DECRETO-LEGGE
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI STABILIZZAZIONE
FINANZIARIA
E DI COMPETITIVITA’ ECONOMICA
TITOLO I
Stabilizzazione
finanziaria
Capo I
Riduzione
del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione
Art. 1
Definanziamento
delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni
1. Le
autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati
sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli
anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze
da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero
le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Le
disponibilità individuate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato.
Art.2
Riduzione e
flessibilità negli stanziamenti di bilancio
1. Al fine
di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento
delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in
deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’articolo 23 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al triennio 2011- 2013, nel rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge
di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni
finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento
alle spese di cui all’articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del
2009. In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate
le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i
corrispondenti importi. Resta precluso l’utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall’anno 2011 è disposta
la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a
legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato 1 al presente
decreto. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle
università, le risorse destinate all’informatica, alla ricerca e al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della
spesa dei Ministeri, derivanti dall’applicazione dell’articolo 6.
Art. 3
Ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riduzioni di spesa.
1. Oltre
alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la
Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ai seguenti ulteriori interventi
sul bilancio 2010:
a)
eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da
norme vigenti, con un risparmio non inferiore a 10 milioni di euro;
b)
contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non
inferiore a 10 milioni di euro;
c)
riduzione del 10% degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri
senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore
a 60 milioni di euro.”
2. Le somme
provenienti dalle riduzioni di spesa previste dai commi .. 1 e 2 sono versate
all’entrata dal bilancio dello Stato.”
Art. 4
Modernizzazione
dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni
1. Ai fini
di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi
effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti,
il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la realizzazione di un
servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa
la tessera sanitaria.
2. Ai fini
dell’attuazione del presente articolo, il Ministero dell’economia e delle
finanze, con propri provvedimenti:
a)
individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui
i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono
avvalersene;
b)
individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei
requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini;
c)
disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici,
anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai
propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti;
d)
stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini
tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio;
e)
disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti;
f)
stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento.
3. Il
corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i
soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso Ministero dell’economia e
delle finanze.
4. Per le
spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle
entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del Ministero
dell’economia e delle finanze.
CAPO II
RIDUZIONE
DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI
Art. 5
Economie
negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici
1. A
decorrere dall’anno 2011 nel bilancio dello Stato è istituito un fondo
finalizzato al finanziamento degli interventi relativi alla concessione di
ammortizzatori in deroga, nel quale, con distinti versamenti, affluiscono gli
importi corrispondenti alle riduzioni di spesa, anche derivanti dall’art. 8,
comma 2, secondo periodo, che saranno deliberate, con le modalità previste dai
rispettivi ordinamenti:
a) dalla
Presidenza della Repubblica;
b) dal
Senato della repubblica e dalla Camera dei deputati, anche con riferimento al
trattamento economico dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo;
c) dalla
Corte Costituzionale;
d)dalle
Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati
nell’art. 121 della Costituzione.
2. A
decorrere dal 1° gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri
e dei Sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento nazionale,
previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è
ridotto del 10 per cento.
3. A
decorrere dal 1° gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di
autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo
complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al
trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica
quanto previsto dall’art. 6, comma 1, primo periodo.
4 A
decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei
deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, l’importo di un euro previsto
dall’art. 1, comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è
ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato
articolo 1.
5. Ferme le
incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di
cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di
qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute;
eventuali gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a
seduta.
6.
All’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma
2 è sostituito dal seguente:
“2. I
consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti
fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva In nessun
caso l’ammontare percepito nell’ambito di ciascun mese da un consigliere può
superare l’importo pari ad un quinto dell’indennità massima prevista dal
rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna
indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.”;
b) al comma
8:
1)
all’alinea sono soppresse le parole: “e dei gettoni di presenza”;
2) è
soppressa la lettera e);
c) al comma
10 sono soppresse le parole: “e dei gettoni di presenza”;
d) al comma
11, le parole: “dei gettoni di presenza” sono sostituite dalle seguenti: “delle
indennità di funzione”.
7. Con
decreto del Ministro dell’interno, adottato entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai sensi dell’articolo 82,
comma 8, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità già
determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un
periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione
fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni
con popolazione fino a 250000 abitanti e per le province con popolazione tra
500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per
i restanti comuni e per le restanti province. Sono esclusi dall’applicazione
della presente disposizione i comuni con meno di 1000 abitanti. Con il medesimo
decreto è determinato altresì l’importo dell’indennità di funzione di cui al
comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. Agli
amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti
territoriali diversi da quelli di cui all’articolo 114 della Costituzione,
aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono
essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi
forma siano essi percepiti.
8.
All’articolo 83 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma
1, le parole: “ i gettoni di presenza previsti” sono sostituite dalle seguenti:
“alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti”;
b) al comma
2 sono soppresse le parole: “, tranne quello dovuto per spese di indennità di
missione,”.
9.
All’articolo 84 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1:.
a) le
parole: “sono dovuti” sono sostituite dalle seguenti: “è dovuto”;
b) sono
soppresse le parole: “, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le
altre spese,”.
10.
All’articolo 86, comma 4, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
soppresse le parole: “e ai gettoni di presenza”.
11. Chi è
eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può
comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta.
12. Sono
soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle
rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2009, inferiore
a duecentoventimila abitanti.
13.Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle
Province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall’articolo 21,
comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l’iniziativa
concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una
nuova Provincia o delle Province non soppresse nell’ambito della medesima
Regione, ferma restando l’integrità del territorio comunale.
14. Il
rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di
cui all’articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie
forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui
al comma 13 siano adottate in conformità al principio di continuità
territoriale.
15. Entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell’Interno, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro per le
Riforme per il federalismo, con il Ministro per la Semplificazione normativa e
con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza
unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131,
alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del
presente articolo, sulla base dell’iniziativa dei Comuni di cui al comma 13 e
sentita la Regione interessata.
16.Entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 15, sono
adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo
la procedura prevista al comma 15, con i quali sono trasferiti i beni e le
risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia
soppressa alla Provincia o alle Province di aggregazione di cui al comma 2.
17. I
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 15 e 16
producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi
delle Province di cui al comma 12.
Il presente
articolo non si applica alle province delle Regioni a statuto speciale e a
quelle direttamente confinanti con altri Stati.
Art. 6
Riduzione
dei costi degli apparati amministrativi
1. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
partecipazione agli organi collegiali di cui all’articolo 68, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al
rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali
gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta
giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli alle
commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per
legge che operano presso il Ministero per l’ambiente, alla struttura di
missione di cui all’art. 163, comma 3, lettera a), del d. lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, ed al consiglio tecnico scientifico di cui all’art. 7 del d.P.R. 20
gennaio 2008, n. 43.
2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti,
che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la
titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa
vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare
l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal
presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli
organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
Gli enti
privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono
ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche
finanze, salva l’eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5
per mille del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
La
disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti
nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto
legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di
commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella
tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali
nazionali 3. Fermo restando quanto previsto dall’art.1 comma 58 della legge 23
dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi,
i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti
dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge
31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di
organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi
tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi
risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli
emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti
alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le
disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del
Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli
altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica
al trattamento retributivo di servizio.
4.
All’articolo 62, del dPR 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “Nei casi previsti dal presente comma l’incarico si intende
svolto nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza del dipendente ed i
compensi dovuti dalla società o dall’ente sono corrisposti direttamente alla
predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento
economico accessorio della dirigenza o del personale non dirigenziale.”. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso
alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
5. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici,
e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato,
provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a
decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non
già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano
costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre
componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono
all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i
regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente
vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente
comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di
organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina
responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e
degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli anti previdenziali
nazionali si applica comunque quanto previsto dall’art. 7, comma 6.
6. Nelle
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle
società controllate direttamente o indirettamente dalle predette
amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento.
La
disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima
scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si
applica alle società quotate.
7. Al fine
di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere
dall’anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa
quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici
dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità
indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli
organismi equiparati, non può essere superiore al 20 per cento di quella
sostenuta nell’anno 2009.
L'affidamento
di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità erariale.
8. A
decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per
cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di
ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi
delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010
l’organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di
cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle
Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle
strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro
competente; L’autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia
possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di
messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l’utilizzo, per le medesime
finalità, di video/audio conferenze da remoto,anche attraverso il sito internet
istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono
svolgere al di fuori dall’orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non
ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a
qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le
autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l’autorizzazione
è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per
le autorità indipendenti, dall’organo di vertice. Per le forze armate e le
forze di polizia, l’autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di
ricerca, nonchè alle mostre realizzate, nell’ambito dell’attività
istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività
culturali ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi
internazionali o comunitari.
9. A
decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità
indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.
10. Resta
ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui
ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall’art. 14 del decreto legge n. 81
del 2007 convertito con legge n. del 2007.
11. Le
società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al
principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni
pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni,
desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che
esercitano i poteri dell’azionista garantiscono che, all’atto dell’approvazione
del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo
corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l’inerenza della
spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché
per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al
controllo del collegio sindacale.
12. A
decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni
internazioni di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del
fuoco, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero
indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e
organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali
necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50
per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in
essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del
presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità
erariale.. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato
in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato
dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli
organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma
non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le
missioni all’estero di cui all’art. 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta
disposizione non si applica alle missioni internazioni di pace.
Con decreto
del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle
spese di vitto e alloggio per il personale inviato all’estero. A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della
legge 18 dicembre 1973, n.836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n.417 e relative
disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di
cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe
disposizioni contenute nei contratti collettive. A decorrere dall’anno 2011,
fermi restando i criteri e gli elementi di costituzione di cui all’articolo 171
del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze su proposta
del Ministro degli affari esteri, l’indennità di servizio all’estero viene
stabilita in un importo corrispondente alla misura media di analoghe indennità
previste per gli Stati membri dell’Unione Economica Monetaria Europea.
Nella
determinazione dell’importo di cui al primo periodo si tiene conto anche
dell’assegno per oneri di rappresentanza di cui al comma 3 dell’articolo
171-bis del citato D.P.R. n. 18/1967. La misura di adeguamento risultante dalla
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si applica anche al
trattamento economico del personale di cui all’articolo 152 del D.P.R. 5
gennaio 1967, n. 18;. In ogni caso le misure delle indennità di cui al presente
comma non possono superare quelle previste in base alla normativa vigente.
13. A
decorrere dall’anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009. Le predette
amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di formazione tramite la
Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri
organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione
della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono
illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di
cui al presente comma non si applica all’attività di formazione effettuata
dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di
formazione.
14. A
decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma
3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non
possono effettuare spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi; il predetto
limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto
di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica
alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i
servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
15.
All’art. 41, comma 16-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine,
sono aggiunti i seguenti periodi: “Il corrispettivo provvisorio previsto dal
presente comma è versato entro il 31 ottobre 2010 all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato al fondo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto
dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.
16. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il
Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, istituito
con decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, d.p.c.m. 5 settembre 1980 e legge 28
ottobre 1980, n. 687, è soppresso e cessa ogni sua funzione, fatto salvo
l’assolvimento dei compiti di seguito indicati. A valere sulle disponibilità
del soppresso Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta
tecnologia, la società trasferitaria di seguito indicata versa, entro il 15
dicembre 2010, all’entrata del bilancio dello Stato la somma di euro
200.000.000. Il residuo patrimonio del Comitato per l’intervento nella Sir e in
settori ad alta tecnologia, con ogni sua attività, passività e rapporto, ivi
incluse le partecipazioni nella Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in
liquidazione e nel Consorzio Bancario Sir s.p.a. in liquidazione, è trasferito
alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla
base del rendiconto finale delle attività e della situazione
economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere da parte del
Comitato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.
Detto patrimonio costituisce un patrimonio separato dal residuo patrimonio
della società trasferitaria, la quale pertanto non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri del patrimonio del Comitato per
l’intervento nella Sir ed in settori ad alta tecnologia ad essa trasferito. La
società trasferitaria subentra nei processi attivi e passivi nei quali è parte
il Comitato per l’intervento nella Sir e in settori ad alta tecnologia, senza
che si faccia luogo all’interruzione dei processi. Un collegio di tre periti
verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione
economicopatrimoniale, tale situazione e predispone, sulla base della stessa,
una valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione del patrimonio
trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla
società trasferitaria, uno d’intesa tra Ministero dell’Economia e delle Finanze
e i componenti del soppresso Comitato e il presidente è scelto dal Ministero
dell’economia e delle finanze. La valutazione deve, fra l’altro, tenere conto
di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio
trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell’ammontare del
compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per
la liquidazione stessa. Il valore stimato dell’esito finale della liquidazione
costituisce il corrispettivo per il trasferimento del patrimonio, che è
corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
L’ammontare
del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell’Economia
e delle Finanze. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il
collegio dei periti determina l’eventuale maggiore importo risultante dalla
differenza fra l’esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della
liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
70% è attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze e la residua quota
del 30% è di competenza della società trasferitaria in ragione del migliore
risultato conseguito nella liquidazione.
17. Alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i liquidatori delle società
Ristrutturazione Elettronica REL s.p.a. in liquidazione, del Consorzio Bancario
Sir s.p.a. in liquidazione e della Società Iniziative e Sviluppo di Attività
Industriali - Isai s.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni e la
funzione di liquidatore di dette società è assunta dalla società trasferitaria
di cui al comma 21.
Sono
abrogati i commi 5 e 7 dell’art. 33 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
18. Tutte le
operazioni compiute in attuazione dei commi 16 e 17 sono esenti da qualunque
imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso
o denominato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
commi da 488 a 495 e 497 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
19. Al fine
del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto
conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di
concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, non possono effettuare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a
favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre
esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato
riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.
Sono in
ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a
fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo
svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di
investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di
servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza
pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione
interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri
Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono
essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.
20. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle
regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,
per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento
della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento
dei trasferimenti erariali di cui all’art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere
successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che
hanno attuato quanto stabilito dall’art. 3 del decreto legge 25 gennaio 2010,
n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono
volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per
l’attuazione del presente comma.
21. Le
somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo, con
esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di
cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del
Servizio sanitario nazionale.
Art. 7
Soppressione
ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a
favore di enti
1. Con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, al fine di
assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca
connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività
previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l’IPSEMA e
l’ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’INAIL,
sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero della salute.
2.Al fine
di assicurare la piena integrazione delle funzioni in materia di previdenza e
assistenza, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività,
l’IPOST è soppresso e le relative funzioni sono trasferite all’INPS, sottoposto
alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
3.Sono
confermate le disposizioni che prevedono la vigilanza del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali sull’Inail e sull’Inps e, per quanto riguarda le
attività di competenza del soppresso Ispels, del Ministero della salute.
4.Con
decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti
soppressi, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative
gestioni alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
5.Le
dotazioni organiche dell’Inps e dell’Inail sono incrementate di un numero pari
alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti
soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in
applicazione dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al
personale transitato dall’Ispels continua ad applicarsi il trattamento
giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto
ricerca e dell’area VII.
Nell’ambito
del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non
economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può
essere prevista un’apposita sezione contrattuale per le professionalità
impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti
rapporti di lavoro, l’INPS e l’INAIL subentrano nella titolarità dei relativi
rapporti.
6. I posti
corrispondenti all’incarico di componente dei Collegi dei sindaci, in posizione
di fuori ruolo istituzionale, soppressi ai sensi dei commi precedenti, sono
trasformati in posti di livello dirigenziale generale per le esigenze di
consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato, Gli incarichi dirigenziali di livello
generale conferiti presso i collegi dei sindaci ai sensi dell’articolo 3, comma
7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, riferiti a posizioni
soppresse per effetto dei commi precedenti, cessano dalla data di adozione dei
provvedimenti previsti dal comma 4 e ai dirigenti ai quali non sia riattribuito
il medesimo incarico presso il Collegio dei sindaci degli enti riordinati ai
sensi del presente articolo è conferito dall’Amministrazione di appartenenza un
incarico di livello dirigenziale generale .
7. All’art.
3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma
2 è sostituito dal seguente: “Sono organi degli Enti: a) il presidente; b) il
consiglio di indirizzo e vigilanza; c) il collegio dei sindaci;
d) il
direttore generale.”
b) il comma
3 è sostituito dal seguente: “Il presidente ha la rappresentanza legale
dell'Istituto, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza
ed è scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale
e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo
dell'Ente. E’ nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la
procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la
deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze.
Contestualmente
alla richiesta di parere prevista dalle predette disposizioni, si provvede ad
acquisire l’intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Ente, che deve
intervenire nel termine di trenta giorni. Decorso infruttuosamente tale
termine, si procede, in ogni caso, alla nomina del presidente.”
c) al comma
4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Almeno trenta giorni prima
della naturale scadenza ovvero entro dieci giorni dall’anticipata cessazione
del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo
titolare”;
d) al comma
5, primo e secondo periodo, le parole “il consiglio di amministrazione” e “ il
consiglio” sono sostituite dalle parole “il presidente”; sono eliminati gli
ultimi tre periodi del medesimo comma 5, dall’espressione “Il consiglio è
composto” a quella “componente del consiglio di vigilanza.”;
e) al comma
6, l’espressione “partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di
amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza” è
sostituita dalla seguente “può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo
e vigilanza”;
f) al comma
8, è eliminata l’espressione da “il consiglio di amministrazione” a “funzione
pubblica”;
g) al comma
9, l’espressione “con esclusione di quello di cui alla lettera e)” è sostituita
dalla seguente “con esclusione di quello di cui alla lettera d)”;
h) è aggiunto
il seguente comma 11: “Al presidente dell’Ente è dovuto, per l’esercizio delle
funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.”
8. Le
competenze attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,
nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da
qualunque altra norma riguardante gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza
di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
sono devolute al Presidente dell’Ente.
9. Con
effetto dalla ricostituzione dei consigli di indirizzi e vigilanza di cui
all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il
numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta
per cento.
10. Con
effetto dalla ricostituzione dei comitati amministratori delle gestioni, fondi
e casse di cui all’articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n.
88, nonché dei comitati previsti dagli articoli 42 e 44, della medesima legge,
il numero dei rispettivi componenti è ridotto in misura non inferiore al trenta
per cento.
11. A
decorrere dal 1° luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai
componenti dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui
all’articolo 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88, non possono
superare l’importo di Euro 30,00 a seduta.
6. A
decorrere dal 1° luglio 2010, l’attività istituzionale degli organi collegiali
di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
nonché la partecipazione all’attività istituzionale degli organi centrali non
dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza (gettoni
e/o medaglie).
7.I
regolamenti che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento degli Enti di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
sono adeguati alle modifiche apportate al medesimo provvedimento normativo dal
presente articolo, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del predetto
decreto legislativo n. 479/1994. 8.Nelle more di tale recepimento, si
applicano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel presente articolo.
12. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento
all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003,
n. 357.
1. 13. Con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Istituto affari
sociali di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei
Ministri del 23 novembre 2007, è soppresso e le relative funzioni sono
trasferite al ISFOL che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Per lo
svolgimento delle attività di ricerca a supporto dell’elaborazione delle
politiche sociali, è costituita nell’ambito dell’organizzazione dell’ISFOL
un’apposita macroarea. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da
riallocare presso l’ISFOL. La dotazione organica dell’ISFOL è incrementata di
un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite, in servizio presso
l’Istituto degli affari sociali alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
L’ISFOL
subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti
di lavoro in essere. L’ISFOL adegua il proprio statuto entro il 31 ottobre
2010.
14. Con
effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Ente nazionale
di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed
autori drammatici (ENAPPSMSAD), costituito con decreto del Presidente della
Repubblica 1 aprile 1978, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite
all’Enpals, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla
medesima data è istituito presso l’Enpals con evidenza contabile separata il
Fondo assistenza e previdenza dei pittori e scultori, musicisti, scrittori ed
autori drammatici.
Tutte le
attività e le passività risultanti dall’ultimo bilancio consuntivo approvato
affluiscono ad evidenza contabile separata presso l’Enpals. La dotazione
organica dell’Enpals è aumentata di un numero pari alla unità di personale di
ruolo trasferite in servizio presso l’ENAPPSMSAD alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell' art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400, le conseguenti modifiche al regolamento di organizzazione
e il funzionamento dell’ente Enpals. Il Commissario straordinario e il
Direttore generale dell’Istituto incorporante in carica alla data di entrata in
vigore del presente decreto legge continuano ad operare sino alla scadenza del
mandato prevista dai relativi decreti di nomina
15. Le
economie derivanti dai processi di razionalizzazione e soppressione degli enti
previdenziali vigilatati dal Ministero del lavoro previsti nel presente decreto
sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti
all’art. 1, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
16. Al fine
di razionalizzare e semplificare le funzioni di analisi e studio in materia di
politica economica, l’Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso;
le funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero dell’economia e delle
finanze. Le funzioni svolte dall’Isae sono trasferite con uno o più decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze; con gli
stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
riallocate presso il Ministero dell’economia e delle finanze, nonché,
limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso gli enti e le istituzioni
di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati, nei ruoli del
Ministero sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno
dei decreti di cui al presente comma; le amministrazioni di cui al presente
comma provvedono conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni
organiche; i dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico
fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative,
corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento
risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero,
è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i
restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella
titolarità dei rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica 17.
L’Ente italiano Montagna (EIM), istituito dall’articolo 1, comma 1279, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso La Presidenza del Consiglio dei
Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse strumentali
e di personale ivi in servizio sono trasferite al Dipartimento per gli affari
regionali della medesima Presidenza. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la
Presidenza, nonché, limitatamente ai ricercatori e ai tecnologi, anche presso
gli enti e le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati, nei ruoli della Presidenza sulla base di apposita tabella di
corrispondenza. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono
conseguentemente a rimodulare le proprie dotazioni organiche . I dipendenti
trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento
dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato
rispetto a quello previsto per la Presidenza è attribuito per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le
amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi
rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica 18. Gli enti di cui all’allegato
2 sono soppressi e i compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle
amministrazioni corrispondentemente indicate. Il personale a tempo
indeterminato attualmente in servizio presso i predetti enti è trasferito alle
amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati ai sensi del predetto
allegato, e sono inquadrati sulla base di un’apposita tabella di corrispondenza
approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Le amministrazioni di destinazione adeguano le
proprie dotazioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti
previsti dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti trasferiti mantengono il
trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse
e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento. Nel caso in cui
risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del
amministrazione di destinazione, percepiscono per la differenza un assegno ad
personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi
titolo conseguiti. Dall’attuazione delle predette disposizioni non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Gli
stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di
funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione
della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i
relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico
degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici. Alle
medesime amministrazioni sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali
attualmente utilizzate dai predetti enti. Le amministrazioni di destinazione
esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti soppressi con le
articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di
definizione del relativo assetto organizzativo, Al fine di garantire la
continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo agli enti di
cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione
indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati.”
19 :
L’Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale (INSEAN)
istituito con Regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 530 è soppresso. Le
funzioni e le risorse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e agli enti e alle istituzioni di ricerca.
Le funzioni
svolte dall’INSEAN sono trasferite presso le amministrazioni destinatarie con
uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; con
gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie
riallocate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché,
limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli
enti le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono
inquadrati nei ruoli del Ministero sulla base di apposita tabella di
corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui
al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono
conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche.
I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al
momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più
elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito
per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti
di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei
rispettivi rapporti. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
20.
L’ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, è sostituito dal seguente:
“Le nomine
dei componenti degli organi sociali sono effettuate dal Ministero dell'economia
e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico”.
21.Per
garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia nucleare, i
commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono abrogati,
fatti salvi gli effetti prodotti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro 30 giorni decorrenti dalla medesima
data è ricostituito il Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A.,
composto di 5 membri. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione
della Sogin S.p.A. è effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze
d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.
22. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto lo Stato cessa
di concorrere al finanziamento degli enti, istituti, fondazioni e altri
organismi, indicati nell’allegato 3 del presente decreto. Con la medesima
decorrenza, sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti sui competenti
capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al
contributo dello Stato ai predetti enti, istituti, fondazioni e altri organismi
per l’importo assegnato agli stessi nell’anno 2009. Una quota pari al 30 per
cento delle risorse derivanti dall’attuazione del comma 1 confluisce in un
apposito fondo, destinato all’eventuale erogazione di contributi ai soggetti di
cui all’allegato 3 che ne facciano documentata e motivata richiesta.
L’erogazione del contributo è disposta con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
23. Le
Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero
dell’economia e delle finanze sono soppresse, ad eccezione di quelle presenti
nei capoluoghi di regione e nelle Province a speciale autonomia, che subentrano
nelle competenze delle Commissioni soppresse. Con protocolli di intesa, da
stipularsi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le Regioni, le
predette Commissioni possono avvalersi a titolo gratuito delle Asl
territorialmente competenti ovvero, previo accordo con il Ministero della
difesa, delle strutture sanitarie del predetto Ministero operanti sul
territorio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono stabilite le date di effettivo esercizio del nuovo
assetto delle commissioni mediche di cui al presente comma.
24. Sono
attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all’art.
24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi
inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per
le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricompresse nelle
politiche di sviluppo e coesione.
25. Per
l’esercizio delle funzioni di cui al comma 24, è trasferito alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con le relative risorse finanziarie, umane e
strumentali, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del
Ministero dello sviluppo economico, con le strutture organizzative di livello
dirigenziale generale competenti in materia di politica regionale unitaria
comunitaria e nazionale. Le strutture del predetto Dipartimento, trasferite ai
sensi del periodo precedente e già oggetto di riduzione ai sensi dell’art. 74
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono considerate ai fini dell’applicazione
della medesima disposizione relativamente alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
26. Ai fini
della ricognizione delle risorse di cui al comma 25 si provvede, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia
e delle finanze e dello sviluppo economico.
27. Restano
ferme le funzioni di controllo e monitoraggio della Ragioneria generale dello
Stato.
Art. 8
Razionalizzazione
e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche
1. Il
limite previsto dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili
utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere
dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile
utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato
articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall’art. 2, comma
222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .Le deroghe
ai predetti limiti di spesa sono concesse dall’Amministrazione centrale
vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. . Le limitazioni di cui al presente comma non si
applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e
del paesaggio” e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 2008, concernente la
sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è
compito dell’organo interno di controllo verificare la correttezza della
qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate
disposizioni.
2. Ai fini
della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi
di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della
Costituzione, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti
locali, nonché gli enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed
ospedaliere, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
sono tenuti ad adeguarsi ai principi definiti dal comma 15, stabilendo misure
analoghe per il contenimento della spesa per locazioni passive, manutenzioni ed
altri costi legati all’utilizzo degli immobili. Per le medesime finalità, gli
obblighi di comunicazione previsti dall’art. 2, comma 222, periodo dodicesimo,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le disposizioni
del comma 15 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto di quanto previsto dai relativi
statuti.
3. Qualora
nell’attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al comma 222, periodo
nono, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’amministrazione utilizzatrice,
per motivi ad essa imputabili, non provvede al rilascio gli immobili utilizzati
entro il termine stabilito, su comunicazione dall’Agenzia del demanio il
Ministero dell’economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato effettua una riduzione lineare degli stanziamenti di spesa
dell’amministrazione stessa pari all’8 per cento del valore di mercato
dell’immobile rapportato al periodo di maggior permanenza.
4.Fatti
salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai
sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39
convertito con modificazioni con legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti
risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all’acquisto di immobili
adibiti ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo
le indicazioni fornite dell’Agenzia del demanio sulla base del piano di
razionalizzazione di cui al presente comma.
L’Agenzia
del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti
di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di
previdenza pubblici”.
5. Al fine
dell’ottimizzazione della spesa per consumi intermedi delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle finanze,
fornisce, entro il 31 marzo 2011, criteri ed indicazioni di riferimento per
l’efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata
utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalle Amministrazioni ai sensi
del successivo periodo, nonché dei dati relativi al Programma di
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi.
La Consip
S.p.A. fornisce il necessario supporto all’iniziativa, che potrà prendere in
considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori dei Nuclei di
Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell’art. 39 della legge
196 del 2009. Le Amministrazioni di cui al presente comma comunicano al
Ministero dell’economia e delle finanze dati ed informazioni sulle voci di
spesa per consumi intermedi conformemente agli schemi nonché alle modalità di
trasmissione individuate con circolare del Ministro dell’Economia e delle
finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione del presente decreto.
Sulla base
dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato elaborano piani di razionalizzazione che
riducono la spesa annua per consumi intermedi del 3 per cento nel 2012 e del 5
per cento a decorrere dal 2013 rispetto alla spesa del 2009al netto delle assegnazioni
per il ripiano dei debiti pregressi di cui all’articolo 9 del decreto legge 185
del 2008, convertito con modificazioni dal decreto legge n. 2 del 2009. I piani
sono trasmessi entro il 30 giugno 2011 al Ministero dell’Economia e delle
finanze ed attuati dalle singole amministrazioni al fine di garantire i
risparmi previsti. In caso di mancata elaborazione o comunicazione del predetto
piano si procede ad una riduzione del 10 per cento degli stanziamenti relativi
alla predetta spesa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi del piano, le
risorse a disposizione dell’Amministrazione inadempiente sono ridotte dell’8
per cento rispetto allo stanziamento dell’anno 2009. A regime il piano viene
aggiornato annualmente, al fine di assicurare che la spesa complessiva non
superi il limite fissato dalla presente disposizione.
6.In
attuazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 12 novembre 2009, n. 172 il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali e
assistenziali vigilati stipulano apposite convenzioni per la razionalizzazione
degli immobili strumentali e la realizzazione dei poli logistici integrati,
riconoscendo canoni e oneri agevolati nella misura ridotta del 30 per cento
rispetto al parametro minimo locativo fissato dall’Osservatorio del mercato
immobiliare in considerazione dei risparmi derivanti dalle integrazioni
logistiche e funzionali.
7. Ai fini
della realizzazione dei poli logistici integrati, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e gli enti previdenziali e assistenziali vigilati
utilizzano sedi uniche e riducono del 40 per cento l’indice di occupazione pro
capite in uso alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Gli
immobili acquistati e adibiti a sede dei poli logistici integrati hanno natura
strumentale.
Per
l’integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali gli enti
previdenziali e assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma
diretta e indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di immobili
di proprietà. Nell’ipotesi di alienazione di unità immobiliari strumentali, gli
enti previdenziali e assistenziali vigilati possono utilizzare i corrispettivi
per l’acquisto di immobili da destinare a sede dei poli logistici integrati. Le
somme residue sono riversate alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della
normativa vigente. I piani relativi a tali investimenti nonché i criteri di
definizione degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento
dei poli logistici integrati sono approvati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari
previsti dal comma 8 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.
9.All’articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il sedicesimo periodo
sono inseriti i seguenti periodi: “Gli enti di previdenza inclusi tra le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 20011, n. 165, effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento
degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili
strumentali e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione è effettuata con
le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
10. Al fine
di rafforzare la separazione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo
e gestione amministrativa, all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis)
adottano i provvedimenti previsti dall’articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; “.
11. Le
somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite,
quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito
delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il
finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di
pace previsto dall’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.
296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si
applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore del
presente provvedimento e non ancora riassegnati.
12. Gli
articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
rischio da stress lavoro-correlato, non si applicano alle amministrazioni
pubbliche
13.
All’art. 41, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito
con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. “2009 e 2010”, sono sostituite
dalle seguenti: “2009, 2010, 2011, 2012 e 2013”; le parole: “dall’anno 2011”
sono sostituite dalle seguenti: “dall’anno 2014”; le parole: “all’anno 2010”
sono sostituite dalle seguenti: “all’anno 2013”.
14. In
relazione a quanto previsto dall’art. 9, le risorse di cui all’ articolo 64,
comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente al triennio
2010-2012, sono destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo
periodo, del citato articolo 64, al ripianamento dei debiti pregressi delle
istituzioni scolastiche ovvero al finanziamento delle esigenze relative alle
supplenze brevi, alle spese di funzionamento ivi comprese quelle per le
attività di cui all’articolo 78, comma 31, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
CAPO III
CONTENIMENTO
DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA
Art. 9
Contenimento
delle spese in materia di impiego pubblico
1. Per gli
anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento
accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del 3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 comma , non può superare,
in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010, fatto salvo quanto
previsto dal comma 14, secondo periodo.
2. In
considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e
tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e
sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli
dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi
ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto
nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del
5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,
nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della
predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque
inferiore 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili
degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all’art. 14, comma
2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la
riduzione si applica sull’intero importo dell’indennità. Per i procuratori ed
avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico
complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui ai commi 3 e
4 dell’articolo 21 del R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611.La riduzione prevista dal
primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. . A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre
2013, nell’ambito delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e
integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli
incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti
in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente
titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la
riduzione prevista nel presente comma. Gli Organi costituzionali di cui
all’articolo 4, comma 2, provvedono con le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti.
3. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nei
confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle
amministrazioni pubbliche, come individuate dall’Istituto nazionale di
Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che
autorizzano la corresponsione, a loro favore, di una quota dell’importo
derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi 4. I rinnovi contrattuali
del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio
2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di
diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in ogni caso, determinare
aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole difformi contenute
nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità
successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti
retributivi saranno conseguentemente adeguati. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica alle Forze di polizia ed ai Vigili
del fuoco.
5.All’articolo
3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato
dall’articolo 66, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole “Per
gli anni 2010 e 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Per il quadriennio
2010-2013”.
6.All’articolo
66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole “Per ciascuno degli
anni 2010, 2011 e 2012” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dall’anno
2010”.
7.All’articolo
66, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola “2012” è sostituita
dalla parola “2014”.
8.A
decorrere dall’anno 2015 le amministrazioni di cui al comma all’articolo 1,
comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente
corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato
nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da
assumere non può eccedere quello delle unità cessate nell’anno precedente. Il
comma 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato
da ultimo dall’articolo 66, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
9.
All’articolo 66, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
- le parole
“triennio 2010-2012” sono sostituite dalle parole “anno 2010”.
- dopo il
primo periodo sono aggiunti i seguenti:
“Per il
triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80
per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal
bilancio consuntivo dell’anno precedente, purchè entro il limite del 20 per
cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato intervenute nell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale
è fissata nella misura del 50 per cento per l’anno 2014 e del 100 per cento a
decorrere dall’anno 2015.
10. Resta
fermo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, del decreto legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.
14.
11. Qualora
per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni
intervenute nell’anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori
all’unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti
dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento
dell’unità.
12. Per le
assunzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 9 trova applicazione quanto previsto
dal comma 10 dell’articolo 66, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15. Per
l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno
pari a quello in attività di servizio d’insegnamento nell’organico di fatto
dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di
sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle
situazioni di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
16. In
conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato
che si determinano per gli enti del servizio sanitario nazionale in attuazione
di quanto previsto del comma 17 del presente articolo, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo
Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l’anno 2011 e di
1.132 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
17 Non si
dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e
negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2,
comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni. E’ fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza
contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010 in applicazione
dell’articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.
18.
Conseguentemente sono rideterminate le risorse di cui all’articolo 2, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, come di seguito specificato:
a) comma
13, in 313 milioni di euro per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012;
b) comma
14, per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 complessivamente in 222
milioni di euro annui, con specifica destinazione di 135 milioni di euro annui
per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
19. Le
somme di cui al comma 16, comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire
l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera g) della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
18. Gli
oneri di cui all’art. 2, comma 16, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
stabiliti per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 si adeguano alle misure
corrispondenti a quelle indicate al comma 16, lettera a) per il personale
statale.
20. I
meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di
cui all’articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come
previsti dall’articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si
applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non
danno comunque luogo a successivi recuperi.
Conseguentemente
non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011,
2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010 2012. Nei confronti del
personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato, per il triennio 2013,
2014 e 2015 si applica l’adeguamento computato sulla base del triennio 2007,
2008, 2009; per il predetto personale che nel corso del periodo di differimento
cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con
la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione,
considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o
dell’aumento biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di
contribuzione per i mesi di differimento. Resta ferma la disciplina di cui all’
articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come
sostituito dall’ articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.
21. Per le
categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di
progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono
utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio
previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il predetto personale le progressioni
di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e
2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per
il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate
ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013
hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
22. Per il
personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola,
gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle
posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti.
23. Le
disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato
con il servizio sanitario nazionale.
24. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le unità di personale
eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non
costituiscono eccedenze ai sensi del citato articolo 33 e restano
temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell’ambito dei contingenti di
ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si
considerano riassorbite all’atto delle cessazioni, a qualunque titolo,
nell’ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. In relazione
alla presenza di posizioni soprannumerarie in un’area, viene reso indisponibile
un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della
stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con
quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente
all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato distaccato presso l’Ente
Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni
aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1°
gennaio 2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo
riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli
degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al
predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla
differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento
economico spettante nell’ente di destinazione. Il Ministero dell’economia e
delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
25 In
alternativa a quanto previsto dal comma 24 del presente articolo, al fine di
rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione del personale in
soprannumero e la funzionalità degli uffici della amministrazioni pubbliche
interessate dalle misure di riorganizzazione di cui all'articolo 2, comma
8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, queste ultime possono stipulare accordi di
mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale
predetto presso uffici che presentino vacanze di organico.
26. Fino al
completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi
contratto in relazione alle aree che presentino soprannumero e in relazione a
posti resi indisponibili in altre aree ai sensi del comma 23.
27. A
decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti
pubblici di cui all’ articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto
dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 e
successive modificazioni e integrazioni, possono avvalersi di personale a tempo
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale
relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70,
comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. Le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini
del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le
province autonome, e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di
settore. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
28. Le
società non quotate controllate direttamente o indirettamente dalle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni
previste nel presente articolo.
29. Gli
effetti dei provvedimenti normativi di cui all’articolo 3, comma 155, secondo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono dal 1° gennaio 2011.
30. Al fine
di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle
pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste
dai commi da 7 a 10 dell’art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
i
trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere
disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla
legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto
delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove
assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari
all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in
servizio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio aventi decorrenza
anteriore al 1° gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del
presente decreto. I trattenimenti in servizio aventi decorrenza successiva al
1° gennaio 2011, disposti prima dell’entrata in vigore del presente decreto,
sono privi di effetti.
Il presente
comma non si applica ai trattenimenti in servizio previsti dall’art. 16, comma
1-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ed ai professori
universitari.
31. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale,
anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in
assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al
dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di
valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni
normative e contrattuali più favorevoli; a decorrere dalla medesima data è
abrogato l’art. 19, comma 1 ter, secondo periodo, del decreto legislativo n.
165 del 2001.
32. Ferma
restando la riduzione prevista dall’art. 67, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, la quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell'articolo
12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata, per
metà, al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre
1960, n. 1265 e, per la restante metà, al fondo di previdenza per il personale
del Ministero delle finanze, cui sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio
2010, anche gli altri dipendenti civili dell’Amministrazione
economico-finanziaria.
32. A
decorrere dall’anno 2011, con determinazione interministeriale prevista
dall’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360, l’indennità di
impiego operativo per reparti di campagna, è corrisposta nel limite di spesa
determinato per l’anno 2008, con il medesimo provvedimento interministeriale,
ridotto del 30%. Per l’individuazione del suddetto contingente l’Amministrazione
dovrà tener presente dell’effettivo impiego del personale alle attività nei
reparti e nelle unità di campagna.
33. In
conformità all’articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, l’articolo 52, comma 3, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 si interpreta nel
senso che la determinazione ivi indicata, nell’individuare il contingente di
personale, tiene conto delle risorse appositamente stanziate.
34.. Per
gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione
di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente
dall’istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di
mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste
dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle
entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque
nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti
predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all’approvazione da
parte dell’amministrazione vigilante d’intesa con il Dipartimento della
Funzione Pubblica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Art. 10
Riduzione
della spesa in materia di invalidità
1. Per le
domande presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale di invalidità prevista
dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 è
elevata nella misura pari o superiore all’85 per cento.
2. Alle
prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e
disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale
erogate dall’I.N.P.S. si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 9
marzo 1989, n. 88.
3. Fermo
quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che
intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui
consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità
civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi
dell’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n. 698 per accertata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo
55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la
responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a
risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di
trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da
parte del relativo beneficiario, nonché il danno all’immagine subiti
dall’amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare
copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di
responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell’articolo
55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni.
4. Al fine
di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di
verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di
invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in
materia stabilita dall'articolo 20 del decretolegge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2
dello stesso articolo 20 l’ultimo periodo è così modificato: «Per il triennio
2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento
della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000
verifiche per l’anno 2010 e di 200.000 verifiche annue per ciascuno degli anni
2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità
civile.»
5 La
sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap di cui
all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertata dalle
Aziende Sanitarie, mediante appositi accertamenti collegiali da effettuarsi in
conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della medesima legge. Nel verbale
che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata
la patologia stabilizzata o progressiva e specificato l’eventuale carattere di
gravità, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il collegio deve tener conto delle
classificazioni internazionali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I
componenti del collegio che accerta la sussistenza della condizione di handicap
sono responsabili di ogni eventuale danno erariale per il mancato rispetto di
quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio1992, n.
104. I soggetti di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (GLH), in sede di formulazione del piano educativo individualizzato,
elaborano proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi
compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere
esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico
degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse
professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza
dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato.
Art. 11
Controllo
della spesa sanitaria
1. Nel
rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le regioni sottoposte ai piani
di rientro per le quali, non viene verificato positivamente in sede di verifica
annuale e finale il raggiungimento al 31 dicembre 2009 degli obiettivi
strutturali del Piano di rientro e non sussistono le condizioni di cui
all'articolo 2, commi 77 e 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, avendo
garantito l’equilibrio economico nel settore sanitario e non essendo state sottoposte
a commissariamento, possono chiedere la prosecuzione del Piano di rientro, per
una durata non superiore al triennio, ai fini del completamento dello stesso
secondo programmi operativi nei termini indicati nel Patto per la salute per
gli anni 2010-2012 del 3 dicembre 2009 e all'articolo 2, comma 88, della legge
23 dicembre 2009, n. 191. La prosecuzione e il completamento del Piano di
rientro sono condizioni per l’attribuzione in via definitiva delle risorse
finanziarie, in termini di competenza e di cassa, già previste a legislazione
vigente e condizionate alla piena attuazione del Piano – ancorché anticipate ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
dell'articolo 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2- in mancanza delle quali
vengono rideterminati i risultati d’esercizio degli anni a cui le predette
risorse si riferiscono.
2. Per le
regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti
ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, e già commissariate alla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, anche mediante
il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei
medesimi piani, i Commissari ad acta procedono, entro 15 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto legge, alla conclusione della procedura di
ricognizione di tali debiti, predisponendo un piano che individui modalità e
tempi di pagamento. Al fine di agevolare quanto previsto dal presente comma ed
in attuazione di quanto disposto nell’Intesa sancita dalla Conferenza
Stato-Regioni nella seduta del 3 dicembre 2009, all’art. 13, comma 15, fino al
31 dicembre 2010 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive
nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni
medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti
debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità
istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono esclusivamente
gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, fatti salvi
gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.
3. All’art.
77-quater, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
legge 6 agosto 2008, n. 133, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “I
recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a
valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla
regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.”.
4. In
conformità con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il
monitoraggio previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali
acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al
di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento
sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di
controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
5 . Al fine
di razionalizzare la spesa e potenziare gli strumenti della corretta programmazione,
si applicano le disposizioni recate dai commi da 6 a 12 dirette ad assicurare:
a) le
risorse aggiuntive al livello del finanziamento del servizio sanitario
nazionale, pari a 550 milioni di euro per l’anno 2010, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, attuativo dell’articolo 1, comma 4, lettera c), dell’ Intesa
Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella
riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009. Alla copertura
del predetto importo di 550 milioni di euro per l’anno 2010 si provvede per 300
milioni di euro mediante l’utilizzo delle economie derivanti dalle disposizioni
di cui al comma 7, lettera a. e per la restante parte, pari a 250 milioni di
euro con le economie derivanti dal presente provvedimento. A tale ultimo fine
il finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente
lo Stato, previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, è rideterminato in aumento di 250 milioni di euro per l’anno 2010;
b) un
concorso alla manovra di finanza pubblica da parte del settore sanitario pari a
600 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.
6. A
decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto-legge le quote di
spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico
delle specialità medicinali di classe a), di cui all’articolo 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del
6,65 per cento e del 26,7 per cento dall’articolo 1, comma 40, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono
rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per
cento per i farmacisti. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla
corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di
sconto, rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa, una quota pari
al 3,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto del’imposta sul
valore aggiunto.
7. Entro 30
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia italiana del
farmaco provvede:
a.
all’individuazione, fra i medicinali attualmente a carico della spesa
farmaceutica ospedaliera di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legge 1
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, di quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o
domiciliare, devono essere erogati, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei farmaci individuati
ai sensi del presente comma, attraverso l’assistenza farmaceutica territoriale,
di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto-legge e con oneri a carico
della relativa spesa, per un importo su base annua pari a 600 milioni di euro;
b. alla
predisposizione, sulla base dei dati resi disponibili dal sistema Tessera
sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di tabelle
di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni, con
la definizione di soglie di appropriatezza prescrittiva basate sul
comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in
riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi non
coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto al totale dei medicinali
appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente.
Ciò al fine
di mettere a disposizione delle regioni strumenti di programmazione e controllo
idonei a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro
su base annua che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali.
8.Con
Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, su proposta del Ministro della salute, sono
fissate linee guida per incrementare l’efficienza delle aziende sanitarie nelle
attività di acquisizione, immagazzinamento e distribuzione interna dei
medicinali acquistati direttamente, anche attraverso il coinvolgimento dei
grossisti.
9.A
decorrere dall’anno 2011, l’erogabilità a carico del SSN in fascia A dei
medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405, e successive modificazioni, è limitata ad un numero di specialità
medicinali non superiore a quattro, individuate, con procedura selettiva ad
evidenza pubblica, dall’Agenzia italiana del farmaco, in base al criterio del
minor costo a parità di dosaggio, forma farmaceutica ed unità posologiche per
confezione. La limitazione non si applica ai medicinali originariamente coperti
da brevetto o che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto. Il
prezzo rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con
prezzo più basso, ferma restando la possibilità della dispensazione delle altre
specialità medicinali individuate dall’Agenzia italiana del farmaco come
erogabili a carico del SSN, previa corresponsione da parte dell’assistito della
differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso, nel rispetto della normativa
vigente in materia di erogazione dei farmaci equivalenti. Le economie derivanti
da quanto disposto dal presente comma restano nelle disponibilità dei servizi
sanitari regionali.
10. Il
prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, è ridotto
dell’12,5 per cento a decorrere dal 1° giugno 2010 e fino al 31 dicembre 2010.
La riduzione non si applica ai medicinali originariamente coperti da brevetto o
che abbiano usufruito di licenze derivanti da tale brevetto, né ai medicinali
il cui prezzo sia stato negoziato successivamente al 30 settembre 2008, nonché
a quelli per i quali il prezzo in vigore è pari al prezzo vigente alla data del
31 dicembre 2009.
11.Le
direttive periodicamente impartite dal Ministro della salute all’Agenzia
italiana del farmaco, ai sensi dell’articolo 48 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 3003, n.
326, attribuiscono priorità all’effettuazione di adeguati piani di controllo
dei medicinali in commercio, con particolare riguardo alla qualità dei principi
attivi utilizzati.
12. In
funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento
del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,
previsto dall’articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è
rideterminato in riduzione di 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012.
13. Il
comma 2 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive
modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all’importo
dell’indennità integrativa speciale non è rivalutata secondo il tasso
d’inflazione.
14.Fermo
restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato, per i periodi
da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto
cessa l’efficacia di provvedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di
cui al comma 13, in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti
prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Nelle
more dell’emanazione dei decreti attuativi del comma 13 dell’articolo 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini dell’evoluzione della Tessera Sanitaria
(TS) di cui al comma 1 del predetto articolo 50 verso la Tessera Sanitaria -
Carta nazionale dei servizi (TSCNS), in occasione del rinnovo delle tessere in
scadenza il Ministero dell’economia e delle finanze cura la generazione e la
progressiva consegna della TS-CNS, avente le caratteristiche tecniche di cui
all’Allegato B del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie del 19 aprile 2006. A
tal fine è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2011.
16. Nelle
more dell’emanazione dei decreti attuativi di cui all’articolo 50, comma 5-bis,
ultimo periodo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dall’articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 263, al fine
di accelerare il conseguimento dei risparmi derivanti dall’adozione delle
modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche di cui
all’articolo 50, commi 4, 5 e 5- bis, del citato decreto-legge n. 269 del 2003,
il Ministero dell’economia e delle finanze, cura l’avvio della diffusione della
suddetta procedura telematica, adottando, in quanto compatibili, le modalità
tecniche operative di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro della salute
del 26 febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n.
65.
Art. 12
Interventi
in materia previdenziale
1. I
soggetti che a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto all’accesso al
pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le
lavoratrici del settore privato ovvero all’età di cui all’articolo 22-ter,
comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 convertito con modificazioni
con legge 3 agosto 2009, n.102 e successive modificazioni e integrazioni per le
lavoratrici del pubblico impiego, conseguono il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico:
a) coloro
per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei
lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i
quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione
separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il
personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
2. Con
riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1°
gennaio 2011 per l’accesso al pensionamento ai sensi dell’articolo 1, comma 6
della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni,
con età inferiori a quelle indicate al comma 1:
a) coloro
per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei
lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei
previsti requisiti;
b) coloro i
quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione
separata di cui all’articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il
personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3.
L’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 2006, n. 42 è sostituito dal
seguente: “Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si
applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti
la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso
del dante causa. In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione
in regime di totalizzazione”
4 Le
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi nei confronti dei:
a)
lavoratori dipendenti che avevano in corso il periodo di preavviso alla data
del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità
contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro
la data di cessazione del rapporto di lavoro;
b)
lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della
specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età.
5. Le
disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti
prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad
applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché
maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio
2011, di cui al comma 6:
a) ai
lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi
sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti
per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità
di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai
lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni,
per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai
lavoratori che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di
prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui
all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio
delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che
intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle
decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del
presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento
del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci
previsti dalla disposizione di cui al comma 5.
7. A titolo
di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento
della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica previsti dall’Aggiornamento del programma di stabilità e crescita,
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall’Istituto Nazionale
di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n.196 il riconoscimento dell’indennità di buonuscita,
dell’indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni
altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata
spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall’impiego è effettuato:
a) in un
unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo
delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a
quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) in due
importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a quattro volte il
trattamento minimo INPS ma inferiore a otto volte il trattamento minimo INPS.
In tal caso il primo importo annuale è pari a quattro volte il trattamento
minimo INPS e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
c) in tre
importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a otto volte
il trattamento minimo INPS, in tal caso il primo e il secondo importo annuali
sono pari a quattro volte il trattamento minimo INPS ciascuno e il terzo
importo annuale è pari all’ammontare residuo.
8. Resta
fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di determinazione
della prima scadenza utile per il riconoscimento delle prestazioni di cui al
presente comma ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento
del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e
ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale 9. Le
disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle
prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti
di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti
dalle domande di cessazione dall’impiego presentate e accolte prima della data
di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione
dell’impiego avvenga entro il 30 novembre; resta fermo che l’accoglimento della
domanda di cessazione determina l’irrevocabilità della stessa.
10.. Con
effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio 2011,
per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo
1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti
di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità
contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120
del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei
predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al
citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91
per cento.
11. L’art.
1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che
le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento
all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in
forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i
quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano,
pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i
rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n.
335.
12.
L’articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e l’articolo
3-quater, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, si interpretano nel senso
che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti
tributari nonché ai connessi adempimenti. Non si fa luogo al rimborso di quanto
eventualmente già versato a titolo di contribuzione dovuta.
Art. 13
Casellario
dell’assistenza
1. E’
istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ,senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il “Casellario dell’Assistenza” per la
raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre
informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura
assistenziale.
2. Il
Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e
delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali
dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono
obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e
banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore
gestione della rete dell’assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La
formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene
nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
3. Gli
enti, le amministrazioni e i soggetti interessati trasmettono obbligatoriamente
in via telematica al Casellario di cui al comma 1, i dati e le informazioni
relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi e banche dati
secondo criteri e modalità di trasmissione stabilite dall’INPS.
4. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente articolo.”.
5. L’INPS e
le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’attuazione di quanto
previsto dal presente articolo con le risorse umane e finanziarie previste a
legislazione vigente.
6.All’articolo
35, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma
8 sono soppresse le parole “il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo”
b) al comma
8 aggiungere il seguente periodo:
“Per le
prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso
anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1338 e successive modificazioni e
integrazioni.”
c) dopo il
comma 10 aggiungere i seguenti:
“10 bis Ai
fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all’articolo 13 della
legge 30 dicembre 1991,n.412, i titolari di prestazioni collegate al reddito,
di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente
all’Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle
prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati
reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di
mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi,
si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso
dell’anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe
dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta
la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle
prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale
titolo nel corso dell’anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto
essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro
il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della
prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento
del relativo diritto anche per l’anno in corso.
Art. 14
Patto di
stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali
1. Ai fini
della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di
fabbisogno e indebitamento netto:
a) le
regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l’anno 2011e per
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;
b) le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500
milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2012;
c) le
province per 300 milioni di euro per l’anno 2011 e per 500 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma
2-bis;
d) i comuni
per 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2 ter.
2. Il comma
302 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato e al comma
296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole “ e
quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302. I
trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto
ordinario sono ridotti in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e
4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012 da ripartire
proporzionalmente secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato Regioni. In sede di
attuazione dell’art. 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di
federalismo fiscale, non ritiene conto di quanto previsto dal primo e dal secondo
periodo del presente comma. I trasferimenti correnti, comprensivi della
compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono
ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere
dall’anno 2012.
La
riduzione è effettuata con criterio proporzionale.. I trasferimenti correnti
dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero
dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni
annui a decorrere dall’anno 2012. La riduzione è effettuata con criterio
proporzionale.
3. In caso
di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e
successivi i trasferimenti dovuti agli enti locali che risultino inadempienti
nei confronti del patto di stabilità interno sono ridotti, nell’anno
successivo, in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e
l’obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata con decreto
del Ministro dell’interno,a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso
Ministero, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento dei
mutui. A tal fine il Ministero dell’economia comunica al Ministero
dell’interno, entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
certificazione relativa al patto di stabilità interno, l’importo della
riduzione da operare per ogni singolo ente locale. In caso di mancata
trasmissione da parte dell’ente locale della predetta certificazione, entro il
termine perentorio stabilito dalla normativa vigente, si procede all’azzeramento
automatico dei predetti trasferimenti con l’esclusione sopra indicata. In caso
di insufficienza dei trasferimenti, ovvero nel caso in cui fossero stati in
parte o in tutto già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui
trasferimenti degli anni successivi.
5. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non rispettino il
patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi sono tenute a
versare all’entrata del bilancio statale entro 60 giorni dal termine stabilito
per la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l’importo
corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo
programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è
riferito al livello della spesa si assume quale differenza il maggiore degli
scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato
versamento si procede, nei 60 giorni successivi, al recupero di detto
scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la
tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla
normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell’ente
territoriale si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della
tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita.
6. Le
disposizioni recate dai commi 3 e 5 modificano quanto stabilito in materia di
riduzione di trasferimenti statali dall’articolo 77-bis, comma 20, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008, n. 133 e integrano le disposizioni recate dall’articolo 77-ter, commi 15
e 16, dello stesso decreto legge n. 112 del 2008 In funzione della riforma del
Patto europeo di stabilità e crescita ed in applicazione dello stesso nella
Repubblica italiana, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può
essere disposta la sospensione dei trasferimenti erariali nei confronti delle
Regioni che risultino in deficit eccessivo di bilancio.
7. L’art.1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è
sostituito dal seguente:
“1. Ai fini
del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano
la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e
occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e
rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
a)
riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al
complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati
e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
b)
razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative,
anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza
percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
c)
contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa,
tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le
amministrazioni statali.
2. Ai fini
dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa,
per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario
titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in
strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente.
3. In caso
di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all’art.
76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.”
8. I commi
1, 2, e 5 dell’art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 sono abrogati.
9. Il comma
7 dell’art. 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è sostituito dal seguente:
“E’ fatto
divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o
superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti
possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della
spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. La disposizione del
presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle
cessazioni verificatesi nell’anno 2010.
10
.All’art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni è soppresso il terzo periodo:
11.Le
province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno
2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un
importo non superiore allo 0,78 per cento dell'ammontare dei residui passivi in
conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che
abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.
12. Per
l’anno 2010 non si applicano i commi 23,24,25 e 26 dell’art. 77-bis del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n.133.
13. Per
l’anno 2010 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di
200 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell’interno, emanato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e di intesa con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri devono tener conto della
popolazione e del rispetto del patto di stabilità interno. I suddetti
contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di
stabilità interno.
14. In
vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell’articolo 24
della legge 5 maggio 2009, n. 42, e in considerazione dell’eccezionale
situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino
all’adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24,
è costituito un fondo con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a
decorrere dall’anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti
dall’attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme
occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione del predetto
piano di rientro è reperita mediante l’istituzione, su richiesta del
Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma, fino al
conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
a) di
un’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili
in arrivo o in partenza dagli aeroporti della città di Roma fino ad un massimo
di 1 euro per passeggero;
b) di un
incremento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.
15. Le
entrate derivanti dall’adozione delle misure di cui al comma 14, disciplinate
con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono segregate in un apposito
fondo nel bilancio comunale per essere destinate esclusivamente all’attuazione
del piano di rientro e l’ammissibilità di azioni esecutive o cautelari aventi
ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni
imputabili alla gestione commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del
decreto legge n. 112.
16. Ferme
le altre misure di contenimento della spesa previste dal presente
provvedimento, in considerazione della specificità di Roma quale Capitale della
Repubblica, e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi
dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, per garantire l’equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria, il Comune di Roma può adottare
le seguenti apposite misure:
a)
conformazione dei servizi resi dal Comune a costi standard unitari di maggiore
efficienza;
b) adozione
di pratiche di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi di pertinenza
comunale e delle società partecipate dal Comune di Roma, anche con la
possibilità di adesione a convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
c)
razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Roma
con lo scopo di pervenire, con esclusione delle società quotate su mercati
regolamentati, ad una riduzione delle società in essere, concentrandone i
compiti e le funzioni, e riduzione dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo;
d)
riduzione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 80 del testo unico
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dei costi a carico del Comune per il funzionamento dei propri organi, compresi
i rimborsi dei permessi retribuiti riconosciuti per gli amministratori;
e)
introduzione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano
nelle strutture ricettive della città, da applicare secondo criteri di
gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all’importo massimo di
10 euro per notte di soggiorno;
f)
contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari, mediante
l’applicazione del contributo di costruzione sul valore aggiuntivo derivante da
sopravvenute previsioni urbanistiche; a tali fini, il predetto valore
aggiuntivo viene computato fino al limite massimo dell’80%.
17.
L’accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica
positiva da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dell’adeguatezza
e del l’effettiva attuazione delle misure occorrenti per il reperimento delle
restanti risorse nonché di quelle finalizzate a garantire l’equilibrio
economico-finanziario della gestione ordinaria.
All’esito
della predetta verifica, le somme eventualmente riscosse in misura eccedente
l’importo di 200 milioni di euro per ciascun anno sono riversate alla gestione
ordinaria del Comune di Roma e concorrono al conseguimento degli obiettivi di
stabilità finanziaria.
18. Il
presente articolo costituisce attuazione di quanto previsto dall’articolo 5,
comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19 Ferme
restando le previsioni di cui all’articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto
del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si
applicano le disposizioni di cui ai commi dal 2 al 6 del presente articolo.
20. Gli
atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci
mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali
è stata assunta le decisione di violare il patto di stabilità interno, sono
annullati senza indugio dallo stesso organo; la delibera di annullamento e
l’atto annullato sono trasmessi alla procura regionale presso la Corte dei
Conti.
21. I
conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione
regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di
collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di
cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto – legge n. 112 del
2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati,
stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e
consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma
maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 3, sono
revocati di diritto. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto
ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
22. Il
Presidente della Regione, nella qualità di commissario ad acta, predispone un
piano di rientro; il piano è sottoposto all’approvazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, che, d’intesa con la regione interessata, nomina
uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza
per l’adozione e l’attuazione degli atti indicati nel piano.
23. Agli
interventi indicati nel piano si applicano l’art. 2, comma 95 ed il primo
periodo del comma 96, della legge n. 191 del 2009. La verifica sull’attuazione
del piano è effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze.
24. Ferme
le limitazioni e le condizioni previste in via generale per le regioni che non
abbiamo violato il patto di stabilità interno, nei limiti stabiliti dal piano
possono essere attribuiti incarichi ed instaurati rapporti di lavoro a tempo
determinato o di collaborazione nell’ambito degli uffici di diretta
collaborazione con gli organi politici delle regioni; nelle more
dell’approvazione del piano possono essere conferiti gli incarichi di
responsabile degli uffici di diretta collaborazione del presidente, e possono
essere stipulati non più di otto rapporti di lavoro a tempo determinato
nell’ambito dei predetti uffici.
25. Le
disposizioni dei commi da 26 a 20 sono dirette ad assicurare il coordinamento
della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle
funzioni fondamentali dei comuni.
26.
L'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni è obbligatorio per l'ente
titolare.
27. Ai fini
dei commi da 14 a 20 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui
sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali
dei comuni le funzioni di cui all’articolo 21, comma 3 , della legge 5 maggio
2009, n. 42.
28. Le
funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della
citata legge n. 42 del 2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma
associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni con popolazione
fino a 5.000 abitanti. Tali funzioni sono obbligatoriamente esercitate in forma
associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei comuni, appartenenti o
già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge
regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti.
29. I
comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in
forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma
associativa.
30 La
regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni
interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione
territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui
all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i princìpi
di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto
stabilito dal comma 17 del presente articolo. Nell'ambito della normativa
regionale i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma
associata entro il termine indicato dalla stessa normativa. I comuni capoluogo
di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono
obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.
31 I comuni
assicurano il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai
precedenti commi del presente articolo entro il termine individuato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il
Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione
normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni. Con il medesimo
decreto è stabilito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza, il limite demografico minimo che l’insieme dei
comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma
associata deve raggiungere.
32. Fermo
quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono
costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 i comuni mettono in liquidazione
le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto,
ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma
non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con
partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni
la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con
popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la
partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2010 i predetto comuni
mettono in liquidazione le altre società già costituite.
33. Le
disposizioni di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è
tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano
nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.
CAPO IV
ENTRATE
NON FISCALI
Art. 15
Pedaggiamento
rete autostradale ANAS e canoni di concessione
1. Entro
quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l’applicazione del
pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di
ANAS SpA, in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria
oltre che quelli relativi alla gestione, nonché l’elenco delle tratte da
sottoporre a pedaggio.
2. In fase
transitoria, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di applicazione dei
pedaggi di cui al comma 1, comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ANAS S.p.A.
è autorizzata ad applicare una maggiorazione tariffaria forfetaria di un euro
per le classi di pedaggio A e B e di due euro per le classi di pedaggio 3, 4 e
5, presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in
concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali
in gestione diretta ANAS. Le stazioni di cui al precedente periodo sono individuate
con il medesimo DPCM di cui al comma 1. Gli importi delle maggiorazioni sono da
intendersi IVA esclusa. Le maggiorazioni tariffarie di cui al presente comma
non potranno comunque comportare un incremento superiore al 25% del pedaggio
altrimenti dovuto.
3. Le
entrate derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 vanno a riduzione dei
contributi annui dovuti dallo Stato per investimenti relativi a opere e
interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione.
4. La
misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del
comma 1020 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del comma 9 bis
dell’art. 19 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, è integrata di un importo,
calcolato sulla percorrenza chilometrica, pari a:
a) 1
millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi
di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal primo
giorno del secondo mese successivo a quello di entrata in vigore del presente
comma;
b) 2
millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi
di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5 a decorrere dal 1°
gennaio 2011.
5. I
pagamenti dovuti ad ANAS SpA a titolo di corrispettivo del contratto di
programma-parte servizi sono ridotti in misura corrispondente alle maggiori
entrate derivanti dall’applicazione del comma 4.
6. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, è stabilito a decorrere dall’anno
2010 un canone aggiuntivo annuale, finalizzato alla tutela ambientale, che i
soggetti titolari di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso
idroelettrico versano all’entrata dello Stato. Con il medesimo decreto è
determinato, in relazione alla potenza nominale media degli impianti,
l’ammontare del canone aggiuntivo in misura non superiore al canone vigente per
ciascuna concessione, nonché il termine e le modalità di versamento.
Art. 16
Dividendi
delle società statali
1. Le
maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2011 e 2012 per utili e
dividendi non derivanti da distribuzione riserve, versati all’entrata del
bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non
compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti
l’ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e
considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all’importo
massimo di 500 milioni di Euro, ad un apposito Fondo istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per essere prioritariamente
utilizzate per concorrere agli oneri relativi al pagamento degli interessi sul
debito pubblico; per l’eventuale restante parte le somme sono riassegnate al
Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.
2. Con
decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità
di utilizzo delle somme affluite nel Fondo di cui al comma 1.
3.
L’attuazione della presente normativa non deve comportare un peggioramento dei
saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
Art. 17
Interventi
a salvaguardia dell’euro
1. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assicurare la
partecipazione della Repubblica Italiana al capitale sociale della società che
verrà costituita insieme agli altri Stati membri dell’area euro, in conformità
con le Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 9-10 maggio 2010, al
fine di assicurare la salvaguardia della stabilità finanziaria dell’area euro.
A tale fine è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l’anno 2010.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
2. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia
dello Stato sulle passività della società di cui al comma 1 emesse al fine di
costituire la provvista finanziaria per concedere prestiti agli Stati membri
dell’area euro in conformità con le Conclusioni del Consiglio dell’Unione
europea del 9-10 maggio 2010 e le conseguenti decisioni che verranno assunte
all’unanimità degli Stati membri dell’area euro. Agli eventuali oneri si
provvede con le medesime modalità di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto
legge 10 maggio 2010, n. 67. La predetta garanzia dello Stato sarà elencata, unitamente
alle altre per le quali non è previsto il prelevamento dal fondo di riserva di
cui all’articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito allegato
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze distinto
da quello già previsto dall’articolo 31 della medesima legge.
TITOLO II
CONTRASTO
ALL’EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
Art. 18
(Partecipazione
dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo)
1. I Comuni
partecipano all’attività di accertamento fiscale e contributivo secondo le
disposizioni del presente articolo, in revisione del disposto dell’articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Ai fini
della partecipazione di cui al comma 1, consistente, tra l’altro, nella
segnalazione all’Agenzia delle entrate alla Guardia di finanza e all’INPS di
elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai
contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e
contributivi:
a) i Comuni
con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire,
laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario. A tale fine, il
regolamento per l’istituzione del Consiglio tributario è adottato dal Consiglio
Comunale entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della presente
disposizione;
b) i Comuni
con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, laddove non abbiano già
costituito il Consiglio tributario, sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai
sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per la
successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa
convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi
Consigli comunali per l’approvazione entro il termine di 180 giorni dall’entrata
in vigore della presente disposizione.
3. In
occasione della loro prima seduta, successiva alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i Consigli tributari deliberano in ordine alle forme di
collaborazione con l’Agenzia del territorio ai fini dell’attuazione del comma
12 dell’articolo 19.
4. Al
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il
secondo comma dell’articolo 44, è sostituito dal seguente:
“L’Agenzia
delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui
all’articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell’Agenzia
delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi
dell’articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni
di domicilio fiscale dei soggetti passivi.”;
b) al terzo
comma, primo periodo dell’articolo 44, le parole da “Il comune” a “segnalare”
sono sostituite dalle seguenti:
“Il comune
di domicilio fiscale del contribuente, o il consorzio al quale lo stesso
partecipa, segnala” e il periodo “A tal fine il comune può prendere visione
presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già
trasmessegli in copia dall’ufficio stesso.” è abrogato;
c) il
quarto comma dell’articolo 44, è sostituito dal seguente:
“Il comune
di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui
al secondo comma comunica entro sessanta giorni da quello del ricevimento della
segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del
reddito complessivo.”;
d) sono
abrogati i commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 44;
e)
l’articolo 45 è abrogato.
5.
All’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma
1 è sostituito dal seguente: “1. Per potenziare l’azione di contrasto
all’evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità,
efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni
all’accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il
riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative
a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili
applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito
dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento stesso.”;
b) il comma
2 è sostituito dal seguente “2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, d'intesa con l’INPS e la Conferenza unificata,
sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di
trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni
relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione
dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le
attività di supporto all’esercizio di detta funzione di esclusiva competenza
comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai
comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto,
devono garantire ai comuni l’accesso alle banche dati utilizzate. Con il
medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le
quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale
ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia
del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una
applicazione graduale in relazione ai diversi tributi.”;
c) è
abrogato il comma 2-ter.
6.
All’articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole “30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “33 per cento”;.
7. Con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza
Unificata, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota
pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano
contribuito all’accertamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto
legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione.
8. Resta
fermo il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui
all’articolo 1, comma 2 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, quanto alle
modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni
relative ai contribuenti ai comuni, nonché alle modalità di partecipazione
degli stessi all’accertamento fiscale e contributivo.
9. Gli
importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione
all’accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti ad altri enti ed
alla Unione Europea. Sulle quote delle maggiori somme in questione che lo Stato
trasferisce alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano, spetta ai predetti enti
riconoscere ai comuni le somme dovute a titolo di partecipazione
all’accertamento.
Art. 19
(Aggiornamento
del catasto)
1. A
decorrere dalla data del 1° gennaio 2011, è attivata l’“Anagrafe Immobiliare
Integrata”, costituita e gestita dall’Agenzia del Territorio, secondo quanto
disposto dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L’Anagrafe
Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle
banche dati disponibili presso l’Agenzia del Territorio per ciascun immobile,
individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. In fase
di prima applicazione, l’accesso all’Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito
ai Comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche, emanate con
uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. Con uno
o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle
Finanze viene disciplinata l’introduzione della attestazione integrata
ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti,
nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con
il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio
della predetta attestazione.
4. La
consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica,
del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità
immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su tutto il
territorio nazionale, ad esclusione delle Province autonome di Trento e
Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Comuni ed il
Sistema di interscambio, gestiti dall’Agenzia del Territorio.
5. Le
funzioni catastali connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di
aggiornamento sono svolte in forma partecipata dai Comuni e dall’Agenzia del
Territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi,
emanate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Le suddette
regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento
e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Ove non
esercitate dai Comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate
dall’Agenzia del Territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.
6. Sono in
ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall’Agenzia del Territorio le
funzioni in materia di:
a)
individuazione di metodologie per l’esecuzione di rilievi ed aggiornamenti
topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
b)
controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di
aggiornamento degli atti;
c) gestione
unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di
aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il
Modello unico digitale per l’edilizia, assicurando il coordinamento operativo
per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico
di connettività e garantendo l’accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione
unitaria dell’infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico
digitale per l’edilizia;
e) gestione
dell’Anagrafe Immobiliare Integrata;
f)
vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5,
nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto
di natura regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato
previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
7.
L’Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni
previste dal secondo periodo dell’articolo 2, comma 36, del decreto legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Entro il
31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano
dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto
articolo 2, comma 36, del citato decreto legge n. 262, del 2006, con
riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del
1° gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla
presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento
catastale. L’Agenzia del Territorio, successivamente alla registrazione degli
atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai Comuni le dichiarazioni
di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia,
attraverso il Portale per i Comuni.
9. Entro il
medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli
immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione
di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto, sono tenuti, a
procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di
aggiornamento catastale.
10. Se i
titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi
del comma 8 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31
dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio, nelle more dell’iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al
decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all’attribuzione di una
rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base
degli elementi tecnici forniti dai Comuni. Per tali operazioni, l’Agenzia del
Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi
delle categorie professionali.
11. Se i
titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi
del comma 9 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31
dicembre 2010, l’Agenzia del Territorio procede agli accertamenti di competenza
anche con la collaborazione dei Comuni. Per tali operazioni, l’Agenzia del
Territorio può stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi
delle categorie professionali.
12. A
decorrere dal 1° gennaio 2011, l’Agenzia del Territorio, sulla base di nuove informazioni
connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da
sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del
territorio, individuando, in collaborazione con i Comuni, ulteriori fabbricati
che non risultano dichiarati al Catasto. In tal caso si rendono applicabili le
disposizioni di cui al articolo 2, comma 36, del citato decreto legge n. 262
del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non
ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36,
l’Agenzia del Territorio procede all’attribuzione della rendita presunta ai
sensi del comma 10. Restano fermi i poteri di controllo dei Comuni in materia
urbanistico-edilizia e l’applicabilità delle relative sanzioni.
13. Gli Uffici
dell’Agenzia del Territorio, per lo svolgimento della attività istruttorie
connesse all’accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei
poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
14.
All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono aggiunti i seguenti
commi:
“1-bis. Gli
atti di cui al comma 1 devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a
pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie
depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della
conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
1-ter. Il
notaio può stipulare gli atti di cui al comma 1 solo previa individuazione
degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze
dei registri immobiliari.”.
15. La
richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o
affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei
dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati
catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta
di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
16. Le
disposizioni di cui ai commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° luglio
2010.
Art. 20
(Adeguamento
alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei
titoli al portatore)
1. A fini
di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di
prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, le
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo
49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono adeguate all’importo di euro cinquemila.
2. In
ragione di quanto disposto dal comma 1, ed al fine di rafforzarne l’efficacia,
al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
nell’articolo 49, al comma 13, le parole: “30 giugno 2009” sono sostituite dalle
seguenti: “30 giugno 2011”;
b)
all’articolo 58, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: “Per le
violazioni previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa pecuniaria
non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di tremila euro. Per
le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a
cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte. Per le
violazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 che riguardano importi superiori a
cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta
per cento.”.
Art. 21
(Comunicazioni
telematiche alla Agenzia delle Entrate)
1. Con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate
modalità e termini, tali da limitare al massimo l’aggravio per i contribuenti,
per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila. Per l'omissione
delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non
veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471.
Art. 22
(Aggiornamento
dell’accertamento sintetico)
1. Al fine
di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso
dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il
contribuente, anche mediante il contraddittorio, all’articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli
accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è
ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi
quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:
“L'ufficio,
indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e
dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo
del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso
del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto
con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con
redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o,
comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
La
determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di
elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di
campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del
nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, con decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
con periodicità biennale. In tale caso è fatta salva per il contribuente la
prova contraria di cui al quarto comma.
La
determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è
ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un
quinto quello dichiarato.
L’ufficio
che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo
di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento
e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
Dal reddito
complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti
dall’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986
n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le
detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge.”.
Art. 23
(Contrasto
al fenomeno delle imprese “apri e chiudi”)
1. Le
imprese che cessano l’attività entro un anno dalla data di inizio sono
specificamente considerate ai fini della selezione delle posizioni da
sottoporre a controllo da parte dell’Agenzia delle entrate, della Guardia di
Finanza e dell’INPS, in modo da assicurare una vigilanza sistematica sulle
situazioni a specifico rischio di evasione e frode fiscale e contributiva.
Art. 24
(Contrasto
al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”)
1. La
programmazione dei controlli fiscali dell’Agenzia delle entrate e della Guardia
di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche
analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita
fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per più
di un periodo d’imposta.
2. Anche ai
fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi
di settore né a tutoraggio, l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza
realizzano coordinati piani di intervento annuali elaborati sulla base di
analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della
platea di riferimento.
Art. 25
(Contrasto di
interessi)
1. A
decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una
ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta
dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti
relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri
deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Le ritenute sono
versate con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
2007, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli
adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute
operate.
Art. 26
(Adeguamento
alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento)
1. A fini
di adeguamento alle direttive emanate dalla Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di
trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed
amministrazione finanziaria, all’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
“2-ter In
caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati
nell’ambito delle operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una
maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2
non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra
attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria
la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore
normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la
documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve
darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le
modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione, si rende
applicabile il comma 2.”.
2. Ai fini
dell’immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1 e, il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate
deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. La comunicazione concernente periodi
d’imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legge, deve essere comunque effettuata entro novanta giorni dalla
pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Art. 27
(Adeguamento
alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del
contrasto delle frodi)
1. Al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e
bis) per i soggetti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie di cui
al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la volontà di effettuare
dette operazioni;
b)
all'articolo 35, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
"7-bis.
Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e
bis), entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA
l'Ufficio può emettere provvedimento di diniego dell'autorizzazione a effettuare
le operazioni di cui al Titolo II, Capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. "
"7-ter.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
modalità di diniego o revoca dell'autorizzazione di cui al comma 7-bis.";
c)
all'articolo 35, dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
"15-quater.
Ai fini del contrasto alle frodi sull'IVA intracomunitaria, con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità
di inclusione delle partite IVA nella banca dati dei soggetti passivi che
effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 22 del
Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.".
Art. 28
(Incrocio tra
le basi dati dell’INPS e dell’Agenzia delle entrate per contrastare la
microevasione diffusa)
1. Al fine
di contrastare l’inadempimento dell’obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi l’Agenzia delle Entrate esegue specifici controlli
sulle posizioni dei soggetti che risultano aver percepito e non dichiarato
redditi di lavoro dipendente ed assimilati sui quali, in base ai flussi
informativi dell’INPS, risultano versati i contributi previdenziali e non
risultano effettuate le previste ritenute.
2. Anche ai
fini di cui al comma 1, le attività di controllo e di accertamento realizzabili
con modalità automatizzate sono incrementate e rese più efficaci attribuendone
la effettuazione ad apposite articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con
competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo
71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente,
all’articolo 4 ed all’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, dopo le parole “centro di servizio” sono aggiunte le seguenti: “o altre
articolazioni dell’Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del
territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui
all'articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell’ambito
della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante
riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell’Agenzia.”.
Art. 29
(Concentrazione
della riscossione nell’accertamento)
1. Le
attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a)
notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le
seguenti disposizioni:
a) l’avviso
di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di
irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere,
entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli
importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del
ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L’intimazione
ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare
al contribuente , anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in
tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore
aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai
sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, dell’articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e
dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 . In tali
ultimi casi, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta
giorni dal ricevimento della raccomandata;
b) gli atti
di cui alla lettera a) divengono esecutivi all’atto della notifica e devono
espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine
ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti
della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità
determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di
concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
c) la
riscossione integrale delle somme indicate negli atti di cui alla lettera a)
può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei
termini previsti alle lettere a) e b), in presenza di fondato pericolo per il
positivo esito della riscossione;
d) all’atto
dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il
competente ufficio dell’Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta
dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del
potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti in fase di
accertamento;
e) l’agente
della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e
senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad
espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle
disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno
dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l’espropriazione forzata è
preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
L’espropriazione
forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
f) a
partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del
ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate
degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal
giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione
spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini
della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti
contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono
effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme
iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della
riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del
pagamento prevista dall’articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973, può essere concessa solo dopo l’affidamento del
carico all’agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di
cui alla lettera a) si applica l’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in
considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi
di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase
dell’attività di contrasto all’evasione, con uno o più regolamenti da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche
in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a
razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente
comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito
dell’attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle
imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi
amministrati dall’Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a
mezzo ruolo.
2.
All’articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo
comma, dopo le parole “con riguardo all’imposta sul valore aggiunto” sono
inserite le seguenti: “ed alle ritenute operate e non versate”.
b) il
secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: “La proposta di
transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all’articolo 161,
è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla
trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione
deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o
dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di
cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione
dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.”;
c) dopo il
sesto comma è aggiunto il seguente: “La transazione fiscale conclusa
nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è
revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni
dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.”.
3.
All’articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente :
“2-bis
L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai
sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate, anche in deroga alle
modalità indicate nell’articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.”.
4.
L’articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal
seguente:
“ Art. 11
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte 1. É punito con la reclusione
da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative
relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro
cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri
o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura
di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è
superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. É punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per
sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effett