DECRETO-LEGGE
7 aprile 2004, n. 97
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università.
(Pubblicato in GU n. 88 del 15-4-2004)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 maggio
1999, n. 124;
Visto il disegno di
legge recante disposizioni in materia di graduatorie permanenti del personale
docente della scuola e di conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento,
nel testo approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato della
Repubblica (atto Senato n.
2529/A);
Considerato che con decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003,
è stato determinato, in misura non superiore a quindicimila unità, il
contingente di personale della scuola da assumere con contratto a tempo
indeterminato per l'anno scolastico 2004-2005;
Considerato che il
disegno di legge sopraindicato prevede la rideterminazione, sulla base della
tabella di valutazione dei titoli ad essa allegata, a decorrere dall'anno
scolastico 2004-2005, delle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Considerato che le
predette graduatorie permanenti, da rideterminare sulla base della nuova
tabella di valutazione dei titoli, devono essere approntate in tempo utile
per consentire le assunzioni per l'anno scolastico 2004-2005 autorizzate dal decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, e comunque non oltre il 31 maggio 2004, e che, diversamente,
dovrebbe farsi ricorso, per le predette assunzioni, alle graduatorie
preesistenti, predisposte ed aggiornate sulla base di criteri previgenti
definiti con provvedimenti amministrativi e che hanno determinato una mole di
contenzioso tra le diverse categorie di personale inserito nelle graduatorie
e, di conseguenza, grande incertezza sulla collocazione definitiva nelle
graduatorie stesse;
Considerato che i
tempi presumibili di esame parlamentare e di approvazione definitiva del
citato disegno di legge non consentono di assicurare con certezza
l'operatività' delle nuove norme in tempi tali da consentire
all'amministrazione di provvedere alla rideterminazione delle graduatorie nel
termine predetto del 31 maggio 2004;
Visto l'ordine del
giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame in Commissione del citato
disegno di legge, nella seduta del 2 marzo 2004, con il quale si è impegnato
il Governo a provvedere entro il 31 luglio prossimo alle assunzioni già
autorizzate per l'anno scolastico 2004-2005, sulla base delle graduatorie
rideterminate secondo i criteri fissati nella nuova tabella di valutazione
allegata al predetto disegno di legge;
Considerata
l'esigenza di escludere dal limite disposto dall'articolo 51,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i costi derivanti agli Atenei dagli incrementi stipendiali del
personale docente e non docente, nonché di ridurre di un terzo le spese per
il personale convenzionato con il Sistema sanitario nazionale (S.S.N.),
sempre ai fini della citata esclusione;
Considerato altresì
che i laureati in medicina e chirurgia nell'ambito del previgente
ordinamento, qualora sostenessero l'esame di Stato con la disciplina prevista
dal decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n.
445, pur avendo compiuto il tirocinio semestrale
previsto dal previgente ordinamento, sarebbero costretti ad effettuare anche
il tirocinio di tre mesi previsto quale prova pratica continuativa dal
predetto decreto ministeriale;
Ritenuta la
straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per
conseguire gli obiettivi sopra illustrati;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2
aprile 2004;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente
decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di graduatorie permanenti
1. A decorrere
dall'anno scolastico 2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, di seguito denominato: «testo unico», sono rideterminate,
limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, in base alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili, dando luogo all'attribuzione del punteggio,
esclusivamente i titoli previsti dalla predetta Tabella.
2. Ai fini di cui al
comma 1 e relativamente alla valutazione dei titoli, non si applica l'articolo
401, comma 3, del testo unico.
3. L'abilitazione
conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SSIS) costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento nell'ultimo
scaglione delle graduatorie permanenti di cui al comma 1.
4. A decorrere
dall'anno scolastico 2004-2005, gli aggiornamenti e le integrazioni delle
graduatorie permanenti, per la graduatoria base e per tutti gli scaglioni,
sono effettuati con cadenza biennale. All'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333, le parole: «da effettuare con
periodicità annuale entro il 31 maggio di ciascun anno» sono soppresse con
effetto dall'anno scolastico 2005-2006.
ñ
Art. 2.
Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento
1. Nell'anno
accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto
legislativo attuativo dell'articolo 5
della legge 28 marzo 2003, n. 53, le
università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM)
istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali
di durata annuale, riservati:
a) agli insegnanti
di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli
alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999,
e del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole
di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del
diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le
industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di
cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento
ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione,
parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio
su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di
entrata in vigore del presente decreto;
b) agli insegnanti
di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione per il
sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità
all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per
almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del
presente decreto;
c) agli insegnanti
in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e
di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato
decreto del Ministro della pubblica istruzione
n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di
concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un
titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di
durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano
prestato servizio su posti di sostegno per almeno 360 giorni dal 1° settembre
1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli insegnanti in
possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti
musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che
abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio complessivi in una delle
classi di concorso 31/A o 32/A dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005,
ad un corso speciale di durata annuale istituito nell'ambito delle scuole di
didattica della musica presso i conservatori, secondo modalità definite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli
oneri relativi ai corsi di cui al presente comma sono finanziati sulla base
delle modalità definite ai sensi del comma 3, e secondo quanto previsto dal
comma 7.
3. I corsi di cui ai
commi 1 e 2 sono istituiti per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità
all'insegnamento, a seguito di esame finale avente valore di esame di Stato e
per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 1, comma 1, sulla base di modalità definite con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell’università e della ricerca, che prevedono anche
l'adesione di un numero di iscritti minimo, in ciascuna università, per
l'attivazione del rispettivo corso, ovvero la modulazione temporale dei corsi
stessi in relazione al numero degli iscritti.
4. Gli insegnanti in
possesso dei diplomi rilasciati dai conservatori di musica o istituti
musicali pareggiati, che siano privi di abilitazione all'insegnamento e che
abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A
dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono ammessi, per l'anno accademico 2004-2005, anche in soprannumero,
all'ultimo anno dei corsi di didattica della musica coordinati con le
relative classi di strumento presso i conservatori, secondo modalità definite
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Ai fini
dell'ammissione ai corsi di cui al presente articolo, il servizio di
insegnamento è valido solo se prestato con il possesso del prescritto titolo
di studio e per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di
concorso.
6. Nella provincia
autonoma di Bolzano i corsi speciali di cui al comma 1 sono istituiti
soltanto per gli ambiti disciplinari, le classi di concorso e gli
insegnamenti per i quali nell'anno scolastico 2003-2004 non sono stati
banditi concorsi ordinari per esami e titoli. L'inserimento nelle graduatorie
permanenti ed il relativo aggiornamento possono essere disciplinati con
apposita legge provinciale, adattando la normativa alle specifiche esigenze
locali.
7. I corsi speciali
di cui ai commi 1, 2, 4 e 6 sono finanziati con le maggiori entrate
realizzate dalle università e dai conservatori con i proventi derivanti dal
pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti; i medesimi
corsi non comportano oneri aggiuntivi
a carico del
bilancio dello Stato e del bilancio delle singole università e dei singoli
conservatori.
ñ
Art. 3.
Altre disposizioni urgenti
1. Con specifico
accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
scuola il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola
secondaria è rideterminato in modo da assicurare la massima disponibilità di
posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti
nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un
contratto a tempo indeterminato.
Art. 4.
Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla
professione di medico chirurgo
1. In deroga a
quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di
Stato, approvato con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre
1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca è indetta, per l'anno 2004, una sessione straordinaria di esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo,
riservata ai possessori della laurea in medicina e chirurgia, conseguita
secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, ed ai relativi decreti attuativi,
entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003.
2. Le prove degli
esami di cui al comma 1 si svolgono secondo le disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n.
445.
3. Gli esami di cui
al comma 1 si svolgono nelle sedi individuate con ordinanza ministeriale,
tenuto conto del numero degli interessati.
4. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede con le maggiori
entrate realizzate dalle università con i proventi derivanti dal pagamento
delle tasse e dei contributi posti a carico dei candidati per l'iscrizione
all'esame di Stato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per
il bilancio delle università.
5. Fermo restando
quanto previsto dal presente articolo gli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo si svolgono secondo la
disciplina prevista dal citato decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001.
ñ
Art. 5.
Spese di personale docente e non docente universitario
1. In attesa di una
riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento
delle università, per l'anno 2004 e fino alla realizzazione della riforma
stessa, ai fini della valutazione del limite previsto dall'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto dei costi derivanti dagli incrementi per il
personale docente e ricercatore delle università previsti dall'articolo
24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002.
2. Per l'anno 2004 e
fino alla riforma di cui al comma 1, le spese per il personale universitario,
docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il
Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse
obbligatorie previste dall'articolo
51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Dall'attuazione
dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato.
ñ
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
camere per la conversione in legge.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7
aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro
per la funzione pubblica
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
ñ
ALLEGATO
Tabella
(prevista dall'articolo 1, comma 1)
Tabella di
valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
A) Titoli di accesso
alla graduatoria.
A.1) Per il
superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli
fini abilitativi o di idoneità, o per il conseguimento dell'abilitazione a
seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario (SSIS) o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento
comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima
classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella
graduatoria permanente, ivi compreso il diploma «di didattica della musica»
di durata quadriennale, conseguito con il possesso del diploma di istruzione
secondaria di secondo grado e del diploma di conservatorio valido per
l'accesso, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, alle
graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A, nonché per la laurea in
scienze della formazione primaria valida per l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53, alle graduatorie di scuola materna ed
elementare, sono attribuiti fino a un massimo di punti 12.
Nel predetto limite
di 12 punti vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in
centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato
superato, i seguenti punti:
per il punteggio
minimo richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59 … punti 4
per il punteggio da
60 a 65 … punti 5
per il punteggio da
66 a 70 … punti 6
per il punteggio da
71 a 75 … punti 7
per il punteggio da
76 a 80 … punti 8
per il punteggio da
81 a 85 … punti 9
per il punteggio da
86 a 90 … punti 10
per il punteggio da
91 a 95 … punti 11
per il punteggio da
96 a 100 … punti 12
A.2) Ai fini
dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a) si valuta il
superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un
solo titolo con valore abilitante;
b) le votazioni
conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio
massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
c) le eventuali
frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o
superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
d) ai candidati che
abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento
nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio complessivo relativo
all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei
titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio
relativo alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi, rapportato a
cento;
e) ai candidati che
abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli per l'insegnamento
nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo relativo
all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei
titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci,
ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame
espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a
cento;
f) ai candidati che
abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di
partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze
ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale - n. 57 del 20 luglio 1999, n. 33 del 7 febbraio 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 25 del 28 marzo
2000 e n. 1 del 2 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 15 del 20 febbraio 2001, deve essere valutato il
punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento
nell'elenco degli abilitati.
A.3) Per i titoli
professionali conseguiti in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuti
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle
direttive comunitarie 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e
92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sono attribuiti punti 8.
A.4) Per
l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale,
in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti
30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a
servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce
l'abilitazione; nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della
frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola
abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono
attribuiti punti 6.
Per l'abilitazione
conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in
aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti
30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio
specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce
l'abilitazione, a scelta dell'interessato. Per l'altra abilitazione sono
attribuiti punti 6.
A.5) Per le
abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento di cui al punto A.1, con
esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al
punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1,
ulteriori punti 6.
ñ
B) Servizio di
insegnamento o di educatore.
B.1) Per il servizio
di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari o negli istituti
di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie,
ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni
portatori di handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo,
sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino
ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
B.2) Per il servizio
di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente
riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate, ovvero
nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese o frazione
di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno
scolastico.
B.3) Ai fini
dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:
a) è valutabile solo
il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio
prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla
classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in
graduatoria;
b) il servizio
prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è
valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
c) il servizio
svolto nelle attività di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto
titolo di specializzazione, è valutato in una delle classi di concorso
comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
d) non sono
valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata
legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;
e) il servizio
prestato nelle scuole italiane all'estero è equiparato al corrispondente
servizio prestato in Italia;
f) il servizio
prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio
corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se
svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
g) il servizio
prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è valutato per intero,
ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20
agosto 2001, n. 333;
h) il servizio
prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo
1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato in misura doppia;
i) per il servizio
militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono attribuiti, per
ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti 0,50, fino ad un massimo
di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio è valutato per una sola
graduatoria permanente a scelta dell'interessato, purché prestato dopo il
conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla procedura
abilitante o di idoneità relativa alla medesima graduatoria. Il servizio
militare è interamente computato con iscrizione dei relativi periodi di
prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
ñ
C) Altri titoli.
C.1) Ai titoli
elencati nella presente lettera C non può essere attribuito complessivamente
un punteggio superiore a 30 punti.
C.2) Per ogni titolo
di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso alla
graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono
attribuiti punti 3.
C.3) Per ogni
abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo
valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti
punti 1.
C.4) Ai fini
dell'attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
a) nel caso di
abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico
esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
b) le idoneità e le
abilitazioni per la scuola materna, elementare e per gli istituti educativi
non sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie e
viceversa;
c) non sono valutati
i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle
disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali n. 153 del 1999,
n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.
C.5) Per ogni titolo
professionale conseguito in uno dei Paesi dell'Unione europea, riconosciuto
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi delle
citate direttive comunitarie n. 89/48/CEE e n. 92/51/CEE, e posseduto in
aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della lettera A, sono
attribuiti punti 1.
C.6) Per il
dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.
C.7) Limitatamente
alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, previste per le classi di concorso 45/A e 46/A, conseguite con
il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal
decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la
laurea in scienze della formazione primaria indirizzo per la scuola
elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti 6.
C.8) Limitatamente
alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale docente della
scuola materna, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo
per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.
C.9) Limitatamente
alla graduatoria relativa all'accesso ai ruoli del personale educativo, per
la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo per la scuola
elementare, sono attribuiti punti 6.
C.10) La valutazione
della laurea in scienze della formazione primaria prevista ai punti C.7, C.8
e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso titolo ai sensi dalla
lettera A, punto A.5.
C.11) Per ogni
diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento
universitario di durata almeno annuale, con esame finale, coerente con gli
insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 3.
ñ
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