale. In ogni caso il periodo di
formazione è completato entro tre anni dalla conclusione del concorso.
5. La frequenza del
periodo di formazione è obbligatoria ed è a tempo pieno, per una durata pari
a sei mesi, anche non continuativi, e si svolge presso gli uffici di cui al
comma 4, scelti dal vincitore tra quelli indicati dall'amministrazione.
6. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Scuola superiore della
pubblica amministrazione, sono disciplinate le modalità di compimento del
periodo di formazione, tenuto anche conto di quanto previsto nell'articolo
32.
7. Al termine del
periodo di formazione è prevista, da parte degli uffici di cui al comma 4,
una valutazione del livello di professionalità acquisito che equivale al
superamento del periodo di prova necessario per l'immissione in ruolo di cui
all'articolo 70, comma 13.
8. Le spese sostenute
per l'espletamento del periodo di formazione svolto presso le sedi estere di
cui al comma 4 sono a carico delle singole amministrazioni nell'ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
CAPO III
Uffici, piante
organiche, mobilità e accessi
Art.
48.
Mobilità
intercompartimentale
1. Dopo l'articolo 29 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel Capo III, è inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Mobilità
intercompartimentale). - 1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i
comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le
Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento
previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione.».
Art.
49.
Modifica all'articolo 31 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. Il comma 1
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito
dal seguente: «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in
organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti
alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere
pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso
passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo
parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui
il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso
del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.».
2. Dopo il comma 1
dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, è inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando
quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le
confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per
agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio
delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano
carenze di organico.».
Art.
50.
Modifica all'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il
seguente: «1-bis. La mancata individuazione da parte del dirigente
responsabile delle eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1,
è valutabile ai fini della responsabilità per danno erariale.».
Art.
51.
Territorializzazione
delle procedure concorsuali
1. All'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il principio della parità di
condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche
disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti,
quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti
non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.».
Art.
52.
Modifica all'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
«1-bis. Non possono
essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione
del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due
anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano
avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni.»;
b) il comma 16-bis è
sostituto dal seguente: «16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto
delle disposizioni del presente articolo e dell' articolo 1, commi 56 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.».
CAPO IV
Contrattazione
collettiva nazionale e integrativa
Art.
53.
Oggetto, ambito di
applicazione e finalità
1. Il presente capo
reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa e di
funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire, in
coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle parti sociali, una
migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della
ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di
questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e
quelle sottoposte alla contrattazione collettiva.
Art.
54.
Modifiche all'articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 40 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, i commi da 1
a 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La contrattazione
collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al
rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.
Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie
attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione
sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative
dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del
conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di
cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie
relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai
fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle
progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli
esclusivi limiti previsti dalle norme di legge.
2. Tramite appositi
accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative, secondo le procedure
di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di
contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro
separate aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di un'area
dirigenziale riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario
nazionale, per gli effetti di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. Nell'ambito dei comparti di contrattazione possono essere
costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità.
3. La contrattazione
collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura
contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi
sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella
economica.
3-bis. Le pubbliche
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati
livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando
l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3.
A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla
performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
complessivo comunque denominato Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e
nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con
le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito
territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi
nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata.
Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e
libertà di iniziativa e decisione.
3-ter. Al fine di
assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica,
qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto
collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva
sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure
di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo
40-bis.
3-quater. La
Commissione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio di
ogni anno, all'ARAN una graduatoria di performance delle amministrazioni statali
e degli enti pubblici nazionali. Tale graduatoria raggruppa le singole
amministrazioni, per settori, su almeno tre livelli di merito, in funzione
dei risultati di performance ottenuti. La contrattazione nazionale definisce
le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata
tra i diversi livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva dei
relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione.
3-quinquies. La
contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al
comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate
all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari
entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per
quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono
destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti
stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di
virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in
ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di
analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle
risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato
all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle
regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del
decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non
possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi
integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente
delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di
competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le
clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi
degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di
accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica
o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione a decorrere dai contratti sottoscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
3-sexies. A corredo di
ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una
relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli
schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti
istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate
dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1.».
Art.
55.
Modifica all'articolo 40-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1.
L'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è sostituito dal seguente:
«Art. 40-bis (Controlli
in materia di contrattazione integrativa). - 1. Il controllo sulla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici
centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi
ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili
con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.
2. Per le
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con
organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti,
corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione
illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal
comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro
trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e
dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere
sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte
pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in
cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
3. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni
anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa,
certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e
delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di
rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali
informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli
finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per
la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi
e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la
concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità,
al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della
qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti
finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di
selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni
sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di
responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle
trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del
lavoro.
4. Le amministrazioni
pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito
istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e
accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi
stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa
certificate dagli organi di controllo di cui al comma 1, nonché le
informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3. La relazione
illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla
sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed
efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei
cittadini.
Il Dipartimento per la
funzione pubblica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e
in sede di Conferenza unificata predispone un modello per la valutazione, da
parte dell'utenza, dell'impatto della contrattazione integrativa sul
funzionamento dei servizi pubblici, evidenziando le richieste e le previsioni
di interesse per la collettività. Tale modello e gli esiti della valutazione
vengono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche
interessate dalla contrattazione integrativa.
5. Ai fini
dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione
tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di
copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e
pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi
al CNEL.
6. Il Dipartimento
della funzione pubblica, il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti
possono avvalersi ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando per l'esercizio delle funzioni di
controllo sulla contrattazione integrativa.
7. In caso di mancato
adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni
previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di
procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla
corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
Art.
56.
Modifica all'articolo 41 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L'articolo 41 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 41 (Poteri di
indirizzo nei confronti dell'ARAN). - 1. Il potere di indirizzo nei confronti
dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione
collettiva nazionale sono esercitati dalle pubbliche amministrazioni
attraverso le proprie istanze associative o rappresentative, le quali
costituiscono comitati di settore che regolano autonomamente le proprie
modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo
nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo
47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle
istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del
comparto.
2. È costituito un
comitato di settore nell'ambito della Conferenza delle Regioni, che esercita,
per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al
comma 1, per le regioni, i relativi enti dipendenti, e le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale; a tale comitato partecipa un rappresentante del
Governo, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali per le competenze delle amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale. È costituito un comitato di settore nell'ambito dell'Associazione
nazionale dei Comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia
(UPI) e dell'Unioncamere che esercita, per uno dei comparti di cui
all'articolo 40, comma 2, le competenze di cui al comma 1, per i dipendenti
degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali.
3. Per tutte le altre
amministrazioni opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio
dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Al fine
di assicurare la salvaguardia delle specificità delle diverse amministrazioni
e delle categorie di personale ivi comprese, gli indirizzi sono emanati per
il sistema scolastico, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, sentiti i
direttori delle Agenzie fiscali, la Conferenza dei rettori delle università
italiane; le istanze rappresentative promosse dai presidenti degli enti di
ricerca e degli enti pubblici non economici ed il presidente del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro.
4. Rappresentati
designati dai Comitati di settore possono assistere l'ARAN nello svolgimento
delle trattative. I comitati di settore possono stipulare con l'ARAN
specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per
eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione
dell'ARAN per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle
Regioni e degli enti locali e l'ARAN, a ciascun comitato corrisponde una
specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per la stipulazione
degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di
contrattazione collettiva di cui all'articolo 40, comma 2, o che regolano
istituti comuni a più comparti le funzioni di indirizzo e le altre competenze
inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate collegialmente dai
comitati di settore.».
Art.
57.
Modifica all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 45,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «fondamentale ed accessorio» sono inserite le seguenti: «fatto salvo
quanto previsto all'articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all'articolo
47-bis, comma 1,»;
b) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. I contratti
collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti,
trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance
individuale;
b) alla performance
organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle
unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo
svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose
per la salute.»;
c) dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
«3-bis. Per premiare il
merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli
di finanza pubblica, apposite risorse nell'ambito di quelle previste per il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.».
Art.
58.
Modifiche all'articolo 46 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 46 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi da 3
a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'ARAN cura le
attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio
della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza semestrale, ed invia al
Governo, ai comitati di settore dei comparti regioni e autonomie locali e
sanità e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tale
fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni
statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione.
L'ARAN si avvale, altresì, della collaborazione del Ministero dell'economia e
delle finanze che garantisce l'accesso ai dati raccolti in sede di
predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e
del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il
costo del lavoro pubblico.
4.
L'ARAN effettua il monitoraggio sull'applicazione dei contratti
collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa e presenta
annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero
dell'economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto in
cui verifica l'effettività e la congruenza della ripartizione fra le materie
regolate dalla legge, quelle di competenza della contrattazione nazionale e
quelle di competenza dei contratti integrativi nonché le principali criticità
emerse in sede di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. Sono organi
dell'ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di
indirizzo e controllo.
6. Il Presidente
dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere
della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto
fra esperti in materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche
del personale e strategia aziendale, anche estranei alla pubblica
amministrazione, nel rispetto delle disposizioni riguardanti le incompatibilità
di cui al comma 7-bis. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere
riconfermato per una sola volta. La carica di Presidente è incompatibile con
qualsiasi altra attività professionale a carattere continuativo, se
dipendente pubblico, è collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo
secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
7. Il collegio di
indirizzo e controllo è costituito da quattro componenti scelti tra esperti
di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione
del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione e dal presidente
dell'Agenzia che lo presiede; due di essi sono designati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, rispettivamente, del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia
e delle finanze e gli altri due, rispettivamente, dall'ANCI e dall'UPI e
dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. Il collegio
coordina la strategia negoziale e ne assicura l'omogeneità, assumendo la
responsabilità per la contrattazione collettiva e verificando che le
trattative si svolgano in coerenza con le direttive contenute negli atti di
indirizzo.
Nell'esercizio delle
sue funzioni il collegio delibera a maggioranza, su proposta del presidente.
Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati per una sola volta.»;
b) dopo il comma 7 è
inserito il seguente:
«7-bis. Non possono far
parte del collegio di indirizzo e controllo né ricoprire funzioni di
presidente, persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto nei cinque anni
precedenti alla nomina cariche in organizzazioni sindacali. L'incompatibilità
si intende estesa a qualsiasi rapporto di carattere professionale o di
consulenza con le predette organizzazioni sindacali o politiche. L'assenza
delle predette cause di incompatibilità costituisce presupposto necessario
per l'affidamento degli incarichi dirigenziali nell'agenzia.»;
c) al comma 8, lettera
a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La misura annua del
contributo individuale è definita, sentita l'ARAN, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata ed è
riferita a ciascun triennio contrattuale; »;
d) al comma 9, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per le
amministrazioni dello Stato mediante l'assegnazione di risorse pari
all'ammontare dei contributi che si prevedono dovuti nell'esercizio di
riferimento. L'assegnazione è effettuata annualmente sulla base della quota
definita al comma 8, lettera a), con la legge annuale di bilancio, con
imputazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di
previsione del ministero dell'economia e finanze; »;
e) al comma 10, nel
quinto periodo, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«quarantacinque giorni» e dopo le parole: «Dipartimento della funzione
pubblica» sono inserite le seguenti: «e del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottati d'intesa con la Conferenza unificata,»;
f) al comma 11, il
primo periodo è sostituito dal seguente: «Il ruolo del personale dipendente
dell'ARAN è definito in base ai regolamenti di cui al comma 10»;
g) al comma 12:
1) il primo periodo è
sostituito dal seguente: «L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di
personale, anche di qualifica dirigenziale, proveniente dalle pubbliche
amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o fuori ruolo in base
ai regolamenti di cui al comma 10»;
2) l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: «L'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori
esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai
sensi del comma 10, nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e seguenti.».
2. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede alla nomina
dei nuovi organi dell'ARAN di cui all'articolo 46, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino alla
nomina dei nuovi organi, e comunque non oltre il termine di cui al precedente
periodo, continuano ad operare gli organi in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art.
59.
Modifiche all'articolo 47 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L'articolo 47 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 47 (Procedimento
di contrattazione collettiva). - 1. Gli indirizzi per la contrattazione
collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di settore prima di ogni
rinnovo contrattuale.
2. Gli atti di
indirizzo delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, emanati dai
rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei
successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene
agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica
e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine l'atto di
indirizzo può essere inviato all'ARAN.
3. Sono altresì inviati
appositi atti di indirizzo all'ARAN in tutti gli altri casi in cui è
richiesta una attività negoziale. L'ARAN informa costantemente i comitati di
settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.
4. L'ipotesi di accordo
è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione tecnica, ai
comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, il
comitato di settore esprime il parere sul testo contrattuale e sugli oneri
finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni
interessate. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione
della legge 5 maggio
2009, n. 42, il Consiglio dei Ministri può esprimere osservazioni entro 20
giorni dall'invio del contratto da parte dell'ARAN. Per le amministrazioni di
cui al comma 3 del medesimo articolo 41, il parere è espresso dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
5. Acquisito il parere
favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle
amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno
successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla
Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica
l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro
quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi
contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata
positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN,
al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il
presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. La Corte dei conti
può acquisire elementi istruttori e valutazioni sul contratto collettivo da
parte di tre esperti in materia di relazioni sindacali e costo del lavoro
individuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
tramite il Capo del Dipartimento della funzione pubblica di intesa con il
Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'ambito di
un elenco definito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel caso delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 2, la
designazione di due esperti viene effettuata dall'ANCI, dall' UPI e dalla Conferenza
delle Regioni e delle province autonome.
7. In caso di
certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti non
possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo.
Nella predetta ipotesi, il Presidente dell'ARAN, d'intesa con il competente
comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede alla
riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di
accordo adeguando i costi contrattuali ai fini delle certificazioni. In seguito
alla sottoscrizione della nuova ipotesi di accordo si riapre la procedura di
certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la
certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali
l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando
l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.
8. I contratti e
accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che
sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
9. Dal computo dei
termini previsti dal presente articolo sono esclusi i giorni considerati
festivi per legge, nonché il sabato.».
2. Dopo l'articolo 47 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Tutela
retributiva per i dipendenti pubblici.). - 1. Decorsi sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di
rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli
incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in
via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio
all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2.
In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno
successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro,
qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta
l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi
comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti
nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede
di definizione delle risorse contrattuali,una copertura economica che
costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti
all'atto del rinnovo contrattuale.».
Art.
60.
Modifiche all'articolo 48 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 48 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, ultimo
periodo, le parole: «40, comma 3.» sono sostituite dalle seguenti: «40, comma
3 -bis.»;
b) il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41,
comma 2, nonché per le università italiane, gli enti pubblici non economici e
gli enti e le istituzioni di ricerca, ivi compresi gli enti e le
amministrazioni di cui all'articolo 70, comma 4, gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi
bilanci nel rispetto dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Le risorse per gli
incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali
delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale
sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di
stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa
consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema
delle autonomie.»;
c) il comma 6 è
abrogato.
Art.
61.
Modifica all'articolo 49 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. L'articolo 49 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 49
(Interpretazione autentica dei contratti collettivi). - 1. Quando insorgano
controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li
hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato
delle clausole controverse.
2. L'eventuale accordo
di interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui all'articolo
47, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del
contratto. Qualora tale accordo non comporti oneri aggiuntivi e non vi sia
divergenza sulla valutazione degli stessi, il parere del Presidente del
Consiglio dei Ministri è espresso tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
Art.
62.
Modifiche all'articolo 52 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
1. All'articolo 52 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 1 è sostituito dai
seguenti: «1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per
le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di
inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che
abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui
all'articolo 35, comma 1, lettera a). L'esercizio di fatto di mansioni non
corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.
1-bis. I dipendenti
pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,
delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in
almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all'interno della stessa
area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità
culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti,
attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree
avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per
l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli
di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque
non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione
positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo
rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti
riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
1-ter. Per l'accesso
alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle aree funzionali è
definita una quota di accesso nel limite complessivo del 50 per cento da
riservare a concorso pubblico sulla base di un corso concorso bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione.».
Art.
63.
Procedimenti negoziali
per il personale ad ordinamento pubblicistico
1. All'articolo 112 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al primo comma, le parole: «con
cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli
economici» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale tanto per
la parte economica che normativa». Fermo quanto disposto dal primo periodo,
al fine di garantire il parallelismo temporale della disciplina della
carriera diplomatica rispetto a quella degli altri comparti del settore
pubblico, il decreto del Presidente della Repubblica emanato in riferimento
al quadriennio 2008-2011 ha durata limitata al
biennio 2008-2009 anche per gli aspetti giuridici.
2. All'articolo 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti
decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti
successivi.».
3. All'articolo 26 del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3.
La disciplina emanata con il decreto di cui al comma 2
ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto
e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto
successivo.».
4. All'articolo 34 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione
di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata
triennale tanto per la parte economica che normativa.».
5. All'articolo 80 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il procedimento negoziale di cui al comma 1 si conclude con l'emanazione
di un decreto del Presidente della Repubblica, la cui disciplina ha durata
triennale tanto per la parte economica che normativa.».
6. Il comma 6 degli articoli 37 e 83 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: «6. Nel caso
in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di
legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni
devono essere trasmesse entro quindici giorni.».
7. All'articolo 20 del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il comma 3 è
sostituito dal seguente: «3. La disciplina emanata con il decreto di cui al
comma 2 ha durata triennale tanto
per la parte economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza
previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore del decreto successivo.».
Art.
64.
Modifiche all'articolo 43 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165
1. All'articolo 43,
comma 5, le parole: «40, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «40, commi
3-bis e seguenti».
Art.
65.
Adeguamento ed
efficacia dei contratti collettivi vigenti
1. Entro il 31 dicembre
2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la
definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione
collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del
Titolo III del presente decreto.
2.
In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i
contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono
ulteriormente applicabili.
3. In via transitoria,
con riferimento al periodo contrattuale immediatamente successivo a quello in
corso, definiti i comparti e le aree di contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e 41, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituiti, rispettivamente, dagli
articoli 54 e 56 del presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative
contrattuali con le organizzazioni sindacali e le confederazioni
rappresentative, ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, nei nuovi comparti ed aree di
contrattazione collettiva, sulla base dei dati associativi ed elettorali
rilevati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, in deroga
all'articolo 42, comma 4, del predetto
decreto legislativo n. 165 del 2001, sono prorogati gli organismi di
rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già
indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza
si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione, entro il
30 novembre 2010.
4. Relativamente al
comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono
fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4.
5. Le disposizioni
relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto
legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.
Art.
66.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) l'articolo 39, comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;
b) l'articolo 28, comma 2, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
c) gli articoli 36, comma 2, e 82, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
d) l'articolo 22, comma 2, del decreto
legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
e) l'articolo 67, commi da 7
a 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. All'articolo 11, comma 8, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e successive
modificazioni, le parole: «, sulla base delle direttive impartite dal Governo
all'ARAN, sentite l'ANCI e l'UPI» sono soppresse. È conseguentemente abrogato
l'articolo 23 del
decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387.
3. All'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto ed il quinto periodo
sono soppressi. L'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), l'Agenzia spaziale
italiana - (ASI), il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica
amministrazione (CNIPA), l'UNIONCAMERE ed il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ricollocati nell'ambito dei comparti e
aree di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 e ad essi si applica interamente il
Titolo III del medesimo decreto legislativo.
CAPO V
Sanzioni disciplinari e
responsabilità dei dipendenti pubblici
Art.
67.
Oggetto e finalità
1. In attuazione dell'articolo 7
della legge 4 marzo 2009, n. 15, le disposizioni del presente Capo recano
modifiche in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, al fine di potenziare il livello di efficienza
degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività ed
assenteismo.
2. Resta ferma la
devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento
e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell'articolo 63 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art.
68.
Ambito di applicazione,
codice disciplinare, procedure di conciliazione
1. L'articolo 55 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal
seguente:
«Art. 55
(Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative). - 1. Le
disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo
55-octies, costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai
rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Ferma la disciplina
in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, ai
rapporti di lavoro di cui al comma 1 si applica l'articolo 2106 del codice
civile. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Capo, la
tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti
collettivi. La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del
codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e
relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione
all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione
collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti
collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i
quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e
concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla
contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione.
La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può
essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto
collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad
impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla
data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel
caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli
atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la
conclusione.
4. Fermo quanto
previsto nell'articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al
dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55-sexies, comma 3, si
applicano, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo, le
disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo 55-bis, ma le determinazioni
conclusive del procedimento sono adottate dal dirigente generale o titolare
di incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3.».
Art.
69.
Disposizioni relative
al procedimento disciplinare
1. Dopo l'articolo 55 del decreto
legislativo n. 165 del 2001 sono inseriti i seguenti:
«Art. 55-bis (Forme e
termini del procedimento disciplinare). - 1. Per le infrazioni di minore
gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al
rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se
il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo
le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha
qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più
gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge
secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto
il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto
collettivo.
2. Il responsabile, con
qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in
posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti
punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo
periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per
iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore
ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore
aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro
il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può
inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento,
formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua
difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il
responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla
contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni
del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la
conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il
differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del
procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma
comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare
ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile
della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da
applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette
gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio
individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione
all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione,
secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i
procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto
ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio
a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto
nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al
comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli
ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter.
Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione
degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale
l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza
del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla
data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta
da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La
violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il
dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
5. Ogni comunicazione
al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite
posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di
idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni
successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare,
altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la
disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o
del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate
tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha
diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa
l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel
presente articolo.
6. Nel corso
dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti
disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche
informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La
predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento,
nè il differimento dei relativi termini.
7. Il lavoratore
dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica
dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento
disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione
richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni
false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione
di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito
contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.
8. In caso di
trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione
pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è
applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione
dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono
interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.
9. In caso di
dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la
sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione
cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso
secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive
sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.
Art. 55-ter (Rapporti
fra procedimento disciplinare e procedimento penale). - 1. Il procedimento
disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione
ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in
pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui
all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del
procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo
55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di
particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente
e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a
motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento
disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di
adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del
dipendente.
2. Se il procedimento
disciplinare, non sospeso, si conclude con l'irrogazione di una sanzione e,
successivamente, il procedimento penale viene definito con una sentenza
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato al
dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente
medesimo non lo ha commesso, l'autorità competente, ad istanza di parte da
proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall'irrevocabilità della
pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o
confermarne l'atto conclusivo in relazione all'esito del giudizio penale.
3. Se il procedimento
disciplinare si conclude con l'archiviazione ed il processo penale con una
sentenza irrevocabile di condanna, l'autorità competente riapre il
procedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all'esito
del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla
sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al
dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento,
mentre ne è stata applicata una diversa.
4. Nei casi di cui ai
commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o
riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza
all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione
dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla
ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il
rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare
competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo
55-bis. Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel
procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni
dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale.
Art. 55-quater
(Licenziamento disciplinare). - 1. Ferma la disciplina in tema di
licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori
ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione
disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione
della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento
della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che
attesta falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di
valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni
nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in
caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato
dall'amministrazione;
c) ingiustificato
rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze
di servizio;
d) falsità documentali
o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione
nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o
ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale
definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di
lavoro.
2. Il licenziamento in
sede disciplinare è disposto, altresì, nel caso di prestazione lavorativa,
riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale
l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e
questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal
contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti
dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui
all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al
comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento è senza preavviso.
Art. 55-quinquies
(False attestazioni o certificazioni). - 1. Fermo quanto previsto dal codice
penale, il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta
falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei
sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente,
ovvero giustifica l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica
falsa o falsamente attestante uno stato di malattia è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 400 ad euro 1.600. La
medesima pena si applica al medico e a chiunque altro concorre nella
commissione del delitto.
2. Nei casi di cui al
comma 1, il lavoratore, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le
relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al
compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia
accertata la mancata prestazione, nonché il danno all'immagine subiti
dall'amministrazione.
3. La sentenza
definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al
comma 1 comporta, per il medico, la sanzione disciplinare della radiazione
dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se
convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per
giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni
disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal
servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente
constatati né oggettivamente documentati.
Art. 55-sexies
(Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per
l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio
dell'azione disciplinare). - 1. La condanna della pubblica amministrazione al
risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore
dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti
da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale,
da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di
comportamento di cui all'articolo 54, comporta l'applicazione nei suoi
confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'altra
sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in
proporzione all'entità del risarcimento.
2. Fuori dei casi
previsti nel comma 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza
professionale accertate dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni
legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all'esito del
procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, e si applicano nei
suoi confronti le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 8, e
all'articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4. Il provvedimento che definisce il
giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può
avvenire l'eventuale ricollocamento.
Durante il periodo nel
quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire
aumenti retributivi sopravvenuti.
3. Il mancato esercizio
o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo,
senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a
valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o
manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese
rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi
qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione
alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi
in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la
mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a
quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai
soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non
diversamente stabilito dal contratto collettivo.
4. La responsabilità
civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a
profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del
procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai
casi di dolo o colpa grave.
Art. 55-septies
(Controlli sulle assenze). - 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia
protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale.
2.
In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione
medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei
certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in
particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto
dall'articolo 50, comma
5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1,
comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto
Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità,
all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale
della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le
altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con
le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.
L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica
della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di
cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione,
comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici
in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza
dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione
dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente
anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze
funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore,
entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono
stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.
6. Il responsabile
della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente
preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive
competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in
particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della
funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al
riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.
Art. 55-octies (Permanente
inidoneità psicofisica). - 1. Nel caso di accertata permanente inidoneità
psicofisica al servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di
cui all'articolo 2, comma 2, l'amministrazione può
risolvere il rapporto di lavoro. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati,
per il personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonché degli enti pubblici non economici:
a) la procedura da
adottare per la verifica dell'idoneità al servizio, anche ad iniziativa
dell'Amministrazione;
b) la possibilità per
l'amministrazione, nei casi di pericolo per l'incolumità del dipendente
interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di
adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio, in attesa
dell'effettuazione della visita di idoneità, nonché nel caso di mancata
presentazione del dipendente alla visita di idoneità, in assenza di
giustificato motivo;
c) gli effetti sul
trattamento giuridico ed economico della sospensione di cui alla lettera b),
nonché il contenuto e gli effetti dei provvedimenti definitivi adottati
dall'amministrazione in seguito all'effettuazione della visita di idoneità;
d) la possibilità, per
l'amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato
rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.
Art. 55-novies
(Identificazione del personale a contatto con il pubblico). - 1. I dipendenti
delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il
pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante
l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la
postazione di lavoro.
2. Dall'obbligo di cui
al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione
sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse
attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su
proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle
amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».
Art.
70.
Comunicazione della
sentenza
1. Dopo l'articolo
154-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il
seguente: «Art. 154-ter (Comunicazione della sentenza). - 1. La cancelleria
del giudice che ha pronunciato sentenza penale nei confronti di un lavoratore
dipendente di un'amministrazione pubblica ne comunica il dispositivo
all'amministrazione di appartenenza e, su richiesta di questa, trasmette
copia integrale del provvedimento. La comunicazione e la trasmissione sono
effettuate con modalità telematiche, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, entro trenta giorni dalla data del deposito.».
Art.
71.
Ampliamento dei poteri
ispettivi
1. All'articolo 60 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze
del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla
conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon
andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle
riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento
degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza
delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti,
dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche
ispettive di cui al comma 5. Nell'ambito delle proprie verifiche,
l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio
dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità
l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari
scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero
dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche,
in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56,
comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per
l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto
conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si
avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione
pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti
circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere,
anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli
accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono
obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e
delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per
l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro
funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne
ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei
conti le irregolarità riscontrate.».
Art.
72.
Abrogazioni
1. Sono abrogate le
seguenti disposizioni:
a) articolo 71, commi 2 e 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) articoli da 502 a 507 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
c) l'articolo 56 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. All'articolo 5,
comma 4, della legge 27 marzo 2001, n. 97, le parole: «, salvi termini
diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro,» sono
soppresse.
Art.
73.
Norme transitorie
1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto non è ammessa, a pena di nullità,
l'impugnazione di sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali di
disciplina. I procedimenti di impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti
dinanzi ai predetti collegi alla data di entrata in vigore del presente
decreto sono definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di
sessanta giorni decorrente dalla predetta data.
2. L'obbligo di
esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo
55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto
dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni di
legge, non incompatibili con quelle del presente decreto, concernenti singole
amministrazioni e recanti fattispecie sanzionatorie specificamente
concernenti i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, continuano ad essere
applicabili fino al primo rinnovo del contratto collettivo di settore
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
TITOLO V
NORME FINALI E
TRANSITORIE
Art.
74.
Ambito di applicazione
1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a
30, da 33 a 36, 54, 57, 61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e
3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo Stato, ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma,
lettere l) ed m), della Costituzione.
2. Gli articoli 3, 4,
5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1
e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme
di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e
costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le
regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del Servizio
sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.
3. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati, in
attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge
4 marzo 2009, n. 15, limiti e modalità di applicazione delle disposizioni,
anche inderogabili, del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, anche con riferimento alla definizione del comparto autonomo di
contrattazione collettiva, in considerazione della peculiarità del relativo
ordinamento, che discende dagli articoli 92 e 95 della Costituzione. Fino
alla data di entrata in vigore di ciascuno di tali decreti, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa previgente.
4. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione
delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale
docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e
musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Resta
comunque esclusa la costituzione degli Organismi di cui all'articolo 14
nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione
artistica e musicale.
5. Le disposizioni del
presente decreto legislativo si applicano nei confronti delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative
norme di attuazione.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27
ottobre 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: Alfano
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