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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0117) (GU n. 156 del
6-7-2012 - Suppl. Ordinario n.141)
Entrata in vigore del provvedimento: 07/07/2012
ALLEGATI
DECRETO-LEGGE 6
luglio 2012 , n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla
revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa,
attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi,
garantendo al contempo l’invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per
garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche
attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza e
l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di
sospendere l’incremento dell’imposta sul valore aggiunto, già disposto dal
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, nonché di garantire le necessarie risorse per la
prosecuzione di interventi indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 5 luglio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il
Parlamento;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Titolo I
Disposizioni di carattere generale
Art. 1.
Riduzione della spesa per l’acquisto di
beni e servizi e trasparenza delle procedure
1. I contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione
degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi
a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra
il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato
nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra
centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli.
2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da
non escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i criteri
the fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al
fatturato aziendale. L’articolo 11, comma 6 del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98 è abrogato.
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip
S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono
procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette
alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta
convenzione.
4. Al comma 3 bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 è aggiunto infine il seguente periodo: “In alternativa,
gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di
riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all’articolo 328 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”.
5. All’articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 il secondo periodo è soppresso.
6. Nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze
avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite specifiche sezioni ad
uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal fine, stipulino appositi accordi
con il Ministero dell’economia e delle finanze e con Consip S.p.A..
7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle
amministrazioni statali all’articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione
pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di
servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche:
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7
sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno
erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato,
degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato
nel contratto.
9. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo conto del
grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del livello di
aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche del mercato e
della rilevanza del valore complessivo stimato ulteriori categorie
merceologiche per le quali si applicano i precedenti commi 7 e 8.
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al
commissario straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del
2012 ed a Consip s.p.a. dell’avvenuta stipula dei contratti quadro e delle
convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all’articolo 1 del
decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco delle centrali di
committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti ed alle convenzioni
di cui al comma precedente. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
attuazione del presente comma.
12. L’aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell’articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 può offrire a Consip S.p.A. e
alle centrali di committenza regionali, nel corso della durata della
rispettiva convenzione e dei relativi contratti attuativi, una riduzione
delle condizioni economiche previste nella convenzione che troverà applicazione
nei relativi contratti attuativi stipulati e stipulandi a far data da
apposita comunicazione che Consip S.p.A. e le centrali di committenza
pubblicano sui relativi portali previa verifica dell’effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente
stipulato un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore
con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora
eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da
Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non
acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni
economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente
disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei
contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle
eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato
esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica ne dà
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini
del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui
all’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. Fermo restando quanto previsto all’articolo 26 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui all’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata fino al 30 giugno 2013 con
gli operatorie economici che abbiano presentato le prime tre offerte ammesse
nelle relative procedure e che offrano condizioni economiche migliorative
tali da determinare il raggiungimento del punteggio complessivo attributo
all’offerta presentata dall’aggiudicatario della relativa procedura.
15. Con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia possibile
ricorrere nonché con riferimento alle convenzioni di cui all’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui le relative procedure
risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre 2012, le quantità ovvero gli
importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari
alla quantità ovvero all’importo originario, fatta salva la facoltà di
recesso dell’aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto legge e dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è
prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata prevista
nelle condizioni contrattuali. L’aggiudicatario ha facoltà di recesso, da
esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15
17. Il Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite
della Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico di
eprocurement realizzato a supporto del Programma di razionalizzazione degli
acquisti, anche al fine di garantire quanto previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. può disporre, sulla base di apposite
Convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, del sistema
informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l’effettuazione delle
procedure che la medesima svolge in qualità di centrale di committenza a
favore delle pubbliche amministrazioni.
19. Al fine di migliorare l’efficienza, la rapidità e la
trasparenza dei processi di dismissione nonché diminuirne i relativi costi,
il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.A.,
realizza un Programma per l’efficientamento delle procedure di dismissione di
beni mobili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2001, n. 189, del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002,
n. 254 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa
vigente, anche mediante l’impiego di strumenti telematici.
20. Nell’ambito delle risorse derivanti dalle procedure di
alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi entro
90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalità di finanziamento del Programma senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica nonché le modalità di versamento di dette somme all’entrata
del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione dei Ministeri interessati di una quota pari ad almeno
l’80% dei proventi delle dismissioni, per la destinazione a progetti
innovativi dell’amministrazione che effettua la dismissione.
21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a
decorrere dall’anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e
servizi per gli importi indicati nell’allegato 1 del presente decreto. I
predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei singoli stati di
previsione della spesa di ciascun Ministero relativamente alle dotazioni di
competenza e cassa. Gli accantonamenti sono effettuati in relazione alle
disponibilità finanziarie dei capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre
una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell’ambito degli
stanziamenti relativi alle spese di cui al comma 21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai commi
5 e 24.
24. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti: “l-ter) forniscono le
informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle
attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e
formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo. l-quater) provvedono al
monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio
corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con
provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di
procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva”.
25. All’articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
“Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato” sono sostituite dalle
seguenti: “Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi”.
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla
razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di intercettazione
telefonica, in modo da assicurare risparmi non inferiori ad 20 milioni di
euro per l’anno 2012 ed euro 40 a decorrere dall’anno 2013, della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, in termini di minori
contributi ai comuni per le spese di funzionamento dei suddetti uffici,
assicurando risparmi non inferiori ad euro 35 milioni per l’anno 2012 ed euro
70 milioni a decorrere dall’anno 2013, nonché delle procedure di acquisto dei
beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di polizia
penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5 milioni per
l’anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall’anno 2013 I predetti risparmi
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21.
Art. 2.
Riduzione delle dotazioni organiche
delle pubbliche amministrazioni
1. Gli uffici dirigenziali e le
dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca,
nonche degli enti pubblici di
cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le
modalit previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non
generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per
entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di
quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale,
apportando unulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per
gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce
alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i
ricercatori ed i tecnologi.
2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e
b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti
a seguito dell'applicazione dellarticolo 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le
restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni
previsti dalla normativa vigente.
3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, il totale generale degli
organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per
cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi
organici di cui all’articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al
personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11
lettere da a) a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non
riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa
per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e
909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66.
4. Per il comparto scuola e AFAM
continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si
provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono
essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle
singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a
condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione
delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.
6. Le amministrazioni per le quali non siano
stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non
possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione
dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di
entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure
concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le procedure per
il rinnovo degli incarichi.
7. Sono escluse dalla riduzione del
comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso
gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le
amministrazioni interessate dalla riduzione disposta con il decreto-legge 27
giugno 2012, n. 87, recante “Misure urgenti in materia di efficientamento,
valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione
dell’amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento
del patrimonio delle imprese del settore bancario”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 giugno 2012, n. 148, nonché la Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.
8. Per il personale degli enti locali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 8.
9. Restano ferme le vigenti disposizioni
in materia di limitazione delle assunzioni.
10. Entro sei mesi dall’adozione dei
provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando
misure volte:
a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici
eliminando eventuali duplicazioni;
b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e
di controllo;
c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale
o interregionale;
d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture
che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale e dei servizi comuni;
e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per
l’esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera d), ricorrendo anche
a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo
congiunto delle risorse umane;
f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. Per le unità di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la
durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui
all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai
fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti
procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei
requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso
e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina
vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità
contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza
della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di
motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai
fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato,
per il personale di cui alla presente lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il
trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della
maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall’articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31
dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto
al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione
dello stesso secondo le disposizioni dell’articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall’articolo
1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una previsione
delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto
dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro due
anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di
cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con
la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata,
anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle
amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del
personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da
disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla presente lettera sono
disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque
concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci
fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché
l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la
differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita
un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni
economiche del personale assegnato;
e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che
deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo
di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui
alla lettera c) che, in relazione alla maggiore anzianità contribuiva, è
dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere
precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle
eccedenze, con graduale riassorbimento all’atto delle cessazioni a qualunque
titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
del restante personale.
12. Per il personale non riassorbibile
nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano
l’esubero, comunque non oltre il 30 giugno 2013. Il periodo di 24 mesi di cui
al comma 8 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può
essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in
disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il
trattamento pensionistico.
13. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei
posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da
pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di
disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al
medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le
suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle
disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto
mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di
ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.
14. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
funzionali o finanziarie dell’amministrazione.
15. Fino alla conclusione dei processi
di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31
dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall’articolo
28-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
16. Per favorire i processi di mobilità
di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare
percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
17. Nell’articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole “fatta salva la sola
informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9”
sono sostituite dalle seguenti: “fatte salve la sola informazione ai
sindacati per le determinazioni relative all’organizzazione degli uffici
ovvero di esame congiunto per le misure riguardanti i rapporti di lavoro, ove
previste nei contratti di cui all’articolo 9”.
18. Nell’art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
a) le parole “previa consultazione delle organizzazioni
sindacali rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “previa
informazione, preventiva o successiva, delle organizzazioni sindacali
rappresentative ove prevista nei contratti di cui all’articolo 9“.
b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Nei casi in
cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di
esuberi o l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività
e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione,
ai sensi dell’articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del
settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per
l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità.
Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione
di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla
dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità”.
19. Nelle more della disciplina
contrattuale successiva all’entrata in vigore del presente decreto è comunque
dovuta l’informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie
oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti
collettivi.
20. In attuazione del taglio del 20%
operato sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia della
Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di riorganizzare le strutture
della stessa Presidenza sulla base di criteri di economicità e rigoroso
contenimento della spesa, gli incarichi di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo
19, commi 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, cessano alla data del 1° ottobre 2012 e non sono rinnovabili,
mentre quelli conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 19 cessano
alla scadenza dell'attuale mandato governativo, ovvero se antecedente alla
data stabilita nel decreto di conferimento dell'incarico.
Art. 3.
Razionalizzazione del patrimonio
pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive
1. In considerazione dell’eccezionalità della situazione
economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli
obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014,
l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla
normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) per l’utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005,
n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 10, lett. b) le parole <<relativamente agli
immobili dello Stato destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione
del diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 21 della legge 2
dicembre 1991, n. 390;>> sono sostituite dalle seguenti <<nonché gli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente agli
immobili agli stessi in uso per finalità istituzionali;>>
b) all’articolo 10, la lett. d) è abrogata
c) all’articolo 11, la lett. a) è abrogata
All’articolo 1, comma 439, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole <<di enti locali territoriali e>> sono soppresse
b) dopo le parole <<immobili di proprietà degli stessi enti.>> è aggiunto il
seguente periodo: <<Le Regioni e gli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, concedono alle Amministrazioni dello Stato, per le
finalità istituzionali di queste ultime, l’uso gratuito di immobili di loro
proprietà.>>
3. Per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni e gli enti locali hanno facoltà di recedere dal
contratto, entro il 31 dicembre 2012, anche in deroga ai termini di preavviso
stabiliti dal contratto.
4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con
riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a
uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni
di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° gennaio 2013 della misura del 15
per cento di quanto attualmente corrisposto. La riduzione del canone di
locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi
dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi
apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga
riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. Il rinnovo del
rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle
seguenti condizioni:
a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il
pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata
del contratto di locazione;
b) permanenza per le Amministrazioni delle Stato delle esigenze
allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di
razionalizzazione di cui ai sensi all’articolo 2, comma 222, della legge 23
dicembre 2009,n. 191, ai piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché
in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle
norme vigenti.
5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e
b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza
dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni
individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente
più vantaggiose per l’Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in
presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni,
degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la
scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell’elenco di
cui al primo periodo del presente comma e degli enti pubblici vigilati dai
Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà
ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo
periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro
competente d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita
l’Agenzia del demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell’elenco di
cui al primo periodo del presente comma deve essere autorizzata dall’organo
di vertice dell’Amministrazione e l’autorizzazione è trasmessa all’Agenzia
del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la
verifica abbia esito negativo, l’autorizzazione e gli atti relativi sono
trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.
6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto
immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a
cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15
per cento sul canone congruito dall’Agenzia del Demanio, ferma restando la
permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi all’articolo 2, comma 222, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell’ambito dei piani di razionalizzazione
ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle
strutture previste dalle norme vigenti.
7. Le disposizioni del presente comma non si applicano in via
diretta alle regioni e province autonome e agli enti del servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
coordinamento della finanza pubblica.
8. Le presenti disposizioni non trovano applicazione ai fondi
comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell’articolo 4
del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
9. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il
comma 222, sono aggiunti i seguenti commi:
“222 bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è
perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 rapportando
gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse
umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20
e 25 metri quadrati per addetto. Le Amministrazioni interessate pongono in
essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto piani
di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri sopraindicati
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detti piani
devono essere comunicati all’Agenzia del Demanio. Le medesime Amministrazioni
comunicano al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il rapporto
mq/addetto scaturente dagli indicati piani di razionalizzazione dalle stesse
predisposti. In caso di nuova costruzione o di ristrutturazione integrale, il
rapporto mq/addetto è determinato dall’Agenzia del demanio entro il 31
dicembre 2012. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa
conseguiti dalle singole Amministrazioni ad esito della razionalizzazione
degli spazi è dalle stesse utilizzata, in sede di predisposizione del
bilancio di previsione per l’anno successivo a quello in cui è stata
verificata e accertata con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze la sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti, per essere destinati
alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell’ambiente
di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti
nell’ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani
di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso
essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli
assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dal presente decreto. Le
presenti disposizioni costituiscono principio a cui le Regioni e gli Enti
locali, negli ambiti di rispettiva competenza, adeguano i propri ordinamenti.
222-ter. Al fine del completamento del processo di
razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque titolo, degli
spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea, le
Amministrazioni statali procedono entro il 31 dicembre di ogni anno, con le
modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n.
37, allo scarto degli atti di archivio. In assenza di tale attività di cui al
presente comma le Amministrazioni non possono essere destinatarie della quota
parte dei risparmi di spesa previsti dal sesto periodo del precedente comma
222 bis. Le predette Amministrazioni devono comunicare annualmente all’Agenzia
del demanio gli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura
di cui sopra, per consentire di avviare, ove possibile, un processo di
riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di
deposito delle Amministrazioni”.
10. Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento della
spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato
dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, comunicano
all’Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli
immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire
la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in
locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità
istituzionali. L’Agenzia del Demanio, verificata, ai sensi e con le modalità
di cui al comma 222 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009, la
rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle
Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. In caso
di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l’Agenzia del
Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della
Corte dei Conti. La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ai
sensi del citato comma 222, con le Amministrazioni interessate, alle quali
gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30
per cento del valore locativo congruito dalla competente Commissione di
congruità dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 1, comma 479, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
11. All'articolo 306 del codice dell'ordinamento militare di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 4 e' inserito il
seguente:
"4 bis. Al fine di semplificare le procedure di alienazione
di cui ai commi 2 e 3, con decreto del Ministro della Difesa, sottoposto al
controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sono definiti i
contenuti essenziali nonché le eventuali condizioni e clausole di garanzia
dei diritti dello Stato, dei contratti di compravendita stipulati in forma
pubblico amministrativa o notarile, tra l'amministrazione della Difesa e gli
acquirenti. I contratti producono effetti anticipati dal momento della loro
sottoscrizione, e sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo
della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla regolarità, sulla
correttezza e sulla efficacia della gestione".
12. All’articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “L'Agenzia del demanio,
al fine di realizzare gli interventi manutentivi di cui al comma 2, lettere
a) e b), stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti,
con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad
evidenza pubblica anche avvalendosi di società a totale o prevalente capitale
pubblico, senza nuovi o maggiori oneri. L’esecuzione degli interventi
manutentivi mediante tali operatori è curata, previa sottoscrizione di
apposita convenzione quadro, dalle strutture del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti senza nuovi o maggiori oneri, ovvero, in
funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall’Agenzia del
demanio. Gli atti relativi agli interventi gestiti dalle strutture del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono sottoposti al controllo
degli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della
Ragioneria Generale dello Stato, secondo le modalità previste dal decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Gli atti relativi agli interventi gestiti
dall’Agenzia del Demanio sono controllati secondo le modalità previste dalla
propria organizzazione. Il ricorso agli operatori con i quali sono stipulati
gli accordi quadro è disposto anche per gli interventi disciplinati da
specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa e il
Ministero per i beni e le attività culturali. Dell'avvenuta stipula delle
convenzioni o degli accordi quadro e' data immediata notizia sul sito
internet dell'Agenzia del demanio. Al fine di assicurare il rispetto degli
impegni assunti con le convenzioni di cui al presente comma, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti assicura un’adeguata organizzazione
delle proprie strutture periferiche, in particolare individuando all’interno
dei provveditorati un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle
attività affidate dall’Agenzia del demanio e di quelle previste dall’articolo
12, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, dotato di idonee
professionalità”
b) al comma 7, prima delle parole: “restano esclusi dalla
disciplina del presente comma i beni immobili riguardanti il Ministero della
difesa”
sono aggiunte le parole “Salvo quanto previsto in relazione all’obbligo di
avvalersi degli accordi quadro di cui al comma 5”.
c) al comma 2, lettera d), dopo le parole “gli interventi di
piccola manutenzione” sono aggiunte le parole: “nonché quelli atti ad
assicurare l’adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81”.
13. L’Agenzia del demanio può destinare quota parte dei propri
utili di esercizio all’acquisto di immobili per soddisfare esigenze
allocative delle Amministrazioni dello Stato, garantendo alle stesse le
condizioni recate dal primo periodo del comma 3 del presente articolo. Gli
acquisti vengono effettuati sulla base dei piani di razionalizzazione di cui
all’articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto
dell’articolo 12, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
14. Al fine di consentire agli operatori economici il più
efficace utilizzo degli strumenti disciplinati dall’articolo 3-bis del
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche e integrazioni, al
medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono eliminate le seguenti parole: “per un periodo non
superiore a cinquanta anni”
b) al comma 2, dopo le parole “Ministero dell’economia e delle finanze” sono aggiunte le
seguenti “-
Agenzia del demanio”
c) il comma 3 è così sostituito: “Ai Comuni interessati dal procedimento
di cui al comma 2 è rimessa, per l’intera durata della concessione o della
locazione, un’aliquota pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora
espressamente previsto dal bando di gara, ai Comuni è, altresì, riconosciuta
una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del
contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'articolo 16 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle
relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal
concessionario o dal locatario all'atto del rilascio o dell'efficacia del
titolo abilitativo edilizio”
d) il comma 5 è così sostituito: “I criteri di assegnazione e le
condizioni delle concessioni o delle locazioni di cui al presente articolo
sono contenuti nei bandi predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo
espressamente:
a. il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario, nei casi di revoca della
concessione per sopravvenute esigenze pubbliche o di recesso dal contratto di
locazione nei casi previsti dal contratto;
b. la possibilità, ove richiesto dalla specifica iniziativa di
valorizzazione, di subconcedere le attività economiche o di servizio di cui
al precedente comma 1. Alle concessioni disciplinate dal presente articolo
non si applica, pertanto, il divieto di cui all’articolo 5, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 13 settembre 2005”
15. Al comma 1 dell’articolo 33-bis del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, dopo le parole “ o fondi immobiliari” sono aggiunte le
seguenti parole: “Alle società di cui al presente comma si applicano, ai soli
fini fiscali, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 131, 134, 137, 138
e 139, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
16. Le previsioni di cui all’articolo 17, comma 3 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 si applicano alle
concessioni di beni immobili appartenenti al demanio dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, del medesimo decreto.
17. All’articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 16-sexies, in fine,
sono aggiunti i seguenti periodi: “Nell’ambito della liquidazione del
patrimonio trasferito, la proprietà degli immobili utilizzati in locazione
passiva dal Ministero dell’economia e delle finanze è trasferita allo Stato.
Il corrispettivo del trasferimento è costituito dalla proprietà di beni
immobili dello Stato, di valore equivalente, da individuare e valutare a cura
dell’Agenzia del Demanio, previa intesa con le società di cui al comma
16-ter. Con separato atto, da stipularsi entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, sono regolati i rapporti tra le
parti interessate”.
18. All’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui
all’ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni
immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri
soggetti pubblici.
19. Al comma 8, dell’articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.
14, le parole: “30 giugno 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “30
settembre 2012”
Art. 4.
Riduzione di spese, messa in
liquidazione e privatizzazione di società pubbliche
1. Nei confronti delle società controllate direttamente o
indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno
2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche
amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:
a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;
b) all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle
partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto
entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per
cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Ove l’amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai
sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non
possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire
del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle
società, ove non vengano prodotti nell’ambito dell’amministrazione, devono
essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
3. Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non
si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle
società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi
dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle
società di cui all’articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del
2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze
di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all’esigenza
di assicurare l’efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti
comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1
devono essere composti da non più di tre membri, di cui due dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a
partecipazione diretta, ovvero due scelti tra dipendenti dell’amministrazione
titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di
indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e
dipendenti della stessa società controllante per le società a partecipazione
indiretta. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. I
dipendenti dell’amministrazione titolare della partecipazione ovvero i
dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi
compensi assembleari all’amministrazione e alla società di appartenenza. E’
comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del
presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di
amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a
totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti
da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità
delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da
tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri del
precedente comma. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque
membri, la composizione dovrà assicurare la presenza di almeno tre dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e
vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, per le società a
partecipazione diretta, ovvero almeno tre membri scelti tra dipendenti
dell’amministrazione titolare della partecipazione della società controllante
o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni
medesime, e dipendenti della stessa società controllante per le società a
partecipazione indiretta. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di
Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere
affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree
relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo
interno. Resta fermo l’obbligo di riversamento dei compensi assembleari di
cui al comma precedente. La disposizione del presente comma si applica con
decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a
convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del
codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa
nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto
privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono
servizi a favore dell’amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non
possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le
fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e
l'alta formazione tecnologica.
7. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del
mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a
decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le stazioni
appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dell’articolo 2,
comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali
alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal
citato decreto legislativo.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’affidamento diretto può
avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel
rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza
comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico
del servizio o dei beni oggetto dell’affidamento sia complessivamente pari o
inferiore a 200.000 euro annui. Sono fatti salvi gli affidamenti in essere
fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2013.
9. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione
controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, quanto previsto dall’articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. Salva comunque l’applicazione della disposizione più
restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad
applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
10. A decorrere dall’anno 2013 le società di cui al comma 1
possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della
spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.
11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014
il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di
cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello
ordinariamente spettante per l’anno 2011.
12. Le amministrazioni vigilanti verificano sul rispetto dei
vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti
vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società
rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi
erogati in virtù dei contratti stipulati.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
società quotate ed alle loro controllate.
14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto
divieto, a pena di nullità, di inserire clausole arbitrali in sede di
stipulazione di contratti di servizio ovvero di atti convenzionali comunque
denominati, intercorrenti tra società a totale partecipazione pubblica, diretta
o indiretta, e amministrazioni statali; dalla predetta data perdono comunque
efficacia, salvo che non si siano già costituti i relativi collegi arbitrali,
le clausole arbitrali contenute nei contratti e negli atti anzidetti,
ancorché scaduti, intercorrenti tra le medesime parti.
Art. 5.
Riduzione di spese delle pubbliche
amministrazioni
1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dall’1
gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse
dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali
maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di
finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed
efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento
del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono
destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti
percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresì, le
modalità con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. è, comunque, assicurato il
rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato.
2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le
autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e
la borsa (Consob), e le società dalle stesse amministrazioni controllate non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto
limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto
di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si
applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica ovvero per i servizi istituzionali svolti nell’area
tecnico-operativa della difesa. I contratti di locazione o noleggio in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti,
anche senza l’assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il
trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del
contratto. Sono revocate le gare espletate da Consip s.p.a. nell’anno 2012
per la prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli
senza conducente, nonché per la fornitura in acquisto di berline medie con
cilindrata non superiore a 1.600 cc per le Pubbliche Amministrazioni.
3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l’utilizzo delle autovetture di
servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le
sole esigenze di servizio del titolare.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è
valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei
dirigenti.
5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella
gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il
personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del
parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con
decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante
personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con
assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni,
ferma restando l’area professionale di appartenenza ed il trattamento
economico fondamentale in godimento.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’articolo
117, terzo comma, della Costituzione.
7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto
attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore
nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più
favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati
alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e
fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla
medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono
pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti
dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio
per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle
amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme
non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione
integrativa.
8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale,
anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono
obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e
non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di di età. Eventuali
disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere
applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La
violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle
somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed
amministrativa per il dirigente responsabile.
9. E’ fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di
studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso
incarico di studio e di consulenza.
10. All’articolo 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito
con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
“Al fine di razionalizzare i servizi di pagamento delle
retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e
all'articolo
2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché determinare
conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal 1° ottobre 2012, stipulano convenzioni
con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la fruizione
dei servizi di cui al presente comma, ovvero utilizzano i parametri di
qualità e di prezzo previsti nel decreto di cui al periodo successivo per
l’acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. La
comparazione avviene con riferimento ai costi di produzione dei servizi,
diretti e indiretti, interni ed esterni sostenuti dalle pubbliche
amministrazioni. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono tenute all’utilizzo dei
servizi previsti nel decreto di cui al periodo precedente, senza il pagamento
del contributo ivi previsto. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6”;
b) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
“ 9-bis: I contratti delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 11, comma 9, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con
modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, aventi a oggetto i servizi
di pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9, in essere
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinegoziati,
con un abbattimento del costo del servizio non inferiore del 15 per cento.
9-ter: Il commissario straordinario per la razionalizzazione della
spesa per acquisti di beni e servizi, di cui all’articolo 2 del decreto-legge
7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica, individua le regioni assoggettate al piano di rientro
previsto all’articolo 2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
che, unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono tenute a utilizzare
i servizi pagamento degli stipendi di cui al decreto previsto al comma 9. Il
commissario definisce i tempi e le modalità di migrazione dei servizi” 11.
Nelle more dei rinnovi contrattuali di cui all’articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previo parere della Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche, sono individuati i criteri per
la valutazione organizzativa e individuale dei dipendenti pubblici, nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo 29
ottobre 2009, n. 150. I criteri stabiliti con il predetto decreto non si
applicano alle amministrazioni che sono già dotate di strumenti per la
valutazione organizzativa ed individuale dei dipendenti.
12. Dopo il comma 3 dell’articolo4 della legge 4 marzo 2009, n.
15, è inserito il seguente:
“3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, tutti gli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma
3 sono destinati, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione
vigente, alla copertura degli oneri relativi al funzionamento della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), ivi compresi i compensi per i componenti
della Commissione medesima”.
13. L’articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 è abrogato
14. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le
riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a
decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati
portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica
professionalità.
Art. 6.
Rafforzamento della funzione statistica
e del monitoraggio dei conti pubblici
1. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 dall'articolo
1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007),
costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica
ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e
crescita dell'Unione europea si applicano anche alle Fondazioni,
Associazioni, Aziende speciali, Agenzie, Enti strumentali, Organismi e altre
unità istituzionali non costituite in forma di società o consorzio,
controllati da amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali indicate
nell’elenco ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre
2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica), e successive
modifiche e integrazioni. Per controllo si deve intendere la capacità di
determinare la politica generale o il programma di una unità istituzionale,
se necessario scegliendo gli amministratori o i dirigenti.
2. Le modalità di effettuazione della trasmissione delle
informazioni di cui al precedente comma rese disponibili alla banca dati
della amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31
dicembre, 2009, n. 196, sono definite con apposito decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat con apposito decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’Istat”.
3. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni
legislative, il potere ispettivo attribuito dalla vigente normativa al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato nei confronti delle amministrazioni pubbliche è esteso
alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, con
riferimento agli obblighi previsti dall’articolo 4, commi 4, 5, 9, 10, e 11
del presente decreto.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le
Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa
contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le società
partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione,
evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione;
in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non
oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie
5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono prioritariamente dirette
a garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale
relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi, in
base ai quali le spese di tale natura devono essere registrate nel momento in
cui il bene capitale entra nella disponibilità dell’acquirente o, per i beni
prodotti secondo contratti pluriennali, al momento della consegna dei vari
stati di avanzamento dei lavori.
6. Nelle more dell’attuazione della delega prevista
dall’articolo 40 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 ed al fine di garantire
completezza dei dati di bilancio nel corso della gestione, attraverso la
rilevazione puntuale dei costi, effettuata anche mediante l’acquisizione dei
documenti contenenti le informazioni di cui al comma 5, a decorrere dal 1
gennaio 2013, tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, incluse le
articolazioni periferiche, sono tenute ad adottare il sistema informativo
SICOGE anche ai fini delle scritture di contabilità integrata
economico-patrimoniale analitica. Le predette scritture contabili saranno
integrate, per l’acquisto di beni e servizi, con l’utilizzo delle
funzionalità di ciclo passivo rese disponibili dalla Ragioneria Generale
dello Stato, al fine della razionalizzazione di tali tipologie di acquisti.
7. Le Amministrazioni di cui al comma 6 potranno fruire, con le
modalità di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, 196, delle
informazioni utili al monitoraggio della propria gestione.
8. A decorrere dal 2013, le amministrazioni pubbliche diverse
dallo Stato adeguano i propri sistemi contabili allo scopo di garantire le
informazioni necessarie all’attuazione delle finalità di cui al comma 5. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sono
definite le modalità di contabilizzazione degli investimenti per le
amministrazioni di cui al presente comma.
9. Con riferimento alle opere che abbiano avuto rappresentazione
nei documenti contabili degli enti fino all’esercizio in corso, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero
dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e l’Istat, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
criteri e le modalità per la ricognizione e la raccolta di informazioni
relative alle opere d’importo più rilevante. Con il decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente sono in particolare
individuati gli enti interessati alla ricognizione, le caratteristiche delle
opere rilevate e le modalità per l’invio delle informazioni.
10. Nelle more del riordino della disciplina della gestione del
bilancio dello Stato, in via sperimentale per il triennio 2013 – 2015, il
dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto
sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per
somministrazioni, forniture e appalti, a partire dall’esercizio finanziario
2013, ha l’obbligo di predisporre un apposito piano finanziario pluriennale
sulla base del quale ordina e paga le spese, da aggiornare con cadenza
mensile. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono avviate
le attività propedeutiche all’avvio della sperimentazione di cui al periodo
precedente.
11. Il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi
necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno,
il preciso ammontare del debito e l’esatta individuazione della persona del
creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito,
nonché la data in cui viene a scadenza l’obbligazione.
12. Quali titoli e documenti comprovanti il diritto acquisito
dai creditori sono considerati prioritari i provvedimenti di approvazione
degli stati di avanzamento lavori, ove previsti, ovvero le fatture
regolarmente emesse.
13. Al fine di consentire la corretta imputazione all’esercizio
finanziario di competenza economica delle spese dei Ministeri che hanno dato
luogo a debiti non ancora estinti relativi a somministrazioni, forniture e
appalti, mediante l’esatta individuazione della data di insorgenza degli
stessi, le richieste di reiscrizione in bilancio delle somme corrispondenti a
residui passivi caduti in perenzione ovvero di attribuzione delle risorse
finanziarie occorrenti per l’estinzione dei debiti formatisi fuori bilancio,
da inoltrare all’amministrazione debitrice tramite il competente Ufficio
centrale del bilancio, devono essere corredate dai titoli e documenti
comprovanti il diritto acquisito dal creditore, quali prioritariamente i provvedimenti
di approvazione degli stati di avanzamento lavori e le fatture regolarmente
emesse.
14. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti le disponibilità
di cassa occorrenti per disporre i pagamenti previsti dal piano finanziario
di cui al comma 10, con decreto del Ministro competente, da comunicare al
Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun stato di previsione della
spesa, possono essere disposte, tra capitoli, variazioni compensative di sola
cassa, fatta eccezione per i pagamenti effettuati mediante l’emissione di
ruoli di spesa fissa, previa verifica da parte del Ministero dell’economia e
delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, della compatibilità delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica.
15. Le somme stanziate nel bilancio dello Stato, relative ad
autorizzazioni di spese pluriennali, totalmente non impegnate alla chiusura
dell’esercizio, costituiscono economie di bilancio. Le stesse, con
l’esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti ed a
fondi da ripartire, sono reiscritte, con la legge di bilancio, nella
competenza dell’esercizio successivo a quello terminale dell’autorizzazione
medesima. Qualora dette somme non risultino impegnate nei tre anni successivi
a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa, la relativa
autorizzazione è definanziata per i corrispondenti importi.
16. In via sperimentale, relativamente alle autorizzazioni di
spesa pluriennale, con legge di bilancio gli stanziamenti di competenza
possono essere rimodulati negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel
rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata, per adeguarli alle
corrispondenti autorizzazioni di cassa determinate in relazione ai pagamenti
programmati ai sensi del comma 10.
17. A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, nelle more
dell’ entrata in vigore dell’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli
enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione
crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli
primo e terzo dell’entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo
parere motivato dell’organo di revisione, possono essere esclusi dalla base
di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti
abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni
del credito e l’elevato tasso di riscuotibilità.
18. I termini previsti nel decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno
2012, n. 143, in attuazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, sono prorogati rispettivamente come segue:
a) all’articolo 1, comma 4, il termine del “28 giugno 2012” è
prorogato al “27 luglio 2012”;
b) all’articolo 3, comma 4, al primo periodo, il termine del “31
luglio 2012” è prorogato al “30 agosto 2012” e, all’ultimo periodo, il
termine del “31 agosto 2012” è prorogato al “28 settembre 2012”;
c) all’articolo 3, comma 5, il termine del “28 settembre 2012” è
prorogato al “31 ottobre 2012”;
d) all’articolo 3, comma 7, il termine del “31 ottobre 2012” è
prorogato al “30 novembre 2012;
e) all’articolo 4, il termine del “1° novembre 2012” è prorogato
al “1° dicembre 2012” e quello del “1° novembre 2016” è prorogato al “1°
dicembre 2016”.
19. Le convenzioni, di cui all’articolo 1, comma 5-bis, lettera f) del
decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge
1 ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi
aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla
sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle
suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
20. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 616, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “A
decorrere dal 2013 gli ambiti territoriali scolastici sono limitati nel
numero a non più di 2.000 e comunque composti da almeno quattro istituzioni”;
b) dopo il comma 616 è inserito il seguente comma:
“616-bis. I revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento
dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché ogni
altra verifica e controllo richiesti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle
finanze”.
Titolo II
Riduzione della spesa delle amministrazioni
statali e degli enti non territoriali
Art. 7.
Riduzione della spesa della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri
1. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
procede ad operare i seguenti interventi:
a) riduzione delle spese di funzionamento sul proprio bilancio
autonomo tali da comportare un risparmio complessivo di 5 milioni di euro per
l’anno 2012 e 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al Decreto-Legislativo
n.303 del 1999, come rideterminata dalla tabella C della Legge 12 novembre
2011, n.183, è ridotta di 5 milioni di euro per l’anno 2012 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2013;
b) contenimento delle spese per le strutture di missione e
riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza
portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 20
milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno
2013.
2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dal
comma 1, lettera b) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono soppresse le seguenti strutture di
missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) "Segreteria tecnica dell'Unità per la semplificazione e
la qualità della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22- bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede al riordino della
predetta Unità, integrandola se necessario con un contingente di personale
inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quello previsto per la
soppressa Segreteria tecnica;
b) "Progetto Opportunità delle Regioni in Europa" di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2011;
c) "Unità per 1'e-government e l'innovazione per lo
sviluppo" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
dicembre 2011.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati gli uffici cui attribuire, ove necessario, i compiti svolti dalle
strutture di missione di cui al comma 2.
5. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all’articolo 2190, comma 1, le parole da «euro 6.000.000» a
«nell’anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: « euro 5.500.000 nell’anno
2012, euro 3.800.000 nell’anno 2013 e euro 3.000.000 nell’anno 2014»
b) all’articolo 582, comma 1, lettera d), la cifra «459.330.620,21»
è sostituita dalla seguente: «403.330.620,21».
6. Per l’anno 2012, con il decreto di cui all’articolo 2207 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono rideterminate le consistenze
del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e
volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare in servizio.
7. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 5-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n.122, riferita all’anno 2012 è ridotta di 5,6 milioni di euro.
8. La dotazione del fondo istituito nello stato di previsione
della spesa del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2, comma 616,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ridotta dell’importo annuo di euro
17.900.000 a decorrere dall’anno 2012.
9. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 613 del codice
dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
è ridotta dell'importo di euro 8.700.000 per l’anno 2012 e dell’importo di
euro 7.900.000 a decorrere dall’anno 2013.
10. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
all’articolo 536, comma 1, lettera b), dopo le parole “Ministro
della difesa” aggiungere le parole “di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze
11. Gli importi di cui all’articolo 27, comma 10, della legge n.
488 del 1999, sono ridotti di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
12. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi
programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato
assicurano, a decorrere dall'anno 2013, una riduzione della spesa in termini
di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli
importi indicati nell'allegato n. 2.
13. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di
cui al comma 12, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di
cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle
missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa
pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 12.
14. I Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione
del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi
correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12.
Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del
rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
15. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al
comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, il Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e,
eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione
vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al
citato comma 13.
16. Il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, è ridotto, in termini di sola cassa, di 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di 400 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2014.
17. Il fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa
al Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 94
milioni di euro per l’anno 2012.
18. Il fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall’articolo 33, comma 1, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotto di 39 milioni di euro per l'anno
2012.
19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotta
di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012.
20. La lettera c), dell’articolo 2, comma 5 del decreto-legge 6
giugno 2012, n.74 è soppressa.
21. Il Fondo di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n.74 è alimentato per 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste dal
presente decreto.
22. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Centro Elaborazione Dati del
Ministero dell’interno, di cui all’ articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n.
121, accede, in via telematica, con modalità disciplinate con apposita
convenzione, al registro delle imprese istituito dall’articolo 8 della legge
23 dicembre 1993, n. 580, e disciplinato dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, nonché agli atti, ai documenti ed alle
informazioni contenuti in registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti
dalle Camere di Commercio, senza oneri per lo Stato.
23. Lo stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2012, è ridotto di 67.988.000 euro per l’anno 2012, di
91.217.000 euro per l’anno 2013 e di 95.645.000 a decorrere dall’anno 2014,
allo scopo parzialmente utilizzando, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’interno.
24. E’ annullato l’Accordo di Programma sottoscritto il 15
luglio 2004 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comune
di Catanzaro, la provincia di Catanzaro e la regione Calabria avente ad
oggetto il trasferimento del Laboratorio Tipologico Nazionale nell’ambito del
Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni di Catanzaro.
25. Le risorse giacenti sul conto n. 20126 della Cassa depositi
e prestiti rivenienti dall’annullamento dell’Accordo di programma di cui al
comma 24, ammontanti a 5 milioni di euro, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
26. Alla revisione della spesa nell’ambito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti si provvede altresì con le risorse di seguito
indicate:
a) al secondo periodo dell’articolo 2, comma 172, del Decreto
legge del 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole “a
titolo di contribuzione degli utenti dei servizi,“ sono aggiunte le seguenti
“pari a ad euro 2.500.000 per l’anno 2012 e”;
b) mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed
istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attività
dell’aviazione civile) di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, iscritti nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
27. Il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca predispone entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un Piano
per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di
istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti,
del personale, studenti e famiglie.
28. A decorrere dall'anno scolastico
2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine
e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in
modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca mette a disposizione delle
scuole e delle famiglie.
29. A decorrere dall’anno scolastico
2012-2013 le istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli
alunni in formato elettronico.
30. La pagella elettronica ha la
medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa disponibile per le
famiglie sul web o tramite posta elettronica o altra modalità digitale. Resta
comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere su richiesta
gratuitamente copia cartacea del documento redatto in formato elettronico.
31. A decorrere dall’anno scolastico
2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni
agli alunni e alle famiglie in formato elettronico.
32. All’attuazione delle disposizioni
del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
33. Le istituzioni scolastiche ed
educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29
ottobre 1984, n. 720.
34. Alla data del 15 ottobre 2012 i
cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare
il 50 per cento delle disponibilità liquide esigibili depositate presso gli
stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive
contabilità speciali, sottoconto infruttifero, aperte presso la tesoreria
statale. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data
del 15 novembre 2012. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 35, comma 9, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
35. I cassieri delle istituzioni
scolastiche ed educative statali provvedono ad adeguare l' operatività dei
servizi di cassa intrattenuti con le istituzioni scolastiche ed educative
alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720,
e relative norme amministrative di attuazione, entro la data del 15 ottobre
2012.
36. I servizi di incasso e di pagamento
di cui al comma 34, nonché gli altri servizi acquistati nell'ambito delle
medesime procedure, possono essere remunerati anche mediante accordi di
sponsorizzazione, ai quali non si applica il disposto di cui all'articolo 43,
comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
37. All’articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole “integrare i fondi stessi” sono aggiunte “nonché
l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, quota
parte pari a 15,7 milioni dei fondi destinati all’attuazione del piano
programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.
53, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge
27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio”;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Sono abrogati
l’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, il secondo periodo
dell’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
38. All’articolo 4, comma 4-septies, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole “fatta eccezione per” sono sostituite dalla seguente
“compreso” e le parole da “, le cui competenze fisse” sino alla fine del
comma sono soppresse. Corrispondentemente, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca provvede al monitoraggio dei contratti per i
supplenti brevi stipulati dai dirigenti scolastici ed effettua controlli nei
confronti delle istituzioni che sottoscrivano contratti in misura
anormalmente alta in riferimento al numero di posti d’organico
dell’istituzione scolastica.
39. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le
contabilità speciali scolastiche di cui all’articolo 5-ter del decreto legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, non sono più alimentate. Le somme disponibili alla stessa data
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato in misura pari a 100
milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, la restante parte è
versata nell’anno 2016. Dallo stesso anno le contabilità speciali sono
soppresse. Le predette somme sono annualmente riassegnate ai capitoli
relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
40. In deroga all’articolo 4, comma 72,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, la somma di euro 30 milioni è versata
all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2012 a valere sulle
contabilità speciali scolastiche di cui al comma 39 ed è acquisita
all’erario.
41. Il contributo dello Stato alle
spese, di competenza degli enti locali, di cui all’articolo 3 della legge 14
gennaio 1999, n. 4, è assegnato agli enti locali in proporzione al numero di
classi che accedono al servizio di mensa scolastica, con riferimento all’anno
scolastico che ha termine nell’anno finanziario di riferimento.
42. All’articolo 5, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole “contribuzione studentesca” sono inserite le
seguenti “degli studenti italiani e comunitari iscritti entro la durata
normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello”;
b) le parole “del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a
valere sul fondo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537” sono sostituite dalle seguenti “dei
trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca. E’ fatto obbligo agli atenei che superano tale limite di
destinare le maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore
degli studenti”.
Art. 8.
Riduzione della spesa degli enti
pubblici non territoriali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e
contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, e di riduzione
della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni
iniziativa affinché:
a) in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 4 del decreto
legge n. 78 del 2010, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali,
per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e
utenti;
b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema
informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di
infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità
organizzativa e funzionale di un’unica struttura;
c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le
comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all’espletamento dell’attività
istituzionale, con conseguente riduzione, entro l’anno 2013, delle relative
spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel
2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della
telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell’erogazione di
servizi online,
d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso
una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero
degli apparati telefonici;
e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali
di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga
esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;
f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare
strumentale mediante l’attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione
degli spazi da avviare sull’intero territorio nazionale che prevedano
l’accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati
nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai
criteri della domanda potenziale, della prossimità all’utenza e delle
innovate modalità operative connesse all’aumento dell’informatizzazione dei
servizi,
g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli
atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine
di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per
cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.
2. L’INPS, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, dovrà
provvedere:
a) alla creazione, entro il 2014, di una piattaforma unica degli
incassi e dei pagamenti che consenta di minimizzare il costo dei servizi
finanziari di incasso e pagamento;
b) ad una revisione qualitativa e quantitativa dei livelli di
servizio contenuti nelle convenzioni e nei contratti con i Centri di
Assistenza Fiscale, anche in relazione alle nuove modalità operative connesse
allo sviluppo della telematizzazione della domanda e alla multicanalità di
accesso ai servizi con riduzione di almeno il 20 per cento dei costi
sostenuti nel 2011;
c) dovrà prevedere il conferimento al fondo di investimento
immobiliare ad apporto del proprio patrimonio immobiliare da reddito, con
l’obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore
efficienza economica e pervenire alla completa dismissione del patrimonio nel
rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili.
3. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già
previste dalle vigenti disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle
spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli
enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di
autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre
2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione
nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti
del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca
di cui all’allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento
nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa
sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto
delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per
gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi.
Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di
autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello
Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa
per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle
misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione
sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l’anno 2012 il versamento
avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e
organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli enti locali.
4. Per gli enti di ricerca indicati nell’allegato n. 3, si
applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi
indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la
predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica
quanto previsto dal precedente comma 3.
Art. 9.
Razionalizzazione amministrativa,
divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi
1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il
migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e
i comuni sopprimono o accorpano, riducendone in tal caso gli oneri finanziari
in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni
fondamentali di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione
o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e città metropolitane
ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede
di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti,
delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura
giuridica di cui al comma 1.
3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza
unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale
collaborazione, all’individuazione dei criteri e della tempistica per
l’attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalità di
monitoraggio.
4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione
a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati
al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente
adottati dai medesimi.
5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni
si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed
organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi
dell’articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle
medesime regioni.
6. E’ fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie
e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che
esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro
conferite ai sensi dell’articolo 118, della Costituzione.
7. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 32, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Art. 10.
Riorganizzazione della presenza dello
Stato sul territorio
1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assume la
denominazione di Prefettura - Ufficio
territoriale dello Stato e assicura, nel rispetto dell’autonomia funzionale e
operativa degli altri uffici periferici delle amministrazioni statali, le funzioni
di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio.
2. Con regolamento da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, fermo restando il mantenimento in capo alle Prefetture - Uffici territoriali dello Stato di tutte
le funzioni di competenza delle Prefetture, si provvede all’individuazione di
ulteriori compiti e attribuzioni della Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato connessi
all’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, secondo le seguenti norme
generali regolatrici della materia:
a) contenimento della spesa pubblica;
b) mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito
territoriale di competenza delle Prefetture
- Uffici territoriali dello Stato e degli altri uffici periferici
delle pubbliche amministrazioni dello Stato, già organizzati su base
provinciale, salvo l’adeguamento dello stesso ambito a quello della città
metropolitana, laddove costituita, e fatta salva la possibilità di
individuare, con provvedimento motivato, presidi in specifici ambiti
territoriali per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nonché alla garanzia dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
c) in coerenza con la funzione di rappresentanza unitaria dello
Stato, individuazione di modalità, anche ulteriori a quelle di cui
all’articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, per assicurare, su scala provinciale, regionale o
sovraregionale, l’ottimale esercizio coordinato dell’attività amministrativa
degli uffici periferici dello Stato;
d) realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche
e strumentali di tutte le strutture periferiche dell’amministrazione dello
Stato ed istituzione di servizi comuni, con particolare riferimento alle
funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato,
di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti,
nonché utilizzazione in via prioritaria di beni immobili di proprietà
pubblica, in modo da assicurare la riduzione di almeno il 10 per cento della
spesa sostenuta dallo Stato per l’esercizio delle medesime funzioni;
e) funzionalmente al processo di cui alla lettera d) del presente
comma, con riferimento alle risorse che non risultano più adibite
all’esercizio delle funzioni divenute oggetto di esercizio unitario da parte
di altre strutture periferiche dell’amministrazione dello Stato:
1) assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza,
delle risorse umane ad altre
funzioni, ovvero collocamento in mobilità delle relative unità
ai sensi degli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni;
2) riallocazione delle risorse strumentali ed assegnazione di
quelle finanziarie in capo agli uffici individuati per l’esercizio unitario
di ciascuna di tali funzioni.
3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato su proposta del
Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
i Ministri competenti per materia. Lo schema di regolamento, previo parere
della Conferenza unificata, è trasmesso alle Camere per l’espressione dei
pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per
l’espressione dei pareri, il regolamento può essere comunque adottato. Al
fine di evitare soluzioni di continuità nell'integrazione dei sistemi
informativi centrali e periferici del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, necessaria per l'azione di monitoraggio e controllo delle grandezze
finanziarie e della spesa pubblica in particolare, la competenza sulle
infrastrutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso alle
Ragionerie Territoriali dello Stato rimane attribuita al Ministero
dell’economia e delle finanze.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Dall’applicazione
del presente articolo sono esclusi gli uffici di sanità marittima, aerea e di
frontiera, i Posti di ispezione frontaliera e gli uffici veterinari per gli
adempimenti degli obblighi comunitari,
Art. 11.
Riordino delle Scuole pubbliche di
formazione
1. Al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse e
migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari
pubblici, garantendone l’eccellenza e l’interdisciplinarietà, con uno o più
regolamenti adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della difesa e con il
Ministro dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative vigenti,
sono individuate idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di
formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti ed è
riformato il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei
funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la
formazione propedeutica all’ammissione ai concorsi e quella permanente,
attenendosi ai seguenti criteri:
a. eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle funzioni
coincidenti o analoghe;
b. precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei
compiti di ciascuna struttura;
c. per il reclutamento e la formazione generica dei dirigenti e
la formazione generica dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e
degli enti pubblici non economici, previsione della tendenziale
concentrazione in una scuola centrale esistente ;
d. per la formazione specialistica e permanente dei dirigenti e
dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non
economici, previsione della tendenziale concentrazione in un’unica struttura
già esistente per singolo Ministero e per gli enti vigilati dallo stesso, con
unificazione delle risorse e coordinamento con le strutture formative
militari;
e. ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione, favorendo
l’uso gratuito da parte di altre strutture formative pubbliche;
f. individuazione di forme di razionalizzazione e di
coordinamento della formazione permanente dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, prevedendo che la relativa formazione possa svolgersi anche con
modalità decentrate e in collaborazione con istituti universitari italiani o
stranieri;
g. previsione di convenzioni quadro tra la scuola centrale di
cui alla lettera c) e gli enti territoriali per il reclutamento della
dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi ;
h. revisione della disciplina degli incarichi di docenza al fine
di garantire la stabilità del corpo docente e l’eccellenza dell’insegnamento
presso le scuole pubbliche di formazione;
i. previsione che, al fine di eliminare duplicazioni e di
razionalizzare le risorse umane e finanziarie disponibili:
1) l’attività di formazione riguardante ambiti omogenei è
programmata e svolta in conformità con linee di indirizzo stabilite dai
soggetti che operano nei predetti ambiti;
2) la gestione delle risorse finanziarie relative alla
formazione ed alle scuole ed agli istituti di formazione operanti in ambiti
omogenei avvenga in maniera coordinata.
2. Con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro
della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino delle scuole
militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri
indicati al comma 1.
Art. 12.
Soppressione di enti e società
1. L’INRAN è soppresso a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Per effetto della detta soppressione sono attribuiti al CRA
le funzioni ed i compiti già affidati all’INRAN ai sensi dell’articolo 11
decreto legislativo n. 454 del 1999. Sono attribuite all’Ente risi le
competenze dell’INRAN acquisite nel settore delle sementi elette. Sono
soppresse le funzioni dell’INRAN già svolte dall’ex INCA.
3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie trasferite, rispettivamente, al CRA ed
all’Ente risi.
4. Il nuovo organico del CRA quale risultante a seguito del
trasferimento del personale di ruolo dell’INRAN, che mantiene il trattamento
economico, giuridico e previdenziale del personale del comparto ricerca, è
ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca. Per i
restanti rapporti gli enti incorporanti subentrano nella titolarità fino alla
loro naturale scadenza.
5. Il personale INRAN (ex INCA) che al momento di entrata in
vigore del presente decreto svolge le funzioni trasferite all’INRAN ai sensi
dell’articolo 7, comma 20, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, è posto in
mobilità ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Al fine di garantire la continuità dei rapporti già in capo
all'ente soppresso, il direttore generale dell’INRAN, è delegato allo
svolgimento delle attività di ordinaria amministrazione, ivi comprese le
operazioni di pagamento e riscossione a valere sui conti correnti già
intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla data di
emanazione dei decreti medesimi, per un termine comunque non superiore a
dodici mesi.
7. Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare
l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese
agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di
cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del
Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica
agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei
confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA
e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del
21 giugno 2006.
8. Restano ferme in capo ad Agea tutte le altre funzioni previste
dalla vigente normativa.
9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse
umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le
politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando
quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente
esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima
fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e,
conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata
apposita tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale
trasferito. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e
4 bis della legge n. 400 del 1988, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali adegua la propria dotazione organica sulla base delle
unità di personale effettivamente trasferito e la propria organizzazione.
11. Il personale trasferito al Ministero politiche agricole
alimentari forestali mantiene il trattamento previdenziale nonché quello
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposte al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui il
trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero politiche agricole alimentari forestali è attribuito
per la differenza un assegno ad personam riassorbile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il Ministero subentra
nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza.
12. La consistenza numerica complessiva del personale di ruolo
che rimane in servizio presso Agea, a seguito del trasferimento di cui al
comma 11 costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa
Agenzia.
13. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, gli
organi dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, sottoposta alla
vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono:
a) il direttore dell'agenzia, scelto in base a criteri di alta
professionalità e conoscenza del settore agroalimentare;
b) il collegio dei revisori dei conti.
14. Il direttore è nominato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha la durata massima di
tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri
rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale
privata.
15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, è
adottato lo statuto dell’Agenzia, e con altro decreto, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati il compenso del
direttore e dei componenti del collegio dei revisori.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Sono abrogati dalla data di trasferimento delle funzioni, di
cui ai commi 7 e 8, le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 1999
incompatibili con il presente articolo e dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l’articolo 9 del citato decreto legislativo.
18. Dalle disposizione del presente articolo non derivano nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
19. Al fine di semplificare le procedure di riordino,
trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici statali, nonché
di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, i regolamenti
previsti dall’articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 sono
emanati, anche sulla base delle proposte del commissario straordinario di cui
all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e sentito il Ministro vigilante. Sino al 31 dicembre 2012 non si
applicano i commi 635 e 638 del citato articolo 2 della legge n. 244 del
2007.
20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi
collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga
ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività
svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti
uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano
21. Alla data di entrata in vigore del presente decreto
l’organismo di indirizzo, istituito dall’articolo 2, comma 118, della legge
23 dicembre 2009, n. 191 è soppresso. Le relative funzioni sono esercitate
dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di specifica intesa
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22. Le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese
di marzo di ciascun anno finanziario, rendicontano le somme erogate a favore
dei comuni confinanti ai soli fini dello svincolo degli accantonamenti
effettuati in via temporanea dal Ministero dell’economia e delle finanze in
applicazione dell’articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
23. La Commissione scientifica CITES di cui all’articolo 4,
comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, non è soggetta alle
disposizioni di cui agli articoli 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 29,
comma 2, lettera e-bis), e comma 2-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La
partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto a
corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e
rimborsi spese.
24. La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello
spettacolo - ARCUS Spa, di seguito denominata «Società», costituita ai sensi
dell’articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito
dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e successive
modificazioni, è posta in liquidazione.
25. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti è nominato un commissario liquidatore
con il compito di procedere alla liquidazione della Società e di portare a
conclusione esclusivamente le attività in corso di svolgimento, ad essa
affidate ai sensi dell’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
sorti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi o sono già
stati individuati con decreti interministeriali interventi e beneficiari e
sono già stati contratti i relativi mutui.
26. Il commissario liquidatore dura in carica fino al 31
dicembre 2013 e non è prorogabile. Per lo svolgimento dei propri compiti il
Commissario liquidatore si avvale della struttura e del personale della
Società e non può procedere a nuove assunzioni, neanche per la sostituzione
di personale in posti che si rendano vacanti. I contratti di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro
subordinato a tempo determinato, nonché, in ogni caso, i rapporti di
qualsivoglia natura giuridica aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni
dirigenziali, anche a tempo indeterminato, cessano di avere effetto ove non
confermati dal Commissario liquidatore entro trenta giorni dal suo
insediamento. I suddetti contratti e rapporti non possono essere confermati
per una durata superiore al termine originariamente previsto e non sono, in
ogni caso, rinnovabili alla scadenza. Il Commissario liquidatore provvede,
entro il 31 dicembre 2013, all’estinzione e alla conseguente liquidazione dei
predetti contratti e rapporti, nonché dei rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato del personale non avente qualifica dirigenziale,
attualmente in servizio presso la società.
27. Tutti i beni residuanti dalla liquidazione della Società
sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali che subentra
in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Società.
Le disponibilità finanziarie residue sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stesso
Ministero per la prosecuzione degli interventi già contrattualizzati ed eventualmente
non conclusi al 31 dicembre 2013 e per ulteriori interventi da realizzare
secondo le modalità di cui al comma 30. I contributi pluriennali di cui Arcus
S.p.a. risulta beneficiaria e per i quali non sono state ancora perfezionate
le relative operazioni finanziarie, sono utilizzati dal predetto Ministero in
erogazione diretta per le finalità di cui al comma 30 e secondo la procedura
ivi prevista.
28. Alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo
si applicano, in quanto non derogate, le disposizioni del codice civile in
materia di liquidazione delle società di capitali.
29. All’articolo 32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
nell’ultimo periodo, dopo le parole: “Dall’anno 2012” sono aggiunte le
seguenti: “fino all’anno 2016”.
30. A decorrere dall’anno 2012, le risorse di cui all’articolo
32, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono assegnate, secondo le
modalità ivi previste, al Ministero per i beni e le attività culturali e
destinate alla realizzazione di progetti di assoluta rilevanza nazionale ed
internazionale per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del
patrimonio culturale, per la promozione e la realizzazione di attività
culturali di pari rilevanza, nonché alla realizzazione di infrastrutture
destinate alla valorizzazione e alla fruizione di detti beni. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Con decreto avente natura non
regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati
annualmente i criteri ed indirizzi per la programmazione delle risorse di cui
al presente comma.
31. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia di cui
al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426 e successive modificazioni,
di seguito denominata: “Fondazione”, è soppressa. Al fine di razionalizzare e
rendere più efficace ed efficiente lo svolgimento delle funzioni, di
preminente interesse generale nell’ambito della formazione specialistica
avanzata del settore cinematografico, nonché della tutela, salvaguardia,
conservazione, valorizzazione e diffusione culturale del patrimonio
cinematografico e audiovisivo, già svolte dalla Fondazione, è istituito,
presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Centro
sperimentale di cinematografia, quale Istituto centrale ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni, di seguito denominato:
“Istituto”. L’Istituto afferisce alla Direzione generale per il cinema ed è
posto sotto la vigilanza della medesima Direzione generale. Ad esso si
applicano i commi 5 e 6 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, successive modificazioni. L’incarico di
direzione dell’Istituto è conferito dal Direttore generale per il cinema, ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e nelle more della costituzione degli organi dell’Istituto, il Direttore
generale per il cinema assicura la continuità della gestione amministrativa e
della didattica ed a tal fine svolge le funzioni dei cessati organi
amministrativi della Fondazione.
32. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233 e successive modificazioni è aggiunta la
seguente lettera: “g-bis) il Centro sperimentale di cinematografia”.
33. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato a tempo determinato,
nonché, in ogni caso, i rapporti di qualsivoglia natura giuridica aventi ad
oggetto lo svolgimento di funzioni dirigenziali, anche a tempo indeterminato,
cessano di avere effetto ove non confermati dal Direttore generale per il
cinema entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Fermo restando quanto previsto dai commi 34 e 35, l’Istituto
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla
Fondazione e ad esso sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali
della medesima. I dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, ad
eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli istituti
contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti nel vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, sono inquadrati nei ruoli del
Ministero per i beni e le attività culturali, previo espletamento di apposita
procedura selettiva di verifica dell'idoneità, sulla base di apposite tabelle
di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad adeguare
le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale
effettivamente trasferito. I dipendenti della Fondazione mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio corrisposto al momento
dell’inquadramento, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in
cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il
personale del Ministero per i beni e le attività culturali, è attribuito per
la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti.
34. Le funzioni svolte dalla Cineteca nazionale, nonché le
inerenti risorse finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti
giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, con il decreto previsto dal
comma 35 alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà, di cui all’articolo 14, commi
da 6 a 14, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla quale, a partire
dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 35, si applicano le
previsioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e
successive modificazioni. Presso la medesima Società sono, altresì,
trasferiti i dipendenti a tempo indeterminato della Fondazione, adibiti alla
Cineteca nazionale, individuati con il medesimo decreto di cui al comma 35,
ad eccezione del personale dirigenziale, per il quale si applicano gli
istituti contrattuali in tema di risoluzione del rapporto di lavoro previsti
nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.
35. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per
i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, finanziarie e
strumentali appartenenti alla Cineteca Nazionale, nonché le partecipazioni
societarie detenute dalla Fondazione, da trasferire a titolo gratuito a
Istituto Luce Cinecittà s.r.l. Con convenzione stipulata entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale
per il cinema, l’Istituto e l’Istituto Luce Cinecittà s.r.l. definiscono le
modalità con le quali è assicurato il pieno utilizzo, a titolo gratuito, del
patrimonio e delle attività della Cineteca Nazionale, da parte dell’Istituto
nei propri programmi formativi, didattici e culturali.
36. Tutte le operazioni compiute in attuazione del presente
articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo
e onere tributario comunque inteso o denominato.
37. A far data dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è abrogato il decreto legislativo 18
novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni.
38. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi di cui
all’articolo 15, comma 1, lett. g), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, è soppresso.
Le funzioni e i compiti, nonché le risorse di personale, finanziarie e
strumentali, dell’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi sono
trasferite alla competente Direzione generale del Ministero per i beni e le
attività culturali. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, la
lettera g) è soppressa.
39. All’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il secondo periodo
è aggiunto il seguente: “L’incarico del commissario non può eccedere la
durata di tre anni e può essere prorogato, per motivate esigenze, una sola
volta per un periodo massimo di due anni. Decorso tale periodo, le residue
attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal ministero vigilante ai
sensi della normativa vigente”.
40. In relazione alle liquidazioni coatte amministrative di
organismi ed enti vigilati dallo Stato in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto, qualora alla medesima data il commissario sia in carica
da più di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso un anno dalla
predetta data e l’amministrazione competente per materia ai sensi della
normativa vigente subentra nella gestione delle residue attività
liquidatorie.
41. L’Ente nazionale per il microcredito di cui all’articolo 8,
comma 4-bis
del
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, è soppresso e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti
di cui al comma 43.
42. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri
attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell’ente, fatti
salvi gli adempimenti di cui al comma 43, e provvede alla liquidazione delle
attività, all’estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze
dell’ente soppresso. Il dirigente delegato è individuato tra i dirigenti del
Ministero dello sviluppo economico e il relativo incarico costituisce
integrazione dell’oggetto dell’incarico di funzione dirigenziale conferito ai
sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e non comporta variazioni del trattamento economico complessivo.
43. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
bilancio di chiusura dell’ente soppresso è deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell’ente, corredato dall’attestazione redatta
dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione
dell’ente medesimo e trasmesso per l’approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell’economia e delle finanze. Il bilancio dà
evidenza delle contabilità separate attivate per la gestione delle risorse
comunitarie e dei fondi corrisposti all’ente da altri soggetti pubblici o
privati. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati ad essi
spettanti sono corrisposti ai componenti degli organi dell’ente soppresso
fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre 30
giorni dalla data di soppressione.
44. Le convenzioni in essere tra l’ente e le amministrazioni ed
enti pubblici e privati sono risolte alla data dell’entrata in vigore del
presente decreto. Le amministrazioni e gli enti interessati definiscono con
il dirigente delegato di cui al comma 42 le relative pendenze finanziarie. Il
Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare,
su proposta del dirigente delegato, individua i soggetti e le modalità di
trasferimento dei programmi e progetti comunitari, al fine di garantire
l’adempimento degli obblighi assunti in sede comunitaria.
45. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso l’ente alla data
dell’entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite, con i relativi
rapporti giuridici attivi e passivi, al Ministero dello sviluppo economico
che provvede corrispondentemente ad incrementare la propria dotazione
organica.
46. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell’ente
cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in
vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può
prorogarne l’efficacia, non oltre l’originaria scadenza, per far fronte alle
attività previste dal comma 42.
47. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della
gestione del dirigente delegato di cui al comma 42 e le risorse finanziarie
disponibili, a qualsiasi titolo, sul bilancio di chiusura dell’ente soppresso
sono versate all’ entrata del bilancio dello Stato; le risorse allocate nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico costituiscono
economie del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell’ente sono
acquisite al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
48. È abrogato l’articolo 8, comma 4-bis del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e le
eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente
disposizione.
49. L’Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi
Luzzatti” di cui all’articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n.
99, è soppressa e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di
cui al comma 51.
50. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico è nominato un dirigente delegato che esercita i poteri
attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell’associazione,
fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 51, e provvede alla gestione
delle operazioni di liquidazione delle attività ed estinzione delle passività
e alla definizione delle pendenze dell’ente soppresso. Il dirigente delegato
è individuato tra i dirigenti del Ministero dello sviluppo economico e il
relativo incarico costituisce integrazione dell’oggetto dell’incarico di
funzione dirigenziale conferito ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e non comporta variazioni del
trattamento economico complessivo.
51. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attività del dirigente delegato.
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
bilancio di chiusura dell’ente soppresso è deliberato dagli organi in carica
alla data di cessazione dell’ente, corredato dall’attestazione redatta
dall’organo interno di controllo in carica alla data di soppressione
dell’ente medesimo e trasmesso per l’approvazione al Ministero dello sviluppo
economico e al Ministero dell’economia e delle finanze.
52. Le funzioni attribuite all’associazione di cui al comma 49
dalla normativa vigente sono trasferite, senza che sia esperita alcuna
procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo
economico che, previo accertamento della sussistenza e dell’attualità
dell’interesse pubblico allo svolgimento delle attività, esercita i relativi
compiti e provvede alla gestione con i propri uffici mediante utilizzo del
Fondo di cui al comma 53.
53. Le convenzioni in essere tra l’associazione e il Ministero
dello sviluppo economico, sono risolte alla data di entrata in vigore del
presente decreto e le corrispondenti somme, impegnate in favore
dell’associazione, individuate con apposito decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono trasferite in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico e sono destinate alla prosecuzione delle
attività di cui al comma 52.
54. Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato
presso l’ente nazionale per il microcredito alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, è trasferito al Ministero
dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione è approvata apposita
tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale trasferito. Con
regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4 bis della
legge n. 400 del 1988, il Ministero dello sviluppo economico adegua la
propria dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale
effettivamente trasferite e la propria organizzazione. Il personale
trasferito al Ministero dello sviluppo economico mantiene il trattamento
previdenziale in godimento.
55. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del
Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
56. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione dell’ente
cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo all’entrata in
vigore del presente decreto; entro tale data, il dirigente delegato può
prorogarne l’efficacia non oltre l’originaria scadenza per far fronte alle attività
previste dal comma 50.
57. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della
gestione del dirigente delegato di cui al comma 50 è versato all’entrata del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali dell’associazione sono acquisite
al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
58. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è
abrogato l’articolo 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99 e le
eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la presente
norma.
59. La Fondazione Valore Italia di cui all’articolo 33 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006,
n. 51 è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi
dell’articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di
cui al comma 62.
60. Il commissario in carica, nominato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico in data 19 aprile 2012 ai sensi dell’articolo 25 del
codice civile, esercita i poteri del presidente e del consiglio di
amministrazione della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni
della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla
definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 31
dicembre 2012. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo al quale sono trasferite
per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla
gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della
Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il
compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro dello sviluppo
economico.
61. Il commissario entro il termine di cui al comma 60, verifica
altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare
nell’esecuzione del progetto per la realizzazione dell’Esposizione permanente
di cui all’articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, senza previsione e impegno di oneri per il bilancio dello Stato,
provvedendo, se del caso, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo
economico, al trasferimento dei relativi rapporti e attività in essere alla
data del presente decreto. In caso di mancato trasferimento entro la data del
31 dicembre 2012 tutti i rapporti di cui è parte la Fondazione si risolvono
di diritto senza che sia dovuta alcuna compensazione, comunque denominata,
per l’estinzione anticipata.
62. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione
diretta del programma, oggetto di specifica convenzione con la Fondazione,
concernente la “Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle
micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei
disegni e modelli industriali”, utilizzando a tal fine le risorse
trasferite alla Fondazione e depositate su un conto corrente vincolato allo
scopo. Tali risorse sono versate all’entrate dello Stato per essere
riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico e destinate all’esecuzione del suddetto
programma secondo criteri e modalità definite con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
63. Le convenzioni in essere tra il Ministero e la fondazione
soppressa e tra quest’ultima e soggetti terzi, fatte salve le previsioni dei
commi 61 e 62, devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
64. Il collegio dei revisori in carica alla data della
soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il
bilancio di chiusura della fondazione soppressa è presentato dal commissario
per l’approvazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero
dell’economia e delle finanze. ed è corredato dall’attestazione redatta dal
collegio dei revisori. Il bilancio dà evidenza della contabilità separata
attivata per la gestione della convenzione tra il Ministero dello sviluppo
economico e la fondazione, concernente la realizzazione del programma di cui
al comma 62. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque
denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli
adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
65. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione
alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al
Ministero dello sviluppo economico che provvede corrispondentemente ad
incrementare la propria dotazione organica.
66. Il personale di cui al comma 65 è inquadrato nei ruoli del
Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico adottato di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell’economia e delle
finanze, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica
dell’idoneità, sulla base di una tabella di equiparazione tra le qualifiche
possedute presso la fondazione e quelle del Ministero tenuto conto delle
mansioni svolte e dei titoli di servizio. Il predetto personale può essere
destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per
il compimento delle operazioni di cui ai commi 60 e 61.
67. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento
risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del
Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
68. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e
continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro
subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della
fondazione cessano di avere effetto il quindicesimo giorno successivo
all’entrata in vigore del presente decreto; entro tale data, il commissario
può prorogarne l’efficacia non oltre l’originaria scadenza per far fronte
alle attività previste dai commi 60 e 61.
69. L’eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della
gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di
dotazione della fondazione, o comunque destinate alla realizzazione
dell’Esposizione permanente di cui al comma 61, sono versate all’entrate del
bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite
al patrimonio del Ministero dello sviluppo economico.
70. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati il comma 61 nella parte in cui dispone l’istituzione di un fondo per
la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale
straordinaria a favore del .‘made in Italy’, il comma 68, 69 e 70
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 1, comma
230, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nella parte in cui dispone lo
stanziamento delle risorse del predetto Fondo alle attività previste al comma
68 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 33 del
decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006,
n. 51 e le eventuali disposizioni legislative e normative in contrasto con la
presente disposizione.
71. La titolarità degli affidamenti diretti disposti dal
Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovi Italia S.p.a. (nel
seguito Promuovi Italia) e delle convenzioni dalla stessa sottoscritte con il
medesimo Ministero è trasferita a titolo gratuito, a decorrere dalla data di
stipula dell’accordo di cui al comma 73, all’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.a. (nel seguito Invitalia)
ovvero ad una società dalla stessa interamente partecipata. La società
conferitaria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dal
trasferimento.
72. Per gli effetti di cui al comma 71, sono trasferiti da
Promuovi Italia alla società conferitaria i beni strumentali e, previo
subentro nei relativi contratti di lavoro, il personale a tempo indeterminato
impiegato nello svolgimento delle attività; la società subentra altresì in
tutti i contratti di lavoro temporaneo e per prestazioni professionali in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
73. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, Invitalia stipula con Promuovi Italia apposito accordo per
l’individuazione della società conferitaria e delle attività, dei beni e del
personale oggetto di trasferimento, nel quale sono individuate le modalità e
i criteri per la regolazione dei rispettivi rapporti economici; lo schema del
predetto accordo è sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero
dello sviluppo economico, nell’esercizio dei poteri di vigilanza di cui
all’art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
74. Al comma 8-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, le parole “Il Ministero delle attività produttive” e “Il Ministro delle
attività produttive” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole “La Presidenza del
Consiglio dei Ministri “ e “Il Presidente del Consiglio dei Ministri”.
75. L’incarico di commissario per la gestione delle società
cooperative di cui all’articolo 2545-sexiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle società cooperative sciolte per atto
dell’autorità di cui all’articolo 2545-septiesdecies del codice civile,
commissario liquidatore delle società cooperative in liquidazione coatta
amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198
del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è monocratico. Il commissario
liquidatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio; nel caso
di delega a terzi di specifiche operazioni, l’onere per il compenso del
delegato è detratto dal compenso del commissario.
76. Il provvedimento che dispone la liquidazione coatta
amministrativa delle società cooperative nonché la contestuale o successiva
nomina del relativo commissario liquidatore, di cui agli articoli
2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942,
n. 267, è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
77. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di cui
al comma 71, l’ammontare del compenso dei commissari e dei membri del
comitato di sorveglianza, ove previsto, ed i relativi criteri di
liquidazione, sono determinati con decreto non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con Ministro dell’economia e delle
finanze, che individua modalità di remunerazione dei commissari liquidatori
sulla base di criteri predeterminati di apprezzamento della economicità,
efficacia ed efficienza delle attività svolte, tenuto conto, per quanto
applicabili e con gli adattamenti resi necessari dalla specificità della
procedura, delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 2012,
n. 30, recante “Regolamento concernente l’adeguamento dei compensi spettanti
ai curatori fallimentari e la determinazione dei compensi nelle procedure di
concordato preventivo. In ogni caso la remunerazione dei commissari liquidatori
non può essere superiore a quella prevista all’entrata in vigore del presente
decreto “
78. All’articolo 11 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: “31 luglio 2012” sono sostituite dalle
seguenti: “30 settembre 2012” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“In
caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36,
comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa
e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre
2012, che rimane titolare delle risorse previste dall'articolo 36, comma 5,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le
risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza
sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5”;
b) al comma 6, le parole: “31 luglio 2012” sono sostituite dalle
seguenti: “30 settembre 2012”.
79. All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, le parole: “in servizio dalla data
in vigore del presente decreto”, sono sostituite dalle seguenti: “in servizio alla data
del 31 maggio 2012”;
b) al comma 7, le parole: “31 luglio 2012” sono sostituite dalle
seguenti: “30 settembre 2012”.
80. All’articolo 83-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A tale fine nella
fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente
percorsa”;
b) il comma 14, è sostituito dal seguente: “14. Ferme restando le
sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai
commi 7, 8 e 9, consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio
della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto sulla base dei costi
individuati ai sensi dei commi 1 e 2; alla violazione delle norme di cui ai
commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al
dieci per cento dell’importo della fattura e comunque non inferiore a
1.000,00 euro”;
c) il comma 15, é sostituito dal seguente: “15. Le sanzioni
indicate al comma 14 sono irrogate dagli organi del Comando generale della
Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate in occasione dei controlli
ordinari e straordinari effettuati presso le imprese”.
81. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 il Comitato
centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori di cui al Titolo II del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, opera quale centro di costo
nell’ambito del Centro di responsabilità Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
82. Sono soppresse le lettere c), g) ed l) dell’articolo 9 del
decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.
83. All’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.
284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) un Dirigente del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con incarico di livello
dirigenziale generale nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 2, comma
5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211
“Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti”, con funzioni di Presidente”;
b) al comma 1, lettera b) le parole “dei quali il primo è
eletto dal Comitato centrale fra i componenti in rappresentanza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti” sono sostituite dalle seguenti: “dei quali il primo,
responsabile dell’attività amministrativa e contabile, con incarico di
livello dirigenziale di seconda fascia assegnato nell’ambito di quelli
previsti dall’articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211”;
c) al comma 1, lettera g) le parole “quattro rappresentanti” sono sostituite dalle
seguenti: “un rappresentante per ciascuna”.
84. Le disposizioni di cui al comma 3 entrano in vigore dal 1°
gennaio 2013.
85. Lo stanziamento assegnato al Comitato centrale per l’Albo
degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della
circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale,
stanziato sul capitolo 1330 - piano di
gestione 1 - del bilancio del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto di 1,5 milioni di
euro per l’anno 2012 e di 1,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014.
86. Il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori, con
i fondi disponibili, proseguirà in particolare gli interventi necessari per
l’attuazione dei controlli sull’autotrasporto previsti dalle direttive
dell’Unione europea in materia e dalle intese intercorse tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’interno.
87. Al fine di consentire una sollecita definizione delle
procedure connesse alla soppressione dell’INPDAP ed alla sua confluenza
nell’INPS e realizzare i conseguenti risparmi previsti dall’articolo 21 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’approvazione del bilancio di chiusura
dell’INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta.
88. All’articolo 24, comma 18, del citato decreto-legge n. 201
del 2011, le parole: “30 giugno 2012” sono sostituite dalle seguenti: “ 31
ottobre 2012”.
89. Il Comitato amministratore della forma di previdenza
complementare denominata FONDINPS previsto dall’articolo 4 del decreto
ministeriale 30 gennaio 2007 continua ad operare in regime di proroga fino al
perfezionamento della procedura di ricostituzione dello stesso, e comunque
non oltre il 31 ottobre 2012, con le riduzioni stabilite dall’art. 7, comma
10 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.
90. In funzione del processo di razionalizzazione dell'Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL),
istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n.
478, e di contenimento dei costi degli organismi collegiali, il regime di commissariamento
del suddetto Istituto disposto, a partire dal 22 dicembre 2011, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui effetti sono
confermati, mediante la nomina di un dirigente generale di ruolo del
Ministero, è prorogato fino all’approvazione del nuovo Statuto, volto a
riordinare il predetto Istituto secondo regole di contenimento della spesa e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
Art. 13.
Istituzione dell’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale
1. Al fine di assicurare la piena integrazione dell’attività di
vigilanza nei settori finanziario, assicurativo e del risparmio
previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza
bancaria, è istituito, con sede legale in Roma, l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale (IVARP).
2. L’IVARP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. L’Istituto opera sulla base di principi di autonomia
organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza e di
economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo
II del Titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, (Codice
delle assicurazioni private) e quelli previsti dall’art. 13, comma 3, della legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), come modificato dalla legge 23 dicembre 2005, art. 1, comma
68, nonché il gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà
previsto dall’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1993, n.
124, nella misura prevista dall’art. 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive integrazioni.
4. L’IVARP e i componenti dei suoi organi operano con piena
autonomia e indipendenza e non sono sottoposti alle direttive di altri
soggetti pubblici o privati. L’IVARP può fornire dati al Ministro dello
sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministro dell’economia e delle finanze, esclusivamente in forma aggregata.
5. L’Istituto trasmette annualmente al Parlamento e al Governo
una relazione sulla propria attività.
6. L’IVARP svolge le funzioni già affidate all’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ai
sensi dell’art. 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, (Riforma della
vigilanza sulle assicurazioni) e dell’art. 5 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n.
209.
7. Sono altresì attribuite all’IVARP le funzioni spettanti alla
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ai sensi del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche
complementari).
8. Le competenze già affidate alla COVIP dall’art. 14, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n.111, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
9. L’IVARP e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
possono stipulare appositi accordi per l’esercizio, da parte del primo, di
poteri di verifica e controllo, anche mediante ispezione, sui soggetti
sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ai sensi del comma 8 del presente articolo.
10. Sono organi dell’IVARP:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) il Direttorio di cui all’art. 21 dello Statuto della Banca
d’Italia, operante nella composizione integrata di cui al comma 17.
11. Presidente dell’Istituto è il Direttore Generale della Banca
d’Italia.
12. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Istituto e
presiede il Consiglio.
13. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri
scelti tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di
elevata qualificazione professionale in campo assicurativo o previdenziale,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del
Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su
proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
14. I due consiglieri restano in carica sei anni, con
possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato. Gli emolumenti connessi alla
carica sono fissati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato su
proposta del Governatore della Banca d’Italia.
15. Al Consiglio spetta l’amministrazione generale dell’IVARP.
In particolare il Consiglio:
- adotta il regolamento organizzativo dell’IVARP;
- delibera in ordine al trattamento normativo ed economico del
personale dipendente dell’Istituto e adotta il relativo regolamento;
- adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione e
cessazione dal servizio dei dipendenti;
- conferisce gli incarichi di livello dirigenziale;
- approva gli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali;
- provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati;
- esamina ed approva il bilancio;
- esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto e
delibera sulle questioni che il Direttorio integrato eventualmente ritenga di
sottoporgli.
16. Nell’ambito delle proprie competenze, il Consiglio può
rilasciare deleghe anche a singoli consiglieri o al personale dell’Istituto
con qualifica dirigenziale per l’adozione di provvedimenti che non richiedono
valutazioni di carattere discrezionale, stabilendone oggetto e limiti, nel
rispetto delle modalità previste dallo Statuto.
17. Ai soli fini dell’esercizio delle funzioni istituzionali
attribuite all’IVARP in materia assicurativa e previdenziale, il Direttorio
della Banca d’Italia è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.
18. Al Direttorio integrato spetta l’attività di indirizzo e
direzione strategica dell’IVARP e la competenza ad assumere i provvedimenti
aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali
in materia di vigilanza assicurativa e previdenziale.
19. Nell’ambito delle proprie competenze il Direttorio integrato
può rilasciare deleghe al Presidente, a singoli consiglieri, a dipendenti
dell’Istituto con qualifica dirigenziale o a Comitati, Commissioni o Collegi
previsti dallo Statuto, stabilendone oggetto e limiti nel rispetto delle
modalità previste dallo Statuto medesimo.
20. Rientra, in ogni caso, nella competenza esclusiva del
Direttorio integrato l’approvazione della relazione annuale di cui al comma
5, del presente articolo e l’adozione di provvedimenti a carattere normativo.
21. Rientra, altresì, nella competenza del Direttorio integrato
l’adozione nei confronti dei dirigenti dell’IVARP di provvedimenti di
distacco ed il conferimento di particolari incarichi, ivi compresa la nomina
dei delegati presso l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali (EIOPA).
22. Nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti di
competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai componenti del
Consiglio di amministrazione anche singolarmente, salvo ratifica collegiale.
23. Il Direttorio integrato viene informato dal Presidente
dell’IVARP sui fatti rilevanti concernenti l’amministrazione dell’Istituto.
24. In sede di prima applicazione lo Statuto dell’IVARP è
deliberato dal Direttorio della Banca d’Italia ed approvato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Le modifiche allo Statuto dell’IVARP, deliberate dal
Direttorio integrato, sono approvate con le medesime modalità.
25. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all’assetto
organizzativo dell’IVARP e in particolare:
- stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi
dell’Istituto;
- prevede la facoltà del Direttorio integrato di nominare un
Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione, anche su delega
del Consiglio;
- disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito,
stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali,
prevedendo che il Direttorio integrato possa assumere i provvedimenti di sua
competenza solo con la presenza di almeno uno dei consiglieri di cui al comma
13;
- definisce principi e criteri ai fini del conferimento delle
deleghe da parte degli organi collegiali;
- definisce le modalità dell’esercizio delle funzioni
istituzionali nei casi di necessità e di urgenza;
- stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per
l’adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli
organi;
- definisce i criteri ai fini di eventuali provvedimenti di
distacco dei dipendenti dalla Banca d’Italia all’IVARP o dall’IVARP alla
Banca d’Italia;
- definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in
giudizio dell’Istituto.
26. Lo Statuto, tenendo conto delle funzioni dell’Istituto,
stabilisce criteri per l’ottimizzazione delle risorse, la riduzione delle
spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne.
27. Ai fini dell’esercizio delle sue funzioni l’IVARP può
avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca d’Italia.
28. Alla data di entrata in vigore del presente decreto gli
organi dell’ISVAP e della COVIP decadono e i Presidenti degli enti soppressi
assumono le funzioni di Commissari per l’ordinaria e straordinaria
amministrazione dei rispettivi enti, mantenendo il trattamento economico
connesso all’incarico precedentemente ricoperto, ridotto del 10 per cento.
29. I Commissari straordinari riferiscono con cadenza almeno
quindicinale al Direttore Generale della Banca d’Italia in ordine
all’attività svolta ed ai provvedimenti assunti dall’ISVAP e dalla COVIP.
L’ISVAP e la COVIP, per tutta la fase transitoria, continuano ad avvalersi
del patrocinio e della rappresentanza in giudizio dell’Avvocatura dello
Stato.
30. Entro 120 giorni dalla data di cui al comma 28 del presente
articolo, sono nominati i Consiglieri di cui al comma 13 e il Direttorio
della Banca d’Italia predispone lo Statuto dell’IVARP.
31. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, i Commissari
straordinari decadono automaticamente dalle funzioni.
32. Alla medesima data l’ISVAP e la COVIP sono soppressi e
l’IVARP succede in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i
rapporti attivi e passivi facenti capo ad essi. All’IVARP sono trasferite le
risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. Il personale dei
soppressi ISVAP e COVIP passa alle dipendenze dell’IVARP conservando di
diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza.
La dotazione organica dell’IVARP è determinata entro il limite di un numero
pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato trasferite, in
servizio presso gli enti soppressi.
33. Entro 120 giorni dalla data di subentro dell’IVARP nelle
funzioni di ISVAP e di COVIP il Consiglio di amministrazione, sentite le
organizzazioni sindacali, definisce un unico trattamento giuridico, economico
e previdenziale del personale dell’IVARP, fermo restando che tale operazione
di omogeneizzazione non potrà, in nessun caso, comportare oneri di bilancio
aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei precedenti ordinamenti dei due
enti.
34. Entro il medesimo termine il Consiglio definisce un piano di
riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto ai
sensi del comma 26 del presente articolo. In ogni caso, il piano dovrà
realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento dei due enti
soppressi.
35. Alla data di subentro dell’IVARP nelle funzioni
precedentemente attribuite all’ISVAP, è trasferita alla Consap -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti
assicurativi di cui agli artt. 157 e segg. del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e ogni altra competenza spettante all’ISVAP in
materia.
36. Alla medesima data è trasferita alla Consap Spa la gestione
del Centro di informazione previsto dagli artt. 154 e 155 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
37. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita
l’IVARP, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza di cui al comma 3
del presente articolo, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri
sostenuti per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
38. Con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, è disciplinata l’istituzione di apposito
Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in
forma di associazione, cui saranno trasferite le funzioni e competenze in
materia di tenuta del Registro unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi nonché la vigilanza sui soggetti iscritti nel registro
medesimo. Il regolamento potrà prevedere, nel rispetto dei principi di
semplificazione e proporzionalità, una revisione delle categorie di soggetti
tenuti all’iscrizione nel Registro. L’organismo sarà soggetto alla vigilanza
dell’IVARP. Il regolamento disciplinerà, altresì, il procedimento di nomina
dei componenti dell’Organismo e il passaggio al medesimo delle funzioni e
competenze attribuite in via transitoria all’IVARP con attribuzione dei
necessari poteri sanzionatori.
39. La contabilità dell’IVARP viene verificata da revisori
esterni così come stabilito per la Banca d’Italia dall’art. 27 dello Statuto
del SEBC, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei Conti su
ISVAP e COVIP, rispettivamente, ai sensi dell’art. 4 della Legge 12
agosto1982, n. 576, così come modificato dall’art. 351, comma 1, del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell’art. 18, comma 4, ultimo
periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
40. A decorrere dalla data dell’entrata in vigore dello Statuto
dell’IVARP sono abrogati gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12
agosto 1982 , n. 576, l’art 18 della legge 5 dicembre 2005, n. 252, fatta
eccezione per il comma 2, per il comma 4, ultimo periodo, e per il comma 5,
nonché l’art. 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335. All’art. 19,
comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 52, le parole “In conformità agli
indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e” sono soppresse. Sono
altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con le norme di cui ai
precedenti articoli.
41. A decorrere dalla data di cui al comma 40 del presente
articolo, sono trasferite all’IVARP i poteri normativi attribuiti al Ministro
del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 4, comma 3, lett. a) del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché quelli attribuiti al
medesimo Ministro dall’art. 4, comma 3, lett. b), ad esclusione di quelli
relativi ai requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli
organi collegiali e del responsabile delle forme pensionistiche
complementari.
42. Dalla data di cui ai commi 40 e 41 e fermo restando quanto
previsto al comma 40 del presente articolo, ogni riferimento all’ISVAP o alla
COVIP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da
intendersi effettuato all’IVARP. Per le norme che disciplinano la gestione
dei compiti di cui ai commi 35 e 36, del presente articolo, ogni riferimento
all’ISVAP si intende effettuato alla Consap Spa.
43. Le disposizioni adottate dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, dall’ISVAP e dalla COVIP nell’esercizio delle funzioni e
delle competenze trasferite all’IVARP restano in vigore fino all’eventuale
adozione, da parte dell’IVARP medesimo, di nuove disposizioni nelle materie
regolate.
Art. 14.
Riduzione delle spese di personale
1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di
assunzioni dall’articolo 16, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni vigenti in materia:
a. all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 come modificato da ultimo dall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, le parole “Per il quadriennio 2010-2013” sono sostituite dalle seguenti “Per il quinquennio
2010-2014”;
b. all’articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dall’articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: “Per
l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti “Per l’anno 2015”;
c. all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole “A
decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle seguenti “A decorrere dall’anno
2016”.
2. All’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole “A decorrere dall’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti “Per gli anni 2010 e
2011”.
In fine è aggiunto il seguente periodo “La predetta facoltà assunzionale è
fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del
cinquanta per cento nell’anno 2015 e del cento per cento a decorrere
dall’anno 2016” 3. All’articolo 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito nella legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 13 le
parole “Per il quadriennio 2009-2012” sono sostituite dalle seguenti “Per il
triennio 2009-2011” e, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente: “13-bis Per
il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo
determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti
per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente
cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata
nella misura del cinquanta per cento per l’anno 2015 e del cento per cento a
decorrere dall’anno 2016. L’attribuzione a ciascuna università del
contingente delle assunzioni di cui al periodo precedente è effettuata con
decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenuto
conto di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone
gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Al fine di completarne
l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni
precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8
luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18
novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre
2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1°
dicembre 2005”
4. All'articolo 66, comma 14, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “Per il triennio 2011-2013” sono sostituite dalle
seguenti “Per il quadriennio 2011-2014” e all’ultimo periodo le parole “del 50 per cento per
l’anno 2014 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015” sono sostituite dalle
seguenti parole “del 50 per cento per l’anno 2015 e del 100 per cento a decorrere
dall’anno 2016”.
5. Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 20 per cento
della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, sino all’anno
2014; nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni
dell’anno precedente, per l’anno 2015; nel limite del 100 per cento della
spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, a decorrere
dall’anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di
entrata in vigore del presente decreto. All’articolo 2, comma 22, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, sono soppresse le parole “ e 2012”.
6. A decorrere dal 2012 le assunzioni dei segretari comunali e
provinciali sono autorizzate con le modalità di cui l'articolo 66, comma 10,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 per un numero di unità non superiore all’80
per cento a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente.
7. Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a
seguito dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11,
lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire
l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il
numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
8. Le strutture interessate dalla limitazione delle assunzioni
previste dal comma 2 adottano, con le procedure previste dai rispettivi
ordinamenti, le opportune misure per destinare a servizi effettivamente
operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello
corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette
misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi in
modo tale che essi corrispondano in via diretta agli specifici compiti
assegnati alla struttura dalla normativa di riferimento. La revisione della
nozione di servizi operativi è operata in conformità con le linee guida
stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri interessati.
In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali,
devono essere utilizzati a servizi operativi.
9. Ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle
assunzioni, le facoltà assunzionali degli enti di cui al presente articolo
sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, dall’esterno, di personale
di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea.
10. Sino al 31 dicembre 2014 è sospesa l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge 266 del 1999. Nei
confronti del personale interessato dal presente comma si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 11, del presente decreto.
11. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 626, comma 1, le parole “100 unità” sono sostituite
dalle seguenti “70 unità”;
b) all’articolo 639, comma 3, le parole da “è stabilito” sino a
“unità” sono sostituite dalle seguenti “è stabilito entro il limite massimo
di 624 unità”.
12. A decorrere dall’entrata in vigore
del presente decreto-legge e fino al raggiungimento del limite previsto dal
comma 11, lettera b), non possono essere disposte nuove selezioni per il personale
da destinare all’estero ai sensi dell’articolo 639 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, né possono essere rinnovati i relativi comandi o fuori
ruolo.
13. Il personale docente dichiarato
permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma
idoneo ad altri compiti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del direttore generale dei competenti uffici
scolastico regionale competente transita nei ruoli del personale
amministrativo, tecnico e ausiliario con la qualifica di assistente
amministrativo o tecnico. Il personale viene immesso in ruolo su tutti i
posti vacanti e disponibili nella provincia di appartenenza, tenuto conto
delle sedi indicate dal richiedente ovvero su posti di altra provincia a
richiesta dell'interessato, e mantiene il maggior trattamento stipendiale
mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il personale docente dichiarato
temporaneamente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma
idoneo ad altri compiti, entro 20 giorni dalla data di notifica del verbale
della commissione è utilizzato, su posti anche di fatto disponibili di
assistente amministrativo o tecnico, prioritariamente nella stessa scuola o
comunque nella provincia di appartenenza.
14. Il personale docente attualmente
titolare della classi di concorso C999 e C555, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del direttore generale
del competente ufficio scolastico regionale transita nei ruoli del personale
non docente con la qualifica di assistente amministrativo, tecnico o
collaboratore scolastico in base al titolo di studio posseduto. Il personale
viene immesso in ruolo su tutti i posti vacanti e disponibili nella provincia
di appartenenza, tenuto conto delle sedi indicate dal richiedente, e mantiene
il maggior trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile
con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
15. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono stabiliti i criteri e le procedure per l’attuazione dei commi 13 e 14.
Al fine di garantire l'effettivo conseguimento delle economie, ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministero dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dai predetti commi
13 e 14. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge
n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a
decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto,alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria, del fondo di cui all’articolo 64,
comma 9, del Decreto-legge 112 del 2008.
16. Ai fini dell’applicazione dei
parametri previsti dall’articolo 19, comma 5, del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, e dall’articolo 4, comma 69, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
aree geografiche caratterizzate da specificità linguistica si intendono
quelle nelle quali siano presenti minoranze di lingua madre straniera
17. Al personale dipendente docente a
tempo indeterminato che, terminate le operazioni di mobilità e di
assegnazione dei posti, risulti in esubero nella propria classe di concorso
nella provincia in cui presta servizio, è assegnato per la durata dell’anno
scolastico un posto nella medesima provincia, con priorità sul personale a
tempo determinato, sulla base dei seguenti criteri:
a) posti rimasti disponibili in altri gradi d’istruzione o altre
classi di concorso, anche quando il docente non è in possesso della relativa
abilitazione o idoneità all’insegnamento, purché il medesimo possegga titolo
di studio valido, secondo la normativa vigente, per l’accesso
all’insegnamento nello specifico grado d’istruzione o per ciascuna classe di
concorso;
b) posti di sostegno disponibili all’inizio dell’anno scolastico,
nei casi in cui il dipendente disponga del previsto titolo di
specializzazione oppure qualora abbia frequentato un apposito corso di
formazione;
c) frazioni di posto disponibili presso gli istituti scolastici,
assegnate prioritariamente dai rispettivi dirigenti scolastici al personale
in esubero nella medesima provincia e classe di concorso o che si trovi in
situazioni in cui si applichino le lettere a) e b), purché detto personale non trovi diversa
utilizzazione ai sensi delle medesime lettere;
d) posti che dovessero rendersi disponibili durante l’anno
scolastico, prioritariamente assegnati al personale della medesima provincia
in esubero nella relativa classe di concorso o che si trovi in situazioni in
cui si applichino le lettere a) e b), anche nel caso in cui sia stata già disposta
la messa a disposizione di detto personale e purché non sia già diversamente
utilizzato ai sensi delle precedenti lettere;
e) il personale in esubero che non trovi utilizzazione ai sensi
delle precedenti lettere è utilizzato a disposizione per la copertura delle
supplenze brevi e saltuarie che dovessero rendersi disponibili nella medesima
provincia nella medesima classe di concorso ovvero per posti a cui possano
applicarsi le lettere a) e b) anche nel caso ne sia stata già disposta la messa a
disposizione;
18. Le assegnazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono effettuate dai
dirigenti scolastici sulla base del piano di utilizzo predisposto dagli
uffici scolastici regionali ai sensi del comma 20.
19. Per la durata dell’utilizzazione il
dipendente assegnato ad un posto ai sensi del comma precedente percepisce lo
stipendio proprio dell’ordine di scuola in cui è impegnato, qualora superiore
a quello già in godimento. Nei casi di cui alla lettera e), la differenza è
erogata dall’istituto scolastico in cui è prestato il servizio, a valere
sulla dotazione finanziaria a tal fine assegnata all’istituto stesso. Negli
altri casi, la differenza a favore del dipendente è erogata a mezzo dei ruoli
di spesa fissa.
20. Gli uffici scolastici regionali
predispongono e periodicamente aggiornano un piano di disponibilità ed
utilizzo del personale in esubero, che provvedono a portare a conoscenza
delle istituzioni scolastiche interessate, anche al fine di consentire le
operazioni di competenza dei dirigenti scolastici.
21. I risparmi conseguenti
all’applicazione dei commi da 17 a 20 concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di cui all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22. Il comma 5 dell’articolo 25 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la
delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni
superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano
dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo
n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a
carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la
specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell’articolo 88,
comma 2, lettera f), del ccnl relativo al personale scolastico.
23. Per l’anno 2012 le unità complessive
di personale diplomatico e amministrativo e del contingente degli esperti di
cui all’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18 inviate all’estero non possono essere superiori a quelle rispettivamente
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
24. Per l’anno 2012 in relazione al
personale di cui agli articoli 152 e 157 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967 non si procede ad adeguamenti retributivi e non si
sostituiscono 100 unità di personale cessato.
25. Per l’anno 2012 gli stanziamenti
relativi alle spese di cui ai commi 23 e 24 sono ridotti rispettivamente di
euro 4.300.000 e di euro 5.000.000.
26. Per l’anno 2012, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 3 agosto 1998, n. 299 è
ridotta di euro 2.800.000.
27 All'articolo 17 del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:
“5-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, la quota di
pertinenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
degli stanziamenti di cui al comma 5 è destinata al rimborso forfetario alle
regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali sul
personale scolastico ed educativo assente dal servizio per malattia
effettuati dalle aziende sanitarie locali. Entro il mese di novembre di
ciascun anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
provvede a ripartire detto fondo tra le regioni al cui finanziamento del
Servizio Sanitario Nazionale concorre lo Stato, in proporzione all'organico
di diritto delle regioni con riferimento all'anno scolastico che si conclude
in ciascun esercizio finanziario. Dal medesimo anno 2012, le istituzioni
scolastiche ed educative statali non sono tenute a corrispondere alcuna somma
per gli accertamenti medico-legali di cui al primo periodo.
Titolo III
Razionalizzazione e riduzione della spesa
sanitaria
Art. 15.
Disposizioni urgenti per l’equilibrio
del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica
1. Ferma restando l’efficacia delle disposizioni vigenti in
materia di piani di rientro dai disavanzi sanitari di cui all’articolo 2,
commi da 75 a 96, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire
il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica, l’efficienza nell’uso delle risorse destinante al settore
sanitario e l’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, si
applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l’ulteriore sconto dovuto dalla farmacie convenzionate ai sensi del
secondo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è
rideterminato al valore del 3,65 per cento. Limitatamente al periodo
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre
2012, l’importo che le aziende farmaceutiche devono corrispondere alle
Regioni ai sensi dell’ ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 11 del
decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.
122, è rideterminato al valore del 6,5 per cento. Per l’anno 2012 l’onere a
carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica
territoriale, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, è rideterminato nella misura del 13,1 per cento.
3. A decorrere dall’anno 2013 l’onere a carico del Servizio
sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica territoriale, di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successive
modificazioni, è rideterminato nella misura dell’ 11,5 per cento al netto
degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un
prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso stabilito dall'AIFA in base a
quanto previsto dall’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In
caso di sforamento di tale tetto continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni in materia di ripiano di cui all’articolo 5, del decreto-legge
1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. A decorrere dall’anno 2013, gli eventuali importi derivanti
dalla procedura di ripiano sono assegnati alle regioni, per il 25%, in
proporzione allo sforamento del tetto registrato nelle singole regioni e, per
il residuo 75%, in base alla quota di accesso delle singole regioni al
riparto della quota indistinta delle disponibilità finanziarie per il
Servizio sanitario nazionale.
4. A decorrere dall’anno 2013 il tetto della spesa farmaceutica
ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, è rideterminato nella misura del 3,2 per cento e si applicano le
disposizioni dei commi da 5 a 10.
5. Il tetto di cui al comma 4 è calcolato al netto della spesa
per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto,
nonché al netto della spesa per i vaccini, per i medicinali di cui alle
lettere c) e c-bis) dell’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537 e successive modificazioni, per le preparazioni magistrali e officinali
effettuate nelle farmacie ospedaliere, per i medicinali esteri e per i
plasmaderivati di produzione regionale.
6. La spesa farmaceutica ospedaliera è calcolata al netto delle
seguenti somme:
a) somme versate dalle aziende farmaceutiche, per i consumi in
ambito ospedaliero, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera g) della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive disposizioni di proroga, a fronte
della sospensione, nei loro confronti, della riduzione del 5 per cento dei
prezzi dei farmaci di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione
dell’AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 29 settembre 2006, n.227;
b) somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle regioni e
alle province autonome di Trento e di Bolzano a seguito del superamento del
limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione
del prezzo ai sensi dell’articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni;
c) somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto
forma di extra-sconti, alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata (payment
by results, risk sharing e cost sharing) sottoscritte in sede di
contrattazione del prezzo del medicinale ai sensi dell’articolo 48, comma 33,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni.
7. A decorrere dall’anno 2013, è posta a carico delle aziende
farmaceutiche una quota pari al 50 per cento dell’eventuale superamento del
tetto di spesa a livello nazionale di cui all’articolo 5, comma 5, del
decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, come modificato dal comma 4 del presente
articolo. Il restante 50 per cento dell’intero disavanzo a livello nazionale
è a carico delle sole regioni nelle quali è superato il tetto di spesa
regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; non è tenuta al ripiano la
regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
8. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal primo periodo del
comma 7 si applicano le disposizioni seguenti:
a) l’AIFA attribuisce a ciascuna azienda titolare
dell’autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci, in via
provvisoria entro il 31 marzo di ogni anno ed in via definitiva entro il 30
settembre successivo, un budget annuale calcolato sulla base degli acquisti
di medicinali da parte delle strutture pubbliche, relativi agli ultimi dodici
mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci
equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto; dal calcolo sono
detratte le somme di cui al comma 6 restituite dall’azienda al Servizio
sanitario nazionale e di quelle restituite in applicazione delle lettere g),
h) e i); dal calcolo è altresì detratto il valore, definito sulla base dei dati
dell’anno precedente, della minore spesa prevedibilmente conseguibile
nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, a seguito
delle decadenze di brevetti in possesso dell’azienda presa in considerazione;
b) le risorse rese disponibili dalla riduzione di spesa
complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono
nell’anno per il quale è effettuata l’attribuzione del budget, nonché le
risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di spesa
rispetto all’anno precedente sono utilizzate dall’AIFA, nella misura
percentuale del 10 per cento, ai fini della definizione del budget di
ciascuna azienda; l’80 per cento delle stesse risorse costituisce un fondo
aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; ove non vengano autorizzati
farmaci innovativi o nel caso in cui la spesa per farmaci innovativi assorba
soltanto parzialmente tale quota, le disponibilità inutilizzate si aggiungono
alla prima quota del 10 per cento, destinata ai budget aziendali; il residuo 10
per cento delle risorse costituisce un fondo di garanzia per ulteriori
esigenze connesse all’ evoluzione del mercato farmaceutico;
c) la somma dei budget di ciascuna azienda titolare di AIC,
incrementata delle somme utilizzate per i due fondi di cui alla lettera b),
deve risultare uguale all’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per
l’assistenza farmaceutica ospedaliera a livello nazionale previsto dalla
normativa vigente;
d) ai fini del monitoraggio complessivo della spesa sostenuta
per l’assistenza farmaceutica ospedaliera si fa riferimento ai dati rilevati
dai modelli CE, al netto della spesa per la distribuzione diretta di
medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni; ai fini del monitoraggio
della spesa per singolo medicinale, si fa riferimento ai dati trasmessi
nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario dalle regioni, relativi
ai consumi dei medicinali in ambito ospedaliero, e ai dati trasmessi dalla
regioni relativi alle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione
diretta e per conto; ai fini della definizione dei budget aziendali, nelle
more della completa attivazione del flusso informativo dei consumi dei
medicinali in ambito ospedaliero, alle regioni che non hanno fornito i dati,
o li hanno forniti parzialmente, viene attribuita la spesa per l'assistenza
farmaceutica ospedaliera rilevata nell’ambito del nuovo sistema informativo
sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 gennaio
2005, n. 2 ;
e) l’AIFA procede mensilmente al monitoraggio della spesa
farmaceutica in rapporto al tetto, in ogni regione e a livello nazionale, e
ne comunica gli esiti al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia
e delle finanze;
f) in caso di mancato rispetto del tetto di spesa, l’AIFA
predispone le procedure di recupero del disavanzo a carico delle aziende
farmaceutiche secondo le modalità stabilite alle lettere seguenti del
presente comma;
g) il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle
regioni e delle province autonome in proporzione alla quota di riparto delle
complessive disponibilità del Servizio sanitario nazionale, al netto delle
quote relative alla mobilità interregionale; l'entità del ripiano a carico
delle singole aziende titolari di AIC è calcolata in proporzione al
superamento del budget definitivo attribuito secondo le modalità previste dal
presente comma;
h) la quota del superamento del tetto imputabile allo
sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui
alla lettera b), è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai
medicinali non innovativi coperti da brevetto;
i) in caso di superamento del budget attribuito all’azienda
titolare di farmaci in possesso della qualifica di medicinali orfani ai sensi
del Regolamento (CE) n. 141/2000 che non abbiano la caratteristica di farmaci
innovativi, il 50 per cento della quota di superamento riconducibile a tali
medicinali è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le
aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai
medicinali non innovativi coperti da brevetto;
j) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni
interessate, da parte delle aziende farmaceutiche, di quanto dovuto nei
termini previsti comporta l’adozione da parte dell’AIFA di provvedimenti di
riduzione del prezzo di uno o più medicinali dell’azienda interessata in
misura e per un periodo di tempo tali da coprire l'importo corrispondente
alla somma non versata, incrementato del 20 per cento, fermo restando quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di recupero del credito da parte
delle pubbliche amministrazioni interessate nei confronti delle aziende
farmaceutiche inadempienti;
k) in sede di prima applicazione della disciplina recata dal
presente comma, ai fini della definizione dei budget delle aziende
farmaceutiche per l’anno 2013, fermo restando quanto previsto dalle lettere
a) b) e c), dai fatturati aziendali relativi al 2012 è detratta una quota
derivante dalla ripartizione fra tutte le aziende farmaceutiche, in
proporzione al rispettivo fatturato relativo all’anno 2012, dell’ammontare
del superamento, a livello complessivo, del tetto di spesa farmaceutica
ospedaliera per lo stesso anno.
9. L’AIFA segnala al Ministro della salute l’imminente ingresso
sul mercato di medicinali innovativi ad alto costo che, tenuto conto della
rilevanza delle patologie in cui sono utilizzati e della numerosità dei
pazienti trattabili, potrebbero determinare forti squilibri di bilancio per
il Servizio sanitario nazionale.
10. Al fine di incrementare l’appropriatezza amministrativa e
l’appropriatezza d’uso dei farmaci il comitato ed il tavolo degli adempimenti
di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005
verificano annualmente che da parte delle Regioni si sia provveduto a
garantire l’attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci
sottoposti a registro e l’attivazione delle procedure per ottenere
l’eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.
11. La disciplina del presente articolo in materia di spesa
farmaceutica sostituisce integralmente quella prevista dalla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; conseguentemente i
riferimenti alla lettera b) contenuti nello stesso articolo 17 del citato
decreto legge devono intendersi come riferimenti al presente articolo”.
12 . Con le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono fissate
misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi e
ulteriori misure in campo sanitario per l’anno 2012. Per gli anni 2013 e
seguenti le predette misure sono applicate, salvo la stipulazione, entro il
31 luglio 2012, del Patto per la salute 2013-2015, sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, nella quale possono essere convenute rimodulazioni delle
misure, fermo restando l’importo complessivo degli obiettivi finanziari
annuali. Con il medesimo Patto si procede al monitoraggio dell’attuazione
delle misure finalizzate all’accelerazione del pagamento dei crediti degli
enti del servizio sanitario nazionale.
13.Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di
conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi:
a) ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma
1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, gli importi e le connesse prestazioni relative
a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi,
con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei
contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici
opera fino al 31 dicembre 2012 ;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
aggiunti i seguenti periodi: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione
di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle
Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione
dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di
beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le
Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei
contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai
prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti
modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il
termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi
come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal
contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga
all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per
differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20
per cento rispetto al prezzo di riferimento.»;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adottano, entro il 30 novembre 2012, provvedimenti di riduzione dello
standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico
del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti
letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti
per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente
le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come
riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui
il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a
carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 40 per
cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente
attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole
regioni, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti
letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il
conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’articolo 15-septies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell’ambito
del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se
funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri
articolati in più sedi, e promuovono l’ulteriore passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all’assistenza in regime
ambulatoriale, favorendo l’assistenza residenziale e domiciliare. Entro il 28
febbraio 2013, con regolamento approvato ai sensi dell’articolo 1, comma 169,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera;
d) fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, comma 1,
lettera a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli enti del servizio sanitario
nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie
merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e
negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se
disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente
lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa;
e) costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento
integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della
redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management in termini tali da
specificare l’esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori,
servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all’importo
complessivo dell’appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il
Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12
dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell’istruttoria
effettuata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;
f) il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, di
cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è
rideterminato, per l’anno 2013 al valore del 4,9 per cento e, a decorrere dal
2014, al valore del 4,8 per cento;
g) all’articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
“1-bis. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni
non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione
assegnato”.
14. A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi
vigenti nell’esercizio 2012, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l’acquisto di prestazioni sanitarie
da soggetti privati accreditati per l’assistenza specialistica ambulatoriale
e per l’assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell’importo e dei
corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata
dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa
complessiva annua , rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, dello 0,5
per cento per l’anno 2012, dell’1 per cento per l’anno 2013 e del 2 per cento
a decorrere dall’anno 2014. La misura di contenimento della spesa di cui al
presente comma è aggiuntiva rispetto alle misure eventualmente già adottate
dalle singole regioni e province autonome di Trento e Bolzano e trova
applicazione anche in caso di mancata sottoscrizione dei contratti e degli
accordi, facendo riferimento, in tale ultimo caso, agli atti di
programmazione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano della
spesa sanitaria. Il livello di spesa determinatosi per il 2012 a seguito
dell’applicazione della misura di contenimento di cui al presente comma
costituisce il livello su cui si applicano le misure che le regioni devono
adottare, a decorrere dal 2013, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera
a), ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
15. In deroga alla procedura prevista dall’articolo 8-sexies,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 e successive modificazioni,
in materia di remunerazione delle strutture che erogano assistenza
ospedaliera ed ambulatoriale a carico del servizio sanitario nazionale, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, con proprio decreto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, determina le tariffe massime che le regioni e le
province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate, di cui
all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e
successive modificazioni, sulla base dei dati di costo disponibili e, ove
ritenuti congrui ed adeguati, dei tariffari regionali, tenuto conto
dell’esigenza di recuperare, anche tramite le determinazione tariffaria,
margini di inappropriatezza ancora esistenti a livello locale e nazionale.
16. Le tariffe massime di cui al comma 15, valide per gli anni
2012-2014, costituiscono riferimento per la valutazione della congruità delle
risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quali principi di
coordinamento della finanza pubblica.
17. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni,
superiori alle tariffe massime di cui al presente articolo restano a carico
dei bilanci regionali. Tale disposizione si intende comunque rispettata dalle
regioni per le quali il Tavolo di verifica degli adempimenti, istituito ai
sensi dell’articolo 12 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta del 23 marzo 2005, abbia verificato il rispetto dell'equilibrio
economico-finanziario del settore sanitario, fatto salvo quanto
specificatamente previsto per le regioni che hanno sottoscritto l’accordo di
cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
successive modificazioni su un programma operativo di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, per le
quali le tariffe massime costituiscono un limite invalicabile.
18. Sono abrogate le disposizioni contenute nel primo, secondo,
terzo, quarto periodo dell’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre
2004 n. 311.
19. Al quinto periodo dell’articolo 1, comma 170, della legge 30
dicembre 2004 n. 311, le parole:
“Con la medesima cadenza di cui al quarto periodo” sono
sostituite con le seguenti: “Con cadenza triennale, a decorrere dall’entrata
in vigore del presente decreto”.
20. Si applicano, a decorrere dal 2013, le disposizioni di cui
all’articolo 11, comma 1, del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora al termine del
periodo di riferimento del Piano di rientro ovvero della sua prosecuzione,
non venga verificato positivamente, in sede di verifica annuale e finale, il
raggiungimento degli obiettivi strutturali del piano stesso, ovvero della sua
prosecuzione.
21. Il comma 3 dell’ articolo 17 del decreto legge 6 luglio
2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
è sostituito dai seguenti:
3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015.
3 - bis . Alla verifica
dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 si provvede
con le modalità previste dall’articolo 2, comma 73, della citata legge n. 191
del 2009. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l’effettivo
conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, limitatamente agli anni
2013 e 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia conseguito
l’equilibrio economico ed abbia altresì assicurato il contenimento delle
spese complessive di personale per un importo non inferiore a quello
risultante dall’applicazione della percentuale di cui al medesimo comma 71,
rispettivamente, nella misura di un terzo della stessa per l’anno 2013 e di
due terzi per l’anno 2014.
3 - ter. Per le regioni
sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi
di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi
ivi previsti in materia di personale.
22. In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo
il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato
finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni
di euro per l’anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l’anno 2013 e di 2.000
milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Le predette riduzioni sono
ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle
regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in
sede di espressione dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità
finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre
2012, con riferimento all’anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con
riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta
proposta entro i termini predetti, all’attribuzione del concorso alla manovra
di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione
delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si
provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione
della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma
mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo
27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è
annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali.
23. A decorrere dall’anno 2013, la quota premiale a valere sulle
risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’articolo 9, comma 2, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,25
per cento delle predette risorse.
24. Si applicano, a decorrere dall’esercizio 2013, le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191.
25. L’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 si
interpreta nel senso che le disposizioni ivi richiamate di limitazione della
crescita dei trattamenti economici anche accessori del personale delle
pubbliche amministrazioni si applicano, in quanto compatibili, anche al
personale convenzionato con il servizio sanitario nazionale fin dalla loro
entrata in vigore.
Titolo IV
Razionalizzazione e riduzione della spesa
degli enti territoriali
Art. 16.
Riduzione della spesa degli enti
territoriali
1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica,
gli enti territoriali concorrono, anche mediante riduzione delle spese per
consumi intermedi, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono
principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
2. Le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle regioni
a statuto ordinario, escluse quelle destinate al finanziamento corrente del
Servizio Sanitario Nazionale, sono ridotte di 700 milioni di euro per l’anno
2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Le riduzioni da
imputare a ciascuna regione sono determinate, tenendo conto anche delle
analisi della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recepite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è
comunque emanato entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in
proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno
2011, dal SIOPE. Gli obiettivi del patto di stabilità interno delle predette
Regioni sono rideterminati tenendo conto degli importi di cui al presente
comma.
3 Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5
maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano assicurano un concorso alla finanza pubblica per l’importo
complessivo di 600 milioni di euro per l’anno 2012, 1.200 milioni di euro per
l’anno 2013 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Fino
all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27,
l'importo del concorso complessivo di cui al primo periodo del presente comma
è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai
tributi erariali, sulla base di apposito accordo sancito tra le medesime
autonomie speciali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepito
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 settembre
2012. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, l’accantonamento è effettuato, con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze da emanare entro il 15 ottobre 2012, in proporzione alle spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. Fino
all’emanazione delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli
obiettivi del patto di stabilità interno delle predette autonomie speciali
sono rideterminati tenendo conto degli importi derivanti dalle predette
procedure.
4. Dopo il comma 12 dell’articolo 32 della legge 12 novembre
2011, n 183 , è aggiunto il seguente comma: “12-bis. In caso di mancato
accordo di cui ai commi 11 e 12 entro il 31 luglio, gli obiettivi delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano sono
determinati applicando agli obiettivi definiti nell’ultimo accordo il
miglioramento di cui:
a) al comma 10 del presente articolo;
b) all’articolo 28, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1,
della legge 22 dicembre 2011, n.214;
c) all’articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della
legge 24 marzo 2012, n. 27, come ridotto dall’articolo 4, comma 11, del
decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;
d) agli ulteriori contributi disposti a carico delle autonomie
speciali.
5. L’ultimo periodo del comma 11 e l’ultimo periodo del comma 12
dell’articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n 183 sono abrogati.
6. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto
legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni
di euro per l’anno 2012 e di 2.000 milioni di euro a decorrere dall’anno
2013. Le riduzioni da imputare a ciascun comune sono determinate, tenendo
conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, degli
elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti
nell’ambito della procedura per la determinazione dei fabbisogni standard e
dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente, dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta
dall’ANCI, e recepite con decreto del Ministero dell’interno entro il 30
settembre 2012. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Statocittà
ed autonomie locali, il decreto del Ministero dell’interno è comunque emanato
entro il 15 ottobre 2012, ripartendo la riduzione in proporzione alle spese
sostenute per consumi intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In caso
di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno,
l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle predette somme nei
confronti dei comuni interessati all’atto del pagamento agli stessi comuni
dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate allo Stato contestualmente
all’imposta municipale propria riservata allo Stato. Qualora le somme da
riversare ai comuni a titolo di imposta municipale propria risultino
incapienti per l’effettuazione del recupero di cui al quarto periodo del
presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della parte non
recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità presenti sulla
contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio” che è reintegrata con
i successivi versamenti dell’imposta municipale propria spettante ai comuni.
7. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai
sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo n. 68 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti alle province
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni
di euro per l’anno 2012 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno
2013. Le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono determinate, tenendo
conto anche delle analisi della spesa effettuate dal commissario
straordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012, dalla
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepite con decreto del
Ministero dell’interno entro il 30 settembre 2012. In caso di mancata
deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il decreto
del Ministero dell’interno è comunque emanato entro il 15 ottobre 2012,
ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute per consumi
intermedi desunte, per l’anno 2011, dal SIOPE. In caso di incapienza, sulla
base dei dati comunicati dal Ministero dell’ interno, l’Agenzia delle entrate
provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province
interessate a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro
la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24, all’atto del
riversamento del relativo gettito alle province medesime. Qualora le somme da
riversare alle province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori, di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446 risultino incapienti per l’effettuazione del recupero
di cui al quarto periodo del presente comma, il versamento al bilancio dello
Stato della parte non recuperata è effettuato a valere sulle disponibilità
presenti sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio” che è reintegrata con
i successivi versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori.
8. Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all’articolo 76,
del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive
modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d’intesa con Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per
la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo
prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A
tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso
gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le
società di cui all’articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del
decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per
cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi
titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per
cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali
situazioni di soprannumero di cui all’articolo 2, comma 11, e seguenti.
9. Nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e
razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
10. All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quarto periodo è sostituito
dal seguente: «Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio
sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto
della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato,
l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e
dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è
recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente
territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o
perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi
erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate
al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui
il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede,
sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla
riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente
decreto.».
11. Il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l’ente locale può assumere
nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato, qualora sia rispettato il limite nell’anno di assunzione del nuovo
indebitamento
12. All’articolo 4-ter, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44:
a) ai commi 1 e 2 le parole: “30 giugno” sono sostituite dalle
parole: “10 settembre”;
b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti parole “Entro lo
stesso termine i comuni possono variare le comunicazioni già trasmesse”
c) al comma 5, le parole “entro il 30 luglio” sono sostituite dalle
parole “entro il 30 settembre”.
Art. 17.
Soppressione e razionalizzazione delle
province e loro funzioni
1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento
del pareggio di bilancio, le province sono soppresse o accorpate sulla base
dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Consiglio dei ministri determina, con apposita deliberazione,
da adottare su proposta dei Ministri dell’interno e della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, i
criteri per la riduzione e l’accorpamento delle province, da individuarsi
nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna
provincia. Ai fini del presente articolo, anche in deroga alla disciplina
vigente, la popolazione residente è determinata in base ai dati dell’Istituto
nazionale di statistica relativi all’ultimo censimento ufficiale, comunque
disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il
comune capoluogo di regione. Sono fatte salve, altresì, le province
confinanti solo con province di regioni diverse da quella di appartenenza e
con una delle province di cui all’articolo 18, comma 1.
3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 è trasmesso al
Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza,
all’organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, deliberano un piano di riduzioni
e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva
regione. I piani di cui al primo periodo del presente comma, costituenti
iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al
Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna
Regione interessata, ai fini di cui al comma 4.
4. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa
governativa sono soppresse o accorpate le province, sulla base delle
iniziative deliberate ai sensi del comma 3. Se a tale data tali deliberazioni
in una o più regioni non risultano assunte, il provvedimento legislativo di
cui al primo periodo del presente comma è assunto previo parere della
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni
esclusivamente in ordine alla riduzione ed all’accorpamento delle province
ubicate nei territori delle regioni medesime.
5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai
principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente
articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e
Bolzano.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 10 del presente
articolo, e fatte salve le funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui
all’articolo 23, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel rispetto del principio
di sussidiarietà di cui all’articolo 118, comma primo, della Costituzione, e
in attuazione delle disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 23,
come convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 214 del 2011, sono
trasferite ai comuni le funzioni amministrative conferite alle province con
legge dello Stato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e
rientranti nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai
sensi dell’articolo 117, comma secondo, della Costituzione.
7. Le funzioni amministrative di cui al comma 6 sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’interno di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.
8. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle
finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previa intesa con la Conferenza Stato -città ed
autonomie locali, sulla base della individuazione delle funzioni di cui al
comma 7, si provvede alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative connessi all’esercizio delle
funzioni stesse ed al loro conseguente trasferimento dalla provincia ai
comuni interessati. Sugli schemi dei decreti, per quanto attiene al
trasferimento di risorse umane, sono consultate le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
9. La decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite ai
sensi del comma 6 è inderogabilmente subordinata ed è contestuale all’effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali
necessarie all’esercizio delle medesime.
10. All’esito della procedura di accorpamento, sono funzioni
delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento
nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in
coerenza con la programmazione regionale nonchè costruzione, classificazione
e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale
ad esse inerente.
11. Restano ferme le funzioni di programmazione e di
coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all’articolo
117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai
sensi dell’articolo 118 della Costituzione.
12. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono
esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai
sensi dell’articolo 23, comma 15, del citato decretolegge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
13. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli
enti territoriali interessati, conseguente all’attuazione del presente
articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo.
Art. 18.
Istituzione delle Città metropolitane e
soppressione delle province del relativo territorio
1. A garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle
funzioni amministrative, in attuazione
degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, le Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono soppresse, con contestuale
istituzione delle relative città metropolitane, il 1° gennaio 2014, ovvero
precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del
consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell’incarico del commissario
eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31
dicembre 2013. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché agli
articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e
successive modificazioni.
2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello
della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo
restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell’articolo 133, primo
comma, della Costituzione. Le città metropolitane
conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle
province soppresse.
3. Sono organi della città metropolitana il consiglio
metropolitano ed il sindaco metropolitano, il quale può nominare un
vicesindaco ed attribuire deleghe a singoli consiglieri. Gli organi di cui al
primo periodo del presente comma durano in carica secondo la disciplina di
cui agli articoli 51, comma 1, 52 e 53 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000. Se il sindaco del comune capoluogo è di
diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della
città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla
carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano
sono svolte, sino all’elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal
vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero,
in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.
4. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina
di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, nonché che, in sede di prima
applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune
capoluogo, lo Statuto della città metropolitana può stabilire che il sindaco
metropolitano:
a) sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
b) sia eletto secondo le modalità stabilite per l’elezione del
presidente della provincia;
c) sia eletto a suffragio universale e diretto, secondo il
sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata
in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato
articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da
intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Il consiglio metropolitano è composto da:
a) sedici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione
residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
b) dodici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione
residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.
6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti, tra i
sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un
collegio formato da questi ultimi e dai consiglieri dei medesimi comuni,
secondo le modalità stabilite per l’elezione del consiglio provinciale e con
garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze.
L’elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni
dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al
comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni
dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco
metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.
7. Alla città metropolitana sono attribuite:
a) le funzioni fondamentali delle province;
b) le seguenti funzioni fondamentali:
1) pianificazione territoriale generale e delle reti
infrastrutturali;
2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito metropolitano;
3) mobilità e viabilità;
4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e
sociale.
8. Alla città metropolitana spettano:
a) il patrimonio e le risorse umane e strumentali della
provincia soppressa, a cui ciascuna città metropolitana succede a titolo
universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
b) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 24 è adottato entro tre mesi
dall’entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse
finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell’articolo 17 del
presente decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
statale.
9. Lo statuto metropolitano, da adottarsi da parte del consiglio
metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione:
a) regola l’organizzazione interna e le modalità di
funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni;
b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell’azione
complessiva di governo del territorio metropolitano;
c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città
metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni
metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può
delegare poteri e funzioni ai comuni, in forma singola o associata,
ricompresi nel proprio territorio con il contestuale trasferimento delle
relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro
svolgimento;
d) può prevedere le modalità con le quali i comuni facenti parti
della città metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima;
e) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non
ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la
città metropolitana.
10. La titolarità delle cariche di consigliere metropolitano,
sindaco metropolitano e vicesindaco è a titolo esclusivamente onorifico e non
comporta la spettanza di alcuna forma di remunerazione, indennità di funzione
o gettoni di presenza.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e
successive modificazioni, ed all’articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n.
131. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel
rispetto degli statuti speciali, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle
disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi
dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
Art. 19.
Funzioni fondamentali dei comuni e
modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali
1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 27 è sostituito dal seguente: “27. Ferme restando le
funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti
nelle materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell’articolo 118 della
Costituzione, sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell’articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione
finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato
dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale
nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello
sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione
civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio
e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi
tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi
sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto
previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e
compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi
elettorali e statistici, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale”
b) il comma 28 è sostituito dal seguente: “28. I comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se
appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui
territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il
comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata,
mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni
di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l). Se l’esercizio di tali
funzioni è legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, i
comuni le esercitano obbligatoriamente in forma associata secondo le modalità
stabilite dal presente articolo, fermo restando che tali funzioni comprendono
la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia,
apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di
licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel
settore dell'informatica”;
c) dopo il comma 28 è aggiunto il seguente: “28-bis. Per le unioni di cui al
comma 28 si applica l’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni. Ai comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti si applica quanto previsto al comma 17, lettera a), dell’articolo 16
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”;
d) il comma 30 è sostituito dal seguente: “30. La regione, nelle
materie di cui all’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione,
individua, previa concertazione con i comuni interessati nell’ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e
omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente
associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28,
secondo i princìpi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione
delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell’ambito
della normativa regionale, i comuni avviano l’esercizio delle funzioni
fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa
normativa”;
e) il comma 31 è sostituito dai seguenti: “31. Il limite
demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in
10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione
entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato
obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter.
31-bis. Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno
triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l’articolo 30
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del
predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella
gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno,
da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie
locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni
fondamentali esclusivamente mediante unione di comuni.
31-ter. I comuni interessati assicurano l’attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo:
a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle
funzioni fondamentali di cui al comma 28;
b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni
fondamentali di cui al comma 28”.
2. I commi da 1 a 16 dell’articolo 16 del decreto-legge n. 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sono sostituiti dai seguenti: “1. Al fine di assicurare il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento
della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e
il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici,
i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto
previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l’applicazione,
possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi
pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante
un’unione di comuni cui si applica, in deroga all’articolo 32, commi 3 e 6,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,
la disciplina di cui al presente articolo.
2. Sono affidate all'unione di cui al comma 1, per conto dei
comuni associati, la programmazione economico-finanziaria e la gestione
contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del
2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni
associati nonché quella patrimoniale, con riferimento alle funzioni da essi
esercitate per mezzo dell'unione. I comuni componenti l’unione concorrono
alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno
successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da
adottare annualmente, entro il 30 novembre, di un documento programmatico,
nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato dall'unione entro il
precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e semplificazione e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono disciplinati il procedimento amministrativo-contabile di
formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di vigilanza
sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili
tra ciascun comune e l'unione.
3. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici
in essere alla data di costituzione che siano inerenti alle funzioni e ai
servizi ad essa affidati ai sensi del comma 1, ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al
comma 1 sono trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle
funzioni ed ai servizi loro affidati, nonché i relativi rapporti finanziari
risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le unioni di comuni di
cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno
per gli enti locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione.
4. Le unioni sono istituite in modo che la complessiva
popolazione residente nei rispettivi territori, determinata ai sensi
dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero
a 3.000 abitanti se i comuni che intendono comporre una medesima unione
appartengono o sono appartenuti a comunità montane.
5. I comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio
comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente alle
disposizioni di cui al comma 4, avanzano alla regione una proposta di
aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva
unione. Nel termine perentorio del 31 dicembre 2013, la regione provvede,
secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni
del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo
periodo. La regione provvede anche in caso di proposta di aggregazione
mancante o non conforme alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio,
il presidente e la giunta.
7. Il consiglio è composto da tutti i sindaci dei comuni che
sono membri dell'unione nonché, in prima applicazione, da due consiglieri
comunali per ciascuno di essi. I consiglieri di cui al primo periodo sono
eletti, non oltre venti giorni dopo la data di istituzione dell'unione in
tutti i comuni che sono membri dell'unione dai rispettivi consigli comunali,
con la garanzia che uno dei due appartenga alle opposizioni. Fino
all'elezione del presidente dell'unione ai sensi del comma 8, primo periodo,
il sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti tra quelli che
sono membri dell'unione esercita tutte le funzioni di competenza dell'unione medesima.
Al consiglio spettano le competenze attribuite dal citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000 al consiglio comunale, fermo restando
quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
8. Entro trenta giorni dalla data di istituzione dell'unione, il
consiglio è convocato di diritto ed elegge il presidente dell'unione tra i
sindaci dei comuni associati. Al presidente, che dura in carica due anni e
mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco
dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono
membri dell'unione le attribuzioni di cui all’articolo 54 del medesimo testo
unico, e successive modificazioni.
9. La giunta dell'unione è composta dal presidente, che la
presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra i sindaci componenti
il consiglio in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi
corrispondente popolazione. Alla giunta spettano le competenze di cui
all'articolo 48 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo
presidente.
10. Lo statuto dell'unione individua le modalità di
funzionamento dei propri organi e ne disciplina i rapporti. Il consiglio
adotta lo statuto dell'unione, con deliberazione a maggioranza assoluta dei
propri componenti, entro venti giorni dalla data di istituzione dell'unione.
11. Ai consiglieri, al presidente ed agli assessori dell'unione
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 82 ed 86 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive
modificazioni, ed ai relativi atti di attuazione, in riferimento al
trattamento spettante, rispettivamente, ai consiglieri, al sindaco ed agli
assessori dei comuni aventi corrispondente popolazione. Gli amministratori
dell’unione, dalla data di assunzione della carica, non possono continuare a
percepire retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti di ogni genere ad
essi già attribuiti in qualità di amministratori locali ai sensi
dell’articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
12. L’esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere
assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del
testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del
predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il
conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella
gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all’articolo 14,
comma 31-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la
disciplina di cui al comma 1.
13. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti
negli organi di governo dell’unione, nei comuni che siano parti della stessa
unione gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio comunale, e le
giunte decadono di diritto”.
3. L’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
è sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Unione di comuni) 1. L’unione di comuni
è l’ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini,
finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in
prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di
comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di
promozione della montagna attribuite in attuazione dell’articolo 44, secondo
comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le
unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con
singoli comuni.
3. Gli organi dell’unione, presidente, giunta e consiglio, sono
formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da
amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere
attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma
percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la
giunta tra i componenti dell’esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è
composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni
associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i
comuni con popolazione pari a quella complessiva dell’ente, garantendo la
rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la
rappresentanza di ogni comune.
4. L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad
essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per
l’ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli
amministratori, all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e
all’organizzazione.
5. All’unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse
umane e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni loro attribuite.
Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di
personale, la spesa sostenuta per il personale dell’Unione non può
comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle
spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti.
A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e
una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati
progressivi risparmi di spesa in materia di personale.
6. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione sono approvati
dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza
richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni
svolte dall’unione e le corrispondenti risorse.
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse,
dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero
dell’interno per le finalità di cui all’articolo 6, commi 5 e 6".
4. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che fanno
parte di un’unione di comuni già costituita alla data di entrata in vigore
del presente decreto optano, ove ne ricorrano i presupposti, per la
disciplina di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, come modificato dal presente decreto, ovvero per
quella di cui all’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come
modificato dal presente decreto.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ciascuna regione ha facoltà di individuare limiti demografici
diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 16, comma 4, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto.
6. Ai fini di cui all’articolo 16, comma 5, del citato
decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, come modificato dal presente decreto, nel termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i comuni di cui al citato articolo 16, comma 1, con deliberazione del
consiglio comunale, da adottare, a maggioranza dei componenti, conformemente
alle disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 16, avanzano alla
regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per
l'istituzione della rispettiva unione.
7. Sono abrogati i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies e 3-octies dell'articolo 15 del
codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 20.
Disposizioni per favorire la fusione di
comuni e razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni comunali
1. A decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario ai
comuni che danno luogo alla fusione, di cui all’articolo 15, comma 3, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno
2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni
di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
3. Con decreto del Ministro dell’interno di natura non
regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l’attribuzione dei
contributi alla fusione dei comuni.
4. A decorrere dall’anno 2013 sono conseguentemente soppresse le
disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi
erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e
l’esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del
Ministro dell’interno del 1° settembre 2000, incompatibili con le
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
Titolo V
Finalizzazione dei risparmi di spesa ed altre
disposizioni di carattere finanziario
Art. 21.
Riduzione dell’iva
1. All’articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito
con legge n. 111 del 2011, e successive modifiche, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-ter:
1) nel primo periodo, le parole: “1° ottobre 2012 fino al 31
dicembre 2012”, sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2013 fino al 31
dicembre 2013”;
2) il secondo periodo è abrogato;
3) nel terzo periodo le parole “sono ulteriormente incrementate
di 0,5 punti percentuali”, sono sostituite dalla seguenti: “sono
rispettivamente rideterminate nella misura dell’11 e del 22 per cento”;
b) al comma 1-quater:
1) sono soppresse le parole “, secondo e terzo periodo”;
2) le parole “30 settembre 2012”, sono sostituite dalle parole:
“30 giugno 2013”;
3) le parole da “a 13.119 milioni di euro” sino alla fine del
comma, sono sostituite dalle seguenti “a 6.560 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2013”.
2. Con la legge di stabilità per l’anno 2013 sono indicate le
misure di attuazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica
previsto dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n. 52 del 2012, e le
disposizioni aventi ad oggetto l’eliminazione o riduzione di regimi di
esenzione, esclusione e favore fiscale previste dall’articolo 40, comma
1-quater, del decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del
2011. I risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal primo periodo
concorrono, unitamente ai risparmi di spesa derivanti dai regolamenti di
riordino, trasformazione e soppressione di enti ed organismi pubblici
statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, di
cui all’articolo 12 del presente decreto, al fine di evitare l’aumento, dal
1° luglio 2013, delle aliquote iva previsto dall’articolo 40, comma 1-ter,
del citato decreto legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011,
come modificato dal comma 1.
Art. 22.
Salvaguardia dei lavoratori
dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico
1. Ferme restando le disposizioni di salvaguardia stabilite dai
commi 14 e 15 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dai
commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.
216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
nonché le disposizioni, i presupposi e le condizioni di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, che ha determinato in
sessantacinquemila il numero dei soggetti interessati dalla concessione del
beneficio di cui alle predette disposizioni, le disposizioni in materia di
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad
applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorché maturino i
requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in
sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione
delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché
alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino
cessati dall’attività lavorativa e collocati in mobilità ai sensi degli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento
entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista,
della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n.
223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad
applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data
del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata;
b) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto
indicato dall’articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012
ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di
prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i
quali il diritto all’accesso ai predetti fondi era previsto da accordi
stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al
sessantaduesimo anno di età;
c) ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera d)
del decreto-legge n. 201 del 2011 nonché di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che,
antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti
anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20l, nel periodo compreso fra il
ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge;
d) ai lavoratori di cui all’articolo 6, comma 2-ter, del
decreto-legge n. 216 del 2011, che risultino in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente
prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del
2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo
compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del
comma 1. L’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione
del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai
lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso
e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione
determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci
previsti dalla disposizione di cui al comma 1.
Art. 23.
Altre disposizioni di carattere
finanziario ed esigenze indifferibili
1. Per l’anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro
da destinarsi a misure di sostegno al settore dell’autotrasporto merci. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le
esigenze del settore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della
quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in
base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio
finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le
disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8
giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini
ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati
per gli anni: da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013 e da 2013 a
2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5
per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni.
Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo
nell’esercizio successivo.
3. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013.
4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti d'onore e l’erogazione delle borse di studio da
ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è
incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013
5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi
previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è
autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
6. Ai fini della proroga per l’anno 2013 della partecipazione
italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.
7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere
dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1,
terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino
al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo
7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal
fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con
specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro,
rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del
citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.
8. La dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 700 milioni di euro per
l’anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, tra le finalità di cui all’articolo 33, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n. 183, come indicate nell’allegato 3 della medesima legge,
con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del
presente articolo, nonché per interventi in tema di sclerosi laterale
amiotrofica e di altre malattie altamente invalidanti, per ricerca e
assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. E’ autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l’anno
2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che
hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.
10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro
4.012.422, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222
relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578,
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma
11, della legge 12 novembre 2011 n. 183, di cui al fondo per il riparto della
quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.
11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi
connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del
Nord Africa umanitaria, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre
2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, è
autorizzata la spesa massima di 500 milioni di euro, per l’anno 2012, da iscrivere
su apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di
interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del
Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, è individuato l’ammontare di risorse da assegnare
per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero
direttamente al Ministero dell’interno e alle altre Amministrazioni
interessate. Le somme non utilizzate nell’esercizio possono esserlo in quello
successivo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter
e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvederà a
regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione
ordinaria, da parte del Ministero dell’interno e delle altre amministrazioni
competenti, degli interventi concernenti l’afflusso di immigrati sul
territorio nazionale.
Art. 24.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 11, 3, comma 16,
5, comma 1, 7, comma 21, 21, comma 1, 22 e 23, ad esclusione del comma 9, del
presente provvedimento, pari a 3.780,250 milioni di euro per l'anno 2012, a
10.544 milioni di euro per l'anno 2013, a 11.157,150 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014, che aumentano a 10.558,328 milioni di euro per
l'anno 2013, a 11.207,150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 ai fini
della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento
netto, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate e delle
minori spese recate dal presente provvedimento.
2. I risparmi di spesa derivanti dall’applicazione delle misure
del presente decreto, non utilizzati per la copertura dello stesso sono
destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente decreto.
Art. 25.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Allegati:
Allegato 1 - Riduzione di
spese per acquisto di beni e servizi
Allegato 2 - Riduzione di
spesa dei ministeri da realizzare con la legge di stabilità
Allegato 3 - Riduzione
trasferimenti enti di ricerca
Dato a Roma, addì 6 luglio 2012
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell’economia e delle finanze
GIARDA, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
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